CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS
tra
• Eni S.p.A., con sede legale a Roma, piazzale Xxxxxx Xxxxxx 1, qui di seguito denominata “Venditore”, da una parte,
e
• ............ , con sede legale in ..................................................., qui di seguito denominata “Compratore”, dall’altra parte,
entrambe qui di seguito denominate congiuntamente “Parti” o singolarmente “Parte”.
Premesso che:
• il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, all’Articolo 11, comma 1, prevede che “al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, nonché di facilitare l’accesso dei piccoli e medi operatori, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, sono determinate le modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l’anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacità […]”;
• il Decreto 12 luglio 2007 (di seguito: “Decreto”) del Ministero dello Sviluppo economico ha definito le modalità di cessione, presso il mercato regolamentato, di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato;
• in attuazione della previsioni di cui all’art. 1, comma 4 del Decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha pubblicato in data 4 agosto 2009 la Delibera ARG/gas 108/09 “Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007 e di quote del gas naturale importato, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2008” (di seguito “Delibera”);
• la Regione Basilicata con delibera n. 431 del 16 marzo 2009 ha approvato il Disciplinare per la vendita del gas naturale della Regione Basilicata (di seguito “Disciplinare”) in forza del quale le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas naturale dovute da ciascun titolare alla Regione Basilicata, a
decorrere da quelle dovute per l’anno 2008, sono cedute dai titolari presso il mercato regolamentato delle capacità;
• alla luce delle disposizioni contenute nella delibera ARG/gas 108/09 il Venditore ha istituito un’asta per l’aggiudicazione dei lotti di gas naturale regolamentata dalla Procedura d’asta pubblicata in data 10 settembre 2009 e conclusasi in data 24 settembre 2009;
• il Compratore ha partecipato all’asta, risultando aggiudicatario di n lotti per l’acquisto di gas naturale durante il mese di febbraio 2010 e si è irrevocabilmente impegnato ad acquistare e a ritirare dal Venditore tali quantitativi di Gas secondo le modalità e i termini specificati nel presente contratto di somministrazione di gas, qui di seguito denominato “Contratto”.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI
I seguenti termini, quando usati nel Contratto sia al singolare che al plurale, avranno il seguente significato:
“Periodo Contrattuale”: si intende il periodo di un mese avente inizio alle ore 06:00 del 1° febbraio 2010 e termine alle ore 06:00 del 1° marzo 2010.
“Codice di Rete”: si intende il documento pubblicato da Snam Rete Gas sul proprio sito internet (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni) e approvato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla Rete Nazionale dei Gasdotti;
“Contratto PSV”: si intende il modulo di adesione e le relative condizioni per l’utilizzo del Punto di Scambio Virtuale, pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito internet, da sottoscrivere con Snam Rete Gas per l’uso del sistema per scambi e cessioni di Gas al PSV (Sistema PSV);
“Data di Fine Consegne”: si intende il Giorno nel quale si concludono le consegne del Gas come indicato al successivo Articolo 2.3.
"Data di Inizio Consegne": si intende il Giorno nel quale iniziano le consegne del Gas come indicato al successivo Articolo 2.3.
“Data di Stipula”: si intende la data in cui il presente Contratto viene congiuntamente firmato dalle Parti.
“Forza Maggiore”: si intendono le circostanze definite all’Articolo 9.
“Gas”: si intende la miscela di idrocarburi e di gas non combustibili, costituita essenzialmente da metano, che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale, da sola o in associazione con idrocarburi liquidi, si trova allo stato gassoso e che é oggetto delle disposizioni del presente Contratto.
“Giorno”: si intende un periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 di ciascun giorno e termine alle ore 06:00 del giorno successivo e costituisce l’unità di tempo base per le Transazioni PSV secondo quanto previsto nel Contratto PSV, dove viene definito come “Giorno Gas”.
“Gigajoule” o “GJ”: si intende una quantità pari a 109 Joule. “Joule” o “J”: si intende la quantità di calore come definita nella ISO 1000 S.I. e raccomandazioni per l’uso dei multipli ed altre unità correlate.
“Importo Fattura”: si intende l’importo come definito all’Articolo 3.
“Manuale PSV”: si intende l’insieme delle procedure e regole di utilizzo del Sistema PSV predisposte e pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito internet.
"Prezzo" o “P”: si intende il Prezzo contrattuale come definito all'Articolo 6. “Punto di Consegna”: si intende il Punto di Scambio Virtuale.
“Punto di Scambio Virtuale” o “PSV”: si intende il Punto di Scambio Virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti, come definiti nel Codice di Rete, presso il quale si possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas.
“Periodo di Nomina”: si intende il periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 del 1° giorno di febbraio 2010 e termine alle ore 6.00 del 1° giorno di marzo 2010.
“Procedura d’asta”: si intende la procedura di aggiudicazione concorsuale ad evidenza pubblica pubblicata in data 10 settembre 2009 sul sito internet dell’Eni S.p.A.
“Quantità Contrattuale” o ‘MQ’: si intende la quantità di Gas come definita all’Articolo 3.1.
“Quantità Contrattuale Giornaliera” o “DCQ”: si intende la quantità di Gas come definita all’Articolo 3.2.
“Rete Nazionale dei Gasdotti” o “RN”: si intende la rete nazionale dei gasdotti così come definita con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 gennaio 2001.
“Sistema PSV”: si intende la piattaforma informatica predisposta da Snam Rete Gas per scambi e cessioni di Gas al Punto di Scambio Virtuale.
“Snam Rete Gas”: si intende la società Snam Rete Gas S.p.A.
“Transazione”: si intende la transazione eseguita per mezzo del Sistema PSV attraverso la quale avviene lo scambio di Gas al PSV tra due soggetti per uno o più Giorni consecutivi.
ARTICOLO 2
OGGETTO, VALIDITÀ E DURATA DEL CONTRATTO
2.1 Oggetto del Contratto è la vendita e la consegna di quantità di Gas da parte del Venditore e il conseguente acquisto e ritiro da parte del Compratore, al Punto di Consegna, secondo i termini e le condizioni esposte nel Contratto.
2.2 Il Contratto regolerà i rapporti tra le Parti a partire dalla Data di Stipula ed avrà efficacia sino alla piena esecuzione, da parte di ciascuna delle Parti, dei rispettivi obblighi previsti nel Contratto.
2.3 La Data di Inizio Consegne è fissata alle ore 06:00 del 1° febbraio 2019. La Data di Fine Consegne è fissata alle ore 06:00 del 1° marzo 2010.
ARTICOLO 3
QUANTITÀ, OBBLIGHI DI CONSEGNA E DI PRELIEVO, IMPORTO FATTURA
3.1 Quantità Contrattuale o MQ
La quantità di Gas che, a partire dalla Data di Inizio Consegne, il Venditore si impegna a mettere a disposizione e a vendere al Compratore e il Compratore si impegna a ritirare e a pagare, durante il Periodo Contrattuale secondo i termini e le condizioni del Contratto sarà pari a:
MQ = [ xxx ] × 103 [GJ]
3.2 Quantità Contrattuale Giornaliera o DCQ
La quantità giornaliera di Gas che, a partire dalla Data di Inizio Consegne, il Venditore si impegna a mettere a disposizione e a vendere al Compratore e il Compratore si impegna a ritirare e a pagare sarà pari a :
DCQ = XXX [GJ]/g.
3.3 Importo Fattura
Il Compratore è tenuto a corrispondere al Venditore, per le prestazioni rese ai sensi del Contratto, un importo pari a:
Importo Fattura = MQ x P
Dove MQ è la quantità contrattuale ai sensi dell’art. 3.1 e P è il prezzo contrattuale come definito all’art. 6 del Contratto.
3.4 Consegne diverse dalla DCQ
Fatto salvo quanto previsto in caso di Forza Maggiore, in ciascun Giorno il Venditore dovrà rendere disponibile e il Compratore dovrà ritirare al Punto di Consegna una quantità pari alla DCQ. Qualora, per cause diverse dalla Forza Maggiore, durante uno o più giorni nel Periodo Contrattuale la quantità oggetto di Transazione risulti diversa dalla DCQ, le Parti si impegnano ad effettuare, appena possibile, compatibilmente con le tempistiche stabilite dal Sistema PSV, e comunque non oltre il mese di marzo 2010 , delle Transazioni per:
(i) cedere al PSV dal Venditore al Compratore le quantità non rese disponibili e non consegnate nei giorni interessati da consegne inferiori alla DCQ. In tal caso il Venditore riconoscerà al Compratore a titolo di penale un importo pari al 10% del prezzo come definito all’art. 6, per le quantità oggetto di Transazione;
(ii) cedere al PSV dal Venditore al Compratore le quantità rese disponibili e non ritirate nei giorni interessati da consegne inferiori alla DCQ. In tal caso il Venditore applicherà al Compratore a titolo di penale un importo pari al 10% del prezzo come definito all’art. 6, per le quantità oggetto di Transazione;
(iii) cedere al PSV dal Compratore al Venditore le quantità rese disponibili e ritirate nei giorni interessati da consegne superiori alla DCQ, al prezzo come definito all’art.6 .
ARTICOLO 4
QUALITA’, CONSEGNA E ALLOCAZIONE DEL GAS
4.1 Specifiche di qualità
Il Gas scambiato al Punto di Consegna sarà compatibile con i parametri di qualità definiti nel Codice di Rete.
4.2 Consegna del Gas
Il Gas oggetto del Contratto sarà consegnato dal Venditore e ritirato dal Compratore al Punto di Consegna.
Il passaggio di proprietà avverrà dal Venditore al Compratore al Punto di Consegna e il Compratore si assume i rischi connessi al Gas consegnato e ceduto dal Venditore a partire dal Punto di Consegna.
4.3 Allocazione del Gas
Il quantitativo giornaliero di Gas consegnato dal Venditore e ritirato dal Compratore al Punto di Consegna sarà pari alla DCQ, fatto salvo i casi di consegne diverse dalla DCQ di cui all’art. 3.4 e di Forza Maggiore di cui all’Articolo 9. In tali casi il Gas consegnato sarà pari:
• alla quantità oggetto della Transazione tra le Parti avvenuta in quel Giorno;
• a zero nel caso non vi sia alcuna Transazione tra le Parti.
ARTICOLO 5
PROGRAMMI DI PRELIEVO, NOMINE E TRANSAZIONI
Le modalità operative per l’emissione delle offerte di vendita da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte del Compratore (Transazioni) al PSV saranno quelle previste dalle procedure operative in vigore contenute nel Manuale PSV.
Fatto salvo quanto previsto in caso di Forza Maggiore di cui all’art. 9 e di Risoluzione del Contratto in caso di mancato pagamento di cui all’art. 13, varrà quanto segue:
i. Il Venditore sarà tenuto, entro le ore 12.00 del 28 gennaio 2010 , ad emettere le Transazioni corrispondenti alle DCQ per il Periodo di Nomina.
ii. Il Compratore si impegna ad accettare, entro le ore 10.00 del primo giorno lavorativo precedente l’inizio del Periodo di Nomina, le Transazioni emesse dal Venditore, qualora risultino pari alla DCQ e siano state emesse entro i termini previsti al precedente punto (i). Resta inteso che le Transazioni emesse al di fuori dei termini temporali precedentemente stabiliti potranno comunque essere accettate dal Compratore.
iii. Qualora le Transazioni siano effettuate dalle Parti nei termini e secondo le condizioni del presente Articolo, il Gas oggetto delle Transazioni è da considerarsi consegnato dal Venditore e ritirato dal Compratore e la quantità sarà ritenuta “Correttamente Nominata”.
iv. Qualora il Venditore non emetta le Transazioni nei termini e secondo le condizioni del presente Articolo, il Gas oggetto di tali Transazioni verrà ritenuto non consegnato e varrà quanto previsto all’art. 3.4.
Qualora il Compratore non accetti la Transazione correttamente emessa dal Venditore, la quantità consegnata per quel Giorno (o per quei Giorni) sarà assunta pari a zero (0) e varrà quanto previsto all’art. 3.4.
v. La quantità Correttamente Nominata in ogni Giorno deve essere pari alla DCQ che il Venditore é tenuto a mettere a disposizione come definita nell'art. 3.2. Qualora, in caso di errore manifesto di una delle Parti, la quantità di Gas oggetto della Transazione risulti, una volta confermata, diversa dalla DCQ, ciascuna delle Parti, si impegna:
a) a comunicare prontamente all’altra il fatto appena ne divenga consapevole; e
b) a intraprendere tempestivamente, in funzione dei termini di utilizzo del Sistema PSV definiti nel Manuale PSV, tutte le necessarie azioni per correggere tale errore manifesto.
Qualora, nonostante quanto sopra, si dovesse riscontrare in un Giorno (o in più Giorni) una consegna di Gas diversa dalla DCQ, varrà quanto previsto nell’art. 3.4.
Nel caso di cui all’art. 13, il Venditore avrà la facoltà, ai fini dell’interruzione della somministrazione:
i. di correggere, in coerenza con quanto previsto dal Manuale PSV, le Transazioni già emesse ponendole uguali a zero; il Compratore si impegna a intraprendere tutte le necessarie azioni per consentire detta modifica;
ii. di non dar luogo ad ulteriori Transazioni.
ARTICOLO 6 PREZZO
Il prezzo di cessione del Gas, pari al corrispettivo di assegnazione risultante dalla Procedura d’Asta, equivale a:
P = YYY,ZZZ [c€/GJ]
ARTICOLO 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
7.1 Successivamente alla stipula del Contratto, il Venditore emetterà fattura pari all’Importo Fattura come definito all’art. 3. Il Compratore è tenuto ad effettuare il pagamento di tale fattura entro il giorno 20 del mese di gennaio 2010. Qualora la fattura fosse ricevuta (anche via fax) con un anticipo inferiore a 5 giorni dal termine indicato, il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni dalla data di ricevimento (anche via fax) della fattura. Nel caso in cui il termine di pagamento non fosse un giorno lavorativo, il pagamento potrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo. Il Compratore è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla data di scadenza della fattura:
- (per il Compratore con conto corrente bancario in Italia) presso l'Azienda di Credito Intesa San Paolo SpA, sul c/c IBAN n° XX00X0000000000000000000000, intestato a: “Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power”, inviandone copia per conoscenza a Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power / Gecre - P.zza Vanoni 1 - 00000 X.XXXXXX XXXXXXXX XX, fax n° 00 000 00000, indicando il numero CRO – Codice Riferimento Operazione.
- (per il Compratore con conto corrente bancario all’estero) pay favour ENI SpA
– Gas & Power Division on account n. 0000000 with Banque ENI S.A. Bruxelles – Belgium BIC XXXXXXXXXXX IBAN XX00 0000 0000 0000 Cover Deutsche Bank AG – Frankfurt BIC XXXXXXXXXXX
7.2 Nel caso in cui si rendesse necessaria l’emissione di documenti contabili a conguaglio, gli stessi saranno emessi dalle Parti nel corso del mese di marzo 2010; la Parte tenuta al pagamento lo effettuerà entro 10 giorni dalla data di ricevimento (anche via fax) del documento contabile.
7.3 In caso di ritardato pagamento delle fatture del Venditore, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo, sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio di interesse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D. Lgs. n° 231/2002, maggiorato di sette punti percentuali.
In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti.
7.4 Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza della somma fatturata, il Compratore si impegna, salvo in caso di errore manifesto di calcolo, a pagare per intero, entro i termini stabiliti e a titolo provvisorio, l’ammontare della relativa fattura. Tale pagamento non pregiudicherà il diritto delle Parti di contestare in parte o per intero tale fattura.
Le Parti avranno a disposizione un periodo di 30 giorni, a valere dalla data di
comunicazione della contestazione da una Parte all’altra, per giungere ad un’amichevole risoluzione della contestazione, trascorsi i quali ciascuna delle Parti potrà ricorrere al giudizio arbitrale secondo quanto specificato dall’art. 10.
Quando una disputa riguardante una somma precedentemente fatturata e pagata viene risolta, il conguaglio della relativa fattura verrà accreditato o addebitato dal Venditore al Compratore.
ARTICOLO 8 DIRITTI E TRIBUTI
Oltre agli importi previsti dal presente Contratto, saranno posti a carico del Compratore qualsiasi imposta, tributo o onere fiscale che il Venditore fosse tenuto direttamente o indirettamente a pagare in connessione con l'esecuzione del presente Contratto, escluse le imposte sul reddito.
Il Compratore riconosce al Venditore il diritto di rivalersi per gli importi connessi a tutte le imposte, tributi e oneri fiscali di cui sopra.
Il Venditore darà tempestiva comunicazione al Compratore del sorgere e del pagamento di ciascuna imposta, tributo o onere fiscale di cui sopra, sorto in connessione con l'esecuzione del presente Contratto.
Saranno inoltre oggetto di rivalsa anche eventuali sanzioni, indennità e interessi applicati dall’Amministrazione Finanziaria al Venditore a seguito di dichiarazioni o comportamenti del Compratore che siano causa dell'applicazione da parte dell'Amministrazione di tali sanzioni, indennità o interessi. Il Venditore darà tempestiva comunicazione al Compratore dell'applicazione di tali sanzioni, indennità o interessi.
Il gas oggetto di somministrazione in virtù del Contratto non è sottoposto al regime fiscale delle accise, non realizzandosi il momento generatore dell’obbligazione tributaria rappresentata dalla fornitura a consumatore finale.
Nel caso in cui il Compratore abbia codice d’accisa in quanto venditore a consumatore finale o esso stesso consumatore finale gli adempimenti fiscali in materia di accise sul gas e di imposte ad esse collegate (addizionali ed imposte sostitutive regionali) vengono adempiuti dal Compratore, che si qualifica soggetto obbligato d’imposta, titolare di codice d’accisa…….
Per la somministrazione di Gas di cui al Contratto il Compratore dichiara che ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire dell'aliquota IVA ridotta previsti al numero 103) della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e pertanto verrà applicata la relativa aliquota.
Il Compratore si assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni, dei dati forniti, e delle comunicazioni future relative ad eventuali aggiornamenti; manleva e terrà indenne il Venditore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni e della documentazione dal Compratore stesso consegnate al Venditore.
ARTICOLO 9 FORZA MAGGIORE
Nel caso in cui una delle Parti non sia in grado di adempiere ad uno o più degli obblighi assunti attraverso il Contratto per una causa di Forza Maggiore, la Parte inadempiente non sarà responsabile per il mancato adempimento degli stessi obblighi e conseguentemente, i rispettivi obblighi di messa a disposizione e di ritiro del Gas, come pure quelli ad essi connessi o che derivano dal Contratto, saranno sospesi in tutto o in parte per tutta la durata dell’evento di Forza Maggiore
E’ obbligo della Parte colpita dall’evento di Forza Maggiore darne comunicazione all’altra Parte tempestivamente e compiere ogni possibile tentativo per ridurre le perdite proprie e dell’altra Parte..
Per “Forza Maggiore” si intende qualunque evento o circostanza inevitabile o non imputabile alle Parti, che sia causa del loro inadempimento e che non avrebbe potuto essere evitato con la dovuta diligenza.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono considerati ipotesi di Forza Maggiore i seguenti eventi ove interessino il Sistema PSV :
• scioperi nazionali ed altre agitazioni nazionali a carattere industriale;
• impedimenti o sospensioni tecniche del Sistema PSV , che impediscano ad una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente accordo;
• provvedimenti normativi o di pubbliche autorità.
Resta inteso che le sospensioni o riduzioni della fornitura di Gas per Forza Maggiore non daranno titolo per operare la risoluzione del Contratto, ovvero per richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.
L’impossibilità del Compratore di adempiere ai propri obblighi di pagamento non è considerata Forza Maggiore.
ARTICOLO 10 LEGGE ED ARBITRATO
Il Contratto sarà interpretato e regolato in base alle leggi della Repubblica Italiana.
Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi disputa e/o controversia derivata dal o relativa al Contratto (incluse le questioni relative alla validità, interpretazione ed applicazione della presente clausola), secondo i principi di correttezza e buona fede. Fallito ogni tentativo di amichevole conciliazione le Parti si impegnano a deferire tutte le controversie derivanti dal Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione (tali controversie indicate solo a titolo esemplificativo), ad un collegio arbitrale di tre arbitri di cui due nominati, uno per ciascuna, dalle due Parti contendenti (fatta salva l’applicazione dell’art. 810 del codice di procedura civile) ed il terzo, con funzione di presidente del collegio arbitrale, dai due arbitri così nominati. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del Tribunale di Milano.
Gli arbitri così nominati procederanno e decideranno in via rituale e secondo diritto. Sede dell’arbitrato sarà Milano.
ARTICOLO 11 CONFIDENZIALITÀ
Le Parti si impegnano a non divulgare i contenuti del Contratto ed a usare ragionevole diligenza nella loro diffusione al proprio interno durante il periodo di efficacia del Contratto e per un successivo periodo di 24 mesi.
Nei termini sopra previsti, ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico, commerciale o finanziario relativa all'altra Parte di cui sia venuta in possesso o abbia avuto conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.
Ciò non si applica nel caso che tali informazioni siano richieste da autorità aventi tale diritto, posto che ciascuna Parte eserciti la massima diligenza nel chiedere alle suddette autorità la massima riservatezza su ogni informazione avente valore commerciale.
ARTICOLO 12 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’
Ogni Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne sono diretta conseguenza, con esclusione di danni indiretti e/o consequenziali.
Tali danni diretti non includeranno in nessun caso i danni e/o oneri che una Parte sostenga nel suo rapporto con terzi, ivi inclusi i fornitori del Venditore ed i clienti del Compratore, inclusi eventuali danni e/o penali per mancata consegna a questi ultimi e simili, né alcun eventuale danno indiretto e/o consequenziale.
ARTICOLO 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora il Compratore non effettui il pagamento nei termini indicati all’art. 7, il Venditore avrà la facoltà di interrompere la somministrazione di gas di cui al Contratto e di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta.
Il Venditore potrà inoltre addebitare al Compratore un importo pari alla differenza, se positiva, tra il prezzo di cessione del Gas riportato all’art. 6 e 741,200 c€/GJ, per i quantitativi giornalieri DCQ non nominati dal Venditore a seguito del mancato pagamento della fattura.
Quanto sopra senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione del Venditore a tutela dei propri interessi.
Il Contratto s’intenderà automaticamente risolto nel caso in cui il Compratore, alla Data di Inizio Consegne, non sia abilitato ad effettuare Transazioni sul Sistema PSV o perda tale abilitazione nel corso della durata del Contratto.
ARTICOLO 14 VARIE
14.1 Le Parti, con la firma del Contratto, dichiarano di avere completato tutte le necessarie formalità per l’accesso all’utilizzo del Sistema PSV, ivi inclusa la sottoscrizione del Contratto PSV con Snam Rete Gas, e di disporre degli strumenti necessari per l’effettuazione delle Transazioni in esecuzione degli obblighi di consegna e prelievo di Gas qui previsti. Resta inteso che, nel caso di modifiche ai termini e condizioni di accesso al PSV, come definite da Snam Rete Gas, le Parti si impegnano fin d’ora ad adoperarsi per consentire la prosecuzione degli obblighi definiti nel Contratto. Il Compratore si farà altresì carico di eventuali costi addizionali che dovessero essere previsti per l’uso del Sistema PSV (quale a titolo di esempio una tariffa di utilizzo del PSV).
14.2 Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto mentre i titoli degli articoli sono inseriti a solo scopo indicativo.
14.3 Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del Contratto, il Compratore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento “Modello 231” elaborato dal Venditore in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. A tale riferimento, il documento sopra citato è reso disponibile nel sito internet del Venditore xxx.xxx.xx al Compratore che, in ogni momento, avrà inoltre facoltà di richiedere al Venditore la consegna di copia cartacea.
ARTICOLO 15 DOMICILIO E COMUNICAZIONE
Le Parti, ai sensi e per gli effetti del Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notifiche ad esso afferenti, eleggono domicilio come di seguito indicato:
Venditore: Eni S.p.A.
Per comunicazioni relative a:
− Nomine/allocazioni:
Xxx.xx:
Telefono Telefax e-mail
− Fatturazione:
Xxx.xx:
Telefono Telefax
Compratore: .................................
Indirizzo
Telefono Telefax e-mail
Letto, confermato e sottoscritto:
[Luogo, Data]
Il Venditore Il Compratore
Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’art. 1341 del codice civile il Compratore dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli del Contratto:
Articolo 3 (QUANTITÀ, OBBLIGHI DI CONSEGNA E DI PRELIEVO, IMPORTO FATTURA): paragrafi 3.2 e 3.4; Articolo 4 (QUALITÀ, CONSEGNA E ALLOCAZIONE DEL GAS): paragrafo 4.3; Articolo 5 (PROGRAMMI DI PRELIEVO, NOMINE E TRANSAZIONI); Articolo 7 (FATTURAZIONE E PAGAMENTO): paragrafi 7.3 e 7.4;
Articolo 8 (DIRITTI E TRIBUTI); Articolo 9 (FORZA MAGGIORE); Articolo 10 (LEGGE ED ARBITRATO); Articolo12 (LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ); Articolo 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO); Articolo14 (VARIE): paragrafo 14.1.
Il Compratore