CONTRATTO DI COMODATO D’USO
CONTRATTO DI COMODATO D’USO
Fra il sottoscritto dott. Generoso D’Avanzo, nella qualità di Responsabile del Servizio XX.XX. del Comune di Roccarainola, comodante
E
Sig , nato a , residente in alla Via
nella sua espressa qualità di legale rappresentante p.t. della soc.
con sede in , P. IVA , comodatario
PREMESSO
- Che con determina del Responsabile del Servizio XX.XX. R.S. n. del
è stata indetta gara d’appalto per l’affidamento del servizio trasporto scolastico periodo da Ottobre 2012 a Giugno 2013;
- Che per il servizio in parola è stata prevista la messa a disposizione dell’aggiudicatario, a titolo gratuito, di n. 4 automezzi di proprietà comunali, funzionanti ed efficienti;
- Che a seguito dell’esperimento di gara è risultata aggiudicataria del servizio in parola la soc. con sede in alla Via ;
- Che si rende necessario e opportuno sottoscrivere apposito atto per il comodato d’uso degli automezzi di proprietà comunale.
Tanto premesso, fra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – Il Comune di Roccarainola, come sopra rappresentato, (d’ora in poi chiamato
comodante) consegna alla soc. che per mezzo del suo legale
rappresentante p.t. come sopra costituto (d’ora in poi chiamato comodatario) accetta, perché se ne serva per l’uso consentito per destinazione, i seguenti beni:
➢ FIAT IVECO SPA A55 F 10 29, tg. BA 000 XX, posti a sedere n. 27;
➢ FIAT A60 10 XXXXXXX 60 80 M, tg. EH 138 ZM, posti a sedere n. 36;
➢ FIAT A60 10 XXXXXXX 60 80 M, tg. EH 139 ZM, posti a sedere n. 36;
➢ FIAT A60 10 XXXXXXX 60 80 M, tg. EH 140 ZM, posti a sedere n. 36.
Art. 2 – Il comodatario si servirà dei beni sopra descritti, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: trasporto scolastico ad uso esclusivo del Comune di Roccarainola, impegnandosi a non destinare i beni a scopi differenti.
Art. 3 – La durata del presente contratto è a tempo determinato con decorrenza, complessivamente, dal 01/10/2012 al 30/06/2013, intendendosi che, poiché il servizio trasporto scolastico per la scuola primaria e la secondaria di primo grado ha scadenza con la data del 08/06/2013, per n. 3 scuolabus e precisamente i FIAT A60 XXXXXXX il presente contratto avrà scadenza il 08/06/2013 mentre per lo scuolabus FIAT IVECO il presente contratto scade il 30/06/2013. Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire gli scuolabus oggetto del presente contratto. Se però
durante il termine convenuto sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante questi può esigerne la restituzione immediata senza che il comodatario possa accampare pretese di sorta.
Inoltre dopo l’effettuazione del servizio di trasporto scolastico giornaliero, il comodante può richiedere l’utilizzo dei beni in parola senza che il comodatario possa opporvisi o porre eccezioni di sorta.
Art. 4 – Il comodatario è tenuto a custodire e conservare i beni ricevuti con la massima diligenza e non può concedere a terzi il godimento degli stessi, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.
Art. 5 - Il comodatario è costituito custode degli automezzi oggetto del presente contratto e si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati ai veicoli; si assume inoltre ogni responsabilità in merito alla guida degli scuolabus che dovrà essere effettuata solo da chi è abilitato alla stessa a norma di legge e garantisce che non venga effettuato alcun trasporto difforme al numero dei trasportati indicati sulle carte di circolazione.
Infine si assume in proprio ogni responsabilità nei confronti delle persone trasportate, impegnandosi al puntuale rispetto di tutte le norme di legge necessarie e di buon senso. Particolare attenzione dovrà essere riservata al numero degli accompagnatori necessario per il trasporto dei minori.
Art. 6 – Rimangono a carico del comodatario tutte le spese relative alla manutenzione e gestione dei beni oggetto del presente contratto di comodato, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono a carico dello stesso le spese di carburante, del cambio di pneumatici, manutenzione ordinaria, batterie, etc.; restano a carico del comodante le spese relative all’assicurazione ed alla tassa di possesso.
Art. 7 – Sono altresì a carico del comodatario le spese dovute ad eventuali sanzioni che le Forze dell’Ordine dovessero notificare al Comune di Roccarainola. Se la sanzione comporta il decurtamento di uno o più punti dalla patente, il comodatario si impegna a comunicare prontamente alle Forze dell’Ordine il nominativo del soggetto che era alla guida del veicolo per il quale è stata elevata la sanzione.
Art. 8 – Il comodatario si impegna a restituire i beni ricevuti in comodato, in perfetto stato.
Art. 9 – Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, sono a carico del comodatario.
Art. 10 – Per tutto quanto non espressamente previsto le parti fanno rinvio alle vigenti disposizioni di legge.
Letto, approvato e confermato.
Il Comodante Il Comodatario