Normalizzazione del
Normalizzazione del
Sistema Informativo dell’INPDAP
Acquisizione di servizi informatici per il supporto e l’assistenza nelle attività continuative di gestione: manutenzione a finire dei sistemi informativi INPDAP
Schema di Contratto
Indice
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati 4
Art. 2. Norme di riferimento 4
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto 4
Art. 4. Qualità dei Servizi 5
Art. 5. Durata e decorrenza 5
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche 5
Art. 7. Verifiche 6
Art 8. Importo contrattuale 7
Art. 9. Modalità di consuntivazione dei servizi 8
Art. 10. Fatturazione e pagamento 9
Art. 11. Oneri fiscali e spese contrattuali 9
Art. 12. Deposito cauzionale 9
Art. 13. Subappalto 10
Art. 14. Protezione dati 10
Art. 15. Sicurezza dei dati 11
Art. 16. Riservatezza 11
Art. 17. Obbligazioni a carico delle parti 12
Art. 18. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale 12
Art. 19. Proprietà e diffusione dei Dati 13
Art. 20. Dichiarazioni di garanzia 13
Art. 21. Penali 14
Art. 22. Inadempienze e responsabilità 15
Art. 23. Forza maggiore 15
Art. 24. Varie 16
Art. 25. Foro Competente 16
Contratto per
l’acquisizione di servizi informatici per il supporto e l’assistenza nelle attività continuative di gestione: manutenzione a finire dei sistemi informativi INPDAP
TRA
L’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche,con sede in Xxxx, Xxx X. Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx 00, codice fiscale 97095380586, rappresentato dal XXXX , nella qualità di XXXXXX dell’Inpdap, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’INPDAP, - di seguito denominato “INPDAP”
E
la Ditta:
▪ xxxxx, con sede in ………., capitale sociale Euro …………., codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di ……………, rappresentata da………….. giusta procura speciale a lui conferita da ………….., nella sua qualità di della predetta società, autenticata
nelle firme dal Notaio rep. rac. , che si allega al presente atto sotto lettera “A”;
PREMESSO CHE:
a) ai termini che seguono viene attribuito, ai fini del presente Contratto e degli Allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
• Contratto, il presente documento;
• Parti, INPDAP e la Ditta quando indicate congiuntamente;
• Allegati gli allegati al presente contratto: il Capitolato tecnico di Xxxx, l’Offerta tecnica della Ditta, l’Offerta economica della Ditta;
• Servizi Extra si intendono Servizi erogati extra-orario oppure nei giorni festivi e non lavorativi in genere;
b) in data XXXX è stata bandita da INPDAP la gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l’acquisizione di servizi informatici per il supporto e l’assistenza nelle attività continuative di gestione dei sistemi attuali INPDAP;
c) La Commissione di gara con il verbale conclusivo ha valutato l’offerta presentata dalla Ditta la più vantaggiosa e con delibera n. XXXX xxx XXXXXXX il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato l’appalto a favore della stessa Xxxxx;
d) La Ditta ha presentato - ai fini della stipula del presente contratto – tutta la documentazione ed i certificati richiesti da INPDAP;
tutto ciò premesso tra le Parti, come in epigrafe rappresentate:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati
Tutto quanto definito in premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto
Art. 2. Norme di riferimento
L’esecuzione del contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente contratto, comprensivo degli Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l’INPDAP e la Ditta relativamente alla fornitura di cui allo stesso contratto;
b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità degli Enti Pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti (a) e (b);
d) dalle direttive della U.E. e dalle leggi dello Stato che regolano gli appalti pubblici di forniture e servizi.
e) Il Regolamento di Amministrazione e Contabilità di INPDAP approvato con delibera n. 132 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto il 16 Marzo 2005 e successive modifiche.
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto
3.1. Costituisce oggetto del presente contratto l’acquisizione dei servizi informatici per il supporto e l’assistenza nelle attività di manutenzione e gestione dei sistemi in corso di sostituzione, da erogarsi secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico allegato per le aree funzionali ivi elencate.
3.2. La Ditta si impegna ad operare secondo quanto previsto nel documento “Piano di Progetto” che verrà redatto e concordato tra le parti secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico al § 3.1.1
3.3. La Ditta si impegna a fornire i servizi richiesti dall’INPDAP presso le sedi INPDAP di Roma di via Ballarin o presso altre sedi di Roma dell’Istituto che saranno comunicate alla data di efficacia del contratto.
La Ditta ha la facoltà di effettuare eventuali attività di sviluppo software presso le proprie sedi, previa autorizzazione dell’Istituto, senza che questo comporti oneri aggiuntivi all’INPDAP stesso.
Il personale della Ditta sarà autorizzato all’accesso ai locali INPDAP ed in particolare al Centro Elettronico interessato. Nel Piano di cui al precedente comma 3.2 la Ditta dovrà comunicare la necessità in termini di postazioni di lavoro per il proprio personale; le postazioni di lavoro dovranno essere resi disponibili presso INPDAP.
Per l’erogazione dei servizi richiesti, la Ditta garantirà la disponibilità di risorse professionali adeguate ai profili professionali indicati nel Capitolato Tecnico al § 4.1.
3.4. La Ditta è l’unica responsabile nei confronti dell’INPDAP dell’esecuzione delle attività previste dal presente contratto. L’adempimento da parte della Ditta delle obbligazioni di cui al presente Contratto dipende dall’adempimento, da parte dell’INPDAP, delle obbligazioni a suo carico indicate nell’articolo “Obbligazioni a carico delle parti” ;
3.5. Durante il periodo di validità del contratto, l’Istituto potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria prestazioni aggiuntive, secondo modalità e scopi di cui al Capitolato Tecnico, a tariffe e condizioni
determinate in sede di gara, entro il limite previsto dall’art. 11 X.X. xxx 00 -11 - 1923 e dalla normativa pro tempore vigente.
Alla scadenza del periodo contrattuale l’Istituto si riserva la possibilità di richiedere una estensione dei servizi nel rispetto di quanto previsto all’articolo 57, comma 5 del d.lgs. 163/2006.
3.6 Dovrà essere garantita la disponibilità dei servizi di cui al comma 3.1 nell’ orario di erogazione previsto nel Capitolato Tecnico al § 3.4.
INPDAP si riserva la possibilità di richiedere alla Ditta, con un preavviso minimo di 15 giorni e con le modalità ed i termini che saranno concordati in apposito “Piano di Lavoro dei Servizi Extra”, la disponibilità a erogare Servizi Extra, extra-orario oppure nei giorni festivi e non lavorativi in genere.
3.7 I termini indicati nel presente contratto si intendono sempre in giorni solari, tranne differente esplicita indicazione.
Art. 4. Qualità dei Servizi
La Ditta si impegna ad erogare i servizi secondo norma UNI EN ISO 9001:2000, in coerenza con il Piano di Qualità secondo quanto indicato al § 5.1 del Capitolato Tecnico, rispettando i Livelli di Servizio specificati nel Capitolato Tecnico al § 5.2 ed utilizzando le proprie migliori conoscenze ed esperienze, nonché metodi già sperimentati e personale qualificato.
Art. 5. Durata e decorrenza
5.1. Il presente Xxxxxxxxx ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso tra le parti e ha decorrenza dalla data di inizio attività comunicata con lettera dall’Istituto alla Ditta.
5.2. L’esecuzione dei servizi ha una durata complessiva di 13 (tredici) mesi a partire dalla data di decorrenza contrattuale.
5.3. Si precisa che nei successivi 30 giorni a decorrere dalla stipula del contratto la Ditta potrà affiancare l’Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti, da erogarsi secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico § 3.1.4;
5.4. Ciascuna Parte avrà diritto di considerare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni loro ulteriore diritto, nel caso in cui si verifichino eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica tali da porre in evidente pericolo l’adempimento delle obbligazioni. Inoltre, le Parti espressamente convengono che, alla risoluzione, si applicano le norme del “Capitolato d’Oneri Generali del Provveditorato dello Stato per le forniture e Servizi” e del “Capitolato d’Oneri per i servizi in materia informatica” (art. 37, 39, 40 del DM 28.10.85 e art. 3-61 del DM 8.2.6), articoli che s’intendono qui integralmente richiamati.
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche
6.1. Ciascuna Parte nominerà un “Responsabile del Servizio” il quale sarà responsabile, per conto di tale Parte e per tutta la durata contrattuale, del coordinamento nell’erogazione dei Servizi. Ciascuna Parte potrà, inoltre, nominare dei “Capi Progetto Operativi” che saranno responsabili, per conto di tale Parte, della qualità tecnico/funzionale e prestazionale dei singoli Servizi erogati.
6.2. Il Responsabile INPDAP di cui al precedente comma 6.1 potrà richiedere, motivando la richiesta, alla Ditta la sostituzione delle figure professionali addette, che non risultassero adeguate ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto. La sostituzione dovrà avvenire previo accordo tra le parti e senza oneri aggiuntivi per l’Istituto.
6.3. In caso di assenze non pianificate, per malattia o per altre ragioni, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione delle figure professionali entro quanto previsto dai relativi livelli di servizio specificati nel Capitolato Tecnico al § 5.2, dandone comunicazione all’Istituto; le eventuali sostituzioni dovranno avvenire utilizzando figure professionali analoghe. Qualunque altro tipo di sostituzione, specie se non transitoria, dovrà essere preventivamente concordata e per essere attuata dovrà ottenere esplicito benestare dell’INPDAP.
6.4. Ciascuna Parte ha il diritto, in qualsiasi momento, di presentare delle richieste di modifica del presente Contratto. Tali richieste dovranno comprendere la descrizione delle modifiche desiderate e degli effetti auspicati sul Contratto. Le Parti si impegnano ad esaminare e negoziare, in buona fede, tutte le richieste di modifica.
6.5. In ogni caso, le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti al presente Contratto dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l’atto costituisce emendamento al suddetto Contratto.
Art. 7. Verifiche
7.1 Le modalità di avviamento dei servizi da erogare e il conseguente impiego delle singole risorse professionali della Ditta, saranno messi a punto di comune accordo nell’ambito del “Piano di progetto” di cui al precedente comma 3.2. Il Piano dovrà contenere i piani operativi inerenti le attività previste per le singole aree, i tempi necessari al completamento delle attività, le responsabilità e le risorse come previsto nel Capitolato Tecnico al § 3.1.1. In tale Piano la Ditta, inoltre, dovrà fornire ad INPDAP l’elenco nominativo del personale che intende impegnare per l’erogazione dei servizi richiesti presso INPDAP, esplicitandone competenze e skill; l’impiego effettivo di tale personale è soggetto ad esplicito preventivo benestare dell’INPDAP.
7.2 Il Piano di progetto verrà aggiornato, di comune accordo, con periodicità almeno trimestrale e comunque ogni qual volta si evidenziassero palesi variazioni al Piano stesso. Il Piano di progetto, sia nella versione iniziale che nei successivi aggiornamenti, è soggetto ad esplicita approvazione da parte di INPDAP entro al massimo 15 giorni dalla data di presentazione. In assenza di indicazioni contrarie da parte dell’Istituto, decorso tale termine il Piano si intenderà accettato.
Ogni richiesta di modifica del Piano da parte di INPDAP sarà comunicata alla Ditta con un anticipo non inferiore a 15 giorni.
Nel Piano di Progetto dovrà essere esplicitato anche il piano dei Servizi Aggiuntivi di cui al precedente comma 3.5 e dei Servizi Extra di cui al precedente comma 3.6, laddove richiesti da INPDAP.
7.3 Il Responsabile INPDAP e il Responsabile della Ditta di cui al precedente Art. 6.1 effettueranno con cadenza mensile una verifica dell’erogazione dei servizi finalizzata anche alla programmazione
dinamica delle attività. La Ditta dovrà presentare al Responsabile INPDAP un documento di Stato Avanzamento Lavori, secondo quanto indicato al § 3.1.2 del Capitolato Tecnico.
Tali documenti verranno esaminati tra il Responsabile della Ditta ed il Responsabile INPDAP allo scopo di verificare lo stato avanzamento lavori e di fornire elementi di aggiornamento per la programmazione trimestrale.
7.4 Le funzioni oggetto di manutenzione saranno sottoposte a Collaudo da parte di INPDAP, con il supporto della Ditta secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico § 3.1.3. Il collaudo prevederà il controllo dei requisiti di qualità e il raggiungimento dei valori di soglia dei livelli di servizio, di cui al §
5.2 del Capitolato Tecnico.
La durata del collaudo sarà, di norma, non superiore a 30 giorni solari effettivi. L’INPDAP darà comunque avvio all’attività di collaudo entro 10 giorni dalla consegna da parte della Ditta dei prodotti di fine realizzazione.
In caso di non superamento del collaudo, la Ditta avrà a disposizione un tempo massimo di 15 giorni lavorativi per apportare le dovute modifiche e rilasciare il software per una nuova sessione di collaudo. Al termine delle operazioni di collaudo sarà redatto apposito verbale di collaudo sottoscritto dai rappresentanti dell’INPDAP autori del collaudo ed i rappresentanti della Ditta presenti alle operazioni. La data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione” del Software Realizzato.
7.5 La Ditta prende atto che i servizi oggetto del presente contratto saranno sottoposti a monitoraggio, ai sensi della circolare AIPA CR/38 del 28.12.2001 e s.m .e i..
Art 8. Importo contrattuale
8.1. L’’importo massimo del presente contratto è stabilito in € …………,00 ( /00)
sulla base delle dimensioni dei servizi di cui al § 3.2 del Capitolato Tecnico e dei prezzi unitari indicati nei successivi commi.
8.2. Per i servizi di cui al precedente comma 8.1, saranno applicate le seguenti tariffe giornaliere:
a) quanto a € ……………,00 (… /00) per le figure professionali di livello A di cui al
successivo comma 8.4
b) quanto a € ……………,00 ( /00) per le figure professionali di livello B1 di cui al
successivo comma 8.4
c) quanto a € ……………,00 ( /00) per le figure professionali di livello B2 di cui al
successivo comma 8.4
d) quanto a € ……………,00 ( /00) per le figure professionali di livello C di cui al
successivo comma 8.4.
e) quanto a € ……………,00 ( /00) per le figure professionali di livello D di cui al
successivo comma 8.4.
8.3. Ai fini della fatturazione del corrispettivo contrattuale, le figure professionali impiegate nell’ambito del presente contratto, di cui al § 4.1 del Capitolato Tecnico, sono raggruppate secondo quanto indicato nella seguente tabella:
Sigla | Profilo professionale |
Livello A | Consulente Partner |
DBA Applicativo Senior | |
Project Manager Senior | |
Livello B1 | Project Manager |
Consulente | |
Livello B2 | Analista Senior |
DBA Applicativo | |
Livello C | Programmatore Senior |
Esperto Data Base | |
Livello C | Programmatore |
8.4 Per i Servizi Extra di cui al precedente comma 3.6, le tariffe giornaliere unitarie applicate sono le stesse di cui al precedente comma 8.2.
8.5. Gli importi massimi di cui al presente articolo non tengono conto di quanto previsto al precedente articolo 3 comma 5.
8.6. Tutti i corrispettivi indicati nel presente Contratto non sono comprensivi di I.V.A. e di ogni altra tassa applicabile o dovuta che rimane, comunque, a carico di INPDAP.
8.7. L’INPDAP, a seguito di esigenze che potranno verificarsi nel corso della durata contrattuale, si riserva la possibilità di concordare con la Ditta un meccanismo di “compensazione quantitativa” tra i servizi previsti nella fornitura, fermo restando l’importo complessivo del contratto e la sua durata, allo scopo di regolare eventuali incrementi o decrementi delle quantità o durate di tali servizi rispetto a quanto ad oggi previsto.
Art. 9. Modalità di consuntivazione dei servizi
9.1. La verifica e l’accettazione da parte dell’INPDAP del Rapporto di cui al precedente comma 7.3 costituirà momento di accettazione dei servizi e dei prodotti realizzati e autorizzerà l’emissione di fattura da parte della Ditta. Tale verifica dovrà essere effettuata da INPDAP entro 15 giorni dalla presentazione del suddetto Rapporto, da parte del Direttore dei Lavori della Ditta. Trascorso inutilmente tale termine, senza comunicazione di rilievi, la verifica s’intenderà positivamente avvenuta.
9.2. I Servizi Aggiuntivi di cui al precedente comma 3.5 verranno conteggiati a consumo secondo le tariffe indicate nel precedente art. 8. La consuntivazione seguirà la modalità prevista al precedente comma 9.1.
9.3. I Servizi Extra di cui al precedente comma 3.6 verranno conteggiati a consumo secondo le tariffe indicate nel precedente comma 8.2. La consuntivazione seguirà la modalità prevista al precedente comma 9.1.
9.5. La consuntivazione dei servizi erogati, necessaria per la fatturazione, sarà curata dai Capi Progetto Operativi INPDAP in collaborazione con il Responsabile della Ditta, e successivamente sottoposta all’approvazione del Responsabile INPDAP.
Art. 10. Fatturazione e pagamento
10.1. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 8 verrà effettuata mensilmente quando la Ditta fatturerà l’importo determinato sulla base delle prestazioni effettivamente erogate così come risultanti dal Rapporto di cui al precedente comma 7.3, approvato da INPDAP, sulla base delle tariffe contrattuali giornaliere di cui al precedente comma 8.2.
10.2. La fatturazione dei servizi aggiuntivi di cui al precedente comma 3.5 avverrà con le modalità di cui al precedente comma 10.1.
10.3. La fatturazione dei servizi extra di cui al precedente comma 3.6 avverrà con le modalità di cui al precedente comma 10.1.
10.4. Le fatture relative ai servizi erogati dovranno essere inviate dalla Ditta a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la liquidazione, con periodicità mensile in via posticipata. I pagamenti saranno eseguiti entro 60 giorni dalla ricezione della relativa fattura mediante accrediti presso gli istituti di seguito specificati, ove non risultino contestazioni circa la rispondenza della fornitura agli obblighi contrattuali. Il termine di 60 gg per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.
E’ facoltà della Ditta di modificare le modalità di accredito con preavviso di trenta giorni:
• Estremi per accredito fatture emesse: ………………………..
10.5. Le fatture relative ai servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
INPDAP – Struttura di Progetto per le Applicazioni Informatiche Xxx X. Xxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX
o ad eventuale altro indirizzo che sarà comunicato da INPDAP.
Art. 11. Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Ditta tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa. A tal fine, la Ditta espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono effettuate nell’esercizio di Impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che la Ditta è tenuta al versamento e che le compete quindi la rivalsa della detta imposta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.633.
Al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa , in caso d’uso , ai sensi dell’art.40 del DPR 26 aprile 1986 n.131 . Per quanto riguarda eventuali tasse, imposte o contributi futuri, essi saranno a carico dell’Istituto o della Ditta secondo quanto stabilito per Xxxxx.
Art. 12. Deposito cauzionale
Il deposito cauzionale definitivo di € ,00 effettuato attraverso fideiussione bancaria o
polizza fideiussoria calcolato sull’importo massimo di cui al precedente art. 8. comma 8.1, secondo quanto disposto dall’Art.113 D.lgs. 163/06) essendo costituito a garanzia dell’adempimento degli obblighi ed è effettuato attraverso fideiussione bancaria o polizza fideiussoria redatta come previsto dal disciplinare di gara, tale deposito si intende prestato a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall’INPDAP a causa dell’inadempienza della Ditta, salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi dell’INPDAP, sarà restituito al termine del rapporto contrattuale, previo accertamento dell’avvenuto puntuale e completo adempimento da parte della Ditta, di tutti gli obblighi contrattuali. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività su semplice richiesta scritta dell’INPDAP. Dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte della Ditta di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo.
Art. 13. Subappalto
Durante l’esecuzione del contratto la Ditta potrà richiedere di subappaltare la parte dei servizi oggetto di fornitura dichiarati in offerta, a patto che l’insieme delle attività subappaltate rientri nella misura massima consentita dalle norme vigenti.
Il subappalto deve essere comunque approvato dall’INPDAP, che si riserva la facoltà preventiva di verificare le esperienze tecnico-funzionali pregresse delle società subfornitrici e la possibilità di valutare i curricula dei tecnici impiegati dalle suddette società.
Per quanto riguarda i termini di pagamento dei compensi dovuti ai subappaltatori, a parità di tipologia di prestazioni, la Ditta farà riferimento a quanto previsto nel precedente art. 10 previa attestazione di regolare esecuzione dei servizi nonché di consegna ed accettazione dell’Istituto, fermo restando che i pagamenti saranno comunque effettuati successivamente alla data dei corrispondenti pagamenti a carico dell’Istituto, entro un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi.
La Ditta rimarrà comunque responsabile unico nei confronti di INPDAP per qualsiasi Servizio subappaltato.
Art. 14. Protezione dati
14.1.Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo.
14.2. In particolare INPDAP garantirà alla Ditta di aver acquisito i consensi necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta la Ditta garantirà all’INPDAP, su richiesta di quest’ultima, la consulenza necessaria affinché i Servizi vengano erogati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
14.3. La Ditta dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/03 è INPDAP. Pertanto in caso di trattamento dei dati personali la Ditta si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate da INPDAP.
Art. 15. Sicurezza dei dati
15.1. Il personale della Ditta è autorizzato ad accedere alle banche dati di INPDAP solo nella misura necessaria per lo svolgimento dei propri compiti.; l’accesso alle medesime banche dati da parte di un Sub-fornitore deve essere autorizzato dalla Ditta ed inoltre lo stesso dovrà attenersi alle medesime disposizioni a cui è tenuto la Ditta in materia di protezione dei dati personali . Le Parti si impegnano a non rivelare a persone non autorizzate i codici di accesso necessari all’utilizzo dei dati e/o del sistema.
15.2. La Ditta garantirà un’adeguata applicazione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative sviluppate e concordate con INPDAP sulla protezione dei dati personali, in relazione all’elaborazione dei dati medesimi, nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.lgs 196/03 e s.m.i.).
15.3. La Ditta procederà, a seguito di accordo con INPDAP, alla conservazione dei dati personali di INPDAP nel rispetto delle istruzioni scritte rilasciate dalla stessa. Su richiesta scritta di INPDAP e non oltre 3 (tre) mesi dopo la risoluzione o la scadenza del Contratto, intervenuta per qualsivoglia ragione, oppure nei casi in cui specifici dati non dovessero più servire al fine dell’erogazione dei Servizi, in tutti questi casi, detti dati saranno restituiti a INPDAP su supporto magnetico laddove possibile o, se INPDAP dovesse richiederlo in forma scritta, saranno distrutti.
15.4. I dati di INPDAP non potranno essere utilizzati dalla Ditta per scopi diversi da quelli dell’erogazione dei Servizi previsti da contratto; tali dati non potranno inoltre, essere venduti, ceduti, noleggiati, divulgati o comunque trasferiti dalla Ditta a terze parti, ad eccezione dei sub appaltatori. La Ditta non possederà o vanterà qualsivoglia privilegio o altro diritto in relazione ai dati di INPDAP.
Art. 16. Riservatezza
16.1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. La Ditta si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i..
16.2. Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
16.3. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub applatatori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di tale contratto.
Art. 17. Obbligazioni a carico delle parti
L’Istituto renderà disponibile al Fornitore in tempo utile per il corretto avvio delle attività contrattuali:
- La documentazione e le informazioni necessarie in suo possesso per consentire al Fornitore l’erogazione dei Servizi; in particolare l’INPDAP fornirà gli standard relativi alle modalità di pianificazione e rendicontazione delle attività e dei servizi (Piano di programma) e tutte le successive modifiche e revisioni;
- Le informazioni ed i dati richiesti dal Responsabile del servizio del Fornitore per il soddisfacente procedere dei lavori;
- le infrastrutture necessarie all’esecuzione della fornitura comprendenti, in linea generale: i locali idonei ad ospitare i gruppi di lavoro.
Non saranno invece forniti dall’Istituto apparecchiature individuali di lavoro: personal computer e relative unità periferiche. Le risorse assegnate al progetto dovranno inoltre disporre di telefono cellulare aziendale.
Il fornitore dovrà inoltre installare presso la sede Inpdap orologi marcatempo per la rilevazione delle presenze del proprio personale.
Art. 18. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale.
18.1. La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
18.2 INPDAP, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro e valutazione delle controdeduzioni dello stesso, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al massimo al 20% (venti per cento) dell’importo massimo contrattuale. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che la Ditta si sia posta in regola; la Ditta non potrà vantare diritto alcuno per il pagamento ritardato in conformità al presente articolo.
18.3 La Ditta si impegna a intrattenere con l’INPDAP e suoi dipendenti, e con i fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
Art. 19. Proprietà e diffusione dei Dati
19.1.Tutto il materiale originale, sia in forma scritta sia in forma leggibile dall’elaboratore, inclusi fra l’altro i sorgenti dei programmi, i nastri, i tabulati e le altre documentazioni dei programmi, predisposto dalle risorse coinvolte nel presente Contratto nello svolgimento delle loro attività presso l’INPDAP, sarà di proprietà dell’INPDAP stesso.
19.2. I concetti, le idee, il know-how o le tecniche relativi alla elaborazione dei dati che siano stati sviluppati nel corso del presente Contratto dal personale della Ditta o in collaborazione fra la Ditta e l’INPDAP, potranno essere usati da entrambe le parti senza limitazione alcuna.
19.3. Resta inteso che il presente Contratto non impedirà in alcun modo la Ditta di sviluppare opere derivate che siano competitive, e ciò anche se simili, nei confronti di materiali che possono essere forniti all’INPDAP in base al presente Contratto. Tuttavia la Ditta, nello sviluppare dette opere derivate per altri Clienti, si asterrà dal consegnare copie, totali o parziali dei materiali sviluppati per INPDAP in esecuzione del presente contratto sia in forma stampata, sia in forma leggibile dall’elaboratore.
19.4. Le parti convengono che i diritti e gli obblighi derivanti dalle sezioni 15.4, 16, e 19.3 del presente Contratto continueranno ad avere validità alla scadenza o risoluzione dello stesso e vincoleranno le parti, i loro successori ed aventi causa. Salvo quanto altrimenti disposto, il presente Contratto potrà essere modificato solo in forma scritta da persone munite degli idonei poteri di rappresentanza dei contraenti.
Art. 20. Dichiarazioni di garanzia
20.1 La Ditta dichiara quanto segue:
• l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente contratto, anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile;
• l’impegno a tenere sollevato ed indenne l’INPDAP da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, nonché da qualsiasi controversia, oneri e responsabilità nei confronti dei fornitori della Ditta impiegati in subappalto nell’ambito del presente contratto;
• l’impegno ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all’uso di tali metodi, dispositivi e materiali;
• l’impegno a tenere sollevato l’INPDAP da qualsiasi responsabilità e onere derivante da eventuali danni arrecati dal personale della Ditta e/o da personale di eventuali suoi sub- appaltatori nei confronti dell’INPDAP e/o di terzi nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto; l’assenza dello stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, sospensione dell’attività, o di procedimenti finalizzati ai presenti stati, nell’ultimo quinquennio.
• l’assenza di procedimenti in corso per reati connessi alla condotta professionale di forniture e prestazione di servizi;
• l’assenza di inadempimento ad obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale o obblighi tributari.
20.2 La Ditta dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui deve svolgersi la fornitura e di quelle che comunque vi possono influire.
20.3. L’INPDAP dichiara l’adempimento per almeno il 70% del valore economico complessivo del contratto.
20.4. Il servizio di manutenzione correttiva per la correzione dei difetti degli oggetti software modificati in interventi manutenzione correttiva, evolutiva ed adeguativa, dovrà svolgersi in regime di garanzia per l’intero periodo contrattuale e comunque per un anno a decorrere dalla data di positivo collaudo. La garanzia è esclusa per gli oggetti modificati da un soggetto diverso dalla Ditta stessa.
Art. 21. Penali
21.1. Qualora la Ditta non fornisca all’INPDAP i servizi richiesti nei termini quali/quantitativi di risorse stabilite in sede di pianificazione, in osservanza dei livelli di servizio riportati nel Capitolato tecnico, verrà applicata una penale di importo pari al 100% del costo giornaliero di ogni risorsa professionale non fornita, moltiplicato per il numero di giorni uomo di ritardo o assenza, con esclusione dei primi 5 giorni.
21.2. Relativamente al servizio di “Manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva” interamente a carico, per ogni giorno naturale di ritardo nella comunicazione di approntamento al collaudo delle componenti di sviluppo rispetto alle date previste in sede di pianificazione, verrà applicata una penale pari allo 1 per mille dell’importo relativo, commisurato al dimensionamento, determinato in contrattazione tra le Parti, dell’area di intervento (gg/pp). Per ogni giorno naturale di ritardo superiore ai primi 7 giorni successivi alla data di collaudo negativo e fino alla data di approntamento per la riesecuzione del collaudo, verrà applicata una penale pari allo 1 per mille dell’importo, relativo alla specifica componente, commisurato al dimensionamento determinato in sede di contrattazione tra le Parti.
21.3. Per la verifica dei livelli di servizio saranno forniti dalla Ditta dei report con cadenza mensile redatti secondo le modalità concordate con il Responsabile di progetto dell’INPDAP.
21.4. L’ammontare delle penali non potrà superare la somma complessiva pari al 10% dell’importo massimo contrattuale di cui all’art. 8, comma 1.
21.5. Qualora l’importo complessivo delle penali applicate raggiunga un valore pari al 10% (diecipercento) massimo contrattuale di cui all’art. 8, comma 1, l’Istituto potrà applicare la risoluzione in danno del contratto.
21.6. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da queste comunicate all’Istituto nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione stessa.
21.7. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, l’Istituto si riserva di richiedere il maggior danno, entro i limiti di cui al successivo articolo 22, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento senza bisogno di diffida.
21.8. L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 12, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo.
Art. 22. Inadempienze e responsabilità
22.1. Qualora una qualsiasi delle due Parti dovesse rendersi conto di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali o dovesse prevedere un ritardo nel loro adempimento, la Parte inadempiente informerà immediatamente l’altra Parte, indicando le ragioni che hanno determinato l’inadempienza o il ritardo.
22.2. Qualora una Parte dovesse dimostrare che un ritardo è dovuto a cause di forza maggiore, in base a quanto stabilito dall’Art. 23 del presente Contratto, la scadenza sarà rimandata del tempo necessario e non sarà imposta alcuna riduzione di compenso o penale o altro tipo di indennizzo.
22.3. La Parte inadempiente, per qualsivoglia ragione, comprese le ragioni di forza maggiore, prenderà tutte le misure ragionevolmente possibili, a sue spese, per porre rimedio all’inadempienza nel più breve tempo possibile o almeno per mitigare i danni risultanti da tale inadempienza.
22.4. Salvo i limiti di legge e senza pregiudizio per quanto stabilito ai commi precedenti, la responsabilità dell’Impresa per danni causati a INPDAP e/o a terzi nell’esecuzione del presente contratto dal suo personale e dai suoi sub appaltatori, sarà limitata come segue:
• La Ditta, nel caso di danni causati da dolo o colpa grave, sarà responsabile per i danni causati alle persone e alle proprietà illimitatamente,
• Per perdite pecuniarie la Ditta sarà responsabile fino a un ammontare massimo pari al valore del presente contratto.
• La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni, tanto dell’Impresa quanto dell’INPDAP o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche se eseguite da parte di terzi.
Fatto salvo quanto sopra previsto, l’Impresa e il suo personale non avranno ulteriori responsabilità né obblighi legali di qualsivoglia natura con particolare riferimento a danni indiretti o consequenziali;
22.5. INPDAP trasmetterà sollecitatamene notifica scritta alla Ditta di eventuali danni o perdite per le quali la Ditta risulti responsabile ai sensi del precedente comma.
22.6. Nessuna azione per eventuali richieste di indennizzo sollevate ai sensi del precedente comma può essere promossa trascorso un anno dal momento in cui si è manifestata la causa dell’inadempimento o dal momento in cui la parte, che avrebbe avuto il diritto di agire, ha avuto conoscenza della causa medesima.
Art. 23. Forza maggiore
Subordinatamente al presente Contratto, ciascuna Parte sarà dispensata dalle sue responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti, nonché in caso di sopravvenuta normativa incompatibile con la prosecuzione del contratto, nel qual caso le parti potranno risolvere il contratto di diritto.
Art. 24. Varie
24.1. Principi di buona pratica nel settore informatico
Nell’adempiere al presente Contratto, INPDAP e la Ditta rispetteranno i principi generalmente riconosciuti di buona pratica nel settore informatico.
24.2. Divisibilità
Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Contratto venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l’eseguibilità delle rimanenti disposizioni del Contratto rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
24.3. Contratto non confidenziale
Le Parti sono autorizzate a rivelare l’esistenza del presente Contratto e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.
24.4. Cessione del contratto
Il presente contratto non è cedibile a terzi.
Art. 25. Foro Competente
Ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma,
Per INPDAP Per DITTA