VERBALE DI DELIBERAZIONE
deliberazione n. 9
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OGGETTO:
Autorizzazione alla stipula di un contratto di affitto con la Fondazione de Bellat per alcune porzioni di terreni situati in località Spagolle di Castelnuovo (TN) da destinare a vigneto.
Il giorno 19 marzo 2018 ad ore 9:20, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito
I L C O N S I G L I O DI A M M I N I S T R A Z I O N E
sotto la presidenza del presidente: Presenti:
PRESIDENTE XXXXXX XXXXX’
VICEPRESIDENTE XXXXX XXXXXX CONSIGLIERE XXXXX XXXXXXX CONSIGLIERE XXXXXXXXX XXXXXX CONSIGLIERE XXXXXXX XXXXXXXX CONSIGLIERE XXXXXXXX XXXXXXXX CONSIGLIERE XXXXXX XXXXX CONSIGLIERE XXXXXXX XXXXXXXXX CONSIGLIERE XXXXXXXXX XXXX
CONSIGLIERE XXXXX XXXXXXXXXX assente
CONSIGLIERE XXXX XXXXXX
CONSIGLIERE XXXX XXXXXXX assente
REVISORE FRANCA DELLA PIETRA
REVISORE XXXXXXX XXXXXXX assente
REVISORE XXXXXXXX XXXXXX
Funge da segretario verbalizzante il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
PREMESSE:
- il responsabile dell’Azienda agricola, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, ha manifestato l’esigenza e l’interesse per la Fondazione Xxxxxx Xxxx (di seguito FEM) di prendere in affitto alcune porzioni di terreno per complessivi 24.185 mq da destinare a vigneti in c.c. Castelnuovo (TN) di proprietà della Fondazione De Bellat a partire dall’annata agraria 2017/2018 fino all’annata agraria 2030/2031, in allineamento con la scadenza del contratto di affitto racc. 88/2012 di data 21.6.2012;
- in particolare FEM utilizzerà i terreni al fine di condurre prove sperimentali e/o dimostrative che risultino di interesse per lo sviluppo dell’economia agricola del Trentino ed in particolare della Valsugana;
- con la Fondazione De Bellat è stato stabilito un canone annuale delle porzioni a vigna pari a Euro 1.500,00 a ettaro e per la porzione a prato pari a Euro 308,55 a ettaro, per complessivi Euro 3.166,84 annuali;
- è stato concordato che per le tre annate agrarie 2017/18, 2018/19 e 2019/20 il canone annuale relativo alle porzioni a vigna verrà sospeso per la realizzazione del nuovo vigneto;
- visto lo schema di contratto di affitto con allegato l’elenco analitico delle porzioni fondiarie concesse in affitto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- vista la procura del responsabile dell’Azienda agricola, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, conferita dal Presidente autenticata in data 9.9.2011, rep. 36253 atto n. 12912 che autorizza la stipula di contratti di locazione di beni immobili fino a Euro 250.000;
- visto il combinato disposto tra l’art. 8, comma 1 dello Statuto FEM e l’art. 2, c. 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF), che stabiliscono la competenza del Consiglio di amministrazione a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione e così qualificandosi un contratto di affitto ultranovennale.
Tutto ciò premesso:
- visti gli atti sopraccitati;
- vista la L. n. 203/1982 che disciplina i contratti agrari,
all’unanimità dei voti legalmente espressi
d e l i b e r a
1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, lo schema di contratto di affitto e suo allegato relativo alle porzioni di terreni da destinare a vigneto per complessivi 24.185 mq in
c.c. Castelnuovo (TN) di proprietà della Fondazione De Bellat a partire dall’annata agraria 2017/2018 fino all’annata agraria 2030/2031 per un canone annuale complessivo pari a Euro 3.166,84, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di autorizzare il responsabile dell’Azienda agricola, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della sua procura conferita dal Presidente autenticata in data 9.9.2011, rep. 36253 atto n. 12912, alla sottoscrizione del contratto di cui al punto 1);
3) di dare atto che il canone di affitto derivante dal presente provvedimento è posto a carico del bilancio della FEM.
=== o O o ===
Adunanza chiusa ad ore 13:10.
Verbale letto, approvato e sottoscritto. DI/x.xx Xxxxxxx Xxxxx
FC/x.xx Xxxxx Xxxxxxxx
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx - x.xx Xxxxxxxx
IL PRESIDENTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxx - x.xx Segrè
| ||
ATTI CONTRATTUALI ED ASSIMILATI | FONDAZIONE XXXXXX XXXX Sede Legale: 38010 San Xxxxxxx all’Xxxxx (XX) Xxx Xxxx, 0 – Partita I.V.A. 02038410227 | |
Racc.n. CONTRATTO DI AFFITTO FRA la FONDAZIONE XXX. XXXXXXX E CAV. DOTT. XXXXXXXX XX XXXXXX (di seguito Fondazione de Bellat), con sede in San Xxxxxxx all’Xxxxx (XX), xxx Xxxx x. 0, P.IVA 00391910221, rappresentata dal Presidente, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Borgo Valsugana (TN), il 29.11.1952, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione de Bellat, e la FONDAZIONE XXXXXX XXXX (di seguito FEM) codice fiscale e partita IVA 02038410227, iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private, rappresentata dal xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, responsabile dell’Azienda Agricola, domiciliato per la carica presso la sede di San Xxxxxxx all’Adige (TN), il quale interviene ed agisce al presente atto giusta procura conferita dal Presidente autenticata in data 09.09.2011, rep. 36253, atto n. 12912 PREMESSO CHE - Vi è l’interesse di FEM di prendere in affitto alcune porzioni di terreno da destinare a vigneti in c.c. Castelnuovo (TN) di proprietà della Fondazione De Bellat a partire dall’annata agraria 2017/2018 fino all’annata agraria 2030/2031, in allineamento con la scadenza del contratto di affitto racc. 88/2012 di data 21.6.2012; - con deliberazione n. di data il Consiglio di amministrazione della FEM ha autorizzato la stipula del presente contratto. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 La Fondazione de Xxxxxx concede in affitto a FEM che accetta i terreni situati in C.C. Castelnuovo (TN), località Spagolle, per una superficie complessiva pari a 24.185 mq, come da elenco analitico che si allega al presente contratto (All. A). Art. 2 FEM utilizzerà i terreni oggetto del presente contratto al fine di condurre prove sperimentali e/o dimostrative che risultino di interesse per lo sviluppo dell’economia agricola del Trentino ed in particolare della Valsugana. Art. 3 A fronte dell’affitto dei terreni di cui all’art. 1, FEM si obbliga a corrispondere in favore della Fondazione de Xxxxxx un canone annuo complessivo pari ad Euro 3.166,84 (Euro tremilacentossessantasei/84). L’importo verrà corrisposto da FEM annualmente ed in un’unica soluzione alla scadenza di ciascuna annata agraria, a partire dall’annata agraria 2020/2021. Per le annate agrarie 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 verrà corrisposto solamente l’importo relativo alla porzioni a prato (Euro 77,14 all’anno). Il predetto canone annuale sarà aggiornato ogni due anni a partire dall’annata agraria 2022/2023, in base alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice del prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nell’anno precedente, salvo la proroga del blocco dell’aggiornamento previsto dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Art. 3 Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive. Art. 4 È espressamente vietata da parte di FEM la sublocazione a qualsiasi titolo, anche parziale, dei terreni di cui all’Allegato A. |
FONDAZIONE XXXXXX XXXX
Sede Legale: 38010 San Xxxxxxx all’Xxxxx (XX) Xxx Xxxx, 0 – Partita I.V.A. 02038410227
È inoltre vietata la cessione, in tutto o in parte, del presente contratto ad enti o persone, senza il preventivo consenso scritto della Fondazione de Xxxxxx.
Art 5
FEM assume a proprio esclusivo carico le spese inerenti alla realizzazione ed alla conduzione delle iniziative a carattere sperimentale e/o dimostrativo, così come ogni altra spesa inerente l’uso dei terreni stessi.
Restano escluse le spese di miglioramento fondiario che, su richiesta di FEM, potranno essere sostenute direttamente dalla Fondazione de Bellat.
Per i predetti interventi sarà previsto un aggiornamento proporzionato del relativo canone di affitto.
Art. 6
ATTI CONTRATTUALI ED ASSIMILATI
Con riferimento al terreno indicato nell’allegato A come “Prato” le Parti stabiliscono di comune accordo che la destinazione dello stesso non potrà essere modificata.
Con riferimento alle porzioni di terreno indicate nell’allegato A come “Vigna”, Fondazione de Xxxxxx autorizza fin d’ora la FEM a poter effettuare nuovi impianti destinati a vigneto e ad allacciarsi alla rete di acqua irrigua già presente nell'azienda di Spagolle.
Art. 7
FEM è costituita quale custode del fondo oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso la Fondazione de Xxxxxx ed i terzi esclusivamente dei danni causati da ogni abuso o trascuratezza nella fruizione dello stesso.
FEM resta espressamente esonerata da ogni responsabilità verso la Fondazione de Xxxxxx ed i terzi per tutti i danni prevedibili e imprevedibili, diretti e indiretti, a persone o cose che possano verificarsi per cause indipendenti dalla sua volontà.
Art. 8
Al termine del periodo di affitto o per effetto dell’esercizio della facoltà di disdetta prevista dal successivo articolo, gli eventuali miglioramenti fondiari che comportino un incremento duraturo del valore del fondo, realizzati da FEM nell’esecuzione del presente contratto ed opportunamente documentati e rendicontati, dovranno essere rimborsati dalla Fondazione de Xxxxxx secondo quanto previsto dalla L. 203/1982 e dal Codice Civile.
Art. 9
Il presente contratto decorre dalla data di stipula del presente contratto e avrà un durata fino al 10/11/2031 (scadenza annata agraria 2030/2031).
Ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L. 203/1982, FEM potrà recedere dal contratto in qualunque momento prima della suddetta scadenza, previa comunicazione all’altra parte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC con un preavviso minimo di un anno dalla scadenza dell’annata agraria.
La Fondazione de Xxxxxx potrà chiedere la risoluzione per grave inadempimento della FEM come previsto dall’art. 5, comma 2 della L. 203/1982
Art. 10
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui alla L. 203/1982 e successive modifiche.
Art. 11
Le eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto saranno preferibilmente definite in via bonaria tramite l’instaurazione di un contraddittorio tra FEM e la Fondazione de Xxxxxx.
Il ricorso all’arbitrato potrà avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di
FONDAZIONE XXXXXX XXXX
Sede Legale: 38010 San Xxxxxxx all’Xxxxx (XX) Xxx Xxxx, 0 – Partita I.V.A. 02038410227
specifico compromesso arbitrale. Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.
Art. 12
Il presente contratto è escluso dall’imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal punto 25 della TABELLA allegato B DPR 642/72. Le spese di registrazione sono poste a carico di entrambe le parti in eguale misura.
Art. 13
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, le parti si informano reciprocamente che i dati personali forniti sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente contratto e degli atti a questa connessi e conseguenti.
ATTI CONTRATTUALI ED ASSIMILATI
Con la sottoscrizione del presente atto le parti danno contestuale consenso al trattamento di tali dati secondo le disposizioni legislative e regolamentari.
Xxxxx, accettato e sottoscritto.
San Xxxxxxx all’Adige, lì
FONDAZIONE DE BELLAT
Il Presidente
- xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx –
FONDAZIONE XXXXXX XXXX
Il responsabile dell’azienda agricola
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx -
allegato A) AL CONTRATTO DI AFFITTO RACC. N. DI DATA
p.f. | superficie (ettari) | coltura | euro/ettaro | canone (Euro) | ||
1411/1 | 0,1087 | improduttivo | € | - | € | - |
1190/1 | 0,2500 | prato | € | 308,55 | € | 77,14 |
1190/1 | 1,2215 | vigna | € | 1.500,00 | € | 1.832,25 |
1189 | 0,0414 | vigna | € | 1.500,00 | € | 62,10 |
1188 | 0,7969 | vigna | € | 1.500,00 | € | 1.195,35 |
2,4185 € 3.166,84
FONDAZIONE DE BELLAT FONDAZIONE XXXXXX XXXX
Il Presidente Il responsabile dell'azienda agricola
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
x.xx Xxxxxxxx x.xx Segrè