CAPITOLATO SPECIALE LAVORI DI:
Codice Unico di Progetto (CUP): C83G17000210004
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7192319964
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI NEL COMUNE DI QUARRATA – ANNO 2017”
da attuare mediante ”accordo – quadro” (art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.).
CAPITOLATO SPECIALE LAVORI DI:
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Xxxxx Xxxxxxx
Premessa
Il presente documento contiene le clausole per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.54, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici riguardanti l’esecuzione di lavori di manutenzione entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo accordo.
CAPO 1°
Oggetto ed ammontare del cottimo Designazione, forma e principali dimensioni delle opere
Articolo N. 1.
NATURA E OGGETTO DEL COTTIMO
1. L'oggetto dell'accordo quadro (art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) consiste nell'esecuzione dei lavori di manutenzione e interventi di natura straordinaria sugli impianti della pubblica illuminazione stradale, compreso estensioni ed opere connesse, nonché le forniture ed i servizi accessori, il tutto per rendere l’attività da svolgere finita ed eseguita a “regola d’arte”. L’Accordo Quadro ha quindi la finalità di regolamentare gli appalti specifici che verranno assegnati all’operatore economico aggiudicatario durante il periodo di durata del medesimo Accordo e che saranno volti all’esecuzione di singoli interventi di manutenzione. Rientrano nell’accordo quadro a titolo non esaustivo: manutenzione e interventi di natura straordinaria sugli impianti della pubblica illuminazione stradale, compreso estensioni e relative opere connesse, nulla escluso. Per forniture e servizi accessori da includere sono da intendersi anche il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie all’esecuzione delle attività previste in ogni contratto specifico nonché le strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature.
2. L’accordo quadro è stipulato con un unico contraente. Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’aggiudicatario stesso.
3. Gli interventi (ovvero singoli contratti attuativi ovvero i singoli "ordinativi") non sono predeterminati nel numero e nella consistenza, ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione. Ciascun intervento manutentivo sarà individuato di volta in volta, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative, e sarà attuato previa adozione, da parte del Responsabile del procedimento, degli atti necessari alla sua realizzazione. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
4. Costituiscono oggetto della presente procedura gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici dell'Illuminazione pubblica stradale compreso i relativi sistemi di efficientamento energetico;
- Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture delle costruzioni e quelle necessarie a mantenerle in efficienza senza modificarne le caratteristiche dimensionali e/o comunque in generale opere di manutenzione ordinaria classificabili nella categoria OG10 che risultano necessarie ad integrare o mantenere in piena funzionalità gli impianti di pubblica illuminazione. Per "integrazione dell’impianto esistente” si intende compreso l'ammodernamento dell’impianto esistente stesso e l'aggiunta di componenti tecnologici volto anche a migliorare l’impianto dal punto di vista del risparmio energetico. È, altresì, compresa la realizzazione:
- di nuovi impianti precedentemente non presenti, limitata comunque all’ambito del sistema impiantistico esistente generale o comunque l’estensione delle reti in senso generico.
- L’appaltatore sarà tenuto ad intervenire ogni qual volta la Direzione Lavori ne ravveda la necessità in relazione a opere affini a quelle sopra elencate (dalla fornitura e posa in opera di pozzetti alla regola dell’arte, alla messa a terra degli impianti elettrici, ecc.);
- la Direzione Lavori potrà richiedere che l’appaltatore, senza che questo possa pretendere alcun compenso in merito, produca i calcoli illuminotecnici firmati e timbrati da tecnici abilitati, oltre alle dichiarazioni previste per legge (certificati e dichiarazioni di conformità per ogni intervento eseguito);
- La produzione degli elaborati As-Built relativamente agli interventi di maggior consistenza (manutenzioni straordinarie, sostituzioni reti, estensioni reti, nuove realizzazioni).
L’elencazione di tutte le prestazioni sopra menzionate ha carattere indicativo e non esaustivo, e gli interventi potranno subire modifiche ed integrazioni nel corso della durata contrattuale.
Gli interventi di cui ai punti precedenti saranno realizzati dall’Impresa appaltatrice secondo quanto riportato al successivo art.8 “Modalità di esecuzione degli interventi”.
Articolo N. 2
AMMONTARE DEL COTTIMO
1. L’importo dell'accordo quadro è definito come segue:
voce | OPERE | A MISURA |
a) | Importo esecuzione lavori (comprensivo degli oneri della sicurezza, da valutarsi per ciascun contratto attuativo) | € 114.000,00 |
b) | Oneri della sicurezza | 3.000,00 |
c) | IMPORTO LAVORI | € 117.000,00 |
Somme a disposizione | ||
d) | IVA 22% (sulla voce c) | € 25.740,00 |
e) | Spese tecniche per indagini, progettazioni, direzione lavori, collaudi, certificazioni, nulla osta, incentivi, coordinamento sicurezza, compreso Xxx e contributi previdenziali | € 1.260,00 |
f) | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 27.000,00 |
TOTALE (c+f) | € 144.000,00 |
2. L’importo dell’accordo quadro ammonta a €. 117.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (che dovranno essere valutati di volta in volta in relazione ad ogni singolo intervento).
Articolo N. 3
DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’accordo quadro è fissata al 31/12/2017 a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo quadro stesso o dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Entro il suddetto arco di tempo di validità contrattuale avverranno le successive consegne dei lavori, relativamente ai singoli interventi che si renderà necessario effettuare, sulla base delle priorità rilevate dall'Amministrazione Comunale, non predeterminati, in questa fase, né nel numero né nella singola consistenza in termini economici.
L’Accordo quadro si esaurirà prima della scadenza naturale sopra indicata nel caso di:
- risoluzione;
- esaurimento dell’intero importo contrattuale (allorquando, prima del 31/12/2017, siano stati emessi Ordinativi per un importo pari ad euro 117.000,00).
Articolo N. 4
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato Speciale;
b) la lettera d’invito completa di disciplinare di gara;
c) l’Elenco Prezzi Unitari del Comune di Quarrata;
d) il Prezzario lavori pubblici 2017 Regione Toscana, approvato con Deliberazione di Giunta n.555 del 29 Maggio 2017, comprensivo di elenco prezzi unitari, da applicarsi per le maestranze, i noli e, in subordine, qualora alcune lavorazioni richieste non siano contemplate nell’elenco prezzi di cui alla precedente lettera c).
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in economia e in particolare:
a. il Codice dei contratti, (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
b. il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile, nelle parti non abrogate;
c. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d. la legge regionale toscana 38/07;
La sottoscrizione dell'accordo-quadro da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente affidamento.
Articolo N. 5
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. L'accordo quadro deve intendersi affidato “a misura” .
2. L’importo massimo dell’accordo quadro è invariabile e pari a €. 117.000,00.
3. Il CIG dell'accordo-quadro è 7192319964.
4. Ogni Contratto attuativo (c.d ordinativo) sarà caratterizzato da un CIG derivato, corrispondente al relativo importo contrattuale, determinato dall’importo dei lavori, depurato del ribasso di aggiudicazione sull’elenco prezzi posti a base di gara, incrementato delle somme relative agli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso (in quota percentuale).
5. L’importo del singolo ordinativo può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, ferme restando le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.
Articolo N. 6
CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE
La misurazione e valutazione dei lavori relativi a ogni singolo ordinativo avverrà con il metodo del cottimo mediante redazione di apposite “bolle di consegna lavori” vistate dal Direttore dei Lavori e riportate nella documentazione contabile complessiva.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali, compreso ogni prestazione, onere e apprestamento necessario a garantire il rispetto delle vigenti normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Le liste in economia sono da intendersi eccezionali qualora non sia possibile ricondurre le lavorazioni ordinate alla tipologia delle voci delle opere compiute di cui all’elenco prezzi unitari del Comune di Quarrata ed in subordine al prezziario della Regione Toscana. Per le eventuali liste in economia, si applicano comunque i prezzi del prezziario Regionale applicando ad essi il ribasso percentuale offerto dalla ditta in sede di gara.
La contabilità sarà eseguita in via prioritaria applicando le voci per opere compiute dell’elenco prezzi unitari del Comune di Quarrata. Qualora non presente la corrispondete voce per opera compiuta, sarà eseguita la contabilità utilizzando in primo luogo le voci dell’Elenco Prezzi unitari del Comune di Quarrata, in secondo luogo le voci del prezziario della Regione Toscana. Diversamente da quanto sopra, sarà dato luogo al concordamento nuovi prezzi nelle forme previste dal codice dei contratti pubblici.
Per le maestranze e i noli, si farà riferimento al prezziario della Regione Toscana.
Resta inteso che il ribasso percentuale, unico ed incondizionato, che l’impresa offrirà in sede di presentazione dell’offerta, sarà applicato indistintamente all’elenco prezzi unitari del Comune di Quarrata ed al prezziario della Xxxxxxx Xxxxxxx.
Xxxxxxxx X. 0
CATEGORIE PREVALENTI, SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
1. Ai sensi degli articoli 3 e 28 del D.P.R. n. 34 del 2000/articoli 61 e 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori prevalenti del presente appalto sono riconducibili alla categoria di “Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua «OG 10».
2. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al D.P.R. n. 207 del 2010.
3. La categoria prevalente di cui al comma 1 è costituita da lavorazioni omogenee. Le relative lavorazioni sono subappaltabili nella misura massima del 30%.
Articolo N. 8
MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
1) REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
I lavori oggetto del presente accordo-quadro saranno realizzati dall'Impresa appaltatrice con le seguenti e distinte modalità:
1) manutenzione programmata (straordinaria) e interventi non programmati di modesta entità;
a) definire le opere in tipologia e consistenza;
b) definire gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e verificare se ricorrano le condizioni previste dal D.Lgs n. 81/2008 per la predisposizione del Piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 dello stesso decreto legislativo;
c) acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie;
d) impartire le necessarie disposizioni per l'esecuzione alla Ditta appaltatrice.
I programmi di lavori saranno comunicati all'Impresa affidataria mediante “ordinativo” in duplice copia, almeno quindici giorni prima della data prevista per l’inizio degli interventi, uno dei quali dovrà essere restituita alla D.L. firmata dall'Impresa per ricevuta ed accettazione entro 5 giorni dalla data di trasmissione del citato programma di lavoro. Essi conterranno il luogo, la descrizione dei lavori da eseguire, il tempo utile assegnato per la loro ultimazione e ogni altra indicazione che la D.L. ritenga necessaria all’esecuzione dell’intervento.
Qualora l'Impresa ritenga impossibile eseguire i lavori nei termini indicati nella comunicazione, dovrà far presente tale impossibilità alla D.L. entro 5 giorni dalla data di trasmissione del citato programma di lavoro.
In tal caso la D.L. potrà fissare un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori, oppure confermare il tempo utile già stabilito. Trascorsi i sopraddetti cinque giorni senza che si sia sollevata eccezione, il termine assegnato nella comunicazione si intende come inderogabilmente ed integralmente accettato dall'Impresa.
La D.L., con ordine di servizio, si riserva la facoltà di disporre la sospensione dei lavori senza che per questo l'Impresa possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione dell’ordinativo per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.
La ripresa sarà ordinata dalla D.L. non appena cessate le condizioni che hanno determinato la sospensione.
Nel caso in cui l’impresa non termini i lavori del citato programma entro il termine assegnato, la D.L., con ordine di servizio, ordinerà all’impresa di eseguirli entro i successivi 10 giorni. Trascorso tale termine verranno applicate le penali di cui all’art. 22, nel caso in cui i lavori non vengano conclusi entro i successivi trenta giorni, il contratto potrà essere risolto in danno dell'Appaltatore.
Per lo svolgimento della manutenzione di cui al presente punto l’Impresa dovrà essere dotata di mezzi e uomini atti a garantire la tempestività e la sicurezza degli interventi.
L'Impresa è tenuta ad informare la D.L., di ogni anomalia eventualmente riscontrata durante la normale esecuzione del lavoro e, nei limiti del possibile, l'Impresa stessa interverrà immediatamente, in accordo con la D.L..
L’impresa è tenuta a redigere il P.O.S. relativamente ad ogni singolo cantiere oggetto di contratto attuativo.
La stessa disciplina si attua anche in relazione a interventi non programmati di modesta entità che si rendessero necessari nella durata dell’accordo quadro.
Articolo N. 9
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici su richiesta della stazione appaltante relativamente all’accordo quadro e il CIG derivato corrispondente al singolo ordinativo e, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16.01.2003 n. 3 codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
4. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
6. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura territorialmente competente.
7. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 500,00, relative all’appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
Articolo N. 10
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI
I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:
a) Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, per le lavorazioni, per la prevenzione degli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di ogni genere, per le spese di illuminazione del cantiere in caso di lavori notturni o in luoghi oscuri, le spese generali e l’utile di impresa.
b) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti al loro uso, comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, il carburante, i lubrificanti, gli oli, i grassi ed i consumi di ogni genere, il personale necessario con tutti gli oneri del punto “a”, gli oneri relativi ai periodi di inoperosità, le spese generali e l’utile di impresa;
c) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite, sprechi, rotture ecc., nessuna eccettuata, per darli integri e pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro. Sono comprese altresì le spese generali e l’utile di impresa;
L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:
- dalla frammentarietà dei lavori che potranno essere condotti per tratti, anche xxxxxxxx e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile dalla D.L.;
- dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dai diversi luoghi di lavoro;
- dal raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso; non saranno computate in alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del cantiere e/o pause derivanti dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;
- dalla fornitura e posa in opera di tutta la necessaria segnaletica stradale ai sensi di legge, all’acquisizione di autorizzazioni/ordinanze, necessarie per eseguire i lavori richiesti in conformità alle vigenti normative in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed in materia di viabilità stradale.
Articolo N. 11
PAGAMENTI
I pagamenti all'Impresa esecutrice sono effettuati per stati d’avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano, compresa la quota degli oneri di sicurezza ed al netto della ritenuta dello 0,5%, un importo non inferiore a Euro 40.000,00 (Euro quarantamila/00).
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
All'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire il DURC dell’Impresa e procederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione di apposito mandato, previo accertamento della regolarità del DURC.
Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo ordinativo a conclusione dell’accordo quadro, accertata con apposito verbale; Il Responsabile del procedimento ne darà immediato avviso all'affidatario ed il conto finale stesso dovrà essere sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'affidatario entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione a quest'ultimo.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute, è liquidata entro 30 giorni dall’avvenuta emissione del certificato di certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.
CAPO 2°
Contratto
Articolo N. 12
AFFIDAMENTO DEI LAVORI
L'affidamento dei lavori oggetto del presente accordo avverrà secondo le modalità previste dall’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’affidamento è comunque subordinato alla condizione della verifica, in capo all’aggiudicatario, della sussistenza dell’effettivo possesso dei requisiti, come indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di selezione. Allorché si verifichi la mancata sussistenza di alcuno dei requisiti, l’aggiudicatario decade dall’affidamento con effetto retroattivo, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese per l’esecuzione delle prestazioni effettuate fino all’accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dell’affidamento.
Articolo N. 13
CAUZIONI E GARANZIE
1. CAUZIONE DEFINITIVA - Ai sensi dell’ art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del DPR 207/10.
Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione.
La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all’importo della cauzione.
Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007).
2. POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - L’affidatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale non inferiore a € 500.000,00=. Tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le
«persone» si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere e della direzione dei lavori. La garanzia assicurativa prestata dall’affidatario copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
3. GARANZIA CONTRO RISCHI DA ESECUZIONE - L’affidatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che copra tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 120.000,00, di cui: partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 80.000,00
partita 2) per le opere preesistenti: euro 40.000,00
Le suddette garanzie fidejussorie e coperture assicurative dovranno essere prestate in conformità alle disposizioni di cui al Decreto 12.03.2004 n. 123.
Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
Articolo N. 14
NORME SUI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.
L’affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’affidatario si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
d) è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori, o comunque esecutori, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subcottimo; il fatto che il subcottimo non sia stato autorizzato, o non soggetto ad autorizzazione, non esime l’affidatario dalle responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9.08.2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto
n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che
non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro
300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Articolo N. 15
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto è consentito, nel limite massimo del 30% dell’importo dell’accordo quadro e comunque nei limiti del 30% di ogni singolo ordinativo.
Al momento di ogni singolo ordinativo l’appaltatore dovrà comunicare la propria eventuale intenzione di ricorrere al subappalto specificandone la tipologia e la percentuale nei limiti suddetti, tale comunicazione deve avvenire in forma scritta.
Ai fini dell’autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che:
• che l’affidatario abbia indicato, all’atto dell’ordinativo, la quota parte dei lavori che intende subappaltare;
• che l’affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con l’impresa subappaltatrice;
• che l’affidatario, trasmetta alla Stazione appaltante la certificazione attestante che il sub-affidatario possiede i requisiti d’ordine generale e di ordine tecnico- organizzativo previsti dal D.P.R. n° 207/2010 per l’importo dei lavori affidati in subappalto;
• che venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti.
Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell’affidatario; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso il medesimo termine, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
L’affidamento dei lavori in subappalto comporta per l'affidatario i seguenti adempimenti:
- l’affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
- nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’affidatario, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per tramite dell’affidatario, trasmetteranno alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il D.U.R.C., ovvero la Stazione Appaltante acquisirà d’ufficio il stesso D.U.R.C.;
- escludendo la Stazione appaltante la possibilità di corrispondere direttamente al subaffidatario o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo all'affi
datario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subaffidatario o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappal-
tatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto di subcottimo.
L’affidatario resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subcottimo, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei lavori subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo del cottimo, arresto da sei mesi ad un anno).
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da intendersi interamente trascritto al presente articolo ed al quale interamente si rinvia la lettura.
L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni nell’evenienza avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate o concesse sottoforma di sub-contratto come previsto al comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
REGOLE SULLA TRACCIABILITÁ DEI PAGAMENTI
L'appaltatore, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/fornitura/lavoro, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei medesimi contratti. L'appaltatore, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte in ordine agli obblighi di tracciabilità finanziaria è obbligato a darne comunicazione immediata alla stazione appaltante ed alla prefettura del competente ufficio territoriale.
CAPO 3°
Esecuzione del contratto
Articolo N. 16
CONSEGNA DEI LAVORI
Tenuto conto dell’entità dell’affidamento, la consegna dei lavori, sarà disposta entro 15 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, fermo restando che il contratto sarà stipulato sottoforma di scrittura privata. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Per le operazioni di consegna l'Appaltatore deve mettere a disposizione il personale e i mezzi opportuni per effettuare le verifiche di confini, quote, sezioni, tracciamento delle opere, e per l'apposizione di picchetti e capisaldi, dando avviso alla Direzione dei lavori in caso di asportazione degli stessi e successiva riapposizione.
Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'Amministrazione entro il termine di cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall'Amministrazione senza che l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennità per maggiori oneri. La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. Il Direttore dei lavori comunicherà all'Appaltatore giorno e luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. I capisaldi, le quote, i rilievi dello stato di fatto che verranno indicati o consegnati all'Appaltatore dalla Direzione Lavori dovranno essere considerati solo indicativi e l'Appaltatore avrà l'obbligo di controllarli, a sua cura e spese. Alla consegna e prima di tale termine l'Appaltatore dovrà precisare al Committente le eventuali discordanze presentando la documentazione scritta a giustificazione di quanto constatato. Trascorso tale termine senza alcun rilievo discordante da parte dell'appaltatore, si intenderanno accolte dall’Appaltatore definitivamente, senza eccezioni o riserva di sorta, tutti gli elementi ad esso consegnati, anche agli effetti contabili. Eventuali varianti che fossero necessarie formeranno oggetto di ordine scritto da parte della Direzione Lavori.
Articolo N. 17
RAPPRESENTANTE DELL’AFFIDATARIO SUI LAVORI – PERSONALE DELL’AFFIDATARIO
L'accordo quadro dovrà indicare:
- il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;
- la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
In caso di cessione del credito relativo ad ogni ordinativo (contratto attuativo dell’accordo quadro), il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.
Articolo N. 18
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'affidatario:
1. le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, incluse quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
2. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
3. le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
4. le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
5. le spese per le vie di accesso al cantiere;
6. le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
7. le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
8. le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
9. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni;
10. l'onere della redazione ed aggiornamento di schema quotato degli impianti, fognature ecc. realizzati, finalizzato alla manutenzione delle opere medesime;
11. L'affidatario deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori.
Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del Capitolato Generale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico dell'Affidatario e compensati nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:
- La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali.
- L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a carico dell’affidatario l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
- L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’affidatario, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza lavori.
- La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere.
- la custodia e la tutela del cantiere, diurna e notturna, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
- L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dalla Direzione Lavori.
- Il mantenimento, fino a certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire;
- La formazione e manutenzione di passi provvisori in quel numero che sarà necessario a garantire l’accesso agli spazi e ai locali che rimarranno aperti all’uso pubblico e/o di privati. Inoltre i passi dovranno essere provvisti di lanterne in quel numero sufficiente a tutelare la sicurezza pubblica. Xxxxxxx, inoltre, a carico del medesimo affidatario le provviste e la mano d'opera per la realizzazione di parapetti, ponti provvisori, chiusure di strade, deviazioni del traffico ogni qualvolta occorrano o vengano richieste dalla D.L. per la sicurezza pubblica e/o degli operai addetti ai lavori.
- La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori nonché di tutte quelle lavorazioni non verificabili dopo la loro esecuzione.
- Onere per la tenuta in cantiere di un brogliaccio con annotate le lavorazioni e dimensioni di opere successivamente non più ispezionabili o visionabili.
- E’ a carico dello stesso Affidatario il coordinamento delle eventuali imprese operanti all’interno del cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della stessa Amministrazione appaltante.
- L’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l’onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori.
- La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna.
- L’osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate durante il corso dell'affidamento, circa l'assunzione di operai in genere.
- L’affidatario è obbligato ai tracciamenti ed ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’affidatario deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzio
ne dei lavori. Prima dell’ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’affidatario deve ripristinare tutti i confini ed i picchetti di segnalazione, nelle posizioni, inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
- L'Affidatario è tenuto prima di dare inizio ai lavori, ad informarsi presso gli Enti preposti, se nelle aree interessate dai lavori stessi, esistono cavi sotterranei o condutture in genere. Chiedendo altresì tutti quei dati e permessi necessari per poter eseguire i lavori senza arrecare danni ai cavi e alle condutture presenti. Il maggiore onere al quale l’impresa dovesse sottostare per l’esecuzione delle opere nelle suddette condizioni, si intende compreso e compensato con i prezzi dell’elenco. In ogni caso, l’Affidatario è tenuto a risarcire direttamente alle Società interessate e/o all'Amministrazione comunale tutti i danni che nell'esecuzione dei lavori venissero arrecati alle condutture ed ai cavi suddetti. Qualora l'affidatario non provvedesse al risarcimento sopra detto, l'Amministrazione comunale d'ufficio per quanto la riguarda e su specifica richiesta dell’ente interessato, tratterà sulle ritenute di legge e sulla cauzione la somma presuntivamente occorrente al risarcimento medesimo, salvo ad effettuare il pagamento in seguito ad accordo tra le parti od a sentenza. Rimane comunque ben fissato che nei confronti delle opere danneggiate l’unico responsabile rimane l’affidatario rimanendo del tutto estranea l’amministrazione appaltante da qualsiasi vertenza sia essa civile che penale.
- Nel caso in cui si rendessero necessari interventi da parte dei gestori dei servizi, questi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante e l’affidatario é tenuto a garantire l’accesso in cantiere durante le fasi esecutive a detti gestori o ad imprese da loro incaricate e a coordinare con esse gli stessi interventi.
- le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto del cottimo.
- Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione. Tali oneri si intendono compresi nella valutazione dei prezzi di cottimo.
Articolo N. 19
PIANI DI SICUREZZA
La Stazione Appaltante procederà di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione.
Qualora la Stazione appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è fatto obbligo all'affidatario di predisporre, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo.
Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione appaltante, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'affidatario può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. N. 81/2008, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Articolo N. 20
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
L'affidatario può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'affidatario non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà
ordine scritto all'affidatario, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.
Articolo N. 21
SOSPENSIONI E PROROGHE
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione lavori d’ufficio o su segnalazione dell’affidatario può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa degli stessi redigendo apposito verbale.
L’affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
Articolo N. 22
PENALI IN CASO DI RITARDO
Trattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, in caso di ritardato inizio e/o ultimazione di ogni singolo lavoro, per lavori di manutenzione programmata e/o interventi non programmati di modesta entità, sarà applicata una penale stabilita nella misura giornaliera pari all'1 per mille dell'importo dei lavori relativi all’ordinativo, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo dell’ordinativo stesso.
Qualora il ritardo nell'effettuazione degli adempimenti determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell'importo relativo al singolo ordinativo, sarà facoltà dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:
• nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
• nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
• nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
Articolo N. 23
ULTIMAZIONE DEI SINGOLI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
Trattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, al termine dei singoli lavori ordinati e in seguito a richiesta dell'Impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori, entro 10 giorni dalla richiesta, accerta l'ultimazione dei lavori e procede alla presa in consegna anticipata, nelle more dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione contestualmente al verbale di ultimazione lavori relativi all’ordinativo.
Articolo N. 24
ULTIMAZIONE DI TUTTI I LAVORI E TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
A conclusione dell’accordo quadro il Direttore dei Lavori provvederà a redigere un certificato di regolare esecuzione complessivo, che sarà debitamente approvato dalla Stazione Appaltante.
CAPO 5°
Definizione delle controversie
Articolo N. 25
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto di appalto.
Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza.
Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contradditorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto.
Per tutto quanto non espressamente previsto, e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In ogni caso, l’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi:
- violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato;
- in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato;
- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge;
- la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari (rif. Art. 55 del presente capitolato);
- qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale.
Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto:
- la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa;
- le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
- la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L’amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.
L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione, l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad
esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.
Articolo N. 26
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI
Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui D.Lgs. 6- 9-2011 n. 159, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia all’art. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Articolo N. 27
FACOLTÀ DI SUBENTRO
1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara.
2. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa. Le opere eseguite, le analisi, campionamenti, prove o quant’altro rimarrà acquisito all’amministrazione comunale, senza che l’impresa possa accampare nessun diritto.
3. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali, o di mancata costituzione della cauzione definitiva, l’Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Articolo N. 28
CONTROVERSIE
Qualora eventuali controversie relative al presente affidamento non siano definite in via amministrativa saranno deferite competenza del Foro di Pistoia.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’affidatario non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
CAPO 6°
RISERVATEZZA
Articolo N. 29
Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del Contratto. Il Contraente si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per l’espletamento del Contratto. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità.
Responsabile del Procedimento X.xx Geom. Xxxxx Xxxxxxx