Art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE RELATIVO AI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
Art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i
Procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di verifica preventiva dell’interesse archeologico, progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa la redazione della relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come opzione) inerente le opere di stabilizzazione dell’area in frana del versante a monte di Piazza Duomo a Spoleto (PG) – inserito nell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 21 novembre 2020 “approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”
CUP B35H20000280001 – CIG 8670898B61
Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
Il presente Capitolato d’oneri stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l’Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.
Ai fini del presente capitolato d’oneri si intende per:
- Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.
- Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010 e sss.mm.ii. per le sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice
- Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»
-Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
- Stazione Appaltante: Comune di Spoleto;
- Stazione Appaltante: Comune di Spoleto
- Capitolato: il presente Capitolato d’Oneri
- RUP: Responsabile Unico del Procedimento
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica: progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23 comma 3 e 5 del Codice
- Progetto definitivo: progetto definitivo di cui all’art. 23 comma 3 e 7 del Codice
- Progetto esecutivo: Progetto esecutivo di cui all’art. 23 comma 3 e 8 del Codice
- Aggiudicatario o Affidatario: Operatore economico esterno all’Amministrazione risultato aggiudicatario della procedura di gara.
Art. 2 - OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
2.1. Oggetto del presente Appalto è l’affidamento del servizio di verifica preventiva dell’interesse archeologico, progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa la redazione della relazione geologica ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l’incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come opzione) inerente le opere di stabilizzazione dell’area in frana del versante a monte di Piazza Duomo a Spoleto (PG).
2.2. L'intervento è finanziato mediante fondi stanziati con Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione dei territori interessati dal sisma 2016 n. 109 del 21/11/2020 id. ord. 1237 id. reg. 128.
2.3. L’incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle documentazione e lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative comprese le eventuali riunioni che si rendessero necessarie relative all’acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. connesse alle attività di cui all’art. 2.1. Nell’allegato 1 all’Ordinanza 109 è stato approvato l'elenco dei Comuni finanziati ed è stato assegnato al Comune di Spoleto il finanziamento di € 1.012.450,00 per il consolidamento della frana a monte di Piazza Duomo in Spoleto.
2.4. II coordinatore progettuale dovrà fornire tutta la documentazione progettuale di cui all’art. 23 del Codice, firmata dallo stesso ed controfirmata dai soggetti competenti per materia, in numero minimo di 2 copie cartacee ivi compresa quella per l'Amministrazione Appaltante oltre che su supporto informatico come specificato in dettaglio al successivo art.4 .
2.5. L’importo del servizio a base di gara, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, ammonta a totali euro 132.197,78: esso è stato determinato utilizzando le tariffe professionali ai sensi del D.M. 17/06/2016, come da tabelle allegate alla lettera di invito, mentre, per l’incarico di sorveglianza archeologia e supervisione degli scavi (eventuale in base alle prescrizioni della Soprintendenza) utilizzando il tariffario dell’Associazione Nazionale Archeologi A.N.A. (onorari a vacazione 37,96 €/ora) considerando 100 ore di servizio:
Oggetto dell’appalto | |
PRESTAZIONI PRINCIPALI | |
Descrizione delle prestazioni | Importo (Euro) |
Progettazione di fattibilità tecnica economica | 9.244,50 |
Progettazione Definitiva | 24.174,77 |
Progettazione Esecutiva | 20.838,10 |
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) | 8.526,85 |
Totale servizi progettazione + CSP (a) | 62.784,22 |
Relazione Geologica (b) | 11.597,25 |
Relazione archeologica preliminare e sorveglianza archeologica | 4.641,15 |
Totale prestazioni principali (a+b) | 79.022,61 |
PRESTAZIONI OPZIONALI | |
Descrizione delle prestazioni | Importo (Euro) |
Direzione Lavori (D.L.) | 35.410,85 |
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) | 17.764,32 |
Totale prestazioni opzionali (D.L. + CSE) | 53.175,17 |
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA | 132.197,78 |
2.6. Per i servizi relativi alle varie categorie di opere individuate, i compensi sono stati calcolati con riferimento al citato D.M. 17 giugno 2016, secondo il procedimento descritto nel documento “DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI” allegato alla documentazione di gara, che riporta l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.
2.7. L'effettivo corrispettivo delle prestazioni verrà rideterminato a consuntivo per la singola fase progettuale, sulla base delle vigenti tariffe professionali depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in riferimento sia alla soluzione progettuale prescelta che all'effettivo importo dei lavori previsto in progetto, fermo restando che l’importo totale dell’intervento non potrà superare l’importo complessivo finanziato pari ad Euro 1.012.450,00.
2.8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 così come novellato dal D.Lgs. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.
2.9. Le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte secondo le indicazioni minime contenute nel presente Capitolato e le disposizioni di cui all’art 23 del Codice.
2.10. Come indicato nel Disciplinare di gara, la Stazione Appaltante si riserva di affidare le attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista solo dopo l’approvazione del progetto da parte del Vice Commissario USR dell’Umbria ai sensi del combinato disposto dell’art.4 comma 4 dell’Ordinanza n.56 del 10/05/2018 e dell’ art 4 dell’Ordinanza n. 63/2018.
Art. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E GRUPPO DI LAVORO MINIMO
3.1. Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con la Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento e rivolto agli Enti preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui l’intervento è soggetto. Tale percorso integrato seguirà le singole fasi di progettazione nel loro svolgimento, dall’avvio fino alla fase autorizzativa e di validazione/conclusiva e riguarderà la valutazione e l’approfondimento di tutti gli aspetti di interesse dei soggetti sopra indicati, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante rispetto all’importo di aggiudicazione anche a seguito di richieste di partecipazione a incontri aggiuntivi presso la sede della Stazione Appaltante o l’ufficio del RUP o degli Enti sopra indicati o di approfondimenti, modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e, conseguentemente, degli elaborati prodotti.
3.2. Essendo l'opera inserita in un contesto storico, paesaggistico e dell'edificato esistente estremamente sensibile e vulnerabile dovranno essere attentamente valutate e motivate le scelte progettuali delle opere da
realizzare.
L’Affidatario si impegna espressamente, senza ulteriori compensi, ad apportare al/i progetto/i, in ogni fase, ancorché approvato dalla Stazione Appaltante, eventuali modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito di osservazioni/prescrizioni o ricorsi amministrativi, accolti presso le competenti sedi, da parte di soggetti terzi interessati all’opera o enti deputati all’approvazione del progetto.
3.3. Esso dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla definizione della tipologia di intervento che si vuole realizzare ed il relativo quadro economico e tra le varie soluzioni possibili, dovrà essere individuata quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire; dovrà inoltre comprendere tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti generali dei progetti di cui al comma 5 art. 23 del Codice, gli schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche.
3.4. Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del progetto, secondo le tempistiche date, si ritiene necessario, con riferimento alle modalità di esecuzione delle attività di progettazione, prevedere nell’incarico da conferirsi al progettista:
• consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;
• identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;
• identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista;
• verificare le disposizioni progettuali in conformità a quanto stabilito dal Quadro esigenziale con gli Organi/Strutture interne alla Stazione Appaltante o comunque coinvolte nell’ambito della realizzazione degli interventi;
• agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo” e assicurando un continuo confronto con il professionista;
3.5. I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, nella documentazione di gara e, in generale, nelle istruzioni operative che la Stazione Appaltante potrà fornire all’affidatario prima dell’avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa.
3.6. L’avvio delle singole fasi di incarico dovrà essere commissionato dalla Stazione Appaltante; nessun compenso verrà riconosciuto per attività svolte dall’affidatario di propria iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante.
3.7. I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell’aggiudicatario e dovranno prevedere altresì tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle opere e presso gli uffici della Stazione Appaltante.
3.8. Con riferimento specifico alle attività di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, le prestazioni dovranno essere svolte presso i luoghi di esecuzione delle opere (versante a monte di Piazza Duomo a Spoleto - PG).
3.9. Nello svolgimento delle attività da progettare e da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare e vigilare, particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nei confronti di tutte le attività circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell’osservanza degli aspetti inerenti la salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
3.10. In ambito di affidamento del servizio di ingegneria ed architettura di cui al presente capitolato dovranno essere rispettati dall’operatore economico affidatario tutti i CAM, indicati nel d.m. 11.10.2017, che attengono alla fase di progettazione dell’intervento e divenendo parte integrante del progetto, gli stessi assurgono a vere e proprie prescrizioni progettuali ossia ad oneri per l'appaltatore in fase di esecuzione, il cui rispetto, al pari di tutte le previsioni del progetto, è oggetto di verifica.
3.11. Il progetto dovrà quindi prevedere la minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo, contestualmente finalizzata a:
• minimizzare l’uso di risorse materiali non rinnovabili;
• massimizzare il riutilizzo di risorse naturali impegnate dall’intervento;
• minimizzare gli impatti ambientali relativi al trasporto dei semilavorati necessari per la realizzazione dell'opera e il trasporto su gomma dei materiali di risulta (terre e rocce da scavo e rifiuti) prodotti durante l'esecuzione dei lavori utilizzando siti di deposito definitivi (cave e discariche) prossimi al cantiere;
• massimizzare l’economia e la semplicità di manutenzione;
• compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali;
• agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo;
La progettazione è impostata in modo da assicurare il massimo rispetto e la massima compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale dell’intervento, anche in riferimento all'art. 34 del D.lgs 50/2016.
La progettazione dovrà essere, inoltre, redatta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti sia nazionali che regionali vigenti.
3.12. L'affidatario dovrà rispettare inoltre quanto dichiarato in fase di offerta tecnica in merito alle proposte migliorative rispetto ai minimi valori richiesti per i CAM di cui al D.M. 11/10/2017 e oggetto di specifica valutazione relativamente agli standard proposti che devono essere superiori a quelli richiesti dal D.M. 11/10/2017.
3.13. Tutte le fasi di progettazione dovranno essere elaborate: con il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell’art. 6 comma 7 del D.L. n. 189/2016, approvato con Ordinanza n. 58 del 05/08/2018 del Commissario Straordinario e nel rispetto di tutte le indicazioni normative contenute nelle Ordinanze Commissariali che regolamentano la ricostruzione Post Sisma Centro Italia 2016;
La formazione di eventuali nuovi prezzi non disponibili nel prezzario dovranno essere redatti secondo quanto previsto per legge.
3.14. Per lo svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento, l’aggiudicatario metterà a disposizione almeno le figure minime, sia per il Gruppo di Progettazione, sia per la Direzione dei Lavori, in coerenza con quanto indicato nella Lettera di invito:
- ingegnere (in possesso di laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o equipollente con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nella sezione "A" dell'ordine professionale);
- architetto (in possesso di laurea magistrale o quinquennale in architettura o equipollente con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nella sezione "A" dell'ordine professionale);
- geologo (in possesso di laurea magistrale o quinquennale in Scienze Geologiche con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nella sezione "A" dell'ordine professionale);
- un soggetto abilitato al coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione ed esecuzione lavori (di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del medesimo decreto);
- archeologo (in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 c. 2 del D.lgs. 50/2016, iscritto nell’elenco dei professionisti dei Beni Culturali della Direzione Generale Educazione e Ricerca categoria Archeologi in 1° fascia attualmente in vigore);
- giovane professionista laureato e abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’unione Europea di residenza, quale progettista come da D.M. 263/2006 art. 4
c. 1 e ss.mm.ii.
Tutti i professionisti del gruppo di lavoro sono in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
3.15. Tutte le figure professionali devono obbligatoriamente risultare iscritti, al momento della presentazione dell’offerta, all’elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.Lgs. 189/2016 e Ordinanza Commissariale n. 12 del 09/01/2017 e ss.mm.ii. e non aver superato i limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 dell’Ordinanza Commissariale n. 33/2017 e ss.mm.ii.
3.16. La presenza di un area archeologica indiziata, individuata nel PRG vigente Tav. 5.1 “elementi strutturali del paesaggio”, dove l'area d'intervento ricade in un ambito, definito dal punto di vista archeologico come “centro preromano, colonia e municipio romano”, determina l’opportunità di avere una figura professionale nel gruppo minimo di lavoro in ordine alla verifica preventiva dell'interesse archeologico;
3.17. Il gruppo minimo di lavoro di cui sopra può essere composto da professionalità distinte o coincidenti, qualora in possesso dei necessari requisiti, nel senso che il singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità richieste, se compatibili con l'ordinamento e ricorrendone le condizioni previste dalla vigente normativa. Al gruppo di lavoro, ovviamente, possono partecipare ulteriori professionisti, fermo restando che devono essere comunque soddisfatte le presenze minime sopra richieste.
Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.lgs 50/2016, nell'ambito dell'offerta deve essere indicata anche la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e che dovrà interfacciarsi con il RUP anche attraverso il personale di supporto allo stesso.
3.18. L’Aggiudicatario può avvalersi di propri collaboratori: in ogni caso, l’attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell’Aggiudicatario, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell’incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l’Aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
3.19. L’Aggiudicatario, nell’espletamento del presente incarico, dovrà tenere gli opportuni contatti con il responsabile del procedimento. In particolare lo stesso è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della amministrazione committente. E’ inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3.20. L’Aggiudicatario, secondo i criteri stabiliti nel presente capitolato d’oneri, si impegna espressamente a partecipare alle riunioni indette dal responsabile del procedimento nonché alle conferenze di servizi ed a tutti gli incontri ai quali il RUP ritenga opportuno che partecipi.
3.21. Ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri necessari ed anche ai fini dello svolgimento attività per l’avanzamento dell’incarico, l’Aggiudicatario, nell’espletamento del presente incarico, dovrà tenere gli opportuni contatti con le altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo dalla realizzazione dell’opera, garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto, predisponendo e consegnando i necessari elaborati progettuali, prevenendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione finale.
3.22. Ai fini dell'approvazione del progetto da parte del Vice Commissario USR dell’Umbria ai sensi del combinato disposto dell’art.4 comma 4 dell’Ordinanza n.56 del 10/05/2018 e dell’ art 4 dell’Ordinanza n. 63/2018, l'Aggiudicatario è tenuto ad apportare tutte le necessarie integrazioni/modifiche richieste con oneri a proprio carico.
Art. 4 - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO
4.1. I parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Correttivo) e dai provvedimenti attuativi correlati, dal Regolamento per la parte ancora vigente, e quelle CEI e UNI.
4.2. Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant’altro componga il progetto, dovranno essere consegnate:
- in forma cartacea (minimo n. 3 copie per il progetto di fattibilità tecnica ed economica , n. 3 per il progetto definitivo ed esecutivo) oltre a quelle che si renderanno necessarie per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta.
- su supporto magnetico sia in formato pdf (e formato .p7m firmati digitalmente da tutti i progettisti) che in formato editabile “word”, “dwg” o”dxf” e georeferenziato e comunque compatibili con quelli in uso dall'amministrazione. La consegna di tutti gli elaborati in formato su supporto magnetico è una condizione imprescindibile per il pagamento dell’onorario relativo alla prestazione cui si riferiscono:
• nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici della stazione appaltante ed in formato di stampa pdf o eventualmente condivisi in modalità remota tramite un sistema tipo “cloud” o strumenti equivalenti.
• una copia elettronica firmata digitalmente (formato p7m).
Dovranno essere prodotti, inoltre, ulteriori copie della documentazione progettuale definitiva o esecutiva per l’ottenimento dei pareri di Enti terzi che si renderanno necessari (Soprintendenza, Regione Umbria, etc.).
4.3. Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai professionisti personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta oltre che dal coordinatore progettuale.
4.4 Norme tecniche: i progetti esecutivi riguardanti le strutture, in conformità a quanto riportato nel par. 10 delle NTC 2018, devono essere informati a caratteri di chiarezza espositiva e di completezza nei contenuti e devono inoltre definire compiutamente l’intervento da realizzare. Il progetto deve comprendere gli elaborati previsti al par.10.1 delle XXX 0000.
Particolare cura andrà posta nello sviluppare le relazioni di calcolo, con riferimento alle analisi svolte con l’ausilio del calcolo automatico, sia ai fini di facilitare l’interpretazione e la verifica dei calcoli, sia ai fini di consentire elaborazioni indipendenti da parte di soggetti diversi dal redattore del documento. II progettista resta comunque responsabile dell’intera progettazione strutturale. Nel caso di analisi e verifica svolte con l’ausilio di codici di calcolo, oltre a quanto sopra specificato, e in particolare oltre alla Relazione generale strutturale, si dovranno seguire le indicazioni fornite in par. 10.2 delle XXX 0000.
I progetti sono predisposti in conformità alle regole, alle norme tecniche applicabili e ai livelli di pianificazione locali stabilite a livello nazionale, regionale e comunale attraverso la vigente legislazione. L’aggiudicatario è obbligato anche al rispetto di tutte le prescrizioni derivanti da eventuale ulteriore normativa che nel frattempo dovesse entrare in vigore prima dell’approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione comunale, ivi compreso il decreto Ministeriale di cui all'art. 23, comma 3 del D.lgs. 50/2016; in tale eventualità l'aggiudicatario è tenuto, a propri oneri e spese, ad aggiornare/redigere detti progetti in conformità alle disposizioni ivi contenute. I materiali e i prodotti dovranno essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, dalle norme armonizzate e dalle omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche dovranno indicare la normativa applicata.
E’ vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. E’ ammessa l’indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione “o equivalente”, allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante
prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
4.5. Lingua: tutte le relazioni e gli elaborati prodotti dall’Affidatario dovranno essere in lingua italiana. Non saranno ritenuti idonei elaborati o relazioni che non siano prodotti in lingua italiana.
Art. 5 – CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE
5.1. Nel rispetto di quanto indicato all’art. 23 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la progettazione è intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;
c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
La progettazione dovrà essere redatta considerando anche il contesto in cui l’intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere.
In relazione all’attività di cantiere la progettazione dovrà comprendere:
a) uno studio della viabilità di accesso al cantiere, compresa l’individuazione delle zone di cantierizzazione, in modo che siano contenuti l’interferenza con il traffico locale, le attività commerciali ed i servizi adiacenti all’immobile oggetto di intervento ed il pericolo per le persone e l’ambiente.
b) l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
c) la valutazione del tipo e della quantità di materiali eventualmente da prelevare o da conferire nelle cave (D.P.R. 120/2017) o discariche autorizzate (D.lgs 152/06 s.m.i.).
Art. 6 – ACQUISIZIONE DEI PARERI – CONFERENZA DEI SERVIZI
6.1. La prestazione progettuale comprende tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, all’acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato o di altri adempimenti simili, anche presso soggetti terzi.
6.2. In via indicativa e non esaustiva la prestazione progettuale di cui al precedente comma 1, prevede il conseguimento degli adempimenti sopra espressi di seguito sintetizzati:
a) in materia edilizia, urbanistica ed in materia paesaggistica;
c) in materia di collegamento alle reti relative al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti delle condotte per le acque bianche esterne alla rete di smaltimento delle acque e la verifica idraulica dell'incidenza delle portate nel ricettore di valle;
d) in materia strutturale e antisismica.
6.3. In particolare nella progettazione sono comprese le prestazioni relative a:
- redazione e presentazione delle pratiche complete per l’ottenimento delle autorizzazioni o dei nullaosta alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria.
- redazione e presentazione della pratica completa per l’ottenimento dei pareri delle autorità competenti al rilascio;
- redazione della documentazione completa per le verifiche sismiche di cui alle NTC 2018 e normativa in materia sismica Nazionale e Regionale;
- aggiornamento dei documenti con particolare riferimento all'assetto definito nel Piano Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/04/2013.
Al fine di addivenire ad una progettazione più efficace e rispondente alle finalità del finanziamento in oggetto occorre tener in debita considerazione le “indicazioni operative sulla caratterizzazione dei progetti e per la mitigazione del rischio idrogeologico” redatti da ISPRA.
La prestazione progettuale comprende altresì tutti gli adempimenti di cui al precedente comma 1 eventualmente necessari o prescritti per la valutazione e l’approvazione del progetto in ambito di conferenza di servizi. Nell'ambito del progetto definitivo, prima dell'approvazione dello stesso, si richiede la redazione e presentazione di una relazione che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche, edilizie e ambientali.
Art. 7 - CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
7.1. Il progetto di fattibilità tecnica economica dovrà essere realizzato come previsto dall’art. 23, comma 3 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 17 a 23 del D.P.R. 207/2010 (Titolo II, Capo I, Sezione II ) e
s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione.
7.2. Il progetto di fattibilità tecnica economica dovrà definire, sia dal punto di vista tecnico che economico, le attività da realizzare proponendo anche diverse soluzioni nel rispetto delle esigenze della stazione Appaltante, dei criteri e degli indirizzi richiamati nella relazione sui CAM e dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio dove si realizza l’opera e di quanto altro riportato nel presente Capitolato.
7.3. Esso dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla definizione della tipologia di intervento che si vuole realizzare, e, tra le varie soluzioni possibili dovrà essere individuata “...quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire (art.23 c.5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), in coerenza con quanto indicato nel precedente Art.3: ciò al fine di consentirne la migliore valutazione comparativa e la scelta della migliore soluzione da sviluppare con i livelli progettuali successivi, in relazione alle esigenze sottese all’intervento, da definire durante l’analisi delle alternative progettuali per mezzo della costante, sistematica e fattiva interazione con l’Amministrazione Comunale (in specifico il RUP).
Esso dovrà inoltre comprendere tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti generali dei progetti di cui al comma 5 art. 23 del Codice, gli schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche.
7.4. Le indagini strutturali già eseguite ed eventuali ulteriori documenti in possesso della Stazione Appaltante saranno allegati ai documenti di gara.
Art. 8 - CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA COMPRESO L’INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
8.1. L’incarico oggetto di affidamento prevede inoltre la redazione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo compreso l’incarico di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione . Il progetto Definitivo dovrà essere realizzato come previsto dall’art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 ((Titolo II, Capo I, Sezione III- Progetto definitivo ) e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione. Il progetto Esecutivo dovrà essere realizzato come previsto dall’art. 23, comma 8 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione.
8.2. Per la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC, l’affidatario dovrà fare riferimento anche alle eventuali azioni di coordinamento per la sicurezza che verranno fornite
dall’Amministrazione all’avvio della fase di progettazione.
8.3. Il Progetto Definitivo, redatto sulla base del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato dalla Staziona Appaltante, dovrà contenere tutti gli elementi necessari all’ottenimento dei pareri previsti dalle normative e da porre alla base della successiva Progettazione Esecutiva. Dovrà contenere gli elaborati grafici e descrittivi e i calcoli a un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche.
8.4. Il Progetto Definitivo dovrà tenere conto della entità della spesa complessiva come risultante dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.
8.5. L’affidatario si impegna a recepire nel Progetto Definitivo, apportandovi le necessarie modifiche od integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel processo di approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni.
8.6. Il Progetto Esecutivo dovrà essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti e i vincoli richiamati nella documentazione prodotta ed approvata nei livelli precedenti della progettazione (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Definitiva) e recependo tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute negli strumenti approvativi (pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) ove non ancora recepiti, tenendo conto, altresì, di tutte le implicazioni di qualunque natura sia dirette sia indirette – sulle modalità e sui tempi di esecuzione dei lavori derivanti dall’attuazione di tutte le disposizioni ivi contenute, nessuna esclusa.
8.7. I Progettisti sono tenuti oltre che ad inserire le prescrizioni prestazionali sui materiali, in ottemperanza ai CAM, nel Capitolato Speciale di Appalto, anche a redigere una apposita relazione di verifica di ottemperanza del progetto ai criteri definiti dal Decreto 11 ottobre 2017 (specifiche tecniche gruppi di edifici, singolo edificio, componenti edilizi e cantiere), nella quale dovranno essere specificate le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti, elencate le certificazioni/prove che dovranno essere prodotte /eseguite dall’esecutore dei lavori in relazione ai materiali utilizzati, individuate in modo puntuale le possibili criticità legate all’impatto nell’area di cantiere e alle emissioni inquinanti circostanti, con riferimento alle singole tipologie di lavorazioni.
8.8 Considerato che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura realizzazione dei lavori, lo stesso dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la predisposizione del contratto con l’impresa esecutrice. Il quadro di incidenza della manodopera, ad esempio, è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro e definisce l’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro. Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
8.9. Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovrà adempiere agli obblighi previsti dall’art. 91 del D.Lgs n. 81/2008 e quindi redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 comma 1 del D.Lgs n. 81/2008 e secondo quanto specificato nell’allegato XV del medesimo decreto, con particolare riguardo ai rischi di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008.
8.10. L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione di un fascicolo i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI del D.Lgs n. 81/2008 contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
Art. 9 - VERIFICA DELLA S.A. SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE NELLE FASI PROGETTUALI
9.1. La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato dell’Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.
9.2. L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante non esonera né limita in ogni caso l’Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche
successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell’attività esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
9.3. L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.
7.4. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, l’Affidatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate dalla Stazione Appaltante, alla stessa è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.
9.5. La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante medesima.
9.6. La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Stazione Appaltante, così come l’inosservanza da parte dell’Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.
9.7. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto.
9.8. La Stazione appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avrà facoltà di richiedere l’approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del Progetto in modo differente da quello proposto dal Professionista, dovendo, in tal caso, quest’ultimo uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.
9.9. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare tramite il Responsabile del procedimento o altra figura delegata dalla Stazione Appaltante, verifiche circa l’effettivo stato di avanzamento della progettazione, mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione per iscritto, sopralluoghi o con altre forme ritenute idonee, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti, che dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza, senza che l’appaltatore né il progettista possano opporre rifiuto e eccezioni di sorta.
9.10. Il Coordinatore progettuale si impegna, su richiesta del Responsabile del Procedimento o altra figura delegata dalla Stazione Appaltante, a partecipare ad incontri di verifica, presentazioni, riunioni, senza che ne derivino ulteriori oneri per l’Amministrazione. A semplice richiesta del responsabile del procedimento, alle riunioni di cui al comma 1 dovranno partecipare anche gli altri professionisti facenti parte del gruppo di progettazione, nonché, sempre se richiesto, il legale rappresentante del soggetto affidatario.
9.11. Tutta la documentazione prodotta potrà essere consegnata in una o più emissioni successive, sulla base delle quali la Stazione appaltante si riserverà di richiedere integrazioni e/o modifiche agli elaborati prodotti; successivamente dovrà essere rilasciata una emissione finale, previo nulla osta della Stazione appaltante,
9.12. Nello svolgimento delle attività progettuali il Coordinatore del Gruppo dovrà coordinarsi costantemente con la Stazione Appaltante, riferendo periodicamente sull’andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.
9.13. Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse alle figure di riferimento indicate dalla Stazione Appaltante.
9.14. Dovrà essere indicato e comunicato, il nominativo del coordinatore progettuale (con l’indicazione di un recapito telefonico ed un indirizzo PEC sempre raggiungibili), che, qualora richiesto e ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio delle stazione appaltante:
- fornisca l’adeguato supporto in merito a tutti gli aspetti connessi alla progettazione ed al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sia tramite comunicazioni telefoniche, che
tramite comunicazioni per via telematica (posta elettronica, pec);
- si rechi presso la sede della stazione Appaltante, entro e non oltre 3 giorni dalla richiesta di incontro, per poter fornire le indicazioni, informazioni e supporto necessari, anche con la consegna di elaborati grafici e/o documentali richiesti.
Art. 10 - APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI
10.1. L’avvenuta approvazione di ciascun progetto sarà comunicata in forma scritta all'Affidatario da parte del Responsabile del procedimento. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita.
10.2. L’approvazione non comporta accettazione e non esime il Professionista dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.
Art. 11 - ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
11.1. La documentazione progettuale verrà sottoposta all’attività di verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Restano a carico dell’Aggiudicatario, senza nessun onere per l’amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.
11.2. Al fine di accertare l'unità progettuale, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità.
11.3. Le attività di verifica avranno luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 26 comma 6 del Codice, in contraddittorio con il progettista e saranno finalizzate all’accertamento:
a) della completezza della progettazione;
b) della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) dell’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) della possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) della manutenibilità delle opere, ove richiesta.
11.4. Ai sensi dell’art. 26 c. 8 del codice, la stazione appaltante procederà alla validazione del progetto.
Art. 12 - CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI OPZIONALI INERENTI LA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
12.1. Gli eventuali affidamenti degli incarichi opzionali riguardanti i servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verranno attuati solo successivamente all’approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario Straordinario, così come stabilito dall’art. 4 comma 4 ultimo periodo dell’Ordinanza 56/2018.
12.2. L’attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovrà essere svolta secondo quanto previsto dall’art.101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalle Linee guida ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti relative a “Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto”, dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del MIT, dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, ai quali si rimanda integralmente.
12.3. L’operatore economico incaricato della Direzione Lavori è tenuto a verificare il rispetto da parte dell’esecutore delle prescrizioni di cui ai criteri ambientali minimi previsti nella documentazione di gara e nel progetto.
12.4. Nel contesto dell’incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, a completamento di quanto sopra descritto, anche se non esplicitamente menzionate, si ritengono ricomprese le seguenti attività:
a) supporto al collaudatore sia per la attività inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare e
avallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d’opera;
b) alle attività inerenti le visite e verifiche di collaudo tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo finale ed anche in merito alla verifica della documentazione e degli elaborati “as built”;
c) consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built” prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d’uso e manutenzione, documentazione a comprova del rispetto dei vari CAM, etc.;
d) predisposizione della documentazione per l’ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti;
e) attività connesse alle consegne parziali o d’urgenza dei lavori o di componenti a piè d’opera, comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e rendicontazione dello stato di consistenza dei materiali, etc.
12.5. Il Direttore Xxxxxx dovrà controllare il rispetto del crono-programma e verificare la concreta realizzazione delle opere previste in progetto impartendo all’impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell’impresa, con la tempestività dovuta in relazione alla gravità dell’inadempimento, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al RUP.
12.6. Il Direttore Xxxxxx dovrà garantire nelle forme ritenute più opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa, propria o di un proprio collaboratore per tutta la durata dei lavori; dovrà comunque garantire la propria personale presenza in cantiere almeno 1(una) volta a settimana e ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni particolarmente importanti e significative da documentare tramite annotazioni (anche sul Giornale dei lavori che dovrà essere tenuto e custodito e aggiornato in conformità con la normativa vigente), verbali e/o documentazione fotografica di supporto in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate. Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili - sia in orario giornaliero che notturno - con particolare riferimento a quanto indicato nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento all’allegato XI ed all’Art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), l’ufficio di DL ed il CSE dovranno garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attività indicate, (tramite le figure specialistiche, componenti l’ufficio di Direzione Lavori, specificamente, interessate alle attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi interessati dall’intervento.
12.7. Per qualunque necessità, a cura dell’ufficio di Direzione Lavori, dovrà essere istituito, aggiornato ed inviato a tutti i soggetti interessati, con riferimento alle figure strategiche del cantiere, un registro con tutti i riferimenti e recapiti da poter contattare (telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail, PEC).
12.8. Nell’arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessità, dovranno essere sempre contattabili e reperibili il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione o un loro delegato dell’Ufficio di Direzione dei Lavori, che dovranno, qualora non presenti presso la sede delle attività in appalto al momento della chiamata, se richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel più breve tempo possibile dal momento della richiesta di intervento.
12.9. Il Direttore dei Lavori (coordinatore dell’ufficio di Direzione Lavori) effettuerà rendicontazioni periodiche, con cadenza quindicinale e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di sopralluogo - visita di cantiere e/o relazioni sintetiche, estrapolate, fra l’altro, dai giornali dei lavori.
12.10. Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione effettuerà rendicontazioni periodiche, con cadenza quindicinale, e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di coordinamento e delle relazioni sintetiche delle attività, anche con l’ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto.
12.11. L’aggiudicatario dovrà consegnare, entro il termine di approvazione degli atti di collaudo, una copia cartacea completa firmata degli elaborati progettuali as-built dei lavori eseguiti ed ultimati, unitamente a copia su supporto magnetico della suddetta documentazione da produrre in file di formato
modificabile, tipo “word”, “dwg” o “dxf” e georeferenziato o comunque compatibili con quelli in uso nell’Amministrazione.
12.13. Al direttore dei lavori si applicano le cause di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.lgs. 50/2016, nonché di quelle previste dalle Linee Guida ANAC eventualmente pubblicate ed entrate in vigore.
Art. 13 - TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
13.1 L'inizio delle attività di Progettazione e Coordinamento della sicurezza in progettazione decoreranno dalla comunicazione dell’avvio dell’esecuzione del contratto da parte del RUP anche in pendenza della stipula del contratto stesso in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legge 76/2020, in ragione delle tempistiche dettate dal finanziamento e termineranno con l'approvazione del progetto corredato di pareri e nulla osta da parte degli enti preposti, secondo le seguenti indicazioni:
• Progetto di fattibilità tecnica economica: n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto;
• Progetto definitivo: n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione del RUP di approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica e di procedere con l’esecuzione del servizio;
• Progetto esecutivo n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione del RUP di approvazione del progetto definitivo e di procedere con l’esecuzione del servizio;
L’eventuale documentazione relativa alla supervisione agli scavi dovrà essere consegnata entro 30 giorni dalla fine delle operazioni di scavo.
Il termine per l’espletamento delle prestazioni di tutte le fasi progettuali, come previsto dall’art. 4 c. 5 dell’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018, è calcolato in 120 giorni complessivi.
Tali termini massimi non comprendono i tempi necessari all’Amministrazione per le verifiche del progetto consegnato, né i tempi di istruttoria per l’ottenimento di pareri, autorizzazioni e quanto altro necessario e propedeutico all’approvazione dei diversi livelli progettuali.
Si prevede, inoltre:
- per l’eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti, della eventuale Conferenza dei Servizi e conseguenti alla verifica del livello di progettazione: 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione da parte del progettista dell'ultimo parere rilasciato dagli Organi di Controllo o dell'ultima osservazione pervenuta dalla Stazione Appaltante;
- per l’eventuale adeguamento del progetto esecutivo conseguente alla verifica del livello di progettazione ed a seguito della validazione del progetto: 10 giorni naturale e consecutivi.
Relativamente alla attività di Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo l’incarico decorrerà dalla data di comunicazione da parte della stazione appaltante dell'approvazione del progetto esecutivo e si concluderà con l’approvazione degli atti di collaudo provvisorio
13.2 Eventuali sospensioni e/o proroghe dei termini sopra indicati, a seguito di richiesta del professionista affidatario dell’incarico e legate comunque a motivazioni di oggettiva necessità e non imputabili al professionista, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento.
I termini di cui al punto 13.1 potranno inoltre essere sospesi e/o prorogati a seguito della richiesta di eventuali integrazioni/modifiche della documentazione progettuale derivante da esigenze della Stazione Appaltante.
13.3 Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna di ciascuna fase, sarà facoltà della Stazione Appaltante applicare una penalità con le modalità previste nel presente Capitolato.
Art. 14 - COMPENSO PROFESSIONALE
14.1. L'importo posto a base di gara per le attività oggetto del presente capitolato prestazionale, ribassato della percentuale di sconto offerto dall’aggiudicatario, costituirà il corrispettivo spettante per i servizi di architettura e ingegneria per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, la redazione della
progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva, esecutiva, compresa la relazione geologica ed il coordinamento della sicurezza in progettazione, nonché della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, quest'ultimi opzionali, inerenti le opere di stabilizzazione dell’area in frana del versante a monte di Piazza Duomo a Spoleto (PG). Il corrispettivo per il presente incarico si intende omni comprensivo di tutto quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dell’incarico stesso.
14.2. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.
14.3. Il corrispettivo dell’appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i Servizi affidati all’aggiudicatario, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
14.4. Nei servizi affidati sono compresi inoltre tutti gli adempimenti necessari ai fini del buon esito della conferenza regionale, i pareri del Comune di Spoleto, della competente Soprintendenza e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile, garantendo l'ottenimento, a lavori ultimati, di ogni certificazione, attestazione o atto/documentazione prevista dalla normativa applicabile al caso di specie (a titolo di esempio certificato di idoneità statica/sismica, agibilità, etc..).
14.5. Il prezzo di aggiudicazione si intende al netto di oneri assistenziali, previdenziali ed IVA.
14.6. Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l’espletamento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere.
14.7. L'effettivo corrispettivo delle prestazioni verrà rideterminato a consuntivo per la singola fase progettuale, sulla base delle vigenti tariffe professionali depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in riferimento sia alla soluzione progettuale prescelta che all'effettivo importo dei lavori previsto in progetto, fermo restando che l’importo totale dell’intervento non potrà superare l’importo complessivo finanziato pari ad Euro 1.012.450,00.
14.8. Sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei lavori oggetto del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria sono stati individuati l’importo totale dei lavori suddiviso nelle seguenti categorie:
CATEGORIA | DESTINAZIONE FUNZIONALE | ID OPERE | GRADO DI COMPLESSITA' | CORRISPONDENZ A L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE | IMPORTO (€) |
Strutture | Strutture Speciali | S.05 | 1.05 | IX/b – IX/c | 430.000,00 |
Idraulica | Acquedotti e fognature | D.05 | 0.8 | - | 130.000,00 |
Edilizia | Edifici e manufatti esistenti | E.21 | 1.2 | I/d | 80.000,00 |
TOTALE | 640.000,00 |
L’importo dei lavori rappresenta una prima determinazione sommaria non suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico.
Le attività di cui all'art. 25 del D.lgs. 50/2016, finalizzate alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e, qualora la Soprintendenza per l'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria riterrà necessaria la presenza in cantiere di tale figura professionale, la supervisione degli scavi e fornitura di documentazione tecnico-scientifica dei contesti archeologici nell'ambito delle opere di stabilizzazione dell'area in frana del versante a monte di Piazza Duomo in Spoleto, è così definita:
a) redazione della documentazione di cui all'art. 25 del D.lgs. 50/2016 finalizzata alla verifica preventiva dell'interesse archeologico;
b) supervisione agli scavi e fornitura di documentazione tecnico scientifica dei contesti archeologici nell’ambito delle opere di stabilizzazione dell'area in frana del versante a monte di Piazza Duomo in Spoleto, da attuare solo nel caso in cui la Soprintendenza per l'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, in seguito agli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico, riterrà necessaria la presenza in cantiere di tale figura professionale. Tale attività sarà svolta nell'ambito del cantiere e comprenderà anche tutta l’elaborazione dell’eventuale materiale ritrovato nell’ambito dello scavo archeologico, in particolare:
- giornale di scavo;
- compilazione delle schede US con indicazione dei materiali datanti;
- documentazione fotografica integrale digitale;
- documentazione grafica digitalizzata e vettorializzazione delle USM a “fil di ferro”;
- georeferenziazione dello scavo;
- inserimento nella planimetria catastale;
- lavaggio preliminare dei materiali, siglatura di scavo e inventariazione dei materiali significativi;
- elenco fotografie;
- elenco planimetrie;
- relazione archeologica definitiva.
14.9. Il corrispettivo per lo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto di appalto è determinato applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di gara all’importo posto a base d'asta.
14.10. Come indicato all’art. 2 del presente capitolato, l’importo del servizio a base di gara, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, ammonta a totali euro 132.197,78: esso è stato determinato utilizzando le tariffe professionali ai sensi del D.M. 17/06/2016, come da tabelle allegate alla lettera di invito, mentre, per l’incarico di sorveglianza archeologia e supervisione degli scavi (eventuale in base alle prescrizioni della Soprintendenza) utilizzando il tariffario dell’Associazione Nazionale Archeologi A.N.A. (onorari a vacazione 37,96 €/ora) considerando 100 ore di servizio.
Art. 15 - MODALITÀ' DI PAGAMENTO
15.1. Il compenso riferito alle prestazioni descritte nel presente capitolato verrà liquidato secondo le seguenti modalità:
• Il saldo relativo alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica in seguito all’avvenuta approvazione del livello progettuale da parte degli organi competenti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’emissione della fattura.
• Il saldo relativo alla progettazione definitiva avverrà, dedotta la quota parte dell’acconto ricevuto, in seguito all’avvenuta approvazione del progetto definitivo a seguito della Conferenza Regionale e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’emissione della fattura.
• il pagamento della progettazione esecutiva avverrà, dedotta la quota parte dell’acconto ricevuto, in seguito all’avvenuta approvazione del progetto da parte degli organi competenti per una quota pari al 80%, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’emissione della fattura. Il saldo relativo a tale livello di progettazione esecutiva avverrà, dedotta la quota parte dell’acconto ricevuto, in seguito all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e comunque entro gli 6 (mesi) mesi successivi alla liquidazione dell’acconto, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’emissione della fattura.
• la liquidazione delle successive fasi opzionali (Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) avverrà a Stati di Avanzamento in base ai SAL dell’esecuzione Lavori. Per la Direzione Lavori è fatta salva la quota del 20% dell’importo di eventuale contratto da liquidare ad avvenuta approvazione del collaudo tecnico amministrativo.
15.2. Ferma restando l'ottemperanza dell'Affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa parcella elettronica, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all'assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DURC);
15.3. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione.
15.4. L'Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o0 sull'entità dei medesimi.
15.5. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) la liquidazione dei compensi verrà effettuata al capogruppo mandatario.
15.6. I soggetti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’appaltatore di tali prescrizioni rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Amministrazione di richiedere la risoluzione del contratto.
Art. 16-- RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO
16.1. L’Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell’Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste della Stazione Appaltante, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.
16.2. In caso di RTP, i componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nello svolgimento dei servizi di Architettura ed Ingegneria, fermo restando che la funzione di Coordinatore progettuale di progettazione per l'attività di progettazione integrale e coordinata verrà assunta da soggetto specificatamente indicato, con gli estremi identificativi di iscrizione all'Albo.
16.3 Sono a carico dell' Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP o ad altra figura delegata dalla S.A. per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti , nonché per eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante
16.4. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 secondo periodo del D. Lgs n. 50/2016, il professionista aggiudicatario presenta, contestualmente alla firma del contratto, la polizza di responsabilità civile professionale rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell'Unione Europea, a copertura della responsabilità professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per danni diretti derivanti da errata progettazione, quali le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi correlati alla necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La polizza deve essere presentata a far data dalla stipula del contratto ed avere termine alla data di approvazione del progetto esecutivo. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124. La mancata presentazione della polizza assicurativa determinerà la decadenza dall’aggiudicazione, con riserva di agire per il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.
Nel caso in cui la polizza già attivata abbia durata inferiore rispetto a quella prevista per il servizio in oggetto, l’aggiudicatario dovrà obbligarsi a rinnovarla per tutta la durata dell’affidamento. L’avvenuto rinnovo dovrà essere dimostrato tramite produzione della relativa quietanza di pagamento; il mancato rinnovo costituirà causa di risoluzione del contratto. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.
L’Affidatario solleva espressamente fin d’ora l’ente appaltante da qualunque rivalsa per eventuali incidenti che potessero occorrere ai soggetti appartenenti alla sua organizzazione durante il loro lavoro nelle aree interessate dall’intervento. L’Affidatario si assume espressamente la responsabilità per i danni che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dello svolgimento dell’incarico, sollevando l’ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
L'Aggiudicatario, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione del contratto (ovvero, in pendenza della stipula del contratto, prima dell’inizio delle attività oggetto di affidamento) dovrà effettuare un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, eventualmente maggiorato in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 25, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sul primo pagamento utile del corrispettivo; in caso di incapienza la reintegrazione sarà effettuata anche sui successivi pagamenti.
Art. 17 - IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE
17.1. Ai fini dell’avvio del servizio si fa presente che l’eventuale documentazione tecnica in possesso della Stazione appaltante sarà messa a disposizione in sede di gara, comprese indagini e prove. Sarà cura dell’aggiudicatario verificare la suddetta documentazione, compreso l’eventuale aggiornamento. Eventuali ulteriori indagini e prove che l’affidatario riterrà opportuno/necessario eseguire dovranno essere preventivamente richieste e adeguatamente motivate alla stazione appaltante, e da questa autorizzate. Restano comunque a carico dell’affidatario gli oneri per la redazione del suddetto piano di indagini
17.2. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all’Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.
Art. 18 - SUBAPPALTO
18.1. Non è ammesso il ricorso al subappalto fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice (misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali).
Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del codice dei contratti.
È fatto assoluto divieto al Progettista di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.
Art. 19 - ACCESSIBILITÀ AI LUOGHI
19.1. L’affidatario è informato che alcune parti esigue dei luoghi oggetto di intervento sono difficilmente accessibili, in quanto area urbana ad alta densità antropica, pertanto, nelle aree private, l'eventuale accesso dovrà essere concordato con i proprietari degli immobili o dei terreni.
Art. 20 - SOPRALLUOGO
20.1. Il sopralluogo presso l'immobile interessato dall'intervento non è obbligatorio.
Art. 21 – PROPRIETÀ' DEL PROGETTO
21.1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
21.2. La S.A. potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economica, senza che l'Aggiudicatario possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.
Art. 22 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI
22.1. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e ne l'Aggiudicatario né i professionisti a qualsiasi titolo incaricati della progettazione potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della S.A. o farne alcun uso proprio, ad esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.
22.2. L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i professionisti responsabili, proposti dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L'Aggiudicatario è, comunque, responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.
22.3. Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, l'Aggiudicatario ne è responsabile ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. e G.D.P.R. .Reg. UE 2016/679.
Art. 23 – ESECUTIVITA' DEL CAPITOLATO
24.1. Il presente Capitolato prestazionale diverrà esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.
Art. 24 – PENALI
24.1. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista e/o CSP e del DL e/o CSE degli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. indicanti tempi e modi per l’espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale giornaliera in misura pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della corrispettivo previsto per la medesima parte. Per inadempimento è da intendersi anche la mancata presenza in cantiere del personale indicato in offerta.
24.2. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dell'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.
24.3. La S.A. avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzia del medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. E' fatto salvo il maggior danno.
24.4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla S.A. a causa dei ritardi.
24.5. E’ facoltà della Stazione appaltante concedere eventuali proroghe sulla data di presentazione degli elaborati, qualora il ritardo derivi da fatti e avvenimenti non dipendenti dalla volontà del soggetto incaricato.
24.6. Qualora le penali superino il 10% dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali, l’amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Affidatario
24.7. Le penalità sono notificate all'Affidatario a mezzo di posta elettronica certificata restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
24.8. La penale potrà essere decurtata dai corrispettivi ancora da pagare o dal deposito cauzionale di cui al precedente art. 21 in assenza o in capienza di corrispettivi
Art. 25 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
25.1. Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.
25.2. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune di Spoleto si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state
approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento.
25.3.Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:
a) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal "Codice di Comportamento -, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con D.G.C. n.27 del 31.01.2019, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e in applicazione della Legge 06.11.2012 n. 190, ;
b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l’applicazione delle penali sul valore del contratto;
c) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
d) cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
f) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
g) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto;
h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l’aggiudicazione dell’Appalto;
i) quando l’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
j) quando l’Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento di uno dei servizi;
m) quando l’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
n) quando l’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
o) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
p) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;
q) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo.
25.4. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha l’obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
25.5. La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Affidatario a mezzo P.E.C. ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.
25.6. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell’appalto, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.
25.7. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Affidatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.
25.8. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale pagamento delle penali.
25.9. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
25.10. Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
25.11. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.
25.12. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
ART. 26 – RECESSO
26.1. L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 4, del decreto legislativo 66 sett 2011, n.159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l'Affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo.
26.2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.
26.3. Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro e non oltre 30 ( trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.
ART. 27 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
27.1. Per qualsiasi controversia nascente dall’applicazione e/o dall’interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell’ambito del contenzioso civile il Tribunale di Spoleto e, nell’ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. dell'Umbria
ART. 28 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
28.1. L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. L’Affidatario e gli eventuali sub- affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente affidamento devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.
28.2. L’Affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
28.3. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:
a) i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l’Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.
28.4. Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.
28.5. Tutti i documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.
28.6. Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.
ART. 29 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
29.1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell' I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della S.A., sono e saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, tra queste vi sono:
• le spese contrattuali;
• le spese di xxxxx occorrenti alla gestione del contratto dall'avvio dell'esecuzione del servizio al collaudo delle opere;
• le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa.
29.2. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario. S'intendono, altresì, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc… finalizzati all'espletamento della presente prestazione.
ART. 30 – SICUREZZA DEL PERSONALE
30.1. L’Aggiudicatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall’art. 1655 del Codice Civile, e rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.
30.2. I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come “rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” (art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008).
ART. 31 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ’
31.1. L’operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al contratto oggetto della presente procedura, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.
• Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
• Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
• Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l’operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
• Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere
comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
• Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall’art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
• Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell’affidamento. La trasmissione dei dati relativi all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati,nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l’iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
• Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per l’esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
• Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti(art. 3 comma 2).
• Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l’autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
• Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 c. 2).
• Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell’xxxx.Xx predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
• Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).
• Impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
• Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
• Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all’art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
• Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti(art. 6 comma 2 lett. c).
• Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l’attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall’articolo 30 del decreto- legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
• Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
• Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
• Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
• Accettazione espressa del fatto che l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Protocollo medesimo.
ART. 32 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
32.1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”, si informa che:
- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- i dati richiesti sono raccolti al fine dell’affidamento dei servizi di che trattasi e le modalità di trattamento ineriscono la verifica dell’idoneità dei concorrenti;
- conformemente alla vigente disciplina legislativa il conferimento dei dati richiesti sia per la partecipazione alla gara sia ai fini della stipulazione del contratto si configura come onere del concorrente pena l’esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione;
- i dati giudiziari sono richiesti ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell’Amministrazione comunale coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; gli organi dell’autorità giudiziaria, i soggetti pubblici che possono o devono acquisirli, gli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000;
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 15 del GDPR;
- i dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dalla gara e dall’eventuale contratto da stipulare con il titolare, conclusi i quali i dati saranno conservati per l’espletazione dei termini previsti per legge per la conservazione dei documenti amministrativi. Il titolare del trattamento è il Comune di Spoleto.
l’Affidatario Il Dirigente