NOTA APPLICAZIONE TARIFFA DIREZIONE ARTISTICA
NOTA APPLICAZIONE TARIFFA DIREZIONE ARTISTICA
La Direzione Artistica, per sua natura, richiesta per garantire il rispetto degli intenti del Progettista, e si richiede di norma quando il Progettista non
incaricato anche della Direzione Lavori.
E' una prestazione che si aggiunge alla D.L. vera e propria svolta da terzi. Viene compensata come una consulenza, e pertanto esposta a discrezione, assumendo a base del calcolo circa la metˆ della aliquota g) di tab.
B,(L.143/1949) o aliquota l) di tab. B, (D.M. 04/04/2001) con le eventuali maggiorazioni di cui all'art 17 II¡c. e l'aggiunta delle spese conglobate. Per sua natura tale prestazione non oggetto di incremento per incarico parziale (art. 18 della T.P.).
Si evidenzia che non deontologicamente ammissibile che una Direzione Artistica sia affidata a professionista diverso dal progettista, senza il suo preventivo consenso.
ARREDAMENTO -ARCHITETTURA D'INTERNI
Le prestazioni di "arredamento" devono essere compensare di norma in classe I/e della T.P.
A questo riguardo va precisato che:
Le opere di natura edile corrente costituenti substrato dell'arredamento vero e proprio devono essere considerate come appartenenti alla categoria "c" o "d" (ad esempio murature, intonaci, rasature a gesso, pavimenti e rivestimenti commerciali, normali impianti ecc.) mantenendo invece nella categoria "e" gli importi per voci pi strettamente attinenti all'arredamento (decorazioni in genere, studi di arredi fissi o mobili, e in generale l'architettura degli interni)
Qualora l'arredamento si concreti col solo impiego di prodotti finiti tratti dal mercato, si dovrˆ applicare all'importo dei costi l'aliquota competente alle prestazioni a), b), d), f), l), ricavate dalla Tabella B e pari globalmente a 0,30 (L.143/1949) oppure aliquote a),b)d,,e,)h),i), , pari globalmente a 0,26 ( D.M. 04/04/2001).
Oltre a ci˜ sono ammessi compensi ulteriori che possono riconoscersi in altre prestazioni di tab. B. ancorchŽ esposte parzialmente, e da definirsi nella fattispecie;
Quando la composizione o l'assemblaggio dei pezzi acquistati richiedano un intervento di esecutivitˆ, si applica la voce e) fino ad un massimo del 50%,(L.143/1949) oppure la voce g) sempre con il massimo del 50% ( D.M.
04/04/2001).
Quando la posa in opera dei manufatti richieda una effettiva direzione dei lavori, si applica fino ad un massimo del 50% la voce g)con riferimento alla L.143/1949 o la voce l)con riferimento al D.M. 04/04/2001.
Eventuali capitolati e contratti, se richiesti, vengono compensati con la relativa aliquota f) %,(L.143/1949) oppure i) (D.M. 04/04/2001);
Eventuali ricerche di mercato relative a prodotti di serie, costituenti apposita documentazione, c/o richiedenti apposite visite e trasferte, saranno compensate a discrezione, previo accordo con il committente oppure, in mancanza, a vacazione ( art 2 - II¡ c.L. 143/1949).
Qualora ai prodotti acquistati dal mercato si aggiungano mobili ed oggetti fatti eseguire su disegno, per questi verranno considerate le prestazioni effettivamente svolte, con le seguenti avvertenze:
alle prestazioni parziali descritte si applicherˆ la percentuale relativa all'importo complessivo dei costi degli oggetti tratti dal mercato (M) sommati ai costi dei mobili eseguiti su disegno (D);
per i compensi relativi ai mobili eseguiti su disegno si assumerˆ la percentuale relativa al loro costo complessivo (M +D) ma tale percentuale di tab. A verrˆ riferita alle sole prestazioni parziali che non siano giˆ state compensare in base al punto precedente.
Ad esempio: posto M il costo degli arredi acquisiti sul mercato , D il costo degli arredi realizzati su disegno e T la loro somma, la percentuale (p)da Tab. A sarˆ riferita all'importo T; l'onorario sarˆ calcolato secondo il seguente schema:
((M *(p) * 0,30 o 0,25) + (D * (p) * sommatoria aliq. prest parziali eseguite da tab. B)), oltre alle maggiorazioni eventualmente dovute.
Qualora l'arredamento si concreti nell'impiego di opere d'arte o d'antiquariato si farˆ luogo ad onorari a discrezione per consulenza.
ARREDO URBANO
Per la sua complessitˆ e relativa novitˆ la voce Arredo Urbano dˆ luogo a frequenti equivoci e incertezze di interpretazione, non solo tariffarie. Rientrano in questa definizione i parchi (pubblici e privati), le sistemazioni e il disegno di vie e piazze, il progetto di elementi di arredo vero e proprio, il progetto di facciate di edifici nel loro insieme, intese come "quinte scenografie", etc.: in generale"l'architettura di esterni", o progettazione dei "vuoti urbani" e degli spazi aperti, con i relativi impianti.
Non rientrano invece nella voce Arredo Urbano le semplici sistemazioni di spazi accessori e le opere di urbanizzazione primaria normale, senza particolari contenuti decorativi o di "arredo".
Gli importi a base dei compensi per A.U. vanno di norma divisi per categorie di appartenenza, in relazione anche all'entitˆ delle opere, precisando che opere di piccola entitˆ possono essere compensate in un'unica categoria o accorpate alla categoria prevalente..
In particolare:
1 -opere edili: vedi scheda
2 -architettura del verde e delle piantumazioni, parchi e giardini Cat. I/d
3 -strade e piazze:
a) per opere ordinarie e con finiture uniformi Cat. VI
b) per opere decorative Cat. I/e
c) per fognature e acquedotti Cat. VIII
d) architettura scenografica (studio e decorazione di facciate, spazi urbani, etc. nel loro insieme) Consulenza "a discrezione"
4 -illuminazione:
a) per lay-out di reti ed impianti Cat. IVc
b) per progetti di parti ed elementi decorativi Cat. I/e
5 -elementi di arredo : si procederˆ in analogia all'arredo di interni (v. scheda A. 2) con l'avvertenza che: la
La D.L. vˆ sempre compensata per intero.
Ove ricorrano le condizioni di ripetizione dei medesimi elementi, anche decorativi (es: oggetti di arredo), il relativo compenso va calcolato sulla base dei criteri dell'art. 1 del D.M. 21/8/58 (opere ripetute)
Decreto Ministeriale 21 agosto 1958. -Adeguamento, con modificazioni, della tariffa professionale degli
Ingegneri ed architetti, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 2 settembre 1953) Art. 1
Quando l'incarico al professionista riguardi l'esecuzione di pi opere complete. di tipo e caratteristiche
costruttive identiche, cio di opere ripetute, e senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di
concezione, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e
che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sulla base della somma
dell'importo di una sola opera e degli importi delle altre opere ripetute, ridotti, questi ultimi. ad una
aliquota di quelli effettivi che potrˆ variare da 1/5 ad 1/3, a seconda delle loro caratteristiche e della loro
importanza. Nel caso di incarichi di progettazione di edilizia popolare ed economica. l'eventuale speciale
lavoro di concezione e d'impostazione urbanistica verrˆ compensato con un onorario integrativo a
discrezione. (... omissis ..