ALLEGATO E
ALLEGATO E
POLIZZA RESPONSABILITÀCIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA
PER IL PERIODO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2021
CAPITOLATO TECNICO
Contraente
A.S.L. AVEZZANO SULMONA L’AQUILA
INDICE
SEZIONE I 1
DEFINIZIONI [DEF] 1
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI 3
Art. 1 Durata dell’Assicurazione – Proroga - Disdetta 3
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione 3
Art. 3 Pagamenti per variazioni con incasso di Premio 4
Art. 4 Tracciabilità dei Pagamenti 4
Art. 5 Gestione della Polizza 4
Art. 6 Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione 5
Art. 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifiche del Rischio - Buona fede- Diminuzione del Rischio 5
Art. 8 Interpretazione della Polizza 5
Art. 9 Assicurazione presso diversi Assicuratori 5
Art. 10 Oneri fiscali 6
Art. 11 Foro competente 6
Art. 12 Rinvio alle norme di legge 6
Art. 13 Trattamento dei dati 6
Art. 14 Coassicurazione e Delega 6
Art. 15 Conteggio del Premio 6
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 7
Art. 16 Obblighi della Contraente e/o dell’Assicurato – Denuncia del Sinistro 7
Art. 17 Gestione delle Vertenze di Danno – Spese Legali e Peritali 7
Art. 18 Acquisizione Polizze 7
Art. 19 Legittimazione 8
Art. 20 Pagamento del Risarcimento 8
Art. 21 Recesso in caso di Sinistro 8
Art. 22 Diritto di Rivalsa 9
Art. 23 Rendiconto 9
CONDIZIONI NORMATIVE E DI GARANZIA [CNG] 10
DEDUCIBILI 10
SELF INSURED RETENTION (SIR) 10
COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI [CVS] 10
ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC] 11
ASSICURATI AGGIUNTIVI [AA] 11
MASSIMALI ASSICURATI [MAS] 12
PROCEDURA E MODALITÀ DI GESTIONE DELLA SIR (SELF INSURANCE RETENTION) - PER SINISTRO [MGS] 12
Art. 24 Disciplina della responsabilità 16
Art. 25 Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) 16
Art. 26 Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori d’opera (RCO) 16
Art. 27 Malattie Professionali 16
Art. 28 Rivalsa INPS 17
Art. 29 Inizio e Termine della Garanzia 17
Art. 30 Sinistro in Serie 17
Art. 31 Esclusioni 18
Art. 32 Novero di Terzi 19
Art. 33 Responsabilità Professionale e Personale dei Dipendenti e non 19
Art. 34 Attività Libero-Professionale del Personale dipendente e non 20
Art. 35 Responsabilità come da X.Xxx n. 626/1994 e X.Xxx n. 494/1996 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs n. 81/2008 20
Art. 36 Detenzione ed uso di Fonti Radioattive 20
Art. 37 Committenza generica inclusa guida veicoli 20
Art. 38 Distribuzione ed utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati 21
Art. 39 Danni da Incendio 21
Art. 40 Danni da interruzione di attività 21
Art. 41 Inquinamento accidentale 21
Art. 42 Proprietà, conduzione e locazione di fabbricati 21
Art. 43 Proprietà ed uso macchinari 22
Art. 44 Cose in ambito lavori 22
Art. 45 Danni a mezzi sotto carico e scarico 22
Art. 46 Legge sulla Privacy 22
Art. 47 Sperimentazione Clinica 23
Art. 48 Comitato Etico e Commissione Tecnico Scientifica 23
Art. 49 Ritardato e/o omesso soccorso 24
Art. 50 Validità territoriale 24
Art. 51 Limiti Xx Xxxxxxxxxxxx – Scoperti e Franchigie 24
SEZIONE II – ESTENSIONE “COLPA GRAVE” AD ADESIONE VOLONTARIA [SEZ. II] 25
Art. 1 Inapplicabilità della Sezione “SELF INSURANCE RETENTION” 25
Art. 2 Oggetto dell'estensione 25
Art. 3 Atti di solidarietà umana 25
Art. 4 Inizio e termine della Garanzia 26
Art. 5 Personale non più in organico alla Contraente 26
Art. 6 Pagamento del Premio 26
Art. 7 Calcolo del Premio 27
Art. 8 Diritto di recesso 27
SEZIONE I
DEFINIZIONI [DEF]
Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
Polizza | Il documento che prova e regola l'assicurazione |
Contraente | Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta |
Assicurato | Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione |
Società | La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione |
Broker | La MEDIASS Spa alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell’assicurazione |
Premio | La somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne |
Richiesta di risarcimento | Per richiesta di risarcimento si intende qualsiasi citazione in giudizio od altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata, anche tramite un organismo di mediazione, all’Assicurato; si intende parificata alla richiesta di risarcimento il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e/o la formale notifica dell’avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata l’assicurazione nel momento in cui l’Assicurato ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta; A titolo esemplificativo: ▪ la comunicazione con la quale il terzo od il prestatore, gli Enti di Previdenza ed Assistenza, attribuiscono all’Assicurato la responsabilità per danni o perdite; ▪ qualsiasi citazione in giudizio o chiamata in causa, inclusa la costituzione di parte civile o altra comunicazione scritta con la quale il terzo avanza nei confronti dell’Assicurato formale richiesta di essere risarcito di danni o perdite; ▪ la formale notifica all’Assicurato dell’avvio di inchiesta o del compimento di atti istruttori da parte delle Autorità competenti anche nella fase delle indagini preliminari in relazione a danni per i quali è prestata l’Assicurazione; ▪ la comunicazione all’Assicurato con ogni mezzo idoneo ai sensi dell’art. 8, primo comma del D. Lgs. 4 marzo 2010 n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni della domanda di mediazione anche se non eseguita a cura dalla parte istante; ▪ la formale notifica all’Assicurato del provvedimento di Accertamento Tecnico Preventivo non Ripetibile ai sensi dell’art. 360 del c.p.p., nonché di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis del Codice di Procedura Civile in relazione a danni per i quali è prestata l’Assicurazione; ▪ il provvedimento di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 253 |
e segg. 321 e segg. del c.p.p. nonché di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 354 e segg. del c.p.p. in relazione a danni per i quali è prestata l’Assicurazione. | |
Sinistro RCT | La formale richiesta di risarcimento da chiunque avanzata nonché di azione di rivalsa esperita da qualunque Ente |
Sinistro RCO | La formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell’apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio sul lavoro o per insorgenza di malattia professionale; la formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell’apertura di un procedimento penale; la ricezione di una richiesta di risarcimento da parte di Enti di Previdenza/Assistenza quali l’INAIL e/o l’INPS; la formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto |
Sinistro in serie | Più richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa ezio/patogenetica, saranno considerate come un unico sinistro. |
CVS | Il Comitato Valutazione Sinistri composto da uno o più membri in rappresentanza della Contraente, della Compagnia Assicuratrice e della società di brokeraggio. |
Cose | Sia i beni materiali, compresi i veicoli iscritti al PRA, sia gli animali. |
Danno | Il pregiudizio economico addebitato all’Assicurato in conseguenza di un fatto che abbia cagionato la morte, lesioni personali o danni a cose |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Massimale | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà |
Franchigia/SIR | La parte di danno risarcibile al danneggiato che, per ogni e ciascun sinistro, rimane a carico del Contraente/Assicurato |
Scoperto | La percentuale del danno a carico esclusivo dell’Assicurato |
Prestatori d’opera | I soggetti retribuiti dalla Contraente e dalla stessa obbligatoriamente assicurati presso l’I.N.A.I.L., anche durante lo svolgimento di attività libero professionale “INTRAMURARIA” |
Periodo di assicurazione | Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI
Art. 1 DURATA DELL’ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA
La presente polizza ha durata triennale con decorrenza dalle ore 24.00 del 30/06/2018.
Alla data della naturale scadenza della presente polizza, ed entro tale termine, è facoltà della Contraente richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova polizza e comunque per un periodo massimo di ulteriori 180 (centottanta) giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga.
È comunque facoltà delle parti rescindere il contratto ad ogni ricorrenza annuale con preavviso di 180 (centottanta) giorni antecedenti ciascuna ricorrenza annuale.
Si conviene inoltre che, qualora muti l’assetto economico e tecnico/normativo di cui al presente contratto in conseguenza del recepimento dei Decreti Attuativi di cui alla Legge 24/2017, le parti, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, potranno richiedere, mediante un apposito tavolo di confronto, la revisione delle condizioni di premio indicate in polizza.
In assenza di un accordo, le parti avranno facoltà di recedere dal contratto, con preavviso non inferiore a 180 giorni;
Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo rateo di premio potrà essere effettuato dalla Contraente entro le ore 24.00 del sessantesimo giorno successivo alla decorrenza.
Il presente contratto avrà la durata di 36 mesi con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/06/2018 e scadenza alle ore 24:00 del 30/06/2021, fatte salve eventuali proroghe di cui all’articolo che precede.
Il contratto è soggetto a frazionamento semestrale, con scadenza al 30/06 ed al 31/12 di ogni anno.
Se la Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Nel caso in cui, tuttavia, la Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che la Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa Complessa - Ragioneria e Bilancio della Contraente a condizione che, unitamente all'atto, venga allegata copia dell’ordine di
bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.
Art. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO
Le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Nel caso in cui, tuttavia, la Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che la Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa Complessa - Ragioneria e Bilancio della Contraente a condizione che, unitamente all'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.
Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.
Art. 4 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall’Art. 3 della Legge 136/2010.
Art. 5 GESTIONE DELLA POLIZZA
Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza della Società Mediass SpA (piazza Xxxxxx Xxxxxx, 12 – 65127 Pescara), quale Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, iscritto al R.U.I. con n° B000190757.
Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che l’Azienda si avvarrà dell’assistenza e consulenza del Broker in ordine alla gestione del contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo pec le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di invio della pec stessa.
I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
Art. 6 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 7 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE- DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che la Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell’Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell’Articolo 1897 di cui sopra.
Art. 8 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente.
Art. 9 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde per l’intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Resta altresì inteso tra le Parti che, in caso di esistenza di altre assicurazioni sottoscritte per lo stesso rischio da soggetti diversi dalla Contraente, l’eventuale importo recuperato nei confronti di altri assicuratori sarà suddiviso tra le Parti secondo la medesima proporzione esistente tra quanto risultante a carico dell’Assicurato per effetto della SELF INSURANCE RETENTION e quanto rimasto a carico della Società a termini della garanzia assicurativa.
Art. 10 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 11 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente un Organismo che
- abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio - abbia sede, a scelta della Contraente, nella medesima provincia della Stessa.
Nel caso di eventuale successivo giudizio è competente il Foro ove ha sede la Contraente.
Art. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del DLgs 196/03 e s.m.i. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 14 COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l’assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda di Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
Sempre nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.
Art. 15 CONTEGGIO DEL PREMIO
Il premio annuo lordo, imposte governative incluse, che rimarrà fisso ed invariato per ogni annualità di durata della polizza e non sarà comunque soggetto ad alcuna regolazione del premio, è pari a quanto indicato nella relativa scheda di offerta economica.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 16 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO – DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato per il tramite del Contraente, deve darne avviso scritto alla Società, da quando ne ha avuto conoscenza l’U.O.C. Affari Generali e Legali, nei termini temporali indicati nel successivo capitolo dedicato alla PROCEDURA GESTIONE SINISTRI.
Art. 17 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI E PERITALI
Premesso che la Società non gestirà vertenze di danno in USA, Canada e Messico, la Società stessa si impegna a gestire gli altri sinistri che interessino la garanzia prestata dalla presente assicurazione, con la necessaria diligenza, ed assume a proprio carico, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, Legali, Tecnici e/o Periti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.
Al ricevimento di una eventuale domanda di mediazione la Contraente è tenuta ad informare tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa l’opportunità o meno di aderire alla domanda. Le Parti saranno tenute, per quanto di propria pertinenza, ad adottare - entro i termini utili ad evitare pregiudizi - ogni iniziativa necessaria all’osservanza degli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell’Organismo individuato per l’espletamento della procedura di mediazione.
La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire al Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.
Resta convenuto tra le Parti che nei casi in cui, in base alla polizza, il Contraente e/o l’Assicurato abbiano diritto all’assistenza legale e peritale, la Società è tenuta a fornire al Contraente e/o Assicurato, mediante comunicazione scritta ed entro un termine utile a non compromettere il pieno esercizio del diritto di difesa, gli estremi del legale incaricato per la gestione della vertenza nonché, ove necessario, di eventuali tecnici (periti / medici legali).
In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione.
Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, comprese le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione, sono a carico della Società, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso.
Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non risponde di multe o ammende.
Art. 18 ACQUISIZIONE POLIZZE
Acquisita la documentazione necessaria per la corretta gestione del sinistro (documentazione sanitaria, relazioni del personale interessato e quant’altro possa essere ritenuto di utilità) sarà individuata, nel pieno rispetto di quanto
convenuto nel Capitolato Tecnico in ordine al Comitato Valutazione Sinistri, la soluzione ipotizzabile per la sua più idonea definizione (reiezione, proposta di transazione, etc.).
Nel rispetto di quanto disposto dall’art.13 della Legge 24/2017, ove tale attività sia affidata alla Società, quest’ultima, anche per il tramite della ASL e/o del broker, avanzerà al personale sanitario coinvolto, la richiesta di acquisizione degli estremi degli eventuali altri contratti assicurativi esistenti (Articolo 1910 del Codice Civile).
Art. 19 LEGITTIMAZIONE
La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dalla Contraente che adempie agli obblighi previsti dall’assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.
Art. 20 PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO
Resta inteso tra le Parti che la Società è tenuta ad acquisire il preventivo consenso del Contraente prima di provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento.
Qualora l’importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti interamente a carico della Contraente a titolo di SIR stabilita a termini della presente polizza, la Contraente curerà la definizione del sinistro, seppur preventivamente condivisa con la Compagnia, nei termini meglio illustrati al successivo paragrafo di polizza “MODALITÀ DI GESTIONE DELLA SIR PER SINISTRO” e provvederà, entro i 60 giorni successivi alla definizione stessa, al pagamento del risarcimento in favore dell’avente diritto.
Gli eventuali maggiori costi dovuti a mancato, tardivo o parziale pagamento, oppure a risarcimenti e/o spese non preventivamente approvati dalla Società, restano a totale carico della Contraente.
Qualora, invece, l’importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti essere superiore, anche solo parzialmente, alla SIR PER SINISTRO posta a carico del contraente, la Società, sempre nei termini meglio illustrati al successivo paragrafo di polizza “MODALITÀ DI GESTIONE DELLA SIR PER SINISTRO”, curerà la definizione del sinistro, preventivamente condivisa con la Contraente, e provvederà, entro i 60 giorni successivi, al pagamento del risarcimento in favore dell’avente diritto, per la propria quota di danno a lei spettante; la Contraente, provvederà contestualmente e comunque non oltre i successivi sessanta giorni all’integrazione del danno per l’importo mancante (pari alla SIR fissata in polizza), così come risultante dal relativo fascicolo di danno.
Art. 21 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Fino al trentesimo giorno successivo al pagamento o rifiuto dell’indennizzo di un sinistro, la Società o la Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.
Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso la Contraente non sia riuscita a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte della Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.
Art. 22 DIRITTO DI RIVALSA
La Società conserva il diritto di rivalsa previsto ai sensi dell’Articolo 1916 del Codice Civile:
- per i soli casi di dolo e di colpa grave accertata in via definitiva, nei confronti di tutti i Dipendenti e per il Personale ad essi equiparato per i quali esistano disposizioni/regolamenti tali per cui il Contraente non possa garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa di tali eventi;
- per i soli casi di dolo accertato in via definitiva, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, nei confronti di altro Personale non a rapporto di dipendenza e diverso da quello di cui sopra, del quale il Contraente si avvale o che collabori con la stessa per lo svolgimento della propria attività.
Art. 23 RENDICONTO
La Società, con cadenza trimestrale e comunque a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
• sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
• sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
• sinistri respinti;
• sinistri senza seguito;
• sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
CONDIZIONI NORMATIVE E DI GARANZIA [CNG]
DEDUCIBILI
L’assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e Professionale è soggetta all’applicazione di una fascia di auto ritenzione (SIR – SELF INSURED RETENTION), secondo quanto indicato nella scheda di offerta economica formalizzata dalla compagnia aggiudicataria.
L’assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera è prestata senza applicazione di SIR e/o franchigia,.
SELF INSURED RETENTION (SIR)
La garanzia prestata dalla presente polizza opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l’importo della SELF INSURED RETENTION (SIR) fissata in polizza; i sinistri che non superino tale importo saranno direttamente gestiti dal Contraente che non avrà alcun obbligo di comunicazione nei confronti della Società.
Resta in ogni caso convenuto tra le Parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di 10 giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un AUDIT presso il Contraente al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate da quest’ultimo in quanto ritenute potenzialmente contenute nell’importo della SIR.
Nel caso in cui la Società ritenga che il valore di uno o più sinistri possa superare l’importo della SIR, la stessa, dopo averne condiviso le ragioni con la Contraente, si riserva di chiederne l’affidamento. In tal caso il Contraente si impegna, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, a denunciarli con le modalità stabilite negli articoli che precedono.
COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI [CVS]
L’Azienda, data la possibile incertezza talvolta nel valutare il potenziale economico di un sinistro, al fine di avere un proficuo confronto tra Società e Contraente/Assicurato per tutti i casi incerti, ha costituito un Comitato di Valutazione Sinistri (CVS); entrambi i contraenti effettueranno proposte di definizione e/o reiezione in seguito all’istruttoria svolta e potranno quindi esercitare il proprio diritto di veto in caso di disaccordo sulla definizione o reiezione del danno.
I nominativi dei componenti del Comitato sono deliberati dall’Azienda e, se ritenuto necessario, potrà essere prevista una integrazione con altre professionalità per affrontare i casi specifici.
Il Comitato potrà avvalersi della collaborazione di altre strutture aziendali in base alle necessità/argomenti trattati.
Il Comitato di Valutazione con cadenza periodica, fissata di volta in volta, in un numero non inferiore alle 6 volte l’anno, salvo i casi di particolare necessità, valuta congiuntamente:
🗵 la situazione sullo stato delle pratiche aperte e la loro istruzione
🗵 l’aggiornamento degli importi riservati
🗵 le proposte di gestione della vertenza, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, indicando anche il massimo ammontare dell’offerta formulabile
🗵 le proposte di offerte alla controparte
🗵 le eventuali problematiche emerse al fine di individuare le possibili soluzioni
La Società si impegna altresì a garantire la propria presenza a periodiche riunioni del Comitato anche successivamente alla data di scadenza del contratto di riferimento, al fine di dare continuità al lavoro per quei sinistri che alla scadenza non abbiano trovato una compiuta definizione e comunque fino ad un massimo di due volte per anno; tale partecipazione avrà luogo fino a quando non verranno definiti tutti i sinistri per i quali l’assicurato riterrà necessario il confronto congiunto con la Società.
ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC]
L'Assicurazione è prestata in relazione ad attività e/o competenze istituzionali del Contraente e/o Assicurato, comprese attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite (con esclusione, limitatamente alla garanzia RCT di USA Canada e Messico), anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o volontariato, sia a titolo oneroso che gratuito
ASSICURATI AGGIUNTIVI [AA]
È da intendersi assicurato aggiuntivo:
• qualsiasi persona fisica o giuridica per la quale la legge, convenzione o contratto od altra disposizione impone al Contraente l’obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile.
• qualsiasi soggetto autorizzato della cui opera il Contraente si avvale a qualunque titolo. Si considerano inoltre assicurati aggiuntivi, a titolo esemplificativo e non limitativo:
• Personale medico e sanitario a rapporto convenzionale, inclusi i Medici addetti alla continuità assistenziale, i Medici addetti alla emergenza sanitaria territoriale e i Medici addetti alla medicina dei servizi.
• Personale Universitario convenzionato.
• Personale a contratto, inclusi i Xxxxxx contrattisti.
• Medici specialisti in formazione.
• Personale di Servizio del Volontariato Civile ed appartenenti ad associazione di volontariato autorizzate.
• Assegnisti, borsisti, tirocinanti e frequentatori.
• Personale volontario dei Servizi Sociali.
• Prestatori d’opera a titolo gratuito per tutte le attività, escluse quelle di natura prettamente sanitaria;
• Soggetti disabili, e in genere, tutti i soggetti assistiti nell’ambito di programmi di inserimento educativo, socializzante, terapeutico o riabilitativo, e i loro tutori anche durante le attività esterne, inclusa la responsabilità delle famiglie affidatarie.
MASSIMALI ASSICURATI [MAS]
La Società non sarà tenuta a risarcire somma superiore ad € 10.000.000,00 (diecimilioni) per ogni periodo di assicurazione (ciascuno pari ad 1 anno) e ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per ogni singolo sinistro, con il sottolimite di € 10.000.000,00 (diecimilioni) quale massima esposizione della Società, per l’intera durata della polizza, relativamente a tutte le richieste di risarcimento conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività, così come riportato nell’articolo “Inizio e Termine della Garanzia RCT/O” (ore 24.00 del 30.09.2001 per la ex- ASL Avezzano Sulmona e ore 24.00 del 01.01.2000 per la ex- ASL L’Aquila).
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
PROCEDURA E MODALITÀ DI GESTIONE DELLA SIR (SELF INSURANCE RETENTION) - PER SINISTRO [MGS]
PREMESSA
Finalità della presente procedura è di giungere nel più breve tempo possibile, attraverso forme di cogestione, alla corretta liquidazione del danno, ovvero alla reiezione della richiesta infondata, secondo modalità confacenti alla natura ed alla complessità di ciascun evento, nel rispetto dei principi della buona pratica liquidativa.
1. ISTRUZIONE PRATICHE DI SINISTRO
La presente procedura si applica a tutti i sinistri, secondo i criteri che seguono:
a) con riferimento a tutti i sinistri di valore stimato in entità superiore alla SIR, L’Azienda, anche per il tramite del broker, procede ad inviarli alla Compagnia entro i 30 giorni successivi alla data in cui ne ha avuto conoscenza l’U.O.C. Affari Generali e Legali;
b) con riferimento a tutti i sinistri per i quali non è stato possibile quantificare ragionevolmente la potenziale esposizione entro il termine dei 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, l’Azienda, con l’ausilio del broker e della UOC di Medicina Legale, procede ad inviarli alla Compagnia, la quale, entro 30 giorni dalla ricezione del fascicolo, procede a valorizzare il sinistro e ove lo stesso appaia ragionevolmente di entità superiore alla SIR, ad avocare a se la relativa gestione; in caso contrario restituisce il fascicolo al Contraente che ne assumerà conseguentemente ed in via definitiva la gestione ed ogni onere connesso;
c) con riferimento a tutti i sinistri per i quali è già dichiarato un petitum inferiore all’importo di SIR, nonché quelli che non prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato ma ai quali, nei termini temporali convenuti (60 giorni), sia attribuita una prima ragionevole quantificazione in misura inferiore alla SIR, l’Azienda procede, con finalità primariamente statistica, a denunciarli alla Compagnia, anche per il tramite del broker, con l’intesa che gli stessi vengono direttamente gestiti definiti e liquidati in autonomia dalla Contraente, che manterrà a proprio carico i costi di liquidazione e gestione come da polizza; in relazione a quanto sopra, il broker in collaborazione con l’UOC di Medicina Legale e l’UOC Affari Generali, predispone mensilmente (trasmettendone copia alla Compagnia) un bordereau in formato excel che riassuma i nuovi sinistri ricevuti nel mese in esame, con indicazione delle seguenti informazioni:
•
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•
Cognome e Nome della controparte; Data dell’Evento;
Data della richiesta;
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Unità di Rischio in cui si è verificato l’evento;
Descrizione dell’evento con indicazione della dinamica di accadimento, della potenziale lesione e della menomazione/danno;
Prima stima economica.
d) con riferimento a tutti i sinistri, si precisa che gli stessi verranno gestiti (per entità deve intendersi la “valorizzazione” del sinistro):
1 direttamente dalla ASL, con l’ausilio del broker, relativamente ai sinistri di entità manifestamente inferiore alla S.I.R.;
2 mediante CVS e/o riunione collegiale (da intendersi anche con modalità telematica e/o video/call conference) da convenirsi di volta in volta, dalla ASL, con l’ausilio del broker e dalla Compagnia, relativamente ai sinistri di importo compreso tra il 60% ed il 160% del valore della SIR presente in polizza).
3 dalla Compagnia, relativamente ai sinistri di entità superiore al 160% del valore della SIR presente in polizza
Per tutti i sinistri che prevedano al netto della S.I.R. un impegno economico della ASL in termini prevalenti, dopo aver esperito ogni possibile tentativo, in caso di dissenso non componibile, si procederà dirimendo tale dissenso mediante un professionista “terzo” incaricato dalle parti.
Con riferimento ai sinistri di cui ai precedenti punti d2.- d3., all’atto dell’apertura di ogni sinistro, la Compagnia provvederà per via telematica entro 30 gg. a comunicare alla ASL e al broker la numerazione attribuita alla relativa posizione di danno nonché l’Ufficio e la persona incaricata della gestione.
Con la medesima comunicazione verrà fatta richiesta della documentazione necessaria all’istruzione del caso, che dovrà essere recapitata anche in forma telematica ove possibile alla Compagnia entro e non oltre i 45 giorni successivi alla richiesta.
Ricevuta la documentazione, la Compagnia provvederà senza ritardo - e comunque non oltre 15 gg dal ricevimento della documentazione sanitaria completa dalla ASL e dal danneggiato - all’avvio dell’istruttoria medico legale, che verrà svolta come segue:
1 In caso di perizia su visita medico legale: presso i locali della UOC Medicina Legale della Asl di Avezzano - Sulmona - L’Aquila collegialmente dal fiduciario della Compagnia e da personale medico della UOC di Medicina Legale al fine di raggiungere ove possibile conclusioni condivise sin dalla fase istruttoria; analogamente, nei casi in cui le condizioni del periziando non ne consentano il trasporto, si procederà ad incarico per visita collegiale con accesso domiciliare;
2 In caso di parere su atti, si adotterà lo stesso criterio di cui al capoverso che precede, salvo nel caso in cui il danno risulti di entità superiore al 160% del valore della SIR; per i pareri su atti successivi al primo (c.d.: SECOND OPINION) la compagnia si riserva il diritto di nominare proprio Fiduciario a scelta tra professionisti inseriti in una rosa condivisa con la Contraente.
Gestione delle vertenze di danno
Completata l’istruttoria medico legale del caso, sempre con riferimento ai sinistri che implichino una modalità decisionale condivisa, la Compagnia provvederà, nell’ambito del primo CVS utile (o nei casi urgenti, con altra modalità da concordare tra le parti, quale a titolo esemplificativo e non limitativo: comunicazione a mezzo E-MAIL – CONFCALL - VIDEOCALL) a condividerne le risultanze con la ASL ed il broker, unitamente ad una valutazione sintetica nel merito ed un prospetto sulla esposizione economica potenziale, concordando la strategia da perseguire nel caso concreto; sempre nell’ambito del CVS e/o altra modalità condivisa, si dovrà dunque:
a. dare mandato alla compagnia, di concerto con l’Azienda, ad avviare trattative con la controparte, ove ne ricorrano i presupposti, per la definizione e liquidazione dei sinistri di valore confermato superiore alla SIR, indicando il massimo ammontare dell’offerta formulabile sulla base dei conteggi effettuati;
b. operare di concerto con il broker e con la Compagnia, al fine di avviare trattative con la controparte che, ove ne ricorrano i presupposti, consentano la definizione e la liquidazione dei sinistri il cui valore secondo l’istruttoria svolta sia contenuto nei limiti della SIR ma che potrebbe aggravarsi nel tempo o in eventuale fase giudiziale;
c. avviare, con l’ausilio del broker, trattative con la controparte per la definizione e liquidazione dei sinistri risultati di valore certamente contenuto nei limiti della SIR, la cui gestione e liquidazione, ove ne ricorrano i presupposti, saranno avocate dalla ASL; in tal caso la Compagnia, ove il fascicolo di danno sia in sue mani, provvederà a comunicare alla controparte la gestione diretta ad opera della ASL e procederà alla chiusura della propria posizione senza seguito.
d. qualora non ricorrano i presupposti per una composizione bonaria, formalizzare attraverso la UOC Affari Generali e Legali, la reiezione del sinistro alla controparte.
Nei casi sub a. e b., raggiunta un’ipotesi di accordo con la controparte, l’Azienda e la Compagnia provvederanno a raccogliere la disponibilità transattiva in forma scritta, sulla base di quanto già autorizzato in sede di CVS e/o altra modalità come sopra indicato.
Per i sinistri gestiti dalla ASL e dalla Compagnia, di concerto con il broker, e liquidati da quest’ultima in ragione di un importo pari o superiore al 160% del valore della SIR, sarà la Compagnia a predisporre e trasmettere l’atto di quietanza alla controparte e a curarne la tempestiva trasmissione all’assicurato per il pagamento, una volta ricevuto il testo sottoscritto per accettazione dal danneggiato. La compagnia provvederà, quindi, a liquidare al danneggiato l’importo eccedente il valore della SIR mentre sarà erogato direttamente dalla ASL il valore della SIR impegnata.
Per i sinistri gestiti dalla ASL e dalla Compagnia, di concerto con il broker, e liquidati da quest’ultima in ragione di un importo compreso tra il valore della SIR ed il 160% della stessa, sarà la Compagnia a predisporre e trasmettere l’atto di quietanza alla controparte e a curarne la tempestiva trasmissione per il pagamento, una volta ricevuto il testo sottoscritto per accettazione dal danneggiato. La compagnia provvederà, quindi, a liquidare al danneggiato l’importo eccedente il valore della SIR mentre sarà erogato direttamente dalla ASL il valore della SIR impegnata.
Per i sinistri gestiti dalla ASL e dalla Compagnia, di concerto con il broker, e liquidati dalla ASL in ragione di un importo superiore al 60% e pari od inferiore al 100% del valore della SIR, sarà l’Azienda, una volta ricevuto il testo sottoscritto per accettazione dal danneggiato, a predisporre e trasmettere l’atto di quietanza alla controparte e a curarne la tempestiva trasmissione all’assicurato per il pagamento. La ASL provvederà quindi, a liquidare al danneggiato l’importo coincidente con il valore della SIR impegnata.
La Compagnia si impegna a partecipare attivamente ai Comitati Valutazione Sinistri di cui la ASL è dotata, al fine di una migliore condivisione delle strategie e collaborazione nella gestione dei sinistri, valutando congiuntamente alla ASL ed al broker, la fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo pareri sugli importi posti a riserva, convenendo le eventuali tesi difensive e ratificando eventuali decisioni assunte in forma telematica secondo le modalità autorizzative sopra descritte.
2. CONTENZIOSO
A parziale deroga di quanto disposto dall'art.17" Gestione delle vertenze di danno" che precede, la Compagnia assume, con oneri a proprio carico e fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale in nome dell'assicurato, avvalendosi di tutti i diritti e/o azioni spettanti all'assicurato stesso.
I legali e i tecnici verranno individuati di comune accordo secondo una rosa di professionisti condivisa già all'atto di sottoscrizione del contratto.
La scelta del professionista da incaricare, appartenente al Foro competente per territorio, avverrà nel rispetto della turnazione prevista, al fine di consentirne un utilizzo in maniera bilanciata e spetterà :
• per i procedimenti penali, al dipendente indagato, previo benestare della Compagnia;
• per i procedimenti civili alla ASL secondo il criterio sopra evidenziato;
In caso di vertenza giudiziaria la Compagnia e la ASL, dovranno essere contestualmente aggiornati dai Fiduciari circa lo svolgimento del processo e dovranno ricevere con opportuna tempestività gli atti difensivi, al fine di condividerne il contenuto .
Nel caso di citazione in giudizio per risarcimento danni espressamente quantificati dal terzo (ovvero ragionevolmente valutati dalla ASL) in misura contenuta all’interno della SIR, l’ASL procederà a nominare con specifico atto il legale cui conferire mandato e la pratica verrà seguita ,al pari di ciascuna vertenza giudiziaria; analogamente si procederà per ogni atto innanzi all'A.G. con particolare riferimento al ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art.696bis c.p.c.
Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di provvedimenti giudiziali dovrà essere assunta da ASL e Compagnia di comune accordo.
3. GESTIONE DELLA MEDIAZIONE E DELLA ATP OBBLIGATORIA
MEDIAZIONE
La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento dei danni derivanti da "responsabilità medica" si applicano le disposizioni introdotte dal D. Lgs. 4 marzo 2010 n.28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Il Contraente e la Società prendono atto che la proposizione della domanda di mediazione produce gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale.
L'Ente Contraente/Assicurato, al ricevimento di una istanza di mediazione, provvede a dame tempestiva comunicazione alla Società, restando inteso che la gestione, le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono a carico della Società, ai sensi dell'Art.1917 del c.c. terzo comma.
ATP OBBLIGATORIA
Nel caso in cui la ASL riceva un ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. per danni materiali o conseguenti a lesioni personali non quantificati o espressamente quantificati, la stessa dovrà comunicarlo immediatamente ai sanitari coinvolti, nel rispetto dell’art.13 della Legge 24/2017, consentendo loro di partecipare all’ATP a tutela dei propri interessi ed alla Compagnia, unitamente a tutta la documentazione utile, con l’intesa che il sinistro verrà gestito di comune accordo con la Compagnia stessa.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA [SEZ. I]
Art. 24 DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ
La presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente:
- dalla fonte giuridica invocata;
- dall’autorità ritenuta competente in conformità alla legge applicabile, sia quindi essa civile, amministrativa, penale e/o arbitrale.
Art. 25 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.
Art. 26 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D’OPERA
(RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da Prestatori d'opera da Lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato X.Xxx. 276/2003, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente.
L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.
L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L..
Art. 27 MALATTIE PROFESSIONALI
L’assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall’INAIL e/o ritenute tali dalla Magistratura.
La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene prestata nell’ambito del massimale per sinistro che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo di assicurazione.
La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante:
1. per i Prestatori d’opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte del Legale Rappresentante della Contraente;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte del Legale Rappresentante della Contraente, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni;
- alla lavorazione e/o esposizione all’amianto (asbestosi e silicosi) o di/a qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l’amianto o, ancora, di/a campi elettromagnetici;
la presente esclusione 2) - ad eccezione di quanto previsto dall’ultimo capolinea - cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi accorgimenti atti a sanare la stessa.
Art. 28 RIVALSA INPS
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’Articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche.
Art. 29 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
La garanzia assicurativa esplica la sua operatività per tutti i sinistri presentati all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti colposi posti in essere in data non antecedente alle ore 24.00 del:
▪ 30.09.2001 per la ex- ASL Avezzano Sulmona
▪ 01.01.2000 per la ex- ASL L’Aquila).
a maggior precisazione di quanto sopra, resta inteso tra le Parti che le eventuali richieste di risarcimento successive, seppur pervenute in momenti diversi ed anche dopo la data di cessazione della vigente polizza - purché traggano origine dal medesimo fatto colposo – saranno considerate come unico sinistro e la data della prima richiesta di risarcimento varrà anche per quelle successive.
Resta inteso tra le Parti che, limitatamente ai soli sinistri originati da fatti colposi posti in essere nei citati periodi antecedenti la data di effetto della presente polizza, l’esposizione massima della Società non potrà essere complessivamente superiore, per l’intera durata della presente polizza, a € 10.000.000,00 (diecimilioni).
Art. 30 SINISTRO IN SERIE
Resta inteso tra le Parti che le richieste di risarcimento presentate alla Contraente/Assicurato, quand’anche siano riferite ad una pluralità di eventi dannosi originatisi in momenti e periodi di assicurazione diversi, saranno considerate un unico sinistro (“Sinistro in Serie”) se imputabili ad una medesima causa generatrice che sia riconducibile ad una responsabilità di carattere gestionale in capo alla Contraente e relativa allo svolgimento delle attività sanitarie di cui all’oggetto della presente polizza.
La data ed il periodo di assicurazione della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data e periodo di assicurazione di tutte le richieste, indipendentemente dalla data in cui le successive richieste saranno formulate, anche oltre la data di cessazione della presente assicurazione.
Per ogni “Sinistro in Serie” così come sopra inteso, la Società non sarà tenuta a rispondere per una somma maggiore di € 5.000.000,00 (cinquemilioni) indipendentemente dal numero di persone coinvolte e del numero di periodi assicurativi in cui le richieste di risarcimento siano pervenute.
Art. 31 ESCLUSIONI
L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera non comprende i danni:
a. conseguenti a detenzione e/o impiego di esplosivi;
b. conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
c. conseguenti a detenzione e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche provocata artificialmente;
d. derivanti da campi elettromagnetici ad eccezione, però, dei danni derivanti dall’impiego di apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico e terapeutico;
e. derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto, nonché da amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto;
f. derivanti da utilizzo o contaminazione con organismi geneticamente modificati;
x. conseguenti ad intenzionale violazione di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino morte, lesioni personali e/o danni a cose;
h. le richieste di carattere penale quali multe, ammende o sanzioni di natura punitiva, incluso “punitive and exemplary damages”;
i. i danni derivanti dall’utilizzo dei guanti al lattice;
x. conseguenti a trabocco o rigurgito di fognature nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio, muffe e, in genere, da insalubrità dei locali.
L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:
x. conseguenti a furto, ad eccezione dei casi in cui, in sede di giudizio, la Contraente sia condannata al risarcimento;
l. per i quali è obbligatoria l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
m. derivanti dall'impiego di aeromobili, nonché di navigazione di natanti a motore;
n. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
o. alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
p. alle cose trasportate su mezzi di trasporto;
q. da implantologia di protesi che prevedono l’utilizzo di protesi al silicone in forma liquida/gelatinosa qualora i danni risultino riconducibili alla protesi stessa, anche se ascrivibili al suo posizionamento;
r. da implantologia di protesi all'anca "metal on metal" qualora il danno lamentato sia riconducibile ad un vizio intrinseco del prodotto; la presente esclusione non esplica i suoi effetti per i danni riconducibili, in tutto o in parte, alla responsabilità del Contraente/Assicurato e direttamente imputabile alla prestazione dallo stesso erogata;
s. derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e dell'ambiente in genere che non siano di natura accidentale.
t. danni di natura estetica e fisionomica, conseguenti a interventi di chirurgia estetica. Xxxxxx altresì ritenersi inclusi in garanzia:
• i danni di natura estetica determinati da errore tecnico nell’intervento, qualora non derivanti dalla mancata rispondenza dell’intervento con l’impegno di risultato assunto dall’Assicurato,
• i danni di natura estetica conseguenti ad interventi di chirurgia ricostruttiva, nonché quelli di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche o restauratrice di cicatrici postoperatorie.
Art. 32 NOVERO DI TERZI
Si conviene tra le Parti che, ai fini dell’operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati Terzi tutti i Soggetti, sia Persone fisiche che giuridiche ad esclusione del Legale Rappresentante, dei Prestatori d'opera e del Personale in comando presso il Contraente, qualora subiscano il danno per causa di lavoro e/o servizio in quanto già operativa la copertura R.C.O.
Pertanto il Legale Rappresentante, i Prestatori d'opera ed il Personale in comando presso il Contraente sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà o da loro detenute.
Art. 33 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON
La garanzia per danni arrecati a Xxxxx ed a Prestatori d’opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicati per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di:
- Tutti i Dipendenti e del Personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, della Contraente;
- Medici, Medici Specializzandi e/o altro Personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l’obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente. Resta in tal caso fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società per le somme corrisposte ed eccedenti il massimale previsto dalla legge di riferimento;
- Medici o di altro Personale non a rapporto di dipendenza, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, assegnatari di borse di studio, che, in funzione di specifici accordi, prestino la propria attività in nome e per conto del Contraente.
Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal Contraente. Per l’individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, che avverrà comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale evidenza interna (atti, registrazioni e contratti tenuti dalla Contraente) di cui la Contraente s’impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.
Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in cui emerga il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente.
La Società terrà a proprio carico anche i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Xxxxx anche il Personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza.
Tale garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di handicap che, previa autorizzazione del Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.
Art. 34 ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E NON
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile professionale e personale, ancorché tali soggetti non siano più in organico all’Azienda al momento in cui emerga il sinistro, di tutti i Dipendenti del Contraente che abbiano optato per il rapporto di lavoro “esclusivo” con la stessa e che, in forza della vigente normativa ed eventuali modifiche ed integrazioni, svolgano altresì l'attività libero-professionale.
La garanzia opera anche a favore dei non Dipendenti a ciò debitamente autorizzati.
Art. 35 RESPONSABILITÀ COME DA D.LGS N. 626/1994 E D.LGS N. 494/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS N. 81/2008
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dell’Assicurato per fatto dei Dipendenti, nonché quella personale in capo ai Dipendenti stessi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D. Lgs 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81.
Art. 36 DETENZIONE ED USO DI FONTI RADIOATTIVE
A parziale deroga dell’Articolo - Esclusioni, l’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile per i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente all'attività descritta in polizza.
La garanzia è estesa anche al rischio derivante all’Assicurato/Contraente per effetto del trasporto del materiale radioattivo prelevato e trasportato esclusivamente con mezzi speciali previsti dalla legge, ferma restando l’esclusione dei danni ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme del D.lgs 209/2005 e s.m.i è obbligatoria l’assicurazione.
Art. 37 COMMITTENZA GENERICA INCLUSA GUIDA VEICOLI
L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.
L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a Terzi dai Dipendenti dell'Assicurato, ancorché non più alle dipendenze dello stesso al momento in cui emerga il sinistro, in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, ad eccezione dei veicoli non a motore, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.
Art. 38 DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL SANGUE E DEI SUOI PREPARATI O DERIVATI
In relazione al disposto di cui all'Articolo 22 del D.P.R. 24/08/1971 n. 1256 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a Terzi, in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati.
E’ dunque compresa la responsabilità civile per danni cagionati a terzi e conseguenti alla trasfusione e/o all'utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati e/o sostanze di origine umana (tessuti, cellule, organi, ecc.), nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze purché il Contraente abbia implementato procedure atte da ottemperare ad ogni obbligo di legge previsto in merito al controllo preventivo del sangue in vigore al momento del fatto.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di
€ 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art. 39 DANNI DA INCENDIO
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni a cose di Xxxxx conseguenti ad incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.
Tale garanzia è prestata in secondo rischio ad eventuale analoga garanzia prestata da polizza All Risks, purché valida ed operante.
La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di
€ 3.000.000,00 (tremilioni) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art. 40 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ
L’Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, parziale o totale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di
€ 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art. 41 INQUINAMENTO ACCIDENTALE
L'Assicurazione comprende i danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali di impianti e condutture.
A riguardo della presente estensione si precisa che per i "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza della Contraente.
Sono esclusi i danni di cui l’Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi dell’articolo 311 D.L. 135/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di
€ 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila)per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art. 42 PROPRIETÀ, CONDUZIONE E LOCAZIONE DI FABBRICATI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario, conduttore o detentore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e dei rispettivi impianti, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: ascensori, montacarichi, centrali termiche, autoclavi, cancelli anche elettrici, recinzioni, parchi e giardini, strade ad uso interno, locale adibito ad Aula Magna, eliporto, nulla escluso né eccettuato.
La garanzia comprende inoltre i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Art. 43 PROPRIETÀ ED USO MACCHINARI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'uso di mezzi di trasporto e/o sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all'obbligo dell'assicurazione di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.
L’Assicurazione comprende i danni alle cose, inclusi i locali, trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori sempre che tali cose non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di
€ 1.000.000,00 (unmilione) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art. 44 COSE IN AMBITO LAVORI
L’Assicurazione comprende i danni alle cose, inclusi i locali, trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori sempre che tali cose non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di
€ 150.000,00 (centocinquantamila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art. 45 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni.
Art. 46 LEGGE SULLA PRIVACY
A parziale deroga di quanto previsto all’Articolo - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per perdite patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate ai Terzi Utenti delle Strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni che sensibili. La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali della Contraente.
La presente estensione non vale:
- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la volontaria diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti in violazione alle disposizioni di legge;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Contraente od alle persone del cui operato la stessa debba rispondere.
La Contraente ed i Dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge relative al rapporto di lavoro intercorrente tra le Parti, non sono Terzi fra di loro.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di
€ 250.000,00 (duecentocinquantamila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art. 47 SPERIMENTAZIONE CLINICA
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile verso Terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) derivante all’Assicurato nella sua qualità di soggetto autorizzato, a norma di legge, a promuovere e/o svolgere attività di sperimentazione, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.
La garanzia opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell’Assicurato con l’esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri Soggetti (quali ad esempio: Promotori della sperimentazione - Ditte produttrici dei farmaci) che operano nell’ambito della stessa sperimentazione.
La garanzia opera a condizione che sia stato espresso parere favorevole alla sperimentazione da parte del Comitato Etico.
Resta comunque esclusa la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di
€ 2.000.000,00 (duemilioni) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
A maggior chiarimento di quanto previsto dalle norme generali di polizza si prende atto fra le Parti che l’assicurazione non opera per i danni riconducibili alla RC Prodotti, ascrivibili alle Ditte produttrici dei farmaci somministrati nell’ambito della sperimentazione..
L'Assicurato può inoltre, mediante apposite convenzioni, avvalersi delle prestazioni di Terzi (persone fisiche e giuridiche) di altre Strutture sanitarie, di Cliniche Universitarie ed Istituti a carattere scientifico, oppure può riservare agli stessi l'utilizzo di proprie Strutture a fini didattici e di ricerca.
Resta inteso tra le Parti che relativamente ai protocolli presentati al Comitato Etico in data successiva all’entrata in vigore del Decreto ed approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico il 14.7.2009, la garanzia di cui alla presente polizza opererà in Differenza di Limiti e di Condizioni rispetto alle polizze obbligatoriamente sottoscritte per ciascun singolo protocollo.
In caso di inesistenza/inoperatività della specifica polizza obbligatoriamente sottoscritta a copertura del singolo protocollo, la garanzia di cui alla presente polizza opererà previa applicazione di una franchigia pari ai massimali previsti dal richiamato Decreto e s.m.i.
Art. 48 COMITATO ETICO E COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA
La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità civile personale del Direttore Generale e dei soggetti componenti il Comitato Etico Indipendente del Contraente, per danni cagionati ai soggetti sottoposti alla sperimentazione e/o a studi osservazionali e/o studi per il miglioramento della pratica clinica per morte e lesioni personali verificatisi in relazione alla loro attività purché svolta secondo le normative, leggi, regolamenti o disposizioni tecniche vigenti. La garanzia non comprende i danni imputabili alla responsabilità degli Sperimentatori
e dei Promotori delle sperimentazioni ed i danni imputabili a vizio del consenso, esclusivamente qualora il consenso informato sia considerato non “validamente prestato” ai sensi del punto 3.7.2 dell’allegato n. 1 al Decreto del Ministero della Sanità 18 Marzo 1998 e s.m.i..
La copertura assicurativa è estesa altresì alla responsabilità civile personale dei soggetti componenti la Commissione Tecnica Scientifica, in ottemperanza alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.
A deroga dell’Articolo – Diritto di rivalsa - la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti degli Assicurati.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con un limite di indennizzo pari a
€ 2.000.000,00 (duemilioni) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art. 49 RITARDATO E/O OMESSO SOCCORSO
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante da ritardato e/o omesso soccorso in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a tale specifica attività.
Art. 50 VALIDITÀ TERRITORIALE
La presente assicurazione vale per il Mondo intero con esclusione di USA, Canada e Messico
Art. 51 LIMITI DI RISARCIMENTO – SCOPERTI E FRANCHIGIE
I limiti di risarcimento di seguito indicati devono intendersi quale massima esposizione della Società
SEZIONE I | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA | LIMITI RISARCIMENTO PER SINISTRO |
Sinistro in serie | € 5.000.000,00 per sinistro | ||
Distribuzione ed utilizzazione del sangue | € 2.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione | ||
Danni da incendio | € 3.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione | ||
Danni da interruzione di attività | € 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione | ||
Danni da inquinamento accidentale | € 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione | ||
Cose in ambito lavori | € 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione | ||
Legge sulla privacy | € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione | ||
Sperimentazione Clinica | € 2.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione | ||
Comitato Etico | € 2.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione |
SEZIONE OPERANTE OVE ACCETTATA IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Sezione II – Estensione “Colpa Grave” ad adesione volontaria
[SEZ. II]
La presente estensione di garanzia viene disciplinata dalle specifiche condizioni indicate nella presente Sezione e dalle condizioni che regolano la Sezione I della presente polizza, nel rispetto della Legge 24/2017 e s.m.i..
Ferme le condizioni tutte della Sezione I che si contemperino con la sopracitata Legge 24/2017, limitatamente alla presente Sezione si intende per:
Assicurato | il Personale che, a qualunque titolo, presti la propria attività in favore dell’ASL Avezzano Sulmona L’Aquila e che abbia aderito all’estensione di garanzia prevista dalla presente Sezione |
Art. 1 INAPPLICABILITÀ DELLA SEZIONE “SELF INSURANCE RETENTION”
A parziale deroga di quanto previsto dal paragrafo – SELF INSURANCE RETENTION – della Sezione I che precede, resta inteso tra le Parti che la presente estensione di garanzia sarà operante senza applicazione di quanto ivi disciplinato.
Art. 2 OGGETTO DELL'ESTENSIONE
A parziale deroga di quanto previsto dall’Articolo 22 “Diritto di Rivalsa” di cui alla Sezione I della presente polizza ed a condizione che venga pagato il relativo premio, la Società rinuncia al diritto della rivalsa e surrogazione nei confronti del personale che abbia aderito alla presente estensione di garanzia e di cui la AUSL si avvale nello svolgimento della propria attività, salvo i casi di danno dovuto a dolo giudizialmente accertato in via definitiva, sia con riferimento all’attività Istituzionale, sia all’attività libero professionale intramuraria, anche allargata;
La presente estensione di garanzia tiene inoltre indenne l’Assicurato dagli addebiti e/o azioni di rivalsa esperite dall’Amministrazione di appartenenza e/o da altri Soggetti Pubblici e/o privati, ivi compresa la Corte dei Conti, per i danni di qualsiasi natura inerenti l’attività svolta, cagionati con colpa grave, con esclusione dei soli danni patrimoniali puri non conseguenti a danneggiamento di cose e/o lesioni a persone.
Relativamente alla sola quota parte del risarcimento che dovesse essere ascritta alla responsabilità personale dell’Assicurato per aver agito con colpa grave, la Società provvederà alla liquidazione di quanto dovuto senza applicare alcuna franchigia.
Si precisa che (esclusivamente per i soggetti che hanno aderito alle estensioni di garanzia di cui alla presente appendice), in caso di pensionamento o di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi altra causa, la garanzia di cui alla presente sezione di polizza resterà operante per un periodo di dieci anni successivi alla scadenza del singolo certificato di polizza.
Art. 3 ATTI DI SOLIDARIETÀ UMANA
Ad integrazione di quanto previsto dalla Sezione I della presente polizza si precisa che, per gli Assicurati di cui alla presente Sezione, la garanzia è estesa anche ai sinistri originati da prestazioni che gli stessi, anche al di fuori dell’attività istituzionale, si siano imprevedibilmente trovati a svolgere a titolo di “solidarietà umana”. Limitatamente all’estensione di cui al presente articolo la garanzia è operante indipendentemente dal riconoscimento di un
comportamento gravemente colposo dell’Assicurato ritenendosi dunque esclusi i soli danni originati a seguito di comportamento doloso.
Art. 4 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L’estensione della garanzia prestata dalla presente Sezione ha effetto:
a. dalle ore 24.00 del giorno di effetto della presente polizza per gli Assicurati che, già in organico alla Contraente alla data di effetto della presente polizza, vi abbiano aderito entro i novanta giorni successivi a mezzo di formale comunicazione inviata alla Contraente; fermo il termine per le adesioni sopra previsto, si prende atto tra le parti che la garanzia è automaticamente prestata anche a favore degli Assicurati che vi abbiamo aderito, mediante sottoscrizione di idoneo modulo seppur sottoscritto in data antecedente al giorno di effetto della presente polizza, fatta salva la formale manifestazione di diversa volontà notificata alla Contraente entro i novanta giorni successivi;
b. dalle ore 00.00 del giorno in cui ha avuto inizio il rapporto con la Contraente per gli Assicurati che, per effetto ad esempio di nuova assunzione, entrino nell’organico della Contraente in corso di assicurazione, purché vi abbiano aderito entro il medesimo termine a mezzo di formale comunicazione inviata alla Contraente;
c. dalle ore 00.00 del giorno 1 del mese successivo a quello della formale comunicazione dell’adesione medesima per gli Assicurati che, già in organico alla Contraente alla data di effetto della presente polizza o assunti in data posteriore, abbiano aderito all’estensione della presente Sezione successivamente alle casistiche previste ai precedenti punti a) e b).
Art. 5 PERSONALE NON PIÙ IN ORGANICO ALLA CONTRAENTE
Anche al Personale che, quand’anche non più in organico alla Contraente, abbia prestato la propria attività alle dipendenze della stessa nel periodo di validità temporale in cui la presente polizza esplica i propri effetti (Articolo “Inizio e Termine della Garanzia” di cui alla Sezione I), è riservata la facoltà di acquistare la copertura assicurativa per eventuali azioni di rivalsa avanzate nei propri confronti durante il periodo di validità della presente polizza, purché le stesse siano riferite a fatti colposi posti in essere in data non antecedente a quella indicata nel richiamato articolo “Inizio e Termine della Garanzia”.
Per tali Assicurati il premio dovrà essere corrisposto tramite unica soluzione e sarà calcolato in funzione del periodo intercorrente tra la data in cui ha avuto luogo la cessazione del rapporto tra Assicurato e Contraente e la data della richiesta di attivazione della garanzia stessa, con il minimo di un intero premio annuo, secondo i criteri e le modalità previste dal successivo articolo “Pagamento del Premio”.
Art. 6 PAGAMENTO DEL PREMIO
L’estensione di garanzia prestata dalla presente Sezione è operante, alle condizioni indicate nel precedente Articolo – Inizio e Termine della Garanzia -, anche senza la corresponsione alla Società di un premio anticipato in via provvisoria.
L’intero premio dovuto alla Società, come calcolato al successivo Articolo – Costo del Premio -, viene corrisposto alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata.
Il premio risultante potrà essere pagato entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa Complessa -
Ragioneria e Bilancio della Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.
Art. 7 CALCOLO DEL PREMIO
Il premio annuo pro-capite relativo alla presente Sezione, valido per ogni annualità della sua durata, è calcolato applicando il premio lordo, imposte governative incluse, per qualifica, come qui di seguito indicato, al relativo numero degli Assicurati, nel rispetto dei premi massimi previsti dai relativi CCNLL:
QUALIFICA DELL’ASSICURATO | PREMIO XXXXX XXXXX |
Personale Dirigente Medico e del Ruolo Sanitario, incluso il Personale Universitario | Vedasi scheda di offerta economica ALLEGATO 1 TER |
Personale Dirigente Ruolo PTA (Professionale, Tecnico ed Amministrativo) | Vedasi scheda di offerta economica ALLEGATO 1 TER |
Personale del Comparto | Vedasi scheda di offerta economica ALLEGATO 1 TER |
Personale Dirigente non più in organico alla Contraente | Vedasi scheda di offerta economica ALLEGATO 1 TER |
Personale del Comparto non più in organico alla Contraente | Vedasi scheda di offerta economica ALLEGATO 1 TER |
Pur non essendo richiesta la costante comunicazione scritta delle variazioni intercorse nel corso del periodo di assicurazione, per l’individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia si farà riferimento agli atti o registrazioni tenuti dalla Contraente che si impegna a fornirne copia a semplice richiesta della Società. La Contraente dovrà apporre sulle richieste di inclusione o esclusione, da presentarsi per iscritto a cura dei Dipendenti all’Ufficio competente della Contraente medesima, il timbro di ricevuta con la data di ricezione.
Resta convenuto tra le Parti che è facoltà della Società richiedere alla Contraente anche in corso di assicurazione l’elenco dei Dipendenti, con la suddivisione per qualifica, che abbiano aderito alla presente Sezione.
Essendo facoltà degli Assicurati aderire all’estensione di garanzia prestata dalla presente sezione in qualunque momento dell’anno, si conviene di calcolare il premio in ragione di 1/12 per ogni mese di garanzia, con esclusione del solo personale non più in organico alla Contraente
In caso di inclusione di un Assicurato che abbia aderito alla presente estensione fin dal primo giorno in cui ha avuto inizio il rapporto con la Contraente (in conformità con quanto previsto alla lettera b. dell’Articolo – Inizio e Termine della Garanzia – che precede), ai fini del calcolo del premio quest’ultima sarà tenuta a dichiarare ed a pagare l’intero premio relativo al mese in cui ha avuto inizio il rapporto di lavoro.
In caso di dismissione di un Assicurato in corso di assicurazione (i.e. definitiva interruzione da qualsivoglia motivo occasionata del rapporto esistente tra Assicurato e Contraente) ai fini del calcolo del premio la Contraente sarà tenuta a dichiarare ed a pagare l’intero premio relativo al mese in cui si è interrotto il rapporto di lavoro.
Art. 8 DIRITTO DI RECESSO
Fatto salvo il caso di decesso o di interruzione del rapporto di lavoro esistente con la Contraente, l’Assicurato che abbia aderito alla presente Sezione non potrà richiederne l’esclusione prima di ogni ricorrenza annuale.
L’Assicurato che voglia recedere dall’estensione di garanzia prestata dalla presente Sezione, dovrà darne comunicazione scritta all’Ufficio competente della Contraente entro e non oltre i trenta giorni antecedenti ogni ricorrenza annuale.