CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
Prot. n° /02-10 Reg. dei Contratti n°
CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Il presente contratto è sottoscritto, in data 29/11/2018, fra l’istituzione scolastica I.T.E.T. “Xxxxxxx Xxxxxxxxx” di Molfetta, rappresentata dal Dirigente Scolastico pro-tempore xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, dalla
R.S.U. di Istituto e dai delegati delle organizzazioni sindacali:
Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx del Sindacato UIL SCUOLA
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx del Sindacato ANIEF
Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx del Sindacato FLC CGIL
Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxx rappresentante territoriale GILDA UNAMS
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx rappresentante territoriale CISL SCUOLA
VISTO lo statuto dei lavoratori, legge n. 300 del 20.05.1970;
VISTO il D.L.vo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO A.C.N.Q. del 07.08.1998;
VISTO il C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 nonché le norme ancora in vigore dei precedenti C.C.N.L. ai sensi dell’art. 1, comma 10, del medesimo C.C.N.L. 19/04/2018;
VISTI i Piani delle Attività docenti e ATA per l’A.S. 2018/2019;
VISTA la nota MIUR prot. 19270 del 28/09/2018 avente ad oggetto “A.S. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al programma Annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio-agosto 2019”;
VISTA la nota MIUR prot. 21185 del 24/10/2018 avente ad oggetto “A.F.2018 – Fondo per la valorizzazione del personale docente - art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107
– A.S. 2018/2019 – assegnazione risorsa finanziaria”;
VISTE le risorse disponibili in economia a valere sui vari istituti contrattuali;
VISTO l’art. 9, comma 2, del C.C.N.I. 01/08/2018 secondo cui “Resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate nell’a.s. 2018/2019, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell’art. 40”;
VISTA la nota MIUR prot. 19270 che interpreta la disposizione di cui al capo precedente stabilendo che “ le risorse relative al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa eventualmente rimaste disponibili, provenienti dagli anni scolastici decorsi, andranno ad incrementare il budget per la contrattazione dell’a.s. 2019-2020, senza il vincolo originario di destinazione, tenuto conto delle specifiche esigenze dell’istituzione scolastica” di fatto rinviando all’a.s. 2019/2020 la possibilità di utilizzare le economie senza il vincolo originario di destinazione”;
PREMESSO
che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico, delle R.S.U. e delle XX.XX., è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo,alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, e considerato che attraverso il sistema delle relazioni sindacali si
persegue l’obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati, si migliora la qualità delle decisioni assunte e si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa,
SI STIPULA
quanto segue:
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA
Il presente contratto si applica al personale docente e ATA, a tempo indeterminato e determinato.
Ai sensi dell’art. 7 del CCNL 19/04/2018, il presente contratto ha validità triennale ferma restando la possibilità di negoziare i criteri di ripartizione delle risorse con cadenza annuale.
Il presente contratto mantiene efficacia fino alla stipula del successivo contratto integrativo e può essere modificato e/o integrato a seguito di innovazioni legislative e/o a seguito di accordo tra le parti.
Ai sensi dell’art. 7, comma 10, si procederà alla verifica dell’attuazione del contratto in apposita seduta, da tenersi entro la fine dell’anno scolastico di riferimento.
ART. 2
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO ED INTERPRETAZIONE AUTENTICA
Nei primi trenta (30) giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate alla contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
Qualora non si raggiunga l’accordo, trovano applicazione l’art. 22, commi 5-6-7- del CCNL 19/04/2018 ed i richiami ivi contenuti all’art. 7, commi 6-7, del medesimo CCNL.
In caso di controversie, le clausole del presente contratto possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, da formularsi per iscritto.
La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette (7) giorni dalla richiesta e deve concludersi entro trenta (30) giorni.
L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza contrattuale.
TITOLO II – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
ART. 3 RELAZIONI SINDACALI
Le relazioni sindacali si fondano su principi di correttezza e trasparenza, di dialogo costruttivo e di reciproca
considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi nell’ottica di prevenire e risolvere i conflitti. Le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) Partecipazione
b) Contrattazione integrativa.
La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro, ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; essa si articola in:
a) Informazione
b) Confronto
c) Organismi paritetici di partecipazione. Informazione
L’informazione è disciplinata dagli artt. 5 e 22 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018.
L’informazione consiste nella trasmissione di dati conoscitivi, da parte dell’Amministrazione ai soggetti sindacali, al fine di consentire la piena conoscenza delle questioni inerenti le materie di confronto e contrattazione.
Sono oggetto di informazione:
- tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e confronto
- la proposta di formazione delle classi e degli organici
- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Confronto
Il confronto è disciplinato dagli artt. 6 e 22 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018.
Il confronto è la modalità che, attraverso un dialogo approfondito, consente ai soggetti sindacali di esprimere proprie valutazioni sulle misure che l’amministrazione intende adottare.
Il confronto si avvia con la trasmissione degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. L’incontro si svolge se, entro cinque (5) giorni dalla trasmissione delle informazioni, viene richiesto dai soggetti sindacali, anche singolarmente. L’incontro può essere anche proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio delle informazioni.
Il periodo durante il quale si svolge il confronto non può essere superiore a quindici (15) giorni al termine dei quali viene redatta una relazione sulle posizioni emerse che, comunque, non vincola l’amministrazione.
Sono oggetto di confronto:
- l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto;
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
- la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.
Contrattazione integrativa
La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipula di contratti che vincolano reciprocamente le parti. Xxxxx restando i termini di cui all’art. 7, commi 6 e 7, del CCNL, la sessione negoziale si avvia entro il 15 settembre e si conclude non oltre il 30 novembre.
Ai sensi dell’art. 22 CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018, sono oggetto di contrattazione integrativa:
- l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto;
- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative
all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della Legge n. 107/2015;
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge n. 146/1990;
- i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e familiare;
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica.
La contrattazione integrativa si svolge entro i limiti dei finanziamenti assegnati.
ART. 4
ATTIVITA’ ED AGIBILITA’ SINDACALE
Alle RSU è consentito comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività.
La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalle RSU ad personam sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad esempio in sala docenti ed in segreteria.
Per le comunicazioni esterne, per l’informazione e per l’attività sindacale in generale è consentito l’uso della fotocopiatrice, del telefono, nonché della rete informatica.
Alle RSU firmatarie del presente contratto è consentito l’uso del locale dell’ex ufficio tecnico (aula 2 primo piano), per eventuale svolgimento di piccole riunioni e d’incontri con i lavoratori nell’ambito dell’attività sindacale. Le modalità di utilizzo, gestione e pulizia sono concordati con il dirigente.
La RSU ha a disposizione una bacheca collocata al primo piano, sulla parete adiacente l’ingresso alla sala docenti. Ogni documento affisso deve riportare la firma della persona che lo affigge ai fini dell’assunzione della responsabilità legale.
ART. 5 ASSEMBLEE SINDACALI
La partecipazione del personale alle assemblee sindacali è regolata dall’art. 23 del CCNL 19/04/2018.
Il dipendenti hanno diritto a partecipare ad assemblee sindacali, durante l’orario di lavoro, per dieci ore procapite senza decurtazione della retribuzione.
In ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (docente e ATA) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, devono essere indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparti ai sensi del CCNQ 4 dicembre 2017;
b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità di cui all’art. 4 del
CCNQ 4 dicembre 2017;
c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ 4 dicembre 2017.
Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi anche in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita dalla contrattazione integrativa regionale in modo da tener conto dei tempi necessari al raggiungimento della sede dell’assemblea e per il ritorno alla sede di servizio. Tale durata, comprensiva dei tempi di percorrenza, è attualmente fissata in tre ore dal vigente CCNI Puglia 05/09/2008.
La convocazione dell’assemblea e l’ordine del giorno è resa nota ai dirigenti scolastici dai soggetti promotori in forma scritta con almeno sei giorni di anticipo. Nello stesso giorno di ricezione essa è affissa all’albo dell’Istituto. Contestualmente il dirigente scolastico emanerà circolare interna al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione con un preavviso di almeno 48 ore dalla data dell’assemblea.
La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione all’assemblea, espressa dal personale docente con adesione on line alla circolare interna di comunicazione e dal personale ATA con comunicazione scritta, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad ulteriori adempimenti. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per altro motivo manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione, non si terrà conto della dichiarazione ai fini del calcolo del monte ore.
Il Dirigente Scolastico:
a) per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le lezioni al termine dell’ora immediatamente precedente l’orario di inizio dell’assemblea nelle sole classi i cui docenti hanno dichiarato l’adesione, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con l’assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, si stabilisce che al fine di assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza all’ingresso della scuola ed agli studenti delle classi non coinvolte nonché per attività indifferibili, sia prevista la permanenza in servizio di almeno un assistente amministrativo e di almeno un collaboratore scolastico per piano se vi siano, in ogni piano, classi non coinvolte dall’assemblea. I nominativi del personale tenuto al servizio, in mancanza di accordo, sarà stabilito dal Dirigente Scolastico mediante sorteggio seguendo comunque un criterio di rotazione durante l’anno scolastico.
Il personale ATA è tenuto al rientro in servizio al termine dell’assemblea. Qualora non intendesse rientrare, dovrà produrre richiesta di permesso breve che sarà decurtato dalla banca ore disponibile o, in mancanza, dovrà essere recuperato.
Per il personale docente, tenuto conto che il rientro in servizio potrebbe rivelarsi inutile laddove gli studenti siano usciti in anticipo, si stabilisce il recupero della sesta ora di lezione secondo le modalità previste dalla normativa per il recupero dei permessi brevi.
ART. 6 PERMESSI SINDACALI
Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno il Dirigente provvede a comunicare alla RSU il monte ore di permessi disponibile.
Il contingente di permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse, nei limiti, con le modalità e per le finalità di cui al CCNQ 4 dicembre 2017.
La RSU attinge al monte ore anche per il tempo impiegato per lo svolgimento della contrattazione integrativa in orario di servizio.
La comunicazione del permesso va resa al Dirigente con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla fruizione.
ART. 7
PATROCINIO, ACCESSO AGLI ATTI E DIRITTO D’INFORMAZIONE
Ai sensi dell’art. 5 del CCNL Istruzione e Ricerca 19/04/2018, fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle vigenti disposizioni e dal contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e contrattazione integrativa.
I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazione riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
La RSU ha diritto di esercitare il diritto di accesso agli atti riguardanti la contrattazione ai sensi della legge n. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni. Su di essa grava tuttavia l’obbligo di non divulgare il contenuto di detta documentazione, se non nelle sedi istituzionali e laddove “strettamente indispensabile” (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. 241/1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri della mission dell’organizzazione sindacale, pena l’assunzione delle responsabilità che l’ordinamento fa discendere dall’illecito trattamento dei dati contenuti nella documentazione acquisita per il tramite del positivo esercizio del diritto di accesso documentale.
Tutti i dipendenti, in attività o in quiescenza, possono farsi rappresentare, previa delega scritta, da un sindacato o da un istituto di patronato sindacale per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell’Amministrazione scolastica.
ART. 8
CONTINGENTI MINIMI DEL PERSONALE IN CASO DI SCIOPERO
Ai sensi dell’art. 22 del CCNL Istruzione e Ricerca, i contingenti minimi di personale educativo e ATA in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola scuola.
Si conviene che in caso di sciopero del personale ATA, onde assicurare i servizi minimi essenziali, il servizio deve essere garantito da un collaboratore scolastico. Nel caso in cui vi siano attività amministrative non procrastinabili sarà necessario garantire il servizio di un assistente amministrativo e qualora occorra garantire il pagamento stipendi ai supplenti temporanei sarà necessario assicurare anche la presenza del D.S.G.A.
Il personale da computare nel contingente minimo sarà individuato dal Dirigente sulla base di comunicazione volontaria o, in mancanza, a rotazione in ordine alfabetico.
Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al precedente comma, non potrà essere impedita l’adesione allo sciopero di tutti i dipendenti della istituzione scolastica, né il Dirigente Scolastico potrà assumere alcun atto autoritativo senza apposito accordo con le RSU.
In caso di sciopero del personale docente non sono previsti contingenti minimi di servizio.
Gli insegnanti che abbiano dichiarato preventivamente la loro non adesione allo sciopero potranno essere utilizzati solo per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno.
I docenti sono comunque tenuti a comunicare entro le ore 7:55, laddove non siano in servizio alla prima ora, l'eventuale non partecipazione allo sciopero.
Il Dirigente Xxxxxxxxxx s’impegna a comunicare alle famiglie soltanto l’eventualità di un non normale svolgimento dell’attività didattica.
I dipendenti precettati ufficialmente per l’espletamento dei servizi minimi vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero ma sono esclusi dalla trattenuta retributiva.
TITOLO III – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA
ART. 9
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA
La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e ne comunica il nominativo al Dirigente.
Funzioni, compiti ed attività del RLS sono stabiliti dall’alrt. 73 del CCNL 29/11/2007 ancora in vigore.
Il RLS accede a tutta la documentazione relativa all’attuazione del X.x.xx n. 81/2008 e successive modificazioni.
Al RLS è assicurata la formazione prevista per legge.
Il RLS cura la diffusione dell’informazione fra i lavoratori e partecipa alle attività di formazione; accede a tutti i luoghi di lavoro in ragione del suo mandato al fine di adempiere al suo compito.
Al RLS spettano i permessi previsti per legge per lo svolgimento delle attività a lui demandate.
ART. 10
INCARICATI DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati.
Agli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione competono tutte le funzioni previste dalle norme sulla sicurezza.
TITOLO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA
ART. 11
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITA’ ORARIA PERSONALE ATA
Per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
a) Xxxxxxxxx motivata da parte del personale;
b) Compatibilità con la garanzia di continuità e qualità del servizio.
L’orario di servizio del personale ATA è funzionale alle esigenze di funzionamento dell’Istituto.
I criteri per individuare le fasce temporali di flessibilità che incidono in misura accettabile sulla qualità del servizio sono i seguenti:
- Per il personale collaboratore scolastico: la flessibilità in entrata potrà essere consentita solo in posticipo, entro l’orario di inizio delle lezioni; la flessibilità in uscita potrà essere consentita purché sia stato svolto l’intero orario di servizio obbligatorio e purché siano state espletate le pulizie affidate;
- Per il personale assistente tecnico: la flessibilità in entrata rispetto all’orario di ingresso delle 7:45 potrà essere di massimo 15 minuti in anticipo ovvero entro l’orario di inizio delle lezioni in caso di posticipo; essa potrà essere consentita previa verifica della non incidenza della flessibilità oraria sul funzionamento dei laboratori affidati; in caso contrario solo previa acquisizione della disponibilità alla sostituzione da parte di un collega;
- Per il personale assistente amministrativo: la flessibilità in entrata rispetto all’orario di ingresso delle
7:45 potrà essere di massimo 15 minuti in anticipo e massimo 30 minuti in posticipo e potrà essere concessa a condizione che vi sia almeno una unità di personale in servizio alle ore 7:45 ed almeno una in servizio sino alle 14:15.
Potranno essere altresì consentite altre forme di flessibilità oraria, previa istanza rivolta al Dirigente Scolastico, che ne valuterà la confacenza rispetto alle esigenze di servizio.
Qualora vi fossero più domande, sarà data priorità al personale titolare di benefici a valere sulla Legge n. 104/92 e sulle norme per la tutela della maternità/paternità.
Il numero massimo di personale che potrà accedere alla flessibilità è pari ad un quinto, ovvero quattro unità. Per favorire ulteriormente la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, a richiesta del dipendente, si potrà ridurre la pausa pranzo obbligatoria prevista in caso di orario di servizio superiore a 7 ore e 12 minuti, da 30 a 15 minuti.
ART. 12
CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO
Tenuto conto dell’orario di funzionamento della scuola che è anche sede di corsi di istruzione per adulti, le comunicazioni di servizio potrannno essere inoltrate al personale docente e ATA utilizzando il canale ufficiale di comunicazione Telegram o la posta elettronica preferibilmetne entro le ore 19:00 dei giorni lavorativi con esclusione delle giornate festive e delle giornate di chiusura della scuola.
Sono fatte salve eventuali comunicazioni indifferibili ed urgenti che potranno essere inoltrate anche oltre l’orario previsto ed in giornate non lavorative.
Resta ferma la possibilità di pubblicare avvisi sul sito istituzionale anche oltre l’orario fissato purché non venga disatteso il diritto alla disconnessione dei dipendenti; ovvero non vi sia comunicazione individuale in quanto trattasi di comunicazioni o avvisi non di interesse generale. Resta onere del dipendente consultare il sito di istituto per apprendere questo tipo di informazioni, se di suo interesse.
ART. 13
RIFLESSI SULLA QUALITA’ DEL LAVORO E SULLE PROFESSIONALITA’ DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE
L’Istituto potrà adottare innovazioni tecnologiche che semplifichino e migliorino la qualità del lavoro docente e ATA.
Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che si introducano nella prestazione del lavoro docente e ATA sono oggetto di specifica formazione che va intesa come arricchimento della professionalità. Tutte le misure di innovazione tecnologica nonché il BYOD, potranno essere utilizzate per incentivare il lavoro flessibile ed introdurre il lavoro agile.
Al personale amministrativo che si dichiari disponibile ad utilizzare, fuori dall’orario di servizio, gli strumenti tecnologici innovativi, tra cui le piattaforme ministeriali nonché gli applicativi di segreteria disponibili on line, per lo svolgimento di attività lavorativa che non richieda la presenza negli uffici, sarà riconosciuto un compenso incentivante. A tal fine il dipendente produrrà apposita domanda indicando con precisione la/le attività lavorativa/e che intende svolgere a distanza ai fini dell’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico. Il compenso sarà riconosciuto previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività.
Potranno accedere a tale incentivazione massimo due unità di personale per ogni anno scolastico.
In presenza di più domande, il beneficio sarà accordato in ordine di anzianità di servizio nell’istituto assicurando comunque la rotazione negli anni scolastici successivi.
TITOLO V – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
ART. 14
FONDI PER IL SALARIO ACCESSORIO
Il fondo complessivo per il salario accessorio dell’a.s. 2018/2019 è alimentato da:
- fondo per il miglioramento dell’offerta formativa;
- economie del MOF rivenienti dall’anno scolastico precedente;
- altre risorse provenienti dall’amministrazione centrale, da altri enti, pubblici e privati, destinati a retribuire il personale dell’istituzione scolastica in base ad accordi o convenzioni;
- fondi per il finanziamento delle attività di alternanza scuola-lavoro;
- finanziamenti di fonte europea relativi a progetti PON e POR;
- eventuali contributi volontari delle famiglie o di altri specificamente destinati al personale in seguito a delibera del Consiglio di Istituto.
Ai sensi dell’art. 40 del CCNL Istruzione e Ricerca 19/04/2018, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un unico fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, le seguenti risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base dei precedenti CCNL e delle disposizioni di legge:
a) il Fondo per l’Istituzione Scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014;
b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva di cui all’art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014;
c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014;
d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA di cui all’art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014;
e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;
f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007.
Nel nuovo Fondo di cui al comma 1, confluiscono altresì, con la medesima decorrenza ivi indicata, le seguenti ulteriori risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base di disposizioni di legge:
a) le risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, delle legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all’articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4) del presente CCNL;
b) le risorse di cui all’art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593 della citata legge.
Il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui ai commi 1, 2 e 3 resta finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:
a) finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007;
b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;
c) le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;
d) gli incarichi specifici del personale ATA;
e) le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
f) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
g) la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015;
h) le finalità di cui all’art 1, comma 593 della legge n. 205/2017.
ART. 15
INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE
Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti.
Alla data di stipula del presente contratto, le risorse disponibili alla contrattazione sono così individuate:
F ondo per il miglioramento dell’offerta formativa (Lordo dipendente) (Note MIUR prot. 19270 del 28/09/2018 e prot. 21185 del 24/10/2018)
Assegnazione 2018/19 | Economie anni precedenti | TOTALE | |
Fondo dell’Istituzione scolastica con rispetto dei vincoli art. 40, c.5, CCNL/2018 | € 49.260,35 | € 13.955,03 | € 63.215,38 |
Funzioni strumentali all’offerta formativa | € 4.509,84 | € 0,02 | € 4.509,86 |
Incarichi specifici al personale ATA | € 2.185,23 | € 2.585,85 | € 4.771,08 |
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti ex art. 30 CCNL 29/11/2007 | € 2.874,30 | € 26.631,07 | € 29.505,37 |
Attività complementari di educazione fisica | € 2.275,93 | € 0,00 | € 2.275,93 |
Progetti relativi alle aree a rischio e alle aree a forte rischio immigratorio | € 1.576,47 | € 575,31 | € 2.151,78 |
Valorizzazione del personale docente ex L. 107/2015, art. 1, c. 127 | € 9.509,83 | € 0,00 | € 9.509,83 |
TOTALI | € 72.191,95 | € 43.747,28 | € 115.939,23 |
Alternanza scuola-lavoro (Xxxxx Xxxxx) (Nota MIUR prot. 19270 del 28/09/2018)
Assegnazione 2018/19 | Economie anni precedenti | TOTALE | |
Alternanza scuola-lavoro | € 32.252,95 | € 46.117,91 | € 78.370,86 |
Progetti Europei autorizzati
PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-485 (Avviso prot. 3340/2017) |
PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-6 (Avviso prot. 3504/2017) |
PON 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-5 (Avviso prot. 3504/2017) |
PON 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-4 (Avviso prot. 3504/2017) |
PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-546 (Avviso prot. 2669/2017) |
PON 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-2 (Avviso prot. 4427/2017) |
PON 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-258 (Avviso prot. 2999/2017) |
Altri fondi (Lordo Stato)
Economie fondi specifici corsi di recupero | € 44,24 |
Economie progetti orientamento consapevole studi | € 4.687,88 |
A queste somme vanno aggiunte le disponibilità, non quantificabili a priori, relative al progetto ECDL finanziato dagli studenti che desiderano conseguire certificazioni informatiche.
Le somme relative al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa sono tutte disponibili con il sistema del Cedolino unico e sono interamente destinate a compensi al personale della scuola.
Le altre somme sono disponibili sul bilancio della scuola. Di esse le sole somme relative ai fondi specifici per corsi di recupero sono interamente destinate ai compensi; le altre somme sono destinate anche ad ulteriori esigenze progettuali quali materiale di consumo, spese per trasporti, vitto, alloggio, ecc..
Ancora per l’a.s. 2018/2019, non è possibile utilizzare le economie degli anni precedenti senza l’originario vincolo di destinazione. Non essendo ribadita, quindi, l’indicazione fornita dal MIUR negli anni precedenti secondo cui le economie relative a funzioni strumentali ed incarichi specifici potevano essere riutilizzate senza l’originario vincolo di destinazione, si concorda di non svincolarle.
Si precisa altresì, che non essendo pervenute in passato indicazioni circa la possibilità di riutilizzare le economie dei pregressi progetti per aree a rischio, è opportuno non ritenere disponibili tali risorse alla contrattazione ancora per il corrente anno scolastico.
Ai sensi dell’art. 3 della sequenza contrattuale del 25/07/2008 la parte variabile dell’Indennità di Direzione viene quantificata in € 3.660,00 (lordo dipendente). Per quanto riguarda l’Indennità di Direzione da corrispondere al sostituto del D.S.G.A. si ipotizza pari ad € 400,00 (lordo dipendente) calcolata sulla base di 30 giorni circa di sostituzione. Quest’ultima sarà corrisposta al coordinatore amministrativo in servizio nell’Istituto.
Pertanto il fondo effettivamente disponibile, detratte le indennità al DSGA ed al suo sostituto, è pari ad € 59.155,38 lordo dipendente.
Tenuto conto, altresì, che si ritiene necessario accantonare la somma di € 350,00 lordo dipendente relativi ad un errato pagamento sul fondo di istituto a.s. 2011/12 non ancora reintegrato dal MIUR;
il fondo effettivamente disponibile alla contrattazione è di € 58.805,38.
ART. 16
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO
Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica sono suddivise fra le componenti professionali presenti nell’Istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curriculari ed extracurriculari previste nel PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuali delle attività del personale ATA. A tal fine, per il corrente anno scolastico, è assegnato, per le attività del personale docente, il 68% del fondo, e per le attività del personale ATA il restante 32% del fondo, previa decurtazione della somma da destinare ai corsi di recupero e di una somma pari all'1,5% da destinare a riserva.
La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità di € 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dal PTOF. In tal caso sarà fornita opportuna informativa alla RSU.
ART. 17
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine, eventuali finanziamenti assegnati per la formazione del personale, saranno ripartiti tenendo conto di quanto previsto nel piano annuale di formazione dell’istituto salvaguardando le priorità ed assicurando, in ogni caso, l’accesso alla formazione per entrambe le categorie di personale nel corso dell’anno. Si disporrà di opportune forme di compensazione tra anni scolastici al fine di garantire la massima equità.
In ogni caso sarà data priorità alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza, se necessaria, e di privacy.
Eventuali fondi destinati alla formazione messi a disposizione dai fondi del funzionamento amministrativo, saranno ripartiti in misura percentuale scaturite dall’organico. Eventuali risorse non utilizzate da una categoria di personale saranno automaticamente assegnate all’altra categoria.
ART. 18
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine dell’assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell’art. 1, commi 127-128, della Legge n. 107/2015 nonché dell’art. 17, comma 1, lett. e-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell’art. 22, comma 4, punto c4, del CCNL Istruzione e Ricerca del 19/04/2018:
- gli importi dei compensi che il Dirigente può assegnare sono massimo sei, uno base, quattro intermedi ed uno massimo in base a fasce di punteggio ottenuto;
- il compenso base non può essere inferiore ad € 150,00 mentre il compenso massimo non può essere superiore ad € 800,00;
- il Dirigente stabilisce, in riferimento alle risorse disponibili, un compenso base che rappresenta il minimo erogabile nell’anno scolastico di riferimento;
- il secondo compenso è pari al compenso base incrementato del 30%;
- il terzo compenso è pari al secondo compenso incrementato del 30%;
- il quarto compenso è pari al terzo compenso incrementato del 30%;
- il quinto compenso è pari al quarto compenso incrementato del 30%;
- il sesto ed ultimo compenso è pari al quinto compenso incrementato del 30% con un massimo di € 800,00.
Le fasce di punteggio sono le seguenti:
Punti 20-27 compenso base
Punti 28-35 secondo compenso
Punti 36-45 terzo compenso
Punti 46-60 quarto compenso
Punti 61-70 quinto compenso
Punti 71-100 sesto compenso
Non si attribuiranno le ultime fasce di compenso qualora già alle fasce precedenti si raggiunga il massimo erogabile di € 800,00. In tal caso i docenti collocati alle ultime fasce riceveranno il compenso massimo previsto.
ART. 19
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI DEL FONDO DI ISTITUTO
Il fondo dell’istituzione scolastica è destinato a remunerare gli incarichi organizzativi ed i progetti del PTOF per il personale docente, le attività aggiuntive e le prestazioni di servizio oltre l’orario d’obbligo per il personale ATA.
PERSONALE DOCENTE:
Per il personale docente, tenuto conto del funzionigramma deliberato dal Collegio dei Docenti e nel limite di quanto stabilito all’art. 16, si assegnano i seguenti stanziamenti:
INCARICHI
Incarico | n. incarichi | n. ore | Spesa compl. |
Collaboratori del D.S. (250h + 100h) | 02 | 350 | 6.125,00 |
Responsabili corso serale | 01 | 15 | 262,50 |
Responsabile attività elettorale | 01 | 10 | 175,00 |
Responsabile gruppo H | 01 | 20 | 350,00 |
Responsabili dipartimento (7 x 5h) | 07 | 35 | 612,50 |
Docenti coordinatori di classe (35 x 10h) | 35 | 350 | 6.125,00 |
Responsabili di laboratorio (7 x 5h) | 07 | 35 | 612,50 |
Responsabile Centro Sportivo Scolastico | 01 | 10 | 175,00 |
Gruppo di lavoro rete BookInProgress (3x10h) | 03 | 30 | 525,00 |
Gruppo BES-GLI (4x5h) | 04 | 20 | 350,00 |
Referente Rete scuole superiori | 01 | 10 | 175,00 |
Referente Orientamento in uscita | 01 | 15 | 262,50 |
Referenti Alternanza per indirizzo di studi (2x10h)+(1x20h) | 03 | 40 | 700,00 |
Gruppo autovalutazione RAV (7 x 10h) | 07 | 70 | 1.225,00 |
Referente INVALSI | 01 | 10 | 175,00 |
Responsabile viaggi di istruzione | 01 | 25 | 437,50 |
Referente Biblioteca,incontri autore, att. Teatrali, musicali | 01 | 20 | 350,00 |
Referente supporto al benessere dello studente (2x10h) | 02 | 20 | 350,00 |
Refer. Comunic. Telematiche e servizi famiglie/territ. | 01 | 10 | 175,00 |
Gruppo di lavoro progettazione europea (5x10h) | 05 | 50 | 875,00 |
Referente alunni BES | 01 | 25 | 437,50 |
Referente accoglienza alunni stranieri | 01 | 20 | 350,00 |
Referente cyber bullismo | 01 | 10 | 175,00 |
Referente progetti extracurriculari | 01 | 10 | 175,00 |
Referente curricolo d’istituto | 01 | 10 | 175,00 |
Referente SVE | 01 | 15 | 262,50 |
Rinnovo laboratorio economia aziendale | 01 | 10 | 175,00 |
TOTALE | 1245 | 21.787,50 |
PROGETTI
n. | Titolo progetto | Ore recup. | Ore insegn. | Ore non insegn. | Spesa |
01 | Sportelli didattici e corsi di recupero | 8.000,00 | |||
02 | Orientamento | 150 | 2.625,00 | ||
03 | Certificazioni linguistiche | 40 | 700,00 | ||
04 | Corso IDA | 120 | 4.200,00 | ||
TOTALE | 15.525,00 |
In particolare, per quanto riguarda l’utilizzo delle somme accantonate per sportelli didattici e corsi di recupero, si stabilisce:
- attivare lo sportello didattico in presenza di un numero di allievi fino a sei (6);
- attivare corsi di recupero solo in presenza di un numero di allievi almeno pari a sette (7).
Gli sportelli didattici saranno retribuiti con la tariffa previste per le attività aggiuntive di insegnamento
mentre i corsi di recupero accederanno alla tariffa espressamente prevista dal CCNL/2007.
Lo sportello didattico va sospeso se l’accesso di studenti, per due incontri consecutivi, è inferiore a due unità. Il corso di recupero va sospeso qualora il numero di studenti scenda al di sotto di quattro unità per due incontri consecutivi.
In tal caso saranno retribuite esclusivamente le ore effettivamente svolte.
Qualora non fosse presente alcuno studente, sarà corrisposta all’insegnante il corrispondente di un’ora funzionale all’insegnamento.
PERSONALE ATA:
Sulla base del piano delle attività del personale ATA, si individuano le seguenti attività di intensificazione che dovranno comunque essere oggetto di formale incarico.
Alle attività aggiuntive si potrà accedere con manifestazione di interesse a seguito di apposita circolare.
Le attività aggiuntive potranno anche essere frazionate tra più persone qualora vi siano più disponibilità, purché si tratti di attività divisibili. Diversamente, in presenza di più istanze, l’assegnazione terrà conto dei seguenti criteri:
- specifica professionalità se richiesta
- continuità rispetto agli anni precedenti, se necessaria
- anzianità di servizio nell’Istituto
In caso di assenze prolungate, il pagamento delle attività aggiuntive avverrà, di norma, in proporzione al periodo di servizio effettivamente svolto, salvo verifica di assolvimento in toto dell’attività prevista.
Si individuano per il corrente anno scolastico le seguenti attività aggiuntive: | ||
Assistenti Amministrativi e coordinatore amministrativo | ||
1) Supporto docenti referenti sicurezza e sito web | n. ore | 25 |
2) Supporto alla ricognizione dei beni | n. ore | 20 |
3) Sistemazione archivio corrente e storico | n. ore | 25 |
4) Attività di piccola manutenzione | n. ore | 20 |
5) Incentivazione art. 13 (massimo due) | n. ore | 50 |
Assistenti Tecnici 1) Gestione postazioni informatiche fuori dai laboratori (4) | n. ore | 80 |
2) Supporto alla didattica, stampe, collaborazione grafica | n. ore | 20 |
3) Gestione comodati e collaudo beni | n. ore | 10 |
4) Supporto tecnico didattica BookInProgress e gestione accessi rete | n. ore | 30 |
5) Referente APM GARR e collab. Resp. Rete informatica | n. ore | 30 |
6) Configurazione dotazioni tecnologiche segreteria | n. ore | 15 |
7) Rinnovo laboratorio di economia aziendale | n. ore | 20 |
8) Attività di piccola manutenzione (2) | n. ore | 40 |
Collaboratori Scolastici | ||
1) Servizio fotocopie | n. ore | 25 |
2) Servizi esterni | n. ore | 20 |
3) Collaborazione gestione orario e sostituzioni | n. ore | 15 |
4) Referente libri comodato | n. ore | 10 |
5) Gestione materiale pulizia | n. ore | 10 |
6) Supporto alla sistemazione archivi | n. ore | 10 |
Per quanto concerne il lavoro straordinario, tenuto conto delle risorse disponibili, il Dirigente assegna un monte ore individuale uguale per tutti all’interno delle singole categorie (assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici) che potrà essere oggetto di retribuzione a carico del Fondo di istituto, sempre che le ore siano svolte su disposizione di servizio, mentre l’eccedenza dovrà essere recuperata ai sensi dell’art. 54 C.C.N.L..
Anche in questo caso, si ritiene di definire un minimo di ore di straordinario retribuibile per ogni unità di personale al fine di sopperire ad eventuali esigenze irrinunciabili. In ogni caso, all’interno di un profilo professionale, le risorse di ore di straordinario saranno tutte utilizzate, assegnando proporzionalmente agli altri operatori le ore non utilizzate individualmente. Successivamente alla ridistribuzione all’interno del profilo professionale, qualora vi siano risorse ancora disponibili, si potrà retribuire l’eventuale maggiore straordinario prestato dagli operatori degli altri profili professionali.
Il monte ore individuale previsto è pari a:
- Coordinatore amministrativo n. ore 30 per una unità
- Assistenti amministrativi n. ore 30 per cinque unità
- Assistenti tecnici n. ore 30 per quattro unità
- Collaboratori scolastici n. ore 40 per otto unità
- Fondo per maggiorazione festivi n. 100 ore per € 2,00
Il lavoro domenicale del personale ATA, in ossequio alla nota ARAN prot. 953/2018 del 26/01/2018 di risposta a specifico quesito, darà diritto a recupero nella misura delle ore prestate ed, anche, al pagamento con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo.
L’attribuzione del lavoro straordinario avverrà, di norma:
- per il personale assistente amministrativo: in relazione al lavoro da svolgersi in orario straordinario da affidare al personale del settore di competenza; quindi secondo disponibilità e poi a turnazione;
- per il personale assistente tecnico: secondo la professionalità richiesta dal lavoro da svolgersi; in presenza di più soggetti secondo disponibilità ed, infine, in ordine alfabetico;
- per il personale collaboratore scolastico: a turnazione in ordine alfabetico salvo che sia richiesta una specifica professionalità.
In applicazione di quanto disposto dalla legge di stabilità 2015 ed al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio, si definisce un fondo di n. 20 ore da destinare alla sostituzione del personale collaboratore scolastico assente. Dal fondo si attingeranno 15 minuti giornalieri da assegnare, con specifica disposizione di servizio, al collaboratore scolastico che sostituisce il collega assente per la pulizia, a partire dal secondo giorno di assenza. Qualora il fondo risulti esaurito, l’assegnazione dei 15 minuti potrà essere concessa soltanto a recupero.
Viene disposto l’accantonamento di € 356,38 da utilizzarsi per affrontare situazioni imprevedibili che comportino l’assegnazione di ore di intensificazione ovvero di prestazione eccedente l’orario d’obbligo in caso di necessità, da motivare esplicitamente nel provvedimento di attribuzione. Tale fondo potrà essere utilizzato anche per retribuire l’intensificazione per sostituzione di personale assente, anche per profili professionali diversi dal collaboratore scolastico, stante le limitazioni alle sostituzioni posti dalle vigenti disposizioni.
Tali somme saranno corrisposte in eccedenza al monte ore di straordinario previsto a rappresentare la premialità per la risoluzione di situazioni contingenti ed imprevedibili.
Il Dirigente assegnerà questi incarichi tenendo conto dei seguenti criteri:
- specifica professionalità, in caso sia richiesta
- disponibilità espressa dal personale
- turnazione in ordine alfabetico
ART. 20
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ALLE FUNZIONI STRUMENTALI
Ai docenti individuati dal Collegio Docenti quali destinatari di funzioni strumentali, sarà assegnato un compenso paritario tenuto conto delle risorse disponibili.
ART. 21
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI PER INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA
Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici ex art. 47
C.C.N.L. da attivare nell’Istituzione scolastica e destinati al solo personale non titolare di posizioni economiche.
Agli incarichi specifici si potrà accedere con manifestazione di interesse a seguito di apposita circolare. Nell’assegnazione, in presenza di più istanze, si terrà conto dei seguenti criteri:
- specifica professionalità se richiesta
- continuità rispetto agli anni precedenti, se necessaria
- rotazione rispetto agli anni precedenti
In caso di assenze prolungate, il pagamento degli incarichi specifici avverrà, di norma, in proporzione al periodo di servizio effettivamente svolto, salvo verifica di assolvimento in toto dell’attività prevista.
Per il corrente anno scolastico, vengono previsti i seguenti incarichi specifici:
Assistenti Amministrativi:
- Supporto amministrativo-didattico alla realizzazione del POF € 400,00
- Passaggio alla completa gestione documentale € 450,00
- Fascicolo elettronico e VSG € 450,00
- Sistemazione archivio corrente e storico € 400,00
Assistenti Tecnici:
- Assistenza e supporto laboratorio fisica/chimica € 550,00
Collaboratori scolastici:
- Gestione ricevimento genitori € 250,00
ART. 22
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DI ALTRI COMPENSI ACCESSORI
Per quanto concerne le somme relative ai progetti di alternanza scuola-lavoro, ritenendo che la gran parte delle somme disponibili vadano destinate a supportare i percorsi di alternanza degli studenti, si concorda di destinare al personale le seguenti risorse, per ogni classe coinvolta:
- personale docente: n. 40 ore cadauno per progettazione, tutoraggio, monitoraggio; ivi comprendendovi le eventuali ore di potenziamento;
- personale ATA: n. 2 ore al DSGA; n. 2 ore all’assistente amministrativo.
L’individuazione del personale cui affidare gli incarichi di tutoraggio è demandato al Dirigente Scolastico per il personale docente ed al Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, per il personale amministrativo, tenendo conto in primo luogo delle professionalità richieste e della disponibilità.
Nell'ambito delle risorse destinate agli studenti, potranno essere destinate somme per percorsi formativi con esperti da reclutare preliminarmente tra il personale interno.
In merito ai progetti PON, preso atto che i compensi per gli incarichi di esperto e tutor sono specificamente previsti dal piano finanziario di progetto, è necessario stabilire i criteri per la individuazione e la remunerazione delle altre figure i cui compensi ricadono nell’area organizzativo-gestionale.
In particolare, gli incarichi di supporto organizzativo/gestionale, di referente per la valutazione ed ogni altro
incarico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto, saranno assegnati previo avviso interno di selezione tra il personale cui si applicheranno i criteri di valutazione stabiliti dal Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in data 18/10/2018.
Alle suddette figure di supporto, qualora nominate, potrà essere destinata una quota individuale non inferiore all’1,5% e non superiore all’1,8% dell’importo del progetto, considerata lordo dipendente, rapportata a ore.
Alla figura di referente per la valutazione potrà essere destinata una quota non inferiore allo 0,7% e non superiore all’1% dell’importo del progetto, lordo dipendente, rapportata a ore.
La retribuzione, secondo le linee guida PON, è secondo le tabelle allegate al CCNL 29/11/2007.
Per quanto concerne il personale ATA, sarà coinvolto nella realizzazione dei progetti tutto il personale che manifesterà la propria disponibilità a seguito di apposita circolare.
Al DSGA sarà assegnata una quota non inferiore al 4,8% e non superiore al 5% dell’importo del progetto, lordo dipendente, rapportata a ore, per il coordinamento e la gestione amministrativa.
Al restante personale ATA potrà essere assegnata una quota del finanziamento compresa tra il 4% ed il 13%. La percentuale sarà di volta in volta determinata dal Dirigente Scolastico in relazione a:
1) tipologia di progetto e carico di lavoro da assegnare alle varie componenti coinvolte;
2) disponibilità finanziaria complessiva dell’area organizzativo-gestionale;
3) numero di persone che hanno manifestato disponibilità e rispetto dei limiti massimi di orario di lavoro settimanale;
4) quantità di ore progettuali da svolgersi all’interno dell’Istituto e fuori dallo stesso;
5) utilizzo di laboratori e richiesta di competenze tecniche;
6) particolare carico di lavoro di carattere amministrativo;
7) maggiori o minori esigenze di acquisto di materiale di consumo, pubblicità, spostamenti, ecc...
Tenuto conto, altresì, che la gran parte dei progetti sarà gestita a costi standard e che, pertanto, l'ammontare del finanziamento complessivo potrebbe subire decurtazioni derivanti dalle assenze degli allievi, si concorda che le ore assegnate al personale ATA potranno essere ammesse a pagamento entro il limite del finanziamento effettivamente incassato. Pertanto, qualora si renda necessario, si procederà ad una decurtazione proporzionale dei compensi e la residua frazione oraria potrà essere goduta a recupero.
Per quanto riguarda le attività complementari di educazione fisica, il finanziamento concesso sarà distribuito tra tutti i docenti che abbiano manifestato la disponibilità, in misura commisurata alle attività effettivamente svolte, entro il budget assegnato.
Per il progetto EDCL, la determinazione dei compensi è demandata al Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto il 06/10/2014.
Le attività dei progetti per Aree a rischio e aree a forte rischio immigratorio devono tendere a coinvolgere il maggior numero di personale interessato. Per il personale docente la selezione avverrà tenendo conto delle specifiche professionalità richieste dalla proposta progettuale ed a mezzo manifestazione di disponibilità.
Per il personale ATA si procederà mediante manifestazione di disponibilità.
Il finanziamento dovrà essere destinato per una quota almeno del 70% alle attività a favore degli studenti, ovvero docenze e tutoraggio. Le ulteriori attività di progettazione, eventuale monitoraggio e rendicontazione, dovranno essere contenute entro il 10% dell’importo progettuale. Al personale ATA sarà destinata una quota del 20%.
Qualora dovessero pervenire all’Istituto altri finanziamenti per progetti di qualunque genere, si potrà fare riferimento ai seguenti criteri generali per la selezione del personale da coinvolgere e dei compensi da erogare:
1) per il personale docente, selezione mediante avviso interno secondo quanto previsto dal Regolamento
approvato dal Consiglio di Istituto in data 18/10/2018;
2) per il personale ATA, raccolta di specifica disponibilità.
TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 23
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI COMPENSI MATURATI PER ATTIVITA’ CONNESSE AL POF E RETRIBUITE DAL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Il personale destinatario di incarichi dovrà presentare, al termine dell’incarico, apposita relazione contenente le attività svolte e gli obiettivi raggiunti al fine di specifica valutazione del Dirigente Scolastico.
Il personale cui è stata affidata la realizzazione di un progetto, dovrà produrre altresì il registro delle attività con le firme dei discenti unitamente alla relazione finale del corso.
Tutti i compensi accessori dovranno essere erogati, previa rendicontazione da presentare entro il 31 maggio, entro il 31 agosto mediante cedolino unico, compatibilmente con la disponibilità delle funzioni del SIDI.
La liquidazione dei compensi potrà slittare in caso di ritardo nella presentazione della rendicontazione da parte del personale.
ART. 24
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA
Qualora le risorse preventivate si rivelino, in sede di accertamento, insufficienti alla copertura della spesa, si procederà ad una decurtazione proporzionale di tutti i compensi.
Il fondo di riserva sarà utilizzato per compensare eventuali attività necessarie, sopraggiunte e non prevedibili, previa intesa con la RSU.
ART. 25
NORMA FINALE DI RINVIO
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si rinvia al C.C.N.L. 19/04/2018 ed alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Qualora dovessero pervenire ulteriori fondi, le parti torneranno a riunirsi per un’ulteriore sequenza contrattuale.
Molfetta, 29 novembre 2018
LE PARTI FIRMATARIE
Il Dirigente Scolastico - xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Prof. Xxxxxxx X. Xxxxxxx – ANIEF (RSU)
Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx - UIL SCUOLA (RSU)
Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx – FLC CGIL (RSU)
Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxx – Rapp. Terr. GILDA UNAMS
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx - Rapp. Terr. CISL SCUOLA
Allegati:
1) Comunicazione DSGA economie disponibili alla data del 11/10/2018
2) Prospetto riepilogativo analitico dell’utilizzo del finanziamento FIS
3) Nota MIUR prot. 19270 del 28/09/2018 di assegnazione istituti contrattuali
4) Nota MIUR prot. 21185 del 24/10/2018 relativa alla valorizzazione docenti