CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Disposizioni Generali.
(a) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le “Condizioni Generali di Vendita”) formano parte integrante dei contratti conclusi tra il Venditore e l’Acquirente per la fornitura dei prodotti del Venditore (i “Prodotti”).
(b) Le Condizioni Generali di Xxxxxxx si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e l’Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del Venditore.
(c) Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all’Acquirente. Tali variazioni si intenderanno come accettate dall’Acquirente, decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della relativa ricezione, fatto salva la facoltà dell’Acquirente di dichiarare per iscritto al Venditore, entro tale termine, l’eventuale volontà di non accettarle.
2. Offerte e Ordini.
(a) Le offerte del Venditore sono da considerarsi sempre soggette a riconferma finale del Venditore, anche dopo l’accettazione da parte dell’Acquirente, in particolare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna.
(b) Gli ordini effettuati dall’Acquirente non s’intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto da parte del Venditore. Nel caso in cui il Venditore non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l’emissione della fattura da parte del Venditore oppure l’esecuzione dell’ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma.
(c) Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte dell’Acquirente. In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.
3. Prezzi e Termini di Pagamento.
(a) I Prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta al momento della consegna o in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura.
(b) le offerte sono da considerarsi X.xx destino deposito cliente, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
(c) In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea aumentato di 7 (sette) punti.
d) Nel caso in cui l’Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal Venditore o nel caso in cui l’attività dell’acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l’emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure concorsuali, il Venditore ha il diritto, a propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d’affari come immediatamente esigibile. Inoltre il Venditore può in tali casi richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito in garanzia.
(e) L’Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente accolta da parte dell’autorità arbitrale o giudiziale competente.
4. Termini di Consegna.
(a) Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d’ordine.
(b) Il Venditore si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne parziali.
(c) Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano il Venditore dall’obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito.
(d) Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell’Acquirente.
5. Dovere di Ispezione e Accettazione dei Prodotti.
(a) Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l’Acquirente dovrà immediatamente:
(i) verificare le quantità e l’imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna;
(ii) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d’ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.
(b) Nel caso di denuncia di vizi l’Acquirente deve rispettare le procedure e i termini che seguono:
(i) la comunicazione deve essere effettuata entro non più di [2 4 (due) giorni lavorativi a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte dell’Acquirente. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante l’ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata al più presto entro la fine del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di 8 (otto) gg lavorativi dalla presa in consegna dei Prodotti;
(ii) la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta al Venditore entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente non viene accettata;
(iii) la comunicazione deve chiaramente specificare la tipologia, l’ammontare dei vizi addotti fotografie 8 comprovanti il danno) e documenti di spedizione;
(iv) l’Acquirente acconsente a mettere gratuitamente a disposizione i Prodotti contestati, a semplice richiesta del Venditore, perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata dal Venditore o da un perito nominato dal Venditore.
(c) Nessuna contestazione con riferimento alle quantità, alla qualità, alla tipologia e all’imballaggio dei Prodotti potrà essere effettuata salvo che attraverso la comunicazione apposta alla nota di consegna, conformemente alla procedura sopra indicata.
(d) Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dall’Acquirente.
6. Termini di Garanzia.
(a) Il Venditore garantisce che i Prodotti sono conformi alle specifiche tecniche dal produttore.
(b) il Venditore, non agendo sulla merce che commercializza, demanda ai singoli produttori della materia prima la gestione della garanzia prodotto e quindi anche della gestione di non conformità legate a problematiche intrinseche del prodotto, legate alla qualità e sicurezza del medesimo.
Il Venditore non è responsabile per danni nei confronti dell'Acquirente, a meno che questo non sia richiesto dalle leggi vigenti o appaia in un accordo scritto.
Sono esclusi danni generici, speciali o incidentali, come pure i danni che conseguono dall'uso o dall'impossibilità di usare i Prodotti.
7. Limitazione della Responsabilità.
(a) Xxxxxx che nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente a quanto previsto nel precedente articolo 5, all’Acquirente non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o rimedio. In particolare, il Venditore non è responsabile per alcun indennizzo richiesto per violazione o inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dall’Acquirente in conseguenza dell’uso, del mancato uso, o dell’installazione dei Prodotti in altri prodotti, ad eccezione dei casi coperti da garanzia indicati nel articolo 6 o in caso di dolo o colpa grave da parte del Venditore
(b) Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti.
8. Riserva di Proprietà.
(a) I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui l’Acquirente non abbia provveduto al pagamento dell’intero prezzo degli stessi e di tutte le somme dovute al Venditore. Fino a tale momento l’Acquirente conserva i prodotti in qualità di possessore fiduciario del Venditore e deve custodire i Prodotti adeguatamente immagazzinati, protetti e assicurati.
(b) Nel caso in cui nel paese in cui l’Acquirente ha il proprio domicilio per la validità della riserva di proprietà a favore del Venditore sia necessario l’espletamento di formalità amministrative o legali quali, senza alcuna limitazione, la registrazione dei Prodotti in pubblici registri, ovvero l’apposizione sugli stessi di
appositi sigilli, l’Acquirente si impegna fin d’ora a collaborare con il Venditore e a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di far ottenere a quest’ultimo un valido diritto con riferimento alla riserva di proprietà.
9. Clausola risolutiva espressa
Il Venditore avrà facoltà di risolvere con effetto immediato, ex art. 1456 c.c., il contratto/ordine, con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta, in caso di:
a) ritardo dell’Acquirente nel pagamento della merce, eccedente i 7 (sette) giorni; o
b) violazione degli obblighi di cui all’art. 5;
c) deterioramento delle condizioni patrimoniali / finanziarie dell’Acquirente tali da compromettere la regolare garanzia del credito; o
c) liquidazione, cessazione di attività o stato di insolvenza dell’Acquirente, o assoggettamento ad una procedura concorsuale di qualsiasi genere (ivi inclusi accordi di ristrutturazione del debito con i creditori).
10. Trattamento dei Dati Personali.
(a) I dati personali dell’Acquirente saranno trattati secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e italiana in materia di trattamento dei dati personali (Reg. UE 679/2016; Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.). Il Venditore informa l’Acquirente che il Venditore è il titolare del trattamento e che i dati personali dell’Acquirente vengono raccolti e trattati esclusivamente per l’esecuzione del presente accordo e degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento comunitario o da altra normativa applicabile. L’Acquirente dichiara di avere ricevuto dal Venditore, prima della raccolta di dati personali da parte dello stesso, l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 destinata alla clientela.
11. Legge Applicabile.
(a) Qualora l’Acquirente sia un soggetto di diritto italiano, le presenti Condizioni Generali di Vendita e tutti i contratti stipulati da quest’ultimo con il Venditore s’intendono regolati dalla legge Italiana, salvo quanto previsto dal punto c) che segue.
(b) Qualora invece l’Acquirente sia un soggetto di nazionalità diversa da quella italiana, le presenti Condizioni Generali di Vendita e tutti i contratti stipulati da quest’ultimo con il Venditore s’intendono regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 relativa ai Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili, e, per quanto in essa non prevista, dai Principi UNIDROIT per i Contratti Internazionali, nonché, per quanto in essi non previsto, dalla normativa italiana con esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
(c) Nel caso di vendita internazionale, la riserva di proprietà prevista dall’art. 8 delle presenti Condizioni generali di Xxxxxxx si intende soggetta alla legge tedesca.
12. Arbitrato. Foro Competente.
(a) Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell’interpretazione, validità o esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi contratti stipulati sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, da n. 1 arbitro nominato secondo detto Regolamento. L’arbitro deciderà secondo diritto. Luogo dell’arbitrato sarà Vicenza. Lingua dell’arbitrato sarà l’italiano.
(b) Nel caso di controversia non compromettibile in arbitrato, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Vicenza.
(c) Xxxxx altresì inteso che soltanto il Venditore, a propria discrezione, avrà la facoltà di rinunciare alla competenza dell’organo arbitrale di cui al precedente paragrafo (a) ovvero alla competenza del foro esclusivo di cui al precedente paragrafo (b) per agire in giudizio nei confronti dell’Acquirente, al suo domicilio e presso il Tribunale ivi competente.
13. Disposizioni Finali.
(a) L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni.
(b) Le presenti Condizioni Generali di vendita sono redatte in duplice lingua italiana e inglese. In caso sorgessero dubbi interpretativi prevarrà la versione in italiano.
Firmato e Timbrato
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano l’Acquirente approva specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate: Art. 1 (b) - Applicabilità delle condizioni generali di vendita a tutti i contratti; Art. 3 (d) - Mancato pagamento nei termini e assoggettamento a procedure concorsuali; Art. 3 - Prezzi e termini di pagamento; Art. 4 - Termini di consegna; Art. 5 - Dovere di ispezione e di accettazione dei prodotti; Art. 6 - Termini di garanzia; Art. 7 - Limitazione della responsabilità; Art. 9 - Riserva di proprietà; Art. 11 - Legge applicabile; Art. 12 - Arbitrato. Foro competente; Art. 13 Disposizioni finali.