Polizza per la Responsabilità Civile professionale
Polizza per la Responsabilità Civile professionale
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni». Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031.
Compagnia: HDI Italia S.p.A. Prodotto: "Professionista 2.0"
Impresa soggetta al controllo dell'organo italiano di vigilanza IVASS
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la responsabilità civile che deriva dall’esercizio di un’attività professionale.
Che cosa è assicurato? ✓ Il Settore A - Area Tecnica, tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali e distruzione o danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività professionale di progettista e/o direttore dei lavori, collaudatore indicata in polizza. L’assicurazione si estende alla conduzione dei locali adibiti all’attività, alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio dell’attività professionale, alla responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti o collaboratori indicati. È prevista la copertura per attività di consulenze tecniche giudiziali, stragiudiziali, catastali, libero docente, titolare di cattedra universitaria. ✓ Il Settore B - Area Economica e Giuridica, tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’attività professionale assicurata (comprese sanzioni di natura fiscale, multe, ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori a lui imputabili). L’assicurazione si estende ai danni corporali o materiali legati alla conduzione dei locali adibiti all’attività, alla responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti o collaboratori indicati. Per entrambi i Settori è possibile assicurare singoli professionisti o studi associati. In quest’ultimo caso, per Assicurato si intendono lo Studio Professionale Associato o la Società fra Professionisti ove ammessa. | iscritto al relativo albo professionale se previsto; 🗶 per le perdite patrimoniali dovute a smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore, da furto, rapina e incendio; 🗶 per le perdite patrimoniali in incarichi di consigliere di amministrazione o sindaco in società o enti; 🗶 per le perdite patrimoniali dovute ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi premi; 🗶 per le perdite patrimoniali da interruzioni attività; 🗶 per le perdite patrimoniali conseguenti a mancato rispetto di vincoli imposti dalla Pubblica Autorità; 🗶 per danni o perdite patrimoniali derivanti da errato funzionamento del sistema informativo; 🗶 per le perdite patrimoniali da inquinamento; 🗶 per le perdite patrimoniali conseguenti a responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008 e del D. Lgs. 196 del 2003; 🗶 in caso di dolo dell’Assicurato; 🗶 responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie; 🗶 se i lavori non rientrano nelle proprie competenze; 🗶 se i lavori sono eseguiti da impresa dell’Assicurato o di cui l’Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente; 🗶 per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia; 🗶 per i danni da furto e a cose altrui o derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dal lui detenute; per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore; per i danni da maremoti o movimenti tellurici; 🗶 per i danni all’ambiente. Per quanto riguarda l’Area Economica e Giuridica, l’assicurazione non vale per le perdite patrimoniali: 🗶 da smarrimento/distruzione/deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore, furto, incendio; 🗶 derivanti dalla sottoscrizione di certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa; 🗶 per incarichi di consigliere di amministrazione; 🗶 conseguenti ad omissioni nella stipula/modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento premi; | |
Che cosa non è assicurato? Per l’Area Tecnica, l’assicurazione non vale: 🗶 se al tempo dell’esplicazione dell’attività professionale assicurata, l’Assicurato non era |
🗶 conseguenti all’attività svolta in proprio da | ! il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; ! le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività indicate in polizza. Se l’Assicurato non è persona fisica, non sono considerati terzi: ! il legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, amministratore, persone che si trovino con loro nel rapporto di cui al secondo punto; ! le società e/o persone giuridiche in cui l’Assicurato sia legale rappresentante, consigliere di amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente. | |
collaboratori e sostituti dell’Assicurato; 🗶 causa del provvedimento di sospensione dall’Albo | ||
Professionale comminato dagli Organi Competenti; 🗶 derivanti da errato funzionamento del sistema | ||
informativo; | ||
Inoltre, non vale per: 🗶 i casi di dolo dell’Assicurato; 🗶 i casi in cui, al tempo dell’esplicazione dell’attività | ||
professionale indicata in polizza, l’Assicurato non era | ||
iscritto al relativo Albo Professionale; 🗶 responsabilità derivante da nanotecnologie. | ||
Ci sono limiti di copertura? | ||
Si, sono previsti i seguenti limiti; non sono considerati | ||
terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.: ! le persone cui compete la qualifica di Assicurato; |
Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre nel territorio di tutti i Paesi europei.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza.
Quando e come devo pagare?
Devi pagare al rilascio della polizza, ha durata annuale ed è comprensivo di imposte. Puoi pagare tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750 euro). Il prodotto è a regolazione del premio, pertanto a determinate condizioni sarà necessario pagare un premio aggiuntivo al termine dell’anno assicurativo o della minor durata del contratto.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura dura un anno dalla data di decorrenza della polizza oppure dalla data del pagamento del premio e si rinnova automaticamente di anno in anno in assenza di disdetta del contraente che deve manifestare tale volontà con disdetta a mezzo raccomandata A/R alla Compagnia o all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure a mezzo P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx almeno trenta giorni prima della scadenza. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’Art. 1901 c.c..
Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire il contratto ad ogni scadenza annuale inviando una raccomandata A/R alla Compagnia o all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a mezzo P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx almeno trenta giorni prima della scadenza.
Assicurazione per la Responsabilità Civile professionale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
HDI Italia S.p.A.
Prodotto Professionista 2.0 Edizione 02/2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali del prodotto e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
HDI Italia S.p.A. Viale Certosa, n. civico 222; CAP 20156; città Milano; tel. x00 00 00000; sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» iscritto con il
n. 015 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS. Società con Unico Socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Tel. x00 00 00000 - Fax x00 00 0000000 - sito: xxx.xxxxxxxxx.xx – email: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx – indirizzo di Posta Elettronica Certificata: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx. Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031 - Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2020, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l’ammontare del Patrimonio Netto di HDI Italia S.p.A. è pari ad Euro 230.698.868 la parte relativa al Capitale Sociale è pari ad Euro 209.652.480 e le Riserve Patrimoniali sono pari ad Euro 157.411.700.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’impresa (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/XXXX), dove è rappresentato al 31 dicembre 2020 l’indice di solvibilità (solvency ratio) pari al 160%, il requisito patrimoniale di solvibilità di Euro 116.095.389 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 185.556.726, ed il requisito patrimoniale minimo di Euro 38.685.206 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 149.548.540.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, le garanzie assicurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Responsabilità Civile: danni da interruzioni, sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza. L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato al massimale scelto dal Contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Limitazione alla sola attività professionale di Direttore dei Lavori | È possibile applicare uno sconto del 10% limitando la copertura alla sola attività professionale di Direttore dei Lavori. |
Limitazione alla sola attività professionale di Progettista | È possibile applicare uno sconto del 30% limitando la copertura alla sola attività professionale di Progettista. |
Franchigia Frontale | Xxxxx ed invariati i casi in cui siano previste franchigie superiori, negli altri casi il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell’importo, per singolo sinistro, indicato in polizza. A seconda della franchigia scelta, si beneficerà del corrispettivo sconto sul premio base. |
Esclusione delle sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende | È possibile applicare uno sconto del 15% escludendo la copertura in caso di sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) | Copertura che tiene indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: • per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; • a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs 23.02.2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto per morte e lesioni personali da infortunio. |
Postuma decennale | L’assicurazione vale per i danni che si verificano dopo l’ultimazione dei lavori ed entro 10 anni dalla data di compimento di ogni singola opera. |
Danno alle opere | L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti causati alle opere oggetto di progettazione, direzione lavori e collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione da uno dei seguenti eventi: a) rovina totale o parziale delle opere; b) rovina e gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità e/o utilizzo dell’opera. |
Errata interpretazione di norme urbanistiche | L’assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate a terzi compreso il committente per responsabilità derivanti da errori di calcolo di volumi urbanistici o errate interpretazioni di normative urbanistiche, norme, regolamenti o prescrizioni edilizie. |
Gravi difetti nelle opere | L’assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate a terzi compreso il committente per gravi difetti riscontrati nelle opere progettate e/o dirette sopravvenuti dopo la loro ultimazione, che rendano inidonea la costruzione all’uso al quale è destinata. |
RC derivante dal D. Lgs. n. 81/2008 | L’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di: • responsabile dei lavori; • coordinatore per la progettazione; coordinatore per l’esecuzione dei lavori. |
Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro derivante dall’applicazione del D. Lgs. n. 81 del 2008 | L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose nonché per le perdite patrimoniali, derivante dallo svolgimento dell’attività di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. |
RC derivante dall’applicazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 | L’assicurazione comprende la responsabilità civile all’Assicurato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 196/2003, così come armonizzati dal D. Lgs. 101/2018, per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzazione, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito. |
Proprietà dei locali | L’assicurazione comprende la responsabilità civile per danni a Terzi derivante dalla proprietà dei locali adibiti ad ufficio o studio professionale, compresi gli impianti fissi destinati alla loro conduzione. |
Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali | L’assicurazione è operante anche per i danni alle colture, prodotti agricoli ed animali oggetto delle prestazioni professionali dell’Assicurato. |
Retroattività a 5 anni | L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di assicurazione anche se relative a comportamenti colposi posti in essere nei 5 anni precedenti la stipulazione del contratto. |
Giudice tributario | L’assicurazione comprende i danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Giudice Tributario conferito dalla competente Autorità. |
Funzioni CAAF | L’assicurazione vale per i danni cagionati a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi alle attività esplicate nell’ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale. |
Garanzia postuma | L’assicurazione è operante per i fatti dannosi accaduti nel periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, anche se denunciati dopo la cessazione del contratto, nel rispetto comunque dei termini di prescrizione previsti dalla legge ed a condizione che il sinistro che ha provocato la denuncia si sia verificato durante l’efficacia della polizza. |
Funzione di Sindaco | L’assicurazione vale per i danni cagionati a terzi, compresi soci e creditori sociali, in conseguenza di violazione colposa da parte dell’Assicurato dei doveri connessi all’esplicazione delle funzioni di Sindaco di Società quotate in borsa, Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni, ai sensi dell’Art. 2407 c.c. nonché Società a Responsabilità Limitata. |
Funzioni pubbliche | L’assicurazione vale per i danni cagionati a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi all’espletamento di funzioni di carattere pubblico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non limitativo gli incarichi di: |
• curatore fallimentare; • commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa; • commissario xxxxxxxxxx nelle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata; • commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative; • sindaco di Enti Pubblici (componente del collegio sindacale); • revisore dei bilanci di Comuni o Province (o Enti territoriali equivalenti alle Provincie); • custode giudiziario e delegato alle vendite. sempreché tali incarichi rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge. | |
Funzioni di Xxxxxxx | L’assicurazione vale per i danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Arbitro. |
Proroga della copertura in caso di cessazione dell’attività | Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo conseguente a decesso dell’Assicurato o a cessazione dell’attività, l’assicurazione vale altresì per i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciati alla Società entro 5 anni dalla cessazione del contratto stesso. |
Visto di conformità | L’assicurazione vale per i danni provocati all’Assicurato dall’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. |
Asseverazione studi settore | L’assicurazione è estesa ai rischi afferenti l’attività di “asseverazione per studi di settore”. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Ci sono limiti di copertura? |
Sì, sono presenti i seguenti limiti di copertura: ad integrazione di quanto indicato all’interno del DIP, l’assicurazione non vale: AREA TECNICA - per le perdite patrimoniali conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici o di regolamenti edilizi locali; - per le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivantigli dalla legge; - per le perdite patrimoniali derivanti da mancato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione delle date; - per le perdite patrimoniali conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività; - relativamente agli stabilimenti industriali, per la responsabilità civile dell’Assicurato conseguente alla progettazione e/o direzione di lavori di montaggio degli impianti specificatamente connessi all’attività industriale svolta nello stabilimento stesso, nonché al loro collaudo; - per i danni arrecati dalle opere progettate e/o dirette dall’Assicurato e per le quali i lavori di costruzione erano già iniziati alla data di stipulazione della presente polizza; - per le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivantegli dalla legge; - per i danni da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; - per i danni derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione delle date; - per i danni conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. AREA ECONOMICA E GIURIDICA - per le perdite patrimoniali derivanti da rapina; - per le perdite patrimoniali derivanti da mancato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione delle date. Limiti di risarcimento: L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale assicurato per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all’Assicurato nello stesso periodo. Altre assicurazioni: L’Assicurato o il Contraente devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 c.c. Vincolo di solidarietà: |
L’assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti.
DIRITTO DI SURROGAZIONE
Fermo il disposto dell’Art. 1916 c.c. l’Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell’indennizzo.
Garanzie Responsabilità Civile:
AREA TECNICA
- danni da interruzioni, sospensioni, totali o parziali, di attività, con sottolimite pari al 10% del massimale con il limite di Euro 50.000,00;
- sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende, con scoperto 10%, minimo di Euro 500,00 e massimo risarcimento pari ad 1/3 del massimale di polizza con il massimo di Euro 100.000,00;
- RCO, sono escluse le malattie professionali.
Condizioni Speciali Area Tecnica:
GEOMETRA, INGEGNERE, ARCHITETTO e PERITO INDUSTRIALE EDILE
- Danni derivanti da attività di amministratore di stabili condominiali, con il massimo di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno;
- certificazione di conformità e rispondenza degli impianti come previsto dall’Art. 7 del D.M. 37/2008, con il limite di massimale di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno;
- visure ipotecarie o catastali e perizie immobiliari affidate all’Assicurato da Istituti di credito e società finanziarie per mutui o finanziamenti, con il limite di massimale di Euro 30.000,00 per sinistro e per anno ed una franchigia pari ad Euro 1.500,00;
- errori nella redazione e/o ritardi nella trasmissione alle autorità competenti di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e DIA (denuncia inizio attività) per perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai Clienti terzi, con il limite di massimale di Euro 25.000,00 per sinistro e per anno;
- “certificazione energetica” prevista dal D.L. 192/2005 modificato dal D. Lgs. 311/2006 e successive modificazioni ed integrazioni purché tale attività sia prevista anche dall’ordinamento professionale a cui l’assicurato è iscritto. La presente estensione di garanzia non vale se l’attività di certificazione energetica viene svolta senza l’abilitazione prevista dalle Leggi e regolamenti, anche regionali, in vigore e nelle modalità / termini previsti dalle stesse.
Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con un minimo assoluto di Euro 500,00, nel sottolimite del 5% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno.
PERITO INDUSTRIALE
- certificazione di conformità e rispondenza degli impianti come previsto dall’Art. 7 del D.M. 37/2008, con il limite di massimale di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno;
- l’assicurazione non vale per i danni o le perdite patrimoniali derivanti e/o conseguenti ad attività di progettista, direttore lavori e/o collaudatore.
DOTTORE AGRONOMO, AGROTECNICO, PERITO AGRARIO E DOTTORE FORESTALE
- certificazione di conformità e rispondenza degli impianti come previsto dall’Art. 7 del D.M. 37/2008, con il limite di massimale di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno;
- visure ipotecarie o catastali e perizie immobiliari affidate all’Assicurato da Istituti di credito e società finanziarie per mutui o finanziamenti, con il limite di massimale di Euro 30.000,00 per sinistro e per anno ed una franchigia pari ad Euro 1.500,00;
- errori nella redazione e/o ritardi nella trasmissione alle autorità competenti di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e DIA (denuncia inizio attività) per perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai Clienti terzi, con il limite di massimale di Euro 25.000,00 per sinistro e per anno;
- “certificazione energetica” prevista dal D.L. 192/2005 modificato dal D. Lgs. 311/2006 e successive modificazioni ed integrazioni purché tale attività sia prevista anche dall’ordinamento professionale a cui l’assicurato è iscritto. La presente estensione di garanzia non vale se l’attività di certificazione energetica viene svolta senza l’abilitazione prevista dalle Leggi e regolamenti, anche regionali, in vigore e nelle modalità / termini previsti dalle stesse.
Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con un minimo assoluto di Euro 500,00, nel sottolimite del 5% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno.
L’assicurazione non vale per i danni o le perdite patrimoniali:
- derivanti e/o conseguenti alla ricerca genetica su piante e animali domestici al fine dell’incremento produttivo, dell’ottenimento di nuove varietà e razze meglio resistenti alle malattie, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie bio-ingegneristiche;
- derivanti e/o conseguenti a controlli qualitativi sia dei prodotti agricoli che dei processi attinenti la loro trasformazione nelle varie filiere agroalimentari;
- derivanti da attività di tracciamento di strade, acquedotti e fognature;
Garanzie Aggiuntive Area Tecnica:
- Postuma decennale, presente il limite di 10 anni;
- Danno alle opere, scoperto 10% con minimo di Euro 2.600,00;
- Errata interpretazione di norme urbanistiche, scoperto 10% con minimo di Euro 2.600,00; l’assicurazione non vale:
- se l’esecuzione dell’opera progettata e/o diretta non risulta formalmente autorizzata dalla competente Autorità;
- se l’opera è stata realizzata in grave difformità alla concessione edilizia, intendendosi per grave il presupposto di dolo o colpa grave da parte dell’Assicurato. Restano in ogni caso escluse le perdite patrimoniali connesse a provvedimenti di condono edilizio applicato alle opere progettate e/o dirette dall’Assicurato.
- Gravi difetti nelle opere, scoperto 10% con minimo di Euro 2.600,00; l’assicurazione non vale:
- se l’esecuzione dell’opera progettata e/o diretta non risulta formalmente autorizzata dalla competente Autorità;
- se l’opera è stata realizzata in grave difformità alla concessione edilizia, intendendosi per grave il presupposto di dolo o colpa grave da parte dell’Assicurato. Restano in ogni caso escluse le perdite patrimoniali connesse a provvedimenti di condono edilizio applicato alle opere progettate e/o dirette dall’Assicurato. È escluso inoltre ogni costo per eventuali miglioramenti.
- Responsabilità Civile derivante dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, scoperto 10% con minimo di Euro 1.500,00 e sottolimite pari al 5% del massimale di polizza; sono esclusi i danni derivanti da inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e al D. Lgs. 163/2006, nonché il dolo o la colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.
- Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro derivante dall’applicazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, scoperto 10% con minimo di Euro 1.500,00 e sottolimite pari al 5% del massimale di polizza; l’assicurazione non vale:
- per le spese affrontate dal committente per modifiche, sostituzioni, rifacimenti, migliorie resi necessari a causa della inadeguatezza degli interventi indicati dall’Assicurato;
- per mancata rispondenza delle opere a quanto contenuto nel documento (relazione tecnica) predisposto dall’Assicurato;
- per la consapevole inosservanza delle norme previste per la prevenzione e protezione previste dalla legge;
- per i danni conseguenti a interruzione e sospensione, totali e parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
- Proprietà dei locali, con franchigia assoluta di Euro 150,00 per sinistro relativamente ai danni da spargimento d’acqua o da rigurgiti di fogna; sono esclusi i danni derivanti:
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- da spargimento d’acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali.
- alle opere e cose sulle quali sono installate, nell’edificio sede dell’ufficio o studio professionale, le insegne luminose e non;
- da attività esercitate nei fabbricati, all’infuori di quelle per le quali è prestata l’assicurazione.
- Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali, scoperto 10% con minimo di Euro 2.600,00 e sottolimite pari al 5% del massimale di polizza.
AREA ECONOMICA E GIURIDICA
- sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende, con scoperto 10%, minimo di Euro 500,00 e massimo risarcimento pari ad 1/3 del massimale di polizza con il massimo di Euro 100.000,00;
- RCO, sono escluse le malattie professionali.
Condizioni Speciali Area Economica e Giuridica:
DOTTORE COMMERCIALISTA – RAGIONIERE – TRIBUTARISTA – PERITO COMMERCIALE – REVISORE DEI CONTI
Rappresentanza ed assistenza dei clienti innanzi alla Commissione Tributaria, sempreché lo stesso non svolga attività di Giudice Tributario e/o membro di Commissione Tributaria; tale garanzia viene prestata nel limite di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con scoperto 10% e minimo di Euro 2.600,00.
NOTAIO
- Retroattività, non ha efficacia in relazione a fatti o eventi, noti all’assicurato prima della stipula del presente contratto, che possano dar luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi di polizza;
- Postuma decennale, entro 10 anni.
CONSULENTE DEL LAVORO
Rappresentanza ed assistenza dei clienti innanzi alla Commissione Tributaria, sempreché lo stesso non svolga attività di Giudice Tributario e/o membro di Commissione Tributaria; tale garanzia viene prestata nel limite di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con scoperto 10% e minimo di Euro 2.600,00.
MEDIATORE CIVILE/CONCILIATORE
- scoperto del 10%, un minimo di Euro 250,00 e massimo di Euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- l’assicurazione non vale per:
- le responsabilità previste dall’Art. 1762 c.c. “contraente non nominato”;
- errori od omissioni nell’esercizio dell’attività di rappresentanza di una delle parti per gli atti relativi all’esecuzione del contratto, ai sensi dell’Art. 1761 c.c.
AMMINISTRATORE CONDOMINIALE
L’assicurazione non vale per i danni o le perdite patrimoniali:
- per danni derivanti ad omissioni o ritardato pagamento di oneri dovuti ad Enti Pubblici o per altri adempimenti periodici (Bollette, diritti comunali, contributi vari, ecc.);
- per danni derivanti da colpa grave;
- derivanti all’assicurato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e/o riparazione dei fabbricati da lui amministrati;
- la garanzia non vale per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenze).
In caso di pratiche amministrative varie nei confronti degli Uffici Pubblici, esclusi eventuali danni derivanti da omissioni e/o ritardi di pagamento nei confronti di Enti Pubblici.
MAGISTRATO
In alcune specifiche casistiche definite dalla Legge n. 117/88, l’assicurazione è prestata fino alla concorrenza per sinistro e per periodo assicurativo di un importo pari ad 1/3 dello stipendio annuo (al netto delle ritenute fiscali) percepito dall’Assicurato al tempo in cui è proposta la domanda di risarcimento.
CENTRO ELABORAZIONE DATI/EDP
L’assicurazione non vale per i danni o le perdite patrimoniali:
- per le attività di elaborazione dei dati, finalizzate al servizio bancario;
- per i danni cagionati agli elaboratori ed alle apparecchiature elettroniche in genere;
- per il pagamento di penali messe a carico dell’Assicurato per il ritardo nella consegna dei documenti e nella registrazione o elaborazione dei dati;
- per le spese di rifacimento, correzione o modifica dei programmi di elaborazione errati.
GEOLOGO
L’assicurazione non vale:
- se i lavori sono eseguiti da imprese dell’Assicurato o di cui l’Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- per i danni alle opere in costruzione e/o costruite e a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano i lavori;
- per i danni da sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori;
- per i danni da furto e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
- per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- per i danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
- per i danni conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalla Pubblica Autorità;
- per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- per i danni conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
MEDIATORE IMMOBILIARE
L’assicurazione non vale per i danni o le perdite patrimoniali:
- derivanti e/o conseguenti a rappresentanza di una delle due parti per gli atti relativi all’esecuzione del contratto;
- derivanti e/o conseguenti a responsabilità previste dall’Art. 1762 c.c.;
- derivanti e/o conseguenti a concessione di fidejussione o prestazioni di garanzie per mutui e finanziamenti;
- derivanti e/o conseguenti da responsabilità che l’Assicurato possa avere per attività di costruttore o come amministratore di società;
- l’attività concernente operazioni di multiproprietà, cioè vendite limitate in frazione di tempo di un bene immobile;
- derivanti da responsabilità che l’assicurato possa avere per l’attività di costruttore e come amministratore di società di costruzione;
- l’attività di mediazione diversa dalla mediazione immobiliare.
MEDIATORE CREDITIZIO
L’assicurazione non vale per i danni o le perdite patrimoniali legate a:
- responsabilità previste dall’Art. 1762 c.c. “Contraente non nominato”;
- attività concernenti operazioni di multiproprietà, cioè vendite in frazione di tempo di un immobile nei casi di violazione delle vigenti leggi;
- fideiussioni;
- erogazione diretta di finanziamenti in qualsiasi forma;
- le richieste di risarcimento ed i maggiori costi sostenuti dai Clienti dalla mancata concessione di finanziamenti e/o mutui per contratti conclusi dall’Agente in attività finanziaria senza il preventivo avvallo da parte della Società mandante;
- le richieste di risarcimento connesse o conseguenti a frode e/o atto doloso posto in essere dall’Assicurato;
- le richieste di risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
- le richieste di risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da deprezzamento, perdite da investimento, perdite di profitto, pertite finanziarie in genere che derivino dall’oscillazione di un qualsiasi mercato finanziario.
Garanzie Aggiuntive Area Economica e Giuridica:
- Giudice tributario, scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00, nel sottolimite del 5% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno;
- Funzioni CAAF, scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00, nel sottolimite del 5% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno; resta in ogni caso esclusa l’attività di Direttore Tecnico o Responsabile CAAF.
- Retroattività a 5 anni, presente limite di 5 anni;
- Funzione di Sindaco - l’Assicurato deve includere negli introiti dichiarati in polizza anche i compensi annuali percepiti per tali funzioni, tali compensi non devono essere superiori al 35% del totale degli introiti indicati in polizza e tali funzioni devono essere svolte in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili. Inoltre:
- l’assicurazione si intende prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 2.600,00 ed il massimo di Euro 15.000,00 e nel sottolimite del 5% del massimale indicato in polizza con il massimo di Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno;
- si intendono comprese anche le funzioni di Sindaco assunte presso banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società finanziarie in genere. In tal caso, l’assicurazione si intende prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 5.000,00 ed il massimo di Euro 20.000,00, con sottolimite del 5% del massimale indicato in polizza con il massimo di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno;
- da tale estensione restano escluse:
• Le richieste di risarcimento relative a procedure di liquidazione ai sensi dell’Art. 2484, comma 1, punto 4, c.c.;
• Le richieste di risarcimento relative a procedure concorsuali, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa;
• Le richieste di risarcimento relative a società il cui ultimo bilancio antecedente la data di decorrenza dell’assicurazione presenti (o avrebbe dovuto presentare, applicando corretti sistemi di redazione) una perdita ante imposte superiore al 25% del patrimonio netto;
• Le richieste di risarcimento relative a somme percepite dall’Assicurato a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare delibera dell’organo competente;
• Le richieste di risarcimento avanzate direttamente o indirettamente da società o enti in cui l’Assicurato abbia un interesse economico-finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.).
- Funzioni pubbliche, scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00 e nel sottolimite del 5% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno.
- Funzioni di Arbitro, scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00 e nel sottolimite del 5% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno.
- Proroga della copertura in caso di cessazione dell’attività, entro il limite di 1/3 del massimale annuo e purché i danni siano stati denunciati entro 5 anni dalla cessazione del contratto e previo pagamento di un importo non inferiore al doppio dell’ultima annualità di premio.
- Responsabilità civile ai sensi del D. Lgs. 196/2003, scoperto del 15% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00 e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo di Euro 25.000,00. La copertura si intende operante purché i danni siano conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito; rimangono comunque escluse le multe e le ammende inflitte direttamente all’Assicurato o all’Ente di appartenenza per fatto dell’Assicurato stesso.
- Proprietà dei locali, con franchigia assoluta di Euro 150,00 per sinistro relativamente ai danni da spargimento d’acqua o da rigurgiti di fogna; sono esclusi i danni derivanti:
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- da spargimento d’acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali.
- alle opere e cose sulle quali sono installate, nell’edificio sede dell’ufficio o studio professionale, le insegne luminose e non;
- da attività esercitate nei fabbricati, all’infuori di quelle per le quali è prestata l’assicurazione.
- Visto di conformità, scoperto del 10% col minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 25.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale di Euro 3.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. Restano escluse le specifiche coperture delle somme di cui all’Art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e s.m.i. limitatamente al rilascio di un visto infedele sui modelli 730 precompilati. Tale copertura vale per le richieste di risarcimento riferite ad errori (esclusi in ogni caso i comportamenti dolosi) posti in essere dall’Assicurato durante il periodo di efficacia del contratto e presentate entro i 5 anni successivi alla scadenza dello stesso, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.
- Asseverazione studi settore, scoperto del 10% col minimo assoluto di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 25.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale di Euro 3.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. La copertura vale per le richieste di risarcimento riferite ad errori (esclusi in ogni caso i comportamenti dolosi) posti in essere dall’Assicurato durante il periodo di efficacia del contratto e presentate entro i 5 anni successivi alla scadenza dello stesso, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.
- Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro derivante dall’applicazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, scoperto 10% con minimo di Euro 1.500,00 e sottolimite pari al 5% del massimale di polizza; l’assicurazione non vale:
- per le spese affrontate dal committente per modifiche, sostituzioni, rifacimenti, migliorie resi necessari a causa della inadeguatezza degli interventi indicati dall’Assicurato;
- per mancata rispondenza delle opere a quanto contenuto nel documento (relazione tecnica) predisposto dall’Assicurato;
- per la consapevole inosservanza delle norme previste per la prevenzione e protezione previste dalla legge;
- per i danni conseguenti a interruzione e sospensione, totali e parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 c.c. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennità. |
Assistenza diretta/in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta o in convenzione. | |
Gestione da parte di altre imprese: non sono previste forme di gestione da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell’Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del medesimo Art. 2952 c.c. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (Art. 2952, comma terzo, c.c.). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza. |
Obblighi dell’impresa | Pagamento dell’indennizzo: espletata l’attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da HDI Italia entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l’indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Per il pagamento del premio possono essere concordate forme di frazionamento annuale o semestrale. Il frazionamento semestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 3%. |
Rimborso | Non sono previsti casi di rimborso del premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo) Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C. Per sinistro In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso. |
Risoluzione | Non sono previsti altri casi, oltre quelli disciplinati dalla Legge. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto ai professionisti non facenti parte dell’area medica per la responsabilità civile verso terzi durante l’esercizio della loro professione. |
Quali costi devo sostenere? |
costi di intermediazione: il contratto prevede costi di intermediazione pari al 26% del premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Le modalità di presentazione dei reclami all’impresa sono: • A mezzo raccomandata al seguente indirizzo: HDI Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxx • A mezzo fax 02/00000000 • A mezzo mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx - xxx.xxxx.xx. Arbitrato Irrituale: le controversie con l’Assicurato possono essere demandate ad un Collegio di tre medici, fatta salva la possibilità di rivolgersi alla Autorità Giudiziaria. Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina all’Assicurato. Per l’accertamento del danno materiale a cose, l’ammontare del danno può essere concordato direttamente tra la Società ed il Contraente oppure tra due Periti nominati dalle parti (Contraente e Società) che in caso di disaccordo possono nominarne un terzo o direttamente o tramite nomina del Presidente del Tribunale. Le decisioni sui punti controversi, sono prese a maggioranza. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto dell’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti. In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
PROFESSIONISTA 2.0
Contratto di Assicurazione di responsabilità civile professionale
Il presente documento (Edizione 02/2022), contenente:
• Glossario
• Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Tale documento è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA – ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari
Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni»
AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall’Art. 166, 2° comma del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate su sfondo grigio.
Glossario
Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:
ASSICURATO:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.
COLLAUDATORE:
il singolo libero professionista che, per incarico e nell’interesse del committente, esegue il collaudo statico dell’opera.
CONTRAENTE:
il soggetto che stipula l’assicurazione.
COSE:
sia gli oggetti materiali sia gli animali.
DIRETTORE DEI LAVORI:
il singolo libero professionista che, per incarico e nell’interesse del committente, segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori.
FATTO NOTO:
qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato.
FATTURATO:
Introiti complessivi annui del professionista (intendendosi per introiti quelli dichiarati ai fini I.V.A. al netto dell’I.V.A. e della cessione di beni).
FRANCHIGIA:
l’importo prestabilito espresso in cifra o in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INTROITI:
si intendono gli introiti dichiarati ai fini IVA al netto dell’IVA e delle cessioni di beni.
IVASS:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
PERDITE PATRIMONIALI:
il pregiudizio economico, risarcibile ai termini di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.
POLIZZA:
il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO:
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
PROGETTISTA:
il singolo libero professionista che, individualmente o insieme ad altri professionisti, predisponga un progetto relativamente a costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative.
RETROATTIVITÀ:
il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza del periodo di assicurazione indicata in polizza. La Società riterrà valide le richieste di risarcimento concernenti fatti o circostanze denunciati per la prima volta in corso di validità dell’assicurazione in conseguenza di atti illeciti perpetrati entro il periodo di retroattività indicato nelle condizioni di polizza. Nessuna copertura assicurativa viene prestata per la propria attività svolta anche precedentemente alla stipula della polizza presso un’associazione professionale o uno studio associato o una società diversa dal Contraente.
RISCHIO:
la probabilità che si verifichi il sinistro.
SCOPERTO:
la percentuale di danno risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato.
SINISTRO:
la richiesta scritta di risarcimento danni di terzi per la quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ:
HDI Italia S.p.A.
PROFESSIONISTA 2.0
Condizioni di Assicurazione
• Sezione 1 - Area Tecnica (Settore A)
• Sezione 2 - Area Economica e Giuridica (Settore B)
• Sezione 3 - Norme comuni a tutte le Sezioni
Indice
Sezione 1 – Area Tecnica (Settore A)………….……………………......................................... | pag. 5 |
• Chi è assicurato………………………………………………………………..…….................................... | pag. 5 |
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………..…………………….............................. | pag. 5 |
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ | pag. 9 |
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… | pag. 11 |
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti……………………….………………….. | pag. 11 |
Sezione 2 – Area Economica e Giuridica (Settore B).………………................................... | pag. 13 |
• Chi è assicurato………………………………………………………………..…….................................... | pag. 13 |
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………..…………………….............................. | pag. 13 |
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ | pag. 16 |
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… | pag. 20 |
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti……………………….………………….. | pag. 21 |
Sezione 3 – Norme comuni a tutte le Sezioni………….…………………………………...……….…. | pag. 22 |
SEZIONE 1 – AREA TECNICA (Settore A)
Chi è assicurato
Art. 1.1 – ASSICURATO
I soggetti assicurati sono i professionisti per la responsabilità civile verso terzi durante l’esercizio della loro professione.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 1.2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, per:
a) morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell’esercizio dell’attività professionale di progettista e/o direttore dei lavori nonché collaudatore descritta in polizza, relativamente a costruzioni rurali, industriali, civili, impianti di servizi generali interni a stabilimenti od a costruzioni civili, impianti per la distribuzione delle acque, fognature urbane, artistiche e decorative, svolta nei termini delle Leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
b) perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano;
c) danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti in relazione alla conduzione dei locali adibiti all’attività dell’Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.
d) consulenze tecniche giudiziali, stragiudiziali e catastali;
e) attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti. L’assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità personale dei collaboratori indicati in polizza, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale.
L’assicurazione comprende altresì i danni da interruzioni, sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza. Questa estensione è prestata con un sottolimite pari al 10% del massimale con il limite di Euro 50.000,00.
L’assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222. Per quanto riguarda le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato, il massimale di polizza si intende ridotto ad 1/3 con il massimo di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 500,00;
Qualora il contratto fosse stipulato da uno Studio Associato, si conviene che per Assicurato si intendono lo Studio Professionale Associato o la Società fra Professionisti ove ammessa secondo la Legge italiana, indicati quale Contraente e, limitatamente all’attività prestata per conto del Contraente, qualsiasi Socio, associato e prestatore di lavoro passato, presente e futuro, che faccia parte o abbia fatto parte del Contraente, purché iscritti al relativo Albo Professionale, ove previsto, istituito ai sensi di Legge e non sospesi per qualunque causa dall’esercizio della professione.
La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale convenuto per sinistro e per periodo di assicurazione il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei professionisti con il Contraente/Assicurato o tra loro.
Art. 1.3 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000
n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 5%.
Da tale garanzia sono comunque escluse le malattie professionali.
La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Art. 1.4 - A – POSTUMA DECENNALE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 1.19 lettera e), l’assicurazione vale per i danni che si verificano dopo l’ultimazione dei lavori ed entro
10 anni dalla data di compimento di ogni singola opera.
Art. 1.5 - B – DANNO ALLE OPERE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 1.19 lettera a), l’assicurazione vale per i danni materiali e diretti causati alle opere oggetto di progettazione, direzione lavori e collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione da uno dei seguenti eventi:
a) rovina totale o parziale delle opere;
b) rovina e gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità e/o utilizzo dell’opera.
Questa Garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo assoluto di Euro 2.600,00.
Si precisa che sono comprese in garanzia le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità dell’opera determinando pericolo di rovina dell’opera stessa o di parti di essa, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società.
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti precedentemente o sulla entità di esse, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un Collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede, a scelta della Società, presso la Direzione della Società stessa o presso la sede dell’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.
Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza dei voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 1.6 - C – ERRATA INTERPRETAZIONE DI NORME URBANISTICHE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 1.19 lettera b), l’assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate a terzi compreso il committente per responsabilità derivanti da errori di calcolo di volumi urbanistici o errate interpretazioni di normative urbanistiche, norme, regolamenti o prescrizioni edilizie. Tale estensione è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di Euro 2.600,00.
L’assicurazione non vale:
a) se l’esecuzione dell’opera progettata e/o diretta non risulta formalmente autorizzata dalla competente Autorità;
b) se l’opera è stata realizzata in grave difformità alla concessione edilizia, intendendosi per grave il presupposto di dolo o colpa grave da parte dell’Assicurato.
Restano in ogni caso escluse le perdite patrimoniali connesse a provvedimenti di condono edilizio applicato alle opere progettate e/o dirette dall’Assicurato.
Art. 1.7 - D – GRAVI DIFETTI NELLE OPERE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 1.19 lettera a), l’assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate a terzi compreso il committente per gravi difetti riscontrati nelle opere progettate e/o dirette sopravvenuti dopo la loro ultimazione, che rendano inidonea la costruzione all’uso al quale è destinata, escluso comunque ogni costo per eventuali miglioramenti. Tale estensione è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di Euro 2.600,00.
L’assicurazione non vale:
a) se l’esecuzione dell’opera progettata e/o diretta non risulta formalmente autorizzata dalla competente Autorità;
b) se l’opera è stata realizzata in grave difformità alla concessione edilizia, intendendosi per grave il presupposto di dolo o colpa grave da parte dell’Assicurato.
Restano in ogni caso escluse le perdite patrimoniali connesse a provvedimenti di condono edilizio applicato alle opere progettate e/o dirette dall’Assicurato.
Art. 1.8 - E – RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008 (EX DECRETO LEGISLATIVO N.
494 DEL 1996) E SUCCESSIVE MODIFICHE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 1.19 lettera c), l’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di:
• responsabile dei lavori;
• coordinatore per la progettazione;
• coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
così come rispettivamente definiti nell’Art. 3.2 lettere c), e), f), del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 (ex Decreto Legislativo n. 494 del 1996) e successive modifiche.
Resta inteso e convenuto che sono esclusi i danni derivanti da inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (ex decreto legislativo n. 626 del 1994) nonché al Decreto Legislativo 163 del 2006 (ex Decreto Legislativo n. 494 del 1996) e successive modifiche.
Si conviene tra le Parti che non costituisce comunque motivo di decadenza dal diritto al risarcimento l’inosservanza degli obblighi derivanti dai decreti legislativi in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo assoluto di Euro 1.500,00, nel sottolimite del
5% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno.
Art. 1.9 - F – CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008 (EX LEGGE N. 626 DEL 1994) E SUCCESSIVE MODIFICHE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 1.19 lettera c), l’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose nonché, a parziale deroga dell’Art. 1.18 lettera j), per le perdite patrimoniali, derivante dallo
svolgimento dell’attività di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro come disposto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (ex Decreto Legislativo n. 626 del 1994) e successive modifiche.
L’assicurazione non vale:
• per le spese affrontate dal committente per modifiche, sostituzioni, rifacimenti, migliorie resi necessari a causa della inadeguatezza degli interventi indicati dall’Assicurato;
• per mancata rispondenza delle opere a quanto contenuto nel documento (relazione tecnica) predisposto dall’Assicurato;
• per la consapevole inosservanza delle norme previste per la prevenzione e protezione previste dalla legge;
• per i danni conseguenti a interruzione e sospensione, totali e parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo assoluto di Euro 1.500,00, nel sottolimite del
5% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno.
Art. 1.10 - G – RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003 E
SUCCESSIVE MODIFICHE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 1.18 lettera j), l’assicurazione comprende la responsabilità civile all’Assicurato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 196/2003, così come armonizzati dal D. Lgs. 101/2018, per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzazione, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito; rimangono comunque escluse le multe e le ammende inflitte direttamente all’Assicurato o all’Ente di appartenenza per fatto dell’Assicurato stesso.
Tale estensione è prestata con uno scoperto del 15% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 517,00 e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo di Euro 25.823,00.
Art. 1.11 - H – PROPRIETÀ DEI LOCALI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 1.19 lettera f), l’assicurazione comprende la responsabilità civile per danni a Terzi derivante dalla proprietà dei locali adibiti ad ufficio o studio professionale, compresi gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, con esclusione dei danni derivanti:
a) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
b) da spargimento d’acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali.
c) alle opere e cose sulle quali sono installate, nell’edificio sede dell’ufficio o studio professionale, le insegne luminose e non;
d) da attività esercitate nei fabbricati, all’infuori di quelle per le quali è prestata l’assicurazione.
Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, derivanti da rottura accidentale, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 150,00 per ciascun sinistro.
Art. 1.12 - I – DANNI ALLE COLTURE, PRODOTTI AGRICOLI ED ANIMALI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 1.19 lettera a), l’assicurazione è operante anche per i danni alle colture, prodotti agricoli ed animali oggetto delle prestazioni professionali dell’Assicurato.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo assoluto di Euro 2.600,00, nel sottolimite del
5% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno.
Art. 1.13 - L – RETROATTIVITÀ A 5 ANNI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 1.24 lettera a), l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di assicurazione anche se relative a comportamenti colposi posti in essere nei 5 anni precedenti la stipulazione del contratto.
Art. 1.14 - DL – LIMITAZIONE ALLA SOLA ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI (operante se richiamata nella
scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 1.2 la copertura assicurativa si intende limitata alla sola attività professionale di Direttore dei Lavori.
Art. 1.15 - PR – LIMITAZIONE ALLA SOLA ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI PROGETTISTA (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 1.2 la copertura assicurativa si intende limitata alla sola attività professionale di Progettista.
Art. 1.16 - FR – FRANCHIGIA FRONTALE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Xxxxx ed invariati i casi in cui siano previste in polizza franchigie superiori, negli altri casi il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell’importo, per singolo sinistro, espressamente indicato in polizza (franchigia).
Resta inteso che tali franchigie riguardano esclusivamente la garanzia RC professionale, restando escluse le casistiche di RC della conduzione e/o proprietà dei locali.
Art. 1.17 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
a) le persone cui compete la qualifica di Assicurato;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio,
c)
nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
Inoltre, nel caso in cui l’Assicurato non sia una persona fisica, non sono considerati terzi:
d) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui alla precedente lettera b);
e) le società e/o persone giuridiche in cui l’Assicurato sia legale rappresentante, consigliere di amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.
Art. 1.18 - ESCLUSIONI
L’assicurazione non vale:
a) se al tempo dell’esplicazione dell’attività professionale indicata in polizza, l’Assicurato non era iscritto al relativo albo professionale, ove previsto;
b) per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelli derivanti da furto, rapina e incendio;
c) per le perdite patrimoniali inerenti l’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco in società o enti;
d) per le perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
e) per le perdite patrimoniali conseguenti a interruzioni, sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
f) per le perdite patrimoniali conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalla Pubblica Autorità;
g) per le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivantigli dalla legge;
h) per le perdite patrimoniali derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione delle date;
i) per le perdite patrimoniali conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
j) per le perdite patrimoniali conseguenti a responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (ex Decreto legislativo n. 626 del 1994) e del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (ex Legge n. 675 del 1996) e successive modifiche;
k) in caso di dolo dell’Assicurato;
l) per la responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l’utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile.
Per nanotecnologie si intende (US National Nanotechnology Initiative 2007): ricerca e sviluppo di tecnologie su scala atomica, molecolare o macromolecolare dell’ordine da 1 a 100 nanometri(nm) approssimativamente; creazione e utilizzo di strutture, dispositivi e sistemi con nuove proprietà e funzioni come risultato delle loro dimensioni piccole e/o intermedie; capacità di controllare o manipolare su scala atomica;
m) relativamente agli stabilimenti industriali, per la responsabilità civile dell’Assicurato conseguente alla progettazione e/o direzione di lavori di montaggio degli impianti specificatamente connessi all’attività industriale svolta nello stabilimento stesso, nonché al loro collaudo;
n) se i lavori progettati (o diretti, oppure progettati e diretti) non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle leggi o dai regolamenti;
o) se i lavori sono eseguiti da impresa dell’Assicurato o di cui l’Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
p) per i danni arrecati dalle opere progettate e/o dirette dall’Assicurato e per le quali i lavori di costruzione erano già iniziati alla data di stipulazione della presente polizza;
q) per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori nonché a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
r) per i danni da furto e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute;
s) per le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivantegli dalla legge;
t) per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili compresi i droni di peso superiore ai 250 gr.;
u) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
v) per i danni derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione delle date;
w) per i danni all’ambiente e/o conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
x) derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”, come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l’azione di un virus o malware.
Art. 1.19 - RISCHI ASSICURABILI SOLO CON PATTO SPECIALE
L’assicurazione R.C.T. non vale:
a) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e alle colture e alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ivi compresi i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso od alle necessità cui sono destinate;
b) per i danni conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalla Pubblica Autorità;
c) per i danni da responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi:
• Decreto Legislativo n. 163 del 2006 (ex Legge n. 109 del 1994) e successive modifiche;
• Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (ex Decreto Legislativo n. 494 del 1996 ed ex Decreto Legislativo n. 626 del 1994) e successive modifiche;
d) per i danni da responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (ex Legge n. 675 del 1996) e successive modifiche;
e) per i danni verificatisi dopo l’ultimazione dei lavori, intendendosi per ultimazione dei lavori il verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:
• sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
• consegna anche provvisoria delle opere al committente;
• uso delle opere secondo destinazione;
f) per i danni da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 1.20 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’Assicurazione R.C.T./R.C.O. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei.
Art. 1.21 – LIMITI DI INDENNIZZO
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nello stesso periodo.
In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione.
A tale fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.
Art. 1.22 - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ
L’assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti.
Art. 1.23 - CONDIZIONI SPECIALI
Valide quando l’assicurazione sia riferita ad una o più delle attività e dei rischi sottoindicati.
1) GEOMETRA, INGEGNERE, ARCHITETTO e PERITO INDUSTRIALE EDILE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare, per perdite patrimoniali, quale civilmente responsabile nell’esercizio delle attività, svolte nei termini delle Leggi e dei regolamenti che le disciplinano, di seguito indicate:
a) attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria su materie rientranti nelle proprie competenze professionali;
b) i danni derivanti dall’attività di amministratore di stabili condominiali, con il limite di massimale di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno;
c) certificazione di conformità e rispondenza degli impianti come previsto dall’Art. 7 del D.M. 37/2008, con il limite di massimale di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno;
d) visure ipotecarie o catastali e perizie immobiliari affidate all’Assicurato da Istituti di credito e società finanziarie per mutui o finanziamenti, con il limite di massimale di Euro 30.000,00 per sinistro e per anno ed una franchigia pari ad Euro 1.500,00;
e) errori nella redazione e/o ritardi nella trasmissione alle autorità competenti di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e DIA (denuncia inizio attività) per perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai Clienti terzi, con il limite di massimale di Euro 25.000,00 per sinistro e per anno;
f) consulenza fiscale personalizzata al contribuente, gestione delle pratiche per il recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio energetico, redazione e gestione di contratti di locazione; compilazione studi di settore, bollettini ICI/IMU e dichiarazioni di successione; compilazione di dichiarazioni dei redditi Modello 730, Modello unico, RED e ISEE;
g) “certificazione energetica” prevista dal D.L. 192/2005 modificato dal D. Lgs. 311/2006 e successive modificazioni ed integrazioni purché tale attività sia prevista anche dall’ordinamento professionale a cui l’assicurato è iscritto.
La presente estensione di garanzia non vale se l’attività di certificazione energetica viene svolta senza l’abilitazione prevista dalle Leggi e regolamenti, anche regionali, in vigore e nelle modalità / termini previsti dalle stesse.
Questa Garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con un minimo assoluto di Euro 500,00, nel sottolimite del 5% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno.
2) PERITO INDUSTRIALE (esclusi specialisti in Edilizia, Costruzioni Aeronautiche e Industria Mineraria)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato esclusivamente di quanto questi sia tenuto a pagare, per perdite patrimoniali, quale civilmente responsabile nell’esercizio delle attività, svolte nei termini delle Leggi e dei regolamenti che le disciplinano, di seguito indicate:
a) attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria su materie rientranti nelle proprie competenze professionali;
b) certificazione di conformità e rispondenza degli impianti come previsto dall’Art. 7 del D.M. 37/2008, con il limite di massimale di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno.
Ad integrazione di quanto dall’Art. 1.18, l’assicurazione non vale per i danni o le perdite patrimoniali:
c) derivanti e/o conseguenti ad attività di progettista, direttore lavori e/o collaudatore previste al punto 1) dell’Art. 1.2 – Oggetto dell’assicurazione, salvo quanto previsto alla lettera b) della presente Condizione Speciale.
3) DOTTORE AGRONOMO, AGROTECNICO, PERITO AGRARIO E DOTTORE FORESTALE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare, per perdite patrimoniali, quale civilmente responsabile nell’esercizio delle attività, svolte nei termini delle Leggi e dei regolamenti che le disciplinano, di seguito indicate:
a) attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria su materie rientranti nelle proprie competenze professionali;
b) certificazione di conformità e rispondenza degli impianti come previsto dall’Art. 7 del D.M. 37/2008, con il limite di massimale di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno;
c) visure ipotecarie o catastali e perizie immobiliari affidate all’Assicurato da Istituti di credito e società finanziarie per mutui o finanziamenti, con il limite di massimale di Euro 30.000,00 per sinistro e per anno ed una franchigia pari ad Euro 1.500,00;
d) errori nella redazione e/o ritardi nella trasmissione alle autorità competenti di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e DIA (denuncia inizio attività) per perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai Clienti terzi, con il limite di massimale di Euro 25.000,00 per sinistro e per anno;
e) “certificazione energetica” prevista dal D.L. 192/2005 modificato dal D. Lgs. 311/2006 e successive modificazioni ed integrazioni purché tale attività sia prevista anche dall’ordinamento professionale a cui l’assicurato è iscritto.
La presente estensione di garanzia non vale se l’attività di certificazione energetica viene svolta senza l’abilitazione prevista dalle Leggi e regolamenti, anche regionali, in vigore e nelle modalità / termini previsti dalle stesse.
Questa Garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con un minimo assoluto di Euro 500,00, nel sottolimite del 5% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno.
Ad integrazione di quanto dall’Art. 1.18, l’assicurazione non vale per i danni o le perdite patrimoniali:
f) derivanti e/o conseguenti alla ricerca genetica su piante e animali domestici al fine dell’incremento produttivo, dell’ottenimento di nuove varietà e razze meglio resistenti alle malattie, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie bio-ingegneristiche;
g) derivanti e/o conseguenti a controlli qualitativi sia dei prodotti agricoli che dei processi attinenti la loro trasformazione nelle varie filiere agroalimentari;
h) derivanti da attività di tracciamento di strade, acquedotti e fognature.
Art. 1.24 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
Il Contraente / Assicurato dichiara, ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c., di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per danno a lui imputabile.
a) Inizio della garanzia
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di effetto della polizza.
b) Termine della garanzia
L’assicurazione non ha più effetto dalla data di scadenza della polizza, sono pertanto escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato successivamente alla cessazione della presente assicurazione per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante o prima del periodo di validità della stessa.
c) Sostituzione di altra polizza di assicurazioni
Nel caso in cui la presente polizza ne sostituisca altra, senza soluzione di continuità, con la medesima Società e per lo stesso rischio, l’Assicurato rinuncia ad ogni diritto nascente dalla polizza sostituita.
Art. 1.25 - CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurato perde ogni diritto derivantegli dalla presente polizza nei casi di:
a) dolo dell’Assicurato stesso;
b) sospensione o radiazione dell’Assicurato dall’Albo professionale, ove previsto;
c) morte dell’Assicurato.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 1.26 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente devono darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo
xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne sono
venuti a conoscenza ai sensi dell’Art.1913 c.c.
Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato o il Contraente siano venuti a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro successivamente a loro pervenuti. Se l’Assicurato o il Contraente omettono o ritardano la presentazione della denuncia di sinistro, l’invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o di ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
Art. 1.27 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Danni da interruzione attività | 1.2 | 10% del massimale con il limite di Euro 50.000,00 | === |
Sanzioni di natura fiscale, multe, ammende | 1.2 | 1/3 del massimale con il limite di Euro 100.000,00 | 10% con minimo di Euro 500,00 |
R.C.O. - Morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente | 1.3 punto B) | === | 5% |
Danno alle opere | 1.5 | === | 10% con minimo assoluto di Euro 2.600,00 |
Errata interpretazione di norme urbanistiche | 1.6 | === | 10% con minimo assoluto di Euro 2.600,00 |
Gravi difetti nelle opere | 1.7 | === | 10% con minimo assoluto di Euro 2.600,00 |
Responsabilità civile derivante dal D. Lgs. 81/2008 (ex D. Lgs. 494/96) e s.m. | 1.8 | 5% del massimale | 10% con minimo assoluto di Euro 1.500,00 |
Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro derivante dall’applicazione del D. Lgs. 81/08 (ex legge 626/94) e s.m. | 1.9 | 5% del massimale | 10% con minimo assoluto di Euro 1.500,00 |
Responsabilità civile derivante dall’applicazione D. Lgs. 196/03 e s.m. | 1.10 | massimale di Euro 25.823,00 | 15% con minimo assoluto di Euro 517,00 |
Proprietà dei locali | 1.11 | === | Euro 150,00 per danni da spargimento acqua o rigurgiti fogna |
Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali | 1.12 | 5% del massimale | 10% con minimo assoluto di Euro 2.600,00 |
Franchigia frontale | 1.16 | === | Franchigia libera |
Condizioni speciali: Geometra, ingegnere, architetto e perito industriale edile - danni derivanti dall’attività di amministratore di stabili condominiali | 1.23 punto 1.b) | limite di massimale di Euro 100.000,00 | === |
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Condizioni speciali: Geometra, ingegnere, architetto e perito industriale edile - certificazione conformità e rispondenza impianti da Art. 7 D.M. 37/08 | 1.23 punto 1.c) | limite di massimale di Euro 100.000,00 | === |
Condizioni speciali: Geometra, ingegnere, architetto e perito industriale edile - visure ipotecarie, catastali, perizie immobiliari | 1.23 punto 1.d) | limite di massimale di Euro 30.000,00 | Euro 1.500,00 |
Condizioni speciali: Xxxxxxxx, ingegnere, architetto e perito industriale edile - errori nella redazione e/o ritardi nella trasmissione alle autorità competenti di SCIA | 1.23 punto 1.e) | limite di massimale di Euro 25.000,00 | === |
Condizioni speciali: Geometra, ingegnere, architetto e perito industriale edile - certificazione energetica da D.L. 192/05 modificato da D. Lgs. 311/06 e s.m. | 1.23 punto 1.g) | 5% del massimale | 20% con minimo assoluto di Euro 500,00 |
Condizioni speciali: Perito industriale (esclusi specialisti in edilizia, costruzioni aeronautiche e industria mineraria) - certificazione conformità e rispondenza impianti da Art. 7 D.M. 37/08 | 1.23 punto 2.b) | limite di massimale di Euro 100.000,00 | === |
Condizioni speciali: Dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e dottore forestale - certificazione conformità e rispondenza impianti da Art. 7 D.M. 37/08 | 1.23 punto 3.b) | limite di massimale di Euro 100.000,00 | === |
Condizioni speciali: Dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e dottore forestale - visure ipotecarie, catastali, perizie immobiliari | 1.23 punto 3.c) | limite di massimale di Euro 30.000,00 | Euro 1.500,00 |
Condizioni speciali: Dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e dottore forestale - errori nella redazione e/o ritardi nella trasmissione alle autorità competenti di SCIA | 1.23 punto 3.d) | limite di massimale di Euro 25.000,00 | === |
Condizioni speciali: Dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e dottore forestale - certificazione energetica da D.L. 192/05 modificato da D. Lgs. 311/06 e s.m. | 1.23 punto 3.e) | 5% del massimale | 20% con minimo assoluto di Euro 500,00 |
SEZIONE 2 – AREA ECONOMICA E GIURIDICA (Settore B)
Chi è assicurato
Art. 2.1 – ASSICURATO
I soggetti assicurati sono i professionisti per la responsabilità civile verso terzi durante l’esercizio della loro professione.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 2.2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile:
a) di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano. L’assicurazione comprende le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori imputabili all’Assicurato stesso;
b) di danni corporali o materiali, involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla conduzione dei locali adibiti all’attività dell’Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti. L’assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità personale dei collaboratori indicati in polizza, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale, ove previsto.
Qualora il contratto fosse stipulato da uno Studio Associato, si conviene che per Assicurato si intendono lo Studio Professionale
Associato ola Società fra Professionisti ove ammessa secondo la Legge italiana, indicati quale Contraente e, limitatamente
all’attività prestata per conto del Contraente, qualsiasi Socio, associato e prestatore di lavoro passato, presente e futuro, che faccia parte o abbia fatto parte del Contraente, purché iscritti al relativo Albo Professionale, ove previsto, istituito ai sensi di Legge e non sospesi per qualunque causa dall’esercizio della professione.
La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale convenuto per sinistro e per periodo di assicurazione il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei professionisti con il Contraente/Assicurato o tra loro.
Art. 2.3 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti
D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 5%.
Da tale garanzia sono comunque escluse le malattie professionali.
La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Art. 2.4 - A - GIUDICE TRIBUTARIO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 2.21 lettera b), l’assicurazione comprende i danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Giudice Tributario conferito dalla competente Autorità.
L’assicurazione si intende prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00, nel sottolimite del 5% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno.
Art. 2.5 - B - FUNZIONI CAAF (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A deroga dell’Art. 2.21 lettera d), l’assicurazione vale per i danni cagionati a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi alle attività esplicate nell’ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale.
Resta in ogni caso esclusa l’attività di Direttore Tecnico o Responsabile del C.A.A.F.
L’assicurazione si intende prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00, nel sottolimite del 5% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno.
Art. 2.6 - C- GARANZIA POSTUMA (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 2.26 l’assicurazione è operante per i fatti dannosi accaduti nel periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, anche se denunciati dopo la cessazione del contratto, nel rispetto comunque dei termini di prescrizione previsti dalla legge ed a condizione che il sinistro che ha provocato la denuncia si sia verificato nel periodo di efficacia della polizza.
Art. 2.7 - D - RETROATTIVITÀ A 5 ANNI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 2.26 l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di assicurazione anche se relative a comportamenti colposi posti in essere nei cinque anni precedenti la stipulazione del contratto.
Art. 2.8 - E - FUNZIONE DI SINDACO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 2.21 lettera a), l’assicurazione vale per i danni cagionati a terzi, compresi soci e creditori sociali, in conseguenza di violazione colposa da parte dell’Assicurato dei doveri connessi all’esplicazione delle funzioni di Sindaco di Società quotate in borsa, Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni, ai sensi dell’Art. 2407 c.c. nonché Società a Responsabilità Limitata.
a) condizioni per l’estensione di garanzia
l’efficacia di tale estensione è subordinata alle seguenti condizioni:
- che l’Assicurato abbia incluso negli introiti dichiarati in polizza anche i compensi annuali percepiti per tali funzioni;
- che tali compensi non siano superiori al 35% del totale degli introiti indicati in polizza;
- che tali funzioni siano svolte in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.
b) Limiti dell’estensione di garanzia
L’assicurazione si intende prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 2.600,00 ed il massimo di Euro 15.000,00 e nel sottolimite del 10% del massimale indicato in polizza con il massimo di Euro 300.000,00 per sinistro e per anno.
Fermo restando quanto sopra previsto, si intendono comprese anche le funzioni di Sindaco assunte presso banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società finanziarie in genere. In tal caso, l’assicurazione si intende prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 5.000,00 ed il massimo di Euro 20.000,00, con sottolimite del 5% del massimale indicato in polizza con il massimo di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno.
Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opera a secondo rischio, quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, se esistenti, aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente polizza.
c) Esclusioni
Da tale estensione restano escluse:
- le richieste di risarcimento relative a procedure di liquidazione ai sensi dell’Art. 2484, comma 1, punto 4, c.c.;
- le richieste di risarcimento relative a procedure concorsuali, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa;
- le richieste di risarcimento relative a società il cui ultimo bilancio antecedente la data di decorrenza dell’assicurazione presenti (o avrebbe dovuto presentare, applicando corretti sistemi di redazione) una perdita ante imposte superiore al 25% del patrimonio netto;
- le richieste di risarcimento relative a somme percepite dall’Assicurato a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare delibera dell’organo competente;
- le richieste di risarcimento avanzate direttamente o indirettamente da società o enti in cui l’Assicurato abbia un interesse economico-finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.).
Art. 2.9 - F - FUNZIONI PUBBLICHE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 2.21 b) e c), l’assicurazione vale per i danni cagionati a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi all’espletamento di funzioni di carattere pubblico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non limitativo gli incarichi di:
• curatore fallimentare;
• commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
• commissario xxxxxxxxxx nelle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
• commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative;
• sindaco di Enti Pubblici (componente del collegio sindacale);
• revisore dei bilanci dei Comuni o delle Province (o Enti territoriali equivalenti alle Provincie);
• custode giudiziario e delegato alle vendite.
sempreché tali incarichi rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.
L’assicurazione si intende prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00 e nel sottolimite del 5% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno.
Art. 2.10 - G - FUNZIONI DI ARBITRO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 2.21 lettera b), l’assicurazione vale per i danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Xxxxxxx.
L’assicurazione si intende prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00 e nel sottolimite del 5% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno.
Art. 2.11 - H - PROROGA DELLA COPERTURA IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo conseguente a decesso dell’Assicurato o a cessazione dell’attività, su richiesta dell’Assicurato o dei suoi eredi e su esplicito consenso della Società, previo versamento in un’unica soluzione, di un importo non inferiore al doppio dell’ultima annualità di premio e dell’eventuale saldo dovuto per la regolazione premio prevista dall’Art.
3.4, l’assicurazione vale altresì, a parziale deroga dell’Art. 2.26 – lettera b) – Xxxxxx e Termine della garanzia, per i danni derivanti
da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciati alla Società entro 5 anni dalla
cessazione del contratto stesso.
L'eventuale proroga della copertura in caso di cessazione dell’attività, non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 3.9 – Facoltà di recesso.
La massima esposizione della Società per l’intero periodo assicurato, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nel quinquennio, non potrà superare 1/3 del massimale annuo stabilito in polizza.
Art. 2.12 - I - RESPONSABILITÀ CIVILE AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE (operante se richiamata nella
scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 2.21 lettera e), l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 196/2003, così come armonizzati dal D. Lgs. 101/2018, per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzazione, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito; rimangono comunque escluse le multe e le ammende inflitte direttamente all’Assicurato o all’Ente di appartenenza per fatto dell’Assicurato stesso.
L’assicurazione si intende prestata con uno scoperto del 15% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00 e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo di Euro 25.000,00.
Art. 2.13 - L - PROPRIETÀ DEI LOCALI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga degli Artt. 31 f), l’assicurazione comprende la responsabilità civile per danni a Terzi derivante dalla proprietà dei locali adibiti ad ufficio o studio professionale, compresi gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, con esclusione dei danni derivanti:
a) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
b) da spargimento d’acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali.
c) alle opere e cose sulle quali sono installate, nell’edificio sede dell’ufficio o studio professionale, le insegne luminose e non;
d) da attività esercitate nei fabbricati, all’infuori di quelle per le quali è prestata l’assicurazione.
Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, derivanti da rottura accidentale, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 150,00 per ciascun sinistro.
Art. 2.14 - M - VISTO DI CONFORMITÀ (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Estensione di garanzia come da allegato AB60016, valida ed operante se richiamata in polizza.
Art. 2.15 - N - ASSEVERAZIONE STUDI SETTORE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Estensione di garanzia come da allegato AC60016, valida ed operante se richiamata in polizza.
Art. 2.16 - ES - ESCLUSIONE DELLE SANZIONI DI NATURA FISCALE (Garanzia valida solo per le attività previste dalle Condizioni Speciali 1, 2 e 4) (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 2.23 l’assicurazione non comprende le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato.
Art. 2.17 - RP - CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DELLA DECRETO
LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008 (EX LEGGE N. 626 DEL 1994) E SUCCESSIVE MODIFICHE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 2.21 lettera g), l’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose nonché, per le perdite patrimoniali, derivante dallo svolgimento dell’attività di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro come disposto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (ex Decreto Legislativo n. 626 del 1994) e successive modifiche.
L’assicurazione non vale:
• per le spese affrontate dal committente per modifiche, sostituzioni, rifacimenti, migliorie resi necessari a causa della inadeguatezza degli interventi indicati dall’Assicurato;
• per mancata rispondenza delle opere a quanto contenuto nel documento (relazione tecnica) predisposto dall’Assicurato;
• per la consapevole inosservanza delle norme previste per la prevenzione e protezione previste dalla legge;
• per i danni conseguenti a interruzione e sospensione, totali e parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo assoluto di Euro 1.500,00, nel sottolimite del
5% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno.
Art. 2.18 - FR - FRANCHIGIA FRONTALE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Xxxxx ed invariati i casi in cui siano previste in polizza franchigie superiori, negli altri casi il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell’importo, per singolo sinistro, espressamente indicato in polizza (franchigia).
Resta inteso che tali franchigie riguardano esclusivamente la garanzia RC professionale, restando escluse le casistiche di RC della conduzione e/o proprietà dei locali nonché danni patrimoniali.
Art. 2.19 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
a) le persone cui compete la qualifica di Assicurato;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
Art. 2.20 – ESCLUSIONI
L’assicurazione non vale per:
a) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelle derivanti da furto, rapina o incendio;
b) le perdite patrimoniali derivanti dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31.03.1975 n. 136);
c) le perdite patrimoniali inerenti l’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito di incarichi di consigliere di amministrazione;
d) le perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
e) le perdite patrimoniali conseguenti all’attività svolta in proprio da collaboratori e sostituti dell’Assicurato;
f) le perdite patrimoniali che sono causa del provvedimento di sospensione dall’Albo Professionale comminato da parte degli Organi Competenti;
g) le perdite patrimoniali derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione delle date;
h) i casi di dolo dell’Assicurato;
i) per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili compresi i droni di peso superiore ai 250 gr.;
j) i casi in cui, al tempo dell’esplicazione dell’attività professionale indicata in polizza, l’Assicurato non era iscritto al relativo Albo Professionale;
k) per la responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l’utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile.
Per nanotecnologie si intende (US National Nanotechnology Initiative 2007): ricerca e sviluppo di tecnologie su scala atomica, molecolare o macromolecolare dell’ordine da 1 a 100 nanometri(nm) approssimativamente; creazione e utilizzo di strutture, dispositivi e sistemi con nuove proprietà e funzioni come risultato delle loro dimensioni piccole e/o intermedie; capacità di controllare o manipolare su scala atomica;
l) derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”, come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l’azione di un virus o malware.
Art. 2.21 – RISCHI ASSICURABILI SOLO CON PATTO SPECIALE
L’assicurazione non vale per:
a) le perdite patrimoniali inerenti l’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito di incarichi di sindaco di società od enti;
b) le perdite patrimoniali inerenti l’attività svolta dall’Assicurato in qualità di curatore fallimentare o di Giudice Tributario o di Arbitro;
c) le perdite patrimoniali inerenti l’attività svolta dall’Assicurato per incarichi conferiti da Enti Pubblici per le mansioni svolte nell’ambito di tali Enti;
d) le perdite patrimoniali inerenti l’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito dei Centri di Assistenza Fiscale istituiti con Legge 30.12.1991 n. 413;
e) le perdite patrimoniali conseguenti a responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (ex Legge n. 675 del 1996) e successive modifiche.
f) per i danni da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi.
g) per i danni da responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche.
h) Visto di conformità.
i) Asseverazione studi di settore.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 2.22 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio di tutti i Paesi Europei.
Art. 2.23 – LIMITI DI INDENNIZZO
a) L’assicurazione di cui all’Art. 2.2 lettera a) è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all’Assicurato nello stesso periodo. Per quanto riguarda le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato, il suddetto
massimale si intende ridotto ad 1/3 con il massimo di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro e col minimo assoluto di Euro 500,00;
b) l’assicurazione di cui all’Art. 2.2 lettera b) è prestata fino a concorrenza di un importo pari al massimale indicato in polizza per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone danneggiate, senza l’applicazione dello scoperto previsto alla precedente lettera a).
Il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.
In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione.
A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.
Art. 2.24 - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ
L’assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti.
Art. 2.25 - CONDIZIONI SPECIALI
Valide quando l’assicurazione sia riferita ad uno dei rischi sottoindicati.
1) DOTTORE COMMERCIALISTA – RAGIONIERE – TRIBUTARISTA – PERITO COMMERCIALE – REVISORE DEI CONTI
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 2.2 – Oggetto dell’assicurazione, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare, per perdite patrimoniali, quale civilmente responsabile nell’esercizio delle attività, svolte nei termini delle Leggi e dei regolamenti che le disciplinano e fermo restando quanto esplicitamente escluso, di seguito indicate:
a) rappresentanza ed assistenza dei clienti innanzi alla Commissione Tributaria, sempreché lo stesso non svolga attività di Giudice Tributario e/o membro di Commissione Tributaria; tale garanzia viene prestata nel limite di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con scoperto 10% e minimo di Euro 2.600,00;
b) attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria su materie rientranti nelle proprie competenze professionali;
c) invio telematico dei dati, purché l’Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalle Leggi e dai regolamenti che disciplinano tale operatività.
La copertura si intende estesa alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.
2) NOTAIO
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 2.2 – Oggetto dell’assicurazione, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare, per danni e perdite patrimoniali, quale civilmente responsabile nell’esercizio delle attività, svolte nei termini delle Leggi e dei regolamenti che le disciplinano e fermo restando quanto esplicitamente escluso, di seguito indicate:
a) attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria su materie rientranti nelle proprie competenze professionali;
b) responsabilità inerente allo svolgimento del servizio cambiario.
L'assicurazione viene prestata, per danni e perdite patrimoniali, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo.
La copertura si intende estesa alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.
Retroattività
A parziale deroga dell’Art. 2.26 – Inizio e Termine della garanzia, l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, indipendentemente dalla data dell’errore o della negligenza che hanno generato il danno.
Tale garanzia non ha efficacia in relazione a fatti o eventi, noti all’assicurato prima della stipula del presente contratto, che possano dar luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi di polizza.
Postuma decennale
A parziale deroga dell’Art. 2.26 – Xxxxxx e Termine della garanzia, ed esclusivamente per gli assicurati che cessano l’attività professionale nel periodo di vigenza della presente polizza, l’assicurazione è operante per i fatti dannosi accaduti nel periodo di efficacia della stessa e che hanno generato una richiesta di risarcimento ricevuta per la prima volta dopo la sua cessazione.
Tale operatività è valida per i dieci anni successivi e nel rispetto, comunque, dei termini di prescrizione previsti dalla legge.
3) CONSULENTE DEL LAVORO
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 2.2 – Oggetto dell’assicurazione, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare, per perdite patrimoniali, quale civilmente responsabile nell’esercizio delle attività, svolte nei termini delle Leggi e dei regolamenti che le disciplinano e fermo restando quanto esplicitamente escluso, di seguito indicate:
a) rappresentanza ed assistenza dei clienti innanzi alla Commissione Tributaria, sempreché lo stesso non svolga attività di Giudice Tributario e/o membro di Commissione Tributaria; tale garanzia viene prestata nel limite di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con scoperto 10% e minimo di Euro 2.600,00;
b) attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria su materie rientranti nelle proprie competenze professionali;
c) invio telematico dei dati, purché l’Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano tale operatività.
4) MEDIATORE CIVILE/CONCILIATORE
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 2.2 – Oggetto dell’assicurazione, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare, per perdite patrimoniali, quale civilmente responsabile nell’esercizio delle attività, svolte nei termini delle Leggi e dei regolamenti che le disciplinano e fermo restando quanto esplicitamente escluso, di seguito indicate:
a) l’attività di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche e/o integrazioni.
Tale copertura vale per errori od omissioni dell’Assicurato o dei suoi ausiliari e preposti, commessi nell’esercizio delle suddette attività, nonché per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti, a qualsiasi titolo, dallo svolgimento del servizio di mediazione e conciliazione.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10%, un minimo di Euro 250,00 e massimo di Euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Ad integrazione di quanto dall’Art. 2.20, l’assicurazione non vale per i danni o le perdite patrimoniali:
b) le responsabilità previste dall’Art. 1762 c.c. “contraente non nominato”;
c) errori od omissioni nell’esercizio dell’attività di rappresentanza di una delle parti per gli atti relativi all’esecuzione del contratto, ai sensi dell’Art. 1761 c.c.
5) AMMINISTRATORE CONDOMINIALE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare, per perdite patrimoniali, quale civilmente responsabile nell’esercizio delle attività, svolte nei termini delle Leggi e dei regolamenti che le disciplinano e fermo restando quanto esplicitamente escluso, di seguito indicate:
a) committente di appalti di lavori e di forniture concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili amministrati;
b) stipulazione e/o amministrazione, gestione e esazione di affittanze;
c) pratiche amministrative varie nei confronti degli Uffici Pubblici, esclusi eventuali danni derivanti da omissioni e/o ritardi di pagamento nei confronti di Enti Pubblici;
d) incarichi di natura giudiziale;
e) gestione procedura sostituti di imposta.
Ad integrazione di quanto dall’Art. 2.20, l’assicurazione non vale per i danni o le perdite patrimoniali:
f) per danni derivanti ad omissioni o ritardato pagamento di oneri dovuti ad Enti Pubblici o per altri adempimenti periodici (Bollette, diritti comunali, contributi vari, ecc.);
g) per danni derivanti da colpa grave;
h) derivanti all’assicurato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e/o riparazione dei fabbricati da lui amministrati;
i) la garanzia non vale per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenze).
6) MAGISTRATO
L’assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato ai sensi della Legge 13.04.1988
n. 117, per danni e perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi nell’esercizio della propria attività professionale, svolta sia individualmente che come componente di un organo giudiziario collegiale.
Nei casi previsti dagli artt. 2 n. 3 e 3 della Legge suddetta, l’assicurazione è prestata fino alla concorrenza per sinistro e per periodo assicurativo di un importo pari ad 1/3 dello stipendio annuo (al netto delle ritenute fiscali) percepito dall’Assicurato al tempo in cui è proposta la domanda di risarcimento.
Per il rischio della responsabilità civile derivante da fatti costituenti reato colposo (Art. 13 Legge citata) l’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all’Assicurato nello stesso periodo.
7) CENTRO ELABORAZIONE DATI/EDP
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato esclusivamente di quanto questi sia tenuto a pagare, per perdite patrimoniali, quale civilmente responsabile nell’esercizio delle attività, svolte nei termini delle Leggi e dei regolamenti che le disciplinano e fermo restando quanto esplicitamente escluso, di seguito indicate:
a) acquisizione di dati
L’attività di acquisizione di dati comprende la registrazione, trascrizione e verifica di informazioni fornite da clienti o da terzi su idonei supporti (nastri, dischi, ecc.) propri e di terzi, nonché le eventuali operazioni di codifica e controlli, con uso di ogni necessaria apparecchiatura, procedura e metodo, ivi comprese la microfilmatura e la lettura ottica.
b) elaborazione di dati.
L’attività di elaborazione di dati comprende la gestione delle informazioni fornite da clienti o da terzi, mediante apparecchiature (elaboratori elettronici, terminali, ecc.) proprie, del cliente o di terzi, ovunque dislocate, utilizzando “software” proprio, del cliente o di terzi.
Ad integrazione di quanto dall’Art. 2.20, l’assicurazione non vale per i danni o le perdite patrimoniali:
b) per le attività di elaborazione dei dati, finalizzate al servizio bancario;
c) per i danni cagionati agli elaboratori ed alle apparecchiature elettroniche in genere;
d) per il pagamento di penali messe a carico dell’Assicurato per il ritardo nella consegna dei documenti e nella registrazione o elaborazione dei dati;
e) per le spese di rifacimento, correzione o modifica dei programmi di elaborazione errati.
8) GEOLOGO
L’Assicurazione vale esclusivamente per l’attività prevista dalla Legge 03.02.1963 n. 112 integrata dalla Legge 25.07.1966 n. 616 e successive modifiche.
L’assicurazione non vale inoltre:
a) se i lavori sono eseguiti da imprese dell’Assicurato o di cui l’Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
b) per i danni alle opere in costruzione e/o costruite e a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano i lavori;
c) per i danni da sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
d) per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori;
e) per i danni da furto e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
f) per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
g) per i danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
h) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
i) per i danni conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalla Pubblica Autorità;
j) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
k) per i danni conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
Restano ferme le esclusioni di cui agli Artt. 2.20 e 2.21.
9) MEDIATORE IMMOBILIARE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare, per perdite patrimoniali, quale civilmente responsabile nell’esercizio delle attività, svolte nei termini delle Leggi e dei regolamenti che le disciplinano e fermo restando quanto esplicitamente escluso, di seguito indicate:
a) mediazioni relative a:
• compravendita di immobili e terreni anche con cessioni di quote Societarie;
• permute di immobili e terreni;
• locazione di immobili in genere;
• appalti di lavori e di forniture concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e terreni;
• compravendite, permute, affittanze di attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi, stime, perizie e valutazioni commerciali;
• stime, perizie e valutazioni commerciali a firma di mediatori immobiliari e/o mandatari iscritti nel ruolo di periti e degli esperti tenuto dalla Camera di Commercio, Artigianato e Agricoltura e/o negli elenchi dei Consulenti Tecnici dei Tribunali;
b) istruzione pratiche in materia di finanziamento.
Ad integrazione di quanto dall’Art. 2.20, l’assicurazione non vale per i danni o le perdite patrimoniali:
c) derivanti e/o conseguenti a rappresentanza di una delle due parti per gli atti relativi all’esecuzione del contratto;
d) derivanti e/o conseguenti a responsabilità previste dall’Art. 1762 c.c.;
e) derivanti e/o conseguenti a concessione di fidejussione o prestazioni di garanzie per mutui e finanziamenti;
f) derivanti e/o conseguenti da responsabilità che l’Assicurato possa avere per attività di costruttore o come amministratore di società;
g) l’attività concernente operazioni di multiproprietà, cioè vendite limitate in frazione di tempo di un bene immobile;
h) derivanti da responsabilità che l’assicurato possa avere per l’attività di costruttore e come amministratore di società di costruzione;
i) l’attività di mediazione diversa dalla mediazione immobiliare.
10) MEDIATORE CREDITIZIO
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 2.2 – Oggetto dell’assicurazione, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale di Agente in attività finanziaria e/o mediatore creditizio, svolta nei termini della Legge n. 108 del 1996 nonché del D.P.R. n.287 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ad integrazione di quanto dall’Art. 2.20, l’assicurazione non vale per i danni o le perdite patrimoniali:
a) responsabilità previste dall’Art. 1762 c.c. “Contraente non nominato”;
b) attività concernenti operazioni di multiproprietà, cioè vendite in frazione di tempo di un immobile nei casi di violazione delle vigenti leggi;
c) fideiussioni;
d) erogazione diretta di finanziamenti in qualsiasi forma;
e) le richieste di risarcimento ed i maggiori costi sostenuti dai Clienti dalla mancata concessione di finanziamenti e/o mutui per contratti conclusi dall’Agente in attività finanziaria senza il preventivo avvallo da parte della Società mandante;
f) le richieste di risarcimento connesse o conseguenti a frode e/o atto doloso posto in essere dall’Assicurato;
g) le richieste di risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
h) le richieste di risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da deprezzamento, perdite da investimento, perdite di profitto, pertite finanziarie in genere che derivino dall’oscillazione di un qualsiasi mercato finanziario.
Art. 2.26 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della polizza. L’Assicurato dichiara, ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 c.c., di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per danno a lui imputabile.
L’assicurazione non ha più effetto dalla data di scadenza della polizza, sono pertanto escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato successivamente alla cessazione della presente assicurazione per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante o prima del periodo di validità della stessa.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 2.27 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente devono darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne sono venuti a conoscenza ai sensi dell’Art.1913 c.c.
Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato o il Contraente siano venuti a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro successivamente a loro pervenuti. Se l’Assicurato o il Contraente omettono o ritardano la presentazione della denuncia di sinistro, l’invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o di ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
Art. 2.28 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
R.C.O. - Morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente | 2.3 punto B) | === | 5% |
Giudice tributario | 2.4 | 5% del massimale | 10% con minimo assoluto di Euro 500,00 |
Funzioni CAAF | 2.5 | 5% del massimale | 10% con minimo assoluto di Euro 500,00 |
Funzione di Sindaco | 2.8 punto b) | 10% del massimale con il massimo di Euro 300.000,00 | 10% con minimo assoluto di Euro 2.600,00 e massimo di Euro 15.000,00 |
Funzione di Sindaco presso banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società finanziarie in genere | 2.8 punto b) | 5% del massimale con il massimo di Euro 250.000,00 | 10% con minimo assoluto di Euro 5.000,00 e massimo di Euro 20.000,00 |
Funzioni pubbliche | 2.9 | 5% del massimale | 10% con minimo assoluto di Euro 500,00 |
Funzioni di arbitro | 2.10 | 5% del massimale | 10% con minimo assoluto di Euro 500,00 |
Proroga della copertura in caso di cessazione dell’attività | 2.11 | 1/3 del massimale indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nel quinquennio | === |
Responsabilità civile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. | 2.12 | massimale di Euro 25.000,00 | 15% con minimo assoluto di Euro 500,00 |
Proprietà dei locali | 2.13 | === | Euro 150,00 per danni da spargimento acqua o rigurgiti fogna |
Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro derivante dall’applicazione del D. Lgs. 81/08 (ex Legge 626/94) e s.m. | 2.17 | 5% del massimale | 10% con minimo assoluto di Euro 1.500,00 |
Franchigia frontale | 2.18 | === | Franchigia libera |
Limiti di indennizzo - Sanzioni di natura fiscale, multe, ammende | 2.23 punto a) | 1/3 del massimale con il massimo di Euro 100.000,00 | 10% con minimo assoluto di Euro 500,00 |
Condizioni speciali: Dottore commercialista, ragioniere, tributarista, perito commerciale, revisore dei conti - rappresentanza ed assistenza Clienti innanzi alla Commissione Tributaria | 2.25 punto 1.a) | Euro 100.000,00 | 10% con minimo di Euro 2.600,00 |
Condizioni speciali: Consulente del lavoro - rappresentanza ed assistenza Clienti innanzi alla Commissione Tributaria | 2.25 punto 3.a) | Euro 100.000,00 | 10% con minimo di Euro 2.600,00 |
Condizioni speciali: Mediatore civile/conciliatore | 2.25 punto 4.a) | === | 10% con minimo di Euro 250,00 e massimo di Euro 25.000,00 |
Condizioni speciali: Magistrato | 2.25 punto 6) | 1/3 dello stipendio annuo (al netto delle ritenute fiscali) | === |
SEZIONE 3 - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 3.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione
del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:
• se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.;
• se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.;
• nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c.
Art. 3.2 – ALTRE ASSICURAZIONI
L’Assicurato o il Contraente devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 c.c.
Art. 3.3 – PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15esimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’Art. 1901 c.c.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, in ossequio a quanto previsto dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, secondo le seguenti forme:
a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all’intermediario espressamente in qualità di rappresentante dell’Impresa o all’Impresa medesima;
b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l’intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell’Impresa o all’Impresa medesima;
c) il pagamento in contanti è ammesso soltanto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio e per le polizze aventi premio annuo non superiore ad Euro 750,00 (settecentocinquanta).
Art. 3.4 – REGOLAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PREMIO
Il premio è convenuto ed anticipato sulla base della fascia di fatturato in cui rientra quello dichiarato dal Contraente/Assicurato, risultante dall’ultima chiusura di esercizio precedente alla data di decorrenza del contratto, ed è indicato in polizza all’atto della sottoscrizione rimanendo comunque acquisito come premio minimo stabilito in polizza.
Alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve comunicare all’Impresa, entro la scadenza contrattuale annua, eventuali variazioni in aumento del fatturato che facciano ricadere lo stesso in una fascia superiore rispetto a quella indicata in polizza, al fine di integrare il premio anticipato e permettere all’Impresa di definire il nuovo premio di polizza.
Se, nonostante l’aumento, il fatturato rimane all’interno della fascia di fatturato indicato in polizza non è necessaria alcuna comunicazione ed il premio resta invariato.
In caso contrario la Società, sulla scorta della comunicazione pervenuta dal Contraente/Assicurato di variazione in aumento, procede:
• alla regolazione del premio mediante appendice riportante l’importo da incassare pari all’aumento percentuale fra il fatturato a consuntivo comunicato dal contraente ed il fatturato indicato come limite superiore della fascia di fatturato indicato in polizza. A titolo esemplificativo se il fatturato a consuntivo fosse 60.000 Euro e la fascia iniziale di fatturato di
30.000 – 50.000 Euro con un premio anticipato di 500 Euro, avremmo: Premio di regolazione = 500 x 60.000/50.000 – 500
= 100 Euro; Tale differenza deve essere pagata entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell’appendice di regolazione;
• a comunicare al Contraente/Assicurato il nuovo premio di polizza prendendo a riferimento la nuova fascia di fatturato a cui risulta ascrivibile il nuovo fatturato comunicato dal Contraente/Assicurato.
Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non accetti il nuovo premio di polizza, il contratto si intenderà cessato con il termine del periodo assicurativo in corso.
Art. 3.5 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 3.6 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’Assicurato o il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 c.c.
Art. 3.7 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso ai sensi dell’Art. 1897 c.c.
Art. 3.8 – PROROGA DELL’ASSICURAZIONE (tacito rinnovo)
Se la polizza è stata emessa senza deroga al patto di tacita proroga, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata,
fax o P.E.C. della Società (xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata
non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Art. 3.9 – FACOLTÀ DI RECESSO
Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo)
Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C. come previsto dall’Art. 3.8 – Proroga dell’assicurazione (tacito rinnovo).
Per sinistro
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.
In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 3.10 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 3.11 – FORO COMPETENTE
Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Impresa, ovvero di quello ove ha sede l’agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.
Art. 3.12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Art. 3.13 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Espletata l’attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da HDI Italia entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l’indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.
Art. 3.14 – DIRITTO DI SURROGAZIONE
Fermo il disposto dell’Art. 1916 c.c. l’Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell’indennizzo.
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.