PROCEDURA PER LA CESSAZIONE O SOSTANZIALE VARIAZIONE DI UN INDICE DI RIFERIMENTO
PROCEDURA PER LA CESSAZIONE O SOSTANZIALE VARIAZIONE DI UN INDICE DI RIFERIMENTO
PIANO INTERNO
(ai sensi del BMR - Benchmarks Regulation UE 2016/1011)
1. Premessa
Dal 1° gennaio 2018 è applicabile il Regolamento UE 2016/1011 dell’8 giugno 2016 in materia di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (cd BMR- Benchmarks Regulation).
Il BMR contiene disposizioni riguardanti la rilevazione, la diffusione e l’utilizzo da parte degli Enti vigilati (tra i quali banche e intermediari finanziari1) di indici di riferimento, intesi come gli indici in base ai quali viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento o un contratto finanziario. Il suo ambito applicativo si estende dunque sia agli strumenti finanziari2 che ai prodotti bancari che comportano la concessione di credito.
Con riferimento ai prodotti bancari, l’art. 3, paragrafo 1, n. 18 del Regolamento, identifica i contratti finanziari come i contratti di credito rientranti nell’ambito applicativo del credito ai consumatori (CCD) e del credito immobiliare ai consumatori (MCD), circoscrivendo in tal modo il proprio ambito applicativo a queste sole tipologie di finanziamento. Si rammenta come rientrino in tali fattispecie anche le aperture di credito e gli sconfinamenti sul conto corrente ai consumatori.
Il Regolamento contiene disposizioni rivolte a tre categorie di soggetti:
fornitori di indici di riferimento3, cioè degli Enti che controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell’indice;
contributori di dati4, cioè i soggetti e gli intermediari vigilati che segnalano periodicamente ai fornitori di indici di riferimento i dati utilizzati per la determinazione degli indici stessi;
Enti vigilati5, tra i quali rientrano le Banche e gli altri Intermediari finanziari vigilati.
1
Cfr. art. 3, comma 1, n. 17 BMR.
2
Gli strumenti finanziari sono definiti all’art. 3 comma 1, n. 16) del BMR come qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva
2014/65/UE (XxXxx XX) per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione di cui all'art. 4, comma 1, punto 24, della MiFid II, o che è già negoziato in una sede di negoziazione oppure attraverso un internalizzatore sistematico, quale definito all'art. 4, comma 1, punto 20), della stessa direttiva.
3
Cfr. art. 3, comma 1, n. 2 BMR. I fornitori di indici di riferimento dovranno, a far data dell’entrata in vigore completa della normativa, essere iscritti
ad apposito registro.
4
Cfr. art. 3, comma 1, n. 9 BMR, per i quali trova applicazione il Titolo II, Capo 3 del Regolamento (Codice di condotta e requisiti dei distributori),
articoli 15 e 16.
5 Cfr. art. 3, comma 1, n. 17 BMR.
2. Procedure interne applicate nell’evento di sostanziale variazione o cessazione di indice di riferimento (Piano Interno della BCC di Arborea)
Evento | Azione |
Rilevazione della variazione sostanziale6 o cessazione indice | La Banca, al venir meno della rilevazione o determinazione di un parametro da parte dell’ente preposto a tale scopo o nel caso di modifiche rilevanti alla metodologia per la determinazione dell’indice, escluse le variazioni quantitative dell’indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro, applica il presente Piano interno in coerenza con l’art. 28 comma 2 del Regolamento BMR7. |
Individuazione dell’indice di riferimento alternativo | Le unità organizzative interne competenti effettuano la scelta dell’indice di riferimento alternativo8, ove presente: - sulla base delle condizioni normative e di mercato vigenti al momento della redazione del presente piano interno9 e secondo le modalità operative in uso; - indicando le motivazioni della scelta per cui tali indici rappresentano una valida alternativa. |
Approvazione e deliberazione dell’indice alternativo | L’indice sostitutivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione, in qualità di Organo con Funzioni di Supervisione Strategica, su proposta del Direttore Generale. |
Comunicazione alla clientela della variazione dell’indice di riferimento | L’indice sostitutivo è comunicato secondo le modalità indicate dal Cliente per l’invio della corrispondenza relativa al rapporto contrattuale ad esempio allegando la comunicazione all’estratto conto. In caso di contratto di mutuo, unitamente alla comunicazione di variazione indice, si trasmette al Cliente, a titolo indicativo, un piano di ammortamento aggiornato sulla base del nuovo parametro, ipotizzandone la costanza nel tempo. |
Inserimento delle clausole di richiamo nei contratti di finanziamento | I contratti sono integrati con le clausole contrattuali per i nuovi rapporti ed informano il Cliente sull’esistenza del Piano interno e delle modalità di consultazione. |
Applicazione dell’indice sostitutivo al contratto interessato | L’indice è inserito nella procedura informatica. La sostituzione dell’indice ha effetto a decorrere dall’inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell’indice di riferimento contrattualmente stabilito. Il presente Piano interno si applica per il caso in cui il contratto di credito non preveda, ab origine, un indice di riferimento alternativo o nell’eventualità in cui anche quest’ultimo cessi o subisca una “variazione sostanziale”. |
Monitoraggio ed aggiornamento | La Banca monitora ed aggiorna il presente Piano interno a seguito di: - variazione della normativa esterna di riferimento; - eventi legati alle condizioni di mercato cogenti; - variazione della struttura organizzativa e dell’operatività aziendale. |
Pubblicazione | Il presente Piano interno è pubblicato e messo a disposizione dei Clienti sul sito internet della Banca - Sezione Trasparenza. |
3. Utilizzo di indici di riferimento
Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a utilizzare esclusivamente:
indici di riferimento forniti da amministratori ubicati nell'UE e inclusi nel registro di cui all'articolo 36 del BMR;
indici di riferimento comunque inclusi nel registro di cui al medesimo art. 36.
Il regime transitorio di cui all’art. 51 BMR prevede che i fornitori di indici di riferimento attivi al 30 giugno 2016:
xxxxxxx presentare domanda di autorizzazione o registrazione ai sensi dell'articolo 34 entro il 1° gennaio 2020;
possano continuare a fornire indici di riferimento che possono continuare ad essere utilizzati da banche e intermediari finanziari fino al 1° gennaio 2020 salvo che la domanda di autorizzazione o di registrazione siano rifiutate10.
Pertanto, fino al 1° gennaio 2020 sarà possibile continuare a utilizzare gli indici di riferimento attualmente esistenti, forniti da amministratori già attivi al 30 giugno 2016, in attesa che si completi l’iter di autorizzazione o registrazione degli amministratori stessi. Spirato tale termine sarà possibile utilizzare unicamente indici di riferimento di amministratori ubicati in UE e iscritti in apposito registro o indici di amministratori ubicati in paesi extra-UE ma comunque iscritti nel registro.
6 Per variazioni sostanziali si intendono “modifiche rilevanti” della metodologia per la determinazione dell’indice di cui all’art. 13 del BMR che in lingua originale, utilizza il termine ”material changes”.
7 L’art. 28, comma 2 del BMR impone alle banche di redigere e mantenere “solidi piani scritti” – cd Piano interno.
8 In generale, anche nella scelta degli indici di riferimento alternativi, la Banca si attiene alle disposizioni della BMR in materia di uso degli indici di riferimento: “Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se gli indici di riferimento sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'articolo 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all'articolo 36” (art.29 BMR).
9 La scelta dell’indice alternativo di riferimento è effettuata riflettendo la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell’indice che ha subito l’evento della cessazione o variazione sostanziale.
10 Banche e intermediari finanziari possono lecitamente continuare a utilizzare gli indici di riferimento fino all’eventuale rifiuto della domanda di registrazione o autorizzazione del relativo amministratore.