Convenzione per la concessione in uso e gestione di impianti sportivi comunali non aventi rilevanza imprenditoriale
Convenzione per la concessione in uso e gestione di impianti sportivi comunali non aventi rilevanza imprenditoriale
Parti | Comune di Cuneo |
… | |
Impianto sportivo | Impianti sportivi comunali … |
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE
Articolo 1 — Oggetto della concessione 4
Articolo 2 — Durata dell'appalto — Proroga 4
Articolo 3 — Attività ammesse 5
Articolo 4 — Modalità di svolgimento del servizio 5
Articolo 5 — Orario di erogazione del servizio pubblico 6
Articolo 6 — Programmazione dell’attività sportiva 6
Articolo 7 — Utilizzo dell’impianto da parte del concessionario e di soggetti esterni 6
CAPITOLO II - ONERI E COMPETENZE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 7
Articolo 8 — Manutenzioni e forniture a carico del Comune 7
Articolo 10 — Contributi una tantum 8
CAPITOLO III - ONERI E COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO 8
Articolo 11 — Custodia e sorveglianza 8
Articolo 13 — Manutenzioni e forniture a carico del concessionario 10
Articolo 14 — Acquisizione di attrezzature e interventi migliorativi 11
Articolo 16 — Attività economiche collaterali 11
Articolo 17 — Pubblicità presso l’impianto 12
Articolo 18 — Gestione economica 12
Articolo 19 — Rendiconto della gestione 13
Articolo 20 — Domicilio e responsabilità 14
Articolo 21 — Autorizzazioni, licenze e permessi 14
Articolo 22 — Osservanza delle leggi e dei regolamenti 14
CAPITOLO IV - RAPPORTI FRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE 15
Articolo 23 — Vigilanza e controlli 15
Articolo 24 — Sospensione temporanea dell’attività 15
Articolo 25 — Garanzie e responsabilità 15
Articolo 27 — Esecuzione d’ufficio 19
Articolo 28 — Riconsegna dell’impianto sportivo 19
Articolo 29 — Collaboratori e volontariato 20
Articolo 30 — Requisiti degli operatori 20
Articolo 31 — Sostituzioni del personale 21
Articolo 32 — Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali 21
Articolo 33 — Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro 21
CAPITOLO VI - NORME RELATIVE AL CONTRATTO 22
Articolo 34 —Modalità di pagamento 22
Articolo 35 — Sospensione dei pagamenti 22
Articolo 36 — Adeguamento dei prezzi 22
Articolo 37 — Decadenza della concessione 22
Articolo 38 — Revoca della concessione 23
Articolo 39 — Risoluzione per inadempimento 23
Articolo 40 — Diritto di recesso 23
Articolo 43 — Spese contrattuali 24
CAPITOLO VII - NORME FINALI 24
Articolo 44 — Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali 24
Articolo 45 — Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa 25
Articolo 47 — Responsabile del Procedimento 26
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE
TRA
Comune di Cuneo, con sede in Cuneo – Xxx Xxxx x. 00 [Codice Fiscale 00480530047], nella persona del signor …, nato a … il …, il quale interviene e agisce nella sua qualità di Dirigente del Comune di Cuneo in forza della deliberazione della giunta comunale n. … in data …
E
A.S.D. …, con sede in … — Via … [Partita Iva …], nella persona del signor …, nato a … il …, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente pro—tempore della Associazione Sportiva Dilettantistica medesima,
PREMESSO CHE
Il Comune di Cuneo dispone di numerosi impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, dislocati su tutto il territorio comunale e particolarmente nelle frazioni, alla cui gestione provvede con la collaborazione di società, gruppi sportivi o associazioni non aventi fine di lucro;
Il «Regolamento di uso e gestione di impianti sportivi comunali», approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 106 in data 22 luglio 2003, prevede — al primo comma dell’articolo 7 — la possibilità di concedere la gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale «…a federazioni sportive, enti di promozione sportiva, enti non commerciali e associazioni sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrano capacità operativa adeguata alle attività da realizzare …»;
Una tale forma di gestione permette in particolare di:
a) dare piena attuazione all'articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, in questo caso particolarmente quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
b) realizzare una gestione di servizi con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative, associazioni senza scopo di lucro, che per Statuto o atto costitutivo perseguono finalità sportive, operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi;
d) assicurare una conduzione degli impianti improntata all’efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
Tutto quanto sopra premesso
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Il Comune di Cuneo concede in uso e gestione gli impianti sportivi non aventi rilevanza imprenditoriale denominati “…” situati in Cuneo — Via … n. …, che il concessionario si impegna a condurre secondo gli intenti del concedente che dichiara di condividere.
CAPITOLO I - NORME GENERALI
Articolo 1 — Oggetto della concessione
1. Costituisce oggetto della concessione la gestione degli impianti sportivi denominati “ … ” situati in Cuneo — Via … n. ...
2. Ai fini della presente convenzione, per gestione si intende la custodia, la pulizia, la manutenzione e ogni altra attività finalizzata all’utilizzo diretto e/o a permettere ad altri l’utilizzo dell’impianto sportivo e le attrezzature ad esso appartenenti. La gestione comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a ottimizzare l’utilizzo dell’impianto sportivo e a rendere il servizio pubblico efficiente ed efficace.
3. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi, tutti descritti nell'elenco che viene allegato alla presente convenzione sotto la lettera «A», che distingue gli impianti sportivi principali dalle strutture sportive secondarie.
4. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di indirizzo e vigilanza del concedente, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla presente convenzione.
Articolo 2 — Durata dell'appalto — Proroga
1. La convenzione ha la durata dal … con scadenza al ….
3. Prolungamenti del periodo di validità potranno essere esaminati anche nel caso in cui siano richiesti per partecipare a bandi pubblici per l’ottenimento di finanziamenti. Le proroghe concesse per tale finalità si intendono condizionate all’effettivo ottenimento del contributo e alla successiva realizzazione dell’opera; ove ciò non si verificasse, si intende ripristinata la scadenza originaria.
4. Il contratto potrà anche essere risolto consensualmente e sostituito con altro accordo definito tra le parti ovvero integrato con le modifiche che l’amministrazione comunale potrà richiedere.
5. Al termine della convenzione, compresa l’eventualità di scadenza anticipata, la struttura dovrà essere restituita al concedente libera da persone e vuota da cose di proprietà del concessionario e senza vincoli contrattuali di alcun genere a carico del Comune.
Articolo 3 — Attività ammesse
1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, salve espresse esclusioni, è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive ed extra sportive con lo stesso compatibili.
2. Ogni altra attività è ammessa esclusivamente previa autorizzazione dell’ente proprietario.
3. Per ogni singola attività dallo stesso svolta il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e ogni atto similare relativi alle stesse attività secondo le norme vigenti.
4. In occasione di manifestazioni direttamente organizzate dal concessionario presso l’impianto, questo dovrà provvedere a darne comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza almeno 3 giorni prima dell’evento, ai sensi dell’art. 18 del X.X. x. 000/00 e s.m.i.
Articolo 4 — Modalità di svolgimento del servizio
1. La gestione dell’impianto deve essere effettuata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
2. La gestione non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
3. La gestione e l’organizzazione delle attività devono essere improntate ai criteri di efficienza ed efficacia e devono rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza; chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, l’impianto sportivo è infatti da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
Articolo 5 — Orario di erogazione del servizio pubblico
1. Per consentire la più ampia attività e una ottimizzazione dell’impianto, l'orario di funzionamento può variare fra le ore 8.00 antimeridiane e le ore 23.30 di ogni giorno. Tuttavia, il Comune potrà determinare orari diversi, comunicandoli al gestore con congruo anticipo, in considerazione di eventi particolari, della tipologia dell’impianto, della sua ubicazione o di altre esigenze di ordine pubblico.
Articolo 6 — Programmazione dell’attività sportiva
1. Il calendario e l'orario di fruizione degli impianti principali da parte dei richiedenti, compreso il concessionario, sono stabiliti dal Comune.
2. Il calendario di cui sopra dovrà essere esposto a cura del concessionario nei locali di ingresso dell’impianto sportivo in luogo ben visibile al pubblico.
3. L’assegnazione degli spazi negli impianti sportivi secondari e l’incameramento delle relative tariffe sono di esclusiva competenza del concessionario. Le tariffe di utilizzo degli impianti secondari, stabilite dal gestore, dovranno essere comunicate all’Ufficio Sport all’inizio del periodo di gestione, in occasione di ogni revisione e comunque annualmente in sede di rendicontazione della gestione; potranno essere ridiscusse con il Comune qualora ritenute non congrue rispetto alle finalità sociali perseguite tramite la presente convenzione.
4. Gli impianti secondari dovranno essere posti gratuitamente a disposizione per attività organizzate, co-organizzate o patrocinate dell’Amministrazione Comunale, o per l’utilizzo da parte delle scuole, per un massimo di n. 12 giornate annuali che verranno di volta in volta concordate. L’Amministrazione Comunale dovrà comunicare l’intenzione di usufruire delle giornate a propria disposizione con un anticipo temporale congruo non inferiore a 10 giorni. A tal fine il concessionario dovrà mettere a disposizione senza oneri per il Comune l’impianto in parola e l’assistenza del personale della propria struttura organizzativa.
5. Qualora all’interno degli impianti secondari affidati in concessione sia inserito un’area classificata
«play–ground», l’utilizzo della stessa dovrà essere consentito gratuitamente e senza vincolo alcuno.
Articolo 7 — Utilizzo dell’impianto da parte del concessionario e di soggetti esterni
1. Al concessionario è accordata la priorità d’uso dell’impianto principale per la propria attività (allenamenti e gare). E’ vietata ogni artificiosa affiliazione di associazioni o gruppi esterni al concessionario.
2. Il concessionario comunicherà al Comune, nei termini indicati dal regolamento, l’utilizzo programmato dell’impianto. Ogni variazione dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi, al fine di consentire all’Ente proprietario l’assegnazione dell’impianto ad altri utenti.
4. Il Comune può concedere l’utilizzo degli impianti per lo svolgimento di attività scolastica e per le gare dei giochi sportivi studenteschi.
5. Il concessionario, a richiesta del Comune, dovrà mettere a disposizione l’impianto in occasione di sagre patronali o feste di quartiere organizzate da comitati o enti a favore dei cittadini residenti nella località all’interno della quale risulta ubicato il complesso sportivo, nonché in occasione di altre manifestazioni sportive o non sportive compatibili con l’impianto organizzate, patrocinate o in
ogni caso autorizzate dalla Civica Amministrazione. Tali iniziative verranno comunicate al gestore con debito preavviso; sono fatte salve le eventuali attività agonistiche già in calendario e non rinviabili ad altra data.
6. Spetta al Comune, infine, disporre degli spazi di attività residui sugli impianti principali. Il Comune potrà autorizzare l’utilizzo degli impianti da parte di gruppi sportivi, associazioni o sodalizi, per lo svolgimento di attività o manifestazioni sportive e non sportive compatibili con l’impianto, riscuotendo le relative tariffe d’uso stabilite dal tariffario comunale.
7. Il concessionario deve garantire le funzioni connesse al ruolo di custodia e pulizia dell’impianto, senza oneri per il Comune o per utilizzatori terzi, anche nelle circostanze previste ai precedenti commi 4, 5 e 6.
8. Di ogni assegnazione disposta dal Comune dovrà essere data comunicazione tempestiva al concessionario.
CAPITOLO II - ONERI E COMPETENZE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Articolo 8 — Manutenzioni e forniture a carico del Comune
1. Il Comune provvede alla fornitura e al pagamento di:
- energia elettrica,
- combustibile per il riscaldamento dei locali e per la produzione dell’acqua sanitaria,
- acqua,
- linea telefonica ove esistente (ad eccezione del traffico telefonico),
nel limite massimo di € …, importo risultante dal consumo medio delle recenti stagioni sportive. Qualora tale importo venga superato per aumento delle ore attività del gestore o per incauto utilizzo delle forniture, la quota in eccesso verrà detratta dal corrispettivo annuale di cui al successivo art. 9.
Il Comune si riserva la facoltà di modificare la convenzione, previa disamina con il concessionario, in un’ottica di contenimento dei costi di gestione connessi alle utenze.
3. Competono inoltre all’Ente proprietario gli interventi manutentivi e la fornitura dei materiali, attrezzature e servizi elencati nell’allegato «B».
4. Il concedente può, in qualsiasi momento e senza che ciò costituisca un obbligo, apportare miglioramenti alle attrezzature e agli impianti del complesso.
5. Nel caso in cui il Comune debba limitare l’uso dell’impianto per lavori opportuni o necessari, il contributo di gestione verrà ridotto in misura proporzionale al periodo di mancato utilizzo e non si darà luogo ad alcuna indennità per il mancato utilizzo stesso.
6. Compete inoltre all'Ente proprietario il pagamento delle polizze riguardanti la copertura assicurativa dei beni immobili e mobili che appartengono a qualsiasi titolo al Comune.
Articolo 9 — Corrispettivo
1. A parziale copertura dei costi di gestione e manutenzione dell’impianto, il Comune versa al concessionario un corrispettivo forfettario annuo di € … oltre all’Iva nella misura di legge. A decorrere dal 2016, il corrispettivo verrà aggiornato annualmente applicando l’indice Istat di variazione del costo della vita registrato nei dodici mesi precedenti e con riferimento al mese di dicembre.
2. Il corrispettivo verrà versato per il 60% in acconto entro il 31 maggio di ogni anno e per la restante quota entro il 31 marzo dell’anno successivo, previa presentazione del rendiconto di cui al successivo articolo 19 e subordinatamente al giudizio positivo ottenuto secondo le previsioni del successivo articolo 23.
3. Il primo e l’ultimo pagamento, relativi rispettivamente al periodo luglio-dicembre … e gennaio- giugno …, ammonteranno al 50% dell’importo annualmente dovuto.
Articolo 10 — Contributi una tantum
1. Il Comune si riserva la possibilità di erogare contributi una tantum, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, anche tramite la definizione di bandi specifici per - a titolo di esempio - investimenti in conto capitale per acquisto di attrezzature, interventi migliorativi dell’impianto sportivo, disponibilità a concedere l’impianto a gruppi sportivi esterni per il tramite dell’Ufficio Sport.
CAPITOLO III - ONERI E COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO
Articolo 11 — Custodia e sorveglianza
a) custodia del complesso sportivo, degli impianti e delle attrezzature ad esso appartenenti
b) informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
c) all'ingresso dell’impianto sportivo deve essere affisso leggibile, a cura del concessionario, il nominativo e il recapito telefonico dell’incaricato responsabile della gestione dell’impianto e il tariffario per l’utilizzo degli impianti principali e secondari. Il tariffario dovrà altresì contenere l'avviso che chiunque può richiedere al concessionario, ovvero all’ente proprietario, in visione il regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi e copia della presente convenzione;
d) apertura e chiusura dell’impianto, secondo il programma di attività sportive e non sportive fornito dall'Ufficio Sport. L’utilizzo degli impianti principali dovrà essere riservato ai soggetti in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dal Comune; ove prevista la presenza di pubblico, il numero degli spettatori non dovrà superare quello consentito dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
e) approntamento dell’impianto e delle attrezzature sportive necessarie allo svolgimento delle attività in programma;
f) presenza di personale addetto durante lo svolgimento delle varie attività e manifestazioni, compreso nei giorni festivi e prefestivi, anche per il tempo necessario alle eventuali operazioni di allestimento, montaggio e smontaggio di attrezzature utilizzate per le manifestazioni;
g) accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione, amplificazione e segnapunti;
h) verifica della regolarità delle operazioni di montaggio e smontaggio di eventuali infrastrutture da parte di terzi autorizzati dal Comune, segnalando eventuali inconvenienti;
i) controllo delle uscite di sicurezza, che devono essere lasciate libere;
j) controllo sulla piena efficienza delle strutture, segnalando immediatamente ai competenti uffici comunali eventuali guasti, anomalie e danni riscontrati di competenza del concedente, nonché ogni inconveniente che venisse a realizzarsi durante l’utilizzo dei locali;
k) tempestiva comunicazione al Comune di eventuali sopralluoghi o verifiche da parte di autorità o enti pubblici finalizzati all’accertamento della regolarità dell’impianto, delle strutture e delle attività in esso svolte, in modo da consentire — se ritenuta necessaria — la presenza di funzionari comunali;
l) il gestore è infine tenuto a rivolgersi alle forze di polizia, provvedendo a formalizzare denuncia, ogniqualvolta si ravvisino atti vandalici o danni alla proprietà comunale, informandone celermente l’Ufficio Sport.
2. L'alloggio di custodia eventualmente esistente è da considerarsi, in ogni caso, di servizio; non è soggetto alla normativa vigente in tema di abitazioni; la disponibilità deve cessare con il termine della concessione di cui alla presente convenzione, anche in caso di scadenza anticipata.
3. Dell'attività dell'eventuale custode e degli oneri connessi risponde il concessionario.
Articolo 12 — Pulizia
a) provvedere all’acquisto e allo stoccaggio in sicurezza dei prodotti di consumo per la pulizia e disinfezione di locali, apparecchiature e attrezzature;
b) provvedere alla fornitura dei beni di consumo connessi con la fruizione dell’impianto (carta igienica, carta asciugamani, sapone liquido, ecc...);
c) assicurare la pulizia, dopo ogni utilizzo o quando ne ricorra l’esigenza, degli impianti, delle aree da gioco e di pertinenza delle stesse, di ogni locale facente parte del complesso sportivo o sua pertinenza, arredi in uso, attrezzature, con particolare riferimento ai locali e alle apparecchiature adibiti a spogliatoio, servizi igienici e docce;
d) effettuare mensilmente la pulizia straordinaria di pareti lavabili, superfici finestrate, infissi, vetrate anche alte (lato interno ed esterno), tapparelle, veneziane, tende di ogni tipo, zanzariere;
e) effettuare alla bisogna la pulizia delle sorgenti luminose dei fabbricati, nello specifico rimozione degli insetti o polvere all’interno di plafoniera, lavaggio diffusore e rimontaggio;
f) garantire che tutte le operazioni di lavaggio, detersione, disinfezione e sanificazione siano eseguite con l’osservanza delle norme di sicurezza, di buona tecnica e della normativa vigente in materia. In particolare:
- i prodotti impiegati dovranno essere di idonea qualità, non corrosivi e tossici, non irritanti al contatto, di tipo “ecologico”, adatti specificatamente per le operazioni per le quali vengono utilizzati;
- i detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta.
- i rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti differenziati — a seconda della natura degli stessi — e depositati, al termine delle operazioni di pulizia, negli appositi contenitori della raccolta. E’ tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandino, canaline di scarico, ecc.);
g) provvedere, qualora necessario, alla derattizzazione con esche chiuse in appositi contenitori e alla disinfezione dei locali.
Articolo 13 — Manutenzioni e forniture a carico del concessionario
1. Il concessionario si impegna a gestire e mantenere in costante stato di efficienza e di decoro tutte le attrezzature sportive fisse e mobili, servizi igienici e relative pertinenze, impianti tecnologici di varia natura: elettrici, idrici, di scarico, antincendio (idranti, estintori, ecc.), riscaldamento acqua e ambienti, amplificazione e loro pertinenze, aree del complesso e spazi di percorrenza, alberate e verde, il tutto senza mutare in alcun modo la consistenza degli immobili o la loro fisionomia, salvo preventivo accordo e autorizzazione da parte del concedente.
3. Competono in ogni caso al gestore tutti gli eventuali interventi resi necessari dalla mancata esecuzione di riparazioni o manutenzioni previste a suo carico dalla presente convenzione e relativi allegati, oppure conseguenti a incuria, inadeguata vigilanza, mancata segnalazione al Comune, imperizia del concessionario.
Articolo 14 — Acquisizione di attrezzature e interventi migliorativi
1. Il concessionario può, a proprie spese, aumentare la dotazione di beni mobili (attrezzature sportive e non sportive) ritenuti utili alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute; trattandosi di impianto aperto al pubblico, qualsiasi attrezzatura impiegata dovrà essere conforme all’uso e rispondente alla normativa vigente. Le attrezzature mobili predette, al termine della gestione, rimarranno di proprietà del concessionario.
2. Qualora il concessionario intenda eseguire lavori di manutenzione straordinaria o interventi migliorativi sull’impianto sportivo dovrà acquisire obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario ed eseguire gli stessi sotto la direzione del Settore Tecnico comunale. L'autorizzazione è concessa sulla base di un progetto redatto a cura del concessionario e vistato per la congruità dal competente Ufficio Tecnico comunale. Le opere eseguite dal concessionario
e autorizzate dall'Ente proprietario entreranno a far parte del patrimonio comunale e all'atto della scadenza della concessione il concessionario non potrà vantare alcunché nei confronti del concedente per l'esecuzione delle opere citate.
3. Ogni modifica alle strutture e agli impianti non autorizzata dal Comune nelle forme sopra indicate comporterà automaticamente il ripristino della situazione originaria — a cura e spese del concessionario —, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.
Articolo 15 — Canone annuo
1. A fronte della concessione in uso dell’impianto, il gestore corrisponderà al Comune un canone annuo di € … inclusa Iva 21%. A decorrere dal …, l’importo verrà aggiornato automaticamente applicando l’indice Istat di variazione del costo della vita registrato nei dodici mesi precedenti e con riferimento al mese di dicembre. Il canone in parola verrà versato annualmente entro la scadenza indicata dall’Ufficio Patrimonio del Comune.
Articolo 16 — Attività economiche collaterali
1. Al concessionario è consentito, nell'ambito dell’impianto sportivo, l'esercizio di attività economiche collaterali nel rispetto della legislazione vigente. Ogni attività deve essere preventivamente autorizzata dal concedente, che fissa, se e quando necessario, le norme a cui il concessionario dovrà attenersi.
2. Al concessionario fanno carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie allo svolgimento delle attività di cui al primo comma.
4. Nessun contratto inerente tali attività può avere durata superiore a quella della presente convenzione.
Articolo 17 — Pubblicità presso l’impianto
1. Il concessionario è autorizzato ad effettuare pubblicità commerciale visiva e sonora presso l’impianto affidato in gestione e ad incassare i relativi introiti, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari e delle leggi vigenti e assumendo tutti gli oneri autorizzativi. Il concessionario è tenuto, quando dovuto, al pagamento dei tributi inerenti gli strumenti pubblicitari da lui utilizzati nell’impianto secondo quanto disposto dalle normative vigenti.
2. Sono escluse forme di propaganda politica.
3. Il Comune di Cuneo si riserva la possibilità di esporre gratuitamente messaggi di natura istituzionale o promozionali rispetto ad iniziative proprie o patrocinate.
4. Durante le ore di utilizzo dell’impianto, gli utilizzatori esterni possono esercitare attività di sponsorizzazione e di pubblicità a favore di terzi, purché non in concorrenza con quella del concessionario. Ogni adempimento e onere derivato è a carico della società utilizzatrice interessata ad esporre la pubblicità, la quale, al termine dell’orario assegnato per l’attività, avrà cura di ritirare la pubblicità esposta.
5. I contratti di pubblicità stipulati dal concessionario che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l’impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente convenzione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di risoluzione anticipata della presente convenzione.
6. I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell’impianto né essere pregiudizievoli in alcun modo per la sicurezza delle persone in esso presenti. Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a carico del concessionario.
Articolo 18 — Gestione economica
1. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, dovrà essere dallo stesso tenuta una contabilità relativa alla gestione di cui alla presente convenzione, al fine di permettere l'esercizio del controllo al concedente.
2. Il rendiconto della gestione dell’impianto dovrà contenere i seguenti indicatori economico— finanziari desunti in termini di competenza dalle partite correnti del bilancio consuntivo relativo all’anno di riferimento:
a. Entrate:
- Corrispettivi erogati dal Comune;
- Contributi erogati da enti pubblici [Comune, Provincia, Regione, Stato] per le attività comprese nella convenzione;
- Proventi derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali relative all’impianto in concessione;
- Proventi derivanti dalla gestione di impianti sportivi secondari (beach volley, calcetto, bocce, tennis, …);
- Proventi derivanti da pubblicità,
- Altri proventi derivanti dalla gestione dell’impianto (da indicare).
b. Uscite:
- Personale e manodopera per attività comprese nella convenzione (custodia, pulizia, manutenzioni);
- Cancelleria, attrezzature ufficio e telefono;
- Beni di consumo e materiali per pulizia;
- Quota annuale di ammortamento macchinari e attrezzature;
- Manutenzioni di macchinari e attrezzature;
- Spese per acquisto carburante per mezzi utilizzati per sfalcio erba;
- Manutenzioni ordinarie;
- Quota annuale di ammortamento di lavori (manutenzioni straordinarie) effettuati dal concessionario all’interno del complesso;
- Spese derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali;
- Eventuali spese di compartecipazione alle utenze;
- Assicurazione relativa alla gestione dell’impianto;
- Altre (da indicare).
3. Separatamente, il concessionario potrà indicare entrate e uscite relative all’attività sportiva giovanile e agonistica dallo stesso promossa.
Articolo 19 — Rendiconto della gestione
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario presenta al concedente il rendiconto economico della gestione dell'anno precedente (1° gennaio — 31 dicembre), redatto secondo i criteri indicati al precedente articolo 18.
2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione che illustri:
- l’andamento degli impianti principali e secondari affidati in gestione;
- le modifiche eventualmente intervenute in corso d’anno rispetto alla consistenza dei beni immobili o mobili;
- i risultati ottenuti nelle varie attività;
- i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente.
3. Il rendiconto e la relazione illustrativa dovranno essere redatti secondo l’apposito modello predisposto dal Comune, allegato alla presente convenzione sotto la lettera «D».
4. Del rendiconto risponde a ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.
Articolo 20 — Domicilio e responsabilità
1. Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque ammanco o danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.
2. Il concessionario dovrà eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato.
3. Il domicilio e/o la sede societaria possono essere stabiliti presso l’impianto affidato in uso e gestione.
4. Il concessionario deve costituire presso l’impianto stesso un apposito ufficio in cui deve essere conservata ogni documentazione inerente la gestione. La suddetta documentazione può essere visionata in ogni momento dal concedente a mezzo di personale preposto.
5. Nel caso in cui non sia presente presso l’impianto spazio idoneo a essere utilizzato come ufficio, il concessionario è tenuto a comunicare al Comune la sede in cui viene conservata ogni documentazione inerente la gestione.
Articolo 21 — Autorizzazioni, licenze e permessi
1. Il concessionario deve dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto della presente convenzione e le normative vigenti richiedono.
Articolo 22 — Osservanza delle leggi e dei regolamenti
1. E’ fatto obbligo al concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.
2. Tutti i luoghi dell’impianto sportivo frequentati da spettatori, atleti o utilizzatori, sono da
considerare luoghi aperti al pubblico e, come tali, in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e, in particolare, il regolamento di polizia urbana.
3. Il concessionario si impegna ad osservare in ogni sua parte il regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi. Si impegna altresì a far rispettare detto regolamento da parte di tutti i frequentatori dell’impianto sportivo e a segnalare ai preposti alla vigilanza le violazioni commesse.
CAPITOLO IV - RAPPORTI FRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Articolo 23 — Vigilanza e controlli
1. Al direttore dell’esecuzione del contratto, nominato dall’amministrazione comunale, compete la vigilanza e il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario, mediante costante verifica (diretta o tramite persone delegate) sull’organizzazione e sullo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
2. Appartiene alla sfera di attribuzione del direttore dell’esecuzione del contratto indicare al concessionario modalità operative e tempi di adeguamento rispetto alle non conformità rilevate.
3. Personale dipendente o incaricato dal Comune provvederà annualmente ad effettuare un sopralluogo presso l’impianto sportivo affidato in uso e gestione. Sulla base delle risultanze del sopralluogo, nonché di eventuali altre verifiche effettuate o problematiche emerse durante la gestione, ivi compresa l’acquisizione di questionari sulla soddisfazione dell’utenza, verrà redatto il modulo annuale di valutazione riportato come allegato «E».
4. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio.
5. Per motivi di igiene, sanità, ordine pubblico e pubblica sicurezza il concedente può, di sua iniziativa, richiedere l’intervento di personale del servizio di igiene pubblica e/o delle forze di polizia. Di eventuali violazioni a leggi o regolamenti riscontrate risponde il concessionario.
Articolo 24 — Sospensione temporanea dell’attività
1. Per ragioni di incolumità pubblica, oppure al fine di salvaguardare le aree di gioco, le attrezzature ovvero parte o la totalità dell’impianto, il Comune potrà disporre in qualsiasi momento la sospensione temporanea, parziale o totale, delle attività nel complesso sportivo, comunicando il provvedimento al concessionario che provvederà a darne puntuale esecuzione. Il concessionario è tenuto a sospendere tutte le attività di allenamento e a sollecitare la sospensione delle gare e dei campionati previsti dai calendari delle competenti Federazioni Sportive e Enti di Promozione
sportiva (ACSI, CSI, US ACLI e similari), ferma restando la normativa che disciplina i singoli campionati.
Articolo 25 — Garanzie e responsabilità
1. Il concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse.
2. Sono da ritenersi a carico del concessionario gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.
3. Sono a carico del concessionario l'onere della stipula di apposite polizze assicurative:
a) di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio;
b) di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), qualora il concessionario nell'esercizio di tutte le attività oggetto della presente concessione si avvalga, anche in maniera temporanea, di persone che siano riconducibili a soggetti prestatori di lavoro, secondo la definizione agli stessi attribuita dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro;
c) di incendio e furto riferite a beni mobili di proprietà del medesimo ovvero concessi in uso da terzi.
Le polizze, da stipularsi da parte del concessionario, dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
POLIZZA DI R.C.T. - R.C.O. GARANZIA R.C.T.
La polizza di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) dovrà ricomprendere ed essere riferita all’esercizio di tutte le attività gestite dal concessionario.
Nel testo del capitolato della polizza saranno da specificare, nel limite delle coperture rilasciate dagli Assicuratori nei propri contratti riferiti all'associazionismo sportivo e rientranti negli scopi del concessionario, le seguenti garanzie e condizioni particolari:
- l’assicurazione delle attività accessorie e complementari (attività economiche collaterali) alla attività principale, nessuna esclusa né eccettuata;
- l’assicurazione dei danni a terzi che siano provocati da soggetti che operano in regime di collaborazione retribuita o non retribuita ovvero in regime di volontariato nella organizzazione e nella gestione delle attività;
- considerare terzi gli utenti del servizio;
- considerare terzi a tutti gli effetti le persone non direttamente dipendenti del concessionario che, a qualsiasi titolo e con mansioni di qualunque natura, svolgano un’attività per conto del concessionario stesso anche se in forma saltuaria od occasionale, a titolo retribuito o non retribuito e per la quale il concessionario debba rispondere ai sensi di legge;
- la responsabilità civile personale di ogni “prestatore di lavoro”, ovvero ogni persona fisica (operatore) di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, il concessionario si avvalga nell’esercizio delle attività; sono compresi nella definizione i
soggetti che operano nei confronti del concessionario anche a titolo non retribuito (attività di volontariato o comunque addetti);
- il riconoscimento della qualifica di “Terzo” - a tutti gli effetti ed ai fini della assicurazione - al Comune di Cuneo, per danni eventualmente subiti dai propri Amministratori e Dipendenti, ovvero provocati da tutti i soggetti, del cui operato il concessionario si avvalga, a cose, strutture, beni immobili e mobili in genere di proprietà comunale o dal Comune di Cuneo detenuti a qualsiasi titolo;
− l’estensione alle usuali condizioni particolari, generalmente adottate dal mercato assicurativo, riportate nei contratti di assicurazione e riferite a:
a) danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi;
b) responsabilità civile derivante dal D. Lgs. N.81 del 9.04.2008;
c) lavori ceduti in appalto o sub/appalto (soggetti terzi incaricati di prestazioni accessorie);
d) danni a cose in consegna e custodia;
e) danni per inquinamento accidentale.
GARANZIA DI R.C.O
L’assicurazione della R.C.O., prevista per i “prestatori di lavoro” ovvero per tutte le persone di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, il concessionario si avvalga nell’esercizio delle attività assicurate, dovrà ricomprendere anche:
- l’estensione al cosiddetto “danno biologico”;
- l’estensione della copertura alle malattie professionali.
La polizza di R.C.T./ R.C.O. redatta come sopra riportato dovrà prevedere: Massimali per ogni sinistro non inferiori ai seguenti:
R.C.T.
▪ | limite catastrofale | Euro | 1.000.000,00 |
▪ | limite per persona | Euro | 750.000,00 |
▪ | limite per danni a cose e/o animali | Euro | 500.000,00 |
R.C.O.
▪ | limite catastrofale | Euro | 1.000.000,00 |
▪ | per ogni persona infortunata | Euro | 750.000,00 . |
POLIZZA PER DANNI DERIVANTI DA INCENDIO E FURTO
Le polizze dovranno assicurare tutti i beni mobili, non di proprietà comunale, e che il concessionario installerà, a qualsiasi titolo (proprietà, noleggio, comodato d’uso), all’interno e sottotetto ai fabbricati di proprietà comunale affidati in gestione.
Nella polizza incendio dovranno essere ricomprese le usuali garanzie accessorie ed eventi speciali generalmente richiamati nei testi dei contratti assicurativi presenti sul mercato.
Nella polizza incendio gli Assicuratori dovranno includere una condizione particolare con riportata la “clausola di rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune di Cuneo nel caso si verifichi un evento dannoso.
Le polizze di cui ai paragrafi precedenti, debitamente quietanzate dagli Assicuratori, dovranno essere presentate dal concessionario al competente Ufficio del Comune di Cuneo entro e non oltre il temine
massimo di trenta giorni dalla data della firma del presente atto. Le polizze dovranno coprire l’intero periodo della concessione: le quietanze rilasciate dagli Assicuratori a conferma del regolare pagamento del premio riferito ad ogni annualità successiva dovranno essere prodotte all'Ufficio Sport del Comune di Cuneo alle relative scadenze. La mancata presentazione dei titoli comprovanti il pagamento dei premi assicurativi comporterà la decadenza dalla concessione, in danno.
Qualunque sia la natura delle polizze, resta comunque inteso che i limiti di risarcimento, le franchigie, gli scoperti eventualmente stabiliti dagli Assicuratori nelle condizioni contrattuali delle coperture assicurative, in caso di sinistro, resteranno totalmente a carico del concessionario definito soggetto che ha stipulato i contratti quale “contraente“, nell’interesse proprio e/o di chi spetta e conseguentemente i suddetti limiti non potranno in alcun modo essere opposti al Comune di Cuneo od al terzo danneggiato.
Con riferimento ai precedenti paragrafi, qualora le polizze, a seguito di verifiche d’ufficio, messe in atto dal competente Ufficio comunale, non dovessero risultare adeguate all’attività oggetto della concessione ed a quanto disposto da presente articolo, si stabilisce che il concessionario sarà tenuto a renderle conformi a quanto richiesto dal Comune di Cuneo. Il mancato adeguamento, da effettuarsi entro e non oltre il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta del Comune, comporterà la decadenza dalla concessione, in danno.
Il Comune di Cuneo resterà comunque estraneo ad ogni rapporto intercorrente fra il concessionario e le Compagnie di Assicurazione in quanto la stipula dei contratti assicurativi, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo il concessionario dalle sue responsabilità nei confronti del Comune di Cuneo anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali stabiliti per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.
L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa, comunque avvenuta, comporterà la risoluzione del contratto di concessione in danno, con effetto dalla data in cui il Comune di Cuneo ne sia venuto a conoscenza.
4. Il concessionario solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.
5. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del concessionario e, in ogni caso, da questo rimborsate.
Articolo 26 — Penalità
1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione della presente convenzione ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a dieci giorni per eventuali giustificazioni.
2. Qualora il concessionario non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla società, potrà irrogare — con atto motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.
€ 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. In caso di recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.
5. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 39.
6. L'ammontare della penalità potrà essere sarà trattenuta sul corrispettivo o contributo eventualmente dovuto.
Articolo 27 — Esecuzione d’ufficio
1. In caso di interruzione totale o parziale del servizio, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune, previa comunicazione al concessionario, avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese del concessionario, avvalendosi, eventualmente, anche dell’organizzazione di quest’ultimo e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall’avvenuta interruzione.
Articolo 28 — Riconsegna dell’impianto sportivo
1. L’impianto sportivo viene consegnato nelle condizioni e con le dotazioni (impianti, arredi, attrezzature) descritte nell'allegato «A».
2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno l'usura conseguente al normale e corretto utilizzo.
3. Al termine della concessione dovrà essere redatto dalle parti, in contraddittorio, un verbale di riconsegna al concedente dell'intero impianto sportivo.
4. Ogni danno accertato all’impianto o alle attrezzature comporta per il concessionario l'obbligo di risarcimento.
5. Al momento della riconsegna, gli impianti devono essere lasciati liberi da persone, beni o vincoli contrattuali, come indicato al comma 5 del precedente art. 2.
6. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di risoluzione anticipata di cui ai successivi artt. 37, 38, 39 e 40; in tali circostanze il concessionario dovrà inoltre presentare il bilancio consuntivo, a rendiconto finale della gestione, entro sessanta giorni dal termine anticipato della gestione.
7. In ogni caso di cessazione, ivi comprese le ipotesi di risoluzione anticipata, il concedente può disporre che il concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la continuazione della gestione.
Articolo 29 — Collaboratori e volontariato
1. Il concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale.
2. L'affidamento della gestione, di cui alla presente convenzione, attua il principio della partecipazione degli utenti e delle associazioni sportive alla organizzazione ed erogazione dei servizi. L'attività di volontariato nell'organizzazione e nella gestione che il concessionario assicura dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.
3. Qualora il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente dell’impianto, il concessionario deve provvedere a suo carico al personale occorrente per le attività previste dalla presente convenzione, anche tramite affidamento a terzi di servizi accessori (pulizie, manutenzioni,...).
4. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso nei confronti del concedente dell'opera sia del personale volontario, che del personale incaricato, che di soggetti terzi incaricati di prestazioni accessorie.
5. All’amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, con la massima celerità, prima dell’inizio del servizio e a seguito di ogni variazione intervenuta:
a) il nominativo e il recapito telefonico dell’incaricato responsabile della gestione dell’impianto, al quale il personale comunale potrà rivolgersi per ogni questione inerente la presente convenzione;
b) l’elenco del personale, volontario e non, impiegato nel servizio, specificando le mansioni espletate.
6. Il Comune resta completamente estraneo agli obblighi che saranno assunti dal concessionario nei confronti di personale volontario, dipendenti, collaboratori e fornitori nel corso della convenzione.
Articolo 30 — Requisiti degli operatori
1. Tutto il personale impiegato deve possedere professionalità adeguata allo svolgimento delle mansioni affidate e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Tutto il personale operante nell’impianto sportivo e in particolare quello di sorveglianza e custodia deve tenere un comportamento cortese, corretto ed educato, pur nella fermezza e determinazione necessarie allo svolgimento delle attività di competenza.
3. Il concessionario e il personale impiegato sono tenuti all’osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l’attività dell’amministrazione comunale di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.
Articolo 31 — Sostituzioni del personale
1. L’amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto al concessionario la sostituzione del personale impiegato, volontario e non, qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti dell’impianto.
2. In tal caso il concessionario provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni o un termine inferiore fissato dall’amministrazione comunale in casi di particolare gravità, senza che ciò possa costituire un maggior onere.
Articolo 32 — Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali
1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso della gestione, restando fin d'ora l’amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.
2. Il concessionario, nel caso ricorra, è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall’applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso CCNL (art. 86 D. Lgs 163/2006 così come modificato dall’art. 8 L. 123/2007).
3. I suddetti obblighi vincolano il datore di lavoro anche nel caso in cui questo non sia aderente ad una delle parti stipulanti il contratto ovvero receda da esse.
Articolo 33 — Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro
1. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». Dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.
2. Il concessionario, ove ricorra, dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza dell’impianto.
3. Rilevato che negli impianti non operano contestualmente dipendenti del Comune con volontari/dipendenti dell’Associazione, viene esclusa la necessità di predisposizione del DUVRI.
CAPITOLO VI - NORME RELATIVE AL CONTRATTO
Articolo 34 —Modalità di pagamento
1. Il corrispettivo a parziale copertura dei costi di gestione e manutenzione dell’impianto è liquidato con le tempistiche e le modalità indicate al precedente articolo 9, subordinatamente all’emissione da parte del concessionario di regolare fattura nei termini che verranno di volta in volta indicati dall’amministrazione comunale.
Articolo 35 — Sospensione dei pagamenti
1. L'amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la gestione dell’impianto affidato, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti al concessionario cui siano state contestate inadempienze fino a quando lo stesso non si sarà adeguato agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge e dalla presente convenzione.
Articolo 36 — Adeguamento dei prezzi
1. A decorrere dal …, il corrispettivo per la gestione e il canone annuo di cui agli art. 9 e 15 della presente convenzione verranno aggiornati nei limiti della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo, accertato dall’Istat per le famiglie di operai e impiegati, con riferimento al mese di dicembre.
Articolo 37 — Decadenza della concessione
1. Il concessionario decade dalla concessione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
- mancato svolgimento di attività sportiva con la propria Società per più di 2 mesi nel periodo settembre - giugno, salvo motivazioni adeguatamente e anticipatamente comunicate;
- omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'articolo 19;
- accertata falsità delle risultanze di bilancio;
- chiusura ingiustificata dell’impianto sportivo, o di sue parti rilevanti, per più di quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario;
- reiterata violazione del calendario e dell’orario concordati, risultante da contestazioni del concedente;
- esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- mancato rispetto degli obblighi in materia assicurativa di cui al precedente art. 25;
- cessione della concessione;
- violazione dello Statuto dell'ente o associazione contraente;
- scioglimento dell'ente o associazione contraente.
2. La decadenza è pronunciata con provvedimento scritto da notificare al concessionario.
Articolo 38 — Revoca della concessione
1. Il concedente può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:
- per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- per gravi motivi di ordine pubblico;
- per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" che costituisce una delle finalità della presente convenzione.
2. L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario. La revoca della concessione è disposta con provvedimento scritto e ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Il concessionario non potrà avanzare pretesa alcuna a seguito dell'atto di revoca.
Articolo 39 — Risoluzione per inadempimento
1. La presente convenzione può essere risolta per inadempimento nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
- gravi e reiterate mancanze nella pulizia e nella manutenzione ordinaria;
- valutazione insufficiente per 2 anni consecutivi o 3 anni anche non consecutivi (riferimento scheda Allegato “E”);
- rilevante scadenza del decoro dell'intero impianto sportivo;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- uso dell’impianto in modo difforme da quanto previsto dalla presente convenzione o dal regolamento comunale di uso e gestione degli impianti sportivi.
2. Circa la procedura, gli effetti e la riconsegna dell’impianto sportivo, si osserva per la risoluzione per inadempimento di cui al presente articolo la procedura prevista per la decadenza e la revoca della concessione.
3. Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.
Articolo 40 — Diritto di recesso
1. Per motivi di interesse pubblico il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione previa comunicazione scritta al gestore con un anticipo non inferiore a sessanta giorni. Al gestore sarà riconosciuto il corrispettivo di cui al precedente articolo 9 in proporzione al periodo di gestione.
3. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso in cui trattasi di associazione che si estingue ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 del Codice Civile, ovvero nel caso in cui il numero degli associati scenda al di sotto del cinquanta per cento di quello esistente al momento della stipula della presente convenzione e se gli associati rimasti decidano a maggioranza di sciogliere l'associazione ovvero ancora per gravi motivi che pregiudichino l’efficace gestione dell’impianto.
4. Il concessionario, anche in caso di recesso, deve garantire la gestione dell'intero complesso e delle sue attività fino al termine dell'anno sportivo in corso.
Articolo 41 — Divieti
1. E’ fatto tassativo divieto al concessionario ed agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione dei servizi oggetto della presente convenzione, salvo gli introiti espressamente previsti (quali - a titolo di esempio - quelli connessi alla gestione impianti secondari / servizi accessori, tesseramento societario).
Articolo 42 — Controversie
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario
— Foro competente di Cuneo.
Articolo 43 — Spese contrattuali
1. Le spese relative alla presente convenzione, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a carico delle parti in misura uguale.
2. Trattando di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, il presente contratto verrà registrato in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 — comma 2 — del DPR 23 aprile 1986, n. 131 e s.m.i..
CAPITOLO VII - NORME FINALI
Articolo 44 — Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.
«Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:
— la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto;
— il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
— l’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
— i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell’ente coinvolto nel procedimento; 2) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 3) altri soggetti del Comune;
— i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
— titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.
Articolo 45 — Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa
1. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine il concessionario si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto.
2. Il concessionario s’impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010
s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla convenzione, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
4. L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
5. L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
Articolo 46 — Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
Articolo 47 — Responsabile del Procedimento
Xxxxx, lì | |
IL DIRIGENTE | IL PRESIDENTE |
Settore Cultura e Attività Promozionali | A.S.D. … |
26
ALLEGATO “A”
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI REGIONE PICCAPIETRA
1) Beni immobili
IMPIANTI PRINCIPALI
n. 1 campo calcio regolamentare illuminato (mt. 105 x 65,10)
n. 1 campo calcio regolamentare non illuminato (mt. 98 x 55,20)
n. 1 campo calcio regolamentare “pulcini” illuminato (mt. 60 x 40)
n. 1 campo calcio per allenamento in terra battuta non regolamentare illuminato (mt. 85 x 50)
n. 1 campetto allenamento non regolamentare illuminato ( mt. 40 x 70)
- fabbricato vecchio:
n. 1 locale spogliatoio in uso alla squadra di casa
n. 1 locale spogliatoio in uso alla squadra ospite n. 1 locale spogliatoio in uso agli arbitri
n. 1 locale spogliatoio di dimensioni ridotte per allenatore
n. 1 locale spogliatoio di dimensioni ridotte per allenatore
n. 1 locale uso infermeria con contatore luce n. 1 lavanderia
n. 1 ripostiglio
n. 3 box metallici per ricovero attrezzi
n. 2 box metallici per ricovero attrezzi (di proprietà del gestore)
n. 1 locale caldaia
- fabbricato nuovo:
n. 1 locale spogliatoio in uso alla squadra di casa
n. 1 locale spogliatoio in uso alla squadra ospite n. 1 locale spogliatoio in uso agli arbitri n. 1 locale magazzino
n. 1 locale uso segreteria società
n. 1 tensostruttura
IMPIANTI SECONDARI
n. 1 campo calcio in erba sintetica per calcio a 5 illuminato (mt. 40 x 20)
n. 2 campi beach – volley illuminati (mt. 18 x 9)
n. 1 locale uso bar con annesso ripostiglio
2) Beni mobili di proprietà comunale
-Spogliatoio 1:
n. 8 panche
n. 1 lettino massaggio
n. 9 appendiabiti
n. 1 tavolino
-Spogliatoio 2:
n. 7 panche
n. 8 appendiabiti
-Spogliatoio 3:
n. 3 panche
n. 4 appendiabiti
n. 1 tavolino
-Spogliatoio 4:
n. 3 panche
n. 4 appendiabiti
-Spogliatoio 5:
n. 6 panche
n. 6 appendiabiti
n. 1 tavolino
-Spogliatoio 6:
n. 6 panche
n. 4 appendiabiti
n. 1 tavolino
-Spogliatoio 7:
n. 4 panche
n. 5 appendiabiti
n. 1 tavolino
-Spogliatoio 8:
n. 1 panca
n. 1 appendiabiti
n. 1 tavolino
n. 25 poggiapiedi
-Materiale sportivo:
n. 4 reti da calcio grandi
n. 4 reti da calcio piccole
2
CAMPETTO IN ERBA SINTETICA
3
3) Documentazione fotografica
CAMPO DA CALCIO
CAMPO DA CALCIO
CAMPO DA CALCIO IN SABBIA
BAR
SPOGLIATOIO
DOCCE
CAMPO CALCIO COMUNALE VIA XXXXXXXXX
1) Beni immobili
IMPIANTI PRINCIPALI
n. 1 campo calcio regolamentare non illuminato (mt. 95 x 55)
n. 1 locale spogliatoio in uso alla squadra di casa
n. 1 locale spogliatoio in uso alla squadra ospite n. 1 locale spogliatoio in uso agli arbitri n. 1 servizio igienico per il pubblico
n. 1 locale magazzino
n. 1 locale caldaia
IMPIANTI SECONDARI
//
2) Beni mobili di proprietà comunale
Spogliatoi n. 1
n. 8 panche
n. 8 appendiabiti
n. 1 tavolino
Spogliatoi n. 2
n. 8 panche
n. 8 appendiabiti
n. 1 tavolino
Spogliatoi Arbitri
n. 2 panche
n. 2 appendiabiti
n. 1 tavolino
3) Documentazione fotografica
CAMPO CALCIO
ESTERNO SPOGLIATOI
SPOGLIATOIO
ALLEGATO “B”
DETTAGLIO ONERI MANUTENTIVI IN CAPO AL CONCEDENTE - CAMPI CALCIO
FABBRICATI e RECINZIONI
Riparazione di rivestimenti e pavimenti interni, con sostituzione di piastrelle rotte o mancanti e ripristino tratti di battiscopa.
Sostituzione delle rubinetterie e degli scarichi, delle docce e dei servizi igienici.
Riparazioni delle coperture dei fabbricati (con eventuale sostituzione di tegole rotte, di listelli e costane).
Interventi edili di manutenzione straordinaria e quelli necessari per l’adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza ed igiene previsti dalle vigenti normative.
Rifacimenti completi delle strutture murarie. Rifacimento coperture dei fabbricati.
Fornitura materiali per tinteggiature esterne.
Sostituzioni di porte, infissi e finestre per il normale deterioramento di uso o per disposizione di legge.
Sostituzione delle recinzioni in caso di vetustà o di messa a norma per nuove disposizioni legislative o FIGC.
Rifacimento delle gronde.
MANUTENZIONI ELETTRICHE
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici della struttura sportiva.
Fornitura e sostituzione di tutte le lampade relative agli impianti di illuminazione e delle lampade degli impianti di illuminazione esterni dei terreni di gioco principali.
Sostituzione interruttori, punti prese, fusibili, apparecchi di illuminazione.
Riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate.
Manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse.
Modifiche all’impianto di illuminazione ed elettrico in genere. In caso il gestore volesse provvedere in proprio, l’intervento dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione, dovranno essere approvati gli atti progettuali, collaudati i lavori eseguiti e dovrà essere consegnata dichiarazione di conformità.
Verifica quinquennale di impianti di messa a terra.
MANUTENZIONI IDRAULICHE e RISCALDAMENTO
Riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline.
Riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda, e di riscaldamento.
Esercizio e manutenzione dell’impianto termico a servizio della struttura sportiva, ovvero, il complesso di operazioni che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali termiche e delle reti di distribuzione del calore, nonché la conduzione delle centrali termiche potranno essere effettuati esclusivamente da personale comunale o da personale di eventuali imprese appaltatrici del servizio.
ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA
Verifica periodica semestrale degli idranti e degli estintori.
Richiesta all’ARPA competente (o ad altro organismo abilitato) per le verifiche periodiche biennali o quinquennali dell’impianto di terra e dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (se presente) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, e successive modificazioni, e alla conservazione dei verbali rilasciati.
Conservazione delle dichiarazioni di conformità degli impianti, ai sensi della legge n. 46/1990 (ora
D.M. 37/08), complete degli allegati obbligatori (certificazione requisiti professionali C.C.I.A. e relazione materiali), rilasciate dagli installatori a seguito degli interventi effettuati sugli impianti tecnologici.
2
ALLEGATO “C”
DETTAGLIO ONERI MANUTENTIVI IN CAPO AL CONCESSIONARIO - CAMPI CALCIO
MANUTENZIONE VERDE
Nella presente voce sono da ritenersi comprensive tutte quelle opere, approvvigionamenti ed ogni quanto altro risulti necessario, nulla escluso, per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, delle attrezzature e degli impianti correlati. In particolar modo, occorrerà garantire la conformità alle normative e regolamenti sportivi, nonché all’agibilità e sicurezza dei fruitori dell’impianto sportivo stesso. Tutte le forniture e lavorazioni dovranno essere acquisite e svolte a regola d’arte, nel rispetto delle vigenti normative sportive, di sicurezza ecc.
Mantenimento in efficienza del campo da calcio e/o delle aree verdi. Acquisto di:
- fertilizzanti e ammendanti,
- sabbia,
- sementi per rappezzi,
- traccianti (xxxxx, xxxxxxx,...).
Irrigazione del capo di gioco e delle aree esterne, atte a mantenere in condizioni perfette di vegetazione sia il tappeto erboso che le siepi, alberi, ecc., da eseguirsi anche in orario notturno e secondo le disponibilità impartite dall’ACDA..
Sfalcio periodico dell’erba del terreno di gioco (minimo n. 23 tagli all’anno, fatte salve ulteriori necessità conseguenti all’andamento climatico) e delle aree verdi di pertinenza, secondo necessità, compreso lo smaltimento della risulta.
Grigliatura del campo (minimo n. 24 interventi all’anno), oltre a 2 interventi all’anno di rullatura.
Cura di siepi, arbusti e alberature. Almeno 1 intervento all’anno di tosatura di siepi e arbusti. Potatura delle alberature con cadenza quadriennale. Ill concessionario deve garantire la sicurezza delle alberate, per evitare pericoli di schianto o rottura di branche ed altri elementi pericolosi.
Dopo ogni partita o ciclo giornaliero di allenamenti dovrà essere eseguito il ripianamento delle zolle d’erba sollevate, nonché delle eventuali buche formatesi nel campo da gioco, utilizzando un miscuglio di terra vagliata, sabbia e sementi da rigenerazione. L'intervento di ripristino dovrà essere sempre eseguito entro 24 ore dalla fine dell'evento sportivo. Previsti: minimo n. 40 interventi / anno.
Effettuazione di almeno 2 interventi all’anno di fertilizzazione, eseguiti in primavera ed alla ripresa della stagione calcistica, con prodotti professionali per uso sportivo a lenta cessione e con titolazione appropriata.
Risemina di porzioni del terreno di gioco, con particolare riferimento alle zone in cui il terreno erboso risulta usurato, previo riporto del terreno e fresatura di quello esistente, da effettuarsi durante la stagione calcistica.
Interventi di sabbiatura da eseguirsi in caso di necessità, mediante l’impiego di sabbia lavata fine, non silicea e priva di filler.
Prima tracciatura dei terreni di gioco a seguito di eventuali interventi di rifacimento del campo.
Ri- tracciatura del terreno da gioco, che dovrà essere effettuata ogni qualvolta si renda necessario per consentire il regolare svolgimento di partite e/o allenamenti.
Mantenimento in perfetta evidenza del tracciato di gioco.
Acquisto e regolare manutenzione, anche ai fini della sicurezza, di tutta l’attrezzatura per la cura del verde (taglio dell’erba, irrigazione, ecc...).
Fornitura dei carburanti necessari per il funzionamento dei macchinari adibiti alla manutenzione ordinaria dei terreni di gioco.
Trattamenti antiparassitari e diserbi selettivi per il manto erboso, per le aree verdi, alberate, siepi ed arbusti, da eseguirsi a cura di personale specializzato , mediante l’impiego di prodotti certificati per l’uso specifico a cui vengono destinati.
Riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva (impianti secondari o playground) e manutenzione delle aree a contorno siano esse pavimentate che a verde.
Interventi di rigenerazione del terreno di gioco (consigliabile 1 volta all’anno) e rifacimento in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx’xxxxxx xxxxx xxxxxx.
FABBRICATI e RECINZIONI
Riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni e tinteggiature interne. Manutenzione delle rubinetterie e degli scarichi, delle docce e dei servizi igienici.
Manutenzione periodica di porte, infissi e finestre, ivi compresa la sostituzione di serrature deteriorate, vetri rotti e riverniciature periodiche di parti in legno o in metallo.
Manutenzione delle tribune laddove presenti. Tinteggiature esterne con prodotto fornito dal concedente.
Verniciatura periodica dei pali di sostegno in ferro, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti esclusi i pali di illuminazione.
Riparazione della rete di recinzione e reti interne all'impianto.
Indispensabile la manutenzione annuale, pulizia e disostruzione delle grondaie o dei pluviali.
MANUTENZIONI ELETTRICHE
Garantire l'accensione e il successivo spegnimento delle apparecchiature a servizio degli impianti sportivi, in occasione degli allenamenti, delle partite e delle manifestazioni di varia natura che dovessero svolgersi durante le ore serali.
Verificare periodicamente il funzionamento degli impianti elettrici e verifica a vista delle condizioni di sicurezza, delle apparecchiature relative all’impianto antincendio fisso, nonché di altri impianti del complesso avuto in concessione, prova delle protezioni.
Laddove presente, verificare, con congruo anticipo prima di ogni avvenimento, il regolare funzionamento della illuminazione di emergenza; verifica semestrale dell’autonomia degli stessi impianti, come da disposizione dell’Ufficio comunale competente.
Prova delle protezioni (tasto prova di interruttori differenziali) a cadenza mensile e comunicazione a Ufficio Tecnico comunale (Unità Operativa Tecnologica) in caso di malfunzionamento.
Tempestiva comunicazione di guasti o danni (con eventuale regolare denuncia) agli Uffici comunali competenti (Sport e Unità Operativa Tecnologica).
MANUTENZIONI IDRAULICHE e RISCALDAMENTO
Verifica della funzionalità del riscaldamento e dell'erogazione dell'acqua calda sanitaria, con un margine temporale adeguato prima dello svolgimento delle attività in programma presso l’impianto.
In caso di malfunzionamenti, tempestiva segnalazione del problema al personale comunale o all’impresa appaltatrice del servizio, secondo le indicazioni fornite dal concedente.
ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA
Ai sensi dell’Allegato VI del DM 10 marzo 1998, il concessionario dovrà provvedere alla sorveglianza sulle misure di protezione antincendio previste:
- per garantire il sicuro utilizzo delle vie d’uscita;
- per l’estinzione degli incendi (estintori; idranti);
- per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio.
Come sorveglianza si intende che il concessionario dovrà effettuare un controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. Detta sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
Il concessionario dovrà sorvegliare tutte quelle parti destinate a vie d’uscita, quali passaggi, corridoi, porte, scale al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo.
Il concessionario dovrà garantire l’applicazione del piano della sicurezza — qualora richiesto dalla normativa — individuando le relative figure dei responsabili.
Nominare, ove ricorra, il Responsabile della Sicurezza di ciascun impianto sportivo, il quale deve espressamente accettare l'incarico.
Predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza
Installare/integrare la necessaria segnaletica di sicurezza, per l’individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio.
Predisporre la planimetria generale per le squadre di soccorso, da esporre all’ingresso dell’impianto, con l’indicazione di: scale e vie di esodo; dei mezzi e degli impianti di estinzione degli incendi; dei dispositivi di arresto dell’impianto elettrico, dell’impianto di distribuzione del gas e del sistema di ventilazione; del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; degli impianti e dei locali con rischio speciale; degli spazi calmi.
Predisporre le planimetrie d'orientamento, da esporre in prossimità delle vie di esodo dallo spazio riservato agli spettatori, con l’indicazione di spazi calmi.
Posizionare la planimetria stessa (“voi siete qui”).
Tenere i registri dei controlli antincendio, laddove previsto dalla normativa vigente, uno per ogni sito delle attività soggette alla prevenzione incendi; curarne l’aggiornamento e renderli disponibili in occasione dei controlli delle Autorità competenti. La compilazione dei suddetti registri è a carico del Responsabile della attività e riguarda tutti i controlli e gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti, e le relative componenti, con specifica funzione antincendio.
ATTREZZATURE MOBILI
Assicurare nei terreni da gioco la sistemazione e successiva rimozione delle reti, segnali, aste per le bandierine del calcio d'angolo, panchine e quant'altro risulti necessario allo svolgimento degli allenamenti, delle partite o delle manifestazioni espressamente autorizzate dalla civica amministrazione.
Riparazione e mantenimento in perfetta efficienza (con verniciatura, ove necessario) di tutti gli arredi e delle parti mobili delle aree di attività sportiva (panchine, porte di gioco, reti, bandierine d’angolo,...).
Sostituzione di tutti gli arredi, le parti mobili e attrezzature deteriorate.
ALLEGATO “D”
Al Signor Sindaco Comune di Cuneo
Settore Cultura e Attività Promozionali – Ufficio Sport
Rendiconto economico della gestione
e RELAZIONE ILLUSTRATIVA
SULLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CONCESSI IN USO E GESTIONE
Il/La sottoscritto/a
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | nato/a a | | | | | | | | | | | | | | | | il | | |/| | |/| | |
residente in | | | | | | | | | | | | | | | | | [Cap | | | | | |]
indirizzo
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | nella sua qualità di legale rappresentante del/la1
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dichiara che:
1 Indicare l’esatta denominazione dell’ente, associazione, istituto, società in favore del quale viene chiesto il contributo.
⮚ Il rendiconto della gestione dell’impianto si riassume nei seguenti elementi:
Entrate | ||
Corrispettivi erogati dal Comune | € | | | |.| | | |,| | | | |
Contributi erogati da enti pubblici [Comune, Provincia, Regione, | € | | | |.| | | |,| | | | |
Stato] per le attività comprese nella convenzione | ||
Proventi derivanti dalla gestione delle attività economiche | € | | | |.| | | |,| | | | |
collaterali relative all’impianto in concessione | ||
Proventi derivanti dalla gestione di impianti sportivi secondari | € | | | |.| | | |,| | | | |
(beach volley, calcetto, bocce, tennis, …) | ||
Proventi derivanti da pubblicità | € | | | |.| | | |,| | | | |
Altro (specificare): | € | | | |.| | | |,| | | | |
Altro (specificare): | € | | | |.| | | |,| | | | |
Altro (specificare): | € | | | |.| | | |,| | | | |
Totale entrate | € | | | |.| | | |,| | | | |
Spese | ||
Personale e manodopera per attività comprese nella | € | | | |.| | | |,| | | | |
convenzione (custodia, pulizia, manutenzioni) | ||
Cancelleria, attrezzature ufficio e telefono | € | | | |.| | | |,| | | | |
Beni di consumo e materiali per pulizia | € | | | |.| | | |,| | | | |
Quota annuale di ammortamento macchinari e attrezzature | € | | | |.| | | |,| | | | |
Manutenzioni di macchinari e attrezzature | ||
Spese per acquisto carburante per mezzi utilizzati per sfalcio | € | | | |.| | | |,| | | | |
erba | ||
Manutenzioni ordinarie | ||
Quota annuale di ammortamento di lavori (manutenzioni | € | | | |.| | | |,| | | | |
straordinarie) effettuati dal concessionario all’interno del | ||
complesso | ||
Spese derivanti dalle gestione delle attività economiche | € | | | |.| | | |,| | | | |
collaterali | ||
Eventuali spese di compartecipazione alle utenze | € | | | |.| | | |,| | | | |
Assicurazione relativa alla gestione dell’impianto | € | | | |.| | | |,| | | | |
Altro (specificare): | € | | | |.| | | |,| | | | |
Altro (specificare): | € | | | |.| | | |,| | | | |
Altro (specificare): | € | | | |.| | | |,| | | | |
Totale spese | € | | | |.| | | |,| | | | |
Saldo della Gestione | (entrate - spese) | € | | | |.| | | |,| | | |
⮚ Il rendiconto dell’attività sportiva e agonistica si riassume nei seguenti elementi:
Entrate | ||
Iscrizioni atleti | € | | | |.| | | |,| | | | |
Sponsorizzazioni | € | | | |.| | | |,| | | | |
Contributi erogati da enti pubblici [Comune, Provincia, Regione, | € | | | |.| | | |,| | | | |
Stato] per le attività sportive ed agonistiche | ||
Altro (specificare): | € | | | |.| | | |,| | | | |
Altro (specificare): | € | | | |.| | | |,| | | | |
Altro (specificare): | € | | | |.| | | |,| | | | |
Totale entrate | € | | | |.| | | |,| | | | |
Spese | ||
Dirigenti, allenatori, collaboratori legati all’attività sportiva | € | | | |.| | | |,| | | | |
Iscrizioni a campionati e tornei | € | | | |.| | | |,| | | | |
Tesseramenti | ||
Costi per trasferte e trasporti | € | | | |.| | | |,| | | | |
Spese mediche | € | | | |.| | | |,| | | | |
Acquisto divise e altro materiale sportivo | ||
Assicurazioni relative all’attività sportiva | € | | | |.| | | |,| | | | |
Spese per utilizzo di impianti sportivi diversi da quelli avuti in | € | | | |.| | | |,| | | | |
gestione | ||
Altro (specificare): | € | | | |.| | | |,| | | | |
Altro (specificare): | € | | | |.| | | |,| | | | |
Altro (specificare): | € | | | |.| | | |,| | | | |
Totale spese | € | | | |.| | | |,| | | | |
SALDO DELL’ATTIVITA’ | (entrate - spese) | € | | | |.| | | |,| | | |
⮚ Rassegna inoltre la seguente relazione illustrativa relativa all’andamento
dell’impianto:
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Andamento degli impianti principali e secondari (cura delle strutture, principali manutenzioni effettuate, eventuali problematiche emerse,...):
Impianti secondari (qualora presenti):
Tariffe praticate:
Numero di utenti (singoli o squadre/sodalizi):
N. ore di utilizzo:
Modifiche intervenute in corso d’anno rispetto alla consistenza dei beni immobili o mobili come riportati nell’allegato “A” della convenzione:
Andamento dell’attività sportiva e agonistica (partecipazione a campionati, settore giovanile, manifestazioni ed eventi...):
Eventuali suggerimenti utili:
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall'art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
✓ di aver compilato la presente dichiarazione e che quanto in essa espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.
✓
di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione del beneficio, si applica l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 s.m.i. in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite.
Cuneo,
Il dichiarante
Firma di autocertificazione (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato comunale
N.B.: Nel caso in cui la domanda venga presentata da altra persona, la stessa dovrà allegare all’istanza una fotocopia del documento d’identità del firmatario.
Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 «Norme penali»
1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2) L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
ALLEGATO “E”
Modulo annuale di valutazione impianto
Manutenzione generale dell’immobile: | Gravemente | Insufficiente | Sufficiente | Buono | Molto Buono |
insufficiente | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Note/motivazione:
Stato del terreno di gioco: | Gravemente | Insufficiente | Sufficiente | Buono | Molto Buono |
insufficiente | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Note/motivazione:
.
Livello di pulizia dell’impianto: | Gravemente | Insufficiente | Sufficiente | Buono | Molto Buono |
insufficiente | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Note/motivazione:
Livello di pulizia degli spogliatoi: | Gravemente | Insufficiente | Sufficiente | Buono | Molto Buono |
insufficiente | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Note/motivazione:
Livello di pulizia dei servizi igienici: | Gravemente | Insufficiente | Sufficiente | Buono | Molto Buono |
insufficiente | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Note/motivazione:
Tenuta dei registri antincendio e altri | Gravemente | Insufficiente | Sufficiente | Buono | Molto Buono |
insufficiente | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
adempimenti inerenti la sicurezza: | |||||
Note/motivazione:
PUNTEGGIO MEDIO OTTENUTO*:
PRESCRIZIONI:
* Con punteggio medio inferiore a 3 (insufficienza):
- il Comune si riserva di sospendere o di non procedere all’erogazione del corrispettivo previsto a parziale copertura dei costi di gestione e manutenzione dell’impianto o di procedere ad un’erogazione parziale, ai sensi dell’art. 9 della Convenzione;
- 2 anni consecutivi di valutazione insufficiente costituiscono causa di risoluzione per inadempimento della convenzione.
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