SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA A TEMPO PIENO - CIG
L'anno duemilaventidue il giorno …………….. del mese di …………….. in Bosa nel Palazzo Comunale sito in Corso Garibaldi snc, davanti a me Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Segretario Generale del Comune di Bosa, autorizzata a ricevere gli atti nei quali il Comune è parte ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 267/2000, si sono presentati e personalmente costituiti i signori:
- Dr. Ssa Xxxxxx Xxx nata a Sorgono il 13.09.1964, Responsabile Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Bosa (C.F. 83000090916 – X.Xxx 00202690913) domiciliato, per la carica, presso la sede comunale di Bosa, il quale dichiara di agire nel presente atto, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in nome e per conto del Comune stesso,
- Sig. …………………………….. nato a …..…….…………… il , domiciliato, per la carica rivestita, presso
la sede legale della società ………………………. in Via .. - codice fiscale , iscritta al Registro
delle Imprese di ……………………….. di il quale dichiara di intervenire al presente atto non
in proprio ma nella sua qualità di procuratore della società suddetta, giusta procura speciale autenticata dal Notaio dott.………………. di .……………. in data ………………., repertorio n Che viene allegata al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale. (in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese)
La Società interviene al presente atto in pro-prio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (in seguito indicato come “Raggruppamento”) costituito fra la medesima in qualità di Capogruppo e le altre società:
- , con sede legale , Codice fiscale e p.IVA , mandante;
- , con sede legale , Codice fiscale e p.IVA , mandante;
giusto atto costitutivo del Raggruppamento a rogito del notaio (se per atto pubblico) Dr. del n. di Rep. e
n. di Racc. , che in copia con-forme all’originale è conservata agli atti dell’Amministrazione.
I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io segretario rogante sono personalmente certo;
PREMESSO
- che tra i servizi erogati dal Comune vi è quello riguardante il servizio di Mensa per le scuole dell’infanzia e per la scuola primaria a tempo pieno ubicate nel Comune;
- che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3 del 18/02/2022 ha approvato la relazione ai sensi dell’art. 34 del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 221/2012, ed ha disposto che il servizio comunale di mensa scolastica sia affidato in concessione per una durata di anni tre scolastici, eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni scolastici;
- che con Determinazione Rda . n….. del sono stati approvati gli atti di gara ai sensi del D.Lgs.
50/2016 e successive modifiche e integrazioni per l’affidamento in concessione del servizio comunale di
mensa scolastica per l’importo complessivo di € oltre IVA nei termini di legge, con aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel bando di gara;
- che con Determinazione Rda . n….. del è stata aggiudicata definitivamente, sulla scorta del
verbale contenente la proposta di aggiudicazione del …………. e dell’esito positivo delle verifiche sui requisiti dichiarati dall'aggiudicatario per la partecipazione alla gara, la concessione del servizio comunale di mensa scolastica per la durata di tre anni scolastci, alle condizioni tutte del capitolato speciale della concessione e alle altre contenute nell’offerta tecnica ed economica, alla società con sede
in che ha offerto il ribasso unico percentuale sul prezzo netto di un pasto a base di
gara del ……….%, ottenendo un punteggio finale di (pari a: … punti per la parte tecnica e …
punti per la parte economica) e per un importo complessivo di €………………………... ( ),
iva di legge esclusa;
- che con lo stesso provvedimento, direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, è stata autorizzata, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata dell’appalto, in pendenza della stipula del contratto, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto “la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare”;
- è stato rispettato il termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui all’articolo 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016;
- è stata verificata inoltre la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del servizio;
TUTTO CIO’ PREMESSO
previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le parti come sopra costituite, si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – PREMESSE
La premessa forma parte integrante e sostanziale del contratto
Art. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il Comune di Bosa, rappresentato come sopra, affida alla società rappresentata dal
legale rappresentante/procuratore speciale sig il quale dichiara di accettare, la
concessione della gestione del servizio di mensa scolastica delle scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno per un periodo tre anni scolastici secondo le modalità stabilite:
- nel capitolato speciale della concessione e relativi allegati che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- nell’offerta tecnica presentata dal concessionario in sede di gara sulla Piattaforma Sardegna CAT, firmata digitalmente dal Sig , atto che la Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare e che
s’intende qui esplicitamente chiamato e quindi inserito nel contenuto del presente contratto, benché non allegato e risulta depositato agli atti del servizio “Contratti” del Comune;
- nella documentazione di offerta economica così come presentata in sede di gara sulla Piattaforma Sardegna CAT, firmata digitalmente dal Sig e che si allega al presente contratto a farne parte
integrante e sostanziale.
Per la gestione delle attività inerenti alla concessione, l’Ente ha messo a disposizione del Concessionario, nello stato di fatto in cui si trovano, le strutture, i locali, gli impianti e le relative pertinenze dei centri cottura siti in Via Amsicora e Via Puggioni a Bosa nonché le strutture e i locali e le attrezzature dei terminali
di sporzionamento di cui alle scuole interessate al servizio e precisamente in: Via Puggioni per Scuola Infanzia Collodi e Scuola Primaria Xxxxxxx e Via Amsicora per Scuola Infanzia Rodari giusto verbale di consegna sottoscritto in data e depositato agli atti del Servizio Pubblica Istruzione del Comune.
Il Concessionario mette a disposizione, per tutta la durata della concessione, il centro cottura alternativo adeguatamente attrezzato e dimensionato per la preparazione dei pasti del servizio in oggetto, posto in
……………………………………..
Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione ha la durata di tra anni scolastici dal ……………… al e secondo quanto previsto
all'art. 2 del capitolato speciale della concessione.
Art. 4 – VALORE DELLA CONCESSIONE RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI
Il valore stimato della concessione ammonta a € (… ), iva di legge
esclusa, di cui € ( ) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l’intero periodo di concessione, considerato un importo di € (…../…..), iva esclusa, a pasto, così come risultante dall’offerta economica presentata in gara.
La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire il servizio, compresa l’attività di gestione informatizzata dei dati degli utenti iscritti al servizio, di registrazione delle presenze, di prenotazione dei pasti, di riscossione diretta delle tariffe di contribuzione a carico dell’utenza stabilite dall’Ente, nonché di sollecito dei pagamenti.
Nel rispetto delle tempistiche indicate nel capitolato speciale della concessione, l’Amministrazione conguaglierà al Concessionario la differenza tra il valore complessivo dei pasti erogati e l’importo complessivamente a carico degli utenti del servizio, compensando scostamenti dovuti all’applicazione delle riduzioni ISEE. L’importo del conguaglio varierà infatti in considerazione della situazione reddituale degli utenti che, per richiedere tariffe agevolate, dovranno presentare, ai sensi di legge, specifica dichiarazione ISEE. Il Comune non riconoscerà nel computo del suddetto saldo eventuali minori introiti verificatisi a causa di negligenze e/o inadempienze e/o difetti organizzativo-gestionali del Concessionario, compreso il mancato invio delle comunicazioni di sollecito.
Il Concessionario organizza un sistema di pagamento dei “buoni pasto” di tipo “informatizzato pre-pagato” e pertanto è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti necessari all’attuazione del sistema, il quale dovrà essere facilmente utilizzabile dalle famiglie.
Il Concessionario potrà utilizzare le strutture comunali per utenti diversi da quelli oggetto di concessione, soltanto previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale che, a seguito di specifica richiesta, potrà o meno concederla, avendo riguardo all’interesse pubblico. In tal caso, verrà prevista la corresponsione al Comune di una quota economica da determinare in relazione al maggiore introito.
Art. 5 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il Concessionario è tenuto ad espletare il servizio con le modalità indicate del capitolato speciale della concessione e nel rispetto di quanto previsto dalla propria offerta tecnica.
Art. 5-bis - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL CONCESSIONARIO
Nessuna variazione o modifica alla convenzione può essere introdotta dal concessionario se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 175 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
Art. 5-ter - MODIFICHE INTRODOTTE DALL’AMMINISTRAZIONE
Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, l’Amministrazione potrà richiedere all’esecutore le variazioni contrattuali di cui all’art. 175 del D. Lgs. 50/2016.
Art.6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario si assume gli obblighi, gli oneri e le responsabilità di cui al capitolato speciale della concessione. Il concessionario è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale dipendente. A seguito del presente contratto nessun rapporto di lavoro di carattere continuativo e dipendente si instaura tra il Comune ed il personale del concessionario.
Art. 7 – FUNZIONI DI CONTROLLO E VERIFICA DI CONFORMITA’
L’attività di controllo sullo svolgimento del servizio in concessione è a carico dell’Amministrazione Comunale che la effettuerà secondo l’indicazione previste dall’art. 19 del capitolato speciale della concessione. La verifica di conformità in corso di esecuzione e finale si svolgerà ai sensi della normativa vigente.
Art. 8 – SOGGETTI DELL’AMMINISTRAZIONE E RESPONSABILE DEL CONCESSIONARIO
Si individuano:
- Il Direttore all’esecuzione del contratto per l’Amministrazione è il/la ;
- La/Il Signor/a quale Direttore del servizio per il Concessionario. In particolare, i suddetti soggetti collaborano per la gestione delle attività contrattuali.
Il responsabile indicato dal Concessionario è il referente principale per l’Amministrazione, pertanto deve garantire la massima reperibilità. A tale scopo il Concessionario fornisce i seguenti recapiti
.
Art. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il Concessionario ha costituito cauzione definitiva (ridotta del 50% se in possesso di certificazione di sistema di qualità), mediante polizza fideiussoria n………………………... rilasciata in data ………………….. dalla Società di Assicurazioni……………………………………... –
Agenzia…………………... n……., per l’importo complessivo di €…………………...(………………………………), come risulta da documentazione depositata in originale agli atti del Servizio Contratti del Comune.
Art. 9-bis – COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO DEI DANNI
Il concessionario ha stipulato una polizza di assicurazione per la responsabilità civile (RCT/RCO) per danni causati a terzi n° del rilasciata da con un massimale unico per anno e per sinistro pari a € - ( /00), come risulta da documentazione depositata in originale agli atti del Servizio Contratti. La polizza è costituita in conformità a quanto previsto all’art. 22 del capitolato speciale di concessione.
Art. 9-ter – REVISIONE DELLA CONCESSIONE
Qualora durante la Concessione si venissero a determinare condizioni di disequilibrio economico finanziario a seguito di:
a) norme legislative o regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività e/o dei Servizi previsti nella Concessione;
b) variazioni apportate dal Concedente ai presupposti o alle condizioni di base per l’equilibrio economico finanziario della presente Concessione;
c) variazioni del regime fiscale/contributivo in vigore alla data della stipula della convenzione;
in caso di richiesta di revisione da parte del Concessionario, la questione sarà sottoposta al Responsabile del Procedimento il quale dovrà, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di attivazione della procedura di revisione, aprire la relativa istruttoria fissando un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare le condizioni per addivenire alla revisione consensuale della concessione.
La procedura consensuale di revisione dovrà concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di attivazione. In mancanza della predetta revisione, il Concessionario potrà avvalersi della facoltà di recesso di cui all’art. 165, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, comunicando per iscritto tale intenzione
all’Amministrazione, la quale potrà a sua volta evitare il recesso comunicando al Concessionario l’accoglimento delle sue richieste entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso. Il recesso è regolato dall’art. 176 del Codice degli appalti e dal successivo art. 15. In caso di recesso, il Concessionario avrà diritto al rimborso delle medesime somme previste dall’articolo 176 del D.Lgs. 50/2016 per il caso di risoluzione o di revoca della Concessione.
Nel caso in cui le variazioni o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del Piano economico e finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio dell’Amministrazione.
Art. 10 – CONTESTAZIONI E PENALITA’
Alla concessione oggetto del presente contratto si applicano le condizioni stabilite all’art. 22 “Penalità” del capitolato speciale della concessione.
Art. 11 – DOMICILIAZIONE
Ai fini di quanto occorrente e/o conseguente al rapporto concessorio regolato dal presente atto, il Comune deve intendersi come per legge domiciliato presso il Palazzo Comunale in Corso Garibaldi a Bosa. Il Concessionario elegge il proprio domicilio presso
.
Art. 12 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
I rapporti economico-finanziari tra concessionario e Amministrazione sono regolati dalle disposizioni del presente contratto e dall’articolo 18 del capitolato speciale della concessione.
Il Concessionario assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito, con modificazioni, nella L. 17.12.2010 n. 217. In particolare si impegna, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: .
I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti mediante accredito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica presso , Agenzia , con codice IBAN o tramite un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale ed alla Prefettura della Provincia di Nuoro, della notizia dell’inadempimento di eventuali controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 12-bis - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
(qualora richiesto in sede di gara)
È ammesso il subappalto, nei limiti del % del valore complessivo della concessione, limitatamente a
così come da richiesta formulata dal Concessionario in sede di offerta. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 105 e 174 del D.Lgs. 50/2016.
Il Concessionario che intende avvalersi del subappalto deve presentare all’Amministrazione apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’articolo 105, commi 7 e 18, del Codice. Il termine previsto decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
Il subappalto deve essere autorizzato ed essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Oppure
(qualora non richiesto in sede di gara)
Per la presente concessione non è ammesso il subappalto.
È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione per maggior danno arrecato. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima.
Art. 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 1, comma 2 del Codice di Comportamento del Comune di Bosa, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 10.12.2013, il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono reperibili nel sito internet dei Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Art. 14 – NORME DI RIFERIMENTO
Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alla disciplina del capitolato speciale della concessione ed alle vigenti disposizioni in materia.
Art. 15-RECESSO
L’Amministrazione comunale si riserva di recedere unilateralmente dal contratto prima della naturale scadenza dello stesso ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 1373 del Codice civile e ciò previo preavviso di 30 giorni, senza che il Concessionario possa avanzare pretese di risarcimento danni o indennizzi.
Ai sensi del 3° comma del suddetto art. 1373 del Codice Civile, si precisa che, per la facoltà di recesso a favore dell’amministrazione comunale, è escluso qualsiasi corrispettivo ovvero risarcimento a favore del Concessionario.
Art. 16- RISOLUZIONE
Risoluzione per inadempimento del concessionario
L’Amministrazione come previsto dall’art. 176, comma 7, del Codice si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C., in caso di grave inadempimento o di ripetute inadempienze comportanti penali per un importo complessivo al 10% del valore del contratto.
L’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 176 co. 8 e 9 del Codice.
Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 176, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art.1456 del Codice civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi:
a) interruzione non motivata del servizio;
b) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme in materia igienico sanitaria;
c) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
d) gravi violazioni e/o inosservanze delle norme relative alle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari;
e) mancata osservanza del sistema di autocontrollo;
f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti nazionali o territoriali;
g) casi di grave intossicazione alimentare;
h) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dal Comune;
i) quando il Concessionario si renda colpevole di frode;
l) nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
m) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
n) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
o) in caso di subappalto non autorizzato;
p) in caso di violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nelle ipotesi sopraindicate il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, in forma di lettera raccomandata A.R. o Pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora l’Amministrazione si avvalga di tale clausola, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall’Ente, salvo l’ulteriore risarcimento del danno per l’eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che potranno verificarsi.
Nessun indennizzo è dovuto al Concessionario se inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Risoluzione per inadempimento dell’Amministrazione e revoca della concessione per motivi di pubblico interesse
È facoltà del Concessionario, in considerazione dell’impegno finanziario assunto e della necessità di mantenere fermo l’equilibrio economico finanziario della concessione, risolvere la presente convenzione nel caso di inadempimento da parte dell’Amministrazione rispetto agli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del contratto.
In tali casi, l’Amministrazione potrà evitare la risoluzione adottando tutti gli atti e i provvedimenti, anche di natura finanziaria, volti a ripristinare le condizioni di equilibrio economico-finanziario poste alla base del piano economico-finanziario.
L’Amministrazione si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dalla convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione al Concessionario con un preavviso di almeno 3 mesi.
In caso di risoluzione per inadempimento dell’Amministrazione, ovvero nel caso di revoca della Concessione da parte di questi ultimi per motivi di pubblico interesse, si applica integralmente quanto previsto dall’art. 176 co. 4, 5, 5-bis, 6, del D.Lgs. 50/2016.
È fatto divieto al Concessionario di recedere dal contratto tranne che per i casi espressamente previsti dalla legge.
Fuori dai casi indicati ai precedenti capoversi, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all’altro contraente un termine non inferiore a quindici giorni dalla sua ricezione per l’adempimento. Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.
Art. 17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ANTIMAFIA
Il presente contratto è risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all’ art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6 del suddetto decreto.
Le Parti, conseguentemente, si danno reciprocamente atto che nel caso di avveramento della condizione risolutiva ex art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, l’Amministrazione recede dal presente contratto, facendo però salvo il pagamento della prestazione già eseguita, senza null’altro pretendere.
Art. 18 – CONTROVERSIE FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Oristano.
Art. 19 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti al presente atto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico del Concessionario, che se le assume.
Per questo atto, agli effetti fiscali, si chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, essendo le prestazioni del presente contratto soggette ad I.V.A.
Art. 20 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO E DESIGNAZIONE DEL CONCESSIONARIO COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Comune di Bosa, con sede in Bosa, Corso Garibaldi n. 10, PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx , tel: 0785/368000, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella Audit Atque Resolvit s.r.l. con sede in Perugia, via Xxxxxx Xxxxxx n.39. Referente: Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - email xxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Art. 21 - DESIGNAZIONE DEL CONCESSIONARIO COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Con la sottoscrizione del presente contratto di concessione, il concessionario viene designato come “Responsabile del trattamento dei dati” in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. Con separato atto, da concludersi entro 40 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto di concessione, il titolare e il concessionario provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di concessione il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Art. 22 – SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLA ONEROSA
L’impresa concessionaria dovrà dichiarare nella sottoscrizione del contratto di accettare in modo specifico, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, gli articoli aventi oggetto:
• cessione e subappalto;
• remunerazione concessione;
• garanzia;
• spese contrattuali;
• personale;
• penalità;
• controversie;
• clausola sociale
• infortuni e danni.
Le Parti espressamente mi dispensano dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.
Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di fiducia che consta di n pagine fin qui scritte, che letto alle parti contraenti lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono
con firma digitale ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lettera s del Dlgvo n. 82/2005 del codice di amministrazione digitale (CAD).
Io sottoscritta segretaria comunale, ufficiale rogante, ho firmato il presente documento informatico in formato (PDFA) con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 comma del Dlgvo n. 82/2005 del codice di amministrazione digitale (CAD) attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto del Codice dell’amministrazione digitale.
Per il Comune di Bosa – Dr.ssa Xxxxxx Xxx (firmato digitalmente)
Per il Concessionario – Sig (firmato digitalmente)
IL SEGRETARIO COMUNALE - Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx (firmato digitalmente)