Art. 1 - DEFINIZIONI
Art. 1 - DEFINIZIONI
I termini citati negli ORDINI D’ACQUISTO come di seguito definiti, avranno, a meno che non sia diversamente stabilito negli stessi, il significato di seguito indicato:
⮚ ORDINE D’ACQUISTO
Designa l’intero ORDINE D’ACQUISTO stipulato tra la COMMITTENTE ed il FORNITORE per l’esecuzione di PRESTAZIONI/SERVIZI e/o FORNITURA DI MATERIALI.
Se non diversamente specificato il termine ORDINE D’ACQUISTO comprende tutti i documenti contrattuali, quali le presenti Condizioni Generali d’Acquisto, specifiche tecniche, disegni e quant’altro indicato nello stesso.
⮚ COMMITTENTE
Designa COSMIN S.r.l. – Xxx. Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxxxxxx (XX).
⮚ FORNITORE
Designa la persona o le persone, impresa o società che si è impegnata a fornire i MATERIALI/SERVIZI/PRESTAZIONI oggetto dell’ORDINE D’ACQUISTO e comprende i suoi rappresentanti legali o autorizzati, il suo personale, i successori, subappaltatori e mandatari autorizzati.
⮚ PRODUTTORE
Designa la persona o le persone, impresa o società che produce il MATERIALE oggetto dell’ORDINE D’ACQUISTO. Il PRODUTTORE può essere il diretto FORNITORE della COMMITTENTE.
⮚ CANTIERE/STABILIMENTO
Designa il luogo dove si dovranno effettuare i SERVIZI/PRESTAZIONI e le aree vicine interessate agli stessi, nonché il luogo presso il quale dovranno essere resi i MATERIALI oggetto della fornitura.
L’esatta localizzazione verrà definita di volta in volta nell’ORDINE D’ACQUISTO.
⮚ AREA DI SERVIZIO
Designa l’area eventualmente messa a disposizione al FORNITORE dalla COMMITTENTE, sulla quale il primo installerà le sue attrezzature, i suoi uffici, magazzini, officine e quanto altro necessario per l’esecuzione del SERVIZIO/PRESTAZIONE.
Art. 2 – QUALITÀ E CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI
a) Tutti i materiali forniti dovranno corrispondere alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed essere di prima scelta e qualità. L’accettazione dei materiali sarà definitiva solo dopo che siano stati posti in opera e siano scadute le garanzie previste da ciascun singolo ORDINE D’ACQUISTO.
b) La COMMITTENTE potrà rifiutare in qualunque momento quei materiali che risultassero deteriorati dopo la consegna o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle prescrizioni contrattuali. In questo caso il FORNITORE dovrà rimuoverli a propria cura e spese e sostituirli con altri idonei a sue spese. Ove il FORNITORE non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dalla COMMITTENTE questa potrà provvedere direttamente addebitando le spese al FORNITORE medesimo, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno che potesse derivare allo stesso per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.
c) Qualora, senza opposizione della COMMITTENTE, il FORNITORE, nel proprio interesse o di sua iniziativa, fornisse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte ciò non darà allo stesso diritto ad un aumento dei prezzi e la relativa fatturazione sarà eseguita come se i materiali avessero le dimensioni e la qualità stabilite nei documenti contrattuali.
d) La COMMITTENTE potrà disporre le prove che riterrà necessarie per stabilire la idoneità dei materiali.
e) Ove applicabile, tutti i materiali dovranno essere forniti corredati di certificazione secondo EN10204/3.1 anche quando non espressamente richiesto. L’eventuale collaudo da parte di ente terzo autorizzato secondo EN10204/3.2 sarà eseguito presso la sede del PRODUTTORE, prima della spedizione in CANTIERE/STABILIMENTO di detti materiali; tutti gli oneri e le spese saranno a carico del FORNITORE secondo le modalità previste nei documenti contrattuali.
f) Xxxxx la certificazione richiesta secondo EN10204 dovrà essere emessa dal PRODUTTORE. Qualora il PRODUTTORE non sia anche il FORNITORE della COMMITTENTE, i certificati dovranno recare timbro e firma in originale del FORNITORE indicante riferimento all’ORDINE D’ACQUISTO specifico. Il certificato originale emesso dal PRODUTTORE non dovrà subire modifiche o cancellazioni da parte del FORNITORE.
g) Sono ammessi solo PRODUTTORI avente certificazione ISO9001 ultima edizione in corso di validità per la produzione dei materiali oggetto dell’ORDINE D’ACQUISTO. Per quanto concerne i PRODUTTORI e i FORNITORI che svolgono attività di taglio e foratura su Strutture, Componenti di strutture e lamiere, dovranno essere iscritti al Servizio Tecnico Centrale come Centro di Trasformazione dell’Acciaio o dovranno possedere certificazione in accordo a EN1090-1 ultima edizione in corso di validità.
h) Il FORNITORE sarà responsabile di eventuali ritardi nella fase di approvazione, di collaudo ed in quella di rilascio dei certificati necessari. Eventuali ritardi di tali enti non potranno essere considerati quali cause di FORZA MAGGIORE, ai fini dello spostamento della data di consegna dei materiali.
i) Il FORNITORE dovrà consegnare alla COMMITTENTE la certificazione richiesta, nel numero di 1 originale ed 1 copia. Tale documentazione dovrà essere consegnata contestualmente al MATERIALE. In difetto, sarà emessa una DICHIARAZIONE DI NON CONFORMITA’ e la fornitura sarà considerata come NON EVASA. I termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della documentazione completa e conforme.
Art. 3 – TERMINI DI CONSEGNA E PENALI
a) I tempi in accordo ai quali deve essere evasa la fornitura dei MATERIALI/SERVIZI/PRESTAZIONI oggetto dell’ORDINE D’ACQUISTO sono quelli indicati nello stesso. Tali termini sono inderogabili.
b) Su richiesta, al fine di consentire alla COMMITTENTE un monitoraggio più attento dell’andamento della fornitura, il FORNITORE invierà un dettagliato programma lavori da aggiornare settimanalmente indicando l’avanzamento realizzato e quello previsto per il periodo successivo.
c) Ogni eventuale slittamento dovrà essere tempestivamente comunicato alla COMMITTENTE
con la quale individuare le soluzioni più opportune.
d) In caso di tardata evasione anche parziale, la COMMITTENTE si riserva la facoltà di addebitare al FORNITORE una penale pari all’1% dell’importo totale dell’ORDINE D’ACQUISTO per ogni settimana piena di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell’importo totale dell’ORDINE D’ACQUISTO.
e) La COMMITTENTE si riserva di rivalersi sul FORNITORE per ogni eventuale maggior danno dovesse derivare alla stessa e/o al suo cliente quale conseguenza diretta e/o indiretta di tale ritardo.
Art. 4 – FORNITURE E PRESTAZIONI IN OPERA
a) Xxx ne ricorrano le condizioni e previo accordo tra le parti, sull’AREA DI SERVIZIO messa a disposizione dalla COMMITTENTE, il FORNITORE dovrà provvedere alla installazione di attrezzature, officine, uffici di cantiere, magazzini per il deposito e la eventuale lavorazione del materiali da esso fornito e di quello eventualmente consegnato dalla COMMITTENTE.
b) Il FORNITORE dovrà sistemare adeguatamente a sua cura e spese l’AREA DI SERVIZIO che gli sarà messa a disposizione dalla COMMITTENTE, concordando con questa gli eventuali lavori da eseguire.
c) La COMMITTENTE non prevede di mettere a disposizione né i servizi igienico-sanitari, né mense, cucine e ricoveri in genere se non quelli a disposizione del proprio personale.
d) Tutte le installazioni provvisorie, attrezzature e materiali forniti dal FORNITORE, una volta portati in CANTIERE devono essere considerati di uso esclusivo per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’ORDINE D’ACQUISTO e pertanto il FORNITORE non potrà rimuovere il complesso o una porzione degli stessi senza il benestare scritto della COMMITTENTE, benestare che non sarà negato senza valido motivo.
e) Xxxxxxx responsabilità potrà essere imputata alla COMMITTENTE per danneggiamenti o perdite di tali installazioni e lavori provvisori, materiali o attrezzature.
f) Il FORNITORE dovrà attenersi alle prescrizioni di sicurezza ed antincendio stabilite dalla legge e dalla COMMITTENTE per lo stoccaggio dei materiali, in particolare per quanto riguarda carburanti, lubrificanti ed infiammabili in generale.
g) Il FORNITORE dovrà provvedere, entro il termine che verrà fissato dalla COMMITTENTE, allo sgombero del CANTIERE/STABILIMENTO e dell’AREA DI SERVIZIO ed al ripristino della stessa nelle condizioni di consegna.
h) Il FORNITORE dovrà inoltre provvedere al trasporto ed eventuale sistemazione dei rottami o detriti residuati, nelle aree indicate dalla COMMITTENTE.
i) Ogni onere per l’esecuzione di quanto sopra precisato sarà a totale carico del FORNITORE compreso il deperimento delle installazioni, dei mezzi d’opera, degli attrezzi, i guasti, le rotture ed ogni altro danno anche se dovuto a cause accidentali.
Art. 5 - LAVORI NON PREVISTI
a) Qualora, durante la realizzazione delle opere si verificasse la necessità di eseguire lavori non previsti, ma comunque attinenti all’oggetto dell’ORDINE D’ACQUISTO o se previsti, non si abbiano in ORDINE D’ACQUISTO i relativi prezzi, il FORNITORE, dietro richiesta della COMMITENTE, provvederà tempestivamente a presentare l’offerta per il nuovo prezzo e la relativa analisi.
b) La COMMITTENTE, esaminata l’offerta ricevuta, concorderà con il FORNITORE il nuovo prezzo, di norma prima dell’esecuzione delle opere, ed autorizzerà lo stesso a dare corso al relativo lavoro.
c) In caso di disaccordo fra le parti sulla determinazione del nuovo prezzo, il FORNITORE sarà tenuto, dietro richiesta della COMMITTENTE, all’esecuzione dei lavori e questi saranno contabilizzati con i prezzi stabiliti dalla COMMITTENTE, fatto salvo il diritto del FORNITORE di esprimere le proprie riserve.
Art. 6 - CURA DEI LAVORI E RESPONSABILITA’
a) Il FORNITORE sarà responsabile di ogni e qualsiasi danno che dovesse essere causato, durante l’esecuzione dei lavori, a terzi (cose o persone) o alla COMMITTENTE (cose o persone) e/o ai propri dipendenti, materiali e mezzi d’opera, danni dei quali il FORNITORE sarà tenuto all’integrale risarcimento, tenendo indenne la COMMITTENTE da qualsiasi responsabilità comunque inerente l’esecuzione dei lavori.
b) Eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione non limiteranno la responsabilità del FORNITORE. Tutte le perdite e/o danni che non saranno indennizzati dalle assicurazioni, resteranno ad esclusivo carico del FORNITORE.
c) La clausola di cui al punto precedente è applicabile ad ogni e qualsiasi danno che dovesse essere causato a terzi (cose o persone) o alla COMMITTENTE (cose o persone) e/o ai propri dipendenti, materiali e mezzi d’opera, da materiali o manufatti difettosi o non rispondenti alle prescrizioni dei documenti contrattuali. Tale responsabilità non si estingue con la scadenza del periodo di garanzia previsto nell’ORDINE D’ACQUISTO.
Art. 7 - RISERVE
a) Ogni riserva espressa dal FORNITORE nel corso della fornitura, dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto. Non saranno prese in considerazione le riserve avanzate posteriormente.
Tali riserve non daranno comunque facoltà al FORNITORE di sospendere o ritardare l’esecuzione della fornitura.
b) La documentazione giustificativa delle eventuali riserve avanzate dal FORNITORE dovrà essere inviata alla COMMITTENTE entro 10 giorni. In caso di mancato invio le suddette riserve verranno automaticamente annullate.
c) Sarà facoltà della COMMITTENTE demandare la definizione delle riserve e osservazioni del FORNITORE a dopo l’evasione dell’ORDINE D’ACQUISTO. In particolare, quelle relative alla stipulazione di nuovi prezzi per l’esecuzione di lavori non previsti nell’oggetto contrattuale, oppure, anche se previsti, per i quali non si abbiano i corrispondenti prezzi, saranno disciplinate secondo quanto previsto dalle presenti CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO.
d) In caso di disposizioni contraddittorie tra i diversi documenti contrattuali si applicheranno le norme del documento considerato prioritario secondo l’ordine volta a volta indicato nell’ORDINE D’ACQUISTO. Il FORNITORE è comunque tenuto a comunicare immediatamente e per iscritto tali discordanze.
Art. 8 - PREZZI
a) I prezzi contrattuali resteranno validi per tutta la durata dell’ORDINE D’ACQUISTO anche qualora la fornitura dovesse risultare, a fine evasione, diversa di qualsiasi entità (sia in aumento che in diminuzione) da quello indicato nei documenti contrattuali.
b) Tutti i prezzi contrattuali non saranno soggetti a revisione né per variazioni dei costi della mano d’opera e/o dei MATERIALI né per qualsiasi causa od evenienza, anche di FORZA MAGGIORE, che si verificasse nel periodo di esecuzione della fornitura.
c) Nulla pertanto, verrà riconosciuto al FORNITORE a titolo di variabilità prezzi indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, le
quali, incidendo comunque sui costi, potrebbero legittimare una revisione dei prezzi a norma dell’articolo 1664 Codice Civile Italiano.
d) Xxxxxxx durante la realizzazione delle opere si verificasse la necessità di determinare nuovi prezzi per l’esecuzione della fornitura non previsti nell’ORDINE D’ACQUISTO, ma da eseguire/fornire in quanto attinenti all’oggetto dello stesso, oppure relativi a MATERIALI/SERVIZI/PRESTAZIONI previsti ma per i quali non siano stati determinati in ORDINE D’ACQUISTO i corrispondenti prezzi, il FORNITORE, dietro richiesta della COMMITTENTE, provvederà entro cinque giorni a presentare l’offerta per i nuovi prezzi.
e) L’offerta dovrà essere corredata da una dettagliata analisi che specifichi l’incidenza dei costi diretti (manodopera, attrezzature, materiali), costi indiretti, spese generali.
f) La COMMITTENTE, entro 5 giorni dal ricevimento dei nuovi prezzi, e di norma prima dell’inizio della FORNITURA, comunicherà al FORNITORE il proprio parere sui prezzi e sull’analisi.
g) Nel caso in cui la COMMITTENTE esprima parere sfavorevole, il FORNITORE avrà altri 5 giorni di tempo per proporre nuovi prezzi modificati o per riconfermare quelli precedentemente sottoposti.
h) Solo dopo approvazione i nuovi prezzi saranno ritenuti impegnativi per la COMMITTENTE e potranno essere formalizzati con una modifica all’ORDINE D’ACQUISTO.
Art. 9 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE
a) I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico bancario a 90 giorni data fattura fine mese.
Tuttavia, per forniture di particolare entità e/o rilevanza saranno di volta in volta concordate con il
FORNITORE modalità di pagamento diverse da quelle sopra indicate.
b) Il pagamento è subordinato al ricevimento da parte della COMMITTENTE dei seguenti documenti:
- fattura commerciale (1 originale + 1 copia) intestata alla COMMITTENTE recante riferimento all’ORDINE D’ACQUISTO;
- documentazione comprovante l’avvenuta evasione dell’ORDINE D’ACQUISTO (SAL, D.D.T., statino di esecuzione lavori) in originale timbrata e firmata dalla COMMITTENTE.
- completezza e conformità della documentazione certificativa richiesta in ORDINE D’ACQUISTO;
- richiesta di autorizzazione alla fatturazione timbrato e firmato dalla COMMITTENTE;
c) Al fine di agevolare i pagamenti il FORNITORE è tenuto a comunicare tempestivamente alla
COMMITTENTE le coordinate bancarie.
d) Xxxxxx pagamento sarà effettuato su banche diverse da quella segnalata fatta salva la possibilità di modificare il nominativo della banca con congruo preavviso.
Art. 10 - CESSIONE DEL CREDITO
a) Resta esclusa ai sensi dell’art. 1260, secondo comma, Codice Civile, la cedibilità di tutti i crediti spettanti al FORNITORE a fronte dell’ORDINE D’ACQUISTO, con la conseguente esclusiva responsabilità del FORNITORE nei confronti della COMMITTENTE e degli eventuali cessionari, per ogni violazione della sopra indicata pattuizione.
b) Xxxxx inoltre esclusa ogni possibilità, da parte del FORNITORE di conferire a terzi mandati speciali all’incasso o fare comunque ricorso ad altre forme di delegazione di pagamento.
Art. 11 - FORZA MAGGIORE
a) Costituiscono cause di FORZA MAGGIORE, ai fini delle presenti CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO, quegli eventi indipendenti dalla volontà delle parti e che queste non possono ragionevolmente prevedere, che impediscono o ritardano, in qualche modo intralciano l’esecuzione corretta dell’ORDINE D’ACQUISTO e che la parte direttamente coinvolta, pur con tutti gli sforzi possibili sia incapace di superare.
b) Per eventi di FORZA MAGGIORE si intendono, a titolo indicativo e non limitativo gli eventi seguenti: guerre od ostilità, rivolte o insurrezioni civili, terremoti, inondazioni, tempeste, fulmini, o altre calamità fisiche, naturali, ad eccezione delle cattive condizioni atmosferiche quali pioggia, gelo o neve, scioperi, sia nazionali che regionali, esclusi gli scioperi a carattere aziendale sia interessanti il FORNITORE che la COMMITTENTE, impossibilità di utilizzare le ferrovie, i porti, gli aeroporti, i servizi di spedizione marittimi o altre forme di trasporto o di comunicazione (purchè si verifichino simultaneamente). L’insorgere ed il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati al più presto per iscritto dalla parte che desidera avvalersi delle disposizioni del presente articolo alla controparte.
c) Qualora la situazione di FORZA MAGGIORE dovesse protrarsi per più di un mese, ognuna delle parti potrà richiedere di risolvere l’ORDINE D’ACQUISTO. Tale decisione dovrà essere comunicata per iscritto e potrà essere presa allo scadere del periodo di cui sopra o durante detto periodo se risulta chiaro che la fornitura non potrà essere ripresa entro tale periodo, per il protrarsi dell’evento di causa maggiore.
d) Xxxxxxx si presentasse un evento di FORZA MAGGIORE, i costi conseguenti saranno sostenuti dalla parte interessata dallo stesso.
Art. 12 - RISOLUZIONE E RECESSO
a) La COMMITTENTE avrà diritto a risolvere l’ORDINE D’ACQUISTO dandone comunicazione scritta al FORNITORE:
✓ qualora, ove applicabile, non venga consegnata la seguente documentazione:
⮚ Piano di sicurezza specifico;
⮚ Certificato valido attestante l’iscrizione del FORNITORE alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
⮚ Dichiarazione contenente l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
⮚ Dichiarazione in merito al rispetto da parte del FORNITORE degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti;
✓ qualora il FORNITORE sia inadempiente relativamente alle norme previste dal D. Lgs. 81/08 e ssmmii;
✓ qualora il FORNITORE non proceda nei tempi e/o con la sequenza che la COMMITTENTE ritiene siano necessari al fine di evitare l’interferenza con altre attività o di completare la fornitura scadenze stabilite;
✓ qualora in qualsiasi momento l’esecuzione della fornitura non avvenga secondo le disposizioni della COMMITTENTE;
✓ qualora il FORNITORE rifiuti o non provveda a risolvere eventuali NON CONFORMITÀ in corso;
✓ qualora il FORNITORE sia soggetto a fallimento o sottoposto a procedura di concordato preventivo o siano in corso operazioni di liquidazione (salvo quelle a scopo di ristrutturazione) o siano iniziate azioni esecutive nei suoi confronti;
✓ qualora il FORNITORE commetta qualsiasi altra violazione contrattuale e non vi ponga rimedio entro 3 giorni dalla comunicazione scritta della COMMITTENTE.
b) In caso di risoluzione in conformità al presente articolo, la COMMITTENTE avrà diritto ad allontanare il FORNITORE dal proprio CANTIERE/STABILIMENTO e/o prendere immediatamente possesso di tutti i MATERIALI e gli impianti del FORNITORE che si trovino nell’AREA DI SERVIZIO o vengano utilizzati per la fornitura e potrà utilizzarli a sua volta per completare l’esecuzione della stessa.
c) Xxxxx però inteso che dal momento della risoluzione, il FORNITORE non avrà diritto a percepire alcun compenso fintanto che la fornitura sia completamente ultimata. Allora gli sarà riconosciuto il solo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e non ancora pagati e/o dei materiali e delle attrezzature di cui la COMMITTENTE ha preso possesso secondo quanto stabilito al punto precedente e che sono stati utilizzati per il completamento della fornitura.
d) Il FORNITORE sarà responsabile di qualsiasi danno subito o perdita o spesa sostenuta dalla COMMITTENTE per tale risoluzione e la COMMITTENTE avrà diritto a dedurre l’importo di tale perdita, danno o spesa dagli importi dovuti al FORNITORE.
e) Qualora l’ammontare di tali danni, perdite o spese superi l’importo totale dovuto al
FORNITORE, la differenza rappresenterà un debito del FORNITORE verso la COMMITTENTE.
f) La COMMITTENTE si riserva il diritto in qualsiasi momento ed a suo giudizio, di recedere o di porre fine a tutti o ad una parte della fornitura in corso dandone comunicazione al FORNITORE e specificando i termini/limiti cui tale provvedimento si riferisce e la data effettiva del recesso.
g) Qualora la COMMITTENTE receda o ponga fine a tutti o ad una parte della fornitura, il
FORNITORE dovrà interrompere i lavori interessati alla data effettiva del recesso.
h) Entro 90 giorni dalla data effettiva del recesso e secondo le modalità di cui all’art.9, la COMMITTENTE riconoscerà al FORNITORE, i costi sostenuti dallo stesso a seguito di tale recesso, comprese le spese giustificate ed effettivamente sostenute per tale recesso nei riguardi dei suoi subappaltatori o fornitori, le spese ragionevolmente sostenute per la eventuale smobilitazione dell’AREA DI SERVIZIO ed i costi giustificati sostenuti per conservare o proteggere i materiali, le apparecchiature o i lavori in corso al momento del recesso.
Art. 13 - RISPETTO DELLE LEGGI
a) Il FORNITORE dovrà osservare tutte le disposizioni di leggi, decreti, regolamenti o norme di qualsiasi autorità locale competente che si riferiscano alla fornitura e tutte le norme ed i regolamenti emessi sia da enti pubblici cha da società interessate.
b) Il FORNITORE dovrà rispettare i principi contenuti nelle normative, leggi, regolamenti, convenzioni, best practices e linee guida, nazionali e internazionali, applicabili che hanno lo scopo di prevenire e contrastare le violazioni in materia di diritti umani, fra cui i Principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali e la Dichiarazione ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e relative convenzioni fondamentali, il US Global Magnitsky Act e relativi Executive Orders, e il Regolamento del Consiglio (EU) 2020/1998, del 7/12/2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani.
Con riferimento all’esecuzione della fornitura di MATERIALI/SERVIZI/PRESTAZIONI oggetto dell’ORDINE DI ACQUISTO, il FORNITORE si impegna a rispettare, e a far sì che i propri amministratori e dipendenti nonché eventuali consulenti, agenti e intermediari impegnati nell’esecuzione dell’ORDINE DI ACQUISTO rispettino i diritti umani e a fare il massimo sforzo per evitare di violare o di contribuire alla violazione dei diritti umani.
c) La COMMITTENTE sarà sollevata da ogni onere per il pagamento di penali o da altri obblighi di qualsiasi genere a seguito di violazione da parte del FORNITORE di tali leggi, decreti, regolamenti o norme.
Art. 14 - SEGRETEZZA
a) I disegni, le specifiche e la documentazione tecnica fornita al FORNITORE dalla COMMITTENTE come pure la documentazione preparata dal FORNITORE per l’esecuzione della fornitura sono e resteranno di proprietà esclusiva della COMMITTENTE.
b) Il FORNITORE si impegna a non utilizzare i disegni e le informazioni tecniche ottenute dalla
COMMITTENTE per fini che esulino da quelli contrattuali.
c) I disegni forniti al FORNITORE e quelli da lui elaborati dovranno essere riconsegnati alla COMMITTENTE ad evasione dell’ORDINE D’ACQUISTO e non dovranno in nessun modo essere riprodotti o trasmessi a terzi se non per le finalità strettamente legate all’esecuzione dello stesso.
d) Il FORNITORE si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione dell’ORDINE D’ACQUISTO, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine o altro che vengono messe a sua disposizione dalla COMMITTENTE o di cui il FORNITORE venisse comunque a conoscenza.
e) L’obbligo di segretezza sarà per il FORNITORE vincolante per tutta la durata dell’esecuzione dell’ORDINE D’ACQUISTO e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali il FORNITORE è venuto a conoscenza siano di dominio pubblico.
f) In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, il FORNITORE sarà tenuto a risarcire alla
COMMITTENTE tutti i danni che a questi dovessero derivare.
g) Il FORNITORE resta inoltre responsabile nei confronti della COMMITTENTE per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, del personale dei propri subappaltatori e di tutto il personale da lui coinvolto nella fornitura.
Art. 15 - PRIVACY
a) COMMITTENTE e FORNITORE si danno atto reciprocamente dell’osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ciascuno per quanto di propria competenza, ed entrambi riconoscono di agire in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
b) Per quanto concerne le modalità di trattamento dei dati personali comunicati alla
COMMITTENTE si rimanda a MD 03.01 - 00 03 - Informativa - CLIENTI_FORNITORI.
Art. 16 - PUBBLICITA’
a) Il FORNITORE si impegna a non citare nella sua pubblicità di qualsiasi tipo così come si impegna a non inserire nella sua lista di referenze riferimenti all’ORDINE D’ACQUISTO in corso così come i materiali o manufatti o parti di essi a questa forniti, a meno di esplicita autorizzazione scritta da parte della medesima.
Art. 17 - RIFERIMENTI NORMATIVI
a) Gli ORDINI D’ACQUISTO e tutti i documenti contrattuali sono soggetti alla legislazione italiana.
b) Per qualsiasi eventuale controversia non risolvibile amichevolmente, l’unico ed esclusivo Foro competente sarà quello di Cagliari.
Art. 18 - CONFERMA
a) Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il FORNITORE confermerà l’accettazione dell’ORDINE D’ACQUISTO e del presente documento mediante suo timbro e firma sull’ORDINE D’ACQUISTO stesso debitamente rinviato alla COMMITTENTE entro 3 giorni dal ricevimento.
b) Ogni deroga alle condizioni qui presenti sarà valida soltanto se da noi accettata per iscritto.