PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
tra
il “Ministero dell'Università e della Ricerca”
(di seguito denominato anche solo “MUR”), e
“L’associazione Uni-Italia per la promozione internazionale del sistema italiano di alta formazione e la cooperazione in questo campo” (di seguito denominata “UNI-ITALIA”)
nel seguito congiuntamente le “Parti”
Area tematica: “promozione internazionale del sistema italiano di alta formazione e promozione della cooperazione internazionale del sistema italiano di alta formazione”
VISTI
il Decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020), recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”, convertito, con modificazioni, con legge del 5 marzo 2020, n. 12;
il DPCM n. 164 del 30 settembre 2020 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”;
il DPCM n. 165 del 30 settembre 2020 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca”;
il Decreto del 19 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante l’individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del MUR;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
la Legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante “disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
lo Statuto della rinnovata UNI-ITALIA, Associazione no profit riconosciuta i cui soci fondatori sono il MUR, il MAECI, il Ministero dell’Interno, l’Agenzia ICE e la CRUI approvato in Roma, il 15 marzo 2022;
la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione Europea siglata a Lisbona l’11 aprile 1997 e la relativa legge dell’11 luglio 2002, n. 148 di ratifica ed esecuzione della suddetta Convenzione;
la Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass);
la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 art. 1, comma 307 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);
CONSIDERATO
l’impegno assunto in occasione della Conferenza interministeriale di Bologna (1999) e riconfermato nei successivi incontri interministeriali dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (Processo di Bologna), e la volontà di rafforzare in campo internazionale il sistema
della formazione superiore italiana anche con l’obiettivo di contribuire al consolidamento dello Spazio europeo dell’istruzione superiore, nonché di migliorare l’attrattività e l’interesse nei confronti del sistema dell’istruzione superiore europeo su scala mondiale;
che il MUR, nell’ambito delle proprie specifiche attribuzioni, è impegnato in un ampio e complessivo progetto di riforme che hanno come finalità sia l’affermazione del ruolo centrale dell’istruzione e della formazione superiore nei processi della crescita sociale del Paese, sia la realizzazione di un’offerta formativa di alto e qualificato profilo al passo con le esigenze del mondo contemporaneo ed in grado di essere competitiva rispetto ad un contesto europeo e globale;
che UNI-ITALIA, quale Centro di promozione accademica per l’orientamento allo studio in Italia, ha lo scopo di promuovere il Sistema Formativo Superiore Italiano nel mondo e di favorire la cooperazione inter-accademica tra l’Italia e i Paesi esteri;
che UNI-ITALIA contribuisce alla internazionalizzazione della promozione all’estero del sistema della Formazione Superiore italiana anche attraverso il sostegno all’alta formazione e alle attività di studio e ricerca presso istituzioni pubbliche e private italiane;
che si rende necessario definire le attività sottese e le modalità di utilizzo delle risorse previste dall’art. 1, comma 307, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 per consentire che le predette risorse vengano impiegate con la massima efficienza a beneficio del sistema della formazione superiore e della sua internazionalizzazione
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art .1
(Premesse)
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.
Art. 2
(Oggetto e finalità)
1. Le Parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, concordano di collaborare per rafforzare la promozione e la cooperazione internazionale del sistema italiano di alta formazione.
2. In particolare, le Parti, per realizzare i suddetti intenti, individuano programmi ed azioni, impegnandosi reciprocamente per la realizzazione degli stessi.
Art. 3
(Attività)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, UNI-ITALIA:
a. fornirà ausilio al MUR, ove necessario, per favorire la cooperazione accademica e gli scambi culturali fra l'Italia e i Paesi esteri, nonché per creare le più ampie opportunità per promuovere la frequenza di corsi universitari o di livello universitario e post- universitario in Italia e di altre attività di formazione e ricerca da parte di studenti stranieri;
b. fornirà ausilio al MUR, ove necessario, per favorire la cooperazione e gli scambi culturali fra le istituzioni di Formazione Superiore italiane e straniere;
x. xxxxxxx ausilio al MUR, ove necessario, per creare e organizzare in apposite strutture all'estero, in coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con la Rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura, corsi per la promozione dello studio e per la diffusione della lingua, della cultura e del sapere scientifico italiano;
d. ove richiesto, fornirà assistenza nei rapporti con gli studenti stranieri interessati a seguire corsi e altre attività di formazione e ricerca in Italia;
e. fornirà ausilio al MUR, ove necessario, per le attività di orientamento, informazione, assistenza e consulenza, anche in formato digitale su proprie piattaforme in collegamento con quelle predisposte dal MUR e da altre Pubbliche Amministrazioni, nonché per i necessari adempimenti agli studenti stranieri che intendano frequentare corsi universitari o di livello universitario e post-universitario, o altre attività di formazione e ricerca in Italia. A tal riguardo, il MUR fornirà a UNI-ITALIA l’accesso alle piattaforme dedicate per gli scopi previsti nel presente protocollo di intesa;
x. xxxxxxx ausilio al MUR per organizzare, in Italia e all’estero, le attività a supporto dell’internazionalizzazione del sistema della formazione superiore italiano, in accordo con la Strategia per la promozione internazionale della formazione superiore italiana, quale cornice di riferimento ed azione;
g. favorirà l’azione del MUR, ove necessario, per la realizzazione di materiale, pubblicazioni e sistemi informativi per i fruitori, compresi eventuali siti internet e l’organizzazione di ricerche, convegni, seminari, incontri e partecipazioni a fiere del settore;
2. Le Parti convengono, altresì, che eventuali ulteriori temi connessi alle attività del presente Protocollo, potranno essere oggetto di apposite intese tra le Parti, che potranno coinvolgere anche il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed ogni altra Amministrazione coinvolta nei processi internazionali del Paese per i profili di rispettiva competenza, anche tramite le istituzioni, gli uffici e le Rappresentanze italiane all’estero.
Art. 4
(Coinvolgimento di soggetti terzi)
1. Nella predisposizione e nella realizzazione dei programmi comuni e degli interventi relativi a quanto stabilito agli articoli 2 e 3, ove necessario, le Parti potranno coinvolgere la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), le Conferenze dei Direttori delle Istituzioni
dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e altri soggetti che di volta in volta potranno essere ritenuti competenti in materia.
Art. 5
(Impegni delle Parti)
1. Per la realizzazione delle finalità indicate nel presente Protocollo, UNI-ITALIA, si impegna a:
a. garantire la presenza di proprio personale, nel numero di almeno 2 unità, presso la sede del MUR al fine di favorire la realizzazione delle attività oggetto del presente Protocollo e gli scopi di cui al precedente art. 3, comma 1;
b. mettere a disposizione beni strumentali e infrastrutturali necessari alla realizzazione delle attività di reciproco interesse;
2. Per la realizzazione delle finalità indicate nel presente Protocollo il MUR, nel rispetto degli obblighi di legge, si impegna a:
a. garantire la collaborazione ed il supporto ad UNI-ITALIA al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività previste;
b. erogare a favore di UNI-ITALIA i fondi annuali di propria competenza, così come stabilito dalla Legge di bilancio del 30 dicembre 2021, n. 234 di cui all’art. 1, comma 307, fermo restando i controlli di legge ed il rispetto del cronoprogramma indicato dal Legislatore.
Art.6
(Diffusione e proprietà dei risultati)
1. Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione dei contenuti del presente Protocollo e dei relativi risultati, con le modalità opportune presso le rispettive strutture centrali e periferiche.
2. Ogni risultato relativo alle attività di cui al presente Protocollo, che risulti riconducibile alla disciplina volta a tutelare la proprietà intellettuale, deve intendersi attribuito a titolo originario in via condivisa e solidale ad entrambe le Parti.
Art. 7
(Regole di comportamento presso la sede dell’altra Parte)
1. Il MUR si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, i rappresentanti dell’altra Parte operante nelle attività oggetto del presente Protocollo, nonché il personale di cui all’art 5, comma 1 lettera a.
2. Il personale di una delle Parti che dovesse recarsi presso la sede dell’altra per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei
comportamenti e della disciplina vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare.
3. Il personale delle Parti è, inoltre, tenuto ad uniformarsi al “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR n. 62/2013 e al “Piano Triennale di Prevenzione delle Corruzione (PTCP)” in vigore nelle rispettive sedi di esecuzione delle attività svolte in collaborazione.
Art. 8
(Responsabilità civile e copertura assicurativa)
1. Ciascuna Parte resta responsabile per i danni subiti dai propri rappresentanti e dai propri beni, salvo il caso in cui l’evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall’altra Parte.
2. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa dei propri rappresentanti e del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Protocollo, la sede dell’altra Parte.
Art. 9
(Riservatezza)
1. Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati direttamente o indirettamente connesse con le attività e con le finalità oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.
2. Le Parti si impegnano altresì a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo.
3. I risultati delle attività svolte, come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, rimangono di proprietà del MUR e di UNI-ITALIA.
Art. 10
(Durata e validità temporale)
1. Il presente Protocollo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione fino all’esaurimento del contributo assegnato ad UNI-ITALIA.
2. Eventuali provvedimenti integrativi/specificativi non incidono sulla durata del presente Protocollo, salva differente previsione espressa, adeguatamente motivata, comportante la modifica del Protocollo stesso.
3. Il responsabile della gestione del presente Protocollo è, per il MUR, il Dirigente pro tempore dell’Ufficio II della Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione. Per UNI-ITALIA, il responsabile è il Segretario Generale.
Art. 11
(Tutela dei dati personali)
1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679, recante “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche “GDPR”), e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione del presente Protocollo.
2. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all’esecuzione del presente Protocollo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari e, in particolare, si obbligano a:
a) eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell’articolo 5 del GDPR, in quanto titolari autonomi del trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del presente Protocollo;
b) custodire e controllare i dati, garantendone l’integrità e l’esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
c) assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
d) conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all’esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge;
e) utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali;
f) utilizzare i dati esclusivamente per l’esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.
Articolo 12
(Utilizzo dei segni distintivi delle Parti)
1. La collaborazione di cui al presente Protocollo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni).
Sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l’utilizzo del logo del MUR.
Articolo 13
(Controversie e Foro competente)
1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole e stragiudiziale ogni controversia concernente il presente Protocollo, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione. Fatto salvo quanto sopra, qualora non sia possibile una
risoluzione in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma per qualunque controversia concernente il presente Protocollo.
Articolo 14
(Legge applicabile e Clausole di rinvio)
1. Il presente Protocollo è disciplinato e regolato dalle leggi dello Stato italiano. Per tutto quanto non espressamente indicato nella stessa, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Ministero dell’Università e della Ricerca
D.G. dell’internazionalizzazione e della comunicazione
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
Associazione Uni-Italia per la promozione internazionale del sistema italiano di alta formazione e la cooperazione in questo campo
Il Segretario Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X
C=IT