ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA
tra
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA (ITALIA)
e L’UNIVERSITÀ DI … (…)
Sapienza Università degli Studi di Roma (Italia), Xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0, 00000 Xxxx, Xxxxxx, rappresentata dal Suo Rettore pro tempore ………e l’Università degli Studi di ……… (…), rappresentata da ……….., ritenendo che lo sviluppo della collaborazione culturale e scientifica diretta sia di comune vantaggio per entrambe le Università e, desiderando rafforzare tale collaborazione, convengono quanto segue:
Articolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Le Università si impegnano a realizzare forme di collaborazione culturale e scientifica in settori di reciproco interesse. Detta collaborazione avverrà su basi di xxxxxxxxxxx e reciproco vantaggio.
Articolo 2
MODALITÀ DI COLLABORAZIONE
La collaborazione potrà attuarsi nelle seguenti modalità:
a) Scambio di professori, ricercatori, dottorandi, staff e studenti;
b) Progetti congiunti di ricerca;
c) Scambio di informazioni, documenti e pubblicazioni scientifiche;
d) Incontri di studio, seminari e corsi su temi previsti dall’Accordo.
Articolo 3 PROTOCOLLI ESECUTIVI
Per l’attuazione della collaborazione culturale e scientifica riguardante i settori di interesse, successivi Protocolli esecutivi stabiliranno eventuali iniziative di reciproco interesse, lo scambio di studiosi, i programmi di ricerca congiunta e gli oneri economici. La mobilità degli studenti verrà regolata da successivi Protocolli aggiuntivi.
Articolo 4 LIAISON OFFICE
Ciascuna Parte indicherà un ufficio come tramite per l’attuazione di questo Accordo.
Per Sapienza Università di Roma sarà l’Area per l’Internazionalizzazione, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0, 00000 Xxxx, Xxxxxx.
Per l’Università di….
Articolo 5 ASSISTENZA E SUPPORTO
Ciascuna Università assicurerà, nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti, l’assistenza e il supporto agli studiosi temporaneamente residenti nel suo territorio, ai sensi delle disposizioni contenute nei protocolli attuativi.
Articolo 6 ASSICURAZIONI
Gli studiosi in mobilità dovranno essere titolari di una polizza assicurativa medica, di responsabilità civile e contro gli infortuni.
A questo potrà provvedere l’Istituzione di appartenenza, nel rispetto dei propri regolamenti, o direttamente la persona interessata, attraverso la sottoscrizione di una polizza assicurativa che copra i rischi menzionati.
Articolo 7 PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Ogni preesistente Proprietà Intellettuale rimane nella proprietà dell’Istituzione originaria. L’accesso a tale Proprietà Intellettuale sarà negoziato caso per caso.
Ogni nuova Proprietà Intellettuale creata come conseguenza dell’Accordo apparterrà all’istituzione che ha creato la stessa, ciononostante, modifiche a tale disposizione potranno essere negoziate caso per caso e ove afferisca ai programmi di cui all’articolo 3 essa sarà oggetto di ulteriori accordi. Le licenze per lo sfruttamento della Proprietà Intellettuale saranno negoziate caso per caso.
MATERIALE PROMOZIONALE E USO DEI LOGHI
L’uso del nome e del logo dell’Istituzione partner in qualsiasi pubblicità o materiale promozionale sarà oggetto di previa approvazione scritta tra le Parti.
Articolo 9 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno utilizzati e trattati soltanto allo scopo del presente Accordo e dei suoi successivi protocolli esecutivi.
Ciascuna Università assicura che i dati personali saranno trattati nel rispetto dei diritti degli interessati, della dignità e delle libertà fondamentali, in particolare con riguardo alla riservatezza, identità personale e il diritto alla protezione dei dati personali.
Articolo 10
POLITICA DELLE PARI OPPORTUNITÀ
Entrambe le istituzioni perseguono una politica di pari opportunità e di non discriminazione basata su razza, colore, genere, età, orientamento sessuale, stato civile e familiare, appartenenza etnica, religione, opinioni politiche, nazionalità, o disabilità.
Articolo 11 TERMINI E CONDIZIONI
Il presente Accordo Quadro sarà soggetto ad approvazione da parte degli organi competenti, conformemente alle norme vigenti nei due Paesi, ed entrerà in vigore alla data dell’ultima sottoscrizione apposta.
Articolo 12 VALIDITÀ
Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di cinque (5) anni e potrà essere risolto da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di almeno centoventi (120) giorni.
Le attività in corso alla data di conclusione dell’Accordo potranno essere portate a termine secondo il programma stabilito.
RINNOVO
Le Parti, con volontà espressa, potranno richiedere il rinnovo dell’Accordo per un ulteriore periodo di equivalente durata. In mancanza di rinnovo, l’Accordo scaduto cesserà i suoi effetti, fatta salva la prosecuzione delle eventuali attività in corso.
Articolo 14 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
La risoluzione di eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del presente Accordo saranno devolute a un Collegio arbitrale di tre membri, uno per ciascuna Parte e un terzo scelto di comune accordo.
Redatto a Roma (Italia) in … copie originali in lingua …, facenti ugualmente fede.
Roma, ,
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA UNIVERSITÀ DI……….
IL RETTORE IL RETTORE