Contratto Integrativo Aziendale
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Politiche sindacali
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Contratto Integrativo Aziendale
Area Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa
Applicativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 17.10.2008 (quadriennio normativo 2006-2009 – biennio economico 2006-07)
Varese, 25 Giugno 2009
Indice Sommario
TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 | Campo di applicazione | Pagina | 5 |
Articolo 2 | Decorrenza e durata | Pagina | 5 |
TITOLO II° - SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO
Articolo 3 | Principi generali | Pagina | 6 |
Articolo 4 | Contingenti per garanzia servizi minimi essenziali | Pagina | 6 |
TITOLO III° - RELAZIONI SINDACALI
Articolo 5 | Principi generali | Pagina | 7 |
Articolo 6 | Delegazione trattante | Pagina | 7 |
Articolo 7 | Contrattazione collettiva integrativa aziendale | Pagina | 7 - 8 |
Articolo 8 | Informazione | Pagina | 8 - 9 |
Articolo 9 | Concertazione | Pagina | 9 |
Articolo 10 | Consultazione | Pagina | 10 |
Articolo 11 | Interpretazione autentica | Pagina | 10 |
Articolo 12 | Modalità di svolgimento delle relazioni sindacali | Pagina | 10 - 11 |
Articolo 13 | Commissioni tecniche paritetiche | Pagina | 11 |
Articolo 14 | Clausola di raffreddamento | Pagina | 11 |
Articolo 15 | Ufficio Politiche Sindacali | Pagina | 12 |
Articolo 16 | Prerogative sindacali sui luoghi di lavoro | Pagina | 12 |
Articolo 17 | Comitato aziendale pari opportunità | Pagina | 12 - 13 |
Articolo 18 | Comitato aziendale sul Mobbing | Pagina | 13 |
TITOLO IV° - FONDI CONTRATTUALI
Articolo 19 Descrizione generale fondi contrattuali Pagina 14
Articolo 20 Definizione dei criteri per l’attribuzione della Retribuzione di risultato
e premio per la qualità della prestazione individuale Pagina 14
TITOLO V° - ISTITUTI ECONOMICI E NORMATIVI DI PECULIARE INTERESSE
Articolo 21 | Linee generali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro Pagina | 15 | |
TITOLO VI° - VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI | |||
Articolo 22 | Disposizioni transitorie Pagina TITOLO VII° - NORME FINALI | 16 | |
Articolo 23 | Norma finale e di rinvio | Pagina | 17 - 18 |
ALLEGATI AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
ALLEGATO 1) Tabelle contingenti personale dirigente per garanzia dei
minimi assistenziali in caso di sciopero | Pagina | 19 - 20 | |
ALLEGATO 2) | Prospetti fondi contrattuali 2002-2005 | Pagina | 21 - 27 |
ALLEGATO 3) | Criteri per l’attribuzione della Retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale | Pagina | 28 - 32 |
Addì 25 giugno 2009 presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese, ha avuto luogo l’incontro tra l’Amministrazione dell’Azienda nominata, e le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa, quali parti costituenti la Delegazione Trattante in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale.
Premesso che:
- In data 06.05.2009 la Delegazione Trattante ha sottoscritto l’ipotesi di Contratto Integrativo;
- Successivamente in data 07.05.2009 con nota prot. n. 0021491 il Direttore Generale ha provveduto alla trasmissione dell’ipotesi di Contratto Integrativo al Collegio Sindacale;
- Il Collegio Sindacale non ha sollevato alcun rilievo, entro i 15 giorni stabiliti dall’art. 4, comma 7 del C.C.N.L. 17.10.2008, in merito alla compatibilità dei costi derivanti dall’ipotesi di Contratto Integrativo con i vincoli di bilancio
le Parti appresso nominate, al termine del presente incontro, sottoscrivono in via definitiva l’allegato Contratto Integrativo Aziendale relativo alla Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa.
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
• Xxxx. Xxxxxx XXXXXXXXXXX Direttore Generale
• Xxxx. Xxxxxx XXXXXXXX Direttore Amministrativo
• Xxxx. Xxxxxxx XXXX Direttore Sanitario
• Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXX Dirigente U.O. Sviluppo e Gest. Risorse
Umane
DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
Dirigenza Amministrativa
• FIST CISL Geom. Xxxxxxx XXXXXX
TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Campo di applicazione
C.C.N.L. 5.12.1996 (riproposto dall’articolo n. 1 del C.C.N.L. 5.8.1997) e dall’articolo n.
Articolo 2 Decorrenza e durata
TITOLO II° - Servizi minimi essenziali in caso di sciopero
Disposizioni particolari - contingenti per garanzia servizi minimi essenziali
1. Nell’ambito del quadro normativo sopra richiamato, le parti convengono in particolare che:
TITOLO III° - RELAZIONI SINCADALI
2. Questo assetto prevede quattro livelli di coinvolgimento:
- la contrattazione integrativa;
- l’informazione ( preventiva o successiva );
Articolo 6 Delegazione trattante
- Direttore U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane.
- le Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L.
Contrattazione collettiva integrativa aziendale
a) materie riferite al rapporto tra la parte pubblica e quella sindacale (lettera A);
3. Il secondo raggruppamento prevede la definizione dei criteri generali per:
a) l’individuazione delle risorse (ex art. 56 C.C.N.L. 3.11.05) da attribuire ai dirigenti per la realizzazione di obiettivi aziendali generali, assegnati dall’Azienda alle singole strutture e/o servizi individuati ai sensi della vigente legislazione, nazionale e/o regionale e dall’Atto Aziendale.
L’assegnazione individuale della quota spettante avviene attraverso la retribuzione di
risultato, per la quale si deve tenere conto della valutazione dell’attività del singolo dirigente. E’, pertanto, ribadito il carattere variabile della retribuzione di risultato;
b) la disciplina, a livello aziendale, della stipula di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati” (articolo. 43 della Legge numero 449/97);
c) la distribuzione delle risorse contrattuali, tra i tre fondi previsti sulla base di quanto stabilito dal C.C.N.L. e dalla Regione in sede di assegnazione delle risorse aggiuntive;
d) la rideterminazione dei fondi stessi , in rapporto alla riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione regionale.
4. Il terzo raggruppamento conferma il livello di contrattazione aziendale per i seguenti
argomenti:
a) le linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell’attività di
formazione manageriale e formazione continua;
b) le pari opportunità;
c) gli aspetti derivanti dal Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro,
e) i criteri generali per la definizione dell’atto aziendale sulla disciplina e l’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria;
f) le implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni tecnologiche, organizzative e dei processi di esternalizzazione; relativamente a quest’ultima fattispecie, si evidenzia che la negoziazione attiene esclusivamente all’ambito “degli effetti”, vale a dire dell’impatto che tali processi possono avere sulle condizioni di lavoro dei dirigenti.
5. Nelle materie comprese nel terzo gruppo, sugli aspetti che non riguardino direttamente l’erogazione di trattamenti economici al personale, in caso di mancato accordo passati 30 giorni dall’inizio della trattativa prorogabili d’intesa di altri 30 giorni, le parti contraenti riprendono reciproca libertà d’iniziativa.
Articolo 8
Informazione
1. L’informazione è un livello di relazione sindacale che assicura trasparenza e partecipazione, si realizza comunicando e trasmettendo documentazione ai soggetti sindacali.
2. L’Azienda informa periodicamente le parti sindacali firmatarie del presente contratto sulle seguenti materie previste dall’articolo 6 comma 1 lettera a) del C.C.N.L. 3.11.2005:
a) atti di valenza generale, anche finanziari, che riguardano il rapporto di lavoro;
b) l’organizzazione degli uffici;
c) la gestione complessiva delle risorse umane;
d) la costituzione dei fondi contrattuali.
3. In linea generale l’informazione dovrebbe avvenire almeno una volta all’anno al fine di assicurare un’ampia partecipazione alla vita aziendale e ,comunque, in presenza di iniziative riguardanti:
a) l’innovazione tecnologica;
b) gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione, con particolare riferimento agli impatti che questi hanno sull’organizzazione e condizione di lavoro;
c) i criteri generali di valutazione delle attività dei dirigenti.
4. L’informazione è sempre preventiva nelle materie oggetto di contrattazione integrativa, concertazione e consultazione e successiva nelle altre materie fra quelle di cui al punto precedente. L’informazione avviene attraverso i mezzi ritenuti più idonei a tal fine, ivi compresi quelli telematici.
5. L’informazione, qualora ciò si renda necessario ovvero qualora le parti ne ravvisino l’opportunità, può essere resa anche negli incontri di trattativa.
6. L’Azienda si impegna a trasmettere gli elenchi degli atti deliberativi adottati , di norma nei 20 giorni successivi alla seduta, su richiesta scritta di uno o più soggetti sindacali e secondo le modalità e i limiti previsti dalla vigente legislazione in materia di diritto d’accesso, l’Azienda rilascia copia di singoli atti deliberativi entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.
7. L’informazione di cui al presente contratto non può in ogni caso derogare rispetto alla vigente disciplina di legge in materia di accesso agli atti e di riservatezza.
Articolo 9 Concertazione
1. La concertazione consiste in una modalità di confronto tra le parti, che può concludersi con una intesa (che non ha natura contrattuale) oppure con posizioni diverse e a seguito delle quali ciascun soggetto riacquista la propria autonomia di azione.
2. La concertazione deve seguire una procedura formale che si avvia con la richiesta di una delle parti, la parte richiedente può essere sia quella pubblica, che avvia l’iter per la concertazione relativa ad una specifica materia contrattuale, oppure quella sindacale, una volta ricevuta l’informazione a seguito di una comunicazione aziendale. In quest’ultimo caso gli incontri devono essere avviati, di norma, entro quarantotto ore e concludersi tassativamente entro trenta giorni dalla data della richiesta.
3. Dell’esito della concertazione viene redatto un verbale dal quale devono emergere le posizioni delle parti.
4. Poiché la natura della concertazione è politica, l’Azienda può procedere discrezionalmente non essendo vincolante la posizione delle parti sindacali.
5. La concertazione si svolge sui criteri generali inerenti le seguenti materie, previste dall’articolo 6 comma 1 lettera b) C.C.N.L. 3.11.2005:
a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
b) articolazione delle posizioni, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
c) valutazione dell’attività dei dirigenti;
d) articolazione dell’orario e dei piani per assicurare le emergenze;
e) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
f) determinazione della riduzione stabile della dotazione organica di personale derivante dalla riconversione o cancellazione di attività per effetto della revisione o ristrutturazione dei servizi a livello aziendale o regionale.
1. La consultazione consiste in una modalità di confronto tra le parti diretta a chiarire la posizione delle XX.XX. su materie specifiche. Per raccogliere queste informazioni si può procedere anche attraverso la posta elettronica. Non è obbligatorio pervenire ad un accordo e non è necessario redigere un verbale.
2. La consultazione è obbligatoria:
a) sull’organizzazione generale;
b) sulla articolazione e disciplina delle strutture (servizi,uffici,dipartimenti,distretti);
c) sulla consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
d) nei casi che riguardano la consultazione periodica dei rappresentanti per la sicurezza.
Articolo 11 Interpretazione autentica
1. Nei casi in cui insorgano controversie di carattere generale sull’interpretazione di clausole del contratto integrativo od altro tipo di accordo, la delegazione trattante si riunisce, su richiesta di una o più delle parti firmatarie del presente contratto, per definire l’interpretazione autentica .
2. Durante l’esame è sospesa l’applicazione della clausola controversa, l’accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della sua vigenza.
Articolo 12
Modalità di svolgimento delle relazioni sindacali
1. L’Azienda riconosce nelle forme di rappresentanza organizzata dei lavoratori un interlocutore fondamentale della dinamica aziendale ed assume quindi l’impegno del confronto proficuo con le rappresentanze sindacali, al fine di ricercare un equilibrio tra le attese e le aspirazioni dei singoli e le finalità dell’Azienda stessa, nel quadro delle compatibilità organizzative.
2. Le parti contraenti convengono di confermare e valorizzare gli accordi a suo tempo intervenuti in materia, quali regole contrattuali di reciproco comportamento, al fine di una maggiore snellezza e proficuità del lavoro per entrambe :
a) Gli incontri avranno di norma cadenza bimestrale e si svolgeranno nella giornata di
martedì ferme restando le modalità di convocazione riportate al punto successivo.
b) Gli incontri per la trattazione delle materie oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione, come sopra specificate, sono convocati dall’Azienda, di norma almeno 10 giorni lavorativi prima della data fissata, salvo casi di particolare necessità e/o urgenza ovvero legati a specifiche contingenze.
c) Il termine di cui sopra, comunque non perentorio, non si applica qualora la data dell’incontro sia fissata di comune accordo dalla delegazione trattante nel corso di precedente seduta (c.d. “autoconvocazione”).
d) L’Azienda trasmette alle parti sindacali l’eventuale documentazione utile per la trattativa almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata, qualora ciò sia possibile, tenuto conto della specificità e/o complessità delle materie.
e) Gli accordi saranno forniti in copia, dopo la sottoscrizione, alle parti firmatarie e
successivamente anche su supporto informatico.
g) Nelle comunicazioni di convocazione dell’incontro è fissata dove possibile, oltre l’ora di inizio, anche quella di fine.
h) Delle sedute non è obbligatorio redigere apposito verbale.
i) La redazione del verbale è obbligatoria solo nel caso della concertazione, il cui esito deve essere formalizzato in apposito verbale che riporti una sintesi delle posizioni espresse da tutte le parti.
j) La forma scritta è obbligatoria per gli accordi di contrattazione decentrata.
k) Quando un partecipante intende riportare integralmente a verbale una dichiarazione ha l’obbligo di dettarne il testo in modo chiaro e preciso.
l) Il verbale fa fede quale documento ufficiale dell’esito della concertazione.
m) Copia dei verbali di concertazione sarà inviata alle parti sindacali di norma, nei 15 giorni successivi.
n) Per l’esame di questioni di particolare rilievo, la delegazione trattante può convocare tavoli tecnici ristretti cui partecipano i soggetti sindacali nel numero massimo di uno per ogni sigla sindacale; le questioni esaminate in tali sedi vengono riportate nella successiva riunione di delazione trattante per l’assunzione delle eventuali decisioni negoziali.
Articolo 13
Commissioni tecniche paritetiche
1. Qualora ne ravvisi la necessità nel quadro di una migliore partecipazione all’attività aziendale, a scopi di verifica e/o monitoraggio di applicazioni contrattuali ovvero per l’approfondimento e/o elaborazione di proposte per la trattativa, la Delegazione Trattante può decidere di comune accordo la costituzione di commissioni tecniche, senza alcun potere negoziale, di volta in volta individuate a seconda delle necessità e di durata limitata allo svolgimento dei compiti assegnati .
2. Tali commissioni sono composte in modo paritetico da n. 1 componente designato da ciascuna delle parti sindacali firmatarie del presente contratto. L’Azienda partecipa con un numero pari di componenti.
3. La designazione dei componenti deve essere formulata nello spirito della rappresentatività
prevista dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro.
Articolo 14
Clausola di raffreddamento
1. Entro i primi 30 giorni di negoziato in sede di contrattazione integrativa, prorogabili su accordo delle parti di altri 30 giorni, le parti medesime si impegnano reciprocamente a non prendere iniziative unilaterali sulle materie oggetto della trattativa. Analogamente si procede per il periodo in cui si svolge la concertazione e la consultazione.
Ufficio Politiche Sindacali
1. L’ U.P.S. ha funzioni esclusive di interfaccia operativa e di garanzia delle attività di supporto tecnico giuridico della Delegazione Trattante. L’ UPS non ha alcuna competenza in materia di:
a) rappresentanza dell’Azienda al tavolo negoziale;
b) ricezione e/o gestione di contenzioso;
c) conciliazione di controversie.
2. Nell’ambito delle competenze spettanti, come sopra indicate, l’U.P.S. svolge, in particolare le seguenti attività :
a) monitoraggio periodico, in sintonia con la Direzione Aziendale, degli argomenti da trattare ai vari livelli relazionali;
b) convocazione degli incontri fissati dalla Direzione Aziendale, di norma per iscritto
ovvero con altro mezzo idoneo;
c) garanzia dell’informazione delle parti sindacali nelle materie indicate nel presente contratto, mediante invio dei documenti, atti e/o provvedimenti a tal fine inoltrati allo stesso U.P.S. dai Dirigenti competenti;
d) gestione delle pratiche affidate e riguardanti il riscontro di richieste sindacali scritte di informazioni e/o chiarimenti su singole fattispecie;
e) studio ed elaborazione di piattaforme, proposte di accordi e/o testi di contrattazione integrativa aziendale e concertazione;
f) trasmissione degli accordi alle Strutture interessate all’applicazione degli stessi;
g) verifiche dei protocolli applicativi degli accordi che si rendano necessari;
h) predisposizione atti deliberativi in materia di relazioni sindacali;
i) gestione reportistica periodica.
Articolo 16
Prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
1. L’Azienda garantisce la fruizione delle prerogative spettanti alle parti firmatarie del presente
contratto, secondo le modalità previste dalla vigente disciplina contrattuale nazionale .
2. Per ciò che attiene alle modalità di ripartizione e fruizione dei permessi sindacali e di partecipazione alle assemblee, le parti si danno reciprocamente atto che la materia è compiutamente disciplinata, a livello nazionale, dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro 7.8.1998 e successive modifiche ed integrazioni, al quale pertanto rinviano integralmente.
Articolo 17
Comitato Aziendale Pari Opportunità
1. Le parti contraenti si impegnano reciprocamente per l’attivazione del Comitato Aziendale Pari Opportunità. Il Comitato è costituito :
a) da 1 componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo lasciando la possibilità di individuazione di un delegato comune da parte di più sigle sindacali;
b) da un pari numero di componenti designati dall’Azienda.
Per ogni componente titolare deve essere designato anche un supplente.
2. Il Comitato, nella nuova composizione di cui sopra, dovrà essere costituito entro 90 giorni dalla data di stipula del presente contratto .
3. In occasione della prima riunione, il Comitato nomina il presidente, da scegliersi fra i rappresentanti dell’Azienda e il vice-presidente, da scegliersi fra i componenti di nomina sindacale. Il Comitato svolge le funzioni attribuite dalla vigente disciplina collettiva nazionale, alla quale pertanto si rinvia integralmente, ed è tenuto ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta. La partecipazione alle riunioni del Comitato è considerata attività di servizio a tutti gli effetti .
Articolo 18
Comitato Aziendale sul Mobbing
1. Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro – attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti – nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché il prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
3. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 7 del C.C.N.L. 3.11.2005 è stato costituito
presso l’Azienda il Comitato Aziendale sul Mobbing , del quale fanno parte :
a) 1 componente designato da ciascuna delle OO. SS. firmatarie del contratto collettivo lasciando la possibilità di individuazione di un delegato comune da parte di più sigle sindacali e prevedendo comunque un minimo di almeno 3 rappresentanti
b) da un pari numero di componenti designati dall’Azienda .
c) da 1 rappresentante del Comitato Pari Opportunità, da questo designato .
Per ogni componente titolare può essere designato anche un supplente.
4. Il Comitato, nella nuova composizione di cui sopra, è già stato costituito alla data di stipula
del presente contratto
5. In occasione della prima riunione, il Comitato ha nominato il presidente, scelto fra i rappresentanti dell’Azienda e il vice-presidente, scelto fra i componenti di nomina sindacale. Il Comitato svolge le funzioni indicate nel citato articolo 7, al quale pertanto si rinvia integralmente, ed è tenuto ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta. La partecipazione alle riunioni è considerata attività di servizio a tutti gli effetti .
6. Il Presidente del Comitato è invitato nelle sedute di delegazione trattante quando all’ordine del giorno delle riunioni vi siano argomenti inerenti il fenomeno del mobbing ed in particolare le tematiche generali relative all’avvio di adeguate ed opportune azioni positive in ordine alla prevenzione ed alla repressione delle situazioni di criticità.
7. Le proposte formulate dal Comitato, in relazione alla raccolta dei dati relativi al fenomeno del mobbing ed alle iniziative da intraprendere, vengono presentate alla delegazione trattante. Le parti convengono di dare attuazione a quanto previsto dalla vigente disciplina collettiva nazionale relativamente alle molestie sessuali (Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro – articolo 43 del C.C.N.L. Integrativo del 10.2.2004)
TITOLO IV° - FONDI CONTRATTUALI
Descrizione generale fondi contrattuali
a) Fondo per indennità di specificità, retribuzione di posizione, specifico trattamento e
indennità di direzione di struttura complessa –Articolo 24 (c.d. “fondo di posizione”)
c) Fondo per retribuzione di risultato e qualità della prestazione individuale – Articolo
26 (c.d. “fondo di risultato”)
Definizione dei criteri per l’attribuzione della Retribuzione di risultato e premio per la qualità
TITOLO V° - ISTITUTI ECONOMICI E NORMATIVI DI PECULIARE INTERESSE
Linee generali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
d) si impegna a definire procedure che consentano il collegamento tra i dirigenti medici
TITOLO VI° - VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
Articolo 23 Norma finale e di rinvio
a) all’utilizzo delle risorse regionali di cui all’art. 57 del CCNL 3 novembre 2005;
k) criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all’art. 7 del presente
C.C.N.L.;
l) attuazione del Piano Organizzazione Aziendale (POA) dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” Varese
m) Pesatura e Graduazione degli Incarichi Dirigenziali
Contratto Integrativo Aziendale
Area Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa
Allegato n. 1
Tabella dei contingenti di personale Dirigente Professionale, Tecnico e Amministrativo per la garanzia dei minimi assistenziali in caso di
sciopero
Dirigenza Amministrativa, Professionale e Tecnica
Unità operative aziendali | Contingente necessario |
Affari Generali e Xxxxxxxx | Xxxxxx |
CED | Turno festivo |
Comunicazioni e relazioni con il pubblico | Chiuso |
Convenzioni e marketing | Chiuso |
CUP | Chiuso |
Gestione risorse economico finanziarie | Chiuso |
Gestione risorse logistiche | Turno festivo |
Gestione spese in economia | Chiuso |
Gestione tecnico patrimoniale | Turno festivo |
Provveditorato | Turno festivo |
Sviluppo e Gestione Risorse Umane | Chiuso |
Trattamento economico/previdenziale | Turno festivo |
Altri uffici di staff | Chiuso |
Contratto Integrativo Aziendale
Area Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa
Allegato n. 2
Prospetti Fondi Contrattuali anni 2006 / 2007 Rideterminati ai sensi del C.C.N.L. 17.10.2008 della Dirigenza
Professionale - Tecnica e Amministrativa
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI: indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento o indennità per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa. | |||||
AREA DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE | |||||
oneri | irap | Totale | |||
FONDO ANNO 2006 | 476.315,51 | 132.320,45 | 40.486,82 | 649.122,78 | art.25 CCNL 17.10.2008 |
FONDO ANNO 2007 | 504.461,82 | 140.139,49 | 42.879,25 | 687.480,57 | art.25 CCNL 17.10.2008 |
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL: trattamento accessorio, legato alle condizioni di lavoro | |||||
AREA DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE | |||||
oneri | irap | Totale | |||
FONDO ANNO 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | art.26 CCNL 17.10.2008 |
FONDO ANNO 2007 | 773,88 | 192,70 | 65,78 | 1.032,36 | art.26 CCNL 17.10.2008 |
FONDO PER IL FINAZIAMENTO DELLA: retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale | |||||
AREA DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE | |||||
oneri | irap | Totale | |||
FONDO ANNO 2006 | 126.835,10 | 31.581,94 | 10.780,98 | 169.198,02 | art.27 CCNL 17.10.2008 |
FONDO ANNO 2007 | 128.264,15 | 31.937,77 | 10.902,45 | 171.104,37 | art.27 CCNL 17.10.2008 |
Fondo per la retribuzione di pos izione, equiparazione, s pecifico trattamento e indennità di direzione di s truttura comples s a in applicazione del CCNL 17-10-2008 Ibiennio 2006-2007 | |||
AREA DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE | ANNO | 2006 | |
Ammontare del fondo consolidato al 31/12/2003 |
Riduzione fondo ex art. 41, 2° e 3° comma ccnl 3/11/2005 (conglobamenti) Di 1/365 di 96.434,08 | ||
TOTALE | 469.548,59 |
art. 9, 3°comma CCNL 8/6/2000 II biennio economico: RIA personale cessato: anno 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 (provvisorio) | 4.032,60 | ||||
Riduzione fondo ex artt. 41, 2° e 3° comma ccnl 3/11/2005 (conglobamenti) Posizione RIA | |||||
articolo 9, comma 3 CCNL 05/07/2006 risorse individuate negli artt. 3, 5 e 6, commi 8 dal 01/01/2004 | |||||
dal 01/02/2005 |
dal 31/12/2005 | 1.567,52 |
articolo 9, comma 4 CCNL 05/07/2006 A decorrere dal 31/12/2005 incremento di € 3,00 mensili (per 13 mensilità) per ogni dirigente in servizio al 31/12/2003 € 3,00 x 13 x n.15 dipendenti | |||||
583,40 |
articolo 9, comma 5 CCNL 05/07/2006 A decorrere dal 31/12/2005 incremento di € 3,00 mensili (per 13 mensilità) per ogni dirigente in servizio al 31/12/2003 € 3,00 x 13 x n.15 dipendenti | |||||
583,40 |
articolo 25, comma 2 CCNL 17/10/2008 A decorrere dal 01/01/2007 incrementati dalle ririsorse individuate nell'art.22 e 23 | |||||
TOTALE FONDO | 476.315,51 |
Fondo per la retribuzione di pos izione, equiparazione, s pecifico trattamento e indennità di direzione di s truttura comples s a in applicazione del CCNL 17-10-2008 Ibiennio 2006-2007 | |||
AREA DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE | ANNO | 2007 | |
Ammontare del fondo consolidato al 31/12/2003 |
Riduzione fondo ex art. 41, 2° e 3° comma ccnl 3/11/2005 (conglobamenti) Di 1/365 di 96.434,08 | ||
TOTALE | 476.315,51 |
art. 9, 3°comma CCNL 8/6/2000 II biennio economico: RIA personale cessato: anno 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 (provvisorio) | 16.173,51 | ||||
Riduzione fondo ex artt. 41, 2° e 3° comma ccnl 3/11/2005 (conglobamenti) Posizione RIA | |||||
articolo 9, comma 3 CCNL 05/07/2006 risorse individuate negli artt. 3, 5 e 6, commi 8 dal 01/01/2004 | |||||
dal 01/02/2005 |
dal 31/12/2005 |
articolo 9, comma 4 CCNL 05/07/2006
A decorrere dal 31/12/2005 incremento di € 3,00 mensili (per 13 mensilità)
per ogni dirigente in servizio al 31/12/2003 € 3,00 x 13 x n.15 dipendenti
articolo 9, comma 5 CCNL 05/07/2006
A decorrere dal 31/12/2005 incremento di € 3,00 mensili (per 13 mensilità)
per ogni dirigente in servizio al 31/12/2003 € 3,00 x 13 x n.15 dipendenti
articolo 25, comma 2 CCNL 17/10/2008 A decorrere dal 01/01/2007 incrementati dalle ririsorse individuate nell'art.22 e 23 | |||||
11.972,80 |
TOTALE FONDO | 504.461,82 |
Fondo per il trattamento acces s orio legato alle condizioni di lavoro in applicazione del CCNL 17-10-2008 Ibiennio 2006-2007 | ||
AREA DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE | ANNO | 2006 |
Ammontare del fondo consolidato al 31/12/2003 |
art.26 c.2 CCNL 17/10/2008 per l'anno 2007 €.63,49 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005 (prof/tecnici = 3 + xxx.xx = 12) |
per l'anno 2008 €.117,91 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005
(prof/ tecnici = 3 + xxx.xx = 12)
Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007
TOTALE FONDO | 0,00 |
Fondo per il trattamento acces s orio legato alle condizioni di lavoro in applicazione del CCNL 17-10-2008 Ibiennio 2006-2007 | ||
AREA DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE | ANNO | 2007 |
Ammontare del fondo consolidato al 31/12/2003 | 0,00 |
art.26 c.2 CCNL 17/10/2008 per l'anno 2007 €.63,49 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005 (prof/tecnici = 3 + xxx.xx = 12) | 773,88 |
art.26 c.2 CCNL 17/10/2008
per l'anno 2008 €.117,91 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005
(prof/ tecnici = 3 + xxx.xx = 12)
Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007
TOTALE FONDO | 773,88 |
AREA DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE
Fondo per la retribuzione di ris ultato e per la qualità della pres tazione individuale
in applicazione del CCNL 17-11-2008 Ibiennio 2006-2007
2006
ANNO
Ammontare del fondo consolidato al 31/12/2003 | ||
Riduzione fondo ex art. 41, 2° e 3° comma ccnl 3/11/2005 (conglobamenti) Di 1/365 di 96.434,08 | ||
TOTALE | 122.445,65 |
Riduzione fondo ex artt. 41, 2° e 3° comma ccnl 3/11/2005 (conglobamenti) |
articolo 11, comma 3 CCNL 05/07/2006 A decorrere dal 31/12/2005 e a valere dal 01/01/2006 incremento di € 22,51 mensili (per 13 mensilità) per ogni dirigente in servizio al 31/12/2003 € 22,51 x 13 x n.15 dipendenti | |||||
4.389,45 |
articolo 27, comma 2 CCNL 17/10/2008
per l'anno 2007 €.95,27 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005 (prof/tecnici = 3 + xxx.xx = 12)
articolo 27, comma 2 CCNL 17/10/21008
per l'anno 2008 €.176,93 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005
(prof/ tecnici = 3 + xxx.xx = 12)
Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007
TOTALE FONDO | 126.835,10 |
AREA DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE
Fondo per la retribuzione di ris ultato e per la qualità della pres tazione individuale
in applicazione del CCNL 17-11-2008 Ibiennio 2006-2007
2007
ANNO
Ammontare del fondo consolidato al 31/12/2003 | ||
Riduzione fondo ex art. 41, 2° e 3° comma ccnl 3/11/2005 (conglobamenti) Di 1/365 di 96.434,08 | ||
TOTALE | 126.835,10 |
Riduzione fondo ex artt. 41, 2° e 3° comma ccnl 3/11/2005 (conglobamenti) |
articolo 11, comma 3 CCNL 05/07/2006
A decorrere dal 31/12/2005 e a valere dal 01/01/2006 incremento di € 22,51 mensili (per 13 mensilità)
per ogni dirigente in servizio al 31/12/2003 € 22,51 x 13 x n.15
dipendenti
articolo 27, comma 2 CCNL 17/10/2008
per l'anno 2007 €.95,27 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005 (prof/tecnici = 3 + xxx.xx = 12)
1.429,05 |
articolo 27, comma 2 CCNL 17/10/21008
per l'anno 2008 €.176,93 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005
(prof/ tecnici = 3 + xxx.xx = 12)
Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007
TOTALE FONDO | 128.264,15 |
Contratto Integrativo Aziendale
Area Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa
Allegato n. 3
Criteri per l’attribuzione della Retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale
(Contratti Integrativi Aziendali del 10.07.2007 e 15.12.2008)
Retribuzione di risultato art. 27 C.C.N.L. 17.10.2008
Premesso che:
• il fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale è annualmente destinato a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti dai dirigenti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione;
• la retribuzione di risultato è strettamente correlata alla realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati ed il rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnate alle singole strutture sulla base della metodologia della negoziazione per budget;
• il predetto fondo è destinato a promuovere il miglioramento organizzativo e l’erogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi generali dell’azienda finalizzati al conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi istituzionali;
• la retribuzione di risultato tiene conto del superamento dell’orario di lavoro per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato, anche in considerazione della dinamica occupazionale dell’azienda, registrata negli ultimi anni, nell’ambito della Dirigenza Amministrativa.
Rilevato che la Direzione Generale, a conclusione della fase negoziale con i responsabili di Unità Operativa, ha individuato gli obiettivi da realizzare all’interno delle articolazioni organizzative aziendali del Servizio Amministrativo, assegnando le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro raggiungimento.
Il sistema premiante è improntato sul modello consolidato e quindi si basa su obiettivi aziendali di unità operativa così distinti:
• finanziari
• organizzativi
Gli obiettivi negoziati sono oggetto del debito informativo del dirigente responsabile verso tutti i dirigenti dell’Unità Operativa/Dipartimento, ai quali vengono formalmente assegnati.
L’erogazione dell’incentivo è strettamente connessa ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati, valutati dalla competente Unità di Valutazione e del Controllo Strategico ai sensi del D.lgs. n. 286/1999.
Visti gli accordi tra la delegazione trattante dell’Azienda Ospedaliera di Varese e le XX.XX. dei Dirigenti Amministrativi, Professionali, Tecnici, siglati nel periodo 1999/2008, relativi alla definizione dei criteri generali per l’attribuzione del fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale che prevede, tra l’altro, quale strumento di valutazione un’apposita scheda già ampiamente condivisa.
Considerato che, così come previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL., i progetti dovranno definire gli obiettivi prefissati ed i parametri di misurazione del raggiungimento dei risultati, nonché i compensi previsti commisurati al grado di raggiungimento degli obiettivi.
Considerato che l’articolo 4 del C.C.N.L. 3.11.2005 dei Dirigenti Amministrativi, Professionali e Tecnici, fa presente che nella determinazione della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti.
1. Secondo la disponibilità del Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale, per l’anno 2008 ciascun dipendente parteciperà, secondo le modalità ed i criteri di cui ai successivi punti alla ripartizione del fondo.
2. La distribuzione a saldo del Fondo per la retribuzione di risultato, è subordinata alla realizzazione degli obiettivi misurati per ogni unità operativa, alla quantificazione definitiva del fondo, ed avverrà come segue:
A) Raggiungimento obiettivi al 100%
RAPPORTO FONDO/ACCONTI EROGATI | IPOTESI OPERATIVE CONSEGUENTI |
1) Fondo pari a quote acconto erogate | Conferma quote acconto erogate |
2) Fondo superiore a quote acconto erogate | Erogazione quota residua mediante saldo |
3) Fondo inferiore a quote acconto erogate | Recupero quote acconto eccedenti in proporzione valore quote erogate |
B) Raggiungimento parziale obiettivi
Una volta proporzionalmente ridotto il Fondo, valgono i criteri di ripartizione di cui alla precedente lettera A)
C) Mancato raggiungimento degli obiettivi
Recupero delle quote di acconto erogate
Premio per la prestazione della qualità individuale art. 63 C.C.N.L. 5.12.1996
In relazione alla prosecuzione del processo di aziendalizzazione come sopra evidenziato, il fondo unico per la qualità della prestazione individuale, è utilizzato, a titolo di riconoscimento delle attività connesse con gli obiettivi principali stabiliti dall’Azienda, tenuto conto dei fattori di valutazione di cui al 3° comma dell’art. 63 C.C.N.L. 5.12.1996.
Entro un mese dalla distribuzione del fondo l’Azienda si impegna a comunicare alle XX.XX. i criteri adottati, nonché ogni altra utile informazione richiesta dai Sindacati.
Modalità operative relative alla retribuzione di risultato
Viene confermato per la distribuzione del fondo dello stipendio di risultato, il sistema definito con gli accordi dal 1999 al 2008, limitatamente al raggiungimento di obiettivi di unità operativa, secondo la metodologia di budget.
Gli obiettivi assegnati a ciascuna Unità Operativa sono quelli riportati nelle schede di budget, così come condivisi e sottoscritti dai Responsabili di U.O.
Tali obiettivi sono suddivisi come segue:
▪ Finanziari - Punti 50/100
▪ Organizzativi - Punti 50/100
Il Responsabile di U.O. è tenuto a coinvolgere tutto il personale appartenente all’U.O., richiedendo la fattiva partecipazione al raggiungimento degli obiettivi, e a dare riscontro all’amministrazione dell’avvenuto coinvolgimento.
Inoltre il responsabile di U.O. deve organizzare tre incontri con tutto il personale di cui, il 1° entro 30 giorni dalla negoziazione di budget, il 2° per la verifica dell’attività effettuata nel I° semestre ed il 3° entro il 16.01.2008 per il consuntivo dell’intero anno.
Se gli incontri non saranno adeguatamente documentati (trasmissione all’ufficio politiche sindacali) al totale dei punteggi ottenuti verranno detratti 15 punti.
Individuazione del budget di risultato per Unità Operativa
Il budget di Unità Operativa, alimentato dal fondo dello stipendio di risultato, è costituito dalle quote individuate per ciascuna posizione, secondo i valori parametrali stabiliti per la distribuzione dello stipendio di posizione variabile ente, cui vanno aggiunte le eventuali disponibilità provenienti dall’anno precedente.
Criteri di distribuzione del budget all’interno dell’U.O.
Nei limiti del budget assegnato, fermi restando i criteri di valutazione, l’attribuzione del compenso di risultato è effettuata sulla base dell’attività svolta dall’Unità di valutazione e del controllo strategico.
L’assegnazione e la valutazione degli obiettivi nonché l’attribuzione del compenso di risultato è
effettuata secondo la seguente metodologia:
• entro febbraio assegnazione obiettivi con eventuale integrazione entro giugno;
• entro marzo valutazione raggiungimento obiettivi anno precedente;
• entro giugno, compatibilmente con le esigenze aziendali, pagamento delle spettanze dovute.
Criteri di liquidazione
In conformità alle prescrizioni contrattuali, che subordinano la corresponsione della retribuzione di risultato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte del Nucleo di valutazione, si prevede il pagamento di un acconto pari al 50% entro il mese di giugno dell’anno di competenza e del relativo saldo a conclusione del processo di valutazione.
Criteri di valutazione per gli obiettivi di Unità Operativa
1. Il compenso spetta ai Dirigenti formalmente destinatari degli obiettivi tenendo conto dell’effettiva presenza in servizio. Per i Dirigenti Amministrativi, Professionali e Tecnici assunti a tempo indeterminato o incaricati il compenso non sarà corrisposto per i primi 6 mesi (periodo di prova).
Il collegamento dell’incentivo ai risultati economici
Il raggiungimento degli obiettivi è valutato sulla base dello scostamento tra valore previsto e valore ottenuto dell’indicatore riportato nella scheda di valutazione.
Se gli obiettivi vengono raggiunti solo parzialmente gli importi verranno liquidati con le seguenti percentuali:
fino al 49% | 0% e avvio procedura requisiti U.O. e Dirigenti |
dal 50% al 59% | 20% |
dal 60% al 69% | 40% |
dal 70% al 79% | 60% |
dal 80% al 89% | 80% |
dal 90% al 100% | 100% |
Metodologia di valutazione
Viene assunta la metodologia di valutazione per risultati, articolata nelle seguenti fasi:
- colloquio per l’assegnazione degli obiettivi
- modalità operative per il perseguimento degli obiettivi
- verifiche periodiche da parte dell’Unità di Valutazione e del controllo strategico a cui seguirà
l’eventuale liquidazione del I° semestre
- valutazione dei risultati finali conseguiti da parte dell’Unità di valutazione e del controllo strategico
- comunicazione delle valutazioni finali.