CAPO II – NORME RELATIVE AL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.1. Il presente regolamento disciplina il servizio di somministrazione di acqua potabile gestito da Alto Trevigiano Servizi S.r.l., in seguito per brevità denominato Gestore del S.I.I. (Servizio Idrico Integrato).
1.2. L’attività di gestione del servizio idrico integrato viene svolta all’interno dell’A.A.T.O. Veneto orientale, sub-ambito Destra Piave
CAPO II – NORME RELATIVE AL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Art. 2 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E SOMMINISTRAZIONE D’ACQUA POTABILE
La domanda di allacciamento e/o somministrazione di acqua potabile per gli usi indicati all’art. 24 è formulata al Gestore del S.I.I. utilizzando l’apposito modulo reperibile presso lo sportello dedicato ai clienti o scaricabile dal sito internet; la domanda potrà anche essere formalizzata telefonicamente, a mezzo fax o e-mail indicando nell’apposito modulo tutti i dati richiesti.
Art. 3 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
3.1 Contestualmente al ricevimento della domanda, il gestore comunica al cliente il nominativo dell’operatore a cui il cliente potrà far riferimento.
3.2 Se la domanda risulta incompleta o irregolare, il cliente è invitato ad integrarla o a regolarizzarla nei modi e nei tempi previsti nella carta dei servizi.
Art. 4 ACCOGLIMENTO O DINIEGO DELLA DOMANDA
4.1 Entro il termine previsto dalla carta dei servizi, il Gestore del S.I.I., per iscritto, comunica al cliente l’accoglimento o il diniego della domanda.
Il preventivo della spesa da sostenersi per l’allacciamento viene comunicato al cliente contestualmente all’accoglimento della domanda.
La spesa preventivata, determinata forfettariamente sulla base del tariffario del Gestore del S.I.I., è comprensiva di tutti gli oneri relativi ad allacciamenti fino a 10 ml. misurati dal punto di consegna (contatore) alla presa stradale; oltre tale misura verrà effettuato un apposito preventivo di spesa.
La comunicazione di accoglimento della domanda contiene altresì l’invito a stipulare il contratto di somministrazione entro il termine previsto dalla carta dei servizi, pena l’archiviazione della stessa.
La comunicazione di diniego deve indicare i motivi del mancato accoglimento della domanda.
4.2 La domanda di somministrazione e/o allacciamento non può essere accolta nei seguenti casi, il cui elenco deve considerarsi esemplificativo:
- non è materialmente possibile collocare la tubazione e/o il contatore secondo la normativa tecnica vigente;
- risulta priva dei requisiti o difetta delle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente;
- lo stesso cliente, titolare di altra utenza anche condominiale, o proprietario di immobili siti nel territorio di competenza del Gestore per i quali risultano morosità nei confronti del Gestore stesso;
- la quantità d’acqua richiesta è superiore a quella che può essere erogata.
4.3 Se cessano le cause di cui al precedente comma, l'istruttoria della domanda prosegue ai sensi dell'art. 3.
4.4 I lavori per la realizzazione dell’allacciamento sono eseguiti dal Gestore del S.I.I., con oneri a carico del cliente. Il preventivo di spesa per l’allacciamento è determinato forfettariamente sulla base del tariffario del Gestore del S.I.I. ed è comprensivo di tutti gli oneri relativi ad allacciamenti standard.
4.5 Il cliente che intende ritirare la domanda deve darne comunicazione scritta al Gestore del
S.I.I. prima dell’inizio dei lavori di allacciamento dell’immobile alla rete idrica. In caso di mancata comunicazione, il cliente non ha diritto ad alcun rimborso ed è tenuto a rimborsare le spese per l’eventuale rimozione dell’allacciamento eventualmente realizzato.
4.6 Il pagamento dell’importo di cui al preventivo di spesa equivale ad autorizzazione tacita da parte del cliente all’esecuzione delle opere e accettazione tacita delle stesse.
Art. 5 A STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
5.1 La stipulazione del contratto di somministrazione è condizione necessaria per l’allacciamento alla rete idrica e per la conseguente erogazione di acqua potabile. La stipulazione del contratto è inoltre subordinata al versamento di un deposito cauzionale infruttifero il cui importo è indicato nel tariffario. Tale deposito cauzionale sarà restituito:
a) a seguito del conguaglio finale al momento della cessazione del contratto, previa verifica del regolare pagamento delle fatture relative ai consumi.
b) in caso di pagamento regolare pagamento della fatturazione sui consumi mediante servizio di domiciliazione bancaria; in tale ipotesi si provvederà alla restituzione con compensazione sulle bollettazioni successive.
5.2 Il contratto di somministrazione di acqua potabile è sempre concluso con un unico cliente che è l’unico soggetto titolare dei diritti, poteri e obblighi dei servizi derivanti dal contratto stesso.
5.3 La domanda di somministrazione di acqua potabile è decaduta e sarà archiviata d’ufficio se il cliente non stipula il contratto di somministrazione nel termine indicato nella carta dei servizi con riferimento all’art. 4 del presente regolamento .
5.4 La stipulazione del contratto è subordinata in ogni caso all’attestazione di avvenuto pagamento della spesa preventivata forfettariamente in relazione all’istanza del cliente previa consegna di tutta la documentazione richiesta; il preventivo è detrminato in base agli standard di intervento ed è comprensivo delle spese di istruttoria e sopralluogo.
Detto preventivo potrà comunque essere oggetto di integrazione in esito alle effetttive esigenze riscontrate a seguito del sopralluogo svolto dal tecnico incaricato dal Gestore del S.I.I.
Art. 6 DURATA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
6.1 I contratti per la fornitura dell’acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell’anno di stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta scritta delle parti con le modalità di cui al successivo art.9.
E’ dovere del cliente comunicare la cessazione dell’Utenza. In caso di mancata ottemperanza dell’obbligo di cui sopra, il cliente rimarrà responsabile per il pagamento di ogni corrispettivo del servizio eventualmente erogato anche successivamente al recesso. Sono comunque salve le ipotesi di risoluzione di diritto previste dagli artt.10, 11, 23 e 33 del presente regolamento.
Art. 7 SERVITU’
7.1 Nel caso di posa dell’allacciamento in proprietà privata, il proprietario dell’immobile da allacciare alla rete idrica è tenuto a concedere gratuitamente al Gestore del S.I.I. l’autorizzazione a collocare sopra e sotto il suolo di sua proprietà, le tubazioni, le diramazioni, i pozzetti e gli organi di manovra e controllo, con relativi accessori, necessari per l’erogazione dell'acqua potabile al cliente.
7.2 Se per realizzare un nuovo allacciamento è necessario posizionare le tubazioni e/o le apparecchiature e i pozzetti in terreni di proprietà altrui, il cliente deve comunicarlo preventivamente al Gestore del S.I.I. e acquisire, a propria cura e spese, la preventiva autorizzazione scritta del terzo proprietario e consegnarla in originale al Gestore del S.I.I. In difetto di autorizzazione, dovrà essere individuata dal cliente, d’intesa con il gestore del S.I.I., un’altra soluzione compatibile con lo stato dei luoghi.
7.3 Se, in ipotesi di allacciamento già esistente, il contatore deve essere collocato in terreni di proprietà altrui, il cliente deve comunicarlo preventivamente al Gestore del S.I.I. e acquisire, a propria cura e spese, la preventiva autorizzazione scritta del terzo proprietario e consegnarla in originale al Gestore del S.I.I..
In difetto di autorizzazione, dovrà essere individuata dal cliente, d’intesa con il gestore del S.I.I., un’altra soluzione compatibile con lo stato dei luoghi.
Art. 8 SPESE DI ALLACCIAMENTO
8.1 I lavori per la realizzazione dell’allacciamento sono eseguiti dal Gestore del S.I.I., con oneri a carico del cliente. Il preventivo di spesa è formulato secondo le tariffe determinate dal Gestore del S.I.I.
8.2 Il pagamento dell’importo di cui al preventivo di spesa equivale ad assenso ed autorizzazione da parte del cliente all’esecuzione delle opere.
Art. 9 CESSAZIONE DELL'UTENZA
9.1 Il cliente che intende recedere dal contratto deve darne disdetta al Gestore del S.I.I., con un preavviso scritto (raccomandata a mani o A.R. o telefax) di almeno 5 giorni. In tale disdetta dovranno essere comunicati i dati di lettura del contatore e l’indirizzo a cui spedire la fattura a saldo. In ipotesi di omessa comunicazione dei dati di lettura del contatore la lettura sarà eseguita da personale incaricato dal Gestore del S.I.I. con addebito delle spese previste dal tariffario.
9.2 Trascorsi quindici giorni dalla data di cessazione del contratto e in mancanza di subentro, il Gestore del S.I.I. provvederà a sospendere la somministrazione di acqua potabile; In caso di mancato preavviso, il cliente resta comunque obbligato verso il Gestore del S.I.I. fino al momento in cui non formalizza la disdetta mediante regolare preavviso scritto, con le modalità di cui sopra, salvo quanto previsto dall’art.11.
9.3 Il cliente dovrà parimenti preavvisare tempestivamente il gestore nel caso in cui trasferisce il proprio recapito.
Art.10 SUBENTRO DI UTENZA E RISOLUZIONE PER DECESSO
10.1 Il soggetto che intende subentrare ad altro cliente deve presentare al gestore, con le stesse modalità previste dall’ art. 2, 1° comma, comunicazione di subentro e stipulare con lo stesso un nuovo contratto di somministrazione.
10.2 Decorsi 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto con il cliente, il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto di somministrazione, con applicazione degli oneri previsti per la riattivazione per la quale si utilizzeranno i medesimi criteri previsti per le nuove Utenze.
10.3 Il subentro è gratuito per le società o i condomini che cambiano la sola ragione sociale, mantenendo la stessa Partita Iva e/o codice fiscale ed altresì per i casi di cambio d’uso da cantiere a domestico sempre che l’intestatario rimanga il medesimo
10.4 Il contratto di somministrazione è risolto di diritto per decesso del cliente.
10.5 Gli eredi, limitatamente al coniuge e ai parenti in linea retta sino al secondo grado, possono subentrare a titolo gratuito nel contratto di somministrazione qualora presentino, unitamente al certificato di morte, o autocertificazione che attesti lo stato di erede, domanda scritta di subentro nel termine di un anno dalla data del decesso del cliente.
Art.11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER CESSAZIONE DELLA DETENZIONE E/O POSSESSO DELL’IMMOBILE
11.1 Nell’ipotesi di contratto di somministrazione stipulato da soggetto diverso dal proprietario dell’immobile che ne abbia il possesso e/o la detenzione il contratto è risolto di diritto qualora il proprietario attesti con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o con produzione di idonea documentazione la cessazione del possesso e /o della detenzione dell’immobile da parte del terzo.
11.2 Il proprietario, o il nuovo inquilino beneficiario del servizio, dovrà presentare una nuova domanda e stipulare un nuovo contratto di somministrazione, con applicazione degli oneri previsti per la riattivazione del servizio sempre che non subentri nel contratto nei termini e con le modalità di cui all’art. 10.
CAPO III – DISPOSIZIONI TECNICHE
Art.12 PUNTO DI CONSEGNA
12.1 Il contatore ed i relativi accessori costituiscono il punto finale dell'allacciamento idrico ed il punto di consegna dell’acqua potabile al cliente. Essi sono di proprietà del Gestore del S.I.I.
Art.13 CRITERI PER LA POSA DI NUOVE CONDOTTE
13.1 Prima di rilasciare permessi a costruire che riguardano anche la realizzazione di nuove condotte, dovrà essere acquisito il parere vincolante del Gestore del S.I.I. secondo i criteri stabiliti dal disciplinare tecnico per la realizzazione delle nuove condotte e degli allacciamenti alle utenze predisposto dal gestore del S.I.I.
Art.14 MANUTENZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO
14.1 La manutenzione e la responsabilità delle opere di allacciamento, è a carico del Gestore del S.I.I., sempre che il tratto di condotta di allacciamento sia posizionato in area pubblica o di uso pubblico e il contatore risulti installato in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
14.2 In deroga al comma precedente, la manutenzione è a carico del cliente nel caso in cui non sia possibile od opportuno spostare il contatore al confine della proprietà privata, oppure quando per l’esecuzione dell’intervento si renda necessario operare su murature e pavimentazioni dell’immobile servito. In tale caso le sole operazioni idrauliche sono effettuate dal Gestore del S.I.I., con addebito della relativa spesa al cliente.
Art.15 SPOSTAMENTO DI CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE IDROPOTABILE E DI OPERE ACCESSORIE
15.1 Per esigenze correlate alla gestione del servizio, ed anche su richiesta del cliente, il Gestore del S.I.I. può provvedere allo spostamento di condotte di distribuzione idropotabile e di allacciamenti da una condotta idrica ad un’altra o in diversa posizione, comunque in conformità alle disposizioni del presente regolamento; le relative spese sono a carico del cliente solo se l’intervento è stato eseguito su sua richiesta.
Art.16 CONTATORE
16.1 Ogni unità immobiliare deve disporre di un contatore per il rilievo del consumo d'acqua potabile, fornito dal Gestore del S.I.I. (o dal precedente Gestore), che ne cura anche l'installazione. Il Gestore del S.I.I. determina la tipologia del contatore da installare, in relazione all’uso dell’acqua dichiarato dal cliente.
Salvo che per i fabbricati (o loro parti) già agibili o abitabili alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è ammesso l'uso di un solo contatore a servizio di più unità immobiliari, anche se situate nello stesso edificio.
La suddetta disposizione può essere derogata, a discrezione del S.I.I., per i condomini in ipotesi di comprovate e motivate ragioni tecniche che dovranno essere adeguatamente documentate.
16.2 Qualora le utenze siano dotate di contatori privati saranno tenute a chiederne tempestivamente la sostituzione con altro fornito a titolo di comodato gratuito dal Gestore del S.I.I.. In caso di mancata richiesta, la sostituzione verrà effettuata d’ufficio dal Gestore del S.I.I.
16.3 Al contatore e agli organi di manovra a monte dello stesso sono applicati sigilli piombati per evitare qualsiasi manomissione. Dell'eventuale manomissione o rottura dei sigilli è responsabile il cliente.
16.4 Il cliente è, inoltre, responsabile di qualsiasi alterazione o manomissione apportata all'involucro, ai meccanismi interni o agli attacchi del contatore ed è tenuto a rimborsare al Gestore del S.I.I. la spesa sostenuta per la sostituzione dello strumento alterato o manomesso.
16.5 Il contatore che per cause naturali (gelo ed usura) non fosse più in grado di registrare il reale consumo dell'acqua potabile sarà sostituito gratuitamente dal Gestore del S.I.I., sempre che esso risulti essere stato alloggiato secondo quanto previsto dal presente regolamento; diversamente, le spese per la sua sostituzione sono a carico del cliente.
16.6 E’ vietata la somministrazione di acqua potabile ai clienti sprovvisti di contatore. Il Gestore del S.I.I. provvede alla installazione del contatore presso i clienti che eventualmente ne sono sprovvisti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le relative spese sono a carico dei clienti.
L’eventuale installazione di uno o più contatori secondari a valle del contatore esistente e principale, non rientra tra i compiti del Gestore S.I.I. al quale nessun onere potrà essere imposto in riferimento agli eventuali contatori privati e alla loro lettura che, in ogni caso, farà riferimento al contatore principale, installato dal Gestore.
Art.17 COLLOCAZIONE DEL CONTATORE
17.1 Il contatore è collocato nel punto individuato dal Gestore del S.I.I., valutate le esigenze del cliente, ma sempre su area di proprietà pubblica (o di uso pubblico) prossima al confine con la più vicina (rispetto alla condotta adduttrice) proprietà privata (intendendo come tale anche l’area in proprietà indivisa tra più clienti, pertinenziale a più immobili). Quando non sia tecnicamente possibile la collocazione su area pubblica (o di uso pubblico), e l’esistente condotta adduttrice si trova in proprietà privata, il contatore potrà essere collocato nel punto più vicino alla stessa condotta, previo consenso del proprietario del fondo applicandosi in tal caso quanto previsto dal presente regolamento. Il contatore dovrà essere alloggiato nel rispetto degli standard adottati dal Gestore del S.I.I, meglio specificati nel disciplinare tecnico per la realizzazione delle nuove condotte e degli allacciamenti alle utenze.
17.2 Il Gestore del S.I.I. ha facoltà di spostare il contatore - a proprie spese - se, per modifiche dello stato dei luoghi o per esigenze di maggior sicurezza o di adeguamento degli impianti in genere, il luogo ove esso è stato inizialmente collocato non risulta più idoneo; in tal caso il cliente sarà preavvertito con apposita comunicazione.
17.3 Il cliente deve adottare ogni utile intervento affinchè il contatore sia facilmente accessibile ed ispezionabile e non subisca danni di alcun genere.
17.4 I contatori esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non collocati fronte area pubblica o di uso pubblico servita dalla rete o, nel caso che la rete esistente attraversi più proprietà, dovranno essere spostati quando :
a) il tratto di condotta esistente a monte del contatore, servente un numero inferiore a dieci contatori, sia che si trovi in area privata che in area pubblica o di uso pubblico,
debba essere riparato e/o sostituito per motivi tecnici; in tal caso il Gestore del S.I.I. provvede, a sue spese a ricollocare e/o sostituire il contatore, avendo cura di comunicare preventivamente la suddetta circostanza al cliente ed indicando le modalità di intervento. Il cliente, a propria cura e spese, dovrà provvedere entro i successivi 10 giorni dall’intervento del Gestore del S.I.I. alternativamente a:
- collegare l’impianto idraulico a valle del nuovo punto di consegna mediante sostituzione dell’intera condotta ubicata in proprietà privata;
- riparare la condotta ubicata in proprietà privata.
Qualora il cliente o il proprietario non ottemperino, il Gestore del S.I.I. potrà tutelare i propri interessi volti a limitare il danno o lo spreco d’acqua applicando l’art. 34.
b) il Gestore del S.I.I. costruisca una nuova condotta di derivazione per dismetterne un’altra già esistente o esegua ammodernamenti o necessari adeguamenti; in tal caso il Gestore del S.I.I. predispone un nuovo allacciamento fino al confine della proprietà privata del cliente o in caso di attraversamenti di più proprietà fino alla prima proprietà rispetto all’area pubblica o di uso pubblico servita dalla rete generale. Il cliente dovrà provvedere, a propria cura e spese ed entro i successivi 30 giorni, al relativo collegamento all’impianto idrico interno, salvo eventuali deroghe valutate e motivate dal Gestore del S.I.I..
c) vengano riscontrate anomalie dell’impianto a monte del contatore, quali by-pass con altri servizi, allacciamenti abusivi ecc.; in tal caso le spese di spostamento del contatore sono a totale carico del cliente; è fatta salva la presentazione dell’eventuale denuncia-querela da parte del Gestore del S.I.I.;
d) la collocazione del contatore non sia idonea a:
garantire una adeguata protezione da agenti atmosferici (gelo);
garantire le necessarie condizioni igieniche, a causa della sua vicinanza a concimaie, fognature, etc.;
permetterne la lettura o la manutenzione anche per indisponibilità o diniego all’accesso da parte del cliente;
In tali casi le spese di spostamento del contatore sono a totale carico del cliente;
e) l’edificio ove si trova è oggetto di ristrutturazione o di restauro; in tal caso le spese di spostamento del contatore sono a totale carico del cliente.
E’ comunque fatto salva la disposizione di cui all’art. 14 comma 2.
17.5 Per complessi edilizi superiori o uguali a n.10 utenze, i singoli contatori possono essere collocati anche all’interno del fabbricato, in apposito locale idoneo e coinbentato reso accessibile in qualsiasi momento al personale addetto per rilievi dei consumi d’acqua nonché per verifiche, controlli e quant’altro risultasse necessario od indispensabile ad assicurare il regolare svolgimento del servizio.
Nelle nuove unità immobiliari superiori o uguali a 10 utenze, oltre ai singoli contatori dovrà essere installato anche un contatore generale di controllo posizionato a confine della proprietà privata come prescritto dal precedente comma 1), mentre il tratto di linea idrica dopo il citato contatore generale dovrà essere realizzato e protetto da un’apposita guaina, secondo le prescrizioni del Gestore del S.I.I., in modo tale da consentire l’agevole sfilamento della tubazione garantendo eventuali e rapide riparazioni o manutenzioni della stessa.
Le eventuali manutenzioni e/o riparazioni che dovessero interessare il tratto di condotta dopo il contatore generale potranno essere eseguite esclusivamente dagli addetti o dagli incaricati del Gestore del S.I.I. con spese a carico dei clienti. Questi ultimi dovranno adottare ogni utile intervento affinché il tratto di condotta situato dopo il contatore generale sia in ogni momento facilmente accessibile ed ispezionabile. Nell’area interessata dalla presenza di tale condotta è implicitamente costituita servitù a favore del gestore del S.I.I.
Art.18 LETTURA DEL CONTATORE
18.1 La lettura del contatore è effettuata, con periodicità almeno annuale, da personale incaricato dal Gestore del S.I.I., senza necessità di preavviso al cliente. Il personale addetto alla lettura sarà munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Gestore del S.I.I.
18.2 Se il personale addetto alla lettura non può accedere al contatore, per motivi diversi da quelli previsti all’art. 23 , viene consegnato al cliente un apposito avviso per la “autolettura” secondo le modalità previste dalla carta dei servizi
18.3 Qualora i dati indicati dal cliente in autolettura risultino alterati conseguendo vantaggi al cliente sarà applicata la penalità prevista dalla carta dei servizi.
Art.19 INDICAZIONI DEL CONTATORE
19.1 Il cliente è obbligato a pagare il corrispettivo relativo al consumo d’acqua potabile rilevato dal contatore, anche se dovuto a perdite dell'impianto a valle del contatore stesso, fatta salva la presentazione da parte del cliente di motivata richiesta scritta di temporanea sospensione del termine del pagamento in attesa di verifica da parte del Gestore del S.I.I..
19.2 Il cliente è tenuto a comunicare prontamente al Gestore del S.I.I. l’eventuale blocco o malfunzionamento del contatore. Per il periodo di irregolare funzionamento del contatore, il conteggio del consumo d’acqua è effettuato tenendo conto dei consumi medi di utenze similari per analogo periodo, solo quando non siano disponibili dati attendibili sui consumi dell’utenza specifica relativi allo stesso periodo dell'anno precedente, nel qual caso si fa riferimento a quest’ultimo.
Art.20 CONTROLLO DEL CONTATORE
20.1 Il Gestore del S.I.I. si riserva la facoltà di sostituire il contatore o di sottoporlo in qualsiasi momento ad opportune verifiche, assumendosene ogni onere tecnico ed economico.
20.2 Quando il cliente ritiene che il contatore non funzioni in modo regolare, richiede per iscritto al Gestore del S.I.I. di eseguire le opportune verifiche mediante impiego di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura.
20.3 Tali verifiche sono eseguite entro i termini e con le modalità stabilite dalla carta dei servizi.
CAPO IV – COMPORTAMENTO DEL CLIENTE
Art.21 NORME DI COMPORTAMENTO DEL CLIENTE
21.1 Il cliente è consegnatario del contatore installato presso l’unità immobiliare di sua pertinenza; è quindi responsabile degli impianti posti a valle dello stesso e ha l'onere di proteggere e sorvegliare il contatore nonché i relativi accessori e manufatti.
E’ tenuto ad accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigillati e a comunicare prontamente al Gestore del S.I.I. ogni irregolarità riscontrata.
21.2 Il cliente è inoltre tenuto a:
a) rispettare le disposizioni e le direttive igienico-sanitarie eventualmente dettate dall’Autorità competente o dal Gestore del S.I.I. circa l’uso dell'acqua potabile e dei pozzi;
b) consentire l’accesso in sicurezza al contatore e mantenere puliti e sgombri i pozzetti e le nicchie in cui è alloggiato il contatore;
c) proteggere dal gelo il contatore non alloggiato in pozzetto o in nicchia conformi alle disposizioni del presente regolamento, utilizzando idoneo materiale isolante compatto;
d) comunicare prontamente al Gestore del S.I.I. la presenza di danni o guasti all’allacciamento (a partire dalla presa alla condotta principale e fino al contatore, accessori compresi), al fine di permettere le tempestive riparazioni;
e) installare apposite valvole di non ritorno, onde evitare rischi di riflusso dell'acqua potabile dall'impianto interno alla rete di distribuzione;
f) risarcire al Gestore del S.I.I. eventuali danni derivanti da propria incuria o negligenza, nonché le spese per i relativi sopralluoghi, riparazioni, modifiche degli impianti e degli apparecchi;
g) installare eventuali riduttori di pressione, atti a salvaguardare gli impianti e le condotte interne da sbalzi di pressione o altro; il Gestore del S.I.I. è infatti esente da ogni responsabilità per danni occorsi al cliente in seguito a sbalzi di pressione dell’acqua circolante nelle tubazioni.
21.3 Il cliente deve evitare:
a) qualsiasi manomissione, alterazione o rottura dell’allacciamento. Il cliente sarà ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti al Gestore del S.I.I. a causa della manomissione, alterazione, o rottura del tratto di allacciamento sito in proprietà privata, anche se dovuti all’intervento di terzi o di allacciamenti abusivi; In questo ultimo caso il Gestore del S.I.I. è tenuto a denunciare alle competenti Autorità l’abuso riscontrato;
b) il prelevamento, con qualsiasi impianto di aspirazione, di acqua potabile dalla rete idrica del Gestore del S.I.I.;
c) i collegamenti delle tubazioni dell'acqua potabile con fonti idriche autonome, o con impianti d’irrigazione;
d) la messa in opera, a valle del contatore, di serbatoi di stoccaggio o di recipienti provvisti di dispositivi che possano comportare, anche per periodi brevi, forti erogazioni o sbalzi di pressione;
e) la concessione dell'acqua potabile a terzi, o il suo utilizzo per usi o in locali diversi da quelli indicati nel contratto di somministrazione;
f) l’installazione, all'interno del pozzetto o della nicchia di alloggio del contatore, di rubinetti portagomma o di qualsiasi altra apparecchiatura idraulica che impediscano la lettura o la manutenzione.
21.4 Il Gestore del S.I.I. può prescrivere ai clienti che svolgono lavorazioni speciali mediante manipolazione di liquidi di particolare pericolosità o che alimentano in diretta impianti antincendio l'installazione di una doppia valvola di non ritorno, ovvero particolari modalità costruttive dell'impianto. Spetta al cliente eseguire la manutenzione ed il controllo periodico di tali valvole e degli analoghi strumenti (quali "disconnettori idraulici") atti ad evitare il riflusso di acqua in rete di distribuzione.
Se il cliente non rispetta le prescrizioni impartite, il Gestore del S.I.I., previa diffida, può sospendere l'erogazione dell'acqua potabile al fine di salvaguardare la rete idrica da possibili inquinamenti.
Art.22 RIFUSIONE DEI DANNI
22.1 Qualsiasi danno alle infrastrutture ed agli impianti causato da manomissione, trascuratezza e trasgressione al presente regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile al cliente sarà riparato a cura del gestore.
Le spese relative, maggiorate del 20% a titolo di spese generali, saranno addebitate ai responsabili del danno. Di tale addebito verrà data comunicazione scritta al cliente il quale, entro il termine perentorio di trenta giorni, avrà la facoltà di presentare formale opposizione al gestore.
Art.23 VIGILANZA
23.1 Il Gestore del S.I.I. può effettuare ispezioni agli impianti e agli apparecchi destinati alla distribuzione dell’acqua potabile ed installati all’interno della proprietà privata. Il personale addetto, munito di tesserino di riconoscimento –previo accordo con il cliente- può pertanto accedere alla proprietà privata per eseguire le periodiche rilevazioni del consumo d’acqua e per accertare l’eventuale presenza di alterazioni e guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, o comunque per assicurarsi del regolare funzionamento dell’impianto erogatore.
23.2 Se il cliente si oppone ai suddetti rilievi e controlli, il Gestore del S.I.I. può sospendere, previa diffida ad adempiere, l’erogazione dell’acqua potabile.
23.3 Qualora il cliente non consenta lo spostamento del contatore nell’ipotesi di cui all’art. 17.4 lett. d) si attua la risoluzione d’ufficio e d’autorità del contratto di somministrazione
CAPO V – USO DELL’ACQUA EROGATA
Art.24 UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE
24.1 Il Gestore del S.I.I. è tenuto a somministrare l’acqua potabile solo per i seguenti usi:
a) USO DOMESTICO (RESIDENTI) è considerato tale, ai fini del presente regolamento, l’Utenza che utilizza l’acqua per usi alimentari, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura civile/domestica effettuati all’interno d’unità abitative di residenza del cliente;
b) USO DOMESTICO (NON RESIDENTI) è considerato tale, ai fini del presente regolamento, l’Utenza che, pur utilizzando l’acqua per i fini indicati alla precedente lettera a), non ha la residenza anagrafica nell’unità immobiliare, per la quale è richiesta la stipula del contratto di fornitura idrica.
c) USI DIVERSI: sono considerati tali, ai fini del presente regolamento, l’Utenza che utilizza l’acqua per le attività commerciali, artigianali, industriali, direzionali, agricole. L’erogazione
dell’acqua ad uso diverso dovrà avvenire a mezzo di apposito contatore disgiunto da qualsiasi altra utilizzazione.
d) USO PUBBLICO è considerato tale, ai fini del presente regolamento, l’Utenza che utilizza l’acqua per fini di utilità collettiva quali ad es. Enti pubblici, fontane pubbliche, scuole materne ecc...
e) USO ALLEVAMENTO: è considerato tale, ai fini del presente regolamento, l’utenza che utilizza l’acqua per l’abbeveramento del bestiame, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’erogazione dell’acqua ad uso allevamento dovrà avvenire a mezzo di apposito contatore disgiunto da qualsiasi altra utilizzazione. Si definiscono attività di allevamento degli animali quelle regolarmente iscritte alle specifiche categorie zootecniche;
f) USO PROVVISORIO CANTIERE: è accordato, ai fini del presente regolamento, ai titolari di permesso di costruire/concessione/autorizzazione edilizia o all'impresa costruttrice. La somministrazione è accordata anche ai soggetti che hanno presentato denuncia di inizio attività, ai sensi della vigente normativa in materia o alle imprese costruttrici incaricate di eseguire i lavori. La durata contrattuale cesserà con la scadenza del permesso di costruire/concessione/autorizzazione edilizia, ecc.
g) UTENZE SPECIALI: è accordato, ai fini del presente regolamento, a chi ne faccia richiesta per motivi eccezionali o occasionali (manifestazioni fieristiche, culturali e sportive, sagre paesane, circhi, cantieri mobili, ecc.) per un periodo massimo di 3 mesi e previa stipula di apposito contratto.
h) USO ANTINCENDIO: è accordato a chi ne fa richiesta; quella per il funzionamento degli idranti stradali è accordata agli Enti Pubblici. La somministrazione per uso antincendio è subordinata alla reale capacità della rete idrica di erogare acqua alla pressione prescritta dalle norme vigenti in materia e non presuppone per il gestore nessuna responsabilità in ordine a sospensioni o riduzioni dell’erogazione per fuori servizio o guasti alla rete idrica.
i) USO CONDOMINIALE: è accordato, ai fini del presente regolamento, su richiesta e con apposito contratto, per complessi di oltre numero tre unità immobiliari. In tale caso l’intestazione del contratto dovrà far riferimento ed essere sottoscritta ad un unico soggetto il quale rimarrà responsabile anche per le eventuali morosità.
Art.25 TARIFFA DELL'ACQUA POTABILE
25.1 La tariffa per l’uso dell'acqua potabile è stabilita dal Gestore del S.I.I., previa approvazione da parte dei competenti organi, secondo le seguenti tipologie d’uso e fasce di consumo, fatte salve successive modifiche:
❑ USO DOMESTICO (CLIENTI RESIDENTI):
tariffa agevolata, da mc./anno 0 e fino a mc./anno 60 tariffa base, oltre mc./anno 60 e fino a mc./anno 120 tariffa P1, oltre mc./anno 120 e fino a mc./anno 180 tariffa P2, oltre mc./anno 180 e fino a mc./anno 300 tariffa P3, oltre mc./anno 300
❑ USO DOMESTICO (CLIENTI NON RESIDENTI): tariffa P1, da mc./anno 0 e fino a mc./anno 180 tariffa P2, oltre mc./anno 180 e fino a mc./anno 300 tariffa P3, oltre mc./anno 300
❑ USI DIVERSI (commerciali, artigianali, industriali, agricoli): tariffa P1, da mc./anno 0 e fino a mc./anno 180
tariffa P2, oltre mc./anno 180 e fino a mc./anno 300 tariffa P3, oltre mc./anno 300
❑ USO PUBBLICO (asili, scuole materne, ecc..): tariffa BASE
❑ USO ALLEVAMENTO: tariffa AGEVOLATA
❑ USO PROVVISORIO CANTIERE: tariffa P2
❑ UTENZE SPECIALI (manifestazioni fieristiche, culturali e sportive, sagre paesane, circhi, ecc. per una durata massima di 3 mesi):
minimo impegnato consumato fino a mc. 100: quota unica forfettaria fissa tariffa P1, oltre mc. 100 e fino a mc. 180
tariffa P2, oltre mc. 180 e fino a mc. 300 tariffa P3, oltre mc. 300
❑ UTENZE AD USO ANTINCENDIO
Si applica un canone annuo per tipologia di allacciamento e singola utenza; all’eventuale consumo rilevato dal contatore (dove esistente) verrà applicata la tariffa Usi Diversi
❑ USO IDRANTI PUBBLICI idranti pubblici: canone annuo
❑ USO CONDOMINIALE: “I consumi riguardanti le utenze multiple servite da un unico misuratore verranno fatturati suddividendo gli stessi per il numero delle unità immobiliari e considerando le relative categorie d’uso.
Il soggetto firmatario del contratto o l’amministratore del condominio ha l’obbligo di comunicare semestralmente, con riferimento al 30 giugno ed al 31 dicembre, gli aggiornamenti del numero delle unità immobiliari abitate/utilizzate e delle relative categorie d’uso. Tale comunicazione dovrà pervenire per iscritto al gestore del S.I.I.; detta comunicazione inciderà nella fatturazione semestrale successiva. Saranno comunque considerate abitate/utilizzate le unità immobiliari che avranno almeno un altro servizio (energia elettrica;asporto rifiuti; fornitura gas, ecc..) attivo. L’azienda si riserva di effettuare le opportune verifiche e, qualora accerti la non veridicità delle dichiarazioni presentate, procederà con l’applicazione delle penalità indicate nella carta dei servizi”.
❑ QUOTA FISSA ANNUALE:
fino a 1200 mc/annuo di consumo
oltre 1.200 mc./anno e fino a 6.000 mc/anno oltre 6.000 mc./anno e fino a 18.000 mc/anno oltre mc./anno 18.000
25.2 Il corrispettivo di consumo per il cliente che utilizza promiscuamente l’acqua potabile erogata è determinato secondo la tariffa più onerosa tra quelle stabilite per gli usi effettivamente riscontrati.
Art.26 FATTURAZIONE
26.1 Per il pagamento del corrispettivo relativo al consumo d’acqua, comprensivo dell’eventuale servizio di fognatura e depurazione, e delle relative imposte, il Gestore del S.I.I. invia al domicilio del cliente apposite fatture periodiche in acconto o a saldo nelle quali è indicata la scadenza di pagamento. Salva diversa disposizione contrattuale, il luogo ove è fornita l’acqua potabile è considerato a tutti gli effetti domicilio del cliente.
26.2 Il cliente è tenuto a comunicare in forma scritta al Gestore del S.I.I. eventuali errori dei dati anagrafici riscontrati nelle comunicazioni/fatture ricevute dallo stesso nonché eventuali variazioni di domicilio per l’inoltro da parte del Gestore del S.I.I. di comunicazioni/fatture.
26.3 In assenza di comunicazione dell’autolettura, la fatturazione del consumo d’acqua sarà effettuata sulla base dei consumi medi della stessa Utenza o di Utenze similari per analogo periodo, solo quando non siano disponibili dati attendibili sui consumi dell’utenza specifica relativi allo stesso periodo dell'anno precedente, nel qual caso si fa riferimento a quest’ultimo.
26.4 nella determinazione del corrispettivo è prevista una quota fissa che viene applicata ad ogni singola unità d'utenza.
Art.27 RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITE OCCULTE
27.1 Ogni cliente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni alla proprietà privata e a valle del contatore.
Il cliente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l’autocontrollo periodico del contatore quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati, salvo la comprovata responsabilità del Gestore stesso.
27.2 In caso di dispersioni d’acqua nell'impianto privato del cliente non dovute a negligenza ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte, il conteggio dell’acqua consumata durante il periodo di perdita sarà commisurato al consumo storico rilevato nello stesso periodo dell’anno precedente maggiorato del 50%; nel caso in cui non esistano consumi precedenti, tale consumo sarà calcolato sulla base dei consumi medi registrati nello stesso periodo dell’anno per la tipologia contrattuale di appartenenza, incrementati del 50%. In ogni caso ai consumi attribuibili all’avvenuta perdita nell’impianto interno, non saranno applicate le quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione. La riduzione sarà applicata dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di riparazione. Non si può, in ogni caso, partire da una data precedente all’ultima lettura utile alla fatturazione. La riduzione è subordinata all’accertamento della perdita da parte del cliente, verificata dal Gestore del S.I.I., alle opere necessarie all’eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di una specifica richiesta scritta corredata da idonea documentazione ed eventuale reports fotografico comprovante la tempestiva riparazione.
27.3 Il Gestore si riserva di effettuare un proprio accertamento che potrà avvenire alternativamente:
a) d’ufficio, sulla base della documentazione presentata dal cliente e con facoltà del Gestore di operare verifiche sulla validità di tale documentazione e del fatto correlato;
b) con verifica diretta da parte del personale aziendale; Il cliente ha diritto alla suddetta ricostruzione per una sola fatturazione nel corso di ogni triennio.
27.4 Sarà consentito al cliente, su proposta con il Gestore, sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura dei maggiori consumi dovuti a perdite occulte. In ogni caso la polizza non dovrà costituire parte integrante del contratto di fornitura.
Art.28 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
28.1 Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato dal cliente, entro il termine di scadenza indicato nella fattura, con le modalità indicate dal Gestore del S.I.I. nella fattura.
28.2 Al cliente che provvede al pagamento in ritardo verranno addebitati gli interessi al tasso legale per tutto il periodo della perdurante morosità.
Art.29 SOMMINISTRAZIONE AD USO ANTINCENDIO
29.1 Fatto salvo quanto disposto dall’art. 24.1 lettera h) , è consentita la somministrazione ad uso antincendio mediante:
a) allacciamento con vasca di accumulo, provvisto di contatore;
b) allacciamento senza vasca di accumulo, sprovvisto di contatore (per i soli impianti esistenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento);
c) allacciamento senza vasca di accumulo, provvisto di contatore;
d) allacciamento per idranti pubblici sprovvisto di contatore.
29.2 Il dimensionamento dell’allacciamento ad uso antincendio dovrà essere indicato dal cliente in funzione delle proprie esigenze e sotto la propria responsabilità. Ogni allacciamento antincendio per uso privato sarà dotato di un contatore di controllo, fornito ed installato dal Gestore del S.I.I. necessario per verificare eventuali ingiustificati consumi d’acqua; tale contatore è installato a confine della proprietà privata e nel punto più vicino alla condotta di adduzione, in prossimità di un accesso carraio o pedonale. Tutti gli allacciamenti per uso privato sprovvisti di contatore, le bocche antincendio e gli idranti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere dotati di sigillo applicato dal Gestore del S.I.I. che potrà essere rimosso solo per lo spegnimento di incendi.
29.3 Tutti i clienti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono dotati di impianto antincendio con vasca di accumulo sprovvista di contatore devono chiederne l’installazione al Gestore del S.I.I. entro un anno dalla predetta data. Diversamente il Gestore del S.I.I. potrà, previo diffida ad adempiere , rimuovere l’allacciamento antincendio direttamente dalla condotta principale.
29.4 Dalla data di installazione del contatore e dei relativi accessori, il cliente è l’unico responsabile dell’impianto.
29.5 Gli impianti antincendio possono essere utilizzati anche per domare incendi scoppiati su proprietà di terzi; per lo spegnimento di incendi, il cliente di impianto antincendio può utilizzare gratuitamente l'acqua potabile nella quantità e alla pressione consentita dalla rete adduttrice pubblica e dall’impianto stesso, senza che al Gestore del S.I.I. possa essere attribuita alcuna responsabilità per insufficiente pressione o inadeguato dimensionamento dell’allacciamento. Il cliente che per lo spegnimento di incendio abbia fatto uso di bocca antincendio sigillata deve darne pronta comunicazione scritta al Gestore del S.I.I. per permettere l’apposizione di nuovi sigilli all’impianto.
29.6 Il cliente è tenuto ad accertarsi che la saracinesca di pertinenza del Gestore del S.I.I. sia costantemente mantenuta in posizione di “aperto”.
29.7 Per le modalità di verifica della funzionalità e l’efficienza dell’impianto ad uso antincendio si rinvia a quanto previsto dalla carta dei servizi.
Art.30 SOMMINISTRAZIONE PER USO PROVVISORIO CANTIERE
30.1 La somministrazione d’acqua per uso provvisorio cantiere è concessa per un periodo massimo pari alla validità del titolo abilitativo e/o dell’eventuale proroga alla costruzione.
30.2 Di norma, l’allacciamento è realizzato secondo le dimensioni e le modalità indicate all’art.17, onde consentirne l’utilizzo in via definitiva anche dopo che l’edificio è stato dichiarato abitabile o agibile.
30.3 Appena ultimati i lavori oggetto di permesso a costruire, d.i.a., ecc.., il cliente è obbligato a darne comunicazione al Gestore del S.I.I. per l’eventuale trasformazione d’uso dell’allacciamento o per la sua rimozione.
Art.31 SOMMINISTRAZIONE PER UTENZE SPECIALI
31.1 Per ottenere la somministrazione d’acqua per usi speciali, il cliente presenta domanda al Gestore del S.I.I. allegando la documentazione che ne attesta l’esigenza.
CAPO VI – SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DEL SERVIZIO
Art.32 INTERRUZIONI, RIDUZIONI, SOSPENSIONI DELLA EROGAZIONE
32.1 Di norma, l'acqua potabile è fornita in via continuativa, secondo i requisiti qualitativi fissati dalla legge ed alle condizioni di pressione e di portata consentite dalla rete di distribuzione ed indicate nella carta dei servizi.
32.2 Il Gestore del S.I.I. può comunque e in qualsiasi momento ridurre la pressione oppure sospendere od interrompere l’erogazione dell’acqua per cause di forza maggiore o per eseguire interventi sulla rete e sugli impianti. Se la sospensione, l’interruzione o la riduzione all’erogazione è programmata, il Gestore del S.I.I. ne dà avviso all’utenza almeno 2 giorni prima, nelle forme ritenute più celeri ed efficaci. Nel caso in cui la sospensione o l’interruzione si protragga per più di 24 ore, il Gestore del S.I.I. è tenuto a garantire fonti alternative di approvvigionamento per il solo uso alimentare.
32.3 I clienti che hanno necessità di garantirsi la continuità dell’erogazione di acqua potabile, possono dotarsi di una vasca di accumulo opportunamente dimensionata secondo le loro esigenze, nel rispetto delle norme riportate all’art.21.3.
32.4 In caso di riduzione della pressione, di sospensione od interruzione dell’erogazione d’acqua per i motivi di cui al precedente comma 2, il cliente non ha diritto ad alcun indennizzo.
32.5 Il Gestore del S.I.I. si riserva la facoltà di installare, senza necessità di consenso da parte del cliente, sui contatori limitatori di portata, garantendo comunque l’erogazione dell’acqua nella quantità minima prevista dalla vigente normativa.
Art.33 SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE PER MOROSITÀ
33.1 Se il cliente è in ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, il Gestore del S.I.I. lo diffida con una lettera/cartella esattoriale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnandogli un termine di giorni 30 per il pagamento del corrispettivo, degli interessi legali maturati e delle spese di recupero del credito con espressa avvertenza che, in difetto di dimostrazione in forma scritta dell’avvenuto pagamento nel termine assegnato seguirà la riduzione dell’acqua erogata. L’erogazione ridotta proseguirà per un periodo di quarantacinque giorni, decorso il quale il Gestore del S.I.I. potrà procedere alla definitiva interruzione del servizio. Nel caso in cui l’intervento di riduzione fosse tecnicamente impossibile, il Gestore del S.I.I. potrà procedere alla definitiva interruzione del servizio decorsi settantacinque giorni dall’avvenuta diffida. Decorsi tali termini il contratto sarà risolto di diritto, per inadempimento del cliente, con conseguente cessazione del servizio e rimozione del contatore con diritto del Gestore del S.I.I. al pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo, interessi, spese, nonché al risarcimento dell’eventuale danno.
33.2 Il cliente moroso a cui è stata ridotta l’erogazione dell’acqua e nei confronti del quale non è stato risolto il contratto, potrà ottenere il regolare ripristino dell’erogazione stessa nel termine di 2 giorni lavorativi dall’avvenuta dimostrazione in forma scritta del pagamento dei corrispettivi arretrati, degli interessi e delle spese dovute al Gestore del S.I.I. per il ritardato pagamento nonché del rimborso degli oneri e delle spese sostenute per la riduzione e ripristino dell’erogazione dell’acqua.
33.3 Il cliente moroso decorsi i trenta giorni e risolto il contratto per inadempimento secondo quanto previsto al primo comma, per ottenere la riattivazione del Servizio dovrà stipulare
un nuovo contratto di somministrazione di acqua potabile, con presentazione di una nuova domanda di somministrazione e previo pagamento dei corrispettivi arretrati, degli interessi e delle spese dovute al Gestore del S.I.I. per il ritardato pagamento nonché del rimborso degli oneri e delle spese sostenute per la sospensione e la riattivazione dell’erogazione dell’acqua.
Art.34 SOSPENSIONE FORZATA DELL’EROGAZIONE DELL’ACQUA POTABILE
34.1 Il Gestore del S.I.I. può sospendere l'erogazione dell'acqua potabile, con obbligo di preavviso di almeno 2 giorni e fatta salva l’eventuale azione penale, anche nei seguenti casi:
a) se risulti compromesso, per difetti o guasti imputabili all'impianto interno, il servizio di erogazione d’acqua nei confronti di altri clienti;
b) se risulti manomesso o danneggiato l'allacciamento o il contatore, o risultino rimossi i sigilli apposti a quest’ultimo;
c) se il contatore fornito dal Gestore del S.I.I. risulti essere stato sostituito con altro diverso;
d) se il cliente, subentrato al precedente, non regolarizza la propria posizione nei termini e nelle modalità previste dall’art.10;
e) se l’allacciamento ed il contatore si trovano in posizione non idonea, a seguito di modifiche eseguite arbitrariamente dal cliente e sempre che questo si rifiuti di adeguarli alle prescrizioni del Gestore del S.I.I.;
f) se la fornitura di acqua potabile venga utilizzata per usi diversi da quelli previsti dal contratto;
g) se il cliente risulti irreperibile e in mora;
h) se il cliente non esegue quanto indicato all’art. 17, comma 4 lettere a) e b), entro i termini assegnati.
i) se il cliente non esegue gli interventi di cui all’art. 14 comma 2, di sua competenza.
j) se il cliente non consente la verifica tecnica del contatore e la rilevazione della lettura impedendo e/o ostruendo l’accesso al contatore.
34.2 Le spese per l’eventuale riattivazione del servizio sono a carico del cliente e devono essere corrisposte anticipatamente al Gestore del S.I.I. per le ipotesi degli art. 34.1
34.3 Il Gestore del S.I.I. può sospendere l'erogazione dell'acqua potabile - senza obbligo di preavviso- in caso di inquinamento idrico, anche solo presunto.
34.4 Nei casi suddetti il cliente non può pretendere alcun risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell’erogazione d’acqua.
CAPO VII – RECLAMI E PENALITA’
Art.35 RECLAMI
35.1 Il cliente che intende esporre reclamo formale al Gestore del S.I.I. deve farlo per iscritto; diversamente il reclamo non sarà considerato, anche se rivolto direttamente al personale del Gestore del S.I.I. in occasione di visite di controllo o di sopralluoghi.
Art.36 PENALITA’
36.1 Le violazioni alle norme del presente regolamento comportano l’applicazione delle penalità, previste nella tabella allegata alla carta dei servizi, secondo le modalità, i termini e le competenze determinate dalla carta dei servizi stessa;
CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37 RESPONSABILITA’ DEL GESTORE
37.1 Il Gestore del S.I.I. è responsabile ai sensi e per gli effetti degli artt.2043 e ss. c.c. dei danni causati a terzi, soggetti pubblici e privati, da fatti illeciti commessi nell’esercizio delle proprie competenze e funzioni.
Art.38 MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SOMMINISTRAZIONE
38.1 Il Gestore del S.I.I. si riserva la facoltà di modificare le condizioni di somministrazione del servizio previste dal presente regolamento e di darne comunicazione scritta ai clienti.
38.2 Il cliente che non intenda accettare le nuove condizioni di somministrazione potrà recedere dal contratto di somministrazione, dandone comunicazione scritta al Gestore del
S.I.I. nel termine di gg. 30 dal ricevimento della comunicazione scritta delle condizioni di somministrazione del servizio.
38.3 In difetto di recesso con le modalità e nei termini di cui al punto che precede, le nuove condizioni si considereranno tacitamente accettate dal cliente e costituiranno ad ogni effetto parte integrante del contratto di somministrazione di acqua potabile.
Art.39 NORMA DI RINVIO
39.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia di servizio idrico integrato e di somministrazione.
Art.40 NORMA FINALE
40.1 Salvo quanto previsto all’art.16 comma 1, terzo periodo, all’art.17 comma 1 e all’art.29 comma 1 lettera b), il presente regolamento si applica anche alle utenze attivate prima della sua entrata in vigore.
40.2 Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 gg. dalla data della sua approvazione.
Art.41 PUBBLICITA’
41.1 Prima dell’entrata in vigore, il Gestore del S.I.I. assicura che lo stesso regolamento venga inviato a tutti i Comuni Soci affinchè provvedano all’affissione ai rispettivi albi pretori, garantendo, inoltre, la più ampia divulgazione dello stesso regolamento con varie forme di pubblicazione, tra cui l’inserimento nel proprio sito internet.
41.2 Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del Regolamento, previo rimborso delle sole spese di copia, il cui importo è stabilito con atto dell’amministrazione interessata.
INDICE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 2
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2
CAPO II – NORME RELATIVE AL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 2
Art. 2 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E SOMMINISTRAZIONE D’ACQUA POTABILE 2
Art. 3 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 2
Art. 4 ACCOGLIMENTO O DINIEGO DELLA DOMANDA 2
Art. 5 A STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA
POTABILE ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 3
Art. 6 DURATA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 3
Art. 7 SERVITU’ 4
Art. 8 SPESE DI ALLACCIAMENTO 4
Art. 9 CESSAZIONE DELL'UTENZA 4
Art.10 SUBENTRO DI UTENZA E RISOLUZIONE PER DECESSO 5
Art.11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER CESSAZIONE DELLA DETENZIONE E/O POSSESSO DELL’IMMOBILE 5
CAPO III – DISPOSIZIONI TECNICHE 6
Art.12 PUNTO DI CONSEGNA 6
Art.13 CRITERI PER LA POSA DI NUOVE CONDOTTE 6
Art.14 MANUTENZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO 6
Art.15 SPOSTAMENTO DI CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE IDROPOTABILE E DI OPERE ACCESSORIE 6
Art.16 CONTATORE 6
Art.17 COLLOCAZIONE DEL CONTATORE 7
Art.18 LETTURA DEL CONTATORE 8
Art.19 INDICAZIONI DEL CONTATORE 9
Art.20 CONTROLLO DEL CONTATORE 9
CAPO IV – COMPORTAMENTO DEL CLIENTE 10
Art.21 NORME DI COMPORTAMENTO DEL CLIENTE 10
Art.22 XXXXXXXXX XXX XXXXX 00
Art.23 VIGILANZA 11
CAPO V – USO DELL’ACQUA EROGATA 11
Art.24 UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE 11
Art.25 TARIFFA DELL'ACQUA POTABILE 12
Art.26 FATTURAZIONE 13
Art.27 RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITE OCCULTE 14
Art.28 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 14
Art.29 SOMMINISTRAZIONE AD USO ANTINCENDIO 15
Art.30 SOMMINISTRAZIONE PER USO PROVVISORIO CANTIERE 15
Art.31 SOMMINISTRAZIONE PER UTENZE SPECIALI 16
CAPO VI – SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DEL SERVIZIO 17
Art.32 INTERRUZIONI, RIDUZIONI, SOSPENSIONI DELLA EROGAZIONE 17
Art.33 SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE PER MOROSITÀ 17
Art.34 SOSPENSIONE FORZATA DELL’EROGAZIONE DELL’ACQUA POTABILE 18
CAPO VII – RECLAMI E PENALITA’ 19
Art.35 RECLAMI 19
Art.36 PENALITA’ 19
CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI 20