DELIBERA N. 24 DEL 28 APRILE 2022
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale
Porti di Livorno - Piombino - Portoferraio- Rio Marina – Cavo – Xxxxxxx Xxxxx
XXXXXXXX X. 00 DEL 28 APRILE 2022
Oggetto: Terminal Darsena Toscana S.r.l. – Accordo sostitutivo di concessione demaniale n.48/2001 e ss.mm.ii. - Determinazione del canone demaniale 2017, 2018, 2019 e 2020.
L’anno 2022 addì 28 del mese di apile, il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale ha adottato la seguente deliberazione.
IL COMITATO DI GESTIONE
VISTO l’articolo 9, comma 5, lettere g) e h) della legge 84/1994 e xx.xx./ii. (di seguito anche la "Legge");
VISTO il Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività del Comitato di gestione, come da ultimo modificato con delibera di questo Comitato n.34 in data 20.12.2021; VISTO il previgente Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime approvato con decreto n.121/Comm. in data 24.11.2003, reso esecutivo con Ordinanza n.34/2003 e sanzionato con delibera dell’allora Comitato Portuale n.11 in data 30.01.2004 per come integrato e modificato con delibera n.44 del 26.11.2004;
VISTA la delibera dell’allora Comitato Portuale n.15 in data 20.07.2010, resa esecutiva con Ordinanza n.24 in data 20.07.2010;
VISTI gli art. 13 e ss. del citato regolamento che disciplinavano, tra l’altro, la riduzione dei canoni concessori a fronte di investimenti effettuati dai soggetti concessionari in relazione ai beni assentiti, ciò anche in coerenza con la normativa in materia dei canoni per concessioni portuali, che riconosce agli Enti portuali un certo grado di discrezionalità nella determinazione degli stessi, allo scopo di consentire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo dei traffici portuali;
VISTO in particolare l’articolo 14 del citato regolamento che, ai fini della riduzione del canone delle concessioni rilasciate mediante i soli accordi sostitutivi, attribuiva rilevanza oltre che agli investimenti strutturali, agli investimenti aventi ad oggetto "[...], gru e mezzi d'opera portuali”
– che appaiono dunque qualificabili come investimenti strumentali – a condizione che comportassero il raggiungimento di almeno uno degli obiettivi previsti dallo stesso articolo in termini di traffico, occupazione e/o valore degli investimenti;
RILEVATO che l’adozione di una delibera ex art. 9, comma 5, lettera h) della Legge e la conseguente sottoscrizione di Accordo sostitutivo, attestavano che le previsioni contenute nel Piano di Impresa a corredo dell’istanza di concessione fossero in linea con il disposto di cui al richiamato art.14;
CONSIDERATO dunque che, subordinatamente ai citati presupposti (sottoscrizione dell’accordo sostitutivo e raggiungimento di almeno uno degli obiettivi di cui all’art. 14), gli investimenti strumentali sono equiparabili a quelli strutturali se ritenuti idonei ad incrementare la produttività dello scalo, accrescendo in tale modo e in senso lato il valore dei beni demaniali cui sono riferiti e, dunque, consentendo il discendente abbattimento del canone demaniale, anch’esso previsto nell’art.14;
VALUTATO altresì, per tutto quanto sopra, che ai fini del predetto abbattimento di canone gli investimenti strumentali debbono essere coerenti con i contenuti del Piano di Impresa validato con la delibera di rilascio della concessione;
RITENUTO inoltre che, con riferimento agli investimenti strumentali, la prevista valutazione di congruità e inerenza – ai fini del discendente e proporzionato abbattimento di canone –debba essere condotta avuto riguardo alla capacità degli stessi di incrementare la produttività dello scalo;
RITENUTO coerente procedere alla misurazione di tale capacità in relazione al raggiungimento, da parte del concessionario, degli obiettivi contenuti nel Piano di Impresa presentato a corredo dell’istanza di concessione e validato con delibera ex art. 9, comma 5 lettera h) della Legge;
RITENUTO dunque necessario, in coerenza con i criteri previsti dal previgente regolamento di settore, che la predetta misurazione sia condotta verificando lo scostamento percentuale tra gli obiettivi contenuti nel piano di impresa – in termini di traffico, occupazione nonché valore degli investimenti – e le effettive performance realizzate dal concessionario, con individuazione di un’aliquota media finale da applicare (annualmente) al monte investimenti al fine di determinarne proporzionalmente il valore ammesso per l’abbattimento del canone demaniale;
RITENUTO inoltre, al fine di garantire una necessaria proporzionalità tra gli esborsi sostenuti dal concessionario per gli investimenti strumentali e la specifica riduzione del canone operata dall’Amministrazione, che il corrispettivo di eventuali alienazioni/demolizioni relative a mezzi d’opera, il cui valore d’acquisto era già stato conteggiato come investimento ai fini dello scomputo del canone demaniale, nonché l’ammontare di eventuali contributi pubblici percepiti dalla Società, debba essere decurtato dal monte investimenti;
VISTO l’Accordo Sostitutivo di Concessione demaniale n.48/2001, come modificato nella configurazione con Accordo Novativo n. 21/2008, rilasciato alla Terminal Darsena Toscana
S.r.l. (di seguito anche “TDT S.r.l.” o “la Società”) per l’utilizzo di aree demaniali marittime, situate presso la Darsena Toscana del porto di Livorno, allo scopo di mantenere e gestire un terminal per la movimentazione e gestione integrata di contenitori e di merci varie;
VISTO l’Atto suppletivo n. 58/2014, sottoscritto in esecuzione della Delibera n. 5/2014, con il quale è stata prorogata di anni dieci la durata della concessione demaniale assentita alla società con l’Accordo sostitutivo di cui al precedente paragrafo, sulla base del Piano di Impresa a tal fine presentato dalla Società;
DATO DUNQUE ATTO, per quanto rileva ai fini della presente Xxxxxxxx, che la concessione in parola rientra pienamente nella fattispecie di cui al citato art.14 del previgente regolamento;
VISTA la relazione istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento ai sensi della legge n.241/1990 xx.xx./ii., assunta a protocollo n.62818 in data 17.12.2021, con la quale è stato calcolato il canone demaniale dovuto dalla Società, in ragione dell’atto concessorio in argomento, per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020;
DATO ATTO che la citata relazione contiene altresì le risultanze dell’istruttoria condotta - secondo i criteri sopra indicati e già illustrati a questo Comitato di Gestione nelle sedute del 02.03.2021 e del 3.12.2021 – in merito ai complessivi investimenti, realizzati dal concessionario nel periodo di riferimento (2016 – 2019), ai fini degli abbattimenti di canone previsti dalla previgente regolamentazione;
PRESO ATTO che la Società non ha riscontrato la nota prot.n. 62921 del 17.12.2021, con la quale la predetta Relazione Istruttoria le è stata notificata, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e/o pertinente documentazione integrativa;
RITENUTO, per tutto quanto sopra evidenziato, di condividere le risultanze dell’iter istruttorio condotto – come emergente nella citata relazione istruttoria e nella presente Delibera – con particolare riferimento al valore ammissibile degli investimenti realizzati, ai fini degli abbattimenti del canone demaniale ai sensi del previgente Regolamento;
PRESO ATTO del valore residuo degli investimenti realizzati dal concessionario al 31.12.2016 e non ancora portato ad abbattimento dei canoni pregressi, determinato con Provvedimento del Presidente n.173/2016, per come ricalcolato nella richiamata Relazione Istruttoria; RITENUTO dunque di dover procedere, all’esito della soprarichiamata istruttoria, alla definitiva determinazione del canone da corrispondersi, per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, da parte di TDT S.r.l., in relazione al titolo concessorio in parola;
RICHIAMATO il Provvedimento del Presidente n.47/2021 col quale, in applicazione dell’art. 199, comma 1, lettera “a” del Decreto-legge n.34/2020 e xx.xx./ii., è stata disposta la riduzione dell’importo dei canoni dovuti, tra gli altri, dai concessionari ex art. 18 della Legge, per l’intero anno 2020;
PRESO ATTO dei contenuti della Sentenza del Tribunale di Livorno n.551/2019, applicabile alle determinazioni di canone di cui alla presente Delibera;
PRESO ATTO delle misure fissate dal Ministero competente, negli anni di riferimento, per l’aggiornamento dei canoni demaniali secondo le variazioni dell’indice ISTAT;
RICHIAMATI gli articoli 13 e 18 della Legge, nonché l’art. 7 del DL 400/1993 convertito con L.494/1993;
VISTO lo schema di delibera sottoposto all’esame di questo Comitato a corredo della predetta documentazione istruttoria;
SENTITA l’illustrazione del Segretario di questo Comitato riferita alla proposta in questione e alla legittimità degli atti istruttori;
VISTO l'esito della votazione conclusasi, come da verbale, in senso favorevole alla proposta del Presidente;
DELIBERA
1. Il canone dovuto da parte di TDT S.r.l., in ragione dell’utilizzazione delle aree e dei beni assentiti con gli atti concessori in premessa richiamati, è determinato, come da Relazione Istruttoria in premessa richiamata e schede di calcolo in atti fatto salvo eventuale successivo conguaglio, in:
− € 2.340.381,18 per l’anno 2017;
− € 2.371.719,94 per l’anno 2018;
− € 2.456.850,35 per l’anno 2019;
− € 2.440.277,82 per l’anno 2020.
2. Il valore residuo degli investimenti realizzati dalla società al 31.12.2016, non ancora portato ad abbattimento dei canoni pregressi, nonché il valore di quelli realizzati nel periodo 2016 – 2019 e ritenuti ammissibili, congrui ed inerenti, sono annualmente riportati ad abbattimento dei canoni demaniali di cui al punto 1 della presente Delibera, ai sensi della regolamentazione allora vigente ed applicabile in materia, nella misura massima del 50% degli stessi e fermo restando il limite massimo del 50% del canone dovuto, il tutto come da Relazione Istruttoria in premessa richiamata ed in coerenza con la parte premessa della presente Delibera;
3. Gli abbattimenti operati sui canoni dovuti per il periodo 2017 – 2020, sono pertanto determinati come segue:
- € 1.170.190,59 per l’anno 2017;
- € 1.185.859,97 per l’anno 2018;
- € 1.228.425,18 per l’anno 2019
- € 1.220.138,91 per l’anno 2020.
4. In ragione degli abbattimenti di cui al punto precedente, il canone demaniale da corrispondere da parte della società, in relazione agli atti concessori in premessa richiamati, è determinato, per il periodo 2017 – 2020, come segue, fatto salvo eventuale conguaglio:
- € 1.170.190,59 per l’anno 2017;
- € 1.185.859,97 per l’anno 2018;
- € 1.228.425,18 per l’anno 2019;
- € 1.220.138,91 per l’anno 2020.
5. In applicazione del Provvedimento del Presidente n. 47/2021 è stabilita ulteriore riduzione sul canone relativo all’anno 2020, come da citata Relazione Istruttoria, e pertanto, il canone da corrispondersi per l’annualità in riferimento, è calcolato in € 1.176.732,47.
6. L’ammontare residuo degli investimenti effettuati dal concessionario alla data del 31.12.2020, a seguito degli abbattimenti operati sui canoni 2017, 2018,2019 e 2020, risulta pari ad €11.342.478,11, da valutare, ai fini degli abbattimenti di canone per le annualità successive, nella misura massima del 50%.
7. È dato mandato alla Direzione Demanio, Patrimonio e Lavoro portuale, di concerto con la Direzione Finanza, Contabilità e Risorse umane, di provvedere, sulla base gli importi già corrisposti dalla Società per le annualità in parola, a richiedere i relativi conguagli.
8. La presente delibera, dalla quale non derivano oneri a carico dell’Ente, è pubblicata in apposita sezione del sito istituzionale dell’Autorità e notificata alla Società concessionaria.
IL SEGRETARIO | IL PRESIDENTE |
XXXXXX XXXXXX AUT. PORTUALE MAR
TIRRENO SETTENTRIONALE SEGRETARIO GENERALE 28.04.2022 16:27:33 GMT+00:00
PRESENTI E VOTANTI
XXXXXXX XXXXXXXXX
AUT. PORTUALE MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
Presidente
29.04.2022 12:15:52 GMT+00:00
COMPONENTI | PRESENTI | VOTANTI | VOTAZIONE | ||
Favorevoli | Contrari | Astenuti | |||
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | x | x | x | ||
Xxxxxxxx Xxxx | x | x | x | ||
Xxxxx Xxxxxxxxx | x | x | x | ||
Xxxxxx Xxxxxxx | x | x | x | ||
Xxxxxxx Xxxxxx | --- | --- | --- |