STATUTO
FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA
DEUTSCHE BANK S.P.A.
XXXXXX XXX XXXXXXXXXX, 0 00000 XXXXXX
C.F. 03655910150
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione, I Sezione Speciale, n. 1056
STATUTO
(Inviato a COVIP il 31 marzo 2022)
INDICE
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 – Scopo
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime del Fondo
Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione Art. 6 – Scelte di investimento
Art. 7 – Spese
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 13 - Anticipazioni
Art. 13-bis - Prestazioni accessorie
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 – Organi del Fondo
Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 22 - Presidente
Art. 23 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 26 - Direttore generale
Art. 27 - Funzioni fondamentali
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 28 - Incarichi di gestione Art. 29 - Depositario
Art. 30 - Conflitti di interesse Art. 31 - Gestione amministrativa
Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 34 - Modalità di adesione
Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari Art. 36 - Comunicazioni e reclami
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 37 - Modifica dello Statuto
Art. 38 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio Art. 39 – Rinvio
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti
1. È costituito il “Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A.”, in forma abbreviata “Fondo Pensione DB” (di seguito “Fondo”) in attuazione degli accordi tempo per tempo sottoscritti dalle parti della fonte istitutiva (di seguito “fonti istitutive”).
2. Il Fondo ha durata fino al 31 dicembre 2100, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all’art. 38.
3. Il Fondo ha sede in Milano presso la sede sociale della Banca.
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è xxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Art. 2 - Forma giuridica
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta con personalità giuridica a norma del Codice Civile ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1056.
Art. 3 – Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime del Fondo
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione
1. I destinatari del regime di previdenza complementare attuato dal Fondo sono:
a) I Dipendenti delle imprese associate con contratto di lavoro subordinato - anche a tempo determinato - assoggettato alla normativa di legge italiana che aderiscono in forma esplicita al Fondo;
b) I Dipendenti delle imprese associate che aderiscono con conferimento tacito del TFR;
c) I soggetti fiscalmente a carico degli aderenti;
d) Gli aderenti che, pur avendo perso i requisiti di adesione, decidono di mantenere la propria posizione individuale presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione;
Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.
2. Possono associarsi al Fondo la Banca e le Società od altri soggetti giuridici controllati dalla Banca o appartenenti al Gruppo Deutsche Bank AG ed operanti in Italia, previa comunicazione al Fondo, mediante raccomandata A/R, della delibera di associazione assunta dai competenti organi aziendali.
3. L’impresa che perda i requisiti di cui al precedente comma 2, decade dall’associazione al Fondo con effetto al termine del sesto mese successivo a quello in cui la perdita dei requisiti si è verificata.
Art. 6 – Scelte di investimento
1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. È prevista la possibilità di aderire ad un profilo life cycle, che prevede il passaggio automatico tra comparti o combinazioni di comparti in funzione dell’età. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo life cycle.
2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.
3. L’aderente, all’atto dell’adesione sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, ovvero il profilo life cycle con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione, ovvero dall’ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’aderente.
Art. 7 – Spese
1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a) spese relative alla fase di accumulo:
a.1) direttamente a carico dell’aderente in cifra fissa prelevata dalle contribuzioni nella misura prevista dalle fonti istitutive (attualmente, l’accordo sindacale del 22 luglio 2010), a copertura degli oneri della gestione amministrativa secondo l’ammontare definito annualmente dal Consiglio di amministrazione sulla base di apposito preventivo di spesa;
a.2) indirettamente a carico dell’aderente in % del patrimonio del singolo comparto;
b) spese relative alla fase di erogazione delle rendite;
c) eventuali spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie;
d) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi.
Inoltre, per i destinatari di cui alle lettere c) e d) dell’art. 5, compresi i casi di cui all’art. 8, comma 9, l’iscrizione al Fondo comporta direttamente o indirettamente le seguenti spese:
a) per la gestione amministrativa della propria posizione con un costo in cifra fissa annualmente stabilito dal Consiglio anche in modo differenziato;
b) per la gestione amministrativa delle anticipazioni di cui all’art. 13 relative ai soggetti di cui al punto a);
c) indirettamente a carico dell’aderente in % del patrimonio del singolo comparto;
d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite;
e) eventuali spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie;
f) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (XXXX) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”). Attualmente tali misure sono le seguenti:
Per i lavoratori aderenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/1993 a forme pensionistiche complementari risultanti già istituite alla data di entrata in vigore della L. n. 421/1992 (c.d. “vecchi iscritti”) la contribuzione commisurata alla retribuzione imponibile ai fini dell'Assicurazione Generale Obbligatoria percepita sino alla liquidazione delle competenze di fine rapporto da parte dell’Azienda, non può essere inferiore:
a) a carico del lavoratore aderente: allo 0,5%;
b) a carico dell’azienda: al 5,5%;
per gli altri lavoratori (c.d. “nuovi iscritti”) la contribuzione, commisurata alla retribuzione assunta per il calcolo del TFR percepita sino alla liquidazione delle competenze di fine rapporto da parte della Banca, non può essere inferiore:
a) a carico del lavoratore aderente: allo 0,5%;
b) a carico dell’azienda: al 2,5% per i lavoratori aderenti con rapporto di lavoro a tempo determinato; al 6% per gli altri lavoratori aderenti di cui al presente comma.
A carico delle imprese, inoltre, un contributo annuale in cifra fissa come stabilito dalle fonti istitutive (attualmente, l’accordo sindacale del 22 luglio 2010).
3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4. È prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto a retribuzione, fermo restando il diritto alla eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo a carico dell’aderente, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e riportati nella Nota informativa, restano sospesi, sino al termine del periodo di sospensione, gli obblighi contributivi di cui al precedente punto.
8. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 12 del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
9. L’aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza ovvero in caso di adesione al fondo di solidarietà, a condizione che, alla data del pensionamento, ovvero della data di decorrenza dell’assegno straordinario del fondo di solidarietà, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione dal Consiglio di amministrazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
11. Le modalità e la misura minima della contribuzione versata nell’interesse o direttamente a carico dei soggetti di cui alla lettera c) dell’art. 5, ovvero degli altri soggetti di cui alla lettera d) del medesimo art. 5 che decidano di proseguire la contribuzione al Fondo (compresi i casi di cui all’art. 8, comma 9), saranno definite dal Consiglio di amministrazione del Fondo e riportate nella Nota informativa.
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente di cui all’art. 7, commi 1 e 2, e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie ivi previste espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell’aderente.
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti in un altro Stato membro dell’Unione europea. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 9 dell’art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell’aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell’erogazione della XXXX l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di XXXX, l’aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la XXXX si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.
9. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
10. L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data
di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 12 commi 5, 6.
Norme transitorie
1. Limiti alla liquidazione in forma di capitale
a) Per gli ex Aderenti che risultino iscritti al Fondo da data anteriore al 31 dicembre 1990, la liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale non può eccedere l'importo risultante dalla rivalutazione annuale, ai tassi indicati nella tabella allegata allo Statuto in vigore al 31 dicembre 1990, dei contributi imputati a conti intestati al suo nome sino al tutto il 1990, oltre ai contributi versati dal gennaio 1991 ed ai rendimenti accreditati, generati dagli stessi;
b) nel caso che l’ex aderente di cui alla lettera a) eserciti l’opzione contemplata al comma 10 dell’art. 10 in misura parziale, la percentuale corrispondente alla quota liquidabile sotto forma di capitale è riferita all’importo determinato ai sensi della lettera a) della presente norma transitoria.
Art. 11 - Erogazione della rendita
1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L’aderente può richiedere comunque l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore
di lavoro a procedure di mobilità, incluso il ricorso al fondo di solidarietà, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
d) riscattare, ai sensi dell’art. 14, comma 5 del Decreto, fino all’intera posizione individuale maturata con una percentuale minima del 10% della stessa. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta l’anno, gratuitamente per le prime due volte e, per le successive, con un costo a carico dell’aderente stabilito dal Consiglio di Amministrazione in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione.
Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto aderente. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Le modalità per la liquidazione e riscatto sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione e riportate nella Nota informativa.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. In caso di esercizio della facoltà di cui al comma 1 l’Aderente ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità di cui al comma 2 dell’art. 8, purché l’Aderente versi alla predetta forma pensionistica, escluso il TFR, una contribuzione minima in misura non inferiore a quella prevista nello stesso comma 2.
Art. 13 - Anticipazioni
1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
Art. 13-bis - Prestazioni accessorie
1. Il Fondo può prevedere prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza, anche secondo le eventuali previsioni delle fonti istitutive.
2. L’adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all’atto dell’adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni saranno indicate nella Nota informativa.
4. L’erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO Art. 14 – Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
a) l’Assemblea dei Delegati;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci.
Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
1. L’Assemblea è formata da 36 componenti (di seguito "Delegati") dei quali 18 eletti in rappresentanza degli aderenti, 18 nominati in rappresentanza delle imprese, sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità̀ di prendere parte all’elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all’elettorato passivo, l’equilibrio tra i generi. Le elezioni sono indette con avviso del Presidente del Consiglio di amministrazione diramato in base alle previsioni del Regolamento elettorale stabilito dalle fonti istitutive. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive.
2. I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
3. La carica di Delegato è incompatibile con le altre cariche nel Fondo.
4. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.
Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
1. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria:
a) delibera l’approvazione del bilancio del Fondo;
b) delibera il conferimento - in quanto proposto dal Collegio Sindacale - dell’incarico del controllo contabile, ed eventualmente della certificazione dei bilanci del Fondo, a Società di revisione, con determinazione del relativo compenso, nonché, acquisito il parere del predetto Collegio, sulla revoca dell’incarico di revisione legale per giusta causa;
c) delibera l’esercizio dell’eventuale azione di responsabilità nei confronti della società di revisione;
d) delibera l’azione di responsabilità verso i Consiglieri ed i Sindaci;
e) delibera il compenso dei membri del Collegio Sindacale nei casi previsti all’art. 23, comma 10;
f) delibera ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
3. L’Assemblea in seduta straordinaria:
a) delibera l’approvazione delle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed è presieduta dallo stesso, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Delegato nominato dai presenti. La convocazione dell’Assemblea, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’eventuale documentazione, è effettuata mediante invito personale trasmesso, con modalità documentabili, al recapito indicato da ciascun interessato, da inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza, ovvero con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati ovvero a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i partecipanti. Il Presidente accerta l’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione con comunicazione scritta spedita con qualunque mezzo idoneo contenente in ogni caso l’ordine del giorno, da spedire almeno sette giorni prima della riunione.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.
3. L’Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da 3 componenti il Consiglio di amministrazione.
4. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, di persona o per rappresentanza ai sensi del successivo comma 6, della maggioranza assoluta dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti o rappresentati ai sensi del comma 6.
5. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, di persona o per rappresentanza ai sensi del successivo comma 6, di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo comma 6. Per la delibera di scioglimento del Fondo l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Delegati.
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
7. Il verbale di riunione dell’Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario, che viene nominato all’inizio della riunione ed è sottoscritto da chi ha presieduto l’Assemblea e dal Segretario.
Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà eletti dagli aderenti in rappresentanza dei lavoratori e metà nominati in rappresentanza delle imprese sulla base del Regolamento stabilito nelle fonti istitutive che dispone, altresì, in merito all’eventuale revoca degli stessi.
2. L’elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le modalità definite sulla base del Regolamento stabilito dalle fonti istitutive.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
7. La funzione di Amministratore non è retribuita.
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo, nel caso di amministratore in rappresentanza degli aderenti gli subentra colui che ha raccolto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo eletto, purché tale numero non sia inferiore al 10% dei votanti; qualora non sia praticabile la detta procedura di sostituzione dovrà provvedersi ad una nuova elezione limitatamente ai posti vacanti.
2. Se per effetto dei subentri di cui al precedente comma risultasse sostituita oltre la metà dei Consiglieri eletti in rappresentanza degli iscritti, il Consiglio di Amministrazione deve senza indugio attivare la procedura per l’elezione dei Consiglieri in rappresentanza degli aderenti.
3. Qualora venissero a cessare tutti i Consiglieri eletti in rappresentanza degli iscritti, la procedura di cui al comma che precede è attivata dal Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
4. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori in rappresentanza delle imprese dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo, la Banca comunica al Presidente del Fondo il nominativo del nuovo Amministratore.
5. Gli Amministratori nominati ai sensi dei commi precedenti decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
6. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha con facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all’Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
a) elegge il Presidente e il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio;
b) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
c) nomina il Direttore generale;
d) designa le persone autorizzate a firmare la corrispondenza e gli atti del Fondo, stabilendone le facoltà;
e) convoca l’Assemblea;
f) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi, secondo procedure caratterizzate da trasparenza e che prevedano la valutazione di una pluralità di offerte; In merito:
provvede alla gestione amministrativa del Fondo ed alla sua organizzazione, eventualmente individuando il soggetto a cui affidare la gestione amministrativa e stipulando la relativa convenzione;
individua ove del caso il depositario e stipula la relativa convenzione;
individua uno o più soggetti a cui affidare l’erogazione delle rendite e stipula le relative convenzioni;
g) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione predisponendo e presentando all’approvazione dell’Assemblea il bilancio annuale, attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e all’attività svolta e programmata;
h) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
i) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria, in conformità alla normativa tempo per tempo vigente;
j) gestisce le risorse del Fondo, anche mediante acquisto e alienazione di cespiti mobiliari e immobiliari sotto qualsiasi forma, ivi compresa la incorporazione nel patrimonio del Fondo Pensione stesso di beni immobili di proprietà di società di capitali e/o di persone, eventualmente individuando i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio e stipulando le relative convenzioni in esito ad una istruttoria condotta dal Consiglio stesso secondo criteri ispirati agli obiettivi di cui alla lett. i) ed in base all'esame di una pluralità di offerte contrattuali; verifica i risultati della gestione anche mediante l'adozione di parametri oggettivi e confrontabili, inseriti nelle convenzioni gestorie;
k) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
l) definisce la politica di remunerazione;
m) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
n) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
o) definisce i piani d’emergenza;
p) effettua la valutazione interna del rischio;
q) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
r) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
s) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
t) approva gli adeguamenti del presente Statuto e degli atti che ne formano parte integrante, in caso di sopravvenute previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell’ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto (art. 6 e 8), nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni prescrittive della COVIP ovvero propone all’Assemblea le altre modifiche dello Statuto;
u) assolve l’obbligo di invio delle delibere relative agli adeguamenti predetti alla COVIP ai fini dell’approvazione ai sensi del Decreto;
v) adotta le misure di trasparenza nel rapporto con gli aderenti e le misure per l’informazione periodica degli stessi circa l’andamento amministrativo e finanziario ritenute opportune e comunque in conformità ai criteri elaborati dalla COVIP;
w) segnala alla COVIP, in presenza di eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, nonché quando la convocazione venga richiesta da almeno sei Consiglieri, oppure dal Collegio Sindacale.
2. Il Consiglio si riunisce almeno otto volte all’anno. La convocazione è fatta mediante invito personale trasmesso, con modalità documentabili, al recapito indicato da ciascun interessato, almeno cinque giorni prima della seduta, riducibili a due giorni in caso di urgenza. L'invito deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. Il Consiglio di amministrazione può svolgersi mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza, ovvero con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati ovvero a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i partecipanti. Il Presidente accerta l’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto a verbale. Nel caso di mancata convocazione nelle forme suddette, le riunioni del Consiglio sono valide quando tutti i Consiglieri e i Sindaci sono presenti. Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore Generale del Fondo.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito, fatto salvo il caso della mancata convocazione di cui al comma 2, con la presenza, di almeno sette Consiglieri. Le delibere del Consiglio vengono prese secondo il criterio del voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza di questo, dal Vice Presidente, ovvero, qualora risultino entrambi assenti, dal Consigliere in possesso della maggiore anzianità di carica, o, a parità di questa, dal Consigliere designato dai presenti.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Xxxxxxxxxx nominato fra i Consiglieri all’inizio della seduta.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell’osservanza della normativa nazionale e delle norme dell’Unione europea direttamente applicabili.
Art. 22 - Presidente
1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti gli aderenti.
2. La legale rappresentanza del Fondo, anche in giudizio, spetta al Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente congiuntamente possono per singoli atti delegare la rappresentanza del Fondo ad altro Consigliere, come pure al Direttore Generale.
3. Il Presidente del Fondo svolge ogni funzione ad esso attribuita dalla legge o dal presente Statuto. In particolare, trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.
4. In caso di impedimento o assenza del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni.
Art. 23 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione
1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 2 componenti di cui 1 eletto dagli iscritti, che eleggono anche un supplente, e 1 nominato in rappresentanza delle imprese, che nominano anche un supplente.
2. L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le modalità analoghe a quelle stabilite per l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base del Regolamento stabilito nelle fonti istitutive.
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi, e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente. Qualora non sia praticabile la detta procedura di sostituzione dovrà provvedersi ad una nuova elezione limitatamente ai posti vacanti. In caso di cessazione, anche non contemporanea, di più di due Sindaci effettivi, si provvede al rinnovo integrale del Collegio Sindacale.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
10. La funzione di Sindaco non è retribuita per i componenti nominati od eletti se destinatari o ex destinatari ai sensi dell’art. 5 comma 1 e, comunque, se dipendenti di una delle imprese associate; agli altri componenti spetta un compenso stabilito dall’Assemblea e determinato secondo le migliori prassi di mercato e le tariffe professionali.
Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull’osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti, sino a diversa determinazione dell’Assemblea.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell’assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
7. Il Collegio dei Sindaci propone all’Assemblea la nomina della società di revisione, iscritta nell’albo speciale di cui all’art. 161 del D. Lgs n. 58/1998, a cui conferire l’eventuale incarico per il controllo contabile ed eventualmente per la certificazione dei bilanci del Fondo.
Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l’anno.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio mediante invito personale trasmesso, con modalità documentabili, al recapito indicato da ciascun interessato. Il Collegio può svolgersi mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza, ovvero con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati ovvero a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i partecipanti. Il Presidente accerta l’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto a verbale.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive, o durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
Art. 26 - Direttore generale
1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l’efficiente gestione dell’attività corrente del Fondo, attraverso l’organizzazione dei processi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l’attuazione delle decisioni dell’organo di amministrazione. Supporta l’organo di amministrazione nell’assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
Art. 27 - Funzioni fondamentali
1. Nell’ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l’anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE Art. 28 - Incarichi di gestione
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili ai fondi pensione preesistenti, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.
Art. 29 - Depositario
1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito “depositario”).
2. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto delegato.
3. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’articolo 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositate presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell’interesse degli stessi.
Art. 30 - Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.
Art. 31 - Gestione amministrativa
1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci, nonché della relazione della società di revisione in quanto nominata.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e la relazione della Società di Revisione, in quanto nominata, sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 34 - Modalità di adesione
1. L’adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, a cura:
a) del datore di lavoro, all’atto dell’assunzione o dell’inserimento nell’organico;
b) del Fondo per i soggetti di cui alla lettera c) dell’art. 5.
2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nella sede del Fondo, nonché attraverso il sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell’aderente all’utilizzo di tale strumento. L’aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l’esercizio di tale diritto, l’aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all’aderente il momento in cui l’adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
8. Per gli aderenti l’adesione al Fondo ha decorrenza dal periodo di paga in corso alla data di pervenimento alle imprese della domanda di cui al comma 5, fatte salve le diverse previsioni di legge circa la decorrenza della destinazione del TFR. Ulteriori previsioni in merito a modalità, termini e decorrenze dell’adesione al Fondo Pensione possono essere stabilite nelle fonti istitutive. In tali casi le imprese provvedono a darne comunicazione al Fondo ai fini della immediata applicazione, nonché ai lavoratori interessati.
9. L’aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tali fine, il Fondo comunica all’aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi
disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l’attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 36 - Comunicazioni e reclami
1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 37 - Modifica dello Statuto
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all’approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.
Art. 38 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell’Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L’Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all’art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente agli altri Organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l’Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendo modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 39 – Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.