NUOVA 1a GLOBAL LINEA VEICOLI
NUOVA 1a GLOBAL LINEA VEICOLI
Ciclomotori e Motocicli
Assicurazione per la Responsabilità Civile
Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:
- DIP DANNI (Documento informativo precontrafluale danni)
- DIP AGGIUNTIVO R.C. AUTO (Documento informativo precontrafluale aggiuntivo per i prodofli assicurativi R.C. Auto)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario
- INFORMATIVA PRIVACY
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx - xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto Ciclomotori e Motocicli
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni – DIP Danni Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: “Nuova 1a Global Linea Veicoli”
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione pres-
so l’IVASS al n.1.00006 e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357
del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n.046.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) risarcisce i danni causati a terzi fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto “massimale”).
Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di
€ 6.070.000 per danni alle persone ed € 1.220.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore.
In particolare sono assicurati i danni causati:
a terzi dalla circolazione del veicolo;
dalla circolazione del veicolo in aree private;
dai trasportati a terzi non trasportati durante la circolazione (RC trasportati);
dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli/attrezzi;
alla sede stradale e manufatti;
al bagaglio di terzi trasportati (motoveicolo uso pubblico o dato a noleggio con conducente);
a terzi durante le operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa eseguite senza l’ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.
Garanzie Opzionali (per dettagli vedasi le Condizioni di assicurazione):
Condizioni Aggiuntive R.C.A.
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione:
il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Ci sono limiti di copertura?
UnipolSai,inparticolareperl’R.C.A.,hadirittoarecuperaredall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore; mancata osservanza delle disposizione per la circolazione del veicolo con targa prova;
danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà;
danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
dolo del conducente;
danni verificatisi nelle aree aeroportuali;
danni verificatisi quando il veicolo è in sosta nelle aree private; veicolo dato a noleggio con conducente se noleggio effettuato senza la prescritta licenza.
Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (espresse in cifra fissa) e rivalse (espresse in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Per dettagli vedasi le Condizioni di assicurazione.
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione dei ciclomotori e motocicli destinati al trasporto di cose e di persone, motoslitte, motocarrozzette, motocarri, quadricicli leggeri e quadricicli per trasporto cose e persone, mototrattori.
Dove vale la copertura?
L’Assicurazione R.C.A. copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell’Unione Europea, nonché nel territorio della Bosnia-Erzegovina, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera, di Andorra e della Serbia. L’Assicurazione copre anche negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto,hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere,esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte di UnipolSai, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati, in relazione alle Garanzie Opzionali la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Quando e come devo pagare?
Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. Il frazionamento può essere anche semestrale (maggiorazione del premio 3,6%), quadrimestrale (maggiorazione del premio 4,3%) e trimestrale (maggiorazione del premio 5,1%). Le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze che devono indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento deve essere eseguito presso l’agenzia/punto vendita ai quali è assegnato il contratto. Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla Legge (3.000 euro) e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla Legge ed attivati presso l’intermediario.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’assicurazione è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.
Puoi sospendere temporaneamente l’assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.
Puoi risolvere il contratto in corso d’anno in qualsiasi momento, nei casi di vendita del veicolo, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all’estero. In questi casi è previsto il rimborso a tuo favore della parte di premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli Ciclomotori e Motocicli
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Nuova 1a Global Linea Veicoli Data: 01/12/2021
Il presente DIP Aggiuntivo R.C. Auto è l'ultima versione disponibile pubblicata.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 00000 Xxxxxxx recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo email: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx, indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx. Società iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2020, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 6.450,90 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.605,13 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), il requisito patrimoniale di solvibilità(SCR), relativo all’esercizio 2020, è pari ad € 2.989,3 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.345,2 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 9.509,9 milioni e ad € 8.642,6 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2020, pari a 3,18 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall’IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato entro il limite dei massimali convenuti e, qualora previste ulteriori garanzie in aggiunta alla garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), indennizza i danni subiti entro la somma assicurata e concordata con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile aWivare? | |
Massimali | Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000,00 per danni alle persone ed un massimale minimo per sinistro di € 1.220.000,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. E’ possibile richiedere a UnipolSai un massimale superiore al minimo di legge previsto, con il pagamento di un premio maggiore. |
Garanzie estese | Estensioni sempre comprese: - guida con patente scaduta purché successivamente rinnovata per la guida del veicolo assicurato; - guida in attesa di xxxxxxxx patente con provato superamento esame teorico-pratico e patente successivamente rilasciata. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Non sono previste opzioni con sconto sul premio. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’ente propri- etario/locatario o società proprietaria/locataria | In caso di eventi esclusi dalla operatività della garanzia R.C.A. (guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti, conducente non abilitato alla guida, trasporto non conforme alle disposizioni di legge/indicazioni della carta di circolazione) o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà) causati da dipendenti/collaboratori alla guida del veicolo di proprietà della società/ente, UnipolSai si impegna a non esercitare il diritto di rivalsa, ossia a non recuperare dall’assicurato le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno. |
Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupe- facenti o psicotrope | In caso di eventi esclusi dalla operatività della garanzia R.C.A. (guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti) causati dall’assicurato, UnipolSai si impegna a non esercitare il diritto di rivalsa, ossia a non recuperare dall’assicurato le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno. |
Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati | In caso di eventi esclusi dalla operatività della garanzia R.C.A. (danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo se trasporto non conforme alle disposizioni di legge/indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà), UnipolSai si impegna a non esercitare il diritto di rivalsa, ossia a non recuperare dall’assicurato le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno. |
Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope | In caso di eventi esclusi dalla operatività della garanzia R.C.A. (danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo se trasporto non conforme alle disposizioni di legge/indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà e guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti), UnipolSai siimpegna a non esercitare il diritto di rivalsa, ossia a non recuperare dall’assicurato le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno. |
Sospensione in corso di contratto per motoveicoli, motoslitte, quadricicli trasporto cose e persone | UnipolSai consente la sospensione senza motivazione delle garanzie in corso di contratto fino ad un massimo di due volte per annualità assicurativa. |
Riattivazione dopo un peri- odo di sospensione pari o superiore a 30 giorni | UnipolSai consente la proroga della scadenza annuale di polizza o delle rate intermedie per un periodo uguale alla sospensione, a patto che questa sia pari o superiore a 30 giorni. |
Quali coperture posso aggiungere alla X.X.Xxxx pagando un premio aggiuntivo?
Non sono previste ulteriori coperture aggiuntive rispetto a quella R.C. Auto.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Che cosa non è assicurato?” |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | • Denuncia di sinistro garanzia R.C.A. Deve essere fatta a UnipolSai entro 5 giorni dalla data del sinistro, utilizzando il modello di constatazione amichevole di incidente. Procedure di Risarcimento del danno da circolazione (garanzia R.C.A.) • Risarcimento DireWo L’assicurato, nei casi in cui ritenga che la responsabilità del sinistro sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente coinvolto, può inoltrare la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo, dalle cose trasportate di proprietà dell’assicurato/conducente e/o dei danni subiti dal conducente per lesioni fisiche di lieve entità (non superiori al 9% di invalidità permanente), direttamente a UnipolSai. La procedura di Risarcimento Diretto è operativa a condizione che: - si tratti di incidente tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la R.C.A.; - dall’incidente siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti; - le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione Card • Richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di controparte In tutti i casi in cui la procedura di “Risarcimento Diretto” non può essere attivata (incidente accaduto all’estero, incidente con più di due veicoli, danni gravi al conducente), l’assicurato deve inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che assicura il responsabile del sinistro. • Risarcimento del terzo trasportato I danni subiti dal trasportato del veicolo assicurato, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito e a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti da UnipolSai con attivazione della procedura prevista dall’articolo 148 del Codice. • Richiesta di risarcimento danni in caso di incidenti stradali con controparti estere In caso di sinistro provocato da un veicolo immatricolato all’estero, la pro- cedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno, rinvia ai seguenti articoli del Codice delle Assicurazioni Private: - 125, 126, 141, 148 e 149 (solo se l’immatricolazione del veicolo è avvenuta nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), per i danni subiti in Italia; - 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all’estero. • Richiesta di risarcimento danni a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici In caso di sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (xxx.xxxxxx.xx). |
Cosa fare in caso di sinistro | Assistenza direWa e/o in convenzione Non è prevista la gestione dei sinistri da parte di enti/strutture convenzionate con UnipolSai. |
Rimborso del sinistro per evitare il malus - Per evitare o ridurre la maggiorazione di premio prevista dalla formula tariffaria “Bonus/Malus”, il contraente ha la facoltà di offrire a CONSAP (per i sinistri liquidati nell’ambito della procedura di “Risarcimento Diretto”) o a UnipolSai (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi totalmente liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. In caso di rimborso, UnipolSai consegna telematicamente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non riporterà i sinistri rimborsati. La richiesta di rimborso non può essere esercitata in presenza della formula tariffaria con franchigia. - Per rimborsare i sinistri gestiti in regime di “Risarcimento Diretto”, e per conoscere l’importo liquidato, il contraente deve rivolgersi alla CONSAP - Xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx) | |
Gestione da parte di altre imprese Non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre imprese. | |
Prescrizione e decadenza dei diriWi derivanti dal contraWo I diritti derivanti dal contratto - diversi da quello derivante dal pagamento del premio - si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice civile). Il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha pro- mosso contro di questo l’azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in 2 anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato (nel qual caso si applica l’even- tuale termine più lungo previsto per il reato). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Che obblighi ho?” |
Obblighi dell’impresa | UnipolSai, nel caso in cui la denuncia di sinistro relativo alla garanzia R.C.A. sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento entro i seguenti termini: 1. se il sinistro rientra nella procedura del “Risarcimento Diretto”: - 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di Constatazione amichevole di incidente/Denuncia di sinistro; - 90 giorni per i danni al conducente con invalidità permanente non superiore al 9%; 0.xx il sinistro rientra nella procedura ordinaria: • per i danni alle cose: - 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Xxxxxxxxxxxx danni; - 30 giorni se il modello di Constatazione amichevole di incidente/ Denuncia di sinistro è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti. • per i danni alla persona: - 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte di UnipolSai e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal modello di Constatazione amichevole di incidente/Denuncia di sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Quando e come devo pagare?” Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing. |
Rimborso | Il contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio - al netto delle imposte che restano a suo carico - pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di: • demolizione, esportazione definitiva all’estero del veicolo; • furto totale o rapina del veicolo; • trasferimento della proprietà del veicolo con risoluzione del contratto; • sospensione in corso di contratto, qualora il contraente non abbia richiesto la riattivazione entro i limiti previsti. |
Quando comincia la copertura e quando finisce | |
Xxxxxx | Il contraWo ha durata di un anno (o anno più frazione). Si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall’ora convenuta) del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’assicurazione è operante fino alla data di effetto del nuovo contratto e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità. ContraWi di durata inferiore ad un anno (durata temporanea) I contratti di durata inferiore all’anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. |
Sospensione | E’ possibile richiedere la sospensione del contratto che decorre dalla data di restituzione all’Agenzia/Punto Vendita dei documenti assicurativi. Nel corso della sospensione il periodo di osservazione rimane sospeso e riprende a decorrere dal momento della riattivazione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni. Decorsi 18 mesi dalla sospensione - che decorre dalla data indicata nell’appendice rilasciata da UnipolSai - il contratto, se non riattivato, si risolve con la restituzione del premio pagato e non goduto. La sospensione del contratto non è consentita nei seguenti casi: - contratti di durata inferiore all’anno; - contratti ceduti all’acquirente del veicolo venduto; - contratti per l’assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione. Per ciclomotori, quadricicli e motocicli la sospensione è consentita solo in caso di trasferimento della proprietà del veicolo, consegna in conto vendita, cessazione del rischio per demolizione, distruzione o esportazione definitiva all’estero, furto, rapina e appropriazione indebita. La riattivazione del contratto è possibile sia sullo stesso veicolo che su altro, purché il proprietario (salvo il caso del coniuge in comunione dei beni) sia lo stesso o un suo familiare convivente. In caso di riattivazione su di un altro veicolo occorre che il precedente sia stato venduto, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto o esportato definitivamente all’estero o sia stato oggetto di furto, rapina, appropriazione indebita. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina automaticamente alla scadenza indicata in polizza, anche in presenza di eventuali garanzie diverse dalla R.C.A. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto. |
Risoluzione | Il contraente ha diritto di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: • demolizione, distruzione, esportazione definitiva all’estero del veicolo; • furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo; • trasferimento della proprietà del veicolo o consegna in conto vendita; • sospensione in corso di contratto, qualora questo non venga riattivato. |
Il prodotto Nuova 1a Global - Assicurazione per la Responsabilità Civile Ciclomotori e Motocicli è rivolto ai proprietari e agli utilizzatori di ciclomotori e motocicli destinati al trasporto di cose e di persone, motoslitte, motocarrozzette, motocarri, quadricicli leggeri, quadricicli per trasporto cose e persone e mototrattori che intendono tutelarsi per i danni che potrebbero derivare a terzi dalla circolazione del proprio veicolo attraverso una copertura assicurativa prestata nella forma di polizza “singola”.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: la quota percepita in media dall’intermediario è pari al 14,9% del premio netto di polizza.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto | |
contrattuale, i sinistri, o il comportamento della Società, dell’Agente | |
o dell’Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi | |
dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti | |
Via della Unione Europea n. 3/B, 00000 - Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx - (XX) | |
Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami | |
I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Xxxxxx Xxxxxxx (o | |
Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. | |
E’ possibile anche inviare il reclamo direttamente all’Agente o | |
all’Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo | |
All’impresa | comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. |
assicuratrice | I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B |
o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché | |
degli Intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso, devono essere | |
inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da | |
esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 | |
giorni. | |
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito | |
internet della Società xxx.xxxxxxxxx.xx e nelle comunicazioni periodiche | |
inviate in corso di contratto, ove previste. | |
Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica | |
Clienti di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel | |
termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi | |
il comportamento dell’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo | |
accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori). |
All’IVASS | Nelcasoincuiilreclamopresentatoalla Società abbiaesitoinsoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 - Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. I reclami indirizzati all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando, tramiteunavvocatodifiducia, un Organismodi Mediazionetra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale . |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a UnipolSai. |
• Procedura di conciliazione paritetica | |
Per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet di UnipolSai | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | • Liti transfrontaliere Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/ business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and- payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution- network-fin-net_it chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia. |
PER QUESTO CONTRATTO UNIPOLSAI DISPONE DI UN’AREA INTERNET |
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE). PERTANTO DOPO |
LA SOTTOSCRIZIONE IL CONTRAENTE POTRA’ CONSULTARE TALE AREA E |
UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
CONDIZIONI GENERALI
NUOVA 1a GLOBAL
RC PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI
comprensive di GLOSSARIO
Pagina 11 di 53
Edizione 01/12/2021
INDICE
PAG.
Glossario 1 di 53
Condizioni Generali di Assicurazione 5 di 53
Vincoli 20 di 53
Condizioni Aggiuntive per la Copertura di Rischi 23 di 53
non compresi nell’Assicurazione Obbligatoria per la Responsabilità Civile
Condizioni Speciali di Assicurazione
(divisione La Fondiaria e divisione SAI) 26 di 53
E) Franchigia Fissa ed Assoluta 27 di 53
G) Maggiorazione del Premio per Sinistrosità - Peius 28 di 53
H) Bonus/Malus Due Ruote per Ciclomotori,
Motoveicoli e Motoslifle 31 di 53
Condizioni Speciali di Assicurazione
(divisione La Previdente e divisione Nuova MAA) 40 di 53
E) Franchigia Fissa ed Assoluta 41 di 53
G) Maggiorazione del Premio per Sinistrosità - Peius 42 di 53
H) Bonus/Malus Due Ruote per Ciclomotori,
Quadricicli leggeri, Motoveicoli e Motoslifle 45 di 53
Fonti Normative 1 di 9
GLOSSARIO
APPLICAZIONE
Il documento che riporta, per la singola targa, i dati tecnici del veicolo e che attesta le garanzie pattuite nella forma a Libro Matricola.
AREE AEROPORTUALI
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.
ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO)
Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
AVENTE DIRITTO
La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’Attestazione (Contraente, ovvero, qualora diverso, il Proprietario del veicolo, l’Usufruttuario, l’Acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario nel caso di locazione operativa o finanziaria e di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi). Le generalità di quest’ ultimo devono essere state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.
BANCA DATI
La banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
COASSICURAZIONE
Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
COMMITTENTE
Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un’opera.
CONSAP
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx - xxx.xxxxxx.xx).
GLOSSARIO
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
DENUNCIA
Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall’Assicurato all’Assicuratore.
DOCUMENTO UNICO: Documento unico di circolazione e di proprietà indicato dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 98/2017, e che contiene:
a) i dati tecnici del veicolo;
b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91,93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992. N. 285;
c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;
d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all’estero.
Nel documento unico sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.
FAMIGLIARE CONVIVENTE
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.
FRANCHIGIA
La parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in cifre.
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni.
LEASING
Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
LOCATARIO
L’utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione o, ove previsto, nel Documento Unico di circolazione e di proprietà.
GLOSSARIO
MASSIMALE
Il limite massimo dell’esposizione dell’assicuratore nell’assicurazione di Responsabilità Civile.
MORA
Periodo massimo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei
Premi o delle rate di Premio - successive alla prima rata di Premio stabilita dal contratto
- entro il quale l’assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il
Premio scaduto.
È previsto dall’articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.
Alla luce dell’articolo 170 bis del Codice la garanzia è operante fino all’ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza contrattuale.
NORME TARIFFARIE
Le norme di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI che indicano le modalità di applicazione della
Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi particolari.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Il periodo contrattuale (regolamentato dall’articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Periodi di osservazione della sinistrosità) rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive.
POLIZZA
Documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell’articolo 1888 del Codice civile.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente all’Assicuratore, quale corrispettivo dell’obbligazione da questo assunta.
PREMIO NETTO
Somma dovuta dal Contraente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI al netto dell’imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
PROPRIETARIO DEL VEICOLO
Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
GLOSSARIO
RESPONSABILITÀ PARITARIA
Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
Il ripristino del veicolo, da parte di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, nello stato antecedente il Sinistro anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
TABELLA DI CORRISPONDENZA
Tabella da utilizzare al momento dell'assicurazione del Veicolo per convertire la classe C.U. nella classe di merito interna UnipolSai, disponibile nei Punti Vendita e sul sito internet della Società.
TARIFFA
L’insieme dei fattori di Xxxxxxx che concorrono a definire il Premio RC Auto determinato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI in vigore al momento della stipulazione o dell’eventuale rinnovo del contratto.
TERZI
Coloro che vengono definiti come tali dall’articolo 129 del Codice.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.
CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, in conformità alle norme del Codice, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo descritto in Polizza.
L’assicurazione copre anche:
1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private escluse le Aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione;
2. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
3. la responsabilità per i danni causati dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
5. PER MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO: la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonchè bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
6. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE O, OVE PREVISTO, AL DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETÀ: la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” riportate nelle pagine successive, i Rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza.
CONDIZIONI GENERALI
In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 5 e 6 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni.
L’assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA
Salvo che non sia diversamente convenuto l’assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Xxxxxxxxx), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
• per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, al Documento Unico di circolazione e di proprietà;
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• in caso di dolo del conducente.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144 del Codice, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:
• il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
• il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.
CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all’Unione Europea, nonchè per il territorio della Bosnia-Erzegovina, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera, di Andorra e della Serbia. L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo UNIPOLSAIASSICURAZIONI rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
L’assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso Periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il
Premio o la rata di Premio. Inoltre:
- per le scadenze intermedie di Premio trova applicazione l’articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza delle rate di Premio interessate;
- per le scadenze di annualità, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde anche dei danni che si verifichino fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del Periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest’ultima a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 2 - Esclusioni e rivalsa.
ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
Il pagamento deve essere eseguito presso l’Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, autorizzati a rilasciare il certificato di assicurazione e Carta
CONDIZIONI GENERALI
Verde previsti dalle disposizioni in vigore o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con la Società.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
ARTICOLO 5 - COMUNICAZIONE DEL NUOVO PREMIO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto mette a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio, presso l’Agenzia o il Punto di Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime.
ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente, al conducente esclusivo ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell’ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, oppure da parte dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.
In caso di mancata comunicazione, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al Terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
ARTICOLO 7 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ
Per l’applicazione delle regole evolutive ove previste dalle Condizioni Speciali, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
periodi successivi: in caso di permanenza presso lo stesso assicuratore iniziano sessanta
CONDIZIONI GENERALI
giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’eventuale trasferimentodiproprietàdelveicolo,fornendoneidoneadocumentazione. In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
L’alienante, previa restituzione all’Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto del certificato di assicurazione e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o di un suo Famigliare convivente: in questo caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all’eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.
Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
b) CESSIONE DEL CONTRATTO
Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all’acquirente, il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto. Il contratto ceduto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pertanto non elaborerà l’Attestazione.
c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI restituendo contestualmente certificato di assicurazione e Carta Verde. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa
CONDIZIONI GENERALI
al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e purché i predetti documenti siano stati restituiti.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifica il trasferimento di proprietà del veicolo.
Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita a condizione che siano stati restituiti all’Agenzia o al Punto di Vendita di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il certificato di assicurazione e la Carta Verde. In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il Contraente ha diritto al rimborso del Premio netto pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).
ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI restituendo (in caso di furto, rapina o appropriazione indebita se ancora in suo possesso) il certificato di assicurazione e la Carta Verde all’Agenzia o al Punto di Xxxxxxx ai quali è assegnato il contratto. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre dall’ora e dalla data indicate sulla predetta appendice. Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.
Qualora tale durata sia inferiore, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere trenta giorni, con rinuncia però, da parte di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato. Decorsi diciotto mesi [540 giorni] dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve: qualora entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l’esportazione definitiva, il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo, il Premio
CONDIZIONI GENERALI
xxxxx corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Per i contratti con frazionamento del Premio il Contraente è tenuto a corrispondere, salvo si sia verificato il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l’esportazione definitiva, il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo, le eventuali rate insolute successive alla risoluzione del contratto.
RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
All’atto della riattivazione del contratto, il Premio viene determinato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purché il Proprietario assicurato (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
In caso di riattivazione del contratto su di un altro veicolo occorre inoltre che il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a tre mesi [90 giorni]
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi [90 giorni] le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI; quest’ultima rimborsa invece l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.
Il Periodo di osservazione non subisce interruzioni.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a tre mesi [90 giorni] Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi [90 giorni] sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.
Sul Premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto, compresa l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.
CONDIZIONI GENERALI
Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tuttavia tiene conto, ai fini dell’applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Speciali, dei Sinistri eventualmente liquidati durante la sospensione.
ESCLUSIONI
Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:
• per i contratti di durata inferiore all’anno;
• per i contratti ceduti all’acquirente del veicolo venduto;
• per i contratti amministrati con “libro matricola”;
• per i contratti per l’assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione.
Per ciclomotori, quadricicli e motocicli la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo in questione comprovate da idonea documentazione.
ARTICOLO 10 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI
Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice la richiesta di risarcimento è presentata con lettera raccomandata - con avviso di ricevimento o con consegna a mano - telegramma o fax. È esclusa la presentazione in via telematica.
In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro redatta sul modulo, fornito da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.
La predetta Denuncia deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il
Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza.
La Denuncia deve in ogni caso contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.
Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro come sopra indicati può comportare per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI può assumere a nome dell’Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:
- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.
Sono a carico di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non riconosce le spese sostenute all’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o UNIPOLSAI ASSICURAZIONIlo richieda.
ARTICOLO 12 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto, ha durata annuale o su richiesta dell’Assicurato di anno più frazione e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
Qualora il contratto venga emesso in sostituzione di un altro per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno.
ARTICOLO 13 - CONTRATTI DI DURATA INFERIOREAD UNANNO (DURATATEMPORANEA)
I contratti di durata inferiore all’anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e per essi è esclusa la sospensione.
È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
ARTICOLO 14 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione e la Carta Verde all’Agenzia o al Punto di
CONDIZIONI GENERALI
Vendita ai quali è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell’articolo 9 - Sospensione in corso di contratto, può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al Proprietario del veicolo rubato o ad un suo Famigliare convivente.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all’eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia residua.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si verificano il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo.
ARTICOLO 15 - DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO
Nel caso di cessazione di Xxxxxxx a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, restituendo il certificato di assicurazione e la Carta
CONDIZIONI GENERALI
Verde all’Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto. Il Contraente deve inoltre consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI:
• in caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione o, ove previsto, al Documento Unico di circolazione e di proprietà e delle targhe di immatricolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione o, ove previsto, al Documento Unico di circolazione e di proprietà);
• in caso di demolizione, copia del certificato attestante l’avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al Proprietario del veicolo distrutto, demolito od esportato o ad un suo Famigliare convivente.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all’eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e purché i predetti documenti siano stati restituiti. Qualora certificato di assicurazione/Carta Verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione o, ove previsto, al Documento Unico di circolazione e di proprietà e delle targhe di immatricolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione o, ove previsto, al Documento Unico di circolazione e di proprietà). Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l’esportazione definitiva del veicolo, il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il
CONDIZIONI GENERALI
Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verificano la distruzione, la demolizione o l’esportazione definitiva del veicolo.
ARTICOLO 16 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI consegna telematicamente al Contraente e, se persona diversa, all'Avente diritto, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, un’Attestazione contenente:
- la denominazione dell’Impresa di Assicurazione;
- il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- i medesimi dati indicati al punto precedente del Proprietario o del diverso Avente diritto
all’Attestazione;
- il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il Proprietario del Veicolo, o altro Avente diritto, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
- il numero di Polizza;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l’Attestazione viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
- il numero dei Sinistri pagati (anche a titolo parziale) con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria, nel corso dei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l’indicazione di un’annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
- la percentuale di responsabilità per i Sinistri con Responsabilità paritaria;
- il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all’Assicurato e da questi non corrisposte.
Nel caso di stipula di Xxxxxxx ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del Codice, l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima.
Qualora il contratto sia stipulato sulla base di una clausola Bonus/Malus, che preveda ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione, vengono inoltre indicate la classe di merito interna/aziendale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva.
CONDIZIONI GENERALI
Qualora sia stata richiamata la Condizione Speciale G - Maggiorazione del Premio per sinistrosità/Peius viene indicato:
- il numero dei Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria
nel Periodo di osservazione considerato con la relativa percentuale di responsabilità;
- il richiamo al Peius qualora tale maggiorazione sia dovuta;
- la classe di merito di assegnazione del contratto per l’annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n° 72/2018.
In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI consegna telematicamente al Contraentee e, se persona diversa, all'Avente diritto, l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso.
Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con “libro matricola”, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI consegna telematicamente l'Attestazione su richiesta del Contraente e:
- non elabora l’Attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l’Attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della Polizza;
- elabora l’Attestazione in caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all’estero, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo quando il Periodo di osservazione risulti concluso.
Nel caso di contratto stipulato in Coassicurazione con ripartizione del Rischio tra più Imprese, l’Attestazione viene consegnata telematicamente dalla delegataria.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI elabora l’Attestazione nel caso di:
• contratti sospesi, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso;
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• contratti, o Applicazioni, che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo;
• cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.
Validità dell’Attestazione
L’Attestazione conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce; in caso di mancato rinnovo per non utilizzo del Veicolo, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'Attestazione può essere usata a condizione che il Contraente o il Proprietario del Veicolo dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894
CONDIZIONI GENERALI
del Codice civile, che il Veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o alla data di sospensione del medesimo, anche nel caso in cui il contratto abbia durata inferiore ad un anno, ovvero temporanea (purchè tale contratto sia documentato). In ogni caso, qualora siano decorsi più di 5 anni, l’Attestazione non è più valida.
In assenza di Attestazione valida o in presenza di un'osservazione della sinistrosità discontinua, l’Assicurazione viene stipulata con la penalizzazione maggiore e, qualora prevista, con assegnazione alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 18.
ARTICOLO 17 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - DUPLICATO DI POLIZZA
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI vi provvede previa restituzione di quello da sostituire e previo l’eventuale conguaglio del Premio.
Nel caso in cui il certificato di assicurazione si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un duplicato su richiesta ed a spese del Contraente.
Se la perdita del certificato di assicurazione è dovuta a sottrazione, distruzione o a smarrimento il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.
Ai sensi dell’articolo 1888 del Codice Civile, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un duplicato o una copia della Polizza su richiesta ed a spese del Contraente e può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.
Se la perdita della Polizza è dovuta a sottrazione, distruzione o a smarrimento, il Contraente
deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.
ARTICOLO 18 - IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
ARTICOLO 19 - COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.
Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto oppure quella dove ha sede l’Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.
CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 20 - RISARCIMENTO DEI DANNI IN FORMA SPECIFICA
Qualora il Contraente Xxxxxxxxxx abbia dichiarato in Polizza di volersi avvalere del Risarcimento del danno in forma specifica per i Sinistri che rientrino nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, il Premio RC Auto sarà ridotto nella misura prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie ed indicata in Polizza.
Tale modalità di risarcimento dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui il Contraente Assicurato non sia responsabile neppure parzialmente in ordine alla causazione del danno; inoltre la predetta modalità di risarcimento dei danni, in caso di sostituzione della Polizza per qualsivoglia causa, troverà applicazione sulla Polizza sostituente solamente nei casi ed alle condizioni previste dalle Norme Tariffarie.
L’indennizzo corrisposto da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
ARTICOLO 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
VINCOLI
CLAUSOLE
I) PER I VEICOLI LOCATI IN LEASING
CLAUSOLA N. 1 (pagamento anticipato, in un'unica soluzione, dell’intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing)
La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a fa- vore dell’Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in Leasing al Contraente; pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell’ Ente vincolatario stesso:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;
b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi- cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia.
In caso di Xxxxxxxx che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, l’indennizzo verrà corrisposto all’Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Si precisa che il Premio è stato corrisposto in un’unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell’applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile. Il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.
La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
CLAUSOLA N. 2 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di co- pertura inferiore a quello del contratto di Leasing)
La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell’Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in Leasing al Contraente; pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell’ Ente vincolatario stesso:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;
b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
c) a comunicare all’Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate inter- medie scadute, nonchè l’eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale.
VINCOLI
In caso di Xxxxxxxx che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, l’indennizzo verrà corrisposto all’Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà av- valersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell’Ente vincolatario.
II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL’ ENTE FINANZIATORE
CLAUSOLA N. 3 (pagamento anticipato, in un'unica soluzione, dell’intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di ven- dita rateale)
La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell’Ente vincolatario in essa indicata e pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della Polizza stessa:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;
b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
c) a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, l’indennizzo senza il consenso scritto dell’Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versa- re a quest’ultimo l’indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente vincolatario è fin d’ora autorizzato dal Contraente.
Si precisa che il Premio è stato corrisposto in un’unica soluzione sino alla data di sca- denza del vincolo indicata in Polizza, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell’applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.
Il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.
La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicura- tivo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
VINCOLI
CLAUSOLA N. 4 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)
La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell’ Ente vinco- latario in essa indicata e pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della Polizza stessa:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;
b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi- cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
c) a comunicare all’Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate intermedie scadute nonchè l’eventuale mancato rinnovo esplicito del contratto alla scadenza natu- rale;
d) a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, l’indennizzo senza il consenso scritto dell’Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest’ultimo l’indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente vincolatario è fin d’ora auto- rizzato dal Contraente.
Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente può avvalersi della facoltà sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicura- zione, solo con il consenso scritto dell’Ente vincolatario.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI
NELL’ ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiama- te in Polizza.
D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria
Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall’Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasiona- li, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà);
• se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L’assicurazione non è operante nel caso in cui l’Ente Proprietario/Locatario, o la Società Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
N) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
T) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 2 delle Condizioni Generali di
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa:
• nel caso di Xxxxxxxx causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;
• nei confronti del Proprietario del veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest’ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, purché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
U) Sospensione in corso di contratto per motoveicoli, motoslitte, quadricicli trasporto cose e quadricicli trasporto persone
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sospensione in corso di contratto consente - al massimo due volte per annualità assicurativa - la sospensione senza motivazione delle garanzie in corso di contratto per i motoveicoli, le motoslitte, i quadricicli trasporto cose ed i quadricicli trasporto persone.
W) Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore ad un mese [30 giorni]
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sospensione in corso di contratto consente la proroga delle scadenze, sia delle eventuali rate intermedie che della scadenza annuale, di un periodo uguale a quello della sospensione purché la sospensione stessa abbia avuto durata pari o superiore ad un mese [30 giorni].
CONDIZIONI SPECIALI
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
rivolte a Contraenti/Assicurati divisione La Fondiaria e divisione SAI
CONDIZIONI SPECIALI
Le Condizioni Speciali che seguono sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e, in ogni caso, operano solo se espressamente richiamate in Polizza. Si precisa che i riferimenti a FONDIARIA-SAI, FONDIARIA-SAI divisione La Fondiaria o divisione Sai devono intendersi relativi alla Società FONDIARIA-SAI S.p.A. che, con effetto dal 6 gennaio 2014, a seguito di fusione per incorporazione con Unipol Assicurazioni S.p.A. e Milano Assicurazioni
S.p.A. (oltre che di Premafin Finanziaria S.p.A. - Holding di Partecipazioni), ha assunto la denominazione sociale di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.)
Criteri di determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento dell’emissione della stipulazione della Polizza - prevista per tutte le formule Tariffarie - viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e dell’Art. 134 comma 4-bis del Codice; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l’Attestato sullo stato del rischio non riporti la classe di merito di Conversione Universale (C.U.).
Regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), determinate sulla base della Sinistrosità registrata dal Veicolo, seguono i criteri dettati dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 (Tabella 1 - Criteri di attribuzione della classe di C.U.).
E) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
La presente assicurazione è stipulata con Franchigia fissa ed assoluta per ogni
Sinistro nell’ammontare precisato in Polizza.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
CONDIZIONI SPECIALI
G) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ - PEIUS
1. PREMESSA
La presente assicurazione è stipulata nella formula con maggiorazione del Premio per sinistrosità - PEIUS, che prevede - solo per l’annualità immediatamente successiva - una maggiorazione del Premio in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione.
2. APPLICAZIONE DEL PEIUS
Se nel Periodo di osservazione vengono pagati:
• due Sinistri, il Premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva viene aumentato del 15%;
• tre o più Sinistri, il Premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva viene aumentato del 25%.
Ai fini di tali aggravi vengono considerati Sinistri quelli con Responsabilità principale e quelli con Responsabilità paritaria con riferimento al numero di volte in cui la percentuale di responsabilità cumulata nell’ultimo quinquennio di osservazione sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del Peius.
3. VEICOLI GIÀ ASSICURATI IN PRECEDENZA
Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza, al contratto stesso si applica la maggiorazione di cui sopra qualora dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità essa risulti dovuta.
In caso di passaggio da una formula tariffaria con “Franchigia fissa ed assoluta” alla formula tariffaria “Peius”, di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di Responsabilità paritaria eventualmente evidenziate nell’Attestazione verranno cumulate - ai fini sia dell’applicazione delle regole evolutive per la classe di merito CU che per l’applicazione della maggiorazione se dovuta - solo nell’annualità successiva alla stipulazione del contratto.
4. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI 5 ANNI
Qualora all’atto della stipulazione della Polizza l’Attestazione non risulti presente nella Banca Dati si applicano le indicazioni riportate nell’articolo 9 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.
In assenza di documentazione probatoria il contratto viene stipulato con la maggiorazione del 25%. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, emesso il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’Articolo n. 9 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e, se del caso, procede alla riclassificazione
CONDIZIONI SPECIALI
della Polizza. L'eventuale rimborso della maggiorazione viene effettuato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del Premio per la nuova annualità.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI applica sul contratto la maggiorazione del 25%, qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.
5. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO
Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno (di seguito indicato come “temporaneo”), si applica la maggiorazione del 25% se quest’ultimo contratto ne era gravato.
Qualora il veicolo non fosse già assicurato presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo nonché l’eventuale ultima Attestazione conseguita sulla base della quale quest’ultimo era stato stipulato; in assenza, al contratto viene applicata la maggiorazione del 25%.
Lo stesso accade qualora il contratto precedente, sia scaduto da più di cinque anni. La maggiorazione del 25% viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza.
6. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA
Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta:
a) dopo la prima immatricolazione;
b) dopo una voltura;
il Contraente è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà del veicolo o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà oppure dell’appendice di cessione del contratto precedente. In difetto, il contratto è stipulato con la maggiorazione del 25%.
7. VEICOLO GIÀ ASSICURATO ALL’ESTERO
All’Attestazione è equiparata a tutti gli effetti la dichiarazione rilasciata, per lo stesso veicolo, dal precedente assicuratore estero.
8. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio conseguenti all’applicazione del Peius offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (per gli altri Sinistri) il
CONDIZIONI SPECIALI
rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.
9. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
La sostituzione del contratto non interrompe il Periodo di osservazione in corso, purché il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
CONDIZIONI SPECIALI
H) BONUS/MALUS DUE RUOTE PER CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTO- VEICOLI E MOTOSLITTE
1. PREMESSA
La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus Due Ruote - che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri nei Periodi di osservazione - che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:
TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO
Classi di merito | Coefficienti di determinazione del Premio |
1 | 0,50 |
2 | 0,53 |
3 | 0,56 |
4 | 0,59 |
5 | 0,62 |
6 | 0,66 |
7 | 0,70 |
8 | 0,74 |
9 | 0,78 |
10 | 0,82 |
11 | 0,88 |
12 | 0,94 |
13 | 1,00 |
14 | 1,15 |
15 | 1,30 |
16 | 1,50 |
17 | 1,75 |
18 | 2,00 |
CONDIZIONI SPECIALI
La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto.
In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.
CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE IN CASO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 134, COMMA 4-BIS DEL CODICE
La Società, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di Sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’Attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di Polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo Attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
2. CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOVEICOLI E MOTOSLITTE ASSICURATI PER LA PRIMA VOLTA
2.1. DOPO L’ACQUISTO
Sono assegnati alla classe di merito 14 i contratti che si riferiscono a:
. ciclomotori/quadricicli leggeri assicurati per la prima volta dopo l’acquisto o un passaggio di proprietà;
. motoveicoli e motoslitte assicurati per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura.
Qualora si utilizzi un’Attestazione, in corso di validità, il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) - persona fisica - del veicolo o un suo Famigliare convivente, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia, di sua proprietà o a lui locato:
- della classe di merito risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o da FONDIARIA-SAI e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote;
- della classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità in tutti gli altri casi
Il Contraente è tenuto, alternativamente, a consegnare:
- per i ciclomotori/quadricicli leggeri, copia del certificato di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà e dell’eventuale appendice di cessione del contratto precedente;
- per i motoveicoli e le motoslitte, copia della carta di circolazione o, ove previsto,
CONDIZIONI SPECIALI
del Documento Unico di circolazione e di proprietà del veicolo o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà oppure dell’appendice di cessione del contratto precedente.
In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
2.2. IN LUOGO DI UN ALTRO CICLOMOTORE/QUADRICICLO LEGGERO/MOTOVEICOLO/ MOTOSLITTA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ
In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà (o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale) di un ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/ motoslitta in luogo della quale venga assicurato un altro veicolo di nuova proprietà della medesima tipologia, si procede come di seguito indicato purché l’ultima Attestazione conseguita sia in corso di validità:
Ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta già assicurato presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o presso FONDIARIA-SAI con formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote.
Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità rilasciata per il veicolo precedente purché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del certificato di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà per i ciclomotori/quadricicli leggeri;
- copia della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà per i motoveicoli e le motoslitte.
Altri casi di ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta già assicurato.
Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione
CONDIZIONI SPECIALI
conseguita in corso di validità del veicolo precedente, purché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente. Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del precedente contratto assicurativo;
- copia del certificato di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà per i ciclomotori/quadricicli leggeri;
- copia della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà per i motoveicoli e le motoslitte.
3. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE SAI O DIVISIONE LA FONDIARIA o FONDIARIA-SAI NELLA FORMULA BONUS/MALUS DUE RUOTE Se il veicolo era precedentemente assicurato nella formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote la classe di merito di assegnazione è quella indicata dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
4. ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO
Per i ciclomotori/quadricicli leggeri/motoveicoli/motoslitte già assicurati presso:
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI in una formula diversa dal Bonus/Malus Due Ruote
oppure
- non assicurati con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI
il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità. Se l’Attestazione non riporta la classe di merito di assegnazione CU il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 13.
In caso di passaggio da una formula tariffaria con “Franchigia fissa ed assoluta” alla formula tariffaria “Bonus/Malus”, di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di Responsabilità paritaria eventualmente evidenziate nell’Attestazione verranno cumulate - ai fini dell’applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU - solo nell’annualità successiva alla stipulazione del contratto.
CONDIZIONI SPECIALI
5. DICHIARAZIONE ESTERA
Nel caso in cui la nuova Polizza si riferisca ad un veicolo già assicurato all’estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe C.U. e della classe di merito interna UnipolSai da applicare al contratto, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Ivass n° 72 del 16 aprile 2018, e l’assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l’Attestazione.
6. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO
Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all’anno (di seguito indicato come “temporaneo”) si applicano le seguenti disposizioni.
6.1. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE SAI O DIVISIONE LA FONDIARIA o FONDIARIA-SAI
Il nuovo contratto è assegnato alla classe 14 o alla stessa classe di merito di quello precedente, se quest’ultimo prevedeva la formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote.
Qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
6.2. ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO
Il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 14. Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 18.
Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.
7. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI DODICI MESI
Qualora all’atto della stipulazione della Polizza l’Attestazione non risulti presente nella Banca Dati si applicano le indicazioni riportate nell’articolo 9 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.
In assenza di documentazione probatoria UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assegna il contratto alla classe di merito 18. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, emesso il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’Articolo
n. 9 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e, se del caso, procede alla riclassificazione della Polizza.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assegna il contratto alla classe di merito 18 qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.
CONDIZIONI SPECIALI
8. RINNOVO DEL CONTRATTO
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto dell’eventuale rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella 2, a seconda che UNIPOLSAI ASSICURAZIONI abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale. Si terrà conto inoltre dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di Xxxxxxxx o di richiesta di Risarcimento - il contratto è considerato privo di Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta Tabella 2.
8.1. Sinistri “tardivi” e sinistrosità delle Polizze di durata temporanea
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in presenza di un Assicurato che ha cambiato Compagnia, per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto, ed ai fini dell’evoluzione della classe di merito di pertinenza, tiene conto:
- dei Sinistri non ancora indicati nell’Attestazione sullo stato del rischio (Sinistri “tardivi”), in quanto pagati dopo la scadenza del Periodo di osservazione precedente all’annualità appena conclusa, oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
- dei Sinistri relativi a Polizze di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).
CONDIZIONI SPECIALI
TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE
Classe di merito di asseganzione in base a: - numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e - numero di volte che la Responsabilità paritaria “cumulata” per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51%. | |||||
Classe di merito diprovenienza | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
9. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 2 offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto.
CONDIZIONI SPECIALI
Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.
10. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
La sostituzione del contratto non interrompe il Periodo di osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purché il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
11. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro ciclomotore, quadriciclo leggero, motoveicolo o motoslitta - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, purché il Proprietario del veicolo sostituente sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
• Trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto
All’acquirente è attribuita la classe di C.U. maturata sul Veicolo trasferito.
Il cedente la proprietà può conservare la classe di C.U. maturata sul Veicolo ceduto su altro Veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
La disposizione si applica anche nel caso in cui l’acquirente ceda il Veicolo a terzi per acquistarne uno in sostituzione.
• Acquisto di un Veicolo da parte del conduttore di un Veicolo di proprietà di un soggetto portatore di handicap
E’ previsto il mantenimento della classe C.U. maturata sul Veicolo di proprietà del soggetto portatore di handicap purchè le generalità del conduttore di tale Veicolo siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992).
Allo stesso modo il portatore di handicap che acquisti un Veicolo potrà godere della classe di merito C.U. maturata su un eventuale altro Veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione ai sensi della su citata disposizione.
• Noleggio a lungo termine o leasing operativo o finanziario
E’ previsto il mantenimento della classe C.U. maturata da parte dell’utilizzatore del Veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). La classe C.U. viene comunque riconosciuta all’utilizzatore, in caso di mancato acquisto del Veicolo locato
CONDIZIONI SPECIALI
in leasing o noleggiato, per un altro Veicolo dal medesimo acquistato.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
L’ultima Attestazione conseguita in corso di validità relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna Attestazione, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione della Polizza precedente.
12. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L’ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN ALTRO VEICOLO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ
Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il Contraente all’atto della stipulazione del contratto benefici delle informazioni contenute nell'ultima Attestazione in corso di validità conseguita per un altro veicolo della medesima tipologia - oggetto di furto/rapina/ appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso Proprietario/Locatario o ad un suo Famigliare convivente.
Tale operazione può essere compiuta un’unica volta.
13. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
Qualora nel contratto sia stata pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
Ai fini dell’evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei Sinistri il cui importo rientri nei limiti della Franchigia, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
Qualora quest’ultimo avvenga dopo la scadenza naturale del contratto, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assegna il contratto stesso, all’atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il Sinistro non fosse avvenuto.
In questo caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede ad alcun conguaglio di Premio. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato UNIPOLSAI ASSICURAZIONI elabora una nuova Attestazione.
CONDIZIONI SPECIALI
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
rivolte a Contraenti/Assicurati
divisione La Previdente e divisione Nuova Maa
CONDIZIONI SPECIALI
Le Condizioni Speciali che seguono sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e, in ogni caso, operano solo se espressamente richiamate in Polizza. Si precisa che i riferimenti a MILANO ASSICURAZIONI, MILANO ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente o divisione Nuova MAA devono intendersi relativi alla Società MILANO ASSICURAZIONI
S.p.A. che, con effetto dal 6 gennaio 2014, a seguito di fusione per incorporazione con Unipol Assicurazioni S.p.A. e Fondiaria-Sai S.p.A. (oltre che di Premafin Finanziaria S.p.A. - Holding di Partecipazioni), ha assunto la denominazione sociale di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.)
Criteri di determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento dell’emissione della stipulazione della Polizza - prevista per tutte le formule Tariffarie - viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e dell’Art. 134 comma 4-bis del Codice; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l’Attestato sullo stato del rischio non riporti la classe di merito di Conversione Universale (C.U.).
Regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Usniversale (C.U.), determinate sulla base della Sinistrosità registrata dal Veicolo, seguono i criteri dettati dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 (Tabella 1- Criteri di attribuzione della classe di C.U.).
E. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
La presente assicurazione è stipulata con Franchigia fissa ed assoluta per ogni
Sinistro nell’ammontare precisato in Polizza.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
CONDIZIONI SPECIALI
G. MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ - PEIUS
1. PREMESSA
La presente assicurazione è stipulata nella formula con maggiorazione del Premio per sinistrosità - PEIUS, che prevede - solo per l’annualità immediatamente successiva - una maggiorazione del Premio in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione.
2. APPLICAZIONE DEL PEIUS
Se nel Periodo di osservazione vengono pagati:
• due Sinistri, il Premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva viene aumentato del 15%;
• tre o più Sinistri, il Premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva viene aumentato del 25%.
Ai fini di tali aggravi vengono considerati Sinistri quelli con Responsabilità principale e quelli con Responsabilità paritaria con riferimento al numero di volte in cui la percentuale di responsabilità cumulata nell’ultimo quinquennio di osservazione sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del Peius.
3. VEICOLI GIÀ ASSICURATI IN PRECEDENZA
Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza, al contratto stesso si applica la maggiorazione di cui sopra qualora dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità essa risulti dovuta.
In caso di passaggio da una formula tariffaria con “Franchigia fissa ed assoluta” alla formula tariffaria “Peius”, di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di Responsabilità paritaria eventualmente evidenziate nell’Attestazione verranno cumulate - ai fini sia dell’applicazione delle regole evolutive per la classe di merito CU che per l’applicazione della maggiorazione se dovuta - solo nell’annualità successiva alla stipulazione del contratto.
4. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI 5 ANNI
Qualora all’atto della stipulazione della Polizza l’Attestazione non risulti presente nella Banca Dati si applicano le indicazioni riportate nell’articolo 9 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.
In assenza di documentazione probatoria il contratto viene stipulato con la maggiorazione del 25%. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, emesso il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’Articolo n. 9 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e, se del caso, procede alla riclassificazione della Polizza. L'eventuale rimborso della maggiorazione viene effettuato da UNIPOLSAI
CONDIZIONI SPECIALI
ASSICURAZIONI entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di xxxxxxx di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del Premio per la nuova annualità.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI applica sul contratto la maggiorazione del 25%, qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.
5. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO
Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno (di seguito indicato come “temporaneo”), si applica la maggiorazione del 25% se quest’ultimo contratto ne era gravato.
Qualora il veicolo non fosse già assicurato presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo nonché l’eventuale ultima Attestazione conseguita sulla base della quale quest’ultimo era stato stipulato; in assenza, al contratto viene applicata la maggiorazione del 25%.
Lo stesso accade qualora il contratto precedente, sia scaduto da più di cinque anni. La maggiorazione del 25% viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza.
6. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA
Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta:
a) dopo la prima immatricolazione;
b) dopo una voltura;
il Contraente è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà del veicolo o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà oppure dell’appendice di cessione del contratto precedente. In difetto, il contratto è stipulato con la maggiorazione del 25%.
7. VEICOLO GIÀ ASSICURATO ALL’ESTERO
All’Attestazione è equiparata a tutti gli effetti la dichiarazione rilasciata, per lo stesso veicolo, dal precedente assicuratore estero.
8. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio conseguenti all’applicazione del Peius offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i
CONDIZIONI SPECIALI
Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.
9. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
La sostituzione del contratto non interrompe il Periodo di osservazione in corso, purché il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
CONDIZIONI SPECIALI
H. BONUS/MALUS DUE RUOTE PER CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOVEICOLI E MOTOSLITTE
1. PREMESSA
La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus Due Ruote - che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di Sinistri nei Periodi di osservazione - che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:
TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO
Classi di merito | Coefficienti di determinazione del Premio |
1 | 0,50 |
2 | 0,53 |
3 | 0,56 |
4 | 0,59 |
5 | 0,62 |
6 | 0,66 |
7 | 0,70 |
8 | 0,74 |
9 | 0,78 |
10 | 0,82 |
11 | 0,88 |
12 | 0,94 |
13 | 1,00 |
14 | 1,15 |
15 | 1,30 |
16 | 1,50 |
17 | 1,75 |
18 | 2,00 |
La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto.
CONDIZIONI SPECIALI
In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.
CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE IN CASO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 134, COMMA 4-BIS DEL CODICE
La Società, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di Sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’Attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di Polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo Attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
2. CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOVEICOLI E MOTOSLITTE ASSICURATI PER LA PRIMA VOLTA
2.1. DOPO L’ACQUISTO
Sono assegnati alla classe di merito 14 i contratti che si riferiscono a:
. ciclomotori/quadricicli leggeri assicurati per la prima volta dopo l’acquisto o un passaggio di proprietà;
. motoveicoli e motoslitte assicurati per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura.
Qualora si utilizzi un’Attestazione, in corso di validità, il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) - persona fisica - del veicolo o un suo Famigliare convivente, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia, di sua proprietà o a lui locato:
- della classe di merito risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote oppure con la formula tariffaria Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozzette;
- della classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità in tutti gli altri casi
Il Contraente è tenuto, alternativamente, a consegnare:
- per i ciclomotori/quadricicli leggeri, copia del certificato di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà e dell’eventuale appendice di cessione del contratto precedente;
- per i motoveicoli e le motoslitte, copia della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà del veicolo o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà oppure dell’appendice di cessione del contratto precedente.
CONDIZIONI SPECIALI
In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
2.2. IN LUOGO DI UN ALTRO CICLOMOTORE/QUADRICICLO LEGGERO/MOTOVEICOLO/ MOTOSLITTA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ
In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà (o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale) di un ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta in luogo della quale venga assicurato un altro veicolo di nuova proprietà della medesima tipologia, si procede come di seguito indicato purché l’ultima Attestazione conseguita sia in corso di validità:
Ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta già assicurato presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI con formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote o Bonus/ Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozzette.
Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità rilasciata per il veicolo precedente purché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
- copia della denuncia di xxxxx/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle com petenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del certificato di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà per i ciclomotori/quadricicli leggeri;
- copia della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà per i motoveicoli e le motoslitte.
Altri casi di ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta già assicurato. Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità del veicolo precedente, purché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente. Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle
CONDIZIONI SPECIALI
competenti Autorità;
- consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del precedente contratto assicurativo;
- copia del certificato di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà per i ciclomotori/quadricicli leggeri;
- copia della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà o della ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà per i motoveicoli e le motoslitte.
3. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, DIVISIONE LA PREVIDENTE, DIVISIONE NUOVA MAA o MILANO ASSICURAZIONI NELLA FORMULA BONUS/MALUS DUE RUOTE O BONUS/MALUS PER CICLOMOTORI (Uso privato e trasporto cose) MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE
Se il veicolo era precedentemente assicurato nella formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote o Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozzette, la classe di merito di assegnazione è quella indicata dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
4. ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO
Per i ciclomotori/quadricicli leggeri/motoveicoli/motoslitte già assicurati presso:
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI in una formula diversa dal Bonus/Malus Due Ruote o dal Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozzette oppure
- non assicurati con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI
il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità. Se l’Attestazione non riporta la classe di merito di assegnazione CU il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 13.
In caso di passaggio da una formula tariffaria con “Franchigia fissa ed assoluta” alla formula tariffaria “Bonus/Malus”, di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di Responsabilità paritaria eventualmente evidenziate nell’Attestazione verranno cumulate - ai fini dell’applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU - solo nell’annualità successiva alla stipulazione del contratto.
5. DICHIARAZIONE ESTERA
Nel caso in cui la nuova Polizza si riferisca ad un veicolo già assicurato all’estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni una
CONDIZIONI SPECIALI
dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe C.U. e della classe di merito interna UnipolSai da applicare al contratto, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Ivass n° 72 del 16 aprile 2018, e l’assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l’Attestazione.
6. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO
Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all’anno (di seguito indicato come “temporaneo”) si applicano le seguenti disposizioni.
6.1. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, DIVISIONE LA PREVIDENTE, DIVISIONE NUOVA MAA O MILANOASSICURAZIONI Il nuovo contratto è assegnato alla classe 14 o alla stessa classe di merito di quello precedente, se quest’ultimo prevedeva la formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote. Qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
6.2. ALTRI CASI DI VEICOLO GIÀ ASSICURATO
Il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 14. Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 18.
Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.
7. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI DODICI MESI
Qualora all’atto della stipulazione della Polizza l’Attestazione non risulti presente nella Banca Dati si applicano le indicazioni riportate nell’articolo 9 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.
In assenza di documentazione probatoria UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assegna il contratto alla classe di merito 18. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, emesso il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’Articolo
n. 9 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e, se del caso, procede alla riclassificazione della Polizza.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assegna il contratto alla classe di merito 18 qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.
8. RINNOVO DEL CONTRATTO
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto dell’eventuale rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla Tabella 2, a seconda
CONDIZIONI SPECIALI
che UNIPOLSAI ASSICURAZIONI abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale. Si terrà conto inoltre dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti
- riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni -anche in presenza di Denuncia di Xxxxxxxx o di richiesta di risarcimento - il contratto è considerato immune da Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta Tabella 2.
8.1. Sinistri “tardivi” e sinistrosità delle Polizze di durata temporanea
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in presenza di un Assicurato che ha cambiato Compagnia, per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto, ed ai fini dell’evoluzione della classe di merito di pertinenza, tiene conto:
- dei Sinistri non ancora indicati nell’Attestazione sullo stato del rischio (Sinistri “tardivi”), in quanto pagati dopo la scadenza del Periodo di osservazione precedente all’annualità appena conclusa, oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
- dei Sinistri relativi a Polizze di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).
CONDIZIONI SPECIALI
TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE
Classe di merito di asseganzione in base a: - numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e - numero di volte che la Responsabilità paritaria “cumulata” per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51%. | |||||
Classe di merito di provenienza | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
9. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 2 offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto.
CONDIZIONI SPECIALI
Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.
10. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
La sostituzione del contratto non interrompe il Periodo di osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purché il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
11. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro ciclomotore, quadriciclo leggero, motoveicolo o motoslitta - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, purché il Proprietario del veicolo sostituente sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
• Trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto
All’acquirente è attribuita la classe di C.U. maturata sul Veicolo trasferito.
Il cedente la proprietà può conservare la classe di C.U. maturata sul Veicolo ceduto su altro Veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
La disposizione si applica anche nel caso in cui l’acquirente ceda il Veicolo a terzi per acquistarne uno in sostituzione.
• Acquisto di un Veicolo da parte del conduttore di un Veicolo di proprietà di un soggetto portatore di handicap
E’ previsto il mantenimento della classe C.U. maturata sul Veicolo di proprietà del soggetto portatore di handicap purchè le generalità del conduttore di tale Veicolo siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992).
Allo stesso modo il portatore di handicap che acquisti un Veicolo potrà godere della classe di merito C.U. maturata su un eventuale altro Veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione ai sensi della su citata disposizione.
• Noleggio a lungo termine o leasing operativo o finanziario
E’ previsto il mantenimento della classe C.U. maturata da parte dell’utilizzatore del Veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). La classe C.U. viene comunque riconosciuta all’utilizzatore, in caso di mancato acquisto del Veicolo locato in leasing o noleggiato, per un altro Veicolo dal medesimo acquistato.
CONDIZIONI SPECIALI
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
L’ultima Attestazione conseguita in corso di validità relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna Attestazione, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione della Polizza precedente.
12. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L’ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN ALTRO VEICOLO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ
Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il Contraente all’atto della stipulazione del contratto benefici delle informazioni contenute nell'ultima Attestazione in corso di validità conseguita per un altro veicolo della medesima tipologia - oggetto di furto/rapina/ appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso Proprietario/Locatario o ad un suo Famigliare convivente.
Tale operazione può essere compiuta un’unica volta.
13. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
Qualora nel contratto sia stata pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
Ai fini dell’evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei Sinistri il cui importo rientri nei limiti della Franchigia, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
Qualora quest’ultimo avvenga dopo la scadenza naturale del contratto, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assegna il contratto stesso, all’atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il Sinistro non fosse avvenuto.
In questo caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede ad alcun conguaglio di Premio. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato UNIPOLSAI ASSICURAZIONI elabora una nuova Attestazione.
FONTI NORMATIVE
FONTI NORMATIVE
FONTI NORMATIVE
CODICE CIVILE
Articolo 1888 - Prova del contratto.
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro docu- mento da lui sottoscritto.
L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’origi- nale.
Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta all’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Articolo 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza
FONTI NORMATIVE
delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Articolo 1898 - Aggravamento del rischio.
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato .
L’assicuratore può recedere dal contratto , dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto .
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
[…]
Articolo 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio.
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
FONTI NORMATIVE
Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
[…]
FONTI NORMATIVE
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
(Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005
Articolo 122 - Veicoli a motore
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del Codice della Strada. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del Proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.
4. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.
Articolo 124 - Gare e competizioni sportive
1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l’organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.
2. L’assicurazione copre la responsabilità dell’organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.
FONTI NORMATIVE
Articolo 134 - Attestazione sullo stato del rischio
[…]
4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.
Articolo 141 - Risarcimento del terzo trasportato
1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
[…]
Articolo 143 - Denuncia di sinistro
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall’IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro.
[…]
Articolo 144 - Azione diretta del danneggiato
[…]
2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l’eventuale
FONTI NORMATIVE
contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
[…]
Articolo 149 - Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.
3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
Articolo 170-bis - Durata del contratto
1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.
0-xxx.Xx risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
FONTI NORMATIVE
veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.
Articolo 283 - Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del Proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all’articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
[…]
FONTI NORMATIVE
CODICE DELLA STRADA
(Decreto Legislativo n. 285/1992)
Articolo 186 - Guida sotto l’influenza dell’alcool
1. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. […]
Articolo 186-bis - Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose
1. E’ vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno.
[…]
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In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l’esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo(3), sia per l’adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell’ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(5).
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I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol(7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(8) (si veda anche nota 4).
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I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di
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sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.
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Note
1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o Sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell’ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di Sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
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3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei Sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l’accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
4) Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di ( a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
5) Resta fermo l’eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei Sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
7) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx.
8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
USA_Info_Cont_01 - ed. 03.11.2020
Modello 14-000000202 – Ed. 01 / 12 / 2021