CONVENZIONE
CONVENZIONE
sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia
(Conclusa il 23 novembre 2007)
GLI STATI FIRMATARI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,
DESIDEROSI di migliorare la cooperazione tra gli Stati in materia di esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia,
CONSAPEVOLI della necessità di disporre di procedure che producano risultati e che siano accessibili, rapide, efficienti, economiche, adeguate ed eque,
DESIDEROSI di basarsi sulle migliori soluzioni recepite dalle vigenti convenzioni dell’Aia e dagli altri strumenti interna zionali, segnatamente la convenzione delle Nazioni Unite del 20 giugno 1956 sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero,
NELL’INTENTO DI trarre vantaggio dai progressi tecnologici e di creare un sistema flessibile che possa adeguarsi alle nuove esigenze e alle nuove possibilità offerte dall’evoluzione della tecnologia,
RICORDANDO CHE, ai sensi degli articoli 3 e 27 della convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo,
— in tutte le decisioni relative ai fanciulli l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente,
— ogni fanciullo ha diritto ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale,
— spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo,
— gli Stati parti adottano ogni provvedimento adeguato, compresa la conclusione di accordi internazionali, al fine di provvedere all’esazione della prestazione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, in particolare nei casi in cui tali persone vivono in uno Stato diverso da quello del fanciullo,
HANNO DECISO DI CONCLUDERE LA PRESENTE CONVENZIONE E HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSI ZIONI:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
La presente convenzione è diretta a garantire l’efficacia dell’esa zione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, in particolare:
a) istituendo un regime completo di cooperazione tra le auto xxxx degli Stati contraenti;
b) permettendo di presentare domande a fine di ottenere deci sioni in materia di alimenti;
c) garantendo il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di alimenti;
d) richiedendo misure efficaci che consentano di eseguire rapi damente le decisioni in materia di alimenti.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente convenzione si applica:
a) alle obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filia zione nei confronti di una persona di età inferiore a 21 anni;
b) al riconoscimento e all’esecuzione ovvero all’esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari tra co niugi ed ex coniugi nei casi in cui la domanda sia presentata congiuntamente a una richiesta di alimenti di cui alla lettera a);
c) ad eccezione dei capi II e III, alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi.
2. Gli Stati contraenti possono riservarsi, ai sensi dell’articolo 62, di limitare l’ambito di applicazione della con venzione di cui al paragrafo 1, lettera a), alle persone di età inferiore a 18 anni. Lo Stato contraente che si avvalga di tale riserva non può chiedere l’applicazione della convenzione alle persone che la riserva ha escluso in ragione dell’età.
3. Gli Stati contraenti possono dichiarare, ai sensi dell’articolo 63, che estenderanno in tutto o in parte l’ambito di applicazione della convenzione alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, comprese in particolare le obbligazioni alimentari nei confronti di persone vulnerabili. Tale dichiarazione crea obblighi tra due Stati contraenti solo nella misura in cui le loro dichia razioni riguardano le stesse obbligazioni alimentari e le stesse parti della convenzione.
4. Le disposizioni della presente convenzione si applicano ai figli a prescindere dalla situazione coniugale dei genitori.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente convenzione si intende per:
a) «creditore», qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti;
b) «debitore», qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti;
c) «assistenza legale», assistenza necessaria per consentire agli istanti di conoscere e far valere i loro diritti e per garantire che le loro domande siano trattate in modo completo ed efficace nello Stato richiesto. Tale assistenza può compren dere, ove necessario, la consulenza legale, l’assistenza per adire un’autorità, la rappresentanza in giudizio e l’esonero dalle spese processuali;
d) «accordo scritto», accordo registrato su un supporto il cui contenuto è accessibile per ulteriore consultazione;
e) «accordo sugli alimenti», accordo scritto relativo al paga mento degli alimenti:
i) formalmente redatto o registrato come atto pubblico da un’autorità competente; oppure
ii) autenticato o registrato da un’autorità competente, ov vero concluso o depositato presso la medesima,
che può formare oggetto di riesame e di modifica da parte di un’autorità competente;
f) «persona vulnerabile», persona che, a causa di un’alterazione o di un’insufficienza delle facoltà personali, non è in grado di provvedere a se stessa.
CAPO II
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 4
Designazione delle autorità centrali
1. Gli Stati contraenti designano un’autorità centrale incari cata di adempiere agli obblighi che ad essa derivano dalla pre sente convenzione.
2. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali auto
nome possono designare più autorità centrali e specificano l’am bito territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato che si avvalga di tale facoltà designa l’autorità centrale alla quale può essere trasmessa ogni comunicazione ai fini dell’inoltro all’auto xxxx centrale competente all’interno di detto Stato.
3. Al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, ovvero della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 61, gli Stati contraenti comunicano all’Ufficio per manente della conferenza dell’Aia di diritto internazionale pri vato la designazione dell’autorità centrale o delle autorità cen trali, i recapiti delle medesime, nonché, se del caso, l’ambito delle loro funzioni, quali precisate al paragrafo 2. Gli Stati con traenti informano immediatamente l’Ufficio permanente di ogni eventuale modifica.
Articolo 5
Funzioni generali delle autorità centrali
Le autorità centrali:
a) cooperano tra loro e promuovono la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato per realizzare gli obiet tivi della convenzione;
b) cercano, per quanto possibile, soluzioni alle difficoltà che possono sorgere nell’applicazione della convenzione.
Articolo 6
Funzioni specifiche delle autorità centrali
1. Le autorità centrali forniscono assistenza con riferimento alle domande di cui al capo III. In particolare:
a) trasmettono e ricevono tali domande;
b) avviano o agevolano l’avvio di un’azione in relazione a tali domande.
2. Con riferimento a dette domande, adottano tutte le misure appropriate per:
a) concedere o agevolare la concessione dell’assistenza legale, ove le circostanze lo esigano;
b) contribuire a localizzare il debitore o il creditore;
c) aiutare ad ottenere informazioni pertinenti riguardanti il red dito e, se necessario, la situazione patrimoniale del debitore o del creditore, compresa l’ubicazione dei beni;
d) incoraggiare le composizioni amichevoli al fine di ottenere il pagamento volontario degli alimenti, se opportuno attra verso il ricorso alla mediazione, alla conciliazione o a metodi analoghi;
e) agevolare l’esecuzione continua delle decisioni in materia di alimenti, anche per quanto riguarda gli arretrati;
f) agevolare la riscossione e il rapido trasferimento dei paga menti di alimenti;
g) agevolare l’ottenimento di prove documentali o di altro tipo;
h) fornire assistenza nell’accertamento della filiazione ove ne cessario per il recupero degli alimenti;
i) avviare o agevolare l’avvio di un’azione per ottenere qualsiasi necessario provvedimento provvisorio di carattere territoriale volto ad assicurare il buon esito di una domanda pendente di alimenti;
j) agevolare la notificazione e la comunicazione degli atti.
3. Le funzioni attribuite all’autorità centrale in virtù del pre sente articolo possono essere esercitate, nella misura consentita dalla legge dello Stato interessato, da enti pubblici o altri orga nismi soggetti al controllo delle autorità competenti di tale Stato. La designazione di detti enti pubblici o altri organismi, nonché le coordinate dei medesimi e la portata delle loro fun zioni sono comunicati dallo Stato contraente all’Ufficio perma nente della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato. Gli Stati contraenti informano immediatamente l’Ufficio perma nente di ogni eventuale modifica.
4. Il presente articolo e l’articolo 7 non possono essere in nessun caso interpretati nel senso di imporre all’autorità centrale l’obbligo di esercitare attribuzioni che, secondo la legge dello Stato richiesto, spettano esclusivamente alle autorità giudiziarie.
Articolo 7
Richiesta di misure specifiche
1. Un’autorità centrale può rivolgere ad un’altra autorità cen trale la richiesta motivata di adottare le appropriate misure specifiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere b), c), g), h),
i) e j), ove non sia pendente alcuna domanda ai sensi dell’articolo 10. L’autorità centrale richiesta adotta le misure appropriate ove le consideri necessarie per assistere un poten ziale istante nel presentare una domanda ai sensi dell’articolo 10 o nel determinare se una tale domanda debba essere introdotta.
2. Un’autorità centrale può altresì adottare misure specifiche, su richiesta di un’altra autorità centrale, in relazione ad una causa con un elemento di estraneità concernente il recupero di crediti alimentari pendente nello Stato richiedente.
Articolo 8
Spese a carico dell’autorità centrale
1. Ogni autorità centrale si fa carico delle spese che le deri vano dall’applicazione della presente convenzione.
2. Le autorità centrali non possono addebitare all’istante al cuna spesa per i servizi da esse forniti in virtù della conven zione, salvo se si tratta di spese eccezionali derivanti dalla ri chiesta di una misura specifica ai sensi dell’articolo 7.
3. L’autorità centrale richiesta non può recuperare le spese per i servizi di cui al paragrafo 2 senza il previo consenso di colui che ha chiesto la fornitura di detti servizi a tale spesa.
CAPO III
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE LE AUTORITÀ CENTRALI
Articolo 9
Presentazione delle domande tramite le autorità centrali
Le domande di cui al presente capo sono presentate all’autorità centrale dello Stato richiesto tramite l’autorità centrale dello Stato contraente in cui risiede l’istante. Ai fini della presente disposizione, la residenza esclude la semplice presenza.
Articolo 10
Domande proponibili
1. Il creditore che intende recuperare alimenti in virtù della presente convenzione può presentare le seguenti categorie di domande nello Stato richiedente:
a) il riconoscimento o il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione;
b) l’esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato richiesto;
c) l’emanazione di una decisione nello Stato richiesto ove non ve ne sia già una, compreso, se necessario, l’accertamento della filiazione;
d) l’emanazione di una decisione nello Stato richiesto ove il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione non siano possibili, o siano negati, per mancanza di una base di rico noscimento e dell’esecuzione a titolo dell’articolo 20, o per un motivo contemplato dall’articolo 22, lettera b) o e);
e) la modifica di una decisione emessa nello Stato richiesto;
f) la modifica di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato richiesto.
2. Il debitore nei cui confronti sia stata emessa una decisione in materia di obbligazioni alimentari può presentare le seguenti categorie di domande nello Stato richiedente:
a) il riconoscimento di una decisione o di una procedura equi valente che comporta la sospensione o che limita l’esecu zione di una decisione precedente nello Stato richiesto;
b) la modifica di una decisione emessa nello Stato richiesto;
c) la modifica di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato richiesto.
3. Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trattate conformemente alla legge dello Stato richiesto; le domande di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f), e al paragrafo 2, lettere b) e c), sono soggette alle norme di competenza applicabili nello Stato richiesto.
Articolo 11
Contenuto della domanda
1. Tutte le domande di cui all’articolo 10 indicano almeno:
a) un’indicazione relativa alla natura della domanda o delle domande;
b) il nome e i recapiti dell’istante, compreso l’indirizzo, e la data di nascita;
c) il nome e, se noti, l’indirizzo e la data di nascita del conve nuto;
d) il nome e la data di nascita delle persone per le quali si chiedono gli alimenti;
e) i motivi su cui si fonda la domanda;
f) se la domanda è presentata dal creditore, le informazioni riguardanti il luogo in cui i pagamenti degli alimenti devono essere effettuati o trasmessi elettronicamente;
g) fatta eccezione per le domande di cui all’articolo 10, para grafo 1, lettera a), e all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), qualsiasi informazione o documento indicato dallo Stato richiesto con dichiarazione ai sensi dell’articolo 63;
h) il nome e gli estremi della persona o del servizio dell’autorità centrale dello Stato richiedente responsabile del trattamento della domanda.
2. Ove opportuno, la domanda indica altresì le seguenti in formazioni, se conosciute:
a) la situazione finanziaria del creditore;
b) la situazione finanziaria del debitore, compresi il nome e l’indirizzo del suo datore di lavoro e la natura e l’ubicazione dei suoi beni;
c) qualsiasi altra informazione che possa servire a localizzare il convenuto.
3. La domanda è corredata di tutte le informazioni o tutti i documenti giustificativi necessari, compresa la documentazione riguardante il diritto dell’istante all’assistenza legale gratuita. Le domande di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), sono corredate solo dei documenti di cui all’articolo 25.
4. La domanda di cui all’articolo 10 può essere presentata tramite il modulo raccomandato e pubblicato dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.
Articolo 12
Trasmissione, ricezione e trattamento delle domande e delle cause tramite le autorità centrali
1. L’autorità centrale dello Stato richiedente assiste l’istante affinché la domanda sia corredata di tutte le informazioni e tutti i documenti che, a conoscenza della stessa autorità, sono ne cessari per l’esame della domanda.
2. Dopo aver accertato che la domanda è conforme alle prescrizioni della convenzione, l’autorità centrale dello Stato richiedente la trasmette, per conto e con il consenso dell’istante, all’autorità centrale dello Stato richiesto. La domanda è corre data del modulo di trasmissione di cui all’allegato 1. Su do manda dell’autorità centrale dello Stato richiesto, l’autorità cen trale dello Stato richiedente trasmette una copia integrale auten ticata dall’autorità competente dello Stato d’origine dei docu menti indicati all’articolo 16, paragrafo 3, all’articolo 25, para grafo 1, lettere a), b) e d), all’articolo 25, paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 30, paragrafo 3.
3. Entro sei settimane dalla data di ricezione della domanda, l’autorità centrale richiesta ne accusa ricevuta per mezzo del
modulo di cui all’allegato 2, informa l’autorità centrale dello Stato richiedente delle prime misure che sono state o saranno intraprese per trattare la domanda e può richiedere tutte le informazioni o i documenti supplementari che considera neces sari. Entro lo stesso termine di sei settimane, l’autorità centrale richiesta comunica all’autorità centrale richiedente il nome e gli estremi della persona o del servizio incaricato di rispondere alle richieste d’informazioni riguardanti lo stato di avanzamento della domanda.
4. Entro tre mesi dalla data dell’accusa di ricezione, l’autorità centrale richiesta informa l’autorità centrale richiedente dello stato della domanda.
5. Le autorità centrali richiedente e richiesta si tengono reci procamente informate per quanto riguarda:
a) l’identità della persona o del servizio responsabile di una determinata causa;
b) lo stato di avanzamento della causa;
e rispondono tempestivamente alle richieste d’informazioni.
6. Le autorità centrali trattano una causa tanto rapidamente quanto consentito da un esame adeguato del suo contenuto.
7. Le autorità centrali utilizzano i più rapidi ed efficienti mezzi di comunicazione a loro disposizione.
8. L’autorità centrale richiesta può rifiutare di trattare una domanda solo in caso di manifesta inosservanza delle prescri zioni della convenzione. In tal caso, detta autorità centrale in forma immediatamente l’autorità centrale richiedente dei motivi di rifiuto.
9. L’autorità centrale richiesta non può respingere una do manda in ragione della sola necessità di documenti o informa zioni supplementari. L’autorità centrale richiesta può nondi meno chiedere all’autorità centrale richiedente di fornire tali documenti o informazioni supplementari. Se l’autorità centrale richiedente non vi provvede entro tre mesi o entro un termine più lungo indicato dall’autorità centrale richiesta, quest’ultima può decidere di terminare la trattazione della domanda. In tal caso, essa ne informa l’autorità centrale richiedente.
Articolo 13
Mezzi di comunicazione
Le domande presentate tramite le autorità centrali degli Stati contraenti in conformità del presente capo e i documenti o le informazioni ad esse allegati o forniti da un’autorità centrale non possono essere contestati dal convenuto per il solo motivo del supporto o dei mezzi di comunicazione utilizzati tra le autorità centrali interessate.
Articolo 14
Accesso effettivo alle procedure
1. Lo Stato richiesto assicura agli istanti l’accesso effettivo alle procedure derivanti dalle domande di cui al presente capo, comprese le procedure di esecuzione e di ricorso.
2. Per assicurare l’accesso effettivo, lo Stato richiesto concede l’assistenza legale gratuita a norma degli articoli da 14 a 17, salvo in caso di applicazione del paragrafo 3.
3. Lo Stato richiesto non è tenuto a concedere l’assistenza legale gratuita se, e nella misura in cui, le sue procedure con- sentono all’istante di agire senza bisogno di tale assistenza e l’autorità centrale fornisce gratuitamente i servizi necessari.
4. Le condizioni di accesso all’assistenza legale gratuita non sono più restrittive di quelle fissate per le cause interne equiva- lenti.
5. Non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, per garantire il pagamento dei costi e delle spese dei procedimenti avviati in virtù della convenzione.
Articolo 15
Assistenza legale gratuita per le domande di alimenti destinati ai figli
1. Lo Stato richiesto concede l’assistenza legale gratuita per tutte le domande relative a obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore a 21 anni presentate da un creditore a norma del presente capo.
2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato richiesto può, per quanto concerne le domande diverse da quelle di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), e i casi rientranti nell’articolo 20, paragrafo 4, rifiutare di concedere l’assistenza legale gratuita se ritiene che la domanda o il ricorso siano manifestamente infondati.
Articolo 16
Dichiarazione che autorizza la valutazione delle risorse del figlio
1. In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, uno Stato può di- chiarare, in applicazione dell’articolo 63, che, per le domande diverse da quelle di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), e i casi rientranti nell’articolo 20, paragrafo 4, subordinerà l’assistenza legale gratuita alla valutazione delle risorse del figlio.
2. Al momento della dichiarazione lo Stato comunica all’Uf- ficio permanente della conferenza dell’Aia di diritto internazio- nale privato le modalità di esecuzione della valutazione delle risorse del figlio, comprese le condizioni economiche da soddi- sfare.
3. Le domande di cui al paragrafo 1, presentate a uno Stato che ha effettuato la dichiarazione prevista da tale paragrafo, sono corredate di una dichiarazione ufficiale dell’istante atte- stante che le risorse del figlio soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2. Lo Stato richiesto può chiedere ulteriori prove delle risorse del figlio solo se ha fondato motivo di ritenere che le informazioni fornite dall’istante non siano esatte.
4. Se per le domande di cui al presente capo relative ad obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di un figlio la legge dello Stato richiesto prevede un’assistenza legale più favorevole di quella contemplata dai paragrafi da 1 a 3, è fornita l’assistenza legale più favorevole.
Articolo 17
Domande escluse dall’ambito di applicazione degli articoli 15 e 16
Per le domande presentate ai sensi della presente convenzione alle quali non si applicano gli articoli 15 e 16:
a) la concessione dell’assistenza legale gratuita può essere su- bordinata alla valutazione delle risorse o della fondatezza della richiesta;
b) l’istante che, nello Stato d’origine, ha usufruito dell’assistenza legale gratuita beneficia, nel procedimento di riconoscimento o di esecuzione, di un’assistenza legale gratuita equivalente almeno a quella prevista nelle stesse circostanze dalla legge dello Stato richiesto.
CAPO IV
RESTRIZIONI ALL’AZIONE
Articolo 18
Limiti dell’azione
1. Qualora sia emessa una decisione in uno Stato contraente in cui il creditore risiede abitualmente, il debitore non può promuovere un’azione per modificare la decisione o ottenere una decisione nuova in un altro Stato contraente, fintantoché il creditore continui a risiedere abitualmente nello Stato in cui è stata emessa la decisione.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) nelle controversie in materia di obbligazioni alimentari nei confronti di persone diverse dai figli, qualora le parti si siano accordate per iscritto sulla competenza dell’altro Stato con- traente;
b) qualora il creditore accetti la competenza dell’altro Stato contraente, espressamente o difendendosi nel merito senza eccepirne l’incompetenza non appena ne abbia la possibilità;
c) qualora l’autorità competente dello Stato d’origine non possa esercitare o rifiuti di esercitare la competenza a modificare la decisione o a emetterne una nuova; o
d) qualora la decisione emessa nello Stato d’origine non possa essere riconosciuta o dichiarata esecutiva nello Stato contra- ente in cui è prevista l’azione diretta a modificare la deci- sione o ottenerne una nuova.
CAPO V
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
Articolo 19
Ambito di applicazione del presente capo
1. Il presente capo si applica alle decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse da un’autorità giudiziaria o am- ministrativa. Il termine «decisione» comprende le transazioni e gli accordi conclusi dinanzi a tale autorità o da questa approvati. Una decisione può contenere un’indicizzazione automatica, l’ob- bligo di pagare arretrati, alimenti retroattivi o interessi, nonché la determinazione delle spese giudiziali.
2. Se la decisione non riguarda esclusivamente obbligazioni alimentari, il presente capo ha efficacia solo per la parte della decisione relativa alle obbligazioni alimentari.
3. Ai fini del paragrafo 1, per «autorità amministrativa» si intende un ente pubblico le cui decisioni, ai sensi della legge dello Stato in cui è stabilito:
a) possano formare oggetto di ricorso o riesame dinanzi a un’autorità giudiziaria; e
b) abbiano forza e effetto equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia.
4. Il presente capo si applica inoltre agli accordi sugli ali- menti in conformità dell’articolo 30.
5. Le disposizioni del presente capo si applicano alle do- mande di riconoscimento ed esecuzione presentate direttamente alle autorità competenti dello Stato richiesto ai sensi dell’articolo 37.
Articolo 20
Basi del riconoscimento e dell’esecuzione
1. La decisione emessa in uno Stato contraente («Stato d’ori- gine») è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato contraente se:
a) alla data dell’avvio del procedimento il convenuto risiedeva abitualmente nello Stato d’origine;
b) il convenuto ha accettato la competenza, espressamente o difendendosi nel merito senza eccepire l’incompetenza non appena ne abbia avuto la possibilità;
c) alla data dell’avvio del procedimento il creditore risiedeva abitualmente nello Stato d’origine;
d) alla data dell’avvio del procedimento il figlio cui era stato riconosciuto il diritto agli alimenti risiedeva abitualmente nello Stato d’origine, purché il convenuto vivesse con il figlio in quello Stato o vi risiedesse e pagasse gli alimenti al figlio;
e) fatta eccezione per le controversie in materia di obbligazioni alimentari nei confronti dei figli, le parti si sono accordate per iscritto sulla competenza; o
f) la decisione è stata emessa da un’autorità competente a sta- tuire in materia di status personale o responsabilità genito- riale, salvo che la competenza dipendesse esclusivamente dalla cittadinanza di una delle parti.
2. Gli Stati contraenti possono formulare una riserva in ap- plicazione dell’articolo 62 in merito al paragrafo 1, lettera c), e) o f).
3. Lo Stato contraente che formuli una riserva ai sensi del paragrafo 2 riconosce ed esegue la decisione se la sua legge nazionale, in circostanze di fatto simili, attribuisce o avrebbe attribuito alle sue autorità la competenza a pronunciarla.
4. Se a seguito di una riserva di cui al paragrafo 2 non è possibile riconoscere una decisione in uno Stato contraente e il
debitore risiede abitualmente in tale Stato, detto Stato prende tutte le misure appropriate affinché sia pronunciata una deci- sione in favore del creditore. La frase precedente non si applica alle domande dirette di riconoscimento ed esecuzione di cui all’articolo 19, paragrafo 5, né alle richieste di alimenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b).
5. La decisione in favore di un figlio di età inferiore a 18 anni che non può essere riconosciuta soltanto in forza di una riserva relativa al paragrafo 1, lettera c), e) o f) ha valore di accertamento del diritto del figlio agli alimenti nello Stato ri- chiesto.
6. La decisione è riconosciuta solo se è efficace nello Stato d’origine ed è eseguita solo se è esecutiva nello Stato d’origine.
Articolo 21
Separabilità e riconoscimento o esecuzione parziale
1. Se lo Stato richiesto non può riconoscere o eseguire tutta la decisione, ne riconosce o esegue solo le parti separabili che possono essere riconosciute o eseguite.
2. Il riconoscimento parziale o l’esecuzione parziale di una decisione può sempre essere chiesto.
Articolo 22
Motivi di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione
Il riconoscimento o l’esecuzione della decisione può essere ri- fiutato se:
a) il riconoscimento o l’esecuzione della decisione è manifesta- mente incompatibile con l’ordine pubblico dello Stato richie- sto;
b) la decisione è stata ottenuta con frode nella procedura;
c) un procedimento fra le stesse parti e avente lo stesso oggetto è pendente davanti a un’autorità dello Stato richiesto, adita per prima;
d) la decisione è incompatibile con una decisione pronunciata fra le stesse parti e sullo stesso oggetto, sia nello Stato richiesto, sia in un altro Stato quando, in quest’ultimo caso, essa soddisfi le condizioni necessarie al suo riconoscimento e alla sua esecuzione nello Stato richiesto;
e) nel caso in cui il convenuto non è comparso né è stato rappresentato nel procedimento nello Stato d’origine:
i) qualora la legge dello Stato d’origine preveda la notifica del procedimento, il convenuto non è stato debitamente informato del procedimento né ha avuto la possibilità di essere sentito; o
ii) qualora la legge dello Stato d’origine non preveda la notifica del procedimento, il convenuto non è stato de- bitamente informato della decisione né ha avuto la pos- sibilità di impugnarla o di proporre ricorso, in fatto e in diritto; o
f) la decisione è stata emessa in violazione dell’articolo 18.
Articolo 23
Procedura applicabile alle domande di riconoscimento e di esecuzione
1. Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, i procedimenti di riconoscimento e di esecuzione sono discipli- nati dalla legge dello Stato richiesto.
2. Qualora la domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione sia stata presentata tramite le autorità centrali in conformità del capo III, l’autorità centrale richiesta provvede immediatamente a:
a) trasmettere la domanda all’autorità competente che senza indugio dichiara la decisione esecutiva o la iscrive nel regi- stro ai fini dell’esecuzione; o
b) se è l’autorità competente, prendere tali misure.
3. Qualora la domanda sia presentata direttamente all’auto- xxxx competente dello Stato richiesto ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 5, tale autorità provvede senza indugio a dichiarare la decisione esecutiva o ad iscriverla nel registro ai fini dell’ese- cuzione.
4. La dichiarazione o l’iscrizione nel registro può essere ri- fiutata solo per i motivi di cui all’articolo 22, lettera a). In tale fase l’istante e il convenuto non possono presentare osserva- zioni.
5. La dichiarazione o l’iscrizione nel registro effettuata ai sensi dei paragrafi 2 e 3, o il suo rifiuto ai sensi del paragrafo 4, sono immediatamente notificati all’istante e al convenuto, che possono impugnarle o proporre ricorso, in fatto e in diritto.
6. L’impugnazione o il ricorso è proposto entro 30 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 5. Se la parte che propone l’impugnazione o il ricorso non risiede nello Stato contraente in cui la dichiarazione o l’iscrizione nel registro è stata fatta o rifiutata, l’impugnazione o il ricorso è proposto entro 60 giorni dalla notifica.
7. L’impugnazione o il ricorso può fondarsi esclusivamente:
a) sui motivi di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione di cui all’articolo 22;
b) sulle basi del riconoscimento e dell’esecuzione di cui all’articolo 20;
c) sull’autenticità o sull’integrità dei documenti trasmessi ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o d), o dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera b).
8. L’impugnazione o il ricorso proposti dal convenuto pos- sono fondarsi altresì sull’adempimento dell’obbligazione, nella misura in cui il riconoscimento e l’esecuzione riguardino paga- menti scaduti.
9. La decisione sull’impugnazione o sul ricorso è notificata senza indugio all’istante e al convenuto.
10. Il ricorso in grado superiore, se consentito dalla legge dello Stato richiesto, non sospende l’esecuzione della decisione, salvo circostanze eccezionali.
11. L’autorità competente decide rapidamente sul riconosci- mento e sull’esecuzione, nonché sull’eventuale ricorso.
Articolo 24
Procedura alternativa applicabile alle domande di riconoscimento e di esecuzione
1. In deroga all’articolo 23, paragrafi da 2 a 11, uno Stato può dichiarare, ai sensi dell’articolo 63, che applicherà la pro- cedura di riconoscimento e di esecuzione prevista dal presente articolo.
2. Qualora la domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione sia stata presentata tramite le autorità centrali in conformità del capo III, l’autorità centrale richiesta provvede immediatamente a:
a) trasmettere la domanda all’autorità competente che decide sulla domanda di riconoscimento e di esecuzione; oppure
b) se è l’autorità competente, prendere tale decisione.
3. La decisione sul riconoscimento e sull’esecuzione è emessa dall’autorità competente dopo che il convenuto è stato debita- mente e prontamente informato del procedimento ed entrambe le parti hanno avuto un’adeguata possibilità di essere sentite.
4. L’autorità competente può verificare d’ufficio i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione di cui all’articolo 22, lettere a), c) e d). Può verificare i motivi di cui agli articoli 20,
22 e 23, paragrafo 7, lettera c), su istanza del convenuto o qualora dall’esame dei documenti presentati ai sensi dell’articolo 25 sorgano dubbi su tali motivi.
5. Il rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione può fondarsi altresì sull’adempimento dell’obbligazione, nella misura in cui il riconoscimento e l’esecuzione riguardino pagamenti scaduti.
6. Il ricorso, se consentito dalla legge dello Stato richiesto, non sospende l’esecuzione della decisione, salvo circostanze ec- cezionali.
7. L’autorità competente decide sul riconoscimento e sull’ese- cuzione, nonché sull’eventuale ricorso, rapidamente.
Articolo 25
Documenti
1. La domanda di riconoscimento e di esecuzione ai sensi dell’articolo 23 o dell’articolo 24 è corredata dei seguenti docu- menti:
a) il testo integrale della decisione;
b) il documento attestante l’esecutività della decisione nello Stato d’origine e, nel caso di decisione emessa da un’autorità amministrativa, il documento attestante l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 3, salvo che tale Stato abbia precisato, ai sensi dell’articolo 57, che le deci- sioni delle sue autorità amministrative soddisfano sempre detti requisiti;
c) se il convenuto non è comparso né è stato rappresentato nel procedimento nello Stato d’origine, il documento o i docu- menti attestanti, a seconda del caso, che il convenuto è stato debitamente informato del procedimento e ha avuto la pos- sibilità di essere sentito o che è stato debitamente informato della decisione e ha avuto la possibilità di impugnarla o di proporre ricorso, in fatto e in diritto;
d) se del caso, il documento che stabilisca lo stato degli arretrati e indichi la data in cui è stato effettuato il calcolo;
e) se del caso, il documento contenente le informazioni utili per effettuare calcoli appropriati nel caso di una decisione che prevede un’indicizzazione automatica;
f) se del caso, il documento attestante in quale misura l’istante abbia beneficiato dell’assistenza legale gratuita nello Stato d’origine.
2. In caso di impugnazione o ricorso ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 7, lettera c), o su istanza dell’autorità competente dello Stato richiesto, una copia integrale del documento in que- stione, autenticata dall’autorità competente dello Stato d’origine, è fornita con la massima sollecitudine:
a) dall’autorità centrale dello Stato richiedente, qualora la do- manda sia stata presentata in conformità del capo III;
b) dall’istante, qualora la domanda sia stata presentata diretta- mente all’autorità competente dello Stato richiesto.
3. Uno Stato contraente può precisare, ai sensi dell’articolo 57:
a) che la domanda deve essere corredata di una copia integrale della decisione autenticata dall’autorità competente dello Stato d’origine;
b) i casi in cui accetta, al posto del testo integrale della deci- sione, un suo riassunto o estratto predisposto dall’autorità competente dello Stato d’origine, che può essere presentato tramite il modulo raccomandato e pubblicato dalla confe- renza dell’Aia di diritto internazionale privato; oppure
c) che non richiede un documento attestante l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 3.
Articolo 26
Procedura per le domande di riconoscimento
Il presente capo si applica, mutatis mutandis, alle domande di riconoscimento di una decisione, sostituendo il requisito dell’esecutività con quello dell’efficacia della decisione nello Stato d’origine.
Articolo 27
Accertamenti di fatto
L’autorità competente dello Stato richiesto è vincolata dagli accertamenti di fatto su cui l’autorità competente dello Stato d’origine ha basato la propria competenza.
Articolo 28
Divieto di riesame nel merito
L’autorità competente dello Stato richiesto non può riesaminare la decisione nel merito.
Articolo 29
Presenza fisica del figlio o dell’istante non obbligatoria
Nei procedimenti avviati nello Stato richiesto ai sensi del pre- sente capo la presenza in aula del figlio o dell’istante non è obbligatoria.
Articolo 30
Accordi sugli alimenti
1. Gli accordi sugli alimenti conclusi in uno Stato contraente sono riconosciuti ed eseguiti alla stregua di una decisione ai sensi del presente capo purché nello Stato d’origine abbiano la stessa esecutività di una decisione.
2. Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), il termine «decisione» comprende anche gli accordi sugli alimenti.
3. La domanda di riconoscimento e di esecuzione di un accordo sugli alimenti è corredata dei seguenti documenti:
a) testo integrale dell’accordo sugli alimenti;
b) documento attestante che nello Stato d’origine l’accordo sugli alimenti in questione ha la stessa esecutività di una decisione.
4. Il riconoscimento o l’esecuzione dell’accordo sugli alimenti può essere rifiutato se:
a) il riconoscimento o l’esecuzione è manifestamente incompa- tibile con l’ordine pubblico dello Stato richiesto;
b) l’accordo sugli alimenti è stato ottenuto con frode o è stato oggetto di falsificazione;
c) l’accordo sugli alimenti è incompatibile con una decisione pronunciata fra le stesse parti e sullo stesso oggetto, sia nello Stato richiesto, sia in un altro Stato quando, in quest’ultimo caso, essa soddisfi le condizioni necessarie al suo riconosci- mento e alla sua esecuzione nello Stato richiesto.
5. Le disposizioni del presente capo, ad eccezione dell’articolo 20, dell’articolo 22, dell’articolo 23, paragrafo 7, e dell’articolo 25, paragrafi 1 e 3, si applicano, con le opportune modifiche, al riconoscimento e all’esecuzione di un accordo sugli alimenti; tuttavia:
a) la dichiarazione o l’iscrizione nel registro ai sensi dell’articolo 23, paragrafi 2 e 3, può essere rifiutata solo per i motivi di cui al paragrafo 4, lettera a);
b) l’impugnazione o il ricorso di cui all’articolo 23, paragrafo 6, può fondarsi esclusivamente:
i) sui motivi di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione di cui al paragrafo 4;
ii) sull’autenticità o sull’integrità dei documenti trasmessi ai sensi del paragrafo 3;
c) per quanto riguarda la procedura di cui all’articolo 24, para- grafo 4, l’autorità competente può verificare d’ufficio i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione di cui al para- grafo 4, lettera a), del presente articolo. Essa può verificare tutti i motivi di cui al paragrafo 4 del presente articolo e l’autenticità o l’integrità dei documenti trasmessi ai sensi del paragrafo 3 su istanza del convenuto o qualora dall’esame dei documenti sorgano dubbi su tali motivi.
6. Il procedimento di riconoscimento e di esecuzione di un accordo sugli alimenti è sospeso ove dinanzi a un’autorità com- petente di uno Stato contraente penda un’impugnazione dell’ac- cordo.
7. Gli Stati possono dichiarare, in applicazione dell’articolo 63, che le domande di riconoscimento e di esecu- zione di un accordo sugli alimenti possono essere presentate solo tramite le autorità centrali.
8. Gli Stati contraenti possono riservarsi, in applicazione dell’articolo 62, di non riconoscere ed eseguire un accordo sugli alimenti.
4. Si applicano le norme sulla durata dell’obbligazione ali- mentare vigenti nello Stato d’origine della decisione.
5. Il termine di prescrizione per l’esecuzione degli arretrati è determinato a norma della legislazione dello Stato d’origine o a norma della legislazione dello Stato richiesto, se quest’ultima prevede un termine di prescrizione più lungo.
Articolo 33
Non discriminazione
Le misure di esecuzione previste dallo Stato richiesto per i casi rientranti nell’ambito di applicazione della convenzione sono come minimo equivalenti a quelle previste per i casi nazionali.
Articolo 34
Misure di esecuzione
1. Gli Stati contraenti prevedono misure di diritto interno efficaci per eseguire le decisioni ai sensi della presente conven- zione.
2. Tali misure possono comprendere:
a) trattenuta sulla retribuzione;
Articolo 31
Decisioni derivanti dal combinato disposto di un’ordinanza provvisoria e di un’ordinanza di conferma
Qualora una decisione derivi dal combinato disposto di un’or- dinanza provvisoria pronunciata in uno Stato e di un’ordinanza di conferma dell’ordinanza provvisoria pronunciata dall’autorità di un altro Stato («Stato di conferma»):
a) ai fini del presente capo entrambi gli Stati sono considerati Stato d’origine;
b) i requisiti di cui all’articolo 22, lettera e), sono soddisfatti se il convenuto è stato debitamente informato del procedi- mento nello Stato di conferma e ha avuto la possibilità di opporsi alla conferma dell’ordinanza provvisoria;
c) il requisito di cui all’articolo 20, paragrafo 6, ossia che la decisione sia esecutiva nello Stato d’origine, è soddisfatta se la decisione è esecutiva nello Stato di conferma;
d) l’articolo 18 non osta all’avvio di un procedimento per mo- dificare la decisione in uno dei due Stati.
CAPO VI
ESECUZIONE DA PARTE DELLO STATO RICHIESTO
Articolo 32
Esecuzione ai sensi del diritto interno
1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, l’esecuzione è disciplinata dal diritto dello Stato richiesto.
2. L’esecuzione è eseguita rapidamente.
3. Nel caso di domande presentate tramite le autorità cen- trali, qualora la decisione sia stata dichiarata esecutiva o iscritta nel registro ai fini dell’esecuzione ai sensi del capo V, l’esecu- zione ha luogo senza ulteriori azioni da parte dell’istante.
b) sequestro dei conti bancari e di altre fonti;
c) sequestro delle prestazioni di sicurezza sociale;
d) pegno sui beni o vendita forzata;
e) trattenuta sul rimborso dell’imposta;
f) trattenuta o sequestro delle pensioni di anzianità;
g) segnalazione agli enti creditizi;
h) xxxxxxx, sospensione o revoca di varie licenze (ad esempio, patente di guida);
i) ricorso alla mediazione, alla conciliazione o a metodi analo- ghi per favorire l’esecuzione volontaria.
Articolo 35
Trasferimento di fondi
1. Gli Stati contraenti sono invitati a promuovere, anche tramite accordi internazionali, l’uso dei metodi disponibili più economici ed efficienti per trasferire i fondi dovuti a titolo di alimenti.
2. Qualora la legge di uno Stato contraente imponga restri- zioni al trasferimento di fondi, tale Stato attribuisce la massima priorità al trasferimento dei fondi dovuti ai sensi della presente convenzione.
CAPO VII
ENTI PUBBLICI
Articolo 36
Enti pubblici in qualità di istanti
1. Ai fini di una domanda di riconoscimento e di esecuzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), e dei casi rientranti nell’articolo 20, paragrafo 4, il termine «creditore» comprende l’ente pubblico che agisce per conto di una persona
cui siano dovuti alimenti o un ente al quale sia dovuto il rimborso di prestazioni erogate in luogo degli alimenti.
2. Il diritto di un ente pubblico di agire per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o di chiedere il rimborso di prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti è disci- plinato dalla legislazione cui è soggetto l’ente.
3. Un ente pubblico può chiedere il riconoscimento o l’ese- cuzione di:
a) una decisione emessa nei confronti del debitore su domanda di un ente pubblico che chiede il pagamento di prestazioni erogate in luogo degli alimenti;
b) una decisione emessa tra il creditore e il debitore a concor- renza delle prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti.
4. L’ente pubblico che chiede il riconoscimento o l’esecu- zione di una decisione fornisce, su richiesta, qualsiasi docu- mento necessario per accertare il suo diritto ai sensi del para- grafo 2 e l’erogazione di prestazioni al creditore.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 37
Richieste presentate direttamente alle autorità competenti
1. La convenzione non preclude la possibilità di ricorrere alle procedure applicabili ai sensi del diritto interno di uno Stato contraente che consentono a una persona (l’istante) di adire direttamente l’autorità competente di tale Stato in una materia disciplinata dalla convenzione, anche al fine di ottenere o mo- dificare una decisione in materia di alimenti, fatto salvo l’articolo 18.
2. Alle domande di riconoscimento e di esecuzione presen- tate direttamente all’autorità competente di uno Stato contra- ente si applicano l’articolo 14, paragrafo 5, l’articolo 17, lettera b), e le disposizioni dei capi V, VI, VII e del presente capo, ad eccezione dell’articolo 40, paragrafo 2, dell’articolo 42, dell’articolo 43, paragrafo 3, dell’articolo 44, paragrafo 3, dell’articolo 45 e dell’articolo 55.
3. Ai fini del paragrafo 2, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), si applica alle decisioni che concedono gli alimenti a persone vulnerabili di età superiore a quella indicata nel richiamato articolo purché siano state emesse prima che l’interessato abbia raggiunto l’età in questione e prevedano il diritto agli alimenti oltre tale età in ragione dell’alterazione delle facoltà personali.
Articolo 38
Protezione dei dati personali
I dati personali raccolti o trasmessi ai sensi della convenzione sono usati solo per i fini per i quali sono stati raccolti o tra- smessi.
Articolo 39
Riservatezza
Qualsiasi autorità che tratti un’informazione ne assicura la riser- vatezza conformemente alla legislazione nazionale.
Articolo 40
Non divulgazione delle informazioni
1. L’autorità non divulga né conferma le informazioni rac- colte o trasmesse in applicazione della presente convenzione se ritiene che la salute, l’incolumità o la libertà di una persona possa risultarne compromessa.
2. La decisione presa in tal senso da un’autorità centrale deve essere tenuta in considerazione da un’altra autorità centrale, in particolare nei casi di violenza in ambito familiare.
3. Il presente articolo non osta alla raccolta e alla trasmis- sione di informazioni tra autorità nella misura necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dalla convenzione.
Articolo 41
Esenzione dalla legalizzazione
Non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga nel quadro della presente convenzione.
Articolo 42
Procura
L’autorità centrale dello Stato richiesto può esigere una procura dall’istante solo se agisce per suo conto in procedimenti giudi- ziari o procedimenti dinanzi ad altre autorità, oppure allo scopo esclusivo di designare un rappresentante a tal fine.
Articolo 43
Recupero dei costi
1. Il recupero dei costi derivanti dall’applicazione della pre- sente convenzione non è prioritario rispetto al recupero di crediti alimentari.
2. Lo Stato può recuperare i costi dalla parte soccombente.
3. Ai fini di una domanda ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), diretta a recuperare i costi dalla parte soccombente in conformità del paragrafo 2, il termine «creditore» di cui all’articolo 10, paragrafo 1, comprende lo Stato.
4. Il presente articolo non osta all’applicazione dell’articolo 8.
Articolo 44
Requisiti linguistici
1. Le domande e i documenti connessi sono inviati nella lingua originale e corredati di una traduzione in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in un’altra lingua che detto Stato abbia dichiarato di accettare ai sensi dell’articolo 63, salvo di- spensa dalla traduzione concessa dall’autorità competente di tale Stato.
2. Lo Stato contraente che abbia più lingue ufficiali e non possa, per motivi di diritto interno, accettare per l’intero terri- torio documenti redatti in una di queste lingue, specifica con dichiarazione ai sensi dell’articolo 63 la lingua nella quale i documenti o le traduzioni devono essere redatti ai fini della presentazione nelle parti indicate del territorio.
3. Salvo quanto altrimenti convenuto dalle autorità centrali, qualsiasi altra comunicazione tra dette autorità avviene in una lingua ufficiale dello Stato richiesto ovvero in inglese o in fran- cese. Gli Stati contraenti possono tuttavia, con riserva ai sensi dell’articolo 62, opporsi all’uso dell’inglese o del francese.
Articolo 45
Mezzi e costi di traduzione
1. Per le domande di cui al capo III, le autorità centrali possono convenire, in singoli casi o in via generale, che la traduzione in una lingua ufficiale dello Stato richiesto possa essere effettuata nello Stato richiesto dalla lingua originale o da un’altra lingua concordata. Se non c’è accordo e l’autorità centrale richiedente non può soddisfare i requisiti di cui all’articolo 44, paragrafi 1 e 2, le domande e i documenti connessi possono essere trasmessi corredati di una traduzione in inglese o in francese per ulteriore traduzione in una lingua ufficiale dello Stato richiesto.
2. I costi di traduzione derivanti dall’applicazione del para- grafo 1 sono a carico dello Stato richiedente, salvo quanto altrimenti convenuto dalle autorità centrali degli Stati interessati.
3. In deroga all’articolo 8, l’autorità centrale richiedente può addebitare all’istante i costi di traduzione della domanda e dei documenti connessi, salvo che tali costi possano essere coperti dal suo sistema di assistenza legale.
Articolo 46
Sistemi giuridici non unificati — interpretazione
1. Con riguardo ad uno Stato in cui vigano, in unità territo- riali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dalla presente convenzione:
a) i riferimenti alla legge o alla procedura di uno Stato si intendono fatti, se del caso, alla legge o alla procedura in vigore nell’unità territoriale considerata;
b) i riferimenti a una decisione emanata, riconosciuta, ricono- sciuta ed eseguita, eseguita o modificata nello Stato in que- stione si intendono fatti, se del caso, a una decisione ema- nata, riconosciuta, riconosciuta ed eseguita, eseguita o mo- dificata nell’unità territoriale considerata;
c) i riferimenti a un’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato in questione si intendono fatti, se del caso, a un’auto- xxxx giudiziaria o amministrativa dell’unità territoriale consi- derata;
d) i riferimenti alle autorità competenti, agli enti pubblici o ad altri organismi dello Stato in questione, ad eccezione delle autorità centrali, si intendono fatti, se del caso, alle autorità competenti, agli enti pubblici o ad altri organismi abilitati ad agire nell’unità territoriale considerata;
e) i riferimenti alla residenza o alla residenza abituale nello Stato in questione si intendono fatti, se del caso, alla resi- denza o alla residenza abituale nell’unità territoriale conside- rata;
f) i riferimenti alla localizzazione dei beni nello Stato in que- stione si intendono fatti, se del caso, all’ubicazione dei beni nell’unità territoriale considerata;
g) i riferimenti alle intese di reciprocità vigenti in uno Stato si intendono fatti, se del caso, alle intese di reciprocità in vigore nell’unità territoriale considerata;
h) i riferimenti all’assistenza legale gratuita nello Stato in que- stione si intendono fatti, se del caso, all’assistenza legale gratuita nell’unità territoriale considerata;
i) i riferimenti a un accordo sugli alimenti concluso in uno Stato si intendono fatti, se del caso, a un accordo sugli alimenti concluso nell’unità territoriale considerata;
j) i riferimenti al recupero dei costi da parte di uno Stato si intendono fatti, se del caso, al recupero dei costi da parte dell’unità territoriale considerata.
2. Il presente articolo non si applica alle organizzazioni re- gionali di integrazione economica.
Articolo 47
Sistemi giuridici non unificati — norme sostanziali
1. Uno Stato contraente costituito da due o più unità terri- toriali diverse nelle quali vigono sistemi giuridici diversi non è tenuto ad applicare la presente convenzione alle fattispecie che riguardano esclusivamente le unità territoriali diverse.
2. L’autorità competente di un’unità territoriale di uno Stato contraente costituito da due o più unità territoriali diverse nelle quali vigono sistemi giuridici diversi non è tenuto a riconoscere o eseguire una decisione resa in un altro Stato contraente per il solo motivo che la decisione è stata riconosciuta o eseguita in un’altra unità territoriale del medesimo Stato contraente ai sensi della presente convenzione.
3. Il presente articolo non si applica alle organizzazioni re- gionali di integrazione economica.
Articolo 48
Coordinamento con le precedenti convenzioni dell’Aia sulle obbligazioni alimentari
Fatto salvo l’articolo 56, paragrafo 2, la presente convenzione sostituisce, nei rapporti tra gli Stati contraenti, la convenzione dell’Aia del 2 ottobre 1973 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari e la convenzione dell’Aia del 15 aprile 1958 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di ob- bligazioni alimentari verso i figli, nella misura in cui il loro ambito di applicazione nei rapporti tra tali Stati coincide con quello della presente convenzione.
Articolo 49
Coordinamento con la convenzione di New York del 1956
La presente convenzione sostituisce, nei rapporti tra gli Stati contraenti, la convenzione delle Nazioni Unite del 20 giugno 1956 sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero, nella misura in cui il suo ambito di applicazione nei rapporti tra tali Stati coincide con quello della presente convenzione.
Articolo 50
Relazione con le precedenti convenzioni dell’Aia concernenti la notificazione e la comunicazione degli atti e l’assunzione delle prove
La presente convenzione non pregiudica l’applicazione della convenzione dell’Aia del 1o marzo 1954 concernente la proce- dura civile, della convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e della convenzione dell’Aia del 18 marzo 1970 sull’assunzione delle prove all’estero in materia civile e commerciale.
Articolo 51
Coordinamento con altri strumenti e accordi complementari
1. La presente convenzione non pregiudica i precedenti stru- menti internazionali dei quali uno Stato contraente è parte e che contengono disposizioni sulle materie disciplinate dalla presente convenzione.
2. Qualsiasi Stato contraente può concludere con uno o più Stati contraenti accordi contenenti disposizioni sulle materie disciplinate dalla presente convenzione al fine di migliorare l’applicazione della convenzione tra loro, purché tali accordi siano conformi all’oggetto e alle finalità della convenzione e non pregiudichino, nei rapporti tra tali Stati e gli altri Stati contraenti, l’applicazione delle disposizioni della convenzione. Gli Stati che concludono accordi di questo tipo ne trasmettono copia al depositario della convenzione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle intese di recipro- cità e alle leggi uniformi che poggiano sull’esistenza di vincoli speciali fra gli Stati interessati.
4. La presente convenzione non pregiudica l’applicazione de- gli strumenti di un’organizzazione regionale di integrazione eco- nomica che è parte della presente convenzione, adottati dopo la conclusione della convenzione, in materie disciplinate dalla pre- sente convenzione, purché tali strumenti non pregiudichino, nei rapporti tra gli Stati membri dell’organizzazione regionale di integrazione economica e gli altri Stati contraenti, l’applicazione delle disposizioni della convenzione. Per quanto riguarda il ri- conoscimento o l’esecuzione di decisioni tra gli Stati membri dell’organizzazione regionale di integrazione economica, la con- venzione non pregiudica le norme dell’organizzazione regionale di integrazione economica, adottate prima o dopo la conclu- sione della convenzione.
Articolo 52
Norme più efficaci
1. La presente convenzione non pregiudica l’applicazione di accordi, intese o strumenti internazionali vigenti tra lo Stato
richiedente e lo Stato richiesto, o intese di reciprocità vigenti nello Stato richiesto che prevedono:
a) basi più ampie per il riconoscimento di decisioni in materia di alimenti, fatto salvo l’articolo 22, lettera f), della conven- zione;
b) procedure semplificate e accelerate per le domande di rico- noscimento o di riconoscimento e di esecuzione di decisioni in materia di alimenti;
c) un’assistenza legale più favorevole di quella contemplata da- gli articoli da 14 a 17; ovvero
d) procedure che consentono all’istante in uno Stato richiedente di presentare una domanda direttamente all’autorità centrale dello Stato richiesto.
2. La presente convenzione non pregiudica l’applicazione di leggi vigenti nello Stato richiesto contenenti norme più efficaci di quelle di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c). Tuttavia, le procedure semplificate e accelerate di cui al paragrafo 1, lettera b), devono essere compatibili con la protezione offerta alle parti ai sensi degli articoli 23 e 24, in particolare per quanto riguarda il diritto delle parti di essere debitamente informate del proce- dimento e di aver avuto un’adeguata possibilità di essere sentite in relazione agli effetti di un’impugnazione o di un ricorso.
Articolo 53
Interpretazione uniforme
Nell’interpretare la presente convenzione si tiene conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuoverne l’ap- plicazione uniforme.
Articolo 54
Esame del funzionamento pratico della convenzione
1. Il segretario generale della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una commis- sione speciale per esaminare il funzionamento pratico della convenzione e promuovere lo sviluppo di buone pratiche nell’ambito della medesima.
2. A tal fine, gli Stati contraenti collaborano con l’Ufficio permanente della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato alla raccolta delle informazioni, comprese statistiche e giurisprudenza, concernenti il funzionamento pratico della con- venzione.
Articolo 55
Modifica dei moduli
1. I moduli allegati alla presente convenzione possono essere modificati con decisione della commissione speciale convocata dal segretario generale della conferenza dell’Aia di diritto inter- nazionale privato, cui sono invitati tutti gli Stati contraenti e tutti i membri. La proposta di modifica dei moduli è inserita nell’ordine del giorno della riunione.
2. Le modifiche adottate dagli Stati contraenti presenti alla commissione speciale entrano in vigore per tutti gli Stati con- traenti il primo giorno del settimo mese successivo alla data in cui il depositario le ha comunicate a tutti gli Stati contraenti.
3. Durante il periodo di cui al paragrafo 2 qualsiasi Stato contraente può, mediante notifica scritta al depositario, formu- lare una riserva ai sensi dell’articolo 62 in relazione alla modi- fica. Fino a quando non ritira la riserva, lo Stato che l’ha for- mulata è considerato Stato non facente parte della presente convenzione per quanto riguarda la modifica in questione.
Articolo 56
Disposizioni transitorie
1. La convenzione si applica in tutti i casi in cui:
a) la richiesta di cui all’articolo 7 o la domanda di cui al capo III è pervenuta all’autorità centrale dello Stato richiesto dopo l’entrata in vigore della convenzione tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto;
b) la richiesta diretta di riconoscimento e di esecuzione è per- venuta all’autorità competente dello Stato richiesto dopo l’entrata in vigore della convenzione tra lo Stato d’origine e lo Stato richiesto.
2. Per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni tra gli Stati contraenti della presente convenzione che sono altresì parti contraenti delle convenzioni dell’Aia sulle obbligazioni alimentari di cui all’articolo 48, qualora le condi- zioni del riconoscimento e dell’esecuzione previste dalla pre- sente convenzione ostino al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione che è stata resa nello Stato d’origine prima dell’entrata in vigore della presente convenzione in quello Stato e che sarebbe stata altrimenti riconosciuta ed eseguita ai sensi della convenzione vigente all’epoca della sua pronuncia, si ap- plicano le condizioni di quella convenzione.
3. La presente convenzione non fa obbligo allo Stato richie- sto di eseguire una decisione o un accordo sugli alimenti in relazione a pagamenti scaduti prima dell’entrata in vigore della presente convenzione tra lo Stato d’origine e lo Stato richiesto, salvo per quanto riguarda le obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore a 21 anni.
Articolo 57
Informazioni sull’ordinamento giuridico, sulle procedure e sui servizi
1. Al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione ovvero della presentazione di una dichiarazione ai sensi dell’articolo 61 della convenzione, lo Stato contraente fornisce all’Ufficio permanente della conferenza dell’Aia di di- ritto internazionale privato:
a) una descrizione dell’ordinamento giuridico e delle procedure nazionali in materia di obbligazioni alimentari;
b) una descrizione delle misure che adotterà per conformarsi agli obblighi di cui all’articolo 6;
c) una descrizione delle modalità per assicurare l’accesso effet- tivo degli istanti alle procedure, come previsto all’articolo 14;
d) una descrizione delle norme e procedure nazionali in materia di esecuzione, comprese eventuali limitazioni a tale riguardo, in particolare le norme relative alla tutela del debitore e ai termini di prescrizione;
e) le precisazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 25, paragrafo 3.
2. Gli Stati contraenti possono adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1 usando il modulo relativo al profilo del paese raccomandato e pubblicato dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.
3. Gli Stati contraenti provvedono a mantenere aggiornate le informazioni.
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 58
Firma, ratifica e adesione
1. La convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano membri della conferenza dell’Aia di diritto internazionale pri- vato al momento della sua ventunesima sessione e degli altri Stati che hanno partecipato a tale sessione.
2. La convenzione è ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della convenzione.
3. Qualsiasi altro Stato o organizzazione regionale di inte- grazione economica può aderire alla convenzione dopo la sua entrata in vigore ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1.
4. Lo strumento di adesione è depositato presso il deposita- rio.
5. L’adesione ha effetto solo nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni nei suoi confronti nei 12 mesi successivi alla data della notifica prevista dall’articolo 65. Una tale obiezione può essere sollevata da ogni Stato anche al momento di una ratifica, accettazione o approvazione della convenzione successiva all’adesione. Tali obiezioni sono notificate al depositario.
Articolo 59
Organizzazioni regionali di integrazione economica
1. Un’organizzazione regionale di integrazione economica costituita esclusivamente da Stati sovrani e avente competenza per alcune o per tutte le materie disciplinate dalla presente convenzione può anch’essa firmare, accettare e approvare la presente convenzione o aderirvi. In tal caso l’organizzazione regionale di integrazione economica ha gli stessi diritti e obbli- ghi di uno Stato contraente nella misura in cui è competente per le materie disciplinate dalla convenzione.
2. Al momento della firma, accettazione, approvazione o adesione, l’organizzazione regionale di integrazione economica notifica per iscritto al depositario le materie disciplinate dalla presente convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la competenza. L’organizzazione notifica senza indugio per iscritto al depositario qualunque modifica intervenuta nella delega di competenza precisata nella notifica più recente fatta in virtù del presente paragrafo.
3. Al momento della firma, accettazione, approvazione o adesione, l’organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare, ai sensi dell’articolo 63, di essere competente per tutte le materie disciplinate dalla presente convenzione e che gli Stati membri che le hanno delegato la competenza per quelle materie saranno vincolati dalla presente convenzione in forza della firma, accettazione, approvazione o adesione dell’organiz- zazione.
4. Ai fini dell’entrata in vigore della presente convenzione, gli strumenti depositati da un’organizzazione regionale di integra- zione economica sono presi in considerazione solo se l’organiz- zazione interessata effettua una dichiarazione ai sensi del para- grafo 3.
5. Ogni riferimento nella presente convenzione a uno «Stato contraente» o «Stato» si applica anche, se del caso, a un’orga- nizzazione regionale di integrazione economica che è parte della convenzione. Qualora un’organizzazione regionale di inte- grazione economica effettui una dichiarazione ai sensi del para- grafo 3, ogni riferimento nella presente convenzione a uno
«Stato contraente» o «Stato» si applica altresì, se del caso, agli Stati membri dell’organizzazione.
Articolo 60
Entrata in vigore
1. La convenzione entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del secondo strumento di ratifica, accettazione o approvazione di cui all’articolo 58.
2. Successivamente, la convenzione entra in vigore:
a) per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integra- zione economica ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, che la ratifica, accetta o approva, il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accetta- zione o approvazione;
b) per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integra- zione economica ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 3, il giorno successivo alla scadenza del termine per sollevare obiezioni di cui all’articolo 58, paragrafo 5;
c) per le unità territoriali alle quali la convenzione è stata estesa in conformità dell’articolo 61, il primo giorno del quarto mese successivo alla notifica di cui a tale articolo.
Articolo 61
Dichiarazioni concernenti i sistemi giuridici non unificati
1. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approva- zione o adesione, gli Stati che siano costituiti da due o più unità territoriali nelle quali, per le materie oggetto della conven-
zione, vigono sistemi giuridici diversi possono dichiarare, ai sensi dell’articolo 63, che la presente convenzione si estende a tutte le rispettive unità territoriali o soltanto ad una o a più di esse, e possono in ogni momento modificare tale dichiarazione presentandone una nuova.
2. Tali dichiarazioni sono notificate al depositario e indicano espressamente le unità territoriali alle quali si applica la conven- zione.
3. In mancanza di dichiarazione a norma del presente arti- colo, la convenzione si applica all’intero territorio dello Stato.
4. Il presente articolo non si applica alle organizzazioni re- gionali di integrazione economica.
Articolo 62
Riserve
1. Ogni Stato contraente può, al più tardi all’atto della rati- fica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, o al momento della formulazione di una dichiarazione ai sensi dell’articolo 61, avvalersi di una o più delle riserve previste dall’articolo 2, paragrafo 2, dall’articolo 20, paragrafo 2, dall’articolo 30, paragrafo 8, dall’articolo 44, paragrafo 3, e dall’articolo 55, paragrafo 3. Non sono ammesse riserve di altro tipo.
2. Ogni Stato può, in qualsiasi momento, ritirare una sua riserva. Tale ritiro è notificato al depositario.
3. L’effetto della riserva cessa il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al paragrafo 2.
4. Le riserve espresse ai sensi del presente articolo non sono reciproche, ad eccezione della riserva di cui all’articolo 2, para- grafo 2.
Articolo 63
Dichiarazioni
1. Le dichiarazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafo 1, lettera g), all’articolo 16, paragrafo 1, all’articolo 24, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 7, all’articolo 44, paragrafi 1 e 2, all’articolo 59, paragrafo 3, e all’articolo 61, paragrafo 1, possono essere formulate all’atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione op- pure in qualunque momento successivo e possono essere mo- dificate o revocate in qualsiasi momento.
2. Le dichiarazioni, modifiche e revoche sono notificate al depositario.
3. Le dichiarazioni fatte al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione divengono efficaci al mo- mento dell’entrata in vigore della presente convenzione nei con- fronti dello Stato in questione.
4. Le dichiarazioni formulate in un momento successivo e ogni modifica o revoca di una dichiarazione hanno efficacia il primo giorno del quarto mese successivo alla data di ricevi- mento della notifica da parte del depositario.
Articolo 64
Denuncia
1. Ogni Stato contraente può denunciare la convenzione con notifica scritta al depositario. La denuncia può limitarsi ad al- cune unità territoriali di uno Stato a più unità cui si applica la presente convenzione.
2. La denuncia ha efficacia il primo giorno del tredicesimo mese successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Quando nella notifica è indicato un periodo più lungo affinché la denuncia produca i suoi effetti, quest’ultima ha efficacia alla scadenza del predetto periodo a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.
Articolo 65
Notifica
Il depositario notifica ai membri della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, nonché agli altri Stati e alle orga- nizzazioni regionali di integrazione economica che hanno fir- mato, ratificato, accettato, approvato o aderito conformemente agli articoli 58 e 59, le seguenti informazioni:
a) le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui agli articoli 58 e 59;
b) le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all’articolo 58, paragrafi 3 e 5, e all’articolo 59;
c) la data di entrata in vigore della convenzione in conformità all’articolo 60;
d) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafo 1, lettera g), all’articolo 16, para- grafo 1, all’articolo 24, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 7, all’articolo 44, paragrafi 1 e 2, all’articolo 59, paragrafo 3, e all’articolo 61, paragrafo 1;
e) gli accordi di cui all’articolo 51, paragrafo 2;
f) le riserve di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 20, paragrafo 2, all’articolo 30, paragrafo 8, all’articolo 44, para- grafo 3, e all’articolo 55, paragrafo 3, e i ritiri delle riserve di cui all’articolo 62, paragrafo 2;
g) le denunce di cui all’articolo 64.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto all’Aia, addì ventitré novembre duemilasette, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui copia autentica sarà trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno Stato membro della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato alla data della sua ven- tunesima sessione e a ciascuno Stato che ha partecipato a tale sessione.
ALLEGATO 1
Modulo di trasmissione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2
RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti o trasmessi ai sensi della convenzione non sono usati ad altro fine se non quello per cui sono stati raccolti o trasmessi. L’autorità che tratta tali dati ne assicura la riservatezza conformemente alla sua legge nazionale.
Ai sensi dell’articolo 40, l’autorità non divulga né conferma le informazioni raccolte o trasmesse in applicazione della presente convenzione se ritiene che la salute, l’incolumità o la libertà di una persona possa risultarne compromessa.
L’autorità centrale ha preso una decisione di non divulgazione ai sensi dell’articolo 40.
1. Autorità centrale richiedente
a) Indirizzo .................................................................................................................................................................................................
b) Telefono .....................................................................................................................................................................................................
c) Fax .............................................................................................................................................................................................................
d) E-mail .......................................................................................................................................................................................................
e) Numero di riferimento ............................................................................................................................................................................
2. Referente nello Stato richiedente
a) Indirizzo (se diverso) ...........................................................................................................................................................................
b) Telefono (se diverso) ...........................................................................................................................................................................
c) Fax (se diverso) .....................................................................................................................................................................................
d) E-mail (se diversa) ..................................................................................................................................................................................
e) Lingua/e .....................................................................................................................................................................................................
3. Autorità centrale richiesta ............................................................................................................................................................................
Indirizzo .......................................................................................................................................................................................................
4. Dati dell’istante
a) Cognome/i ..............................................................................................................................................................................................
b) Nome/i ....................................................................................................................................................................................................
c) Data di nascita (gg/mm/aaaa)
o
a) Nome dell’ente pubblico .........................................................................................................................................................................
5. Dati della/e persona/e per la/le quale/i sono richiesti o dovuti gli alimenti
a) La persona corrisponde all’istante di cui al punto 4
b) i) Cognome/i .......................................................................................................................................................................................
Nome/i ..............................................................................................................................................................................................
Data di nascita (gg/mm/aaaa)
ii) Cognome/i .......................................................................................................................................................................................
Nome/i ..............................................................................................................................................................................................
Data di nascita (gg/mm/aaaa)
iii) Cognome/i .......................................................................................................................................................................................
Nome/i ..............................................................................................................................................................................................
Data di nascita (gg/mm/aaaa)
6. Dati del debitore (1)
a) La persona corrisponde all’istante di cui al punto 4
(1) Ai sensi dell’articolo 3 della convenzione, per «debitore» si intende «qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti».
b) Cognome/i ..............................................................................................................................................................................................
c) Nome/i ....................................................................................................................................................................................................
d) Data di nascita (gg/mm/aaaa)
7. Il presente modulo di trasmissione riguarda una domanda ai sensi del seguente articolo ed è corredato di una copia della medesima:
articolo 10, paragrafo 1, lettera a)
articolo 10, paragrafo 1, lettera b)
articolo 10, paragrafo 1, lettera c)
articolo 10, paragrafo 1, lettera d)
articolo 10, paragrafo 1, lettera e)
articolo 10, paragrafo 1, lettera f)
articolo 10, paragrafo 2, lettera a)
articolo 10, paragrafo 2, lettera b)
articolo 10, paragrafo 2, lettera c)
8. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
a) Ai fini di una domanda ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a); e: In conformità dell’articolo 25:
testo integrale della decisione (articolo 25, paragrafo 1, lettera a)]
riassunto o estratto della decisione predisposto dall’autorità competente dello Stato d’origine [articolo 25, paragrafo 3, lettera b)] (se pertinente)
documento attestante l’esecutività della decisione nello Stato d’origine e, nel caso di decisione emessa da un’autorità amministrativa, documento attestante l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo
3, salvo che tale Stato abbia precisato, ai sensi dell’articolo 57, che le decisioni delle sue autorità amministrative soddisfano sempre detti requisiti [articolo 25, paragrafo 1, lettera b)] o se si applica l’articolo 25, paragrafo 3, lettera c)
se il convenuto non è comparso né è stato rappresentato nel procedimento nello Stato d’origine, documento o documenti attestanti, a seconda del caso, che il convenuto è stato debitamente informato del procedimento e ha
avuto la possibilità di essere sentito o che è stato debitamente informato della decisione e ha avuto la possibilità di contestarla o di proporre ricorso, in fatto e in diritto [articolo 25, paragrafo 1, lettera c)]
se del caso, un documento che stabilisca lo stato degli arretrati e indichi la data in cui è stato effettuato il calcolo [articolo 25, paragrafo 1, lettera d)]
se del caso, documento contenente le informazioni utili per effettuare calcoli appropriati nel caso di una decisione che prevede un’indicizzazione automatica [articolo 25, paragrafo 1, lettera e)]
se del caso, documento attestante in quale misura l’istante abbia beneficiato dell’assistenza legale gratuita nello Stato membro d’origine [articolo 25, paragrafo 1, lettera f)]
In conformità dell’articolo 30, paragrafo 3:
testo integrale dell’accordo sugli alimenti [articolo 30, paragrafo 3, lettera a)]
documento attestante che nello Stato d’origine l’accordo sugli alimenti in questione ha la stessa esecutività di una decisione [articolo 30, paragrafo 3, lettera b)]
ogni altro documento a corredo della domanda (ad esempio, se richiesto, un documento ai fini dell’articolo 36, paragrafo 4):
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
b) Ai fini di una domanda ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), f), e dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), b) o c), il seguente numero di giustificativi (ad esclusione del modulo di trasmissione e della domanda vera e propria) in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3:
articolo 10, paragrafo 1, lettera b) ...........................
articolo 10, paragrafo 1, lettera c) ...........................
articolo 10, paragrafo 1, lettera d) ...........................
articolo 10, paragrafo 1, lettera e) ...........................
articolo 10, paragrafo 1, lettera f) ...........................
articolo 10, paragrafo 2, lettera a) ............................
articolo 10, paragrafo 2, lettera b) ...........................
articolo 10, paragrafo 2, lettera c) ...........................
Nome: (in maiuscolo)
Data: (gg/mm/aaaa)
Rappresentante autorizzato dell’autorità centrale
ALLEGATO 2
Avviso di ricevimento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3
RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti o trasmessi ai sensi della convenzione non sono usati ad altro fine se non quello per cui sono stati raccolti o trasmessi. L’autorità che tratta tali dati ne assicura la riservatezza conformemente alla sua legge nazionale.
Ai sensi dell’articolo 40, l’autorità non divulga né conferma le informazioni raccolte o trasmesse in applicazione della presente convenzione se ritiene che la salute, l’incolumità o la libertà di una persona possa risultarne compromessa.
L’autorità centrale ha preso una decisione di non divulgazione ai sensi dell’articolo 40.
1. Autorità centrale richiesta
a) Indirizzo .................................................................................................................................................................................................
b) Telefono .................................................................................................................................................................................................
c) Fax ..........................................................................................................................................................................................................
d) E-mail ....................................................................................................................................................................................................
e) Numero di riferimento ........................................................................................................................................................................
2. Referente nello Stato richiesto
a) Indirizzo (se diverso) ...........................................................................................................................................................................
b) Telefono (se diverso) ...............................................................................................................................................................................
c) Fax (se diverso) ....................................................................................................................................................................................
d) E-mail: (se diversa) ..............................................................................................................................................................................
e) Lingua/e .................................................................................................................................................................................................
3. Autorità centrale richiedente ......................................................................................................................................................................
Referente ........................................................................................................................................................................................................
Indirizzo .......................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
4. L’autorità centrale richiesta accusa ricevuta il ............................ (gg/mm/aaaa) del modulo di trasmissione dell’autorità centrale richiedente [numero di riferimento ..............................; del (gg/mm/aaaa)] riguardante la do-
manda ai sensi del seguente articolo:
articolo 10, paragrafo 1, lettera a)
articolo 10, paragrafo 1, lettera b)
articolo 10, paragrafo 1, lettera c)
articolo 10, paragrafo 1, lettera d)
articolo 10, paragrafo 1, lettera e)
articolo 10, paragrafo 1, lettera f)
articolo 10, paragrafo 2, lettera a)
articolo 10, paragrafo 2, lettera b)
articolo 10, paragrafo 2, lettera c)
Cognome/i dell’istante: ..............................................................................................................................................................................
Cognome/i della/e persona/e per la/le quale/i sono richiesti o dovuti gli alimenti: ................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Cognome/i del debitore: ...........................................................................................................................................................................
5. Prime misure prese dall’autorità centrale richiesta:
Il fascicolo è completo e in fase di esame
Si veda la relazione sullo stato della domanda in allegato
La relazione sullo stato della domanda sarà presentata successivamente
Fornire le seguenti informazioni e/o documenti ulteriori:
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
L’autorità centrale richiesta rifiuta di trattare la domanda per manifesta inosservanza delle prescrizioni della convenzione (articolo 12, paragrafo 8). I motivi:
sono esposti in un documento in allegato
saranno esposti in un successivo documento
L’autorità centrale richiesta chiede all’autorità centrale richiedente di informarla di ogni cambiamento nello status della domanda.
Nome: (in maiuscolo)
Data: (gg/mm/aaaa)
Rappresentante autorizzato dell’autorità centrale