Accordo interconfederale regionale
Accordo interconfederale regionale
Protocollo ricognitivo delle prestazioni e versamenti E.B.E.R. ai fini dell’applicazione dell’art. 9 bis della Legge n. 166/91
Accordo di attuazione del D.Lgs.vo n. 626/94 così come modificato dal D.Lgs.vo n. 241/96 ai sensi dell’A.I. 3/9/96
Ricerca di settore sugli andamenti occupazionali e di sviluppo nelle imprese artigiane
Il giorno 28 novembre 1996 in Bologna
le Confederazioni regionali Artigiane dell’Xxxxxx Xxxxxxx:
- CNA rappresentata da Xxxxxxxxxx Xxxxxxx;
- Confartigianato rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx;
- CASA rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx;
- CLAAI rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxxx
e
le Confederazioni Sindacali regionali dell’Xxxxxx Xxxxxxx:
- CGIL rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxx;
- CISL rappresentata da Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx;
- UIL rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx.
convengono:
Premessa
Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni sindacali dei lavoratori del- l’Xxxxxx Xxxxxxx, di fronte all’ipotesi di dare corso all’assunzione di impor- tanti impegni derivanti dalle adempienze previste per le imprese dal D.Lgs. 626/94, ribadiscono che la soluzione migliore, sia per le esigenze delle impre- se che dei lavoratori, debba essere individuata attraverso il metodo della con- certazione. Tale metodo, nel rispetto delle reciproche autonomie, dovrà essere ulteriormente sviluppato a partire dal confronto sui problemi generali di inte- resse sociale, come ad esempio il rafforzamento e la riqualificazione del ruolo della Conferenza Permanente dell’Economia e del Lavoro, per finire sviluppando quelli più specifici dell’artigianato e del lavoro dipendente.
È quindi preliminare ad ogni stabilizzazione dei rapporti sperimentare un approfondito confronto su tutti gli aspetti che qualificano, per entrambe le parti, le relazioni riguardo la moderna organizzazione e coerente armonizza- zione del sistema e dei livelli contrattuali, le politiche per l’occupazione, gli incentivi per lo sviluppo della specificità artigiana, gli ammortizzatori socia- li, l’attivazione e la gestione degli strumenti, il confronto con le istituzioni.
Particolare cura dovrà essere inoltre dedicata all’ineludibile problema del federalismo visto, non solo come obiettivo di riforma dello Stato, ma come terreno di coraggiosa individuazione e sperimentazione di nuovi modelli e strumenti di autonomia nelle materie oggetto delle relazioni industriali.
In questo quadro le parti, pur nella consapevolezza di dar corso ad adempi- menti derivanti dalla legislazione vigente, non ignorano le gravi difficoltà in cui versano le imprese artigiane emiliano-romagnole e i pericoli che questo comporta sul piano dello sviluppo e di riflesso sulla occupazione.
Per queste ragioni mentre si trovano a dover affrontare uno sforzo aggiuntivo per completare le funzioni dell’E.B.E.R., in modo particolare rispetto alla sicurezza, si assumono la responsabilità di adoperarsi per bilanciare il sacri- ficio economico con una azione politica che mai come ora necessita di tutto l’impegno concertativo che può essere messo in campo.
Sul piano specifico ritengono indispensabile mantenere un costante contatto ai massimi livelli per evitare sia il sorgere di incomprensioni che il degenera- re di situazioni altrimenti governabili, individuando fin da ora alcuni proble- mi prioritari da affrontare:
a) una politica concertata di interventi sui settori che soffrono di crisi strut- turali, al fine di trovare i giusti correttivi che consentano a imprenditori e lavoratori di mantenere il proprio posto di lavoro, riconoscendo che per determinate tipologie imprenditoriali gli interventi dell’Ente Bilaterale pos- sono essere di supporto, ma vanno ricercate soluzioni strutturali concordate.
b) Un rapporto congiunto verso l’Ente Regione che, fuori da logiche pura- mente assistenziali, sappia mantenere costante l’attenzione del pubblico verso i settori produttivi e di servizio nella nostra regione, al fine di trovare le soluzioni più idonee a fenomeni degenerativi. Avendo ben presente che un investimento nella imprenditorialità diffusa è un investimento su tutto il tes- suto sociale emiliano-romagnolo.
c) La ricerca di un rapporto contrattuale meno conflittuale e xxxxxxxxxxx che sappia cogliere le opportunità positive che si presentano e gradatamente abbandoni improduttive liturgie. Su questo punto le parti convengono essere di grande aiuto un maggior numero di dati per misurare lo stato di salute delle imprese e la loro produttività. In questo quadro si riafferma che il secondo livello di contrattazione va rafforzato e qualificato confermando che quello rispondente alle esigenze del “sistema artigianato” è quello regionale. Le parti sono consapevoli di essere ad un punto di svolta nella costruzione di una vera politica concertativa nella nostra regione. Ciò può determinare una nuova stagione di risultati positivi che se non realizzati farebbero arretrare i rapporti sindacali fin qui costruiti. Per questa ragione quanto concordato acquista il valore di sperimentazione coraggiosa, da verificare in itinere e con l’impegno di mantenere libero il giudizio finale delle parti, come sempre è avvenuto, sulla opportunità di continuare sulla strada intrapresa.
Utilizzo delle risorse
L’adeguamento del contributo annuale per dipendente versato dalle imprese al Fondo Sostegno al Reddito permette di reperire le risorse finanziarie suffi- cienti per poter estendere, qualificare e meglio articolare l’attività del Fondo stesso su tre ambiti di intervento: dipendenti, imprese, iniziative comuni.
L’utilizzo delle risorse disponibili non modifica l’attribuzione delle stesse previste dall’A.I. del 21/07/88.
Gli interventi per i dipendenti prevedono un aumento delle prestazioni del Fondo Sostegno al Reddito in caso di sospensione dell’attività produttiva per difficoltà congiunturali o per eventi di forza maggiore: dal 30 al 40% per una durata massima di 640 ore all’anno.
Si configura in tal modo l’istituzione di una vera e propria Cassa Integrazio- ne per i lavoratori del comparto artigiano, con una erogazione mista pubbli- co-privata pari al 70% del salario (40% Fondo Sostegno al Reddito - 30% indennità di disoccupazione).
Si conferma l’istituto del Contratto di solidarietà con un aumento delle quote Fondo Sostegno al Reddito a favore dei lavoratori dipendenti (50% fino a 640 ore e 30% per un massimo di 12 mesi).
Vengono inoltre istituiti incentivi in caso di assunzione - da parte di imprese artigiane aderenti al sistema E.B.E.R - di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e una indennità di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende arti- giane prevedendo un intervento incentivante per le province con maggior tasso di disoccupazione.
Gli interventi a favore delle imprese consolidano ed estendono il contributo finanziario del Fondo Sostegno al Reddito per investimenti compiuti dalle stesse in materia di sicurezza, qualità, promozione e eventi di forza maggiore. Gli interventi comuni previsti, attraverso il Fondo Sostegno al Reddito, riguardano, in larga misura, adempimenti contenuti nell’accordo per l’attua- zione del decreto 626/94 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; spese funziona- mento OPTA, formazione componenti OPTA, formazione rappresentanti sicurezza, predisposizione di materiale per la formazione-informazione dei lavoratori dipendenti, osservatorio contrattuale, stampa della contrattazione collettiva, editoria tecnica, iniziative promozionali di settore.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti dichiarano che ulteriori aumenti delle quote in vigore dovranno essere, come sempre è avvenuto, strettamente legati ad effettive esigenze e non determinati da automatismi.
Protocollo ricognitivo
delle prestazioni e versamenti E.B.E.R. ai fini dell’applicazione dell’art. 9 bis della Legge n. 166/91
Il giorno 28 Novembre 1996 si sono incontrate le parti sociali promotrici del- l’E.B.E.R. Ente Bilaterale Xxxxxx Xxxxxxx, CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL dell’Xxxxxx Xxxxxxx per valutare il regime contributivo cui assoggettare i versamenti previsti per i Fondi costi- tuiti in applicazione degli Accordi Interconfederali 21/7/1988 e 3/9/1996
Le parti:
– visto l’art. 12 della Legge 30 Aprile 1969 n. 153;
– visto l’art. 9 bis della legge 1 giugno 1991 n. 166;
– visto l’Accordo Interconfederale Nazionale 21/7/1988;
– visto l’Accordo Interconfederale Nazionale 3/8 - 3/12/1992;
– visto l’Accordo Interconfederale Regionale 23/7/1990;
– visto l’Accordo Interconfederale Regionale 25/10/1994;
– visto l’Accordo Interconfederale Nazionale 4/5/1995;
– visto l’Accordo Interconfederale Regionale 6/2/1996;
– visto l’Accordo Interconfederale Nazionale 3/9/1996;
ravvisata l’opportunità di diramare indicazioni chiare ed univoche a tutte le imprese artigiane dell’Xxxxxx Xxxxxxx al fine di assicurare la necessaria uniformità di comportamento anche alla luce dei chiarimenti diramati dall’I- stituto Nazionale della Previdenza Sociale con circolare 2/5/94 n. 131
convengono
di procedere alla ricognizione delle attuali prestazioni previste dall’E.B.E.R. per identificare il regime contributivo dei versamenti ai singoli Fondi aderen- ti all’Ente Bilaterale stesso.
Pertanto le parti congiuntamente ritengono:
1) quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il Fondo Relazioni Sin- dacali, attualmente pari a L. 9.000 per lavoratore in forza nel mese di Xxxx- xxx, da versarsi tramite DM10 relativo al mese di Dicembre di ogni anno, che:
sono da considerarsi esenti da ogni contribuzione sia ai sensi dell’art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell’art. 9bis della L. 166/91 in quanto prevedono prestazioni esclusivamente finalizzate al funzionamento delle rappresentanze sindacali di bacino così come previsto dall’A.I. 21/7/1988.
2) Quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il funzionamento delle rap- presentanze alla sicurezza, attualmente pari a L.10.000 per lavoratore in forza nel mese di Ottobre, da versarsi tramite DM10 relativo al mese di dicembre di ogni anno, che:
sono da considerarsi esenti da ogni contribuzione sia ai sensi dell’art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell’art. 9bis della L. 166/91 in quanto prevedono prestazioni esclusivamente finalizzate al funzionamento delle rappresentanze per la sicurezza così come previsto dall’Accordo Interconfederale Nazionale 3/9/1996.
3) Quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il Fondo Formazione Teorica, attualmente pari a L. 125.000 o L. 500.000 per singolo CFL avviato alla formazione, che:
sono da considerarsi esenti da ogni contribuzione sia ai sensi dell’art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell’art. 9bis della L. 166/91 in quanto prevedono prestazioni di servizio soggette a imposizione fiscale finalizzate alla forma- zione dei lavoratori assunti in applicazione della L. 863/84 e successive modifiche e integrazioni.
4) Quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il Fondo Sostegno al Red- dito, attualmente pari a L. 110.000 per lavoratore in forza nel mese di Xxxx- xxx, da versarsi entro il 20 gennaio di ogni anno, che:
a) una quota pari a L. 66.000, accantonata per interventi a favore dei lavoratori dipendenti ai sensi dell’A.I. 21/7/88 così come modificato in data 22/6/93, considerata la funzione previdenziale-assistenziale in senso proprio o lato delle somme versate, deve essere assoggettata alla contribuzione di solidarietà pari al 10% di cui al 2° comma dell’art. 9 bis L. 1/6/91 n. 166.
b) Una quota pari a L. 22.000 è da considerarsi esente da ogni contribu- zione sia ai sensi dell’art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell’art. 9 bis della
L. 166/91, poichè prevede prestazioni esclusivamente a favore delle imprese o il finanziamento di studi e ricerche senza tradursi direttamente in benefici a favore dei lavoratori.
c) Una quota pari a L. 22.000 è da considerarsi esente da ogni contribu- zione sia ai sensi dell’art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell’art. 9 bis della
L. 166/91, poiché prevede prestazioni comuni senza tradursi direttamente in benefici a favore dei lavoratori.
Le parti riconoscono pertanto che la somma di L. 66.000 versate al Fondo Sostegno al Reddito a favore dei lavoratori dipendenti deve essere assogget- tata alla contribuzione di solidarietà del 10%, mentre le rimanenti quote rico- nosciute ai fondi aderenti all’E.B.E.R. - Ente Bilaterale Xxxxxx Xxxxxxx sono del tutto escluse da ogni e qualsiasi contribuzione previdenziale.
Le provvidenze erogate dall’E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito ai lavora- tori dipendenti non costituiscono pertanto base imponibile ai fini previden- ziali e assistenziali avendo assolto tale onere ai sensi del 2° comma art.9bis L. 1/6/91 n. 166.
CNA CGIL
CONFARTIGIANATO CISL
CASA UIL
CLAAI
Accordo di attuazione
del D.Lgs.vo n. 626/94 così come modificato dal D.Lgs.vo n. 241/96 ai sensi dell’A.I. 3/9/96
CONFARTIGIANATO, CNA, CASA e CLAAI
E
CGIL, CISL, UIL
dell’Xxxxxx Xxxxxxx
VISTO
– l’Accordo Interconfederale Nazionale sottoscritto in data 3/9/96
CONVENGONO
1. Di costituire, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, il Comitato Paritetico Regionale Artigianato (All. 1 - atto di costi- tuzione).
1.1 Il CPRA ha sede presso l’E.B.E.R., che ne curerà la segreteria tecnica.
1.2 L’Organismo regionale è paritetico. I componenti sono espressi in numero di 1 da ogni parte sociale. I nominativi dovranno essere formalizzati, dalle parti, alla segreteria tecnica entro la data indicata al punto 1.
1.3 La carica dei componenti del CPRA ha durata quadriennale.
2. Di definire l’ambito territoriale per la costituzione degli Organismi pari- tetici.
Nell’immediato si fa riferimento agli ambiti territoriali già definiti per le sedi di Bacino, ferma restando la successiva verifica ed autorizzazione a livello regionale.
2.1 Tali Organismi paritetici territoriali sono costituiti entro 60 giorni dalla firma del presente Accordo (All. 2 - atto di costituzione).
2.2 L’Organismo territoriale è composto da non più di 7 membri espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sinda- cali. I nominativi dovranno essere formalizzati, dalle parti, alla segreteria
tecnica presso l’E.B.E.R. entro la data indicata al punto 2.1. La riunione di insediamento dell’OPTA sarà promossa dal CPRA d’intesa con le parti terri- toriali.
La carica dei componenti dell’OPTA ha durata quadriennale.
2.3 Il funzionamento dell’attività degli organismi territoriali verrà garan- tito con risorse impegnate a tale scopo dal Fondo Sostegno al Reddito - inter- venti comuni.
Il Fondo si doterà di apposito regolamento per la gestione operativa degli organismi.
3. Di definire le modalità di accantonamento della quota in carico alle imprese.
3.1 La quota è pari a Lit. 10.000 per ciascun dipendente, di cui Lit. 8.000 per l’attività del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale e Lit.
2.000 per la funzionalità e la segreteria tecnica del CPRA.
Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipu- lati CCNL specifici dell’artigianato, associate alle confederazioni firmatarie dell’A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di una quota pari a L. 25.000 di cui L. 10.000 per la costituzione dei Rappresentanti Territoriali alla Sicurez- za e L. 15.000 per l’accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obblighi di legge.
Ogni impresa è tenuta al versamento entro il 20 gennaio di ogni anno presso il Fondo Relazioni Sindacali con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 31 ottobre di ogni anno.
3.2 In coerenza con le disposizioni legislative vigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.
3.3 Le imprese non sono tenute al versamento delle quote relative a lavoranti a domicilio, lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, lavoratori assunti ai sensi del- l’art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali). Per i lavoratori con contratto part time il contributo è dovuto in misura intera.
3.4 Le imprese che, alla data del versamento, hanno in forza esclusiva- mente lavoratori per i quali il versamento è escluso, rientrano nell’attività dei Rappresentanti territoriali per la sicurezza.
3.5 Il Fondo si doterà di apposito regolamento per la gestione delle somme.
4. Di provvedere al finanziamento delle attività formative, in attuazione del D.Lgs. n. 626/94, sia con risorse eventualmente previste dal sistema degli enti, sia attraverso l’individuazione di forme di finanziamento pubblico.
Le parti, sulla base dei programmi formativi riferiti ai rappresentanti territo- riali alla sicurezza, concordano di finanziarli, sulla base delle esigenze indi- viduate dal CPRA con risorse impegnate a tale scopo dal Fondo Sostegno al Reddito - interventi comuni.
5. Per le imprese di cui al punto 6 A.I. 3/9/96, in applicazione del comma 6.3, si conviene che le XX.XX. comunichino, con un preavviso di almeno 3 gg., alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell’as- semblea aziendale per l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicu- rezza all’interno dell’azienda.
6. L’accordo si applica nelle aziende o unità produttive aderenti a Confarti- gianato, CNA, CASA, CLAAI e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell’accordo. L’accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica - per i vari settori - a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni Artigiane firmatarie. Sono pertanto interessate al versamento tutte le imprese, anche non artigiane, associate alle Confederazioni firmatarie del protocollo e rientranti nel nume- ro di dipendenti previsto dalla norma.
Per le imprese del settore edile valgono le norme previste dal CCNL e i ver- samenti a favore del rappresentante alla sicurezza non vengono effettuati tra- mite l’Ente Bilaterale.
CNA CGIL
CONFARTIGIANATO CISL
CASA UIL
CLAAI
All.1
Comitato paritetico regionale artigianato (CPRA)
1. É costituito in data odierna, tra le parti firmatarie del presente Accordo, il Comitato Paritetico Regionale Artigianato, di seguito chiamato CPRA.
Il CPRA ha sede presso l’Ente Bilaterale Regionale, che ne curerà la segrete- ria tecnica.
1.1 Tale Organismo, in tema di prevenzione, sicurezza e tutela della salu- te nelle imprese, avrà il compito di :
– promuovere, monitorare e coordinare l’attività degli organismi parite- tici territoriali;
– individuare in ambito regionale, con l’apporto sistematico degli orga- nismi paritetici territoriali e dell’osservatorio regionale, i fabbisogni, al fine di proporre le iniziative conseguenti;
– raccogliere e archiviare le esperienze territoriali di prevenzione, sicu- rezza, tutela della salute, al fine della loro diffusione;
– raccogliere i nomi dei rappresentanti alla sicurezza;
– raccogliere ed archiviare gli atti di costituzione degli OPTA e degli altri adempimenti formali che le parti regionali dovessero decidere;
– promuovere e programmare l’attività formativa degli OPTA e delle rappresentanze alla sicurezza;
– proporre moduli formativi dedicati ai lavoratori o ai datori di lavoro;
– interloquire con gli Enti istituzionali preposti per promuovere e quali- ficarne le azioni, anche al fine di ricercare forme di sostegno econo- mico finalizzato ai programmi di risanamento ambientale e per la sicurezza, soprattutto quelli concordati tra le parti regionali e per favo- rire l’adozione di criteri omogenei di intervento, compresa l’attività di vigilanza;
– effettuare il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in ambito regionale;
– fornire, anche sulla base delle indicazioni del CPNA, orientamenti applicativi;
– comporre eventuali controversie non risolte a livello territoriale, sotto- poste dall’OPTA o da una delle parti componenti l’OPTA;
– attuare tutto ciò che in campo di prevenzione, igiene, sicurezza, tutela della salute nelle imprese, le parti regionali congiuntamente decidano di demandare.
1.2 Il CPRA è composto da 7 membri espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
1.3 Il Comitato è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle Organizzazioni Artigiane e un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati a partire dalla prima riunione utile per l’insediamento dell’Organismo regionale e restano in cari- co per un biennio.
All. 2
Organismo paritetico territoriale (OPTA)
1. É costituito, in data odierna, tra le Associazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo l’Organismo Pari- tetico Territoriale Artigianato, di seguito chiamato OPTA.
1.1 Tale Organismo ha il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza in specifici comparti produttivi.
Ha funzioni di orientamento e di promozione di iniziative anche formative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Programma i fabbisogni e gli obiettivi della formazione e li verifica in sede di CPRA.
1.2 L’OPTA procede all’analisi del bacino di utenza, sulla base dei dati forniti dagli Enti preposti e dagli Osservatori, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all’analisi dei dati infortu- nistici e delle malattie professionali.
1.3 L’OPTA è la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione ai sensi del presente Accordo tra le parti, applicativo del decre- to legislativo n. 626/94; al fine di facilitare l’esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adotta gli schemi e le procedure definite a livello regionale; effettua, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli osservatori con- trattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni o promossi dalle Organizzazioni Artigiane.
1.4 L’OPTA, inoltre, può fornire alle USL indicazioni in merito alle atti- vità di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dei compiti, compresa la vigilanza, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, con- giuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realiz- zazione delle misure di prevenzione e protezione.
1.5 L’OPTA riceve, con relativa comunicazione, l’elenco dei responsabili (del servizio prevenzione e protezione, dell’evacuazione, dell’antincendio, del pronto soccorso) e degli addetti, nonchè dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; riceve le designazioni dei medici competenti effettuate dalle imprese.
1.6 L’esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 19, Decreto Leg.vo n. 626/94, avviene alla presenza dell’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. A tal fine il rappresen-
tante territoriale per la sicurezza deve comunicare per iscritto alla componen- te datoriale dell’OPTA le aziende interessate, in modo da consentire quanto previsto al seguente punto. A questo scopo la componente datoriale indicherà uno o più referenti.
1.7 L’Associazione a cui l’impresa è iscritta o ha dato mandato dovrà confermare la propria disponibilità entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. I termini temporali per l’accesso all’impre- sa non potranno superare i successivi 7 giorni. Il rappresentante territoriale per la sicurezza procederà comunque nell’esercizio delle sue prerogative in caso di mancata conferma, nei termini temporali di cui al punto precedente.
1.8 Fermo restando i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato, i termini complessivi delle precedenti proce- dure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori.
1.9 Le parti infine concordano, per le imprese di cui al punto 6 A.I. 3/9/96, in applicazione al comma 6.3, che le XX.XX. comunichino, con un preavviso di almeno 3 gg., alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell’assemblea aziendale per l’elezione del rappresentante sin- dacale alla sicurezza.
2. Per i servizi esterni promossi dalle OO.AA. territoriali, le stesse provve- dono a dare opportuna comunicazione all’OPTA circa la composizione di tali servizi.
2.1 Nel caso in cui le imprese aderiscano ai servizi esterni non promossi dalle associazioni territoriali, l’Organismo paritetico riscontra la conformità del contenuto della comunicazione circa la composizione e la qualificazione di tale servizio.
2.2 Le aziende con servizio interno provvedono a fornire la relativa comunicazione all’Organismo paritetico direttamente o attraverso l’associa- zione territoriale di appartenenza.
2.3 L’OPTA è prima istanza di riferimento in merito a eventuali contro- versie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dal pre- sente Accordo.
2.4 L’OPTA è composto da non più di 7 membri espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali (1 per singo- la Organizzazione).
2.5 L’Organismo è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle Organizzazioni Artigiane e un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati dalla prima riunione utile per l’insediamento dell’OPTA e restano in carica per un biennio.
All. 3
Regolamentazione per il funzionamento del comitato paritetico regionale costituito ai sensi dell’A.I. 3/9/96 (CPRA)
1. Per il funzionamento del CPRA si utilizza una parte (L. 2.000) delle L.
10.000 per dipendente versate dalle imprese ai sensi dei punti 4.11 e 4.12 dell’A.I. 3/9/96.
2. Sulla base di quanto previsto al punto 4.13 dell’A.I. 3/9/96, le risorse per il funzionamento degli RLST e del CPRA verranno raccolte tramite versa- menti delle imprese al Fondo Relazioni Sindacali (previsto dall’A.I. 21/7/88), gestito dalle OO.AA. e controllato dalle XX.XX.
Pertanto le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali, in applicazione delle procedure previste dall’Accordo Interconfederale 3/9/96, non sia stato eletto il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza, sono tenute a versare al Fondo Relazioni Sindacali L. 19.000 annuali per ogni dipendente in forza al 31 Ottobre.
Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipu- lati CCNL specifici dell’artigianato, associate alle confederazioni firmata- rie dell’A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di una quota pari a L. 25.000 di cui L. 10.000 per la costituzione dei Rappresentanti Territoriali alla Sicu- rezza e L. 15.000 per l’accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obbli- ghi di legge.
Viene costituita all’interno del Fondo una Commissione paritetica di control- lo, per verificare il flusso dei versamenti ed operare una corretta divisione delle risorse per le rispettive finalità (L. 7.500 per la rappresentanza sindaca- le, L. 1.500 per le attività comuni, L. 8.000 per i RLST, L. 2.000 per il CPRA).
3. Compiti del CPRA:
l’organismo promuove e coordina l’attività degli OPTA, predisponendo anche modalità omogenee di funzionamento degli stessi.
Ha funzioni di individuazione dei fabbisogni in materia di sicurezza nel lavo- ro e di definizione di proposte di iniziativa, con il contributo degli OPTA e degli Osservatori regionali di categoria contrattualmente previsti.
Il CPRA promuove e programma l’attività formativa degli OPTA e delle rap- presentanze alla sicurezza dei lavoratori e degli artigiani, predisponendo a tal
fine moduli formativi adeguati e specifici per ogni figura di rappresentanza. Il CPRA predispone il necessario materiale di informazione e formazione per gli OPTA, i RLS, i lavoratori e le imprese.
Il CPRA realizza un rapporto con i poteri pubblici preposti alla sicurezza (Regione ed altri Enti istituzionali) al fine di definire criteri omogenei di intervento nel settore, compresa l’attività di vigilanza.
Il CPRA raccoglie, archivia e divulga le esperienze territoriali ed aziendali su sicurezza e prevenzione; esercita un monitoraggio sullo stato di applica- zione della 626 e degli accordi applicativi previsti.
Il CPRA costituisce un archivio con gli atti costitutivi degli OPTA e gli elen- chi nominativi dei componenti degli OPTA e dei rappresentanti alla sicurez- za dei lavoratori e dei responsabili alla sicurezza delle imprese.
Il CPRA infine svolge un ruolo di composizione delle controversie ad esso sottoposte dagli OPTA congiuntamente o singolarmente da una delle parti sindacale o artigiana presenti nell’OPTA.
4. L’organismo è coordinato congiuntamente da un componente di espres- sione delle Organizzazioni Artigiane e un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati nella riunione d’insedia- mento del CPRA e restano in carico per un biennio.
All. 4
Regolamentazione per il funzionamento degli organismi paritetici territoriali costituiti
ai sensi dell’A.I. 3/9/96 (OPTA)
1. Il Fondo interviene a garanzia del funzionamento dell’attività degli orga- nismi territoriali così come previsto dal punto 1.3 dell’accordo interconfede- rale nazionale 3/9/96.
2. Le risorse necessarie verranno impegnate dal Fondo Sostegno al Reddito
- interventi comuni, così come previsto dal punto 2.3 dell’accordo intercon- federale regionale 28/11/96.
3. Compiti dell’OPTA:
l’organismo ha il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza in specifici comparti produttivi.
Ha funzioni di orientamento e di promozione di iniziative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Programma i fabbisogni e gli obiettivi della formazione stessa e li verifica in sede di CPRA.
L’OPTA procede all’analisi del bacino di utenza, sulla base dei dati forniti dagli Enti preposti e dagli Osservatori, con riferimento alle tipologie azien- dali, alla consistenza numerica dei comparti, all’analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali.
L’OPTA è la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consulta- zione; al fine di facilitare l’esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adotta gli schemi e le procedure definite a livello regionale; effettua, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni o pro- mossi dalle Organizzazioni Artigiane.
L’OPTA, inoltre, può fornire alle USL indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dell’intero arco dei compiti, compresa la vigilanza, ad esse assegnati, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione.
L’OPTA riceve, con relativa comunicazione, l’elenco dei responsabili (del servizio, dell’evacuazione, dell’antincendio, del pronto soccorso) e degli addetti, nonchè dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; riceve le designazioni dei medici competenti effettuate dalle imprese.
L’OPTA è prima istanza di riferimento in merito a eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dall’accordo 3/9/96.
4. L’Organismo è coordinato congiuntamente da un componente di espres- sione delle Organizzazioni Artigiane e un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati dalla prima riunione utile per l’insediamento dell’OPTA e restano in carica per un biennio.
5. Il Fondo Sostegno al Reddito - interventi comuni, al fine di garantire la funzionalità degli organismi territoriali così come previsto al punto 1, stan- zierà ogni anno un importo per la voce specifica di spesa sulla base delle disponibilità di bilancio.
6. Gli stanziamenti verranno suddivisi, per l’anno 1997, in parti tre uguali finalizzate rispettivamente al funzionamento della struttura tecnica fornita dall’E.B.E.R. e ai 2 coordinatori previsti dal punto 2.5 dell’accordo inter- confederale regionale 28/11/96 (all. 2 Organismo paritetico territoriale).
7. Per l’anno 1997 le suddivisioni delle risorse per singolo bacino verranno effettuate sulla base delle imprese artigiane con dipendenti desumibili dalla banca dati in possesso dell’E.B.E.R.
8. Il Comitato di Gestione verifica, nel corso dell’anno, la funzionalità delle strutture territoriali e l’eventuale compatibilità delle risorse impegnate.
All. 5
Regolamentazione per il funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza
costituiti ai sensi dell’A.I. 3/9/96
A. Rappresentante territoriale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipen- denti, esclusi apprendisti e assunti con cfl)
1. Nell’ambito territoriale definito per gli OPTA, vengono istituiti i Rappre- sentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza (di seguito denominati RLST), formalizzati dalle XX.XX. firmatarie dell’A.I. 3/9/96, intendendosi per queste ultime sia le Organizzazioni confederali, che le rispettive Federa- zioni di Categoria. I rappresentanti territoriali per la sicurezza potranno esse- re designati o eletti dai lavoratori dipendenti delle imprese territorialmente interessate.
2. Concorrono al finanziamento del RLST le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali, in applicazione delle procedure previste dall’Accordo Interconfede- rale 3/9/96, non sia stato eletto il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza.
Il finanziamento, ai sensi del punto 4.11 A.I. 3/9/96, risulta pari a L. 10.000 annue per dipendente.
Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipu- lati CCNL specifici dell’artigianato, associate alle confederazioni firmatarie dell’A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di una quota pari a L. 25.000 di cui L. 10.000 per la costituzione dei Rappresentanti Territoriali alla Sicurez- za e L. 15.000 per l’accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obblighi di legge.
Sulla base di quanto previsto al punto 4.13 dell’A.I. 3/9/96, le risorse per il funzionamento degli RLST e del CPRA verranno raccolte tramite versamenti delle imprese al Fondo Relazioni Sindacali (previsto dall’A.I. 21/7/88), gesti- to dalle OO.AA. e controllato dalle XX.XX.
Pertanto le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali, in applicazione delle procedure previste dall’Accordo Interconfederale 3/9/96, non sia stato eletto il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza, sono tenute a versare al Fondo Relazioni Sindacali L. 19.000 annuali per ogni dipendente in forza al 31 Ottobre.
Viene costituita all’interno del Fondo una Commissione paritetica di controllo, per verificare il flusso dei versamenti ed operare una corretta divisione delle risorse per le rispettive finalità (L. 7.500 per la rappresentanza sindacale, L.
1.500 per le attività comuni, L. 8.000 per i RLST, L. 2.000 per il CPRA).
3. Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui effettuano l’assunzione di personale dipenden- te, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base dei lavoratori in forza al termine del primo mese nel quale si effettuano le assunzioni. Per “imprese di nuova costituzione” si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell’anno, si dotano di personale dipendente.
I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM10/2 relativo al mese di assunzione, l’importo del contributo a favore del Fondo Relazioni Sindacali preceduto dalla dicitura “Contr.Ass.Contr.” e dal codice “W 150”.
Il versamento verrà effettuato entro il 20 del mese successivo, data di sca- denza del DM10.
Le imprese tenute sia al versamento delle quote relative al Fondo Relazioni Sindacali sia agli adempimenti relativi all’Accordo Interconfederale Nazio- nale 3/9/96 per il finanziamento del rappresentante territoriale alla sicurezza, potranno sommare gli importi a favore del Fondo e effettuare un unico versa- mento.
4. Le risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività prevista per i RLST, derivano dall’utilizzo di una parte (L. 8.000) delle L. 10.000 a dipendente, versate dalle imprese ai sensi del punto 4.11 dell’A.I. 3/9/96.
5. I RLST, trascorsa la fase transitoria, pur rientrando nel sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese che occupano fino a 15 dipen- denti, non possono identificarsi nei rappresentanti sindacali di bacino previ- sti dall’A.I. 21/7/88.
6. I RLST, qualora siano lavoratori, non potranno essere scelti in aziende con meno di 5 dipendenti.
7. I RSL sono consultati (sulle materie previste dalla 626) nella sede del- l’OPTA, tramite l’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato o tramite i vari soggetti qualificati e delegati dal datore di lavoro.
8. L’accesso ai luoghi di lavoro del RLS avviene alla presenza dell’Associa- zione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. A tal fine il RLST deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell’OPTA le aziende interessate, per permettere alla componente datoriale stessa di indi- care una o più persone delegate all’accesso ai luoghi di lavoro assieme al RLST.
Entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta l’Associazione a cui l’impresa interessata è iscritta o ha dato mandato deve confermare la propria disponibilità e l’accesso all’impresa dovrà avvenire entro i successivi 7 gior- ni. Il RLST procederà comunque nell’esercizio delle sue prerogative nei ter- mini temporali sopra previsti anche in caso di mancata conferma.
I termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori, fermi restando i diritti del lavoratore in casi di pericolo grave ed immediato.
9. Il RLST esercita le proprie attribuzioni di conoscenza, di consultazione e di formulazione di pareri (previsto dall’art. 19 comma c e seguenti della 626) presso la sede dell’OPTA.
Le aziende pertanto devono inviare presso la sede degli OPTA le autocertifi- cazioni o i risultati finali delle valutazioni del rischio, anche tramite i servizi di prevenzione.
10. Qualora i RLST siano dipendenti delle imprese, hanno diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita, per l’intera durata del loro mandato, con richiesta avanzata dalle XX.XX. che li hanno formalizzati; al lavoratore RLST viene garantita la conservazione del posto.
11. I RLST restano in carica per 3 anni.
12. Per lo svolgimento dell’attività ai RLST sono riconosciute le risorse accantonate provvisoriamente presso il Fondo Relazioni Sindacali che prov- vederà alla ripartizione degli accantonamenti per gli ambiti territoriali indivi- duati sulla base della documentazione che, congiuntamente, le XX.XX. pre- senteranno.
Successivamente verrà istituito un Fondo regionale specifico gestito pariteti- camente per svolgere i compiti di cui sopra.
B. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con cfl)
1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno all’azienda (di seguito denominato RLSA) è eletto dai lavoratori nell’ambito delle RSU, o, in assenza, fra gli stessi lavoratori.
2. Le XX.XX. comunicano, con un preavviso di almeno 3 giorni, alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell’assemblea aziendale per l’elezione del rappresentante aziendale alla sicurezza.
3. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
4. Per l’elezione i lavoratori nominano il segretario di seggio che redige anche il verbale delle elezioni e lo invia al datore di lavoro.
5. Il datore di lavoro comunica all’OPTA il nominativo del RLSA eletto.
6. Il RLSA resta in carica per 3 anni.
7. Al RLSA vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
Il RLSA deve comunicare al datore di lavoro, con almeno 48 ore di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore, l’utilizzo del permesso.
Non vengono calcolate nel monte ore, le ore autorizzate per gli adempimenti previsti all’art. 19 della 626 lettere b, c, d, g, i, l.
8. Per l’espletamento del proprio incarico l’azienda dovrà fornire al RLSA le informazioni richieste e permettere la consultazione del documento sulla valutazione dei rischi. Di tali notizie il RLSA è tenuto a fare un uso stretta- mente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale (art. 19 della 626 comma 1 lettere e ed f).
Il RLSA può formulare proprie proposte che devono risultare nel modulo della consultazione.
9. Il RLSA può chiedere la convocazione della riunione periodica prevista dall’art.11 comma 1 della 626 in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Di norma le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavora- tivi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.
Ricerca di settore sugli andamenti occupazionali e di sviluppo nelle imprese artigiane
Premesso che
– in questi anni E.B.E.R. si è dotato di una propria strumentazione in grado di elaborare dati annuali (complessivi e disaggregati per territori e settori) sulle condizioni strutturali, occupazionali, formative del settore artigiano regionale;
– la Banca dati E.B.E.R., costituisce una base per progettare un percorso di osservazioni più approfondito e più specifico della realtà artigiana;
– i recenti rinnovi degli integrativi contrattuali prevedono la costituzione di Osservatori regionali di categoria e molti di essi riconoscono in E.B.E.R. Regionale il punto di riferimento concreto per realizzare progetti specifici di approfondimento delle realtà settoriali (a partire dalla produttività dei settori per realizzare forme di salario variabile il più possibile determinate dall’ana- lisi delle condizioni economico-produttive reali), si prefigura un terreno di qualificazione e di allargamento delle attuali attività di ricerca dell’E.B.E.R.
Le parti sociali concordano:
– di favorire il consolidamento dell’attività di ricerca E.B.E.R., ritenendo che essa si configuri come lo strumento più agile e flessibile per una migliore conoscenza della realtà delle aziende artigiane sia nei suoi aspetti generali che nelle sue articolazioni di settore e di territorio; e che dei suoi elaborati potranno avvalersi non solo le organizzazioni artigiane e sindacali, ma anche il mondo economico, politico ed istituzionale della regione;
– sull’esigenza di rendere la ricerca E.B.E.R. uno strumento attivo di politi- ca industriale e del lavoro, in grado di elaborare indicazioni sia congiun- turali che di più lungo periodo, garantendo risultati fruibili in tempo utile per poter intervenire sui mutamenti in atto;
– di individuare il campo di intervento della ricerca E.B.E.R. nell’ambito delle aziende artigiane con dipendenti, in quanto è in riferimento a tali imprese che E.B.E.R. può mettere a disposizione elementi conoscitivi su cui costrui- re elaborazioni. Tuttavia potranno essere attivate anche le ricerche relative ai mutamenti della struttura delle aziende che si trasformano in altre realtà imprenditoriali (es. aziende più strutturate o aziende senza dipendenti), garantendo in tal modo, un’osservazione più complessiva delle modifiche intervenute o in atto nella composizione della struttura produttiva artigiana.
Le parti convengono le seguenti modalità operative:
1. Andamento economico-congiunturale
• Rilevazione della struttura delle imprese.
• Rilevazione dei fenomeni relativi alle professionalità necessarie per una attiva politica formativa (fabbisogni formativi delle imprese).
• Definizione di parametri di misurazione delle oscillazioni relative a:
a) produttività
b) redditività
c) competitività
d) posizionamento sui mercati
e) scostamenti del costo del lavoro tra diverse tipologie di imprese, sia rispetto al territorio che ad imprese con natura giuridica diverse.
• Livello degli investimenti: qualità e quantità.
• Livello di ricorso alle diverse forme di finanziamento.
• Andamenti congiunturali con particolare riguardo ai dati E.B.E.R. sul Fondo Sostegno al Reddito e loro comparazione con i dati reperibili, riferiti ad altre dimensioni imprenditoriali.
2. Indicazioni progettuali
• Disaggregazione categoriale delle rilevazioni di cui al punto 1.
• Contatto interattivo con altre strutture che operano nel campo delle ricer- che e degli Osservatori.
• Contatto interattivo con gli Osservatori degli altri Enti Bilaterali regionali e con l’EBN.
3. Archiviazione
Allo scopo di conoscere sia i testi contrattuali, sia la evoluzione, nel tempo, de- gli istituti contrattuali viene costituito in E.B.E.R. un archivio che comprenderà:
• Archivio Accordi Interconfederali Nazionali (artigianato, piccola/media impresa).
• Archivio Accordi Interconfederali Regionali (artigianato, piccola/media impresa).
• Archivio Accordi Interconfederali Provinciali (artigianato, piccola/media impresa).
• Archivio CCNL (è questo il primo punto in cui è essenziale prevedere la ricerca e il confronto per singolo istituto e per singolo contratto collettivo oltre alla verifica dell’evoluzione sempre per singoli istituti e singoli contratti).
• Archivio storico dei Contratti collettivi regionali in Xxxxxx Xxxxxxx con evidenziazione delle variazioni, intervenute nel tempo, degli articoli dei rispettivi CCNL e sulle singole variazioni di istituto (artigianato).
• Archivio storico degli Accordi Contrattuali Regionali nell’artigianato che hanno preceduto i CCNL con conseguente comparazione (artigianato).
• Archivio storico Accordi provinciali stipulati prima della contrattazione regionale con conseguente comparazione (artigianato).
• Archivio delle tabelle salariali in vigore nell’artigianato e aggiornamento, con particolare riferimento agli oneri e alla loro evoluzione.
4. Interpretazioni contrattuali
Verranno costituiti, su iniziativa delle categorie interessate, dei gruppi misti regionali, con lo scopo di rendere più fluide le relazioni sindacali, definire interpretazioni contrattuali univoche, prevenire conflittualità, omogeneizzare i comportamenti sul territorio regionale ed abbassare il contenzioso verso gli Istituti preposti alla vigilanza.
L’E.B.E.R. potrà predisporre, per tutti gli utenti, di intesa con le singole cate- gorie interessate, le tabelle per l’aggiornamento salariale a fronte di modifi- che contrattuali nazionali o regionali.
5. Struttura operativa interna all’E.B.E.R.
Verrà individuata una figura di coordinamento in grado di progettare attuati- vamente, attivare, seguire in tutte le fasi e portare a compimento il program- ma che verrà elaborato con la collaborazione dei responsabili del FSR e FFT. Verrà istituito un Comitato scientifico da affiancare, nelle diverse fasi, al coordinatore interno. Il comitato scientifico dovrà apportare anche quelle conoscenze di carattere operativo indirizzate alla stesura e, successivamente, alla realizzazione del programma.
Le competenze esterne di cui avvalersi sono individuate in: Informatiche, Statistiche, Organizzative.
6. Risorse
Il consolidamento dell’attività di ricerca, o una sua successiva confluenza complementare in strutture di più ampie dimensioni, può determinare una minor dispersione delle risorse investite sull’artigianato in quanto l’osserva- torio può diventare strumento indispensabile per la conoscenza, a carattere generale, dei processi produttivi che insistono nella Regione Xxxxxx Roma- gna. Per questa ragione si concorda una verifica con la Regione Xxxxxx Xxxxxxx per ricercare spazi di collaborazione e finanziamento come già richiesto nelle lettere inviate dalle parti sociali e dall’Ente Bilaterale alla Pre- sidenza della Giunta Regionale.
CNA CGIL
CONFARTIGIANATO CISL
CASA UIL
CLAAI