Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie.
UNIPOLSAI KM&SERVIZI FLOTTE
Ciclomotori e Motocicli
Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie.
Modello FI/09060/C03/0000/C - Ed. 01/09/2018
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx - xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
FASCICOLO INFORMATIVO
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE
a) Nota Informativa comprensiva del Glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Gentile Cliente,
Grazie per aver considerato UnipolSai come Suo partner assicurativo.
Km&Servizi, il catalogo studiato per assicurare le Autovetture, i Ciclomotori ed i Motocicli, gli Autocarri, e tutti i veicoli con obbligo di Responsabilità civile, da oggi allarga ancora più il proprio perimetro di operatività, offrendo una declinazione interamente dedicata alle Flotte Aziendali.
Tutti i dettagli – e le personalizzazioni – delle garanzie, dei servizi legati ai dispositivi satellitari Unibox, e dell’assistenza a Lei dedicata, sono contenuti nel presente Fascicolo Informativo. In aggiunta, all’interno delle Condizioni contrattuali, per semplificarne maggiormente la lettura e a titolo puramente esemplificativo, troverà alcuni box e icone esplicative che Le forniranno risposte ai più ricorrenti dubbi e la guideranno meglio in caso di necessità.
Chi entra nel mondo UnipolSai non acquista soltanto un’assicurazione.
Con Km&Servizi, infatti, potrà beneficiare delle migliori coperture, dei vantaggi offerti dai nostri Network di Riparazione, dell’assistenza stradale h24, di servizi tecnologici legati alla sicurezza in auto e alla tutela del patrimonio e di tutta la solidità del Gruppo Unipol.
Per tutte le domande, gli approfondimenti e chiarimenti, è poi a Sua disposizione la più grande e capillare rete di Agenzie d’Italia.
Benvenuto in UnipolSai.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Fascicolo Informativo - KM&Servizi Flotte Ciclomotori e Motocicli
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NOTA INFORMATIVA
PAGINE
A • INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE B • INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C • INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI GLOSSARIO
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PAGINE
A - CONDIZIONI GENERALI COMUNI B - CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI
C - SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) D - R.C.A. “PLUS”(CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI)
E - SEZIONE FORMULE TARIFFARIE DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI
F - SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
F.1 Cosa Assicura (rischio assicurato)
F.2 Cosa NON Assicura (Esclusioni)
F.3 Incendio
F.4 Furto e Rapina
F.5 Eventi Naturali
F.6 Eventi Sociopolitici
F.7 Collisione
F.8 Garanzie Accessorie
G - SEZIONE OPZIONI TARIFFARIE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.) H - SEZIONE ASSISTENZA
H.1 Assistenza Stradale
I - SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE L - SEZIONE TUTELA LEGALE
M - SEZIONE TECNOLOGIA
M.1 Unibox
M.2 Unicam
M.3 Recupero Unibox o Unicam
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PAGINE
N - SEZIONE SINISTRI
N.1 Norme per la garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)
N.2 Norme CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
N.2.1 Garanzie INCENDIO, FURTO E RAPINA, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI, COLLISIONE, GARANZIE ACCESSORIE
N.3 Norme per la garanzia ASSISTENZA
N.4 Norme per la garanzia INFORTUNI DEL CONDUCENTE
N.5 Norme per la garanzia TUTELA LEGALE
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INFORMATIVA PRIVACY
PAGINE
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
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RIFERIMENTI UTILI
PAGINE
Numeri e riferimenti utili 2 di 3
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NOTA INFORMATIVA
1
NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - KM&Servizi Flotte Ciclomotori e Motocicli
Nota Informativa del contratto di Assicurazione relativo alla Responsabilità Civile da circolazione
- e per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile - dei Veicoli indicati in Polizza, denominato “UnipolSai KM&SERVIZI FLOTTE” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010).
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla sua preventiva approvazione
- il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
È possibile richiedere presso le Agenzie/Punti Vendita e sul sito internet di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di veicolo che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa nonché in base alla formula contrattuale che Lei potrà scegliere tra quelle offerte da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per l’Assicurazione della Responsabilità Civile relativa alla circolazione del Veicolo.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni sull’impresa di Assicurazione contenute nella presente Nota Informativa si rinvia al link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx- informativi.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo Informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota Informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali.
a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo presso l’IVASS al n. 046.
b) Xxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: 051.5077111, Telefax: 051.7096584, siti internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx
- xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
d) E’ autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società.
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2017, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.752.829.291,00 con capitale sociale pari ad € 2.031.456.338,00 e totale delle riserve patrimoniali, compresa la riserva negativa per azioni proprie detenute, pari ad € 3.144.173.990,45. L’indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di Assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall’IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La Polizza a Libro Matricola è un particolare tipo di Polizza che consente di assicurare con un unico contratto un insieme di Xxxxxxx aziendali (flotta). Ciò è reso possibile tramite la sottoscrizione da parte del Contraente di una Polizza “madre” illustrante tutte le garanzie e le Condizioni di assicurazioni applicate e l’emissione da parte della Società di singole Applicazioni contenenti i dati che fanno riferimento ad ogni singolo Veicolo assicurato ed alle garanzie ad esso prestate.
3. Garanzie offerte - Limitazioni ed esclusioni. a - Responsabilità Civile Autoveicoli.
Sono previste le formule tariffarie “Franchigia fissa ed assoluta” e “Bonus/Malus”. La formula tariffaria “Franchigia fissa ed assoluta” prevede l’applicazione di una Franchigia in caso di Sinistro. La formula tariffaria “Bonus/Malus” prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio in relazione alla sinistrosità registrata nel Periodo di osservazione. La Società assicura il rischio della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del Veicolo indicato nell’Applicazione, per il quale è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme dovute per il Risarcimento di danni involontariamente causati a Terzi. Si rinvia agli articoli “C.1 e C.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni territoriali che possono dar luogo al mancato
pagamento del Risarcimento. Si rinvia all’articolo “A.5 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
La garanzia, inoltre, resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell’articolo 1901 del Codice civile in caso di mancato pagamento del Premio. Si rinvia all’articolo “A.4 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo a Rivalsa. In tali casi la Società è comunque obbligata a risarcire un eventuale Sinistro ai Terzi danneggiati, ma ha diritto di chiedere al Contraente e/o all’Assicurato la restituzione totale o parziale di quanto pagato. Si rinvia agli articoli “C.2 e C.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. Si segnala in particolare che:
• in base agli articoli M.1 e M.2 delle Condizioni di assicurazione” in caso di Sinistro UnipolSai potrà esercitare il diritto di Rivalsa in proporzione al minor Premio pagato in conseguenza dell’installazione di Unibox, con il massimo di 5.000 euro, nei casi di assenza del dispositivo satellitare o inoperatività del dispositivo medesimo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo indicato sull’Applicazione. Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il termine di 45 giorni lavorativi, l’azione di Xxxxxxx verrà esercitata a partire dal quarantaseiesimo giorno lavorativo da quello di Effetto dell’Applicazione. Si rinvia agli articoli “M.1.2, M.1.3, M.2.2 e M.2.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
La Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo qualora l’Applicazione in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di Assicurazione ed il Contraente non abbia immediatamente restituito tale documento alla Società. Si rinvia all’articolo “A.5 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: la garanzia è prestata entro i limiti dei Massimali pattuiti sull’Applicazione. Se sull’Applicazione è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la Somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società. Si rinvia all’articolo “C.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento dei Massimali per danni a persone e a cose della garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” in assenza di Massimale complessivo per Sinistro.
La garanzia di “Responsabilità Civile Autoveicoli” è prestata con i seguenti Massimali:
- Massimale per danni a persone: € 6.070.000,00;
- Massimale per danni a cose: € 1.220.000,00.
Il Sinistro ha determinato i seguenti danni:
- danni a persone € 2.000.000,00;
- danni a cose € 1.300.000,00.
Il Risarcimento complessivo sarà di € 3.220.000,00 perché l’ammontare complessivo dei danni a cose supera il Massimale pattuito. La restante parte di danno (€ 80.000,00) resterà a carico dell’Assicurato.
Esempio di funzionamento del Massimale complessivo della garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” in presenza di Massimale complessivo per Sinistro.
La garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” è prestata con un Massimale complessivo pari a € 7.290.000,00.
Il Sinistro ha determinato i seguenti danni:
- danni a persone € 6.500.000,00;
- danni a cose € 300.000,00.
Il Risarcimento complessivo sarà di € 6.800.000,00. Infatti in questo caso il Massimale minimo di legge destinato ai danni a persone (€6.070.000,00) viene integrato con quello destinato a cose in quanto il Massimale complessivo è capiente rispetto all’ammontare complessivo del danno.
b – Garanzie diverse dalla “Responsabilità Civile Autoveicoli”.
b.1 Incendio: copre i Xxxxx materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di Incendio, esplosione, scoppio, anche se causati da dolo di terzi, fulmine. Si rinvia all’ articolo “F.3.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.2 Furto e Rapina: copre i Xxxxx materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di Xxxxx consumato o tentato o di Rapina. Si rinvia all’articolo “F.4.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.3 Eventi Naturali: copre i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi; di bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate; di eruzione vulcanica, terremoto, maremoto. Si rinvia all’articolo “F.5.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.4 Eventi Sociopolitici: copre, a condizione che il Veicolo sia riparato e solo se le spese di
riparazione sono comprovate dalla relativa documentazione fiscale, i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio e Atti di vandalismo. Si rinvia all’articolo “F.6.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.5 Collisione: coprei Dannimaterialisubitidal Veicolo durantelasuacircolazioneinareepubbliche o private in conseguenza di collisione con velocipedi, veicoli a braccia o Veicoli identificati con la targa o altro dato di immatricolazione, investimento di una persona identificata e lesa a seguito del Sinistro, urto di animali. Si rinvia all’articolo “F.7.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.6 Garanzie Accessorie: copre le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale, a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti nella specifica sezione delle Condizioni di Assicurazione quali, a titolo esemplificativo, ripristino delle dotazioni di sicurezza, laddove presenti , a seguito della loro attivazione per cause accidentali o per Incidente da circolazione; sostituzione delle serrature del Veicolo a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi. Si rinvia agli articoli “F.8.1 e F.8.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.7 Assistenza: “Assistenza Stradale” - la Società mette a disposizione dell’Assicurato, nei limiti e con le modalità indicate nelle singole Prestazioni, una Prestazione di immediato aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti descritti nelle Condizioni di Assicurazione quali, a titolo esemplificativo, il soccorso stradale del Veicolo e la messa a disposizione di un’autovettura sostitutiva. Si rinvia agli articoli “H.1.1 e
H.1.7 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.8 Infortuni del Conducente: copre le conseguenze dirette ed esclusive di un Infortunio che il conducente subisca in conseguenza della circolazione e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il Veicolo stesso in condizioni di riprendere la marcia, spostarlo dal flusso del traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo e in occasione della salita e discesa dal Veicolo stesso. Si rinvia agli articoli “I.1 e I.1.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.9 Tutela Legale: copre il rimborso delle spese legali, compresi i relativi oneri, anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per i casi indicati nelle Condizioni di assicurazione. Si rinvia all’articolo “L.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.10 Unibox: l’installazione e l’attivazione del dispositivo Unibox consente al Contraente di usufruire di riduzioni di Premio e permette la prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati, tramite un collegamento ad una sala operativa/centro servizi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS. Si rinvia all’articolo “M.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.11 Unicam: l’installazione e l’attivazione del dispositivo Unicam consente al Contraente di usufruire di riduzioni di Premio e di particolari servizi infotelematici georeferenziati, tramite la memorizzazione di filmati contenenti dati storici dinamici relativi al Veicolo equipaggiato con il dispositivo. Si rinvia all’articolo “M.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.12 Spese per impossibilità di recupero Unibox o Unicam: copre le spese che l’Assicurato sarebbe tenuto a corrispondere al Provider telematico per l’impossibilità di restituire Unibox o Unicam a seguito di distruzione, danneggiamento o perdita totale. Si rinvia all’articolo “M.3.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le garanzie assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della
garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo.
Si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione delle singole sezioni per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le suddette garanzie possono essere prestate con Scoperti o Franchigie ed in ogni caso nel limite del Valore assicurato e delle Somme assicurate. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione delle singole sezioni. Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di Scoperti, Franchigie, Valore assicurato e Somme assicurate mediante esemplificazioni numeriche.
Meccanismo di funzionamento della Franchigia
garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli con Tarifla Bonus/Malus o Tarifla Fissa entrambe con Franchigia flssa ed assoluta
1° esempio
- Massimale € 6.070.000/1.220.000;
- danno provocato a Terzi € 5.000;
- Franchigia € 1.500;
- Risarcimento della Società al Terzo € 5.000;
- Franchigia richiesta dalla Società al Contraente € 1.500
garanzia Rimborso Spese Mediche da Infortunio (rimborso spese mediche a seguito di cure termali, medicinali ecc.)
1° esempio
- Somma assicurata € 1.500,00;
- danno periziato € 300;
- Franchigia € 50,00.
Indennizzo: € 300,00 – € 50,00 = € 250,00.
2° esempio
- Somma assicurata € 1.500,00;
- danno periziato € 40,00;
- Franchigia € 50,00.
Nessun Indennizzo è dovuto perché il danno è inferiore alla Franchigia
N.B. La Franchigia non verrà applicata se al momento del Sinistro il Conducente/Proprietario indossa protezioni motociclistiche non obbligatorie e ricorre a Strutture convenzionate UniSalute.
Meccanismo di funzionamento dello Scoperto e del minimo non indennizzabile: garanzia Furto e Rapina
1° esempio
- Valore assicurato € 50.000,00;
- danno € 10.000,00;
- Scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 200,00;
Indennizzo: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00.
2° esempio
- Valore assicurato € 50.000,00;
- danno € 180,00;
- Scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 200,00;
Nessun Indennizzo è dovuto perché il danno è inferiore al minimo non indennizzabile.
Meccanismo di funzionamento del limite di indennizzo: garanzia Tutela Legale
- Somma assicurata € 20.000,00;
- Rimborso € 22.000,00.
Indennizzo: € 20.000,00.
Assicurazione parziale: se il Valore assicurato risulta inferiore al Valore commerciale delle cose assicurate, l’Indennizzo pagato dalla Società sarà parziale secondo la formula:
ammontare del danno X Valore assicurato
Indennizzo = meno Franchigia o Scoperto
Valore commerciale
Esempio di Assicurazione parziale relativo alla garanzia “Incendio”:
- Valore assicurato : € 50.000,00;
- Valore commerciale del Veicolo: € 80.000,00;
- danno: € 40.000,00.
Indennizzo: € 25.000,00 (ferma l’applicazione di eventuali Scoperti e Franchigie).
Si rinvia all’articolo “N.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio
Avvertenza: è prevista la Rivalsa della Società cioè il diritto di recuperare, nei confronti dell’Assicurato, le somme che abbia indebitamente pagato a seguito di un atto doloso dell’Assicurato stesso. Si rinvia agli articoli “C.2, D.3, H.1.6, M.1.2, M.1.3, M.2.2 e M.2.3 delle Condizioni
di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: il contratto non prevede il tacito rinnovo ed il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva. La Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di Effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto. Si rinvia all’articolo “A.1 delle
Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: se il contratto, senza tacito rinnovo, ha una durata poliennale (solo per i contratti che prevedano esclusivamente garanzie diverse dalla R.C.A.) superiore a cinque anni, potrà essere disdettato con le modalità e i termini di cui all’articolo “A.1 delle Condizioni di assicurazione”. La disdetta può essere esercitata dal Contraente solo dopo i primi cinque anni della durata contrattuale; se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non può recedere dal contratto anticipatamente.
3.1 Estensioni della garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli.
In alcuni casi la Società estende gratuitamente la copertura assicurativa prevista dal Codice e dai
Regolamenti. Si rinvia all’articolo “C.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Su richiesta del Contraente e con il pagamento di un’integrazione di Premio è, inoltre, prevista la possibilità di estendere ulteriormente la copertura assicurativa. A tal proposito, per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli contenuti nella sezione “D delle Condizioni di assicurazione”.
3.2 Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli.
La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre:
- i danni alla persona e alle cose subiti del conducente;
- i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
a) il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il
Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo 129 del Codice.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto e di inserimento dell’Applicazione potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa. Si rinvia all’articolo “A.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio.
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società o Agenzia/Punto Vendita presso la quale è assegnato il contratto dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia all’articolo “A.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Qui di seguito si illustra un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio.
Esempio di aggravamento del rischio per le garanzie “Responsabilità Civile Autoveicoli” e “Furto e Rapina”.
Successivamente all’inserimento dell’Applicazione l’Assicurato cambia la propria residenza,
trasferendola in un’altra città che implica un aumento tariffario. Tale circostanza determina un aggravamento del rischio che deve essere tempestivamente comunicata alla Società o all’Agenzia/Punto Vendita poiché, in assenza di comunicazione, se la variazione di residenza determina un aggravamento del rischio, in caso di Sinistro, la Società ha la facoltà:
- per la garanzia “Furto e Rapina”, di ridurre l’Indennizzo in proporzione all’aumento del Premio
che avrebbe avuto diritto di esigere se le fosse stata comunicata la variazione;
- per la garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”, di esercitare il diritto di Rivalsa verso il Contraente e/o l’Assicurato per quanto abbia dovuto pagare ai Terzi danneggiati, nella stessa proporzione sopra indicata.
6. Premi.
Il Premio, o la prima rata di questo - calcolato in via provvisoria dalla Società al momento della stipula della Polizza in funzione del numero dei Veicoli assicurati in quel momento – deve essere pagato alla consegna del contratto presso l’Agenzia/Punto Vendita che gestisce il medesimo, o alla Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente. Si rinvia all’articolo “A.4 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Il Premio per la garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa vigente della Società ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all’intermediario.
Il Premio annuo può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali con il pagamento del sovrappremio rispettivamente del 3,6%, 4,3% e 5,1% indicato in Tariffa. L’eventuale frazionamento è indicato in Polizza.
La Polizza a Libro Matricola può essere inoltre amministrata nella forma “a regolazione” o, qualora previsto contrattualmente, nella forma “a variazione” come regolamentato dall’articolo “A.3 delle Condizioni di assicurazione”, forme che differiscono fra loro relativamente al momento in cui avviene il conguaglio del Premio.
Avvertenza: sono concedibili sconti di Premio in relazione alla durata del contratto (solo per garanzie diverse dalla R.C.A.). Se il contratto è stipulato con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (articolo 1899, 1° comma, del Codice civile)
Avvertenza: il Contraente ha diritto di ottenere la restituzione del Premio netto pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di:
• demolizione, esportazione deflnitiva all’estero, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro. Si rinvia all’articolo “A.8 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio;
• Furto totale o Rapina del Veicolo, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro. Si rinvia all’articolo “A10 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio;
• trasferimento della proprietà del Veicolo con esclusione dell’Applicazione. Si rinvia all’articolo
“A.7 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio;
• sospensione in corso di contraWo, qualora il Contraente non abbia richiesto la riattivazione entro i limiti previsti dal contratto. Qualora contrattualizzata si rinvia alla Condizione aggiuntiva D.9 per gli aspetti di dettaglio
Avvertenza: per la garanzia R.C.A. e per le garanzie diverse da questa sono previsti degli sconti o delle riduzioni tariffarie sui Premi applicati dalla Società in virtù della scelta di Unibox o Unicam e dell’opzione tariffaria “Riparazione Diretta”.
7. Informativa in xxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxx “Responsabilità Civile Autoveicoli”).
La Società trasmette al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti in merito alla data di scadenza del contratto.
8. AWestazione sullo stato del rischio – classe di merito (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”).
Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015 la Società provvede - a richiesta del Contraente - alla consegna telematica delle Attestazioni sullo stato del rischio con le modalità con questi concordate.
In caso di cessazione del rischio assicurato, sospensione o mancato rinnovo del contratto di Assicurazione e delle relative Applicazioni per mancato utilizzo del Veicolo, l’Attestato sullo stato del rischio conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale l’Attestato si riferisce. Per imeccanismi di assegnazione della classe di merito di Conversione Universale, cosiddetta C.U., anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo Veicolo, si rinvia alla sezione “E delle Condizioni di assicurazione”.
Avvertenza: la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata sull’Attestato di rischio è uno strumento di confronto fra le varie proposte di contratti relativi alla garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” di ciascuna compagnia
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto.
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell’articolo 2952 del Codice civile. Per le assicurazioni di “Responsabilità Civile Autoveicoli” il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il Risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. Il diritto al Risarcimento del danneggiato da un Incidente stradale si prescrive in 2 anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato.
Per l’Assicurazione di “Tutela Legale” il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.
Ai sensi dell’articolo 1913 del Codice civile, il Sinistro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro:
• 3 giorni per le garanzie Responsabilità Civile Autoveicoli e Corpi Veicoli Terrestri;
• 10 giorni per la garanzia Infortuni del Conducente
da quando il Contraente e/o l’Assicurato ne siano venuti a conoscenza.
Per la garanzia “Assistenza Stradale”, il Sinistro deve essere denunciato immediatamente contattando la Struttura organizzativa .
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di Xxxxxxxx, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo. Si rinvia agli articoli “N.1.1, N.2.1.1, N.3.1.1, N.4.1, N.5.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
10. Regime fiscale.
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo Premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore, in particolare:
a) Responsabilità Civile Autoveicoli: 12,50% (aliquota base, soggetta ad eventuale variazione, in aumento o in diminuzione in misura non superiore a 3,5 punti percentuali, da parte delle singole province ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 6.5.2011 n. 68), oltre 10,50% quale contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
b) Incendio, Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici, Eventi Naturali, Collisione, Garanzie Accessorie e Spese per impossibilità di recupero Unibox: 13,50%;
c) Tutela Legale: 12,50%;
d) Infortuni del Conducente: 2,50%;
e) Assistenza Stradale e Assistenza Psicologica: 10%.
11. Legislazione applicabile.
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.
12. Procedura per il Risarcimento del danno (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”). “Risarcimento Diretto”.
Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura di “Risarcimento Diretto” e la richiesta di Risarcimento dei danni subiti dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti.
La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che:
- si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto;
- dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti.
- le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD.
La procedura di “Risarcimento Diretto” non è esercitabile per i Sinistri accaduti:
- dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD;
- dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa;
- dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera prestazione di servizi).
Per le procedure liquidative, si rinvia:
- all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, nei casi di applicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”;
- all’articolo 148 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di inapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”;
- all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato.
Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società.
Avvertenza: in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili.
La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro i seguenti termini:
1. se il Sinistro rientra nella procedura del “Risarcimento Diretto”:
• 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al Veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro “modulo blu”;
• 90 giorni per i danni al conducente con Invalidità permanente non superiore al 9%;
2. se il Sinistro rientra nella procedura ordinaria:
• per i danni alle cose:
a) 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Xxxxxxxxxxxx danni;
b) 30 giorni se il “modulo blu” è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.
• per i danni alla persona:
a) 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte della Società e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal “modulo blu”.
Si rinvia all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
13. Incidenti stradali con controparti estere o con veicolo non assicurato o non identificato (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”).
a) In caso di Sinistro provocato da un veicolo immatricolato all’estero, per la procedura da
seguire per ottenere il Risarcimento del danno, si rinvia ai seguenti articoli del Codice:
- 125, 126, 141, 148 e 149 (solo se l’immatricolazione del veicolo è avvenuta nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), per i danni subiti in Italia;
- 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all’estero.
b) In caso di Sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato la richiesta deve essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
14. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un Sinistro (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”).
Per evitare o ridurre la maggiorazione di Premio prevista dalla formula tariffaria “Bonus/Malus”, e’ data facoltà al Contraente di offrire a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di “Risarcimento Diretto”) o alla Società (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi totalmente liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto.
Per rimborsare i Xxxxxxxx gestiti in regime di “Risarcimento Diretto”, e per conoscere l’importo liquidato, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP – Xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx.
In caso di rimborso, la Società consegna telematicamente una nuova Attestazione sullo stato del rischio che non riporterà i Sinistri rimborsati. Si rinvia all’articolo “E.2.4 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
15. Accesso agli atti della Società (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”).
I Contraenti, gli Assicurati e i danneggiati possono accedere agli atti della Società relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, a condizione che i procedimenti siano conclusi, come previsto dall’articolo 146 del Codice e dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 191 del 29 ottobre 2008.
Il diritto di accesso può essere esercitato dal momento in cui la Società ha completato gli adempimenti previsti dagli articoli 148 e 149 del Codice in materia di offerta di Risarcimento o di contestazione, e in particolare:
• dal momento in cui é stata comunicata al danneggiato la misura del Risarcimento;
• dal momento in cui sono stati comunicati al danneggiato i motivi per i quali non si ritiene di effettuare offerta (contestazione del danno).
Nel caso di mancata offerta o mancata comunicazione di diniego dell’offerta, il diritto di accesso può essere esercitato decorsi i seguenti termini:
• 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni di Risarcimento per danni a cose e il modulo di denuncia è stato sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli;
• 60 giorni dalla ricezione della richiesta di Risarcimento per danni a cose;
• 90 giorni dalla ricezione della richiesta di Risarcimento danni in caso di lesioni o decesso;
• 120 giorni dall’accadimento del Sinistro.
La richiesta deve essere scritta, trasmessa con raccomandata o tramite telefax ovvero presentata a mano alla sede legale della Società o all’ufficio incaricato della liquidazione del Sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero all’Agenzia/Punto Vendita che ha concluso o al quale è stato affidato il contratto.
16. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo (garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Autoveicoli). Avvertenza: il Contraente o l’Assicurato devonodenunciareil Sinistro alla Società immediatamente e comunque entro:
• 3 giorni per le garanzie Responsabilità Civile Autoveicoli e Corpi Veicoli Terrestri;
• 10 giorni per la garanzia Infortuni del Conducente
da quando ne sono venuti a conoscenza, con l’indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.
Per la garanzia “Assistenza Stradale”, il Contraente o l’Assicurato deve contattare la Struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. nel momento in cui si verifica il Sinistro.
Per la garanzia “Infortuni del Conducente” l’Assicurato o, in caso di morte, gli aventi diritto all’Indennizzo devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.
Infortuni del Conducente
Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del Sinistro è il giorno dell’Infortunio.
Si rinvia agli articoli della sezione “N. delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
Avvertenza: la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia “Assistenza Stradale” è affidata alla Struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi Società Consortile a r.l. con sede legale in Torino, via Xxxxx Xxxxxxx 25 e sede operativa in Torino, Corso Xxxxxxx X’Xxxxxxx 14. Si rinvia agli articoli “H.1.1 e N.3.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia “Tutela Legale” è affidata ad ARAG SE
- Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia - con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona. Si rinvia all’articolo “N.5 delle Condizioni di assicurazione” per gli
aspetti di dettaglio.
17. Reclami.
Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della Prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Fax: 00.00000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx
I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche Agenzia/Punto Vendita di riferimento.
Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di Xxxxxxx.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla
sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.
Qualora l’esponente non siritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società , contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
• procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
• procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
• procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società
xxx.xxxxxxxxx.xx;
• procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di assicurazione
18. Perizia contrattuale e arbitrato (garanzie diverse dalla “Responsabilità Civile Autoveicoli”).
L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l’Assicurato.
Il contratto prevede, per le garanzie prestate nelle sezioni “F. - Corpi Veicoli Terrestri ed I. - Infortuni del Conducente delle Condizioni di assicurazione”, che la Società e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti/medici. Qualora la controversia riguardi la garanzia “Infortuni del Conducente”, il collegio medico risiede nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per la garanzia “Tutela Legale”, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità.
Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Fascicolo Informativo - KM&Servizi Flotte Ciclomotori e Motocicli
GLOSSARIO
I seguenti termini - cui le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito – integrano a tutti gli effetti il contratto.
Accessori aggiuntivi di serie: installazioni stabilmente fissate sul Veicolo costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono– audiovisivi.
Accessori aggiuntivi non di serie: dotazioni stabilmente installate sul Veicolo fornite dalla casa costruttrice oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto con supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono–audiovisivi.
Applicazione: il documento che riporta per il singolo Veicolo la targa ed i relativi dati tecnici e che attesta le garanzie pattuite.
Appropriazione indebita: appropriazione della cosa assicurata del legittimo Proprietario della quale l’autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.
Aree aeroportuali: aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Assicurato: per la garanzia RC Auto è la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto e le relative Applicazioni;; per le altre garanzie, è la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: contratto di Assicurazione, come definito dall’articolo 1882 del Codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.
Assicurazione “a primo rischio assoluto”: forma di Assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della Somma assicurata indicata sull’Applicazione, indipendentemente dal Valore commerciale del Veicolo e degli Accessori aggiuntivi, di serie e non di serie, e senza applicazione della Regola proporzionale.
AWestazione o AWestato (AWestazione sullo stato del rischio): documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
AWo di vandalismo: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il Veicolo.
Avente diriWo: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’Attestazione (Contraente, ovvero, qualora diverso, il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario nel caso di locazione finanziaria).
BauleWo e Borsa laterale: il contenitore per uso motociclistico applicato al telaio del Veicolo,
realizzato in materiale rigido o morbido, stabilmente fissato al Veicolo stesso con appostiti attacchi ma con la possibilità di essere staccato e riattaccato alla struttura che lo sostiene. Deve essere indicato sull’Applicazione e l’Assicurato deve essere in grado di presentare idonea documentazione d’acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale).
Carta Verde: certificato internazionale di Assicurazione che estende la copertura assicurativa RC Auto alla circolazione del Veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale inter-Bureaux). Tale documento:
• attesta l’esistenza di una valida ed efficace Assicurazione R.C.A. nei Paesi di origine;
• adegua automaticamente l’Assicurazione R.C.A. stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una mag- gior tutela a favore dei danneggiati.
Codice (Codice delle assicurazioni private): il decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
Contraente: la persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che stipula il contratto di Assicurazione a Libro Matricola, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
ContraWo di leasing: contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il
Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
Danno indennizzabile: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro non ancora depurata di eventuali Franchigie o Scoperti, indicati sull’Applicazione.
Danni materiali e direWi: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta dell’evento garantito.
Degrado d’uso: deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di “Danno Parziale” il deprezzamento non si applica sul costo della mano d’opera.
Dueruote: listino mensile, redatto dall’editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei Veicoli nuovi od usati, in base al “Codice InfoBike” e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.
Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all’uso di bevande alcoliche, come previsto dall’articolo 186 del Nuovo Codice della Strada. Per la garanzia Infortuni del Conducente è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.
EfleWo: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.
Fenomeno eleWrico: azione di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.
Franchigia: parte del Danno indennizzabile, espressa in cifre, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro.
Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Guida soWo l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall’articolo 187 del Nuovo Codice della Strada.
Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente (Incidente stradale): qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro Veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al Veicolo assicurato danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato o con il rischio di aggravamento del danno subito.
Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro al netto di eventuali
Franchigie o Scoperti, se pattuiti.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Inquinamento dell’ambiente: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle condizioni originarie, provocato alle risorse naturali.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Locatario: utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.
Massimale: il limite massimo dell’esposizione dell’assicuratore nell’Assicurazione di Responsabilità Civile.
Periodo di osservazione: in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa del contratto. Per le annualità successive, il Periodo di osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Polizza: documento probatorio del contratto di Assicurazione, ai sensi dell’articolo 1888 del Codice civile. Nel presente Fascicolo Informativo si fa riferimento alla Polizza gestita nella forma a Libro Matricola; tale Polizza consente di assicurare con un unico contratto una flotta di veicoli aziendali mediante l’emissione di singole Applicazioni riferite a ciascun Veicolo assicurato.
Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’obbligazione da questo assunta. Si intende come Premio netto l’importo depurato dell’imposta sulle assicurazioni e, per la
garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
Prestazione sanitaria: l’espletamento, da parte di personale in possesso di specifici titoli e regolarmente autorizzato conformemente alle vigenti normative, di attività rivolte alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di condizioni patologiche.
Proprietario del Veicolo: l’intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o colui che possa comunque legittimamente provare la titolarità del diritto di proprietà. Sono equiparati al Proprietario: l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario in caso di locazione finanziaria.
Provider telematico: la Società che, direttamente o tramite altre Società, fornisce i servizi infotelematici previsti nel “ Contratto di abbonamento ai servizi” stipulato dal Contraente.
Protezioni Motociclistiche: il casco, il giubbotto protettivo, il paraschiena indossati dal conducente Proprietario del Veicolo di cui lo stesso è in grado di presentare idonea documentazione d’acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale) successiva al Sinistro.
Rapina: l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Regolamenti: complesso delle norme attuative del Codice.
Responsabilità paritaria: è quella attribuita in pari misura ai conducenti dei Veicoli coinvolti nel Sinistro. La “Responsabilità paritaria” dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell’Attestato di rischio.
Responsabilità paritaria cumulata: è quella cumulata per più Sinistri in cui vi sia la Responsabilità paritaria del conducente del Veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistrosità.
Responsabilità principale: è quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il Sinistro coinvolga due Veicoli. Per i Sinistri con più di due Veicoli coinvolti, la Responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. La “Responsabilità principale” dà luogo ad annotazione nell’Attestato di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del Sinistro.
Rivalsa: diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti del Contraente o degli Assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a Xxxxx, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’Assicurato al Risarcimento del danno.
Scoperto: parte del Danno indennizzabile a termini di Applicazione, espressa in misura percentuale sull’ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro.
Servizi Video Crash: servizi che consentono di filmare, e memorizzare, dati storici dinamici relativi ai veicoli equipaggiati con i dispositivi VEDR. In particolare, i Servizi Video Crash consentono la visualizzazione e conservazione dei filmati e dei dati di coordinate geografiche, accelerazione,
impatto e velocità del mezzo, utili per la ricostruzione della dinamica dei Sinistri.
Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., vale a dire la Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.
StruWura sanitaria: l’’Istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all’erogazione di assistenza ospedaliera.
Tabella di corrispondenza: tabella da utilizzare al momento dell’Assicurazione del Veicolo per convertire la classe C.U. nella classe di merito interna UnipolSai, disponibile nelle Agenzie/Punti Vendita e sul sito internet della Società;
Tarifla: insieme dei Premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio.
Terzi: coloro che vengono definiti come tali dall’articolo 129 del Codice.
Unibox: contatore satellitare che, una volta installato a bordo del Veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad una sala operativa/centro servizi e consente la Prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati.
Unicam: il dispositivo Video Event Data recorder della Società.
UniSalute: UniSalute S.p.A. Compagnia di Assicurazioni, Xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx, Società del Gruppo Unipol dedicata all’assistenza sanitaria.
Valore assicurato: importo del Veicolo indicato sull’Applicazione - e degli eventuali Accessori aggiuntivi non di serie il cui valore deve essere indicato nella medesima - ed attribuito dal Contraente alle cose assicurate o in assenza di ciò determinato in base al “Codice InfoBike” di Dueruote.
Valore commerciale: importo del Veicolo determinato in base al “Codice InfoBike” (“quotazione valore di vendita”) indicato da Dueruote.
Veicolo: il ciclomotore o il motociclo destinati al trasporto di persone, la motoslitta, la motocarrozzetta, il quadriciclo per trasporto persone (di cui agli articoli 52 e 53, lettera a), b) e c) del Codice della Strada indicati sull’Applicazione; con riferimento alla motoslitta: Circ. Ministero dei Trasporti n.180 del 24/12/1970; con riferimento al quadriciclo per trasporto persone: decreto Ministero dei Trasporti del 5/4/1994).
Video Event Data recorder (o VEDR): dispositivo di registrazione immagini in continuo, utilizzato a bordo di veicoli ed utile per la ricostruzione degli eventi immediatamente precedenti ai sinistri stradali. Il dispositivo salva quanto registrato in presenza di predeterminate dinamiche di accelerazione o qualora l’utente lo richieda.
Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “Assistenza Stradale”
Abitazione: residenza anagrafica dell’Assicurato purché sita in Italia.
Assicurato: persona che si trova a bordo del Veicolo.
Centrale operativa: parte della Struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. deputata a: ricevere le richieste di assistenza; organizzare le Prestazioni o erogarne direttamente alcune.
Destinazione: la località presso la quale l’Assicurato si stava recando con il Veicolo al momento in cui si è verificato uno degli eventi fortuiti previsti e richiamati sull’Applicazione, che ha determinato la situazione di difficoltà.
Disturbo post traumatico da stress: l’insieme delle forti sofferenze psicologiche causate dal verificarsi di uno degli eventi che possono dar luogo all’attivazione delle Prestazioni di assistenza previste e richiamate sull’Applicazione.
Équipe medica: gruppo di medici reperibili tramite la Centrale operativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Familiare: parente ed affine fino al terzo grado anche non convivente con l’Assicurato ed il convivente more uxorio.
Luogo dell’assistenza: località presso la quale la Società è chiamata ad erogare le Prestazioni
previste.
Prestazione di assistenza (o Prestazione): l’aiuto che la Società mette a disposizione dell’Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato. L’aiuto consiste in un “fare” (aiuto in natura o in denaro), mai in un “dare” (Indennizzo).
StruWura organizzativa: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., destinato alla gestione dei Sinistri del ramo assistenza.
Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “Infortuni del Conducente”
Assicurato: conducente del Veicolo assicurato sull’Applicazione.
Documentazione sanitaria: cartella clinica e/o la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci).
Immobilizzazione: stato temporaneo di incapacità fisica, totale o parziale, a causa di fratture scheletriche o lesioni capsulo-legamentose che richiedono, a seguito di prescrizione medica,
l’applicazione di un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito da: docce, apparecchi gessati o altro tutore di contenzione comunque immobilizzante, la cui applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente in Istituti di cura da personale medico o paramedico. Sono compresi i mezzi di contenzione amovibili e tutti i tutori preconfezionati sempreché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici) purché prescritti da personale medico dipendente da Istituto di cura e limitatamente alla durata del periodo durante il quale il presidio svolge una funzione immobilizzante, indicato sulla certificazione medica.
Invalidità permanente: perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Istituto di cura: Struttura sanitaria a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità alle Prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona a fini puramente estetici o dietetici, case di riposo.
Somma assicurata: è la somma indicata sull’Applicazione che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di Indennizzo in caso di Sinistro.
Stato comatoso irreversibile: stato di incoscienza profonda, anche indotto farmacologicamente, caratterizzato da assenza della sensibilità, della motilità volontaria ed alterazione delle funzioni vegetative, la cui causa abbia diretta origine da un Infortunio derivante dalla circolazione. Lo stato di incoscienza è senza alcuna reazione a stimoli esterni ed a bisogni interiori ed è associato a una condizione di non risvegliabilità anche mediante stimoli appropriati, richiede inoltre l’uso persistenze e continuo di sistemi artificiali di supporto al mantenimento in vita. Se lo stato di incoscienza si protrae per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi si definisce “Stato comatoso irreversibile.”
StruWura sanitaria convenzionata con UniSalute: Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico e relativi medici chirurghi con cui UniSalute ha definito un accordo per il pagamento diretto delle Prestazioni.
Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “Tutela Legale”
Assicurato: il Proprietario, il Locatario in base ad un contratto di noleggio/ leasing, il conducente autorizzato, i trasportati del Veicolo indicato sull’Applicazione; il Contraente, se persona fisica, nonché il suo coniuge e i suoi figli minori, se conviventi risultanti dal certificato di stato di famiglia, quando in veste di pedoni o di ciclisti o alla guida di Xxxxxxx non soggetti all’Assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi Veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali e abbiano subito lesioni fisiche.
Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l’Assicurazione.
Organismo di mediazione: organismo pubblico o privato iscritto in un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le
modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.
Rescissione: azione esperita dal soggetto che ha concluso un contratto in condizioni di pericolo o di bisogno, per sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni sono inique per la parte che ha concluso il contratto in stato di pericolo o hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra Prestazioni contrattuali, in caso di contratto concluso in stato di bisogno.
Risoluzione: causaestintivadelcontrattoderivantedainadempimento, impossibilitàsopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta della Prestazione. I Contraenti possono altresì inserire nel contratto una “clausola risolutiva espressa” con la quale convengono che il contratto si risolva di diritto, a richiesta della parte che vi ha interesse, nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità descritte.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Edizione 01/09/2018
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Direttore Generale
Xxxxxx Xxxxxxx
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
A
CONDIZIONI GENERALI COMUNI
Fascicolo Informativo - KM&Servizi Flotte Ciclomotori e Motocicli
Condizioni valide per tutte le garanzie fatto salvo quanto diversamente specificato.
Premessa
I Veicoli sono assicurati tramite l’utilizzo di una Polizza amministrata con Libro Matricola, ossia una specifca Polizza che consente di assicurare con un unico contratto un insieme di veicoli aziendali (flotta) mediante l’emissione di singole Applicazioni riferite a ciascuno di essi.
L’Assicurazione, alla stipula, è inizialmente prestata per i Veicoli indicati nelle Applicazioni alla
Polizza e nell’elenco allegato a quest’ultima.
A.1 – Durata del contratto 1
Il contratto ha durata di un anno o, su richiesta dell’Assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può esser tacitamente rinnovato.
Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la Tariffa che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sul contratto.
L’Assicurazione ha Effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in Polizza e sulle relative Applicazioni se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha Effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’Assicurazione è operante fino all’ora ed alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo 170 bis del Codice). Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno. Le singole Applicazioni inserite al momento della stipulazione del Libro Matricola, o nel corso della sua durata, avranno la decorrenza indicata nel documento stesso e scadenza, salvo non si proceda ad esclusione delle stesse, pari a quella della contratto di cui fanno parte.
Contratti di durata inferiore ad un anno (durata temporanea)
I contratti di durata inferiore all’anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall’articolo 170 bis del Codice.
Contratti di durata poliennale (per le Polizze che prevedano esclusivamente garanzie diverse dalla R.C.A.)
Se l’Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno due anni), senza tacito rinnovo, il Premio per ciascuna annualità viene calcolato con applicazione della riduzione
1 Quale durata può avere la Polizza? ?
Se la Polizza contempla la garanzia RCA, la sua durata può essere al massimo un anno (più una eventuale frazione, su richiesta, se hai la necessità di una particolare decorrenza o scadenza) o un periodo inferiore. Trascorso l’anno, l’Assicurazione rimarrà valida fino al momento in cui verrà stipulato, entro 15 giorni dalla data di scadenza del precedente, un nuovo contratto. Se alla scadenza del 15° giorno il nuovo contratto non sarà sottoscritto non sarà possibile circolare, in quanto il Veicolo risulterà non assicurato.
tariffaria percentuale indicata nel contratto. Il Premio esposto nei documenti contrattuali è già comprensivo della suddetta riduzione. Pertanto, ai sensi dell’articolo 1899, 1° comma del Codice civile, se il contratto ha una durata superiore a cinque anni, il Contraente potrà recedere dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale il recesso viene esercitato. Il recesso deve essere comunicato alla Società con lettera raccomandata. Se la durata è uguale o inferiore a cinque anni, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza.
A.2 – Determinazione del Premio 2 e delle Condizioni di assicurazione e dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
All’Applicazione si applicano la Tariffa e le Condizioni di Assicurazione in vigore al momento dell’Effetto della Polizza.
Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulle Applicazioni con riferimento a Xxxxxxx ed al loro utilizzo, al Proprietario degli stessi (nel caso dei Contratti di leasing, al Locatario) ed agli altri soggetti eventualmente indicati sull’Applicazione stessa, nonché al contenuto delle ultime Attestazioni conseguite in corso di validità.
Per l’emissione dell’Applicazione, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del
Veicolo e il certificato di proprietà.
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, al momento della conclusione del contratto o dell’emissione delle singole Applicazioni, troveranno applicazione gli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di variazioni non comunicate dal Contraente che determinano un aggravamento del rischio troverà applicazione l’articolo 1898 del Codice civile.
A.3 - Regolamentazione della Polizza Libro Matricola
La Polizza a Libro Matricola può essere amministrata nella forma “a regolazione” o, qualora previsto nel contratto, nella forma “a variazione”; tali forme, come regolamentato dall’articolo “A.4 delle Condizioni di assicurazione” differiscono, con riferimento alle inclusioni ed esclusioni dei Veicoli assicurati, nel momento del conguaglio del Premio.
A.3.1 - Inclusioni in corso di contratto
Per i Veicoli inclusi nel contratto durante l’annualità assicurativa, il Premio viene determinato in base alla Tariffa e alle condizioni in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo della Polizza Libro Matricola. Il periodo di Assicurazione sarà pari al periodo di frazionamento convenuto.
Per le inclusioni e le variazioni di garanzia, l’Assicurazione decorre dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) della data di Effetto indicata sull’Applicazione; il Premio di ciascun Veicolo terrà conto
2 Cos’è e come si calcola il Premio?
Il Premio, in una Polizza, è il “prezzo” che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della Tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di “rischio” presi in considerazione per il suo calcolo (tipologia di veicolo, utilizzo, età e residenza del Proprietario, classe bonus/malus ecc.). Proprio per questo chi sottoscrive il contratto è tenuto a segnalare successivamente alla Compagnia ogni variazione ai dati inseriti. (ad esempio il cambio di residenza).
?
delle variazioni per esso eventualmente intervenute in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia in copertura. Resta comunque inteso che, in ogni caso, i Premi relativi alle garanzie diverse dalla garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli eventualmente colpite da Sinistro saranno comunque conteggiati per intero.
A.3.2 - Esclusioni in corso di contratto
L’esclusione dei Veicoli e delle relative Applicazioni è ammessa in conseguenza di alienazione, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo assicurato. In caso di alienazione, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, l’Assicurazione cessa dalle ore 24 del giorno della restituzione del certificato di Assicurazione e della Carta Verde; per le Applicazioni che prevedono solo garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Autoveicoli, l’Assicurazione cessa a partire dalle ore 24 della data di esclusione indicata sull’Applicazione. In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita, l’Assicurazione cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità.
A.4 - Pagamento del Premio
Il Premio, o la prima rata di questo, calcolato in via provvisoria dalla Società al momento del perfezionamento della Polizza in funzione dei Veicoli assicurati in quel momento, deve essere pagato alla consegna della Polizza. Le eventuali rate successive, determinate in base ai criteri di cui agli articoli “A.4.1 e A.4.2 delle Condizioni di assicurazione” devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
In quest’ultimo caso trova applicazione l’articolo 1901 comma 2 del Codice civile e la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza delle rate di Premio intermedie successive.
Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Gli eventuali Sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.
Il pagamento deve essere eseguito presso l’Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, autorizzati a rilasciare il certificato di Assicurazione e Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con la Società.
Il pagamento del Premio può essere effettuato dal Contraente tramite:
- assegni bancari, postali o circolari intestati all’Agenzia/Punto Vendita nella sua specifica qualità oppure alla Società;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l’Agenzia/Punto Vendita nella sua specifica qualità oppure la Società;
- denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Il pagamento del Premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. E’ fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, il disposto dell’articolo 1901 del Codice civile che disciplina il caso di mancato pagamento del Premio.
A.4.1 - Polizze amministrate nella forma “a regolazione”
Qualora venga contrattualizzata la modalità di pagamento del Premio nella forma “a regolazione”, rispetto al Premio calcolato in via provvisoria dalla Società al perfezionamento contrattuale
in funzione dei Veicoli assicurati in quel momento,la Società, tenendo conto delle variazioni intervenute, procede al calcolo delle rate, in caso di frazionamento, ed effettua, come indicato in Polizza, la regolazione del Premio in base alle seguenti modalità:
a) regolazione annua:
• se il Premio di Polizza è frazionato, l’importo delle quietanze intermedie corrisponderà a quello stabilito al momento dell’emissione del contratto;
• alla scadenza annuale, la Società effettua per il periodo trascorso la regolazione dei Premi relativa alle variazioni intervenute con le modalità di cui all’articolo “A.4.1.1 delle Condizioni di assicurazione”;
b) regolazione alla data di frazionamento del Premio di Polizza:
• se il Premio di Polizza è frazionato, ad ogni scadenza di rata l’importo delle quietanze corrisponderà alla somma degli importi di Premio delle Applicazioni in vigore al momento della scadenza stessa;
• ad ogni scadenza di rata la Società effettua la regolazione dei Premi relativa alle variazioni intervenute per ilperiodo trascorso con le modalità di cui all’articolo “A.4.1.1 delle Condizioni di assicurazione”.
A.4.1.1 – Modalità di calcolo e pagamento della regolazione
La Società - entro 60 giorni dalla data di scadenza dell’annualità, nel caso di regolazione annua, o della rata, nel caso di regolazione alla data di frazionamento del Premio di Polizza, indicata nel contratto quale termine di “regolazione Premio”- calcola il Premio dovuto e lo comunica al Contraente. In caso di aumento del Premio rispetto al Premio anticipato, il Contraente deve pagare la differenza dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce. In caso di diminuzione del Premio rispetto a quello anticipato, la Società restituisce la parte di Premio, al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte, in più riscosso. Il conguaglio di Premio, sia a favore della Società che a favore del Contraente, deve essere versato entro il 15° giorno dalla data della comunicazione della Società.
Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del Premio richiesta dalla Società, questa si riserva - limitatamente alla garanzia R.C.A.- il diritto di agire proporzionalmente in Rivalsa nei confronti del Contraente stesso per i pagamenti effettuati in relazione ai Sinistri avvenuti nel periodo al quale la regolazione del Premio si riferisce. Per le garanzie diverse dalla R.C.A., la Società si riserva di ridurre, in misura proporzionale all’importo della regolazione del Premio non riscossa, l’importo della liquidazione del Sinistro qualora lo stesso non fosse stato ancora liquidato; qualora l’importo fosse già stato liquidato la Società si riserva di richiedere la restituzione del maggior importo pagato.
A.4.2 - Polizze amministrate nella forma “a variazione”
Qualora contrattualizzata la modalità di pagamento del Premio nella forma “a variazione”, la Società, in occasione di ogni inclusione, esclusione o sostituzione di Xxxxxxx assicurato provvede, al momento della variazione stessa, al perfezionamento del conguaglio risultante. Nel caso di rimborso, il conguaglio è effettuato al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte.
Se il Premio è frazionato, l’importo delle quietanze corrisponderà alla somma degli importi di
Premio delle Applicazioni in vigore al momento della scadenza stessa.
A.5 – Estensione territoriale
Garanzie diverse da Infortuni del Conducente, da Tutela Legale e da Assistenza
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della
Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione europea, nonché per il territorio di Andorra, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera. L’Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate. Qualora la Polizza e le relative Applicazioni prevedano la garanzia obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), la Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde).
L’Assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’Assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza e dalle relative Applicazioni.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il
Premio o la rata di Premio.
Qualora l’Applicazione in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Per le targhe prova di cui al D.P.R. n. 474 del 24.11.2001 non viene rilasciata la Carta Verde; ai fini della validità della copertura di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) si precisa che, per le targhe prova, la stessa è operante oltre che in Italia anche in Austria, Germania e Repubblica di San Marino per effetto di specifici accordi bilaterali.
Infortuni del Conducente
L’Assicurazione “Infortuni del Conducente” vale in tutto il mondo. Relativamente alle prestazioni di cui all’articolo “I.3.1 delle Condizioni di Assicurazione - Prestazioni erogate in Strutture sanitarie convenzionate con UniSalute”, queste sono valide esclusivamente nel territorio della Repubblica italiana.
Tutela Legale
L’Assicurazione “ Tutela Legale” opera nell’ambito territoriale per la quale è valida l’Assicurazione della Responsabilità Civile Autoveicoli cui si riferisce.
Assistenza Stradale
L’Assicurazione “Assistenza Stradale” opera nei seguenti ambiti territoriali:
- Assistenza “Completa” - quando il Veicolo circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell’Unione europea e di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.
L’Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.
A.6– Sostituzione dell’Applicazione e conguaglio del Premio
In tutti i casi in cui l’Applicazione venga sostituita, ferma restando la sua scadenza pari a quella del contratto, si procederà all’eventuale conguaglio rispetto al Premio pagato e non goduto dell’Applicazione sostituita.
A.7 – Trasferimento della proprietà del Veicolo
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società il trasferimento di proprietà del Veicolo in copertura fornendone idonea documentazione e restituendo all’Agenzia/Punto Vendita il certificato di Assicurazione e la Carta Verde relativi al Veicolo alienato. In questo caso, a scelta irrevocabile dell’alienante, viene adottata una delle seguenti soluzioni:
a) Sostituzione con altro Xxxxxxx
L’alienante può chiedere che l’Applicazione, stipulata per il Veicolo alienato, sia resa valida per un altro Veicolo di sua proprietà (o di cui è Locatario nel caso di Contratto di leasing) o del coniuge in comunione dei beni.
In tal caso la Società procederà per il nuovo Veicolo all’emissione di una nuova Applicazione, in sostituzione di quella in essere, previo eventuale conguaglio del Premio a cui procedere in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma “a variazione” di cui alla relativa opzione - all’atto della sostituzione.
b) Cessione del contratto
La cessione della Polizza e delle relative Applicazioni non è consentita.
c) Esclusione dell’Applicazione
Il Contraente puo’ chiedere l’esclusione dell’Applicazione stipulata per il Veicolo alienato, previa esibizione dell’atto di trasferimento di proprietà registrato. In tal caso si procederà al rimborso del Premio netto pagato e non goduto calcolato a partire dalla data di restituzione del certificato di Assicurazione e della Carta verde. La Società procedera’ a tale rimborso in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma “a variazione” - all’atto dell’esclusione dell’Applicazione.
Qualora il Periodo di osservazione risulti concluso, la Società provvede alla consegna telematica della relativa Attestazione sullo stato del rischio ai sensi dell’articolo “C.4 delle Condizioni di assicurazione”.
d) Conto vendita
Se il Veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore, può chiedere la sostituzione dell’Applicazione inserendo un altro Veicolo, purché questo appartenga allo stesso Proprietario (o Locatario nel caso di Contratto di leasing) o al coniuge in comunione dei beni.
Nel caso in cui il Contraente non intenda rendere valida l’Applicazione su altro Veicolo e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso ed il Contraente chieda l’esclusione dell’Applicazione, la Società provvederà al rimborso del Premio netto pagato e non goduto calcolato a partire dalla data della consegna in conto vendita, purché a quella data siano stati restituiti il certificato di Assicurazione e la Carta Verde relativi al Veicolo consegnato. Tale rimborso verrà effettuato in sede di regolazione o
- qualora si tratti di contratto amministrato nella forma “a variazione” - all’atto dell’esclusione dell’Applicazione.
A.8 - Cessazione del rischio per demolizione o esportazione definitiva all’estero 3
Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione o di esportazione definitiva all’estero del Veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società ed a restituire all’Agenzia/
Punto Vendita il certificato di Assicurazione e la Carta Verde.
Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del Veicolo, il Contraente deve fornire alla Società copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l’avvenuta consegna del Veicolo per la demolizione.
Nel caso di cessazione del rischio a causa di esportazione definitiva del Veicolo, il Contraente deve fornire alla Società la documentazione del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione del certificato di proprietà, ove previsto della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
Il Contraente può chiedere l’esclusione dell’Applicazione stipulata per il Veicolo in oggetto. In tal caso – con la sola eccezione del Premio relativo alle garanzie diverse dalla R.C.A. eventualmente interessate dal Sinistro - si procederà al rimborso del Premio netto pagato e non goduto calcolato dalla data di consegna/presa in carico del Veicolo presso il demolitore/esportatore risultante dalla documentazione indicata sopra. La Società procederà a tale rimborso in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma “a variazione” - all’atto dell’esclusione dell’Applicazione.
Qualora il Periodo di osservazione risulti concluso, la Società provvede alla consegna telematica agli Aventi diritto della relativa Attestazione sullo stato del rischio.
In alternativa l’alienante può chiedere che il contratto, stipulato per il Veicolo alienato, sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà (o di cui è Locatario nel caso di Contratto di leasing) o del coniuge in comunione dei beni
A.9 - Sospensione del contratto
La sospensione della Polizza e delle relative Applicazioni non è consentita.
A.10 - Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo 4
In caso di Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di Assicurazione e la Carta Verde all’Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
3 Cosa devo fare se demolisco o esporto all’estero il Veicolo? ?
In entrambi i casi occorre avvisare tempestivamente l’Agenzia/Punto Vendita di riferimento e consegnare
i documenti assicurativi che sono stati rilasciati al momento della stipula/rinnovo del contratto (certificato di assicurazione e Carta Verde).
Inoltre, in caso di demolizione, occorrerà consegnare anche il certificato di consegna del ciclomotore/ motociclo per la demolizione, mentre, in caso di esportazione all’estero, il certificato di avvenuta consegna al Pubblico Registro Automobilistico del Certificato di proprietà, ove previsto, della carta di circolazione (certificato di circolazione o idoneità tecnica per i ciclomotori) e della targa del Veicolo.
4 Che cosa devo fare se rubano il Veicolo? ?
In caso di Xxxxx occorre fare immediata denuncia alle Autorità competenti e portarne copia in
Agenzia/Punto Vendita.
NOTA BENE!
Se il Veicolo è anche assicurato con la garanzia Xxxxx consultare per tuWi i deWagli la Sezione Sinistri.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) Sostituzione con altro Xxxxxxx
L’Applicazione, dietro eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso, a cui procedere in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma “a variazione” di cui alla relativa opzione - all’atto della sostituzione, viene resa valida per un altro Veicolo appartenente allo stesso Proprietario del Veicolo rubato (nel caso dei Contratti di leasing allo stesso Locatario) o al coniuge in comunione dei beni.
b) Esclusione dell’Applicazione
L’Assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti (articolo 122, comma 3° del Codice). I danni causati dalla circolazione del Veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (articolo 283 del Codice).
Il Contraente può chiedere l’esclusione dell’Applicazione stipulata per il Veicolo in oggetto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità. In tal caso si procederà al rimborso del Premio netto pagato e non goduto calcolato a partire dal giorno successivo alla denuncia alle Autorità. La Società procederà a tale rimborso in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma “a variazione” - all’atto dell’esclusione dell’Applicazione. Qualora il Periodo di osservazione risulti concluso, la Società provvede alla consegna telematica agli Aventi diritto della relativa Attestazione sullo stato del rischio.
A.11 – Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
A.12 - Imposte e tasse
Le imposte e tutti gli altri oneri, relativi all’Assicurazione, presenti e futuri, e stabiliti per legge, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
A.13 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.
B
CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI
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B.1 – Vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing (condizione valida solo se espressamente richiamata nell’Applicazione)
Ferma l’operatività delle garanzie prestate fino all’ora e alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla cadenza di annualità, la Società si obbliga, in caso di vincolo indicato nell’Applicazione a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing, per tutta la durata del vincolo a favore di dette Società a:
a) non consentire in corso di contratto alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso dell’ente o società vincolataria;
b) comunicare all’ente o società vincolataria ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo
entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) comunicare all’ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio o della rata di Premio, nonché l’eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso che, in caso di Incendio, Furto e Rapina, Eventi sociopolitici, Eventi naturali, Collisione, l’Indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà corrisposto all’ente o alla società vincolataria e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza fino all’ammontare del credito residuo.
B.2 – Vincolo (condizione valida solo se espressamente richiamata nell’Applicazione)
È operante il testo di vincolo allegato all’Applicazione.
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B - CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI
C
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) 5
C.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato) 6
La Società assicura, in conformità alle norme del Codice i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo indicato nell’Applicazione.
Se nell’Applicazione è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose (compresi animali) non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la Somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.
L’Assicurazione copre gratuitamente anche:
1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private; ai fini della presente estensione di garanzia, e solo in caso di Incendio, la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione 7 ;
2. la Responsabilità Civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici stabilmente installati;
3. la Responsabilità Civile dei trasportati 8 sul Veicolo indicato nell’Applicazione per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx non trasportati in relazione a fatti connessi con la
5 Per poter circolare è obbligatorio essere assicurati? ? Sì. Le leggi italiane ed europee pongono l’obbligo dell’Assicurazione per la Responsabilità Civile per poter circolare con i veicoli a motore. Questa, infatti, rappresenta l’unica forma di tutela a difesa delle vittime della strada
6 In sostanza, cosa assicura la garanzia RC Auto? ? La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (conosciuta anche come R.C.A.) tutela il responsabile dell’Incidente dagli eventuali danni provocati ad altri (Terzi) con il Veicolo assicurato. Infatti, la Compagnia presso la quale il Veicolo è assicurato, si farà carico del Risarcimento ai danneggiati fino all’ammontare dei massimali scelti al momento della stipula ed indicati nel contratto firmato.
7 La garanzia R.C.A. è valida se circolo nelle aree private? ! Certamente. Nelle aree private la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) opera come se il Veicolo circolasse nelle strade/aree pubbliche. Un’unica eccezione: se il Veicolo è parcheggiato in un’area privata non aperta al pubblico e prende accidentalmente fuoco, la garanzia non opera a copertura dei danni eventualmente provocati ad altri. Per ricomprendere anche questo caso è quindi consigliabile ampliare la copertura con la garanzia Ricorso Terzi da Incendio.
8 Se il danno è provocato da un passeggero ne rispondo io? ?
Di norma no se la sua responsabilità è esclusiva, ma per evitare contenziosi, il contratto copre gratuitamente anche questi casi. Quindi, ad esempio, se il passeggero, senza responsabilità del conducente, aprendo la portiera provoca danni ad un ciclista, questo è coperto dalla garanzia RC Auto.
circolazione del Veicolo assicurato ;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del Veicolo;
5. PER I VEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA I BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell’istruttore durante le esercitazioni. Nei casi di responsabilità concorsuale, giudizialmente riconosciuta, la Società risarcirà anche i danni all’allievo conducente e all’istruttore nella misura determinata dai reciproci gradi di colpa. Durante l’esame di guida l’ esaminatore e l’istruttore sono considerati Terzi; non è invece, considerato Xxxxx l’allievo che sia alla guida del Veicolo per la relativa prova pratica;
6. PER VEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO: la responsabilità del conducente e del Contraente o, se persona diversa, del Proprietario del Veicolo, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da Incendio, Furto o da smarrimento;
La Società inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni Aggiuntive”, i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate nell’Applicazione e in quanto sia stato pagato il relativo Premio.
In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 5 e 6 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni gratuite.
C.2– Cosa NON Assicura (Esclusioni e Rivalsa) 9
L’Assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di Xxxxxxx adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore , nei casi in cui la legge preveda la sua presenza a bordo del Veicolo oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di Xxxxxxx dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non è guidato dal Proprietario/Xxxxxxxxx, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale, purché in questo ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
9 Che cosa vuol dire “Rivalsa”? !
La Rivalsa è il diritto che la Compagnia, per legge, può esercitare nei confronti del Cliente richiedendo tutto o in parte il Risarcimento versato ai danneggiati se l’Incidente è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad es. il Veicolo partecipava a una competizione sportiva causando un Incidente). In alcuni casi, tuttavia, la Compagnia rinuncia al diritto di Rivalsa (ad esempio nel caso di patente scaduta, purché venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro) salvaguardando totalmente il Cliente.
d) per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della Carta di circolazione;
e) nel caso di danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
f) nel caso di Xxxxxxx guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
g) qualora il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica; h) in caso di dolo del conducente;
i) nelle Aree aeroportuali.
Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144, comma 2°, del Codice, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Salvo quanto previsto dall’articolo “N.1.1 delle Condizioni di assicurazione”, la Società si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti del Contraente e dell’Assicurato che abbia omesso colposamente o dolosamente di adempiere all’obbligo di avviso di Sinistro ai sensi dell’articolo 1915 del Codice civile.
C.3– Rinunce gratuite al diritto di Rivalsa
La Società, a parziale deroga dell’articolo “C.2 delle Condizioni di assicurazione”, rinuncia al diritto di Rivalsa:
a) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. Qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo in occasione del Sinistro stesso. E’ in ogni caso necessario che anche la patente scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida del Veicolo;
b) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
c) nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezzaalcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, solamente per il primo Sinistro per ciascuna annualità assicurativa, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. A seguito di tale rinuncia parziale la Società limiterà l’azione di Rivalsa al 10% del danno con il massimo di € 500,00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa per l’intero esborso;
d) qualora il Veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni.
e) per i danni subiti dai Terzi trasportati nel caso di autoveicoli per uso ufficio o pubblicitario e per
mostre pubblicitarie anche nel caso di trasporto di persone non connesse alla destinazione d’uso del Veicolo o al ciclo operativo delle attrezzature, purché in numero non superiore a quello risultante dalla carta di circolazione.
C.4- Attestazione sullo stato del rischio 10
Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015 la Società provvede -a richiesta del Contraente- alla consegna telematica delle Attestazioni sullo stato del rischio con le modalità con questi concordate. L’Attestazione contiene:
- la denominazione dell’impresa di assicurazione;
- il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- i medesimi dati indicati al punto precedente del Proprietario o del diverso Avente diritto 11
all’Attestazione;
- il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall’abbinamento tra il Proprietario del Veicolo, o altro Avente diritto, e ciascun Veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
- il numero di Polizza e di Applicazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l’Attestazione viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
- una tabella della sinistrosità pregressa con il numero dei Sinistri pagati (anche a titolo parziale) con Responsabilità principale e con Responsabilità paritaria nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto, con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l’indicazione di un’annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
- la percentuale di responsabilità per i Sinistri con Responsabilità paritaria;
- il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all’Assicurato e da questi non corrisposte.
10 Che cos’è l’AWestato del rischio e a cosa serve? ?
L’Attestato di rischio è il documento elettronico che certifica la storia assicurativa - solitamente del Proprietario del Veicolo - relativamente alla garanzia obbligatoria della Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.). In altre parole, è una sorta di “curriculum” che le compagnie acquisiscono dalla Banca dati degli Attestati di rischio al fine di conoscere il “rischio” che devono assicurare.
11 Chi è l’ ”Avente diriWo”? ?
Oltre al Proprietario, la normativa indica alcune figure che, pur non essendo “proprietarie” del Veicolo, ne sono equiparate: chi lo utilizza nel caso di un Contratto di leasing (Locatario); chi lo ha comprato “a rate” (patto di riservato dominio); chi gode del diritto di utilizzare il Veicolo senza esserne il Proprietario (usufruttuario).
Nel caso di stipula di Applicazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del Codice 12, l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima.
Per tutte le Applicazioni, nell’Attestazione vengono indicate la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e di assegnazione per l’annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72/2018.
Qualora l’Applicazione sia stipulata sulla base di una formula tariffaria Bonus/Malus, con o senza Franchigia, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione, nell’Attestazione viene indicata la classe di merito interna UnipolSai di provenienza e quella di assegnazione dell’Applicazione per l’annualità successiva.
In caso di esclusione dell’Applicazione, risoluzione del contratto per Furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo, la Società, a richiesta del Contraente consegna per via telematica l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso.
Nel caso di contratto stipulato in coAssicurazione con ripartizione del rischio tra più imprese, l’Attestazione viene consegnata telematicamente dalla delegataria.
La Società non elabora l’Attestazione nel caso di:
- Applicazioni sospese, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso;
- Applicazioni che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- Applicazioni che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- Applicazioni escluse anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di Furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo.
L’Attestazione conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza dell’Applicazione a cui si riferisce; in caso di mancato rinnovo dell’Assicurazione per non utilizzo del Veicolo, decorsi 15 giorni dalla scadenza della medesima, l’Attestazione può essere utilizzata a condizione che il Contraente o il Proprietario del Veicolo dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e
12 Che cosa prevede l’articolo 134, comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni? ? La cosiddetta “legge Bersani” prevede che, in caso di acquisto di un Veicolo in aggiunta ad un altro già assicurato del medesimo tipo (ad es. autovettura con autovettura; motociclo con motociclo ecc.) appartenente al medesimo Proprietario o ad un suo famigliare convivente, la Compagnia deve assegnare la stessa classe di merito C.U. - e classe interna se presente - indicata nell’ultima Attestazione sullo stato del rischio conseguita per il Veicolo già assicurato. Questo rappresenta un notevole vantaggio per tutti coloro che, ad esempio, acquistando un Veicolo nuovo o di seconda mano in aggiunta ad uno già assicurato possono godere dell’“ingresso” in una classe di merito tendenzialmente più favorevole ed economica.
1894 del Codice civile 13, che il Veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale Applicazione o alla data di sospensione della medesima o attesti la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno (durata temporanea).
In ogni caso, qualora siano decorsi più di 5 anni, l’Attestazione non è più valida.
In assenza di Attestazione valida l’Assicurazione viene stipulata con la penalizzazione maggiore e, qualora prevista, con assegnazione alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 18.
C.5 – Sostituzione dei documenti assicurativi
La Società, su richiesta del Contraente ed a sue spese, rilascia un duplicato dei documenti assicurativi cartacei nel caso in cui questi si siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti.
Nel caso di deterioramento, il Contraente deve restituire alla Società il documento deteriorato. Nel caso di sottrazione il Contraente deve fornire alla Società la prova di avere denunciato il fatto alle competenti
Autorità. Nel caso di smarrimento o distruzione, il Contraente, in alternativa a quanto sopra, potrà fornire una sua dichiarazione circa l’evento accaduto.
?
Ho avuto un Incidente stradale. Che cosa devo fare?
Attiva la procedura per l’Indennizzo del danno!
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Per tutti i dettagli vedi la Sezione Sinistri - Norme per la garanzia R.C.A.
13 Che cosa regolamentano gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile? ?
Se il Cliente ha rilasciato delle dichiarazioni volutamente o involontariamente non veritiere relative al Veicolo assicurato (nel caso specifico, la circolazione è avvenuta pur avendo il contratto scaduto) ed è avvenuto un Incidente, la Compagnia impugna il contratto ed applica il diritto di Rivalsa per il Risarcimento pagato ai danneggiati..
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D
R.C.A “PLUS”
(CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI)
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Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate nell’Applica- zione e se è stato previsto il relativo Premio.
D.1 – Rinuncia alla Rivalsa nei confronti dell’ente, della società, della ditta individuale, che danno in uso i Veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali
La Società, a parziale deroga dell’articolo “C.2 delle Condizioni di assicurazione”, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti dell’ente, della Società, della ditta individuale, Proprietari o Locatari dei Veico- li dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:
– se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
– per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
– nel caso di Veicolo guidato da persone in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostan- ze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata.
L’Assicurazione non è operante nel caso in cui l’ente, la società, la ditta individuale, Proprietari o Locatari dei Veicoli fossero a conoscenza prima del Sinistro di tali circostanze.
D.2 - Rinuncia alla Rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’in- fluenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o per Veicolo non in regola con la revisione
La Società, a parziale deroga dell’articolo “C.2 delle Condizioni di assicurazione”, rinuncia al diritto di Rivalsa qualora il Veicolo:
- sia guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata;
- non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica.
D.3- Rinuncia alla Rivalsa per i danni subiti dai trasportati per trasporto non conforme
La Società, a parziale deroga dell’articolo “C.2 delle Condizioni di assicurazione”, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato nell’Applicazione, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione.
La Società si riserva il diritto di Rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
14 Che cosa sono le Condizioni Aggiuntive “RCA Plus”?
Ogni Cliente ha la propria sensibilità assicurativa: c’è chi preferisce una copertura R.C.A. essenziale, suflcientemente ampia ma più economica; c’è chi desidera invece arricchire la copertura anche ai casi in cui la garanzia opera solo parzialmente o non è compresa. Le Condizioni “RCA Plus”, se acquistate, assolvono proprio a questo compito: ampliare la sfera di sicurezza.
?
D.4 - Responsabilità Civile per fatto dei figli minori
La Società assicura, nei limiti del Massimale di Responsabilità Civile indicato nell’Applicazio- ne, la Responsabilità Civile - ai sensi dell’articolo 2048 1º comma del Codice civile - derivante al Proprietario del Veicolo indicato nell’Applicazione, dalla circolazione del medesimo per i danni involontariamente cagionati a Terzi da fatto illecito commesso da:
• figli minori non emancipati;
• persone soggette a tutela del Proprietario stesso e con lui conviventi.
La garanzia opera a condizione che la circolazione avvenga all’insaputa o contro la volontà del
Proprietario/ Locatario del Veicolo.
D.5 – Rinuncia alla Rivalsa per guida con patente di categoria inferiore
La Società, a parziale deroga dell’articolo “C.2 delle Condizioni di assicurazione”, rinuncia al di- ritto di Xxxxxxx nei confronti del Proprietario indicato nell’Applicazione qualora in caso di Sini- stro, il Veicolo sia guidato da persona in possesso di una patente di categoria inferiore rispetto a quella prevista per il medesimo, purché il Proprietario non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di Rivalsa.
D.6 - Aree aeroportuali
La Società, a parziale deroga dell’articolo “C.2 delle Condizioni di assicurazione”, copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo assicurato nelle Aree aeroportuali.
D.7 - Danni da inquinamento
La Società si obbliga a corrispondere, entro i limiti convenuti per la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarci- mento di danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di Inquinamento dell’ambien- te causato dalla perdita di sostanze solide, liquide e/o gassose dal Veicolo identificato anche qualora lo stesso non si trovi in circolazione. La presente Condizione aggiuntiva non opera tutta- via per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del car- burante del Veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge.
D.8 - Certificato di assicurazione elettronico (Condizione Aggiuntiva prestata gratuitamente) Per espressa richiesta del Contraente – che ha fornito il proprio consenso ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del Regolamento IVASS n. 7/2015 – la Società provvederà alla trasmissione dei certifi- cati di Assicurazione in formato elettronico. A parziale deroga dell’articolo “A.5 delle Condizioni di assicurazione”, a fronte dell’opzione manifestata dal Contraente, la Carta Verde sarà rilascia- ta in formato cartaceo solo per i casi in cui il Contraente fornirà esplicita richiesta, senza costi aggiuntivi a carico di quest’ultimo.
18 di 105
D- R.C.A “PLUS” (CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI)
D.9 – Autorizzazione per la sospensione e la riattivazione delle garanzie per i Veicoli assicurati con Polizze gestite nella forma a Libro Matricola
In deroga a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione è ammessa la sospensione delle ga- ranzie in corso di contratto per uno o più Veicoli assicurati. La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dall’Applicazione. Il Contraen- te, qualora intenda sospendere le garanzie in corso di contratto, è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di Assicurazione e la Carta Verde qualora presenti. La sospen- sione decorre dalla data di restituzione di questi ultimi. All’atto della sospensione la Società, per ciascun Veicolo per il quale è stata richiesta, rilascia un’Applicazione alla Polizza con l’indicazione della dicitura “sospensione” che deve essere sottoscritta dal Contraente; in essa viene riportata la data di decorrenza della sospensione/esclusione. La sospensione è ammessa fino a 2 volte per anno assicurativo e l’eventuale riattivazione delle garanzie deve avvenire entro la data di scadenza della Polizza Libro Matricola. La riattivazione è possibile sia sullo stesso che su di un altro Xxxxxxx, purché in quest’ultimo caso:
• il precedente Veicolo sia stato oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita o sia stato alienato, demolito, distrutto od esportato definitivamente;
• il Veicolo a favore del quale viene effettuata la riattivazione delle garanzie appartenga alla stessa tipologia (ad esempio ciclomotore con ciclomotore o con motociclo o viceversa) di Vei- coli e la formula tariffaria sia compatibile;
• il Proprietario del Veicolo (nel caso dei contratti di leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
All’atto della riattivazione la Società rilascia un’Applicazione alla Polizza che deve essere sotto- scritta dal Contraente e che riporta la data di decorrenza della riattivazione/inclusione. In tal caso la riattivazione verrà effettuata secondo i seguenti criteri:
- mantenimento della medesima formula tariffaria;
- applicazione della Tariffa in corso sul contratto sospeso per la determinazione del Premio. Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 60 giorni il Periodo di osservazio- ne rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione delle garanzie; nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni il Periodo di osservazione non subisce interruzioni.
Se la Polizza è amministrata nella forma “a regolazione”, in sede di regolazione annua si terrà conto nei conteggi dei periodi di sospensione delle Applicazioni sospese per almeno 60 giorni (ad ecce- zione, per le garanzie diverse da R.C.A., del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro) e si procederà pertanto al rimborso del Premio netto pagato e non goduto. Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, la Società provvederà alla consegna telematica agli Aventi diritto della relativa Attestazione sullo stato del rischio.
La sospensione non è consentita per le Polizze amministrate nella forma “a variazione” e nel caso di
Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo.
E
Fascicolo Informativo - KM&Servizi Flotte Ciclomotori e Motocicli
SEZIONE FORMULA TARIFFARIA DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI
(operante solo se richiamata nell’Applicazione)
l cambiamento della formula tariffaria, laddove possibile, può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annuale del contratto.
Classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
Criteri di determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 15
La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento dell’emissione dell’Applicazione – prevista per tutte le formule tariffarie – viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72/2018; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l’Attestato sullo stato del rischio non riporti la classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
Regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), determinate sulla base della sinistrosità registrata dal Veicolo, seguono i criteri dettati dal Provvedimento IVASS
n. 72/ 2018 (Tabella 1 – Criteri di attribuzione della classe di C.U.).
E.1- “FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA”
L’Assicurazione è stipulata nella formula tariffaria con “Franchigia fissa ed assoluta” per ogni Sinistro, il cui ammontare è precisato nell’Applicazione. Tale formula tariffaria non prevede variazione di Premio in funzione del verificarsi o meno di Sinistri. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice la Società provvede a gestire il Sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
E.2 “NO CLAIM DISCOUNT” (Sconto in assenza di Sinistri - Riservato Direzione)
Il contratto è stipulato nella formula tariffaria “No Claim Discount”, che prevede riduzioni di Premio in assenza di Sinistri nei Periodi di osservazione e che si articola in 2 classi di sconto corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti rispetto al livello di entrata; tali livelli di Premio vengono determinati secondo l’applicazione dei coefficienti indicati in Tariffa.
E.2.1 – Criteri di determinazione del livello di Premio iniziale
All’atto della stipulazione il contratto è sempre assegnato alla classe di ingresso 3.
E.2.2 – Regole evolutive
Regole evolutive della classe di sconto
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del
15 Cos’è la classe C.U e come viene determinata?
La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) assegna ad ogni Veicolo assicurato, secondo i criteri stabiliti dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), un valore numerico (la Classe C.U.) che consente il confronto fra i molteplici sistemi Bonus Malus predisposti dalle Compagnie. Ciò al fine di facilitare il “passaggio” dei Clienti fra le diverse Compagnie senza perdere la classe maturata.
?
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E - FORMULA TARIFFARIA DELLA GARANZIA
rinnovo, alla classe di sconto di pertinenza, in base alla tabella di regole evolutive di seguito riportata, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in Periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale. Si terrà conto inoltre dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione della penalizzazione. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di Xxxxxxxx o di richiesta di Risarcimento - il contratto è considerato immune da Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella.
TABELLA 1 - REGOLE EVOLUTIVE | ||
Classi di sconto | Classe di collocazione in base ai Sinistri “osservati” | |
0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |
3 | 2 | 3 |
2 | 1 | 3 |
1 | 1 | 3 |
E.2.3 - Riapertura e liquidazione di un Sinistro
Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e liquidato, la Società procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di Premio.
E.2.4 – Facoltà del Contraente di rimborsare i Sinistri liquidati
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o, qualora previste, di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui Tabella 1 offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o alla Società (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro dieci mesi dalla medesima scadenza contrattuale.
E.2.5 – Sostituzione dell’Applicazione
La sostituzione dell’Applicazione non interrompe il Periodo di osservazione in corso, e comporta perciò il mantenimento della classe di sconto, purché il Proprietario (nel caso dei Contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.
E.3 “FISSA CON PEIUS - MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ” (Riservato Direzione)
L’Assicurazione è stipulata nella formula tariffaria “Fissa con Peius – Maggiorazione del premio per sinistrosità”, che prevede - solo per l’annualità immediatamente successiva - una maggiorazione del Premio in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione.
E.3.1 - Applicazione del “Peius”
Se nel Periodo di osservazione sono stati pagati:
- due Sinistri, il Premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva viene aumentato del 15%;
- tre o più Sinistri, il Premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva viene aumentato del 25%.
Ai fini di tali aggravi vengono considerati Sinistri quelli con Responsabilità principale e quelli con Responsabilità paritaria con riferimento al numero di volte in cui la percentuale di responsabilità cumulata nell’ultimo quinquennio di osservazione sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del “Peius”.
E.3.2 - Veicolo già assicurato in precedenza
Qualora il contratto si riferisca a Xxxxxxx già assicurato in precedenza, allo stesso si applica la maggiorazione indicata nell’articolo “E.3.1 delle Condizioni di assicurazione” qualora dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità essa risulti dovuta. Parimenti, nel caso che il contratto si riferisca a Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno, si applica la maggiorazione di cui sopra se quest’ultimo contratto ne era gravato. In caso di passaggio da una formula tariffaria con “Franchigia fissa ed assoluta” alla formula tariffaria “Peius”, le percentuali di Responsabilità paritaria eventualmente evidenziate nell’Attestazione verranno cumulate – ai fini sia dell’applicazione delle regole evolutive per la classe di merito
C.U. che per l’applicazione della maggiorazione se dovuta - solo nell’annualità successiva alla stipulazione del contratto.
E.3.3 - Veicolo già assicurato all’estero
All’Attestazione è equiparata a tutti gli effetti la dichiarazione rilasciata, per lo stesso Xxxxxxx, dal precedente assicuratore estero.
E.3.4 - Riapertura e liquidazione di un Sinistro
Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e liquidato, la Società procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di Premio.
E.3.5 – Facoltà del Contraente di rimborsare i Sinistri liquidati
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento diretto) o alla Società (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro dieci mesi dalla medesima scadenza contrattuale.
E.3.6 – Sostituzione dell’Applicazione
La sostituzione dell’Applicazione, anche qualora avvenga in seguito alla riattivazione di una Applicazione sospesa, non interrompe il Periodo di osservazione in corso, purché il Proprietario (nel caso dei Contratti di leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.
E.4 - “BONUS/MALUS”
L’Assicurazione è stipulata nella formula tariffaria “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio in relazione alla sinistrosità registrata nel Periodo di osservazione. Il “Bonus/Malus” si articola in 19 classi di merito interne di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio determinati secondo l’applicazione dei coefficienti indicati in Tariffa.
E.4.1 - Criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna UnipolSai (o aziendale)
Ai fini della determinazione della classe di merito interna UnipolSai di assegnazione, si opera prendendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestazione sullo stato del rischio.
Laddove non diversamente precisato nelle Condizioni di assicurazione, il riferimento alla classe è sempre alla classe di merito interna UnipolSai (o aziendale).
I criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna UnipolSai, sono i seguenti:
• in caso di prima immatricolazione del Veicolo, di voltura al PRA, o di prima registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, al contratto si applica la classe di merito interna UnipolSai 14 (salvo quanto espressamente indicato all’articolo “E.4.2 delle Condizioni di assicurazione”);
• in presenza di una Attestazione in corso di validità relativa ad un contratto di altra impresa, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito interna UnipolSai determinata dall’applicazione della Tariffa e delle Tabelle di corrispondenza in vigore al momento della stipulazione del contratto;
• in presenza di una Attestazione UnipolSai in corso di validità
- relativa ad una Polizza che prevede l’applicazione delle Condizioni di Assicurazione del prodotto UnipolSai Km&Servizi, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all’articolo “E.4.3 delle Condizioni di assicurazione” - viene assegnato alla stessa classe di merito interna UnipolSai indicata nell’Attestazione;
- relativa ad una Polizza che prevede l’applicazione di Condizioni di Assicurazione di prodotti diversi, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all’articolo “E.4.3 delle Condizioni di assicurazione” - viene assegnato alla classe di merito interna UnipolSai determinata sulla base dei criteri indicati dalla Tariffa in vigore al momento della stipulazione della Polizza.
E.4.2 - Classe di merito di assegnazione in caso di acquisto di un ulteriore nuovo Veicolo
(cosìddetta legge “Bersani”)
La Società, ai sensi dell’articolo 134, comma 4-bis, del Codice, in tutti i casi di emissione di una nuova Applicazione, relativa a un ulteriore Veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare dell’Applicazione o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare all’Applicazione una classe di merito - sia interna UnipolSai che C.U.
- più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultima Attestazione conseguita sul Veicolo già assicurato.
E.4.3 - Criteri di mantenimento della classe di merito interna UnipolSai e C.U.
La Società, in tutti i casi di stipula di una nuova Applicazione e in presenza di una Attestazione in corso di validità, mantiene sia la classe di merito interna UnipolSai, determinata con i criteri indicati
all’articolo “E.4.1 delle Condizioni di assicurazione”, sia la classe C.U. nei seguenti casi:
• alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero, Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo assicurato, purché il Proprietario (nel caso dei Contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il nuovo Veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le generalità del Locatario siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992);
• trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato in seguito a mutamento parziale della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi. In questo caso, gli altri soggetti già cointestari possono conservare la classe C.U. maturata sul Veicolo ora intestato ad altri;
• trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto. In tal caso, il cedente la proprietà può mantenere la classe C.U. maturata sul Veicolo ceduto;
• acquisto da parte dell’utilizzatore del Veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). La classe C.U. viene comunque riconosciuta all’utilizzatore, in caso di mancato acquisto del Veicolo locato in leasing o noleggiato, per un altro Veicolo dal medesimo acquistato;
• acquisto di un Veicolo da parte del conduttore di un Veicolo di proprietà di un soggetto portatore di handicap, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). In tal caso viene mantenuta la classe C.U. maturata sul veicolo di proprietà del soggetto portatore di handicap;
• trasferimento della proprietà del Xxxxxxx assicurato in seguito a successione ereditaria agli eredi conviventi del de cuius al momento della morte;
• trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato da ditta individuale a persona fisica e viceversa;
• trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo di azienda di una società di persone o di capitali.
E.4.3.1 - Rientro del Veicolo assicurato dal conto vendita
Qualora l’incarico in conto vendita non vada a buon fine, il Proprietario rientri in possesso del Veicolo e si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna UnipolSai sia la classe C.U. precedente al conto vendita.
E.4.3.2 – Ritrovamento del Veicolo assicurato oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita
Qualora il Veicolo oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita venga ritrovato, il Proprietario ne rientri in possesso ed il Contraente si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna UnipolSai sia la classe C.U. precedenti alla perdita di possesso.
E.4.4 – Veicolo già assicurato all’estero
Nel caso in cui l’Applicazione si riferisca ad un Veicolo già assicurato all’estero, questa è assegnata alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Ivass n° 72/2018, l’individuazione della classe C.U. e della classe di merito interna UnipolSai da applicare al contratto per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente precedenti all’inclusione dell’Applicazione.
E.4.5 – Regole evolutive della classe di merito interna UnipolSai (o aziendale)
Per le annualità successive a quella della stipulazione l’Applicazione è assegnata, alla prima scadenza annuale successiva, alla classe di merito interna UnipolSai di pertinenza, in base alla Tabella 2, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale. Si terrà conto inoltre dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di Xxxxxxxx o di richiesta di risarcimento - l’Applicazione è considerata priva da Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta Tabella 2.
TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE Classe di merito di assegnazione interna UnipolSai in base a: - numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e -numero di volte che la Responsabilità paritaria “cumulata” per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51% nel corso degli ultimi cinque anni. | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più | |
Evoluzione della classe di merito interna UnipolSai di assegnazione rispetto a quella di provenienza | -1 (fino al raggiungimento della classe di merito 0) | +2 (fino al raggiungimento della classe di merito 18) | +5 (fino al raggiungimento della classe di merito 18) | +8 (fino al raggiungimento della classe di merito 18) | +11 (fino al raggiungimento della classe di merito 18) |
E.4.6 - Riapertura e liquidazione di un Sinistro
Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e liquidato, la Società procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di Premio.
E.4.7 - Facoltà del Contraente di rimborsare i Xxxxxxxx xxxxxxxxx 00
X data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 2 offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di “Risarcimento Diretto”) o alla Società (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto.
Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza.
E.4.8 -Sostituzione dell’Applicazione e mantenimento della classe di merito interna UnipolSai La sostituzione dell’Applicazione, anche qualora avvenga in seguito alla riattivazione di una Applicazione sospesa, non interrompe il Periodo di osservazione in corso e comporta perciò il mantenimento della classe di merito interna UnipolSai, purché il Proprietario (nel caso dei Contratti di leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni
E.4.9- Bonus/Malus con applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta
Qualora nell’Applicazione che prevede la formula tariffaria Bonus/Malus venga pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del Risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice la Società provvede a gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia. Ai fini dell’evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei Sinistri il cui importo rientri nei limiti della Franchigia, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso alla Società. Qualora quest’ultimo avvenga dopo la scadenza naturale del contratto, la Società assegna l’Applicazione stessa, all’atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito interna UnipolSai e C.U. cui la stessa sarebbe stata assegnata nel caso in cui il Sinistro non fosse avvenuto. In questo caso la Società non procede ad alcun conguaglio di Premio. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato la Società predispone una nuova Attestazione.
E.5 - Sinistri “tardivi” e sinistrosità delle Polizze di durata temporanea
La Società, ai fini dell’evoluzione della classe di merito interna UnipolSai e C.U., per le annualità successive alla prima, tiene conto:
• dei Sinistri non ancora indicati nell’Attestazione sullo stato del rischio (Sinistri “tardivi”), in quanto pagati dopo la scadenza del Periodo di osservazione precedente oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
• dei Sinistri relativi a Polizze di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).
16 Come evitare l’applicazione del malus in caso di Incidente con colpa? ?
Nella R.C. Auto fare incidenti vuol dire peggiorare la propria classe di merito (interna e C.U.) e
pagare di più negli anni successivi. Quindi, la prima regola per evitare malus e non pagare un Premio maggiore è non fare incidenti ed avere uno stile di guida attento e virtuoso. Se poi succede, per evitarne l’applicazione si può rimborsare l’importo di quanto risarcito ai danneggiati.
NOTA BENE!
Per conoscere l’importo del rimborso e decidere se rimborsarlo o meno occorre rivolgersi in Agenzia/ Punto Vendita o alla CONSAP - Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi S.p.A. (vedi Sezione “Riferimenti utili”).
F
Fascicolo Informativo - KM&Servizi Flotte Ciclomotori e Motocicli
SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
F.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)
La Società assicura i rischi relativi al Veicolo tramite le garanzie riportate nella presente sezione le quali si ritengono operanti se richiamate nell’Applicazione ed è stato previsto il relativo Premio. Con riferimento ai criteri relativi alla “Determinazione dell’ammontare del danno”, del “Pagamento dell’Indennizzo” e “Denuncia del Sinistro” si rimanda ai relativi articoli della sezione “N.2 delle Condizioni di assicurazione”.
F.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
L’Assicurazione non comprende i danni:
• salva specifica pattuizione, relativi agli Accessori aggiuntivi non di serie, al Bauletto e alle Borse laterali ;
• salva specifica pattuizione, relativi ai bagagli, alle merci ed alle attrezzature trasportate sul
Veicolo e strumentali all’attività svolta, compresi i corredi professionali;
• salva specifica pattuizione, determinati da atti dolosi di terzi (quali ad esempio disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, Atti di vandalismo), inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto;
• causati da dolo o attività illecita del Contraente e/o dell’Assicurato;
• determinati da mancato uso del Veicolo e dal suo deprezzamento;
• avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
• conseguenti lo sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
• verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara.
Non sono inoltre comprese le spese sostenute per apportare al Veicolo modifiche, aggiunte o migliorie, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.
F.3 - Incendio 17
F.3.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)
A parziale deroga dell’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nell’Applicazione a seguito di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio.
17 La garanzia Incendio comprende anche l’Incendio della veWura provocata dal faWo doloso di ?
Terzi?
La garanzia Incendio estende gratuitamente la protezione del Veicolo anche agli atti dolosi di terzi (come ad esempio gli atti vandalici) così come, sempre gratuitamente, prevede un Indennizzo nel caso in cui il box venga danneggiato a causa di Incendio della moto e vengano danneggiati irrimediabilmente eventuali Borse laterali o Bauletto installati a bordo.
L’Assicurazione è estesa:
a) alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo;
b) ai danni determinati da atti dolosi di terzi;
c) alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa della sede operativa o legale dell’Assicurato di proprietà del Contraente o dell’Assicurato, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per anno assicurativo.
d) nel caso di “Danno Totale” del Veicolo assicurato, al Bauletto e alle Borse laterali fino alla concorrenza di € 400,00 per Sinistro, con il limite di € 200,00 in caso di danno al solo Bauletto e di € 300,00 alle sole Borse laterali. La garanzia è valida sempre che nell’Applicazione sia barrata la casella “Bauletto e/o Borse laterali” e l’Assicurato fornisca idonea documentazione d’acquisto antecedente il Sinistro.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
F.3.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto sopra e quanto indicato all’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni causati da Fenomeni elettrici o da bruciature non seguite da Incendio.
F.3.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato nell’Applicazione.
F.3.4 - Incendio “Formula Compact”
(clausola operante solo se espressamente richiamata nell’Applicazione)
La Società indennizza l’Assicurato unicamente per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nell’Applicazione a seguito di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio che determinino il “Danno Totale” del Veicolo come disciplinato all’articolo “N.2.1.2 delle Condizioni di assicurazione”. L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato nell’Applicazione.
?
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Per tutti i dettagli vedi la Sezione Sinistri - Norme per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)
F.4 - Furto e Rapina 18
F.4.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)
A parziale deroga dell’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la Società indennizza l’Assicurato per i Dannimaterialiediretti subiti dal Veicolo indicato nell’Applicazione in conseguenza di Rapina, Furto consumato o tentato.
L’Assicurazione è estesa:
a) ai danni causati al Veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di Furto o Rapina di accessori o cose non assicurate poste al suo interno;
b) ai danni causati al Veicolo durante il possesso abusivo conseguente al Furto o alla Rapina, anche se derivanti da Atti di vandalismo;
c) allacolpagravedell’Assicurato, del Contraente e/odellepersonechedetengonolegittimamente il Veicolo;
d) nel caso di “Danno Totale” del Veicolo assicurato, al Bauletto e alle Borse laterali fino alla concorrenza di € 400,00 per Sinistro, con il limite di € 200,00 in caso di danno al solo Bauletto e di € 300,00 alle sole Borse laterali. La garanzia è valida sempre che nell’Applicazione sia barrata la casella “Bauletto e/o Borse laterali” e l’Assicurato fornisca idonea documentazione d’acquisto antecedente il Sinistro.
F.4.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto sopra e quanto indicato all’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni dovuti ad Appropriazione indebita.
F.4.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato nell’Applicazione.
Se il contratto prevede che il Veicolo sia dotato:
- del dispositivo “Unibox”, troveranno applicazione le norme disciplinate dall’articolo “M.1 delle Condizioni di assicurazione”;
- di un antifurto e localizzatore satellitare, in caso di Furto totale o Rapina senza ritrovamento del
Veicolo, non è applicato lo Scoperto, o il minimo non indennizzabile, pattuito nell’Applicazione
18 Se la moto viene danneggiata in seguito al Furto (ad es. un Incidente con altri veicoli o un urto ?
contro un muro) o subisce degli aWi vandalici, la garanzia Furto copre in questi casi?
Sì. La garanzia Xxxxx è estesa gratuitamente anche a tali eventi così come anche ai casi in cui il Furto sia stato in qualche modo “facilitato” da disattenzioni (ad esempio, aver lasciato le chiavi nel cruscotto).
fatti salvi i casi, specificatamente indicati nel successivo articolo “F.4.6 delle Condizioni di assicurazione” nei quali si aggiunge un ulteriore Scoperto del 25%, allo Scoperto, o al minimo non indennizzabile, eventualmente pattuito nell’Applicazione.
F.4.4 – Furto e Rapina “Formula Compact”
(clausola operante solo se espressamente richiamata nell’Applicazione)
La Società indennizza l’Assicurato unicamente per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nell’Applicazione in conseguenza di Rapina, Furto consumato o tentato che determinino il “Danno Totale” del Veicolo come disciplinato all’articolo “N.2.1.2 delle Condizioni di assicurazione”.
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato nell’Applicazione.
F.4.5 - Furto e Rapina “Plus” (Condizione aggiuntiva della garanzia Furto e Rapina) (Condizione aggiuntiva valida soltanto se espressamente richiamata nell’Applicazione e sia stato pagato il relativo Premio)
F.4.5.1 – Appropriazione indebita
La Società, a parziale deroga del punto d) dell’articolo “F.4.2 delle Condizioni di assicurazione”, estende l’operatività dell’Assicurazione ai Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nell’Applicazione derivanti dall’Appropriazione indebita a condizione che:
a) l’Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con l’autore del reato;
b) sia stata inoltrata alla Società, unitamente alla denuncia, la copia della querela presentata ai sensi dell’articolo 646 del Codice penale
F.4.6 - Antifurto e Localizzatore Satellitare
(clausola operante solo se espressamente richiamata nell’Applicazione)
Qualora sul Veicolo indicato in Polizza sia installato un antifurto e localizzatore satellitare GPS/ GSM/GPRS:
• questo deve risultare conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa qui di seguito indicata
- direttiva 2014/53/EU;
- direttiva 2014/35/EU;
- direttiva 2014/30/EU;
- direttiva 2009/19/E
- omologazione CE;
- certificazione di sistema di qualità ISO 9001;
• questo deve essere stato installato dal produttore, ovvero, da sue filiali e/o punti vendita ufficiali, centri di installazione da lui formalmente riconosciuti e convenzionati, dalla casa costruttrice del Veicolo e/o suo rappresentante; in relazione ad esso deve essere stato attivato un contratto per la fornitura del servizio di localizzazione satellitare da parte di Società terze.
Il Contraente si impegna a consegnare all’Agenzia/Punto Vendita della Società, all’atto dell’emissione dell’Applicazione:
- il documento , rilasciato dai soggetti sopra indicati, attestante la sussistenza di tutti i
requisiti tecnici dichiarati in Polizza;
- il contratto relativo alla fornitura del servizio di localizzazione satellitare e il documento comprovante l’avvenuta installazione.
Qualora si verifichi un Sinistro e il Contraente/Assicurato non abbia consegnato tale documentazione all’atto dell’inserimento dell’Applicazione, la Società, prima di procedere alla liquidazione, verifica che il Contraente/Assicurato vi abbia successivamente provveduto, verificando altresì la conformità della stessa.
In considerazione di quanto sopra e degli obblighi assunti dal Contraente, considerati essenziali per l’assunzione e la valutazione del rischio ed a fronte dei quali gli sono riconosciute condizioni contrattuali ed economiche di maggior favore, la Società presta la garanzia Furto e Rapina a condizione che:
a) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia stato installato a bordo del Veicolo e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nel contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
b) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una centrale;
c) il centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul Veicolo, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e centrale;
d) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla centrale, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
e) la centrale sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare;
f) il Veicolo assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS/ GSM/GPRS;
g) nel caso di mancata trasmissione dell’allarme causata dall’assenza di campo della rete GPS/ GSM/GPRS, la garanzia assicurativa sarà pienamente operante.
Pertanto, fatta eccezione per i casi di Rapina e Appropriazione indebita, nei casi in cui:
• una o più delle condizioni riportate nei punti da a) a g) non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo;
• il segnale di allarme, relativo al Furto del Veicolo assicurato, non pervenga alla centrale e la comunicazione dell’evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto, salvo quanto previsto al punto g);
• l’Assicurato, pur messo a conoscenza dell’esistenza di un guasto a carico del sistema antifurto e localizzazione satellitare e/o di sue parti o componenti, non abbia provveduto ad ottemperare alle istruzioni della centrale relative alle riparazioni e/o ai necessari interventi di ripristino;
• si sia verificata l’interruzione dei servizi da parte del Provider telematico per mancato pagamento del canone da parte dell’Assicurato,
la garanzia viene prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 25%, cumulabile con quello eventualmente previsto nell’Applicazione.
F.4.6.1 - Cosa NON assicura (Esclusioni)
Fermo quanto indicato all’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni conseguenti a:
• interruzione della fornitura di servizi da parte della centrale per mancato pagamento del canone;
• mancanza di conformità della documentazione sopra prevista;
• contenziosi in corso tra Contraente e/o Assicurato e i gestori dei telefoni che possano avere come conseguenza, diretta o indiretta, l’interruzione anche parziale del segnale elettronico di controllo.
In caso di Furto, Rapina e Appropriazione indebita, il Contraente/Assicurato, conferisce alla Società la facoltà di assumere direttamente dalla centrale, che gestisce direttamente il servizio di localizzazione satellitare ogni notizia necessaria per risalire al posizionamento del Veicolo oggetto della garanzia satellitare prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il Veicolo è stato lasciato incustodito. A tale scopo sottoscriverà gli eventuali atti che fossero necessari.
In caso di ritrovamento del Veicolo, il Contraente/Assicurato deve darne comunicazione alla
Società. Restano esclusi dalla garanzia gli eventuali costi sostenuti per il recupero del Veicolo.
?
Il Veicolo è stato rubato o ha subito dei danni
in seguito ad un tentativo di Xxxxx. Che cosa devo fare?
Attiva la procedura per l’Indennizzo del danno!
Chiama il Numero Verde 800 993 388 dall’estero x00 000 0000000
o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia/Punto Vendita Per tutti i dettagli vedi la Sezione Sinistri -
Norme per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)
F.5. - Eventi Naturali
F.5.1. - Cosa Assicura (rischio assicurato)
A parziale deroga dell’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione” la Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nell’Applicazione in conseguenza di: inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto.
L’Assicurazione è estesa alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
F.5.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto sopra e quanto indicato all’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni:
• conseguenti alla circolazione dei Veicoli;
• al motore conseguenti ad aspirazione dell’acqua;
• agli impianti elettrici causati da Fenomeni elettrici comunque manifestatisi.
F.5.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo fermo il limite del Valore assicurato indicato nell’Applicazione.
?
Il Veicolo è stato danneggiato in seguito ad un evento atmosferico.
Che cosa devo fare?
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F.6 - Eventi Sociopolitici
F.6.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)
A parziale deroga dell’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione” la Società, indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nell’Applicazione in conseguenza di: disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, Atti di vandalismo. La Società, salvo il caso di “Danno Totale”, riconosce l’Indennizzo per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.
L’Assicurazione è estesa alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
F.6.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto sopra e quanto indicato all’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni:
• conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro veicolo;
• avvenuti mentre il Contraente, l’Assicurato o il conducente hanno preso parte attiva all’evento sociopolitico.
F.6.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato nell’Applicazione.
?
Il Veicolo è stata danneggiato in seguito ad un Atto di vandalismo.
Che cosa devo fare?
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F.7 - Collisione - (riservata ai motocicli, alle motocarrozzette ed ai quadricicli trasporto persone)
F.7.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)
La Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali subiti dal Veicolo indicato nell’Applicazione, oltreché per gli eventuali danni avvenuti in conseguenza di uno degli eventi previsti dalla garanzia, durante la circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di:
a) collisione con velocipedi, veicoli a braccia o con uno o più veicoli identificati con la targa o altro dato di immatricolazione;
b) collisione con persona identificata, lesa a seguito del Sinistro;
c) collisione con animali.
L’Assicurazione è, inoltre, estesa:
1. alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo;
2. ai danni verificatisi quando il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro;
3. ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato nell’Applicazione, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso.
E’ in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del Veicolo indicato nell’Applicazione.
F.7.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto indicato all’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni:
• causati da traino attivo e passivo, da manovre a spinta o a mano, da circolazione “fuoristrada”;
• causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto indicato ai punti 2 e 3 dell’articolo “F.7.1 delle Condizioni di assicurazione”;
• cagionati da operazione di carico e scarico;
• causati all’abitacolo qualora i danni siano conseguenza immediata e diretta dell’attivazione accidentale dell’airbag;
• alle ruote (cerchioni, coperture, camere d’aria) in assenza di altri danni al Veicolo a seguito di evento previsto dall’oggetto della garanzia;
• dovuti a vizi di costruzione del Veicolo conosciuti dall’Assicurato.
F.7.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato nell’Applicazione.
La Società rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del
conducente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
F.7.4 - Collisione “Plus” (Condizione aggiuntiva della garanzia Collisione valida soltanto se espressamente richiamata nell’Applicazione e sia stato previsto il relativo Premio)
La Società rimborsa, finoall’80%, lespesesostenuteperilriacquistodelleprotezionimotociclistiche indossate dal conducente Proprietario del Veicolo, del Bauletto e delle Borse laterali danneggiati in conseguenza di collisione con Xxxxxxx identificato ed immatricolato.
Il rimborso opera con i seguenti limiti:
a) per protezioni motociclistiche fino alla concorrenza di € 600,00 per Sinistro e per anno assicurativo e con un massimo di € 200,00 per il casco, di € 300,00 per il giubbotto protettivo, di € 200,00 per il paraschiena;
b) per Bauletto e Borse laterali fino alla concorrenza di € 400 per Sinistro e per anno assicurativo, con il limite di € 200,00 per il Bauletto o di 300,00 per le Borse laterali.
Perché la garanzia sia valida per il Bauletto e le Borse laterali è necessario che nell’Applicazione sia barrata la casella “Bauletto e/o Borse Laterali”
L’Indennizzo sarà effettuato sempreché protezioni motociclistiche, Bauletto e Borse laterali presentino abrasioni, strappi, rotture e simili tali da comprometterne l’utilizzo e la sicurezza d’uso; non sono, pertanto, indennizzabili i danni di sola natura estetica come graffi o rigature.
Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione:
- di idonea documentazione relativa al riacquisto (fattura, scontrino, ricevuta fiscale);
- delle protezioni motociclistiche, del Bauletto e delle Borse laterali danneggiati.
?
Il Veicolo ha subito dei danni in seguito ad un Incidente stradale con un altro veicolo. Che cosa devo fare?
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- Norme per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)
F.8 - Garanzie Accessorie
F.8.1 - R.C.A. “Extra”
F.8.1.1 - Come Assicura
La Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle Somme assicurate. I danni al
Veicolo sono indennizzati senza applicazione del Degrado d’uso.
Garanzie prestate
1. Perdita delle chiavi
In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere, delle serrature di sbloccaggio dell’impianto antifurto del Veicolo indicato nell’Applicazione, la Società rimborsa le spese sostenute:
• per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
• per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell’impianto antifurto;
• per l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio dell’impianto antifurto. Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di smarrimento, dell’autodichiarazione fornita dall’Assicurato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 400,00 per Sinistro.
2. Ripristino dotazioni di sicurezza
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro, le spese sostenute per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza ed i dispositivi antincendio del Veicolo indicato nell’Applicazione, in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad Incidente della circolazione.
La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto.
3. Ripristino dell’impianto antifurto e del sistema di navigazione satellitare
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 600,00 per Sinistro, le spese sostenute per riparare o sostituire l’impianto antifurto e/o il sistema di navigazione satellitare stabilmente installato sul Veicolo indicato nell’Applicazione, in caso di Incendio o qualora abbiano perso la loro funzionalità in seguito ad Incidente della circolazione.
La garanzia è prestata a condizione che tali spese non siano risarcibili dal responsabile civile, né risultino indennizzabili in base ad altre garanzie prestate dal contratto.
4. Soccorso vittime della strada (valido esclusivamente per i Quadricicli per trasporto persone)
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro, le spese sostenute per riparare idanni all’interno del Veicolo indicato nell’Applicazione ed agli indumenti del conducente determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti.
Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall’Autorità competente.
5 . Responsabilità Civile per difetti di manutenzione
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 105.000 per Sinistro, le spese sostenute relative ai danni subiti dal conducente del Veicolo assicurato - se diverso dal Proprietario - a causa di difetti di manutenzione dei quali il Proprietario dello stesso sia stato ritenuto responsabile.
6. Ricorso Terzi da Incendio
La Società assicura la Responsabilità Civile per i Danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose/ animali di Terzi ed a persone dal Veicolo indicato nell’Applicazione quando
lo stesso non è in circolazione, anche in area privata, a seguito di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 250.000 per ogni Sinistro.
La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla Società per la Responsabilità Civile obbligatoria.
La prestazione non si cumula con analoghe prestazioni eventualmente previste dalla Società per lo stesso Xxxxxxx indicato nell’Applicazione
Sono esclusi i danni:
• a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall’Assicurato;
• da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
F.8.2 - C.V.T. “Extra”
F.8.2.1 - Come Assicura
La Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle Somme assicurate. I danni al
Veicolo sono indennizzati senza applicazione del Degrado d’uso.
Garanzie prestate
1. Tassa di proprietà – Tassa di circolazione
IIn caso di perdita totale del Veicolo indicato nell’Applicazione a conseguente a Furto, Rapina, Appropriazione indebita Incendio od Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto, la Società rimborsa la quota della tassa di proprietà o della tassa di circolazione relativa al periodo che intercorre tra la data del Sinistro e la data di scadenza della tassa pagata.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
• in caso di demolizione, alla restituzione del certificato di assicurazione, eventuale Carta Verde ed alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.
Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.
2. Spese di immatricolazione
In caso di perdita totale del Veicolo indicato nell’Applicazione conseguente a Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio od Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di
€ 400,00, le spese di immatricolazione di un altro Veicolo.
In caso di perdita della targa in seguito ad Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, Furto, Rapina, Appropriazione indebita o smarrimento della stessa, la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 400,00 le spese di reimmatricolazione del Veicolo.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx, Rapina o smarrimento della targa, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
• in caso di demolizione, alla restituzione del certificato di assicurazione, eventuale Carta Verde ed alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (Dipartimento dei Trasporti Terrestri per i ciclomotori) .
3. Spese di parcheggio e custodia
In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio del Veicolo indicato nell’Applicazione oppure di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto la Società rimborsa fino alla concorrenza di€ 500,00 per Sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il parcheggio e la custodia del Veicolo stesso disposti dall’Autorità.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
4. Danni indiretti
In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio del Veicolo indicato nell’Applicazione o di suo sequestro amministrativo a seguito di Sinistro R.C.A., la Società corrisponde al Proprietario del Veicolo la somma di € 10,00 per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità dello stesso, fino alla concorrenza di € 300,00 per Sinistro e per annualità assicurativa. La somma viene riconosciuta dal giorno della denuncia del Sinistro alla Società.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
• in caso di sequestro amministrativo, la copia del provvedimento.
5. Danni ai bagagli trasportati
La Società indennizza il conducente e le persone trasportate sul Veicolo indicato nell’Applicazione in caso di Incendio, Furto, Rapina, Appropriazione indebita o di Incidente della circolazione con sua responsabilità, indennizzabili a termini di contratto, per i danni subiti dai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà. Nel caso di Bauletto o Borse laterali la Società indennizza esclusivamente il loro contenuto.
Per i quadricicli trasposto persone, la garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all’interno del Veicolo e che, in caso di Furto, il reato sia avvenuto con effrazione e che il Veicolo fosse debitamente chiuso a chiave. Sono esclusi in ogni caso, denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, casco, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di: € 300,00 per Sinistro. Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
In caso di coesistenza con le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Furto e Rapina “Plus”, Collisione “Plus”, troverà applicazione l’indennizzo più favorevole all’Assicurato.
6. Rimborso spese documenti a seguito di Sinistro
In caso di “Danno Totale” indennizzabile a termini di contratto, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 300,00 per Sinistro, le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti per la liquidazione del danno al Veicolo indicato nell’Applicazione.
7. Rimborso spese documenti di circolazione
La Società, fino alla concorrenza di € 100,00 per anno assicurativo, rimborsa le spese sostenute per ottenere i duplicati dei documenti di circolazione del Veicolo indicato nell’Applicazione, distrutti in conseguenza di un Incidente della circolazione.
8. Rimborso spese di lavaggio e disinfezione
In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo indicato nell’Applicazione,indennizz abili a termini di contratto e del successivo ritrovamento dello stesso, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 100,00 per Sinistro, le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del Veicolo.
9. Sostituzione del telecomando apertura box e della serratura della Sede operativa o legale dell’Azienda
In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 150,00 per Sinistro, le spese sostenute per la sostituzione del telecomando apertura box, del cancello area box e della serratura della porta principale della Sede operativa o Sede legale dell’Assicurato, qualora al momento del Furto, della Rapina o dell’Appropriazione indebita si trovassero all’interno del Veicolo indicato nell’Applicazione.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità.
10. Danni da Fenomeno eleWrico
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per Sinistro, , le spese sostenute per la riparazione dei danni da Fenomeno elettrico subiti dal Veicolo indicato nell’Applicazione.
Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altri fonti di luce e per la batteria.
11. Collisione con veicolo identificato e non Assicurato
La Società indennizza i danni subiti dal Veicolo indicato nell’Applicazione a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria.
L’Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del Terzo e fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro, purché il Sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto e a condizione che l’Assicurato non abbia fatto ricorso al Fondo di Garanzia Vittime della Strada
12. Duplicato della patente di guida
Incasodi Furto, Rapina, Appropriazioneindebita o Incendio del Veicolo indicato nell’Applicazione oppure di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto che abbiano comportato anche la perdita o lo smarrimento della patente di guida del conducente dello stesso Xxxxxxx, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per Sinistro, le spese sostenute per ottenere il duplicato del documento.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
13. Rimborso spese per corso di recupero punti della patente (garanzia operante solo per “persona fisica”)
qualora dalla patente di guida del Proprietario del Veicolo assicurato siano decurtati dei punti in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per frequentare un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge.
La garanzia è operante a condizione che il Proprietario del Veicolo:
• sia una persona fisica;
• fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento dell’inserimento dell’Applicazione non fosse inferiore a dodici;
• fornisca la documentazione idonea a comprovare che, dopo l’avvenuta decurtazione, il numero residuo dei punti della patente di guida sia pari od inferiore a dodici;
• consegni copia della documentazione comprovante la frequenza al corso organizzato da autoscuola oppure da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.
14. Rimborso spese per esame revisione o rilascio della patente (garanzia operante solo per “persona fisica”)
La Società, qualora dalla patente di guida del Proprietario del Veicolo assicurato siano decurtati tutti i punti, in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese per riottenere la patente di guida.
La garanzia è operante a condizione che il Proprietario del Veicolo:
• sia una persona fisica;
• fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento dell’inserimento dell’Applicazione non fosse inferiore a dodici;
• consegni copia della documentazione comprovante le spese sostenute.
15. Rimborso spese per il noleggio di un ciclomotore o di un motociclo
In caso di Incendio, Furto, Rapina, Appropriazione indebita o Incidente da circolazione del Veicolo indicato nell’Applicazione, per i quali sia necessario un fermo per la riparazione di oltre 8 ore consecutive di manodopera effettiva certificate secondo i tempari della casa costruttrice, la Società rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un ciclomotore o di un motociclo per un massimo di 10 giorni consecutivi a partire dalla data indicata dell’Assicurato purché l’inizio del noleggio avvenga entro 10 giorni dalla data del Sinistro. La garanzia è prestata con i limiti di €
30,00 per ogni giorno di noleggio e di € 300,00 per anno assicurativo.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura emessa da ditta autorizzata al noleggio e subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
• in caso di Incidente da circolazione, della copia della denuncia di Xxxxxxxx e della dichiarazione dell’officina attestante le ore consecutive di manodopera necessarie per la riparazione del Veicolo.
?
Cosa devo fare per ricevere l’Indennizzo relativo alle Garanzie Accessorie?
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G
Fascicolo Informativo - KM&Servizi Flotte Ciclomotori e Motocicli
SEZIONE OPZIONI TARIFFARIE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
(operanti solo se richiamate nell’Applicazione)
G.1 – “Valore Bloccato” (le opzioni di seguito riportate sono da considerarsi alternative)
G1.1 - Valore bloccato
A parziale deroga dell’articolo “N.2.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, relativamente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione e Kasko, , in caso di “Danno Totale”, se il Sinistro avviene entro 2 anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato nell’Applicazione (anche se avvenuta all’estero), l’ammontare del Danno indennizzabile è determinato sulla base del Valore commerciale del Veicolo, comprensivo degli Accessori di serie, al momento dell’acquisto indicato sul listino redatto da Dueruote (“quotazione valore di vendita”) o, se in sede di stipula richiesto dal Contraente, sulla base del valore indicato sulla fattura d’acquisto.
Gli Accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato in nell’Applicazione.
G 1.2 - Valore bloccato in caso di riacquisto di un nuovo Veicolo presso la stessa concessionaria
(opzione riservata ai concessionari – Riservato Direzione)
La presente opzione tariffaria è operante solo in caso di riacquisto da parte dell’Assicurato di un nuovo Veicolo della stessa marca del precedente e purché il Veicolo stesso:
• sia di valore pari o superiore del precedente;
• venga acquistato presso il medesimo concessionario entro e non oltre sei mesi dalla data di liquidazione del Sinistro.
Di tali circostanze occorre esibire idonea documentazione.
In tal caso, a parziale deroga dell’articolo “N.2.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, relativamente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Collisione, in caso di “Danno Totale”, se il Sinistro avviene entro 3 anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato nell’Applicazione (anche se avvenuta all’estero), l’ammontare del Danno indennizzabile è determinato sulla base del Valore commerciale del Veicolo, comprensivo degli Accessori di serie, al momento dell’acquisto indicato sul listino redatto da Dueruote (“quotazione valore di vendita”) o, se in sede di stipula richiesto dal Contraente, sulla base del valore indicato sulla fattura d’acquisto. Gli Accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato nell’Applicazione.
G.2 – “Adeguamento del Valore Assicurato e del Premio” 19
Per le annualità successive alla prima, il Contraente potrà decidere di adeguare il Valore assicurato del Veicolo scegliendo che ciò avvenga in modo automatico in base alle valutazioni redatte da Quattroruote o comunicando il nuovo importo che intende indicare nell’Applicazione.
19 Perché adeguare il valore del Veicolo ad ogni rinnovo annuale del contraWo? ? Per non correre il rischio di assicurare il Veicolo per un importo superiore (sovra assicurazione) o inferiore (sottoassicurazione) al suo reale valore di mercato e quindi, rispettivamente, pagare inutilmente un premio maggiore o, nel caso di sotto assicurazione, ricevere in caso di Sinistro, un indennizzo proporzionalmente inferiore.
Scegliendo l’adeguamento automatico del valore del Veicolo, da richiedere al momento della stipula del contratto, sarà la Compagnia, ad ogni scadenza annuale, ad allineare il valore del veicolo al prezzo di mercato determinato su Dueoruote e, conseguentemente, aggiornare il prezzo delle garanzie interessate.
G.2.1 - Adeguamento automatico del Valore Assicurato e del Premio
(opzione operante solo se espressamente richiamata nell’Applicazione)
La Società, ad ogni rinnovo annuale e, per i veicoli di età superiore ad un anno dalla data di prima immatricolazione, alla riattivazione del contratto effettua l’adeguamento automatico del Valore assicurato del Veicolo indicato nell’Applicazione sulla base delle valutazioni redatte da Dueruote (“quotazione valore di vendita”) e, nella stessa percentuale, anche del valore degli Accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, procedendo all’eventuale modifica dei premi delle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi naturali, Eventi Sociopolitici e Collisione.
I limiti massimi di Indennizzo ed i premi delle Garanzie Accessorie non sono soggetti a variazione per adeguamento del Valore assicurato.
Al momento della stipula dell’Applicazione il Contraente dichiara:
• a quale marca, modello ed allestimento appartiene il Veicolo che intende assicurare, indivi- duandolo fra quelli previsti da Dueruote;
• il mese e l’anno della prima immatricolazione del Veicolo, anche se avvenuta all’estero;
• il valore complessivo degli eventuali Accessori aggiuntivi non di serie che intende assicurare. L’adeguamento automatico non viene effettuato:
• se il Valore assicurato è inferiore alla valutazione di Dueruote;
• per i Xxxxxxx assicurati con Applicazioni che prevedano clausole di vincolo a favore di xxxxx, qua- lora l’ente vincolatario non abbia autorizzato l’adeguamento del Valore assicurato;
• in caso di cessazione delle valutazioni di Dueruote o di sostanziale modifica dei criteri di valu- tazione adottati dalle rubriche “Moto nuove” ed “Moto usate” di tale fonte;
• se il modello del Veicolo assicurato non è più quotato da Dueruote.
In questi casi il valore del Veicolo e degli eventuali Accessori aggiuntivi non di serie saranno adeguati al valore di mercato solo su specifica richiesta del Contraente.
G.2.2 - Adeguamento del Valore Assicurato e del Premio su richiesta del Contraente
La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il Valore assicurato del Veicolo indicato nell’Applicazione ed il valore degli Accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, al Valore commerciale, procedendo all’eventuale modifica dei Premi applicando gli stessi elementi tariffari definiti nel precedente “Adeguamento automatico del Valore assicurato e del Premio” (ad esempio: classe di merito di Conversione Universale (C.U.), età dell’Assicurato, dati tecnici del Veicolo).
G.3 – Applicazione del Degrado d’uso ai pezzi di ricambio
A parziale deroga dell’articolo “N.2.1.2 delle Condizioni di Assicurazione ”la Società -in caso di “Danno Parziale”- procederà all’applicazione per i pezzi di ricambio della svalutazione dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione o vetustà (Degrado d’uso).
G.4 – Perizia preventiva (Riservato Direzione)
Il valore indicato nell’Applicazione è quello risultante dalla perizia preventiva effettuata (come da documentazione allegata al contratto) e corrisponde al valore complessivo del Veicolo assicurato. Ai fini liquidativi si precisa che tale importo corrisponde al Valore commerciale e non potrà subire riduzioni per l’intera annualità assicurativa. Trascorsa l’annualità, se il Contraente non presenta nuova perizia, in caso di Sinistro si procederà alla determinazione dell’ammontare del danno come da Condizioni di assicurazione.
43 di 105
G – SEZIONE OPZIONI TARIFFARIE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
G.5 - Autorizzazione per la sospensione e la riattivazione dei Veicoli assicurati con Polizze
gestite nella forma a Libro Matricola
In deroga a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione è ammessa la sospensione delle garanzie in corso di contratto per uno o più Veicoli assicurati. La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dall’Applicazione. Il Contraente, qualora intenda sospendere le garanzie in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società: la sospensione decorre da tale data. All’atto della sospensione la Società, per ciascun Veicolo per il quale è stata richiesta, rilascia un’appendice alla Polizza con l’indicazione della dicitura “sospensione” che deve essere sottoscritta dal Contraente; in essa viene riportata la data di decorrenza della sospensione/esclusione. La sospensione è ammessa fino a 2 volte per anno assicurativo e l’eventuale riattivazione delle garanzie deve avvenire entro la data di scadenza della Polizza Libro Matricola. La riattivazione è possibile sia sullo stesso che su di un altro Xxxxxxx, purché in quest’ultimo caso:
• il precedente Veicolo sia stato oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita o sia sta- to alienato, demolito, distrutto od esportato definitivamente;
• il Veicolo a favore del quale viene effettuata la riattivazione delle garanzie appartenga alla stessa categoria (ad esempio motociclo con motociclo);
• il Proprietario del Veicolo (nel caso dei contratti di leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
All’atto della riattivazione la Società rilascia un’appendice alla Polizza che deve essere sottoscritta dal Contraente e che riporta la data di decorrenza della riattivazione/inclusione. In tal caso la riattivazione verrà effettuata con l’applicazione della Tariffa in corso sul contratto sospeso per la determinazione del Premio.
In sede di regolazione si terrà conto nei conteggi dei periodi di sospensione delle Applicazioni sospese per almeno 60 giorni (ad eccezione del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro) e pertanto si procederà al rimborso del Premio netto pagato e non goduto. La sospensione non è consentita per le Polizze amministrate nella forma “a variazione” e nel caso di Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo.
H
SEZIONE ASSISTENZA
Fascicolo Informativo - KM&Servizi Flotte Ciclomotori e Motocicli
H.1 – ASSISTENZA STRADALE 20
H.1.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)
La Società si impegna a erogare erogare una o più delle Prestazioni di immediato aiuto previste dall’articolo ”H.1.7 delle Condizioni di assicurazione” qualora l’Assicurato si trovi in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti.
Le Prestazioni sono erogate attraverso la Centrale operativa, la quale:
• individua quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall’Assicurato in base alle informazioni che quest’ultimo fornisce e a quelle eventualmente recepite in automatico tramite il dispositivo Unibox, se installato;
• le eroga direttamente oppure può incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa.
La Centrale operativa non eroga:
• le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
• alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l’Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.
H.1.2 - Pagamento delle Prestazioni
La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni indispensabili ad aiutare l’Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa, e comunque entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti da ciascuna Prestazione.
I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull’Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione od alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati. Se l’Assicurato non accetta di corrispondere l’eccedenza, la Società eroga la Prestazione solo nei limiti di quanto indicato nella Prestazione stessa.
In alternativa, e solo se autorizzato dalla Centrale operativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale operativa, entro e nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l’Assicurato deve produrre l’originale dei documenti fiscali che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.
H.1.3 – Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Se non diversamente previsto nelle singole Prestazioni, queste ultime non vengono erogate se l’evento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza:
• di dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
• di un atto di guerra, insurrezione, tumulto popolare, nonché di aggressione o di atti violenti che
20 Chi può usufruire delle garanzie di Assistenza? Quando?
L’Assistenza è dedicata al Veicolo indicato sul contratto ed ai suoi occupanti, quando si verifica il caso di diflcoltà (ad esempio: guasto, Incidente, Furto, Infortunio da circolazione ecc.).
?
abbiano movente politico e sociale ed ai quali l’Assicurato abbia partecipato attivamente;
• di partecipazione a gare o competizioni sportive motoristiche, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
• di guida del Veicolo in mancanza della abilitazione prescritta dalle disposizioni di legge in vigore salvo il caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida ma sia in attesa del rilascio della patente. Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti autorità entro 120 giorni, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
• della circolazione non avvenuta in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
• dell’immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla garanzia della casa costruttrice;
• delle operazioni di ordinaria manutenzione del Veicolo.
Inoltre, le Prestazioni di assistenza non vengono erogate in caso di:
• eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcanica) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
• eventi che abbiano colpito parti di uso non esclusivo della sede legale/operativa (quali, a puro titolo di esempio: cancelli, porte, portoni d’accesso dell’edificio in cui è situata la sede legale/operativa)
• assistenza ad animali feroci e/o pericolosi di proprietà dell’Assicurato.
H.1.4 - Delimitazioni
1. La Struttura organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato;
2. la Società non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per Prestazioni organizzate da altre imprese di Assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste, in fase di erogazione dell’assistenza, alla Struttura organizzativa e da queste organizzate;
3. La Società non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l’Assicurato e tale professionista;
4. i pernottamenti, ove previsti, sono a carico della Società se già non rientranti nel programma di viaggio originario;
5. eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o da altri aventi diritto, se usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla Società, devono essere consegnati alla stessa;
6. la Società mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva con percorrenza chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato.
La Società tiene a proprio carico i costi per:
• le garanzie di Responsabilità Civile Autoveicoli, Incendio, Furto e Rapina;
• eventuali oneri aeroportuali e ferroviari;
• la restituzione del Veicolo ad un punto di noleggio diverso da quello presso il quale il Veicolo è stato consegnato all’Assicurato;
• le dotazioni di cui tutti i veicoli devono disporre per circolare in conformità a quanto stabilito dalle norme in vigore o da specifici provvedimenti adottati dalle Autorità competenti (ad esempio: catene da neve, se obbligatorie).
Tutte le altre spese sono a carico dell’Assicurato. Rientrano in tale ambito, a puro titolo di esempio, quelle relative a: carburante, pedaggi autostradali, dotazioni che rispondono ad esigenze specifiche dell’Assicurato (seggiolini per il trasporto di bambini, portabici, portasci eccetera), le Franchigie e Scoperti delle coperture assicurative, le coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Inoltre il centro di noleggio che fornisce il veicolo sostitutivo può richiedere la costituzione di una cauzione che deve essere prestata direttamente dall’Assicurato. A tal fine, egli deve fornire una carta di credito a lui intestata;
7. gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro 30 giorni dalla messa a disposizione. Trascorso tale termine l’Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi legali.
L’Assicurato deve attenersi alle istruzioni operative impartite dalla Struttura organizzativa. La Prestazione non è operante:
• se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;
• se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura organizzativa garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate;
8. le Prestazioni di assistenza che richiedono l’accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell’Assicurato sono erogate solo a condizione che il Proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale operativa preventivo consenso scritto;
9. le Prestazioni di assistenza che richiedono l’accesso della sede legale/operativa sono erogate solo in presenza dell’Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto
H.1.5 – Obblighi dell’Assicurato 21
Al momento della richiesta di assistenza, l’Assicurato deve comunicare alla Struttura organizzativa:
• gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla Prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, targa del Veicolo, ecc.);
• tutte le informazioni ed i documenti necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento e ad individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell’evento, ora e luogo dell’accadimento, numero persone presenti sul Veicolo, eventuale cartella clinica, ecc.).
21 Chi organizza ed invia l’assistenza richiesta? Posso pensarci in autonomia e poi essere ?
rimborsato?
Per l’erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti sul contratto occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale operativa richiedendo l’aiuto necessario, pena il mancato rimborso dell’intervento.
NOTA BENE! Per tuWi i deWagli vedere la Sezione Sinistri – Norme per la garanzia Assistenza.
L’inadempimento da parte dell’Assicurato, dell’obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale operativa, comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione di assistenza salvo quanto previsto dall’articolo “N.3.1.1 delle Condizioni di assicurazione” delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.
H.1.6 – Diritto di Rivalsa
La Società si riserva il diritto di Rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato.
H.1.7 - Prestazioni di assistenza
La garanzia “Assistenza Stradale” opera entro gli ambiti territoriali rispettivamente indicati all’articolo “A.5 delle Condizioni di assicurazione”, salvo quanto espressamente indicato nel seguito per le singole Prestazioni.
H.1.7.1 - ASSISTENZA “COMPLETA” 22
In caso di guasto, Incidente conseguente alla circolazione, Incendio, Furto - totale o parziale, tentato o consumato, Rapina, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi di ac- censione o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte (per quadricicli trasporto perso- ne), mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento car- burante, Atti di vandalismo, nevicata , accumulatore scarico (batteria) che rendano il Veicolo indisponibile o inutilizzabile, la Società per il tramite della Centrale operativa:
1. invia presso il Luogo dell’assistenza personale idoneo dotato dell’attrezzatura necessaria per:
• effettuare le riparazioni eseguibili in loco in caso di:
- necessità di riavviare l’accumulatore scarico (batteria) o, se disponibile il ricambio, di sostituirla;
- necessità di effettuare un rabbocco di carburante;
- necessità di riparare il pneumatico.
La Società tiene a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera di personale idoneo dotato dell’attrezzatura necessaria per le riparazioni.
22 Che cosa oflre l’Assistenza stradale “ Completa”? ? L’assistenza “Completa” garantisce la massima sicurezza in viaggio. Proprio per questo le prestazioni di assistenza prevedono:
a) interventi in Italia ed Europa in caso di guasto come di Incidente stradale, foratura piut- tosto che Infortunio da circolazione e così via;
b) garanzie e servizi dedicati per soddisfare le esigenze di mobilità dei passeggeri, la ri- parazione e la gestione del Veicolo, la pronta assistenza sanitaria e quant’altro possa essere utile “in caso di difficoltà”.
NOTA BENE! Leggere con aWenzione quanto deWagliatamente previsto per ogni garanzia prestata.
Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo;
La garanzia non è operante qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).
2. rimette in assetto di marcia il Veicolo che si sia ribaltato e/o si trovi al di fuori della sede stradale.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per evento.
Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato i costi conseguenti:
• ai danni cagionati a terzi a causa dell’uscita di strada del Veicolo (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
La garanzia non è operante qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).
• al recupero di beni presenti a bordo del Veicolo (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera);
3. trasporta il Veicolo e gli Assicurati fino al punto di riparazione convenzionato con la Società, più vicino al Luogo dell’assistenza e, se necessario, a giudizio della Centrale operativa, mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva.
Qualora l’intervento di soccorso venga effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenga in viabilità autostradale, il Veicolo verrà trasportato fino al deposito più vicino al Luogo dell’assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• al trasporto e alla custodia del Veicolo, dal momento del ricovero in deposito fino al completamento del trasporto, fino ad un importo massimo di € 600,00 per evento;
sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato i costi conseguenti al trasporto e alla custodia del Veicolo ad un punto di riparazione diverso da quelli previsti;
• al trasporto degli Assicurati;
• al noleggio di un’autovettura sostitutiva (di cilindrata compresa fra 1300 e 1600 centimetri cubici) a partire dalla data indicata dall’Assicurato, purché entro un mese dalla data del Sinistro fino ad un massimo di:
- 30 giorni consecutivi, in caso di Furto totale o Rapina del Veicolo;
- 7 giorni consecutivi, in tutti gli altri casi.
L’autovettura sostitutiva viene messa a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”;
Se l’Assicurato non intende far trasportare il Veicolo al punto di riparazione convenzionato:
• il trasporto del Veicolo e degli Assicurati verrà effettuato fino al punto di riparazione di sua fiducia purché si trovi entro il limite di 50 km dal Luogo dell’assistenza;
• l’autovettura verrà fornita solo se il punto di riparazione attesta per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulta compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice.
4. ricerca e spedisce i pezzi di ricambio non disponibili presso il Luogo dell’assistenza, quando il Veicolo si trovi all’estero.
Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. Prima dell’invio dei pezzi di ricambio, l’Assicurato deve dare garanzia del loro pagamento;
5. organizza il pernottamento degli Assicurati presso una struttura alberghiera, per attendere che il Veicolo venga riparato o per il tempo necessario alla Centrale operativa per erogare le ulteriori Prestazioni, quando il Luogo dell’assistenza si trovi ad oltre 50 Km dalla sede legale/operativa.
La Società tiene a proprio carico i costi per 3 notti di pernottamento e fino ad un massimo di
€ 500,00 per evento;
6. organizza il viaggio degli Assicurati per raggiungere la Destinazione, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all’Abitazione o dalla sede legale/operativa.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi al mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa ed in relazione alla tratta da percorrere. Qualora la Prestazione venga erogata mettendo a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva, la Società tiene a proprio carico i costi relativi al noleggio secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”;
7. mette a disposizione dell’Assicurato un taxi per incombenze legate direttamente o indirettamente all’evento quali, a puro titolo di esempio: raggiungere il punto di noleggio, la struttura alberghiera o il luogo di lavoro; rientrare presso la propria Abitazione, sede legale/ operativa; eccetera.
La Società tiene a proprio carico il costo di una corsa fino ad un importo massimo di € 50,00 per evento;
8. organizza il viaggio dell’Assicurato o di una persona da lui autorizzata per iscritto fino al luogo presso il quale si trova il Veicolo, qualora lo stesso:
• sia stato riparato dopo aver subito danni tali da renderlo inutilizzabile per oltre 36 ore se si trova in Italia, o almeno 5 giorni se si trova all’estero;
• sia stato ritrovato dopo un Furto o una Rapina, entro 1 anno dalla data di denuncia del Furto o della Rapina, e sia in condizioni di circolare.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi al viaggio di sola andata da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa ed in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell’autovettura sostitutiva;
IN ALTERNATIVA, a scelta dell’Assicurato:
trasporta il Veicolo dal luogo presso il quale esso si trova fino al punto di riparazione convenzionato con la Società più vicino alla sede legale/operativa dell’Assicurato, qualora lo stesso:
• abbia subito danni tali da renderlo inutilizzabile per oltre 36 ore se si trova in Italia, almeno 5 giorni se si trova all’estero;
• sia stato ritrovato dopo un Furto o una Rapina, entro 1 anno dalla data di denuncia del Furto o della Rapina.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi.
Le Prestazioni potranno essere erogate dopo che l’Assicurato:
- abbia pagato le spese di propria competenza (manodopera per le riparazioni, pezzi di ricambio, custodia, eccetera), se il Veicolo si trova presso un punto di riparazione o un luogo di deposito;
- abbia messo a disposizione del soccorritore incaricato di effettuare il trasporto o del professionista che ha il compito di condurre il Veicolo gli strumenti (quali, ad esempio: chiavi, telecomando, eccetera) i documenti necessari (quali, ad esempio: verbale di dissequestro, libretto di circolazione, delega a condurre il Veicolo, eccetera);
9. organizza, su richiesta dell’Assicurato, la demolizione del Veicolo quando l’evento si verifica in Italia. La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• al trasporto del Veicolo e alla relativa demolizione presso un centro preposto;
• alla cancellazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico, Dipartimento dei Trasporti Terresti per i ciclomotori).
La garanzia non è operante qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).
10. supporta l’Assicurato nel disbrigo delle pratiche amministrative che si rendano necessarie per la demolizione e/o lo smontaggio del Veicolo in loco quando l’evento si verifica all’estero.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi alla richiesta ed al rilascio sul Luogo dell’assistenza della documentazione necessaria.
Sono esclusi e restano a carico dell’Assicurato i costi relativi alla documentazione amministrativa da richiedersi in Italia e all’eventuale traduzione che si rendesse necessaria.
In caso di sequestro del Veicolo conseguente a riscontro negativo della copertura assicurativa RCA da parte delle Autorità, sebbene il relativo Premio risulti regolarmente pagato dal Contraente, la Società per il tramite della Centrale operativa:
11. organizza il viaggio dell’Assicurato per raggiungere la Destinazione, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all’Abitazione o alla sede legale/operativa.
Il mezzo di trasporto verrà individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa, in relazione alla tratta da percorrere. Qualora la Prestazione venga erogata mettendo a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva, il noleggio verrà organizzato secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino a un importo massimo di € 150,00 per evento;
12. provvede al noleggio di un’autovettura sostitutiva (di cilindrata compresa fra 1300 e 1600 centimetri cubici).
La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino al dissequestro del Veicolo e comunque per un massimo di 7 giorni consecutivi. L’autovettura sostitutiva viene messa a disposizione
dell’Assicurato secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”.
In caso di Infortunio conseguente alla circolazione del Veicolo; malore che si sia manifestato durante la circolazione del Veicolo o in conseguenza della medesima; smarrimento, sottrazione, distruzione o ritiro dei documenti di abilitazione alla guida da parte dell’Autorità, che rendano impossibile all’Assicurato guidare il Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa:
13. invia personale idoneo a condurre il Veicolo dal Luogo dell’assistenza al luogo in Italia indicato dall’Assicurato, quando gli altri Assicurati non lo possano fare al suo posto per oggettive ragioni.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi al compenso del personale incaricato. Sono esclusi e restano a carico dell’Assicurato, che deve pagarli direttamente al professionista incaricato, tutti gli altri costi quali, ad esempio: carburante, pedaggi autostradali, traghetti, pasti e pernottamenti del personale incaricato, eccetera.
In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di Incidente da circolazione del Veicolo avvenuto all’estero che coinvolga l’Assicurato, la Società per il tramite della Centrale operativa:
14. mette a disposizione personale idoneo ad agevolare le comunicazioni con le Autorità locali. La Società tiene a proprio carico i costi relativi al professionista incaricato fino ad massimo di 10 ore anche non consecutive e comunque non oltre € 600,00 per evento;
15. anticipa fino ad un importo massimo di:
• € 5.000,00 per la costituzione della cauzione cosiddetta “civile” che sia richiesta dalle Autorità locali;
• € 6.000,00 per la costituzione della cauzione cosiddetta “penale” richiesta dalle Autorità all’estero per concedere la libertà provvisoria all’Assicurato;
• € 2.000,00 per l’onorario di un legale.
L’anticipo viene messo a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”.
In caso di guasto, Incidente da circolazione e ritrovamento dopo Furto o Rapina, la Società
per il tramite della Centrale operativa:
16. anticipa fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per riparare il Veicolo danneggiato. L’anticipo viene messo a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”.
In caso di sottrazione dei mezzi di pagamento, la Società per il tramite della Centrale operativa:
17. anticipa fino ad un importo massimo di € 500,00 per esigenze imprevedibili legate all’evento. L’anticipo viene messo a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”.
In caso di Infortunio o Disturbo post traumatico da stress conseguente alla circolazione del Veicolo che abbiano colpito l’Assicurato; malore che si sia manifestato durante la circolazione del Veicolo o in conseguenza della medesima, la Società per il tramite della Centrale operativa:
18. fornisce all’Assicurato una consulenza medica telefonica sulla patologia segnalata e riguardo ai professionisti e alle strutture a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura. Se l’Équipe medica lo ritiene necessario, l’Assicurato viene messo in contatto anche con uno specialista in medicina d’urgenza, cardiologia, ortopedia, neurologia, psicologia;
19. organizza per l’Assicurato una visita medica al suo domicilio in Italia. La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• all’organizzazione e all’onorario relativi alla visita medica;
• all’eventuale trasferimento presso il luogo ove si trovi il personale idoneo;
20. trasporta l’Assicurato presso la Struttura sanitaria più idonea per la diagnosi e la cura necessaria al caso specifico, più vicina al Luogo dell’assistenza.
Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall’Assicurato, che si trovi sul Luogo dell’assistenza.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• all’organizzazione ed all’esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
• all’accompagnamento durante il trasporto;
21. trasferisce l’Assicurato presso la Struttura sanitaria più vicina alla sua Abitazione, idonea ad erogare la cura necessaria, o presso la sua Abitazione.
Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall’Assicurato, che si trovi sul Luogo dell’assistenza.
L’uso dell’aereo sanitario speciale è limitato ai trasferimenti da Paesi dell’Europa e da quelli del bacino del Mar Mediterraneo.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• all’organizzazione ed all’esecuzione del trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
• all’accompagnamento durante il trasferimento;
22. organizza il viaggio di un Familiare presso il Luogo dell’assistenza o la Struttura sanitaria dove l’Assicurato sia stato portato in conseguenza dell’evento, per consentirgli di prendersi cura:
- dell’Assicurato ricoverato;
- dei minori di 15 anni rimasti soli.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• al viaggio di andata e ritorno, da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell’autovettura sostitutiva;
• alle spese di albergo fino a un importo massimo di € 250,00 per evento;
23. anticipa fino ad un importo massimo di € 3.000,00 per il pagamento delle spese mediche impreviste (ad esempio: medicinali, parcelle, articoli sanitari, eccetera).
L’anticipo viene messo a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”.
In caso di decesso dell’Assicurato conseguente alla circolazione del Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa:
24. organizza il trasferimento della salma presso il luogo di sepoltura in Italia. La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• al trasporto della salma;
• al feretro da utilizzarsi per il trasporto, fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per evento;
• agli oneri connessi all’espletamento delle formalità burocratiche e legali resesi necessarie sul Luogo dell’assistenza.
Sono escluse le spese relative alla ricerca e recupero della salma e alla cerimonia funebre (sepoltura, inumazione, cremazione).
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Sezione Sinistri - Norme per la garanzia Assistenza.
I
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SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
I.1 – Cosa Assicura (rischio assicurato)
La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle garanzie e delle Somme assicurate indicate nell’Applicazione, gli Infortuni che l’Assicurato 23 subisca:
• in conseguenza della circolazione;
• in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il Veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
• in occasione della salita e della discesa dal Veicolo stesso.
Nell’ambito dell’operatività delle garanzie previste sono compresi in copertura anche:
a) i colpi di sole o di calore, la folgorazione;
b) l’annegamento;
c) l’assideramento e il congelamento;
d) le rotture del tendine d’Xxxxxxx secondo i criteri di Indennizzo previsti dall’articolo “N.4.5.4 delle Condizioni di assicurazione” e le lesioni determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di in- farto;
e) le ernie addominali traumatiche da sforzo, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, secondo i criteri di Indennizzo previsti dall’articolo “N.4.5.3 delle Condizioni di assicurazione”;
f) gli Infortuni subiti in stato o in conseguenza di malessere, malore o stati di incoscienza;
g) gli Infortuni causati da colpa grave, imperizia e negligenza dell’Assicurato;
h) a seguito di atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.
I.1.1 - Estensioni gratuite
Sono altresì indennizzabili gli Infortuni di cui all’articolo “I.1 delle Condizioni di assicurazione”, ancorché derivanti da:
A) Rischio guerra, insurrezioni all’estero
A parziale deroga dell’articolo 1912 del Codice civile, l’operatività delle garanzie è estesa agli Infortuni derivanti da atti di guerra anche non dichiarata, insurrezione popolare, occupazione e invasione militare che l’Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di X. Xxxxxx, dello Stato della Città del Vaticano e dei Paesi dell’Unione europea, per un periodo massimo di 14 giorni dall’insorgere di tali eventi se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello stato estero.
B) Rischio tumulti popolari e atti di terrorismo
Le garanzie sono operanti anche per gli Infortuni subiti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, sommosse e atti violenti in generale ai quali l’Assicurato non abbia partecipato attivamente, salvo il caso di legittima difesa.
23 La persona proteWa dalla garanzia Infortuni del Conducente è il proprietario del Veicolo o chi ?
ha stipulato il contraWo?
La garanzia Infortuni del Conducente salvaguarda qualsiasi persona che, alla guida del Veicolo indicato sul contratto, può essere coinvolta in un Incidente stradale.
C) Rischio eventi naturali catastrofici
A parziale deroga dell’articolo 1912 del Codice civile, le garanzie, limitatamente ai soli casi Morte e Invalidità permanente, sono operanti anche per gli Infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto che limitatamente alle conseguenze di tali eventi l’Indennizzo dovuto sarà determinato sul 50% dei rispettivi capitali assicurati e secondo i criteri di Indennizzo previsti dall’articolo “N.4.5.5 delle Condizioni di assicurazione”.
D) Indennità in caso di perdita dell’anno scolastico
In caso di perdita dell’anno scolastico conseguente ad Infortunio che comporti un’assenza da corsi di studio frequentati in scuole medie inferiori e superiori, la Società corrisponde un’indennità pari a € 1.100,00 purché le assenze:
- siano di durata non inferiore a 60 giorni consecutivi od a 75 giorni in più soluzioni, e
- siano successive alla decorrenza della Polizza e si verifichino nel corso dello stesso anno scolastico.
Ai fini del computo dei giorni di assenza si considerano i giorni di lezioni effettivamente persi in conseguenza esclusiva di Infortunio.
L’Assicurazione è valida purché la perdita dell’anno scolastico si sia verificata entro un anno dal giorno dell’Infortunio, anche se successivamente alla scadenza del contratto.
I.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
La garanzia non opera per gli Infortuni determinati da:
• guida del Veicolo se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione, a meno che quest’ultima sia scaduta e venga rinnovata prima della definizione del Sinistro, oppure non venga rinnovata per causa esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente in conseguenza del Sinistro;
• partecipazione a competizioni e alle relative prove da chiunque organizzate;
• guida di Xxxxxxx in circuiti anche in assenza di competizione, tranne i corsi di guida sicura;
• delitti dolosi commessi o tentati dall’Assicurato;
• Ebbrezza alcolica, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni, infarto o patologie preesistenti, limitatamente all’Assicurato che ha determinato e subito l’Infortunio in tali stati;
• guerra o insurrezione, salvo quanto previsto dal precedente articolo “I.1.1 delle Condizioni di assicurazione”;
• trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche (intese come l’avvelenamento con sostanze nucleari, biologiche e chimiche);
• le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche, non rese necessarie da Infortunio indennizzabile;
• azioni o comportamenti dell’Assicurato direttamente collegati alle seguenti patologie: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
I.3 - Garanzie Prestate
A) Morte
La garanzia riguarda l’Infortunio che ha come conseguenza la morte dell’Assicurato.
La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio.
L’Indennizzo per ilcaso morte non è cumulabile con l’Indennizzo spettante per Invalidità permanente. Tuttavia, se l’Indennizzo per Invalidità permanente è stato pagato, ma l’Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio e in conseguenza di questo, gli eredi, hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell’Assicurato e l’Indennizzo già pagato all’Assicurato per l’Invalidità permanente, se inferiore. Nel caso contrario non sono tenuti a restituire la differenza.
A.1) Supervalutazione futuro protetto
Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell’Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, le quote di Indennizzo spettanti a termini di contratto ai figli minori o portatori di handicap dell’Assicurato verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso della Società non potrà comunque superare l’importo complessivo di € 200.000,00 qualunque sia il numero degli eredi minorenni o portatori di handicap.
A.2) Stato comatoso irreversibile
In caso di Infortunio da circolazione che abbia comportato uno Stato comatoso irreversibile, in quanto si sia protratto per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi, ferma la denuncia del Sinistro attestante il perdurare, per il periodo sopra indicato, dello stato comatoso come certificato dall’autorità medico-ospedaliera competente, la Società corrisponderà l’Indennizzo previsto per il caso Morte, secondo i criteri indicati all’articolo “N.4.4.3 delle Condizioni di assicurazione”.
B) Invalidità permanente
La garanzia riguarda l’Infortunio che ha come conseguenza una Invalidità permanente - accertata secondo i criteri indicati all’articolo “N.4.5.1 delle Condizioni di assicurazione” - corrispondendo un Indennizzo così calcolato sulla Somma assicurata:
Percentuali di Invalidità permanente accertata24 | Entità dell’Indennizzo |
inferiore o uguale al 49% | percentuale accertata applicata sulla Somma assicurata |
dal 50% al 95% | Somma assicurata |
superiore al 95% | doppio della Somma assicurata |
24 Come viene calcolato il rimborso in caso di Invalidità permanente? ? L’Indennizzo viene calcolato applicando la percentuale di Invalidità permanente accertata sulla Somma assicurata. Questo per invalidità riconosciute fino al 49%. Per le invalidità più gravi, invece, al fine di
garantire un sostegno economico più consistente, la Compagnia riconosce l’intera Somma assicurata per le invalidità comprese fra il 50% ed il 95%, raddoppiandola per le invalidità estremamente gravi (superiori al 95%).
La garanzia è prestata anche se l’Invalidità permanente si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio.
I.3.1 – Infortuni “Plus” (Garanzie aggiuntive della sezione Infortuni del Conducente)
(operanti solo se espressamente richiamate nell’Applicazione e sia stato previsto il relativo Premio)
C) Rimborso spese mediche da Infortunio
In caso di Infortunio avvenuto durante il periodo di validità del contratto, la Società assicura secondo le modalità e i limiti indicati al punto C.1) “Modalità di erogazione delle prestazioni” del presente articolo, il rimborso delle spese di cura rese necessarie dall’ Infortunio e sostenute non oltre 2 anni dalla data del Sinistro per:
• gli accertamenti diagnostici;
• gli onorari per visite con medici generici e/o specialisti nonché in caso di intervento chirur- gico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti e di ogni altro soggetto partecipante all’inter- vento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesi- ci applicati durante l’ intervento;
• i medicinali, i trattamenti fisioterapici rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 50% della Somma assicurata;
• gli interventi di chirurgia plastica ed estetica e le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall’Infortunio, entro il limite del 50% della Somma assicurata;
• le rette di degenza;
• l’acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sani- tari per agevolare il processo di guarigione;
• il rimborso delle spese per le protesi dentarie, limitatamente agli elementi dentari effetti- vamente persi o danneggiati e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre 2 anni dalla data del Sinistro. Resta comunque inteso che rimane sempre escluso il rimborso delle spese per le cure odontoiatriche e le paradontopatie;
• il trasporto dell’Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l’Istituto di cura, entro il limite del 50% della Somma assicurata.
C.1) Modalità di erogazione delle prestazioni
Per l’attivazione della garanzia è necessaria la prescrizione medica contenente il quesito diagnostico che ha reso necessaria la Prestazione stessa.
Relativamente alle visite specialistiche, i documenti di spesa (fatture, ricevute) debbono riportare l’indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.
Le Prestazioni sono erogate, a scelta dell’Assicurato, secondo le seguenti modalità:
a) Prestazioni sanitarie in StruWure Convenzionate con UniSalute 25
Nel caso di ricorso a Strutture convenzionate UniSalute la medesima provvede al pagamento diretto delle spese nel limite massimo di Indennizzo per annualità assicurativa pari alla Somma assicurata indicata nell’Applicazione e senza applicazione di alcuna Franchigia.
Per le Prestazioni sanitarie di cui al punto C) “Rimborso spese mediche da Infortunio” del presente articolo, relativamente alle sole cure termali, medicinali, acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori, nonché per il trasporto dell’Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l’Istituto di cura, la garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia di € 50,00 per ogni Infortunio. Tale Franchigia non viene applicata se al momento del Sinistro il conducente Proprietario indossa protezioni motociclistiche non obbligatorie (giubbotti protettivi, paraschiena) di cui fornisca idonea documentazione d’acquisto antecedente il Sinistro.
b) Prestazioni sanitarie in strutture non convenzionate con UniSalute 26
Nel caso di ricorso a strutture non convenzionate con UniSalute l’Assicurato potrà scegliere una Struttura sanitaria privata o pubblica di propria scelta, sostenere l’esborso anticipato delle spese relative e richiedere successivamente il rimborso integrale ad UniSalute nel limite massimo di Indennizzo per annualità assicurativa pari alla Somma assicurata indicata nell’Applicazione e con l’applicazione della Franchigia di € 50,00 per ogni Infortunio.
c) Prestazioni sanitarie nel Servizio Sanitario Nazionale
Qualora l’Assicurato si avvalga delle Prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, oppure di altre forme di assistenza sanitaria (enti mutualistici, casse sanitarie di assistenza ecc.), UniSalute rimborserà i ticket nonché le spese sanitarie rimaste a carico dell’Assicurato nel limite massimo di Indennizzo per
25 Cos’è UniSalute? ?
UniSalute è la Compagnia di assicurazioni del Gruppo Unipol dedicata all’assistenza sanitaria. Essa
mette a disposizione su tutto il territorio nazionale Strutture sanitarie convenzionate di elevata professionalità, medica, tecnologica e comfort.
Xxxxx vantaggi ho rivolgendomi ad UniSalute?
Molteplici ed utili:
- nessun esborso a carico perché UniSalute provvede a pagare direttamente le spese alla Struttura sanitaria a cui ci si rivolge;
- nessuna Franchigia applicata sull’ Indennizzo dovuto.
NOTA BENE!
Per richiedere la Prestazione sanitaria necessaria e godere di tutti vantaggi offerti da UniSalute occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale operativa di UniSalute, operativa 24 ore su 24 (vedi sezione “Riferimenti utili”).
26 NOTA BENE! Qualora si ricorra a visite od accertamenti presso strutture sanitarie non ! convenzionate con UniSalute, le spese sostenute saranno decurtate al momento dell’Indennizzo di Euro 50,00 per Infortunio.
annualità assicurativa pari alla Somma assicurata indicata nell’Applicazione, ma senza applicazione di Franchigie.
Nel corso dell’annualità assicurativa, la Somma assicurata indicata nell’Applicazione deve intendersi unica per le Prestazioni indicate alle lettere a), b) e c).
Sono comprese le spese per Prestazioni effettuate entro 2 anni dalla data dell’Infortunio.
D) Diarie da Infortunio
D.1) Indennità per ricovero
In caso di ricovero in Istituto di cura, anche in regime di day hospital, reso necessario da
Infortunio, la Società a guarigione clinica ultimata, corrisponderà:
⭬ l’indennità giornaliera indicata nell’Applicazione per ogni giorno di degenza;
⭬ il 50% dell’indennità prevista nell’Applicazione per ogni giorno di degenza in caso di day hospital, di almeno 2 giorni consecutivi.
L’indennità verrà corrisposta per la durata massima di 365 giorni per ogni Infortunio.
Agli effetti del computo delle giornate di degenza, si conviene che la giornata di entrata e uscita dall’Istituto di cura siano considerate una sola giornata qualunque sia l’ora del ricovero e della dimissione.
In caso di Infortunio, occorso all’Assicurato fuori dai confini della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, che comporti un ricovero in un Istituto di cura del luogo, la Società corrisponderà l’indennità giornaliera per ricovero maggiorata del 50% per tutto il periodo della degenza.
D.2) Indennità per Immobilizzazione
In caso di Infortunio che ha determinato una Immobilizzazione, la Società corrisponderà:
⭬ l’indennità giornaliera indicata inell’Applicazione.
L’indennità verrà corrisposta anche nel caso di applicazione di mezzi di contenzione amovibili e preconfezionati sempreché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici), e purché prescritti:
• in assenza di ricovero e di day hospital, da un Pronto Soccorso dipendente da Struttura sanitaria;
• in caso di ricovero o di day hospital, nel corso della degenza dai sanitari dell’Istituto di cura.
La liquidazione dell’indennità per Immobilizzazione verrà riconosciuta per ogni giorno di Immobilizzazione sino alla rimozione del mezzo di contenzione e comunque per un periodo massimo di 60 giorni per Infortunio.
I.4 – Infortuni del Conducente “Formula Compact” 27
(Clausola operante soltanto se espressamente richiamata in Polizza)
La garanzia Infortuni del Conducente opera limitatamente ai casi di Morte ed Invalidità permanente e dove esista a carico del Conducente una responsabilità totale o parziale nella causazione dell’evento che ha provocato l’Infortunio.
?
Ho avuto un Infortunio da circolazione. Che cosa devo fare?
Attiva la procedura per l’Indennizzo del danno
o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia/Punto Vendita
Per tutti i dettagli vedi la
Sezione Sinistri - Norme per la garanzia Infortuni del Conducente
27 Qual è la diflerenza fra la “Formula Compact” e la garanzia Infortuni fornita nella sua forma ?
tradizionale?
Le differenze sono essenzialmente due:
- la garanzia “Infortuni del Conducente” acquistata nella forma tradizionale protegge sempre il conducente, sia questo responsabile o meno dell’Incidente avvenuto. La garanzia prestata invece con la “Formula Compact” assicura il conducente solo nei casi dove egli, per legge, non è protetto da alcuna forma di tutela per i suoi danni fisici, ossia quando ha torto;
- la “Formula Compact” non è abbinabile alle Garanzie Aggiuntive “Rimborso spese mediche” e “Diarie”.
L
SEZIONE TUTELA LEGALE
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L.1 – Cosa Assicura (rischio assicurato) 28
1. La Società assicura nei limiti del massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi:
a) sostenere l’esercizio di pretese al Risarcimento dei danni da circolazione stradale a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Xxxxx. In caso di Incidente tra Xxxxxxx l’operatività viene garantita nei seguenti casi:
a.1) Sinistri gestiti con la Procedura di “Risarcimento Diretto” (Articolo 149 del Codice), esclusivamente dopo l’offerta di Risarcimento comunicata dalla propria compagnia R.C.A. o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all’articolo 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della compagnia del responsabile civile;
a.2) l’esercizio di pretese al Risarcimento dei danni da circolazione stradale di cui all’articolo 148 del Codice, sia per danni materiali sia per lesioni a persone. In tal caso la copertura per la richiesta di Risarcimento danni viene garantita nei limiti del massimo Indennizzo di € 40.000,00 per Sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, nei seguenti casi:
• per i Sinistri con lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità, avvenuti in Italia;
• per i Sinistri con lesioni a persone, in caso di Sinistri avvenuti all’estero.
a.3) Sinistri con danni da circolazione stradale subiti dai Terzi trasportati (articolo 141 del Codice). La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall’articolo “L.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera i” nel solo caso di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di Ebrezza alcolica.
b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi 29 e contravvenzioni connessi ad Incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
28 In quali circostanze è utile la Tutela Legale? ?
In tutti quei casi dove, in seguito ad un Incidente stradale, si vuol far valere le proprie ragioni a fronte
di controversie con la controparte.
Ad esempio:
- quando, in caso di distrazione alla guida si passa con il semaforo rosso causando un Incidente grave (Delitto colposo; vedi lettera b);
- quando si vuol riottenere il dissequestro del motociclo in seguito ad un Incidente grave con responsabilità anche di natura penale (vedi lettera d);
- quando si vuol riottenere la patente sequestrata per un Incidente stradale grave (vedi lettera f);
- quando, lavato il veicolo presso un autolavaggio, ci si accorge che le spazzole hanno graflato in modo evidente la carrozzeria e conseguentemente si richiede il Risarcimento del danno al gestore dell’impianto che rifiuta di riconoscere la responsabilità dell’accaduto (vedi lettera h).
29 Cosa si intende per deliWo colposo? ?
Il delitto colposo è quel reato espressamente previsto dalla legge penale commesso per negligenza,
imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare il danno.
c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad Incidente stradale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il Caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga dall’articolo “L.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera e), i) e m)”;
d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del Veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad
Incidente stradale;
e) sostenere controversie relative a danni da circolazione stradale, a cose e/o persone, cagionati dal Proprietario o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti, in conseguenza della circolazione del Veicolo. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’Assicurazione di responsabilità civile per spese di resistenza (articolo 1917 del Codice civile, comma 3);
f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad Incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al prefetto o l’opposizione avanti il giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un Incidente stradale. La Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale, attraverso il legale nominato ai sensi dell’articolo “N.5.1 delle Condizioni di assicurazione”, provvederà alla redazione e presentazione dell’opposizione e/o del ricorso. L’Assicurato deve far pervenire alla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell’articolo “L.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera a)” limitatamente alla materia amministrativa.
g) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada;
h) proporrericorsoavversolasanzioneamministrativaperlaviolazionedell’obbligodicircolarecon Veicolo assicurato per la Responsabilità Civile Autoveicoli. 30 La garanzia opera esclusivamente qualora la sanzione amministrativa sia stata comminata a seguito di fermo stradale da parte delle Autorità e la mancata copertura assicurativa del Veicolo indicato nell’Applicazione risulti dalla consultazione della banca dati ANIA SITA, Sistema Integrato Targhe Assicurate.
Sono garantite anche le spese per il ricorso avverso il sequestro del Veicolo avvenuto a seguito di contestazione della mancata copertura assicurativa di Responsabilità Civile Autoveicoli.
L’Assicurato deve far pervenire alla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di consegna/notifica dello stesso. La Società allaqualeèaffidatalagestionedei Sinistri provvederàallaredazioneepresentazione
30 Come faccio a dimostrare alle Autorità di essere assicurato per la RC Auto? ? In caso di controlli delle Autorità, gli automobilisti possono dimostrare di avere ottemperato all’obbligo di assicurazione esibendo il certificato di assicurazione, che prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato
o contestato a seguito di consultazione della banca dati delle coperture RCA. A tal proposito, ricordiamo che permane l’obbligo di conservare il certificato di assicurazione a bordo del Veicolo, pena una sanzione che non verrebbe coperta dalla garanzia di Tutela Legale.
del ricorso al prefetto previo conferimento del mandato da parte dell’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato scelga invece di presentare il ricorso avanti al giudice di pace, dovrà indicare il nominativo del legale incaricato e le spese saranno garantite con il limite di € 1.000,00 per Sinistro.
In ogni caso la garanzia opera esclusivamente qualora il ricorso al prefetto o al giudice di pace venga accolto confermando l’erronea contestazione della sanzione, in quanto il Veicolo risulta regolarmente assicurato. La garanzia non opera pertanto nel caso in cui il ricorso venga rigettato confermando la mancata copertura assicurativa del Veicolo.
La garanzia deroga all’esclusione di cui all’articolo “L.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera a)” limitatamente alla materia amministrativa;
i) sostenere controversie contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il Veicolo assicurato. Relativamente ai precedenti punti b) d) f) e g), a parziale deroga di quanto disposto dall’articolo “L.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera i)”, la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di Ebbrezza alcolica. Nel caso di guida in stato di Ebbrezza alcolica la prestazione opera solamente per il primo Sinistro insorto in ciascuna annualità assicurativa e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico certificato, applicando uno Scoperto del 10% delle spese legali e peritali, con il massimo di € 500,00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società non liquiderà alcuna somma.
Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza o Applicazione le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.
2. L’Assicurazione riguarda esclusivamente i seguenti oneri:
• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del Caso assicurativo anche quando la vertenza sia trattata tramite il coinvolgimento di un Organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita; 31
• le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite: Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di Veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza dell’Assicurato e di condanna anche al pagamento di tali spese o di transazione autorizzata dalla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale ai sensi dell’articolo “N.5.2 delle Condizioni di assicurazione, comma 4”;
• le spese per l’intervento del consulente tecnico d’ufficio, del consulente tecnico di parte e di
31 Cos’è la negoziazione assistita? ?
La “convenzione di negoziazione assistita da un avvocato” è un accordo mediante il quale le parti decidono
di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo professionale forense.
periti (spese peritali 32) purché scelti in accordo con la Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale ai sensi dell’articolo “N.5.2 delle Condizioni di assicurazione, comma 5”;
• le spese processuali nel processo penale (articolo 535 Codice di procedura penale);
• le spese di giustizia 33 ;
• il contributo unificato (D.P.R. 30/05/2002 n° 115 e successive modifiche e integrazioni), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
• le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
• le spese sostenute dall’Assicurato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
• le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
• le spese dell’arbitro sostenute dall’Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dall’Applicazione;
• le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
L.2 – Cosa NON Assicura (Esclusioni) Le garanzie non sono operanti:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, Atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale;
h) se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una Destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non operi la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli obbligatoria, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi previsti dalla legge;
i) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di Ebrezza alcolica o di
32 Cosa sono le spese peritali? ?
Sono le parcelle che devono essere pagate ai periti, siano questi scelti dal Cliente in accordo con la
società che gestisce i sinistri di Tutela Legale (ARAG) siano questi nominati dal Giudice (Consulenti Tecnici d’Uflcio) o dalla parte avversa (Consulenti Tecnici di Parte).
33 Cosa sono le Spese di giustizia?
Sono le spese del processo. Nel procedimento penale sono pagate da “chi perde” (il condannato), allo Stato; nel procedimento civile, invece, vengono pagate da tutte le parti durante lo svolgimento degli atti processuali e, a definizione del giudizio, “chi perde” può essere condannato a rifondere la controparte.
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sostanze stupefacenti o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza;
j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
k) se il Veicolo non è omologato;
l) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
m) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida in stato di Xxxxxxx alcolica;
n) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
o) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
p) per le vertenze contrattuali con la Società.
L.3 – Insorgenza del Caso assicurativo
1. Per insorgenza del Caso assicurativo si intende:
• per l’esercizio di pretese al Risarcimento dei danni da circolazione stradale extracontrattuali e per le controversie relative a danni da circolazione cagionati a Terzi , il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al Risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un Terzo
abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti:
• trascorsi tre mesi dalla decorrenza dell’Applicazione, per le vertenze contrattuali;
• durante il periodo di validità dell’Applicazione, per tutte le altre prestazioni garantite Qualora l’Applicazione sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa con garanzia di Tutela Legale rispetto ad un contratto precedente di Tutela Legale riferito allo stesso Xxxxxxx, la carenza dei tre mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto.
Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di un contratto precedente con garanzia di Tutela Legale.
3. La garanzia si estende ai Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o alla società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale, nei modi e nei termini dell’articolo “N.5.1 delle Condizioni di assicurazione”, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.
4. Qualora l’Applicazione sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad un contratto precedente della Società, il termine di denuncia dei Sinistri insorti durante la vigenza del contratto precedente, decorre dalla cessazione della presente Applicazione anziché dalla cessazione del contratto precedente.
5. La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdettato o se la Rescissione, Risoluzione o modificazione del contratto stesso è già stata chiesta
da uno dei Contraenti nel momento della stipulazione dell’Assicurazione. Tale disposizione non si intende operante per tutti i contratti emessi senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad un contratto precedente della Società.
6. Si considerano a tutti gli effetti come unico Caso assicurativo:
vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia;
• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo limite massimo di Xxxxxxxxxx resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
L.4 – Tutela Legale “Plus”
(clausola operante soltanto se espressamente richiamata nell’Applicazione e sia stato previsto il relativo Premio)
La Società, applicando le condizioni dell’articolo “L.1 delle Condizioni di assicurazione”, le modifica ed integra come segue:
L.4.1 – Limite massimo per Sinistro
Il limite massimo di rimborso per Sinistro si intende elevato ad € 50.000,00 senza limite di denunce per anno assicurativo.
L.4.2 – Atto di pirateria stradale e spese di investigazione
In caso di Xxxxxxxx cagionato da Xxxxxxx non identificato che abbia per conseguenza lesioni alla persona, la Società garantisce entro il limite massimo assicurato convenuto:
- l’esercizio dell’azione di Risarcimento danni da circolazione stradale alla persona subiti dal conducente del Veicolo assicurato nei confronti dell’impresa designata dall’IVASS per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nei limiti e con le modalità definite dal Titolo XVII del Codice;
- le spese per un eventuale investigatore per lo svolgimento di tutte le indagini necessarie all’identificazione del responsabile del fatto.
Le indagini avranno termine decorsi due mesi dalla data di accadimento del fatto e la Società terrà a proprio carico le relative spese sino ad un massimo di € 5.000,00.
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Premessa
La Società ha stipulato un accordo con il Provider telematico, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite:
• il Contatore Satellitare denominato “Unibox”, in caso di dispositivo fornito in comodato al
Contraente;
• “Unibox” o altro analogo dispositivo compatibile - entrambi di seguito denominati “Contatore Satellitare” - in caso di dispositivo di proprietà del Contraente.
Il contratto stipulato con la Società consente di beneficiare di riduzioni del Premio all’atto della stipula ed agli eventuali successivi rinnovi.
La frazione di anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del Premio in misura fissa prevista dalla Tariffa in corso sul contratto.
Presupposti per la validità delle presenti clausole e per l’applicazione delle conseguenti riduzioni di
Premio sono:
1. l’installazione/attivazione a bordo del Veicolo assicurato:
- di Unibox, concesso in comodato dal Provider telematico al Contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile oppure
- del Contatore Satellitare di proprietà del Contraente o dell’intestatario/i del Veicolo stesso, purché lo stesso sia compatibile tecnologicamente con il Provider telematico;
2. la stipulazione da parte del Contraente del Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico;
3. limitatamente ai dispositivi in proprietà, la precedente stipulazione da parte del Contraente di un contratto, avente per oggetto il servizio di ricerca del Veicolo e/o assistenza in caso di crash, con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il Provider telematico.
Si rinvia al Contratto di abbonamento ai servizi di cui al precedente punto 2, che deve essere sottoscritto dal Contraente contemporaneamente al contratto di Assicurazione, per quanto riguarda:
- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679
- “Regolamento Generale di Protezione dei dati personali delle persone fisiche”;;
- diritti dell’interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
34 Quali sono i beneflci oflerti dal dispositivo satellitare Unibox? ? Le offerte Unibox 2Ruote Full e 2Ruote Top prevedono innanzitutto i servizi legati alla sicurezza sul Veicolo, rilevando l’Incidente stradale se superiore ad una certa entità ed inviando i soccorsi per il traino
o trasporto del Veicolo. Inoltre, se il dispositivo scelto è abbinato alle garanzie Incendio e Furto/Rapina, consente di attivare il servizio di ricerca del Veicolo in caso di Furto. Questi sono i principali servizi di cui si può prendere visione consultando il Contratto di abbonamento ai servizi con il Provider telematico a cui si rimanda.
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