Contract
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Allegato 4 al Disciplinare di Gara «Procedura aperta preordinata alla dismissione dell’area ex Marcianise (CE)»
ACCORDO DI RISERVATEZZA
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PREMESSO CHE
Invitalia Partecipazioni ha pubblicato un bando di gara (di seguito, il «Bando di Gara») al fine di svolgere una procedura trasparente preordinata alla dismissione dell’Area Ex Saffa a Marcianise (di seguito, l’«Operazione»),
Tutto ciò premesso e considerato,
Nella presente scrittura l’espressione «Informazioni Riservate» indica qualsiasi notizia o informazione che a noi verrà resa nota per iscritto, verbalmente o per il tramite di qualsiasi altro mezzo, da Invitalia Partecipazioni S.p.A. o da chiunque altro per conto della stessa, relativa agli impegni, alla responsabilità, ai diritti, alla situazione finanziaria, economica, patrimoniale, legale e fiscale, alle strategie, alle opportunità di mercato e agli affari in genere di Invitalia Partecipazioni S.p.A. nell’ambito dell’Operazione sopra richiamata.
Il presente accordo di riservatezza (nel seguito, «Accordo di Riservatezza») dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’Operatore economico o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l’Operatore, e dovrà essere accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrivente, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri.
In caso di raggruppamenti temporanei di Operatori economici o di consorzi, l’Accordo di Riservatezza dovrà essere sottoscritto da ciascuna impresa raggruppata o consorziata.
A fronte delle Informazioni Riservate ricevute, con la presente scrittura il concorrente (da qui in poi il «Concorrente») assumerà gli impegni di riservatezza indicati nel prosieguo.
Art. 1 - Riservatezza su dati e notizie raccolte
Il Concorrente garantisce che manterrà la più assoluta riservatezza sulle Informazioni Riservate, non divulgandole sotto qualsiasi forma e in qualunque modo, anche ai fini e per gli effetti delle leggi e dei regolamenti vigenti, impegnandosi in particolare, senza pregiudizio per quanto di seguito previsto:
a tenere la documentazione, e qualsiasi altro materiale relativo alle Informazioni Riservate, presso i propri uffici separato da ogni altra documentazione;
a mantenere un elenco di tutte le copie effettuate di documenti, o altro materiale relativo alle Informazioni Riservate, con l’indicazione delle date in cui sono state effettuate, di chi ne ha preso conoscenza e a chi eventualmente siano stati comunicati. Detto elenco potrà essere ispezionato dall’Agenzia o da chiunque altro per conto della stessa in qualsiasi momento;
ad assicurare adeguata protezione alle Informazioni Riservate, adottando ogni opportuna cautela atta ad impedire qualsiasi possibilità di accesso alle stesse da parte di estranei;
a non rendere noto a terzi che le Informazioni Riservate sono state messe a disposizione di esso Concorrente in funzione dell’Operazione;
ad informare prontamente l’Agenzia nel caso in cui al Concorrente medesimo, o a soggetti autorizzati da quest’ultimo, fosse richiesto da Autorità competenti di comunicare Informazioni Riservate, ove tale richiesta non sia coperta da un segreto istruttorio previsto dalla legge.
Art. 2 - Utilizzo delle Informazioni
Le Informazioni potranno essere utilizzate al solo scopo di consentire al Concorrente una valutazione sull’opportunità di partecipare alle fasi successive delle attività collegate alla Procedura e all’Operazione.
Art. 3 - Divulgazione delle Informazioni
Il Concorrente si impegna a non divulgare alcuna delle Informazioni Riservate a terzi, con le seguenti eccezioni:
dipendenti o consulenti del Concorrente, nei soli limiti in cui l’esame delle Informazioni Riservate da parte di costoro sia essenziale per consentire una valutazione dell’Operazione;
società controllanti o controllate rispetto al Concorrente, direttamente o indirettamente, o comunque società facente parte del medesimo gruppo (dove per gruppo si intende l’insieme di società, di capitali, direttamente o indirettamente controllate da un medesimo soggetto);
altri componenti del raggruppamento temporaneo di operatori economici o del consorzio, qualora l’offerta sia stata presentata da un Operatore plurisoggettivo;
qualora qualsiasi divulgazione di Informazioni Riservate sia imposta per legge, ovvero da Autorità giurisdizionali o amministrative.
Il Concorrente si impegnerà altresì, secondo quanto previsto dall’articolo 1381 c.c., ad assicurare il rispetto della riservatezza da parte di tutti i terzi che per suo tramite venissero a conoscenza delle Informazioni Riservate, restando in ogni caso responsabile per i danni arrecati dalla violazione dei succitati impegni da parte dei propri consulenti e dipendenti nell’esercizio delle loro incombenze, o da parte di società appartenenti al relativo gruppo.
Art. 4 - Durata
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza, il Concorrente dichiara altresì:
che, qualora fossero interrotte sia le attività collegate all’Operazione che la partecipazione alla stessa ad Opera del Concorrente, dietro richiesta dell’Amministrazione provvederà a restituire, cancellare o distruggere tutta la documentazione messa a disposizione, e tutte le copie della medesima nel frattempo eventualmente effettuate, nonché a non utilizzare le Informazioni Riservate raccolte a qualunque fine ed in qualsivoglia contesto nell’ambito della propria attività imprenditoriale; tale obbligo di riservatezza avrà la durata di 18 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo;
provvederà in particolare a restituire o distruggere tutte le Informazioni Riservate entro 15 giorni dalla richiesta scritta dell’Agenzia.
Art. 5 - Deroghe
1. Gli impegni assunti con la presente scrittura non opereranno con riferimento a Informazioni Riservate o parti delle stesse:
che siano di dominio pubblico, sempreché ovviamente la pubblicità non derivi da fatto o colpa del Concorrente;
di cui il Concorrente dimostri il preventivo possesso già prima della data di sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza, ove non si tratti di informazioni non formanti oggetto di altro accordo di riservatezza o coperte da altro obbligo di segretezza nei confronti dell’Agenzia, e che verranno da Voi identificate come escluse dall’applicazione del presente accordo o da altri obblighi di segretezza.
Art. 6 - Legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali
1. Le disposizioni del presente Accordo di Riservatezza non potranno interpretarsi in modo da consentire alcuna violazione del del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante il “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”, e ss.mm.ii.
Art. 7 - Impegni ulteriori
1. Con il presente Accordo di Riservatezza il Concorrente dichiara infine:
che non vanterà alcun diritto o facoltà relativamente alle Informazioni Riservate, se non nei limiti espressamente previsti nella presente scrittura;
di essere consapevole che Invitalia Partecipazioni SpA non assume alcuna garanzia né responsabilità in termini di accuratezza o completezza delle Informazioni Riservate, e che in merito alle stesse i predetti soggetti non concedono garanzie, espresse o tacite, e ricevono pieno esonero da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inesattezze od omissioni contenute nelle Informazioni Riservate medesime;
che il mancato esercizio da parte di Invitalia Partecipazioni SpA di qualsiasi facoltà, diritto o prerogativa derivanti dalla presente scrittura non potrà essere interpretato come rinuncia definitiva all’esercizio di tali facoltà, diritti o prerogative, che Invitalia Partecipazioni SpA si riserva comunque di esercitare successivamente, in ogni tempo;
stante la natura dei diritti oggetto della presente scrittura e l’irreparabile pregiudizio che deriverebbe dalla loro lesione, è consapevole che per la tutela dei diritti medesimi Invitalia Partecipazioni SpA potrà avvalersi di ogni possibile azione cautelare;
di essere consapevole che Inviatalia Partecipazioni SpA si riserva il diritto di divulgare parte delle Informazioni Riservate, e altra informazione concernente la partecipazione oggetto della presente scrittura, a terzi che siano interessati ad un analogo approfondimento conoscitivo, o che facciano richiesta di accesso ad esse ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, o allorché ciò si rendese necessario ai fini della tutela del pubblico interesse.
Art. 8 - Legge applicabile
1. Gli impegni di cui alla presente saranno regolati dalle leggi italiane. Eventuali controversie saranno di competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma, 06.08.2021.
In fede,
(In caso di raggruppamenti temporanei di Operatori economici, consorzi, dovrà apporre la propria firma il legale rappresentante di ogni singola impresa raggruppata o consorziata; in caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri)
Firma______________ legale rappresentante della società _______________________
Firma______________ legale rappresentante della società ________________________
Firma______________ legale rappresentante della società ________________________
Firma______________ legale rappresentante della società ________________________
Firma______________ legale rappresentante della società ________________________
Firma______________ legale rappresentante della società _________________________
Firma______________ legale rappresentante della società _________________________