CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO FORNITURA DI BENI/SVOLGIMENTO DI SERVIZI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO FORNITURA DI BENI/SVOLGIMENTO DI SERVIZI
Art.1. Validità ed accettazione delle Condizioni Generali di Contratto
Gli ordini/lettere di affidamento/contratti (abbreviato affidamenti) effettuati da Ecoprogetto Venezia Srl sono disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Contratto (abbreviate CGC).
Ecoprogetto Venezia Srl si riserva di adottare la forma contrattuale che riterrà più opportuna.
Qualora una o più clausole contenute nelle CGC o nell'affidamento sia annullata o sia dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle clausole rimanenti rimane intatta.
Le CGC:
1. si considerano accettate dal soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 1341/1° comma C.C.,
2. si applicano automaticamente a tutti gli affidamenti, ad eccezione di quelle per le quali sia fatta espressa deroga riportata nell'affidamento o nelle specifiche/capitolati tecnici allegati ad esso,
3. rimangono in vigore in ogni caso sino al completo adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento in corso di esecuzione.
Ecoprogetto Venezia Srl si riserva il diritto di rifiutare in ogni momento l'esecuzione di qualsiasi affidamento ogni qualvolta il soggetto affidatario non abbia sottoscritto le presenti CGC per accettazione specifica di tutti i termini e condizioni in esse stabiliti.
ECOPROGETTO Venezia Srl non è “organismo di diritto pubblico” e non è tenuta ad applicare il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per gli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture.
Ecoprogetto Venezia Srl, pur non essendo obbligata, si attiene, per quanto applicabili e compatibili alla società medesima, ad alcune disposizioni indicate dal D.Lgs. 50/2016 come di seguito richiamate.
Art. 2. Condizioni attinenti la natura del soggetto affidatario
Il Soggetto affidatario deve:
- essere organismo economico ai sensi all’art. 45 del D. Lgs. 50/16;
- essere in regola con tutto quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale, e locale ed essere in possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per le forniture di beni/svolgimento di servizi compresi nell’affidamento in oggetto.
- essere in regola, per quanto attiene all’oggetto dell’affidamento, con quanto previsto dall’intera normativa in materia di brevetti per le invenzioni industriali.
- aver preso visione del Codice Etico di Ecoprogetto Venezia Srl e del Piano di Prevenzione Corruzione e Trasparenza, pubblicato sul sito aziendale, essere a conoscenza di tutti i principi contenuti nello stesso, e impegnarsi ad aderire ai criteri di condotta in esso indicati. Il Soggetto affidatario non deve:
- trovarsi in qualunque delle situazioni di cui all’art. 48 comma 7 del D. Lgs. 50/16;
- trovarsi in qualunque delle situazioni di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/16.
Il Soggetto affidatario non deve inoltre:
- avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, comma 14, della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, comma 14, della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si è concluso.
Art. 3. Cauzione definitiva
Qualora sia espressamente prevista la presentazione di una cauzione da parte del soggetto affidatario, lo stesso, entro i termini previsti, dovrà provvedere alla presentazione di tale cauzione definitiva infruttifera, per l’importo espressamente previsto, da costituire nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/16.
In caso di inadempienze Ecoprogetto Venezia Srl, senza formalità alcuna, potrà avvalersi indifferentemente della cauzione o trattenere l’importo relativo all’inadempienza in sede di liquidazione della fattura.
Art. 4. Obblighi del soggetto affidatario
Se entro il termine fissato nell’affidamento non sarà pervenuto quanto esplicitamente richiesto nell’apposito paragrafo dello stesso, Ecoprogetto Venezia Srl potrà considerare il soggetto affidatario rinunciatario inadempiente.
Resta in tal caso in facoltà di Ecoprogetto Venezia Srl provvedere alla fornitura/servizio previsto nell’affidamento in oggetto a carico, rischio e spese del soggetto affidatario inadempiente.
Ecoprogetto Venezia Srl si riserva inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente a tale inadempienza.
E’ obbligo del soggetto aggiudicatario restituire l’affidamento nel modo e nella forma che gli sarà indicato. Non è ammesso apportare alcuna variante su tale affidamento, pertanto qualsiasi modifica od aggiunta non potrà avere validità alcuna se non espressamente approvata da Ecoprogetto Venezia Srl.
Le certificazioni richieste potranno essere prodotte mediante:
A) copie in conformità a quanto previsto negli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000;
B) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in conformità a quanto previsto negli artt. 46 e 47 del medesimo DPR.
Si informa che la Ecoprogetto Venezia Srl si riserva la facoltà di procedere d’ufficio alla verifica della veridicità delle certificazioni e dichiarazioni di cui sopra, così come previsto dall’art. 43 del medesimo DPR.
Il soggetto affidatario sarà impegnato a comunicare tempestivamente ad Ecoprogetto Venezia Srl ogni modifica che dovesse intervenire nell'assetto proprietario dello stesso, nonché nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
Art. 5. Direttore dell’esecuzione del contratto
La fornitura e/o il servizio saranno seguiti da un Direttore dell’esecuzione del contratto di Ecoprogetto Venezia Srl, espressamente indicato nell’affidamento, al quale dovrà essere fatto riferimento per tutte le modalità esplicative e le problematiche che dovessero sorgere nel corso dello stesso.
Al Direttore dell’esecuzione competerà, oltre a tutto quanto stabilito in proposito nel D.P.R 207/2010 e ss. mm. e ii., fra le altre cose,
per quanto concerne la fornitura di beni di:
fabbricazione del bene;
pondenza dei materiali utilizzati;
tura e l’eventuale intervento di
installazione in corso in caso di evidenti inadempienze da parte dell'appaltatore e di inderogabili necessità dell'appaltante;
all’affidamento ed al soggetto affidatario previste per legge. per quanto concerne i servizi di:
capitolato/specifica tecnica);
durante l'esecuzione del servizio/intervento la perfezione dell'esecuzione delle prestazioni e la conformità dello stesso alle specifiche date;
ia competenza, al RUP le
izio/intervento in corso in caso di evidenti inadempienze da parte del soggetto affidatario e di inderogabili necessità della Ecoprogetto Venezia Srl;
informazioni in merito
all’affidamento ed al soggetto affidatario previste per legge.
Art. 6. Consegna/verifiche di conformità ed attestazioni di regolare esecuzione
Il soggetto affidatario dovrà per la consegna del bene/esecuzione del servizio attenersi, prioritariamente, a quanto espressamente indicato nell’affidamento e/o eventualmente nel Capitolato/ Specifica Tecnica ed a quanto di seguito previsto.
Nei termini fissati dal D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii. si avvieranno e si concluderanno le procedure per le verifiche di conformità o per il rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione.
Nel caso di fornitura di beni:
Nel caso che durante le prove si verificassero rotture o difetti di funzionamento, il soggetto affidatario dovrà provvedere a proprie spese alla loro riparazione.
Qualora i difetti riscontrati fossero tali da non consentire interventi di ripristino, la Ecoprogetto Venezia Srl a proprio insindacabile giudizio, avrà la facoltà di chiedere il ritiro della intera fornitura e la relativa sostituzione.
Il bene sarà considerato formalmente consegnato dopo il completamento delle seguenti fasi: degli eventuali accessori e verifiche di corrispondenza;
lla verifica di conformità o rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione eseguito dal Direttore dell’Esecuzione.
Nel caso di svolgimento di servizi:
Dalla data di ultimazione dei servizi e fino alla verifica, il soggetto affidatario sarà tenuto a mantenere in perfetto stato quanto eseguito e ad effettuare a sue spese, a perfetta regola d'arte, tutti gli eventuali ripristini di qualsiasi entità e tipo.
Effettuate le verifiche da parte della Ecoprogetto Venezia Srl, si procederà alla contabilizzazione degli interventi /servizi effettuati.
In caso di esito negativo della verifica, il soggetto affidatario sarà impegnato al perfezionamento dell’intervento/servizio entro 24 ore dalla segnalazione da parte della Ecoprogetto Venezia Srl, anche se telefonica.
Il servizio sarà considerato formalmente consegnato dopo il completamento delle seguenti fasi:
a verifica di conformità o rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione eseguito dal Direttore dell’Esecuzione.
Art. 7. Garanzia
Il bene e/o il servizio fornito dovrà essere coperto da garanzia per il normale periodo previsto dalla legge, fatte salve:
Il soggetto affidatario sarà inoltre tenuto, nel periodo di garanzia, a provvedere entro 24 ore dalla richiesta della Ecoprogetto Venezia Srl, anche se telefonica, alle eventuali operazioni di ripristino.
Qualora il soggetto affidatario, richiamato per iscritto, non provvedesse ai ripristini entro il termine fissato, la Ecoprogetto Venezia Srl avrà diritto di far eseguire d'ufficio gli interventi necessari addebitando gli eventuali maggiori costi al soggetto affidatario stesso.
Tali oneri saranno trattenuti dalle fatturazioni eventualmente in scadenza qualora il soggetto affidatario non provveda al pagamento richiesto entro 30 giorni solari consecutivi.
Durante i periodi di garanzia il soggetto affidatario sarà considerato l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno o incidente provocato sia alla Ecoprogetto Venezia Srl che a terzi per malfunzionamento del bene e/o per difetti di esecuzione del servizio, a qualunque causa dovuti, e dovrà rispondere di fronte a chiunque di tali danni e rifonderli.
Art. 8. Termini e modalità di consegna
I termini di consegna indicati nell'affidamento decorrono, salva diversa disposizione, dalla data di ricevimento dello stesso e si intendono sempre espressi in giorni solari consecutivi. Nel caso in cui non sia altrimenti specificato nell'affidamento e/o nella specifica tecnica/capitolato, le consegne sono eseguite DDP (Delivered Duty Paid - Reso Sdoganato) presso i siti indicati nell'affidamento. In ogni caso fino alla consegna alla Ecoprogetto Venezia Srl, tutti i rischi relativi al bene sono a carico del soggetto affidatario.
Qualora il bene sia consegnato su pallet, questo dovrà avere le dimensioni di cm 80 x 120 ed essere marcato Euro Epal. Il bene dovrà essere confezionato ed imballato in modo tale da evitare, durante le operazioni di movimentazione, scivolamenti o spostamenti d’asse del carico. In ogni caso l’intero imballaggio non dovrà superare un’altezza di cm 130.
Art. 9. Penali
Qualora l'affidamento e/o la specifica tecnica/capitolato non prevedano espressamente condizioni diverse, ove il soggetto affidatario non esegua in tutto o in parte, le prestazioni e/o forniture entro i termini previsti, la Ecoprogetto Venezia Srl applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Non si dovrà comunque superare un limite massimo di 7 giorni solari consecutivi.
Oltre tale ritardo, sarà facoltà della Ecoprogetto Venezia Srl provvedere alla fornitura/servizio come meglio creda a rischio e maggiori spese del soggetto affidatario e di risolvere l'affidamento con semplice comunicazione scritta, addebitando allo stesso i costi sostenuti, le maggiori spese, anche utilizzando le somme fatturate ma non ancora liquidate. In caso di risoluzione dell’affidamento, qualora sia prevista la costituzione di una cauzione definitiva la Ecoprogetto Venezia Srl procederà all'incameramento della stessa riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno.
L'applicazione delle penali non solleva il soggetto affidatario dall'immediato rispetto delle prescrizioni, e dall’impegno dell’ultimazione e della perfetta esecuzione della fornitura/servizio, al fine di rimediare nel più breve tempo possibile agli inconvenienti riscontrati. Qualora il soggetto affidatario non vi provvedesse entro i termini fissati dal Direttore dell’esecuzione aziendale, Ecoprogetto Venezia Srl affiderà la fornitura/servizio ad altro soggetto ed addebiterà i maggiori costi al soggetto affidatario inadempiente.
Qualora il ritardo sia dovuto a motivi di comprovata forza maggiore, le penali non saranno applicate sempreché il soggetto affidatario provveda, in forma scritta e con la tempestività del caso, a darne documentata informazione.
Le fatture emesse a fronte delle penali in parola dovranno essere pagate entro 30 giorni solari consecutivi dalla loro emissione. Ecoprogetto Venezia Srl si riserva di trattenere tali somme dalle eventuali fatture in scadenza
Nell’eventualità che le fatture in scadenza non siano sufficienti la Ecoprogetto Venezia Srl avrà il diritto di rivalersi delle somme dovute sull’importo cauzionale - se costituito.
Art. 10. Cessione dell’ordine e Subappalto
Il soggetto affidatario non può cedere l’affidamento emesso dalla Ecoprogetto Venezia Srl. Il subappalto sarà regolato ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/16.
E’ fatto obbligo al Soggetto affidatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dalla Ecoprogetto Venezia Srl copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti dal Soggetto stesso, effettuati ai subappaltatori o cottimisti con l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.
Art. 11. Modalità di pagamento
La Ecoprogetto Venezia Srl liquiderà le fatture che risulteranno regolari sotto il profilo contabile e contrattuale secondo le modalità e nei termini previsti nell'affidamento.
Nella fattura dovrà essere indicato:
il riferimento indicato nell’affidamento;
il numero del relativo ordine;
Nel caso di contratti/affidamenti/ordini di forniture e servizi, i soggetti affidatari dovranno, unitamente alla/e fattura/e produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi e previdenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.
Il soggetto affidatario dovrà rispettare tutti gli obblighi, compresi quelli di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti nella Legge n. 136/2010 e ss. mm. xx xx e accettare le condizioni di pagamento previste, consapevole che il contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite in violazione delle forme e modalità previste dalla Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.
In occasione del pagamento delle fatture la Ecoprogetto Venezia Srl detrarrà gli eventuali importi derivanti dall'applicazione di penali e le spese sostenute per eventuali ripristini.
Le cessioni di credito saranno regolate secondo quanto previsto all’art . 106 comma 13 del
D. Lgs. 50/16. La richiesta dovrà essere formalmente presentata ed espressamente autorizzata dalla Ecoprogetto Venezia Srl. La cessione dovrà essere notificata da un ufficiale giudiziario.
Unitamente alla richiesta il cedente dovrà farsi carico di presentare anche tutta la documentazione, prevista in materia di legislazione antimafia, del soggetto beneficiario. In tale mancanza la richiesta non sarà presa in considerazione. Qualora la Ecoprogetto Venezia Srl dovesse addebitare al soggetto affidatario una qualsiasi somma sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti CGC o dell’affidamento, lo stesso soggetto affidatario autorizza espressamente la Ecoprogetto Venezia Srl ad emettere fattura corrispondente ed a detrarre il relativo importo dalle somme ancora dovute dalla Ecoprogetto Venezia Srl allo
stesso, o ad addizionare detto credito a qualsivoglia credito a favore della Ecoprogetto Venezia Srl. La compensazione ha luogo sulla base delle regole previste dall'art.1243 C.C.
Art. 12. Modalità operative per gli ordini aperti
Gli ordini aperti sono regolati dalla seguente procedura:
la Direzione Approvvigionamenti comunica al soggetto affidatario i numeri degli ordini aperti (telefonicamente o via mail o in affidamento), specificando l’importo, la scadenza e il Reparto della Ecoprogetto Venezia Srl al quale sono abbinati;
il personale della Ecoprogetto Venezia Srl incaricato al ritiro dei beni comunica:
Entrambi i dati dovranno essere citati nel Documento di Trasporto.
Art. 13. Responsabilità e obblighi concernenti il servizio/fornitura ed il personale impiegato dal soggetto affidatario
Il soggetto affidatario sarà responsabile, civilmente e penalmente, per ogni danno causato a cose o persone per dolo o colpa, grave o lieve, durante l'esecuzione dell’affidamento. Resta esclusa per Ecoprogetto Venezia Srl ogni responsabilità a tale riguardo.
Nel caso di servizi o qualora l’affidamento preveda anche l’installazione del bene oggetto di gara il soggetto affidatario provvederà all’esecuzione dell’intervento/servizio con personale qualificato e con mezzi adeguati, sia per numero che per qualità, ed in maniera tale da assicurare la sua realizzazione a perfetta regola d'arte, entro i tempi fissati nell’affidamento e nel pieno rispetto del programma dell’intervento.
Il soggetto affidatario sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi/interventi, e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dal Direttore dell’Esecuzione di Ecoprogetto Venezia Srl.
Xxxxx restando il disposto di cui al comma 2 dell’art. 29 del D. Lgs. 276/2003, il soggetto affidatario è obbligato, anche per conto delle eventuali subappaltatrici, a far si che i servizi oggetto di affidamento siano effettuati avvalendosi esclusivamente della prestazione di personale regolarmente assunto ed in regola con la normativa in tema di sicurezza sul lavoro (ivi comprese le prescrizioni in materia di sorveglianza sanitaria), di qualificazione professionale, nonché sotto il profilo della contribuzione previdenziale e della normativa fiscale.
Il trattamento economico destinato al personale di eventuali imprese subappaltatrici non dovrà essere inferiore a quello destinato ai dipendenti dell’impresa appaltante.
Il soggetto affidatario è obbligato a rispettare e far rispettare alle eventuali subappaltatrici l’osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro del settore di appartenenza e di ogni altra norma previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica, assumendosene piena responsabilità.
Al fine di consentire ad Ecoprogetto Venezia Srl il rispetto delle norme, per quanto applicabili, introdotte dalla L. 248/2006 e ss. mm. e ii. in materia di appalti, il soggetto affidatario ha l’obbligo di impegnarsi a produrre, per sé ovvero per le eventuali subappaltatrici, con cadenza massimo trimestrale – se previsto dalle norme sugli appalti - la documentazione atta a dimostrare il corretto adempimento degli obblighi retributivi, assicurativi, fiscali e contributivi connessi con le prestazioni di servizio oggetto della presente.
Il soggetto affidatario ha l’obbligo di vigilare circa la condotta sui luoghi di lavori dei propri dipendenti e collaboratori e si impegna a far mantenere dai medesimi un comportamento corretto e riguardoso nei confronti di tutti i soggetti con cui verranno in contatto in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente, oltreché rispettoso dell’organigramma e della struttura societaria della Ecoprogetto Venezia Srl. I medesimi obblighi operano anche in riferimento al personale di eventuali subappaltatrici.
Il soggetto affidatario ha l’obbligo di impegnarsi pertanto a sanzionare il comportamento scorretto del dipendente secondo le specifiche norme di legge e contrattuali in materia e, ove necessario, ad allontanare definitivamente il personale proprio che non mantenga un comportamento corretto ed adempiente degli obblighi sanciti.
I medesimi obblighi operano anche in riferimento al personale di eventuali subappaltatrici. Ecoprogetto Venezia Srl, da parte sua, ha l’obbligo di impegnarsi parimenti a far sì che i propri dipendenti si comportino in maniera corretta e che non interferiscano nelle attività lavorative affidate al soggetto affidatario, se del caso anche sanzionando i comportamenti difformi sulla base di quanto previsto dal vigente Codice Disciplinare.
Entro i termini e nei modi stabiliti dal precedente apposito articolo della presente il soggetto affidatario comunicherà per iscritto ad Ecoprogetto Venezia Srl il nominativo del proprio responsabile e del vice responsabile aziendale impegnandosi, in caso di variazione, ad informare tempestivamente circa il nominativo del nuovo referente.
Il soggetto affidatario ha l’obbligo di impegnarsi a fornire alla Ecoprogetto Venezia Srl i nominativi del proprio personale specializzato e del quale intende avvalersi per l’inizio dell’esecuzione del servizio oggetto della presente. Contestualmente comunicherà il nominativo del responsabile aziendale che eserciterà, per conto del soggetto affidatario, il potere organizzativo, determinando modalità e tempi di svolgimento del servizio, nonché il potere direttivo sul personale dipendente del soggetto affidatario medesimo.
Conseguentemente Ecoprogetto Venezia Srl, attraverso il proprio responsabile precedentemente indicato, dovrà rivolgersi esclusivamente al referente indicato nei termini e modalità di cui al precedente punto per le eventuali direttive di massima che dovessero rendersi necessarie nello svolgimento del servizio oggetto della presente, facendosi divieto assoluto di rivolgersi a qualsiasi altro soggetto.
Il soggetto affidatario impiegherà il proprio personale nei tempi, nei modi e per la durata che egli riterrà più opportuni, in considerazione della quantità di lavoro da svolgere e comunque in misura sufficiente ed idonea a garantire la regolare esecuzione delle prestazioni previste.
Il soggetto affidatario fornirà al proprio personale tutti i mezzi (apparecchiature, strumenti, autoveicoli etc.) idonei a garantire le obbligazioni dedotte in contratto, di cui si assumerà la completa responsabilità.
Xxxxx restando il disposto di cui al comma 2 dell’art. 29 del D. Lgs. 276/2003, il soggetto affidatario ha l’obbligo di garantire che i lavoratori che impiegherà nelle attività lavorative oggetto della presente sono in regola con le norme previdenziali ed assistenziali vigenti e si
impegna a corrispondere loro la retribuzione prevista dalla legge e dal corrispondente contratto collettivo applicato.
Il soggetto affidatario si obbliga a:
uzione diretta e/o differita;
operate agli stessi lavoratori; competenza degli stessi lavoratori.
Il soggetto affidatario ha l’obbligo di accettare che, qualora la Ecoprogetto Venezia Srl
fosse chiamata in via solidale all’adempimento delle obbligazioni contributive, retributive, fiscali gravanti sul soggetto affidatario, la stessa avrà diritto di regresso nei confronti del soggetto affidatario medesimo per l’intera somma pagata.
Il soggetto affidatario ha l’obbligo di garantire infine che i lavoratori da lui assegnati allo svolgimento delle attività rientranti nell’oggetto della presente sono in regola con le norme in materia di immigrazione, condizione e lavoro degli stranieri e dei cittadini comunitari.
Il soggetto affidatario ha l’obbligo di accettare la facoltà della Ecoprogetto Venezia Srl di chiedere la certificazione alla Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia del contratto ai sensi del combinato disposto dell’art. 75 del D. Lgs.. 276/2003 e dell’art. 30 della L. 183/2010.
Art. 14. Obblighi concernenti la sicurezza
a) Obblighi generali
Il soggetto affidatario è obbligato a mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a prevenire gli infortuni sul lavoro e ad usare tutte le cautele che assicurino l'incolumità del personale, sollevando la Ecoprogetto Venezia Srl da ogni responsabilità, civile e penale, anche rispetto a terzi.
Gli interventi dovranno essere organizzati in modo tale da rispettare le normative in materia di antinfortunistica e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.
Qualora sia espressamente previsto nell’affidamento o nel capitolato/specifica tecnica, il soggetto affidatario dovrà preliminarmente all'inizio dell’intervento/servizio, controfirmare, con la Ecoprogetto Venezia Srl un opportuno permesso di lavoro (rif. procedura interna alla Ecoprogetto Venezia Srl) cioè un documento sul quale saranno indicati i rischi specifici dell'attività considerata, le misure di prevenzione e protezione correlate ai rischi ed ai metodi di lavoro e le condizioni che dovranno essere soddisfatte perché il lavoro possa avere inizio e proseguire, il tutto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del citato D. Lgs. 81/2008.
Sarà compito del soggetto affidatario, ove fosse necessario, produrre i relativi piani di sicurezza.
b) Obblighi concernenti la sicurezza per la consegna di beni, attrezzature, sostanze/miscele e DPI
Prima di effettuare la consegna di un bene è obbligatorio che il fornitore prenda contatto:
• in caso di consegna presso uno dei magazzini aziendali con il preposto dello stesso,
• in caso di consegna presso un sito diverso dai magazzini con il richiedente indicato nell’ordine, al fine di definire chiaramente orari di consegna e modalità di accesso al sito per le operazioni di scarico.
Tutti i beni consegnati devono essere corredati dalle note previste per legge ovvero:
• per i beni ed attrezzature: manuale d’uso, d’istruzione e manutenzione, informazioni di sicurezza, dichiarazione di conformità CE e relativo marchio sul prodotto, disegni/schemi ed eventuali altre prescrizioni del fabbricante;
• installazione delle attrezzature in conformità alle istruzioni del fabbricante ed alle norme di buona tecnica;
• per le soluzioni ed i preparati: la scheda di sicurezza prodotto redatta nella lingua del paese di utilizzo trasmettendone gli eventuali aggiornamenti alla Ecoprogetto Venezia Srl;
• per i DPI (dispositivi di protezione individuale): dichiarazione di conformità CE e relativo marchio sul prodotto, nota informativa e documentazione tecnica.
Art. 15. Obblighi concernenti il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale da parte del soggetto affidatario
Ecoprogetto Venezia Srl, consapevole che tutti i prodotti ed i servizi hanno un impatto ambientale originato da uno o più momenti del loro ciclo di vita - l’estrazione delle materie prime, la progettazione, la produzione, l’assemblaggio, il marketing, la distribuzione, la vendita, l’uso e il fine-vita (con lo smaltimento e la distruzione) - mira a minimizzare gli impatti ambientali dei prodotti e dei servizi utilizzati.
La Ecoprogetto Venezia Srl, considerando l’intero ciclo di vita ed identificando le aree più efficaci dove intervenire per ottenere miglioramenti sia per l’ambiente sia per le attività economiche richiede a tutti i protagonisti del ciclo di fornitura, (dai progettisti, ai produttori ai distributori, ecc) una stretta cooperazione al fine di ottimizzare gli effetti della riduzione dell’impatto ambientale.
A questo scopo il soggetto affidatario è tenuto al pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale relativamente al recupero e allo smaltimento dei materiali e/o prodotti, compresi quelli di risulta, derivanti dai processi produttivi dell’oggetto dell’affidamento.
Ulteriori specifici obblighi in materia sono previsti nelle specifiche/capitolati eventualmente allegati.
Art. 16. Clausola risolutiva espressa
Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 C.C. ed a quanto espressamente previsto nell’affidamento e/o nel capitolato speciale d’appalto/Specifica tecnica, costituiscono motivo di risoluzione dell’affidamento, ai sensi dell'art. 1456 C.C.:
a) apertura di una procedura concorsuale a carico del soggetto affidatario;
b) cessazione di attività da parte del soggetto affidatario;
c) ritardo nella consegna di beni /servizi superiore a 7 gg. solari consecutivi;
d) mancanza della qualità definita nell’affidamento dei beni forniti e/o dei servizi effettuati;
e) mancata accettazione dei beni resi o respinti dalla Ecoprogetto Venezia Srl a causa di vizi o carenze qualitative.
Il soggetto affidatario è tenuto, in ogni caso, al risarcimento delle perdite e dei danni subiti dalla Ecoprogetto Venezia Srl.
Art. 17. Foro competente
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Venezia.
Art. 18. Facoltà di Ecoprogetto Venezia Srl
Ecoprogetto Venezia Srl si riserva la facoltà di non invitare a successive procedure negoziate e/o cottimi fiduciari il soggetto affidatario che si rendesse colpevole di una serie di gravi inadempienze formalmente contestate nel corso del periodo di valenza contrattuale, anche se queste non portassero alla risoluzione anticipata dell’affidamento.
Ecoprogetto Venezia Srl, secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione Qualità aziendale, si riserva inoltre la facoltà di effettuare, con preavviso scritto, almeno un AUDIT presso le sedi del Soggetto affidatario e/o i cantieri in corso, anche intervistando il personale in servizio dedicato alle attività oggetto di affidamento-convenzione.
In conseguenza delle norme che disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica Ecoprogetto Venezia Srl si riserva la facoltà, con semplice comunicazione scritta con 60 giorni di preavviso, di risolvere anticipatamente l’affidamento, in ogni momento del periodo di valenza contrattuale, qualora la stessa Ecoprogetto Venezia Srl si trovi a non gestire più i servizi affidati. Nel qual caso verranno liquidate solamente le quantità effettivamente realizzate e null’altro sarà dovuto al soggetto affidatario. Alla cessazione del servizio, sia alla scadenza naturale che in caso di risoluzione anticipata, il soggetto affidatario non potrà vantare alcun diritto o pretesa nei confronti di Ecoprogetto Venezia Srl e/o di terzi.
Il Soggetto affidatario sarà eventualmente nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, che verrà perfezionato con apposito atto, in relazione ai dati cui il Xxxxxxxx affidatario verrà a conoscenza e/o gestirà e/o acquisirà in occasione dello svolgimento dell’appalto.
Art. 19. Clausola di salvaguardia
In caso di discordanza e/o contrasto tra le clausole previste nell'affidamento e nelle presenti CGC, prevarrà in ogni caso quanto previsto nell'affidamento.
INFORMATIVA AI FORNITORI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa da ECOPROGETTO VENEZIA SRL, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation: in seguito “GDPR”).
1. Identità e dati di contatto
Titolare del trattamento dei dati personali: ECOPROGETTO VENEZIA SRL, con sede legale in Geologia, 31/1 – 30175 Venezia
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Contattabile presso la sede legale della capogruppo Veritas Spa, Xxxxx Xxxxx 000, Xxxxxxx Mail: xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx Pec: xxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
2. Finalità del Trattamento
I dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente al fine di istaurare i rapporti contrattuali fra le parti e per le finalità relative al sistema di gestione dei fornitori (Albo Fornitori, Gare e Appalti, ecc.).
3. Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
Salva la possibilità di consultazione da parte della competente Autorità Giudiziaria o di Polizia, i dati personali potranno essere conosciuti, nello specifico ambito procedimentale, dal personale appositamente autorizzato delle strutture di ECOPROGETTO VENEZIA Srl.
Inoltre, per il perfezionamento di appositi adempimenti, i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
- soggetti terzi eventualmente incaricati di effettuare procedure di approvvigionamento per conto di ECOPROGETTO VENEZIA Srl;
- istituti di credito;
- società di revisione e di controllo contabile;
- professionisti e consulenti, in ambito legale, amministrativo, commerciale, tributario, fiscale, informatico, qualità;
- altre categorie di soggetti pubblici o privati cui la comunicazione risulti strettamente necessaria per le finalità di cui al precedente punto 2.
4. Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo
I dati personali saranno conservati per 10 anni, a decorrere dalla data di conclusione dei rapporti contrattuali.
5. Diritti dell’interessato
Si ricorda che l’interessato ha diritto di esercitare i seguenti diritti: (i) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; (ii) chiedere al titolare la portabilità dei dati, secondo quanto previsto dall’art. 20 del GDPR; (iii) proporre reclamo all’autorità di controllo competente (ad es. nello Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente, lavora o del luogo ove si è verificata la presunta violazione), secondo quanto previsto dall’art. 79 del GDPR fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale.
6. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenza della loro mancata comunicazione
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento di dati determinerà l’impossibilità di dar seguito alle finalità richiamate al precedente punto 2.
7. Eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Non è presente un processo decisionale automatizzato e non sono previste attività di profilazione.