COMUNE DI NOVATE MILANESE
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
E PRESTATORI D’OPERA
R.C.T/R.C.O.
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI NOVATE MILANESE
Viale Xxxxxxxx Veneto, 18 20026 Novate Milanese
C.F.-P.I. 02032910156
e la Compagnia
CIG 92285719B3
Durata del contratto
dalle ore 24:00 del 30/6/2022 alle ore 24:00 del 31/12/2023
POLIZZA R.C.T.O.
Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia di Assicurazione eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposita dal Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’eventuale Coassicurazione.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, la Parti attribuiscono il significato qui precisato.
- per Assicurazione il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza
- per Polizza il documento che prova l'assicurazione
- per Contraente l’Ente che stipula l'assicurazione, su cui gravano gli obblighi da essa derivanti l’Ente contraente, nonché i soggetti nel cui interesse è stipulata
- per Assicurato
l’assicurazione e a cui spettano i diritti del contratto compreso il legale
rappresentante e tutti i dipendenti nonché tutti i soggetti che partecipano
- per Società l'impresa assicuratrice
- per Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società
- per Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
- per Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- per Risarcimento la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- per Cose sia gli oggetti materiali sia gli animali
- per Scoperto la percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'Assicurato, con il minimo non indennizzabile pattuito
- per Franchigia frontale la parte fissa del danno contrattualizzata per tutte le garanzie, tranne che quelle in cui sono previste franchigie inferiori
- per Dipendenti le persone iscritte al momento del verificarsi del sinistro nel libro paga tenuto dall’assicurato/contraente a norma di legge
la somma delle retribuzioni lorde al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del contraente, risultanti dai libri paga corrisposte a tutto il personale (Inail e non Inail) inclusi parasubordinati, collaborativi coordinati e continuativi, lavoratori interinali ed eventuali nuove tipologie di
- per Retribuzioni
- per Massimale per sinistro
lavoratori stabilite da norme di legge. Sono da calcolarsi anche gli emolumenti lordi corrisposti ai prestatori d’opera autonomi non costituiti in Società organizzata di mezzi e personali e quanto al lordo corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale di servizio presso la contraente in qualità di lavoratori socialmente utili ai sensi del D.
Lgs. 150/2015
la massima esposizione della Società per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o sofferto danni a cose di loro proprietà.
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
La Società, sulla base delle condizioni di assicurazione della presente polizza, garantisce il Contraente/Assicurato per tutte le attività, i servizi e le competenze istituzionalmente previste ed esercitate, allo stesso attribuite ope legis (leggi, delibere, ordinanze, regolamenti, statuti, negozi contrattuali), incluse le attività ed i servizi che in futuro potranno essere espletati.
A titolo esemplificativo e non limitativo vengono qui di seguito riportate alcune delle principali attività e competenze del Contraente/Assicurato, Ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo con autonomia statutaria e normativa organizzativa, comprendendo tutte le attività accessorie, preliminari, complementari, connesse, collegate e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte e/o gestite, nessuna esclusa né eccettuata, compresa consulenza ed informazione fornita a terzi anche attraverso internet; comprese le attività svolte come Ente capofila di Convenzioni con altri Enti:
• amministrazione generale: organi ed uffici;
• polizia locale
• istruzione e formazione
• cultura, sport e tempo libero
• turismo
• viabilità, traffico e trasporto
• acquedotto e fognature
• protezione ed attività di volontariato
• territorio e ambiente; igiene urbana
• assistenza
• sviluppo economia
• servizi produttivi (commercio, artigianato, agricoltura)
• edilizia pubblica e privata
• patrimonio
• contabilità, tesoreria, esattoria
• pubbliche relazioni, informazione, trasparenza
• servizi pubblici, pubblica illuminazione, pubblica affissione
• protezione civile/unità di intervento, associazioni, pro loco
• proprietà, conduzione ed esercizio del territorio, della rete viaria e delle strade, comprese quelle classificate come “agro – silvo – pastorali“.
Spettano al Contraente/Assicurato tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito da altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le relative competenze, svolgendo altre funzioni di natura statale, quali i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica; in caso di trasferimento, funzioni e servizi ad altro Ente (Unioni di Comuni e/o Associazioni di Comuni etc.) dovrà essere segnalata alla Compagnia la fattispecie in modo da evitare doppioni o scoperture.
La garanzia prestata con la presente polizza si intende estesa al rischio di committenza per culpa in eligendo ed in vigilando con riferimento alle attività svolte dal Contraente/Assicurato e date in concessione a terzi.
Si intendono comprese tutte le attività e/o competenze esplicate a nuovo, la cui gravosità non è stata computata al momento della stipula del contratto; a questo proposito, alla scadenza di ogni annualità assicurativa l'Amministrazione comunicherà alla Società le attività e/o competenze esercitate a nuovo.
In caso affermativo, la Società concorderà con l'Amministrazione le eventuali modificazioni alle condizioni contrattuali e di conseguenza al premio convenuto.
Contestualmente all'emissione dell'atto di variazione delle condizioni contrattuali, l'Amministrazione è tenuta a regolare il conguaglio del premio relativo all'inclusione dei nuovi rischi dalla entrata in vigore
della norma che modifica le competenze del Contraente/Assicurato alle condizioni concordate. L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante agli Amministratori, in nome e per conto dell’Ente, nelle funzioni di rappresentanza dell'Ente stesso in altri organi collegiali di altri Enti, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, nell'espletamento del proprio mandato pro tempore, come risulta dai verbali dell’Ente stesso.
Danni a Xxxxx arrecati da Personale non dipendente.
Premesso che il Contraente/Assicurato, per l’espletamento della sua attività, può avvalersi dell’opera di persone non dipendenti, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato stesso per danni cagionati a terzi, compresi i dipendenti del Contraente/Assicurato, o subiti dagli stessi per colpa del Contraente/Assicurato, mentre eseguono servizi e lavori per conto del Contraente/Assicurato stesso.
La garanzia comprende pertanto l'erogazione di tutte le attività ed i servizi effettuati tramite, a titolo esemplificativo e non esaustivo di:
• persone assunte con contratti da considerarsi parasubordinati e atipici secondo la normativa vigente, compresi i lavori a progetto;
• Nucleo di Protezione Civile Comunale, unità di intervento, comprese le squadre di volontari antincendi boschivi secondo quanto previsto da Leggi e Regolamenti;
• persone comandate da altri Enti comprese le Unioni di Comuni ed il Ministero dell’Interno;
• persone distaccate/comandate temporaneamente presso altro Ente anche qualora l’attività sia diversa da quelle descritte in polizza, ma per mansioni ed incarichi similari a quelli svolti presso il Contraente/Assicurato della presente polizza;
• persone a rapporto convenzionale;
• guardie ecologiche, ittiche, venatorie, micologiche;
• operatori agricoli ex lege sulla montagna;
• convenzioni con organizzazioni di natura volontaristica, comprese quelle religiose;
• volontari soggetti all'Ufficio Nazionale del Servizio Civile;
• borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico di perfezionamento professionale; tirocinanti estivi di orientamento e prestatori d’opera occasionali;
• persone che operano in regime di telelavoro (ex lege lavoro facilitato) per i danni a cose o a persone, derivanti dall’uso delle stesse attrezzature;
• persone singole che prestano lavoro a titolo gratuito anche non partecipanti ad associazioni di volontariato per la realizzazione di opere o interventi manutentori su beni ad uso collettivo di interesse generale;
• persone che operano all’interno delle Istituzioni per la gestione dei servizi sociali e culturali del Contraente/Assicurato;
• lavoro interinale; prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate;
• commissari di gara e/o concorso, non alle dipendenze dell’Ente;
• convenzioni con altri Enti sia come Ente Capofila sia come partecipante finalizzato alla realizzazione di servizi associati;
• soggetti impegnati in attività gratuita di pubblica utilità (secondo la Normativa Vigente)
• soggetti che svolgano attività denominate di baratto amministrativo.
Ai fini della presente polizza s’intendono equiparati ai dipendenti ad ogni effetto anche gli Amministratori, il Commissario Straordinario e Prefettizio del Contraente/Assicurato.
Servizi Associati. L’Assicurato può partecipare a tutte le attività ed ai servizi svolti da terzi con cui esistono rapporti di collaborazione e/o gestione di interventi unitari, a cui il Contraente/Assicurato partecipi con propri mezzi, persone e costi, sia in adesione ad Enti, Società o Consorzi o con l’utilizzo di una qualsiasi delle forme aggregative previste dalla normativa vigente, sia direttamente.
L’assicurato può anche effettuare l’esercizio di tutte le attività per conto, in concessione, in appalto od in qualsiasi altra forma.
La presente assicurazione è estesa e valida anche per le Aziende di Servizi Pubblici, con prevalente partecipazione azionaria dell’Ente contraente, limitatamente alla conduzione degli Uffici di proprietà dell’Ente contraente.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.)
Art. 2 - Altre assicurazioni.
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate, compresi per i beni assicurati anche eventuali polizze stipulate da terzi.
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze preesistenti e/ o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l’Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
La Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 3 - Pagamento del premio.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno successivo al pagamento.
Per pagamento si intende la disposizione impartita, mediante il “mandato di pagamento”, o documento analogo previsto dalla vigente normativa in materia di bilancio pubblico, al tesoriere del Contraente di provvedere al versamento del premio di polizza.
Se l'Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, intendendosi con ciò quanto sopra descritto, ferme le successive scadenze.
Tutto quanto sopra è valido anche per il pagamento della prima rata di premio, con un periodo di mora di 30 (trenta) giorni.
La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità, secondo quanto stabilito dalla Legge.
Art. 3 bis - Tracciabilità dei pagamenti.
In ottemperanza all'articolo 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii, la Stazione appaltante, la Società e l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane S.p.a., il presente contratto s'intende risolto di diritto.
Se la Società, o l'intermediario, hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla Stazione appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia in cui ha sede il Contraente della presente polizza.
Art. 4 - Forma delle comunicazioni del Contraente.
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto e la corrispondenza tra il Contraente e la Società dovranno avvenire solo con strumenti di comunicazione digitale ossia tramite posta elettronica certificata (PEC) - avente il medesimo valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno, in grado di attestare l’orario esatto e la data di spedizione e di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio - e posta elettronica standard, esclusivamente agli indirizzi scambiati tra le parti. I documenti che richiedono una sottoscrizione saranno sottoscritti digitalmente.
Costituisce eccezione a quanto sopra pattuito la trasmissione dei contratti di polizza e delle relative variazioni e appendici che potrà avvenire in modalità cartacea.
Art. 4 bis - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, sarà data l’interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 5 - Variazione del rischio.
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto
Qualsiasi elemento intervento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore.
L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione.
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 7 - Aggravamento del rischio.
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art. 7 bis - Diminuzione del rischio.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8 - Dichiarazioni inesatte del Contraente in assenza di dolo o colpa grave.
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione, nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 14 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 14 bis (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 14 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 (quindici) giorni lavorativi da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
Inoltre il Contraente o l’Assicurato devono per quanto possibile evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società, secondo quanto previsto dalla Legge, ai sensi dell’art. 1914 C.C.
Il Contraente o l’Assicurato devono altresì fare nei 30 (trenta) giorni successivi dichiarazione scritta all’Autorità competente, inviandone copia alla Società.
È inoltre fatto obbligo al Contraente od all’Assicurato di conservare tracce e residui del sinistro, fino alla presa visione di tali reperti da parte della Società.
Il Contraente o l’Assicurato devono consentire alla Società l’effettuazione delle indagini e degli accertamenti necessari.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art.1915 C.C.).
Art. 10 - Durata del contratto / Proroga della garanzia.
Il presente contratto si intende stipulato per la durata indicata in frontespizio e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza, senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti.
Sarà comunque facoltà delle parti recedere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante pec da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.
Art. 11- Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11.bis - Consenso al trattamento dei Dati Personali
Le parti, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 ( c.d. GDPR e s.m.i.), autorizzano al trattamento dei dati personali comuni, particolari e giudiziari ) disgiuntamente: il contraente, l’assicurato e la Società.
Art. 12 - Foro competente.
Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede legale il Contraente.
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge.
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie.
Art. 14 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali.
Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, entro tre mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’art. 5 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali.
L’Amministrazione contraente, entro 15 (quindici) giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 14 bis – Clausola di recesso.
In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi dell’art. 14 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 14 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione.
Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
Art. 15 - Oggetto dell'assicurazione.
A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatisi in relazione:
1) ai rischi derivanti dall'attività ex lege per la quale è stipulata l'assicurazione;
2) alla qualità di proprietario, comodatario, locatario o detentore di fabbricati o terreni e loro porzioni, impianti ed attrezzature, compresi gli impianti sportivi, e dei relativi impianti fissi e pertinenze, nei quali l'attività si svolge, che possono essere usati, oltre che dall’Assicurato/Contraente, anche da Terzi.
La garanzia è operante anche per fatti colposi commessi da tutte le persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. in conseguenza dell’attività dichiarata.
B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI (R.C.O.).
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e loro successive variazioni e del D.Lgs. n.38 del 23.2.2000 s.m.i., per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro, indipendentemente dalle forme contrattuali previste dalle leggi vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, nonché il rischio in itinere.
La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o dagli aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
2. ai sensi di legge e ai sensi del Codice Civile, art. 1916 c.c., a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e successive modifiche o integrazioni e del D.Lgs. n. 38 del 23.2.2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente, non inferiore al 6% calcolato sulle tabelle INAIL.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. e da altri analoghi Istituti di Previdenza competenti ai sensi di Xxxxx.
C) RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIPENDENTI E NON DELL’ASSICURATO.
La garanzia comprende la responsabilità civile personale di Amministratori, compresi il Commissario straordinario ed il Commissario prefettizio, Rappresentanti dell’Ente (Contraente/Assicurato), dei prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato, (ferma l’esclusione dei danni patrimoniali) appartenenti alle categorie tutte, indipendentemente dalle forme contrattuali previste dalle leggi vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, nonché ad altro personale non dipendente, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni arrecati:
- ai Terzi, in base alle condizioni di polizza entro il limite del massimale pattuito;
- agli altri dipendenti del Contraente/Assicurato, regolarmente assicurati secondo la legge in vigore al momento del sinistro dagli stessi subiti in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O..
La validità della presente garanzia è subordinata alla indicazione degli importi dei massimali di R.C.O.
D) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO NON SOGGETTI ALL’ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI
Sono considerati Terzi i prestatori di lavoro che operano per conto del Contraente non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30.6.65 n.1124 e D.Lgs 38/2000 e successive modificazioni o integrazioni, per le lesioni corporali da essi subite in occasione di lavoro e di servizio e ciò nei limiti dei massimali previsti per la R.C.O..
Analogamente sono considerati terzi i soggetti con contratto di lavoro quali la somministrazione lavoro, i soggetti partecipanti a tirocini estivi di orientamento e i soggetti prestatori di lavoro occasionale, tirocinanti e borsisti.
È garantita l’azione di rivalsa esperita dall’I.N.P.S. e da altri analoghi Istituti di Previdenza competenti ai sensi di Legge ai sensi dell’art. 1916 C.C.; la garanzia è valida in quanto gli emolumenti fatturati versati dal Contraente/Assicurato per tali prestatori d’opera vengono comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi, stipendi al personale del Contraente/Assicurato.
E) Responsabilità civile in materia di Protezione e Prevenzione Sicurezza (RPPS)
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dall’involontaria violazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Su espressa richiesta del Contraente viene riconosciuta la qualifica di “Assicurato” anche al dipendente designato come responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
Art. 16 - Persone considerate terzi
Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto al Contraente, con esclusione del legale rappresentante, tranne che per le lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali o qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del contraente come utente del servizio dallo stesso erogate.
Non sono considerati terzi i dipendenti del Contraente quando subiscono il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione di R.C.O, tranne nel caso in cui siano temporaneamente distaccati presso enti o aziende terze.
Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.
In ogni caso la terzietà è esclusa per il legale rappresentante.
Art. 17 - Estensione territoriale.
L'assicurazione RCT si intende operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA, Canada e Messico. Nel caso di partecipazione a stage e corsi di aggiornamento/formazione professionale, le garanzie si intendono valide anche in tali Paesi. L’assicurazione RCO si intende operante per i danni che avvengano nel mondo intero.
Art. 18 - Rischi esclusi dall'assicurazione.
Dall’assicurazione sono esclusi i danni:
a) da furto, salvo quanto differentemente previsto;
b) imputabili ai rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del Codice delle assicurazioni e successive modifiche o integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto in polizza;
c) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività;
d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori nonché da prodotti o cose in genere, dopo la consegna a terzi;
e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti
minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
g) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all’Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l’impiego di tali materiali;
h) danni a cose in consegna o custodia nonché a cose movimentate, salvo quanto differentemente previsto;
i) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto, nonché per i danni da campi elettromagnetici;
j) sono esclusi i danni provocati dalla rete fognaria non conseguenti a rottura accidentale;
k) sono esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio;
l) danni derivanti da attività belliche , atti di terrorismo , e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica; per atto di terrorismo si intende l’uso di violenza esercitata da una o più persone in azione per conto proprio o su incarico o su intesa con una organizzazione o un Governo con l’intenzione di esercitare influenza sul Governo locale o intimidire l’opinione pubblica o parte di essa; per contaminazione si intende l’inquinamento, l’avvelenamento o l’uso mancato o limitato di beni a causa dell’impiego di sostanze chimiche e/o biologiche;
m) i danni quali ne siano le cause e le responsabilità, derivanti da alluvioni, inondazioni,esondazioni, innalzamento della falda, bombe d’acqua, tempeste, uragani, terremoti ed eventi naturali in genere;
n) danni derivanti da attività mediche in genere.
Art. 19 - Regolazione premio.
Premesso che il premio è da considerarsi premio minimo comunque acquisito, esso viene anticipato nell'importo risultante dal conteggio esposto nell'allegato alla polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell'anno assicurativo, o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, i dati necessari per la regolazione del premio (retribuzioni lorde corrisposte al personale, compreso nell’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e non), oppure del volume di affari e degli altri elementi variabili contemplati in polizza, esclusivamente per la regolazione attiva, intendendosi con essa il raggiungimento di un valore dell’elemento variabile maggiore di non meno del 10 % di quello dichiarato in polizza.
In caso di assenza di comunicazione da parte del Contraente si presume il non superamento dell’importo dell’elemento variabile indicato in polizza, maggiorato del 10 %, e non si procede ad emissione di atto formale di regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie, quali il libro paga prescritto dall’art. 5 del D.P.R. 30/06/1965
N. 1124 s.m.i. e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.
Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali.
La Società assume sino a quando ne ha interesse, a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale in sede civile, penale, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende ne delle spese di giustizia penale.
Art. 21 – Monitoraggio sinistri.
La Società si impegna a fornire, a richiesta del Contraente/Assicurato, al fine di verificare e monitorare l’andamento di sinistrosità, aggiornata statistica sinistri, come strumento di prevenzione.
L’elenco sinistri dovrà contenere i seguenti dati:
- sinistri denunciati
- sinistri riservati
- sinistri liquidati.
Tale comunicazione dovrà essere fatta ai sensi dell’art. 16 Regolamento ISVAP 35 entro 20 (venti) giorni
dalla richiesta del Contraente.
Art. 22 – Coassicurazione o raggruppamenti temporanei di Società.
Nel caso di coassicurazione, o il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c. e quindi tutte le imprese sottoscrittrici sono responsabili in solido nei confronti del contraente.
Art.23 - Massimali e conteggio del premio (come da scheda allegata).
I massimali di garanzia sono quelli richiesti dalla scheda di quotazione allegata e riportati nel frontespizio della polizza stipulata. Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che la garanzia R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale previsto per la garanzia di R.C.T.
Il premio dell’assicurazione viene calcolato sul preventivo annuo delle retribuzioni erogate dal Contraente/Assicurato; per retribuzioni lorde s’intende quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti del Contraente/Assicurato, obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL e quelli non INAIL, effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai lavoratori con contratti atipici e parasubordinati ex lege.
CLAUSOLE E CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 24 - Attività complementari. La garanzia prestata con la presente polizza comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per i rischi cagionati da:
a) Esposizioni in genere. Partecipazione ad esposizioni, fiere, sagre, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stando e dei lavori di predisposizione.
b) Cartelli pubblicitari, cartelli stradali insegne, striscioni, pannelli informativi, boe, boe di delimitazione, gavitelli, boe di profondità. Proprietà e manutenzione di targhe, cartelli pubblicitari, insegne luminose e non, tende e striscioni, nonché spazi per affissioni anche a scopo elettorale, ovunque installati, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
c) Refezione scolastica – Bar – Mensa - Enoteca. Gestione di refezioni scolastiche; bar, enoteca, bottega del vino; punti di ristoro, stand eno-gastronomici, mense, attività commerciali. È compresa la responsabilità per i danni subiti da chicchessia, anche se dipendenti, in conseguenza ed in occasione della somministrazione e smercio di cibi e bevande, alimentari in genere anche se di produzione propria, compresa la vigilanza.
Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa essere attribuita all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
d) Servizio di polizia nonché sorveglianza o guardiania o guardia armata, compreso l’eccesso colposo di legittima difesa, nonché dalla proprietà od uso di cani. Servizio di guardia boschi anche armato.
e) Distributori automatici di bevande e simili. Proprietà e gestione, nell'ambito dell'Ente, di distributori automatici di cibi, bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi.
f) Trasporto e consegna di merci. Effettuazione di trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci, e materiali comprese le operazioni di carico e scarico.
g) Nucleo di Protezione Civile/Unità di intervento. Attività del nucleo di Protezione civile/Unità di intervento, comprese le squadre antincendio, organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato o da volontari ove si verifica l'esistenza del servizio. Gli appartenenti al nucleo e alle squadre antincendio sono considerati terzi fra loro. La garanzia si estende:
- alla gestione del patrimonio agricolo forestale effettuata dal Contraente/Assicurato anche in delega;
- da attività relative alla forestazione
- da attività di bonifica idraulica;
- da prevenzione e repressione incendi boschivi effettuata sul territorio anche in delega.
h) Xxxxxxxxx, uffici, officine e depositi. Pesa pubblica. Proprietà ed esercizio di magazzini, uffici, alloggi, officine e depositi, compresi i depositi di materiali inerenti l’attività dell’Assicurato; celle frigorifere, garage ed impianti di auto lavaggio, sempre inerenti all'attività dichiarata in polizza. Pesa pubblica. Proprietà ed esercizio di stazioni di rilevamento di centraline per la registrazione di dati riguardanti l’inquinamento e rilevazioni meteorologiche; cabine elettriche e linee elettriche di proprietà; l’assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà di serbatoi di combustibili o colonnine di distributori di carburante per uso esclusivo dell’assicurato. Cabine di decompressione di gas liquidi e non.
i) Corsi di istruzione. Attività che si svolgono all'interno dei locali del Contraente/Assicurato oppure presso terzi per l’organizzazione, gestione di corsi di istruzione professionale, formazione, aggiornamento e/o borse di studio, selezione e prove pratiche per assunzione di personale; i partecipanti sono considerati Terzi.
Proprietà e gestione di biblioteche, musei, auditorium, centri culturali, teatri e locali di qualsiasi natura adibiti a spettacoli ludici. Visite turistiche nei fabbricati.
j) Manifestazioni – Attività di pubblico spettacolo e intrattenimento – Organizzazioni varie - Asili Nido e Centri estivi - Minicolonia. L’assicurazione comprende il rischio relativo a organizzazione, gestione, patrocinio e partecipazione di e a convegni, congressi, seminari, giornate di studi, spettacoli, corsi, corsi sportivi e simili.
Organizzazione e gestione di centri estivi, Grest (gruppi estivi), Minicolonia, Asili Nido e Sezioni Primavera, centri pre e post-scuola, attività ludico ricreative, organizzati con altre entità, quali quelle scolastiche per attività complementari all’attività didattica; asili, scuole materne, baby parking.
La copertura prevede altresì manifestazioni culturali, politiche, religiose, ambientali e sportive, attività ricreative, recital, feste, fiere, cerimonie, gite, sagre e simili effettuate in luoghi all'aperto ed al coperto; soggiorni marini e montani. Inoltre la garanzia opera per ogni tipo di manifestazioni organizzata dal Contraente/Assicurato, anche in collaborazione con altri Enti od associazioni pubbliche o private svolte all’interno di sedi proprie o di terzi, ovvero all’aperto, per cause che abbiano attinenza con le manifestazioni stesse.
La garanzia altresì prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture per manifestazioni organizzate da terzi.
La garanzia copre inoltre i danni cagionati a cose di proprietà di terzi, utilizzate nell’ambito delle manifestazioni stesse.
Sono comprese nella garanzia i danni a locali, arredi, impianti, attrezzature o strutture, escluso il manto erboso in erba naturale, di luoghi sede delle manifestazioni.
L’assicurazione comprende:
- i rischi relativi a somministrazione di cibi e bevande;
- la responsabilità che possa ricadere sull’Assicurato per danni provocati da soggetti di cui lo stesso si avvalga nella realizzazione delle attività oggetto della polizza;
- la responsabilità personale di coloro che collaborano alle stesse a titolo gratuito;
- la responsabilità di coloro che nel corso della manifestazione assicurata prendano parte attiva a giochi, spettacoli, sfilate e simili;
k) Giardini, parchi, aree cimiteriali, alberi spiagge libere anche attrezzate, impianti di risalita e comprensori sciistici. L'assicurazione comprende il rischio connesso all'esistenza di giardini, parchi, orti botanici, boschi, aree verdi ed aree attrezzate di qualsiasi natura, aree cimiteriali con relative recinzioni e cancellate, come previsto dalla Legge, nonché alberi in genere, compresi i lavori di giardinaggio, taglio e potatura; è compreso l’uso di anticrittogamici e/o antiparassitari, quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, dei giardini e dei parchi pubblici, fermo restando escluso il danno da inquinamento, comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche di terzi, ove sottoposte a vincolo. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia è compresa per la sola responsabilità che possa essere attribuita al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente.
La garanzia è altresì prestata per la proprietà, esercizio di giochi vari per bambini non azionati a motore, gestione e/o conduzione di giostre, scivoli, altalene e similari, aree adibite a picnic e similari sistemati in giardini, parchi e/o aree ed ovunque trovino adeguata sistemazione; gestione ed utilizzo di tecnostrutture ed impianti sportivi provvisori.
La garanzia è valida per operazioni di disinfestazione anche se eseguiti con autocarri attrezzati e con utilizzo di prodotti tossico - nocivi.
La garanzia è inoltre prestata per:
- la proprietà, uso, gestione, conduzione ed esercizio di spiagge libere, anche attrezzate e stabilimenti balneari e simili. Qualora la gestione dei presenti impianti sia affidata a terzi, è
compresa la sola responsabilità che possa essere attribuita al Contraente/Assicurato nella sua qualità di affidatario.
- la proprietà uso, gestione, conduzione ed esercizio di impianti di risalita e comprensori sciistici. Qualora la gestione dei presenti impianti sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa essere attribuita al Contraente/Assicurato nella sua qualità di affidatario.
l) Xxxxxx in affido; portatori di handicap. L’assicurazione copre l’attività esercitata ai sensi di Legge per l’affidamento di minori; inoltre garantisce i danni arrecati a terzi da persone portatrici di handicap affidate all’Ente per fatto proprio delle persone assistite e/o persone preposte all’opera di assistentato. L’Assicurazione si estende alla responsabilità civile del Contraente per danni subiti dalle persone in affidamento ed affidate a famiglie, sempreché tali danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità possa farsi risalire all’Assicurato/Contraente; pertanto la Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti delle persone preposte o che comunque hanno assunto affidamento. I minori in affido e le persone portatrici di handicap sono considerate terzi anche fra loro e la garanzia viene estesa ai danni che gli stessi possono arrecare a cose di proprietà del personale che li assiste; per le persone portatrici di handicap tale estensione vale anche quando siano inserite nelle strutture scolastiche.
m) Attività Socio Assistenziale/Strutture Socio Assistenziali– La garanzia assicurativa è valida per la responsabilità derivante all’Ente, anche come Ente capofila, dall’attività socio-assistenziale compresa la responsabilità civile personale degli addetti ai Servizi, purché in possesso dei requisiti di Legge per svolgere le attività a cui sono preposti, compresi i Servizi che lo stesso Ente debba erogare presso il domicilio degli assistiti con suo personale dipendente e/o soggetti assunti con contratti atipici ed anche con collaboratori convenzionati; nel caso il Servizio fosse affidato a terzi la garanzia si estende alla R.C. derivante al Contraente/Assicurato dal rapporto di committenza. La garanzia viene estesa ai fatti dannosi che possono essere cagionati a terzi, compresi anche i dipendenti ed i volontari, da persone soggette ad alterazioni psico-fisiche allorquando sono assistiti presso il loro domicilio, presso le strutture socio-assistenziali e durante i viaggi. Proprietà e gestione di una comunità alloggio di qualsiasi genere si tratti, casa famiglia, casa albergo, centri di accoglienza, diurni, residenze assistenziali protette senza dipendenti medici e paramedici; se la gestione è affidata a terzi la garanzia è valida per la sola responsabilità che possa essere attribuita al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente.
n) Proprietà ed uso di biciclette anche elettriche ed ogni similare mezzo di trasporto, sia di proprietà del Contraente/Assicurato che di Terzi, in circolazione su strade pubbliche o ad esse equiparate.
o) Animali. La garanzia comprende il rischio derivante dalla proprietà ed uso di cani e di altri animali e dalla gestione di canili, e altri ricoveri per animali nonché dall’effettuazione del servizio di attività di custodia e governo, in luoghi differenti dal canile, di cani di proprietà di terzi, compresa l’attività di animalsitter; vigilanza sul randagismo secondo la normativa vigente.
p) Rischio di impiego, sgombraneve. Salvo quanto coperto dall’assicurazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 209/2005, in garanzia si deve intendere compreso il rischio derivante dall'uso e dall’impiego di macchine operatrici semoventi, lavastrade, compresi l’uso di gru e bracci caricati su detti mezzi, strumenti, carrelli, escavatori. Sono altresì assicurati i mezzi sgombraneve e/o spartineve, spargisale e spargisabbia, monorotaie e simili nell’attività del Contraente/Assicurato. Nei casi in cui i servizi siano affidati a terzi la garanzia si intende estesa alla R.C. derivante all’Assicurato dal rapporto di committenza.
q) Polizia Municipale. La garanzia è operante per la detenzione maneggio, porto ed uso legittimo di armi per i vigili, ufficiali della polizia del Contraente/Assicurato, operanti nel territorio della Repubblica Italiana, compresa l’attività all’interno di Uffici e Caserme nel caso di esercitazioni ed anche al proprio
domicilio nell’atto di intraprendere o cessare dal servizio nonché per l’attività prevista all’art. 55 Codice Penale. Gli appartenenti al corpo di polizia sono considerati terzi fra di loro.
r) Farmacie. Proprietà e gestione delle farmacie, incluso il rischio di prodotti farmaceutici e galenici. Nei casi in cui i servizi siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla R.C. derivante al Contraente/Assicurato dal rapporto di committenza.
s) Mercati e Xxxxxxx. Proprietà e gestione di macelli, mercati compreso il boario incluso il rischio di smercio. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa essere attribuita al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente. Proprietà ed esercizio di mercati, fiere ed altre strutture adibite a pubblici servizi
t) Segnaletica stradale e pubblica illuminazione. La garanzia comprende i danni conseguenti a mancato e/o insufficiente servizio di vigilanza e dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale orizzontale e verticale e pubblica illuminazione, inclusi i danni dovuti all’errato e/o difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere; compresi i danni arrecati da cordoli protettivi di corsie riservate, dissuasori di velocità, quali cunette rallenta-traffico; mancati e/o insufficienti ripari, recinzioni e/o transenne poste a protezione dell’incolumità di terzi nonché dall’esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiale.
u) Parcheggi, autorimesse, silos. Rimozione di veicoli. La garanzia si intende valida per i danni subiti dai veicoli custoditi dal Contraente/Assicurato in apposite aree, per i danni cagionati ai veicoli di terzi in sua consegna o custodia nell’ambito di parcheggi e/o autorimesse o silos o aree di sosta, gestite dal Contraente/Assicurato.
La garanzia comprende i danni ai veicoli, a seguito di rimozione trasportati, rimorchiati o sollevati per caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada, anche per servizio dato in appalto.
v) Acquedotti e rete fognaria. La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall’esercizio dell’acquedotto e della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acque solo se conseguenti alla rottura accidentale di impianti, tubazioni e/o condutture. Nei casi in cui il servizio e/o i lavori siano appaltati a terzi gestori, la garanzia si estende alla R.C. derivante al Contraente/Assicurato dal rapporto di committenza. Limitatamente agli acquedotti ed alle relative strutture per l’erogazione di acqua anche potabile, liscia o gasata, la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata, nonché i danni relativi alla captazione e tramite rete ad esclusivo servizio del Contraente/Assicurato; la garanzia è inoltre valida come utente di servizio pubblico istituzionale, compreso l’uso di idranti, impianti antincendio, fontanelle e fontanelle ornamentali.
w) Discariche e depuratori. La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall’esercizio di discariche e depuratori, escluso il danno ambientale graduale. Nel caso in cui il servizio per la gestione delle discariche e dei depuratori sia appaltato a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dal rapporto di committenza.
x) Impianti sportivi e/o ricreativi e di spettacolo in genere. La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, dalla gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto sportivo con servizi e dipendenze; sono comprese le tensostrutture anche all’aperto, di qualsiasi genere e natura, compresi tutti i macchinari e le attrezzature sia al servizio delle strutture o degli impianti sia utilizzati per lo svolgimento delle attività sportive o di spettacolo in genere. Qualora la gestione degli impianti sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa essere attribuita al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente.
y) Impianti, siti, beni culturali. La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e dalla gestione e dalla manutenzione di cinema, teatri, anfiteatri, auditorium, musei ed ecomusei, biblioteche e sale musicali in genere, palazzi storici, siti archeologici ed artistici, di qualsiasi natura, tensostrutture, tecnostrutture, palloni pressostatici anche all’aperto. È compresa nelle garanzie di polizza anche la gestione temporanea demandata all’Ente dallo Stato o da altri Enti. Qualora la gestione degli impianti di cui alla presente lettera y) sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa essere attribuita al Contraente/Assicurato nella sua qualità di affidatario.
z) Strade e percorsi vari. Premesso che al significato del termine “strade” si deve attribuire l’accezione più estensiva, quale bene demaniale comunale, a titolo indicativo e non esaustivo, nulla escluso né eccettuato:
- strade, piazze, rotatorie stradali, monumenti, terreni, ponti, canali, aree pubbliche, territorio in genere, sentieri, cammini, ippovie, percorsi vita e percorsi in genere e quanto di altro simile ed inerente;
- strade e percorsi esistenti nelle aree protette, naturalistiche o riserve, di giardini pubblici attrezzati e non, di parchi, di orti botanici, vivai arborei, comprese aree attrezzate per il picnic, di spiagge libere attrezzate e/o di stabilimenti balneari, anche su terreni demaniali e/o di terzi;
- strade e percorsi esistenti su ponti, dighe, gallerie e fondi in genere anche ai sensi dell’art. 840 del C.C. e quant’altro di simile.
L'assicurazione s’intende operante per la responsabilità civile dei danni che dovessero derivare comunque al Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario ed addetto alla manutenzione delle strade e delle opere connesse, a persone, cose o veicoli in transito sulle strade, da difetti di manutenzione comunque determinatisi, difetti che diano luogo ad imputazioni penali o meno.
Si esplica che i difetti di manutenzione comprendono anche gli ostacoli al traffico determinati da eventi atmosferici qualora sussista responsabilità imputabile all’Assicurato: tratti alluvionati con detriti, frane, smottamenti, avvallamenti, cedimenti del piano viabile, interramenti di fosse stradali, cedimenti o crolli totali o parziali degli impianti fissi e/o mobili come ponti od altri manufatti in genere, pali e cartelli segnaletici e segnaletica mobile.
L’assicurazione copre la responsabilità per l’eventuale mancata od incompleta segnalazione, sia che questa avvenga quando l’evento atmosferico si verifichi in orario non di servizio, sia che si verifichi in orario di servizio potendo l’addetto al tratto interessato essere comandato a prestare la propria opera in altra strada del Contraente/Assicurato.
La garanzia opera anche nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia organizzatore di eventi sportivi in genere, esclusi quelli con veicoli a motore; nel caso che la gestione dell’evento sportivo sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa essere imputata al Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario.
Nel caso di servizio manutenzione strade appaltato a terzi, la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dal rapporto di committenza.
La garanzia comprende i danni a terzi o cose degli stessi causati da ghiaccio o neve caduti dai tetti o non rimossi dalla pubblica via.
Art. 25 - Danni alle cose di terzi
La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzioni dei lavori o dei servizi.
Art. 26 – R.C. Committenza lavori e servizi.
Premesso che il Contraente/Assicurato appalta e/o subappalta ad imprese o persone una parte di lavori e di servizi resta stabilito che:
a) è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sul Contraente/Assicurato per danni cagionati a terzi dalle Ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori;
b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempre che dall'evento, ne derivi responsabilità a carico del Contraente/Assicurato.
Art. 27 – Committenza lavori ex X.Xxx. 81/2008 e s.m.i..
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. stesso. Le Imprese esecutrici dei lavori, nonché i loro titolari e/o dipendenti, sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l’assicurato abbia designato il responsabile dei lavori nonché, ove imposto dal X.Xxx. suddetto, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore dell’esecuzione dei lavori.
Art. 28 – Mezzi di trasporto muniti o meno di motore di dipendenti e di terzi.
La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati alle autovetture e motoveicoli di proprietà di terzi, di dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente/Assicurato.
Art. 29 - Committenza auto o altri veicoli.
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti, compresi eventuali lavoratori parasubordinati ed interinali, commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e biciclette purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., o a lui locati nonché all'uso di autovetture noleggiate con o senza autista.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra garanzia o copertura di cui beneficia o il proprietario o il conducente del veicolo che ha cagionato il danno.
Art. 30 – Affidamento auto.
Premesso che l’Assicurato contraente può affidare in uso a qualsiasi titolo ai propri prestatori d’opera, collaboratori, consulenti, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato/Contraente stesso delle somme che questi sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest’ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui l’Assicurato/Contraente debba rispondere.
Art. 31 -Circolazione di mezzi meccanici.
Ferma restando l’obbligatorietà della copertura R.C.A., a parziale deroga delle norme di polizza, si dà atto che la garanzia è valida anche quando alla guida di mezzi meccanici siano addetti dipendenti sprovvisti della prescritta abilitazione, sempreché si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo e di età non inferiore ai 16 anni.
Si precisa comunque che resta esclusa la R.C. obbligatoria ai sensi del Codice delle Assicurazioni.
La garanzia non è operante se gli addetti alla guida di mezzi meccanici sono sprovvisti della specifica abilitazione.
Art. 32 - Malattie professionali per causa di servizio.
L'assicurazione della responsabilità civile dell'Assicurato/Contraente verso i prestatori di lavoro che operano per conto dell’Assicurato/Contraente ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30/6/65 n°1124 e D. Lgs. 38/2000 e successive modifiche e integrazioni, opera altresì per quanto sia tenuto a pagare per le malattie professionali riconosciute dall’INAIL e/o dalla Magistratura, sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati .
L'estensione dispiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.
L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La garanzia non vale:
a) Per asbestosi e silicosi.
b) Per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
c) per le malattie professionali conseguenti: 1) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o rappresentanti legali del contraente; 2) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori o rappresentanti del contraente. Questa esclusione cessa di aver effetto a seguito dell'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto.
Fermo restando, in quanto compatibile, quanto previsto dalle norme di assicurazione per la denuncia di sinistri, l'assicurato/contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza l'insorgenza di malattia professionale e di far seguito con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli altri atti relativi al caso denunciato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.
Art. 33 – R.C. Fabbricati.
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o custodia e/o uso dei beni immobili e dei fabbricati o porzioni di essi e monumenti anche di natura storico-artistica, e relative parti comuni se in condominio, a qualunque titolo e destinazione siano adibiti, anche se dati in locazione e/o comodato a terzi, nonché dei beni immobili e fabbricati anche non di proprietà dell’Assicurato/Contraente, anche di natura storico-artistica; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, sbarre e cancelli servo comandati, scale mobili, attrezzature ed arredi che possano essere usati, oltre che dall’Assicurato, anche da terzi
L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, i rischi relativi agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura.
L’assicurazione è estesa ai danni verificatisi in occasione dell’effettuarsi di:
- visite turistiche al fabbricato e di feste ricevimenti, cerimonie, congressi, riunioni, mostre o altre simili, anche qualora i fabbricati siano stati locati a terzi, esclusivamente nell’ambito dell’attività del Contraente/Assicurato.
La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili e fabbricati oggetto della copertura; il Contraente/Assicurato è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualsiasi variazione dovendosi far riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti, in possesso del Contraente/Assicurato da esibirsi previa richiesta della Società.
L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. Non sono compresi i danni derivanti da:
• Lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
• Umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.
L'assicurazione comprende invece i danni conseguenti a guasti o rotture accidentali degli impianti idrici o di riscaldamento.
L'assicurazione si estende altresì alla responsabilità civile dell'assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, quale committente sempreché:
• Il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
• Dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.
La garanzia non comprende i danni derivanti da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per i quali è stata stipulata l'Assicurazione.
Limitatamente ai danni di spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, conseguenti a rottura accidentale di impianti o condutture, il risarcimento di ogni sinistro viene corrisposto entro il limite di euro 500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
Art. 34 - Danni a condutture ed impianti sotterranei.
La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei a deroga delle esclusioni.
Art. 35 – Xxxxx a cose in consegna e custodia.
La garanzia comprende i danni arrecati alle cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna, custodia, detenga, disponga a qualsiasi titolo o destinazione esclusi i danni causati da furto.
Art. 36 – Xxxxx a cose di terzi sollevate, traslate ecc.
A parziale deroga delle esclusioni la garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato per danni a cose di Xxxxx, sollevate, caricate, scaricate, traslate, causati sia di fatto dal Contraente/Assicurato e/o dalle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.
Art. 37 – Danni a mezzi di trasporto.
La garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato da danni arrecati a mezzi di trasporto qualsivoglia, sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.
Art. 38 - Danni da cedimento, franamento e vibrazione del terreno.
La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno ed a vibrazioni, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.
Art. 39 – Scavi e reinterri.
Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall’avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.
Art. 40 - Danni da interruzione di attività.
A parziale deroga dell'esclusione, la garanzia comprende i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della Polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata con la massima esposizione di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.
Art. 41. - Esonero denuncia posizioni Inail.
Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'Inail, fermo l'obbligo, in sede di regolazione di premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.
Art. 42 - Rinuncia alla rivalsa.
La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei Dipendenti del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali la Contraente/Assicurata si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, nonché nei confronti delle persone che ricoprono una carica elettiva in seno al Contraente/Assicurato salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati
Art. 43 - Inquinamento accidentale.
A parziale deroga delle esclusioni si conviene tra le Parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni cagionati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Art. 44 – Danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato.
La garanzia comprende i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell’assicurato e/o dallo stesso detenute esclusi comunque i danni alle cose in consegna e/o custodia ed i danni derivanti da incendio di fabbricati e relativo contenuto di proprietà e/o in uso dell’assicurato.
Art. 45 – Danni da furto.
L’assicurazione vale inoltre per la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l’azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti per l’esecuzione di lavori commissionati dall’assicurato.
Art. 46 - Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Le garanzie di polizza sono operanti anche per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, interventi di pulizia, ristrutturazione, riparazione, conservazione e risanamento di beni e di opere comunali effettuati dal Contraente/Assicurato con personale non dipendente.
Sono compresi i danni cagionati e/o subiti dalle persone che effettuano i lavori.
Art. 47 – Fornitori come Terzi.
Sono considerati terzi nei limiti del massimale previsto per la R.C.O., i Titolari ed i Dipendenti di Ditte, fornitori di beni e di servizi che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico per gli infortuni, escluse le malattie professionali, occorsi sul lavoro, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6 per cento, secondo il D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000.
Il massimale per sinistro convenuto per l’assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O..
L’assicurazione è altresì operante per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopra citate.
Art. 48 –Trasporto scolastico e/o di utenti.
La garanzia è operante per l’esercizio del servizio scolastico a tutela della responsabilità del Contraente/Assicurato per i sinistri derivanti in tutto o in parte da difetto di custodia di minori e/o incapaci secondo gli articoli 2047 e 2048 del C.C.
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per capitale, interessi e spese dovuti a titolo di risarcimento del danno nel caso di trasporto di minori dall’abitazione all’istituto scolastico e viceversa, anche durante le operazioni di salita e discesa dal veicolo, anche durante le attività prescolastiche e parascolastiche autorizzate dalla Scuola, per i danni:
• che possono essere arrecati ai minori e alle cose degli stessi durante il viaggio;
• che il minore può arrecare a terzi o a cose di terzi, che il minore può arrecare all’accompagnatore allorquando quest’ultimo non sia in rapporto di dipendenza con il Contraente;
• che i minori possono arrecarsi fra di loro.
La stessa garanzia è valida anche per il trasporto di utenti per altre attività, purché il trasporto stesso sia effettuato in conformità alle leggi ed alle disposizioni vigenti e secondo quanto deliberato e determinato dall’Ente.
Tali estensioni di garanzia sono prestate nei soli casi di morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, entro i limiti della normativa e dei massimali stabiliti in polizza per l’assicurazione R.C.T. Restano pertanto esclusi i danni da circolazione di veicoli su strade ad uso pubblico o aree ad esse equiparate soggetti al Codice delle Assicurazioni.
Nel caso che il servizio in oggetto sia affidato a terzi la garanzia è operante per la responsabilità derivante al Contraente/Assicurato della committenza.
Art. 49 – Xxxxx a cose consegnate ex art.1783, 1784, 1785 bis Codice Civile
La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi degli articoli del C.C. 1783, 1784, 1785, per i danni da sottrazione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e non consegnate; sono comunque esclusi denari, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.
Art. 50 – Porti turistici ( solo se espressamente riportate nella Scheda di Quotazione ).
La garanzia copre la R.C. per il ricovero di imbarcazioni da pesca e diporto, deposito a terra, funzionamento degli impianti e delle attrezzature per l'ormeggio e manovra delle imbarcazioni sia a terra che nelle acque del porto, nonché per l'accesso delle imbarcazioni stesse ed all'accesso delle persone alle imbarcazioni.
La garanzia è operante dall'ingresso al porto a tutte le aree di pertinenza del porto stesso, senza eccezione alcuna, restando l'esclusione di tutti i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti soggetti alla legge 990/69 e successive modificazioni.
La garanzia si estende ai danni ai natanti di Terzi provocati durante le operazioni di alaggio, varo, sollevamento, manovre di avvicinamento, agganciamento o sganciamento, ormeggio e disormeggio nei limiti dei massimali indicati nella polizza.
Art. 51 – Gestione di Franchigie e Scoperti (solo se previsti in polizza)
La Società si impegna a liquidare al Terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di scoperti e/o franchigie contrattualmente previste parziali per singole garanzie o frontali, se previste in polizza, per ogni sinistro indennizzabile, nonché ad accettare e liquidare, nel caso ciò venga richiesto espressamente dalla controparte, anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o alle franchigie.
Alla scadenza di ogni annualità assicurativa o minor durata contrattuale la Società comunicherà alla Contraente l’elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie, con relativa documentazione e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa richiesta, in un’unica soluzione.
Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualsiasi motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra saranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.
Nel caso che la Società decida di liquidare il sinistro a prescindere dalla dichiarata e documentata non responsabilità del Contraente/Assicurato, per atto di correntezza e/o per qualsiasi altro motivo, la Società deve informarne il Contraente/Assicurato e rinunciare alla richiesta del pagamento dello scoperto o della franchigia.
Franchigia Frontale: per tutte le garanzie di polizza è prevista una franchigia frontale di euro
…………………………
Art. 52 - Variazione nella figura del Contraente
In caso di variazione della personalità giuridica del Contraente per fusione, accorpamento, suddivisione o altri motivi dipendenti o meno da Xxxxx, i rapporti assicurativi dipendenti dal presente Capitolato hanno efficacia fino al momento in cui la nuova Contraenza opportunamente costituita e legittimata subentra in toto al precedente Contraente.
Questi si impegna a comunicare alla Compagnia la prossima variazione, entro 90 (novanta) giorni, dell’avvenuto Delibera o dalla emanazione o promulgazione di provvedimenti, norme, leggi, in base alle quali avviene la variazione.
La Compagnia ed il Contrante/Assicurato si impegnano a rinegoziare il Capitolato e tutti i rapporti esistenti nell’ambito della nuova realtà venutasi a creare.
Ove non fosse possibile la prosecuzione del rapporto, il Capitolato e le Polizze da esso dipendenti cesseranno al termine del periodo di assicurazione in corso al momento della variazione, fermo quanto pattuito in merito all’eventuale regolazione del premio.
…………li………………………..
LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE
............................................................ .................………………………………
Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle norme e condizioni che regolano l'assicurazione:
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 3 - Pagamento del premio
Art. 10 - Durata del contratto Art. 12 - Foro competente
LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE
......................................……………… ……………………………………………
POLIZZA RCT/O SCHEDA RIEPILOGATIVA
FRANCHIGIE – SCOPERTI – LIMITI DI INDENNIZZO
Franchigia fissa per ogni sinistro €. | |||
Condizione di polizza | Scoperto | Franchigia | Xxxxxxx xxxxxxxxxx |
Clausole e condizioni particolari Art.24 – Attività complementari d) Servizio di polizia nonché sorveglianza o guardiania o guardia armata | €. 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||
Clausole e condizioni particolari Art.24 – Attività complementari o) Animali | €. 10.000,00 per sinistro ed €. 100.000,00 per anno assicurativo | ||
Clausole e condizioni particolari Art.24 – Attività complementari u) Parcheggi, autorimesse, silos. Rimozione di veicoli | €. 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||
Clausole e condizioni particolari Art.24 – Attività complementari v) Acquedotti e rete fognaria | €. 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||
Art. 25 - Danni alle cose di terzi | €. 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||
Art. 27 - Committenza lavori ex X.Xxx. 81/2008 e s.m.i.. | €. 1.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||
Art. 28 –Mezzi di trasporto muniti o meno di motore di dipendenti e di terzi. | €. 20.000,00 per veicolo ed €. 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||
Art. 32 - Malattie professionali per causa di servizio. | €. 500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||
Art. 33 – R.C. Fabbricati | Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, conseguenti a rottura accidentale di impianti o condutture: €. 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||
Art. 34 – Danni a condutture ed impianti sotterranei | €. 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||
Art. 35 – Xxxxx a cose in consegna e custodia | €. 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||
Art. 36 – Xxxxx a cose di terzi sollevate, traslate ecc. | €. 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||
POLIZZA RCT/O SCHEDA RIEPILOGATIVA FRANCHIGIE – SCOPERTI – LIMITI DI INDENNIZZO | |||
Franchigia fissa per ogni sinistro euro 500,00 |
Condizione di polizza | Scoperto | Franchigia | Xxxxxxx xxxxxxxxxx |
Art. 37 – Danni a mezzi di trasporto | €. 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||
Art. 38 - Danni da cedimento, franamento e vibrazione del terreno | €. 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||
Art. 39 – Scavi e reinterri | €. 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||
Art. 40 – Danni da interruzione di attività | €. 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||
Art. 43 – Inquinamento accidentale | scoperto 10% con minimo di €. 1.500,00 | €. 250.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | |
Art. 44 – Xxxxx a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato | €. 250.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||
Art. 45 – Danni da furto | €. 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||
Art. 49 – Xxxxx a cose consegnate ex art.1783, 1784, 1785 bis Codice Civile | € 5.000,00 per danneggiato ed € 50.000,00 per anno assicurativo. |
SCHEDA DI QUOTAZIONE
CALCOLO DEL PREMIO DELLA POLIZZA R.C.T. / R.C.O.
Società.................................................…………………..
MASSIMALI DA ASSICURARE
L'assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di:
a) Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)
€.5.000.000,00
per ogni sinistro, ma con il limite di
€. 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni
corporali e di
€ 5.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.
b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)
€. 3.000.000,00 per ogni sinistro, ma con il limite di
€. 3.000.000,00 per ogni prestatore
Porti turistici
NO
DATI PER IL CALCOLO DEL PREMIO
Retribuzioni annue lorde ai dipendenti o ad altri soggetti non dipendenti soggetti I.N.A.I.L.
€. 2.180.000,00 riferiti all’anno 2021
Premio annuo complessivo (imposte incluse) RCT/RCO
€ ……………………
FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO, CON EVENTUALI VARIANTI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------