AVVISO n.14502 06 Ottobre 2006 −−−
AVVISO n.14502 | 06 Ottobre 2006 | −−− |
Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto dell'Avviso
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Oggetto : Modifiche al Regolamento dei Mercati e alle relative Istruzioni − Partecipazione degli operatori ai mercati − entrata in vigore 1° dicembre 2006
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI MERCATI E ALLE RELATIVE ISTRUZIONI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AI MERCATI
La Consob, con delibera n. 15319 dell’8 febbraio 2006, ha approvato le modifiche al Regolamento dei Mercati deliberate dall’Assemblea di Borsa Italiana nella seduta del 21 dicembre 2005 (le Istruzioni al Regolamento dei Mercati erano state modificate conseguentemente).
Si illustrano di seguito quelle modifiche approvate nelle sedi sopra indicate e che entreranno in vigore il 1° dicembre p.v.
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Come noto la Parte 3 del Regolamento dei Mercati e relative Istruzioni disciplinano la partecipazione degli operatori ai mercati.
In particolare, sono ivi previste le modalità di ammissione alla negoziazione, le condizioni di permanenza, la disciplina dei rapporti tra gli operatori e Borsa Italiana e i controlli e gli interventi di Borsa Italiana nei confronti degli operatori.
In proposito Borsa Italiana ha posto in essere un’attività di revisione delle modalità di ammissione alla negoziazione degli operatori e una contestuale ridefinizione del contratto che regola i rapporti con gli operatori stessi. Tale attività è stata volta principalmente a semplificare la documentazione acquisita e la procedura di ammissione; e ciò anche richiedendo all’operatore di seguire un workflow appositamente predisposto.
La nuova procedura di ammissione prevede i seguenti passaggi:
- trasmissione da parte dell’operatore a Borsa Italiana di una Richiesta di Servizi, debitamente sottoscritta e corredata della sola autorizzazione al servizio di negoziazione;
- conferma da parte di Borsa Italiana dell’avvenuta ricezione della Richiesta di Servizi e invito all’operatore a completare la documentazione di partecipazione mediante accesso al workflow, (Borsa Italiana invia all’operatore la password di accesso all’interfaccia web dedicata);
- da tale momento, l’operatore è tenuto al rispetto delle condizioni generali di fornitura dei servizi e del Regolamento, in quanto applicabili, e potrà completare la documentazione di partecipazione mediante compilazione on line del database contenente le informazioni sul soggetto e accedere ai fac-simile dei documenti che devono essere sottoscritti e trasmessi in originale a Borsa Italiana (es. notifica del rapporto in essere con il liquidatore o con il partecipante diretto alla Cassa di Compensazione e Garanzia, se dovuti);
- entro 1 mese dal completamento da parte dell’operatore della documentazione di partecipazione, ha termine l’istruttoria di Borsa Italiana che si conclude con il provvedimento di ammissione dell’operatore o il rigetto della richiesta.
In considerazione di quanto sopra sono state apportate al testo del Regolamento e delle Istruzioni le seguenti modifiche:
- specificazione della procedura sopra esposta e semplificazione della documentazione acquisita per l’ammissione alle negoziazioni (articolo 3.1.2 del Regolamento; IA.3.1 e IA.3.2 delle Istruzioni);
- riformulazione delle condizioni per l’ammissione (articolo 3.1.3 del Regolamento);
- riformulazione delle condizioni per l’affidamento a terzi della gestione dei sistemi tecnologici (articolo 3.1.4 del Regolamento);
- modifica delle condizioni che determinano la sospensione dell’operatore (articolo 3.2.1 del Regolamento);
- modifica della disciplina relativa al rapporto tra operatori e Borsa Italiana (articolo 3.3.1 del Regolamento);
- inserimento nelle Istruzioni dei requisiti di partecipazione degli operatori ai mercati, precedentemente riportati in un provvedimento separato, e fine tuning degli stessi (prevedendo, ad esempio, la possibilità che il soggetto incaricato dei rapporti con la Market Supervision Unit possa essere individuato per singolo mercato; oppure introducendo la definizione delle “Applicazioni Software”) (Istruzioni, Parte 3, Allegati 1 e 2).
Con l’occasione inoltre:
- sono state apportate le seguenti modifiche alle Istruzioni relative alla segnalazione delle
operazioni fuori mercato:
▪ per gli operatori non partecipanti al mercato che assolvono gli obblighi di segnalazione delle operazioni fuori mercato mediante l’apposito canale denominato “Servizio BIt Club Blocchi e Fuori Mercato” è stata prevista l’attivazione del servizio a seguito dell’inoltro di una richiesta scritta a Borsa Italiana, con la quale si accettano le condizioni generali di fornitura dei servizi;
▪ per gli operatori non partecipanti al mercato è stato previsto che segnalino le operazioni di collocamento eseguite esclusivamente con investitori istituzionali utilizzando le medesime modalità previste in tal caso per gli operatori partecipanti; per tutti gli operatori è stata introdotta la previsione di anticipare telefonicamente l’invio di tale comunicazione.
La Consob ha comunicato il proprio assenso alle modifiche delle Istruzioni sopra descritte con lettera del 9 febbraio 2006;
- è stata adeguata la definizione dei sistemi di garanzia per il mercato IDEM e per gli altri mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana assisti da controparte centrale, in modo da recepire il rinnovato articolo 70 del Testo Unico della Finanza (articoli 4.7.3 e 5.2.1 del Regolamento);
- sono stati espunti dalle Istruzioni, per essere messi a disposizione sul sito Internet, tutti i modelli di domanda relativi all’elenco degli operatori market maker e all’elenco degli operatori specialisti sul mercato IDEM.
Le modifiche sopra illustrate, entreranno in vigore dal 1° dicembre 2006.
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Il testo aggiornato del Regolamento e delle Istruzioni in vigore dal 1° dicembre 2006 sarà reso disponibile sul sito Internet della Borsa Italiana, all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, anche in una versione che evidenzia le modifiche apportate.
REGOLAMENTO DEI MERCATI
omissis
PARTE 3
PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AI MERCATI
TITOLO 3.1
AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI
Articolo 3.1.1
(Operatori ammessi alle negoziazioni)
1. Possono partecipare alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana:
a) gli agenti di cambio autorizzati alla prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi ai sensi del Testo Unico della Finanza;
b) le banche nazionali, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio e/o per conto terzi ai sensi del Testo Unico della Finanza; qualora le banche comunitarie non prestino servizi di investimento in Italia è sufficiente l’autorizzazione alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio e/o per conto terzi nello Stato di origine;
c) le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio e/o per conto terzi ai sensi del Testo Unico della Finanza; qualora le imprese di investimento comunitarie non prestino servizi di investimento in Italia è sufficiente l’autorizzazione alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio e/o per conto terzi nello Stato di origine;
d) gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del Testo Unico Bancario autorizzati alla negoziazione per conto proprio ai sensi del Testo Unico della Finanza;
e) i locals aventi sede legale in uno Stato comunitario i quali siano autorizzati a negoziare su un mercato comunitario, siano soggetti nello Stato d’origine a vigilanza da parte di un’Autorità pubblica o riconosciuta da un’Autorità pubblica con la quale la Consob abbia stabilito apposite intese finalizzate all’esercizio della vigilanza sull’attività da essi svolta sui mercati italiani e siano sottoposti nello Stato di origine a requisiti di capitale, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale equivalenti a quelli previsti dalla disciplina comunitaria per gli intermediari su strumenti finanziari e tali da assicurare un’analoga affidabilità operativa;
f) le banche e le imprese di investimento extracomunitarie autorizzate alla
prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio o per conto terzi, limitatamente ai mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana o ai singoli comparti per i quali la Consob abbia concesso il nulla osta e sia intervenuto il riconoscimento da parte delle Autorità dello Stato extracomunitario ai sensi del Testo Unico della Finanza;
g) Poste Italiane SpA.
Articoli 3.1.2
(Domanda Procedura di ammissione alle negoziazioni)
1. Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni nei mercati, l’operatore inoltra gli operatori devono inoltrare a Borsa Italiana apposita richiesta scritta conforme a quanto previsto domanda scritta conforme allo schema contenuto nelle Istruzioni.
2. Dalla data in cui Borsa Italiana comunica all’operatore l’avvenuta ricezione della richiesta di cui al precedente comma con l’invito a completare la documentazione di partecipazione, l’operatore è tenuto al rispetto delle condizioni generali di fornitura dei servizi di cui all’articolo 3.3.1, nonché del presente Regolamento e delle relative Istruzioni nella misura in cui siano nelle more applicabili. Borsa Italiana indica nelle Istruzioni la documentazione da produrre in allegato alla domanda di ammissione.
3. La documentazione di partecipazione è indicata nelle Istruzioni.
4. Entro un mese dal giorno in cui è completata la documentazione di partecipazione Borsa Italiana si pronuncia in merito alla richiesta di cui al comma 1 che precede. Borsa Italiana può prorogare il termine per non più di una volta e per un massimo di un mese, dandone comunicazione all’operatore, qualora si rendano necessari approfondimenti supplementari.
Articolo 3.1.3
(Condizioni per l’ammissione)
1. L’ammissione degli operatori alle negoziazioni è subordinata alla sottoscrizione del contratto di prestazioni di servizi di cui all’articolo 3.3.1 nonché a un accertamento, alla verifica, effettuatoa da Borsa Italiana sulla base di criteri oggettivi non discriminanti, del rispetto dei requisiti indicati nelle Istruzioni stabiliti in generale con apposito provvedimento, finalizzatoa a garantire il regolare funzionamento del mercato e vertente in particolare sulla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) numero di addetti sufficiente per il regolare svolgimento delle funzioni di negoziazione, liquidazione e controllo delle medesime in relazione alla tipologia di attività svolte, nonché al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati;
b) esistenza di un responsabile, nonché di un sostituto, incaricato di mantenere i rapporti con l’ufficio di vigilanza delle negoziazioni di Borsa Italiana durante
l’orario di funzionamento dei mercati, in possesso di una qualificazione professionale consona allo svolgimento di tale attività;
c) adeguata qualificazione professionale del personale addetto alle negoziazioni intesa come:
- adeguata conoscenza delle regole e delle modalità di funzionamento dei mercati, nonché delle modalità di utilizzo degli strumenti tecnici funzionali all’attività di negoziazione sui mercati;
- adeguata competenza nello svolgimento delle funzioni di negoziazione in relazione ai ruoli assunti sul mercato (negoziatore, specialista nel segmento Star, specialista sul mercato MTA, specialista nel mercato Expandi, specialista sul mercato MTAX, specialista sul mercato SEDEX, specialista per i fondi chiusi, specialista per gli OICR indicizzati, specialista del mercato TAH, specialista del mercato TAHX, specialista nel mercato MOT e market maker nel mercato IDEM e specialista sull’IDEM);
d) adeguatezza dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento della negoziazione e delle attività connesse rispetto alla natura delle attività svolte e al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati, nonché loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da Borsa Italiana per il funzionamento dei mercati. L’operatore può affidare a soggetti terzi la gestione dei sistemi tecnologici alle condizioni previste nell’articolo 3.1.4.
2. L’ammissione degli operatori è inoltre subordinata alla verifica presentazione di apposita documentazione differenziata a seconda dei mercati o degli strumenti finanziari in cui gli operatori intendono negoziare , attestante:
a) dell’adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione presso il quale i contratti stipulati sono liquidati , da dimostrarsi con la presentazione da parte degli operatori della documentazione indicata nelle Istruzioni nonché dell’adesione ai sistemi ad esso accessori (sistemi di riscontro e rettifica);
b) dell’adesione al sistema di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari di cui agli articoli 5.2.1 , comma 2, e 5.2.2 quando l’ammissione riguarda il mercato MTA e il mercato TAH, limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell’articolo 5.2.1, comma 2 1 sopra richiamato, il mercato MTAX e il mercato TAHX e il mercato IDEM [e il mercato Expandi];
La data di entrata in vigore della presente lettera sarà comunicata con successivo Avviso di Borsa Italiana
b) dell’adesione al sistema di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari di cui agli articoli 5.2.1 , comma 2, 5.2.2 e 5.2.3 quando l’ammissione riguarda il mercato MTA, il mercato MTAX e il mercato TAHX e il mercato TAH, limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell’articolo 5.2.1, comma 2 1 sopra
richiamato, il mercato IDEM, il mercato Expandi e il mercato MOT;
c) l’adesione alla sistema di gestione accentrata presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati o registrati nei conti titoli;
d) l’adesione al sistema di compensazione e garanzia quando l’ammissione riguarda il mercato IDEM;
3. Per la partecipazione alle negoziazioni su mercati o su strumenti finanziari che prevedono la liquidazione dei contratti presso un sistema di liquidazione estero, Borsa Italiana può richiedere l’adesione diretta a tali sistemi.
4. Nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, ossia nel caso in cui un operatore si avvalga di un altro intermediario per la liquidazione dei contratti stipulati, la notifica dell’accordo tra l’operatore e l’intermediario devono inviare a Borsa Italiana una dichiarazione contenente deve prevedere le seguenti clausole:
a) l’impegno dell’intermediario aderente al servizio di liquidazione a regolare i contratti stipulati nei mercati dall’operatore fino al momento del recesso dall’accordo;
b) l’autorizzazione alla sospensione dell’operatore da parte di Borsa Italiana su richiesta e responsabilità dell’intermediario aderente al servizio di liquidazione, senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l’opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario.
5. In caso di adesione indiretta al sistema di compensazione e garanzia degli strumenti derivati ovvero in caso di adesione indiretta al sistema di garanzia di cui agli articoli
5.2.1 , comma 2, e 5.2.2 la notifica dell’accordo tra l’operatore (partecipante aderente indiretto) e l’intermediario (partecipante aderente generale) devono inviare a Borsa Italiana una dichiarazione contenente deve prevedere come clausola dell’accordo, l’autorizzazione alla sospensione dell’operatore-partecipante aderente indiretto da parte di Borsa Italiana su richiesta e responsabilità dell’intermediario- partecipante aderente generale senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l’opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario.
La data di entrata in vigore del presente comma sarà comunicata con successivo Avviso di Borsa Italiana
5. In caso di adesione indiretta al sistema di compensazione e garanzia degli strumenti derivati ovvero in caso di adesione indiretta al sistema di garanzia di cui agli articoli 5.2.1, comma 2, 5.2.2 e 5.2.3 la notifica dell’accordo tra l’operatore (partecipante aderente indiretto) e l’intermediario (partecipante aderente generale) devono inviare a Borsa Italiana una dichiarazione contenente deve prevedere come clausola dell’accordo, l’autorizzazione alla sospensione dell’operatore-partecipante aderente indiretto da parte di Borsa Italiana su richiesta e responsabilità dell’intermediario-
partecipante aderente generale senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l’opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario.
6. Borsa Italiana si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di ammissione completa della documentazione di cui all’articolo 3.1.2 comprovante il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti. Borsa Italiana può prorogare il termine per non più di una volta e per un massimo di 30 giorni, dandone comunicazione all’operatore, qualora si renda necessario il compimento di approfondimenti supplementari.
Articolo 3.1.4
(Condizioni per l’affidamento a terzi della gestione dei sistemi tecnologici)
1. L’operatore, ai fini del requisito di cui all’articolo 3.1.3, comma 1, lettera d), può avvalersi di soggetti terzi alle condizioni indicate nelle Istruzioni.
2. Il soggetto terzo può operare in qualità di centro servizi a condizione che:
a) il soggetto terzo sia una società appartenente al gruppo dell’operatore oppure
b) il soggetto terzo sia una società di information technology. ritenuto da Borsa Italiana idoneo a prestare servizi di sviluppo, manutenzione e gestione di sistemi tecnologici di accesso ai mercati nei confronti di operatori autorizzati.
Nelle Istruzioni sono definiti i requisiti di adeguatezza provvedimento di cui all’articolo 3.1.3, comma 1, Borsa Italiana definisce i criteri di idoneità allo svolgimento dell’attività di gestione dei sistemi tecnologici da parte dei centri servizi. soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b).
TITOLO 3.2
PERMANENZA ALLE NEGOZIAZIONI
Articolo 3.2.1
(Permanenza delle condizioni di ammissione)
1. Gli operatori assicurano la permanenza delle condizioni di cui all’articolo 3.1.3. Gli operatori comunicano, con le forme e nei tempi indicati nelle Istruzioni, ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all’atto della presentazione della domanda di ammissione.
2. Alla revoca o alla decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di negoziazione, ovvero all’adozione di provvedimenti ingiuntivi da parte dell’autorità competente conseguono automaticamente la sospensione o l’esclusione dalle negoziazioni, fatte salve le disposizioni adottate dalle autorità di vigilanza al fine di garantire la chiusura delle operazioni ancora aperte e l’effettuazione delle eventuali operazioni connesse necessarie a tutelare l’interesse della clientela. Nei casi di sospensione degli organi amministrativi dell’intermediario di cui agli articoli 53 del Testo Unico della Finanza e 76 del Testo Unico Bancario, ovvero dell’agente di cambio, ai sensi dell’articolo 201 del Testo Unico della Finanza, Borsa Italiana, su richiesta del commissario, può sospendere l’operatore dalle negoziazioni.
3. Il venir meno dell’adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione e ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari e di deposito accentrato degli strumenti finanziari nonché al sistema di compensazione e di garanzia degli strumenti derivati, di cui all’articolo 3.1.3, comma 2, deve essere immediatamente comunicato per iscritto a Borsa Italiana dagli operatori e determina la tempestiva sospensione dalle negoziazioni nei mercati e, limitatamente al mercato MOT, nei segmenti fino al momento in cui gli operatori stessi non siano nuovamente in grado di regolare, direttamente o indirettamente, i contratti conclusi. L’eventuale recesso o risoluzione degli accordi di cui all’articolo 3.1.3, commi 4 e 5, deve essere comunicato anche alla controparte.
4. La mancata sottoscrizione delle modifiche e/o delle integrazioni del contratto di prestazione di servizi di cui all’art. 3.3.1 determina la sospensione dell’operatore dalle negoziazioni nel/i mercato/i interessato/i dalle modifiche e/o integrazioni fino alla sottoscrizione delle stesse o alla richiesta di esclusione dalle negoziazioni secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
omissis
TITOLO 3.3
RAPPORTO TRA OPERATORI E BORSA ITALIANA
Articolo 3.3.1
(Condizioni generali di fornitura dei Contratto di prestazioni di servizi)
1. I rapporti tra Borsa Italiana e l’operatore relativi alla partecipazione alle negoziazioni nei mercati, allo svolgimento dell’attività di centro servizi di cui all’articolo 3.1.4, nonché alle comunicazioni di cui all’articolo 5.3.1, sono disciplinati dalle condizioni generali di fornitura dei servizi conoscibili sul sito Internet di Borsa Italiana. Ai fini dell’ammissione e della permanenza alle negoziazioni, gli operatori devono sottoscrivere il contratto di prestazione di servizi di cui alle Istruzioni nonché le successive modifiche ed integrazioni.
2. Borsa Italiana dà notizia delle modifiche alle condizioni generali di fornitura dei servizi, comunicandone il testo, attraverso il proprio sito Internet e secondo le modalità indicate nelle condizioni generali stesse.
3. 2. A fronte dei servizi erogati, gli operatori sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da Borsa Italiana con apposito provvedimento sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione e indicati nella Price List allegata alle condizioni generali di fornitura dei servizi.
omissis
TITOLO 4.7
MERCATO DEGLI STRUMENTI DERIVATI (IDEM)
omissis
Articolo 4.7.3
(Compensazione dei contratti)
I contratti negoziati sul mercato IDEM sono compensati e garantiti da un organismo di gestione del sistema di compensazione e garanzia con le modalità definite dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 70 del Testo Unico della Finanza.
omissis
TITOLO 5.2
GARANZIA DEI CONTRATTI
omissis
Articolo 5.2.1
(Sistemi di garanzia)
1. Il buon fine dei contratti di compravendita negoziati in borsa e nel mercato MTAX, in caso di accertata insolvenza di uno degli operatori, è garantito dal sistema di garanzia di cui al comma 2.
1. 2. La Cassa di Compensazione e Garanzia effettua la compensazione e la garanzia garantisce il buon fine dei contratti di compravendita aventi ad oggetto azioni – ad eccezione dei contratti di cui all’articolo 4.1.1, comma 4, lettera d) e all’articolo 4.5.1, comma 4, lettera d) – obbligazioni convertibili, warrant, quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, negoziati in borsa o nel mercato MTAX e ivi stipulati, con le modalità stabilite da apposito regolamento adottato dalla Cassa stessa.
2. La Cassa di Compensazione e Garanzia effettua la compensazione e la garanzia dei contratti di compravendita aventi ad oggetto strumenti derivati negoziati nel
mercato IDEM, con le modalità stabilite da apposito regolamento adottato dalla Cassa stessa.
La data di entrata in vigore del presente articolo sarà comunicata con successivo Avviso di Borsa Italiana
Articolo 5.2.2
(Sistemi di garanzia per il mercato Expandi)
La Cassa di Compensazione e Garanzia effettua la compensazione e la garanzia Il buon fine dei contratti di compravendita negoziati nel mercato Expandi, in caso di accertata insolvenza di uno degli operatori, è garantito dal sistema di garanzia di cui all’articolo 5.2.1, comma 2.
La data di entrata in vigore del presente articolo sarà comunicata con successivo Avviso di Borsa Italiana
Articolo 5.2.3
(Sistemi di garanzia per il mercato MOT)
La Cassa di Compensazione e Garanzia effettua la compensazione e la garanzia Il buon fine dei contratti di compravendita negoziati sul mercato MOT, in caso di accertata insolvenza di uno degli operatori, è garantito dal sistema di garanzia di cui all’articolo 5.2.1, comma 2. La compensazione e la garanzia del sistema a controparte centrale può essere limitata a singoli segmenti del mercato MOT individuati nelle Istruzioni.
omissis
ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI
TITOLO IA.3
PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AI MERCATI
Articolo IA.3.1
(Domanda Procedura di ammissione alle negoziazioni)
1. La richiesta domanda di ammissione di cui all’articolo 3.1.2 comma 1 del Regolamento deve essere redatta mediante sottoscrizione e invio a Borsa Italiana della “Richiesta di Servizi” messa a disposizione sul sito Internet di Borsa Italiana, unitamente a secondo il modello previsto nell’allegato 1 e completata della seguente documentazione:
a) copia dell’autorizzazione alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio o per conto terzi; inoltre, in caso di banche o imprese di investimento comunitarie che non prestano servizi di investimento in Italia, dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale attestante tale circostanza;
b) modulo contenente le informazioni necessarie ai fini dell’accertamento dei requisiti organizzativi, professionali e tecnologici;
c) contratto di prestazione di servizi (allegato 4), sottoscritto dall’operatore, contenente le condizioni generali di erogazione dei servizi messi a disposizione da Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 3.3.1 del Regolamento.
2. Successivamente alla comunicazione di cui all’articolo 3.1.2 comma 2 del Regolamento, l’operatore è tenuto a produrre, nelle modalità previste dalle condizioni generali di fornitura dei servizi, la seguente documentazione di partecipazione:
a) modulo contenente le informazioni relative ai requisiti organizzativi e professionali;
b) modulo contenente l’ordine di infrastruttura tecnologica, le informazioni relative ai requisiti tecnologici e la conferma dell’effettuazione dei test tecnico-funzionali;
c) per i mercati MTA, SEDEX, TAH, mercato Expandi, MTAX, TAHX e MOT in caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico o ad uno dei servizi di liquidazione esteri, dichiarazione di cui all’articolo 3.1.3, comma 4, del Regolamento, sottoscritta dall’operatore e dall’intermediario aderente al servizio di liquidazione;
d) per i mercati MTA, TAH, [mercato Expandi], MTAX, TAHX, [MOT] e IDEM in caso di adesione indiretta al sistema di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari, dichiarazione di cui all’articolo 3.1.3, comma 5, del Regolamento, sottoscritta dall’operatore e dall’intermediario-partecipante generale.
2. Alla domanda di ammissione, ai sensi dell’articolo 3.1.3, comma 2, deve essere inoltre completata con la seguente documentazione, differenziata a seconda del mercato, dei segmenti, limitatamente al mercato MOT, o degli strumenti finanziari che gli operatori intendono negoziare:
a) MTA, SEDEX, TAH, mercato Expandi, mercato MTAX e TAHX
1) in caso di adesione diretta al servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico:
• attestazione di adesione al servizio di liquidazione, rilasciata da Monte Titoli S.p.A.;
• attestazione di adesione ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG)
• attestazione di adesione generale, individuale o indiretta al sistema di garanzia di cui all’articolo 5.2.1, comma 2, del Regolamento, rilasciata dalla Cassa di Compensazione e Garanzia, nel caso di operatività nei mercati MTA, [mercato Expandi] mercato MTAX e TAHX e TAH, limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell’articolo 5.2.1, comma 2, sopra richiamato;
• in caso di adesione indiretta al sistema di garanzia di cui all’articolo 5.2.1, comma 2, del Regolamento notifica dell’accordo di cui all’articolo 3.1.3, comma 5, del Regolamento, sottoscritto dall’operatore aderente indiretto e dall’aderente generale;
2) in caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico, ossia nel caso in cui un operatore si avvalga di un altro intermediario per la liquidazione delle operazioni:
• attestazione di adesione ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG);
• notifica, sottoscritta dall’operatore e dall’intermediario aderente al servizio di liquidazione, dell’accordo intervenuto;
• attestazione di adesione generale, individuale e indiretta al sistema di garanzia di cui all’articolo 5.2.1, comma 2, del Regolamento, rilasciata dalla Cassa di Compensazione e Garanzia, nel caso di operatività nei mercati MTA, [mercato Expandi] mercato MTAX e TAHX e TAH, limitatamente
agli strumenti finanziari indicati nell’articolo 5.2.1, comma 2, sopra richiamato;
• in caso di adesione indiretta al sistema di garanzia di cui all’articolo 5.2.1, comma 2, del Regolamento notifica dell’accordo di cui all’articolo 3.1.3, comma 5, del Regolamento, sottoscritto dall’operatore aderente indiretto e dall’aderente generale;
3) nel caso di operatività nel mercato SEDEX, qualora i contratti su strumenti finanziari siano liquidati attraverso Clearstream Banking Frankfurt:
• dichiarazione comprovante l’adesione, anche indiretta, a tale servizio da parte dell’operatore, secondo il fac-simile allegato alle presenti Istruzioni (allegato 3);
• lettera di istruzioni alla società che gestisce il servizio (power of attorney);
b) MOT,
b1) segmento DomesticMOT
1) in caso di adesione diretta al servizio di liquidazione:
• attestazione di adesione ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG);
• attestazione di adesione al servizio di liquidazione, rilasciata da Monte Titoli S.p.A.;
La data di entrata in vigore delle disposizioni di seguito riportate sarà comunicata con successivo Avviso di Xxxxx
• attestazione di adesione generale, individuale o indiretta al sistema di garanzia di cui all’articolo 5.2.3 del Regolamento, rilasciata dalla Cassa di Compensazione e Garanzia;
• in caso di adesione indiretta al sistema di garanzia di cui all’articolo 5.2.3 del Regolamento notifica dell’accordo di cui all’articolo 3.1.3, comma 5, del Regolamento, sottoscritto dall’operatore aderente indiretto e dall’aderente generale;
2) in caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione:
• attestazione di adesione ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG)
• notifica, sottoscritta dall’operatore e dall’intermediario aderente al servizio di liquidazione, dell’accordo intervenuto;
La data di entrata in vigore delle disposizioni di seguito riportate sarà comunicata con successivo Avviso di Xxxxx
• attestazione di adesione generale, individuale o indiretta al sistema di garanzia di cui all’articolo 5.2.3 del Regolamento, rilasciata dalla Cassa di Compensazione e Garanzia;
• in caso di adesione indiretta al sistema di garanzia di cui all’articolo 5.2.3 del Regolamento notifica dell’accordo di cui all’articolo 3.1.3, comma 5, del Regolamento, sottoscritto dall’operatore aderente indiretto e dall’aderente generale;
b2) segmento EuroMOT,
1) in caso di adesione diretta ad uno dei servizi di liquidazione esteri Clearstream Banking Luxembourg o Euroclear:
• attestazione di adesione ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG);
• attestazione di adesione ad uno dei servizi di liquidazione esteri, rilasciata da Monte Titoli S.p.A.;
2) in caso di adesione indiretta ad uno dei servizi di liquidazione esteri (Clearstream Banking Luxembourg o Euroclear):
• attestazione di adesione ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG);
• notifica, sottoscritta dall'operatore e dall'intermediario aderente ad uno dei servizi di liquidazione esteri, dell'accordo intervenuto;
c) IDEM,
• attestazione di adesione generale, individuale o indiretta al sistema di compensazione e garanzia, rilasciata dalla Cassa di Compensazione e Garanzia;
• in caso di adesione indiretta al sistema di compensazione e garanzia, notifica dell’accordo di cui all’articolo 3.1.3, comma 5, del Regolamento, sottoscritto dall’operatore aderente indiretto e dall’aderente generale.
3. Borsa Italiana, sulla base delle informazioni contenute nei moduli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti
indicati nell’Allegato 1 al presente Titolo 3. Gli operatori già ammessi alle negoziazioni nel comparto SEDEX possono partecipare al segmento di mercato di cui all’articolo IA.5.2, comma 1, lettera e), previo invio della documentazione di cui al comma 2, lettera a), n. 3.
4. Gli operatori già ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato/comparto/segmento gestito da Borsa Italiana che intendano richiedere l’adesione ad altro mercato/comparto/segmento, inoltrano a Borsa Italiana la richiesta di cui all’articolo 3.1.2, comma 1, del Regolamento e producono la documentazione di partecipazione necessaria per l’ammissione alle negoziazioni sul mercato/segmento/comparto richiesto. Si applica la procedura di cui all’articolo 3.1.2, del Regolamento in quanto compatibile. utilizzeranno il modello di domanda di ammissione semplificata (allegato 2), comprensivo dell’integrazione al contratto di prestazione di servizi.
Articolo IA.3.2
(Procedura Domanda di ammissione dei Locals)
1. La richiesta domanda di ammissione di cui all’articolo 3.1.2 comma 1 del Regolamento, inoltrata dagli operatori di cui all’articolo 3.1.1, comma 1, lettera e), deve essere redatta mediante sottoscrizione e invio a Borsa Italiana della “Richiesta di Servizi” messa a disposizione sul sito Internet di Borsa Italiana, unitamente a: completa oltre che della documentazione di cui all’articolo IA.3.1, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 anche della seguente documentazione:
a) copia dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di negoziazione rilasciata dall’autorità di controllo nello Stato d’origine;
b) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale della società attestante lo svolgimento della sola attività di negoziazione in conto proprio;
c) copia dell’ultimo bilancio annuale approvato dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale attestante l’entità del capitale versato ed esistente all’ultima data di approvazione del bilancio.
2. Si applicano i commi 2, 3 e 4 del precedente articolo IA.3.1.
Articolo IA.3.3
(Comunicazione delle variazioni delle condizioni per l’ammissione alle negoziazioni nonché delle variazioni derivanti da operazioni straordinarie)
1. Gli operatori ammessi alle negoziazioni comunicano a Borsa Italiana, nelle modalità previste dalle condizioni generali di fornitura dei servizi, in modalità cartacea ovvero attraverso canale informativo (xxx.xxx-xxxx.xx), ogni variazione delle condizioni di cui all’articolo 3.1.3 del Regolamento nonché ogni variazione derivante da operazioni straordinarie, ivi compresa la modifica della denominazione sociale.
2. Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate dagli operatori a Borsa Italiana tempestivamente, o con congruo anticipo rispetto alla data di efficacia in caso di modifica della configurazione tecnologica o di operazioni straordinarie, affinché
Borsa Italiana possa procedere ai necessari accertamenti, agli eventuali interventi tecnici e all’informativa al mercato.
3. Gli operatori di cui all’articolo 3.1.1, comma 1, lettera e) del Regolamento devono altresì comunicare tempestivamente ogni variazione delle condizioni ivi richieste ai fini dell’ammissione. In particolare, entro 15 giorni dall’approvazione del bilancio, essi devono aggiornare la comunicazione di cui all’art. IA.3.2 comma 1 lettera c). Devono inoltre trasmettere copia del bilancio annuale entro 15 giorni dall’approvazione dello stesso.
4. Borsa Italiana si riserva di richiedere agli operatori un aggiornamento delle condizioni di cui all’articolo 3.1.3, comma 1, del Regolamento, mediante invio di apposita comunicazione.
Articolo IA.3.4
(Vincoli alla gestione delle proposte di negoziazione)
Nelle giornate di scadenza dei contratti futures su indice S&P/MIB, miniFutures su indice S&P/MIB, opzione su indice S&P/MIB, di opzione su azioni e futures su azioni, gli operatori sono tenuti a immettere nel mercato MTA e nel mercato MTAX almeno dieci minuti prima del termine della fase di pre-asta di apertura le proposte di negoziazione aventi a oggetto strumenti finanziari componenti l’indice S&P/MIB, ovvero sottostanti ai contratti di opzione o di futures su azioni, qualora le proposte siano relative a:
a) chiusura di operazioni di arbitraggio sui contratti futures su indice S&P/MIB, miniFutures su indice S&P/MIB e futures su azioni;
b) trading di volatilità;
c) effettuazione di operazioni di copertura sui contratti futures su indice S&P/MIB, miniFutures su indice S&P/MIB, futures su azioni, opzione su indice S&P/MIB e di opzione su azioni.
Articolo IA.3.5
(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni)
L’operatore può richiedere che richieda, ai sensi dell’articolo 3.2.5 del Regolamento, l’esclusione dalle negoziazioni mediante invio di deve darne comunicazione scritta per iscritto a Borsa Italiana secondo il fac-simile allegato alle presenti Istruzioni (allegato 5), dieci giorni prima della data in cui intende cessare l’attività di negoziazione. Borsa Italiana può accettare un preavviso inferiore in caso di comprovata necessità dell’operatore. Nella comunicazione, da inviare a Borsa Italiana con un preavviso non inferiore a trenta giorni dalla data in cui intende cessare l’attività di negoziazione, deve essere indicata la data dalla quale l’operatore deve indicare intende cessare l’attività di negoziazione nonché i mercati o i comparti di mercato e, limitatamente al mercato MOT, i segmenti dai quali intende chiedere l’esclusione e la data di efficacia dell’esclusione stessa. A partire da tale data l’operatore è escluso dai mercati/comparti/segmenti indicati nella richiesta.
Articolo IA.3.6 (Interconnessione ai mercati)
1. Ai sensi dell’articolo 3.2.4 del Regolamento, per i mercati MTA, TAH, Expandi, MTAX, TAHX e SEDEX, gli intermediari assicurano l’identificazione degli ordini immessi per il tramite delle interconnessioni ai mercati mediante valorizzazione degli stessi all’atto dell’immissione sulla base della tabella di seguito riportata.
Valore | Tipo Committente |
21 | Operatore Autorizzato |
22 | Cliente Istituzionale Interconnesso |
23 | Cliente privato Interconnesso |
24 | Unità organizzativa Interconnessa |
2. Ai sensi dell’articolo 3.2.4 del Regolamento, gli intermediari assicurano l’identificazione della provenienza degli ordini immessi da clienti privati per il tramite delle interconnessioni al mercato IDEM.
Allegato 1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AI MERCATI
Gli articoli 3.1.3 e 3.2.1 del Regolamento subordinano la partecipazione degli operatori ai mercati alla sussistenza di requisiti organizzativi, professionali e tecnologici. Detti requisiti devono essere assicurati al momento dell’ammissione degli operatori alle negoziazioni (REQUISITI DI AMMISSIONE), nonché successivamente a tale momento (REQUISITI DI PERMANENZA) e devono essere soddisfatti per ciascuna sede, anche secondaria o succursale, che sia dotata di accesso diretto ai mercati.
1 REQUISITI ORGANIZZATIVI
1.1 FRONT OFFICE
L’operatore deve impiegare un numero di addetti idoneo a garantire il regolare svolgimento delle attività di negoziazione, assicurando il presidio di detta attività durante l’orario di mercato con riferimento a ciascun mercato/gruppo di mercati, come di seguito definiti, a cui abbia accesso diretto.
GRUPPI DI MERCATI
▪ gruppo di mercati A: MTA, MTAX, TAH (limitatamente alle negoziazioni di azioni), TAHX e mercato Expandi
▪ gruppo di mercati B: SeDeX, TAH (limitatamente alle negoziazioni di covered warrant e certificates)
▪ gruppo di mercati C: MOT (segmento DomesticMOT e segmento EuroMOT)
▪ gruppo di mercati D: IDEM
L’operatore deve comunicare a Borsa Italiana l’elenco degli addetti all’attività di negoziazione (i negoziatori) per ciascun mercato/gruppo di mercati a cui abbia accesso diretto.
Borsa Italiana si riserva di richiedere all’operatore un numero maggiore di negoziatori qualora ritenga che il numero comunicato dall’operatore non sia idoneo a garantire il regolare svolgimento dell’attività tenuto conto di:
• tipologia delle attività svolte e numero di mercati/gruppi di mercati ai quali l’operatore ha accesso diretto;
• volumi negoziati o presunti;
• numero dei collegamenti con i mercati;
• tipologia dei collegamenti con i mercati;
• utilizzo di sistemi interconnessi.
Nel caso in cui l’operatore svolga anche attività di market making su strumenti finanziari derivati o di specialista, deve comunicare l’elenco degli addetti alle attività in esame.
Nel caso in cui l’operatore svolga anche attività di specialista su strumenti finanziari derivati (IDEM), deve comunicare l’elenco degli addetti all’attività in esame presenti presso la sede della società di cui l’operatore stesso si avvale esclusivamente al fine dello svolgimento dell’attività di specialista.
Gli addetti all’attività di market making e specialista sul mercato SeDeX non possono coincidere con gli addetti all’attività di negoziazione comunicati sulla base di quanto sopra salvo che l’operatore operi esclusivamente in conto proprio.
L’operatore deve comunicare a Borsa Italiana il nominativo del/i soggetto/i incaricato/i di mantenere i rapporti con la Markets Supervision Unit di Borsa Italiana, specificando eventualmente il/i mercato/i e/o l’attività di riferimento (conto proprio, conto terzi). La persona indicata deve essere reperibile durante l’orario di mercato. L’operatore deve indicare altresì un sostituto del soggetto incaricato che dovrà essere rintracciabile in caso di assenza di quest’ultimo.
Pur non entrando nel merito del tipo di rapporto di lavoro intercorrente tra l’operatore e gli addetti alle attività di negoziazione, market making, specialista e di gestione dei rapporti con la Markets Supervision Unit, si precisa che:
a) le attività di negoziazione, market making, specialista e di gestione dei rapporti con la Markets Supervision Unit non possono essere svolte per conto di più operatori ammessi;
b) gli addetti alle attività suindicate possono instaurare un rapporto di lavoro anche con società del medesimo gruppo dell’operatore ammesso;
c) l’operatore ammesso deve esercitare - anche nel caso di cui alla lettera b) - pieno controllo e coordinamento delle attività svolte dagli addetti alle attività suindicate.
1.1.1 UTILIZZO DI SISTEMI INTERCONNESSI
Si considerano Sistemi Interconnessi i sistemi di accesso ai mercati non utilizzati in modo diretto ed esclusivo da soggetti negoziatori, ovunque essi siano installati (unità organizzative dell’operatore diverse da quelle adibite alla negoziazione, l’unità organizzativa della società della quale l’operatore si avvale ai fini dello svolgimento dell’attività di specialista IDEM, “negozi finanziari”, sportelli bancari, call center, clientela istituzionale o privata, ivi compreso il cd. online trading, ecc.), nonché i sistemi informatici di generazione automatica degli ordini (ad esempio sistemi di program trading o sistemi di quotazione automatica utilizzati da market maker o specialisti) anche se installati presso unità organizzative dell’operatore ammesso.
Nel caso di utilizzo di Sistemi Interconnessi l’articolo 3.2.4 dei Regolamenti dispone che gli operatori devono:
a. dotarsi di strumenti automatici di controllo del flusso degli ordini (filtri) in termini di prezzi, quantità e frequenza di trasmissione degli ordini;
b. dotarsi di negoziatori addetti al controllo del flusso degli ordini;
c. inibire, su richiesta della Borsa Italiana, l’accesso ai mercati a soggetti e/o sistemi interconnessi che abbiano provocato situazioni di irregolarità delle negoziazioni;
d. garantire l’identificazione dell’origine degli ordini trasmessi ai mercati.
I negoziatori addetti al controllo del flusso degli ordini possono essere individuati nell’ambito di quelli comunicati a Borsa Italiana sulla base del paragrafo 1.1.
I filtri di cui al presente punto a) devono essere idonei a individuare e bloccare automaticamente gli ordini derivanti da sistemi interconnessi che risultino anomali sulla base dei parametri di prezzo o di quantità o di frequenza di trasmissione. I filtri di prezzo e di quantità devono poter essere modificati dall’operatore per singolo strumento finanziario. I filtri di frequenza devono poter essere modificati dall’operatore per cliente/tipologia di cliente.
Gli operatori devono mantenere idonea traccia, per un periodo di almeno 12 mesi, delle variazioni apportate ai parametri di configurazione dei filtri nonché dei singoli ordini identificati come anomali secondo i parametri preimpostati.
Con riferimento al requisito di cui alla lettera d) e limitatamente ai mercati per i quali tale funzionalità è prevista, l’operatore deve, al momento dell’inserimento dell’ordine (PDN), specificare nel campo Tipo Committente il codice identificativo della tipologia del committente. I codici ammessi sono i seguenti:
Codice Tipo Committente Descrizione
21 Operatore Autorizzato
22 Cliente Istituzionale Interconnesso
23 Cliente privato Interconnesso
24 Unità organizzativa Interconnessa
Xxxxx identificate con questa tipologia tutte le PDN immesse sul mercato manualmente dai negoziatori dell’operatore autorizzato, indipendentemente dalla tipologia del committente e dalle soluzioni tecnologiche adottate.
Vanno identificate con questa tipologia tutte le PDN immesse sul mercato, tramite sistemi interconnessi, da clienti istituzionali degli operatori ammessi. Non rientrano in tale tipologia le PDN immesse telematicamente da clienti privati del cliente istituzionale interconnesso: in questo caso deve essere inserito il codice 23.
Vanno identificate con questa tipologia tutte le PDN immesse sul mercato, tramite sistemi interconnessi, da clienti privati degli operatori ammessi, nonché immesse telematicamente da clienti privati dei clienti istituzionali interconnessi, di cui sopra.
Vanno identificate con questa tipologia tutte le PDN immesse sul mercato, tramite sistemi interconnessi, da unità organizzative degli operatori ammessi diverse da quelle adibite allo svolgimento delle attività di negoziazione nei mercati.
Si ricomprendono in tale categoria anche le PDN generate da program trading o da sistemi di quotazione automatica.
Si precisa che, qualora una sede dell’operatore ammesso sia interconnessa al mercato per il tramite di altra sede del medesimo operatore, la predisposizione dei filtri non è richiesta se le PDN sono immesse da negoziatori della sede interconnessa e la stessa risulta in possesso dei necessari requisiti organizzativi, professionali e tecnologici. In tal caso le PDN immesse sul mercato dai negoziatori della sede interconnessa devono essere identificate con il Tipo Committente 21.
Con riferimento allo svolgimento dell’attività di specialista su strumenti finanziari derivati si precisa che gli ordini immessi sul mercato dagli addetti a tale attività devono essere identificate con il codice “SPEC”. Tale codice deve essere specificato nel campo “codice cliente”.
Con riferimento allo svolgimento dell’attività di market making su strumenti finanziari derivati si precisa che gli ordini immessi sul mercato IDEM dagli addetti a tale attività possono essere identificati con il codice “MM” al fine di segregare le operazioni derivanti da tale attività in apposito sottoconto del conto proprio presso il sistema di compensazione e garanzia. Tale codice deve essere specificato nel campo “codice cliente”.
1.2 BACK OFFICE
L’operatore deve dotarsi di un numero sufficiente di addetti all’attività di back office, tenuto conto del grado di automazione delle procedure interne e dell’eventuale ricorso a soluzioni di outsourcing.
1.3 INFORMATION TECHNOLOGY
L’operatore deve dotarsi di una unità interna di information technology adeguata per numero di addetti, professionalità e specializzazione a garantire la continuità e puntualità di funzionamento dei sistemi di negoziazione e liquidazione utilizzati tenuto conto del grado di automazione delle procedure interne e dell’eventuale ricorso a soggetti terzi.
L’operatore deve comunicare a Borsa Italiana il nominativo di un referente per la funzione di information technology che deve essere reperibile durante l’orario di mercato, nonché del relativo sostituto.
2. REQUISITI PROFESSIONALI
I negoziatori, gli addetti all’attività di market making/specialista, il responsabile incaricato dei rapporti con la Markets Supervision Unit, nonché il suo sostituto, devono essere in possesso di un’adeguata qualificazione professionale.
In particolare per i negoziatori è richiesto:
• la partecipazione al corso di formazione professionale istituito dalla Borsa Italiana e un periodo di tirocinio di almeno 3 mesi affiancando un negoziatore qualificato, oppure
• il superamento dell’esame per negoziatore abilitato presso altri mercati regolamentati di cui all’elenco predisposto dalla Consob, oppure
• un periodo di esperienza come negoziatore su mercati regolamentati di almeno due anni.
In ogni caso il negoziatore è tenuto a conoscere le regole, le modalità di funzionamento del mercato e gli strumenti tecnici funzionali all’attività di negoziazione.
Per gli addetti all’attività di specialista è richiesto:
• il possesso dei requisiti professionali previsti per i negoziatori e
• la conoscenza delle regole, delle modalità di svolgimento dell’attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici.
Per gli addetti all’attività di market making/specialista sul mercato IDEM è richiesto:
• il possesso dei requisiti professionali previsti per i negoziatori e
• il superamento di un colloquio di valutazione con la Derivatives Markets Division di Borsa Italiana volto ad accertare l’effettiva conoscenza delle regole, delle modalità di svolgimento dell’attività di market making/specialista e dei relativi strumenti tecnici.
Per il responsabile incaricato dei rapporti con la Markets Supervision Unit sono richiesti almeno due anni di esperienza come negoziatore. Il responsabile incaricato dei rapporti con la Markets Supervision Unit può in alternativa essere individuato nel responsabile della funzione di controllo interno o di compliance.
Per gli operatori esteri il responsabile incaricato dei rapporti con la Markets Supervision Unit deve avere una buona padronanza della lingua italiana o inglese.
3. REQUISITI TECNOLOGICI
L’operatore deve dotarsi dell’Infrastruttura Tecnologica – apparecchiature hardware, l’infrastruttura di rete e i prodotti software di accesso ai mercati e ai servizi di informativa forniti da Borsa Italiana – da considerarsi a suo uso esclusivo.
L’Infrastruttura Tecnologica può essere installata presso una delle sedi dell’operatore o presso un soggetto terzo, secondo quanto previsto dall’articolo 3.1.4 del Regolamento e dal successivo Allegato 2.
L’Infrastruttura Tecnologica deve essere utilizzata ai soli fini della negoziazione sui mercati di Borsa Italiana e dello svolgimento delle attività ad essa connesse nelle modalità e configurazioni previste dal mercato.
L’operatore può collegare, in modo diretto all’Infrastruttura Tecnologica, sistemi informatici (applicazioni software autorizzate, di seguito “Applicazione Software”), realizzati dall’operatore o forniti da terze parti a condizione che questi siano
conformi al Regolamento e alle relative Istruzioni. L’Applicazione Software connessa ai mercati di Borsa si considera autorizzata a seguito del superamento di un test effettuato da Borsa Italiana al fine dell’accertamento della sua compatibilità con i mercati (test di compatibilità).
L’operatore deve inoltre assicurare la compatibilità di tali Applicazioni Software con le nuove versioni dell’Infrastruttura Tecnologica rilasciate da Borsa Italiana.
Con riferimento all’Infrastruttura Tecnologica di accesso ai mercati ivi compresi le suddette Applicazioni Software, l’operatore deve garantire:
- la piena efficienza in termini di tempestività di risposta nell’interazione con i sistemi di negoziazione e di liquidazione nonché in termini di allocazione delle risorse in relazione ai volumi trattati;
- la continuità e la puntualità delle funzioni di negoziazione e di liquidazione durante gli orari stabiliti dal Regolamento e dalle relative Istruzioni, secondo le modalità di funzionamento prescritte;
- la tempestività di ripristino delle capacità operative a seguito di disfunzioni prevedendo opportuni livelli di ridondanza delle infrastrutture (back up) e, nel caso di completa indisponibilità della sede operativa, adeguate soluzioni di disaster recovery;
- opportune procedure che consentano, in caso di disfunzioni tecniche, di ricostruire in tempo utile con riferimento ai termini di liquidazione la situazione delle operazioni effettuate sui mercati di Borsa Italiana;
- opportuni meccanismi di inibizione dell’accesso ai mercati a soggetti interconnessi e/o a sistemi di generazione automatica degli ordini in tutte le condizioni in cui non sia possibile controllare i filtri;
- il massimo livello di sicurezza fisica e logica, in termini di riservatezza e di integrità, al fine di prevenire utilizzi non autorizzati delle infrastrutture di accesso ai mercati e di assicurare che gli ordini trasmessi non siano stati generati da fonti o attività non autorizzate.
L’Infrastruttura Tecnologica deve essere ospitata all’interno di locali adibiti a sala macchine, dotati di adeguati livelli di sicurezza e dispositivi per il controllo degli accessi, alimentazione elettrica e condizionamento ambientale.
Borsa Italiana ha la facoltà di esaminare in qualsiasi momento lo stato e le configurazioni dell’Infrastruttura Tecnologica, ivi compresi i suddetti Applicativi Software, e di richiederne la modifica in caso di difformità da quanto prescritto. L’operatore è tenuto ad apportare le modifiche richieste nei tempi e nei modi indicati da Borsa Italiana.
L’operatore deve inoltre disporre di opportuni ambienti di test disgiunti dagli ambienti di produzione.
Con riferimento ai sistemi di disaster recovery si precisa che la gestione di tali sistemi può essere affidata a un soggetto terzo previa comunicazione a Borsa Italiana. Qualora tale soggetto sia un operatore ammesso è consentita la condivisione dell’infrastruttura di disaster recovery. Nei casi di affidamento ad un soggetto terzo,
l’operatore deve comunicare a Borsa Italiana l’attivazione nonché la successiva disattivazione della procedura di disaster recovery.
L’operatore deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all’architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività eventualmente affidate al soggetto terzo.
Allegato 2
CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SISTEMI TECNOLOGICI
L’articolo 3.1.4 del Regolamento prevede per gli operatori la facoltà di avvalersi, ai fini del requisito di cui all’articolo 3.1.3, comma 1, lettera d), di soggetti terzi (eventualmente operanti in qualità di centro servizi) subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni di seguito indicate.
L’operatore può richiedere l’installazione dell’Infrastruttura Tecnologica – apparecchiature hardware, l’infrastruttura di rete e i prodotti software di accesso ai mercati e ai servizi di informativa forniti da Borsa Italiana – presso un soggetto terzo con il quale abbia in essere un contratto di housing o di facility management.
L’operatore deve informare Borsa Italiana della stipula di tali contratti, nei quali deve essere prevista una clausola che consenta a Borsa Italiana, o a suoi incaricati, lo svolgimento dell’attività di verifica del rispetto dei requisiti tecnologici previsti dal Regolamento anche presso il soggetto terzo di cui l’operatore si avvale.
Inoltre l’operatore deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all’architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività affidate al soggetto terzo.
Il soggetto terzo può operare in qualità di centro servizi a condizione che:
a) sia una società appartenente al gruppo dell’operatore (Centro Servizi di Gruppo), oppure
b) sia una società di information technology (Centro Servizio Autorizzato).
Il centro servizi stipula con Borsa Italiana un contratto concernente la fornitura dell’Infrastruttura Tecnologica di accesso ai mercati e può prestare all’operatore servizi di sviluppo, manutenzione e gestione di tale infrastruttura e dei sistemi interconnessi ad essa collegati.
La funzione di Centro Servizi di Gruppo può essere svolta anche da un operatore ammesso ai mercati di Borsa Italiana.
L’Infrastruttura Tecnologica può essere gestita dal Centro Servizi Autorizzato esclusivamente in regime di separatezza fisica degli ambiti operativi degli operatori collegati. La condivisione di questi ultimi è consentita solo in riferimento ai sistemi o sottosistemi di disaster recovery e di back-office. Il Centro Servizi di Gruppo può invece gestire l’Infrastruttura Tecnologica sia in regime di separatezza che di condivisione degli ambiti operativi degli operatori collegati.
Il rapporto tra l’operatore e il centro servizi deve essere regolato da un apposito contratto che definisca l’oggetto delle prestazioni del centro servizi a favore dell’operatore, i livelli di servizio garantiti (tra i quali, a titolo esemplificativo, tempi di risposta, disponibilità, volumi massimi trattati, numero dei collegamenti, tempi di ripristino, etc.), nonché gli obblighi di riservatezza.
Nel contratto deve essere prevista una clausola che consenta alla Borsa Italiana, o a suoi incaricati, lo svolgimento dell’attività di verifica dell’adeguatezza della struttura tecnologica anche presso il centro servizi e deve inoltre risultare l’impegno di quest’ultimo a garantire il rispetto dei requisiti previsti per gli operatori ammessi, nonché degli ulteriori requisiti di seguito indicati:
- completa separatezza logica degli ambiti operativi degli operatori collegati, nel caso di condivisione di tali ambiti operativi;
- sicurezza e riservatezza dei dati degli operatori collegati, con particolare riferimento ai dati di negoziazione e di liquidazione (proposte di negoziazione, contratti, operazioni, posizioni, margini, volumi di negoziazione, etc);
- parità di condizioni di accesso e di trattamento per tutti gli operatori che usufruiscano della medesima tipologia di servizio;
- struttura organizzativa interna di information technology adeguata per numero di addetti, professionalità e specializzazione alla gestione delle infrastrutture tecnologiche utilizzate, coerentemente con la tipologia dei servizi prestati, con il numero di operatori collegati e con i loro volumi di negoziazione. Tale struttura deve essere disponibile durante gli orari di mercato;
- nomina di un soggetto incaricato e di un suo sostituto con il compito di mantenere i rapporti con Borsa Italiana; detti soggetti dovranno essere reperibili durante gli orari di mercato. Il sostituto dovrà essere disponibile in caso di assenza del responsabile;
- struttura di help desk adeguata per numero di addetti, professionalità, specializzazione e strumentazione a supportare gli operatori collegati e disponibile durante gli orari di mercato;
- infrastrutture tecnologiche (impianti, hardware, linee ed apparati di telecomunicazione, software e relative configurazioni) e le sale macchine devono essere commisurate alla tipologia dei servizi prestati, al numero di operatori collegati e ai loro volumi di negoziazione;
- livelli di ridondanza delle infrastrutture tecnologiche (back up) e soluzioni di disaster-recovery commisurate alla tipologia dei servizi prestati, al numero di operatori collegati e ai loro volumi di negoziazione;
- strumenti per la gestione e il monitoraggio delle infrastrutture tecnologiche utilizzate.
Dal contratto fra centro servizi e operatore ammesso deve altresì risultare se il centro servizi si avvale di terzi per lo svolgimento di parte dei servizi a lui affidati dall’operatore, fermo restando che il contenuto dell’affidamento non potrà essere tale da inficiare il ruolo primario che il Centro Servizi, di Gruppo o Autorizzato, è tenuto a svolgere nella prestazione di tali servizi. Nel caso in cui il centro servizi avvalga di terzi deve essere prevista la facoltà per Borsa Italiana di svolgere l’attività di verifica dell’adeguatezza della struttura tecnologica anche presso il soggetto terzo di cui il centro servizi si avvale.
Resta inteso che la supervisione e il controllo degli ordini immessi sul mercato non può essere demandata ai centri servizi. In particolare gli operatori devono essere in grado di monitorare e gestire i filtri nonché di intervenire su qualsiasi ordine immesso sul mercato mediante interconnessione.
L’operatore deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all’architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività affidate al centro servizi.
* * *
Allegato 1
Modello della domanda di ammissione degli operatori alle negoziazioni (su carta intestata dell’operatore)
Allegato 2
Modello di domanda di ammissione semplificata per gli operatori già ammessi alle negoziazioni in uno dei mercati/comparti organizzati e gestiti da Borsa Italiana
(su carta intestata dell’operatore)
Allegato 3
Fac-simile di dichiarazione comprovante l’adesione diretta a Clearstream Banking Frankfurt
Allegato 3 bis
Fac-simile di dichiarazione comprovante l’adesione diretta a Euroclear/Clearstream Banking Luxembourg
Allegato 4
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
Allegato 5
MODELLO DI RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI
(su carta intestata dell’operatore)
omissis
Allegato
Modello di domanda di iscrizione nell’Elenco degli operatori market maker sul mercato IDEM
Allegato
Modello di domanda per ampliamento di attività di market making sul mercato IDEM
Allegato
Modello di domanda di trasferimento nell’elenco degli operatori nel mercato IDEM
Allegato
Modello di richiesta di cessazione dall’elenco dei market maker sul mercato IDEM
Allegato
Modello di domanda di iscrizione nell’Elenco degli operatori specialisti sul mercato IDEM
Allegato
Modello di domanda per l’ampliamento di attività di specialista sul mercato IDEM
Allegato
Modello di domanda di trasferimento nell’elenco degli operatori specialista sul mercato IDEM
Allegato
Modello di richiesta di cessazione dell’attività di specialista nel mercato IDEM
Omissis
TITOLO IA.13
SERVIZIO PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO ESEGUITE FUORI DA TALE MERCATO
Articolo IA.13.1
(Strutture di supporto alla segnalazione per i partecipanti al mercato)
1. Borsa Italiana rende disponibili apposite funzioni del mercato MTA, TAH, MTAX, TAHX e MOT per la segnalazione delle operazioni su strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato.
2. Le operazioni di cui al comma 1, complete degli elementi informativi di cui all’articolo 11 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, possono essere inserite alternativamente:
• nelle apposite funzioni accessibili dai terminali del mercato MTA, TAH, MTAX, TAHX e MOT,
• attraverso sistemi di interconnessione al mercato MTA, TAH, MTAX e TAHX e MOT secondo le modalità previste Specifiche Funzionali e Tecniche,
• ovvero attraverso apposito canale informatico messo a disposizione da Borsa Italiana denominato “Servizio BIt Club Blocchi e Fuori Mercato” (www.bit- xxxx.xx).
Le operazioni immesse devono inoltre contenere se l’operazione è un “blocco”, come definito nella citata delibera.
3. La cancellazione delle operazioni in caso di errore può essere effettuata dall’operatore entro quarantacinque minuti dall’ora di comunicazione alla società di gestione del mercato. Decorso tale periodo la cancellazione può essere effettuata solo da Borsa Italiana su richiesta motivata dell’operatore.
4. La segnalazione delle operazioni di collocamento eseguite esclusivamente con investitori istituzionali su strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato è effettuata, con le tempistiche definite dall’articolo 11 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, attraverso l’invio di apposita comunicazione, completa di tutti gli elementi informativi richiesti dalla Consob, al seguente indirizzo di posta elettronica: xx@xxxxxxxxxxxxx.xx. L'invio della segnalazione è anticipato telefonicamente al numero 0039 02/72426.327.
5. Il servizio è accessibile nei giorni di Borsa aperta dalle ore 8 alle ore 19.45, fatti salvi i giorni di TAH e TAHX chiusi per i quali il servizio è accessibile dalle ore 8 alle ore 16.45.
Articolo IA.13.2
(Strutture di supporto alla segnalazione per negoziatori non partecipanti al mercato)
1. Gli intermediari negoziatori, non partecipanti ai mercati MTA, TAH, MTAX, TAHX e MOT, assolvono gli obblighi di segnalazione di cui al Regolamento Consob approvato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 attraverso l’apposito canale informatico messo a disposizione da Borsa Italiana denominato “Servizio BIt Club Blocchi e Fuori Mercato” (xxx.xxx-xxxx.xx).
2. Ai fini di quanto sopra, l’intermediario negoziatore, non partecipante ai mercati MTA, TAH, MTAX, e TAHX e MOT, inoltra a Borsa Italiana una richiesta scritta, con cui accetta le condizioni generali di fornitura dei servizi di cui all’articolo 3.3.1.
3. La segnalazione delle operazioni di collocamento eseguite esclusivamente con investitori istituzionali su strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato è effettuata, con le tempistiche definite dall’articolo 11 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, attraverso l’invio di apposita comunicazione, completa di tutti gli elementi informativi richiesti dalla Consob, al seguente indirizzo di posta elettronica: xx@xxxxxxxxxxxxx.xx. L'invio della segnalazione è anticipato telefonicamente al numero 0039 02/72426.327.
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