CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Roma il 26.9.1950, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2016
e
COMUNE DI SANREMO (di seguito anche “Comune”), codice fiscale e partita iva 00253750087, rappresentata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Loano il 14.10.1969, domiciliato per la carica in Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx (XX), autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera della Giunta comunale n. 222 del 31.10.2016.
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
- il Comune di Sanremo è l’ente preposto alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo del territorio urbano e dei suoi servizi;
- l’Università di Genova è l’ente accademico che opera sul territorio ligure a livello di eccellenza nel campo della ricerca e della formazione;
- l’Università partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione dei servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile;
- il Comune, che ha assunto un ruolo sempre più pregnante riguardo allo sviluppo del territorio urbano e della promozione della città, ha la necessità di sviluppare progetti di opere pubbliche strategiche sul proprio territorio, attese da anni;
- il Comune intende costituire un ufficio per la progettazione e la conseguente individuazione di bandi di finanziamento pubblico europei a sostegno delle attività del Comune nonché attivare strumenti organizzativi e di coordinamento e rapporti di collaborazione;
- il Comune, al fine di agevolare ed accrescere l’offerta culturale e formativa delle generazioni più giovani del territorio, e di favorirne le scelte professionali ed imprenditoriali in linea con l’evoluzione economica attuale, intende realizzare attività di informazione, formazione e specializzazione nonché orientamento e sostegno alla creazione di nuove imprese;
- allo scopo di consolidare e facilitare il processo di trasformazione in città intelligente, il Comune di Sanremo ritiene fondamentale la collaborazione con l’Università, anche attraverso il coinvolgimento del mondo della ricerca, delle imprese, le istituzioni, il territorio e i cittadini.
Visto il D.P.R. 11.07.1980 n. 382 recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” che, all’art. 66, prevede la possibilità di stipulare convenzioni fra l’Università e gli Enti pubblici e privati per svolgere attività di ricerca e consulenza, purchè non osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica;
Visto lo Statuto ed i regolamenti dell’Università ;
Visto lo Statuto del Comune di Sanremo che sancisce il principio della collaborazione con gli altri soggetti pubblici
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
Art. 2 - Oggetto
1. Fra il Comune di Sanremo e l’Università degli studi di Genova nella realizzazione delle proprie finalità istituzionali, viene stipulata la presente convenzione quadro allo scopo di sviluppare, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture e competenze, la cooperazione nei settori che possono trarre vantaggio dalla collaborazione tra il mondo della ricerca e della formazione universitaria e del Comune, in quanto ente preposto alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo del territorio urbano e dei suoi servizi.
2. I due Enti si impegnano a favorire la collaborazione nelle conoscenze per lo svolgimento di programmi di interesse comune.
3. Ciascuno dei due Enti assicura all’altro, nell’ambito dei programmi concordati secondo le modalità di cui al successivo art. 4, l’uso dei propri impianti ed attrezzature e quello dei servizi generali costituiti.
Art. 3 - Referenti
1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
Art. 4 - Accordi attuativi
1. La collaborazione tra Università e Comune, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica e/o formativa, organizzativa, gestionale e finanziaria e l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Art. 5 - Oneri
1. La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per i servizi resi, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
2. E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
Art. 7 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento non hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà
riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.
Art. 9 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.
Art. 10 - Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente accordo.
2. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.
Art. 11 - Coperture assicurative
1. Le Parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all’art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.
Art. 13 - Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 14 - Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.
Art. 15 - Registrazione
1. Il presente si compone di n. 5 pagine e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.
Università degli Studi di Genova
Il Rettore
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Comune di Sanremo
Il Dirigente del Settore LL.PP., Fondi Europei ed Espropri
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx