CSA TORINO SAGAT
CSA TORINO SAGAT
CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO AL CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL’XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX
XXXXX X. 0 – CIG 7211520E8D
1. Oggetto Il presente Capitolato Speciale disciplina, unitamente allo schema contrattuale, la fornitura di energia elettrica in media tensione (27000 V) e in bassa tensione (380 V – 220 V) a servizio dell’Aeroporto Internazionale di Torino.
Lo stesso contiene altresì le indicazioni che il concorrente deve valutare nel formulare l’offerta economica all’atto della partecipazione alla procedura, nonché prescrizioni alle quali lo stesso deve attenersi.
2.Punti di consegna
La somministrazione dell’energia presso il sito dell’Aeroporto di Torino dovrà avere come riferimenti i seguenti punti di consegna:
Siti in MT
a) Centrale elettrica, sita in xxxxxx Xxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx X.xx;
b) Vasche prima pioggia, sita in xxxxxx Xxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx X.xx;
.
Siti in BT
a) Caserme GdF-PS, sito in xxxxxx Xxxxx xxx – 00000 Xxxxxxx X.xx;
La somministrazione dell’energia dovrà essere estesa a eventuali nuovi punti di consegna indicati dal Committente al Fornitore nel corso del rapporto contrattuale, ai medesimi patti e condizioni.
Per ulteriori dettagli sui siti si rinvia alla scheda denominata “anagrafica siti SAGAT”.
3.Prelievi in kWh
Il quantitativo presunto di fornitura all’Aeroporto di Torino per la durata di 12 mesi è di circa 20.115.000 di kWh.
La fornitura deve avere le caratteristiche, in termini di potenza impegnata e di previsione dell’energia da prelevare, descritte nella “Tabella di consumo SAGAT” in cui sono riportati i prelievi d’energia in kWh nel 2016 suddivisi per i siti in MT e BT, rilevati a consuntivo in ragione dei contratti di somministrazione a suo tempo vigenti.
E’ fatto obbligo al Fornitore di garantire che almeno il 20% dell'energia fornita sia certificata come energia elettrica immessa in rete e prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
4.Definizione dei termini dedotti dalle delibere dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, da utilizzare e/o nominati dalle parti per tutto quanto direttamente od indirettamente riferibile alla somministrazione di che trattasi:
a. A.E.E.G. oppure Autorità: è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, di seguito e più in breve richiamata anche solo con l’acronimo AEEG;
b. Cliente finale: é la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica;
c. Clienti del mercato vincolato: sono le persone fisiche o giuridiche che acquistano energia elettrica;
d. Clienti: sono i clienti vincolati e i clienti potenzialmente idonei;
e. Cliente potenzialmente idoneo: è il cliente finale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/99 e s.m. per l'attribuzione del diritto alla qualifica di cliente idoneo che non esercita tale diritto ovvero, avendolo esercitato, che si
sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto legislativo e s.m.i.;
f. Distribuzione: è l'attività di trasporto e di trasformazione dell'energia elettrica sulle reti in media e bassa tensione;
g. Esercente: è l'esercente del settore dell'energia elettrica che svolge l'attività di distribuzione e l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale;
h. Esercente multi - servizio: è l'esercente che svolge anche altri servizi oltre a quello concernente l’energia elettrica;
i. Contratto di fornitura: è il contratto di fornitura dell'energia elettrica;
j. Gruppo di misura: è l'insieme d’apparecchiature poste sul punto di confine tra l'impianto di proprietà dell'esercente e l'impianto del cliente, o punto di consegna, atto a misurare l'energia elettrica fornita ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche;
k. Verifica del gruppo di misura: è l'accertamento del corretto funzionamento del gruppo di misura come riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente;
l. POD: Point of Delivery;
m. NIS: Numero Identificativo del Servizio (Numero di Presa);
n. Punto di Prelievo: così come definito dall’Art. 1 allegato A della deliberazione dell’AEEG
n. 348/07 e s.m.i. ed identificato, ai sensi dell’art. 37 allegato A della deliberazione dell’AEEG n. 116/06 e s.m.i., in maniera univoca da un codice POD e/o un NIS, è il singolo punto in cui l’energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi (rete di distribuzione);
o. Lettura: è la rilevazione da parte dell'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;
p. Autolettura: è la rilevazione da parte del cliente e la conseguente comunicazione all'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;
q. Tele lettura: è la rilevazione da parte dell'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura attraverso dispositivi a distanza automatici;
r. Potenza contrattualmente impegnata: è la potenza che il cliente richiede all'atto della stipulazione del contratto di fornitura, e che viene su questo riportata;
s. Superi di prelievo: potenza eccedente la potenza contrattualmente impegnata;
t. Deposito cauzionale: è la somma versata dal cliente all'esercente per garantire l'esatto adempimento del contratto di fornitura;
u. Domiciliazione bancaria: è il sistema di pagamento delle bollette con le quali il cliente dà mandato ad una banca di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente bancario;
v. Domiciliazione postale: è il sistema di pagamento delle bollette con le quali il cliente dà mandato ad un'impresa esercente il servizio postale di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente postale;
w. Reclamo: è ogni comunicazione telefonica, verbale o scritta presentata presso uno sportello, ufficio periferico o sede centrale dell'esercente, con la quale il cliente esprime chiaramente una lamentela circa la non coerenza del servizio ottenuto con le sue attese in merito ad uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal contratto di fornitura sottoscritto o dal regolamento di servizio ed ogni altro aspetto concernente i rapporti tra esercente e cliente, ivi incluso ogni combinato disposto dal presente capitolato;
x. Modalità di reclamo: sono tutti i mezzi offerti dall'esercente al cliente, al fine di consentirgli di inoltrare un reclamo;
y. Procedura di reclamo: è il complesso delle regole che l'esercente e il cliente sono tenuti ad osservare in caso di reclamo;
z. Media tensione: altrimenti richiamata anche solo con l’acronimo MT, è una tensione nominale tra le fasi, superiore ad 1 (uno) kV ed uguale od inferiore a 35 (trentacinque) kV;
aa. Bassa tensione: altrimenti richiamata anche solo con l’acronimo BT, è una tensione nominale tra le fasi, superiore ad 0 (zero) Volt ed uguale od inferiore a 1.000 (mille) Volt;
bb. Potenza apparente: somma vettoriale delle componenti attive e reattive della potenza, misurata in kVA;
cc. Potenza attiva: componente attiva della potenza apparente, misurata in kW;
dd. EnergiaAttiva: prodotto della potenza attiva per le ore di funzionamento, misurata in kWh;
ee. Potenza reattiva: componente reattiva della potenza apparente, misurata in kVAr;
ff. Energia reattiva: prodotto della potenza reattiva per le ore di funzionamento, misurata in kVArh;
gg. Fattore di potenza (cos ϕ□: rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente, ovvero
Pa/P;
hh. Potenza massima istantanea: valore massimo istantaneo, ovvero non mediato nel tempo, della potenza rilevata dal gruppo di misura;
ii. Perdite di Rete: dispersioni durante la fase di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica in misura del 4,7 % dell’energia attiva per i siti MT e del 10,4 % per i siti BT;
jj. Corrispettivo per l’assegnazione di diritti di utilizzo della capacità di trasporto (CCT):
così come definito dall’art. n. 43 della delibera AEEG 111/06 e s.m.i.;
kk. Corrispettivo per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per le interconnessioni con l’estero (DCT): così come da delibera AEEG 188/06 e s.m.i.;
ll. Energia da fonti rinnovabili: è la fornitura di energia elettrica alimentata nella misura minima del 2% da fonti rinnovabili non programmabile proveniente da impianti situati sul territorio Italiano;
mm. Certificati Xxxxx: così come definiti dal DLgs 00/00 x x.x.x.
xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx (XX): per Garanzie di Origine si intendono i documenti di cui all’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE finalizzati a provare ai clienti finali la quota o la Quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia, rilasciati dal GSE ai sensi del D.M. 6 luglio 2012, ossia i Certificati RECS così come definiti dalla Direttiva Comunitaria 2009/28 e recepita dal DLgs n. 387/03. Sono titoli negoziabili del valore di 1 MWh che possono essere venduti o acquistati sul Mercato delle Garanzie di Origine (M-GO) o bilateralmente. Le transazioni bilaterali devono poi essere registrate sulla piattaforma di registrazione delle transazioni Bilaterali delle Garanzie di Origine (PB-GO).
oo. Fasce F1, F2 ed F3: sono quelle stabilite dalla delibera dell’AEEG 181/2006 e s.m.i.; pp. TIT(Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell’energia elettrica): è
l’Allegato A alla deliberazione AEEG n. 199/11 e s.m.i. “Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, e distribuzione. Periodo di regolazione 2012- 2015”.
qq. TIS (Testo Integrato Settlements): è l’allegato A alla deliberazione AEEG n. 107/09 e
s.m.i. “Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas in ordine alla regolazione delle parti fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con modifiche alla deliberazione n. 111/06
rr. Oneri generali del Sistema Elettrico: voci di costo fissate per legge e pagate dai Clienti Finali a copertura di voci diverse per il funzionamento/mantenimento della rete;
ss. Bilanciamento: servizio svolto da Terna S.p.A. per consentire il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica sulla rete nazionale. La disciplina del bilanciamento si applica ai clienti finali idonei, i quali sono tenuti a stipulare, direttamente o mediante un soggetto delegato, un contratto per il bilanciamento con il Gestore della Rete.
tt. GME: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. è la società, costituita dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. (attualmente Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.), a cui è affidata l’organizzazione e la gestione economica del mercato elettrico, secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra produttori e che assicura, inoltre, la gestione economica di un’adeguata disponibilità della riserva di potenza.
uu. PUN: Prezzo Unico Nazionale è il prezzo in acquisto dell’energia elettrica che si forma nel mercato elettrico italiano (IPEX) ogni mese dell’anno come stabilito ai sensi dell’art. 30, comma 4, lettera c) della Delibera dell’AEEG n. 11/06 del 13 Giugno 2006 (Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79) e successive modifiche ed integrazioni, ovvero la media dei prezzi zonali di MGP ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere.
vv. Borsa Elettrica: luogo virtuale in cui avviene l'incontro tra domanda e offerta per la compravendita dell'energia elettrica all'ingrosso. La gestione economica della borsa elettrica è affidata al GME ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 79/99.
ww. MGP::Mercato del Giorno Prima Sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascuna ora del giorno successivo.
xx. Giorno cliccabile: ciascun giorno dell'anno ad esclusione dei giorni corrispondenti a sabati e domeniche, festività nazionali italiane e festività relative al Comune di Napoli, mese di agosto, periodo compreso tra il 20 dicembre ed il 06 gennaio successivo e giorni
in cui non sia disponibile la quotazione del prodotto utilizzato ai fini della fissazione del prezzo ovvero, ove applicabile, non sia pubblicato il report del Broker di riferimento.
yy. Switch: commutazione prezzo variabile/ prezzo fisso e viceversa.
zz. EEX: European Energy Exchange AG, è un gruppo d società specializzate che gestiscono una piattaforma centralizzata per la vendita di energia a cui si farà riferimento per le quotazioni dei derivati in caso di switch
5.Erogazione
La somministrazione di energia elettrica deve avere essere effettuata con le modalità e le caratteristiche di cui allo schema di contratto della presente procedura ed in conformità alle prescrizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, senza soluzione di continuità 24 ore su 24.
6.Durata della fornitura
La fornitura avrà la durata di 12 mesi, con facoltà per la SAGAT s.p.a. di prorogarne la durata ai medesimi prezzi e condizioni per un ulteriori 12.
7.Formulazione dell’offerta: MT/BT 3 fasce (F1, F2, F3) a prezzo variabile
Il concorrente deve formulare l’offerta a prezzo variabile prevedendo che, per ciascun mese di fornitura e per ciascuna delle Fasce Orarie F1 , F2 , F3 (Fasce AEEG), all'energia prelevata dal Cliente ed alle relative perdite di rete si applicherà un importo unitario calcolato come media aritmetica dei valori assunti dal PUN (prezzo di valorizzazione unico nazionale dell'energia elettrica acquistata nel Mercato del Giorno Prima) nelle ore appartenenti a ciascuna delle suddette Fasce AEEG relative al mese medesimo, maggiorato di XX,XX €/MWh (ΔPUN), secondo la seguente formula:
• PF1(prezzo unitario fascia F1 - €/MWh)= PUNmese, F1 + ΔPUN
• PF2(prezzo unitario fascia F2 - €/MWh)= PUNmese, F2 + ΔPUN
• PF3(prezzo unitario fascia F3 - €/MWh) = PUNmese, F3 + ΔPUN L’offerta è unica, cioè valida per tutti i tre lotti.
La valorizzazione degli oneri derivanti avverrà sulla base delle indicizzazioni dell’AEEG, ove previste. Per le valorizzazioni non pubblicate dall’Autorità, le indicizzazioni degli oneri da escludere sono rimesse ai concorrenti.
I prezzi offerti devono essere al netto delle perdite di rete.
Le offerte devono essere presentate facendo riferimento esclusivamente al prezzo dell’energia attiva. Dovranno essere indicati in voce separata:
- il costo relativo agli oneri di sbilanciamento;
- il costo degli oneri derivanti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2003/87 CE la quale istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra all’interno della Comunità Europea (cosiddetti oneri CO2 );
- il costo dei Certificati Verdi;
- il costo della attestazione che il 20% dell'energia fornita debba essere certificata come energia elettrica immessa in rete e prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili attraverso l'annullamento di Garanzie di Origine (GO) per la rispettiva quantità (ovvero i Certificati RECS, secondo la precedente normativa);
- i benefici derivanti dall’assegnazione di energia d’importazione, diritti CIP 6, DCT ed eventuali altri diritti che le Autorità dovessero assegnare ai clienti finali;
Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto, a non applicare l’onere UC1.
8.Determinazione dei prelievi di potenza
Come da specifiche del distributore locale.
9.Quotazione per utilizzo
Considerata la natura della somministrazione e le sue peculiarità, citando in via esemplificativa ma non esclusiva:
- la possibilità di programmazione;
- la regolarità dei prelievi;
- la continuità dei prelievi.
10.Valorizzazioni delle variazioni del fattore di potenza
Fare riferimento alla delibera dell’AEEG.
11.Variazione condizioni e prezzi
SAGAT, in qualsiasi momento, si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore il passaggio (switch) dal prezzo variabile sopraindicato - PF1, PF2, PF3 – ad un prezzo fisso per una durata e per volumi di fornitura da concordare all’atto della richiesta dello switch, secondo le modalità previste nello schema di contratto.
12.Servizi supplementari
Il Fornitore può costituire in offerta ogni tipo di servizio supplementare alla somministrazione, finalizzata al miglioramento del servizio offerto.
13.Livelli di servizio.
La rete del Distributore deve garantire - per l’intera durata contrattuale - l’operatività 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana, 365 giorni all’anno.
Il Fornitore deve assicurare un servizio clienti dedicato, per ciascun Cliente, che risponde ad un numero verde e/o altro sistema con onere e spesa a suo esclusivo carico, in altre parole con chiamata gratuita per chiamate provenienti dalla rete fissa del Cliente, attivo nei giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle ore 18:00, in grado di gestire problematiche afferenti la somministrazione di che trattasi e le variazioni d’erogazione richieste per ragioni d’esercizio aeroportuale, nonché di indirizzare richieste d’intervento tecnico direttamente verso il servizio d’assistenza tecnica di Rete in particolar modo per le richieste relative agli aumenti della potenza contrattuale.
.
Il Fornitore garantisce che i tempi di risposta - intesi come tempo intercorrente tra la segnalazione o rilevazione di un guasto e/o malfunzionamento e la presa in carico da parte dello specialista per analizzare le cause del problema - sono immediati e comunque non possono superare 7 giorni lavorativi - pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di contratto - a partire dal ricevimento della segnalazione telefonica e sono garantiti per il periodo di vigenza contrattuale.
Il Fornitore garantisce che i tempi di risoluzione, intesi come tempo intercorrente tra la presa in carico del problema e il ripristino delle condizioni di normalità del servizio sono immediati e comunque non possono superare 7 giorni lavorativi - pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di contratto, salvo casi specifici che dovranno essere concordati con il Committente.
14.Documentazione della fatturazione.
In relazione ad ogni mese di calendario e separatamente per ciascuno dei punti di prelievo, il Fornitore provvederà, entro e non oltre il 30° giorno del mese successivo a quello di fornitura, a emettere fattura di importo pari al Prezzo totale di fornitura mensile come specificato nel Contratto di Fornitura.
Unitamente alla fattura mensile dovranno essere forniti gratuitamente entro e non oltre il termine su indicato, pena applicazioni delle penali di cui allo schema di contratto, sia su supporto cartaceo sia su supporto digitale con software gestionale, ogni tipo di dettaglio sui prelievi effettuati, citando in via esemplificativa ma non esclusiva:
. spesa e consumo per tipologia di fascia;
. spesa e consumo per fascia oraria;
. le statistiche;
. il fattore di emissione di CO2 per ogni kWh fornito
. ogni altro dato utile ad evidenziare il profilo di consumo del Cliente.
Il Cliente richiede, ed in ragione di ciò il Fornitore si obbliga a fornire, il dettaglio del prelievo effettuato per ogni singolo sito di fornitura e inoltre quanto previsto all’ultimo capoverso del presente punto, che riporterà in via esemplificativa ma non esclusiva, le seguenti informazioni:
. ora;
. energia prelevata;
. data, ora e durata d’ogni singolo prelievo;
. costo;
. trasporto;
. fatturazione Distributore, ove disponibile, etc.
Ad ogni fattura emessa il fornitore dovrà allegare la relativa fattura dell’Ente Distributore (Trasporto), ove disponibile.
Nel caso in cui questa non sia effettivamente disponibile in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore ha l’obbligo di inviare senza indugi la fattura del Distributore non appena questa sia effettivamente disponibile.
Nel caso in cui, per uno o più punti di prelievo contrattuale, il Fornitore, nel mese di calendario successivo a quello di fornitura ed oggetto della fatturazione, non abbia acquisito dal Distributore locale, in tempo utile per la fatturazione, la fattura di trasporto relativa ai prelievi di energia del mese di fornitura, il Fornitore può emettere una fattura di acconto per consumi determinata, ai prezzi e condizioni contrattuali, sulla base dei prelievi presuntivi (di energia e potenza) - di cui alle schede di prelievo allegate al presente Capitolato - relativi allo stesso/i punto/i di prelievo ed al mese di calendario corrispondente a quello di fornitura.
15.Termini e modalità di pagamento.
Il pagamento delle fatture, che sarà sempre in subordine al perfezionamento della documentazione ad esse afferenti (richiamate al paragrafo 14), in particolare con riferimento all’ultima fattura emessa, avverrà a 30 giorni data ricezione fattura.
DOCUMENTI ALLEGATI: ALL.:
xxxxxxxxxx xxxx XXXXX tabella di consumo 2016