CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NEL MERCATO LIBERO – CLIENTI DOMESTICI
Premessa
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NEL MERCATO LIBERO – CLIENTI DOMESTICI
Il contratto di somministrazione con Axopower S.p.A. (di seguito “Fornitore” o “Axopower”) è costituito dalle presenti Condizioni Generali, le Condizioni Tecnico Economiche, l’Adesione del cliente domestico i cui dati sono riportati nella stessa Adesione (di seguito “Cliente”) e gli altri allegati (di seguito “Contratto”).
Qualora il Cliente opti nell’Adesione sia per la fornitura di energia elettrica sia per la fornitura di gas naturale (di seguito “gas”), la scelta di entrambe le forniture, sebbene regolate dal medesimo documento contrattuale, non determina l’insorgere tra le parti di un unico contratto di fornitura congiunta, in quanto la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas saranno, comunque, disciplinate da due diversi e separati rapporti contrattuali, le cui specifiche condizioni sono di seguito riportate. Pertanto, ad esempio, il verificarsi delle condizioni sospensive limitatamente alla somministrazione dell’energia elettrica non determinerà l’efficacia anche del Contratto relativamente alla somministrazione di gas e, analogamente, la risoluzione del Contratto relativamente alla somministrazione di gas non determinerà lo scioglimento del Contratto con riferimento alla somministrazione dell’energia elettrica. Le previsioni riportate di seguito, se riferite esclusivamente alla fornitura di energia elettrica o esclusivamente alla fornitura di gas troveranno applicazione solo laddove il Cliente abbia scelto la relativa fornitura nell’Adesione.
1. Oggetto, utilizzo dell’energia elettrica e del gas, esclusiva
1.1 Il Contratto disciplina i rapporti tra il Fornitore e il Cliente, in merito alla somministrazione di energia elettrica e/o di gas, secondo quanto indicato nell’Adesione, da parte del Fornitore presso i punti indicati nell'Adesione nei limiti di potenza, pressione e capacità degli impianti del Cliente e delle reti di distribuzione cui essi sono allacciati.
1.2 L’energia elettrica e/o il gas oggetto del presente Contratto non potranno essere utilizzati in località o per usi diversi rispetto a quelle indicati nel Contratto né potranno essere ceduti sotto qualsiasi forma a terzi da parte del Cliente.
1.3 Il Cliente si impegna a rifornirsi per tutto il suo fabbisogno di energia elettrica e/o gas in esclusiva dal Fornitore.
2. Xxxxxx, condizioni sospensive, disdetta, mandato e recesso del Contratto
2.1 Il Contratto ha una durata indeterminata. L’avvio della somministrazione avverrà entro le tempistiche indicate nell’Adesione, e in caso di diversa data di avvio, questa verrà indicata con successiva comunicazione, sempre che si siano verificate le condizioni sospensive di cui all’art. 2.2; sulla base delle vigenti normative, la somministrazione ai sensi del presente Contratto sarà avviata:
(a) in caso di recesso per cambio fornitore, (i) dal primo giorno del mese successivo alla data di conclusione del Contratto, qualora tale conclusione sia avvenuta entro il giorno 10 (dieci) del mese o (ii) dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di conclusione del Contratto, qualora tale conclusione sia avvenuta dopo il giorno 10 (dieci) del mese.;
(b) in caso di attivazione presso utenza con contatore chiuso o in caso di voltura dell’utenza, dalla data di apertura del contatore stesso per quanto riguarda la fornitura gas e dalla data della lettura dei consumi confermata o effettuata distributore dal localmente competente (di seguito “Distributore”) per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica;
(c) in caso di attivazione di nuova utenza, dalla data di attivazione effettuata della stessa dal Distributore.
2.2 L’efficacia del Contratto è condizionata:
(a) al perfezionamento ed efficacia, dei contratti per i servizi di trasmissione, trasporto, distribuzione e dispacciamento dell’energia elettrica e del gas relativamente alle utenze del Cliente;
(b) qualora il Cliente sia parte di un contratto di somministrazione con altro fornitore di energia elettrica in relazione al punto di prelievo, al fatto che al momento della richiesta di sostituzione nella fornitura il Cliente non risulti sospeso per morosità, ovvero oggetto di una richiesta di indennizzo ai sensi dell’allegato B della Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA”) ARG/elt 191/09 “Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell’energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali” e s.m.i.;
(c) qualora il Cliente sia parte di un contratto di somministrazione con altro fornitore di gas in relazione al punto di riconsegna, al fatto che al momento della richiesta di sostituzione nella fornitura il punto di riconsegna non risulti chiuso ovvero oggetto di richieste di chiusura o altre procedure simili in conseguenza della morosità del Cliente ai sensi dell’allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/11 (“Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica” e s.m.i.;
(d) al fatto che il Cliente non abbia effettuato più di 2 (due) richieste di switching nei 12 (dodici) mesi precedenti alla conclusione del Contratto;
(e) al fatto che il Cliente non risulti iscritto nel registro dei protesti o soggetto a procedure esecutive;
(f) al fatto che il Cliente non sia stato in precedenza inadempiente nei confronti del Fornitore;
(g) al fatto che il punto di prelievo e/o punto di riconsegna risulti intestato al Cliente presso gli archivi del Distributore o della società di trasporto competente.
2.3 Con riferimento alle lettere (b),(c), (d) e (g) dell’art. 2.2, il Fornitore informa il Cliente che il Distributore è tenuto a mettere a disposizione del Fornitore le seguenti informazioni relative al punto di prelievo e il punto di riconsegna: (i) se risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; (ii) se sia in corso una richiesta di indennizzo; (iii) mercato di provenienza; (iv) le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching (ossia cambio fornitore); (v) le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching; (vi) l’accessibilità o meno del punto di riconsegna.
2.4 Il Cliente conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore, che accetta, affinché quest’ultimo possa esercitare in nome e per conto del Cliente il diritto dello stesso di recedere dall’eventuale contratto di somministrazione stipulato con altro fornitore di gas e/o energia elettrica. Tale mandato si intende conferito al Fornitore in via esclusiva ed irrevocabile per l’intera durata del Contratto e con attribuzione allo stesso della facoltà di sostituire a sé un terzo, avente gli stessi o più limitati poteri, nell’esecuzione del mandato.
2.5 Il Cliente, anche con riferimento al mandato di cui all’art. 2.4, si impegna a sottoscrivere e fornire al Fornitore tutta la documentazione occorrente nei tempi e nei modi necessari. Il Cliente non potrà pretendere alcunché dal Fornitore, in caso di differimento dell’attivazione della fornitura per motivi legati ai predetti contratti che non siano imputabili al Fornitore stesso.
2.6 Il Cliente può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto ai sensi della Delibera ARERA 783/2017/R/com “Disposizioni in materia di revisione delle modalità implementative relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas”. Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato al fine di cambiare fornitore, il Cliente deve inviare al Fornitore la comunicazione di recesso entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitore, o nel rispetto del maggior termine previsto dalla normativa di volta in volta vigente mentre, nel caso in cui il recesso sia esercitato senza il fine di cambiare fornitore, ma al fine di cessare la fornitura, il Cliente deve dare un preavviso pari a un mese o al diverso maggior termine previsto dalla normativa di volta in volta vigente. Il recesso va esercitato con le modalità di cui alla Delibera ARERA 783/2017/R/com sopra richiamata. In particolare, nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso dal Contratto al fine di cambiare esercente, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura con il fornitore entrante, dovrà rilasciare a quest’ultimo o all’utente del dispacciamento entrante o all’utente della distribuzione entrante individuato dal fornitore entrante apposita procura; il Cliente si impegna inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 cod. civ., a far sì che il fornitore entrante o l’utente del dispacciamento entrante o l’utente della distribuzione entrante individuato dal fornitore entrante eserciti il recesso in sua vece e si impegna a non esercitare il recesso al posto di quest’ultimo. Qualora invece il recesso sia esercitato al fine di cessare la fornitura, questo può essere esercitato dal Cliente inviando comunicazione scritta mediante raccomandata o fax.
2.7 In ogni caso il Cliente dovrà consentire al Distributore di effettuare la lettura dei consumi alla data di scadenza del termine di preavviso e, se del caso, la chiusura o rimozione del contatore. Resta intenso che tutti i consumi del Cliente allocati al Fornitore da parte del Distributore per impossibilità di procedere alla chiusura o rimozione del contatore o per altre cause anche a seguito dell’esercizio del diritto di recesso saranno fatturati dal Fornitore al Cliente.
2.8 Il Fornitore, mediante raccomandata, può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto, dando un preavviso pari ad almeno 6 (sei) mesi, ai sensi della Delibera ARERA 783/2017/R/com sopra citata o al diverso minor termine previsto dalla regolamentazione di volta in volta applicabile.
2.9 La riattivazione del contatore, quando lo stesso sia stato chiuso, potrà essere effettuata esclusivamente dal Distributore solo dopo che sia stato perfezionato un nuovo contratto di somministrazione. In difetto di ciò, il consumo di energia elettrica e/o di gas sarà considerato illegittimo con tutte le conseguenze di legge.
3. Diritto di ripensamento
3.1 Oltre a quanto previsto all’art. 2.6, qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, ad esempio per telefono o via web, il Cliente può esercitare il diritto di recesso entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data della conclusione del Contratto inviando al Fornitore il modulo di recesso allegato al Contratto ovvero altra comunicazione esplicita. Il Contratto si intenderà concluso quanto il Fornitore riceverà l’accettazione da parte del Cliente. Nel caso in cui il Cliente scelga di concludere il Contratto mediante modalità telefonica, questo si intenderà concluso qualora il Cliente, a seguito di una prima telefonata in cui ha manifestato la propria volontà di aderire all’offerta a lui proposta dal Xxxxxxxxx, confermi in occasione di una seconda chiamata la propria adesione, dopo aver visualizzato la documentazione contrattuale, inviatagli dal Fornitore, precompilata con i dati da lui forniti al Fornitore nella prima telefonata. In tal caso il termine di 14 (quattordici) giorni decorrerà dalla seconda chiamata.
3.2 Qualora il Cliente non presenti una richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie ad attivare la somministrazione verranno avviate solo una volta trascorso tale termine. Ove invece il Cliente richieda l’esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il Cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto fermo restando che tale richiesta non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura rispetto alle normali tempistiche previste. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe essere garantita, a seconda dei casi, dal precedente fornitore o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela, per l’energia elettrica, o il servizio di fornitura di ultima istanza, per il gas naturale oppure essere avviata dal Fornitore per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo o punto di riconsegna, il Cliente è tenuto a richiedere la disattivazione all’attuale fornitore, che provvederà, anche tramite terzi in tal senso. Nel caso di avvio della fornitura, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della fornitura.
4. Clausola risolutiva espressa e condizioni risolutive
4.1 Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., con comunicazione scritta, potrà risolvere il Contratto nel caso di:
(a) mancato pagamento da parte del Cliente anche di una sola fattura scaduti i termini di messa in mora di cui all’art. 10.2;
(b) impedimento da parte del Cliente all’accesso ai misuratori per effettuare operazioni sugli stessi (lettura, apertura, manutenzione ecc.);
(c) manomissione o alterazione dolosa da parte del Cliente dei misuratori, dei sigilli o dei contrassegni o prelievi fraudolenti;
(d) autoletture mendaci;
(e) perdita da parte del Cliente del legittimo possesso, disponibilità ovvero mancata comunicazione di locazione, vendita o trasferimento del possesso ad altro titolo dei locali;
(f) impianti del Cliente non conformi alle norme di legge di volta in volta vigenti;
(g) falsità di una delle dichiarazioni di cui all’art. 6.
4.2 Il Contratto dovrà considerarsi risolto, senza nessuna di responsabilità in capo al Fornitore, all’avverarsi di una delle seguenti condizioni allorché il Fornitore dichiari di volersene avvalere:
(a) qualora il contatore non risulti intestato al Cliente presso gli archivi del Distributore;
(b) nel caso in cui al momento della richiesta di sostituzione nella fornitura il punto di riconsegna o il punto di prelievo relativi alle utenze del Cliente risultino chiusi o sospesi per morosità o oggetto di una richiesta di indennizzo secondo quanto previsto all’art. 2.2(b) e all’art. 2.2(c); in tal caso, al Contratto non verrà data esecuzione e gli effetti del recesso dal precedente contratto di somministrazione di cui all’art. 2.4 verranno meno
(c) qualora il Cliente risulti iscritto al registro dei protesti o soggetto a procedure esecutive;
(d) qualora i contratti di distribuzione con il Distributore ovvero il Contratto di Dispacciamento in relazione alle utenze del Cliente siano risolti o comunque inefficaci.
5. Cessione del contratto, cessione del credito, voltura
5.1 Il Fornitore potrà, dandone avviso al Cliente, cedere il Contratto ad altra impresa, anche non appartenente al Gruppo Axopower, autorizzata allo svolgimento del servizio di vendita di energia elettrica e di gas.
5.2 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di cedere i crediti scaturenti dal Contratto ai sensi degli artt. 1260 e segg. cod. civ.
5.3 In caso di vendita, locazione o comodato o trasferimento a qualunque altro titolo del possesso dell’immobile presso cui è erogata la somministrazione, il Cliente dovrà darne immediata comunicazione al Fornitore. Resta inteso che il Cliente risponderà dei consumi fintanto che al Distributore il Cliente risulti titolare delle utenze.
5.4 Rimane inteso che in nessun caso la disdetta, il recesso o la successione di terzi nell’utenza a qualsiasi titolo potrà essere utilizzata quale pretesto per non pagare fatture scadute.
V2.1EG_DOM_2018
6. Dichiarazioni del Cliente
Oltre a quanto previsto all’art. 18 in tema di impianti, il Cliente dichiara che:
(a) ha il legittimo possesso dell’immobile indicato nell’Adesione presso cui avverrà la somministrazione;
(b) non ha e non avrà obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di somministrazione di energia elettrica o gas e, alla data di inizio della somministrazione oggetto del Contratto, sarà libero da qualsiasi obbligazione contrattuale e precontrattuale relativa alla fornitura degli stessi;
(c) non sono state effettuate nei suoi confronti iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti o iscritte eventuali ipoteche non volontarie durante i 5 (cinque) anni precedenti alla stipulazione del Contratto e non ne subirà per tutta la durata del Contratto.
7. Condizioni economiche della fornitura e oneri a carico del Cliente
Le condizioni economiche della somministrazione dell’energia elettrica e/o del gas sono indicate nelle CTE.
8. Fatturazione e pagamenti
8.1 Fatta eccezione per la prima fattura, che verrà emessa il mese successivo al primo mese di consumo, la fatturazione del corrispettivo avverrà su base bimestrale sia con riferimento alla somministrazione di energia elettrica sia con riferimento alla somministrazione di gas sulla base dei dati di consumo rilevati secondo quanto previsto all’art. 19 o, ove non disponibili, delle stime effettuate dal Fornitore sulla base dei dati di consumo previsti o storici, salvo conguaglio.
8.2 Il pagamento dei corrispettivi fatturati deve essere effettuato entro la data di scadenza indicata in fattura, che non potrà essere inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della fattura stessa.
8.3 Il pagamento dovrà essere effettuato mediante addebito diretto su proprio conto corrente bancario o postale (procedura SDD, ex RID) oppure attraverso carta di credito, purché emessa in Italia da uno dei seguenti circuiti: Visa, Mastercard. oppure tramite bollettino postale. I costi sostenuti dal Cliente per la modalità di pagamento prescelta rimarranno a suo carico. Qualora il pagamento fosse temporaneamente autorizzato dal Fornitore mediante bonifico bancario, sarà necessario inserire nella causale il/i numero/i fattura cui il bonifico fa riferimento.
8.4 Le fatture saranno emesse in formato elettronico, o in formato cartaceo o in entrambi i formati a seconda di quanto scelto dal Cliente nell’Adesione. Nel caso in cui il Cliente opti per l’emissione della fattura esclusivamente in formato elettronico ( “solo via mail”), gli sarà applicato lo sconto riportato nelle Condizioni Tecniche Economiche
8.5 La fattura sarà emessa mediante invio di una bolletta sintetica, nelle modalità di cui alla Delibera ARERA 501/14/R/com del 16 ottobre 2014 “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane”. Gli elementi di dettaglio della bolletta saranno disponibili: i) nella sezione riservata al Cliente sul sito internet del Fornitore; ii) a richiesta telefonando al numero verde 800 88 18 18. La Guida alla lettura ed il Glossario dei termini utilizzati in bolletta sono presenti sul sito del Fornitore xxx.xxxxxxxx.xx.
9. Deposito cauzionale
9.1 Qualora il pagamento non avvenga attraverso procedura SDD (ex RID), il Cliente è tenuto a versare con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale, a garanzia di ciascuna fornitura. Tale somma per il gas è calcolata in misura pari a 25,00 (venticinque) euro per un consumo annuo fino a 500 Sm3, pari a 77,00 (settantasette) euro per un consumo annuo compreso tra 500 e 5.000 Sm3, pari a una mensilità per i consumi superiori a 5.000 Sm3/anno e per l’energia elettrica è calcolata in misura pari a 11,50 (undici/50) euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata. Il Fornitore potrà addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale qualora la procedura SDD (ex RID) non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SDD (ex RID).
9.2 Se durante la fornitura l’importo del deposito viene trattenuto in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente dovrà ricostituirlo entro il termine indicato nella relativa fattura. L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, a seguito della verifica dei pagamenti, con la fattura di chiusura del Contratto, sempre che non sia trattenuto, in tutto o in parte, a saldo di fatture insolute.
10. Ritardo nei pagamenti e sospensione/riattivazione della fornitura
10.1 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento rispetto al termine fissato nella fattura, saranno applicati, sugli importi non pagati, gli interessi di mora ai sensi dell’art. 5, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”) e ss.mm.ii., il tutto senza bisogno di diffide o costituzioni in mora, ma per il semplice decorso del termine nonché tutte le spese documentabili, incluse le spese legali, che il Fornitore avrà sostenuto per il recupero del proprio credito,.
10.2 Nei casi di cui all’art. 10.1, il Fornitore potrà attivare le procedure previste in caso di morosità del Cliente nei termini ed alle condizioni di volta in volta stabiliti dalla normativa applicabile; in particolare, secondo la normativa allo stato vigente, qualora il Cliente possieda le caratteristiche di “Cliente disalimentabile” nel caso di fornitura di energia elettrica o titolare di “PDR disalimentabile” nel caso di fornitura gas, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura; a tal fine, il Fornitore dovrà costituire in mora il Cliente mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato, tra l’altro, il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora. L’avvenuto pagamento del debito dovrà essere comunicato e dimostrato dal Cliente mediante presentazione di idonea documentazione, o direttamente presso gli sportelli del Fornitore o mediante fax al recapito indicato dal Fornitore nella suddetta comunicazione. Il Fornitore, decorsi almeno 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, in caso di persistenza dello stato di morosità del Cliente, avrà diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura.
10.3 Per la sola fornitura di energia elettrica, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, in caso di morosità del Cliente, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata dal Distributore una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile; decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del Cliente, il Distributore, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà all’esecuzione dell’intervento di sospensione della fornitura.
10.4 Nei casi di impossibilità tecnica di sospensione per morosità, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura sotto forma di interruzione dell’alimentazione, disalimentazione, lavoro complesso, taglio colonna, sigillatura, discatura, ecc., o di cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione, ovvero attivarsi per il distacco forzoso a mezzo di ufficiale giudiziario incaricato dal Tribunale competente, previo invio al Cliente di apposita raccomandata con preavviso di 10 (dieci) giorni. In caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; iii) copia della risoluzione del Contratto con il Cliente; iv) copia del Contratto o dell’ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.
10.5 Nei 90 (novanta) giorni successivi ad una richiesta di sospensione della somministrazione per morosità, qualora il Fornitore proceda con una nuova costituzione in mora per fatture non contemplate nella precedente comunicazione di messa in mora, i termini di pagamento saranno pari a 7 (sette) giorni dall’invio della raccomandata ovvero 5 (cinque) giorni dal ricevimento da parte del Fornitore della ricevuta di avvenuta consegna del sollecito se trasmesso tramite posta elettronica certificata ovvero 10 (dieci) giorni dall’emissione del sollecito qualora non sia possibile documentare la data di invio dello stesso. Trascorsi 2 (due) giorni lavorativi dalla scadenza di detti termini senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della somministrazione, eventualmente preceduta dalla riduzione della potenza, come indicato all’art. 10.3.
10.6 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, ai fini di gestione della pratica, un importo pari al contributo previsto dall’art. 11 dell’Allegato A alla Delibera ARERA 156/07“Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07” e ss.mm.ii., anche nel caso di sola riduzione e ripristino della potenza per morosità.
10.7 Il Cliente, avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:
(a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora;
(b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; iii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura;
Nei suddetti casi, al Cliente non sarà addebitato alcun costo per la sospensione e riattivazione della fornitura.
10.8 Il Distributore potrà procedere, anche su segnalazione del Fornitore, all’immediata sospensione della somministrazione in caso di accertato prelievo fraudolento (compresa l’ipotesi di riattivazione non autorizzata a seguito di sospensione per mora), per cause di pericolo oggettivo, ovvero in caso di rottura dei sigilli del contatore o di manomissione dello stesso, ovvero in caso di accertata non conformità dell’impianto interno del Cliente alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti. In tali casi non sarà dovuto al Cliente alcun preavviso da parte del Fornitore.
10.9 In caso di sospensione della somministrazione, il Cliente è tenuto a pagare il corrispettivo di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura nell’ammontare eventualmente previsto dall’ARERA o definito nel prezziario del Distributore, fermo restando l’obbligo di pagare le fatture non pagate o pagate parzialmente e gli importi previsti all’art. 10.1. Sarà inoltre posto a carico del Cliente ogni eventuale corrispettivo che il Distributore e/o ogni altro organismo competente dovesse esigere dal Fornitore a causa della sospensione e/o risoluzione anticipata del Contratto.
10.10 Nel caso di morosità del Cliente di fornitura di energia elettrica che rientra tra i “Clienti finali non disalimentabili” o di Cliente di fornitura di gas titolare di un “PDR non disalimentabile”, il Fornitore potrà risolvere il Contratto scaduto il termine di messa in mora secondo la normativa di volta in volta applicabile e il Cliente sarà rifornito dai soggetti individuati dall’ARERA.
11. Imposte e tasse
11.1 Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, inerenti alla somministrazione e ai consumi dell’energia elettrica e il gas sono a carico del Cliente e il loro importo sarà conteggiato nelle relative fatture. In particolare, oltre al corrispettivo verranno fatturati al Cliente tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti del Distributore. Inoltre, saranno fatturati al Cliente le imposte (imposta erariale di consumo e addizionale regionale) ed eventuali ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni introdotti dalle competenti autorità o in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore.
11.2 Nel sito xxx.xxxxxxxx.xx sono a disposizione del Cliente informazioni circa i corrispettivi indicati nelle offerte e circa le aliquote delle imposte.
11.3 Il Fornitore svolge la funzione di sostituto d’imposta applicando in fattura le imposte gravanti sull’energia elettrica e il gas ed effettua annualmente le dichiarazioni di consumo agli uffici competenti secondo le disposizioni di legge. Nel caso di regime tributario diverso dall’ordinario, il Cliente è tenuto a certificare la sua posizione con idonea documentazione.
12. Variazioni contrattuali per modifiche normative e variazioni unilaterali di clausole contrattuali
12.1 Qualora disposizioni introdotte da leggi o da provvedimenti dell’ARERA, o altre Pubbliche Autorità impongano modifiche alle condizioni del presente Contratto e dette modifiche siano suscettibili di inserimento automatico, le stesse saranno recepite e applicate con la decorrenza per esse prevista dalle leggi o dai provvedimenti che le hanno introdotte.
12.2 Il Fornitore potrà variare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicabili al Contratto qualora sopraggiungano modifiche normative del settore elettrico o del gas, incluse modifiche delle tariffe applicate al mercato di tutela o maggior tutela, delle tariffe di trasporto, stoccaggio, dispacciamento, distribuzione, misura dell’energia elettrica o del gas ovvero rilevanti mutamenti delle condizioni di mercato dell’energia elettrica o del gas anche all’ingrosso che siano parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che siano tali da comportare variazioni delle condizioni economiche in base alle quali il Contratto è stato stipulato.
Firma Cliente
12.3 In particolare, il Fornitore ne darà apposita comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse (considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Cliente stesso), fermo restando che il Cliente potrà recedere dal Contratto mediante raccomandata A/R o fax con i
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termini di preavviso di cui all’art. 2.6. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta dal Cliente trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore. La comunicazione conterrà l’intestazione “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, e per ciascuna delle modifiche proposte, le informazioni dettate dalla normativa di volta in volta applicabile.
13. Comunicazioni relative al Contratto e reclami
13.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto dovranno essere fatte per iscritto e dovranno riportare sia i dati identificativi del Cliente, sia i dati identificativi dell’utenza. Dette comunicazioni, dovranno essere inoltrate ai seguenti recapiti:
Axopower S.p.A. – Via Xxxxxxxx Xxxxxxx, 5 – 00000 XXXXXX - Tel.: 02 88181.91 - Fax: 02 88181.969 - e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
13.2 Con le medesime modalità di cui all’art. 13.1, il Cliente potrà inoltrare reclami e ottenere le informazioni necessarie utilizzando eventualmente il modulo predisposto dal Fornitore stesso reperibile presso i suoi uffici e pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx. Il Fornitore si riserva di indicare in bolletta eventuali ulteriori canali attraverso cui chiedere informazioni e/o presentare reclamo. È fatta salva la possibilità di inviare il reclamo scritto senza utilizzare il modulo fornito dal Fornitore, a condizione che la comunicazione del Cliente contenga almeno: a) nome e cognome del Cliente; b) indirizzo di fornitura; c) POD/PDR d) indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o telematico; e) servizio cui si riferisce il reclamo scritto.
13.3 Il Fornitore fornirà risposta motivata al Cliente entro 40 (quaranta) giorni solari dalla data di ricezione del reclamo, in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile.
14. Trasporto e distribuzione
14.1 L’energia elettrica e il gas sono somministrati dal Fornitore utilizzando la rete nazionale elettrica di trasmissione e di trasporto del gas e quelle di distribuzione locale secondo le caratteristiche dei punti di riconsegna, con le relative tensioni, la frequenza di 50 Hz, per l’energia elettrica, e i livelli di pressione, per il gas, stabiliti dal Distributore. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell’energia elettrica e gas (tensione e frequenza, forma d’onda, pressione, continuità del servizio, ecc.) attengono ai rapporti tra Cliente e Distributore.
14.2 La fornitura è erogata con continuità e può essere temporaneamente interrotta, in tutto o in parte, da parte del Distributore o dal trasportatore nazionale in caso di pericolo, per motivi di sicurezza del sistema, per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione e/o lungo la rete di trasmissione o trasporto nazionale. Dette interruzioni, così come le interruzioni o le limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento a carico del Fornitore stesso né potranno essere invocate quale motivo per la risoluzione del Contratto né potrà essere imposto al Fornitore di provvedere al trasporto della materia prima in qualsiasi modo fino ai punti di riconsegna.
14.3 Il Fornitore non può essere chiamato a rispondere di eventuali danni subiti dal Cliente conseguenti a problemi di natura tecnica concernenti gli impianti di proprietà del Distributore e dallo stesso gestiti, l’impianto interno di proprietà del Cliente ovvero la consegna dell’energia elettrica e del gas quali, a mero titolo esemplificativo i) variazione della tensione o della frequenza, ii) variazione della forma d’onda, iii) interruzione della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas o di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica; iv) microinterruzioni, sovraccarichi o buchi di tensione, v) eventuali anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alle reti di distribuzione.
14.4 Qualora, dopo l’attivazione della somministrazione, intervengano provvedimenti di Pubbliche Autorità tali da rendere al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico dal contratto, il Fornitore ne darà immediata comunicazione al Cliente. Se l’impossibilità sopravvenuta è totale, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di cui al comma precedente, il presente Contratto s’intenderà risolto. Se l’impossibilità è parziale, il Fornitore ha la facoltà, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 5, di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, oppure recedere dal Contratto, sempre contestualmente alla comunicazione, con un preavviso di 6 (sei) mesi e secondo le modalità di cui all’art. 2.8. Nel caso in cui il Fornitore non eserciti la facoltà di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere secondo le modalità e i termini di cui all’art. 2.6.
14.5 Il Fornitore addebiterà al Cliente gli eventuali oneri richiesti dal Distributore per qualsiasi costo relativo alle attività da questi svolte, ad esempio, attivazione o disattivazione della fornitura e gestione anagrafica del Cliente, volture, subentri ecc. nonché gli importi necessari per l’adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, il Fornitore ha contratto, in esecuzione dei mandati di cui all’art. 16. Il Cliente riconoscerà al Fornitore il pagamento di tutti gli importi di competenza del Distributore determinati per le singole prestazioni, così come previsti dalla normativa applicabile nel caso in cui addebitati al Fornitore dal Distributore.
14.6 Il Fornitore, inoltre, sia con riferimento alla somministrazione di gas che con riferimento alla somministrazione di energia elettrica addebiterà al Cliente per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall’art. 11 dell’Allegato A alla Delibera ARERA del 156/07 sopra citata. Rientrano tra dette richieste, ad esempio, la voltura, il subentro, la disattivazione della fornitura a seguito di richiesta del Cliente.
15. Standard qualitativi - indennizzi automatici
15.1 In applicazione delle vigenti previsioni legislative e regolamentari in materia di qualità dei servizi di vendita, il Fornitore è tenuto al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell’esercente la vendita e di seguito specificati:
Tabella 1 - Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas.
Indicatore | Standard specifico |
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti: | 30 giorni solari |
Tempo massimo di rettifica di fatturazione: | 60 giorni solari |
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione: | 20 giorni solari |
Tabella 2 - Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas.
Indicatore | Standard generale |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari: | 95% |
15.2 In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità di cui alla Tabella 1, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente, in occasione della prima fatturazione utile, a titolo di indennizzo automatico, un indennizzo automatico base pari a 25 (venticinque) euro, ai sensi del comma 1 dell’art. 19 dell’Allegato A della Delibera ARERA 413/2016/R/com “Nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita e modifiche alla regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, al codice di condotta commerciale e alla bolletta 2.0” e ss.mm.ii. Tale importo è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione, come di seguito indicato:
(a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
(b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
(c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
15.3 In conformità con l’Allegato A, Delibera ARERA ARG/com 104/10 “Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” e ss.mm.ii., il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali.
15.4 In caso di emissione della fattura di chiusura oltre ai termini di cui al comma 3.1 della Delibera ARERA 100/2016/R/com “Disposizioni relative alla emissione della fattura di chiusura per cessazione della fornitura di energia elettrica o gas naturale” e ss.mm.ii, il Fornitore è tenuto a riconoscere, nella medesima fattura di chiusura, un indennizzo automatico al cliente. Il valore dell’indennizzo di cui sopra è pari a:
(a) 4 (quattro) euro nel caso in cui la fattura di chiusura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni successivi al termine entro cui il Fornitore è tenuto ad emettere la fattura;
(b) l’importo di cui alla precedente lettera (a) maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni;
(c) 40 (quaranta) Euro se la fattura di periodo sia emessa in un tempo compreso tra i 46 (quarantasei) e i 90 (novanta) giorni di ritardo;
(d) 60 (sessanta) Euro se la fattura di periodo sia emessa in un tempo superiore ai 90 (novanta) giorni di ritardo.
16. Mandato alla connessione (disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di energia elettrica)
16.1 Mediante il Contratto, il Cliente, con riferimento al proprio punto di prelievo, conferisce al Fornitore, che accetta, mandato senza rappresentanza affinché lo stesso provveda a stipulare con il Distributore un contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica (“Contratto di Trasporto”), e con Terna S.p.A. un contratto per il dispacciamento dell’energia elettrica (Contratto di Dispacciamento).
16.2 Il Cliente conferisce altresì al Fornitore mandato con rappresentanza per la sottoscrizione e gestione del contratto di connessione (a mero titolo esemplificativo, modifica caratteristiche tecniche del punto di prelievo, aumento/variazione di potenza, spostamento gruppo misura, ecc.).
16.3 I mandati conferiti dal Cliente al Fornitore sono a titolo gratuito, esclusivi, irrevocabili, e conferiti con facoltà di sub-delega, e cessano alla data di risoluzione, per qualsivoglia causa, del Contratto.
17. Modalità di prelievo e modalità di utilizzo del gas (disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di gas)
17.1 Il gas fornito è composto da gas naturali costituiti essenzialmente da metano. Per motivi di sicurezza, il gas è fornito opportunamente odorizzato.
17.2 La fornitura viene concessa per gli usi dichiarati dal Cliente ai fini della conclusione del Contratto nei limiti della portata richiesta; non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata e, nel caso in cui essi abbiano luogo, il Cliente risponderà di tutti i danni causati.
17.3 La somministrazione del gas può essere richiesta per le categorie d’uso definite nell’Allegato Tabella 1 alla Delibera ARERA R/gas del 31 maggio 2012, n. 229 (pubblicata sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 1 giugno 2012, “Approvazione del testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (Settlement) (TISG)”) e ss.mm.ii..
17.4 Ogni modifica negli utilizzi del gas oggetto della fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore. Il Cliente potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione scritta del Fornitore e, ove necessario, previa integrazione del Contratto.
17.5 Nel caso in cui la comunicazione di variazione d’uso non sia stata effettuata e questo comporti una diversa applicazione di tariffe e/o imposte, dirette o indirette, il Fornitore si riserva il diritto di rifatturare i consumi dell’utenza secondo i corretti valori tariffari e/o fiscali a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata.
18. Responsabilità relative all’impianto
18.1 Per gli impianti già allacciati al momento della sottoscrizione del Contratto, il Cliente dichiara che il/i punto/i di prelievo indicato/i nell’Adesione sono adeguatamente collegati alla rete di distribuzione locale e le opere realizzate per collegare gli impianti sono adeguate ai propri fabbisogni. Qualora, invece, si rendesse necessario provvedere all’allacciamento del punto di prelievo ovvero all’adeguamento di tali opere, il Cliente, per tramite del Fornitore, si impegna a prendere i necessari accordi con l’impresa esercente il servizio di distribuzione alla cui rete locale è connesso il proprio impianto.
18.2 Il Cliente dichiara che l’impianto interno, in tutte le sue componenti (punto di prelievo, complessi di misura ecc.), è conforme alle norme tecniche ed alle disposizioni di sicurezza vigenti e si impegna ad utilizzare il gas e l’energia elettrica nel rispetto delle migliori regole di prudenza e sicurezza, mantenendo integri i propri impianti e le apparecchiature di consegna e misura del Distributore nonché a porre in essere quanto necessario ed opportuno al fine di garantire la sicurezza del sistema di distribuzione e l’erogazione dei servizi di rete da parte del Distributore.
18.3 Ogni eventuale mutamento del punto di prelievo che il Cliente intenda introdurre nel corso dell’esecuzione del Contratto deve essere preventivamente concordato con Axopower e sarà comunque subordinato all’accettazione del distributore locale.
18.4 Con riferimento alla somministrazione di gas, l’attivazione della fornitura dovrà essere effettuata dal Distributore previa verifica da parte di quest’ultimo del certificato di conformità dell’impianto come previsto dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata in G.U. n. 59 del 12 marzo 1990, “Norme per la sicurezza degli impianti”) e ss.mm.ii e nel rispetto di quanto previsto dalle norme UNI-CIG di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (pubblicata in G.U. n. 320 del 20 dicembre 1971, “Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile”) e ss.mm.ii. e alla Legge 5 marzo 1990,
n. 46, come richiamata, e di osservare tutte le norme e/o leggi e regolamenti interni e nell’utilizzo del gas. Il Cliente dichiara inoltre di osservare le disposizioni previste dalla Delibera ARERA 40/04 “Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas” e ss.mm.ii.
18.5 Il Fornitore si limita ad acquisire le dichiarazioni e le certificazioni di competenza del Distributore, non assume alcuna responsabilità in relazione all’impianto e alle attività di competenza del Distributore e/o del Cliente.
18.6 Con riferimento alla somministrazione di gas, in ottemperanza alle disposizioni della Delibera ARERA 223/2016/R/gas “Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas, per il quadriennio 1 gennaio 2017 e 31 dicembre 2020” e ss.mm.ii., il Comitato Italiano Gas (CIG) ha stipulato a garanzia di tutti i clienti finali civili del gas, un contratto di assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, contro gli incendi, gli infortuni e la responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione o
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una rete di trasporto a valle del punto di consegna del gas. In caso di incendio e/o scoppio da gas a valle del contatore, il Cliente può usufruire della copertura assicurativa; i moduli di denuncia da compilare in caso di sinistro sono presenti in versione scaricabile e stampabile sul sito internet del Fornitore xxx.xxxxxxxx.xx e in quello del contraente xxx.xxx.xx; detti moduli dovranno essere inviati secondo le modalità specificate all’indirizzo riportato nei moduli stessi. Per le informazioni relative alla copertura assicurativa ed alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro è attivo il Numero Verde 800 166 654 dello Sportello del Consumatore di Energia. Informazioni in merito ai sinistri aperti sono rinvenibili presso il Comitato Italiano Gas (CIG) numero verde: 000.000.000, fax: 00.00000000, mail: xxxxxxx@xxx.xx, sito internet: xxx.xxx.xx.
19. Accertamento dei consumi e garanzie per la verifica della correttezza della misurazione dei consumi di gas e di energia elettrica
19.1 La rilevazione dei consumi avverrà mediante lettura periodica del contatore ovvero tramite telelettura a distanza da parte del Distributore quale soggetto responsabile dell’attività di lettura, secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente ovvero mediante autolettura.
19.2 Il Cliente ha l’obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale incaricato dal Distributore l’accesso ai contatori per la rilevazione dei consumi. In caso di assenza del Cliente, durante il giro di lettura, il personale incaricato dal Distributore lascerà all’utenza del Cliente stesso un’apposita comunicazione ai sensi della normativa vigente. Il Fornitore, comunque, mette a disposizione del Cliente una o più modalità di autolettura dei consumi, dandone specifica indicazione in fattura. L’autolettura, se comunicata secondo le istruzioni riportate in fattura, sarà valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato e in caso di discordanza con i dati del Distributore, prevarranno questi ultimi. Nel caso di non validità dell’autolettura, il Cliente sarà informato dal Fornitore.
19.3 Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei contatori in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore determinerà induttivamente i consumi da fatturare.
19.4 Per la suddetta determinazione induttiva dei consumi (i) con riferimento al gas, per tutti gli usi, il Fornitore determinerà i consumi stessi sulla base del consumo storico dell’utenza e del profilo di prelievo; in tutti i casi di assenza di dati circa il consumo storico, il Fornitore determinerà i consumi stessi sulla base del consumo medio per la tipologia di utenza e per la zona climatica; (ii) con riferimento all’energia elettrica sarà applicato il c.d. metodo pro die, ossia considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero di un dato periodo; in tutti i casi di assenza di dati circa il consumo storico, il Fornitore determinerà la stima dei consumi stessi tenuto conto del consumo di utenze analoghe, avendo anche riguardo alla potenza installata (kW).
19.5 Il Cliente può richiedere la verifica della correttezza della misurazione dei consumi mediante un sopralluogo volto a verificare l’esattezza della lettura registrata oppure la verifica del gruppo di misura per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di far effettuare tali verifiche, dovrà presentarne apposita richiesta al Fornitore che provvederà ad inoltrarla al Distributore. Il Fornitore provvederà ad indicare al Cliente il costo dell’intervento che verrà addebitato qualora la lettura registrata risulti esatta ovvero il misuratore risulti regolarmente funzionante, a seconda dei casi.
19.6 Nel caso in cui venga accertato il mancato o l’irregolare funzionamento del contatore oltre ai limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, il Distributore provvederà alla ricostruzione dei consumi e il Fornitore in conseguenza comunicherà per iscritto al Cliente l’esito della verifica richiesta, provvedendo agli eventuali e conseguenti addebiti o accrediti.
19.7 Il Fornitore addebiterà al Cliente eventuali importi addebitatigli dal Distributore, per la quota di competenza, ai fini della ricostruzione dei consumi.
20. Legge applicabile e Foro Territoriale competente
20.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
20.2 Nel caso di Contratto concluso fuori dai locali commerciali e a distanza troveranno applicazione le relative previsioni di cui al Capo I del Titolo III della Parte III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante “Codice del Consumo”, (pubblicato in G.U. n. 235 dell’8 ottobre 2005, S.O. n. 162) e s.m.i.
20.3 Fermo restando l’obbligo di esperire gli eventuali tentativi di conciliazione previsti dalla regolamentazione dell’ARERA applicabile, per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Cliente se ubicati nel territorio italiano. In particolare, il Cliente quale condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale, è tenuto ad esperire preliminarmente il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’Allegato B della Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21 luglio 2016 “Nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita e modifiche alla regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, al codice di condotta commerciale e alla bolletta 2.0”. Il Cliente che intende attivare la procedura può presentare (via web, posta o fax) la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dell’ARERA direttamente o mediante un delegato, solo dopo aver inviato un reclamo ad Axopower e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo. Axopower si impegna a partecipare a tale tentativo obbligatorio di conciliazione esperito dal Cliente. L’elenco degli organismi ADR ed ulteriori dettagli sono presenti sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
21. Nota informativa concernente il trattamento e la protezione dei dati personali - Informativa Privacy ai sensi del D.lgs 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)
21.1 Axopower S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di titolare del trattamento, informa il Cliente che, in ottemperanza al D.lgs 196/2003 e al Regolamento europeo 679/2016 (di seguito GDPR), che disciplina e regolamenta la tutela dei dati personali e la loro libera circolazione, i suoi dati personali saranno trattati in conformità all’anzidetta normativa, improntandosi ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità di interessi e trasparenza nonché alla tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, per i fini, con le modalità e per i termini di seguito meglio indicati.
21.2 Finalità, modalità e basi giuridiche del trattamento dei dati – i dati personali del Cliente saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse, strumentali e necessarie all’adempimento delle obbligazioni inerenti ai rapporti con il Fornitore. In particolare:
- Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate nel D.lgs 196/2003 e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione.
- Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei e/o informatici dal titolare, dal responsabile/dai responsabili e dai soggetti autorizzati (incaricati) con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza.
- I dati non saranno oggetto di profilazione né oggetto di processi decisionali automatizzati.
- I dati saranno conservati presso il titolare dei dati e presso i responsabili al trattamento dei dati da esso designati. In ogni caso, i dati personali del Cliente saranno conservati e trattati all'interno dei confini dello spazio economico europeo.
- L'accettazione esplicita della presente informativa mediante sottoscrizione cartacea, accettazione informatica (opt-in) effettuata online, adempimento degli obblighi contrattuali e delle altre condizioni previste dall'Art. 6 del Regolamento Europeo 679/2016 costituisce base giuridica per il trattamento dei dati personali.
21.3 Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento - Il consenso al conferimento dei dati personali del Cliente è obbligatorio al fine di dare esecuzione al contratto in essere ovvero delle prestazioni richieste ed adempiere agli obblighi da esso derivanti, tra cui gli adempimenti di legge. Il mancato conferimento del consenso potrebbe comportare l’impossibilità da parte di Axopower di adempiere agli obblighi contrattuali ovvero alle prestazioni richieste. Il consenso all’utilizzo dei dati per finalità di marketing e/o pubblicitarie (invio di e.mail e/o comunicazioni con offerte pubblicitarie), è invece facoltativo.
21.4 Tempistiche e termini - Il Titolare, i responsabili e i soggetti autorizzati al trattamento (incaricati) tratteranno i dati personali del Cliente per il tempo necessario ad adempiere le finalità di cui sopra e, comunque, per non più di 10 anni dalla cessazione del rapporto ove previsto o reso necessario dalle normative vigenti.
21.5 Comunicazione e diffusione dei dati - I dati personali del Cliente, ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati:
- a tutte le persone fisiche e giuridiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati, consulenti informatici, fornitori etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate;
- ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
- a società di factoring o di recupero crediti;
- ai collaboratori e dipendenti del Fornitore appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito D.P.O.- Data Protection Officer), qualora nominato dal Titolare del Fornitore su base obbligatoria o volontaria, nonché il nominativo e il numero dei responsabili possono essere soggetti a variazione, pertanto si consiglia di consultare il sito internet – ove sono presenti tutte le informazioni aggiornate – alla pagina dedicata xxx.xxxxxxxx.xx oppure contattare i seguenti recapiti:
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21.6 Diritti dell’interessato - Chiamando il numero x00 000000000 o scrivendo a xxxxxxx@xxxxxxxx.xx, in ogni momento il Cliente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, che per comodità riproduciamo.
Il Cliente ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza e/o del fatto che sia o meno in corso il trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, nonchè la loro comunicazione in forma intelligibile.
Il Cliente ha diritto di ottenere l'indicazione:
- dell'origine dei dati personali (con particolar riguardo al caso in cui gli stessi non siano raccolti presso l’interessato e, per il caso di trasferimento dei dati in un paese terzo, dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 del Regolamento);
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o soggetti autorizzati;
- delle categorie di dati personali di cui si sta effettuando il trattamento;
- del periodo di conservazione dei dati o dei criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, con particolar riguardo alla profilazione, e della logica da essi applicata;
- del diritto di ottenere copia dei dati personali oggetto di trattamento; il Cliente ha, inoltre, il diritto di ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- la portabilità dei dati verso altri soggetti per il quale dovrà farsi richiesta esplicita ai seguenti recapiti x00 000000000 o xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
- la cancellazione dei dati presso glii archivi del Fornitore ai sensi dell’art.17 pt. 1 lett. da a) sino a f) del Regolamento (cd. diritto all’oblio), mediante comunicazione a +39 028818191o xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
- la limitazione del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 18 pt. 1, lett. da a) sino a d) del Regolamento. Il Cliente ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati:
- per motivi legittimi e connessi alla situazione particolare del Cliente, ancorché il trattamento sia pertinente allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che riguardano il Cliente a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
- al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 6, pt.1 lett e) ed f), compresa la profilazione sulla scorta di tali disposizioni.
Qualora il trattamento dei dati si basi sul consenso del Cliente, quest’ultimo ha il diritto di revocare tale consenso in ogni momento facendone richiesta esplicita ai seguenti recapiti x00 000000000 o xxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Il Cliente, inoltre, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo. L’esercizio degli anzidetti diritti può essere esercitato con richiesta rivolta al titolare o al responsabile trasmessa via telefono, a mezzo email agli indirizzi sopra indicati o anche mediante lettera raccomandata A/R.
22. Registrazione
Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (pubblicato in G.U. n. 99 del 30 aprile 1986, “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”).
Firma Cliente
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