AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
REP. N. ATTI PUBBLICI
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
PARMA
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CONTRATTO
tra l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) di Parma - Codice Fiscale n. 92116650349 e l’Impresa …………………………. con sede in Via
……… - codice fiscale e partita IVA n. ……………………………….. relativo al seguente accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di appalti di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di competenza di AIPO, da eseguirsi nella Direzione Idrografica
Piemonte Orientale Fiume (classifica).
, LOTTO –
Codice Unico Progetto: CUP
Xxxxxx identificativo della gara: CIG Importo complessivo del contratto €
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciotto (2018) addì ……………………….. (………) del mese di
…………………………….. (………) in Parma, in una sala dell’AIPO, in Via Garibaldi n.75, dinanzi a me Ufficiale Rogante dell’AIPO, delegato alla
stipulazione dei Contratti secondo il disposto dell’art. 48 della vigente legge notarile in data 16.2.1913 n.89 e s.m.i., sono comparsi:
Il Dott. ……………………….. Dirigente, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dell’Agenzia ed il Sig. nato a
(………..) il ………………… nella veste di Legale Rappresentante della Società
Aggiudicataria dell’appalto relativo ai lavori sopra specificati come risulta dal Certificato della Camera di Commercio di……………. del qui
pervenuta a mezzo posta elettronica certificata e che viene conservata agli atti d’Ufficio;
PREMESSO
a) che AIPo, al fine di garantire la funzionalità e la sicurezza delle opere idrauliche di sua competenza, deve provvedere periodicamente ad interventi di manutenzione ordinaria quali lo sfalcio, il taglio selettivo, il decespugliamento, il disboscamento, il mantenimento in funzionalità delle sommità arginali e delle opere accessorie, nonché ad interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell’officiosità idraulica dell’alveo, in corrispondenza di situazioni di criticità;
b) che AIPo è amministrazione aggiudicatrice, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i “Codice dei contratti pubblici” ed è, quindi, stazione appaltante, ai sensi del comma 1 lett. o) del predetto articolo;
c) che l’utilizzazione di uno strumento come l’Accordo Quadro, di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., consente la razionalizzazione della spesa per lavori, beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di affidamento dei singoli appalti, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione
fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
che in esecuzione della determinazione dirigenziale n del
………. 2018, AIPo, in qualità di stazione appaltante, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V^ Serie Speciale n. … del………………., una procedura aperta per la stipula, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, di un accordi quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche nell’Area Idrografica Po, Presidio Territoriale Idraulico di Livello di
PTI LOTTO :
d) che l’appalto per l’affidamento dell’Accordo Quadro triennale per l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di competenza di A.I.Po nell’Area Idrografica Po Piemonte Orientale, per l’importo di €. (diconsi euro
) è rimasto aggiudicato
” ( ), che ha conseguito il punteggio complessivo pari a , presentando un ribasso
percentuale del % (diconsi per cento),
giusta offerta economica che si allega al presente atto sotto la lettera “B”, nella gara di procedura aperta, esperita in prima seduta il giorno
2018 ed in seduta conclusiva in data 2018, come risulta dal relativo verbale di pari data conservato agli atti d’ufficio;
e) che con determinazione dirigenziale n. ……… del ……………….. è stata disposta l’aggiudicazione definitiva ad efficacia sospesa dell’Accordo Quadro relativo al Lotto ………….. a favore dell’Appaltatore nonché sono
stati assunti i relativi impegni di spesa sui competenti capitoli del bilancio di previsione ;
f) che con successiva determinazione direttoriale n. …….. del è stata
resa efficace l’aggiudicazione definitiva a favore della Soc.
………………………….., e sono stati assunti gli ulteriori impegni di spesa sui competenti capitoli di bilancio di previsione ;
g) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per AIPo nei confronti dell’Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli affidamenti specifici, nei quali verranno specificati, di volta in volta ed a seguito di specifico ordine di servizio del RUP, l’oggetto dei lavori di manutenzione ordinaria, gli importi ed il luogo di esecuzione; che l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato speciale d’appalto e l’elenco prezzi unitari, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
h) che la Società predetta garantisce l’esecuzione del predetto appalto mediante polizza fidejussoria assicurativa a titolo di cauzione definitiva;
i) che sono stati assolti gli adempimenti previsti dal Dlgs 06/09/2011 n.159 e successive modifiche e integrazioni mediante acquisizione della comunicazione antimafia in data ;
j) che le parti si danno reciprocamente atto che, attualmente nessuna di
esse ha ragione di credito nei confronti dell’altra a nessun titolo in relazione ai rapporti tra di essi, relativi all’esecuzione del lavoro pubblico oggetto del presente atto e degli atti a questo presupposti;
k) che si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto.
CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Disposizioni generali sull’Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento da parte di AIPo dei singoli interventi manutentivi e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore.
Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per AIPo nei confronti dell’Appaltatore e non è impegnativo in ordine all’affidamento a quest’ultimo di interventi manutentivi per un quantitativo minimo predefinito.
L’Appaltatore, invece, si impegna ad assumere ed a eseguire regolarmente i singoli interventi che AIPo, in attuazione del presente Accordo, deciderà di affidargli mediante opportuni Ordini di Servizio.
Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli interventi specifici affidati le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), del D.P.R. 207/10 per la parte ancora in vigore e l’ulteriore normativa vigente in materia di lavori pubblici, nonché gli eventuali ulteriori decreti o atti attuativi del Dlgs 50/2016 e s.m.i. medio tempore emanati.
Articolo 2 – Oggetto dell’Accordo Quadro
Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all’Appaltatore, consistono in lavori di manutenzione ordinaria quali lo sfalcio, il taglio selettivo, il decespugliamento, il disboscamento delle sommità arginali e delle opere accessorie, la manutenzione generale di opere idrauliche di competenza di AIPo, tra cui argini, chiaviche, traverse e difese spondali ammalorate e/o divelte ed in generale tutte quelle opere realizzate dall’Autorità Idraulica a difesa del territorio, nonché quegli interventi finalizzati al miglioramento dell’officiosità idraulica dei corsi d’acqua di competenza in corrispondenza di situazioni di criticità, anche mediante la movimentazione e/o asportazione di materiale litoide presente all’interno dell’alveo e delle sue pertinenze ed il taglio della vegetazione in alveo.
Le opere idrauliche oggetto di manutenzione sono quelle afferenti il reticolo idrografico di competenza AIPo, compreso nell’ambito del territorio della Direzione Idrografica Piemonte Orientale - Presidio Idraulico di livello
di PTI , LOTTO – Fiume ,
meglio individuata nelle corografie allegate al presente atto sotto la lettera “ ”.
Articolo 3 - Durata dell’Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro ha decorrenza dalla data della relativa stipulazione e fino al 31 dicembre 2020.
la prosecuzione dei lavori oggetto del contratto per le annualità 2018 e 2019 è subordinata di anno in anno all’approvazione del bilancio di previsione triennale da parte del Comitato di Indirizzo dell’AIPo, che dovrà
prevedere le risorse occorrenti per la manutenzione programmata e prevista per gli importi di contratto
Alla scadenza dell’anzidetto termine l’Accordo cesserà di avere effetto, anche nel caso di utilizzo solo parziale del quantitativo massimo di spesa previsto nel successivo art. 4.
Dalla data di scadenza dell’Accordo non potranno essere affidati ulteriori interventi, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.
Si considerano validamente affidati gli specifici interventi per i quali sia stata adottata, entro il termine di scadenza dell'Accordo Quadro, la determina di approvazione dei progetti.
AIPo si riserva la possibilità di prorogare fino ad un massimo di sei mesi la durata dell’accordo quadro per motivi legati all’andamento stagionale particolarmente sfavorevole o ad altre cause impreviste e imprevedibili.
Articolo 4 – Valore massimo stimato dell’Accordo Quadro
Il valore massimo stimato dei lavori di manutenzione che potranno essere affidati per tutta la durata del presente Accordo Quadro è di €
………………………. (diconsi euro ).
Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato solo gli importi dei lavori affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza, escludendo tutte le altre voci dei quadri economici.
L’Accordo Quadro ha durata sul triennio 2018, 2019, 2020, la prosecuzione dei lavori oggetto del contratto per le annualità 2019-2020, è subordinata di anno in anno all’approvazione del bilancio di previsione triennale da parte
del Comitato di Indirizzo dell’AIPo, che dovrà prevedere le risorse occorrenti per la manutenzione programmata e prevista per gli importi di contratto.
Resta inteso che, nel caso che i lavori del presente affidamento, per i motivi suddetti o qualsiasi altro motivo, non dovessero essere realizzati, spetterà all’Aggiudicatario il solo pagamento dei lavori ordinati e realizzati e debitamente documentati.
L’Agenzia provvederà con apposita lettera raccomandata a comunicare alla ditta appaltatrice entro la scadenza di ogni annualità, l’eventuale interruzione dell’Accordo.
Al raggiungimento del valore massimo stimato l’Accordo cesserà di avere effetto, anche anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale.
Articolo 5 – Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi. Oneri della sicurezza
Il capitolato speciale d’appalto e l’elenco prezzi, allegati al presente Accordo Quadro sotto le lettera “ ” e “ ”, quali parti integranti e sostanziali del medesimo, contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno affidati, eseguiti e computati i singoli interventi. In caso di difformità tra il capitolato speciale d’appalto allegato e la disciplina contenuta nel presente Accordo Quadro, sarà data preferenza a quest’ultima.
Fa parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato, lo schema di Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) cui saranno soggette le attività disciplinate dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; in occasione dei singoli affidamenti il DUVRI sarà adeguato alle specificità dei singoli interventi.
In occasione di singoli affidamenti, il capitolato speciale potrà essere adeguato alle specificità dei singoli interventi ed alla normativa, amministrativa e tecnica, vigente in quel momento.
Ai prezzi indicati nell’allegato elenco dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale pari al % ( virgola per cento) offerto dall’Appaltatore in sede di gara per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Qualora in fase esecutiva dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista, per determinare il relativo prezzo si farà riferimento al prezzario ufficiale della Regione Piemonte richiamato nell’appendice “Elenco Prezzi” del Capitolato Speciale di Appalto allegato al presente contratto e, in mancanza, si procederà alla determinazione del nuovo prezzo mediante l’analisi dei prezzi elementari di cui all’art. 32, comma 2, del DPR n. 207/2010. Anche ai nuovi prezzi così determinati sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore.
Gli oneri per la sicurezza, non ribassabili, saranno quantificati in occasione dell’affidamento dei singoli lavori, sulla base dei prezzi per approntamenti per la sicurezza contenuti nel prezzario ufficiale della Regione Piemonte richiamato nell’appendice “Elenco Prezzi” del Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 6 – Individuazione dei lavori
Per l’individuazione dei lavori da affidare all’Appaltatore in attuazione del presente Accordo Quadro, si farà riferimento prioritariamente alla manutenzione delle opere idrauliche.
Articolo 7 – Modalità di affidamento dei singoli appalti
L’affidamento dei lavori all’Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è concluso con un unico operatore economico.
La consegna dei lavori avverrà per singolo intervento individuato durante il periodo di validità del contratto previa predisposizione di idonea stima da parte del Direttore dei Lavori, da sottoporre al RUP il quale, con specifico Ordine di Servizio, autorizzerà lo stesso Direttore dei Lavori alla consegna dell’intervento, assegnandone la relativa durata, in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna che sarà redatto dal Direttore dei lavori per ogni intervento affidato. La stima verrà formulata sulla base dei prezzi Regionali del prezzario ufficiale della Regione Piemonte richiamato nell’appendice “Elenco Prezzi” del Capitolato Speciale d’Appalto, su cui sarà applicato il ribasso d’asta. Qualora risulti necessaria la formulazione di un nuovo prezzo, si procederà alla predisposizione di apposita analisi prezzi, utilizzando i prezzi unitari del Prezzario richiamato. Per ogni singolo intervento verranno determinati gli oneri di sicurezza, da non assoggettare a ribasso d’asta.
La stima dei lavori e quegli ulteriori elaborati tecnico-amministrativi ritenuti necessari per una migliore definizione degli stessi, dovranno essere allegati al verbale di consegna intervento.
L’operatività del contratto decorrerà dalla consegna del primo intervento.
Articolo 8 – Esecuzione dei lavori e rate d’acconto
L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici. L’Appaltatore, rimanendo esclusa ogni
forma di responsabilità di AIPo, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.
I lavori verranno eseguiti a misura e contabilizzati cronologicamente secondo le disposizioni della Parte II, Titolo IX, capi I e II del DPR n. 207/2010 (tuttora vigenti). Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro sarà possibile redigere la contabilità in forma semplificata, ai sensi dell’art. 210 del D.P.R. n. 207/2010.
Le rate di acconto verranno emesse ogni qualvolta il credito dell’Appaltatore, al netto del ribasso d’asta, sarà pari al 20% (venti per cento) dell’importo dell’Accordo quadro.
Articolo 9 – Coordinatore della sicurezza
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione redigerà un unico PSC generale per tutto l’Accordo Quadro, che sarà eventualmente aggiornato sulla base delle eventuali necessità valutate dallo stesso coordinatore in corso di esecuzione, come previsto dalla normativa.
Articolo 10 – Certificato di regolare esecuzione in corso d’opera/collaudo La verifica e la certificazione della esecuzione a regola d’arte dei lavori del singolo affidamento oggetto dell’Accordo Quadro, verrà redatta dal direttore dei lavori con successiva conferma da parte del responsabile del procedimento. Vista la tipologia e l’estensione temporale dell’accordo,
ciascun intervento affidato dovrà essere concluso con una “relazione di ultimazione lavori” / certificato di regolare esecuzione parziale che diverrà parte integrante del certificato di regolare esecuzione finale.
Ultimati tutti gli interventi affidati, il direttore dei lavori provvederà a redigere il certificato di regolare esecuzione finale dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro, cui farà seguito il pagamento della rata di saldo nei termini di legge.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di procedere alla nomina del collaudatore in corso d’opera e/o all’incarico di collaudo finale, in base alla Direttiva per l’attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPC AIPo.
In caso di nomina del collaudatore in corso d’opera, il Direttore Xxxxxx, al termine di ogni singolo intervento affidato, redigerà la sopra richiamata “relazione di ultimazione lavori” per il Collaudatore, da richiamarsi nella relativa relazione sul conto finale che verrà trasmessa allo stesso. Il collaudatore effettuerà le visite in corso d’opera con la cadenza che esso riterrà adeguata ed, in ogni caso, in occasione dell’ultimazione dei singoli interventi. Ultimati tutti gli interventi affidati, il collaudatore provvederà a redigere il certificato di collaudo di tutti i lavori oggetto dell’Accordo Quadro, cui farà seguito il pagamento della rata di saldo nei termini di legge.
In caso di collaudo finale dell’Accordo Quadro, le “relazioni di ultimazione lavori” / certificati di regolare esecuzione parziali redatti dal Direttore Xxxxxx, sono da intendersi quali relazioni di ultimazione lavori, da richiamarsi nella relativa relazione sul conto finale, che verrà trasmessa al collaudatore
che provvederà a redigere il certificato di collaudo di tutti i lavori oggetto di Accordo Quadro nei termini previsti dalla normativa, cui farà seguito il pagamento della rata di saldo nei termini di legge.
Articolo 11 – Attività di vigilanza in occasione degli eventi di piena
In aggiunta ai lavori che costituiscono l’oggetto del presente Accordo Quadro, AIPo potrà chiedere all’Appaltatore la disponibilità allo svolgimento di un servizio di vigilanza in occasione degli eventi di piena che si dovessero verificare nel territorio della Sub-Area.
I compiti del personale a tal fine messo a disposizione dall’Appaltatore consisteranno nella chiusura, vigilanza e apertura delle chiaviche ed in attività di ispezione e di segnalazione di eventuali anomalie lungo le arginature. Resteranno esclusi gli eventuali interventi di somma urgenza che gli eventi di piena dovessero causare.
Il compenso sarà determinato per ogni evento di piena a consuntivo, sulla base dei prezzi della manodopera, dei materiali e dei noli, contenuti nel Prezzario ufficiale della Regione Piemonte richiamato nell’appendice “Elenco Prezzi” del Capitolato Speciale d’Appalto, al netto del ribasso offerto.
L’importo massimo dei servizi affidabili, al netto dell’IVA, non potrà superare il 10% del valore del presente Accordo Quadro e sarà impegnato con specifica determinazione in relazione ad ogni evento di piena.
Articolo 12 – Lavori di manutenzione ordinaria esclusi dall’Accordo Quadro Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Accordo Quadro i lavori di manutenzione ordinaria oggetto di convenzioni o accordi da
stipularsi con gli Enti locali e per la cui esecuzione fosse prevista una loro partecipazione finanziaria.
Sono, inoltre, esclusi gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria da affidarsi ad imprese agricole, singole od associate, nei casi previsti dalla normativa nazionale o delle Regioni interessate.
Articolo 13 – Cauzione definitiva
A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi dell’ art. 103
D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., l’Ente appaltante accetta la cauzione costituita da fidejussione da parte della Società di Assicurazioni – Agenzia di . La fidejussione di che trattasi risulta dalla polizza fidejussoria numero emessa in data che si allega al presente atto sotto la lettera “ ”.
La Società di Assicurazioni - agenzia di e per essa il suo legale rappresentante Sig. nato a il
, si costituisce fidejussore nell’interesse della Società
, ed a favore dell’Agenzia fino alla concorrenza della somma di €
(diconsi euro ) corrispondente all’ammontare della cauzione definitiva da prestarsi dalla Società a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società medesima con la stipulazione del presente Accordo Quadro.
L’Ente appaltante, effettuate le verifiche del caso, prende atto che l’importo garantito, le modalità di escussione e tutte le altre pattuizioni contenute nella cauzione di cui al presente articolo sono conformi a quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché al contenuto dello “schema
tipo 1.2.” allegato al Decreto 12 Marzo 2004 n. 123 del Ministero delle Attività Produttive.
La cauzione garantisce l’impegno dell’Appaltatore ad assumere ed ad eseguire regolarmente i singoli lavori affidati in esecuzione del presente Accordo Quadro e potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, da A.I.Po nei casi previsti dall’art.103 commi 1 e 2.
La garanzia avrà validità per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall’art.103 comma 5 fino alla piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni.
Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da A.I.Po.
Articolo 14 – Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
Almeno 10 giorni prima dell’inizio di esecuzione dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore sarà tenuto a produrre al RUP copia della polizza assicurativa prevista dall’art. 103 comma 7 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. con le modalità disposte dallo stesso.
L’importo della somma assicurata contro i danni dovrà essere pari all’importo dell’Accordo Quadro mentre il massimale per l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% dell’importo assicurato
per i lavori, con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.
Articolo 15 – Penali
La mancata stipulazione del contratto entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'invito comunicato formalmente da AIPo, per causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari allo 0,5 per mille del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, fermo restando il diritto di AIPo di avvalersi della risoluzione del contratto ai sensi del seguente art. 16.
La mancata sottoscrizione degli ordini di servizio relativi ai singoli affidamenti aggiudicati entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'invito comunicato formalmente da AIPo, per causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari all’uno per mille del valore del singolo lavoro affidato, fermo restando il diritto di AIPo di avvalersi della risoluzione ai sensi del seguente art. 16
Il ritardo nell’ultimazione dei singoli lavori affidati per causa imputabile all’Appaltatore, comporterà l’applicazione di una penale giornaliera di importo pari all’uno per mille del valore del lavoro affidato, fermo restando il diritto di AIPo di avvalersi della risoluzione ai sensi del seguente art. 16.
AIPo avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia dell’Accordo Quadro per l’applicazione della suddetta penale.
L’importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore massimo stimato dell’Accordo Quadro.
Articolo 16 – Risoluzione dell’Accordo Quadro
AIPo risolverà l’Accordo Quadro:
a) nei casi previsti dall’art.108 comma 1 nonché nei casi previsti dall’art.110 comma 1 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
b) nel caso di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, applicando la procedura di contestazione prevista dall’art.108 commi 3 e 4 del Dlgs 50/2016;
c) nel caso in cui le transazioni finanziarie derivanti all’Accordo Quadro fossero effettuate dall’Appaltatore senza avvalersi del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) qualora l’importo delle penali applicate dovesse superare il 10% dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata da AIPo;
f) violazione dei divieti di cessione ai sensi del seguente art. 17 del presente Accordo Quadro.
In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro per causa imputabile all’appaltatore, AIPo avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.
Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro per causa riferibile all’Appaltatore, AIPo si riserva la facoltà di stipulare un altro Accordo Quadro, per il valore stimato residuo, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara indetta per l’affidamento dell’Accordo,
scorrendo progressivamente la graduatoria della gara, ai sensi dell’art.110 comma 1 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
Articolo 17 – Divieti di cessione - Subappalto
È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o parti di esso, fatti salvi i casi di cui all’art.106 comma 1 lettera d) punto 2) del Dlgs 50/2016 e s.m.i..
La cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione dell’Accordo Quadro è consentita e disciplinata dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i.
E’ ammesso il subappalto con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Alla consegna di ogni singolo intervento da parte del Direttore Lavori come disposto all’art. 7, l’Appaltatore darà immediata comunicazione dell’impiego o meno del subappalto, preventivamente autorizzato, per l’esecuzione dei relativi lavori.
Articolo 18 – Tempi di pagamento
Al presente Accordo Quadro si applica il D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. in materia di lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Richiamata la facoltà di cui all’art. 4 del predetto D. lgs. n. 231/2002 e s.m.i., di derogare i termini legali ivi previsti, e ritenuto di avvalersene in ragione degli adempimenti, le verifiche ed i controlli da espletare durante il procedimento di spesa, le parti concordano di stabilire i seguenti termini contrattuali:
- 30 giorni per l’emissione dei certificati di pagamento, decorrenti dall’adozione dei rispettivi SAL;
- 30 giorni per il pagamento delle rate d’acconto, decorrenti dal ricevimento delle relative fatture;
- 6 mesi per l’emissione del certificato di collaudo, decorrenti dall’ultimazione dei lavori;
- 60 giorni per il pagamento della rata di saldo, decorrenti dal ricevimento della relativa fattura.
In caso di ritardi nei pagamenti, si applicheranno gli interessi di mora previsti dall’art. 5 del D. lgs. n. 231/2002 e s.m.i..
Trascorso il termine di 45 giorni senza che si stato emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine, trova applicazione il comma 2.
Articolo 19 – Anticipazione
Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è prevista a favore dell’appaltatore la corresponsione, nei termini di legge, di una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo dei singoli affidamenti in cui sarà ripartito l'Accordo quadro, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro ed entro 15 (quindici) giorni dalle date di effettivo inizio dei singoli lavori accertate dal RUP. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Fermo restando gli adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di
cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
Articolo 20 – Legali rappresentanti e Direttori Tecnici
Resta inoltre convenuto fra le parti contraenti che:
- la rappresentanza della Società riguardante l’appalto di cui trattasi e sino alla estinzione di ogni rapporto, resta affidata, giusta la nota in data
allegata al presente contratto sotto la lettera “ ” al Sig.
nato a ( ) il , legale rappresentante della Società, lo stesso risulta essere direttore tecnico unitamente al Sig. nato a ( ) il
, i quali sono riconosciuti idonei e che gli stessi non potranno essere revocati e sostituiti da tali cariche senza l’esplicito consenso dell’Amministrazione appaltante.
Articolo 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Con la stipulazione del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori o subcontraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Si allega al presente atto sotto la lettera “ ” la dichiarazione rilasciata dalla Soc. in data , indicante il conto corrente “dedicato” intestato all’Appaltatore medesimo.
Preliminarmente all’emissione dei certificati di pagamento dovrà essere acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva nei confronti dell’Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori da parte dell’Amministrazione.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ai sensi della
L. 136/10 eventuali variazioni del conto dedicato.
AIPo procederà con la risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall’attuazione dell’Accordo fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente di
Articolo 22 – Indennità e compensi
La Società , avendo dichiarato di poter disporre degli impianti, dei mezzi d’opera e di quanto altro di qualsiasi natura ed entità possa occorrere per dare esecuzione degli interventi di cui al presente contratto, rinunzia in modo assoluto ad ogni pretesa di indennità e di compenso, qualunque possa essere il rapporto tra l’ammontare dei lavori eseguiti in base al presente contratto ed il valore degli impianti e dei mezzi d’opera dalla Società utilizzati allo scopo.
Articolo 23 – Norme antimafia
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle norme in vigore o che saranno emanate in materia di lotta alla criminalità organizzata ed alla delinquenza di tipo mafioso.
Articolo 24 – Domicilio contrattuale
Per gli effetti del presente contratto la Società appaltatrice elegge contrat- tualmente domicilio a presso dell’AIPO.
Articolo 25 – Dati personali
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 e s.m.i., si precisa che i dati personali, acquisiti nell'ambito dell'attività, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'A.I.PO, saranno oggetto del trattamento di cui alla sopra citata legge. Il trattamento dei dati personali avverrà solo per finalità connesse.
Articolo 26 – Foro competente
Per ogni controversia attinente l’esecuzione, l’interpretazione, la validità e la risoluzione del presente Accordo Quadro sarà competente in via esclusiva il foro di Parma.
Articolo 27 – Spese contrattuali
Tutte le spese del presente contratto, registro, copia degli atti, ecc. niuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell’Appaltatore.
Si dichiara espressamente che il presente contratto riguarda prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n.633 e s.m.i.
Articolo 28 - Allegati
Si allegano, al presente atto sotto la lettera a fianco di ciascuno indicata: A)
B)
C)
D)
Gli ulteriori documenti di gara ed amministrativi vengono conservati agli atti
nel fascicolo dell’Ufficio.
E richiesto io, Ufficiale Rogante dell’AIPO, delegato alla stipulazione dei contratti, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate lo approvano e dichiarano l’atto stesso conforme alle loro volontà.
Il presente atto consta di facciate ( ) di carta bollata scritti alla mia presenza da persona incaricata, e viene da tutti meco firmato qui in calce ed a margine degli altri fogli a norma di legge.
PER L’AIPO
Dott.
L’APPALTATORE
Sig.
E richiesto io, ……………….. Ufficiale Rogante di A.I.Po, delegato alla stipulazione dei contratti, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia su …….. ( …… ) pagine intere e parte della ……….^ ( ),
regolarmente bollate dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in un unico esemplare in mia presenza.
Il presente contratto è stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle “indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice”
fornite dall’AVCP con determinazione n. 1 del 13.02.2013, in forma pubblico-amministrativa con modalità elettronica attraverso l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.
La sottoscrizione autografa dei predetti contraenti è stata dagli stessi personalmente apposta in mia presenza, previa accertamento delle identità personali, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 25, comma 2 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i..
L’UFFICIALE ROGANTE
Sig.ra…………………………
Atto sottoscritto digitalmente dall’Ufficiale Rogante ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.