Comune di Bomarzo
Comune di Bomarzo
CAPITOLATO TECNICO-PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORIANO NEL XXXXXX
– SEDE BOMARZO ANNO SCOLASTIC0 2019/2020 e 2020/2021.
TITOLO I INDICAZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del contratto
Premesso preliminarmente che questo Ente non dispone, presso la sede della Scuola
dell’infanzia, sita in Via Verga , di una cucina ma esclusivamente di una sala refezione e di una sala per lo scodellamento dei piatti, come da planimetria allegata al presente atto sotto la lettera A) .
Il contratto ha per oggetto la gestione del servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e distribuzione dei pasti agli alunni ed insegnanti ,nonché al personale ATA presso la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Soriano nel Xxxxxx – Sede Bomarzo:
Il servizio consiste nelle seguenti attività:
- Acquisto dei generi alimentari (compresi quelli relativi alle diete personalizzate);
- Preparazione dei pasti in idonea cucina regolarmente autorizzata nella disponibilità della ditta aggiudicataria;
- Trasporto dei pasti in contenitori isotermici e con automezzi idonei dalla cucina in disponibilità della ditta aggiudicataria alla sede dell’istituzione scolastica.
- Acquisto dei materiali di disinfezione e pulizia;
- Fornitura delle stoviglie occorrenti per l’organizzazione del servizio di refezione presso la scuola primaria, quali a titolo esemplificativo: piatti, posateria e bicchieri in materiale riutilizzabile e tovagliette e tovaglioli monouso, etc. ;
- Preparazione dei pasti, compresa la fornitura di diete personalizzate a seguito di specifiche prescrizioni mediche;
- Predisposizione del refettorio;
- Preparazione dei tavoli per i pasti;
- Scodellamento e distribuzione dei pasti;
- Pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti;
- Lavaggio e riordino delle stoviglie, delle attrezzature e degli utensili utilizzati;
- Pulizia del refettorio scolastico;
- Gestione dei rifiuti.
I pasti verranno somministrati presso:
□ il refettorio della Scuola dell’Infanzia sita in xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxx;
Art. 2 – Durata del contratto
L’appalto avrà durata dal 1/10/2019 fino al 15/6/2021(due anni scolastici); il termine del contratto coinciderà comunque con il termine dell’anno scolastico;
Art. 3 – Valore del contratto
Il valore del contratto, calcolato in ragione del numero dei pasti anni presunti annui (calcolati sulla base dei pasti forniti negli ultimi due anni) per il costo/pasto di aggiudicazione, ammonta ad € 35.980,64 (+ IVA 5 % € 1.799,00) e € 500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Il prezzo di ogni singolo pasto è stato calcolato in € 4,24 (+ IVA 5 %)
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Gli oneri per rischi interferenziali sono calcolati pari all’1% dell’importo complessivo posto a base d’asta.
Questo Ente consegnerà prima dell’inizio del Servizio apposito DUVRI
Art. 4 – Cessione contratto e subappalto
A pena di nullità del contratto, è esclusa ogni forma di subappalto o cessione del contratto.
Art. 5 – Tipologia dell’utenza
L’utenza è composta dagli alunni della scuola a cui il presente capitolato si riferisce, nonché dal personale docente e non docente , e da eventuale personale espressamente autorizzato dalla Amministrazione Comunale.
Art. 6 – Standard minimi di qualita’ del servizio
Gli standard minimi di qualità di servizio sono quelli riportati nel presente capitolato.
Art. 7 – Elenco delle scuole interessate e consistenza presumibile dell’utenza
Il numero dei pasti annuali previsti per il periodo contrattuale, determinato in base alle iscrizioni al servizio di refezione, viene illustrato nella tabella seguente:
Scuola | Numero alunni | Numero personale docente e ATA | Numero complessivo presunto pasti |
Scuola dell’infanzia Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxx | 00 | 0 | 0000 (xxx due anni scolastici) |
I dati sopra riportati hanno valore puramente indicativo ai soli fini della formulazione dell’offerta e non costituiscono obbligo per il Comune.
Saranno pagati, in ogni caso, i pasti effettivamente somministrati.
Il Comune si riserva la facoltà di modificare il numero dei pasti, il calendario di erogazione del servizio e gli orari di ristorazione a seguito dell’applicazione di riforme scolastiche, concordando comunque le possibili variazioni con l’impresa.
Eventuali interruzioni del servizio derivanti da eventi imprevisti o calamitosi non comportano alcun obbligo di risarcimento a carico del Comune per il mancato guadagno.
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Art. 8 – Corrispettivo
Il prezzo unitario del pasto sarà quello risultante dalla gara e specificato nel contratto sottoscritto dalla ditta aggiudicataria del servizio, oltre all’IVA di legge.
Nel prezzo unitario di un pasto si intendono remunerati dal Comune alla Ditta tutti i servizi, compresi:
□ i generi alimentari;
□ le prestazioni del personale;
□ il materiale di disinfezione e pulizia;
□ il costo per l'acquisto delle stoviglie occorrenti quali, a titolo esemplificativo: piatti, bicchieri e posate in materiale riutilizzabile, oltre a tovagliette e tovaglioli di carta, per la refezione presso la scuola primaria ed al costo relativo al reintegro delle stoviglie che si dovesse rendere necessario nel corso dell’appalto, rispetto all’attuale dotazione presso la mensa della scuola dell’infanzia.
□ gli interventi di manutenzione ordinaria delle attrezzature presenti nel refettorio e nalla sala scodellamento;
□ le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi;
Sono escluse le spese per l'energia elettrica, il riscaldamento dei locali e per la fornitura di acqua, in quanto vengono direttamente sostenute dall'Amministrazione Comunale.
Il pagamento verrà effettuato sulla base dei pasti effettivamente erogati, rilevabili da appositi buoni forniti dal Comune agli alunni che gli stessi giornalmente consegneranno ,tramite il personale scolastico alla ditta aggiudicataria.
Nulla verrà riconosciuto da parte dell’Amministrazione Comunale per eventuali pasti preparati, non consumati e non corrispondenti ai buoni ritirati.
La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica della corrispondenza del numero dei pasti fatturati con quelli risultanti dai buoni ritirati che dovranno essere riconsegnati al Comune.
Art. 9 - Calendario ed orari di erogazione del servizio
L'erogazione dei pasti avverrà secondo il calendario scolastico comunicato dall’Istituto Comprensivo nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole: dal lunedì al venerdì fatte salve diverse disposizioni da parte dell’Istituto Comprensivo.
I pasti dovranno pervenire in tempo utile per la distribuzione che è prevista per le ore 12,00 salvo diverso accordo con l’Amministrazione Comunale e con l’Istituto scolastico.
Il tempo intercorrente tra il momento conclusivo per la preparazione del pasto ed il momento della effettiva distribuzione presso la mensa, non dovrà superare i 30 minuti e comunque tale da garantire sempre l’appetibilità del cibo ed il mantenimento delle temperature di legge (indicate dal DPR 327/1980).
Art. 10 – Configurazione del servizio
Le attività di preparazione e confezionamento dei pasti saranno totalmente eseguite e portate a termine nel centro di produzione di cui dispone l’impresa aggiudicataria, regolarmente autorizzato a norma di legge e fornito di tutte le strutture e attrezzature necessarie, nel quale venga attuato l’HACCP in base alla vigente normativa.
Il trasporto dei pasti avviene a cura e spese della ditta assuntrice del servizio.
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L’Amministrazione comunale, mette a disposizione le strutture già indicate al precedente art. 1, comprensive delle attrezzature in dotazione, per l’attuale somministrazione dei pasti agli alunni ed al personale docente.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura dei piatti, bicchieri, posate occorrenti per la refezione presso la Scuola Primaria in materiale riutilizzabile (ceramica, vetro, metallo, etc.).
Sarà possibile il ricorso a prodotti monouso solo per documentate esigenze tecniche imprevistee previa autorizzazione di questo Ente.
Art. 11 - Personale
Per assicurare le prestazioni contrattuali, l’appaltatore si avvarrà di proprio personale e lo impiegherà sotto la sua esclusiva responsabilità.
La ditta appaltatrice dovrà assegnare ed impiegare per il servizio in appalto personale professionalmente qualificato per la specifica attività in possesso delle idoneità ed autorizzazioni, ove richieste. Il personale dovrà inoltre essere costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione, di igiene, sulla sicurezza e prevenzione.
L’inquadramento contrattuale del personale dovrà corrispondere al titolo professionale richiesto ed alle mansioni ed alla qualifica assegnate.
L’appaltatore dovrà osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dalle leggi, norme sindacali e assicurative (infortunio e previdenziali). I conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi sono a carico dell’appaltatore.
Gli operatori dell’impresa appaltatrice dovranno, pena la risoluzione del contratto, essere assunti con contratto di lavoro dipendente ed inquadrati nel rispetto delle vigenti norme in materia.
TITOLO II
ONERI INERENTI IL CONTRATTO
Art. 12 – Assicurazioni
Sarà obbligo dell’impresa appaltatrice adottare, nell’esecuzione del servizio, tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli operatori, dell’utenza e di qualunque altro soggetto terzo e per evitare danni materiali di qualsiasi natura a beni pubblici o privati. L’appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi, attrezzature, arredi o comunque beni impiegati nell’espletamento del servizio, anche se di proprietà del committente, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi mezzi, attrezzature, arredi o beni possano derivare, come pure dei danni causati a persone o cose dall’attività del proprio personale.
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Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico della ditta aggiudicataria.
Prima dell’inizio del servizio, l’impresa appaltatrice dovrà pertanto contrarre, a propria cura e spese, esclusa qualsiasi rivalsa di sorta nei confronti del Comune, adeguata e specifica polizza assicurativa con una o più primarie società assicurative, senza alcuna franchigia, per tutti i danni derivanti dalla attività di gestione del servizio e da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale e più precisamente: Polizza Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T. e R.C.O.), con un massimale non inferiore ad € 3.500.000,00 per sinistro, senza sotto limite per danni a persone e/o cose.
Copia della polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale entro il termine stabilito dalla medesima per la stipulazione del contratto e, comunque, prima dell’inizio del servizio.
Rimane espressamente convenuto che l’impresa stessa, in caso di infortunio dei propri lavoratori, assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, dalle quali si intende perciò sollevata nella forma più completa l’Amministrazione comunale.
Art. 13 - Spese imposte e tasse
Tutte le spese, imposte e tasse nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del sevizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico della ditta aggiudicataria.
Art. 14 – Garanzia definitiva
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire ai sensi dell’art. 103 del D.Lg. n. 50/2016, una “garanzia definitiva.
Si richiama integralmente l’art 103 del D.Lgs 50/2016.
Resta salvo per l’Amministrazione comunale l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente. L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
Nel caso di inadempienze contrattuali, comprese le irregolarità contributive e retributive, l’Amministrazione comunale stipulante avrà diritto a valersi, di propria autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta, della garanzia come sopra prestata e l’appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora l’Ente abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa dell’appaltatore, questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune. Resta in ogni caso impregiudicata per l’Ente la possibilità di esperire eventuali azioni di risarcimento dei danni subiti.
Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto del Responsabile del procedimento.
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TITOLO III
NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLE DERRATE ALIMENTARI E PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI
Art. 15 – Specifiche tecniche degli alimenti e bevande – Criteri minimi ambientali
Le derrate alimentari e le bevande devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia che qui si intendono tutte richiamate.
Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine devono provenire:
□ per almeno il 30% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi.
In caso di mancata fornitura di prodotti ottenuti con metodi di agricoltura biologica, la ditta aggiudicataria dovrà inviare immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale, fornire adeguata giustificazione, dando indicazione delle cause dell’inadempienza, suffragata da adeguate comunicazioni scritte di Enti terzi e/o Organismi di controllo e sostituire la frutta biologica richiesta con frutta ottenuta con metodi di agricoltura a lotta integrata.
□ per almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale, da “sistemi di produzione integrata” (con riferimento alla norma UNI 11223:2009), da prodotti IGP DOP e STG – come riportato nell’Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari e Regolamento (CE) n. 509/2006) e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.
□ le uova, qualora non biologiche, devono provenire da allevamenti all’aperto di cui al codice 1 del regolamento 589/2008 della Commissione Europea in applicazione del Regolamento 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed etichettatura delle uova.
□ i prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali.
Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo.
Il pesce somministrato nelle mense, in ogni caso, se surgelato, non deve essere ottenuto da prodotti ricomposti.
L’utilizzo di acqua e bevande confezionate deve essere limitato a specifiche e documentate esigenze tecniche (logistiche e igienico-sanitarie), quali la temporanea interruzione del servizio di erogazione di acqua, od eventuali ordinanze di divieto di utilizzo dell’acquedotto comunale.
La ditta dovrà dichiarare in sede di gara la soluzione che si impegna ad adottare per evitare i confezionamenti.
E’ vietato l’uso di alimenti contenenti OGM.
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Art. 16 - Etichettatura delle derrate alimentari
Le derrate alimentari devono avere confezioni ed etichettatura conformi alle normative vigenti (D.Lgs. n.109/92 n.68 del 25/2/2000, D.Lgs n. 259 del 2000, Legge 03.08.04 n. 204 e Reg. CE 1935/2004) e successive modifiche. Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.
Art. 17 - Garanzie di qualità
La Ditta deve acquisire dai fornitori, e rendere disponibili al Comune, e/o ai soggetti da questo delegati, idonee certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle vigenti leggi in materia.
Art. 18 - Igiene della produzione
La produzione dei pasti deve rispettare gli standard igienici previsti dalle leggi vigenti. Le linee di processo devono essere predisposte in modo tale da evitare contaminazioni crociate. Deve essere rispettato il principio della “marcia in avanti”.
L’aggiudicatario deve applicare il sistema H.A.C.C.P. ed il responsabile dell’attività deve tenere il manuale H.A.C.C.P. sempre a disposizione dell’autorità preposta al controllo e fornire tutte le informazioni relative alla procedura adottata.
Durante tutte le operazioni di produzione dei pasti, le finestre devono rimanere chiuse o, se aperte, devono essere provviste di opportuna rete che impedisca l’entrata di insetti e l’impianto di estrazione d’aria dovrà essere in funzione.
Il personale non deve effettuare più operazioni contemporaneamente al fine di evitare rischi di contaminazioni crociate.
Tutte le operazioni di manipolazione e preparazione, siano esse a freddo che a caldo, devono essere tenute rigorosamente sotto controllo attraverso l’utilizzo dei termometri a sonda.
L’alloggiamento del cibo porzionato nelle Gastro-norm, quali pizza, frittata, pesce al forno, deve essere effettuato esclusivamente a doppio strato, interponendo tra essi un foglio di carta oleata da forno, al fine di consentirne la netta separazione tra le porzioni.
Art. 19 - Conservazione delle derrate
La conservazione delle derrate deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustito:
□ i magazzini, le celle ed i frigoriferi devono essere tenuti in perfetto stato igienico ed in buon ordine;
□ il carico delle celle e dei frigoriferi deve essere compatibile con la potenzialità dell’impianto frigorifero;
□ curare il rifornimento e la rotazione delle materie prime in modo da garantire sempre la freschezza soprattutto dei vegetali a foglia, frutta, latte, yogurt;
□ evitare scorte e stoccaggi eccessivi;
□ i contenitori delle derrate deperibili e non deperibili non devono essere mai appoggiati a terra;
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□ i prodotti sfusi non debbono essere a diretto contatto con l’aria sia nei magazzini che nelle celle e nei frigoriferi;
□ nessun contenitore per alimenti, specie se in banda stagnata, deve essere riutilizzato. Ogni qual volta venga aperto un contenitore in banda stagnata ed il contenuto non venga immediatamente consumato, tale contenuto dovrà essere travasato in altro contenitore di vetro o acciaio inox o altro materiale adatto per quel tipo di alimento e non soggetto ad ossidazione;
□ i sacchetti, le scatole e i contenitori metallici, una volta usati, vanno svuotati e gettati; il contenuto residuo va riposto in recipienti idonei per il tipo di alimento in questione, con coperchio sui quali va apposta l’etichettatura originale corrispondente al contenuto;
□ la protezione delle derrate da conservare deve avvenire solo con pellicola idonea al contatto con gli alimenti o con altro materiale comunque conforme al D.P.R. 23 agosto 1982 n. 777 e successive modificazioni;
□ i prodotti cotti dovranno essere conservati solo ed esclusivamente in contenitori di vetro o acciaio inox;
□ é vietato l’uso di recipienti di alluminio;
□ i prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, farina, ecc. devono essere conservati in confezioni ben chiuse, riportanti l’etichettatura completa;
□ non detenere e non usare i prodotti posteriormente alla data indicata;
□ la temperatura del magazzino non deve superare i 25° C;
□ il magazzino deve essere xxx xxxxxxxxx e ben illuminato.
Art. 20 – Riciclo
E’ vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. Pertanto tutti i cibi erogati dovranno essere preparati in giornata, tranne per quanto contemplato nel successivo art. 22 del presente capitolato.
Art. 21 - Manipolazione e cottura
Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere standard elevati di qualità igienica, nutrizionale e sensoriale.
Art. 22 - Operazioni preliminari alla cottura e tecnologie di manipolazione
Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere standard elevati di qualità igienica, nutrizionale e sensoriale;
Le operazioni che precedono la cottura devono essere eseguite secondo le modalità di seguito descritte:
□ tutti i prodotti congelati e/o surgelati, prima di essere sottoposti a cottura, devono essere sottoposti a scongelamento in frigorifero o in celle frigorifere a temperatura compresa tra O° e 4° C, seguendo scrupolosamente le indicazioni d’uso , ad eccezione dei prodotti che vengano cotti tal quali; i prodotti decongelati dovranno comunque essere consumati in giornata;
□ la conservazione di piatti freddi precedentemente al trasporto deve avvenire ad una temperatura compresa tra 1° e 4° C in conformità all’art. 31 del D.P.R. 26.03.1980 n. 327 e successive modificazioni;
□ la porzionatura delle carni crude dovrà essere effettuata nella stessa giornata in cui viene consumata o il giorno precedente il consumo;
□ la carne trita deve essere macinata in giornata;
□ il formaggio grattugiato deve essere preparato in giornata;
□ il pane deve essere fresco di giornata (è vietata la distribuzione di pane congelato e/o surgelato);
□ il lavaggio ed il taglio della verdura e della frutta dovrà essere effettuato nelle ore immediatamente antecedenti al consumo;
□ le operazioni di impanatura devono essere fatte nelle ore immediatamente antecedenti la cottura;
□ le fritture tradizionali per immersione in olio non devono essere effettuate;
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□ ogni cottura analoga alla frittura deve essere realizzata in forni a termoconvenzione (frittate, cotolette, ecc.);
□ tutte le vivande devono essere cotte in giornata tranne per gli alimenti refrigerati previsti nel presente capitolato;
□ le porzionature di salumi e formaggi devono essere effettuate nelle ore immediatamente antecedenti la distribuzione;
□ xxxxxx xxxxxx: ammollo per 24 ore con almeno due ricambi di acqua.
Art. 23 – Condimenti
Il condimento delle paste asciutte deve essere aggiunto solo al momento della distribuzione. Il formaggio grattuggiato viene aggiunto al piatto dall’operatore addetto alla distribuzione dietro richiesta del commensale.
Per i condimenti a crudo delle pietanze, delle verdure e dei sughi, pietanze cotte e preparazione di salse, si dovrà utilizzare esclusivamente olio extra vergine di oliva avente le caratteristiche prescritte dal D.M. 509 dell’ottobre 1987 e successive modificazioni.
Art. 24 – Menù
L’aggiudicatario prima dell’inizio dell’anno scolastico deve predisporre un elenco delle Tabelle merceologiche degli alimenti utilizzati e menù con le grammature d’intesa con il Dipartimento di Prevenzione Medico – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL di Viterbo;.
Il menù, al fine di promuovere corrette abitudini alimentari, deve prevedere la somministrazione regolare di frutta e verdura di stagione e di pesce e pane;
Il menù proposto giornalmente deve corrispondere, per tipo e qualità, a quello predisposto e vidimato dal competente servizio dell’ASL di Viterbo;
Le porzioni offerte devono essere adeguate e calibrate sulle esigenze nutrizionali degli utenti cui sono destinate, in modo tale da ridurre al minimo le eccedenze e gli scarti alimentari ed offrire un apporto dietetico equilibrato.
Art. 25 - Composizione dei menù
Pranzo: per gli alunni delle scuole e per gli adulti docenti e non docenti aventi diritto:
· un primo piatto
· un secondo piatto
· un contorno
· pane
· frutta/xxxxxx/yogurt/gelato
Nel caso in cui il Comune comunichi la non potabilità dell’acqua erogata dall’acquedotto cittadino, la ditta è tenuta a fornire acqua minerale per la ristorazione, inclusa nel prezzo del pasto.
L’aggiudicatario si impegna altresì a fornire, allo stesso prezzo di aggiudicazione, specialità dietetiche relative a diete particolari/personalizzate e a diete etniche.
Il Comune si riserva di richiedere prodotti alimentari aggiuntivi al pasto, compresi nel prezzo di aggiudicazione, in occasione di festività particolari, quali Natale, Carnevale, Pasqua, chiusura anno scolastico, o in occasione di attività specifiche richieste dalle scuole.
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Art. 26 - Variazione dei menù
Le variazioni dei menù devono essere di volta in volta approvate dal competente Servizio dell’ATS. Nessuna variazione può essere apportata dalla ditta senza la specifica autorizzazione scritta del competente servizio dell’ASL;
L’aggiudicatario può, in via temporanea e previa comunicazione al competente Servizio dell’ASL e agli uffici comunali, effettuare una variazione dei menù, nei seguenti casi:
· guasto impianto;
· interruzione temporanea del servizio per cause quali: sciopero, incidenti, interruzioni dell’energia elettrica;
· avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili;
· problemi organizzativi dipendenti da fatti imputabili ai fornitori.
A tal fine la ditta dovrà sempre avere a disposizione una congrua scorta di generi alimentari a lunga conservazione e di pronto consumo quali, a titolo indicativo, tonno, crackers, succhi di frutta, acqua minerale, biscotti secchi monoporzione, ecc.
Art. 27 - Diete speciali
La ditta si impegna a preparare diete speciali, per comprovate situazioni patologiche, richieste dall’utenza mediante presentazione di certificato medico.
Le diete speciali dovranno essere consegnate in monoporzione, in idoneo contenitore coibentato (vaschetta in plastica termosaldata conservata in contenitori isotermici o contenitore termico monoporzione con vaschetta in acciaio inox) recante l’indicazione dell’utente destinatario.
Le diete devono essere formulate in aderenza al menù settimanale corrente.
La ditta si impegna inoltre a fornire, dietro presentazione di specifica richiesta da parte dell’utenza, diete per esigenze etnico-religiose e ideologiche.
Art. 28 - Diete di transizione (“Diete in bianco”)
L’aggiudicatario si impegna alla predisposizione di diete di transizione o “diete in bianco”, qualora venga fatta richiesta entro le ore 9.45 dello stesso giorno.
Le diete “in bianco” devono essere fornite in singoli contenitori termici di acciaio inox in monoporzione. Non sono accettate vaschette di alluminio, di plastica o di altro tipo di contenitore termico.
Le diete in bianco, che non necessitano di prescrizione medica, se non superano la durata di 48 ore, sono costituite da un primo piatto di pasta o riso conditi con olio extra vergine di oliva, da una porzione di prosciutto cotto o altro, così come verrà concordato dalle parti, da un contorno, pane e frutta.
TITOLO IV
NORME PER IL TRASPORTO DEI PASTI
Art. 29 – Contenitori
Le attrezzature per la veicolazione, il trasporto e la conservazione devono essere conformi al
D.P.R. 327/80 e successive modificazioni e garantire il mantenimento delle temperature prescritte dal citato D.P.R. In particolare saranno espressamente esclusi contenitori termici in polistirolo.
I contenitori devono essere in polipropilene, all’interno dei quali sono collocati contenitori gastronorm in acciaio inox con coperchio a tenuta ermetica, muniti di guarnizioni in grado di assicurare il mantenimento delle temperature previste dalla legge.
I contenitori gastro-norm in acciaio inox impiegati per il trasporto delle paste asciutte devono avere un’altezza non superiore a cm. 20, al fine di evitare fenomeni di impaccamento.
Il pane deve essere confezionato a norma di legge e riposto in ceste pulite e munite di coperchio.
FIRMA PER ACCETTAZIONE
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La frutta deve essere lavata e successivamente trasportata in contenitori di plastica ad uso alimentare muniti di coperchio.
Art. 30 - Mezzi di trasporto
I mezzi di trasporto devono essere idonei ed adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e comunque conformi al D.P.R. 327/80, art.43 e successive modificazioni.
E’ fatto obbligo di provvedere settimanalmente alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, in modo tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione crociata o da sostanze estranee agli alimenti trasportati.
Tale operazione deve essere conforme con quanto previsto all’art.47 del D.P.R. 327/80.
I mezzi di trasporto e le relative attrezzature (carrelli termici, gastronorm, etc.) sono a totale carico della ditta.
Art. 31 - Orari di trasporto e consegna dei pasti
I pasti devono essere consegnati nei locali adibiti a refettorio a cura della ditta aggiudicatrice.
La consegna dei pasti presso ogni refezione deve essere effettuata in un arco di tempo compreso tra i 15’ e i 5’ prima dell’orario stabilito per il pranzo.
I tempi di distribuzione dei pasti devono essere concordato con l’Istituto scolastico e devono essere contenuti in un’ora al massimo.
TITOLO V
NORME PER LA DISTRIBUZIONE DEI PASTI
Art. 32 - Somministrazione portate
La ditta aggiudicataria deve garantire la somministrazione di tutte le preparazioni previste dai menù e nelle quantità previste dalle tabelle dietetiche.
In casi eccezionali e non prevedibili di esaurimento di alcune preparazioni, queste saranno sostituite da generi alimentari di pari valore economico e nutrizionale, previa autorizzazione del Comune.
Art. 33 - Operazioni da effettuare prima e dopo la distribuzione
I pasti sono distribuiti da personale della ditta nei locali ad uso refettorio dei plessi scolastici. Il personale addetto alla distribuzione deve rispettare le seguenti prescrizioni:
a) lavare accuratamente le mani, togliere anelli e ori in genere;
b) indossare camice e copricapo, che devono essere sempre puliti e decorosi;
c) esibire il cartellino di riconoscimento;
d) imbandire i tavoli.
e) all’arrivo dei contenitori termici, controllare le quantità di cibo e verificare che siano conformi alle ordinazioni;
f) procedere alla distribuzione solo dopo che tutti gli alunni abbiano preso posto a tavola;
g) la quantità di portate da distribuire deve essere quella indicata nelle rispettive tabelle dei pesi a cotto e/o crudo;
FIRMA PER ACCETTAZIONE
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h) non mettere olio, aceto e sale sui tavoli, ma procedere al condimento delle pietanze direttamente nel contenitore in arrivo;
i) distribuire ad ogni commensale le quantità di cibo relative alle intere porzioni, distribuendo a richiesta ulteriori quantità sino all’esaurimento di quanto presente nel contenitore;
j) eseguire la distribuzione mediante idonei carrelli neutri e/o termici, sui quali vengono unicamente poste le vivande messe in distribuzione relative alle portate e le stoviglie appropriate;
k) aprire il contenitore solo nel momento in cui inizia la distribuzione onde evitare l’abbassamento della temperatura;
l) per la distribuzione devono essere utilizzati utensili adeguati;
m) la distribuzione del secondo piatto deve avvenire solo dopo che gli alunni hanno terminato di consumare il primo piatto;
n) distribuire la frutta dopo la consumazione del secondo piatto;
o) il pane deve essere messo in tavola prima dell’inizio del pranzo o a fine consumazione del primo piatto.
E’ richiesto il taglio della carne e la sbucciatura della frutta.
Il personale addetto alla distribuzione dei cibi e alla pulizia dei refettori deve mantenere un rapporto corretto con gli alunni, con il personale dell’Istituzione scolastica e non deve in nessun modo assumere atteggiamenti scortesi o offensivi. Il Comune si riserva il diritto, per fondati e gravi motivi, di chiedere l’esenzione dal servizio di quei dipendenti dell’impresa appaltatrice che non fossero ritenuti idonei.
Il personale addetto alla manipolazione, alla preparazione ed alla distribuzione delle pietanze deve mantenere costantemente una corretta prassi igienica personale, ed in particolar modo, il taglio e la pulizia delle unghie (senza smalto) devono essere accurati; non devono essere indossati anelli, bracciali o orologi durante il lavoro, al fine di non creare una contaminazione delle pietanze in lavorazione.
Per la pulizia delle mani devono essere impiegati sapone disinfettante e asciugamani a perdere.
È, altresì, a carico della ditta, il materiale di consumo (sapone, salviettine, carta igienica) utilizzato a tale scopo.
Per quanto riguarda i requisiti del materiale “tessuto-carta”, che comprende fogli o rotoli di tessuto- carta idoneo all’uso per l’igiene personale, l’assorbimento di liquidi e/o pulitura di superfici, devono essere utilizzati prodotti che rispettino i criteri ecologici previsti dalla vigente normativa in materia, riportanti l’etichetta EU Eco-label 2009/568 CE.
Qualsiasi responsabilità e relative conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni e delle norme igieniche nella gestione del servizio affidato resta a completo carico della ditta.
Art. 34 - Informazioni ai commensali
La ditta è tenuta ad affiggere nei locali di consumo dei pasti il menù del giorno, indicante l’elenco degli ingredienti e l’eventuale utilizzo di alimenti surgelati e/o congelati.
Art. 35 - Disposizioni igienico-sanitarie
Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie, si fa riferimento alla legge 283 del 30/04/1962 e suo regolamento di esecuzione n. 327 del 26.03.1980 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a quanto previsto dal Regolamento locale di igiene e a quanto espressamente previsto dal presente Capitolato.
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TITOLO VI
PULIZIA E IGIENE DELLE STRUTTURE DI PRODUZIONE E CONSUMO
Art. 36 - Pulizia dei locali e degli arredi
L’aggiudicatario si obbliga a pulire e curare scrupolosamente i locali, gli arredi, gli impianti e le masserizie e quant’altro gli verrà affidato.
Allo scopo l’appaltatore si obbliga ad eseguire quanto segue:
a) pulizia dei tavoli dei refettori dopo i pasti;
b) pulizia giornaliera dei pavimenti del locale scodellamento e del refettorio;
c) pulizia giornaliera dei mobili del locale scodellamento e del refettorio della scuola dell’infanzia (tavoli, sedie, banchi di distribuzione, maniglie delle porte e finestre, ecc.) e lucidatura settimanale;
d) spolveratura giornaliera dei locali cucina e refettori;
b) pulizia settimanale dei vetri interni ed esterni del locale scodellamento e del refettorio.
L’onere del materiale di pulizia è a carico dell’assuntore del servizio.
Resta inteso inoltre che sarà curata alla perfezione la pulizia delle masserizie, degli impianti e di quant’altro affidato.
Le prestazioni sopra indicate sono le minime necessarie e pertanto si provvederà a ripeterle ove se ne presentasse la necessità e si eseguirà inoltre quanto altro fosse necessario per rendere l’ambiente perfettamente pulito.
Dovranno essere segnalate all’Ente appaltante in tempo utile le opere di manutenzione occorrenti per mantenere in efficienza gli impianti ed i locali affidati e si risponderà dei danni derivanti dalla mancata segnalazione.
Art. 37 - Modalità di utilizzo dei prodotti di detersione
L’aggiudicatario deve utilizzare prodotti detergenti conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n. 21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici. A tal fine deve comunicare il nome commerciale e la marca dei prodotti che si impegna ad utilizzare. Si presumono conformi al presente requisito i prodotti dotati dell’etichetta Ecolabel. Per i prodotti non in possesso dell’etichetta Ecolabel, dovrà essere presentata la documentazione attestante il rispetto della suddetta normativa.
Tutti i detersivi devono essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici, con particolare attenzione per quanto concerne le concentrazioni e le temperature indicate sulle confezioni.
Tutto il materiale di sanificazione durante l’utilizzo deve essere riposto su un carrello adibito appositamente a tale funzione.
Art. 38 - Divieti
Durante le operazioni di preparazione, cottura e distribuzione delle derrate, è assolutamente vietato detenere nelle zone di preparazione, cottura e distribuzione: detersivi, scope, strofinacci di qualsiasi genere e tipo.
I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione devono sempre essere conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta.
Le schede tecniche relative ad ogni prodotto utilizzato devono essere conservate presso lla sala scodellamento;
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Art. 39 - Personale addetto al lavaggio e alla pulizia
Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite dal personale che contemporaneamente effettua preparazioni alimentari e/o distribuzione dei pasti.
Il personale che effettua la pulizia o il lavaggio deve indossare indumenti di colore visibilmente diverso da quelli indossati durante la preparazione degli alimenti e durante lo scodellamento.
L’eventuale integrazione di armadietti per il vestiario del personale è a carico della ditta.
Art. 40 - Rifiuti
Tutti i residui derivanti dall’attività di cucina e di pulizia devono essere smaltiti nei rifiuti.
I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti e convogliati, prima della preparazione dei pasti, negli appositi contenitori per la raccolta.
In materia di raccolta, differenziazione e conferimento dei rifiuti l’aggiudicatario deve osservare le norme e le regole dettate dal Comune.
E’ tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.).
Contenitori e pattumiere devono essere a pedale e munite di coperchio.
L’acquisto dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti è a carico della ditta aggiudicataria
TITOLO VII
NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO
Art. 41 - Disposizioni in materia di sicurezza
E’ fatto obbligo alla ditta, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di “tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e successive integrazioni).
La ditta deve, alla data di inizio del servizio, dimostrare di aver redatto il documento di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tenendolo a disposizione.
La ditta, almeno una settimana prima dell’inizio del servizio, dovrà fornire alla Stazione appaltante la copia dei certificati di idoneità alla mansione dei propri dipendenti, operanti nell’ambito del presente appalto, rilasciata dal medico competente aziendale. Ogni qual volta sarà impiegato nell’ambito dell’appalto un nuovo lavoratore, copia del suddetto certificato dovrà essere inviato alla stazione appaltante prima dell’inizio del servizio.
Art. 42 – Referenti della sicurezza
L’aggiudicatario deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo rappresentante in loco, onde consentire a quest’ultimo di attivare, quando necessario, le procedure e le misure di coordinamento.
Art. 43 - DUVRI (art. 26 del D. Lgs. N. 81/2008)
L’appaltatore, nello svolgimento del servizio, deve attenersi alle prescrizioni indicate nei Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, elaborato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dalla stazione appaltante, e compilato per quanto di propria competenza.
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Art. 44 – Divieti
E’ fatto divieto al personale della ditta di eseguire qualsiasi operazione non autorizzata e al di fuori dell’area di esecuzione del servizio, e di quanto previsto specificatamente dal presente capitolato, con particolare riferimento all’utilizzo di macchine e/o attrezzature, energia elettrica, ecc.
Art. 45 – Imposizione del rispetto delle norme dei regolamenti
La ditta deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
In particolare imporrà a tutto il personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
Art. 46 – Norme generali per l’igiene del lavoro
La ditta ha l’obbligo di garantire ai propri dipendenti impiegati nei servizi richiesti nel presente capitolato quanto previsto dal D.P.R. 305/56 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 47 – Impiego di energia
L’impiego di energia elettrica, da parte del personale della ditta o comunque da essa gestito deve essere assicurato da personale che conosca la manovra dei quadri di comando; in particolare per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità connessa è a carico della ditta.
Art. 48 – Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro
La ditta deve predisporre e far affiggere a proprie spese dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica all’interno dei locali di preparazione e cottura, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
Sono pure a carico della ditta i presidi sanitari previsti dal D.M. 388/2003.
Art. 49 – Piano di evacuazione
La ditta dovrà attenersi alle vigenti disposizioni del piano di evacuazione vigente presso le strutture scolastiche e coordinarsi con il responsabile della gestione dell’emergenza di ciascun edificio.
Art. 50 – Norme di sicurezza nell’uso dei detergenti e dei sanificanti
Il personale addetto alle operazioni di sanificazione deve obbligatoriamente fare uso di mascherine, guanti ed indumenti speciali, quando l’utilizzo di tali indumenti/dispositivi di protezione è consigliato dalle schede di sicurezza, e deve in ogni caso attenersi strettamente alle disposizioni riportate sulle suddette schede.
Una copia delle schede di sicurezza di ciascuna sostanza chimica (prodotti di pulizia ecc.) utilizzata deve essere conservata sul luogo di lavoro, per poter essere consultata dai soccorritori in caso di incidente.
Art. 51 – Pulizia di impianti e attrezzature
Al termine delle operazioni di distribuzione dei pasti, le attrezzature e stoviglie presenti nella cucina e nei refettori devono essere deterse e disinfettate a cura della ditta.
Durante le operazioni di lavaggio delle attrezzature è fatto divieto di impiegare getti d’acqua diretti sui quadri elettrici.
Prima di procedere alle operazioni di pulizia di impianti e attrezzature, gli interruttori del quadro generale devono essere disinseriti.
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TITOLO VIII
UTILIZZO DEI BENI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Art. 52 - Consegna alla ditta degli immobili e degli impianti
Il Comune dà in consegna alla ditta, previa stesura di inventario da stilare in contraddittorio, i beni immobili, mobili e masserizie del locale scodellamento e del locale refettorio della scuola dell’infanzia nello stato in cui si trovano; l’inventario è firmato dal Responsabile della struttura organizzativa di riferimento del Comune e dal legale rappresentante della ditta.
Il Comune resta sollevato da qualsiasi onere inerente alle manutenzioni ordinarie e sostituzioni di componenti di apparecchiature, fino all’importo di € 300,00 (trecento), IVA compresa, che si dovessero rendere necessari a causa di usura, danneggiamenti o furti; tali eventuali spese sono a totale carico della ditta.
Art. 53 – Verifica periodica degli immobili e degli impianti
In qualunque momento, su richiesta del Comune, ed in ogni occasione di rinnovi o scadenze, le parti provvedono alla verifica dell’esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l’intesa che, la ditta sopperirà alle eventuali mancanze e/o ai necessari ripristini entro i successivi 20 (venti) giorni dal riscontro.
Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte della ditta, il Comune provvederà al reintegro del materiale e/o ai necessari ripristini, dandone comunicazione scritta alla ditta e addebitandone alla stessa un importo pari alla spesa sostenuta, maggiorata del 25% a titolo di penale; tali importi verranno detratti dalle residue fatture in pagamento, e, se insufficienti, dal deposito cauzionale.
All’approssimarsi della scadenza del contratto, il Comune e la ditta concordano tempi e modalità per la visita dei Centri da parte dei potenziali partecipanti alle nuove procedure di gara.
Art. 54 – Riconsegna al Comune degli immobili, degli impianti, delle attrezzature e degli utensili
Alla scadenza del contratto la ditta si impegna a riconsegnare al Comune i locali e le attrezzature che dovranno essere resi in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e pulizia.
Alla riconsegna dei beni di proprietà comunale deve essere redatto, in contraddittorio tra le parti, specifico inventario.
Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati alla ditta con le modalità di cui al precedente articolo. Nulla è dovuto dalla ditta per il normale logorio d’uso.
TITOLO IX
CONTROLLI DI QUALITA’ DELLA PRODUZIONE E DEL SERVIZIO GESTIONE DEL CONTRATTO
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Art. 55 – Diritto di controllo del Comune
E’ facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli presso la cucina e i refettori per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato speciale.
L’appaltatore deve garantire l’accesso agli incaricati del Committente in qualsiasi ora lavorativa ed in ogni zona della struttura di ristorazione, per esercitare il controllo circa il corretto svolgimento del servizio in ogni sua fase. I controlli avranno luogo nel rispetto delle disposizioni di legge e delle loro successive modificazioni ed integrazioni.
I tecnici incaricati dal Comune, non devono interferire nello svolgimento del servizio, nè muovere rilievo alcuno al personale alle dipendenze della Ditta.
Il personale della Ditta non deve interferire nelle procedure di controllo effettuate dai tecnici.
Art. 56 – Organismi preposti al controllo
Gli organismi preposti al controllo sono:
□ i competenti Servizi di Igiene Pubblica Ambientale dell’ASL territoriale;
□ il Comune e/o i soggetti da questo delegati.
Art. 57 – Rilievi e procedimento di applicazione delle penalità
Qualora i controlli attivati evidenziassero delle anomalie, la stazione appaltante potrà:
- segnalare per iscritto l’anomalia all’impresa chiedendo il ripristino entro un termine temporale massimo oltre il quale applicherà le sanzioni previste dal capitolato;
- contestare per iscritto l’anomalia all’impresa a mezzo PEC, applicando immediatamente le sanzioni previste dal capitolato.
In caso di segnalazione, l’impresa dovrà rispondere per iscritto, motivando la non conformità del servizio e procedere al ripristino dell’anomalia entro il termine prescritto.
Qualora tale termine non possa essere rispettato dovrà essere addotta giustificata motivazione.
L’impresa, in caso di contestazione scritta con applicazione di sanzioni, potrà presentare entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione delle controdeduzioni.
Trascorso tale termine senza alcun riscontro e/o qualora la stazione appaltante non ritenga, a suo insindacabile giudizio, motivate le controdeduzioni addotte, applicherà totalmente o parzialmente le sanzioni comunicate.
È fatta salva la facoltà dell’ente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempienza contrattuale.
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TITOLO X PENALI
Art. 58 – Penalità previste per il servizio di preparazione, trasporto e somministrazione pasti
Qualora durante lo svolgimento del servizio si rilevassero violazioni alle disposizioni contenute nel presente capitolato il Comune, si riserva di applicare le seguenti penalità:
TABELLA DELLE PENALITA’ | ||
Importo non | Fattispecie Violazione | |
frazionabile | ||
Standard merceologici | ||
€ | 500,00 | mancato rispetto degli standard previsti |
€ | 500,00 | confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia |
€ | 500,00 | etichettatura non conforme alla vigente normativa |
Quantità | ||
€ | 500,00 | non corrispondenza dei pasti serviti al numero dei pasti ordinati |
€1.500,00 | totale mancata consegna dei pasti ordinati, presso ogni singola refezione | |
€ | 500,00 | mancata somministrazione, anche parziale, dei prodotti del commercio |
equo-solidale previsti | ||
Menù | ||
€ | 500,00 | mancato rispetto del menù previsto |
€ | 500,00 | mancata consegna di pasti destinati alle diete personalizzate |
Igienico-sanitarie | ||
€ | 2.000,00 | rinvenimento di corpi estranei organici ed inorganici |
€ | 2.500,00 | mancato rispetto dei limiti di contaminazione microbica |
€ | 2.000,00 | rinvenimento di prodotti alimentari scaduti |
€ | 2.000,00 | inadeguata igiene delle attrezzature ed utensili |
€ | 2.000,00 | inadeguata igiene degli automezzi |
€ | 2.000,00 | conservazione delle derrate non conforme alla normativa vigente |
€ | 2.000,00 | mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale |
operante |
Qualora l’impresa sia stata sanzionata nel singolo anno scolastico con le penalità previste nella Tabella delle Penalità per complessive 5 volte, le ulteriori violazioni (dalla sesta) saranno sanzionate raddoppiando l’importo delle penalità, riservandosi, comunque, l’Amministrazione comunale di attivare le procedure di risoluzione del contratto.
Si procederà al recupero della penalità da parte dell’Amministrazione mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto o mediante escussione del deposito cauzionale, con impegno da parte dell’Impresa al reintegro del medesimo.
L’applicazione della penalità è indipendente dai diritti spettanti all’Amministrazione per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi, non impedendo la risoluzione contrattuale ed il risarcimento dei maggiori danni.
Per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal capitolato e non contemplate nella tabella sopra riportata, saranno applicate penalità di importo compreso tra € 500,00 ed € 2.500,00a seconda della gravità e ragguagliandole alla violazione più assimilabile tra quelle previste nella Tabella delle Penalità.
Il totale delle penali per anno scolastico non potrà superare il 10% del valore medio annuo del contratto.
L’applicazione delle penali avverrà con le modalità di cui all’art. 59 del presente capitolato speciale.
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Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto a danno della ditta.
TITOLO XI
PREZZO E PAGAMENTO DEI PASTI
Art. 59 – Fatturazione e pagamenti
La ditta deve presentare all’inizio di ogni mese le fatture elettroniche relative alla fornitura dei pasti effettuata nel mese precedente, distinte per ogni refezione scolastica, che saranno liquidate sulla base del prezzo d’offerta riferito al costo unitario di ciascun pasto.
Si stabilisce sin d’ora che il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati alla ditta, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra o in subordine mediante incameramento della cauzione.
Le fatture saranno poste in liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione, e previa verifica della regolarità contributiva attestata dal D.U.R.C..
Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto.
Per importi superiori a € 5.000,00 l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare le verifiche di regolarità fiscale c/o Equitalia, sospendendo ogni pagamento in caso di irregolarità.
L’appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, come sostituito dal D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito con modificazioni nella legge 17.12.2010, n. 217, si obbliga a comunicare al Comune di Bomarzo, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziare relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi di conti correnti dedicati al presente appalto, nonché entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Si impegna inoltre a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge.
TITOLO XII
CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 60 - Clausola risolutiva espressa
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono causa per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, in aggiunta al caso disciplinato all'ultimo comma dell’art. 60 le seguenti ipotesi:
a) apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta;
b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività della ditta;
c) impiego di personale non dipendente dalla ditta, tranne i casi previsti nel presente capitolato;
d) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria;
e) gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative alle caratteristiche merceologiche;
f) mancata osservanza del sistema di autocontrollo ex D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155;
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g) casi di grave tossinfezione alimentare;
h) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
i) interruzione non motivata del servizio;
j) subappalto totale o parziale del servizio;
k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
l) ogni altra inadempienza non qui contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 C.C;
m) per inosservanza di quanto dichiarato ai fini dell’ottenimento dei punteggi tecnico/qualitativi in sede di gara;
n) per inosservanza degli artt. 10 e 11 del presente capitolato.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sulla ditta a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.
Art. 61 – Risoluzione per inadempimento
Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all’altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l’adempimento.
Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.
Art. 62 – Disdetta del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria
Qualora l’impresa aggiudicataria intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la stazione appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
TITOLO XIII NORME FINALI
Art. 63 – Adempimenti in materia di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività)
Sono in capo alla Ditta appaltatrice gli adempimenti in materia di SCIA.
Art. 64 – Foro competente
Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente capitolato e del relativo contratto di appalto sarà definita dal giudice ordinario. Il foro competente è quello di Bomarzo.
Art. 65 – Richiamo alla legge ed altre norme
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al codice civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.
Art. 66 – Esecuzione in pendenza di stipula
La ditta aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del relativo contratto. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente Capitolato per le polizze assicurative, potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla Ditta, purchè quest’ultima abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dal presente capitolato.
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Art. 67 – Strutture organizzative del Comune di Bomarzo
La struttura organizzativa del Comune a cui è affidata la gestione ed il controllo dei servizi oggetto del presente capitolato è l’Area Xxx.xx.
Art. 68 – Applicazione disposizioni in materia di privacy
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 in ordine al procedimento instaurato si informa che: le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto; le modalità di trattamento comprendono archiviazione tramite personal computer; il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; la conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza dell’aggiudicazione; il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale; il soggetto e le categorie alle quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti partecipanti alla gara ed ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi delle norme vigenti.
La Ditta è tenuta all’osservanza delle norme in materia di privacy, T.U. D.Lgs. n. 196/2003, indicando specificamente il responsabile della privacy. La Ditta si impegna a mantenere la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni di legge, sui dati personali degli utenti messi a disposizione dall’Amministrazione.
Bomarzo, 24/7/2019
Il Resp.le del Servizio Xxxxxxxxx Xxxxxx
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