CONVENZIONE
CONVENZIONE
Tra:
ULSS N. 6 DI VICENZA, (ULSS ) – Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza , con sede in Vicenza, in persona legale rappresentante pro tempore, , domiciliato per la carica presso la sede sociale;
e
AIM MOBILITA’ SRL (AIM Mobilità) – società unipersonale – Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 03196850246, con sede in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxx x. 00, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante, xxxx. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale;
(congiuntamente denominate anche le “parti”)
PREMESSO CHE:
a) AIM Mobilità è società del Gruppo “AIM” che si occupa, tra le altre attività, anche del servizio di gestione della sosta, prevalentemente in aree di interesse pubblico, della gestione dei parcheggi sia di superficie che sotterranei, compresi autosili, autostazioni e aree intermodali;
b) ULSS ha affidato ad AIM Mobilità la gestione e la manutenzione ordinaria dell’area, di sua proprietà, sita in Comune di Vicenza in via Rodolfi e destinata a parcheggio a rotazione, con accordo del 2003,
c) detto accordo è scaduto ed è interesse delle parti rinnovarlo nei tempi e alle condizioni in appresso indicati;
d) rientra nei poteri propri o delegati ai sottoscrittori del presente atto la facoltà di impegnare le rispettive società.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
1. PREMESSE
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. OGGETTO
ULSS, come sopra rappresentata, concede ad AIM Mobilità che, in persona del legale rappresentante, accetta, la gestione e la manutenzione ordinaria, dell’area di sua proprietà adibita a parcheggio a rotazione, sita in Comune di Vicenza, Via Rodolfi.
L’area in oggetto è adiacente al complesso ospedaliero Ospedale San Bortolo di Vicenza ed ha ricettività per circa n. 300 (trecento) posti auto.
Il tutto come dettagliato nella planimetria che si allega al presente sub A).
Le parti precisano che in tale area sono presenti alcuni impianti che costituiscono unitamente all’area stessa oggetto di quanto portato nel presente atto.
In particolare per impianti si intendono sia strutture che attrezzature che vengono individuati in via non esaustiva come segue:
• di proprietà di AIM Mobilità: parcometri, pensiline, paline di fermata, bacheche porta- orari.
• di proprietà dell’ULSS n. 6: suolo, aiuole e piante.
Gli impianti che sono stati prima d’ora e che verranno eventualmente in futuro predisposti da AIM Mobilità relativi ed inerenti la gestione e manutenzione del parcheggio sono e rimarranno in proprietà di quest’ultima.
In appendice a quanto previsto al presente punto 2) le parti danno altresì atto che :
- l’ULSS concede ad AIM Mobilità la facoltà di adibire e utilizzare una parte dell’area di parcheggio oggetto del presente atto a fermata/ capolinea delle linee del servizio di trasporto pubblico dalla stessa gestite;
- AIM Mobilità si impegna a propria cura e spese alla demolizione, smaltimento e ripristino dello spiazzo presente presso l’area di proprietà dell’ULSS stessa in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx,
0. OBBLIGHI.
AIM Mobilità si impegna ad effettuare direttamente o a mezzo delle società del Gruppo AIM o di soggetti terzi individuati secondo le procedure di legge :
a) la gestione del parcheggio a raso, aperto al pubblico (stalli blu), e, quindi, in via esaustiva:
- Attività di controllo della regolarità della sosta e sanzione sugli stalli blu a pagamento;
- Attività di prelievo dei parcometri o altri dispositivi di esazione della sosta.
b) la manutenzione ordinaria dell’ area di parcheggio e dei soli impianti dettagliati al punto 2 che precede. Con la precisazione che per manutenzione ordinaria si intendono tutte le riparazioni a carattere comunque ordinario.
4. MODALITA’.
In particolare, AIM Mobilità garantisce che l’utilizzazione del parcheggio e del servizio di trasporto pubblico da parte dei clienti sarà consentito alle condizioni e con le modalità che l’azienda applica per i parcheggi “non custoditi” che ha in concessione, nel rispetto della normativa in materia vigente.
Entrambe le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi e rendere vicendevolmente disponibili tutti i dati e le informazioni tecniche che saranno ritenute utili o necessarie per l’espletamento di quanto oggetto del presente atto e che verranno di volta in volta richieste da controparte.
Ciascuna parte individuerà all' interno della propria organizzazione un referente che dovrà interfacciarsi col referente di controparte e prestare tutta la necessaria collaborazione, per ogni necessità, al fine di permettere l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto. Eventuali variazioni delle persone di detti referenti dovranno essere comunicate tempestivamente in forma scritta a controparte.
5. DURATA.
La durata della presente convenzione è prevista in anni 7 (sette), con efficacia retroattiva a partire dal 01/01/2013.
Ciascuna parte ogni anno valuterà la convenienza al mantenimento della presente convenzione sulla base dell’interesse anche pubblico ad usufruire dell’area di parcheggio e a fruire del trasporto tramite bus – navetta di cui al punto 7 che segue.
Qualora per giustificati motivi una delle parti dovesse ritenere non più di interesse il mantenimento del servizio oggetto del presente atto avrà facoltà di recedere dandone comunicazione scritta a controparte, con specificazione dei motivi, a mezzo lettera raccomandata a .r. o tramite fax o posta certificata, con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.
In ogni caso, AIM avrà diritto ai corrispettivi per l’attività svolta fino alla data di efficacia del recesso, senza nulla a pretendere per gli interventi di demolizione e ripristino.
Al momento della sottoscrizione del presente accordo e alla scadenza per qualsiasi causa dello stesso le parti, in contraddittorio tra loro, provvederanno ad effettuare un sopralluogo dell’area e degli impianti di cui all’art. 2 che precede, redigendo apposito verbale dello stato e della consistenza degli stessi.
A conclusione della presente convenzione AIM provvederà a rimuovere tutti gli impianti di sua proprietà e al ripristino dell’area nello stato in cui la stessa si trovava prima della concessione.
6 CORRISPETTIVI.
AIM si impegna a corrispondere a ULSS, a titolo di corrispettivo per la concessione oggetto del presente accordo, Euro 91.200 (novantunomiladuecento/00) IVA inclusa annui. Relativamente a detto importo, ULSS provvederà ad emettere fattura entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, da pagarsi entro il mese di gennaio.
ULSS riconosce ad AIM Mobilità il diritto di trattenere l’importo corrispondente agli incassi ottenuti dalla gestione dell’area in oggetto.
7. SERVIZIO DI INTERSCAMBIO
AIM Mobilità concede ai dipendenti dell’ULSS, debitamente autorizzati dal Settore Tecnico di quest’ultima:
• n. 150 (centocinquanta) abbonamenti del valore nominale annuo di Euro 36.000,00 (trentaseimila/00) IVA inclusa, per l’utilizzo dei parcheggi di interscambio in xxx Xxxxxxx (“Xxxx Xxxxxx”) e Xxxxx Xxxxxxx (“Xxxx Xxxxxxx”) ed i relativi servizi di Trasporto Pubblico (Centrobus) durante i giorni feriali (dal lunedì al venerdì);
• n. 50 (cinquanta) abbonamenti del valore nominale annuo di Euro 12.000 (dodicimila/00) IVA inclusa, da utilizzare presso il “Park Rodolfi” e n. 120 (centoventi) abbonamenti del valore nominale annuo di Euro 43.200 (quarantatremiladuecento/00) IVA inclusa, da utilizzare presso il “Park Fratelli Bandiera”,
quindi per un valore complessivo annuo di Euro 91.200 (novantunomiladuecento/00) IVA inclusa.
Relativamente a detto importo, AIM provvederà ad emettere fattura entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, da pagarsi entro il mese di gennaio.
Il valore nominale degli abbonamenti potrà essere aggiornato, qualora nel corso del rapporto contrattuale, dovesse essere diversamente regolamentato, da parte del Comune di Vicenza.
In tal caso, anche il corrispettivo di cui all’art. 6 che precede verrà parimenti adeguato.
AIM concede altresì l’utilizzo extra all’ULSS dei parcheggi Stadio e Cricoli, fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 500,00/anno.
8. RESPONSABILITÀ.
Xxxxxxxx parte si assume nei confronti dell’altra la responsabilità in ordine all’attività direttamente posta in essere e oggetto della presente convenzione.
In particolare, ciascuna parte manleva l’altra qualora per causa alla stessa imputabile dovesse derivare qualsivoglia danno o pregiudizio anche a terzi per violazioni di leggi e/o di regolamenti, in esecuzione di quanto a ciascuna richiesto per l’esecuzione della presente convenzione.
9. XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Le parti dichiarano che il presente accordo è stato oggetto di analitica ed esaustiva trattativa, di averne esaminato ogni singola clausola e valutato compiutamente gli effetti.
Costituisce, pertanto, integrale manifestazione della volontà delle parti e, in quanto tale, non ricade nelle ipotesi di cui agli articoli 1341 e 1342 del CC..
10. FORO ESCLUSIVO E LEGGE APPLICABILE.
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in virtù del presente contratto sarà compente a decidere esclusivamente il foro di Vicenza.
Si applica la legge italiana come risulta del codice civile.
11. SPESE
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono suddivise in ugual misura fra le parti.
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
12. DISCIPLINA GENERALE
Per tutto quanto qui non espressamente previsto si applicano le norme generali in materia.
Letto, approvato, sottoscritto
lì
Per
AIM MOBILITA’ S. r. L .
Per ULSS .