PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI DI BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA
PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI DI BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA
NELL’AMBITO DEL CIRCUITO ERT
__________
ALLEGATO 6 SCHEMA DI CONTRATTO
CIG 8197390C37
PREMESSO CHE
˗ l'ERT ha rilevato la necessità di stipulare un contratto per servizi di biglietteria automatizzata per l’emissione dei titoli di accesso (biglietti e abbonamenti) agli eventi organizzati nell’ambito delle Stagioni di Prosa, Musica, Danza, nonché di Teatroescuola organizzate da ERT FVG per un periodo di 3 anni per un valore massimo spendibile pari a Euro 36.000,00 (trentaseimila/00 euro) annui, fatta salva la possibilità di ripetizione per servizi analoghi alle medesime condizioni per un massimo di ulteriori due anni fino ad un massimo spendibile pari a euro 60.000,00 (sessantamila/00) totali nell’ambito dei 5 anni;
˗ con decisione a contrarre prot. 29/19/UT/DC del 19 dicembre 2019 è stata esperita apposita indagine di mercato per la manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata;
˗ con decisione a contrarre prot. 05/20/UT/DC del 5 febbraio 2020 è stata indetta una procedura negoziata per servizi di biglietteria automatizzata, da esperirsi tramite Richiesta di Offerta sul portale telematico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
˗ a seguito dello svolgimento di suddetta procedura è risultata aggiudicataria l’impresa
;
˗ l'impresa _ ha costituito la cauzione definitiva di cui all’art. 21 del presente Contratto;
˗ sono stati esperiti con esito positivo tutti i controlli necessari sui requisiti morali, professionali e di capacità tecnico - economica sull’impresa aggiudicataria per procedere alla stipula del presente contratto;
˗ l’impresa ha dimostrato di avere idonea polizza assicurativa così come stabilito al § 10 del Capitolato Tecnico;
Pertanto si rende ora necessario procedere alla stipula del relativo Contratto di appalto
TRA
- l'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (di seguito, denominato anche ERT), nella persona del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore, avente ufficio per ragioni di carica in xxx Xxxxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxx C.F. 00286400320 e P.IVA 01007480302;
E
- l'impresa __________ (di seguito anche semplicemente impresa), in persona del legale
rappresentante pro tempore , con sede in via C.F./X.XXX Xxxxx ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, con particolare riguardo alle autodichiarazioni rilasciate in sede di abilitazione al MEPA ed in sede di offerta per la procedura negoziata anzidetta, sottoscritte dall’impresa, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 2 – Definizioni
1. Nel presente Contratto e in tutti gli altri atti indicati all'art. 1, alle seguenti espressioni vengono attribuiti i seguenti significati:
a) COMMITTENTE: ERT - Ente Teatrale Regionale Friuli Venezia Giulia, xxx Xxxxx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxxx;
b) IMPRESA: la persona fisica o giuridica che si impegna all'esecuzione dei servizi e prestazioni descritte nel presente Contratto;
c) CONTRATTO: l'accordo tra il Committente e l'impresa (di seguito congiuntamente anche: Parti) per l'esecuzione dei servizi e prestazioni, concluso ai sensi ed in conformità a quanto disposto dal presente atto;
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. Il presente Contratto è regolato:
a) dalle clausole del presente atto, nonché dagli atti e documenti in esso richiamati, in particolare tutti gli atti di procedura espletata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs.
n. 50 del 2016 s.m.i., che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, valgono le condizioni e prescrizioni tutte contenute e/o richiamate nel presente documento e nei documenti e atti della procedura più sopra richiamata;
b) dai regolamenti e dalle deliberazioni del Committente, di cui l'impresa dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente nominati o allegati, fanno parte del presente atto e, in particolare, dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e l’attuazione della trasparenza approvato dall’ERT in data 21 gennaio 2019;
c) dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
d) dal D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. nei limiti di quanto non abrogato o derogato dal D.lgs. n. 50/2016;
e) dalle normative internazionali, comunitarie applicabili al servizio in oggetto;
f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, se non derogate dal presente contratto.
Articolo 4 - Domicilio delle parti
1. Non saranno opponibili al Committente eventuali variazioni ai dati indicati in premessa che non siano stati comunicati per iscritto, a mezzo lettera raccomanda A/R o posta elettronica certificata, al domicilio del Committente medesimo.
2. Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dall'impresa dalla data di ricezione del documento stesso inviato per lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata indirizzata al domicilio dell'impresa medesima.
3. Il Committente può stabilire che ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra le Parti inerenti all'esecuzione del Contratto possano aver luogo anche tramite modalità differenti, sempre nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l'integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.
Articolo 5 - Oggetto del Contratto
1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa relativa all'acquisizione da parte dell'ERT dei servizi di biglietteria automatizzata per l’emissione di titoli di accesso (biglietti e abbonamenti) agli eventi organizzati nell’ambito delle Stagioni di Prosa, Musica, Danza, nonché di Teatroescuola organizzate nell’ambito del Circuito ERT.
2. Il servizio verrà svolto attraverso l’utilizzo in forma elettronica del sistema di biglietteria per conto terzi dell’Impresa , certificato e ritenuto idoneo dall’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal DPR 30.12.1999 e dal D.M. 01.07.2000.
3. Sono inoltre parte dell’affidamento tutti gli altri servizi meglio specificati di seguito, necessari per le annualità ricomprese nella durata contrattuale, alle condizioni e con i requisiti di qualità previsti nel presente Contratto, secondo le specifiche tecniche contenute nel Capitolato Tecnico e presentate dall’Impresa in sede di offerta tecnica ed economica della procedura richiamata in premessa.
4. In particolare, il servizio di biglietteria automatizzata fornito dall’Impresa è così
strutturato:
a) un server di sistema, conforme a legge, la cui titolarità risulti intestata all’offerente, che alimenti tutte le postazioni di emissione e vendita (botteghino locale, e rete di prevendita) nonché garantisca il proseguimento delle attività anche in caso di guasto e svolga funzioni di back-up dati.
b) postazioni di emissione e vendita nella quantità di nr. 40, divise tra postazioni fisse e biglietterie portatili come indicato alla seguente tabella riassuntiva, dislocate in tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia:
1 | Udine – Sede ERT – postazione fissa 1 |
2 | Udine – Sede ERT – postazione fissa 2 |
3 | Udine – Sede ERT – biglietteria portatile 1 |
4 | Udine – Sede ERT – biglietteria portatile 2 |
5 | Artegna – Nuovo Teatro Mons. Lavaroni – postazione fissa |
6 | Casarsa della Delizia - Teatro Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx - postazione fissa |
7 | Casarsa della Delizia – Biblioteca Comunale – biglietteria portatile |
8 | Cividale del Friuli - Teatro Xxxxxxxx Xxxxxxx - postazione fissa |
9 | Codroipo - Teatro Comunale Benois De Cecco- postazione fissa |
10 | Cordenons - Auditorium Xxxx Xxxx - postazione fissa |
11 | Gemona del Friuli – Cinema Teatro Sociale – biglietteria portatile |
12 | Grado – Auditorium Xxxxxx Xxxxx - postazione fissa |
13 | Grado - Biblioteca Comunale - biglietteria portatile |
14 | Latisana – Cinema Teatro Odeon - postazione fissa |
15 | Latisana – Segreteria CIT c/o Cinema Teatro Odeon - postazione fissa |
16 | Lestizza - Comune – biglietteria portatile |
17 | Lignano Sabbiadoro – Cinecity – postazione fissa |
18 | Maniago - Teatro Verdi - postazione fissa |
19 | Maniago - Museo CORICAMA - postazione fissa |
20 | Monfalcone - Teatro Comunale - postazione fissa 1 |
21 | Monfalcone – Teatro Comunale – postazione fissa 2 |
22 | Monfalcone – Biblioteca Comunale – postazione fissa |
23 | Muggia – Teatro Xxxxxxxx Xxxxx – biglietteria portatile |
24 | Palmanova - Teatro Xxxxxxx Xxxxxx - postazione fissa |
25 | Polcenigo – Teatro Comunale – biglietteria portatile |
26 | Pontebba – Xxxxxx Xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
00 | Xxxxx xx Xxxxxxxxx – Teatro Pileo – biglietteria portatile |
28 | Premariacco – TeatrOrsaria – biglietteria portatile |
29 | X. Xxxxxxx del Friuli – Auditorium Alla Fratta – biglietteria portatile |
30 | X. Xxxx al Tagliamento – Ufficio IAT - postazione fissa |
31 | X. Xxxx al Tagliamento - Auditorium Zotti - postazione fissa |
32 | Sacile – Cinema Teatro Zancanaro - postazione fissa |
33 | Sacile – Cinema Teatro Zancanaro – biglietteria portatile |
34 | Sedegliano – Teatro Xxxxxx Xxxxxxxx - biglietteria portatile |
35 | Spilimbergo – Teatro Miotto – biglietteria portatile 1 |
36 | Spilimbergo - Teatro Miotto – biglietteria portatile 2 |
37 | Talmassons – Auditorium Comunale – biglietteria portatile |
38 | Tolmezzo - Auditorium Candoni - postazione fissa 1 |
39 | Tolmezzo – Auditorium Candoni – postazione fissa 2 |
40 | Zoppola – Auditorium Comunale – biglietteria portatile |
Le postazioni sono così strutturate:
o pc completo di tastiera, mouse, hardware, licenze d’uso e software sistema di
biglietteria;
o doppio monitor (operatore/cliente);
o stampante termica per biglietti;
o stampante per stampe contabili e resoconti;
o gruppo di continuità;
c) utilizzo del sistema mediante linee telefoniche non dedicate, quali a titolo esemplificativo: Fibra Ottica, ADSL, ISDN, 4G, UMTS.
d) un software di gestione che permetta di svolgere in locale e/o online le seguenti azioni e operazioni:
a. la vendita e la prevendita di biglietti e abbonamenti;
b. la vendita, per singola transazione, di diverse tipologie di biglietto e abbonamento, differenti per settore e/o prezzo e data dell’evento, nonché di carnet per spettacoli plurimi e/o a turno libero;
c. la creazione di “abbonamenti” che comprendano spettacoli in sale differenti, con date, titoli e posti vincolati da regole a discrezione dell’ERT, composti da carnet cumulabili di tagliandi separati;
d. la gestione delle diverse tipologie di prezzo e riduzioni previste di volta in volta
dal listino prezzi stabilito dall’ERT;
e. la gestione delle diverse modalità di pagamento (contanti, bancomat, carta di credito, o altre forme), anche cumulabili all’interno di ogni singola transazione e la loro visualizzazione sul riepilogo emissioni/cassa;
f. la vendita on line tramite Internet, gestita direttamente dall’offerente o da subappaltatore autorizzato (si vedano in proposito le disposizioni contenute nella Lettera d’Invito al par. 18), delle stesse tipologie di biglietto, carnet o abbonamento disponibili presso le biglietterie del Circuito ERT. La vendita, per le singole piazze, verrà comunque attivata solo previa autorizzazione dell’ERT e dovrà essere possibile attivare la vendita solo per determinati settori o file della sala teatrale. L’incasso dovrà confluire su conto corrente fornito dall’ERT al massimo entro sette giorni dalle vendite;
g. la gestione delle prenotazioni;
h. la visualizzazione dei posti a sedere, con differenziazione dei colori per ciascuna tipologia di posto.
i. la vendita di biglietti e abbonamenti sia con posto assegnato che a posto libero.
j. la possibilità di vendita di abbonamento a turno libero libero “a punti”, cioè senza indicare al momento dell’acquisto gli spettacoli che si vorrà vedere.
k. nel caso di vendita di biglietti e abbonamenti con posto assegnato, è a cura dell’offerente il relativo caricamento nel sistema di biglietteria delle mappe dei settori di ciascun teatro del circuito ERT, nonché di tutte le sale che verranno indicate di volta in volta dall’ERT;
l. la gestione dell’anagrafica clienti sia per gli abbonamenti che per le prenotazioni dei singoli eventi. L’anagrafica dovrà essere altresì esportabile in file formato .xls e .csv e consentire all’ERT ricerche di marketing in ordine ad aspetti quali la tipologia degli eventi acquistati, l’età e profilazione degli acquirenti, la loro provenienza geografica, la tipologia dei posti prescelti. Dall’anagrafica clienti dovrà inoltre essere possibile generare le liberatorie di rinnovo degli abbonamenti in formato .pdf, secondo il modello fornito dall’ERT;
m. l’abilitazione d’accesso per ciascuna singola postazione del Circuito ERT, differenziata con codice identificativo per i diversi operatori. Le postazioni dislocate nella sede legale dell’ERT dovranno poter gestire tutti gli eventi del Circuito ERT, compresa l’abilitazione e il blocco delle vendite per ciascun evento di tutto il circuito ERT.
n. nelle singole postazioni dovrà essere prevista la possibilità di gestire eventi programmati in tutto il circuito ERT, secondo le indicazioni e le abilitazioni fornite di volta in volta dalla Sede ERT;
o. la gestione degli annulli direttamente dalle singole postazioni entro i termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, nonché l’emissione di un report di controllo dei biglietti annullati, per data e periodo di operazione, per data di spettacolo e per titolo di spettacolo;
p. l’Impresa garantisce l’utilizzo del sistema e delle emettitrici installate nei punti vendita ERT anche per eventi non organizzati dall’ERT da parte degli associati e/o terzi che ne fanno richiesta, previa autorizzazione dell’Ente stesso e accordo diretto per tariffe e modalità di pagamento tra l’offerente e gli interessati;
q. la stampa massiva dei titoli d’accesso per la distribuzione da parte di terzi nonché per gli eventi nelle Sale alternative e/o in luoghi non deputati in via ordinaria a spettacolo nella regione Friuli Venezia Giulia (a titolo esemplificativo e non esaustivo Auditorium, Istituti Scolastici, Biblioteche), secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate; nel caso di stampa massiva dovrà essere possibile l’emissione di un numero di titoli di accesso superiore alla capienza della sala, non potendo determinare in anticipo il quantitativo per tipologia di biglietto che verrà acquistato dagli utenti (intero/ridotto/omaggio/cortesia). Dovrà inoltre essere possibile stampare il registro analitico ed il riepilogo delle emissioni;
r. la visualizzazione, la stampa e/o l’esportazione in formato .pdf dei modelli denominati C1 e C2 per documentazione Siae, previsti dalla vigente normativa, nonché la distinta di incasso richiesta dalle Compagnie Teatrali ai fini della rendicontazione Ministeriale ed il loro invio immediato tramite mail.
s. riepiloghi di cassa con stampe analitiche o riassuntive esportabili in formato .pdf, specifiche per piazza e per evento, per controlli da parte dell’ufficio amministrazione ERT che contabilizza direttamente tutti i corrispettivi del circuito ERT (abbonamenti e relativi ratei e biglietti). I dati giornalieri di incasso dovranno essere riepilogati nelle forme destinate alla registrazione in contabilità generale e contenenti tutte le informazioni relative a imponibile, IVA e modalità di incasso (contanti, POS, web...)
t. la personalizzazione grafica dei titoli di accesso (logo ERT e altri, ecc.)
u. l’emissione di un report analitico di controllo di tutte le attività giornaliere per singolo operatore per ciascun teatro del circuito ERT;
v. la visualizzazione ed esportazione della situazione delle scorte di biglietti per ciascuna location;
w. la possibilità di creare o modificare i report in base alle esigenze dell’ERT.
Rimangono a carico del fornitore del servizio le comunicazioni fiscali e SIAE giornaliere e mensili agli organi competenti.
L’Impresa si impegna inoltre a garantire i seguenti servizi:
▪ installazione e predisposizione delle postazioni presso le singole location previste all’art. 2 del presente Capitolato;
▪ assistenza tecnica garantita 24 ore su 24, sette giorni su sette, da prestarsi attraverso servizio di help desk telefonico (su richiesta);
▪ formazione all’utilizzo del sistema al personale ERT, che dovrà avvenire alla consegna delle postazioni di biglietteria automatizzata, previo accordo con l’Ente. In particolare, secondo quanto indicato dall’Impresa in sede di Offerta Tecnica, la formazione consisterà in un corso di addestramento per gli operatori delle biglietterie della durata massima di due giorni lavorativi (pari a 16 ore), strutturato fino ad un massimo di 8 persone, per un numero di sessioni formative in grado di coprire tutto il personale di biglietteria dell’ERT. Potranno essere richieste ulteriori giornate o corsi specifici, previa richiesta da effettuarsi almeno 5 giorni lavorativi prima della data indicata.
▪ il caricamento degli eventi (date, titolo, prezzi, tipologie di riduzioni, ecc.) e le eventuali modifiche per l’emissione dei biglietti e degli abbonamenti, secondo le indicazioni fornite dall’ERT;
▪ assistenza tecnica hardware e software da prestarsi entro 24 ore dalla segnalazione da parte dell’ERT, con sostituzione completa dell’apparecchiatura in caso di guasto;
▪ aggiornamento periodico del software;
▪ consegna del Manuale d’uso per l’utilizzo del sistema con la descrizione di tutte
le funzionalità;
▪ caricamento nel sistema di biglietteria delle mappe dei settori di ciascun teatro del circuito ERT, nonché di tutte le location che verranno indicate di volta in volta dall’ERT;
▪ utilizzo del sistema e delle emettitrici installate nei punti vendita ERT anche per eventi non organizzati dall’ERT, previa autorizzazione dell’Ente stesso e accordo diretto per tariffe e modalità di pagamento tra l’offerente e gli interessati;
▪ la fornitura di supporti cartacei generici in carta termica da imprimere all’atto della stampa. Tali supporti devono prevedere stampe di loghi in bianco e nero, per sponsorizzazioni e personalizzazioni, anche su singolo evento;
▪ le comunicazioni fiscali giornaliere e mensili agli organi competenti, secondo la normativa vigente.
5. La richiesta di prestazioni potrà variare in aumento o in difetto rispetto alle previsioni del capitolato tecnico, sia pur contenute entro il quinto dell’importo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs n. 50/2016.
Articolo 6 – Durata
1. Il presente Contratto decorre a far data dal 27 aprile 2020 e termina il 31 luglio 2023, per una durata complessiva di 3 anni.
2. L’affidamento è ripetibile per analoghi servizi per un massimo di ulteriori 2 anni.
Articolo 7 – Obblighi dell'impresa
1. L’ERT affida all’impresa i servizi di cui al presente contratto, alle condizioni, livelli, modalità e tempi stabiliti nel presente documento e nei documenti e atti della procedura più sopra richiamata.
2. L’impresa assicura la continuità dei servizi qui descritti, senza interruzione alcuna, in corso di vigenza del presente contratto. Inoltre, oltre a quanto previsto all’articolo 5, la ditta dichiara di:
a) assumersi ogni responsabilità per il buon andamento del servizio appaltato e gestirlo secondo le buone regole commerciali. L’unico interlocutore è il/la Sig./Sig.ra
;
b) rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili al Contratto e allo svolgimento del Servizio;
c) ottenere e mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del Servizio e rispettare tutte le formalità amministrative utili al suo svolgimento, nonché provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e avuto riguardo al personale impiegato;
d) attenersi alle richieste degli uffici centrali dell’ERT per quanto riguarda la metodologia di vendita, la grafica dei biglietti e tutte le informazioni riguardanti le manifestazioni organizzate dall’ERT;
e) visualizzare presso il proprio sito Internet tutte le informazioni riguardanti gli spettacoli del circuito ERT, così come fornite dagli uffici dell’ERT;
f) attivare la vendita on-line per le sale autorizzate dall’ERT;
g) concordare con l’ERT l’utilizzo da parte di terzi delle biglietterie automatizzate installate nei teatri del circuito;
h) per il servizio di vendita on-line – se attivato - effettuare direttamente l’accreditamento dei corrispettivi di spettanza dell’ERT su c/c intestato all’ERT che verrà comunicato dall’Ufficio Amministrazione dell’Ente.
i) assumersi integralmente i costi di imprevisti e difficoltà riscontrati nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1664 c.c.
Articolo 8 – Oneri dell’ERT
1. In considerazione degli obblighi assunti da _ riportati nel precedente articolo,
l’ERT si impegna in particolare a:
▪ restituire a a mezzo raccomandata A/R con cadenza mensile, i biglietti regolarmente annullati;
▪ custodire ed assumersi la responsabilità in caso di smarrimento di tutti i biglietti consegnati dall’Impresa e, in caso di furto, sporgere regolare denuncia alle autorità competenti e inviandone copia all’Impresa per il blocco dei biglietti (in questo caso sarà addebitata la somma di € per ogni biglietto rubato o smarrito);
▪ fornire a in tempo utile tutti i dati necessari al caricamento delle mappe dei Teatri e degli spettacoli;
▪ non permettere nessun tipo di manomissione o apertura delle apparecchiature in comodato d’uso;
▪ assumersi ogni responsabilità civile e penale nel caso in cui vengano emessi biglietti in quantità superiore alla reale capienza della sala (overbooking);
▪ se attivato il servizio di vendita on-line, riconoscere a spa i diritti di prevendita, su presentazione di regolare fattura.
Articolo 9 – Corrispettivi
1. Il presente atto ha forma di contratto aperto che non impegna l'ERT al raggiungimento del valore massimo spendibile riportato in premessa. Tale importo non è vincolante per l’ERT e concorre esclusivamente alla determinazione dell’importo massimo spendibile relativo al contratto.
Entro tale valore saranno, quindi, determinate le singole prestazioni dovute in forza dell’oggetto del presente Contratto. Per tale motivo nulla avrà a pretendere l’Impresa oltre al pagamento dei servizi prestati ai prezzi ed alle condizioni pattuite.
Resta, pertanto, inteso che nell’ambito di quanto descritto nel presente atto, l’Impresa si impegna a prestare i servizi di biglietteria automatizzata agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto fino a concorrenza dell’importo massimo spendibile.
2. I corrispettivi dovuti a dall’ERT per i servizi oggetto del presente contratto saranno calcolati applicando i prezzi offerti da in sede di procedura negoziata per servizi di biglietteria automatizzata, di cui in premessa, nel rispetto delle modalità e delle informazioni riportate nel presente atto.
3. I corrispettivi riportati in tabella a seguire sono stati determinati a proprio rischio da
in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono comprensivi dei costi della sicurezza.
Al riguardo, si precisa che i prezzi unitari offerti s’intendono comprensivi di tutti i servizi previsti dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico della procedura sopra richiamata e dall’offerta presentata dall’Impresa.
In particolare i corrispettivi unitari differenziati per tipologia di emissione sono così determinati:
DESCRIZIONE | IMPORTO UNITARI EURO (XXX XXXXXXX) |
Biglietto emesso | |
Abbonamento emesso | |
Biglietto annullato | |
Abbonamento annullato |
Per le iniziative che non rientrano tra quelle del Circuito ERT, il corrispettivo per l’utilizzo del servizio di biglietteria verrà stabilito da BEST UNION COMPANY spa sulla base di una propria procedura con il richiedente, fermo restando l’obbligo di comunicazione all’ERT medesimo.
Articolo 10 - Modalità di esecuzione del rapporto
1. L’Impresa, come indicato nel Capitolato Tecnico della procedura richiamata, garantisce l’installazione delle postazioni di biglietteria e la loro messa in funzione in tutti i luoghi di cui all’art. 5 entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Al fine di effettuare la valutazione dei rischi da interferenza, ERT e l’Impresa hanno preventivamente esaminato il piano delle installazioni, da cui risulta che e pertanto non verrà stilato/è stato stilato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza di cui all’allegato .
Articolo 11 – Pagamenti
1. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002 e s.m.i, previo riscontro delle prestazioni verificate con il proprio Ufficio amministrativo, all'invio della fattura, dall'ERT secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. Non sono dovuti gli interessi in mora da parte dell'ERT nel caso di ritardati pagamenti, qualora ciò dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo (ad esempio richiesta del DURC).
3. Per effetto di quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (L. 23 giugno 2014, n.89), l’ERT FVG, in qualità di Organismo di diritto pubblico incluso nell’elenco ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche potrà ricevere ESCLUSIVAMENTE FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO (formato XML fatturaPA). Ai fini dell’emissione di tali fatture, si trasmette ai sensi dell’art. 3 comma 4 dell’Allegato D del richiamato DM 55/2013 il Codice Ufficio da indicare obbligatoriamente nei documenti, insieme al CIG:
CODICE UNIVOCO UFFICIO | UFG5L8 |
Inoltre, visto quando disposto dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (c.d. Manovra correttiva), a partire dal 1° luglio 2017 tutte le fatture indirizzate all’ERT dovranno riportare la scissione dei pagamenti IVA e la corrispondente dicitura "scissione dei pagamenti - art. 17-ter DPR 633/72".
L'importo delle predette fatture è corrisposto sul seguente conto corrente dedicato:
BANCA ________________________________
IBAN ___________________________________
4. In ogni caso, ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, con l'indicazione espressa del CIG 8197390C37 cui si riferisce e dovrà essere intestata all'ERT FVG.
5. L’impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l’impresa non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’impresa può sospendere il servizio e/o le prestazioni indicate nel presente Contratto.
6. L’impresa riconosce che il corrispettivo previsto dal presente Contratto è remunerativo di tutte le attività indicate nel Capitolato Tecnico e secondo i ribassi offerti, per le quali non sarà corrisposto alcun ulteriore compenso.
7. È ammessa la sospensione dei servizi nei casi di forza maggiore o altre circostanze speciali che ne impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera.
8. La sospensione dei servizi permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato l’interruzione.
Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’impresa si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
Il conto corrente di cui all'articolo 13 è dedicato, anche in via non esclusiva, secondo quanto previsto all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
2. si obbliga a comunicare all'ERT le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i
3. L’impresa, e i suoi eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera comunicano all’ERT gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
4. l’Impresa si assume l’impegno di imporre agli eventuali subappaltori e/o subcontraenti di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione all’Ert e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
5. L’ERT verifica che nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui al presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge
6. Qualora le transazioni inerenti il presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i
Articolo 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari, nazionali, comunitarie e internazionali, vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L’impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
4. L’impresa si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente Contratto.
5. Nell'ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Committente può procedere alla risoluzione del Contratto e agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti.
6. In conformità a quanto previsto dall’art. 29, D.lgs. 276/2003, il committente e' obbligato in solido con l'impresa, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del presente contratto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
7. Sono a carico dell’impresa gli oneri riguardanti l’acquisto degli strumenti antinfortunistici e la predisposizione delle misure di sicurezza e di igiene del lavoro che specificatamente si renderanno necessarie in relazione alla particolarità delle prestazioni fornite. In particolare l’impresa dichiara di essere perfettamente informata sulla normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e si impegna ad adottare tutti i provvedimenti previsti dalle norme vigenti e/o registrati nella valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Articolo 14 - Obblighi in materia di sicurezza
1. L’impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi di sicurezza sul lavoro di cui al Dlgs.
n. 81 del 2008 s.m.i.
2. L’ impresa è tenuta:
˗ ad impartire al proprio personale impiegato nel servizio, un'adeguata informazione e formazione, anche in relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso le sedi oggetto del presente appalto, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
˗ a dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
˗ a comunicare, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei dipendenti o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto del servizio.
Il responsabile della sicurezza per la è il sig. .
Articolo 15 – Penali
1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, ERT, previa contestazione a mezzo pec o raccomandata A.R., potrà diffidare l’impresa all'esatta esecuzione del servizio. L'impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione, le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero ERT non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.
2. ERT si riserva di applicare una pena nella misura dello 0,1 per mille del valore del contratto, che sarà trattenuta direttamente dal corrispettivo spettante all’impresa
3. L’applicazione della penale non solleva l'Impresa dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del presente Contratto, e che dovessero derivare dall’incuria della stessa Impresa. L’applicazione delle penali non esclude dunque qualsiasi altra azione legale che ERT intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto; in tali casi l’ERT, applicherà al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro dello stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. La misura massima per l’applicazione delle penali è pari al 10% (dieci per cento) del valore
del Contratto.
L’inadempimento o il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento. In tal caso l’ERT ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 16 - Cauzione definitiva
1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, l’impresa costituisce la cauzione dell’importo di € , pari al 10% del valore del Contratto, mediante .
2. La cauzione definitiva deve essere vincolata per tutta la durata del contratto; in caso di
risoluzione del contratto la stessa verrà trattenuta dall’ERT.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’impresa, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del contratto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l‘ERT, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
0.Xx cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75%.
6. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'impresa deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Committente.
Articolo 17 – Varianti
1. L’ERT può apportare variazioni al presente Contratto nei seguenti casi:
a) Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) Per cause impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore.
2. L'impresa è obbligata ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal Contratto ai paragrafi che precedono.
3. In ogni caso l’impresa ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ERT, nella figura del Responsabile del procedimento e che il Referente dell’Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che queste non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e che, comunque, non comportino una variazione, in aumento o in difetto, superiore ad un quinto dell’importo del presente contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106, D.lgs. 50/2016.
Articolo 18 – Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di cui all'art. 1456 c.c., il
Committente può risolvere il presente Contratto in base all’art. 108 del Dlgs. n. 50 del 2016.
2. Il Committente può risolvere il presente Contratto anche in tutte le seguenti ipotesi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'impresa, comprovati da almeno 2 (due) documenti di contestazione ufficiale, rispetto alle prestazioni oggetto del presente del contratto, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nello stesso Contratto, negli atti e documenti in esso richiamati; valutazione di ERT in ordine alla totale inadeguatezza del servizio nel corso del primo anno, comprovato da almeno 2 (due) documenti di contestazione ufficiale, rispetto alle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nello stesso Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati;
b) nei casi di frode, grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e
condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
c) qualora sia stato depositato contro l'impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'impresa;
d) qualora l'impresa perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti nella procedura attraverso la quale è stata scelta l'impresa medesima;
e) nei casi di violazione delle regole sulle transazioni in materia di appalti richieste per
legge e in base all’articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";
f) qualora l’impresa impiegasse personale non in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e di ogni altro genere e natura così come stabilito al precedente articolo "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro";
g) in caso di violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
h) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’impresa negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
3. Il Committente comunica la volontà di risolvere il presente Contratto all'impresa con raccomandata A/R o via PEC.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, di esigere dall’impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura maggiore di quelle che avrebbe sostenuto nel caso di regolare adempimento della fornitura.
5. L'impresa, in caso di risoluzione del presente Contratto, si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per evitare che possano verificarsi ulteriori e maggiori inconvenienti, oneri e/o danni al Committente.
6. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anti-Corruzione nonchè potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate a ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 .
Articolo 19 – Recesso
1. Il Committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'impresa con lettera raccomandata A/R.
2. Costituisce caso di giusta causa a livello esemplificativo e non esclusivo di recesso la perdita dei finanziamenti pubblici da parte dell'ERT.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun inconveniente, onere o danno al Committente.
4. In caso di recesso del Committente, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, nonché della restituzione del materiale in noleggio, entro 10 giorni lavorativi e previa accettazione espressa dello stesso Committente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ.
Articolo 20 - Cessione di credito e di contratto
1. Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all’affidamento del servizio, saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 106 co. 13 del D.Lgs n. 50/2016, nel senso che il presente contratto non autorizza espressamente la cessione del credito.
2. La cessione del contratto è vietata.
Articolo 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’impresa tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'ERT per legge.
2. L’impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
Articolo 22 - Controversie e Foro competente
1.Per ogni contestazione o controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'interpretazione e/o applicazione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Udine.
Articolo 23 – Referente dell’esecuzione
1.Con la stipula del presente Contratto l’ERT, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 101 del D.lgs. n. 50/16 nomina i Sigg. in qualità di Referenti dell’Esecuzione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dalla vigente normativa.
Articolo 24 – Allegati
0.Xx intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dell’impresa.
0.Xx allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di di cui
all’art. 15.
Letto approvato e sottoscritto, Lì
___________________ (Il legale rappresentante) | ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA XXXXXX Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx (Il direttore) |
Il sottoscritto in qualità di Legale rappresentante dell’impresa , dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 5 Oggetto del Contratto, Articolo 6 Durata, Articolo 7 Obblighi dell’Impresa, Articolo 9 Corrispettivi, Articolo 10 Modalità di esecuzione del rapporto, Articolo 11 Pagamenti, Articolo 12 Tracciabilità dei flussi finanziari, Articolo 13 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 14 Obblighi in materia di sicurezza, Articolo 15 Penali, Articolo 16 Cauzione definitiva, Articolo 17 Varianti, Articolo 18 Risoluzione, Articolo 19 Recesso, Articolo 20 Cessione di credito e contratto, Articolo 21 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 22 Controversie e foro competente.
Letto e approvato
Si sottoscrive per accettazione
Il Fornitore