Contract
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL D.Lgs. 276/2003 CIG 62400983C5
L’anno ………………….., il giorno ……………del mese di …………………, presso la sede di Bari dell’AMTAB S.p.A.- al Viale X. Xxxxxxxx – Zona Industriale, fra Ie parti:
AMTAB S.p.A., con sede legale in Bari, P.IVA , d’ora in poi, per brevità,
“AMTAB” o Azienda, rappresentata dal direttore Generale Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
E
………………………….., corrente in …………………….., alla Via ………………………., n………., in persona del suo Legale Rappresentante, …………………….., Cod. Fiscale e Registro Imprese n.
………………………………, iscritta al REA di Napoli sotto il n. …………………………….., P. IVA:
………………………., d’ora in poi, per brevità, “Ditta o “Appaltatore”;
Premesso
a) che, per l’aggiudicazione del servizio oggetto del presente contratto, è stata svolta una gara, nella forma della procedura negoziata, nei modi e termini della vigente normativa sugli appalti pubblici;
b) che la gara è stata aggiudicata in via provvisoria in data alla
ditta……………………e di tanto è stata data comunicazione con missiva prot. az , del
……………………, al Consiglio di Amministrazione;
c) il predetto Consiglio di Amministrazione ha proceduto all’aggiudicazione definitiva, con delibera del …………………… alla ………………………………..
d) l’appaltatore dichiara di essere pronto per l’esecuzione del servizio, alle condizioni di legge ed in conformità agli atti di gara ed al presente contratto, avendo peraltro prodotto tutta la documentazione richiesta dall’AMTAB.
Tanto premesso e ritenuto, tra le costituite parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 — Premesse
Le premesse e tutti gli atti di gara, perfettamente conosciuti dalle parti e qui espressamente richiamati, formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.
Art. 2 – Oggetto e durata del contratto
Forma oggetto del presente contratto l’affidamento, per tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi del D.Lgs. 276/2003, il tutto ad eseguirsi come pattuito nel presente contratto nonché negli atti di gara (disciplinare e capitolato speciale d’oneri), perfettamente conosciuti ed accettati dalla Ditta, senza riserva alcuna ed il cui contenuto si abbia qui di seguito interamente confermato.
La previsione delle ore complessive di lavoro, da espletarsi nel biennio, è pari a n. 60.000 ore. Detto monte orario potrà variare in più o in meno del 20% senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di risarcimento danni.
Art.3 - Prezzo del servizio
Il margine aziendale (mark up) offerto dalla Società in sede di gara per la realizzazione del servizio, pari ad € …………………….. ( /00), rimarrà fisso ed invariabile per tutta
la durata dell’appalto ed indipendente da qualunque eventualità e dal profilo professionale fornito anche se diverso dalla qualifica di operatore di esercizio.
Per il servizio, oggetto dell’appalto, l’Azienda corrisponderà alla Società, sulla base della fatturazione presentata, l’importo riveniente dalla somma del mark up e della tariffa oraria applicata, prevista dal vigente C.C.N.L. del personale Autoferrotranvieri 2000-2003 e s.m.i., moltiplicata per il numero di ore effettuate per ogni mese di lavoro temporaneo.
L’Azienda si riserva la facoltà di indicare alla Società l’applicazione di eventuali altri C.C.N.L. di altri settori.
Il mark-up, che dovrà essere indicato separatamente, rimarrà invariato anche per ricorso alle ore straordinarie (normali – notturne – festive -notturne e festive).
Art. 4 – Modalità di erogazione del servizio
Il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d’oneri, dal presente contratto e nel rispetto delle seguenti modalità:
a) L’Azienda procederà, sulla base delle proprie esigenze, alla richiesta scritta di singole forniture di lavoro temporaneo alla Società, indicando il periodo di fornitura, ed i profili professionali richiesti;
b) La Società comunicherà all’Azienda i nominativi dei lavoratori da utilizzare prima che abbia inizio la prestazione.
c) I prestatori di lavoro temporaneo saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti del personale del Comparto Autoferrotranvieri e per le categorie e le tipologie di utilizzo previste dal CCNL e dalla vigente normativa in materia;
d) L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, fatte salve eventuali ore di lavoro straordinario o diverse articolazioni del rapporto di lavoro (part - time);
e) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL di riferimento, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
f) La contribuzione previdenziale ed assistenziale è quella prevista per i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo;
g) La contribuzione assicurativa è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella scheda di richiesta della fornitura dello specifico profilo professionale;
h) L’AMTAB si riserva la facoltà di non attivare il servizio, ovvero di ricorrervi solo parzialmente, ovvero di richiedere figure professionali diverse da quelle indicate nel disciplinare di gara: in ognuna di tali evenienze, la ………………………….. S.p.A. non potrà avanzare alcuna pretesa d’indennizzo o di risarcimento danni.
i) Le figure professionali richieste dalla stazione appaltante dovranno essere già istruite e formate a cura dell’appaltatore, in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività, conforme a quanta richiesto.
j) Il prestatore di lavoro temporaneo è subordinato ad un periodo di prova, in conformità al CCNL applicato al comparto lavoro temporaneo.
5 - Obblighi a carico dell’appaltatore
La S.p.A. è obbligata:
a) al pagamento diretto al lavoratore della retribuzione nonché del versamento degli oneri contributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
b) alla formazione di base del lavoratore prevista dalla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008;
c) alla sostituzione, su richiesta della Stazione appaltante, del lavoratore che, per cause a lui imputabili, interrompa la prestazione lavorativa o non sia ritenuto idoneo alla mansioni assegnate.
d) nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore od alla Società, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro il termine di 24 (ventiquattro) ore. Qualora la Società non provvedesse alla sostituzione o l’Azienda non l’accettasse, il contratto relativamente a quel singolo lavoratore, si intenderà risolto e l’Azienda avrà diritto di agire per il risarcimento di eventuali danni diretti od indiretti che la mancata sostituzione avesse causato. Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, la Società sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione del lavoratore nel termine perentorio fissato in 24 (ventiquattro) ore.
e) nel caso di disservizi causati da assenze del lavoratore, che superino il 10% della durata del singolo contratto di fornitura, la Società si impegna a sostituire il lavoratore.
f) è, comunque, fatta salva la facoltà dell’Azienda di richiedere la sostituzione del lavoratore.
g) Qualora sopravvenute esigenze aziendali comportassero la riduzione o la cessazione della prestazione lavorativa, l’Azienda si riserva la facoltà di ridurre o risolvere il contratto dandone preavviso scritto 3 (tre) giorni prima dell’effetto della riduzione/cessazione senza che la Società possa vantare alcuna pretesa nei confronti dell’Azienda a titolo di compensi, danni od indennità. Pertanto, in tale ipotesi, ogni onere e rischio è da ritenersi a carico della Società.
h) L’Azienda si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che la Società possa eccepire nulla, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato speciale d’oneri e, in modo specifico, controlli di rispondenza e qualità.
Art. 6 - Sospensione del servizio
In nessun caso potrà essere ammessa la sospensione del servizio ed il prolungamento dei tempi richiesti per la somministrazione e ciò anche in caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi da parte dell’AMTAB, nonché nei periodo di festivi nei quali la Ditta dovrà assicurare una opportuna organizzazione atta ad eliminare ogni inconveniente relativo alla riduzione di attività.
Art. 7 — Penali
La società fornitrice sarà sottoposta ad una penale di €100.00 (cento/00) al giorno nei casi di inadempienza, anche parziale, per interruzione ingiustificata del servizio, per mancato rispetto dei tempi di sostituzione dichiarati nel progetto e/o altre inadempienze alle prescrizioni contrattuali.
La penale sarà comminata, dopo aver comunicato formale contestazione alla società fornitrice, la quale ha facoltà di fornire proprie controdeduzioni entro il termine indicato nell’atto di contestazione stesso.
L’applicazione della penale non preclude l’esercizio di azioni giudiziarie da parte della Stazione appaltante anche al fine di ottenere il risarcimento dei danni.
Art. 8 — Pagamento
L’Azienda si obbliga a liquidare le somme spettanti alla Società a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture.
Ogni singola fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere debitamente corredata da apposita scheda, sottoscritta dall’utilizzatore e dal lavoratore, indicante le ore effettivamente prestate nonché dalla copia della busta paga attestante la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione (incluse le componenti differite di fine rapporto) e della contribuzione versata.
La fatturazione dovrà, inoltre, espressamente contenere oltre l’importo del mark-up applicato, anche i seguenti dati:
- riferimento al numero di contratto ed al nominativo del lavoratore;
- numero delle ore effettivamente prestate nel mese di fatturazione;
- costo orario;
- numero delle ore di lavoro straordinario eventualmente prestate;
- totale costo ore lavorate, comprensivo del margine aziendale offerto in sede di gara;
- i.v.a.
- totale fattura.
- CIG 62400983C5
Art. 9 — Risoluzione di diritto
L’AMTAB S.p.A. può procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento dei danni, nei casi di reiterata inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato.
Art.10 - Recesso
La Stazione appaltante può recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del C.C. in caso di frode, negligenza, contravvenzione nell’esecuzione del contratto e in caso di cessione del contratto di fornitura; salvo il risarcimento dei danni.
Art.11- Spese contrattuali. Registrazione
Ogni spesa e competenza di qualsivoglia natura, relative alla stipula del presente contratto è a carico della Ditta.
Essendo un contratto soggetto ad Iva le parti congiuntamente richiedono la tassazione in misura fissa.
Art. 12
Tracciabilità dei flussi finanziari
L’impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni.
Art. 13 - Controversie
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale d’oneri si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile. Qualunque controversia dovesse insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione del presente contratto resta ferma la competenza esclusiva del Foro di Bari.
Art. 14 – Responsabilità verso terzi
L’appaltatore è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale nei confronti dell’AMTAB o di terzi.
L’appaltatore garantisce, solleva e manleva l’AMTAB da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni arrecati all’ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.
L’appaltatore è, a tal fine, obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne l’AMTAB da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del contratto, con il massimale unico di € , con validità dalla data di stipula del contratto di
affidamento e sino al termine dell’appalto del servizio.
Nella polizza dovrà essere prevista la clausola di rinuncia alla rivalsa per danni che possano derivare a soggetti terzi con i quali i prestatori di lavoro possano venire a contatto.
Art. 15 - Consenso al trattamento dei dati personali
L’espletamento delle attività oggetto del presente contratto comporta per le parti la conoscenza e l’utilizzo dei dati personali riguardanti le parti stesse.
A questi effetti le parti si impegnano ad utilizzare tali dati nel pieno rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i
Resta inteso che con la sottoscrizione del presente contratto, le parti manifestano espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati per l’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.
ARTICOLO 16 - CLAUSOLE CONTRATTUALI ALLEGATE AL PROTOCOLLO DI LEGALTA’ SOTTOSCRITTO TRA LA PREFETTURA U.T.G. DI BARI ED IL COMUNE DI BARI.
CLAUSOLA 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2012 presso la Prefettura di Bari tra l’altro consultabile al sito del Comune e della Prefettura e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
CLAUSOLA 2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 (quando è previsto) nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo (quando è consentita).
CLAUSOLA 3
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
CLAUSOLA 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente articolo 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
CLAUSOLA 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto (quando previsti), qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto (quando previsto), informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia
stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
CLAUSOLA 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto (quando previsti), in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
CLAUSOLA 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
CLAUSOLA 8
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
CLAUSOLA 9
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi l’appalto, è tenuta prima dell’inizio degli interventi a comunicare le generalità dell’amministratore, del direttore tecnico attuali e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni.
ARTICOLO 17 – RINVIO
Per quanto non previsto nel presente contratto le parti faranno espresso rinvio alle norme del Codice dei Contratti Pubblici ed a quelle del Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto e redatto in triplice copia.
Bari,
AMTAB S.p.A.
Il Direttore Generale – Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
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