ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART.54 DEL D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA/PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI IN ECONOMIA DAL COMUNE DI FINALE LIGURE PER L’ANNUALITA’ 2019/2020.
AREA 4 - UFFICIO TECNICO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
UFFICIO STRADE – ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART.54 DEL D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA/PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI IN ECONOMIA DAL COMUNE DI FINALE LIGURE PER L’ANNUALITA’ 2019/2020.
SCHEMA DI CONTRATTO - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Rev. 1 del 19.12.2019
Area 4 - Ufficio Tecnico
Servizio Lavori Pubblici e Ambiente Ufficio Strade – I.P.
IL TECNICO
(Geom. Xxxxx XXXXX)
Finale Ligure, 19/12/2019.
SCHEMA DI CONTRATTO
Art. 1) OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente documento ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro, da stipularsi con un solo operatore economico, inerente i lavori di manutenzione straordinaria e pronto intervento degli impianti di pubblica illuminazione gestiti in economia diretta dal Comune di Finale Ligure, ai sensi dell’Art.54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’annualità 2019/2020.
Con il soggetto risultato aggiudicatario sarà stipulato apposito contratto con il quale verrà regolamentata la disciplina generale dell’appalto e l’operatore economico sarà obbligato ad effettuare la conseguente attività conformemente agli ordini inoltrati dall’ufficio tecnico comunale competente.
La forma, le dimensioni delle principali opere oggetto dell’appalto e la stessa ubicazione dei vari interventi non possono essere definite in modo puntuale, in quanto – trattandosi di appalto di manutenzione - gli interventi non possono essere predeterminati in modo univoco, nel numero e nella localizzazione, ma si rendono necessari secondo le esigenze della Stazione Appaltante, come richiesti e precisati all’atto esecutivo dal Direttore dei Lavori.
I lavori da eseguire saranno quindi indicati all'Appaltatore di volta in volta, in corrispondenza di ciascun intervento a seguito di ordini come stabilito all'Art. 8 del presente capitolato, secondo le categorie dei lavori previste in elenco prezzi e secondo le priorità e le urgenze della Stazione Appaltante, con interessamento di tutto il territorio comunale.
l lavori sopra brevemente indicati si possono così suddividere:
a) Interventi di manutenzione straordinaria/pronto intervento:
✓ Riparazione, adeguamento e/o sostituzione dei sostegni, dei corpi illuminanti, delle linee elettriche e di quanto necessario – costituente l’impianto di p.i. - per il regolare funzionamento/messa in sicurezza dello stesso;
✓ Limitati e puntuali interventi di nuova realizzazione, riguardanti punti luce isolati o linee costituenti più pali, per la seconda casistica quando la manutenzione non sia convenientemente percorribile e/o vi sia l’esigenza di razionalizzare l’impianto sotto i profili sia della sicurezza che del consumo energetico;
✓ Ogni altro intervento di varia natura resosi necessario a seguito di sinistri e/o per altra qualsivoglia causa.
b) Interventi di manutenzione/ripristino a carattere eccezionale:
Tali tipi di intervento necessari in seguito ad eventi assolutamente eccezionali o a calamità natu- rali legalmente dichiarate tali: in questi casi l’Appaltatore si impegna a provvedere alle necessa- rie opere di ripristino, una volta ricevuta la formale ordinazione da parte dell'Ente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
I conseguenti lavori, valutati sulla base dell’elenco prezzi di progetto con applicazione dello stes- so ribasso praticato in sede di gara, saranno affidati singolarmente e con specifici provvedimenti
- con i quali saranno approvate le singole perizie - all’Appaltatore principale essendo tale facoltà esplicitamente prevista in sede di gara ed avendone tenuto conto ai fini della qualificazione ri- chiesta per la partecipazione.
Con la partecipazione alla gara, l’Appaltatore assume l’obbligo e l’impegno ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione straordinaria secondo le modalità ed i tempi previsti nelle rispettive perizie e nei limiti d’importo annui indicati.
In ogni caso, l’indicazione dei suddetti importi non vincola il alcun modo la Stazione Appaltante all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria i quali potranno anche non essere eseguiti - o eseguiti solo in parte - qualora non se ne presenti la necessità, o affidati separata- mente e/o in parte anche ad altri soggetti.
Art. 2) AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo dell’appalto, per l’annualità 2019/2020, è definito come segue:
Lavori di manutenzione | € | 28.000,00 |
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori | € | 1.100,00 |
Importo lavori al netto O.S. soggetto a ribasso | ||
€ | 26.900,00 | |
Somme a disposizione dell'Amministrazione | ||
I.V.A. 22% | € | 6.160,00 |
Spese tecniche -ART.113 comma 3 | ||
D.Lgs.50/16 e s.m.i.) | € | 448,00 |
Spese tecniche -ART.113 comma 4 | ||
D.Lgs.50/16 e s.m.i.) | € | 112,00 |
Contributo ANAC | ||
€ | 0,00 | |
Imprevisti e assicurazione | € | 280,00 |
Totale somme a disposizione | € | 7.000,00 |
Importo complessivo | € | 35.000,00 |
Gli oneri di sicurezza, non quantificabili in via definitiva, tenuto conto che le effettive prestazioni/lavorazioni da eseguire non sono definite a priori, sono stati stimati con apposito computo sulla base di esperienze maturate in appalti analoghi eseguiti nel recente passato e con riferimento all’incidenza delle voci di spesa di cui all’All.XV punto 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. tenuto conto della tipologia delle lavorazioni da eseguire.
Dalla stima basata su analisi prezzi, è scaturito un importo – ritenuto congruo - di € 1.100,00 riferito alla durata dell’appalto (vedi anche computo della sicurezza), da contabilizzare in corso d’opera.
In fase esecutiva gli importi della sicurezza (da contabilizzare a misura) saranno quelli risultanti dagli effettivi apprestamenti ed altre voci contemplate dal paragrafo 4 dell’All.XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. relative all’attività di cantiere, saranno inseriti in contabilità non soggetti a ribasso.
Per quanto riguarda la stima di incidenza della manodopera, il cui valore deve essere indicato nei documenti a base di gara ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si rimanda a quanto indicato nella relazione tecnica, evidenziando in ogni caso che l’importo è stato stimato in € 8.400,00.
Qualora se ne ravvisi la necessità potranno essere oggetto di specifica valutazione, mediante la predisposizione di apposite e singole perizie da parte dell'ufficio tecnico comunale, ulteriori e specifici interventi inquadrabili sempre nelle fattispecie di cui ai precedenti punti e riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione gestiti in economia dal Comune di Finale Ligure.
Parimenti, qualora in funzione dell'esecuzione degli interventi richiesti si determini un esaurimento dell'importo contrattuale, si potrà procedere ad ulteriore integrazione.
Per l'annualità 2019/2020 l'importo degli ulteriori interventi (sia mediante predisposizione di apposite e singole perizie, sia attraverso integrazione all'importo contrattuale, è valutato - in via preventiva - pari a € 25.000,00 (oneri di sicurezza inclusi) oltre I.V.A.
L’importo annuale indicato potrà essere raggiunto mediante l’esecuzione di un intervento singolo o più interventi indipendenti, in funzione delle necessità.
I conseguenti lavori, valutati sulla base dell’elenco di riferimento con applicazione dello stesso ribasso praticato in sede di gara, saranno affidati singolarmente e con specifici provvedimenti - con i quali saranno approvate le singole perizie o disposta l'integrazione - all’appaltatore principale essendo tale facoltà esplicitamente prevista in sede di gara ed avendone tenuto conto ai fini della qualificazione richiesta per la partecipazione.
Con la partecipazione alla gara, l’appaltatore assume l’obbligo e l’impegno ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione straordinaria secondo le modalità ed i tempi previsti nelle rispettive perizie e nei limiti d’importo annui indicati alle condizioni e termini riportati nel relativo Schema di contratto-Capitolato speciale d’appalto.
In ogni caso, l’indicazione dei suddetti importi non vincola in alcun modo la stazione appaltante all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria i quali potranno anche non essere eseguiti, o eseguiti solo in parte, qualora non se ne presenti la necessità, o affidati separatamente e/o in parte anche ad altri soggetti.
Art. 3) MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto d’appalto di cui al presente capitolato verrà stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis e secondo la definizione di cui all’Art.3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
I prezzi in elenco sono dedotti con riferimento al corrente prezzario della camera di commercio (ultima edizione disponibile), da analisi prezzi, e da listini di uso corrente.
Tali prezzi tengono conto di tutti gli oneri a carico dell’impresa per l’esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori appaltati, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato.
Il D.L. potrà ordinare, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni, la realizzazione in economia di quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi unitari di elenco e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l’eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso, non conveniente o non congruo provvedere alla formazione di nuovi prezzi.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara non inciderà sulla capienza del contrat- to, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nell’elenco prezzi ed a quelli eventualmente concor- dati; i prezzi, così ribassati, costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni effettuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia.
Gli operai incaricati dell’esecuzione dei lavori in economia non dovranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri lavori o in aiuto di operai che eseguano lavori a corpo o a misura.
Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non abbia principio il lavoro in economia se non quando sia compiuta o misurata la parte a misura, o viceversa.
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con le modalità previste dal D.M. n. 49 del 07 marzo 2018, come segue:
a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari dell’elenco prezzi di progetto;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d’opera, secondo i prezzi di elenco, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei suddetti prezzi) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
Le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di eventuale giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono
convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15% (quindici per cento) e del 10% (dieci per cento).
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
Art. 4) CATEGORIE DEI LAVORI - DURATA DEL CONTRATTO
In conformità all’allegato «A» al D.p.r. 207/10 e s.m.i. i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG10».
L’importo della categoria prevalente, per la durata del contratto, è determinato come di seguito indicato:
2019/2020 | |
Lavori di manutenzione straordinaria | € 53.000,00 |
Sulla base di quanto stabilito dall’Art. 28 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’oggetto del contratto è costituito da lavori essendo l’importo delle prestazioni di servizi (servizio di reperibilità con le modalità di cui all’Art.9) inferiore al 50%.
Inoltre, in osservanza ai disposti dell’Art.35 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore dell’appalto da prendere in considerazione è quello massimo stimato, al netto di I.V.A., del complesso degli appalti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro.
Stante quanto indicato dall’Art.61 comma 2 del D.p.r. 207/10 e s.m.i. (la qualificazione in una categoria, abilità l’impresa ad eseguire lavori nella propria classifica incrementata di 1/5) la classifica richiesta è la seguente:
⮚ Cat. OG10 – IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – Classifica I
In alternativa all'attestazione SOA, essendo l'importo dei lavori (oggetto di appalto + interventi potenziali) inferiore a € 150.000,00 è ammesso il possesso dei requisiti di cui all'Art. 90 del DPR.207/10 secondo quanto di seguito meglio esplicato :
a) Importo lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera d'invito non inferiore a quello considerato (€ 53.000,00);
b) Xxxxx complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera d'invito;
c) Adeguata attrezzatura tecnica costituita dai mezzi/attrezzature specificate all'Art.9 con riferimento al servizio di reperibilità. (Tutti i mezzi dovranno essere in possesso del concorrente o nella sua disponibilità mediante contratti di noleggio in essere o, in alternativa, dovrà essere assunto preciso impegno in sede di gara all’attivazione dei suddetti contratti di noleggio in caso di aggiudicazione, i relativi contratti dovranno essere operativi al momento della consegna dei lavori).
Tutti i mezzi d’opera dovranno essere dovranno essere stati collaudati presso la competente motorizzazioni civile e dei trasporti per la circolazione stradale, avere l’aggiornamento della carta di circolazione ai fini delle lavorazioni oggetto del presente capitolato ed essere in regola con le previsioni disposte dal Ministero competente, oltre ad avere tutte le omologazioni ed autorizzazioni legali per circolare sulle strada anche con mezzi fuori sagoma, secondo le prescrizioni di legge.
Tutti i veicoli e le attrezzature utilizzate dalla ditta per il servizio, dovranno comunque essere in grado di eseguire i lavori richiesti a perfetta regola d’arte, essere sempre perfettamente funzionanti ed in buone condizioni oltre che essere rispondenti alle norme di sicurezza previste dal D. Lgs.81/08 s.m.i. .
L’Appaltatore dovrà essere dotato di adeguata struttura operativa per lo svolgimento del servizio, profes- sionalmente qualificata sia a livello della struttura direttiva che di quella operativa.
Per la qualificazione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 sulla base anche delle indicazioni contenute nella Deliberazione n. 165 dell' 11.06.2003 dell'ex AVCP, dovrà essere assicurato “il possesso da parte del concorrente di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra i
lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare, inteso come coerenza tecnica fra natura degli uni e degli altri” secondo le seguenti indicazioni di corrispondenza:
a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3,OG4,OG5 e OG12;
b) lavori impiantistici quelli appartenenti alle categorie XX0, XX00,XX00, XX0, XX0, XX0, OS28 e OS30;
c) lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali quelli appartenenti alla categoria OG2;
d) lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico quelli appartenenti alla categoria OS2.
La durata del contratto è fissata in giorni trecentosessantacinque (365), corrispondenti all’annualità 2019/2020, salvo la possibilità di prolungare tale durata in funzione degli importi ancora disponibili e non utilizzati nel periodo in esame o di ridurla qualora si verifichi un esaurimento dell'importo contrattuale senza successive integrazioni.
Art. 5) DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, anche ai sensi dell’Art.32 comma 14-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ancorché non materialmente allegati:
- Il Capitolato Generale d’Appalto (D.M.145/00 e s.m.i.) per le parti non abrogate;
- Lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d’Appalto;
- L’elenco prezzi unitari: si precisa che per la parte coincidente in toto con il Prezzario Regione Liguria 2019 la stessa non sarà stampata, sarà invece riportata su cartaceo la parte derivante dalle analisi e dai nuovi prezzi di cui alla manutenzione 2018/2019, completa delle relative analisi prezzi;
- L’analisi prezzi, l'elenco prezzi ed il computo metrico estimativo relativo agli apprestamenti della sicurezza (oneri speciali);
- Il piano operativo-sostitutivo di sicurezza (PSS) con i relativi allegati;
- Le polizze di garanzia previste.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- Il Codice dei contratti X.Xxx. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.p.r. 207/10 e s.m.i. per le parti non abrogate;
- Il Decreto Ministeriale n.° 49 del 07.03.2018;
- Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con i relativi allegati;
- I regolamenti comunali vigenti disciplinanti materie attinenti all’attività connessa all’esecuzione delle lavorazioni da eseguire;
- Il vigente protocollo del “protocollo per lo sviluppo della legalità e trasparenza degli appalti pubblici” sottoscritto dal Comune di Finale Ligure.
Art. 6) DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Art. 7) RAPPRESENTATE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE
L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi stabilito dalla legislazione vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, xxxxxx comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione del direttore tecnico deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 8) NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E L’ESECUZIONE
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto.
Il Direttore dei Lavori provvede ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice all’accettazione dei materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del Capitolato Speciale e ai contenuti dell’offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti.
Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l‘introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’impresa affidataria di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l’accettazione del Direttore dei Lavori. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Non rileva l’impiego da parte dell’impresa affidataria e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione più accurata.
Il Direttore dei Lavori o l’organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal Capitolato Speciale d’Appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell’impresa affidataria.
Il Direttore dei Lavori può delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo restando che l’accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.
L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.p.r. 21 aprile 1993, n. 246 e s.m.i.
L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Art. 9) SERVIZIO DI REPERIBILITA’
Al fine di assicurare un servizio continuo di pronto intervento, per casi di emergenza,
l'Appaltatore ha l'obbligo di istituire e prestare il servizio di reperibilità attivo 24h/24h anche nei giorni festivi e prefestivi non lavorativi.
A questo scopo è fatto obbligo all’Appaltatore – prima della consegna generale di cui al successivo Art.10
- di comunicare alla direzione dei lavori:
• L’indirizzo di posta elettronica sempre attivo dove ricevere le comunicazioni ordinarie e urgenti;
• il numero del telefono fisso e/o del cellulare di un tecnico /responsabile reperibile da poter contattare a qualunque ora del giorno e della notte, feriale e festivo, diurno o notturno, 24h/24h.
Allo scopo di poter intervenire in breve tempo ed in qualsiasi momento, il servizio di reperibilità prevede l’attivazione di adeguate squadre operative costituite da operai e mezzi d’opera per fronteggiare l’emergenza verificatasi secondo le modalità indicate all’Art.11 – Interventi urgenti.
In caso di diramazione da parte della Protezione Civile Regionale di “Stato di Allerta” di qualunque tipologia che interessi anche il territorio comunale, l’Appaltatore – previa comunicazione del Responsabile del Procedimento o della Direzione dei Lavori – dovrà attivare una o più squadre di pronto intervento e relativi attrezzature e mezzi d’opera a disposizione, in grado di intervenire in caso di necessità secondo la tempistica di cui all'Art.11 per interventi urgenti.
L’appaltatore dovrà avere a disposizione ed indicare un sito e/o magazzino/ricovero entro un limite max di Km. 50,00, dove disporre dei seguenti mezzi per interventi urgenti:
▪ autocarro portata fino a 1,5 t munito di gru idraulica;
▪ cestello elevatore;
▪ escavatore peso fino a 2t munito di martello demolitore;
▪ attrezzatura comune.
Lo stesso magazzino, di cui l'Appaltatore dovrà fornire prova certa e tangibile della sua esistenza e dotazione di mezzi, dovrà essere fornito di adeguata scorta del materiale di uso e consumo più ricorrente riguardante la manutenzione tipica degli impianti di pubblica illuminazione, al fine di far fronte a esigenze di carattere urgente non soddisfabili dalle rivendite al minuto ed all'ingrosso presenti sul mercato.
La sussistenza di tali condizioni dovrà essere dichiarata in sede di formulazione dell'offerta e sarà soggetta a verifica successiva all'aggiudicazione, unitamente agli ulteriori requisiti dichiarati, ai fini dell'efficacia dello stesso provvedimento.
L'eventuale accertamento dell'insussistenza delle condizioni dichiarate comporterà l'automatica revoca dell'aggiudicazione.
Solamente in casi eccezionali, ad esempio a causa di contemporaneità di più interventi da eseguire, potrà essere valutata la possibilità di intervento al giorno successivo, sempre che la problematica non provochi l'interruzione di servizi all'utenza o danni di qualsiasi genere o non ci sia ragione di temere il verificarsi di danni.
Nei casi in cui l’emergenza costituisca pericolo esclusivamente per il transito viario pedonale, ciclabile o veicolare, e la circostanza lo consenta, l’Appaltatore dovrà assicurare l'immediata predisposizione della necessaria segnaletica per delimitare l'area interessata.
Resta inteso che l'eventuale procrastinabilità dell'intervento, nonché la valutazione che lo stesso non sia urgente, è di esclusiva competenza della direzione dei lavori.
Art.10) CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI – ORDINI D’INTERVENTO (O.D.I.)
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale - da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula - previa convocazione dell’esecutore.
Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’aggiudicatario.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’Art.32 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. . In tali casi il Direttore dei Lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione
del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Di conseguenza l’Appaltatore dovrà produrre tutti i documenti necessari alla consegna dei lavori entro il termine perentorio di 10 gg decorrenti dalla comunicazione della Stazione Appaltante. Per ogni giorno di ritardo si applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale.
La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
Dalla data del verbale di consegna generale decorre l’attivazione del servizio di reperibilità di cui all’Art.9. da parte dell’Appaltatore.
Trattandosi di una successione di lavori, la consegna dei lavori non avverrà contemporaneamente per l’intero complesso bensì frazionatamente, mediante Ordini di Intervento (O.D.I.), numerati progressivamente e firmati dal Direttore dei Lavori o da un suo delegato, che saranno emessi su base programmata o per fronteggiare eventuali urgenti necessità.
Ogni O.D.I. varrà quale verbale di consegna frazionata, fermo restando che il tempo teorico dell’appalto decorre dalla data del verbale di consegna generale iniziale.
Nei casi di interventi programmati, l’ordine d’intervento sarà di norma sempre inviato via posta elettronica e recherà l’indicazione della tempistica d’intervento secondo quanto stabilito dall’Art. 11; tale tempistica potrà essere oggetto di richiesta di proroga motivata da esigenze oggettive riscontrate sul cantiere o per altre necessità/evenienze subentrate in corso d'opera.
Con la denominazione di interventi programmati vengono indicati tutti i lavori/attività definiti, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, necessari non urgenti ed eseguibili sulla base di una pianificazione preventiva.
Nei casi di urgenza, l'ordine potrà essere emesso - dalla direzione lavori o da suo delegato - anche a mezzo telefonata su cellulare oppure posta elettronica e l’Appaltatore sarà tenuto ad intervenire tempestivamente secondo i tempi stabiliti all’Art. 11 del presente Capitolato, cioè a presentarsi sul luogo dell’intervento con tutti i mezzi, attrezzi, segnaletica e personale necessari all’esecuzione dello stesso, a qualsiasi ora ed in qualunque giorno esso venga avanzato.
Qualora l’intervento sia richiesto per via telefonica, lo stesso andrà confermato – prima possibile – via posta elettronica indicando l’ora, il giorno, il dettaglio della richiesta formulata, il nominativo del soggetto che ha effettuato l’ordine e quello dell’impresa appaltatrice contattato.
L’O.D.I. a posteriori sarà sempre firmato dalla direzione lavori e controfirmato dal soggetto che ha richiesto l’intervento urgente qualora diverso.
Con la denominazione interventi urgenti vengono indicati quei lavori che, a insindacabile giudizio del D.L., potrebbero provocare pregiudizio imminente grave ai lavori stessi , danni alle cose ed alle persone, determinino situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, gravi disagi all’utenza, interruzione o discontinuità nei servizi forniti, rischio di inquinamento, esigenze di protezione civile
La conferma di lettura del messaggio di posta elettronica andato a buon fine relativo ad ogni O.D.I. costiuirà attestazione dell’ordine ricevuto da parte dell’Appaltatore: quest'ultimo, in ogni caso, dovrà inviare – contestualmente al rapporto di sintesi del/i cantiere/i indicante manodopera, materiali e noleggi – l'O.D.I. controfirmata e timbrata, mediante scansione, nei tempi indicati dalla D.L. decorrenti dall'ultimazione dei lavori.
L’Impresa non potrà vantare diritti di sorta o chiedere risarcimenti di danni per la mancata continuità operativa, tenuto conto che le opere da eseguire sono per loro natura frazionate e che l’intervallo di tempo fra l’ultimazione di un’opera e la consegna di quella successiva potrà essere variabile in funzione delle necessità della Stazione Appaltante.
Art. 11) TEMPI D’INTERVENTO
I lavori da eseguire consistono in una pluralità di interventi che saranno indicati all'Appaltatore di volta in volta.
In corrispondenza di ciascun intervento sarà emesso un ordine scritto (O.D.I.) come stabilito all'Art. 10 del presente Capitolato, e secondo le categorie dei lavori previste in elenco prezzi, le priorità e le urgenze della Stazione Appaltante.
Il suddetto O.D.I. indicherà altresì il termine utile per eseguire le lavorazioni commissionate, definito in funzione dell’estensione degli interventi, decorso il quale sarà applicata una penale giornaliera.
L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione - decorrenti dalla data indicata nell’O.D.I. - eventualmente prorogati qualora ne ricorrano i presupposti per giustificati motivi.
I lavori relativi a ciascun ordine dovranno essere iniziati , entro e non oltre i termini indicati nei rispettivi O.D.I.
Nel caso in cui per l’esecuzione dei lavori sia necessario – da parte dell’Appaltatore – redigere un proprio piano sostitutivo/operativo di sicurezza integrativo, nell’assegnazione del termine di inizio dei lavori si terrà conto di tale incombenza.
Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al punto B) dell’Art.1 recheranno specifici termini di inizio e fine lavori nelle rispettive perizie.
Interventi urgenti
Nei casi di dichiarata urgenza e indifferibilità (a insindacabile giudizio della D.L.), come stabilito all'Art. 10 del presente capitolato, i lavori relativi a ciascun ordine dovranno essere iniziati e proseguiti senza alcuna sospensione, entro e non oltre le 1,00 ore (ore una/00) decorrenti dal ricevimento dell’ordine anche telefonico verbale.
La mancata risposta - entro 30 minuti - alla richiesta di intervento, sia tramite telefono cellulare o fax, e/o il mancato intervento entro le 1,00 ore successive con la seguente esecuzione, autorizza la Stazione
Appaltante a provvedere con altri mezzi addebitandone i maggiori oneri ed i danni relativi all'Appaltatore, oltre all'applicazione della relativa penale con le modalità previste dal presente Capitolato.
Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del guasto, l’Appaltatore dovrà comunque predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i disservizi.
In ogni caso la direzione lavori potrà richiedere l'intervento anche di n.° 2 squadre con mezzi di escavazione distinti per l'esecuzione, in contemporanea, di interventi in luoghi diversi. Il mancato rispetto di questa condizione comporterà l’applicazione di una penale.
Al termine dei lavori il Direttore dei Lavori redigerà un certificato di ultimazione dei lavori procedendo alla verifica provvisoria delle opere compiute verbalizzando - in contraddittorio con l'Appaltatore - gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nelle ricognizioni e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, termine che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per ritardi.
Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.
Solamente dopo la constatazione dell'accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento.
Art. 12) PENALI
In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale, saranno applicate le seguenti penali.
Interventi programmati
1. Mancato inizio dei lavori entro i termini fissati dall’O.D.I.: € 150,00;
2. Mancato completamento delle lavorazioni entro i termini fissati dall’O.D.I. senza giustificati motivi e per colpa dell’Appaltatore: € 25,00 per ogni giorno di ritardo;
Interventi urgenti
1. Mancata risposta entro 30 minuti dalla richiesta d’intervento: € 150,00;
2. Inizio intervento dopo 1,5 ore dalla richiesta: € 200,00;
3. Irreperibilità dell’Appaltatore (la mancata risposta alla richiesta d’intervento urgente sarà considerata irreperibilità dopo che siano trascorse 2 ore): € 350,00;
4. Mancata messa a disposizione di n.° 2 squadre operative per l’esecuzione contemporanea di più interventi: € 200,00.
Al ricorrere delle circostanze di cui sopra, la direzione lavori provvederà a comunicare l’applicazione della relativa penale - specificandone l’importo – mediante posta elettronica L’ammontare della/e penale/i sarà detratto dalla prima fatturazione utile.
L’Appaltatore potrà richiedere la disapplicazione della/e penale/i fornendo apposito riscontro scritto – entro 10 gg dalla contestazione dell’evento - argomentando le proprie ragioni con ogni mezzo ritenuto idoneo a giustificazione del suo operato
Sulla disapplicazione della penale, deciderà il Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori, qualora lo stesso sia soggetto diverso, entro i 10 gg successivi al ricevimento delle memorie dell’Appaltatore. La disapplicazione sarà possibile qualora il ritardo maturato non sia imputabile all’Appaltatore e/o per cause di forza maggiore.
Ai fini dell’applicabilità delle penali saranno considerati eventi diversi o disgiunti gli eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o nello stesso giorno in luoghi diversi, di eventi anche identici o simili tra loro.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa del comportamento dell’Appaltatore.
Nel caso in cui l’Appaltatore non rispetti le tempistiche indicate all’Art.11, a partire dal quinto ritardo nel caso di interventi programmati/urgenti - rendendosi recidivo - saranno applicate le penali sopra esposte raddoppiando gli importi.
A seguito di ulteriore mancato rispetto delle tempistiche previste, sarà facoltà della Stazione Appaltante rescindere il Contratto d’Appalto a danno e spese dell’Appaltatore secondo quanto stabilito dall’Art.15.
Art. 13) PROROGHE - SOSPENSIONI
L’Appaltatore - qualora per causa a esso non imputabile - non sia in grado di ultimare i lavori programmati nel termine indicato dall’O.D.I. potrà chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 5 gg. prima della scadenza del termine fissato o al ricevimento dell’O.D.I. .
La richiesta è presentata al Direttore di Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P. (se soggetto diverso), corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
La proroga è concessa o negata con nota scritta del R.U.P. - ed inviata tramite fax - entro 3 gg dal ricevimento della richiesta. La mancata determinazione del R.U.P. entro il termine indicato costituisce rigetto automatico della richiesta.
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’impresa esecutrice potrà ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito in ogni caso l’Appaltatore;
Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze dell’O.D.I. o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.
Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo - oppure apponga sullo stesso delle riserve - si procede a norma del D.M. n.° 49 del 07 marzo 2018.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni - e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia - in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre
a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.
Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori.
Art.14) INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata, regolare o continuativa conduzione secondo quanto stabilito dall’O.D.I.:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale;
f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., fino alla relativa revoca.
Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le cause di cui ai precedenti punti non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori di cui all’articolo , per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione del Contratto.
Art. 15) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI - RECESSO UNILATERALE
Come previsto dall’Art. 12, nel caso in cui l’Appaltatore non rispetti le tempistiche indicate all’Art. 11, a
partire da un numero di ritardi per interventi programmati/urgenti – imputabili all’Appaltatore - superiori a cinque, lo stesso sarà considerato recidivo.
A seguito di ulteriore mancato rispetto delle tempistiche previste, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di ulteriore motivazione, potrà procedere alla risoluzione del contratto previo avvio del procedimento, ed indipendentemente dai lavori eseguiti.
Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria costituita ai sensi dell’Art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nel caso di informazioni antimafia interdittive, si procederà all’automatica risoluzione del contratto o alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto qualora la misura interdittiva riguardi il subaffidatario.
Nei suddetti casi, è prevista l’automatica applicazione di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale a titolo di liquidazione forfettaria del danno, salvo il maggiore danno.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà – a suo insindacabile giudizio e senza che da tale decisione l’appaltatore possa vantare crediti o pretese risarcitorie di sorta – di procedere al recesso unilaterale del contratto in qualunque momento.
La volontà di avvalersi di tale facoltà sarà comunicata all’Appaltatore con preavviso scritto non inferiore a 20 gg.
In caso di risoluzione o recesso, all’Appaltatore spetterà esclusivamente il compenso relativo ai lavori eseguiti regolarmente.
Nel caso in cui siano in corso dei lavori, gli stessi saranno portati al loro naturale compimento e corrisposti secondo le condizioni contrattuali.
Art. 16) CONTABILITA’ LAVORI - DIRITTO DI CHIAMATA - PAGAMENTI
Per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto saranno redatti i seguenti documenti contabili:
a) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
b) le liste settimanali per la contabilizzazione delle lavorazioni in economia;
c) il registro di contabilità;
d) il sommario del registro di contabilità;
e) gli stati d'avanzamento dei lavori;
f) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
g) il conto finale e la relativa relazione.
E’ previsto inoltre il riconoscimento di un diritto fisso di chiamata pari a € 200,00 (al lordo del ribasso d’asta) per richieste di interventi urgenti esclusivamente in orario festivo o notturno: si considerano notturni gli interventi eseguiti dalle ore 22.00 p.m. alle ore 6.00 a.m. .Il diritto di chiamata non verrà riconosciuto nel caso in cui si incorra nell’applicazione di penali per interventi urgenti così come disciplinate dall’Art.10.
Per gli interventi di cui all'Art.1, è previsto il pagamento con cadenza trimestrale sulla base degli importi contabilizzati relativi agli interventi eseguiti e per i quali sia stato redatto positivamente il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi di quanto previsto dall’Art.11.
Per gli interventi di manutenzione/ripristino a carattere eccezionale sempre citati all'Art.1 - oggetto di specifico affidamento sulla base di apposite perizie - il pagamento sarà eseguito in unica soluzione al termine dei lavori e dietro emissione di regolare certificato di pagamento.
Agli importi risultanti dalle suddette perizie, sarà applicato lo stesso ribasso praticato in sede di gara.
Per il servizio di reperibilità di cui all’Art.9 sarà riconosciuto un compenso fisso di € 250,00 mensili oltre
I.V.A. (a cui sarà applicato lo stesso ribasso praticato in sede di gara) da corrispondere con cadenza trimestrale unitamente agli importi contabilizzati relativi agli interventi di manutenzione ordinaria.
A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale,
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a gg. 45 (quarantacinque), per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalla cadenza trimestrale.
Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione Appaltante;
b) qualora l’Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n.°
40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
In caso di irregolarità del DURC dell’Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a);
c) qualora la irregolarità del DURC dell’Appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’Appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della Legge n. 335/1995 e s.m.i.
Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente ai sensi dell’Art.30 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
Contestualmente all’emissione del certificato di pagamento relativo alle rate di acconto, si provvederà ad inoltrare richiesta di regolarità contributiva (DURC) per via telematica.
I pagamenti verranno liquidati ad avvenuta acquisizione di DURC regolare.
Il calcolo del tempo per la decorrenza degli eventuali interessi di ritardato pagamento non terrà conto dei giorni necessari per l’acquisizione del DURC dal momento dalla richiesta.
Il conto finale dei lavori è redatto entro gg. 45 (quarantacinque) dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al R.U.P. . Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge , nulla ostando, è pagata entro gg. 90 (novanta) dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità dell’articolo 103 comma 6, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. .
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
L’Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Art. 17) REVISIONE PREZZI ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO
E’ normalmente esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
Ai sensi dell’articolo 106 comma 1 a del D. Lgs. 50/16 in deroga a quanto previsto dal punto precedente, le variazioni di prezzo in aumento o diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di riferimento, solo per l’eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi gg. 60 (sessanta), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del R.U.P. in ogni altro caso.
La compensazione dei prezzi deve essere richiesta dall’Appaltatore con apposita istanza.
Art.18) CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della Legge 21 febbraio 1991, n.°52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
Art.19) ANTICIPAZIONE - CAUZIONE PROVVISORIA
Sulla base di quanto previsto dall'Art.35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è prevista – qualora richiesta - la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto.
Tenuto conto dei disposti del suddetto Art.35 comma 18, la corresponsione della suddetta anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo (coincidente con la durata dei lavori).
L'anticipazione sarà progressivamente e proporzionalmente recuperata in corrispondenza di ogni stato di avanzamento lavori fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.
Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n.° 123/2004 e s.m.i., in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, in conformità all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Ai sensi degli articoli 84 e 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo della cauzione provvisoria e quello della garanzia fideiussoria definitiva sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.p.r. n. 207/2010 e s.m.i.
In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II.
In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del D.p.r. n.° 207/2010 e s.m.i. .
Art. 20) OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA
Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace
per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture richieste.
Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n.° 123/2004 e s.m.i. .
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo contrattuale;
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
Art. 21) PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
Tutte le lavorazioni eseguite sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per particolari lavorazioni, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezzario di riferimento;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’esecutore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Il prezzario di riferimento è quello della Regione Liguria. In alternativa si potrà fare riferimento anche al prezzario della Regione Piemonte.
Art.22) ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81/2008 e s.m.i., l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.p.r. n.° 252/1998 e s.m.i., oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione Appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione
assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i. .
Entro gli stessi termini (15 gg) l’appaltatore deve trasmettere il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81/2008 e s.m.i. ;
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81/2008 e s.m.i.;
c) il piano sostitutivo di sicurezza di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i.
All’impresa esecutrice, per ogni singolo intervento programmato (ad esclusione di interventi urgenti che richiedono un’esecuzione immediata), potrà essere richiesta – ad insindacabile giudizio della direzione lavori la quale valuterà la complessità e l’entità delle lavorazioni da eseguire – la redazione del "PIANO SOSTITUTIVO ED OPERATIVO DI SICUREZZA".
Tale Piano dovrà essere contestualizzato ed aggiornato alle lavorazioni specifiche dell’intervento.
Detto piano dovrà essere consegnato alla direzione dei lavori prima dell’inizio delle lavorazioni ordinate entro i termini che saranno indicati nell’apposito O.D.I.
I suddetti adempimenti devono essere assolti:
a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 45 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 e s.m.i. è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, qualora l’Appaltatore sia un consorzio ordinario di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto 81/2008 e s.m.i. è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di sicurezza, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art.23) NORME DI SICUREZZA GENERALI E DI SICUREZZA NEL CANTIERE
Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81/2008 e s.m.i., l’Appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i. e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n.° 81 del 2008 e s.m.i e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Art.24) OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n.
81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81/2008 e s.m.i., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano sostitutivo di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
Art. 25) SUBAPPALTO
L’istituto del subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alcuni stralci del quale di seguito vengono per comodità riportati.
I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lettera d) dello stesso Xxxxxx. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 105.
Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’articolo 105 comma 7 del Codice.
Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n.° 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudi- cazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavo- ri, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 del Codice, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
L’Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l’Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante, nonché in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’ altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti e per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’Appaltatore e per suo tramite i subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano Operativo di Sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito del subappalto la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’Appaltatore e a tutti i subappaltatori.
Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni dell’art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. . Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. L’Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.
La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
⮚ Quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
⮚ In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore;
⮚ Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso: la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ovvero il Direttore dell’Esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità dell’incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
I piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallo stesso. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta: tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa, Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
La disposizioni di cui sopra si applicano anche ai raggruppanti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, di applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni riguardanti il subappalto, è consentita, in deroga all’art. 48 comma 9 1° periodo del Codice la costituzione dell’associazione in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
Le Stazioni Appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all’art. 83 comma 1 e 84 comma 4 lett. b all’Appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle Stazioni Appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
Art. 26) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.
Contestazioni e riserve
1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Le riserve sono iscritte – a pena di decadenza – sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore, distinguendo i fatti ad effetti istantanei da quelli ad effetti continuativi.
Rispondono a tale disposizione (atto idoneo a ricevere le riserve), ad esempio, il verbale di consegna dei lavori, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, gli ordini di servizio, il libretto delle misure, l’atto di sottomissione, il verbale di concordamento prezzi, ed ogni altro atto per il quale sia prevista la sottoscrizione da parte dell’impresa. Ammesso che gli atti contabili (es. registro di contabilità) non siano nella disponibilità dell’appaltatore, dovendo salvaguardare il principio della tempestività delle riserve, le stesse - a pena decadenza – oltre agli atti sopra indicati, in modo irrituale, possono essere contestate anche mediante l’invio di una lettera di diffida (anche tramite pec) alla stazione appaltante (RUP). In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui sopra, le riserve s’intenderanno automaticamente decadute.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Forma e contenuto delle riserve
1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
6. Il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
7. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
Art. 27) CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto.
Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della Legge 9 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
La violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore.
Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 28) ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione degli interventi individuati dagli O.D.I. , in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per eventuali precisazioni di dettaglio;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorpora- te o affidate a terzi dallo stesso Ente Appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
l) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) l’eventuale consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
q.bis) nominare il Direttore Tecnico di cantiere e comunicarlo al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
r) comunicare al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
s) redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto dalla normativa vigente in materia da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano Sostitutivo di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;
t) predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per il tracciamento, rilievi, misurazioni e controlli;
t.bis) provvedere al conseguimento di eventuali permessi di scarico dei materiali e di occupazione suolo pubblico;
u) provvedere alla vidimazione del registro di contabilità (consegnato dalla D.L.) all’Ufficio del Registro e tutte le marche da bollo necessarie nonché la rilegatura nelle forme e misure a scelta della D.L.; sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le marche da bollo da apporre sui documenti contabili previste dalla normativa vigente e richieste dalla D.L.;
v) provvedere all’esecuzione dei sondaggi e verifiche in merito alla presenza di sottoservizi, anche in accordo con le società fornitrici e/o con i privati prima dell’inizio dei lavori; gli eventuali danni alle utenze esistenti dovranno essere ripristinati a completa cura e spese dell’Appaltatore. Delle suddette – da eseguire prima dell’inizio dei lavori – dovrà essere fornito riscontro mediante la redazione di appositi rapporti di sopralluogo nei quali andranno riportati l’ora, il luogo, il nominativo dei soggetti a vario titolo intervenuti e le risultanze emerse. Detti rapporti, firmati da tutti i soggetti intervenuti, dovranno essere consegnati al Direttore dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento prima dell’inizio dei lavori e, comunque, entro 5 gg dalla loro redazione;
z) prevedere e fornire le più ampie precauzioni possibili per i pedoni presenti nelle zone oggetto dei lavori, fornendo le necessarie precauzioni e garantendo l’accesso agli ingressi delle abitazioni e stradine di collegamento mediante passerelle in sicurezza;
z.bis) provvedere all’assicurazione contro i danni dell’incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a piè d’opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
aa) provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuato e di quanto altro non utilizzato nelle opere;
bb) approvvigionare tempestivamente i materiali necessari all’esecuzione delle opere; disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando alla direzione dei lavori l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
cc) corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
dd) provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
ee) provvedere ai materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo; ff) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
gg) la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori; la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
hh) il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste in fase di esecuzione dei lavori;
ii) rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quando previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedono;
ll) provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano di sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
mm) tenere a disposizione del Responsabile del Procedimento e della direzione dei lavori copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
nn) fornire alle imprese subappaltanti:
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico - organizzativo;
- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizione logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza;
oo) L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
pp) L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutte le procedure ed incombenze occorrenti per le occupazioni temporanee per strade di servizio, per le deviazioni provvisorie necessarie per mantenere la continuità delle acque, della viabilità ordinaria, per gli accessi ai cantieri e per l’impianto dei cantieri stessi per le discariche dei materiali dichiarati inutilizzabili dalla DD.LL., per le aree di deposito, per le cave di prestito e per tutto quanto altro necessario all’esecuzione dei lavori;
qq) L'Appaltatore è altresì obbligato:
- ad intervenire alla rilevazione delle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
- a consegnare al Direttore Xxxxxx, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dallo stesso, che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori;
rr) L’Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;
ss) E’ altresì posta a carico dell’Appaltatore e ricompresa nell’importo contrattuale - nel caso di lavori programmati - la predisposizione di richiesta di autorizzazione acustica in deroga ai limiti di zona da inoltrare all’ufficio tecnico comunale ai sensi del vigente regolamento acustico per le attività temporanee del Comune di Finale Ligure;
tt) L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco delle imprese coinvolte del piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi seguenti:
- Trasporto di materiale a discarica;
- Trasporto e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- Noli a freddo di macchinari;
- Fornitura di ferro lavorato;
- Noli a caldo;
- Autotrasporti per conto terzi;
- Guardiania dei cantieri.
Qualsiasi variazione al suddetto elenco di imprese, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo, dovrà essere tempestivamente comunicata. Il suddetto elenco sarà comunicato a cura della Stazione Appaltante al Prefetto al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia;
uu) L’Appaltatore s’impegna a:
- denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima dell’affidamento o nel corso di esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;
- denunciare, dandone notizia alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;
- a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l’affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all’individuazione dei subcontraenti che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara. La Stazione Appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in violazione al suddetto impegno;
vv) Tutte le operazioni di trasporto dei rifiuti dovranno essere eseguite nel pieno rispetto della normativa vigente (D. Lgs.152/06 e s.m.i.) ed accompagnati da regolari formulari di trasporto che saranno compilati dall’Appaltatore e recapitati alla Committenza entro i termini di legge.
L’Appaltatore assumerà il ruolo di produttore dei rifiuti ai fini della compilazione del formulario dei rifiuti prelevati nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento.
Art. 29) MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE/CUSTODIA DEL CANTIERE/CARTELLO DI CANTIERE
I materiali provenienti dalle escavazioni/demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in pubblica discarica autorizzata, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi/demolizioni.
Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
A tal proposito l’appaltatore assumerà la qualifica di produttore per tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione delle lavorazioni previste assumendo tutti i conseguenti obblighi derivanti dalla normativa di settore.
E’ altresì a carico e a cura dell’Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del D. Lgs. n. 186/2006 e s.m.i.;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso D. Lgs. n. 186/2006 e s.m.i., e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito fino ad numero massimo di 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
Il cartello di cantiere è da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
Art. 30) TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30;
2.Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento;
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della
spesa;
4.Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP;
5.Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della Legge n.° 136/2010 e s.m.i.,:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge n.° 136/2010 e s.m.i.;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato Speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art.31) SPESE CONTRATTUALI, IMPORTE , TASSE
1. Restano a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, eventuale occupazione sedime alvei, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d)le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto;
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto;
0.Xx presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
Art.32) VERIFICA DI CONGRUITA’ DELL’OFFERTA ECONOMICA
Qualora si rendesse necessaria la verifica di congruità dell’offerta economica, ai sensi dell’art. 97
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le giustificazioni da produrre dovranno tenere conto degli interventi previsti nell’accordo quadro stesso secondo quanto indicato nell’Art.1.
In particolare, per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria, considerato che non si tratta di interventi definiti a priori sulla base di un computo metrico estimativo, le giustificazioni, in osservanza dai disposti dell’Art.97 comma 4 del Dlgs.50/16, dovranno riguardare:
a) l'economia del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori proposti dall'offerente.
Indicazioni per la giustificazione dell’offerta
2.1 Mano d’opera
In osservanza ai disposti dell’Art.95 comma 10 del Dlgs.50/16 è fatto obbligo alle stazioni appaltanti di verificare relativamente ai costi della manodopera e prima dell’aggiudicazione, che essi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nella apposite tabelle ministeriali valide per la provincia di Savona e per il settore produttivo in cui rientra la lavorazione.
Il costo orario della mano d’opera impiegata nelle lavorazioni non potrà essere di importo inferiore al costo orario risultante dalle suddette tabelle valide in Provincia di Savona per il settore produttio di riferimento (lavori edili).
Si precisa che l'Impresa potrà presentare documentata dichiarazione atta a dimostrare il godimento di particolari situazioni derivanti da norme o leggi speciali,che portino alla riduzione del costo orario della mano d'opera.
2.2 Materiali a piè d'opera
Per giustificare le eventuali condizioni particolarmente favorevoli con riguardo all'elemento di costo rappresentato dalla fornitura dei materiali a pie d'opera, l'Impresa dovrà produrre documentazione normalmente utilizzata nei rapporti contrattuali che attesti la certezza legale dell'offerta della ditta fornitrice o del contratto con questa stipulato.
Per certezza legale dell'offerta o del contratto si intende l'esistenza di un'offerta scritta con validità temporale compatibile con le fasi di esecuzione dell'opera.
Qualora l'Impresa abbia disponibilità di scorte in quantità apprezzabili del materiale considerato nell'analisi di prezzo da giustificare, deve esibire documentazione idonea ad attestare l'esistenza ditale scorte ed a permetterne la relativa verifica.
2.3 Noleggi
Alla voce noleggi, per ciascuna macchina e/o attrezzatura si deve esporre:
- il “nolo a caldo” del mezzo d'opera e/o della attrezzatura, comprensivo del costo della mano d'opera necessaria per il suo impiego,
oppure:
- il “nolo a freddo” del mezzo d'opera e/o dell'attrezzatura noleggiata, maggiorato dell’incidenza del costo della mano d'opera necessaria per il suo impiego;
oppure:
- il costo dell'utilizzo del mezzo d'opera e/o dell'attrezzatura offerta, maggiorato dell'incidenza del costo della mano d'opera necessaria per il suo impiego, qualora l'Impresa possieda il mezzo d'opera e/o l'attrezzatura.
I costi per noleggi comunque articolati ed esposti devono comprendere gli oneri per la mano d'opera, i carburanti, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorra per il funzionamento delle macchine.
Sono inoltre sempre compresi gli oneri per la messa in funzione, il montaggio e lo smontaggio, la manutenzione e le riparazioni affinché i mezzi d'opera siano sempre in buono stato di servizio.
Nel caso di utilizzo di mezzi d'opera e/o attrezzature noleggiati l'Impresa dovrà corredare l'analisi del prezzo con documentazione idonea a provare i caratteri di certezza legale dell'offerta o del contratto per il nolo del mezzo d’opera o dell'attrezzatura, da parte del soggetto noleggiatore, secondo i criteri prima
esposti per la fornitura di materiali a piè d'opera.
2.4 Trasporti – Oneri di discarica
Per i trasporti valgono le indicazioni fornite per i noleggi di attrezzature e/o mezzi d’opera.
I trasporti a discarica dei materiali di risulta per scavi e/o demolizioni devono essere effettuati analizzando compiutamente la disponibilità e la distanza di discariche per materiali inerti, ovvero la distanza del centro di riciclaggio.
Dovranno inoltre essere indicati l’impianto dove sarà smaltito il materiale conferito e la tariffa applicata dal gestore, allegando documentazione specifica.
2.5 Spese generali
Tenuto conto del fatto che le spese generali, per definizione, si rapportano ad effettivi costi d'impresa generali correnti e fissi o non continuativi, è prefissata dall'Amministrazione un percentuale pari al 15% da attribuire al loro ristoro, al di sotto della quale l'Impresa e tenuta a dare giustificazione in modo specifico e documentato, con apposita relazione.
2.6 Utile d'impresa
Considerazioni analoghe a quelle svolte per le spese generali valgono per la predeterminazione, e quindi il riconoscimento, di un utile minimo di impresa.
Viene prefissata una misura dell'utile da riconoscere all'impresa, pari al 10%, in considerazione della durata dei lavori, al di sotto della quale l'Impresa e tenuta a dare giustificazione in modo specifico e documentato, con apposita relazione.
3. Subappalti
In ogni caso l'Amministrazione non accetterà come documentazione di supporto alle analisi di prezzo le offerte da parte di Imprese subappaltatrici candidate all'esecuzione della specifica opera o lavorazione.
Ciò in quanto tali proposte contrattuali verrebbero ad essere sottratte al giudizio di anomalia.
Il subappalto, infatti, introduce a sua volta un altro prezzo che, dovendo consentire almeno un minimo di guadagno per il subappaltatore, è sicuramente più anomalo di quello presentato dalla Ditta e non può pertanto assumere la veste di giustificativo.
L'Impresa dovrà quindi giustificare gli elementi di costo che determinano l'economicità del prezzo dell'opera o della lavorazione indipendentemente dal fatto che la stessa possa essere affidata in subappalto.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
Art 32) PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI
Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti
Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall’art. 6, comma 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Saranno considerati a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:
- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.F.;
- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;
- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico;
- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori:
a) isolamento dei cavi:
i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando dovranno essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, dovranno essere adatti alla tensione nominale maggiore;
b) colori distintivi dei cavi:
i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI UNEL 00712, 00722, 00724, 00726, 00727 e CEI EN 50334. In particolare i conduttori di neutro e protezione dovranno essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, gli stessi dovranno essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone;
c) sezioni minime e cadute di tensione ammesse:
le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) dovranno essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non dovranno essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI UNEL 35024/1 ÷ 2.
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse sono:
- 0,75 mm² per circuiti di segnalazione e telecomando;
- 1,5 mm² per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW;
- 2,5 mm² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3 kW;
- 4 mm² per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale superiore a 3 kW;
d) sezione minima dei conduttori neutri:
polifasi con conduttori di fase aventi sezione superiore a 16 mm² se in rame od a 25 mmSEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE
Sezione del conduttore di fase dell'impianto S (mm2) | Sezione minima del conduttore di protezione Xx (xx0) |
X x 00 16 < S ≤ 35 S > 35 | Sp = S Sp = 16 Sp = S/2 |
In alternativa ai criteri sopra indicati sarà consentito il calcolo della sezione minima del conduttore di protezione mediante il metodo analitico indicato nell'art. 543.1.1 della norma CEI 64-8/5.
Sezione minima del conduttore di terra
La sezione del conduttore di terra dovrà essere non inferiore a quella del conduttore di protezione (in accordo all'art. 543.1 CEI 64-8/5) con i minimi di seguito indicati tratti dall'art. 542.3.1 della norma CEI 64-8/5:
Sezione minima (mm²)
- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (CU) 16 (FE)
- non protetto contro la corrosione 25 (CU) 50 (FE)
Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Cassette di derivazione
I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, dovranno essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente.
Dette protezioni potranno essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile ecc. Negli impianti industriali, il tipo di installazione dovrà essere concordato di volta in volta con la Stazione Appaltante. Negli impianti in edifici civili e similari si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi dovranno essere in materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati oppure in materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento;
il diametro interno dei tubi dovrà essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione dovrà essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo dovrà essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro interno non dovrà essere inferiore a 10 mm;
il tracciato dei tubi protettivi dovrà consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve dovranno essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi;
ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da linea principale e secondaria e in ogni locale servito, la tubazione dovrà essere interrotta con cassette di derivazione;
le giunzioni dei conduttori dovranno essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette dovranno essere costruite in modo che nelle condizioni di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, dovrà inoltre risultare agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette dovrà offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo;
i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e le relative cassette di derivazione dovranno essere distinti per ogni montante. Sarà possibile utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e siano contrassegnati, per la loro individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremità;
qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi dovranno essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia sarà possibile collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi.
Il numero dei cavi che potranno introdursi nei tubi è indicato nella tabella seguente:
NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI
(i numeri tra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione)
diam. e/diam.i mm | Sezione dei cavi in mm² | ||||||||
(0,5) | (0,75) | (1) | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
12/8,5 | (4) | (4) | (2) | ||||||
14/10 | (7) | (4) | ( 3) | 2 | |||||
16/11,7 | (4) | 4 | 2 | ||||||
20/15,5 | ( 9) | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||
25/19,8 | (12) | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | |||
32/26,4 | 12 | 9 | 7 | 7 | 3 |
I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, ospitanti altre canalizzazioni, dovranno essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa ecc. Non potranno inoltre collocarsi nelle stesse incassature montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli ascensori o montacarichi non sarà consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che non appartengano all'impianto dell'ascensore o del montacarichi stesso.
I circuiti degli impianti a tensione ridotta per "controllo ronda" e "antifurto", nonché quelli per impianti di traduzioni simultanee o di teletraduzioni simultanee, dovranno avere i conduttori in ogni caso sistemati in tubazioni soltanto di acciaio smaltato o tipo mannesman.
Tubazioni per le costruzioni prefabbricate
I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo dovranno rispondere alle prescrizioni delle norme CEI EN 61386-22.
Essi dovranno essere inseriti nelle scatole preferibilmente con l'uso di raccordi atti a garantire una perfetta tenuta. La posa dei raccordi dovrà essere eseguita con la massima cura in modo che non si creino strozzature. Allo stesso modo i tubi dovranno essere uniti tra loro per mezzo di appositi manicotti di giunzione.
La predisposizione dei tubi dovrà essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica in considerazione del fatto che alle pareti prefabbricate non potranno in genere apportarsi sostanziali modifiche né in fabbrica né in cantiere.
Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo dovranno avere caratteristiche tali da sopportare le sollecitazioni termiche e meccaniche che si presentino in tali condizioni. In particolare le scatole rettangolari porta apparecchi e le scatole per i quadretti elettrici dovranno essere costruite in modo che il loro fissaggio sui casseri avvenga con l'uso di rivetti, viti o magneti da inserire in apposite sedi ricavate sulla membrana anteriore della scatola stessa. Detta membrana dovrà garantire la non deformabilità delle scatole.
La serie di scatole proposta dovrà essere completa di tutti gli elementi necessari per la realizzazione degli impianti comprese le scatole di riserva conduttori necessarie per le discese alle tramezze che si monteranno in un secondo tempo a getti avvenuti.
Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati
Per l'interramento dei cavi elettrici si dovrà procedere nel modo seguente:
sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concordata con la Direzione dei Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costituire, in primo luogo, un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovrà distendere poi il cavo (o i cavi) senza premere e senza farlo (farli) affondare artificialmente nella sabbia;
si dovrà, quindi, stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 cm, in corrispondenza della generatrice superiore del cavo (o dei cavi). Lo spessore finale complessivo della sabbia, pertanto, dovrà risultare di almeno cm 15, più il diametro del cavo (quello maggiore, avendo più cavi);
sulla sabbia così posta in opera, si dovrà, infine, disporre una fila continua di mattoni pieni, bene accostati fra loro e con il lato maggiore secondo l'andamento del cavo (o dei cavi) se questo avrà il diametro (o questi comporranno una striscia) non superiore a cm 5 o al contrario in senso trasversale (generalmente con più cavi); sistemati i mattoni, si dovrà procedere al reinterro dello scavo pigiando sino al limite del possibile e trasportando a
rifiuto il materiale eccedente dall'iniziale scavo.
L'asse del cavo (o quello centrale di più cavi) dovrà ovviamente trovarsi in uno stesso piano verticale con l'asse della fila di mattoni.
Relativamente alla profondità di posa, il cavo (o i cavi) dovrà (dovranno) essere posto (o posti) sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie, per riparazioni del manto stradale o cunette eventualmente soprastanti o per movimenti di terra nei tratti a prato o giardino.
Di massima sarà però osservata la profondità di almeno cm 50 ai sensi della norma CEI 11-17. Tutta la sabbia ed i mattoni occorrenti saranno forniti dall'Impresa aggiudicataria.
Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili
I cavi saranno posati: $MANUAL$
- entro scanalature esistenti sui piedritti nei cunicoli (appoggio continuo), all'uopo fatte predisporre dalla Stazione Appaltante;
- entro canalette di materiale idoneo, come cemento ecc. (appoggio egualmente continuo) tenute in sito da mensoline in piatto o profilato d'acciaio zincato o da mensoline di calcestruzzo armato;
- direttamente sui ganci, grappe, staffe o mensoline (appoggio discontinuo) in piatto o profilato d'acciaio zincato ovvero di materiali plastici resistenti all'umidità ovvero ancora su mensoline di calcestruzzo armato.
Dovendo disporre i cavi in più strati, dovrà essere assicurato un distanziamento fra strato e strato pari ad almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante con un minimo di cm 3, onde assicurare la libera circolazione dell'aria.
A questo riguardo l'Impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente indicare le caratteristiche secondo cui dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra, mentre, se non diversamente prescritto dalla Stazione Appaltante, sarà a carico dell'Impresa aggiudicataria soddisfare tutto il fabbisogno di mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo, i quali potranno anche formare rastrelliere di conveniente altezza.
Per il dimensionamento e i mezzi di fissaggio in opera (xxxxxx xxxxxx, chiodi sparati ecc.) dovrà tenersi conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, che dovrà essere stabilito di massima intorno a cm 70.
In particolari casi, la Stazione Appaltante potrà preventivamente richiedere che le parti in acciaio debbano essere zincate a caldo.
I cavi dovranno essere provvisti di fascette distintive, in materiale inossidabile, distanziate ad intervalli di m 150-200.
Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni, interrate o non interrate, o in cunicoli non praticabili
Per la posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei ecc. valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili, coi dovuti adattamenti.
Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per l'interramento dei cavi elettrici, circa le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa (naturalmente senza la sabbia e senza la fila di mattoni), il reinterro ecc.
Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare discontinuità nella loro superficie interna.
Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.
Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite cassette sulle tubazioni non interrate.
Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza dei cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima:
- ogni m 30 circa se in rettilineo;
- ogni m 15 circa se con interposta una curva.
I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiori a 15 volte il loro diametro.
In sede di appalto, verrà precisato se spetti alla Stazione Appaltante la costituzione dei pozzetti o delle cassette. In tal caso, per il loro dimensionamento, formazione, raccordi ecc., l'Impresa aggiudicataria dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie.
Posa aerea di cavi elettrici isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi
Per la posa aerea di cavi elettrici isolati non sotto guaina e di conduttori elettrici nudi dovranno osservarsi le relative norme CEI.
Se non diversamente specificato in sede di appalto, la fornitura di tutti i materiali e la loro messa in opera per la posa aerea in questione (pali di appoggio, mensole, isolatori, cavi, accessori ecc.) sarà di competenza dell'Impresa aggiudicataria.
Tutti i rapporti con terzi (istituzioni di servitù di elettrodotto, di appoggio, di attraversamento ecc.), saranno di competenza esclusiva ed a carico della Stazione Appaltante, in conformità di quanto disposto al riguardo dal Testo Unico di leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, di cui al R.D. 1775/1933 e s.m.i.
Posa aerea di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti
Saranno ammessi a tale sistema di posa unicamente cavi destinati a sopportare tensioni di esercizio non superiori a
1.000 V, isolati in conformità, salvo ove trattasi di cavi per alimentazione di circuiti per illuminazione in serie o per alimentazione di tubi fluorescenti, alimentazioni per le quali il limite massimo della tensione ammessa sarà considerato di 6.000 Volt.
Con tali limitazioni d'impiego potranno aversi:
- cavi autoportanti a fascio con isolamento a base di polietilene reticolato per linee aeree a corrente alternata secondo le norme CEI 20-58;
- cavi con treccia in acciaio di supporto incorporata nella stessa guaina isolante;
- cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato (cosiddetta sospensione "americana") a mezzo di fibbie o ganci di sospensione, opportunamente scelti fra i tipi commerciali, intervallati non più di cm 40.
Per entrambi i casi si impiegheranno collari e mensole di ammarro, opportunamente scelti fra i tipi commerciali, per la tenuta dei cavi sui sostegni, tramite le predette trecce di acciaio.
Anche per la posa aerea dei cavi elettrici, isolati, sotto guaina, vale integralmente quanto previsto al comma "Posa aerea di cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi".
Protezione contro i contatti indiretti
Dovranno essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).
Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore o raggruppamento di impianti contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali portinerie distaccate e simili), dovrà avere un proprio impianto di terra.
A tale impianto di terra dovranno essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche accessibili di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso.
Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti indiretti
Elementi di un impianto di terra
Per ogni edificio contenente impianti elettrici dovrà essere opportunamente previsto, in sede di costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che dovrà soddisfare le prescrizioni delle vigenti
norme CEI 64-8/1 ÷ 7 e 64-12. Tale impianto dovrà essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza e comprende:
a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra (norma CEI 64-8/5);
b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra di loro e al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno dovranno essere considerati a tutti gli effetti dispersori per la parte interrata e conduttori di terra per la parte non interrata o comunque isolata dal terreno (norma CEI 64-8/5);
c) il conduttore di protezione, parte del collettore di terra, arriverà in ogni impianto e dovrà essere collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali sia prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra) o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. E' vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm². Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui le masse sono collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del collegamento a terra del sistema elettrico) il conduttore di neutro non potrà essere utilizzato come conduttore di protezione;
d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiranno i conduttori di terra, di protezione, di equipotenzialità ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il conduttore di neutro avrà anche la funzione di conduttore di protezione (norma CEI 64-8/5);
e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le masse estranee ovvero le parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra (norma CEI 64-8/5).
Prescrizioni particolari per locali da bagno
Divisione in zone e apparecchi ammessi
I locali da bagno verranno suddivisi in 4 zone per ognuna delle quali valgono regole particolari:
zona 0 - E' il volume della vasca o del piatto doccia: non saranno ammessi apparecchi elettrici, come scalda-acqua ad immersione, illuminazioni sommerse o simili;
zona 1 - E' il volume al di sopra della vasca da bagno o del piatto doccia fino all'altezza di 2,25 m dal pavimento: saranno ammessi lo scaldabagno (del tipo fisso, con la massa collegata al conduttore di protezione) e gli interruttori di circuiti SELV alimentati a tensione non superiore a 12 V in c.a. e 30 V in c.c. con la sorgente di sicurezza installata fuori dalle zone 0,1 e 2;
zona 2 - E' il volume che circonda la vasca da bagno o il piatto doccia, largo 60 cm e fino all'altezza di 2,25 m dal pavimento: saranno ammessi, oltre allo scaldabagno e agli altri apparecchi alimentati a non più di 25 V, anche gli apparecchi illuminanti dotati di doppio isolamento (Classe II). Gli apparecchi installati nelle zone 1 e 2 dovranno essere protetti contro gli spruzzi d'acqua (grado protezione IPx4). Sia nella zona 1 che nella zona 2 non dovranno esserci materiali di installazione come interruttori, prese a spina, scatole di derivazione; potranno installarsi pulsanti a tirante con cordone isolante e frutto incassato ad altezza superiore a 2,25 m dal pavimento. Le condutture dovranno essere limitate a quelle necessarie per l'alimentazione degli apparecchi installati in queste zone e dovranno essere incassate con tubo protettivo non metallico; gli eventuali tratti in vista necessari per il collegamento con gli apparecchi utilizzatori (per esempio con lo scaldabagno) dovranno essere protetti con tubo di plastica o realizzati con cavo munito di guaina isolante;
zona 3 - E' il volume al di fuori della zona 2, della larghezza di 2,40 m (e quindi 3 m oltre la vasca o la doccia): saranno ammessi componenti dell'impianto elettrico protetti contro la caduta verticale di gocce di acqua (grado di protezione IPx1), come nel caso dell'ordinario materiale elettrico da incasso IPx5 quando sia previsto l'uso di getti d'acqua per la pulizia del locale; inoltre l'alimentazione degli utilizzatori e dispositivi di comando dovrà essere protetta da interruttore differenziale ad alta sensibilità, con corrente differenziale non superiore a 30 mA.
Le regole date per le varie zone in cui sono suddivisi i locali da bagno servono a limitare i pericoli provenienti dall'impianto elettrico del bagno stesso e sono da considerarsi integrative rispetto alle regole e prescrizioni comuni a tutto l'impianto elettrico (isolamento delle parti attive, collegamento delle masse al conduttore di protezione ecc.).
Collegamento equipotenziale nei locali da bagno
Per evitare tensioni pericolose provenienti dall'esterno del locale da bagno (ad esempio da una tubazione che vada in contatto con un conduttore non protetto da interruttore differenziale) è richiesto un conduttore equipotenziale che colleghi fra di loro tutte le masse estranee delle zone 1-2-3 con il conduttore di protezione; in particolare per le tubazioni metalliche è sufficiente che le stesse siano collegate con il conduttore di protezione all'ingresso dei locali da bagno.
Le giunzioni dovranno essere realizzate conformemente a quanto prescritto dalla norma CEI 64-8/1 ÷ 7; in particolare dovranno essere protette contro eventuali allentamenti o corrosioni. Dovranno essere impiegate
fascette che stringono il metallo vivo. Il collegamento non andrà eseguito su tubazioni di scarico in PVC o in gres. Il collegamento equipotenziale dovrà raggiungere il più vicino conduttore di protezione, ad esempio nella scatola dove sia installata la presa a spina protetta dell'interruttore differenziale ad alta sensibilità.
E' vietata l'inserzione di interruttori o di fusibili sui conduttori di protezione. Per i conduttori si dovranno rispettare le seguenti sezioni minime:
- 2,5 mm² (rame) per collegamenti protetti meccanicamente, cioè posati entro tubi o sotto intonaco;
- 4 mm² (rame) per collegamenti non protetti meccanicamente e fissati direttamente a parete.
Alimentazione nei locali da bagno
Potrà essere effettuata come per il resto dell'appartamento (o dell'edificio, per i bagni in edifici non residenziali).
Ove esistano 2 circuiti distinti per i centri luce e le prese, entrambi questi circuiti dovranno estendersi ai locali da bagno.
La protezione delle prese del bagno con interruttore differenziale ad alta sensibilità potrà essere affidata all'interruttore differenziale generale (purché questo sia del tipo ad alta sensibilità) o ad un differenziale locale, che potrà servire anche per diversi bagni attigui.
Condutture elettriche nei locali da bagno
Dovranno essere usati cavi isolati in classe II nelle zone 1 e 2 in tubo di plastica incassato a parete o nel pavimento, a meno che la profondità di incasso non sia maggiore di 5 cm.
Per il collegamento dello scaldabagno, il tubo, di tipo flessibile, dovrà essere prolungato per coprire il tratto esterno oppure dovrà essere usato un cavetto tripolare con guaina (fase+neutro+conduttore di protezione) per tutto il tratto dall'interruttore allo scaldabagno, uscendo, senza morsetti, da una scatoletta passa cordone.
Altri apparecchi consentiti nei locali da bagno
Per l'uso di apparecchi elettromedicali in locali da bagno ordinari ci si dovrà attenere alle prescrizioni fornite dai costruttori di questi apparecchi che potranno, in seguito, essere essere usati solo da personale addestrato.
Un telefono potrà essere installato anche nel bagno, ma in modo che non possa essere usato da chi si trovi nella vasca o sotto la doccia.
Protezioni contro i contatti diretti in ambienti pericolosi
Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzione sia maggiore, per condizioni ambientali (umidità) o per particolari utilizzatori elettrici usati (apparecchi portatili, tagliaerba ecc.), come per esempio cantine, garage, portici, giardini ecc., le prese a spina dovranno essere alimentate come prescritto per la zona 3 dei bagni.
Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione
Una volta realizzato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti potrà essere realizzata con uno dei seguenti sistemi:
a) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente relazione:
Rt<=50/Is
dove Rt è il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli e Is è il più elevato tra i valori in ampere della corrente di intervento in 5 s del dispositivo di protezione; ove l'impianto comprenda più derivazioni protette dai dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere considerata la corrente di intervento più elevata;
b) coordinamento fra impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale che assicuri l'apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo. Affinché detto coordinamento sia efficiente dovrà essere osservata la seguente relazione:
Rt<=50/Id
dove Rd è il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli e Id il più elevato fra i valori in ampere delle correnti differenziali nominali di intervento delle protezioni differenziali poste a protezione dei singoli impianti utilizzatori.
Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente in bassa tensione dalla Società Distributrice, la soluzione più affidabile ed in certi casi l'unica che si possa attuare è quella con gli interruttori differenziali che consentono la presenza di un certo margine di sicurezza a copertura degli inevitabili aumenti del valore di Rt durante la vita dell'impianto.
Protezione mediante doppio isolamento
In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione contro i contatti indiretti potrà essere realizzata adottando macchine e apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione o installazione, apparecchi di Classe II.
In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II potrà coesistere con la protezione mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di Classe II.
Protezione contro i contatti indiretti in luoghi adibiti ad uso medico
Gli impianti elettrici da realizzare nei luoghi adibiti ad uso medico dovranno essere eseguiti in conformità alla Norma CEI 64-8/7.
In questi impianti la tensione di contatto limite non dovrà superare i 24 V.
Sistemi di protezione particolari contro i contatti indiretti (CEI 64-8/7)
Ad integrazione dei sistemi previsti nell'articolo "Protezione contro i contatti indiretti", si considerano sistemi di protezione contro le tensioni di contatto anche i seguenti:
a) bassissima tensione di sicurezza isolata da terra e separata dagli altri eventuali circuiti con doppio isolamento. Essa verrà fornita in uno dei seguenti modi:
- dal secondario di un trasformatore di sicurezza;
- da batterie di accumulatori o pile;
- da altre sorgenti di energia che presentino lo stesso grado di sicurezza. Le spine degli apparecchi non dovranno potersi innestare in prese di circuiti a tensione diversa;
b) separazione elettrica con controllo della resistenza di isolamento.
La protezione dovrà essere realizzata impiegando per ciascun locale circuiti protetti da tubazioni separate alimentati da sorgenti autonome o da trasformatore di isolamento. Il trasformatore dovrà avere una presa centrale per il controllo dello stato di isolamento e schermatura metallica fra gli avvolgimenti per eliminare le correnti di dispersione. Le masse dei generatori autonomi e dei trasformatori di isolamento dovranno essere messe a terra; la schermatura dovrà essere collegata al collettore equipotenziale a mezzo di due conduttori di protezione della sezione minima di 6 mm².
Ai fini della protezione contro i contatti indiretti si dovrà tenere permanentemente sotto controllo lo stato di isolamento dell'impianto; a tale scopo si dovrà inserire, tra la presa centrale del secondario del trasformatore di isolamento ed un conduttore di protezione, un dispositivo di allarme; tale dispositivo non dovrà potersi disinserire e dovrà indicare, otticamente ed acusticamente, se la resistenza di isolamento dell'impianto sia scesa al disotto del valore di sicurezza prefissato; questo valore dovrà essere non inferiore a 15 KOhm e possibilmente più alto. Il dispositivo di allarme dovrà essere predisposto per la trasmissione a distanza dei suoi segnali; non dovrà essere possibile spegnere il segnale luminoso; il segnale acustico potrà essere tacitato ma non disinserito. Dovrà essere possibile accertare in ogni momento l'efficienza del dispositivo di allarme: a tale scopo esso dovrà contenere un circuito di controllo inseribile a mezzo di un pulsante. La tensione del circuito di allarme non dovrà essere superiore a 24 V; il dispositivo di allarme dovrà essere tale che la corrente che circoli in caso di guasto diretto a terra del sistema sotto controllo non sia superiore a 1 mA. Il dispositivo di allarme dovrà avere una separazione, tra circuito di alimentazione e circuito di misura, avente caratteristiche non inferiori a quelle garantite da un trasformatore di sicurezza.
Sistemi di protezione contro i contatti indiretti nei diversi locali adibiti ad uso medico (CEI 64-8/7)
Protezione contro i contatti indiretti nei locali per chirurgia
Per i circuiti che alimentano apparecchi utilizzati per le operazioni la cui sospensione accidentale potrebbe pregiudicare l'esito delle operazioni stesse non è consentita l'interruzione automatica al primo guasto, fatta eccezione per quelli con potenza superiore a 5 kVA.
E' però necessario che l'anormalità venga segnalata efficacemente e senza ritardo da un dispositivo automatico d'allarme.
Per ogni locale per chirurgia, o gruppo di locali ad esso funzionalmente collegati, si dovrà prevedere un proprio trasformatore di isolamento con tensione secondaria nominale non superiore a 220 V.
Per ogni impianto alimentato da trasformatore di isolamento si dovrà prevedere un dispositivo di allarme.
I segnali ottico e acustico ed il pulsante di controllo dovranno essere racchiusi in una custodia collocata in posizione ben visibile nel locale per chirurgia.
Per i circuiti che alimentino lampade per illuminazione generale o utilizzatori con elevata potenza, la cui interruzione al primo guasto non possa arrecare pregiudizio né alla salute di pazienti né allo svolgimento del lavoro, è preferibile l'inserzione sull'impianto di distribuzione generale.
In questo caso la protezione contro i contatti indiretti si realizzerà con la messa a terra diretta e l'utilizzo di interruttori differenziali con corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA (la massima tensione di contatto ammessa è di 24 V).
Le prese a spina alimentate da trasformatori di isolamento non dovranno essere intercambiabili con le prese a spina collegate a circuiti soggetti ad essere interrotti in caso di guasto.
La sezione del conduttore di protezione, quando questo faccia parte dello stesso cavo o sia infilato nello stesso tubo, dovrà essere sempre uguale a quella dei conduttori di fase.
Protezione contro i contatti indiretti nei locali di sorveglianza e cura intensiva
La protezione contro i contatti indiretti si dovrà realizzare secondo le prescrizioni dell'articolo "Protezione contro i contatti indiretti nei locali per chirurgia". Qualora nelle camere di degenza si dovessero usare apparecchiature per sorveglianza o cura intensiva la protezione dovrà essere realizzata sempre secondo l'articolo sopra menzionato.
Protezione contro i contatti indiretti nei locali per esami di fisio-patologia
Nei locali per idro-terapia e nei locali per terapia fisica, radiologia e ambulatori medici nei quali si utilizzino apparecchi elettromedicali con parti applicate senza anestesia generale (ambulatori medici tipo a), la protezione contro i contatti indiretti dovrà essere realizzata con uno dei seguenti sistemi:
a) bassissima tensione di sicurezza con valore nominale non superiore a 24 V;
b) protezione per separazione elettrica con controllo della resistenza di isolamento con tensione nominale massima di 220 V nel circuito isolato;
c) messa a terra diretta ed adozione di interruttori differenziali secondo le prescrizioni dell'articolo "Protezione contro i contatti indiretti nei locali per chirurgia".
Protezione contro i contatti indiretti nei locali di anestesia
Nei locali in cui si pratichino le anestesie generali a le analgesie, la protezione contro i contatti indiretti dovrà essere realizzata secondo le prestazioni degli articoli "Protezione contro i contatti indiretti nei locali per chirurgia" e "Protezione contro i contatti indiretti nei locali per sorveglianza e cura intensiva". Le prescrizioni dell'equalizzazione del potenziale non si applicano alle masse estranee, quando in qualsiasi condizione d'uso si trovino ad un'altezza superiore a 2,5 m dal piano di calpestio.
Equalizzazione del potenziale
In tutti i locali adibiti ad uso medico si dovrà effettuare l'equalizzazione del potenziale collegando fra loro e al conduttore di protezione o al conduttore di terra dell'impianto tutte le masse metalliche accessibili in un locale o in un gruppo di locali (CEI 64-8/7).
I conduttori equipotenziali dovranno fare capo ad un nodo collettore equipotenziale o ad un conduttore di rame della sezione di 16 mm², disposto ad anello senza giunzioni, quale collettore lungo il perimetro del locale. Il nodo collettore equipotenziale o l'anello collettore dovranno essere collegati al conduttore di protezione. Per i locali destinati a chirurgia, sorveglianza o cura intensiva, fisiopatologia, idroterapia, terapia fisica, radiologia e anestesia si applicano le seguenti disposizioni:
- non è ammesso l'impiego del collettore ad anello;
- i conduttori equipotenziali che interessano locali o gruppi di locali corredati di apparecchiature di misura o di sorveglianza, per esempio delle funzioni del corpo, dovranno essere in rame con sezione minima di 16 mm².
Le prescrizioni sull'equalizzazione del potenziale non si applicano alle masse estranee quando in qualsiasi condizione d'uso si trovino a un'altezza superiore a 2,5 m dal piano di calpestio.
Qualora sia stata adottata per uno stesso gruppo di camere di degenza o di ambulatori di tipo B, come precedentemente definiti, la protezione con interruttori differenziali con Id<=30 mA, è ammesso non applicare le prescrizioni del presente articolo.
Protezione delle condutture elettriche
I conduttori che costituiscono gli impianti dovranno essere protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o da corto circuiti.
La protezione contro i sovraccarichi dovrà essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8/1
÷ 7.
In particolare i conduttori dovranno essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione dovranno avere una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz).
In tutti i casi dovranno essere soddisfatte le seguenti relazioni:
Ib<=In<=Iz If<=1,45 Iz
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate sarà automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI EN 60898-1 e CEI EN 60947-2.
Gli interruttori automatici magnetotermici dovranno interrompere le correnti di corto circuito che possano verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione
Iq <= Ks² (norme CEI 64-8/1 ÷ 7).
Essi dovranno avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione.
Sarà consentito l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (norme CEI 64-8/1 ÷ 7).
In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi dovranno essere coordinate in modo che l'energia specifica passante I²t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che potrà essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.
In mancanza di specifiche indicazioni sul valore della corrente di cortocircuito, si presume che il potere di interruzione richiesto nel punto iniziale dell'impianto non sia inferiore a:
3.000 A nel caso di impianti monofasi;
4.500 A nel caso di impianti trifasi.
Protezione di circuiti particolari
Protezioni di circuiti particolari:
a) dovranno essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno;
b) dovranno essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti speciali, eccezione fatta per quelli umidi;
c) dovranno essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW;
d) dovranno essere protette singolarmente le prese a spina per l'alimentazione degli apparecchi in uso nei locali per chirurgia e nei locali per sorveglianza o cura intensiva (CEI 64-8/7).
Coordinamento con le opere di specializzazione edile e delle altre non facenti parte del ramo d'arte dell'impresa appaltatrice
Per le opere, lavori, o predisposizioni di specializzazione edile e di altre non facenti parte del ramo d'arte dell'Appaltatore, contemplate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed escluse dall'appalto, le cui caratteristiche esecutive siano subordinate ad esigenze dimensionali o funzionali degli impianti oggetto dell'appalto, è fatto obbligo all'Appaltatore di render note tempestivamente alla Stazione Appaltante le anzidette esigenze, onde la stessa Stazione Appaltante possa disporre di conseguenza.
Materiali di rispetto
La scorta di materiali di rispetto non è considerata per le utenze di appartamenti privati. Per altre utenze, vengono date, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni:
- fusibili con cartuccia a fusione chiusa, per i quali dovrà essere prevista, come minimo, una scorta pari al 20% di quelli in opera;
- bobine di automatismi, per le quali dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di quelle in opera, con minimo almeno di una unità;
- una terna di chiavi per ogni serratura di eventuali armadi;
- lampadine per segnalazioni; di esse dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di ogni tipo di quelle in opera.
Protezione dalle scariche atmosferiche
Generalità
La Stazione Appaltante preciserà se negli edifici, ove debbano installarsi gli impianti elettrici oggetto dell'appalto, dovrà essere prevista anche la sistemazione di parafulmini per la protezione dalle scariche atmosferiche.
In tal caso l'impianto di protezione contro i fulmini dovrà essere realizzato in conformità al D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i., al D.P.R. 462/2001 ed alle norme CEI EN 62305-1/4.
In particolare i criteri per la progettazione, l’installazione e la manutenzione delle misure di protezione contro i fulmini sono considerati in due gruppi separati:
- il primo gruppo, relativo alle misure di protezione atte a ridurre il rischio sia di danno materiale che di pericolo per le persone, è riportato nella norma CEI EN 62305-3;
- il secondo gruppo, relativo alle misure di protezione atte a ridurre i guasti di impianti elettrici ed elettronici presenti nella struttura, è riportato nella norma CEI EN 62305-4.
Protezione da sovratensioni per fulminazione indiretta e di manovra
a) Protezione d'impianto
Al fine di proteggere l'impianto e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esso collegate, contro le sovratensioni di origine atmosferica (fulminazione indiretta) e le sovratensioni transitorie di manovra e limitare scatti intempestivi degli interruttori differenziali, all'inizio dell'impianto dovrà essere installato un limitatore di sovratensioni in conformità alla normativa tecnica vigente.
b) Protezione d'utenza
Per la protezione di particolari utenze molto sensibili alle sovratensioni, quali ad esempio computer video terminali, registratori di cassa, centraline elettroniche in genere e dispositivi elettronici a memoria programmabile, le prese di corrente dedicate alla loro inserzione nell'impianto dovranno essere alimentate attraverso un dispositivo limitatore di sovratensione in aggiunta al dispositivo di cui al punto a). Detto dispositivo dovrà essere componibile con le prese ed essere montabile a scatto sulla stessa armatura e poter essere installato nelle normali scatole di incasso.
Protezione contro i radiodisturbi
a) Protezione bidirezionale di impianto
Per evitare che attraverso la rete di alimentazione, sorgenti di disturbo quali ad esempio motori elettrici a spazzola, utensili a motore, variatori di luminosità ecc., convoglino disturbi che superano i limiti previsti dal D.M. 10 aprile 1984 e s.m.i. in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e radioricezioni, l'impianto elettrico dovrà essere disaccoppiato in modo bidirezionale a mezzo di opportuni filtri.
Detti dispositivi dovranno essere modulari e componibili con dimensioni del modulo base 17,5X45X53 mm ed avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per profilato unificato.
Le caratteristiche di attenuazione dovranno essere almeno comprese tra 20 dB a 100 kHz e 60 dB a 30 MHz.
b) Protezione unidirezionale di utenza
Per la protezione delle apparecchiature di radiotrasmissione e radioricezione e dei dispositivi elettronici a memoria programmabile, dai disturbi generati all'interno degli impianti e da quelli captati via etere, sarà necessario installare un filtro di opportune caratteristiche in aggiunta al filtro di cui al punto a) il più vicino possibile alla presa di corrente da cui sono alimentati.
1) Utenze monofasi di bassa potenza
Questi filtri dovranno essere componibili con le prese di corrente ed essere montabili a scatto sulla stessa armatura e poter essere installati nelle normali scatole da incasso.
Le caratteristiche di attenuazione dovranno essere almeno comprese tra 35 dB a 100 kHz e 40 dB a 30 MHz.
2) Utenze monofasi e trifasi di media potenza
Per la protezione di queste utenze sarà necessario installare i filtri descritti al punto a) il più vicino possibile all'apparecchiatura da proteggere.
Stabilizzazione della tensione
La Stazione Appaltante, in base anche a possibili indicazioni da parte dell'Azienda elettrica distributrice, preciserà se dovrà essere prevista una stabilizzazione della tensione a mezzo di apparecchi stabilizzatori regolatori, indicando, in tal caso, se tale stabilizzazione dovrà essere prevista per tutto l'impianto o solo per circuiti da precisarsi, ovvero soltanto in corrispondenza di qualche singolo utilizzatore, anch'esso da precisarsi.
Maggiorazioni dimensionali rispetto ai valori minori consentiti dalle norme CEI e di legge
Ad ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal presente Capitolato Speciale tipo, rispetto ai valori minori consentiti dalle norme CEI o di legge, saranno adottate per consentire possibili futuri limitati incrementi delle utilizzazioni, non implicanti tuttavia veri e propri ampliamenti degli impianti.
Art. 33) CABINE DI TRASFORMAZIONE
Le presenti disposizioni valgono per cabine di utente aventi le seguenti caratteristiche:
a) tensione massima primaria $MANUAL kV:
b) potenza da circa $MANUAL kVA a circa $MANUAL kVA massimi;
c) installazione all'interno.
Le apparecchiature e le installazioni occorrenti, oltre a soddisfare i requisiti di seguito esposti, dovranno essere conformi alle prescrizioni delle norme XXX 00-0/0 x 0, XXX XX 00000 e CEI EN 61936-1, nonché a quelle in vigore per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare, al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Strutture murarie
Le opere murarie e, in generale, la costruzione edilizia della cabina sono escluse dal presente appalto.
All'atto della consegna dei lavori il Committente fornirà, all'Appaltatore assuntore dei lavori elettrici, indicazioni e disegni esecutivi delle opere edili che hanno interessato il locale da destinare a cabina di trasformazione, affinché detto Appaltatore possa studiare i dettagli della propria installazione.
Caratteristiche elettriche generali
a) Tensione primaria in Volt:
dovrà corrispondere al valore della tensione con cui l'azienda distributrice effettuerà la fornitura dell'energia elettrica.
b) Tensione secondaria:
dovranno essere preventivamente indicati dal Committente i valori in Volt prescelti per la tensione secondaria stellata e concatenata.
c) Potenza totale da trasformare:
la Stazione Appaltante fornirà tutti gli elementi (ad esempio natura ed utilizzazione dei carichi da alimentare e loro potenza, fattori di contemporaneità, ubicazione dei carichi ecc.) per la determinazione della potenza da trasformare e del relativo fattore di potenza. La Stazione Appaltante indicherà inoltre l'eventuale maggiorazione rispetto alle potenze così risultanti e quindi la potenza effettiva della cabina di trasformazione. In ogni caso la somma delle potenze delle unità trasformatrici non sarà inferiore a 1,2 volte le anzidette potenze risultanti dal calcolo. Ove la potenza risulti superiore a $MANUAL$ kVA dovrà valutarsi la convenienza di suddividerla in 2 o più unità trasformatrici.
d) Parallelo di unità trasformatrici:
ove debba prevedersi il funzionamento in parallelo delle unità installate in cabina, oltre ad assicurare quanto necessario alle esigenze di tale funzionamento, il frazionamento delle potenze fra le anzidette unità dovrà effettuarsi in modo che il rapporto delle reciproche potenze non sia superiore a 3. Quanto sopra dovrà assicurarsi anche nel caso in cui le unità della cabina di trasformazione debbano collegarsi in parallelo con le altre unità trasformatrici preesistenti.
Caratteristiche delle apparecchiature di alta tensione
L'isolamento dell'apparecchiatura sarà corrispondente al valore normale delle tensioni nominali, pari o superiore a quello della tensione primaria effettiva. Il potere di interruzione (MVA) dell'interruttore generale è determinato dalle caratteristiche della rete a monte della cabina di trasformazione (dato da richiedere all'Azienda elettrica distributrice).
In mancanza di dati attendibili al riguardo, detto potere di interruzione non dovrà essere comunque inferiore a
$MANUAL$ MVA, garantiti da un certificato di prove effettuate sull'interruttore da un Istituto autorizzato.
Non sono consentiti organi di manovra che non interrompano contemporaneamente le tre fasi.
Disposizioni e schema di alta tensione
La linea di alimentazione in arrivo potrà essere costituita da una terna di conduttori rigidi, nudi, o da cavo di alta tensione, provvista di proprio terminale.
All'ingresso sarà posta una terna generale di coltelli sezionatori, oltre alla terna di coltelli di messa a terra di cui al paragrafo "Protezione dalle sovratensioni di origine atmosferica".
L'interruttore automatico generale sarà equipaggiato con relè di massima corrente (e di minima tensione ove richiesto). Ogni trasformatore sarà protetto indipendentemente, ad esempio mediante un interruttore di manovra sezionatore con fusibili. Il potere di interruzione di quest'organo di manovra non dovrà essere inferiore a $MANUAL$ MVA.
L'isolamento del trasformatore dalla rete, in caso di intervento manutentivo, dovrà essere visibile, perciò l'eventuale uso di interruttori andrà sempre accompagnato con una terna di coltelli sezionatori, posti a monte.
Esecuzione con celle A.T. prefabbricate
Le celle A.T. prefabbricate saranno provviste di un sistema di illuminazione interna e di appositi oblò che consentano il controllo visivo degli apparecchi durante il normale funzionamento. Ogni porta sarà interbloccata con gli organi di manovra (sezionatori, controsbarre), perché non sia possibile l'accesso in presenza di tensione.
Dovranno essere conformi alle relative norme CEI.
Trasformatori
Per i trasformatori dovranno essere indicate nel progetto le caratteristiche essenziali e dovranno essere conformi alle relative norme CEI.
- Perdite corrente a vuoto
Col commutatore di A.T. sulla presa principale i valori delle perdite dovute al carico, delle perdite a vuoto e delle correnti a vuoto sono quelli indicati nel seguente prospetto:
Potenza nominale (kVA) | Perdite dovute al carico (W) | Perdite a vuoto (W) | Corrente a vuoto (% In) |
50 100 160 250 400 630 | 850 1400 1850 2600 3650 5600 | 000 000 000 520 740 900 | 1.9 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8 |
Per le macchine con due tensioni primarie la prescrizione si applica per la tensione nominale 15 kV.
Per i livelli di potenza sonora si prescrive che non potranno in alcun caso superare i 56 dB(A) e dovranno comunque essere commisurati alle esigenze del luogo di installazione.
Protezione contro le sovracorrenti
La protezione contro le sovracorrenti sarà affidata agli interruttori automatici. Si potrà disporre di un interruttore unico di media tensione, anche per più trasformatori, quando per ciascuno di essi è previsto l'interruttore di manovra sezionatore di cui al paragrafo "Disposizioni e schema di alta tensione".
Protezione contro l'anormale riscaldamento dell'olio
Per ogni trasformatore di potenza superiore a 500 kVA si installerà un relè a gas (tipo Xxxxxxxx) che agirà sulla bobina di minima o sul relè di sgancio dell'interruttore automatico.
Protezione contro le sovratensioni transitorie e protezione contro sovratensioni causate da contatti fra avvolgimenti A.T. e B.T. dei trasformatori
Contro le sovratensioni transitorie si dovrà prevedere l'installazione di appositi scaricatori. Per la protezione contro le sovratensioni causate da contatti fra avvolgimenti A.T. e B.T. si dovrà provvedere alla messa a terra diretta del neutro dell'avvolgimento B.T.
Protezione contro i contatti indiretti
Saranno adeguatamente connesse a terra tutte le masse e segnatamente: le parti metalliche accessibili delle macchine e delle apparecchiature, le intelaiature di supporto degli isolatori e dei sezionatori, i ripari metallici di circuiti elettrici; gli organi di comando a mano delle apparecchiature; le cornici e i telai metallici che circondano fori o dischi di materiale isolante attraversati da conduttori e le flange degli isolatori passanti; l'incastellatura delle sezioni di impianto, i serramenti metallici delle cabine.
L'anello principale di terra della cabina avrà una sezione minima di 50 mm² (rame) e, in ogni caso, nessun collegamento a terra delle strutture verrà effettuato con sezioni inferiori a 16 mm² (rame).
In caso di impianti alimentati da propria cabina di trasformazione con il neutro del secondario del trasformatore collegato all'unico impianto di terra (sistema TN), per ottenere le condizioni di sicurezza dell'impianto B.T., secondo le norme CEI 64-8/1 ÷ 7, è richiesto ai fini del coordinamento tra l'impianto di terra ed i dispositivi di massima corrente a tempo inverso o dispositivi differenziali, che sia soddisfatta in qualsiasi punto del circuito la condizione:
I (valore in ampere della corrente di intervento in 5s del dispositivo di protezione) minore o uguale a Uo (tensione nominale verso terra dell'impianto in V) diviso Zg (impedenza totale in Ohm del circuito di guasto franco a terra)
I<=Uo/Zg
Occorre pertanto che le lunghezze e le sezioni dei circuiti siano commisurate alla corrente di intervento delle protezioni entro 5s in modo da soddisfare la condizione suddetta.
Protezioni meccaniche dal contatto accidentale con parti in tensione
Dovranno disporsi reti metalliche, intelaiate e verniciate, fissate alle strutture murarie in modo tale da esserne facile la rimozione e con disposizione tale che durante questa manovra la rete non cada sopra l'apparecchiatura. Tali protezioni saranno superflue nel caso di cabine prefabbricate.
Protezione dalle sovratensioni di origine atmosferica
Per l'alimentazione di alta tensione in linea aerea, se non diversamente prescritto, dovrà provvedersi all'installazione sulla parte esterna della cabina, di uno scaricatore per fase del tipo meglio corrispondente alla funzione. Gli scaricatori dovranno drenare le sovratensioni a terra.
Dispositivo per la Messa a Terra delle Sbarre di A.T. della Cabina nel caso di distacco della linea di alimentazione
Si dovrà disporre di una terna di coltelli di messa a terra ubicata in modo da essere sicuramente differenziata dalla terna generale di entrata e di essere con essa interbloccata.
Attrezzi ed accessori
La cabina dovrà avere in dotazione una pedana isolante, guanti e fioretto. Dovranno essere esposti i cartelli ammonitori, lo schema ed il prospetto dei soccorsi d'urgenza.
Eventuali organi di misura sull'Alta Tensione
Se richiesto, specificandole tra le seguenti, verranno inserite sull'alta tensione apparecchiature per misurazione di: corrente, tensione, energia, potenza indicata o registrata, fattore di potenza.
Protezione contro gli incendi
Per eventuali impianti di estinzione incendi verranno precisate disposizioni in sede di appalto, caso per caso.
Protezione di Bassa Tensione della cabina
Questa parte della cabina sarà nettamente separata dalla zona di alta tensione; le linee dei secondari dei trasformatori si porteranno il più brevemente possibile fuori della zona di alta tensione.
E' vietato disporre di circuiti di bassa tensione sulle reti di protezione.
a) Linee di bassa tensione.
Saranno in sbarre nude o in cavi isolati, sotto guaina. Nel caso siano in sbarre nude, queste potranno essere installate in vista o in cunicoli ispezionabili. Nel caso siano in cavi isolati sotto guaina, questi potranno essere installati in vista (introdotti o non in tubazioni rigide) ovvero in cunicoli o in tubazioni incassate. Preferibilmente dal trasformatore sarà raggiunto verticalmente un cunicolo a pavimento, per collegarsi al quadro di controllo, misura e manovra.
b) Quadro di bassa tensione, di comando, di controllo e di parallelo.
Detto quadro troverà posto nella cabina, fuori dalla zona di alta tensione. Per ogni trasformatore all'uscita in
B.T. sarà disposto un interruttore automatico tripolare, amperometro e voltmetro. Nel caso di funzionamento in parallelo di più trasformatori, i relativi interruttori di A.T. e di B.T. di ciascun trasformatore dovranno essere tra loro interbloccati elettricamente, in modo tale che per ciascun trasformatore all'apertura dell'interruttore di A.T. si apra automaticamente anche l'interruttore di B.T., e non sia possibile la chiusura di questo ove quello di A.T. sia aperto.
c) Illuminazione.
La cabina sarà completata da un impianto di illuminazione e, per riserva, sarà corredata di impianto di illuminazione sussidiario a batteria di accumulatori, corredato da dispositivo di carica predisposto per l'inserzione automatica o, per cabine inferiori a 150 kVA, almeno di una torcia a pile.
Disposizioni particolari per la consegna delle cabine di trasformazione
E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di effettuare una regolare consegna della cabina, con schemi e istruzioni scritte per il personale.
Art. 34) RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI
Per ovviare ad eventuale basso fattore di potenza C ( cos ϕ) dell'impianto, si dovrà procedere ad un adeguato rifasamento.
Il calcolo della potenza in kVA delle batterie di condensatori necessari dovrà essere fatto tenendo presenti:
- la potenza assorbita;
- il fattore di potenza ( cos ϕ) contrattuale di 0,9 (provvedimento CIP);
- l'orario di lavoro e di inserimento dei vari carichi.
L'installazione del complesso di rifasamento dovrà essere fatta in osservanza alle norme CEI EN 60831-1, al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e ad altre eventuali prescrizioni in vigore.
Dovranno essere installate le seguenti protezioni:
a) protezione contro i sovraccarichi e cortocircuiti;
b) protezione contro i contatti indiretti;
c) protezione dell'operatore da scariche residue a mezzo di apposite resistenze di scarica.
Sarà oggetto di accordi particolari l'ubicazione delle batterie di rifasamento e l'eventuale adozione di un sistema di inserimento automatico.
Art. 35) STAZIONI DI ENERGIA
Si intendono ai fini del presente articolo, quali stazioni di energia, le sorgenti di energia elettrica costituite da batterie di accumulatori e da gruppi elettrogeni. La Stazione Appaltante preciserà quale dei due tipi, oppure se entrambi contemporaneamente, dovranno essere previsti.
Tali stazioni di energia potranno essere previste per l'alimentazione di determinate apparecchiature o quali fonti di energia di riserva. In questo ultimo caso serviranno, in via normale, per alimentare l'illuminazione di riserva o di sicurezza. La Stazione Appaltante preciserà se dovranno servire per l'alimentazione anche di altre utilizzazioni in caso di interruzioni della corrente esterna (vedi anche articolo "Disposizioni particolari per gli impianti di illuminazione").
Batterie di accumulatori
a) Caratteristiche e tipo della batteria in rapporto alla destinazione
Nel caso la batteria d'accumulatori debba essere utilizzata quale fonte di energia di riserva o di sicurezza, in caso di interruzioni della corrente esterna, in mancanza di particolari indicazioni da parte della Stazione Appaltante, la batteria stessa dovrà poter alimentare, almeno per tre ore, l'intero carico assegnato, con decadimento di tensione, ai morsetti della batteria, non superiore al 10% rispetto al valore nominale. Qualora la batteria di accumulatori debba essere utilizzata per la normale alimentazione di apparecchiature o impianti funzionanti a tensione ridotta, come quelli contemplati negli articoli "Impianti di segnalazione comuni per usi civili all'interno dei fabbricati", "Impianti di portiere elettrico", "Sistemi di prevenzione e segnalazione di fughe gas ed incendi", "Impianti per controllo di ronda", "Impianti antifurto a contatti o con cellule fotoelettriche o di altri tipi", "Impianti di orologi elettrici" ed "Impianti di citofoni", da una stessa batteria potranno essere derivate le tensioni di alimentazione anche di più apparecchiature o impianti (telefoni esclusi), purché ogni derivazione corrisponda ad una medesima tensione e parta dal quadro di comando e controllo della batteria tramite singoli appositi interruttori automatici o tramite valvole o fusibili con cartuccia a fusione chiusa. La Stazione Appaltante stabilirà il tipo delle batterie di accumulatori (se stazionario o semistazionario e se al piombo o alcalino). Gli accumulatori dovranno rispondere alle norme CEI EN 60896-11.
b) Carica delle batterie di accumulatori
La carica delle batterie sarà effettuata a mezzo di raddrizzatore idoneo ad assicurare la carica a fondo e quella di mantenimento. La ricarica completa dovrà potersi effettuare nel tempo massimo di 24 ore, ai sensi della norma CEI EN 00000-0-00. Nel caso la batteria di accumulatori sia utilizzata per alimentare l'illuminazione di riserva o di sicurezza, il raddrizzatore dovrà essere allacciato alla rete dell'utenza luce. Altrimenti dovrà essere allacciato di preferenza alla rete dell'utenza di forza motrice. La Stazione Appaltante indicherà se dovrà essere previsto un dispositivo per la carica automatica della batteria.
c) Quadro di comando e controllo
Il complesso batteria-raddrizzatore-utilizzatori dovrà essere controllato da un quadro munito degli organi di manovra, protezione e misura.
d) Locale della batteria di accumulatori
La Stazione Appaltante provvederà affinché il locale della batteria, oltre ad avere le necessarie dimensioni, in modo da consentire una facile manutenzione, abbia i seguenti requisiti:
- un'aerazione efficiente preferibilmente naturale;
- soletta del pavimento adatta a carico da sopportare;
- porta in legno resinoso (ad esempio "pìtchpine") o opportunamente impregnato.
Gli impianti elettrici nel locale della batteria dovranno essere del tipo antideflagrante.
Gruppi elettrogeni
A) Determinazione della potenza
Per le determinazioni della potenza, la Stazione Appaltante preciserà gli utilizzatori per i quali è necessario assicurare la continuità del servizio, in caso di interruzione della corrente esterna, indicando la contemporaneità delle inserzioni privilegiate nel suddetto caso di emergenza. La Stazione Appaltante indicherà inoltre le modalità di