CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO “AGENZIA SOCIALE PER LA CASA”
C.d.R. Servizi Sociosanitari
CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO “AGENZIA SOCIALE PER LA CASA”
CIG: 5757650316
TITOLO I CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura del servizio alla persona denominato “Agenzia Sociale per la Casa”, di seguito Agenzia, a livello di Distretto Socio Sanitario 18 (La Spezia, Lerici, Porto Venere).
L’attività dell’Agenzia è volta a fornire risposte adeguate al bisogno abitativo, agevolando l’accesso alle locazioni abitative da parte dei cittadini che si trovano in situazione di disagio abitativo.
Articolo 2 Durata dell’appalto
L’appalto ha una durata prevista di due anni, con decorrenza presuntivamente dal 01/10/2014, o comunque dalla data anteriore o successiva che sarà stabilita nel provvedimento di aggiudicazione.
Al termine del secondo anno di vigenza dell’appalto l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con l’Impresa aggiudicataria per un ulteriore periodo fino ad un massimo di un anno, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 163/2006. Tale facoltà potrà essere esercitata a seguito di apposita istruttoria, tenuto conto dell’adeguato livello delle prestazioni e dei risultati conseguiti nella corretta esecuzione dell’appalto, tenuto altresì conto del livello di soddisfazione degli utenti rilevato attraverso indagine di customer satisfaction, ovvero di altre motivate ragioni di pubblico interesse, purché al momento del suo esercizio tale facoltà risulti conforme alle normative vigenti. L’Impresa aggiudicataria è obbligata a proseguire l’erogazione del servizio alle condizioni economiche e normative stabilite nel presente capitolato e vigenti al momento dell’esercizio della facoltà da parte dell’Amministrazione Comunale, stabilite inoltre nei documenti costituenti l’offerta ed al medesimo livello qualitativo/gestionale.
L’Impresa aggiudicataria è comunque obbligata a proseguire lo svolgimento delle prestazioni per il tempo eventualmente necessario al subentro del nuovo gestore, alle condizioni economiche e normative stabilite nel presente capitolato e stabilite inoltre nei documenti costituenti l’offerta ed al medesimo livello qualitativo/gestionale.
Articolo 3
Ammontare dell’appalto
Il prezzo a base di gara è pari ad euro 70.268,00 al netto dell’IVA.
Per lo svolgimento del servizio in appalto non si ravvisa la sussistenza di alcun rischio interferenziale e pertanto non si prevedono oneri della sicurezza (derivanti da interferenze) non soggetti a ribasso.
Nel caso di prosecuzione del servizio nell’ipotesi di cui al precedente art. 2, comma 2, si stima un ulteriore importo massimo di euro 35.134,00
Il servizio dovrà essere svolto:
Articolo 4 Luoghi
- di norma nei locali dell’unità immobiliare di Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 00/x - spazi contrassegnati con una X nella planimetria allegata al presente capitolato;
- nel territorio dei Comuni del Distretto Socio Sanitario 18 (La Spezia, Lerici, Porto Venere) o eccezionalmente in diverso territorio, previa autorizzazione del C.d.R. Servizi Sociosanitari;
- nei servizi territoriali;
- presso strutture e/o spazi individuati dall’Amministrazione Comunale.
Articolo 5 Standard di qualità
Gli standard minimi di qualità del servizio oggetto del presente appalto sono quelli risultanti dalle prescrizioni del capitolato e dalle normative vigenti in materia.
Tali standard minimi definiscono il livello di qualità che deve essere assicurato e rispettato nello svolgimento del servizio, e potranno essere integrati solo in senso migliorativo sulla base dell’offerta presentata dall’Impresa aggiudicataria, nonché su richiesta dell’Amministrazione Comunale in esito alle attività di verifica e controllo effettuate nel corso del servizio.
Articolo 6 Controllo di qualità
L’Impresa aggiudicataria deve essere dotata di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi in sede di gara. I risultati di detto controllo devono essere inviati annualmente al C.d.R. Servizi Sociosanitari, che può anche chiederne l’integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.
Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale intendesse attivare un percorso di valutazione della qualità dei servizi di cui all’appalto, anche avvalendosi della collaborazione di esperti incaricati, l’impresa aggiudicataria è tenuta a prestare la massima disponibilità al fine della realizzazione del progetto.
TITOLO II DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Articolo 7 Finalità e destinatari
Il servizio dell’Agenzia si pone in un rapporto di integrazione rispetto agli altri strumenti delle politiche della casa, costituendo un arricchimento di opportunità per tutti gli attori del sistema, primi tra tutti i cittadini.
La finalità dell’ Agenzia è quella di potenziare l’offerta dei Servizi territoriali in merito al tema della “casa”.
Il servizio si pone l’obiettivo di stimolare le risorse territoriali in relazione alle tematiche abitative attraverso azioni di sistema con i principali rappresentanti del mondo della locazione, dal terzo settore alle associazioni di categoria e azioni di servizio dirette a supportare i cittadini nell’individuazione di soluzioni alloggiative.
In prospettiva, su richiesta del Comune e a seguito di provvedimento ai sensi dell’art. 28 del presente capitolato, il servizio potrà essere volto a sostenere e proteggere gli anziani soli in difficoltà economiche, proprietari dell’immobile in cui vivono, nel percorso di cessione della nuda proprietà dell’immobile stesso, al fine di garantire la loro qualità della vita.
Gli obiettivi specifici del servizio “Agenzia Sociale per la Casa” sono:
Fornire risposte sempre più adeguate al bisogno abitativo dei cittadini; Agevolare gli aspiranti conduttori nei percorsi per l’accesso alla locazione; Assicurare ai proprietari un sistema di garanzia;
Favorire iniziative volte a diminuire la spesa dell’affitto sul bilancio familiare; Far conoscere le attività dell’Agenzia e favorire la fruizione dei servizi offerti; Interagire sulla realtà del territorio al fine di generare sinergie.
Sono destinatari del servizio:
a) aspiranti conduttori, che devono possedere le seguenti caratteristiche:
Cittadinanza italiana o di un Paese che aderisce all’Unione Europea oppure cittadinanza di Paesi che non aderiscono all’Unione Europea in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
Residenza o attività lavorativa o status di studente universitario nell’ambito territoriale dei Comuni del Distretto Sociosanitario 18 (La Spezia, Lerici, Porto Venere) ovvero cittadini italiani già residenti nell’ambito territoriale dei Comuni suddetti ed ora residenti all’estero, che intendano rientrare in Italia;
Non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo le caratteristiche stabilite nella scheda n. 2 allegata alla DGR n. 1202 del 10/11/2006.
Non essere stati sfrattati per morosità nei tre anni antecedenti, oppure dimostrare di avere completamente saldato la morosità che ha comportato lo sfratto;
Svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma o essere titolari di reddito certo; Valore dell’ISEEfsa del nucleo familiare inferiore al doppio dell’ISEE massimo per l’accesso all’ERP, aggiornato annualmente.
b) Aspiranti locatori che abbiano intenzione di stipulare contratti di locazione con canone non superiore a quanto previsto dalla legge 431/1998.
Articolo 8
Prestazioni dell’Impresa aggiudicataria
Il servizio dell’Agenzia deve garantire le seguenti prestazioni:
1. Gestione dell’attività di sportello e di consulenza;
2. Attività di valutazione individualizzata della situazione personale;
3. Acquisizione di elementi conoscitivi rilevanti riguardo la solvibilità, credibilità ed affidabilità dell’aspirante conduttore;
4. Accompagnamento ed affiancamento dell’aspirante conduttore nella ricerca di soluzioni abitative e nel percorso di accesso alla locazione;
5. Accompagnamento nella gestione delle pratiche di accesso ai fondi di garanzia regionali e/o locali e ai prestiti agevolati gestiti dal Terzo Settore e dalle Fondazioni;
6. Monitoraggio post insediamento e controllo della manutenzione ordinaria del nuovo alloggio da parte degli inquilini;
7. Promozione e valutazione della solvibilità da parte del conduttore di impegni, contrattuali o concordati, e favorire azioni in modo consensuale e tempestivo per cessare il rapporto di locazione qualora si verifichino le fattispecie previste dalla legge in favore del proprietario;
8. Attività di valutazione degli appartamenti ricercati o portati in locazione;
9. Controllo sullo stato degli alloggi sia in generale (“presentabilità dell’alloggio”) che sotto il profilo delle norme igienico sanitarie e della conformità degli impianti elettrici e del gas;
10. Azioni atte a favorire l’attivazione di canoni concordati;
11. eventuale mediazione sul canone – preferibilmente non superiore a quanto previsto dalla Legge 431/98;
12. Attività di supporto alle situazioni “fragili” relativamente alla gestione del denaro;
13. Svolgimento, nell’interesse del proprietario che ne faccia richiesta, delle attività di gestione del contratto di locazione;
14. Realizzazione di situazioni di convivenza abitativa;
15. Marketing sociale e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul problema, sulle funzioni e i servizi offerti dall’Agenzia;
16. Counseling per i conflitti condominiali;
17. Promozione di un lavoro di rete con le realtà che si occupano della tematica;
18. Promozione e realizzazione di momenti di incontro collettivi per affrontare i temi della locazione, della convivenza condominiale, della gestione dei conflitti;
19. Rilevazione soddisfazione degli utenti, monitoraggio semestrale e verifica annuale;
20. Creazione di un osservatorio sul disagio abitativo;
21. Eventuale gestione prestazioni socio assistenziali su indicazione del Comune.
Sono inoltre a carico dell’impresa aggiudicataria:
- pulizia dei locali individuati nel precedente art. 4;
- manutenzione ordinaria degli stessi;
- affissione di una targa all’esterno dei locali con indicazione “Comune della Spezia - Agenzia Sociale per la Casa”;
- pubblicità del servizio offerto.
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire la seguente quantità minima di ore annuali:
n. 1290 ore di prestazioni educative, suddivise su almeno 3 educatori;
n. 132 ore di prestazioni di coordinamento;
n. 120 ore di prestazioni del tecnico, con funzioni anche amministrative.
Nel monte ore delle prestazioni educative sono comprese anche le ore degli operatori dedicate al loro coordinamento, massimo n. 132 ore annuali.
Articolo 9
Competenze ed oneri dell’Amministrazione Comunale
Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del servizio. Il Comune mantiene inoltre le seguenti competenze:
coordinamento di Tavoli tematici con i principali rappresentanti dei portatori di interessi sul campo e rinnovo manifestazione di interesse;
determinazione criteri di accesso alle prestazioni e delle quote di partecipazione degli utenti;
riscossione delle quote di partecipazione degli utenti;
definizione delle procedure di accesso al servizio, agli interventi e le relative priorità; definizione degli iter procedurali e relative modalità;
attività di monitoraggio del servizio;
predisposizione di attività di collegamento ed agevolazione dei rapporti con le Istituzioni, enti pubblici e privati;
valutazione della qualità degli interventi.
Sono a carico del Comune:
la manutenzione straordinaria dei locali individuati nel precedente art. 4;
la titolarità dei contratti ed il pagamento delle utenze relative ad acqua, riscaldamento, energia elettrica, telefono.
Articolo 10
Tempi di svolgimento del servizio
Il servizio dovrà svolgersi dal lunedì al venerdì, escluse le giornate delle festività nazionali e locali. Gli orari di inizio e termine dello svolgimento delle attività dovranno essere concordati con l'Amministrazione.
Articolo 11
Utilizzo spazi per attività supplementari
L’Impresa potrà utilizzare gli spazi messi a disposizione dal Comune per promuovere e/o svolgere attività analoghe in periodi e orari ulteriori rispetto a quelli del precedente art. 10, previa richiesta scritta al Comune e specifico assenso dello stesso; la richiesta dovrà contenere descrizione dettagliata dell’attività, con indicazione degli eventuali costi a carico dell’utenza.
Gli eventuali corrispettivi per le attività svolte faranno unicamente carico agli utenti fruitori delle attività stesse e saranno regolati tra utenza ed Impresa, senza oneri per il Comune.
TITOLO III IMMOBILI E DOTAZIONI
Art. 12
Consegna degli spazi all’impresa aggiudicataria
Il Comune, in qualità di proprietario, concede in uso gratuito all’impresa aggiudicataria gli spazi di Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 00/x individuati come indicato nel precedente art. 4, completi di arredi, ove svolgere il servizio “Agenzia Sociale per la Casa” per il periodo di durata dell’appalto.
Prima dell’inizio del servizio le parti verificano la consistenza e lo stato dei beni, mediante esecuzione di sopralluoghi congiunti e conseguente sottoscrizione di un verbale di consegna, avente valore di presa d’atto e stesura di inventario, redatto in contraddittorio tra le parti.
L’Impresa aggiudicataria deve provvedere alla conservazione dei locali e dei beni presi in carico con la sottoscrizione del verbale di consegna, assicurandone la manutenzione ordinaria e segnalando tempestivamente gli interventi da svolgersi a carico del proprietario dell’immobile.
Il Comune resta sollevato da qualsiasi spesa inerente la manutenzione ordinaria dei locali, le sostituzioni e reintegri di arredi e attrezzature che si dovessero rendere necessari a causa di usura, danneggiamenti o furti, dal momento della sottoscrizione del verbale di consegna e per tutta la durata dell’appalto. Tali eventuali costi saranno a totale carico dell’Impresa aggiudicataria, senza che la stessa possa rivalersi a qualsiasi titolo sul Comune. Prima di sostituire/integrare qualsiasi arredo l’Impresa aggiudicataria dovrà acquisire l’assenso scritto del Comune.
Tutti gli arredi e le attrezzature acquistati dall’impresa aggiudicataria per reintegrare la dotazione iniziale resteranno di proprietà del Comune al termine del contratto. La qualità degli oggetti reintegrati dovrà essere almeno pari a quella iniziale. L’aggiudicataria dovrà provvedere a trasmettere al Comune il documento d’acquisto, la certificazione di qualità e le caratteristiche dei beni acquistati, non appena i beni vengano consegnati, ai fini dell’aggiornamento dell’inventario del Centro.
L’impresa aggiudicataria è tenuta, dalla sottoscrizione dell’inventario e per tutta la durata dell’appalto, al mantenimento in perfetta funzionalità ed efficienza, oltreché alla rispondenza normativa, di tutte le dotazioni prese in consegna od integrate.
Ove il Comune ravvisasse incuria e/o imperizia da parte dell’impresa aggiudicataria nella conduzione e manutenzione dell’immobile e delle sue dotazioni, gli eventuali danni verranno addebitati all’impresa aggiudicataria, trattenendo l’importo dalle fatture in pagamento e, se insufficienti, dalla cauzione.
Art. 13 Manutenzioni
Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria gli interventi di manutenzione ordinaria in relazione ai locali/spazi ove si svolge il servizio ed in relazione alla saracinesca di accesso ai locali.
Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento in piena e perfetta efficienza degli arredi e delle dotazioni tutte, nel rispetto della vigente legislazione in materia, inclusa la loro sostituzione o la sostituzione di componenti in caso di sopravvenuta mancata idoneità o sicurezza.
Al verificarsi di guasti, di qualsiasi tipologia e natura, l’Impresa aggiudicataria deve comunicarlo tempestivamente al Comune ed intervenire immediatamente, effettuando, a propria cura e spese, tramite personale specializzato, gli interventi necessari di sua competenza, al massimo entro 5 giorni naturali e consecutivi e comunque nei termini atti a garantire la continuità del servizio ed il mantenimento degli standard qualitativi di erogazione del servizio. Nelle more, l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere ad assicurare l’erogazione del servizio provvedendo a suo carico a tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia della qualità delle prestazioni offerte. Nel caso di interventi urgenti (allagamenti, e simili) l’Impresa aggiudicataria deve garantire l’intervento immediato ed effettuare tutte le operazioni del caso per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, avvisando nel più breve tempo possibile i competenti Servizi Tecnici del Comune.
Art. 14 Accesso e verifiche
L’impresa aggiudicataria deve sempre consentire l’accesso agli spazi assegnati da parte degli incaricati del Comune, anche senza preavviso, per esercitare il controllo sullo svolgimento del servizio.
In qualunque momento, su richiesta del Comune, le parti provvederanno alla verifica dell’esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato dal Comune, con l’intesa che, alle eventuali mancanze, l’impresa aggiudicataria dovrà sopperire con i necessari interventi entro il termine assegnatole dal Comune, di norma non superiore a trenta giorni dal riscontro, ferma restando l’obbligatorietà di eseguire, nell’immediatezza dell’accertamento, ogni eventuale operazione necessaria a rimuovere qualsiasi anomalia che potrebbe pregiudicare il regolare svolgimento del servizio. Trascorso il termine assegnato dal Comune, in caso di inadempienza anche parziale da parte dell’impresa aggiudicataria, il Comune provvederà al ripristino e/o al reintegro, addebitando all’aggiudicataria un importo pari alla spesa sostenuta, maggiorata del 25% a titolo di penale; tali importi verranno detratti dalle fatture in pagamento e, se insufficienti, dalla cauzione.
Art. 15 Riconsegna al Comune
Alla scadenza del contratto d’appalto, l’impresa aggiudicataria dovrà riconsegnare al Comune tutti i beni di cui al verbale di consegna, come aggiornato nel corso della durata del contratto, in perfetto stato di funzionamento, manutenzione, pulizia e rispondenza normativa. Prima della cessazione del rapporto il Comune accerterà lo stato dei locali e degli arredi concessi in uso all’aggiudicataria.
Qualora si ravvisassero danni o carenze, di qualsiasi natura ed origine, imputabili ad incuria, inerzia o negligenza da parte dell’impresa aggiudicataria, questi verranno addebitati all’aggiudicataria stessa, detraendo gli importi dalle residue fatture in pagamento e, se insufficienti, dalla cauzione.
Art. 16
Divieto di modificazioni
L’impresa aggiudicataria non può apportare modificazioni o innovazioni o trasformazioni degli spazi, se non previa approvazione del Comune e con spese, di norma, a totale carico dell’Impresa stessa.
TITOLO III PERSONALE
Articolo 17 Personale
Le prestazioni oggetto del presente capitolato devono essere eseguite dall’Impresa aggiudicataria mediante personale assunto alle proprie dipendenze, regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per il corretto svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio.
Tutto il personale addetto al servizio deve possedere adeguata professionalità, conoscere ed osservare le norme relative alla rispettiva professione, le disposizioni del presente capitolato ed eventuali atti successivi disciplinanti il rapporto tra le parti, le norme di sicurezza e prevenzione
dagli infortuni sul lavoro e le norme in materia di protezione dei dati personali. L’impresa aggiudicataria dovrà indicare il nominativo del responsabile per la sicurezza.
Tutto il personale deve tenere un comportamento professionalmente corretto ed attento nei confronti degli utenti del servizio.
L’Impresa aggiudicataria è tenuta alla massima vigilanza ed è responsabile del comportamento del personale addetto e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra gli addetti, nonché tra il personale e tutti i soggetti a vario titolo interessati al servizio.
L’impresa aggiudicataria deve assicurare al servizio personale avente i seguenti requisiti:
- sana e robusta costituzione psico-fisica;
- età non inferiore ai 18 anni;
- cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea oppure, se avente cittadinanza di un Paese che non aderisce all’Unione Europea, in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta, e delle norme deontologiche e delle leggi che regolano la rispettiva professione in Italia;
- possesso della necessaria qualifica professionale e/o dei titoli comprovanti i richiesti requisiti professionali, culturali, di servizio;
- immunità da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi all’assunzione nella pubblica amministrazione;
- Per la figura professionale dell’educatore
possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio: Laurea in Scienze dell’Educazione;
Laurea in Scienze della Formazione;
Laurea in Pedagogia o Psicologia o Scienze Sociali;
Laurea in materie umanistiche ad indirizzo sociale/psicologico/pedagogico; Diploma di Maturità Magistrale;
Diploma di scuola media superiore ad indirizzo socio-pedagogico;
Altro titolo di studio di scuola media superiore purché in possesso di diploma di educatore specializzato o professionale conseguito in esito a corsi post secondari riconosciuti dalla Regione o, in mancanza del diploma di educatore, di aver maturato un’esperienza quinquennale in servizi analoghi a quelli richiesti dal capitolato.
esperienza specifica almeno annuale nel campo dell’educazione degli adulti; i titoli e l’esperienza dovranno essere debitamente documentati
- Per la figura professionale del tecnico possesso di almeno uno tra i seguenti titoli:
Laurea in ingegneria Laurea in architettura
Diploma di scuola media superiore conseguito presso istituto tecnico per geometri.
I titoli dovranno essere debitamente documentati.
L’impresa aggiudicataria è tenuta a designare un coordinatore degli interventi, con funzioni di organizzazione e coordinamento delle prestazioni. Il coordinatore risponderà del corretto svolgimento delle prestazioni stesse da parte del personale ed opererà per evitare ogni eventuale disfunzione imputabile al personale in relazione all’efficacia ed all’efficienza dell’intervento erogato dall’impresa aggiudicataria.
Il coordinatore dovrà essere in possesso del titolo di studio di laurea in Scienze dell’Educazione o altra laurea in materie umanistiche ad indirizzo sociale/psicologico/pedagogico con esperienza almeno biennale nel coordinamento di attività educative. Il nominativo del coordinatore, unitamente alla copia del relativo titolo professionale, dovrà essere comunicato al C.d.R. Servizi Sociosanitari prima dell’attivazione del servizio.
Qualora i funzionari del C.d.R. Servizi Sociosanitari lo ritenessero opportuno, il coordinatore dovrà partecipare ad incontri di programmazione e coordinamento generale degli interventi, secondo le modalità che verranno concordate tra l’Impresa aggiudicataria ed il C.d.R. Servizi Sociosanitari.
Il personale impegnato nei servizi è tenuto - e l’Impresa aggiudicataria ne è responsabile:
a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti;
ad osservare quanto previsto dal presente capitolato;
ad esporre il tesserino di riconoscimento indicante le generalità dell’operatore e la ragione sociale dell’impresa aggiudicataria;
a collaborare con ogni altro operatore, ufficio, struttura, con il quale venga a contatto nello svolgimento del servizio.
Qualora l’impresa aggiudicataria utilizzi l’opera di volontari, soggetti del servizio civile e tirocinanti è tenuta a farlo in un ruolo integrativo e non sostitutivo degli operatori professionali in servizio e:
potrà impegnarli nella realizzazione degli obiettivi di cui al presente capitolato e contenuti nei progetti;
potrà consentirne la partecipazione ai momenti di formazione ed aggiornamento rivolti al proprio personale;
dovrà provvedere alla loro specifica copertura assicurativa;
dovrà attenersi alla normativa vigente prevista per la categoria di appartenenza;
dovrà preventivamente informare il C.d.R. Servizi Sociosanitari, specificandone le attività ed il ruolo.
Articolo 18 Organico
Il personale addetto al servizio deve essere per quantità e qualità professionale quello dichiarato dall’Impresa aggiudicataria in sede di offerta tecnica e nell’osservanza delle disposizioni del presente capitolato.
L’Impresa aggiudicataria, ancorché non aderisca alle organizzazioni rappresentative che hanno sottoscritto gli Accordi o i Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, è tenuta ad assumere il personale regolarmente e continuativamente impiegato dalla precedente gestione.
L’Impresa aggiudicataria si obbliga a perseguire l’obiettivo della stabilità del rapporto di lavoro per il personale impiegato, impegnandosi alla salvaguardia del corretto inquadramento e trattamento economico in relazione alle mansioni richieste.
L’Impresa aggiudicataria si impegna pertanto a negoziare gli opportuni accordi con le organizzazioni sindacali territoriali e le imprese uscenti.
Articolo 19 Applicazione dei contratti di lavoro
L’Impresa aggiudicataria è tenuta al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi riferiti al trattamento giuridico, economico, contributivo, previdenziale ed assicurativo nei confronti del personale addetto e risultanti dalla normativa di legge e contrattuale applicabile.
L’Impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni relative alla sicurezza ed all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alle malattie professionali.
L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad adibire il personale a compiti e mansioni previsti per la qualifica posseduta dagli strumenti contrattuali applicabili.
L’Impresa aggiudicataria deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni richieste per le prestazioni oggetto del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria interessata e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria interessata, applicabile nella Provincia della Spezia. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa aggiudicataria anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto. Tali disposizioni devono essere applicate anche al personale socio delle Società cooperative.
L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad assumere ogni dipendente della precedente gestione, garantendo la retribuzione economica non inferiore a quella percepita con la precedente gestione.
L’Impresa aggiudicataria si obbliga ad esibire in qualsiasi momento a richiesta dell’Amministrazione Comunale la documentazione da quest’ultima ritenuta idonea a comprovare l’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
Articolo 20
Personale incaricato dall’impresa e sostituzioni
L’Impresa aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, dovrà fornire all’Amministrazione Comunale l’elenco nominativo degli addetti impiegati nelle diverse attività, specificando il possesso dei requisiti di cui al precedente art 17. Tale elenco dovrà essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamenti del personale, anche per sostituzioni temporanee.
Il personale assente dal lavoro per qualsiasi motivo dovrà essere sostituito con personale di pari qualifica e debitamente formato, in modo da garantire il costante rispetto dell’offerta presentata; della sostituzione dovrà essere data comunicazione al C.d.R. Servizi Sociosanitari entro le 24 ore successive alla sostituzione.
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere all’Impresa aggiudicataria la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per seri e comprovati motivi. In tale caso l’Impresa aggiudicataria provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per l'Amministrazione Comunale. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto dall’Amministrazione Comunale.
Articolo 21 Formazione del personale
Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., l’Impresa aggiudicataria deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell’appalto, nonché dare conoscenza dettagliata del presente Capitolato, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dall’Amministrazione Comunale.
Tale formazione deve essere svolta all’inizio del servizio e per ogni nuovo assunto.
La formazione dovrà avere caratteristiche di specificità, permanenza e durata, lungo tutto il corso di vigenza del contratto.
Entro il mese di gennaio di ogni anno l’Impresa aggiudicataria deve predisporre un piano di formazione e aggiornamento riferito all’anno successivo, strutturato secondo quanto previsto nell’offerta tecnica; i piani di formazione dovranno essere comunicati per iscritto all’Amministrazione Comunale entro il 15 febbraio di ogni anno. Per il primo anno il piano di formazione deve essere predisposto entro due mesi dall’aggiudicazione e trasmesso al Comune entro il 15 del mese successivo.
Le modalità, la tempistica e il luogo di svolgimento dei corsi ed incontri devono essere comunicati, almeno 15 giorni prima delle loro attuazione, all’Amministrazione Comunale che vi potrà far partecipare, senza oneri aggiuntivi, anche proprio personale.
Entro il 15 dicembre di ogni anno l’aggiudicataria deve trasmettere al Comune una certificazione dei corsi svolti dal proprio personale, comprensiva dell’elenco delle presenze dei partecipanti.
Articolo 22
Responsabile unico per gli aspetti tecnici
L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad individuare e comunicare il nominativo di un Responsabile unico per gli aspetti tecnici al quale il Comune, tramite il proprio Responsabile Tecnico, potrà rapportarsi per i contenuti e gli aspetti tecnici del servizio oggetto dell’appalto.
Il Responsabile Tecnico dovrà essere in possesso del titolo di studio di laurea in Scienze dell’Educazione o altra laurea in materie umanistiche ad indirizzo sociale/psicologico/pedagogico. In particolare il Responsabile tecnico dell’Impresa Aggiudicataria trasmetterà la relazione semestrale circa l’andamento tecnico del servizio, di cui all’art. 30, lettera f).
Articolo 23
Responsabile unico per gli aspetti amministrativi e contabili
L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad individuare e comunicare il nominativo di un responsabile amministrativo unico, diverso dal Responsabile tecnico, al quale il Comune potrà rapportarsi per tutti gli aspetti amministrativi e contabili del servizio oggetto dell’appalto.
Il Responsabile amministrativo dovrà essere in possesso di diploma di scuola media superiore e/o laurea ad indirizzo amministrativo, contabile o informatico.
In particolare sarà compito del Responsabile e l’Impresa aggiudicataria ne sarà responsabile:
la trasmissione mensile dei reports previsti all’art. 33 e delle fatture;
la comunicazione al Comune dell’avvenuta sostituzione degli operatori assenti;
la trasmissione del piano della formazione e aggiornamento e l’invio della certificazione dei corsi svolti dal personale dell’impresa, comprensiva dell’elenco delle presenze dei partecipanti;
la trasmissione della relazione annuale di cui all’art. 30;
la cura della tempestività di tutte le comunicazioni al Comune, a norma del capitolato;
altre incombenze amministrative.
TITOLO IV RAPPORTO CONTRATTUALE
Articolo 24 Assicurazioni
L’Impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento del servizio appaltato.
L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante dell'esecuzione del servizio: l'Impresa aggiudicataria è obbligata a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti della stessa Amministrazione per tali accadimenti. A tale scopo l’aggiudicataria dovrà stipulare, prima dell’inizio del servizio, polizza assicurativa RCT/RCO nella quale venga indicato che l'Amministrazione Comunale è considerata "terza" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all’art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei suoi confronti da parte dell’assicuratore.
La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni contrattuali, esente da franchigia, deve essere operante per tutta la durata dell’appalto e per eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili al servizio svolto.
L'Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere nell'esecuzione del servizio al personale addetto dall’aggiudicataria.
L'Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali RCT/RCO non inferiori ad euro 2 MILIONI per sinistro, ad euro 1 MILIONE per persona.
Tutti i massimali andranno rideterminati in base agli indici ISTAT FOI, quando la svalutazione risultante dagli indici stessi sia superiore al 10%.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le polizze assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell’intero raggruppamento.
Copia delle polizze dovrà essere consegnata dall’aggiudicataria alla stipula del contratto, e comunque prima dell’inizio delle prestazioni, restando comunque stabilito che la stipulazione e produzione della polizza non potrà in ogni caso esonerare l’aggiudicataria da alcuna responsabilità che le possa derivare da disposizioni di legge o da previsioni del presente capitolato e che non risulti garantita dai contratti assicurativi sottoscritti.
Articolo 25 Cauzione definitiva
L’Impresa aggiudicataria prima della sottoscrizione del contratto, provvederà a versare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto risultante dall’aggiudicazione, da effettuarsi in contanti presso la Tesoreria Comunale ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa; si applica l’art. 113 del X.X.xx 163/2006.
In caso di presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa dovranno risultare per iscritto i poteri di firma del sottoscrittore, la cui firma dovrà essere autenticata. La fideiussione dovrà contenere le seguenti clausole:
- la presente fideiussione è sostitutiva del versamento nelle casse comunali della somma a titolo di cauzione e pertanto è soggetta esclusivamente alle regole relative alla cauzione: essa
cesserà di essere operante esclusivamente dopo la dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione Comunale;
- la presente fideiussione sarà operante anche nel caso di mancato pagamento del premio da parte dell’Impresa aggiudicataria o qualora sia intervenuta la sua scadenza per il protrarsi dell’affidamento del servizio da parte dell’Amministrazione Comunale all’Impresa aggiudicataria, senza che da ciò possa derivare alcun onere per l’Amministrazione Comunale;
- il fideiussore si impegna a versare quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale entro 15 giorni dalla richiesta stessa, senza poter opporre alcuna eccezione e comunque sindacare le richieste dell’Amministrazione Comunale, in particolare escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. e della decadenza di cui all’art. 1957 C.C.
La cauzione garantisce l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, e potrà essere escussa, anche parzialmente, in caso di applicazione di sanzioni ai sensi del presente capitolato.
La durata della cauzione definitiva è pari a quella del contratto stipulato; essa potrà essere svincolata solo dopo accertamento dell’integrale adempimento di tutti gli obblighi a carico dell’Impresa aggiudicataria.
La cauzione dovrà essere immediatamente ricostituita nel caso in cui venisse in tutto o in parte incamerata dalla Amministrazione Comunale a tutela dei propri diritti derivanti dal contratto.
Resta sempre salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei danni ulteriori che non trovino capienza nell’importo della cauzione.
Articolo 26 Cessione del credito
La cessione del credito è disciplinata dall’art. 117 “cessione dei crediti derivanti dal contratto” del D. Lgs. 163/2006.
Articolo 27 Divieto di subappalto
È vietato all’Impresa aggiudicataria subappaltare anche parzialmente le prestazioni oggetto del presente capitolato.
Articolo 28
Variazioni delle prestazioni contrattuali
L’Amministrazione Comunale, a seguito del sopraggiungere di motivate esigenze, si riserva di apportare variazioni qualitative in relazione alla tipologia di prestazioni già svolte nell’ambito del servizio prestato, o quantitative fino all’aumento o diminuzione delle prestazioni entro il 20% del valore dell’appalto; l’Impresa aggiudicataria non potrà opporre rifiuto a quanto richiesto, e le prestazioni saranno compensate ai prezzi offerti in sede di gara.
Articolo 29 Scioperi
Nulla è dovuto all’Impresa aggiudicataria per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.
In riferimento al disposto della L. 146/1990, l’impresa aggiudicataria è tenuta ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale del Comune addetto a servizi analoghi.
Articolo 30 Controlli e verifiche
Il Comune ha la facoltà di effettuare in ogni momento e con i mezzi ritenuti più idonei i controlli diretti a verificare che il servizio venga svolto in conformità alle norme di legge applicabili, secondo quanto stabilito dal presente capitolato, dall’offerta presentata dall’Impresa aggiudicataria, nonché di impartire all’aggiudicataria indicazioni utili alla modifica dei comportamenti organizzativi risultati inidonei ad offrire agli utenti un servizio efficiente e di qualità.
Gli accertamenti volti a verificare la presenza in servizio degli operatori ed il corretto svolgimento delle prestazioni potranno essere disposti a discrezione del Comune, anche senza alcuna informazione preventiva.
Rappresenta una forma di controllo routinario la precisa tenuta e consegna mensile al Comune, da parte dell’aggiudicataria, di rapporti relativi al servizio svolto da ciascun operatore, che possono essere corredati anche da ulteriori informazioni richieste dal Comune.
Rientra nella facoltà di controllo la richiesta all’aggiudicataria della documentazione, anche non espressamente citata dal presente capitolato, da parte del Comune ritenuta idonea a comprovare il regolare adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto.
L’Impresa aggiudicataria si obbliga:
a) a consentire lo svolgimento delle attività di controllo poste in essere dal Comune sia attraverso proprio personale che avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi accreditati, secondo sua insindacabile scelta;
b) a fornire agli addetti al controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo copia di tutta la documentazione da essi richiesta;
c) ad attuare entro i termini della richiesta le indicazioni fornite dal Comune per conformare le proprie prestazioni a quanto maggiormente idoneo ad offrire agli utenti un servizio efficiente e di qualità;
d) ad informare con immediatezza il Comune degli esiti di eventuali controlli, comunque connessi all’attività svolta ai sensi del presente capitolato, effettuati da autorità terze, fornendo copia dei relativi verbali e/o provvedimenti;
e) a trasmettere al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, riferita all’anno o porzione di anno precedente, una relazione sugli effettivi costi di impresa, sia derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi relativi al servizio in appalto, ove risultino gli importi relativi agli stipendi, ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, alle somme accantonate per trattamento di fine rapporto, relativi agli addetti al servizio oggetto del presente appalto, sia derivanti dalla gestione generale del servizio, con indicazione delle varie voci di spesa; la relazione sarà strumento fondamentale ai fini dell’istruttoria per il riconoscimento della revisione del prezzo di cui all’art. 35 del capitolato;
f) a trasmettere al Comune, con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ciascun anno, riferita al semestre o porzione di semestre precedente, una relazione concernente l’andamento tecnico della gestione del servizio;
g) a permettere la visione di ogni documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti impegnati nel servizio di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente capitolato.
L’aggiudicataria è tenuta, se richiesto, ad elaborare informazioni specifiche in ordine al servizio, utili per le forme di controllo gestionale dello stesso realizzate dal Comune.
Ulteriori accertamenti volti a verificare la presenza in servizio degli operatori ed il corretto svolgimento delle prestazioni richieste potranno essere disposti a discrezione del C.d.R. Servizi Sociosanitari, anche senza alcuna informazione preventiva.
Articolo 31 Domicilio
Per tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, l’Impresa aggiudicataria deve eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto domicilio nel territorio del Comune della Spezia.
Tutte le comunicazioni relative all’appalto verranno fatte all’I.A. presso il suddetto domicilio, dove dovranno essere attivati a suo totale carico una linea telefonica, un fax e un indirizzo di posta elettronica.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, qualsiasi comunicazione fatta all’impresa mandataria o al consorzio presso il suddetto domicilio si intende fatta a tutte le imprese che svolgono il servizio costituenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio.
Articolo 32 Trattamento dati personali
Relativamente a tutti i dati personali ed alle informazioni necessarie al regolare svolgimento del servizio l’Impresa aggiudicataria è responsabile del trattamento, secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 196/2003.
Nell’applicazione della citata normativa l’Impresa aggiudicataria dovrà adottare, garantendone il continuo aggiornamento, tutte le misure ed accorgimenti idonei a salvaguardare la riservatezza delle notizie e la sicurezza dei dati, compresa la massima informazione ai propri addetti, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato.
L’Impresa aggiudicataria non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso, non potrà conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto: tutti i documenti e gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti all’Amministrazione Comunale entro il termine perentorio di 10 giorni dalla scadenza contrattuale.
L’Amministrazione Comunale non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.
L’Impresa aggiudicataria comunica il nominativo del responsabile del trattamento dei dati, che risponde nei confronti dell’Amministrazione Comunale e degli utenti ed a cui viene demandato il compito di richiedere dati sensibili qualora strettamente necessari per l’espletamento del servizio.
TITOLO V CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
Articolo 33 Corrispettivo
Tutte le prestazioni svolte dall’Impresa aggiudicataria saranno pagate ai prezzi risultanti dall’offerta. L’Amministrazione Comunale riconoscerà comunque all’impresa aggiudicataria solo il numero di ore effettivamente prestate nel periodo, oltre IVA, al prezzo orario indicato dall’impresa nell’offerta economica.
In caso di mancati appuntamenti da parte dell’utenza non dovranno essere conteggiate dall’aggiudicataria, né saranno comunque pagate, ore di prestazione.
L’Impresa aggiudicataria, mensilmente, deve presentare al Comune un report contenente le ore prestate per tipologia di attività, distinte per ogni singolo utente, con indicazione degli operatori che hanno eseguito le ore prestate, completo di ogni informazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni da parte del Comune. Il Comune procederà al controllo di quanto presentato, nel rispetto delle procedure interne e comunque non oltre 15 giorni dalla data del protocollo (in entrata) del report presentato dall’Impresa. Solo successivamente alla comunicazione in merito alla regolarità del report, effettuata da parte del responsabile Tecnico del Comune, l’Impresa presenterà al Protocollo del Comune la fattura di riferimento.
Con il pagamento del corrispettivo come sopra definito si intendono interamente compensati dall’Amministrazione Comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant’altro necessario per la perfetta esecuzione dell’appalto, qualsiasi onere, anche non espressamente indicato dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.
Gli oneri finanziari di realizzazione delle eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte dall’Impresa aggiudicataria nell’offerta tecnica sono interamente a carico dell’impresa offerente e si intendono integralmente compensate nell’offerta economica.
Articolo 34 Modalità di pagamento
Il Comune provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune di regolare fattura da parte dell’aggiudicataria, nel rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Le fatture devono avere cadenza mensile.
Il pagamento delle fatture potrà essere sospeso qualora siano stati contestati addebiti od irregolarità all’aggiudicataria.
Articolo 35 Revisione del prezzo
Per il primo anno di appalto il corrispettivo è fisso e invariabile.
In relazione alla natura delle prestazioni necessarie allo svolgimento del servizio ed alle componenti del costo che lo determinano, alla fine di ogni anno successivo al primo, in caso di aumenti di costi sostenuti per il personale in applicazione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro, sarà riconosciuto l’incremento del costo del lavoro effettivamente spettante ai dipendenti e sostenuto dall’impresa, a seguito di espressa richiesta da parte dell’impresa stessa.
È condizione per il riconoscimento del maggior costo del lavoro la chiara e documentata dimostrazione da parte dell’impresa, al momento della richiesta, dei maggiori costi sostenuti, che dovranno essere evidenziati anche con dettagliate tabelle di raffronto.
A seguito della richiesta, il Comune effettuerà apposita istruttoria, in esito alla quale procederà al ricalcolo delle competenze in base ai corrispettivi già liquidati nell’anno trascorso.
La revisione del prezzo contrattuale operata in base al presente articolo del capitolato rappresenta l’unica modalità di revisione del prezzo applicabile al presente appalto.
TITOLO VI
INADEMPIENZE E PENALI. SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO
Articolo 36 Inadempienze e penali
Qualora il Comune, anche dietro segnalazione di terzi, rilevi l’inosservanza da parte dell’Impresa aggiudicataria di alcuno degli obblighi di cui al presente capitolato, procederà tempestivamente alla contestazione per iscritto dell’inadempimento, assegnando un termine congruo per adempiere, salvo che l’inadempimento non sia causa di risoluzione del contratto.
L’Impresa aggiudicataria ha 10 giorni di tempo dal ricevimento della contestazione dell’inadempimento per far pervenire per iscritto al Comune idonee giustificazioni relative alla consistenza ed imputabilità dell’addebito.
Decorso il termine assegnato, in assenza di controdeduzioni ritenute valide, il Comune applicherà una sanzione a titolo di penale, mediante deduzione dell’importo dalla prima fattura utile o mediante incameramento, anche parziale, della cauzione; l’ammontare delle penali, secondo la gravità dell’inadempienza ed a giudizio insindacabile del Comune stesso, è stabilito tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 1.000,00 per ciascun episodio contestato, ad eccezione delle violazioni sotto specificate per le quali sono previste le penali nell’ammontare indicato:
a) euro 100,00 per ciascun giorno di ritardo oltre il termine assegnato nella trasmissione al competente ufficio comunale:
della documentazione richiesta ai fini di comprovare l’osservanza degli obblighi contrattualmente assunti verso il personale, secondo quanto previsto dagli articoli precedenti;
della relazione annuale e delle relazioni semestrali previste dall’art. 30 lettere e) f) del capitolato;
della documentazione relativa ai controlli sul servizio;
b) euro 500,00 per la mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione della formazione degli operatori;
c) da euro 100,00 ad euro 400,00 per l’incompletezza della documentazione relativa alla rendicontazione della formazione degli operatori;
d) euro 1.000,00 per la mancata realizzazione della formazione rivolta agli operatori;
e) da euro 300,00 ad euro 900,00 per l’incompleta realizzazione della formazione rivolta agli operatori;
f) da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per comprovati e/o accertati disservizi.
Articolo 37
Cause di risoluzione del contratto
Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall’art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 C.C., le seguenti fattispecie:
a) Gravi violazioni degli obblighi contrattuali di cui al presente Capitolato;
b) Inadempimento gravemente lesivo dei diritti dei destinatari dei servizi, della dignità personale e della riservatezza;
c) Inosservanza delle norme di legge e/o di capitolato relative al personale addetto nonché all’organico necessario, mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro o territoriali o impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
d) Interruzione o abbandono non motivati del servizio;
e) violazione divieto di subappalto;
f) Reiterate e gravi inadempienze dell’Impresa aggiudicataria nel corso dell’esecuzione dell’appalto;
g) Sopravvenute cause ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione dell’Amministrazione, in forma di lettera raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Xxxxx restando gli effetti della risoluzione ed in considerazione della necessità di garantire continuità al servizio ed evitare pregiudizi all’utenza – l’Impresa aggiudicataria è obbligata comunque a proseguire il servizio per il tempo necessario ad assicurare l’inizio delle prestazioni in esecuzione della nuova gestione, secondo quanto sarà indicato con nota dell’Amministrazione Comunale.
La risoluzione del contratto non pregiudica la richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale di risarcimento per i danni subiti. Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Impresa aggiudicataria, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.
All’Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penali, le spese e i danni.
Nel caso di risoluzione del contratto, sarà disposta l’esclusione dell’Impresa aggiudicataria dalle future gare indette dall’Amministrazione Comunale per un periodo di anni cinque.
Nel caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione Comunale potrà rivolgersi alle altre imprese secondo la graduatoria e per tutta la durata residua dell’appalto, ricorrendone i presupposti di legge; gli eventuali maggiori costi del nuovo affidamento saranno addebitati all’impresa inadempiente del contratto risolto. In assenza di imprese disponibili l’Amministrazione Comunale potrà temporaneamente assegnare il servizio direttamente ad una impresa, nelle more di svolgimento di gara ad evidenza pubblica.
Articolo 38 Recesso dal contratto
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di 30 giorni e previa assunzione di provvedimento motivato, nel caso di:
a) Mutamento dei presupposti normativi di riferimento del servizio che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione dello stesso;
b) Sopravvenuti e gravi motivi di opportunità derivanti dalla salvaguardia di un pubblico interesse;
c) Fallimento o concordato preventivo dell’impresa aggiudicataria;
d) Cessazione dell’attività e, per Cooperative sociali e loro Consorzi, cancellazione dall’Albo regionale di cui alla Legge 381/1991 e s.m.i..
In caso di recesso unilaterale dell’Amministrazione Comunale all’Impresa aggiudicataria saranno riconosciute le prestazioni fino a quel momento effettuate, senza alcun diritto a risarcimento dei danni od a pretese ulteriori a qualsiasi titolo vantabili.
Anche nel caso di recesso unilaterale, al fine di non interrompere il servizio, si applica quanto previsto al precedente articolo 2, comma 3.
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 39 Obblighi di tracciabilità
L’Impresa aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 così sostituito dall’art. 7, comma 1 lettera a) della Legge 17/12/2010 n. 217 di conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 Novembre 2010 n. 187, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. A tal scopo l’aggiudicataria comunicherà al Comune della Spezia gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente rapporto contrattuale, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Il presente appalto si risolve di diritto, in caso di inosservanza di quanto previsto nel comma precedente.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, costituisce causa di risoluzione del presente appalto.
Articolo 40 Foro competente
Per ogni controversia relativa all’interpretazione ed all’applicazione del presente capitolato, e in genere riguardante l’esecuzione del contratto, è competente esclusivamente il foro della Spezia.
Articolo 41 Spese, imposte e tasse
Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
Articolo 42 Rischi interferenziali
In relazione alle caratteristiche del servizio in appalto non si ravvisano rischi interferenziali derivanti da sovrapposizioni di attività e/o rischi immessi/esistenti nel luogo di lavoro ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero, per cui non è stato redatto il D.U.V.R.I.
Articolo 43 Norma di rinvio
Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “AGENZIA SOCIALE PER LA CASA”
INDICE
TITOLO I - CONDIZIONI GENERALI
art. 1 Oggetto dell’appalto art. 2 Durata dell’appalto
art. 3 Ammontare dell’appalto art. 4 Luoghi
art. 5 Standard di qualità art. 6 Controllo di qualità
TITOLO II - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
art. 7 Finalità e destinatari
art. 8 Prestazioni dell’impresa aggiudicataria
art. 9 Competenze ed oneri dell’Amministrazione Comunale art. 10 Tempi di svolgimento del servizio
art. 11 Utilizzo spazi per attività supplementari
TITOLO III - IMMOBILI E DOTAZIONI
art. 12 Consegna della sede all’Impresa aggiudicataria art. 13 Manutenzioni
art. 14 Accesso e verifiche art. 15 Riconsegna al Comune
art. 16 Divieto di modificazioni
TITOLO IV - PERSONALE
art. 17 Personale addetto al servizio art. 18 Organico
art. 19 Applicazione dei contratti di lavoro
art. 20 Personale incaricato dall’impresa e sostituzioni art. 21 Formazione del personale
art. 22 Responsabile Unico per gli aspetti tecnici
art. 23 Responsabile Unico per gli aspetti amministrativi e contabili
TITOLO IV - RAPPORTO CONTRATTUALE
art. 24 Assicurazioni
art. 25 Cauzione definitiva art. 26 Cessione del credito art. 27 Divieto di subappalto
art. 28 Variazioni delle prestazioni contrattuali art. 29 Scioperi
art. 30 Controlli e verifiche art. 31 Domicilio
art. 32 Trattamento dei dati personali
TITOLO V - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
art. 33 Corrispettivo
art. 34 Modalità di pagamento art. 35 Revisione del prezzo
TITOLO VI – INADEMPIENZE E PENALI. SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO
art. 36 Inadempienze e penali art. 37 Risoluzione del contratto art. 38 Recesso dal contratto
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
art. 39 Tracciabilità
art. 40 Foro competente
art. 41 Spese, imposte e tasse art. 42 Rischi interferenziali art. 43 Norma di rinvio