Contratto di Assicurazione Multirischi dell’Abitazione.
Contratto di Assicurazione Multirischi dell’Abitazione.
Modello 7262 – Ed. 01.07.2014
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE
a) Nota Informativa comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Divisione
Div
UnipolSai Casa Smart
Ed. 01.07.2014
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per la Casa
1
NOTA INFORMATIVA
PAGINA
A • INFORMAZIONE SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 2 di 10
1. Informazioni generali 2 di 10
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa 2 di 10
B • INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3 di 10 GLOSSARIO 3 di 10
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 7 di 10
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 8 di 10 5 . Aggravamento e diminuzione del rischio 8 di 10
6. Premi 8 di 10
7. Adeguamento del Premio e delle Somme assicurate 8 di 10
8. Rivalse 9 di 10
9. Diritto di Recesso 9 di 10
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 9 di 10
11. Legge applicabile al contratto 9 di 10
12. Regime fiscale 9 di 10
C • INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE
E SUI RECLAMI 9 di 10
13. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo 9 di 10
14. Reclami 10 di 10
15. Arbitrato 10 di 10
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PAGINA
A • NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 2 di 30
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 2 di 30
B • NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI 6 di 30 COMBINAZIONI DI ASSICURAZIONE 6 di 30
2. SEZIONE INCENDIO 7 di 30
3. SEZIONE FURTO 12 di 30
4. SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE 15 di 30
5. SEZIONE ASSISTENZA 20 di 30
C • NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 23 di 30
6. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 23 di 30
• NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA 27 di 30
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INFORMATIVA PRIVACY
PAGINA
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti 2 di 3
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INFORMATIVA COMMERCIALE
PAGINA
Informativa sul trattamento dei dati personali del Cliente
per comunicazioni commerciali 2 di 2
Modello 7262
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NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per la Casa
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per la Casa
1 NOTA INFORMATIVA
Nota informativa relativa al contratto di assi- curazione danni “UnipolSai Casa Smart” (Re- golamento Isvap n. 3 del 26 maggio 2010)
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta se- condo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS;
- il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazio- nidella garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle Infor- mazioni sull’Impresa di assicurazione con- tenute nella presente Nota informativa, si rinvia al link xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/Xxxxxx/ Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Interme- diario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSI- CURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LI- QUIDATIVE E SUI RECLAMI.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’at- tività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facen- te parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
b) Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: 051.5077111
- telefax: 051.375349
- siti internet:
xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
- indirizzo di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pub- blicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I del- l’Albo delle Imprese di Assicurazione pres- so l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimonia- le dell’Impresa
In base all’ultimo bilancio approvato, rela- tivo all’esercizio 2013, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad
€ 2.765.037.497,82. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’am- montare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.
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NOTA INFORMATIVA
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
GLOSSARIO
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per la Casa
I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il signi- ficato di seguito precisato:
• Abitazione: complesso delle opere edili identificato nel contratto, costituente l’in- tero fabbricato unifamiliare od una Unità immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio o studio professionale pri- vato intercomunicante, escluso solo il valore dell’area. Il tutto di proprietà dell’Assicurato o in uso allo stesso.
Sono compresi:
• Fissi ed infissi;
• opere di fondazione od interrate;
• Dipendenze e/o pertinenze;
• recinzioni, cancelli anche elettrici, cister- ne/serbatoi per stoccaggio combustibili al servizio dell’Abitazione, muri di cinta, pi- scine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, strade private, cortili; sono comun- que esclusi gli alberi (salvo quanto previsto nella Sezione Responsabilità Civile);
• tinteggiature, tappezzeria, moquettes, par- quets;
• antenne televisive, anche paraboliche ra- diotelericeventi;
• statue, affreschi e decorazioni che non ab- biano valore artistico;
• ascensori, montacarichi, scale mobili, im- pianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condiziona- mento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condiziona- mento, impianti di allarme e prevenzione, impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, non- ché ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa;
• parti in comune con condomini, pro-quota.
Sono comunque sempre esclusi:
• pannelli solari termici;
• impianti fotovoltaici;
• tende xxxxxxx xxxxxxxxxx.
• Affine: parente del coniuge.
• Animali domestici: esseri viventi che in natu- ra non vivono allo stato libero ma dipendono dall’uomo per l’alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest’ultimo per lavo- ro o alimentazione; sono comunque esclusi gli animali da sella.
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
• Assicurato: soggetto il cui interesse è pro- tetto dall’Assicurazione.
• Assicurazione: contratto di assicurazione.
• Atti di terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi or- ganizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
• Combinazione di assicurazione: è la coper- tura assicurativa a pacchetto, scelta dal Con- traente e indicata nella Scheda di Polizza.
• Contenuto: tutto quanto contenuto nell’Abi- tazione destinato ad uso personale e dome- stico e/o nell’annesso studio/ufficio profes- sionale. Sono comprese migliorie, anche a qualsiasi impianto, apportate dal locatario all’Abitazione. Sono esclusi roulottes, vei- coli in genere a motore e parte degli stessi fatta eccezione per: biciclette e ciclomotori, natanti e relativi motori fuoribordo fino a 40 cavalli, attrezzature per giardinaggio e gio- chi per bambini.
Relativamente alla Sezione Furto sono co- munque sempre esclusi i seguenti beni:
- Preziosi e Valori;
- Raccolte e collezioni;
- Oggetti d’arte.
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NOTA INFORMATIVA
• Contraente: il soggetto che stipula l’Assicu- razione.
• Cose: oggetti materiali e, limitatamente alla Sezione Responsabilità Civile, gli animali.
• Xxxxx indiretti: danni non inerenti la mate- rialità della cosa assicurata.
• Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che deriva- no dall’azione diretta dell’evento garantito.
• Dimora abituale: Abitazione dell’Assicurato, indicata in Scheda di Polizza, ove lo stesso risiede per la maggior parte dell’Anno.
• Dimora non isolata (appartamento): appar- tamento ovvero i locali, fra loro comunicanti, facenti parte di fabbricato destinato ad abi- tazioni tra loro contigue, sovrastanti o sot- tostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno ma con ac- cesso comune dall’esterno del fabbricato.
• Dimora semi isolata (casa/villa a schiera): casa a schiera ovvero i locali, fra loro comu- nicanti, costituenti un fabbricato monofa- miliare unito o aderente ad altri fabbricati, ciascuno con proprio accesso dall’esterno; sono parificati alle case a schiera gli appar- tamenti facenti parte di un unico fabbricato, destinato ad abitazioni ciascuno con proprio accesso dall’esterno del fabbricato.
• Dipendenze e/o pertinenze: locali anche po- sti in corpi separati, purché negli spazi adia- centi o pertinenti all’Abitazione (esempio: box, cantine, soffitte, centrale termica).
• Effetti personali: vestiario, articoli per igie- ne personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computers e videogiochi.
• Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata ve- locità.
• Familiari: le persone che vivono in modo continuativo con il Contraente , il suo coniu- ge purché non separato legalmente, nonché il convivente more uxorio.
• Fascicolo Informativo: l’insieme della docu- mentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composta da: Nota Infor- mativa comprensiva del Glossario, condizio-
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NOTA INFORMATIVA
ni di assicurazione, Informativa Privacy.
• Fatto illecito: inosservanza di una norma giuridica posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed ob- bligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
• Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aera- zione del fabbricato ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
• Franchigia: importo che rimane a carico del- l’Assicurato, espresso in cifra fissa che viene detratta dall’importo del danno indennizza- bile.
• Franamento: rapido spostamento diuna mas- sa di roccia o di terra il cui centro di gravità si muove verso il basso e verso l’esterno.
• Furto: sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto pro- fitto.
• Implosione: repentino cedimento di con- tenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
• Incendio: combustione con sviluppo di fiam- ma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propa- garsi.
• Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
• IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assi- curazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
• Materiali incombustibili: prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione eso- termica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
• Massimale/Somma assicurata: è la somma indicata nella Scheda di Polizza che rappre- senta il limite massimo di Indennizzo/Risar- cimento in caso di Sinistro.
• Oggetti d’arte: oggetti di particolare pregio e di valore artistico, quali: quadri, mosaici, xxxxxx, statue, decorazioni, affreschi, oggetti
d’antiquariato.
• Partita: insieme di Xxxx, beni o eventi garan- titi, assicurati con un’unica somma.
• Periodo assicurativo - Annualità assicurati- va: in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa.
In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 del- la data di effetto della polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.
• Polizza: tutti i documenti che costituiscono l’Assicurazione.
• Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell’Assicurazio- ne.
• Preziosi: gioielli, oggetti d’oro o platino, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.
• Primo rischio assoluto: forma di assicura- zione in base alla quale l’indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assi- curati.
• Raccolte e collezioni: raccolte, ordinate se- condo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, “curiosi” il cui valore unitario è influenzato dall’apparte- nenza alla raccolta.
• Rapina/estorsione: impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o mi- naccia alla persona.
• Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggetti- vo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
• Reato colposo: quello così definito dalla leg- ge penale, commesso senza volontà o inten- zione, ma a seguito di negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza involontaria di leggi.
• Recesso: scioglimento unilaterale del vin- colo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.
• Regola proporzionale: la riduzione dell’in- dennizzo in proporzione tra il valore assi- curato ed il valore del bene al momento del sinistro qualora tale ultimo valore sia mag- giore rispetto a quello dichiarato al momen- to della stipula del contratto, come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.
• Rischio: probabilità che si verifichi un Sini- stro.
• Scasso: forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell’Abitazione tali da causarne l’impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate ri- parazioni.
• Scippo: sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dos- so alla persona che la detiene.
• Scoppio: repentino dirompersi di contenito- ri per eccesso o difetto di pressione interna di fluidi non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono con- siderati scoppio.
• Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
• Società: l’impresa assicuratrice.
• Solai: complesso degli elementi che costi- tuiscono la separazione orizzontale tra i pia- ni del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
• Smottamento, cedimento del terreno: movi- mento di materiale (terreno) superficiale in- coerente o reso tale dalla presenza di acqua.
• Struttura organizzativa (per la Sezione Assistenza): il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione centralizzato o meno, di IMA Italia Assistance S.p.A., desti- nato alla gestione dei sinistri della Sezione Assistenza.
• Tetto: complesso degli elementi destinati
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NOTA INFORMATIVA
a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene).
• Unità immobiliare: locali di abitazione ad uso unifamiliare costituenti una porzione del fabbricato, compresa la quota parte del- la proprietà comune.
• Valore a nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è deter- minato stimando le spese necessarie per ricostruirle o rimpiazzarle con altre nuove,
uguali o equivalenti per uso, qualità, caratte- ristiche e funzionalità.
• Valori: denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valori bollati.
• Vetro antisfondamento: vetro stratificato costituito da almeno due lastre con inter- posto uno strato di materiale plastico di spessore complessivo non inferiore a 6 mil- limetri, oppure quello costituito da un unico strato o da più lastre di materiale sintetico (policarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri.
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NOTA INFORMATIVA
Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraen- te e la Società di escludere il tacito rinnovo. Avvertenza: in caso di stipula con tacito rinno- vo la disdetta deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza, dalla parte re- cedente all’altra parte con lettera raccoman- data oppure a mezzo telefax. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’Art. 1.4 “Proroga del contratto, periodo as- sicurativo e sconto per poliennalità”.
3. Coperture assicurative offerte – Limita- zioni ed esclusioni
Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative:
- Incendio. Nei limiti della Somma assicurata ga- rantisce l’Abitazione e/o il Contenuto xxxx Xxx- ni materiali e diretti riportati dalle Cose assi- curate a seguito di Incendio, azione meccanica del fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio nonché degli altri eventi, indicati agli Artt. 2.1 “Garanzia Base” e 2.2 “Garanzie Supplementa- ri” della Sezione Incendio;
- Furto (acquistabile solo in abbinamento a Incendio e Responsabilità Civile). Nei limiti della Somma assicurata garantisce il Con- tenuto (beni per uso domestico, personale e dell’annesso studio/ufficio professionale) riposto nei locali dell’Abitazione per Danni materiali e diretti dovuti alla perdita del me- desimo causata da Furto e/o Rapina nonché degli altri eventi, indicati all’Art. 3.1 “Garanzia Base” della Sezione Furto;
- Responsabilità Civile (acquistabile solo in abbinamento a Incendio oppure a Incendio e Furto). Nei limiti della Somma assicurata ga- rantisce l’Assicurato, se civilmente respon- sabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni involontariamente provocati a perso- ne, animali e Cose in relazione alla proprietà/ conduzione della Dimora assicurata indicata in Scheda di polizza, ai fatti della vita privata e a varie altre ipotesi, secondo quanto indi- cato agli Artt. 4.1 “Garanzia Base”, 4.2 “Garan- zia Vita Privata”, 4.3 “Garanzia Abitazione” e
4.4 “Garanzie Supplementari” della Sezione Responsabilità Civile;
- Assistenza (sempre operante in abbina- mento alle suddette coperture). Garantisce prestazioni di aiuto immediato all’Assicurato per necessità relative alla Dimora assicura- ta segnalata in Scheda di polizza, secondo quanto indicato all’Art. 5.1 “Garanzia Base” della Sezione Assistenza.
Avvertenza: le coperture assicurative sopra elencate prevedono limitazioni ed esclusio- ni di operatività che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’In- dennizzo/Risarcimento; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli Artt. 2.2 “Garanzie supplementari” e 2.4 “Esclusioni” della Sezione Incendio; Artt. 3.2 “Esclusioni” e 3.3 “Delimitazioni” della Sezio- ne Furto; Artt. 4.5 “Esclusioni” e 4.6 “Delimi- tazioni” della Sezione Responsabilità Civile; Artt. 5.2 “Esclusioni” e 5.4 “Validità territoria- le” della Sezione Assistenza. Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia alle singole sezio- ni per gli aspetti di dettaglio.
Segnaliamo che le coperture assicurative re- stano sospese ai sensi del primo e del secon- do comma dell’articolo 1901 Codice Civile in caso di mancato pagamento del Premio; per gli aspetti di maggior dettaglio in materia di sospensione in corso di contratto si rinvia a quanto previsto agli Artt. 1.3 “Decorrenza del- le garanzie” e 1.6 “Frazionamento del Premio”. Avvertenza: alle coperture assicurative so- pra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, nonché Franchigie (espresse in cifra fissa) che possono compor- tare la riduzione o il mancato pagamento del- l’Indennizzo/Risarcimento; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all’interno delle suddette Sezioni e nella Scheda di po- lizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione dell’Assicurazione.
Esempio di Franchigia: danno pari a € 500,00, Franchigia pari a € 250,00, Indennizzo corri- sposto € 250,00.
Esempio di limite di Indennizzo: danno pari a € 7.000,00, limite di Indennizzo pari a
€ 5.000,00, Indennizzo corrisposto € 5.000,00.
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NOTA INFORMATIVA
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio
Avvertenza: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potreb- bero comportare la perdita del diritto all’In- dennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previ- sto all’Art. 1.1 “Dichiarazioni relative alle cir- costanze del Rischio”.
. Aggravamento e diminuzione del Ri- schio
L’Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamen- to del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o sua ri- duzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile. E’ altresì possibile comunicare l’avvenuta dimi- nuzione del Rischio: in tal caso la Società è tenuta a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata successi- va alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli Artt. 1.9 “Aggrava- mento del Rischio” e 1.10 “Diminuzione del Rischio”.
A titolo esemplificativo costituisce aggrava- mento di Rischio una variazione delle carat- teristiche costruttive del fabbricato assicu- rato rispetto a quelle indicate in Polizza che comporti una maggiore pericolosità delle stesse per danni cagionabili da Incendio ai beni assicurati. Ad esempio risulta in Polizza che il fabbricato assicurato sia costruito in materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del Tetto in misura rispetti- vamente pari o inferiore al 25% della super- ficie totale mentre, a seguito di completa ri- strutturazione dell’immobile, le nuove pareti esterne e le coperture del Tetto risultano edificate con l’utilizzo di materiali combu- stibili in misura tale da superare il 25% delle
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NOTA INFORMATIVA
suddette superfici.
Costituisce invece, sempre a titolo esem- plificativo, diminuzione di Xxxxxxx l’ipotesi opposta di presa d’atto – al momento del- la stipula del contratto – della presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del Tetto in misura rispet- tivamente superiore al 25% della superficie totale, con successiva diminuzione di impie- go del materiale combustibile sotto tale so- glia percentuale a seguito di ristrutturazione dell’immobile.
6. Premi
La periodicità di pagamento del Premio è annuale.
Il Premio può essere corrisposto in contan- ti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’articolo 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’in- termediario.
Il Premio annuo può essere frazionato in rate mensili con addebito diretto su conto corren- te tramite procedura automatica (previo pa- gamento anticipato di una somma pari a tre dodicesimi - più eventuale frazione di mese
- del Premio annuo lordo all’atto del perfe- zionamento del contratto). In alternativa il Premio annuo può essere frazionato in rate semestrali senza addebito diretto su conto corrente, oppure può essere corrisposto in un’unica soluzione al momento della stipula e successivamente ad ogni scadenza annua- le. L’eventuale frazionamento è indicato nel- la Scheda di polizza.
Avvertenza: sono concedibili sconti di Pre- mio in relazione alla durata del contratto.
Se il contratto è stipulato con durata po- liennale il Premio viene calcolato con appli- cazione di una riduzione, che sarà indicata in Scheda di polizza, rispetto a quello pre- visto per la durata annuale (articolo 1899, 1° comma, del Codice Civile).
7. Adeguamento del Premio e delle Somme assicurate
Le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di
Indennizzo/Risarcimento e i Premi espressi in cifra assoluta vengono aumentati del 3% ad ogni rinnovo annuale; per gli aspetti di mag- giore dettaglio si rinvia a quanto previsto da Art. 1.8 “Adeguamento automatico delle Som- me assicurate e dei relativi Premi”.
8. Rivalse
Avvertenza: relativamente a quanto pagato la Società esercita il diritto di rivalsa nei con- fronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1916 del Codice Civile. La Società rinuncia però all’esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate all’Art. 6.9 “Rinuncia alla rivalsa” e all’Art. 2.2 punto 8) “Garanzie Sup- plementari (sempre operanti)”.
p. Diritto di Recesso
Avvertenza: in caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’Art. 1.13 “Recesso in caso di Sinistro”.
Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di rece- dere solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (Art. 1899, 1° comma, del Co- dice Civile). Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto all’ Art. 1.4 “Proroga del contratto, Periodo assicurativo e sconto per poliennalità”.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti deri- vanti dal contratto
Ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il di- ritto si fonda.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicu-
xxxx o ha promosso contro questo l’azione. L’Assicurato deve dare avviso scritto del Si- nistro a pena di decadenza entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la per- dita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
11. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’articolo 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla leg- ge italiana se il Rischio è ubicato in Italia.
E’ facoltà delle parti convenire di assoggetta- re il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivan- ti dall’applicazione di norme imperative na- zionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbliga- torie previste dall’ordinamento italiano.
12. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’Assicu- razione sono a carico del Contraente.
Il Contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni se- condo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
a) Incendio, Furto, Responsabilità Civile: 21,25% (oltre 1% quale addizionale anti- racket);
b) Assistenza: 10%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo Avvertenza: il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all’intermediario entro 10 giorni dall’av- venimento o da quando ne è venuto a cono- scenza. Le spese per la ricerca del danno nella garanzia Incendio sono a carico della Società entro i limiti previsti all’Art. 2.2 “Ga- ranzie Supplementari” punto 7) “Ricerca del guasto” della Sezione Incendio. Per gli aspet- ti di maggiore dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto al ca-
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NOTA INFORMATIVA
pitolo C “Norme che regolano la liquidazione dei sinistri”.
Avvertenza: relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata dalla Società a IMA Italia Assistance S.p.A. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera pro- cedura si rinvia a quanto previsto all’Art. 5.5 “Modalità per la richiesta di assistenza” della Sezione Assistenza e all’Art. 6.14 “Come otte- nere le prestazioni di Assistenza”.
14. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto con- trattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, in- dirizzandoli a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unio- ne Europea, 3/B - 20097 San Xxxxxx Xxxxxx- se (MI) - Fax: 00 00000000 - Indirizzo di Posta Elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di ri- scontro neltermine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Uten- ti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx, telefono (x00) 00-000000, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, co- gnome e domicilio del reclamante (con even- tuale recapito telefonico), individuazione dei
soggetti di cui si lamenta l’operato, breve de- scrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiuta- mente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di set- tore vanno presentati direttamente all’IVASS. Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adi- re l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la riso- luzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competen- te, individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
1 . Arbitrato
Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal con- tratto.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Ed. 01/07/2014
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. L’Amministratore Delegato (Xxxxx Xxxxxx)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
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NOTA INFORMATIVA
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per la Casa
Per i termini di seguito utilizzati valgono le definizioni riportate nel Glossario.
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per la Casa
A
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Quando non risultino espressamente deroga- te, valgono le seguenti condizioni di polizza:
Art. 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostan- ze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Con- traente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o par- ziale del diritto di indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli ar- ticoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 1.2 – Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione de- vono essere provate per iscritto.
Art. 1.3 – Decorrenza delle garanzie L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della So- cietà al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.
Art. 1.4 – Proroga del contratto, Periodo assi- curativo e sconto per poliennalità
Qualora il contratto venga stipulato con taci- to rinnovo, in mancanza di disdetta comunica- ta da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell’Assicurazione, con lettera
raccomandata oppure a mezzo telefax, il con- tratto è prorogato per un Anno e così succes- sivamente.
Il periodo di assicurazione è stabilito nella du- rata di un Anno, salvo che l’Assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.
Se l’Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio viene calcolato con applicazione del- la riduzione tariffaria percentuale indicata in Scheda di polizza. Pertanto, ai sensi dell’art. 1899, 1° comma del Codice Civile, se il con- tratto ha una durata superiore a cinque anni, il Contraente può esercitare la facoltà di reces- so dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale. Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la na- turale scadenza. Il Premio esposto nella Sche- da di polizza è già comprensivo della suddetta riduzione.
Art. 1. – Pagamento del Premio
I Premi devono essere pagati presso l’inter- mediario al quale è assegnata l’Assicurazione oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi al- l’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.6 – Frazionamento del Premio Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento fra- zionato. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi quindici giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed im- pregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L’Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1.7 - Pagamento frazionato del Premio tramite servizio S.D.D.
(operante se indicato nella Scheda di poliz- za il frazionamento mensile)
La Società e il Contraente possono convenire di adottare, in relazione al pagamento del Pre- mio, la procedura di seguito descritta.
1. Adesione al servizio di pagamento men- sile del Premio SEPA Direct Debit
1.1. La Società consente che il Premio an- nuale convenuto venga pagato dal Con- traente in modo frazionato, senza oneri di frazionamento e con le modalità indi- cate ai punti successivi.
1.2. All’atto del perfezionamento del con- tratto assicurativo, il Contraente dovrà
(i) provvedere al pagamento anticipato in Agenzia di una somma pari a tre dodi- cesimi (più eventuale frazione di mese) del Premio convenuto, (ii) obbligarsi a pagare il Premio residuo di importo pari a nove dodicesimi mediante rate mensili di importo pari a un dodicesimo ciascu- na, nonché (iii) obbligarsi a pagare le successive rate mensili, nel caso in cui il contratto si sia tacitamente rinnova- to, sottoscrivendo apposito mandato SEPA Direct Debit (S.D.D.) e autorizzan- do quindi la propria Banca ad accettare i corrispondenti ordini di addebito della Società.
1.3. Il pagamento alla scadenza di ogni rata mensile sarà accettato dalla Società con riserva di verifica e salvo buon fine.
1.4. La Società provvederà comunque alla notifica del pagamento delle rate mensili e della copertura delle garanzie previste in polizza, mediante invio al Contraente del seguente messaggio, che sostituirà l’emissione dell’atto di quietanza:
«Abbiamo ricevuto il pagamento tramite addebito S.D.D. di € xxxx,xx per la rata del [GG mese AAAA] su pol n. xx/xx/xxxx. Confermiamo copertura assicurativa. UnipolSai Assicurazioni S.p.A.».
Tale messaggio sarà inviato dalla Società:
- mediante SMS al seguente numero di cellulare [*].
2. Mancato addebito del pagamento di Premi
2.1. Entro dieci giorni dalla scadenza della rata, la Banca del Contraente comuni- cherà alla Società l’eventuale mancato addebito dell’importo dovuto qualora, in fase di addebito, il conto sia risultato privo di fondi.
2.2. In tal caso la Società provvederà conte- stualmente a notificare al Contraente l’esito negativo del pagamento e la con- seguente sospensione della copertura assicurativa, mediante invio di messag- gio con le modalità indicate al punto 1.4.:
«L’addebito S.D.D. di € xxxx,xx per la rata del GG/mm/AAAA della pol xxx/ xxxxxxxxx è stato rifiutato dalla sua Banca; pertanto le garanzie prestate in pol sono sospese dal GG/mm/AAAA. Si rechi in Agenzia per regolarizzare il pa- gamento. UnipolSai Xxx.xx».
3. Revoca/modifiche del servizio di adde- bito S.D.D.
3.1. Per consentire il buon esito delle dispo- sizioni di addebito e il regolare paga- mento del Premio, il Contraente si im- pegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie o revoche del servizio di addebito S.D.D. eventual- mente disposte dallo stesso.
3.2. In caso di sostituzione del contratto as- sicurativo, qualora il Contraente intenda continuare ad avvalersi del pagamento tramite S.D.D. anche sul contratto sosti- tutivo ed il contratto sostitutivo preve- da tale modalità di pagamento, questi dovrà contestualmente sottoscrivere un nuovo mandato di adesione al servi- zio S.D.D..
3.3. ln caso di cessazione o sostituzione del contratto assicurativo, la Società invierà al Contraente, con le modalità indicate al punto 1.4., il seguente messaggio: «Co- munichiamo cessazione/sostituzione poI n0 xx/xx/xxxx e revoca addebito S.D.D. del pagamento del Premio a decorrere da [GG mese AAAA]. Si rechi in Agenzia per
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
regolarizzare la sua posizione UnipolSai Assicurazioni S.p.A.».
3.4. In caso di revoca del servizio di addebito
S.D.D. disposta dal Contraente, la Società invierà allo stesso, con le modalità indica- te al punto 1.4., il seguente messaggio:
«Seguito revoca addebito S.D.D. del pagamento del Premio da lei disposta per la pol n xxx/xxxxxxxxx, le garanzie prestate in pol sono sospese. Si rechi in Agenzia per regolarizzare il pagamen- to del Premio a decorrere da GG/mm/ AAAA. UnipolSai Xxx.xx».
3.5. In ogni ipotesi di revoca o di modifica del servizio di addebito S.D.D., il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle rate di Premio dovute presso l’Agenzia e dovrà concordare con la stessa una diversa modalità di pagamento optan- do fra quelle previste dalla normativa vigente e attivate presso l’Agenzia. A tale proposito si precisa che il beneficio del frazionamento mensile del Premio è concesso dalla Società solo nel caso di pagamento tramite addebito S.D.D..
Il Contraente deve autorizzare espressa- mente la Società alla trasmissione di comu- nicazioni contrattuali e di servizio all’indi- xxxxx di posta elettronica o al numero di cel- lulare indicati, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
Art. 1.8 – Adeguamento automatico delle Somme assicurate e dei relativi Premi
Le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo e/o Risarcimento e i Premi espres- si in cifra assoluta vengono aumentati del 3% ad ogni rinnovo annuale.
Non sono soggetti ad adeguamento le Fran- chigie e i valori espressi in percentuale.
Il presente articolo non è operante per la Se- zione Assistenza.
Art. 1.p – Aggravamento del Rischio
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Il Contraente o l’Assicurato deve dare comu- nicazione scritta alla Società dei mutamen- ti che aggravano il rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla So-
cietà possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
Art. 1.10 – Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio, la So- cietà è tenuta a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata suc- cessive alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.11 – Nuovo domicilio - Nuova ubicazione degli enti assicurati
Nel caso in cui la Dimora abituale venga tra- sferita, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuo- vo indirizzo per i 7 giorni successivi alla comu- nicazione di trasferimento a condizione che la nuova dimora sia sita nel territorio italiano; decorso tale termine la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo.
In caso di aggravamento di rischio vale quan- to disposto dall’Art. 1.9 “Aggravamento del rischio”.
Art. 1.12 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o a mezzo telefax.
Art. 1.13 – Recesso in caso di Xxxxxxxx
Dopo ogni Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo o risarcimento, ciascuna delle Parti può rece- dere dall’Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all’altra Parte.
La relativa comunicazione effettuata con let- tera raccomandata o a mezzo telefax diventa efficace:
• dopo 30 giorni dalla data di invio se spedita dalla Società;
• dalla data del timbro di spedizione se inviata dal Contraente.
Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Re-
cesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di Rischio non corso.
Il pagamento di Premi che siano scaduti dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della rela- tiva quietanza non potranno essere interpre- tati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso.
Art. 1.14 – Pattuizione della non rinnovabilità del contratto
di 30
Quando è pattuita la non rinnovabilità, il con-
tratto cessa alla scadenza contrattuale senza obbligo di disdetta.
Art. 1.1 – Assicurazioni obbligatorie
La presente Assicurazione non è sostitutiva di eventuali assicurazioni obbligatorie per legge ma opera in aggiunta ad esse.
Art. 1.16 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme legi- slative e regolamentari vigenti.
B
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per la Casa
NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI
Combinazioni di assicurazione
Le possibili Combinazioni di assicurazione acquistabili a scelta del Contraente e differenziate per tipo di copertura, Partite, nonché per Somme assicurate o Massimali (i cui importi sono indicati in Scheda di polizza), sono le seguenti:
Coperture assicurative
Combinazione di assicurazione
Scelta D
✓
Abitazione e
Contenuto
✓
✓
✓
✓
ASSISTENZA
✓
✓
✓
✓
RESPONSABILITA’ CIVILE
✓
✓
FURTO
INCENDIO
Scelta C
✓
Abitazione e
Contenuto
Scelta B
✓
solo Contenuto
Scelta A
✓
solo Contenuto
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI
2. SEZIONE INCENDIO
Art. 2.1 – Garanzia Base
La Società, nella forma a “Primo rischio asso- luto”, indennizza nei limiti delle somme assi- curate per l’Abitazione e/o il Contenuto indi- cate nella Scheda di polizza, nonché alle con- dizioni che seguono, i Xxxxx materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da:
1) Incendio;
2) azione meccanica del fulmine;
3) Implosione, Scoppio od Esplosione, non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicura- to siano presenti in locali non di sua pro- prietà;
4) fumo, gas, vapori, provocati da Incendio di enti anche non assicurati posti nell’am- bito di 50 metri dalle Cose assicurate;
5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti acciden- talmente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese canne fumarie) purché colle- gati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie;
6) caduta e/o urto accidentale di aeromobi- li, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi e/o radioattivi;
7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Contraente);
8) onda d’urto sonora prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suono;
9) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni;
10) caduta di antenne o parabole radioteleri- ceventi, compresi i danni alle stesse;
Sono, inoltre, compresi:
• i guasti causati alle Cose assicurate per impedire o arrestare l’evento dannoso nonché le spese di salvataggio;
• idannicausatida Colpa gravedel Contraen- te o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.
Art. 2.2 – Garanzie Supplementari (sempre operanti)
La Società, nella forma a “Primo rischio asso- luto”, indennizza nei limiti delle somme assi- curate per l’Abitazione e/o il Contenuto indi- cate nella Scheda di polizza, nonché alle con- dizioni che seguono, i Xxxxx materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, se causati da:
1) atti vandalici e dolosi, sabotaggio, anche se avvenuti in occasione di Furto, Xxxxxx, tentato Furto, scioperi, tumulti popolari e sommosse.
La garanzia è valida anche per i danni av- venuti nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa che se la durata dell’occupazione è supe- riore a 5 giorni l’Assicurazione è limitata ai danni da Incendio, Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi.
Sono tuttavia esclusi i danni:
• di deturpamento ed imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
• di Furto, Rapina ed estorsione, saccheg- gio, appropriazione indebita, truffa, smar- rimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi gene- re;
• verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto;
• causati da Atti di terrorismo;
• causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato e delle quali lo stesso non deve rispondere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata. Limiti di indennizzo:
• 50% delle Somme assicurate per l’Abi- tazione e/o il Contenuto indicate nella Scheda di polizza per Annualità assicu- rativa.
2) Atti di terrorismo.
Sono tuttavia esclusi i danni:
a) da contaminazione di sostanze chimi- che e/o biologiche e/o nucleari;
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE INCENDIO
b) derivanti da interruzioni di servizio quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
Limiti di indennizzo:
• 50% delle Somme assicurate per l’Abi- tazione e/o il Contenuto indicate nella Scheda di polizza per Annualità assicu- rativa.
3) Acqua condotta
La Società indennizza, nei limiti del 50% delle Somme assicurate per l’Abitazione e/o il Contenuto indicate nella Scheda di polizza con il massimo di € 10.000,00 per Annualità assicurativa, i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da:
• fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condiziona- mento, di pluviali o di grondaie pertinenti all’Abitazione.
Sono esclusi i danni:
da bagnamento dovuti a stillicidio, umidi- tà, insalubrità dei locali, usura, corrosione o difetto di materiali, difetti di costruzio- ne, gelo, infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rotture di condutture, rot- tura di raccordi, tubazioni e flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomesti- ci; non sono inoltre indennizzabili le spese sostenute per ricercare la rottura e per riparare e/o sostituire impianti o parti di essi, salvo quanto previsto al successivo punto 7) “Ricerca del guasto”.
4) Fenomeni elettrici
La Società indennizza, per l’Abitazione e/o il Contenuto, i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da correnti, scari- che ed altri fenomeni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici, da qualunque causa originati.
Sono tuttavia esclusi i danni:
• alle valvole termoioniche, ai trasforma- tori elettrici, ai generatori di corrente;
• causati da difetti di materiale e di costru- zione o dovuti ad usura o manomissione;
• agli impianti e pannelli fotovoltaici.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 2.500,00 per Annualità assicurati- va.
) Fenomeni atmosferici
La Società indennizza, nei limiti delle Somme assicurate rispettivamente per Abitazione e/o Contenuto, i Danni mate- riali e diretti alle Cose assicurate anche se causati da:
• Trombe d’aria, uragani, grandine, tempe- sta, vento e cose da essi trasportate o fatte crollare;
• acqua penetrata all’interno del fabbrica- to attraverso rotture, brecce, lesioni del Tetto, delle pareti, dei soffitti, dei serra- menti, purché chiusi al momento del Si- nistro, causate dagli eventi atmosferici sopra indicati;
• caduta di alberi o parti di essi.
Sono altresì compresi i danni causati da:
• sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all’interno del- l’Abitazione e al suo Contenuto, purché avvenuti esclusivamente a seguito di crollo totale o parziale del Tetto.
La presente estensione, fermo il limite di Indennizzo della garanzia Fenomeni atmosferici, è prestata fino alla concor- renza di € 20.000,00 per Sinistro.
Sono esclusi i danni causati da:
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d’acqua naturali od artificiali;
• mareggiate e penetrazione di acqua ma- rina;
• acque di ruscellamento o accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
• gelo;
• cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
• valanghe, caduta di sassi, slavine. Sono altresì esclusi i danni causati a:
• tende frangisole esterne installate su strutture fisse, pannelli solari termici, verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati (è altresì escluso il relativo contenuto);
• lastre in cemento amianto o fibrocemen- to e manufatti in materia plastica per ef- fetto della grandine;
• coperturepressostatiche, serreelorocon-
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE INCENDIO
tenuto, gazebo e cose mobili all’aperto;
50%
state con i seguenti limiti di indennizzo:
Le garanzie sopra indicate vengono pre-
• pannelli fotovoltaici.
stenute:
bile, sono rimborsate inoltre le spese so-
Solo se conseguenti a evento indennizza-
di € 2.500,00 per Annualità assicurativa.
Abitazione e/o Contenuto con il xxxxxxx
xxxxx del 10% dell’indennizzo sulle Partite
La garanzia è prestata fino alla concor-
p) per la rimozione e il ricollocamento del
• delle Somme assicurate per l’Abi- tazione e/o il Contenuto indicate nella Scheda di polizza per Annualità assicu- rativa.
Contenuto dell’Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato.
6) Gelo
za di € 2.500,00 per Sinistro.
La garanzia è prestata fino alla concorren-
di impianto di riscaldamento.
purché l’Abitazione sia dotata
La Società indennizza i Danni materiali e diretti arrecati all’Abitazione e al suo Con- tenuto, da gelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in gene- re installate nell’Abitazione ed al servizio della stessa
che includono la Partita Abitazione.
solo nelle Combinazioni di assicurazione
La presente garanzia risulta operativa
7) Ricerca del guasto
10) per trasloco e deposito, per la Dimora assicurata resa inagibile e per il periodo strettamente necessario al ripristino del- la stessa.
di € 2.500,00 per Annualità assicurativa.
Abitazione e/o Contenuto con il xxxxxxx
xxxxx del 10% dell’Indennizzo sulle Partite
La garanzia è prestata fino alla concor-
assicurativa.
concorrenza di € 2.500,00 per Annualità
La garanzia è prestata fino alla
11) per onorari dei periti nominati dal Con- traente in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri.
La Società rimborsa le spese conseguen- ti a Sinistro indennizzabile per i danni da fuoriuscita di acqua condotta, anche in caso di danno causato solo a terzi, soste- nute per ricercare, riparare, sostituire le condutture che hanno provocato la fuoriu- scita accidentale d’acqua e per demolire e ripristinare la parte danneggiata dell’Abi- tazione assicurata.
za di € 2.500,00 per Sinistro.
La garanzia è prestata fino alla concorren-
Sono rimborsate anche le spese sostenute:
Sono esclusi i danni avvenuti in occasio- | |
ne di lavori di straordinaria manutenzio- | |
ne, traslochi, riparazioni, o dovuti a vizio | |
di costruzione, installazione, rigature o | |
scheggiature |
8) per la sostituzione, a seguito di rottura accidentale, di lastre di cristallo, mez- zo cristallo, vetri, specchi, facenti parte dell’Abitazione o del relativo Contenuto.
. Salvo il caso di dolo, la So- cietà non eserciterà azione di rivalsa ver- so i responsabili del danno.
12) sostenute dal Contraente e dai suoi fami- liari per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la Dimora assicurata è resa inabitabile a se- guito di Sinistro indennizzabile.
Abitazione e/o Contenuto per Sinistro.
renza del 10% dell’indennizzo sulle Partite
La garanzia è prestata fino alla concor-
13) per la riprogettazione del fabbricato e per la direzione dei lavori.
La presente garanzia risulta operativa | |
solo nelle Combinazioni di assicurazione | |
che includono la Partita Abitazione. | |
La garanzia è prestata fino alla concor- | |
renza del 5% dell’Indennizzo sulla Partita | |
Abitazione con il massimo di € 2.500,00 | |
per Sinistro. |
solo nelle Combinazioni di assicurazione
La presente garanzia risulta operativa
amministrative.
escluse multe, ammende e sanzioni
14) per gli oneri dovuti per la ricostruzione dell’Abitazione assicurata in base alle disposizioni vigenti al momento del Sini- stro,
rativa.
renza di € 5.000,00 per Annualità assicu-
La garanzia è prestata fino alla concor-
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE INCENDIO
che includono la Partita Abitazione.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 2.500,00 per Sinistro.
1 ) per demolire, sgomberare, smaltire e tra- sportare i residui del Sinistro al più vicino scarico autorizzato.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za del 20% dell’Indennizzo sulle Partite Abitazione e/o Contenuto con il massimo di € 15.000,00 per Annualità assicurativa.
Art. 2.3 – Franchigia
La Società, per ogni Sinistro indennizzabile o risarcibile, nell’ambito delle garanzie presta- te con la presente sezione, applica una Fran- chigia di € 250,00.
Art. 2.4 – Esclusioni
Sono esclusi i danni:
1) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti in genere, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, maremoti;
2) causati da guerra, insurrezione, occupazio- ne militare, invasione;
3) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosio- ni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo;
4) avvenuti in occasione di occupazione abu- siva;
5) da bagnamento dovuti a stillicidio, umidità, insalubrità dei locali, usura, corrosione o difetto di materiali, difetti di costruzione, infiltrazioni di acqua piovana, rottura di rac- cordi, tubazioni e flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici;
6) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle Cose assicurate, di
eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
7) causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato e delle quali lo stesso non deve rispondere e, qualora questi non siano per- sone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata.
Art. 2. – Destinazione del fabbricato e ca- ratteristiche costruttive
È condizione essenziale per l’operatività delle garanzie che:
1) l’Abitazione assicurata:
a) sia adibita a civile abitazione con even- tuale studio professionale o ufficio an- nesso e comunicante;
b)sia costruita in Materiali incombustibili per almeno il 75% delle superfici. È però ammesso l’impiego di materiali combu- stibili nelle strutture portanti del Tetto, nelle coibentazioni, nei rivestimenti in- terni, nelle strutture portanti orizzontali, Solai compresi, e nelle pavimentazioni;
2) l’edificio di cui fa parte l’Abitazione:
a) sia adibito prevalentemente e comunque per almeno il 51% delle superfici com- plessive di tutti i piani, a civili abitazioni, uffici, studi professionali, nonché a loro Dipendenze.
Art. 2.6 – Abitazione in locazione
Tutte le garanzie operanti in questa sezione, in base a quanto previsto dalla Combinazione di assicurazione scelta dal Contraente, sono prestate per conto del proprietario dell’Abi- tazione e/o del Contenuto, fermo comunque quanto previsto all’ Art. 6.7 “Titolarità dei di- ritti nascenti dalla Polizza”.
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE INCENDIO
SINTESI DEI LIMITI / SOTTOLIMITI E DELLE FRANCHIGIE
Sezione Incendio | |||
Garanzie | Descrizione | Limiti / Soflolimiti | Franchigia |
Garanzia Base | Incendio Fulmine Scoppio, ... | - | |
Atti Vandalici e Dolosi | 50% delle Somme assicurate alle Partite Abitazione e/o Contenuto | ||
Atti di Terrorismo | 50% delle Somme assicurate alle Partite Abitazione e/o Contenuto | ||
Acqua condotta | 50% delle Somme assicurate alle Partite Abitazione e/o Contenuto Massimo € 10.000,00 per Anno | ||
Fenomeni elettrici | € 2.500,00 per Anno | ||
Fenomeni atmosferici | 50% delle Somme assicurate alle Partite Abitazione e/o Contenuto per Anno di cui Sovraccarico neve Xxxxxxx € 20.000,00 per Sinistro | ||
Gelo | € 2.500,00 per Sinistro | ||
Ricerca del guasto | € 2.500,00 per Sinistro | ||
Garanzie Supplementari (Sempre Operanti) | Lastre | € 5.000,00 per Anno | € 250,00 |
Spese rimozione e ricollocamento del Contenuto | |||
10% dell’Indennizzo sulle Partite Abitazione e/o Contenuto Massimo € 2.500,00 per Anno | |||
Spese di trasloco e deposito | € 2.500,00 per Anno | ||
Onorari dei periti | 10% dell’Indennizzo sulle Partite Abitazione e/o Contenuto Massimo € 2.500,00 per Anno | ||
Alloggio sostitutivo | 10% dell’Indennizzo sulle Partite Abitazione e/o Contenuto per Sinistro | ||
Spese di riprogettazione del fabbricato | 5% dell’Indennizzo sulla Partita Abitazione Massimo € 2.500,00 per Sinistro | ||
Oneri ricostruzione | € 2.500,00 per Sinistro | ||
Spese di demolizione e sgombero | 20% dell’indennizzo sulle Partite Abitazione e/o Contenuto Massimo € 15.000,00 per Anno |
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE INCENDIO
3. SEZIONE FURTO
Art. 3.1 – Garanzia Base
La Società, nella forma a “Primo rischio asso- luto”, indennizza nei limiti della Somma assi- curata per il Contenuto indicata nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i Xxxxx materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causata da:
1. Furto purché l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate:
a) con rottura, Scasso, rimozione delle difese esterne dei locali o dei relativi mezzi di protezione o di chiusura;
b) con uso di chiavi false, grimaldelli o ar- nesi simili;
c) praticando aperture o brecce nei soffit- ti, pareti o pavimenti;
d) con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al Contraente, ai suoi familiari o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente af- fidate; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarri- mento o della sottrazione alla compe- tente Autorità, sino alle ore 24 dell’otta- vo giorno successivo;
e) per via diversa da quella ordinaria supe- rando ostacoli o ripari con uso di mezzi ar- tificiosi o di particolare agilità personale;
2. Furto commesso da persona che sia rima- sta nei locali contenenti le Cose assicurate all’insaputa del Contraente e dei suoi fa- miliari e che abbia asportato la refurtiva a locali chiusi;
3. Furto commesso dall’esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
4. Rapina/estorsione avvenuta nei locali contenenti le Cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fat- ta violenza o minaccia vengano prelevate all’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Sono parificati ai danni di Furto anche:
5. i guasti arrecati alle Cose assicurate per commettere o tentare di commettere il
Furto;
6. i danni da atti vandalici sulle Cose assicura- te cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina, tentati o consumati;
7. i danni per Furto di infissi e/o i guasti ar- recati all’Abitazione contenente le Cose assicurate, in occasione di Furto o Rapina, tentati o consumati.
Le garanzie di cui ai punti 6. e 7. sono prestate complessivamente fino alla concorrenza di
€ 2.500,00 per Sinistro.
La Società rimborsa anche le spese documen- tate:
8. sostenute per gli onorari del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato in con- formità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri.
La garanzia è prestata fino alla concor- renza del 10% dell’Indennizzo sulla Partita Contenuto per Sinistro.
9. per la sostituzione delle serrature della Dimora assicurata con altre dello stesso tipo, resa necessaria da Furto, Rapina, Scippo, smarrimento, anche all’esterno dell’Abitazione, delle chiavi.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 500,00 per Sinistro.
10. per la duplicazione o rifacimento dei do- cumenti personali del Contraente e dei suoi familiari a seguito di Xxxxx, Rapina o Scippo, anche all’esterno dell’Abitazione. La garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 500,00 per Sinistro.
Art. 3.2 – Esclusioni
Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:
1) terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, crollo, Franamento/cedimento del terreno;
2) guerra anche non dichiarata, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisi- zione, confisca, guerra civile, sequestro;
3) emanazione di calore, radiazioni, esplosio- ni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4) Atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, scioperi, rivolta, sommossa, tumulto popo-
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE FURTO
lare, occupazione abusiva;
salvo che il Sinistro non abbia avuto alcun rap- porto con tali eventi.
Sono esclusi altresì i danni:
5) conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dei suoi familiari e delle persone che abbiano in uso, a qualsiasi titolo, i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi co- municanti;
6) conseguenti a fatti commessi o agevolati con xxxx o colpa grave da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
7) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle Cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
8) ai beni mobili posti all’aperto, su balconi e terrazze, corridoi e pianerottoli o altri spa- zi di uso comune.
Relativamente alla presente Sezione Furto sono comunque sempre esclusi i seguenti beni:
- Preziosi e Valori;
- Raccolte e collezioni;
- Oggetti d’arte.
Art. 3.3 – Delimitazioni
Per gli oggetti riposti nelle Dipendenze la garanzia è prestata fino alla concorrenza di
€ 500,00 per Sinistro.
Art. 3.4 – Destinazione del fabbricato
È condizione essenziale per l’operatività delle garanzie che l’Abitazione contenente le Cose assicurate sia adibita a civile abitazione, an- che con eventuale studio professionale o uf- ficio annesso e comunicante.
Art. 3. – Operatività delle garanzie – Ca- ratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dell’Abitazione
L’Assicurazione vale per la Dimora indicata nella Scheda di polizza.
Per il Furto commesso all’interno della Dimo- ra assicurata la garanzia è prestata a condi- zione (essenziale per l’operatività) che le ca- ratteristiche costruttive e i mezzi di chiusura dell’Abitazione abbiano i seguenti requisiti:
• le pareti e i Solai dei locali contenenti le Cose assicurate confinanti con l’esterno, con locali di altre unità immobiliari o spazi di uso comune, siano costruiti in muratura, vivo, cotto, elementi prefabbricati cemen- tizi, vetrocemento ed eventualmente, per non oltre il 25% delle rispettive superfici, in metallo e legno.
Qualora il fabbricato contenente le Cose assicurate sia elevato ad un solo piano e la linea di gronda del Tetto sia situata, in verticale, ad un’altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordi- naria dall’esterno, la copertura deve essere in cemento armato o conglomerato cemen- tizio o pietra o laterizio o vetrocemento totalmente fisso; sono ammesse aperture purché protette da mezzi di chiusura con- formi a quelli descritti al punto successivo;
• ogni apertura verso l’esterno, situata a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e pratica- bili per via ordinaria dall’esterno, sia dife- sa, per tutta la sua estensione, da uno dei seguenti mezzi di chiusura: robusti serra- menti di legno, di materia plastica rigida, di Vetri antisfondamento, di metallo o lega metallica, chiusi con serrature a una o più mandate, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, inferriate fissate al muro.
Nei serramenti e nelle inferriate sono ammes- se luci che non consentano passaggio di una persona.
Sono anche ammessi mezzi di chiusura diver- si da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.
La garanzia è comunque operante quando, pur esistendo mezzi di chiusura non equiva- lenti per robustezza ed efficacia protettiva a quelli sopraindicati, l’autore del Furto si sia introdotto attraverso mezzi ad essi conformi. Qualora l’autore del Furto si sia introdotto mediante rottura, Scasso, rimozione di mezzi non equivalenti oppure quando non vengano posti in essere i mezzi di chiusura ma nel- l’Abitazione vi sia la presenza del Contraente
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o dei suoi familiari, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di Polizza restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
Art. 3.6 – Franchigia
La Società, per ogni Sinistro indennizzabile o risarcibile, nell’ambito delle garanzie prestate con la presente Sezione, applica una Franchi- gia di € 250,00.
Art. 3.7 – Condizione Specifica (sempre operante)
Art. 3.7.1 – Riduzione delle Somme assicura- te a seguito di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx le Somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono ridotte,
con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso di un importo uguale a quello del danno rispettivamente in- dennizzabile, al netto di eventuali franchigie, senza corrispondente restituzione di Premio. Su richiesta dell’Assicurato/Contraente, si potrà concordare il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso dovrà versare il rateo di Premio, con riguardo all’importo del reinte- gro delle stesse somme assicurate dalla data della richiesta fino alla scadenza del Periodo assicurativo in corso.
Qualora a seguito del Sinistro stesso la Socie- tà decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del Premio non go- duto al netto delle imposte, sulle Somme as- sicurate rimaste in essere.
SINTESI DEI LIMITI / SOTTOLIMITI E DELLE FRANCHIGIE
Sezione Furto | |||
Garanzie | Descrizione | Limiti / Soflolimiti | Franchigia |
Atti vandalici | € 2.500,00 per Sinistro (complessivamente) | ||
Furto di Fissi ed infissi e guasti | |||
Garanzia Base | Onorari perito | 10% dell’Indennizzo sulla Partita Contenuto per Sinistro | |
€ 250,00 | |||
Spese per la sostituzione delle serrature | |||
€ 500,00 per Sinistro | |||
Spese per il rifacimento documenti personali | € 500,00 per Sinistro | ||
Oggetti nelle Dipendenze | € 500,00 per Sinistro |
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE FURTO
4. SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 4.1 – Garanzia Base
La Società, nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di polizza, si obbliga a tenere in- denne l’Assicurato, inteso come:
• il Contraente e i suoi Familiari;
delle somme (capitali, interessi, spese) che siano tenuti a pagare, in quanto civilmente re- sponsabili, per fatto proprio o per quello delle persone delle quali devono rispondere per legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggia- menti a cose, per fatti verificatisi nell’ambito dei rischi per i quali è stipulata l’Assicurazio- ne.
Art. 4.2 – Garanzia Vita Privata (sempre operante)
Nell’ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero si intendono com- presi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i rischi relativi:
1) alla responsabilità per fatto dei figli xxxx- xx, anche quando sono affidati tempora- neamente a persone non conviventi;
2) alla responsabilità per minori in custodia;
3) alla responsabilità in qualità di pedone, o di ciclista;
4) alla responsabilità per danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni dell’Assicurato a seguito di guida di auto- veicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti, qualora tale guida sia avvenuta all’insapu- ta dei genitori ed in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso, sempreché al momento del Sinistro il mezzo risulti munito di co- pertura assicurativa obbligatoria verso terzi regolarmente operante ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
5) alla responsabilità per danni provocati dall’Assicurato, per sua responsabilità personale, in qualità di trasportato su vei- coli e natanti di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi; sono comunque esclusi i danni al veicolo stesso;
6) alla responsabilità per danni provocati da terzi alla guida con patente scaduta di vei- coli a motore dell’Assicurato, limitatamen- te all’azione di rivalsa dell’assicuratore del veicolo stesso;
7) alla responsabilità per danni provocati dall’Assicurato alla guida di autovettura di terzi qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per aver omesso di richiederne il rinnovo. La presente ga- ranzia opera limitatamente all’azione di rivalsa dell’assicuratore dell’autovettura stessa purché entro 180 giorni dal Sinistro venga rinnovata l’abilitazione a condurre autovetture. Non sono comunque risarciti i danni subiti dall’autovettura stessa;
8) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivante dalla proprietà, uso, guida di velocipedi a pedalata assistita aventi le caratteristiche definite all’articolo 50 D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada);
9) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà, uso, guida di carrozzella elettrica e non;
la garanzia è operante a condizione che il veicolo assicurato non sia soggetto all’assicurazione obbligatoria come da Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni; operando tale condizione, è abrogata l’esclusione dei danni da circola- zione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di cui all’Art. 4.5 punto
3) “Esclusioni”;
10) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà, uso, guida di golf cars;
la garanzia è operante a condizione che il veicolo assicurato non sia soggetto all’as- sicurazione obbligatoria come da D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni; la garanzia è operante limitatamente alla circolazione su aree private non aperte alla pubblica circolazione;
11) alla proprietà ed uso di attrezzature non a motore sportive e per il gioco;
12) alla proprietà ed uso di impianti sportivi e
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
per il gioco, purché di pertinenza della Di- mora abituale;
13) alla caduta di antenne televisive e/x xxxx- trasmittenti e di parabole teleradiorice- venti;
14) alla intossicazione o avvelenamento cau- sati da somministrazione di cibi o bevande preparati o somministrati dall’Assicurato;
15) alla partecipazione ad attività sociali e di volontariato, limitatamente alla respon- sabilità personale e con esclusione delle attività sanitarie;
16) alla partecipazione, quale genitore, ad attività scolastiche previste dal D.Lgs 297/1994 e successive modifiche e inte- grazioni, ed a quelle autorizzate dalle Au- torità Scolastiche;
17) alla pratica di sport, svolti sia individual- mente che in squadra a livello non profes- sionistico e senza alcuna forma di remune- razione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese soste- nute;
18) alla conduzione della Dimora assicurata indicata in Scheda di polizza situata nel territorio italiano, dello Stato di San Ma- rino e di Città del Vaticano;
sono compresi i beni mobili in esse con- tenuti, gli impianti fissi a servizio delle stesse, le Dipendenze e le pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, al- beri, strade e viali privati). Qualora la con- duzione sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifa- miliare, l’Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competen- za dell’Assicurato.
Sono inoltre compresi i rischi relativi a:
19) Tempo libero
La Società copre la responsabilità in capo all’Assicurato per i danni derivanti da atti- vità svolte nel tempo libero quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, il bricola- ge, il giardinaggio, la pesca e il modellismo (anche a motore purché praticato in con- formità alle norme tecniche di impiego), ferma l’esclusione dell’Art. 4.5 punto 2)
“Esclusioni”;
20) Animali
La Società copre la responsabilità in capo all’Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà, possesso, custodia od uso di Animali domestici nell’ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tem- po libero, ferma l’esclusione dell’Art. 4.5 punto 2) “Esclusioni”;
Sono comunque esclusi dalla garanzia i cani appartenenti alle seguenti razze e agli incroci con esse ottenuti:
Pitt Bull, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Terrier, Bull Terrier, Tosa Inu Giapponese, Fila Brasileiro, Dogo Argenti- no, Dogue de Bordeaux, Doberman, Rot- tweiler, Mastino Napoletano, Bullmastiff, Cane da montagna dei Pirenei, Tibetan Mastiff, Briard.
Art. 4.3 – Garanzia Abitazione (operante solo se il Contraente è proprietario della Dimora assicurata)
La Società risarcisce i danni verificatisi in relazione alla proprietà della Dimora assicu- rata indicata in Scheda di polizza situata nel territorio italiano, dello Stato di San Marino e di Città del Vaticano, compresi i beni mobili in esse contenuti, gli impianti fissi a servizio delle stesse, le Dipendenze e le pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati).
Qualora la proprietà sia riferita alla singo- la porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l’Assicurazione comprende an- che la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell’Assicurato.
È inoltre compresa in quanto sempre operan- te:
1) Responsabilità civile della committenza Qualora il Contraente sia proprietario dell’immobile l’Assicurazione, a parziale deroga dell’Art. 4.5 punto 18) “Esclusio- ni”, è estesa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni,
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
limitatamente alla responsabilità come committente, per i danni a terzi (escluse le persone addette ai lavori), purché l’As- sicurato abbia designato i responsabili in conformità al disposto del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 4.4 – Garanzie Supplementari
(sempre operanti e valide per entrambe le ga- ranzie Vita Privata e Abitazione)
1) Manutenzione ordinaria
Qualora l’Assicurato esegua direttamen- te lavori di manutenzione ordinaria che non richiedano l’impiego di personale specificamente abilitato e per i quali non sia richiesto dalla legge il certificato di collaudo e/o conformità, l’Assicurazione, a parziale deroga dell’Art. 4.5 punto 18) “Esclusioni”, è estesa ai danni a terzi cau- sati durante le predette attività.
2) Spargimento di liquidi
La garanzia comprende i danni causati a terzi da fuoriuscita di liquidi, con i criteri di seguito indicati:
2.A) relativamente alla responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario della Di- mora assicurata indicata in Scheda di polizza la garanzia opera quando lo spargimento di liquidi sia con- seguente alla rottura accidentale, ferma l’esclusione di cui all’Art. 4.5 punto 10) “Esclusioni”:
• di condutture o impianti idrici, igie- nici, di riscaldamento o condizio- namento a servizio dell’Abitazione assicurata;
• di gronde e pluviali, condutture di scarico di esclusiva pertinenza dell’Abitazione assicurata;
• di apparecchi e macchine ad uso domestico, utilizzati dall’Assicura- to.
Qualora la proprietà sia riferita alla singo- la porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l’Assicurazione compren- de anche la responsabilità per le parti co- muni, ma esclusivamente per la quota di
competenza dell’Assicurato.
2.B) Relativamente alla responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di conduttore della Di- mora assicurata indicata in Scheda di polizza, la garanzia opera per lo spargimento di liquidi da qualsiasi causa determinata.
Nel caso l’Assicurato risulti essere sia proprietario che conduttore della Dimora assicurata indicata in Scheda di polizza, l’assicurazione è operante sia per il punto
2.A) che per il punto 2.B).
Le garanzie indicate al punto 2.A) e al pun- to 2.B) operano complessivamente fino alla concorrenza di € 25.000,00 che costi- tuisce il massimo esborso per Sinistro e Annualità assicurativa a carico della So- cietà.
3) Neve o ghiaccio
La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla mancata rimozione tem- pestiva di ghiaccio e neve dai Tetti e da altre superfici di pertinenza della Dimora assicurata indicata in Scheda di polizza. Qualora la proprietà o la conduzione sia ri- ferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l’Assicura- zione comprende anche la responsabilità per le parti comuni, ma esclusivamente per la quota di competenza dell’Assicurato.
4) Interruzione o sospensione di attività
La Società copre la responsabilità in capo all’Assicurato per i danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, di servizio, agri- xxxx, nonché dell’utilizzo di beni.
La garanzia è prestata a condizione che tali danni siano conseguenti a Sinistro ri- sarcibile, fino alla concorrenza del 15% del Massimale per Annualità assicurativa.
) Ricorso terzi da incendio
La Società risarcisce i Danni materiali e diretti causati ai beni di terzi da Incendio, fumo, Scoppio, Esplosione di cose dell’As- sicurato o da lui detenute o possedute, fino alla concorrenza del 20% del Massimale per Annualità assicurativa.
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 4. – Esclusioni
Le garanzie non comprendono i danni:
1) causati da atti dolosi degli Assicurati, re- stano comunque compresi i danni causati da atti dolosi delle persone di cui l’Assicu- rato debba rispondere;
2) conseguenti all’esercizio di attività pro- fessionali, commerciali, artigianali o, co- munque, svolte a scopo di lucro e/o deri- vanti dallo svolgimento di stage e tirocini presso enti pubblici o privati;
3) derivanti dalla proprietà, uso, guida di vei- coli a motore, natanti a motore, aeromo- bili, ultraleggeri e deltaplani, salvo quanto previsto ai rischi di cui all’Art. 4.2 punti 8),
9) e 10) “Garanzia Vita Privata”;
4) derivanti da circolazione di veicoli o navi- gazione di natanti soggetti all’obbligo di assicurazione per il rischio di Responsa- bilità Civile;
5) alle cose in consegna o custodia o che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
6) derivanti dalla partecipazione a gare, competizioni e relativi allenamenti di tut- ti gli sport svolti a livello professionistico o con forme di remunerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
7) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport con uso o guida di mezzi o natanti a moto- re praticati sull’acqua, nonché in generale quelli che prevedano l’impiego di veicoli a motore;
8) derivanti dalla proprietà od uso di imbar- cazioni a remi o a vela di lunghezza supe- riore a 6,5 metri;
9) derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di animali non domestici;
10) da umidità o stillicidio, da insalubrità dei locali, dal gelo;
11) derivanti dalla proprietà, detenzione di armi, anche da fuoco, nonché dal loro uso;
12) derivanti dalla proprietà ed uso di esplo- sivi e/o sostanze radioattive;
13) da Furto o Rapina;
14) derivanti dalla presenza, uso, contamina-
zione, estrazione, manipolazione, lavora- zione, vendita, distribuzione e/o stoccag- gio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
15) conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettroma- gnetici;
16) derivanti a seguito di malattia già mani- festatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
17) derivanti dall’esercizio dell’attività vena- toria;
18) derivanti dalle attività di manutenzione dell’Abitazione, salvo quanto previsto dall’Art. 4.3 punto 1) “Responsabilità civile della committenza” della Garanzia Abita- zione e dall’Art. 4.4 punto 1) “Manutenzio- ne ordinaria” delle Garanzie Supplemen- tari;
19) derivanti da prodotti geneticamente mo- dificati;
20) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo.
Art. 4.6 – Delimitazioni
Art. 4.6.1 – Persone non considerate “Terzi”
Non sono in ogni caso considerati terzi:
1) il Contraente, il coniuge o il convivente e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che convive con il Contraente stesso in modo continuativo;
2) gli addetti ai servizi domestici, in occasio- ne dell’espletamento della loro attività.
Art. 4.6.2 – Operatività delle garanzie
La garanzia opera in tutto il mondo, esclusi gli USA, il Canada e il Messico.
Limitatamente alle coperture previste all’Art. 4.3 “Garanzia Abitazione” l’operatività è previ- sta in Xxxxxx, xxxxx Xxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Quando il Contraente trasferisce la propria residenza all’estero, la copertura assicurativa della presente Sezione cessa di avere validità alla fine dell’Annualità assicurativa.
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 4.6.3 – Limiti di esposizione L’Assicurazione è prestata entro il Massimale stabilito per la responsabilità civile indicato nella Scheda di polizza, restando inteso che il Massimale per Sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento interessante contemporanea-
mente più estensioni o limitazioni di garanzia. Qualora l’Assicurazione sia prestata per una pluralità di assicurati, il Massimale stabilito in polizza ed i limiti di risarcimento previsti per le singole garanzie sono, ad ogni effetto, unici anche in caso di corresponsabilità di più assi- curati tra loro.
SINTESI DEI LIMITI / SOTTOLIMITI E DELLE FRANCHIGIE
Sezione Responsabilità Civile | |||
Garanzie | Descrizione | Limiti / Sottolimiti | Franchigia |
Spargimento | € 25.000,00 per Anno | ||
di liquidi | |||
Garanzie | |||
NESSUNA | |||
Interruzione | 15% del Massimale | ||
Supplementari | |||
(Vita Privata e | d’attività | per Anno | |
Abitazione) | |||
Ricorso terzi | 20% del Massimale | ||
da Incendio | per Anno |
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
. SEZIONE ASSISTENZA
Art. .1 – Garanzia Base
La Società si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, un aiuto nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a se- guito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e se- condo le disposizioni in esse contenuti.
La presente garanzia è prestata per la Dimora assicurata indicata in Scheda di polizza.
Gestione dei sinistri ed erogazione delle pre- stazioni
La Società, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione, nonché per l’erogazione delle prestazioni di assisten- za, si avvale dell’impresa IMA Italia Assistan- ce S.p.A. , e della sua Struttura Organizzativa. La Società si riserva la facoltà di risolvere il rapporto con l’impresa IMA Italia Assistance
S.p.A. e di avvalersi di altra impresa e di una diversa Struttura Organizzativa; in tale caso la Società ne darà preventivo avviso al Con- traente, garantendo le medesime prestazioni previste dal presente contratto.
Assistenza Abitazione
La Struttura Organizzativa provvede:
1. al reperimento telefonico di artigiani nel caso siano necessari per interventi di ri- parazione e a fornire nel più breve tempo possibile informazioni in merito a:
• idraulici,
• elettricisti,
• xxxxxx,
• vetrai,
• servizi di pronto intervento ed Autori- tà pubbliche.
Resta a totale carico dell’Assicurato il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, mano- dopera, materiali, ...);
2. all’invio di un idraulico in caso di emer- genza, con spese di uscita e di manodope- ra, a carico della Società, con il massimo di
€ 1 0,00 per Sinistro.
La prestazione è operante per i seguenti eventi:
a) allagamento dei locali dell’Abitazione assicurata, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto alle tuba- zioni fisse dell’impianto idraulico del fabbricato;
b) mancanza d’acqua nei locali dell’Abi- tazione assicurata provocata da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell’ impianto idraulico del fabbricato;
c) mancato scarico delle acque nere de- gli impianti igienico-sanitari dell’Abi- tazione assicurata, provocato da ottu- razione delle tubazioni fisse di scarico dell’impianto idraulico del fabbricato;
3. all’invio di un elettricista in caso di emer- genza, con spese di uscita e di manodope- ra, a carico della Società, con il massimo di
€ 1 0,00 per Sinistro.
La prestazione è operante per i seguenti eventi:
a) mancanza di corrente elettrica nel- l’Abitazione assicurata provocata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna, alle prese di corrente;
b) guasto o scasso dell’impianto d’allar- me;
4. all’invio di un fabbro in caso di emergen- za, con spese di uscita e di manodopera, a carico della Società, con il massimo di
€ 1 0,00 per Sinistro.
La prestazione è operante per i seguenti eventi:
a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura, esclu- sa quella elettronica, che rendano im- possibile l’accesso ai locali dell’Abita- zione assicurata;
b) inefficienza dei sistemi di protezione e chiusura dei locali dell’Abitazione assicurata provocata da furto ten- tato o consumato, Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio, atti vandalici o allagamento tale da comprometterne la sicurezza;
. a far intervenire una guardia giurata a seguito di xxxxx tentato o consumato,
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE ASSISTENZA
Incendio, fulmine, Esplosione, Xxxxxxx ed atti vandalici, se viene compromessa l’effi- cienza dei mezzi di chiusura dell’Abitazione assicurata ed esista l’oggettivo pericolo di furto o atti vandalici, con spese a carico della Società con il massimo di otto ore;
6. alle spese di albergo per pernottamento e prima colazione, rese necessarie a cau- sa di inagibilità dell’Abitazione assicurata, a carico della Società, con il massimo di
€ 300,00 per Sinistro.
L’Assicurato, nel caso in cui la Struttura Organizzativa non provveda direttamente al pagamento, deve presentare le ricevu- te delle spese alberghiere per ottenerne il rimborso;
7. al necessario per l’emergenza, se gli Ef- fetti personali dell’Assicurato sono andati distrutti a seguito di Sinistro indenniz- zabile a termini di contratto, mettendo a disposizione una somma che ne consenta l’acquisto per le necessità più urgenti, con il massimo di € 300,00 per Sinistro, a carico della Società;
8. al rientro anticipato dell’Assicurato alla sua Abitazione, a causa di Xxxxx, tentato Furto, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, atti vandalici o allagamento avvenuti nell’Abita- zione stessa, organizzandolo con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe od altro) con le relative spese a carico della Società.
Nel caso in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, sarà messo a sua disposizione un ulteriore biglietto per il successivo recupero del veicolo stesso.
La prestazione è operante solo se l’Assi- curato può fornire adeguate informazioni sugli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato, documentandole suc- cessivamente e a richiesta.
Art. .2 – Esclusioni
E’ premesso che:
• la Società non è tenuta a fornire presta- zioni o a pagare indennizzi in alternativa se l’Assicurato non usufruisce delle prestazio-
ni previste dalla presente sezione per sua scelta o perché non ne ha la necessità;
• la Struttura Organizzativa non si assume alcuna responsabilità per i danni conse- guenti ad un suo mancato intervento dovu- to a caso fortuito o forza maggiore;
• la Struttura Organizzativa non si assume alcuna responsabilità per le azioni even- tualmente intraprese dall’Assicurato a se- guito delle informazioni rilasciate, in quan- to in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza.
L’Assicurazione non opera:
• in caso di mancata autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa;
• per le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari; in conseguenza di atti do- losi dell’Assicurato;
• per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, nonché per le conseguenze determinate dall’acce- lerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, mac- chine acceleratrici, raggi X, ecc.);
• in conseguenza di eruzioni vulcaniche o movimenti tellurici.
Inoltre, l’Assicurazione non opera per:
• guasti e otturazioni di xxxxxxxxx nonché di apparecchi o tubazioni mobili;
• rottura delle tubazioni esterne ai locali del- l’Abitazione assicurata nonché dell’impian- to idraulico generale dell’edificio in cui essa è situata;
• tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna;
• guasto o cattivo funzionamento della cal- daia o del bruciatore;
• guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell’Abitazione assicurata a monte del contatore;
• corto circuito provocato da imperizia, ne- gligenza o dolo dell’Assicurato;
• interruzione delle forniture di acqua e/o energia elettrica da parte degli enti eroga- tori.
Art. .3 – Eccedenze di Massimali
Tutte le eccedenze di massimali dovranno es-
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE ASSISTENZA
sere regolate direttamente dall’Assicurato.
Art. .4 – Validità Territoriale L’Assicurazione è prestata in Italia, salvo de- limitazioni o estensioni territoriali previste dalle singole prestazioni.
Art. . – Modalità per la richiesta di assi- stenza
In caso di necessità, l’Assicurato deve contat- tare la Struttura Organizzativa fornendo le seguenti informazioni:
1. cognome e nome e Xxx indirizzo o recapi- to temporaneo;
2. tipo di assistenza richiesta;
3. numero di polizza.
La Struttura Organizzativa, per completare le operazioni di assistenza, può richiedere all’Assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, ad:
IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx X. Xxxxx- xxxxx 00, 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx.
Il diritto ad ottenere assistenza viene meno qualora l’Assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il Sinistro. I numeri da contattare sono i seguenti:
Numero Verde: 800 810 820 (per l’Italia) oppure al numero +3p 02 2412828 (per chiamate dall’estero e dall’Italia) oppure al fax +3p 02 24128.24
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE ASSISTENZA
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per la Casa
B CINFORMAZIONI SUL CONTRATTO
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
6. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDA- ZIONE DEI SINISTRI
Norme comuni alle Sezioni INCENDIO – FURTO
Art. 6.1 – Denuncia del Sinistro ed obblighi del Contraente o dell’Assicurato
Il Contraente o l’Assicurato devono:
• fare quanto è loro possibile per evitare o di- minuire il danno;
• comunicare per iscritto all’agenzia alla qua- le è assegnato il Contratto o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo ap- prossimativo del danno, entro 10 giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;
• anticipare i contenuti della comunicazione scritta, con una comunicazione fax o e-mail, diretta all’agenzia alla quale è assegnato il Contratto o alla Direzione della Società, in caso di Sinistro grave.
Inoltre, il Contraente o l’Assicurato devono:
• trasmettere, appena sia noto, una distin- ta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità;
• inoltrare denuncia del Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all’agen- zia o alla Direzione della Società, in caso di Furto, Rapina, Scippo o quando si ipotizzi un fatto doloso;
• conservare le tracce ed i residui del Sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incari- cato dalla Società per l’accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente neces- saria al ripristino delle normali condizioni di
sicurezza e agibilità;
• mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
• fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la pro- cedura di ammortamento, in caso di distru- zione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.
Art. 6.2 – Controversie e procedura per l’ac- certamento del danno
L’ammontare del danno e la determinazio- ne dell’Indennizzo può essere concordato direttamente dalle Parti, oppure, di comune accordo tra di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l’accordo e le decisioni saran- no prese a maggioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribu- nale nella cui giurisdizione il Sinistro è avve- nuto.
Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio pe- rito; mentre quella del terzo è a carico della parte soccombente.
Tale procedura è facoltativa ed alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Mandato dei periti nominati dalle Parti
I periti devono:
1. accertare la causa, la natura e le modalità del Sinistro;
2. verificare l’esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del Sinistro esi-
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NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
stevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate nonché verificare se l’Assi- curato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati nell’Art. 6.1 “Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato”;
3. verificare separatamente, per ciascuna Partita colpita da Sinistro, l’esistenza, la qualità, la quantità delle Cose assicurate, determinandone il valore al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla forma di assicurazione (Pri- mo Rischio Assoluto) e dal tipo di garanzia (Valore a nuovo) risultanti dalla Scheda di polizza, nonché secondo le condizioni tut- te di Polizza;
4. procedere alla stima del danno secondo i criteri previsti dal tipo di garanzia (Valore a nuovo).
I risultati delle suddette operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognu- na delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti che ri- nunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qual- sivoglia azione ed eccezione inerente all’in- dennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un peri- to si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziale.
Art. 6.3 – Pagamento dell’Indennizzo
Entro 30 giorni da quello in cui è stato concor- dato l’ammontare dell’indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di peri- zia definitivo, la Società paga quanto dovuto, salvo che:
a) il Contraente o l’Assicurato non sia in gra- do, per qualunque motivo, di dare quietan- za alla Società per il pagamento;
b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
c) in caso di Incendio, sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sini- stro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relati- va Sezione di garanzia;
d) in caso di Xxxxx, si evidenzino dei casi di esclusione, previsti nella Sezione di ga- ranzia, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al Reato.
Art. 6.4 – Anticipo sull’indennizzo
Fermo il disposto dell’Art. 6.3 “Pagamento dell’indennizzo” e a richiesta del Contraente, l’Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell’ammontare presumibile del danno, a condizione che:
• l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Art. 6.1 “Denuncia del Sinistro ed obblighi del Contraente o dell’Assicurato” e che ne faccia esplicita richiesta;
• non esistano dubbi e/o siano state forma- lizzate contestazioni sulla indennizzabili- tà del danno;
• l’indennizzo presumibile non sia inferiore a € 10.000,00;
• non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).
La Società corrisponderà l’anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro sem- preché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.
L’acconto non potrà comunque superare:
• € 50.000,00 in caso di Sinistro relativo alla garanzia Incendio qualunque sia l’enti- tà del danno stimato.
La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo.
Art. 6. – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che dolosamente esagera l’ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette cose non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogne-
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NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
ri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali del Reato ed i residui del Sinistro, perde il diritto all’Indennizzo.
Art. 6.6 – Buona fede
L’omissione da parte dell’Assicurato o del Con- traente di circostanze aggravanti il Rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudica- no il diritto all’integrale indennizzo dei danni sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.
Alla Società spetterà il maggior Premio, pro- porzionale all’eventuale maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 6.7 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
L’Assicurazione si intende stipulata dal Con- traente in nome proprio e anche nell’interes- se di chi spetta. Soltanto il Contraente e la Società possono esercitare azioni, ragioni e diritti derivanti dalla Polizza.
Inoltre, il Contraente ha il dovere di compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liqui- dazione dei danni. L’accertamento e la liquida- zione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di opporsi.
In ogni caso l’Indennizzo che è stato liquidato secondo quanto descritto dalla Polizza può es- sere pagato solo nei confronti dei titolari del- l’interesse assicurato o con il loro consenso.
Norme per la Sezione INCENDIO
Art. 6.8 – Criterio di valutazione del danno Premesso che l’Assicurazione è stipulata nel- la forma a Primo Rischio Assoluto e il tipo di garanzia è Valore a nuovo, l’ammontare del danno liquidabile viene così determinato:
• per l’Abitazione è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, deducendo solo il valore
dei recuperi;
• per il Contenuto è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteri- stiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi.
Art. 6.p – Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga previsto all’articolo 1916 del Codice Civile verso parenti od Affini dell’Assi- curato, i suoi ospiti ed i collaboratori domesti- ci, purché l’Assicurato non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile.
Norme per la Sezione FURTO
Art. 6.10 – Criterio di valutazione del danno Premesso che l’Assicurazione è stipulata nel- la forma a Primo Rischio Assoluto e il tipo di garanzia è Valore a nuovo, l’ammontare del danno liquidabile per il Contenuto viene così determinato:
• il danno liquidabile è pari al costo di rimpiaz- zo dei beni perduti con altri nuovi uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei re- cuperi; per i beni danneggiati, invece, il dan- no liquidabile è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo determinato come sopra.
Art. 6.11 – Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tut- to o in parte, l’Assicurato/Contraente deve darne comunicazione alla Società appena avutane notizia. Le Cose recuperate diven- gono di proprietà della Società se il danno è stato indennizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle Cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l’Assicurato e la Società.
È facoltà dell’Assicurato trattenere i beni re- cuperati rimborsando alla Società l’importo riscosso a titolo di Indennizzo per i beni me-
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NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
desimi.
L’Assicurato ha il diritto di lasciare alla Socie- tà le Cose rubate che vengano ritrovate dopo 60 giorni dalla data di avviso del Sinistro.
Norme per la Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 6.12 – Denuncia del Sinistro ed obblighi del Contraente o dell’Assicurato
Il Contraente o l’Assicurato devono:
• comunicare per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata il contratto o alla direzione della Società la data, ora, luogo, conseguenze, de- scrizione, nome e domicilio dei danneggiati, eventuali testimoni del Sinistro, entro dieci giorni dalla data di avvenimento o dal mo- mento in cui ne sono venuti a conoscenza;
• anticipare i contenuti della comunicazione scritta, con una comunicazione fax o e-mail, diretta all’agenzia alla quale è assegnato il contratto, in caso di lesioni gravi a persona o decessi.
Inoltre il Contraente o l’Assicurato devono co- municare tempestivamente le notizie, richie- ste od azioni avanzate, relativamente al Sini- stro, dall’infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l’acquisizione di ogni elemento utile.
Art. 6.13 – Gestione delle vertenze e spese di difesa
La Società può assumere a nome dell’Assicu- rato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:
• in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
• in sede giudiziale penale fino alla conclu- sione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.
Sono a carico della Società le spese sostenu- te per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari
al quarto del Massimale assicurato indicato nella Scheda di polizza.
Qualora la somma dovuta al danneggiato su- peri detto Massimale, le spese vengono ripar- tite tra la Società e il Contraente e/o Assicu- rato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non sia- no da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L’Assicurato è tenuto a comparire personal- mente in giudizio nei casi in cui le leggi lo pre- vedano o la Società lo richieda.
Norme per la Sezione ASSISTENZA
Art. 6.14 – Come ottenere le prestazioni di Assistenza
In caso di necessità, l’Assicurato deve con- tattare la Struttura Organizzativa IMA Italia Assistance S.p.A. fornendo le seguenti infor- mazioni:
1. cognome e nome e suo indirizzo o recapi- to temporaneo;
2. tipo di assistenza richiesta;
3. numero di polizza.
Il diritto ad ottenere assistenza decade qua- lora l’Assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il Sinistro. I numeri da contattare sono i seguenti:
Numero Verde: 800 810 820 (per l’Italia) oppure al numero +3p 02 2412828 (per chiamate dall’estero e dall’Italia) oppure al fax +3p 02 24128.24
La Struttura Organizzativa, per completare le operazioni di assistenza, può richiedere all’As- sicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita ad IMA Italia Assistance S.p.A.
– Piazza I. Montanelli, 20 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx.
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NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per la Casa
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Testo articoli del Codice Civile richiamati in Polizza.
CODICE CIVILE
Art. 1341 Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predi- sposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha cono- sciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di respon- sabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sancisco- no a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rap- porti con terzi, tacita proroga o rinnovazio- ne del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudi- ziaria.
Art. 1342 Contratto concluso mediante mo- duli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscri- zione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano in- compatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’arti- colo precedente.
Art. 18p1 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto al- trui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal
contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’As- sicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’Assicurato medesimo.
All’assicurato sono opponibili le eccezio- ni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all’assicura- tore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicu- ratore nello stesso grado dei crediti per spe- se di conservazione.
Art. 18p2 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo con- senso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazio- ne o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momen- to in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma pre- cedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
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NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Art. 18p3 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al- l’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal con- tratto la somma dovuta è ridotta in proporzio- ne della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 18p4 Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 18p7 Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un pre- mio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 18p8 Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che ag- gravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato co- nosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non
avrebbe consentito l’assicurazione o l’avreb- be consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’as- sicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo co- noscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto imme- diato se l’aggravamento è tale che l’assicura- tore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sa- rebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al pe- riodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano tra- scorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non ri- sponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’as- sicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il mag- giore rischio fosse esistito al tempo del con- tratto stesso.
Art. 18pp Durata dell’assicurazione L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquat- tro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assi- curatore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzio- ne del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavvi- so di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
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NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Le norme del presente articolo non si applica- no alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1p01 Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicu- razione resta sospesa fino alle ore ventiquat- tro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindice- simo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nei termini di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscos- sione; l’assicuratore ha diritto soltanto al paga- mento del premio relativo al periodo di assicu- razione in corso e al rimborso delle spese.
La presente norma non si applica alle assicu- razioni sulla vita.
Art. 1p07 Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1p10 Assicurazione presso diversi assi- curatori
Se per il medesimo rischio sono contratte se- paratamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pa- gare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’ar- ticolo 1913, indicando a ciascuno il nome de- gli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme com- plessivamente riscosse non superino l’am- montare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di re-
gresso contro gli altri per la ripartizione pro- porzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicura- tore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1p14 Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l’as- sicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati in- consideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvatag- gio delle cose assicurate e per la loro conser- vazione non pregiudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valo- re assicurato.
Art. 1p1 Inadempimento dell’obbligo di av- viso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha di- ritto di ridurre l’indennità in ragione del pre- giudizio sofferto.
Art. 1p16 Diritto di surrogazione dell’assicu- ratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è sur- rogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
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NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli af- filiati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui con- viventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicura-
tore del pregiudizio arrecato al diritto di sur- rogazione.
Le disposizioni di questo articolo si appli- xxxx anche alle assicurazioni contro gli in- fortuni sul lavoro e contro le disgrazie acci- dentali.
Ed. 01/07/2014
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Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per la Casa
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Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
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I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra So-
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I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(6).
Potremo trattare eventuali Suoi dati perso- nali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver otte- nuto il Suo esplicito consenso.
Come trattiamo i Suoi dati
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Titolare del trattamento dei Suoi dati è Uni- polSai Assicurazioni S.p.A. (xxx.xxxxxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx- gna(8).
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per in- formazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscen- za in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al “Responsabile per il riscontro agli interessati”, presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, Xxxxxxx, privacy@ xxxxxxxxx.xx
Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione Privacy o presso il suo agente/ intermediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e pro- mozionali sui nostri prodotti o servizi assicu- rativi.
Note
1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbli- gati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); sogget- ti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni com- merciali; organismi associativi (es. ANIA) e consor- tili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di sa- lute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carat- tere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sen- tenze o indagini penali.
3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimen- ti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione Finanziaria, non- ché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contra- sto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ri- tenute sospette all’UIF presso Banca d’Italia, ecc.
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4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pen- sionistiche complementari, nonché l’adesione indi- viduale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assi- curative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l’analisi di nuovi mercati assicurati- vi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunica- ti e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto) verso Paesi dell’Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicura- tori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cli- niche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore as- sicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale In- fortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
7) Ad esempio, società di servizi informatici e telema- tici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamen- to dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di infor- mazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recu- pero crediti.
8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla ge- stione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8.
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