Comune di Casalromano
Comune di Casalromano
Provincia di Mantova
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 90 del 13-12-2018
COPIA
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
*************
OGGETTO: DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA SULLA FORMULAZIONE DELLA "IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO 2018 E PROPOSTA SULLA DESTINAZIONE DEL FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2018"
L'anno duemiladiciotto, addì tredici, del mese di dicembre, alle ore 17:30, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Cognome e Nome | Carica | Presenti/Assenti |
Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx | Sindaco | Presente |
Xxxxxxx Xxxxxxx | Assessore | Presente |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Assessore | Presente |
Presenti 3 Assenti 0 |
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx il quale provvede alla redazione del presente verbale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott. Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
G.C. N. 90 del 13-12-2018
OGGETTO: DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA SULLA FORMULAZIONE DELLA "IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO 2018 E PROPOSTA SULLA DESTINAZIONE DEL FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2018"
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- ai sensi dell’art.2, comma 3, del D.Lgs. n°165/01 e successive modifiche ed integrazioni, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l’art.40 del citato Decreto prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede, articolandoli in due livelli di contrattazione collettiva, in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente;
- l’art.40, comma 3, del citato Decreto statuisce che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.;
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018;
- l’art.7 del predetto CCNL disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
Richiamati:
- l’art. 47 del D. Lgs. n. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l’art. 8 del CCNL 21.05.2018, il quale stabilisce i tempi e le procedure per la stipulazione del contratto decentrato integrativo;
Dato atto che:
- l’art. 8 del CCNL del 21 maggio 2018 prevede che il CCDI ha durata triennale per tutte le materie previste dall’art.7 del CCNL, mentre i criteri di destinazione delle risorse decentrate possono essere negoziati a cadenza annuale;
- l’art. 4, c. 1 lett. b., del D.Lgs. n.165/2001 stabilisce che il competente organo di direzione politica (Giunta) deve necessariamente formulare alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive utili per definire gli obiettivi da perseguire ed i vincoli da rispettare nell’ambito delle trattative da condurre in sede decentrata;
- le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi di gestione;
- le direttive forniscono indicazioni anche in ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse, sia stabili sia variabili;
- le direttive non devono essere dettagliate e vincolanti, altrimenti sarebbe impossibile o di difficile conduzione una qualsiasi trattativa con il sindacato;
Considerato che in ogni caso tali direttive devono essere elaborate nel rispetto dei principi di ragionevolezza, correttezza e buona fede;
Preso atto, pertanto, che la Giunta è chiamata a fornire al Presidente ed ai componenti della delegazione trattante di parte pubblica le necessarie direttive che, anche se non dettagliate e non vincolanti, siano utili in primo luogo per la definizione della ripartizione ed utilizzo delle risorse decentrate destinate in bilancio per il personale, nella distinzione tra “risorse stabili” e “risorse variabili”, e conseguentemente per l’avvio delle trattative finalizzate alla ripartizione e l’utilizzo delle risorse decentrate per il personale per l’anno 2018;
Ritenuto necessario, per l’avvio del tavolo negoziale, provvedere alla definizione degli indirizzi cui la delegazione di parte pubblica dovrà attenersi in sede di stipula dell’Accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2018 e per la definizione del CCDI normativo, utili a definire:
- i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione la necessaria autonomia nella gestione del confronto con la parte sindacale;
- gli interventi ritenuti prioritari;
Attesa, pertanto, la necessità di fornire alla Delegazione Trattante di parte pubblica le seguenti linee di indirizzo:
a) rivedere le disposizioni non conformi alle norme della legge e del contratto nazionale al fine di superare ipotesi di distribuzione del salario accessorio non premiante o basata su meri automatismi;
b) subordinare l’erogazione delle risorse assegnate a ciascun obiettivo alla verifica dell’effettivo raggiungimento dello stesso ed alla verifica dell’avvenuto miglioramento/mantenimento dei servizi individuati in sede di contrattazione decentrata e predeterminati nel piano della Performance;
c) stabilire, in accordo con la normativa vigente, che le eventuali progressioni orizzontali siano attribuite con procedure selettive, volte ad accertare l’effettivo accrescimento di professionalità dei dipendenti;
d) elaborare criteri oggettivi predeterminati finalizzati a quantificare le risorse destinate ai nuovi istituti contrattuali.
Dato atto che la competenza in ordine alla quantificazione del fondo per il finanziamento del salario accessorio rientra nell’ambito dei poteri del datore di lavoro, non è oggetto di contrattazione decentrata integrativa, in conformità alle vigenti disposizioni normative e contrattuali e che l'importo delle risorse certe, stabili e continuative viene quantificato senza margine di discrezionalità;
Richiamata:
- la determina n°145 del 29/11/2018 di costituzione delle risorse stabili 2018 da destinare al fondo per la CCDI 2018;
- la delibera di G.C. n°88 del 06/12/2018 di costituzione delle risorse variabili da destinare al fondo per la CCDI 2018 e verifica del rispetto del limite, di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n° 75/2017;
Dato atto che i sopraccitati documenti di costituzione del fondo delle risorse del CCDI 2018 sono stati adottati nel rispetto di quanto previsto dal citato disposto dell'art.23, comma 2, del D. Lgs. n°75/2017 e dei vincoli vigenti in materia di contenimento delle spese di personale e della spesa pubblica;
Rilevato che in data 12/06/2018 veniva sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dipendente annualità 2017, in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. 150/2009, e pubblicato nell’apposita sezione in Amministrazione trasparente;
Ritenuto di fornire alla delegazione trattante ulteriori linee guida, per la stipulazione della contrattazione decentrata integrativa 2018-2020, che si riportano integralmente di seguito:
• l’utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare deve prevedere il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;
• nelle more di definizione del CCDI triennale, si autorizza la stipula di un accordo collettivo decentrato transitorio per la ripartizione delle risorse valevoli per l’anno 2018;
• in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del CCNL 01.04.1999 (clausola di ultrattività dei contratti) le vecchie:
- indennità di rischio, di cui all’art. 37 del CCNL 14/09/2000,
- Indennità per specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 01/04/1999, come modificato dall’ art. 7 comma 1 del CCNL 09/05/2006
conservano la loro efficacia fino alla data di stipulazione del nuovo CCNL del 21/05/2018, nelle misure e nei modi previsti dal precedente CCDI 2017 siglato in data 12/06/2018; con la stipula di un accordo collettivo decentrato transitorio per la ripartizione delle risorse valevoli per l’anno 2018, tali indennità conservano la loro efficacia per l’intero anno 2018;
• le progressioni economiche orizzontali, dovranno essere programmate con applicazione delle
norme regolamentari vigenti. La definizione annuale della misura percentuale dei soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni sarà stabilita in sede di contrattazione decentrata nell’ambito dei criteri previsti dal vigente regolamento di valutazione. Il riconoscimento del beneficio decorre dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e dovrà essere finanziato con le risorse disponibili di parte stabile, tenuto conto che in queste ultime vengono compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell’indennità di comparto e delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo;
• le risorse ex art. 67, comma 3, lettera h) e comma 4 del CCNL 21/05/2018 (incremento del fondo del 1,2 del monte salari 1997), dovranno essere destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, e saranno collegati esclusivamente al merito individuale ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali e alla performance organizzativa in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema premiante di misurazione e valutazione;
• la contrattazione decentrata integrativa può destinare le risorse stabili disponibili e le variabili ai trattamenti economici di cui all’art. 68, comma 2, nelle lettere:
a) premi correlati alla performance organizzativa;
b) premi correlati alla performance individuale;
c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis;
d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;
e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art. 70 quinquies;
f) indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all’art.56- quater;
tenendo conto che la parte prevalente di tali risorse (almeno il 50% +€ 0,01 deve obbligatoriamente finanziare la performance (sia individuale che organizzativa) e specificatamente alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse (art. 68, comma 3 del CCNL 21/05/2018);
• secondo quanto previsto nell’articolo 69 del medesimo CCNL, ai dipendenti che conseguano le valutazioni più alte spetta una maggiorazione del premio della performance individuale non inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei compensi collegati alla performance individuale, dei dipendenti valutati positivamente sulla base di criteri selettivi. Per aderire a tale disposizione, è necessario:
1) quantificare la quota da destinare alla maggiorazione della performance individuale che va calcolata per almeno il 30% +0,01 sulla quota destinata alla performance individuale.
2) La maggiorazione di cui al punto 1 dovrà essere corrisposta ad un contingente massimo pari al 45% dei dipendenti, che otterranno una valutazione positiva, tra quelli che conseguiranno la valutazione più alta in termini di valore assoluto;
• i compensi legati alla performance organizzativa devono essere subordinati sia alla valutazione dei comportamenti organizzativi adottati dai dipendenti, che al raggiungimento degli obiettivi da parte dei medesimi, affidati agli stessi con il Piano dettagliato degli Obiettivi e della Performance (PDOP). L’erogazione degli incentivi avverrà solo a seguito della certificazione positiva, a consuntivo, da parte del Nucleo di Valutazione sul raggiungimento degli obiettivi nonché di un processo di valutazione da parte dei singoli Responsabili dei Servizi, secondo quanto previsto dal vigente regolamento di valutazione;
• non sono previste le risorse ex art. 67, comma 3, lettera i) e comma 5 lettera b) del CCNL del 21/05/2018 destinate a premiare il raggiungimento di obiettivi, anche di mantenimento, individuati nel Piano dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2018-2020. (La disposizione sostituisce il vecchio art. 15, comma 5 del CCNL 01/04/1999, con la differenza che il nuovo istituto può finanziare anche obiettivi di mantenimento);
• le indennità per specifiche responsabilità, ex art. 70 quinquies, del CCNL 21/05/2018 dovranno essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall’Ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive rispetto a quelle previste dalla declatoria professionale. La decorrenza per l’attribuzione di tale indennità è a partire dal 21/05/2018. Il valore dell’indennità è graduato sulla base dei criteri previsti dall’ apposito regolamento sul sistema permanente di valutazione; con la stipula di un accordo collettivo decentrato transitorio per la ripartizione delle risorse valevoli per l’anno 2018, tali indennità conservano i valori concordati con il precedente CCDI 2017 siglato in data
04/07/2018;
• le indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies sono attribuite sulla base di effettive e significative responsabilità svolte dal personale ricompreso nel servizio di polizia locale e graduate sulla base dei criteri previsti dall’ apposito regolamento sul sistema permanente di valutazione. La decorrenza per l’attribuzione di tale indennità è a partire dal 21/05/2018, fatta salva la stipula di un accordo collettivo decentrato transitorio per la ripartizione delle risorse valevoli per l’anno 2018 ;
• l’indennità “condizioni di lavoro” prevista dall’art. 70 bis deve essere destinata a remunerare attività disagiate e/o che comportino esposizione a rischi e pertanto pericolose o dannose per la salute. L’indennità deve essere attribuita secondo una valutazione graduata dell’esposizione del dipendente al “fattore rischio” e/o sul al grado di disagio a cui è sottoposto con la propria attività lavorativa. La decorrenza per l’attribuzione di tale indennità è a partire dal 21/05/2018, fatta salva la stipula di un accordo collettivo decentrato transitorio per la ripartizione delle risorse valevoli per l’anno 2018 ;
Ricordato che l’art Art. 68, comma 1 del nuovo CCNL 21/05/2018 , in tema di utilizzo del Fondo Risorse decentrate, dispone:
“1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell’indennità di comparto, di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all’art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all’art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell’anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell’art. 22 del d. lgs. n°75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”
Ritenuto necessario, sulla base delle sopraccitate linee guida, nonché delle risorse costituite con i citati provvedimenti per il finanziamento del fondo collegato al CCDI per l’anno 2018, formulare una ipotesi di accordo Collettivo decentrato transitorio valevole per l’anno 2018, nelle more di definizione del CCDI triennale;
Vista l’allegata ipotesi di accordo collettivo decentrato transitorio per l’utilizzo delle risorse Umane e produttività per l’anno 2018 (ALLEGATO A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dove viene formulata un’ipotesi di accordo collettivo decentrato transitorio per la destinazione del fondo CCDI anno 2018;
Precisato che, nel citato allegato A), sono dettagliate la ripartizione e la destinazione delle risorse ex art.67 del CCNL 21/05/2018, secondo le finalità previste dall’art. 68 del medesimo CCNL;
Richiamata la deliberazione di G.C. n° 18 del 01/03/2018 con cui si è proceduto all’approvazione del Piano degli Obiettivi e delle Performance per il periodo 2018-2020, nel quale sono stati inseriti e descritti gli obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione finanziaria e definiti degli standards per la valutazione del livello di conseguimento degli stessi.
Considerato che gli obiettivi indicati nel sopraccitato documento sono stati formulati in coerenza con quanto previsto dal comma 3, dell’art. 10, del D.lgs. n° 33/2013, che prevede l’obbligo di un collegamento dei medesimi con il piano della trasparenza e anticorruzione adottati dall’Ente;
Visto il Programma triennale per l’anticorruzione, la trasparenza e integrità 2018-2020, previsto dagli artt. 11, comma 2, del D.lgs. n°150/2009 e comma 8 dell’articolo 1 della Legge .n°190/2012, approvato con atto di G.C. n° 8 del 25/01/2018;
Visto il nuovo regolamento sul sistema permanente di valutazione del personale, approvato con atto di G.C.n°84 del 08/11/2018, in conformità a quanto previsto dalle norme e principi di cui al titolo II “Misurazione, valutazione e trasparenza delle Performance” e titolo III “Merito e premi” del D.lgs. n°150/2009 , il quale recepisce integralmente le modifiche apportate dal citato D.Lgs n°74/2017;
Dato atto, inoltre, che:
questo Ente non versa nella condizione di Ente strutturalmente deficitario o dissestato;
nell’esercizio 2017, l’Ente ha rispettato i vincoli imposti dalla normativa riguardante il patto di stabilità interno, del non incremento della spesa di personale e del contenimento della percentuale di incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti;
per l’anno corrente, l’Ente sta operando al fine di garantire il rispetto del pareggio di bilancio;
in tema di contenimento della spesa del personale, questo ente rispetta i limiti imposti dall’art.1, comma 557, della legge n. 296/2006;
Vista la normativa introdotta dall’art. 14, nei commi dal 25 al 31 del D.l. n°78/10, convertito in Legge n° 122/2010 e s.m.i, in tema di gestione associata di funzioni;
Considerato, quindi, che quanto contenuto nel presente atto potrà subire integrazioni o aggiornamenti, in seguito a quanto stabilito dalle rispettive convenzioni per la gestione associata di funzioni, nonché da future disposizioni normative, da nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia, nonché delle dinamiche del personale sviluppatesi in corso d’anno;
Precisato che la proposta della presente delibera viene inviata:
alla Delegazione Trattante, alle OO.SS.AA. e R.S.U., per l'avvio della procedura negoziale per la stipula del C.C.D.I. (Contratto Collettivo Integrativo Decentrato) secondo i tempi e le procedure previste nell’art. 8 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
al Revisore dei Conti per il controllo da effettuare ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge n°448/2001, al fine di acquisire la certificazione in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
Visti:
- lo statuto comunale
- il D.lgs. n°267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n°165 “Testo Unico sul Pubblico Impiego”
- l’art 1 comma 557 della legge 27/12/2006;
- la circolare n°12 del 15 aprile 2011 della R.G.S;
- l’ art. 9, comma 2 bis, del D.L 31/05/2010 n°78;
- il D.lgs. n° 150/2009;
- la delibera n°285 del 03/05/2011 della Corte dei Conti sez. Veneto;
- l’art.16 comma 31 e del D.l. n°138/2011 e convertito nella legge n°148/2011;
- il primo comma dell’art 31 della legge n°183 del 12/11/2012;
- il D.lgs. 3/2/1993, n°29;
- il C.C.N.L. del 6/7/1995 e accordo integrativo del 15/2/1996;
- il C.C.N.L. del 31/3/1999, del 1/4/1999 e il contratto integrativo del 14/09/2000 e del 05/10/2001;
- il C.C.N.L. del 16/10/2003 per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003;
- il C.C.N.L del 08/05/2006 per il biennio economico 2004/2005;
- il C.C.N.L del 11/4/08 per il biennio economico 2006/2007;
- il C.C.N.L del 31/07/09 valevole per il biennio economico 2008/2009;
- il C.C.N.L del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali 2016-2018
sottoscritto in data 21/05/2018;
- il vigente regolamento sul controllo interno degli atti;
- la propria deliberazione nr. 55 del 14/06/2018, con cui è stata individuata la composizione della
delegazione trattante di parte datoriale ai sensi dell’art. 7, c. 3, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL, approvato con D.lgs. n°267/2000.
Con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge,
DELIBERA
1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo della presente deliberazione;
2) Di approvare l’allegata ipotesi di accordo collettivo decentrato transitorio per l’utilizzo delle risorse Umane e produttività per l’anno 2018 (ALLEGATO A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) Di confermare che, la Delegazione Trattante di parte pubblica, dovrà seguire, ai fini della stipulazione della contrattazione decentrata integrativa triennale e per la destinazione delle risorse collegate al fondo CCDI 2018, le seguenti direttive:
Linee generali di indirizzo:
a) rivedere le disposizioni non conformi alle norme della legge e del contratto nazionale al fine di superare ipotesi di distribuzione del salario accessorio non premiante o basata su meri automatismi;
b) subordinare l’erogazione delle risorse assegnate a ciascun obiettivo alla verifica dell’effettivo raggiungimento dello stesso ed alla verifica dell’avvenuto miglioramento/mantenimento dei servizi individuati in sede di contrattazione decentrata e predeterminati nel piano della Performance;
c) stabilire, in accordo con la normativa vigente, che le eventuali progressioni orizzontali siano attribuite con procedure selettive, volte ad accertare l’effettivo accrescimento di professionalità dei dipendenti;
d) elaborare criteri oggettivi predeterminati finalizzati a quantificare le risorse destinate ai nuovi istituti contrattuali
Linee specifiche di indirizzo:
• l’utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare deve prevedere il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;
• In conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del CCNL 01.04.1999 (clausola di ultrattività dei contratti) le vecchie:
- indennità di rischio, di cui all’art. 37 del CCNL 14/09/2000,
- Indennità per specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 01/04/1999, come modificato dall’ art. 7 comma 1 del CCNL 09/05/2006;
conservano la loro efficacia fino alla data di stipulazione nuovo CCNL del 21/05/2018, nelle misure e nei modi previsti dal precedente CCDI 2017/2019 siglato in data 21/12/2017.
• le progressioni economiche orizzontali, dovranno essere programmate con applicazione delle norme regolamentari vigenti. La definizione annuale della misura percentuale dei soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni sarà stabilita in sede di contrattazione decentrata nell’ambito dei criteri previsti dal vigente regolamento di valutazione. Il riconoscimento del beneficio decorre dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del CCDI e dovrà essere finanziato con le risorse disponibili di parte stabile, tenuto conto che in queste ultime vengono compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell’indennità di comparto e delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo;
• le risorse ex art. 67, comma 3, lettera h) e comma 4 del CCNL 21/05/2018 (incremento del fondo del 1,2 del monte salari 1997), dovranno essere destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa
vigente, e saranno collegati esclusivamente al merito individuale ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali e alla performance organizzativa in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema premiante di misurazione e valutazione;
• la contrattazione decentrata integrativa può destinare le risorse stabili disponibili e le variabili ai trattamenti economici di cui all’art. 68, comma 2, nelle lettere:
a) premi correlati alla performance organizzativa;
b) premi correlati alla performance individuale;
c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis;
d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;
e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art. 70
quinquies;
f) indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all’art.56-quater;
tenendo conto che la parte prevalente di tali risorse (almeno il 50% +€ 0,01 deve obbligatoriamente finanziare la performance (sia individuale che organizzativa) e specificatamente alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse ( art. 68, comma 3 del CCNL 21/05/2018);
• secondo quanto previsto nell’articolo 69 del medesimo CCNL, ai dipendenti che conseguano le valutazioni più alte spetta una maggiorazione del premio della performance individuale non inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei compensi collegati alla performance individuale, dei dipendenti valutati positivamente sulla base di criteri selettivi. Per aderire a tale disposizione, è necessario
1)quantificare la quota da destinare alla maggiorazione della performance individuale che va calcolata per almeno il 30% +0,01 sulla quota destinata alla performance individuale.
2) La maggiorazione di cui al punto 1 dovrà essere corrisposta ad un contingente massimo pari al 45% dei dipendenti, che otterranno una valutazione positiva, tra quelli che conseguiranno la valutazione più alta in termini di valore assoluto;
• i compensi legati alla performance organizzativa devono essere subordinati sia alla valutazione dei comportamenti organizzativi adottati dai dipendenti, che al raggiungimento degli obiettivi da parte dei medesimi, affidati agli stessi con il Piano dettagliato degli Obiettivi e della Performance (PDOP). L’erogazione degli incentivi avverrà solo a seguito della certificazione positiva, a consuntivo, da parte dell’IOV, sul raggiungimento degli obiettivi nonché di un processo di valutazione da parte dei singoli Responsabili dei Servizi, secondo quanto previsto dal vigente regolamento di valutazione;
• le risorse ex art. 67, comma 3, lettera i) e comma 5 lettera b) del CCNL del 21/05/2018 devono essere destinate a premiare il raggiungimento di obiettivi, anche di mantenimento, individuati nel Piano dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2018-2020. (La disposizione sostituisce il vecchio art. 15, comma 5 del CCNL 01/04/1999, con la differenza che il nuovo istituto può finanziare anche obiettivi di mantenimento). La norma non fa venire meno la necessità che la quantificazione di questi incrementi debba continuare ad essere adeguatamente motivata;
• le indennità per specifiche responsabilità, ex art. 70 quinquies, del CCNL 21/05/2018 dovranno essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall’Ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive rispetto a quelle previste dalla declatoria professionale. La decorrenza per l’attribuzione di tale indennità è a partire dal 21/05/2018. Il valore dell’indennità è graduato sulla base dei criteri previsti dall’ apposito regolamento sul sistema permanente di valutazione;
• le indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies sono attribuite sulla base di effettive e significative responsabilità svolte dal personale ricompreso nel servizio di polizia locale,e graduate sulla base dei criteri previsti dall’ apposito regolamento sul sistema permanente di valutazione. La decorrenza per l’attribuzione di tale indennità è a partire dal 21/05/2018;
• l’indennità “condizioni di lavoro” prevista dall’art. 70 bis deve essere destinata a remunerare attività disagiate e/o che comportino esposizione a rischi e pertanto pericolose o dannose per la
salute. L’indennità deve essere attribuita secondo una valutazione graduata dell’esposizione del dipendente al “fattore rischio” e/o sul al grado di disagio a cui è sottoposto con la propria attività lavorativa. La decorrenza per l’attribuzione di tale indennità è a partire dal 21/05/2018.
4) Di dare atto, che sarà operato il costante monitoraggio delle fonti di alimentazione e/o decremento delle risorse decentrate 2018, in relazione a future disposizioni normative nonché a significative circolari interpretative e orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali;
5) Xx demandare al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica l’avvio della contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2018 e l’adozione dei provvedimenti conseguenti al presente atto;
6) Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Personale, al Responsabile del Servizio Finanziario e alle Organizzazioni Sindacali territoriali e alla RSU aziendale per l'avvio della procedura negoziale per la stipula del C.C.D.I. (Contratto Collettivo Integrativo Decentrato) secondo i tempi e le procedure previste nell’art. 8 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
7) Di trasmettere il presente atto al Revisore dei Conti per il controllo da effettuare ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge n° 448/2001, al fine di acquisire la certificazione in merito il Revisore dei Conti deve fornire la certificazione in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
8) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente/ Personale/Contrattazione integrativa", ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
9) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.lgs. n°267/2000, al fine di consentire in tempi brevi l'avvio della trattativa per la definizione dell'accordo collettivo decentrato 2018.
==================
Allegati:
- ALLEGATO A) Ipotesi di accordo collettivo decentrato transitorio 2018
PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.LGS. 267/2000
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA SULLA FORMULAZIONE DELLA "IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO 2018 E PROPOSTA SULLA DESTINAZIONE DEL FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2018"
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si eprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con X.Xxx. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Data 13-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
X.xx Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con X.Xxx. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Data 13-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
X.xx Dott. Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO - PRESIDENTE
X.xx Dott. Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
N 382 Reg. pubblicazioni
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 07-06-2019 all'Albo Pretorio informatico di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e che in pari data è stato comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. lgs. n. 267/2000.
IL MESSO NOTIFICATORE
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxx
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 - del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000
Lì, 07-06-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la su estesa deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico di questo comune ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell’art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 per quindici giorni consecutivi dal 07-06-2019 senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del comma 3° dell’art. 134 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in data 17-06-2019
Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. Lì, 07-06-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Comune di Casalromano
Provincia di Mantova
Allegato A) delibera G.C. n. 90 del 13/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
x.xx xxxx.xxx X. Xxxxxxxx
IPOTESI DI ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA’ PER L'ANNO 2018
* * *
Il giorno ……….. del mese di dell’anno 2018, presso la Sede del Comune di Casalromano,
a conclusione del procedimento di contrattazione, si sono riunite le delegazioni trattanti, di parte pubblica e di parte sindacale (composta ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.L. 2018/2020) per la sottoscrizione dell’accordo transitorio per l’utilizzo delle risorse per l’anno 2018, come risultante in esito alla contrattazione decentrata integrativa aziendale, fino alla ridefinizione della nuova regolazione contrattuale.
Sono presenti:
Per la delegazione trattante di parte pubblica, i signori:
– Xxxxxxxx Dott.ssa Graziella - Segretario Comunale: Presidente
– Bonsignore dott. Luca - Responsabile del Servizio Finanziario: Membro
– Ferrari dott. Xxxxxx - Responsabile del Servizio Tecnico: Membro Per la delegazione trattante di parte sindacale, i signori:
B.1 - R.S.U.
1) Xxxxxxx Xxxxxxx
B.2 - Rappresentanti territoriali XX.XX., firmatarie C.C.N.L.: 1)
2)
3)
4)
rappr. CGIL rappr. CISL rappr. UIL rappr. SULPM
La delegazione trattante di parte pubblica accerta la sua regolare costituzione, avvenuta con atto della
G.C. n.55 del 14/06/2018, regolarmente esecutiva.
La delegazione trattante di parte sindacale accerta la sua regolare costituzione avvenuta:
a) per le R.S.U. con verbale della Commissione elettorale in data 20/04/2018, prot. n. 1213;
b) per i rappresentanti territoriali delle XX.XX. che hanno sottoscritto il vigente C.C.N.L. con comunicazioni diverse pervenute all’Ente.
Le delegazioni trattanti prendono atto che:
- si è proceduto all’aggiornamento della costituzione del fondo ed alla redazione dell’ipotesi di accordo ripartizione e destinazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2018;
- con lettera prot. n. del / / sono state convocate le delegazioni sindacali ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 22.01.2004 per l’avvio del negoziato per la sottoscrizione del C.C.D.I. relativo all’utilizzo del Fondo Risorse Umane e Produttività valevole per l’anno 2018;
1
- Le delegazioni trattanti si sono riunite in data per la sottoscrizione dell'accordo relativo all’anno 2018.
Le parti:
richiamata l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo transitorio sull’utilizzo delle risorse per l’anno 2018, prendono atto:
− della relazione illustrativa tecnico-finanziaria che correda l’accordo;
− della certificazione sottoscritta dal Revisore dei Conti dell’Ente;
− della certificazione sottoscritta dal Nucleo di valutazione in ordine alla verifica degli obiettivi previsti nel PdOP 2018/2020;
− della proposta di accordo collettivo decentrato transitorio per la ripartizione delle risorse valevoli per l’anno 2018, da sottoscrivere nelle more di definizione del CCDI triennale;
I membri delle delegazioni trattanti prendono atto, quindi, che con la contrattazione tra:
- la DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA, composta dal Sig. Sindaco con la qualifica di Responsabile del Servizio Finanziario, dal Segretario Comunale e dal Responsabile di servizio Xxxxxxx Xxxxxx;
- le ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI presenti, unitamente alla rappresentanza sindacale locale, nella persona della sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx,
viene stipulato il seguente accordo stralcio relativo alla ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2018 di cui all’art. 67 del CCNL 21/05/2018.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Premessa
Il presente accordo disciplina l’erogazione delle risorse decentrate per l’anno 2018 nelle more di approvazione del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo triennale.
In attesa della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse, le parti concordano di ritenere valido quanto pattuito fino alla ridefinizione della nuova regolazione contrattuale, tenendo presente la seguente normativa che, in via generale, regola la contrattazione collettiva integrativa:
- “La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono…” (art. 40, c. 3-bis, D. Lgs. n. 165/2001);
- “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile” (art. 40, c. 3-quinquies D. Lgs. n. 165/2001);
- La contrattazione integrativa si svolge sulla base dei principi della partecipazione consapevole, del dialogo costruttivo e trasparente, della reciproca considerazione dei rispettivi diritti e obblighi, nonché della prevenzione e risoluzione dei conflitti (art. 3 CCNL).
Il presente accordo si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso il Comune di Casalromano con contratto a tempo indeterminato e determinato.
Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili
2
La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell’art. 67, c. 1 del CCNL 2016-2018 e quindi:
- progressioni economiche nella categoria;
- indennità di comparto.
Le somme destinate ai suddetti istituti costituiscono un importo consolidato al netto di quelle destinate nell’anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. istituite.
Le parti definiscono i criteri per ripartire sulle restanti somme, annualmente disponibili, le quote da destinare agli istituti di cui al comma 2 dell’art. 68 del CCNL 2016-2018, fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.
Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni precedenti.
Le parti concordano che la contrattazione integrativa destini ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) art. 68 CCNL 21/05/2018 la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.
Eventuali risorse di parte stabile residue non utilizzate per altri istituti concorrono ad incrementare la percentuale destinata agli istituti variabili.
Le parti concordano altresì che una quota adeguata del fondo venga riservata al finanziamento di istituti relativi all’organizzazione e all’erogazione dei servizi.
Per l’anno 2018 verranno erogate le indennità previste per l’annualità 2017 nelle more dell’approvazione del contratto triennale definitivo, secondo le disposizione del CCNL 2016 / 2018 sottoscritto il 21.05.2018.
3
COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA’ PER L'ANNO 2018
Premessa
La costituzione del fondo è atto unilaterale della delegazione trattante tramite. Il calcolo, del fondo, che è predisposto dal Responsabile Finanziario, non è oggetto di contrattazione e va solamente comunicato, per un principio di collaborazione, alle OOSS.
Nel rispetto del vincolo imposto dall’articolo 23, comma 2, del D.lgs. n°75/2017, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, il fondo 2018 è costituito come segue:
COSTITUZIONE FONDO DECENTRATO 2018
Risorse stabili | importo | |
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2018 CCNL 21/05/2018 art. 67 comma 1 primo periodo | UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) | 17.093,33 |
INCREMENTI CCNL 2002-05 (ART. 32 CC. 1,) | 1.186,44 | |
INCREMENTI CCNL 2002-05 (ART. 32 CC. 2) | 956,81 | |
INCREMENTI CCNL 2002-05 (ART. 32 CC. 7) | 382,72 | |
INCREMENTI CCNL 2004-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) | 1.134,70 | |
INCREMENTI CCNL 2006-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) | 1.751,38 | |
Decurtazioni alla parte fissa del fondo | DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA - ART. 9 COMMA 2-BIS D.L. 78/2010 | - 1.124,60 |
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011- 2014 DAL 2015 IN POI | - 2.994,08 | |
DIFFERENZIALE PEO - (ART. 67 C. 2 LETT. B) CCNL 21.05.2018) | Differenza fra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali in seguito alla sottoscrizione del CCNL 21/05/2018. Risorse escluse dal tetto ex art. 23, comma 2 del D.lgs 75/2017 | 570,72 |
TOTALE RISORSE STABILI | 18.957,42 |
Risorse variabili | ||
CCNL 21/05/2018 art. 67, comma. 3, let. a) | Quota di risorse da contratti sponsorizzazione e comportanti risparmi di gestione | 0,00 |
CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. a) | Economie da piani di razionalizzazione ex art. 16, commi 4 e 5 D.l. n°98/2011 | 0,00 |
CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. c ) | Risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57, della Legge n° 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n° 446/1997 (recupero evasione ICI) | 0,00 |
CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. e” | Risparmi applicazione disciplina straordinario. Xxxxxxx non soggette a limite | 1.675,93 |
CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. h) e comma 4 | Eventuale integrazione risorse variabili (con capacità di spesa) per max 1,2% su base annua monte salari 1997 = € 2.045,86 | 2.045,86 |
CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett. i) e comma 5, lett. b) | Risorse per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in analoghi strumenti di programmazione e gestione, compresi gli incentive alla polizia locale, finanziati con proventi a sanzioni al CDS (art. 56 quater- comma 1, lett. c), del CCNL 21/05/2018. | |
CCNL 21/05/2018 art. 67, comma. 3, - lett. f) | Quota parte del rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria | |
TOTALE RISORSE VARIABILI | 3.721,79 | |
TOTALE | 22.679,21 |
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO | 20.432,56 |
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA | 21.750,00 |
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO | 42.182,56 |
VERIFICA RISPETTO ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (se negativo applicare riduzione) | 0,00 |
4
QUADRO RIASSUNTIVO SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2018
Descrizione | Importo |
RISORSE CON CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA' (art. 67, commi 1,2 del CCNL 21/05/2018) | 18.957,42 |
RISORSE CON CARATTERE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA' (art. 67, commi 3,4 del CCNL 21/05/2018) | 3.721,79 |
TOTALE RISORSE | 22.679,21 |
A DETRARRE DALLA PARTE FISSA (Risorse stabili), di cui all’art. 67, comma 1 e 2, CCNL 21.05.2018:
FONDO DESTINATO ALLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI € 13.626,75
Le progressioni economiche orizzontali concesse ammontano ad € 12.891,81, comprensive degli adeguamenti contrattuali.
1. Progressioni economiche orizzontali, concesse con decorrenza 01.04.1999, in base all’accordo stralcio per la costituzione e la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativi all’anno 1999 (fondo aggiornato ai valori indicati nell’allegato C del C.C.N.L. 2002/2005 comprensivo del rateo della 13^mensilità):
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dalla cat. C1 alla cat. C2
- Xxxxxxxx Xxxxx, dalla cat. B1 alla cat. B2
- Xxxxxxx Xxxxx, dalla cat. A1 alla cat. A2
2. Progressioni economiche orizzontali, concesse con decorrenza 01.01.2000, in base all’accordo stralcio per la costituzione e la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativo all’anno 2000 (fondo aggiornato ai valori indicati nell’allegato C del C.C.N.L. 2002/2005 comprensivo del rateo della 13^mensilità):
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dalla cat. C2 alla cat. C3
- Xxxxxxxx Xxxxx, dalla cat. B2 alla cat. B3
- Xxxxxxx Xxxxx, dalla cat. A2 alla cat. A3
- Xxxxxxx Xxxxxxx, dalla cat. D2 alla cat. D3
3. Progressioni economiche orizzontali, concesse con decorrenza 01.01.2002 in base all’accordo stralcio per la costituzione e la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativo all’anno 2002 (fondo aggiornato ai valori indicati nell’allegato C del C.C.N.L. 2002/2005 comprensivo del rateo della 13^mensilità):
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dalla cat. C3 alla cat. C4
- Xxxxxxxx Xxxxx dalla cat. B3 alla cat. B4
- Xxxxxxx Xxxxx dalla cat. A3 alla cat. A4
- Xxxxxxx Xxxxxx dalla cat. D1 alla cat. D2
- Xxxxxxx Xxxxxxx dalla cat. D3 alla cat. D4
4. Progressioni economiche orizzontali, concesse con decorrenza 01.07.2003 in base all’accordo stralcio per la costituzione e la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativo all’anno 2003 (fondo aggiornato ai valori indicati nell’allegato C del C.C.N.L. 2002/2005 comprensivo del rateo della 13^mensilità):
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dalla Cat. D1 alla D2
- Rech Xxx Xxxxx Xxxxxxx, dalla Cat. D1 alla cat. D2
5. Progressioni economiche orizzontali, concesse con decorrenza 01.01.2004 in base all’accordo stralcio per la costituzione e la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativo
5
all’anno 2004 (fondo aggiornato ai valori indicati nell’allegato C del C.C.N.L. 2002/2005 comprensivo del rateo della 13^mensilità):
- Xxxxxxx Xxxxxx, dalla cat. D2 alla cat. D3
6. Progressioni economiche orizzontali, concesse con decorrenza 01.01.2008 in base all’accordo stralcio per la costituzione e la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativo all’anno 2008 (fondo aggiornato ai valori indicati nell’allegato C del C.C.N.L. 2006/2007 comprensivo del rateo della 13^mensilità):
- Xxxxxxx Xxxxxxx, dalla cat. B3 alla cat. B4
- Xxxxxxx Xxxxxxx, dalla cat. C1 alla cat. C2
7. Progressioni economiche orizzontali, concesse con decorrenza 01.01.2009 in base all’accordo stralcio per la costituzione e la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativo all’anno 2009 (fondo aggiornato ai valori indicati nell’allegato C del C.C.N.L. 2008/2009 comprensivo del rateo della 13^mensilità):
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dalla cat. C4 alla cat. C5
- Xxxxxxxx Xxxxx , dalla cat. C1 alla cat. C2
- Xxxxxxx Xxxxx, dalla cat. B1 alla cat. B2
8. Per l’anno 2018, con decorrenza dal 01/01/2018, nei limiti delle risorse disponibili della parte stabile del fondo, viene destinato un importo pari ad € 734,94 per una nuova progressione economica, da riconoscere al personale di categoria D con procedura selettiva secondo il sistema di valutazione permanente dell’Ente.
FONDO DESTINATO ALLE INDENNITA’ DI COMPARTO € 4.141,32
Il fondo è stato adeguato con la cessazione di un dipendente categoria D (in data 30/04/2018) e la nuova assunzione di una dipendente categoria C ( dal 16/06/2018).
RISORSE DETRATTE DALLA PARTE FISSA DEL FONDO 2018:
- Fondo destinato alle progressioni orizzontali € 13.626,75
- Fondo destinato alle indennità di comparto € 4.141,32 TOTALE € 17.768,07
TOTALE FONDO DA RIPARTIRE:
- Risorse decentrate stabili – quota residuale (dedotte pr.oriz. anni prec. e ind.comp.) € 1.189,35
- Risorse decentrate variabili € 3.721,79
TOTALE € 4.911,14
Il Fondo, come sopra determinato, viene così ripartito:
1) FONDO PER INDENNITA' DI RISCHIO - DISAGIO - PERICOLO - DANNO: € 1.300,00
Nella fase transitoria viene riconosciuta a decorrere dal 01/01/2018 l’indennità ex art. 41 CCNL 22/01/2004, per il periodo di effettiva esposizione al “fattore rischio”, ai dipendenti che prestano la propria attività lavorativa con una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale.
Sulla base dell’accordo sottoscritto nell’anno 2017, l’indennità viene attribuita per l’anno 2018 alle seguenti figure professionali, indipendentemente dalla categoria di appartenenza:
a) Collaboratore- operaio specializzato autista scuolabus- necroforo – per prestazioni di lavoro che comportano la continua esposizione al traffico stradale e per il rischio connesso all’esposizione ad agenti inquinanti e batterici connessi al servizio prestato nei cimiteri comunali;
b) Istruttore scolastico con mansioni di cuoca mensa scolastica – per la continua e diretta esposizione al rischio di scottature e ferite da taglio con le attrezzature da cucina;
c) Istruttore- Archivista – per il rischio connesso all’esposizione al traffico stradale, per il raggiungimento delle 4 sedi di lavoro corrispondenti ai quattro comuni convenzionati per la gestione associata del servizio;
6
d) Operatrice inserviente addetta ai servizi generali – per prestazione di lavoro che comportano la continua e diretta esposizione con materiali chimici per la pulizia dei locali;
L’indennità quantificata in complessivi € 30,00 mensili lordi ex art. 41 CCNL 22/01/2004, compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio e riproporzionato in caso di part-time.
La quantificazione della somma annua da destinare al finanziamento dell’indennità di rischio viene effettuata secondo un calcolo convenzionale che ne stima l’erogazione per 12 mensilità.
Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme finalizzate a compensare la performance individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso). Ai fini della citata decurtazione, non si tiene conto delle assenze per infortunio sul lavoro, per gravi patologie e per sottoporsi a terapie salvavita.
Viene determinata l’attribuzione di un importo annuo di €. 360,00 alle figure professionali di seguito elencate. Si conferma che l’importo di cui sopra viene erogato mensilmente in misura pari a € 30,00 mensili per l'anno 2018, in applicazione del sopra citato art. 41 del C.C.N.L. sottoscritto il 22/01/2004:
- n. 1 cuoca Xxxxxxxx Xxxxx €. 360,00
- n. 1 operatrice addetta alle pulizie Xxxxxxx Xxxxx - part time 22 ore €. 220,00
- n. 1 operaio specializzato autista Xxxxxxx Xxxxxxx €. 360,00
- n. 1 archivista Xxxxxxx Xxxxxxx €. 360,00
Totale € 1.300,00
La quota residua disponibile viene destinata come segue:
2) FONDO PER INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ € 1.330,00
Nella fase transitoria fino alla sottoscrizione del nuovo CCDI triennale, per l’intero anno 2018 viene riconosciuta la corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 17, comma 2, lettera f), aggiornato dall’art. 7 comma 1 del CCNL 09/05/2006, che ha come finalità di compensare l’esercizio di compiti che comportano da particolari e specifiche responsabilità da parte del personale di cat. B C o D che non risulti incaricato in qualità delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative. In particolare spetta a quei dipendenti individuati come responsabili di procedimenti che hanno un maggiore rilievo e/o un più elevato grado di complessità, soprattutto in termini di rilevanza esterna e/o che sono investiti di specifici compiti di coordinamento di altri dipendenti. osì come disposto dall’art. 36, comma 1, del CCNL 2002/2005, aggiornato dall’art. 7 comma 1, del CCNL 09/05/2006, il valore annuo dell’indennità eventualmente riconosciuta al personale dipendente interessato non può essere superiore € 2.500,00 annui lordi,. In particolare le responsabilità che posseggono i presupposti per essere remunerate ai sensi dell’art. 17 comma 2 lettera f) del CCNL del 1.4.1999, sono le seguenti:
CAT. B - C - D
1. Responsabilità di apposizione parere di regolarità tecnica sulle proposte deliberative.
2. Responsabilità di preposizione a commissioni di concorso.
3. Responsabilità di preposizione a commissioni di gara.
4. Responsabilità di conduzione di gruppi di lavoro (non solo di coordinamento di personale).
5. Responsabilità di conseguimento di obiettivi/risultati specifici.
6. Responsabilità di realizzazione di programmi/piani di attività.
7. Responsabilità di istruttorie particolarmente complesse.
8. Responsabilità di sistemi relazionali complessi (es. Delegazione trattante).
9. Responsabilità di preposizione a strutture complesse/strategiche.
10. Responsabilità di gestione di risorse.
11. Responsabilità di attività sostitutiva.
12. Responsabilità di attività quando non ricorrono le condizioni per l'attivazione di mansioni superiori.
13. Responsabilità di attività implicanti l'esercizio di funzioni di alta specializzazione.
14. Responsabilità di elaborazioni decisionali di particolare rilevanza (senza effetti esterni).
15. Responsabilità di elaborazione di pareri (anche con effetti esterni).
16. Responsabilità di concorso decisionale.
17. Svolgimento temporaneo, anche parziale, di servizio presso il Comune e l’Unione (art 17 comma 5 lettera b, CCNL 1-4-2009)
In applicazione dell’art. 4 comma 2 lett.c) del CCNL 01/04/1999 spetta alla contrattazione integrativa definire :”le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l’individuazione dei compensi relativi all’esercizio di specifiche responsabilità.
Le parti, pertanto, convengono, in applicazione dei commi precedenti, di attribuire tali indennità per l’intero anno
2018, alle seguenti figure professionali:
a) Istruttore Direttivo Servizio segreteria, servizi scolastici e sociali, gestione ufficio contratti – cat D (dal 01/01/2018 al 30/04/2018)
7
Per le seguenti tipologie di responsabilità:
-Responsabilità di istruttorie particolarmente complesse.
-Responsabilità di attività sostitutiva.
-Responsabilità di elaborazioni decisionali di particolare rilevanza.
L’attività lavorativa, correlata, richiede inoltre una notevole intensità di relazioni interne ed esterne alla struttura intrattenute nello svolgimento delle proprie mansioni. Il compenso annuo lordo, rapportato al periodo di riconoscimento, è stabilito in
€ 330,00
b) Istruttrice scolastica con mansioni di cuoca mensa scolastica – Responsabile HACCP – Cat C
Per le seguenti tipologie di responsabilità:
Responsabilità di attività che prevede il trasporto pubblico di studenti minori. (responsabilità di procedimento per le attività connesse al sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici (HACCP) di cui al D.Lgs n.155/97, per la mensa scolastica).
Il compenso annuo lordo è stabilito in € 400,00
c) Collaboratore operaio specializzato – Autista scuolabus- Cat.B
Per le seguenti tipologie di responsabilità:
Responsabilità di attività che prevede il trasporto pubblico di studenti minori.
Il compenso annuo lordo è stabilito in € 400,00
€ 1.800,00
3) FONDO DESTINATO ALL’INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’ E DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI (Performance organizzativa collettiva e individuale)
(art. 17 comma 2 lett. a CCNL 01/04/1999) € 2.281,14
Le risorse del fondo finalizzate all’incentivazione della produttività sono destinate a promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività dell'Ente attraverso la realizzazione degli obiettivi finalizzati al conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed efficacia dei servizi istituzionali, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso della normale prestazione lavorativa (Performance Organizzativa collettiva).
Nel rispetto dei principi del sistema premiante, gli incentivi sono corrisposti, tenuto conto delle attività di tipo ricorrente e di tipo progettuale, nel rispetto dei criteri di valutazione di risultati e prestazione.
I parametri a cui fare riferimento sono:
– miglioramenti qualitativi e quantitativi dei prodotti all’utenza;
– maggiore produttività, intesa come maggior risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa;
– garanzia del mantenimento ottimale del livello dei risultati raggiunti dalle strutture operative, da certificarsi da parte del Nucleo di valutazione.
Si deve tendere al superamento di modalità di lavoro impostate su competenze specifiche dei singoli a favore di modalità finalizzate all’ottenimento di risultati ed al conseguimento di obiettivi preventivamente assegnati ai dipendenti in sede di approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi e della performance (PdOP) in relazione ai programmi stabiliti nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020. Le risorse da assegnare al fondo per remunerare il miglioramento dei servizi e la produttività sono determinate per differenza tra il totale delle risorse complessive, di cui all'art.15 del CCNL del 1/4/1999, stabilite per l'anno relativo e tutti gli altri fondi destinati a remunerare gli istituti contrattuali come previsto dall'art.17 del CCNL del 01.04.1999 e successivi contratti di lavoro.
L’incremento del fondo fino allo 1,2% del monte salari 1997, di cui all’art 67, comma 4, del CCNL 21/05/2018, (diversamente da quanto disposto nel precedente CCNL 01/04/1999- art.15, comma 2), non è più subordinato al rispetto dei vincoli di motivazione con il raggiungimento di obiettivi di produttività e/o con i proventi dei risparmi derivanti da scelte organizzative e non è più richiesta la relativa e specifica attestazione da parte del Nucleo di Valutazione.
Le risorse destinate complessivamente alla Performance Organizzativa collettiva e individuale
ammontano a complessivi € 2.281,14.
8
Considerato che, assicurando la destinazione della quota minima pari ad € 1.200,00 alla Performance individuale (la quota non deve essere inferiore al 30% delle risorse di cui all’art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), e),
f) del CCNL 21/05/2018), si determina di destinare per l’anno 2018 la risorsa residua disponibile pari ad € 1.081,14 per compensare la Performance organizzativa da ripartire tra tutto il personale non titolare di P.O. secondo progetti connessi al raggiungimento di specifici obiettivi strategici o di consolidamento.
La quota destinata alla performance individuale andrà incrementata con le eventuali economie derivanti dal fondo in sede di liquidazione delle altre voci.
I progetti, collegati agli obiettivi di performance e sviluppati nel PDOP 2018/2020, sono qui riassunti:
3.a - ATTIVAZIONE PROGETTI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI – Performance organizzativa collettiva (art. 68 comma 2 lett. a CCNL 21/05/2018) € 1.081,14 | ||
1.) “POTENZIAMENTO ED ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ: APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO N° 2016/679 PRIVACY” | € 181,14 | |
2). ATTUAZIONE CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE: ADOZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE PROGETTO PLURIENNALE 2018-2019 | € 150,00 | |
3.) OBIETTIVO STRATEGICO “ORDINATIVO DI PAGAMENTO ED INCASSO (OPI) IN LINEA CON LE NUOVE NORME SIOPE PLUS” (n. 1 unità di personale dipendente coinvolto di Cat.C) | € 150,00 | |
4.) “CONSOLIDAMENTO DEL PROGETTO PRESTITO INTERSISTEMICO BIBLIOTECHE” (n. 1 unità di personale dipendente coinvolto di Cat.C) | € 150,00 | |
5.) “ALLESTIMENTO, RIORDINO E PULIZIA SALE POLIVALENTI E BIBLIOTECA IN OCCASIONE DI MOSTRE, FIERE SPETTACOLI, CONVEGNI, ECC.” (n. 1 unità di personale dipendente coinvolto di Cat.B) | € 150,00 | |
6.) “ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PRE-SCUOLA E SCODELLAMENTO PRESSO LA MENSA SCOLASTICA” E “PACCHETTO D’IGIENE” (n. 1 unità di personale dipendente coinvolto di Cat.C) | € 150,00 | |
7.) “ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, TECNICO- MANUTENTIVO E CIMITERIALE IN ASSENZA DI ALTRO PERSONALE” (n. 1 unità di personale dipendente coinvolto di Cat.B) | € 150,00 | |
TOTALE | € 1.081,14 |
I compensi per l’impegno e la qualità della Performance Organizzativa devono essere finalizzati a premiare e promuovere il miglioramento dell'organizzazione dell’Ente e dei servizi presenti al suo interno. L’erogazione dell’incentivo è subordinata, quindi, al conseguimento di specifici risultati e/o obiettivi assegnati dall’Ente con il Piano degli Obiettivi e della Performance (PDOP) ad un gruppo o a una struttura e sottoposti a valutazione del Nucleo di Valutazione.
L’erogazione, corrispondente ad € 1.200,00 sarà effettuata nel rispetto dei principi di selettività e premialità, a seguito di valutazione individuale di fattori comportamentali e prestazionali (Performance individuale sulla base degli indicatori approvati con il regolamento del sistema permanente di valutazione ex D.Lgs. n.150/2009, come modificato dal D.Lgs. n.74/2017 e n.75/2018.
La valutazione sul raggiungimento degli obiettivi
L’accertamento sul raggiungimento degli obiettivi (prestabiliti dalla Giunta) è di competenza del Nucleo di Valutazione. Sulla base dei dati, delle informazioni e delle giustificazioni fornite dai Responsabili dei Servizi con apposita relazione sui risultati ottenuti (report al 31/12), stabilisce la percentuale di realizzazione degli obiettivi.
Il fondo verrà ripartito con i seguenti criteri:
9
Ogni Responsabile del Servizio, deve effettuare una valutazione sull’apporto individuale da parte di ciascun dipendente, che ha partecipato alla realizzazione degli obiettivi previsti nel P.d.O.P. 2018, assegnati ai vari responsabili.
Gli obiettivi sono stati specificati in progetti ripartiti per settori di attività, cui sono stati assegnati i relativi budget. I progetti sono specificati in dettaglio nel PDOP 2018/2020.
Ogni Responsabile del Servizio effettuerà la valutazione compilando le schede approvate con il regolamento del sistema permanente di valutazione, da trasmettere al Nucleo di Valutazione, che redigerà il verbale attestante il grado di raggiungimento degli obiettivi.
Tale valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri determinati nel regolamento comunale sul sistema permanente di valutazione del personale dipendente.
***
Casalromano, lì
p. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Luca xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dr. Xxxxxxxxx Xxxxxx geom. Ferrari
p. LE XX.XX.: LA R.S.U. DELL'ENTE
10