SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato n. 3 al Bando di Gara
SCHEMA DI CONTRATTO
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA NON PERMANENTE NELLA CORTE DELLA SEDE DI LAZIO INNOVA S.P.A. SITA IN XXXX - XXX XXXXX XXXXXXX X.00/X
CIG 7005592D64
CUP F83D16001700002
TRA
Lazio Innova S.p.A., con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00/X – 00000 Xxxx, nella persona di
in qualità di (di seguito denominato “LAZIO INNOVA”)
E
_, con sede in Via n. - , nella persona di
_ in qualità di (di seguito denominato “Aggiudicatario”)
PREMESSO CHE
- si è reso necessario procedere all’affidamento, secondo quanto meglio precisato nel Capitolato descrittivo e prestazionale, della fornitura e posa in opera di una struttura non permanente nella corte interna dell'attuale complesso immobiliare della sede di Lazio Innova al fine di dotare detta sede di uno spazio complementare destinato a specifiche attività di promozione e comunicazione legate al presente ciclo di programmazione europea (2014-2020);
- tale struttura - che dovrà essere leggera, amovibile e priva di fondazioni - sarà ubicata nella parte est dell'attuale corte e può essere realizzata mediante l'assemblaggio, l'adattamento e l'attrezzatura di moduli container standard 20' (ammessi anche i moduli da 40' previa verifica di trasportabilità e accesso, a carico dell'Offerente) oppure con altro sistema costruttivo in grado di rispettare i requisiti descritti nel capitolato descrittivo e prestazionale;
- tale affidamento ha come oggetto l'acquisto di una soluzione "chiavi in mano" - immediatamente praticabile e fruibile lungo un arco temporale di sette anni - comprensiva di materiali (sistema costruttivo), relativo assemblaggio e impiantistica;
- in relazione a tale progetto Lazio Innova si fa carico direttamente di acquisire le necessarie autorizzazioni presso le competenti autorità e si riserva il diritto di applicare la clausola risolutiva espressa nei seguenti casi:
- mancata autorizzazione da parte delle competenti autorità alla realizzazione dell’opera;
- diversa disposizione da parte della Regione Lazio;
- insorgenza di qualsiasi causa, indipendente dalla volontà di Lazio Innova, che impedisca l’attuazione del progetto.
- a tal fine, è stata esperita apposita procedura aperta di gara a seguito della quale è risultata aggiudicataria l’impresa
- considerato altresì che l’Aggiudicatario ha presentato tutti i documenti richiesti ai fini della stipula del contratto, ivi comprese la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) e la polizza assicurativa di cui all’art. 16 del Disciplinare di gara;
- considerato infine che tutte le prescritte verifiche dei requisiti in capo all’Aggiudicatario da parte della Stazione appaltante hanno dato esito positivo;
- tenuto conto che il contratto può essere stipulato decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 c. 9, del d.lgs. n. 50/2016, previa verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/16 e dei requisiti di ordine speciale richiesti nel Disciplinare di gara richiamato,
Tutto ciò premesso e considerato tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue: Definizioni
Ai sensi del presente Contratto, i seguenti termini assumono il significato che segue:
• “Contratto” si intende il presente documento;
• “Parti” si intendono LAZIO INNOVA e l’Aggiudicatario quando indicate congiuntamente
• “Allegati” si intendono gli allegati al presente contratto:
o il Capitolato descrittivo e prestazionale di Xxxx e suoi allegati
o l’Offerta tecnica dell’Aggiudicatario e relativi allegati
o l’Offerta economica dell’Aggiudicatario
o tutti gli atti della procedura di gara
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati
Tutto quanto definito in premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Art. 2. Norme di riferimento L’esecuzione del contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente contratto, comprensivo degli Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra la LAZIO INNOVA e l’Aggiudicatario relativamente alla fornitura di cui allo stesso contratto;
b) dalle clausole delle lettera d’invito;
c) dall’offerta presentata dall’Aggiudicatario che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
d) dalle norme di legge che disciplinano la prestazione delle attività e le norme tecniche vigenti;
e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al precedente punto a);
f) dalle direttive della U.E. e dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato che regolano gli appalti pubblici di forniture e servizi.
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto
Il presente contratto disciplina la prestazione, da parte dell’Aggiudicatario, della fornitura e posa in opera di una struttura non permanente nella corte della sede di Lazio Innova S.p.A. sita in Roma Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00/X, secondo le specifiche contenute nel Capitolato descrittivo e prestazionale e allegati che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti.
L‘oggetto dovrà essere conseguito in base al contenuto dell’Offerta Tecnica della fornitura rispondente ai requisiti specificati nel Capitolato descrittivo e prestazionale e allegati.
In particolare, costituisce oggetto del presente affidamento:
- la fornitura, trasporto e assemblaggio del sistema costruttivo (finestrature, porte, superfici calpestabili e quant'altro necessario alla fruizione);
- l’impiantistica (condizionamento, elettrico e illuminazione);
- l’assistenza tecnica, in materia di strutture, per la richiesta di nulla osta presso il Genio Civile (opera non permanente di vita superiore ai due anni);
- la finiture e piccole opere di sistemazione esterna.
.
Art. 4. Qualità della fornitura
4.1. L’Aggiudicatario si impegna a fornire la prestazione oggetto dell’affidamento secondo quanto indicato nel Capitolato descrittivo e prestazionale.
Art. 5. Durata e decorrenza
5.1 I termini massimi per la consegna, l’allestimento nonché l’esecuzione di tutte le attività e i servizi di assistenza necessarie per il corretto svolgimento dell’appalto sono pari a giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Le attività sopra indicate dovranno in ogni caso rispettare il cronoprogramma presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta.
5.2. La durata del presente contratto potrà essere prorogata su comunicazione scritta di LAZIO INNOVA sempre nel rispetto del corrispettivo di cui al successivo art. 8.
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche
6.1. Le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, nominano un “Responsabile Operativo” autorizzato a rappresentare la propria parte relativamente a tutti gli aspetti operativi e contrattuali, assumendo la responsabilità dell’operato.
6.2. Le Parti prendono atto che i Responsabili Operativi nominati sono:
- per LAZIO INNOVA:
- per l’Aggiudicatario:
6.3. Le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti al presente Contratto dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l’atto costituisce emendamento al suddetto Contratto.
Art. 7. Posa in opera e Verifiche
7.1 Il Responsabile Operativo dell’Aggiudicatario dovrà predisporre in maniera tassativa, con cadenza bisettimanale, un documento di “stato avanzamento lavori” con le indicazioni sulle attività concluse e in corso, su eventuali criticità/ritardi e sulle relative azioni di recupero. Tale documento sarà sottoposto all’approvazione del Responsabile Operativo di LAZIO INNOVA che si riserva di applicare le penali in caso di mancato rispetto dei criteri, dei tempi e dei risultati concordati.
7.2. I servizi oggetto della presente procedura avranno inizio dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
7.3. L’aggiudicatario dovrà effettuare il trasporto e la consegna a propria cura, rischio e spese di qualsiasi natura, nel luogo indicato, entro i termini stabiliti e nelle ore concordate. Sono compresi tutti gli oneri relativi alla posa ed è compreso lo sgombero ed il trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo quindi sono da ritenersi a carico dell’aggiudicatario le seguenti prestazioni: la consegna di tutte le parti costituenti la fornitura, comprensivi di ogni spesa di imballaggio, trasporto, carico, scarico, sollevamento e trasporto interno, installazione, montaggio e di qualsiasi altro onere necessario. In ogni caso nel prezzo offerto deve intendersi compresa qualunque spesa, anche non espressamente indicata che all’atto esecutivo si rendesse necessaria affinché la fornitura e la posa in opera sia compiuta a regola d’arte.
Art. 8. Collaudo
8.1. Il collaudo tecnico sarà eseguito da Lazio Innova S.p.a. in contradditorio con l’aggiudicatario, entro 15 (quindici) giorni dalla ultimazione della consegna e della posa in opera. L’aggiudicatario è tenuto alla sostituzione dei beni che si riscontrassero difettosi o non conformi all’offerta presentata e/o ad eliminare gli inconvenienti riscontrati entro 10 giorni, richiedendo un nuovo collaudo.
8.2. Qualora la fornitura non risultasse nuovamente collaudabile in modo completo, Lazio Innova
S.p.a. provvederà alla risoluzione del contratto, ponendo entro 10 (dieci) giorni lavorativi le forniture stesse a disposizione della ditta che entro un analogo periodo avrà l’obbligo di effettuarne il ritiro a propria cura ed onere. In tal caso Lazio Innova S.p.a. provvederà, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno, ad incamerare la cauzione definitiva prestata.
8.3. Il collaudo definitivo, eseguito dal collaudatore appositamente nominato, potrà avvenire unicamente a seguito della presentazione della documentazione relativa alla conformità dell’intera struttura alle leggi ed alle normative vigenti; a tale proposito si fa riferimento a titolo esemplificativo e non esaustivo a: conformità della struttura; conformità comportamento al fuoco; conformità impianto elettrico, telefonico Lan e TV; conformità impianto climatizzazione; conformità arredi.
Art. 9 Trasferimento di proprietà
La proprietà delle forniture e/o loro componenti funzionanti sarà trasferita a Lazio Innova S.p.a.
dalla data dell’avvenuto collaudo favorevole.
Art. 10 Difetti di costruzione, garanzie, assistenza ed oneri.
10.1. I componenti della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica e privi di difetti dovuti a progettazione o errata costruzione, a vizi dei materiali impiegati e/o di posa in opera, nonché possedere tutti i requisiti richiesti ed indicati nel presente capitolato.
10.2. La garanzia dovrà essere valida per almeno tre anni dalla data dell’avvenuto collaudo favorevole; durante tale periodo l’aggiudicatario avrà l’obbligo di riparare/o sostituire, senza alcun addebito, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino per effetto della carente qualità dei materiali, della costruzione e della posa in opera.
10.3. In ogni caso la garanzia prevede l’obbligo per l’aggiudicatario di eseguire a cura e spese, per tutto il periodo previsto e presso la sede di posa, tutti gli interventi, anche di trasporto, smontaggio, montaggio, riparazione, ripristino, sostituzione di parti o di tutto quanto presentasse imperfezioni per qualità di materiali, difetti di costruzione, carenza di funzionamento anche dovuta al normale utilizzo, pure se non rilevati all’atto del collaudo e della presa in carico, con le seguenti modalità e criteri:
• gli interventi dovranno essere effettuati da personale specializzato che interverrà su richiesta telefonica, via fax o posta elettronica certificata da parte del personale di Lazio Innova S.p.a.;
• sono interamente a carico dell’aggiudicatario la determinazione delle cause del problema riscontrato, l’individuazione dei guasti e l’attuazione delle attività necessarie al ripristino della funzionalità della struttura;
• dovrà essere garantita la fornitura e la sostituzione di tutte la parti di ricambio necessarie, che dovranno essere originali e nuove di fabbrica, nonché il ritiro e l’eventuale smaltimento del materiale di risulta.
Sono da intendersi escluse dalla garanzia le rotture conseguenti all’uso improprio e/o ad atti vandalici.
Art. 11. Importo contrattuale
11.1. Il corrispettivo omnicomprensivo per l’espletamento della fornitura e posa in opera della struttura non permanente, è di euro ( ) oltre IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi come per legge, pari all’importo offerto dall’Aggiudicatario.
11.2 Il prezzo di aggiudicazione è da intendersi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi evento o imprevisto ed esclusa qualsiasi forma di revisione e/o aggiornamento e/o adeguamento dei prezzi.
Art. 12. Fatturazione e pagamento
12.1. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali dovrà svolgersi nelle seguenti modalità:
- il 10 % dell’ammontare di cui al precedente art. 11, in qualità di acconto successivamente alla stipula del presente contratto;
- il 20 % dell’ammontare di cui al precedente art. 11, successivamente alla completaa consegna delle strutture esterne, siano esse assemblate o da assemblare;
- il 30 % dell’ammontare di cui al precedente art. 11, trascorso il 60% dei termini temporali massimi indicati al precedente art. 5;
- il 40 % dell’ammontare di cui al precedente art. 11, in qualità di saldo successivamente alla positiva esecuzione del collaudo di cui al precedente art. 8;
Il pagamento di tutti gli importi, ad eccezione dell’acconto pari al 10%, è subordinato alla verifica da parte di LAZIO INNOVA in merito alla regolare esecuzione e documentazione da parte dell’Aggiudicatario della fornitura e posa in opera, secondo le specifiche dell’offerta tecnica, del Capitolato descrittivo e prestazionale e suoi allegati nonché della lettera di invito.
Le fatture relative dovranno essere inviate dall’Aggiudicatario a mezzo posta elettronica all’indirizzo email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx salvo diversa indicazione di LAZIO INNOVA in corso di esecuzione contrattuale.
Le fatture dovranno essere accompagnate da un riepilogo delle operazioni effettuate sullo specifico investimento ammesso.
I mandati di pagamento saranno esigibili mediante accreditamento in conto corrente bancario, entro 30 giorni data ricezione fattura. Il termine di 30 gg per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.
L’Aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si richiedessero nelle modalità di pagamento.
In caso di R.T.I., le fatture, distinte per ciascuno dei componenti l’Associazione Temporanea, saranno vistate e trasmesse a LAZIO INNOVA dalla Mandataria, nei confronti della quale verranno effettuati i pagamenti.
E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di rispettare le norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010.
In caso di R.T.I., la mandataria si obbliga a rispettare le norme in materia di tracciabilità nei pagamenti effettuati nei confronti delle mandanti, all’uopo inserendo un’apposita clausola nel contratto di mandato.
A tal fine l’Aggiudicatario è informato che il Codice CIG relativo al presente appalto è CIG 7005592D64 ed il codice CUP è F83D16001700002.
Il predetto codice dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili relativi all’appalto.
Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario. A tal fine l’Aggiudicatario dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:
-codice IBAN conto corrente intrattenuto presso
Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto conto sono:
nata il _, C.F.
La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate ad operare sul conto corrente dedicato, nonché a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
Art. 13. Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa. A tal fine, l’Aggiudicatario espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono effettuate nell’esercizio di Impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che l’Aggiudicatario è tenuto al versamento e che le compete quindi la rivalsa della detta imposta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.
Art. 14. Deposito cauzionale.
A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto o negli atti da questo richiamati, l’Aggiudicatario ha costituito una garanzia definitiva di euro ,
pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione, con fideiussione bancaria o cauzione, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di LAZIO INNOVA. La garanzia fideiussoria verrà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore di documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia deve essere integrata, pena la risoluzione del contratto, ogni volta che LAZIO INNOVA abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
Art. 15. Subappalto
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Art. 16. Protezione dati
16.1. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto
Legislativo n. 196/03 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del Decreto medesimo.
16.2. In particolare LAZIO INNOVA garantirà all’Aggiudicatario di aver acquisito i consensi necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta l’Aggiudicatario garantirà alla LAZIO INNOVA, su richiesta di quest’ultima, la consulenza necessaria affinché i Servizi vengano erogati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
16.3. L’Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/03 è LAZIO INNOVA. Pertanto in caso di trattamento dei dati personali l’Aggiudicatario si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate da LAZIO INNOVA.
Art. 17. Riservatezza
17.1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. L’Aggiudicatario si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i.
17.2. Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
17.3. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di tale contratto.
Art. 18 Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale.
18.1. L’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L’Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
18.2. LAZIO INNOVA, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’Aggiudicatario delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro e valutazione delle
controdeduzioni dello stesso, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al massimo al 20% (venti per cento) dell’importo massimo contrattuale. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che l’Aggiudicatario si sia posta in regola; l’Aggiudicatario non potrà vantare diritto alcuno per il pagamento ritardato in conformità al presente articolo.
18.3. L’Aggiudicatario si impegna a intrattenere con LAZIO INNOVA e suoi dipendenti, e con i fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
Art. 19. Codice Etico LAZIO INNOVA
L’Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza e di accettare il Codice Etico adottato di LAZIO INNOVA pubblicato sul sito della Stazione Appaltante.
Art. 20. Dichiarazioni di garanzia ed anticorruzione
20.1. L’Aggiudicatario si impegna:
• a tenere sollevato ed indenne LAZIO INNOVA da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto e/o copyright;
• ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all’uso di tali metodi, dispositivi e materiali;
20.2. L’Aggiudicatario dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui deve svolgersi la fornitura e di quelle che comunque vi possono influire.
20.3. L’Aggiudicatario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 21. Penali e risoluzione.
21.1. Nel caso in cui LAZIO INNOVA riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, la stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando l’Aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito entro cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni.
In caso di inerzia ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, salva ogni altra facoltà, LAZIO INNOVA, per ogni giorno di ritardo avrà l’insindacabile facoltà di applicare una penale pari all’2 0/00 (due per mille) dell’importo del presente contratto.
Le penali saranno irrogate con provvedimento di LAZIO INNOVA immediatamente esecutivo ed il corrispettivo, se non immediatamente pagato dall’Aggiudicatario, sarà trattenuto da LAZIO INNOVA in sede di pagamento delle fatture relative al primo mese di liquidazione successivo alla definizione della contestazione, ovvero dedotto dalla cauzione definitiva. In tal caso, l’Aggiudicatario ha l’obbligo di reintegrare tempestivamente l’importo della cauzione definitiva.
Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, ovvero vengano irrogate penali per un totale complessivo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, LAZIO INNOVA ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno ed a spese dell’Aggiudicatario, salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito nonché ogni altra azione che LAZIO INNOVA ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.
In ogni caso, la risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione di formale diffida che prescriva quanto l’Aggiudicatario debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, allorquando l’Aggiudicatario si renda colpevole di frode o negligenza grave o quanto interrompa l’esecuzione del contratto anche se a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica.
Nel caso di risoluzione, l’Aggiudicatario potrà richiedere soltanto il pagamento di quanto regolarmente eseguito, previa approvazione di qualità, salvo risarcimento dei danni che LAZIO INNOVA dovesse subire in conseguenza dell’inadempienza dell’Aggiudicatario.
Art. 22. Inadempienze e responsabilità
22.1. Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale, formano un unico e inscindibile contesto e trovano causa una nell’altra, sicché, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto dà diritto a LAZIO INNOVA di chiedere la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 cod. civ. senza bisogno di diffida o di speciale costituzione in mora, salvo sempre il risarcimento dei danni.
22.2. A titolo meramente esemplificativo costituiscono inadempimento contrattuale, e quindi costituiscono giusta causa di risoluzione i seguenti casi:
− frode nella esecuzione della prestazione del servizio;
− manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della prestazione oggetto del servizio;
− inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
− sospensione della fornitura da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo;
− rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio stesso nei termini previsti dal contratto;
− subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto;
− non rispondenza del servizio fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio stesso;
− perdita, da parte dell’Aggiudicatario, dei requisiti per l’esecuzione della prestazione, quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, revoca o sospensione della licenza all’esercizio del servizio;
− mancata reintegrazione della cauzione.
Art. 23. Forza maggiore
Subordinatamente al presente Contratto, ciascuna Parte sarà dispensata dalle proprie responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti.
Art. 24. Recesso
Conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del D.P.R. 3.06.1998 n. 252 e s.m.i., i corrispettivi sono corrisposti sotto condizione risolutiva, e LAZIO INNOVA può recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti nei limiti delle utilità conseguite, a seguito degli accertamenti imposti dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e ad altre forme di criminalità organizzata.
Art. 25 Clausola risolutiva espressa.
La società si riserva il diritto di applicare la clausola risolutiva espressa nei seguenti casi:
- mancata autorizzazione da parte delle competenti autorità alla realizzazione dell’opera;
- diversa disposizione da parte della Regione Lazio;
- insorgenza di qualsiasi causa, indipendente dalla volontà di Lazio Innova, che impedisca l’attuazione del progetto.
L’Aggiudicatario potrà richiedere soltanto il pagamento di quanto regolarmente eseguito ad eccezione del primo Sal d’acconto previsto al precedente art. 12.
Art. 26 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
26.1. L’Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto nei confronti di terzi, persone o cose, dei propri lavoratori e di Lazio Innova.
26.2. L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti e risorse, ad Lazio Innova, al suo personale, nonché ai terzi nello svolgimento delle attività oggetto del servizio.
26.3. L’impresa o il personale dalla stessa incaricato è tenuta alla vigilanza e al corretto uso dei materiali utilizzati nell’esecuzione dell’incarico, ivi compresi quelli di proprietà del Committente, e ne assume la conseguente responsabilità.
26. 4. L’Impresa ha presentato copia della polizza richiesta all’art. 16 del Disciplinare di gara, impegnandosi a mantenerla valida ed efficace per tutta la durata del contratto stesso presentando copia della quietanza di avvenuto pagamento. Qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la validità della copertura assicurativa di cui sopra, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito da Lazio Innova.
26.5. Il Committente non è responsabile per l’eventuale furto e/o danneggiamento dei materiali e/o delle apparecchiature utilizzate a qualsiasi titolo per l’esecuzione dell’incarico.
Art. 27 Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell’ingegno, Utilizzo
e sfruttamento.
27.1 I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale e documentazione anche didattico ove creato, inventato, predisposto o realizzato dall’Aggiudicatario o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto rimarranno di titolarità esclusiva di LAZIO INNOVA (ovvero della Regione Lazio) che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiale. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato anche territorialmente ed irrevocabile, in favore di LAZIO INNOVA.
27.2. L’Aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire a LAZIO INNOVA tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore di LAZIO INNOVA in eventuali registri od elenchi pubblici.
27.3. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà di LAZIO INNOVA che ne potrà disporre liberamente.
27.4 In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, LAZIO INNOVA avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile;
Art. 28 Brevetti industriali e diritti d’autore
28.1. L’Aggiudicatario assume a proprio esclusivo e totale carico ogni responsabilità conseguente all’uso di opere dell’ingegno, dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
28.2. Qualora venga promossa nei confronti di LAZIO INNOVA un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne LAZIO INNOVA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di LAZIO INNOVA.
28.3. LAZIO INNOVA si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Aggiudicatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in tali casi, l’Aggiudicatario riconosce a LAZIO INNOVA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Aggiudicatario.
28.4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, LAZIO INNOVA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Aggiudicatario ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Art. 29. Varie
29.1. Divisibilità. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Contratto venga considerata priva di validità o non eseguibile da entrambe le Parti, la validità e l’eseguibilità delle rimanenti disposizioni del Contratto rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
29.2. Contratto non confidenziale. Le Parti sono autorizzate a rivelare l’esistenza del presente Contratto e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.
29.3. Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione fra le Parti relativa all’esecuzione dell’incarico commissionato, dovrà essere effettuata mediante l’invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:
Se all’Aggiudicatario : Via /Piazza
Se a LAZIO INNOVA: Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00/X - 00000 Xxxx
Art. 30. Foro Competente
Ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma,
LAZIO INNOVA l’Aggiudicatario
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si accetta il contratto ed espressamente gli articoli: 9 (trasferimento di proprietà), 10 (Difetti di costruzione, garanzie, assistenza ed oneri), 11 (Importo contrattuale), 14 (Deposito cauzionale 18 (Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale), 19 (Codice etico LAZIO INNOVA), 20 (Dichiarazioni di garanzia ed anticorruzione), 21(Penali e risoluzione), 22 (Inadempienze e responsabilità), 23 (Forza maggiore), 24(Recesso), 25 (Clausola risolutiva espressa), 26 (Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell’ingegno; utilizzo e sfruttamento), 27(Brevetti industriali e diritti d’autore), 28 (Varie), 29 (Varie), 30 (Foro competente).
LAZIO INNOVA l’Aggiudicatario