REGOLAMENTO PER
REGOLAMENTO PER
ACCORDO PREVENTIVO AI SENSI DEL D.M. MiSE 19/03/2015 IN ACCORDO ALL’ART 17-bis, comma 1, DEL DPR 162/99 e S.M.
DIRETTIVA ASCENSORI
DOCUMENTO A DISTRIBUZIONE CONTROLLATA | COPIA N. 02 | ||
Redatto da : RGQ XXXXXXXXX Xxxxxxx | Verificato da : DT XXXXXXXXX Xxxxxx | Xxxxxxxxx da : AD XXXXXXXXX Xxxxxx | Xxxxxxx in vigore 23/11/2015 |
LISTA DELLE EDIZIONI DEL REGOLAMENTO RG-04
N. | Data | Motivo della riedizione | RIFERIMENTO PARAGRAFO |
0 | 30.07.2015 | Prima Emissione | Tutti |
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NOTA DI COPYRIGHT
Questo Regolamento Operativo è di proprietà di OEC e viene assegnata a condizione che, né essa né qualsiasi informazione contenuta, sia riprodotta o usata per intero o in parte, senza autorizzazione scritta dell’Amministratore Unico.
INDICE
RG-04.1. SCOPO 3
RG-04.2. CAMPO DI APPLICAZIONE 4
RG-04.3. NORME DI RIFERIMENTO 4
RG-04.4. DEFINIZIONI 4
RG-04.5. CONDIZIONI GENERALI 5
RG-04.6. CONDIZIONI ECONOMICHE 6
04.6.1 Tariffe 6
04.6.2 Condizioni di Pagamento 6
RG-04.7. RISERVATEZZA 6
RG-04.8. DOVERI E DIRITTI 7
04.8.1 Doveri del richiedente 7
04.8.2 Diritti del richiedente 7
04.8.3 Diritti e doveri di OEC srl 7
RG-04.9. MODALITA’ OPERATIVE (Processo di certificazione per accordo preventivo) 8
04.9.1 Richiesta di Attivazione dell’iter di Certificazione di accordo preventivo 8
04.9.2 Attività di Valutazione della Conformità 10
04.9.3 Comitato di Certificazione 12
RG-04.10. RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE 12
04.10.1 Rinuncia 12
04.10.2 Sospensione 12
04.10.3 Revoca 13
RG-04.11. RECLAMI E RICORSI 13
04.11.1 Premessa 13
04.11.2 Reclami 13
04.11.3 Ricorsi o appelli 14
04.11.4 Contenziosi 14
RG-04.12. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 14
Modifiche al Regolamento 14
ALLEGATO A - PUBBLICITÀ E USO DELLA CERTIFICAZIONE 14
Uso del marchio Accredia 15
ALLEGATO B - INFORMATIVA A NORMA DELL’ART. 13, D. Lgs 30.06.2003 n. 196 15
ALLEGATO C – ESTRATTO del DM 19/03/2015 MiSE e relative domande per accordo preventivo 16
RG-04.1. SCOPO
Il presente Regolamento definisce le regole generali e le modalità operative adottate da OEC srl per le attività di certificazio- ne nell’ambito dell’art 17-bis, comma 1, DPR 162/99 così come modificato ed integrato dal DPR n° 8 del 19/01/2015.
Il presente Regolamento costituisce parte integrante dell’incarico sottoscritto dal Cliente/Richiedente.
RG-04.2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento, come stabilito dal D.M. del 19/03/2015 MiSE, stabilisce le modalità per l’ottenimento della certifi- cazione relativa all’accordo preventivo all’installazione di un ascensore per il trasporto di persone, cose e persone e cose con fossa e/o testata di dimensioni ridotte non conformi ai dettami delle norme EN 81.1 e 2 ed. 2010. La presente, quindi, stabili- sce le regole per il rilascio della certificazione necessaria all’accordo preventivo e non già la certificazione stessa dell’ascensore che dovrà seguire i normali iter di certificazione una volta installato.
RG-04.3. NORME DI RIFERIMENTO
Le norme, le direttive e i regolamenti di riferimento per le attività di certificazione di OEC nell’ambito dell’applicazione del presente regolamento, sono i seguenti:
• DPR 30 aprile 1999 n° 162 come modificato ed integrato dal DPR 214/2010 e dal DPR 19/01/2015 n°8: “Regola- mento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”;
• D.M. MiSE 19/03/2015 : Documentazione da presentare ai fini dell’accordo preventivo per l’installazione di un ascensore con spazi ridotti in fossa e/o /testata.
• ISO/IEC 17065:2012 “Requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi”
• ISO/IEC 17067:2013 “Elementi fondamentali per la certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certi- ficazione di prodotto”.
• ISO/IEC 17020: 2012 “Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”.
• Procedura PQ 05 del Manuale di Qualità di OEC srl: “Procedura per attività di Certificazione Direttiva 95/16/CE” MQ xx.xx N.02 rev. 00”
• Procedura PQ 03 del Manuale di Qualità di OEC srl: “Contratto di fornitura” MQ xx.xx N 02 rev. 00
OEC, nello svolgimento delle proprie attività, applica quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
RG-04.4. DEFINIZIONI
a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lun- go guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:
1) di persone,
2) di persone e cose,
3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è mu- nito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del cari- co;
b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti me- diante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle perso- ne o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;
Con il termine ascensore si fa riferimento indistintamente sia all’ascensore che al montacarichi così come definiti sopra
c) supporto del carico: la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o xxxxx- xxxxx;
d) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercia- lizzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;
e) commercializzazione di un ascensore: ha luogo allorché l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente;
f) Ispettore: Addetto designato da OEC alla verifica ispettiva in loco dell’impianto di sollevamento sottoposto a certificazio- ne, in genere è anche designato alla verifica della documentazione e alla compilazione dei documenti di verifica.
g) Certificazione: è la procedura con cui l’installatore dell’ascensore accerta e dichiara che l’ascensore commercializzato soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva. L’organismo notificato, incaricato dall’Installatore, esegue le prove appropriate per verificare la conformità dell'ascensore ai corrispondenti requisiti della diret-
tiva. Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della direttiva, l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identi- ficazione a lato della marcatura CE, conformemente all'allegato III, e redige un attestato di conformità.
h) Comitato di Certificazione : organo interno di OEC srl composto da uno o più membri di comprovata esperienza nel campo oggetto della certificazione che deliberano sul rilascio della Certificazione.
i) Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Xxxxxxxx aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall’Organismo e, in genere, all’operato del medesimo;
l) Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o at- testazioni emesse dall’Organismo;
m) Non Conformità: condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalle norme di riferimento o situazione in cui si pone, sulla base di evidenze oggettive, un dubbio significativo circa il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza fis- sati dalla Direttiva di riferimento.
n) Prescrizione: indicazione al fabbricante dell’assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non pregiudicano l’utilizzo in sicurezza dell’ascensore, che devono comunque essere risolte dal Fabbricante/Installatore.
m) “Installatore”, “Fabbricante”, “richiedente” e “Organizzazione” sono utilizzati per designare l’entità/parte che richiede e si avvale dei servizi di certificazione CE di OEC srl.
Nel presente Regolamento valgono i termini e le definizioni riportate nelle Direttive e nelle norme di riferimento elencate al precedente paragrafo, si fa impiego, inoltre, dei seguenti termini:
n) Proprietario dello stabile e dell’impianto o del suo legale rappresentante o “cliente/richiedente”: soggetto che ha tito- larità sull’immobile in cui deve essere installato l’impianto con fossa e/o testata a dimensioni ridotte, che richiede e si avvale dei servizi di Certificazione per accordo preventivo di cui all’art. 17-bis, comma 1, del DPR 162/99 e successive modifica- zioni.
L'istanza e la documentazione allegata possono essere presentate anche dall'installatore dell'ascensore purché lo stesso sia delegato per iscritto dal proprietario dell'impianto.
o) Impianto a fossa e/o testata con dimensioni ridotte: Impianto elevatore come definito dalla direttiva 95/16/CE e smi con caratteristiche particolari attinenti la parte del vano corsa definita fossa e testata. In particolare le dimensioni ridotte di questi volumi non permettono di realizzare gli spazi di sicurezza definiti nella direttiva ascensori; la fossa e la testata sono realizzate a mezzo meccanismi che necessitano di una attenta e preventiva analisi dei rischi per la valutazione dei dispositivi ausiliari, istruzioni e modalità messi in opera per assicurare lo stesso grado di sicurezza che è assicurata con l’esistenza dei volumi anzidetti.
p) Certificazione di Accordo preventivo: si intende la prassi definita dal D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico 19/03/2015 per l’ottenimento dell’autorizzazione preventiva all’installazione di un impianto con fossa e/o testata ribassata in deroga alle norma di riferimento EN 81-1 e EN 81-2, così come stabilito dall’art 17-bis del DPR 162/99 come integrato e modificato dal DPR 8 del 19/01/2015. Nel presente regolamento viene utilizzata l’espressione “accordo preventivo” con lo stesso significato come anzi definito.
q) Edificio NUOVO : Con il termine edificio si indica una costruzione edilizia realizzata dall'uomo destinata ad accogliere al suo interno persone e/o attività a queste connesse. Con il termine costruzione si indica una compagine di materiali adeguata- mente assemblati in modo idoneo da costituire un'opera atta allo svolgimento della funzione per la quale è stata ideata.
Da ciò si deriva che un edificio nuovo è una nuova costruzione. A fronte di questa affermazione si demanda la definizione di edifico nuovo all’art 381 del DPR 380/2001 “Testo Unico sulle costruzioni” .
r) Edificio ESISTENTE: Sono tutte quelle costruzioni che hanno portato a compimento i lavori (giusta comunicazione di fi- ne lavori agli enti competenti) e per le quali l’installazione dell’ascensore non era già prevista all’atto progettuale.
RG-04.5. CONDIZIONI GENERALI
Il servizio di “Certificazione di accordo preventivo” di OEC srl è aperto a tutti i soggetti che ne facciano richiesta e che si impegnano all’osservanza del presente Regolamento e delle prescrizioni delle Norme di riferimento, senza che siano applica- te politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l’accesso alla certificazione. OEC rilascia la Certificazio- ne di accordo preventivo al fine di attestare l’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2. dell’allegato I al DPR 162/99 e s.m.i., nonché, in ogni caso, l’idoneità delle soluzioni alternative utilizza- te per evitare il rischio di schiacciamento.
Il rilascio delle Certificazione di accordo preventivo non attesta, quindi, la rispondenza dell’impianto da installare al rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza riportati nelle Direttive e nelle norme di riferimento, che dovrà essere oggetto di apposi- ta richiesta di Certificazione CE di prodotto da parte dell’installatore dell’ascensore ad un Organismo Notificato.
OEC srl non fornisce al proprietario dello stabile e dell’impianto o suo legale rappresentante servizi di consulenza per la pre- disposizione della documentazione tecnica relativa all’accordo preventivo.
Affinché venga attivato l’iter di certificazione di accordo preventivo da parte di OEC srl, il proprietario dello stabile ove de- ve essere installato l’impianto deve accettare sia le condizioni economiche convenute nell’offerta sia l’applicazione del pre-
sente Regolamento che è inteso letto, compreso e accettato con la sottoscrizione dell’affidamento d’incarico. La sottoscrizio- ne dell’incarico e delle condizioni di fornitura da parte del proprietario dello stabile impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello stesso.
Le condizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono su ogni altro termine in contrasto che sia contenuto o richia- mato in ogni preventivo, conferma d’ordine dell’Organismo Notificato.
Il Richiedente, inoltre, deve garantire l’accesso all’immobile ove deve essere installato l’impianto, alla documentazione ne- cessaria allo svolgimento dell’incarico ricevuto, agli Ispettori di OEC srl, agli Ispettori di ACCREDIA e di eventuali Osser- vatori esterni o interni a OEC srl la cui presenza sarà sempre notificata in anticipo garantendo il diritto di ricusazione.
Il rilascio della Certificazione è subordinato al regolare pagamento degli importi definiti all’interno dell’offerta economica. OEC srl ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante semplice comuni- cazione in caso di inadempienza del richiedente alle obbligazioni previste dalle condizioni di fornitura allegate all’affidamento d’incarico e al presente Regolamento, trascorsi quindici giorni dalla costituzione in mora che potrà avvenire mediante raccomandata A/R, posta e-mail certificata (PEC), fax e posta elettronica ordinaria con avviso di lettura.
Il mancato esercizio da parte di OEC dei diritti derivanti dal contratto non costituirà né potrà essere considerata una rinuncia a tali diritti. Qualsiasi modifica delle condizioni di fornitura dovrà essere redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le par- ti. Il contratto è disciplinato dal diritto italiano.
RG-04.6. CONDIZIONI ECONOMICHE
OEC ha predisposto un “Tariffario” in cui si riportano le condizioni economiche applicate a tutti i richiedenti i servizi di Cer- tificazione al fine di evitare discriminazioni di carattere economico/finanziario o legate alle dimensioni dell’organizzazione e/o appartenenza ad associazioni di categoria istituzionali o private.
04.6.1 Tariffe
Le tariffe per l’attività oggetto del presente Regolamento sono determinate in applicazione del “Tariffario” pubblicato nel sito internet xxx.xxxxxx.xx. che costituisce modalità idonea di portare il Cliente/Richiedente a conoscenza delle tariffe stesse.
Il prezzo concordato per il servizio richiesto è riportato nelle condizioni di fornitura allegate all’affidamento d’incarico, even- tuali sconti sono praticati nell’offerta specifica allegata.
Possono essere apportate variazioni all’offerta qualora a seguito del riesame del contratto emergano variazioni o difformità dei dati forniti con la Richiesta di Offerta. Tali variazioni e/o difformità potranno essere:
a) comunicate al richiedente a seguito di modifiche intervenute successivamente alla richiesta di offerta,
b) rilevate a seguito della documentazione presentata (se applicabile),
c) rilevate in occasione dell’esecuzione dell’attività di valutazione in campo (se applicabile).
Le variazioni alle condizioni economiche riportate nell’offerta accettata saranno notificate per fax o posta elettronica o posta ordinaria con avviso di ricevimento al richiedente che ha diritto di rinunciare alla certificazione entro 30 giorni dalla data di notifica delle variazioni.
04.6.2 Condizioni di Pagamento
Perché venga attivato l’iter di Certificazione di accordo preventivo, il Richiedente dovrà accettare sia le condizioni economi- che convenute nell’offerta/contratto sia l’applicazione del presente Regolamento e dei documenti in esso esplicitamente ri- chiamati. Con la sottoscrizione da parte della committenza dell’affidamento, l’incarico ha validità immediata ed impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello stesso.
Il pagamento dell’importo andrà effettuato prima dell’erogazione del servizio e comunque prima del rilascio della Certifica- zione che resta subordinato al regolare pagamento degli importi definiti all’interno dell’offerta economica. Differenti termini di pagamento possono essere preventivamente concordati tra le parti.
Qualora il pagamento non avvenga entro i termini pattuiti OEC si riserva di applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002 e smi (ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). OEC si riserva comunque di agire in sede giudiziale per il recupero di quanto dovuto.
RG-04.7. RISERVATEZZA
Le evidenze ed i dati di qualunque tipo relativi all’attività di certificazione di accordo preventivo sono considerati riservati, la loro divulgazione dovrà essere preventivamente comunicata da OEC srl e successivamente approvata in forma scritta dal Ri- chiedente, salvo i casi in cui si debbano fornire obbligatoriamente (es. richieste della magistratura). OEC srl garantisce la ri- servatezza di tutti gli atti e informazioni riguardanti la Certificazione stessa.
Il Richiedente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti che li riguardano siano accessibili all’Ente di Accredita- mento e al Comitato di Certificazione di OEC per le attività di controllo previste dalle norme di riferimento. Tutto il persona- le coinvolto nel processo di certificazione di accordo preventivo che ha accesso agli uffici di OEC srl, sia interno che esterno, sottoscrivono un impegno alla riservatezza.
Pertanto, le informazioni non potranno essere divulgate a terzi da OEC senza il consenso scritto del Richiedente ad eccezione dei dati riportati nell’elenco delle certificazioni rilasciate da OEC srl
Nei casi di legge in cui sia previsto che le informazioni siano rese note a terzi (organismi dell’Autorità Giudiziaria e/o Magi- stratura), OEC si ritiene sollevata dall’obbligo della Riservatezza, nel caso in cui sia consentito dalla legislazione, provvede ad informare preventivamente il Richiedente.
RG-04.8. DOVERI E DIRITTI
04.8.1 Doveri del richiedente
Il Richiedente la Certificazione di accordo preventivo deve:
a) rispettare le prescrizioni del presente Regolamento;
b) non formulare analoga domanda di certificazione per lo stesso tipo di servizio ad altro organismo notificato;
c) fornire tutta la documentazione tecnica necessaria alla valutazione prevista dagli specifici allegati del DM 19/03/2015 e in lingua italiana (può essere accettata la lingua inglese);
d) mettere a disposizione il personale competente per le eventuali prove (se necessarie) e garantire al personale ispet- tivo di OEC srl l’accesso ai locali ove sarà installato l’impianto;
e) non installare l’impianto prima dell’autorizzazione necessaria con esito positivo;
f) evitare di fare e non consentire ad altri di fare, affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la propria certi- ficazione;
g) non utilizzare, né consentire l’utilizzo di un documento di certificazione o di parte di esso, in modo da poter trarre in inganno;
h) non lasciare intendere che la certificazione si applichi a prodotti o attività che sono fuori dal campo di applicazione per la quale è stata rilasciata;
i) non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell’organismo di certifica- zione e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico;
j) garantire l’accesso degli Ispettori/Auditor, ivi compresi quelli di ACCREDIA, alla documentazione, all’edificio dove è installato l’impianto e, ove applicabile, a tutte le registrazioni per assicurare il corretto svolgimento della Verifica Ispettiva;
k) garantire l’accesso al personale ispettivo in addestramento;
l) rendersi disponibile ad eseguire delle verifiche supplementari richieste sia da parte di OEC sia da parte dell’Ente di Accreditamento a seguito di ricezione di reclami e/o segnalazioni, di sospensioni della certificazione o per segnala- zioni gravi che coinvolgono l’impianto. Queste possono essere eseguite con un preavviso minimo di 5 giorni e il ri- chiedente non può ricusare il team incaricato di eseguire l’attività di valutazione;
04.8.2 Diritti del richiedente
Il Richiedente in possesso della certificazione di accordo preventivo:
a) può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché OEC pos- sa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito;
b) può chiedere la sostituzione degli ispettori sia di OEC sia di ACCREDIA qualora vi siano motivati conflitti di inte- resse dandone comunicazione scritta ad OEC srl entro e non oltre il periodo di tempo stabilito nel presente regola- mento;
c) può formulare delle riserve rispetto al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso delle attività di valutazione dagli ispettori/auditor dandone comunicazione scritta;
04.8.3 Diritti e doveri di OEC srl
OEC srl si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente e/o liberi professionisti da essa stessa qualificati, per l’effettuazione delle attività di valutazione della conformità.
I doveri di OEC sono:
a) mantenere aggiornata tutta la documentazione del Sistema di Gestione interno con particolare riferimento ai do- cumenti destinati ai richiedenti la certificazione;
b) predisporre, fornire e tenere aggiornata una descrizione dettagliata dell’attività di certificazione comprendente la domanda di certificazione, le attività di valutazione iniziali, nonché il processo per rilasciare, mantenere, ridurre, estendere, sospendere, revocare la certificazione;
c) operare sempre con la massima professionalità nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità ed indipen- denza;
d) applicare le prescrizioni riportate nel presente Regolamento agli aspetti specificatamente connessi al campo di ap- plicazione della certificazione stessa;
e) avere adeguate coperture assicurative e commisurate alla normative vigenti in materia;
f) comunicare preventivamente, anche in forma verbale, al richiedente la composizione dei team incaricati della va- lutazione e la eventuale presenza di ispettori dell’Ente di Accreditamento o di altri Enti aventi diritto.
RG-04.9. MODALITA’ OPERATIVE (Processo di certificazione per accordo preventivo)
04.9.1 Richiesta di Attivazione dell’iter di Certificazione di accordo preventivo
In riferimento alle indicazioni fornite nella DM 19/03/2015, nella sua attività di Ente Notificato OEC srl attesta l’esistenza delle circostanze che rendono necessaria l’installazione di un impianto con fossa e/o testata a dimensioni ridotte, nonché in ogni caso l’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento. La suddetta attestazione è ri- lasciata al richiedente per la formalizzazione dell’accordo preventivo di cui all’art 17-bis del DPR 162/99 come modificato dal DPR 8/2015.
Di seguito si riporta un schema a blocchi esemplificativo della procedura dettata dal DM MiSE 19/03/2015 per l’ottenimento dell’accordo preventivo per l’installazione di un impianto elevatore con fossa e/o testata di dimensioni ridotte non conforme ai dettami delle norme EN 81.1 e 2 .
Lo schema sopra riportato oltre a specificare la procedura da tenere per l’ottenimento dell’accordo preventivo mostra l’iter nei vari casi possibili (installazione in Edificio Nuovo o Edificio Esistente) e le relative competenze.
Avvio dell’iter di certificazione per accordo preventivo
Affinché possa essere avviato l’iter di certificazione il Proprietario dell’immobile o suo legale rappresentante richiede ad OEC un’offerta economica per la certificazione di accordo preventivo facendo espresso riferimento al DPR 162/99 e smi; detta richiesta deve essere presentata in forma scritta o utilizzando l’apposito modulo (Mod. 008/03) e deve pervenire a OEC a mezzo Fax, Lettera o Posta elettronica, essa deve contenere i seguenti dati e informazioni:
1. Nome, e indirizzo del proprietario dell’immobile, nonché l’ubicazione ove si intende installare l’ascensore;
2. dati essenziali dell’edificio dove deve essere installato l’impianto come : Destinazione urbanistica, data della con- cessione edilizia e/o nulla osta, riferimenti catastali se esistenti.
3. Vincoli ricadenti sull’edificio o sull’area di sedime e/o di tipo strutturale idrogeologico.
4. altre informazioni necessarie alla valutazione della domanda (particolarità tecniche, ecc).
La richiesta è esaminata dal Responsabile Tecnico di OEC affinché siano definiti tutti i parametri da indicare nell’offerta, ove opportuno OEC può richiedere eventuali chiarimenti. Una volta controllati tutti i parametri OEC formula, sulla base del pro- prio “TARIFFARIO” pubblicato sul sito dell’Organismo, un’offerta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che viene inviata al Richiedente mediante e-mail, fax o lettera, unitamente al modulo di affidamento d’incarico (Mod. 009/03), nel quale sono inserite le condizioni di fornitura essenziali, e al presente Regolamento.
Il Richiedente compila la Domanda di Certificazione per accordo preventivo (Mod. 009/03), predisposta da OEC srl, in tutte le sue parti e in particolare indicando :
• Nome, e indirizzo del proprietario dell’immobile, nonché l’ubicazione ove si intende installare l’ascensore;
• I dati tecnici dell’immobile e la norma di riferimento per cui è richiesta la certificazione.
Nel modello è contenuta l’espressa dichiarazione che analoga domanda non è stata inoltrata presso un altro organismo notifi- cato e l’espressa accettazione del presente Regolamento.
Inoltre il richiedente deve allegare la seguente documentazione, relativa all'accordo preventivo per l'installazione dell'ascen- sore in deroga, differenziata secondo le due casistiche che possono verificarsi con l'utilizzo, ovvero, il non utilizzo, della norma UNI EN 81-21 di cui alla Sezione I del DM 19/03/2015 MiSE:
Procedura 1 (Senza l'utilizzo della Norma UNI EN 81-21):
a) Documentazione attestante Impedimenti oggettivi: dovrà essere presentata dichiarazione e documentazione ne- cessaria a dimostrare gli impedimenti oggettivi non superabili di cui al paragrafo l), punti X-XX-XXX xxx XX XxXX 00/00/0000 (xx cui si riporta stralcio nell’appendice C del presente regolamento). Le dichiarazioni o i documenti di cui al presente punto devono essere sottoscritte, o firmate per copia conforme, dal proprietario e10 da tecnico abili- tato secondo le rispettive competenze.
b) L'analisi dei rischi: riferita specificatamente alle difformità, rispetto alle norme UNI EN 81-1 oppure alle UNI EN 81-2 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o di entrambi. L'analisi dei rischi, deve indicare il luogo dove verrà installato l'impianto e riportare la marca, il numero di fabbrica e10 altro elemento identificativo dell'im- pianto stesso. L'analisi dei rischi dovrà in seguito essere conservata dal proprietario dell'edificio e dell'impianto o dal suo rappresentante legale, validata in ogni pagina da parte dell'Organismo che certificherà l'impianto di cui so- pra e munita di timbro e firma dell'Organismo che l'ha validata.
c) Piante e sezioni: su fogli formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato.
d) Dichiarazione di attestazione: circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, iscritto all’Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la dichiarazione che l'opera risponde al soddisfacimento del punto 5.5 delle norme UNI EN 81-1 e 81-2 nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiet- toria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento.
e) Relazione tecnica: redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata.
f) Copia del libretto di manutenzione: da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa o in testata.
Procedura 2 (Con l'utilizzo della Norma UNI EN 81-21 ):
a) Documentazione attestante Impedimenti oggettivi: come per la Procedura 1.
b) Dichiarazione: sottoscritta dall'installatore nella quale dovranno essere descritti i punti della norma 81-21 presi in considerazione;
c) Piante e sezioni: come per la Procedura 1.
d) Dichiarazione di attestazione: come per la Procedura 1.
e) Relazione tecnica: come per la Procedura 1.
f) Copia del libretto di manutenzione: come per la Procedura l.
Inoltre, in entrambe le procedure, qualora è deciso l’utilizzo di un impianto a modello certificato, unitamente alla Relazione tecnica, dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’ascensore da installare:
1. Attestato CE del tipo del prototipo con allegata la documentazione tecnica contenente i documenti necessari a veri- ficare che l’ascensore è conforme all'ascensore modello:
• descrizione generale dell’ascensore;
• documentazione tecnica che indica tutte le possibilità di estensione offerte dal modello di ascensore presentato all’esame;
• requisiti essenziali di sicurezza e le soluzioni adottate per soddisfarli, quali ad esempio il dettaglio dell'appli- cazione della norma armonizzata EN 81-1 o EN 81-2;
• disposizioni adottate per l’installazione al fine di garantire la conformità dell’ascensore di serie alle disposi- zioni della direttiva;
2. esemplare delle istruzioni d’uso e manutenzione dell’ascensore;
3. disegni e schemi necessari all'esame finale;
4. Ogni altro documento attinente l’attività di certificazione relative a problematiche di ingegneria e/o norme correla- te.
5. Analisi dei rischi certificata dall’Organismo Notificato che ha condotto la Certificazione del modello (se necessa- ria)
Tutte le dichiarazioni devono essere presentate e sottoscritte ai sensi dell’art 47 del DPR 445/2000 allegando un documento di identità valido.
La doppia sottoscrizione per accettazione del modulo di affidamento d’incarico e dell’offerta da parte del Richiedente costi- tuisce formale incarico per l’esecuzione dell’attività di certificazione; al momento del ricevimento dell’offerta e dell’affidamento d’incarico sottoscritti, OEC riesamina la completezza e la correttezza dei documenti ricevuti e procede con l’accettazione dell’incarico mediante la redazione e l’invio al Richiedente dell’Attestazione d’incarico (Mod. 010/03 ) sotto- scritta dal legale rappresentante, ove sono allegate le condizioni di fornitura pattuite quale espresso riferimento al presente Regolamento. L’invio dell’attestazione d’incarico sancisce l’accettazione dell’impegno contrattuale da parte di OEC.
Ad ogni incarico viene assegnato un numero identificativo univoco della pratica che viene riportato sulla documentazione prodotta al fine di renderla in ogni momento identificabile (per es. documentazione tecnica, schemi ecc.). Quindi OEC srl as- segna l’incarico ad uno dei suoi ispettori qualificati alla certificazione che avrà il compito di esaminare i documenti, appron- tare il sopralluogo (se necessario) e redigere il Verbale di Verifica Finale. Il nominativo dell’ispettore incaricato è comunica- to contestualmente al Richiedente che può ricusarlo entro tre giorni dalla comunicazione del nominativo, giustificandone le motivazioni in forma scritta.
04.9.2 Attività di Valutazione della Conformità
OEC srl, in riferimento al DM 19/03/2015 MiSE nella sua attività di Organismo imparziale di terza parte, attesta l’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2. dell’allegato I al DPR 162/99 e s.m.i., nonché, in ogni caso, l’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento.
Le motivazioni per poter richiedere l’accordo preventivo di cui sopra possono essere riferite ad alcune situazioni, rilevate in particolare in edifici esistenti, riconducibili ai seguenti casi principali:
I. Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i Beni archi- tettonici e per il Paesaggio;
II. Impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strut- turali (strutture ad-arco o volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata, ecc.);
III. Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni.
Si precisa che i casi sopra presentati non sono esaustivi della totalità delle situazioni in cui può essere richiesto l'accordo pre- ventivo ai sensi del punto 2.2 dell'allegato I del DPR 162/1999 e che la richiesta di accordo deve comunque sempre far rife- rimento alle caratteristiche peculiari dell'edificio indipendentemente dal tipo di ascensore che si intende, installare. L'installa- zione di ascensori di nuova concezione, conformi o meno alla norma armonizzata UNI EN 81-21, o di modelli certificati, che consentono la realizzazione di spazi liberi o volumi di rifugio ridotti, non risulta di per sé stessa condizione sufficiente per la concessione di eventuale accordo preventivo.
Per gli edifici nuovi la motivazione può essere ritenuta adeguata solo se riferita in modo determinante a impedimenti di carattere geologico e gli altri eventuali vincoli possono essere considerati solo quali motivazioni integrative.
Classificazione dei rilievi:
• Non Conformità: condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti come da definizione. Le Non Conformità comportano la sospensione dell’iter di certificazione e devono essere risolte dal Richiedente, verificate e chiuse da OEC prima del rilascio dell’Attestato di certificazione. La mancata soluzione delle Non Conformità rilevate com- porta il rifiuto all’emissione del suddetto Attestato.
• Prescrizione: indicazione al richiedente dell’assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non pregiudicano l’iter di certificazione ma che devono comunque essere risolte dal Richiedente, verificate e chiuse da OEC prima del rilascio dell’Attestato.
Iter di valutazione
L’iter di valutazione si compone di due o più fasi:
• Analisi documentale e redazione del Verbale di Verifica Documentale (Mod 007/05): l’analisi è diretta a ve- rificare che la documentazione presentata sia completa e conforme alle norme di riferimento e alle norme cor- relate. Se la documentazione relativa all’accordo preventivo è completa e conforme l’ispettore redige il Verba- le di Verifica Documentale con esito positivo, in caso contrario emette un verbale con esito negativo riportan- do, motivandole, le mancanze od incongruenze. Il verbale con esito negativo viene inviato al Richiedente che deve integrare entro 120 gg la documentazione richiesta; qualora il Richiedente non ottemperasse a quanto richiesto nei termini prescritti OEC comunica la chiusura della pratica e emette fattura per le competenze spet- tanti. Il Richiedente deve inoltrare una nuova domanda qualora volesse riprendere l’iter di certificazione.
• Ispezione dei luoghi (se necessaria) e Verifica Finale (Mod 008/05) : se dalla documentazione presentata non si riesca a comprendere correttamente gli impedimenti oggettivi per cui si richiede l’accordo preventivo, l’ispettore incaricato può richiedere di procedere ad una ispezione dei luoghi ed effettuare i rilievi necessari a verificare che sussistano i requisiti conformemente a quanto indicato nella documentazione tecnica e che tali requisiti siano soddisfatti. I tempi per l’esecuzione del sopralluogo presso l’immobile, vengono concordati con il Richiedente che ha la facoltà di chiedere lo spostamento della data di esecuzione pianificata per la verifica. L’ispettore incaricato esegue o fa eseguire tutte le prove necessarie ad accertare la conformità dei requisiti alla norma di riferimento, apportando le note necessarie sui documenti oggetto di confronto, e fa sottoscrivere tali note per accettazione al Richiedente o suo facente vece all’atto della chiusura.
• Redazione del Verbale di Verifica Finale (Mod 005/05): Se durante il sopralluogo sono state superate tutte le incertezze, l’ispettore redige il Verbale di Verifica Finale con esito positivo, in caso contrario emette un verba- le con esito negativo e riporta, motivandole, le Non conformità e le prescrizioni riscontrate.
Il verbale con esito positivo unitamente a tutta la documentazione viene inviato al Comitato di Certificazione per la delibera di rilascio o non rilascio della certificazione.
Riesame e Decisione relativa alla certificazione
Tutti i documenti facenti parte della certificazione sono, quindi, sottoposti a riesame da parte del Comitato di Certificazione che come definito al successivo punto 04.9.3 è composto da membri esperti e che non hanno preso parte al processo di valu- tazione. Il Comitato verifica la correttezza dei documenti, accerta che siano state effettuate tutte le prove necessarie e che queste siano congruenti con quanto richiesto all’atto della domanda, quindi, delibera il rilascio o il diniego dell’Attestato di Certificazione.
Emissione dell’Attestato di Certificazione
OEC srl visto l’esito positivo dell’iter procedimentale redige il relativo Attestato di Certificazione per Accordo Preventivo (Mod. 009/05) che a titolo esemplificativo contiene i seguenti dati:
• Nome ed indirizzo dell’Organismo Notificato.
• Il numero dell’Attestato.
• Il riferimento alla normativa applicabile.
• Procedura di Valutazione della conformità adottata.
• Dati identificativi dell’edificio per il quale è richiesto l’accordo preventivo.
• La ditta proprietaria richiedente l’accordo preventivo.
• La tipologia di impianto da installare e i riferimenti normativi applicati nonché il Certificato CE del Tipo (se appli- cabile).
• La data di rilascio della certificazione.
L’Attestato rilasciato viene inserito nell’Elenco dei Certificati.
Conclusione dell’iter e trasmissione al MiSE per Accordo preventivo
Il proprietario, ricevuta copia dell’attestato che certifica la sussistenza dei requisiti per l’installazione di un impianto con fos- sa e/o testata a dimensioni ridotte, lo trasmette all’ufficio competente del Ministero dello Sviluppo Economico a mezzo Email
PEC per la formalizzazione dell’accordo preventivo come previsto dal DM 19/03/2015; e più precisamente se trattasi di edi- ficio esistente utilizzando l’allegato 2 dello stesso decreto ministeriale, ovvero utilizzando l’allegato 3 se trattasi di edifico nuovo, ricordando che quest’ultimo allegato deve essere in bollo ed accompagnato dalla documentazione prevista dal punto 2 dell’allegato 1 del DM.
04.9.3 Comitato di Certificazione
Il Comitato di Certificazione è un organo collegiale interno all’azienda che si riunisce con cadenza stabilita dalle necessità dei vari casi e su decisione del Direttore Tecnico qualora si manifestino problematiche legate alle attività di certificazione di OEC, non meglio risolte o adeguatamente previste dalle vigenti normative.
I compiti del Comitato di Certificazione sono :
- Affiancare OEC nello sviluppo delle politiche relative alle proprie attività di certificazione;
- Contrastare ogni tendenza commerciale o di altra natura, da parte di OEC srl, che impediscano una congruente ed obiettiva effettuazione delle attività di certificazione;
- Fornire suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la percezione del pubblico;
Il Comitato di Certificazione, presieduto da uno dei membri interni, si riunisce inoltre qualora sia necessario dare una inter- pretazione oggettiva, quanto più possibile rispondente ai dettami della sicurezza, nell’applicazione delle normative vigenti a casi particolari. Questo a garantire una maggiore professionalità alla clientela di OEC srl.
Le decisioni che il Comitato di Certificazione è chiamato a prendere sono elaborate sulla base delle informazioni raccolte du- rante il processo di valutazione e di ogni altra informazione pertinente.
Il Comitato può esprimere parere su ogni altra questione che gli venga sottoposta dalla Direzione Tecnica di OEC o dai suoi componenti. Nelle sue funzioni il Comitato può avvalersi, a titolo consultivo di tutti gli specialisti nei casi in cui si dovesse ravvisare l’opportunità. La durata del Comitato di Certificazione è quadriennale e le decisioni sono assunte all’unanimità, e qualora questa non si raggiungesse il parere è da intendersi negativo.
Il Comitato di Certificazione è regolarmente costituito se è presente almeno uno dei membri nominati, fatto divieto espresso alla partecipazione nelle decisioni di delibera ai membri eventualmente coinvolti nelle varie fasi del processo di certificazione su cui il Comitato di Certificazione è chiamato a deliberare.
Composizione e nomina del Comitato di Certificazione
Il Comitato di Certificazione è composto da due membri interni di OEC e uno o più membri esterni nominati dall’Amministratore di OEC srl.
Sono membri Interni:
- Il Direttore Tecnico;
- Il Vice Direttore Tecnico.
I membri esterni sono scelti attingendo dagli ambiti professionali, considerando la natura delle problematiche da affrontare. Nel caso di decadenza di un componente, l’Amministratore di OEC procede a nuova nomina con le stesse modalità.
Il Comitato di Certificazione adotta e opera secondo un proprio regolamento (RG-03) che è parte integrante del Manuale di Qualità di OEC srl.
RG-04.10. RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
04.10.1 Rinuncia
Il Richiedente qualora per motivazioni inerenti aspetti tecnici che impediscono il superamento di problematiche (oggetto di non conformità) che precludono di arrivare all’accordo preventivo può rinunciare alla certificazione a mezzo di avviso scritto previo il pagamento delle spettanze pattuite con OEC.
04.10.2 Sospensione
Per le certificazioni rilasciate OEC provvede a sospendere la certificazione di accordo preventivo se viene segnalato o venga a conoscenza dei seguenti casi:
o il Richiedente fa un uso ingannevole del certificato rilasciato;
o il Richiedente ha rilasciato dichiarazioni false e mendaci in grave inosservanza al presente Regolamento;
o il Richiedente non consenta lo svolgimento delle verifiche alla presenza degli auditor ACCREDIA o di membri di altre organizzazioni aventi diritto;
o il Richiedente risulti moroso nei pagamenti delle attività erogate da OEC;
o il Richiedente abbia richiesto volontariamente la sospensione.
La sospensione della certificazione (che comporta la temporanea non validità della stessa) è notificata al Richiedente con let- tera raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, per decisione e a firma del Responsabile Tecnico; nella comunicazione è in- dicato il motivo della sospensione e le scadenze temporali entro cui attuare le azioni correttive richieste.
A seguito della sospensione il Richiedente deve:
A. non utilizzare o restituire l’originale/i del certificato/i;
B. non utilizzare copie e riproduzioni del certificato/i;
Le sospensioni sono rese pubbliche da OEC srl, e sono sempre comunicate:
o al Ministero competente e agli altri Organismi Notificati;
o all’Ente di Accreditamento nei tempi e modi da questo stabiliti (se applicabile);
o Eventuali altri Enti aventi diritto nei tempi e modi da questi stabiliti.
Le spese sostenute da OEC per eseguire eventuali verifiche o attività causati da provvedimenti di sospensione sono a carico del Richiedente. Se quest’ultimo non risolve, nel tempo stabilito da OEC le problematiche che hanno portato all’adozione del provvedimento di sospensione, OEC provvede a sanzionare con la revoca del Certificato.
Il periodo di sospensione non può essere superiore a 6 mesi: trascorso tale termine si tramuta in revoca della certificazione, il provvedimento di sospensione può essere ritirato anche prima dello scadere del periodo di sospensione deciso, ma solo a condizione che il Richiedente dimostri di aver rimosso le cause che l’hanno provocata.
04.10.3 Revoca
OEC provvede a revocare la Certificazione oltre che nei casi che hanno prodotto la sospensione di cui al paragrafo preceden- te anche nei seguenti casi :
o uso ingannevole della Certificazione o del marchio tale da portare discredito ad OEC srl;
Qualora il Richiedente non provveda entro i termini prescritti a rimuovere le cause che hanno portato alla sospensione della certificazione di un prodotto, o sono trascorsi inutilmente i termini previsti da questo Regolamento OEC provvede a revocare la Certificazione stessa istruendo una pratica presso il proprio Comitato di Certificazione.
La revoca della certificazione è decisa dal Comitato di Certificazione ed è notificata al Richiedente con lettera raccomandata
A.R. anticipata a mezzo fax e contenente l’indicazione delle ragioni del provvedimento adottato. Le revoche dei certificati sono comunicate:
A. al Ministero competente e agli altri Organismi Notificati;
B. all’Ente di Accreditamento nei tempi e modi da questo stabiliti (se applicabile);
C. Eventuali altri Enti aventi diritto nei tempi e modi da questi stabiliti. A seguito della revoca, il Fabbricante deve:
o distruggere o restituire l’originale/i del certificato/i di conformità;
o non utilizzare le copie e riproduzioni del certificato/i;
o cessare immediatamente l'utilizzazione del logo e dei riferimenti alla certificazione sia in generale e sia su tutti i mezzi pubblicitari su cui compare.
RG-04.11. RECLAMI E RICORSI
04.11.1 Premessa
OEC si impegna a registrare, trattare e conservare reclami e ricorsi ricevuti come previsto dalle proprie procedure interne di gestione delle registrazioni e a gestirli nel rispetto delle clausole di riservatezza di cui alla Politica per la qualità dell’Organismo.
04.11.2 Reclami
OEC prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti, comunque, da una comu- nicazione scritta. Per tutti i reclami ricevuti, l’Organismo provvede a confermare a mezzo raccomandata A/R o equivalenti (fax o e-mail pec) il ricevimento al reclamante (entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento). I reclami sono identificati e registrati in apposito registro e vengono analizzati dal Responsabile Gestione Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all’origine del reclamo stesso. Tale analisi è intesa ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione.
Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, OEC srl informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il recla- mo è da considerarsi infondato. Nel caso in cui il reclamo sia fondato, si procede come segue:
A. ove il reclamo si riferisca, direttamente, all’operato di OEC vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evi- denze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell’attività svolta dagli ispettori sul piano tecnico, pro- cedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto e applicabile, si procede, innanzi tutto,
all’adozione delle necessarie correzioni (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante) e quindi, una volta individuate le cause delle carenze all’origine del reclamo, all’adozione delle necessarie azioni correttive;
B. ove il reclamo tragga origine dalla non idoneità di un “oggetto” certificato e giudicato idoneo dall’Organismo in sede di certificazione, si procede ad un riesame completo della pratica. L’Organismo provvede a verificare la cor- rettezza dell’attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di valutazione e rendicontazione dei risul- tati). Se tale indagine evidenzia carenze nell’attività di certificazione si procede come indicato al punto a). Se dall’indagine emerge che la non idoneità dell’oggetto non è ascrivibile a carenze nell’operato di OEC srl ma a fat- tori diversi, l’Organismo provvede a notificare al Richiedente, per iscritto, il reclamo ricevuto, richiedendo allo stesso l’attuazione di una correzione e, se del caso, di un’azione correttiva. La correzione e l’azione correttiva de- vono essere sottoposte alla valutazione dell’Organismo. Nel caso in cui il reclamante richieda di non comunicare il reclamo e/o dettagli dello stesso al Richiedente interessato, OEC srl, fatte le debite valutazioni, può decidere di non dar seguito al reclamo stesso.
I procedimenti di cui ai punti A) e B) sono condotti da personale appositamente incaricato, operante sotto la supervisione del- la funzione centrale qualità. Su richiesta, scritta, da parte del reclamante, OEC srl fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo. A conclusione delle attività di cui sopra – dopo aver comunicato per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo – OEC valuta con il suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.
04.11.3 Ricorsi o appelli
I ricorsi (o appelli) avverso decisioni assunte o atti compiuti dall’Organismo vengono gestiti nei termini di cui al seguente punto ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione. I ricorsi devono essere presen- tati con lettera raccomandata A.R. e equivalenti entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla notifica dell’atto contro cui si ricor- re.
OEC conferma entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, per raccomandata A/R e o equivalente, l’avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l’esame del ri- corso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.
La gestione degli appelli viene condotta, fatte le debite distinzioni, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente 00.11.2, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte del Coordinatore Tecnico della Divisione interessata purché non coinvolto nei contenuti del ricorso stesso, con l’assistenza del Responsabile Gestione Qualità.
Tale gestione deve garantire che vengano tenuti in debita considerazione eventuali casi analoghi, che tutte le fasi di gestione siano correttamente registrate e che vengano definite e proposte tutte le correzioni e azioni correttive applicabili.
Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate dal Comitato per le Certificazioni di OEC secondo le modalità di cui al punto RG-03.2 del Regolamento RG-03 Comitato di Certificazione. Ai membri del Comitato di Certificazione, coin- volti all’origine del ricorso stesso, è fatto divieto espresso di partecipazione alla valutazione del processo oggetto del ricorso. Entro i 3 mesi successivi alla presentazione dell’appello, OEC provvede alla chiusura e alla notifica dell’esito dello stesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A.R.
04.11.4 Contenziosi
Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed effi- cacia del Regolamento per la certificazione è competente, esclusivamente, il Foro di Messina.
RG-04.12. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Modifiche al Regolamento
In generale i contratti in corso di validità conservano la loro efficacia, eventuali modifiche contrattuali generate dall’applicazione del presente paragrafo saranno concordate e sottoscritte dalle parti.
ALLEGATO A - PUBBLICITÀ E USO DELLA CERTIFICAZIONE
Il Richiedente può rendere noto e pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l’ottenimento della Certificazione di ac- cordo preventivo, può riprodurre integralmente il Certificato ottenuto, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e ne- ro, purché lo stesso resti leggibile e non subisca alterazione alcuna.
Soluzioni differenti da quelle definite dal presente paragrafo devono essere autorizzate, in forma scritta, da OEC srl.
Uso del marchio Accredia
Nell’utilizzare il marchio Accredia sulle attestazioni di certificazione e sugli altri documenti sui quali l’Organismo può deci- dere di apporlo, OEC srl si attiene alle prescrizioni contenute nell’apposito “Regolamento per l’utilizzo del marchio Accredia (RG09) pubblicato sul sito di Accredia. L’uso del Marchio ACCREDIA da parte dei Clienti dell’Organismo è consentito esclusivamente in abbinamento al logo OEC srl e in conformità alle regole previste dal Regolamento stesso.
ALLEGATO B - INFORMATIVA A NORMA DELL’ART. 13, D. Lgs 30.06.2003 n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali – “Codice della Privacy”
Gentile Cliente, in seguito all’entrata in vigore del Codice sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) ed in confor- mità a quanto disciplinato dall’art. 13 delle disposizioni di legge in oggetto, desideriamo comunicarVi quanto segue:
Art. 1 Finalità del trattamento:
I Vostri dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti ordinarie finalità: commerciali, amministrative, contabili, esecuzione di obblighi derivanti del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a sue specifiche richieste, gestione del contenzioso (inadempimenti contrat- tuali, transazioni, recupero crediti), controllo della soddisfazione del cliente, compimento di ricerche di mercato, invio di ma- teriale pubblicitario ed attività promozionale. I dati sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elen- cate per le quali sono raccolti e successivamente ulteriormente trattati.
Art.2 Modalità del trattamento:
I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccol- ta dei dati presso l’interessato, raccolta dei dati presso terzi, raccolta dei dati attraverso la consultazione di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità, raccolta dei dati mediante strumenti elettronici, trattamento posto in essere con e senza l’ausilio di strumenti elettronici ed automatiz- zati, conservazione dei dati per il periodo strettamente necessario al loro utilizzo ed agli obblighi di legge.
Art.3 Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati:
L’interessato è tenuto a fornire tutti i dati richiesti, necessari ai fini dell’elaborazione e successiva presentazione delle offerte commerciali ed ai fini dell’espletamento delle pratiche fiscali, amministrative, contabili obbligatorie ai sensi di legge, nonché per adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali.
Art. 4 Conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere:
Il mancato conferimento dei dati non darà la possibilità di presentare l’offerta commerciale e di procedere di conseguenza con la fornitura del servizio da Voi richiesto, ne di adempiere agli obblighi contrattuali. Il consenso al trattamento non Vi viene richiesto, in quanto il trattamento è svolto per adempiere ad obblighi contrattuali e per assolvere ordinarie finalità am- ministrative e contabili (provvedimento del 19 giugno 2008, inerente semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pub- blico e privato rispetto a trattamenti per finalità di tipo amministrativo e contabile). Evidenziamo che:
Il trattamento dei dati Vs. personali da noi posto in essere, non riguarda informazioni di natura sensibile. La nostra struttura ha predisposto e perfezionerà ulteriormente il sistema di sicurezza, di accesso e custodia dei dati in conformità a quanto detta- to dal D.Lgs. 196/2003.
Art. 5 Comunicazione dei dati a terzi:
I Vs. dati verranno, come da prassi, comunicati ai seguenti organi: banche ed istituti di credito (per gli emolumenti legati alla forma di pagamento concordata), commercialista (per l’assistenza e consulenza sotto i profili contabili ed amministrativi), potranno inoltre essere esibiti agli organi di controllo che ne facessero richiesta in caso di ispezioni ed accertamenti alla no- stra azienda. Verranno inoltre comunicati a studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese ed imprenditori che erogano a noi determinati servizi tecnici, ad enti competenti a rilasciare autorizzazioni specifiche ed ad assicurazioni in caso di controversie per fattispecie coperte da polizze di indennizzo professionale.
In caso di operazioni volte alla risoluzione di contenziosi in genere potranno inoltre essere comunicati al professionista che fornisce assistenza e consulenza legale all’azienda, all’Autorità Giudiziaria competente ed ad aziende che si occupano di re- cupero crediti. I Vs. dati personali non sono oggetto di diffusione e sono trattati dal Titolare del trattamento e dal personale interno, incaricato del trattamento ivi compresi dai dirigenti, amministratori; saranno inoltre trattati dai sindaci e da agenti rappresentanti.
Titolare e Responsabile del trattamento è : OEC srl con sede legale in Xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxxx (XX). Il Re- sponsabile del trattamento designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti, è il legale rappresentante di OEC srl.
Art. 7 D.Lgs. 196/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non anco- ra registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere: l’indicazione dell’origine dei
dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante desi- gnato ai sensi dell’art. 5 comma 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comuni- cati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di leg- ge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o suc- cessivamente trattati; l’attestazione che le operazioni di cui alla lettera a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adem- pimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I clienti potranno esercitare propri diritti in ogni momento, rivolgendo le richieste a OEC srl con sede legale a Spada- fora (ME) in xxx Xxxxxxxx 0, anche mezzo raccomandata o fax al numero 090/0000000 o PEC oecmessi- xx@xxxxxxxx.xx.
ALLEGATO C – ESTRATTO del DM 19/03/2015 MiSE e relative domande per accordo preventivo
Allegato 1 (art. l, comma 1 e comma 4)
Premessa
Accordo preventivo per l'istallazione di. ascensori con fossa e10 testata di dimensioni ridotte. Punto 2.2 dell'Al- legato I del DPR 30 aprile 1999, n. 162.
1) Requisiti minimi per l'ottenimento dell'accordo
Le motivazioni per poter richiedere l'accordo preventivo all'installazione di un ascensore con fossa e10 testata di dimensioni ridotte possono essere riferite ad alcune situazioni, rilevate in particolare in edifici esistenti, ricondu- cibili ai seguenti casi principali:
I. Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze pe& i Beni archi- tettonici e per il Paesaggio;
II. Impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o struttu- rali (strutture ad-arco o volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata, ecc.);
III. Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni.
Si precisa che i casi sopra presentati non sono esaustivi della totalità delle situazioni in cui può essere richiesto l'accordo preventivo ai sensi del punto 2.2 dell'allegato I del DPR 16211999 e che la richiesta di accordo deve comunque sempre far riferimento alle caratteristiche peculiari dell'edificio indipendentemente dal tipo di ascen- sore che si intende, installare. L'installazione di ascensori di nuova concezione, conformi o meno alla norma armonizzata UNI EN 8 1-2 1, o di modelli certificati, che consentono la realizzazione di spazi liberi o volumi di rifugio ridotti, non risulta di per sé stessa condizione sufficiente per la concessione di eventuale accordo preven- tivo.
Per gli edifici nuovi la motivazione può essere ritenuta adeguata solo se riferita in modo determinante a impedi- menti di carattere geologico e gli altri eventuali vincoli possono essere considerati solo quali motivazioni inte- grative.
2) Adempimenti procedurali e modalità di presentazione della documentazione
L'accordo è preventivo e quindi l'installazione dell'ascensore non può avvenire prima della formale concessione dell'accordo, per gli edifici nuovi, o della comunicazione corredata di certificazione, per gli edifici esistenti.
L'istanza per la certificazione dell'esistenza delle condizioni e dell'idoneità delle soluzioni ai fini dell'accordo preventivo relativo all'installazione sia in edifici nuovi che in edifici esistenti, dovrà essere presentata all'organi- smo di certificazione notificato ai sensi del regolamento di recepimento della direttiva ascensori (vedasi art. 17- bis).
La Comunicazione certificata (Allegato 2) sostitutiva dell'accordo per l'installazione in edifici esistenti deve es- sere presentata al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (DGMCCVNT) - Divisione XIII – Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.
L'istanza per l'accordo relativo all'installazione in edifici nuovi, (Allegato 3)' munita di marca da bollo ai sensi Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972, dovrà essere presentata all'organismo di cer- tificazione notificato ai sensi del regolamento di recepimento della direttiva ascensori (vedasi art. 17-bis).
Allegato 2
(artt. 1, comma 3)
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DGMCCVNT - DIV. XIII
dg~nccvndt.i v13@pec.~ nise.govi.t
OGGETTO: Comunicazione ai fini del1’accordo preventivo, in conformità al punto 2.2 dell’Allegato I della direttiva 95116lCE recepita con DPR 162199, per l'installazione di un ascensore presso lo stabile sito in
Via: PROPRIETARIO: DATA DI COSTRUZIONE DELL’1MMOBILE: INSTALLATORE DELL'ASCENSORE:
Il/la sottoscritto/a, in qualità di , nato a , il e residente per la carica a in , tel.
con riferimento al punto 2.2 de117allegato I ed all'articolo 17-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Re- pubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, con la presente
comunica
ai fini dell'accordo preventivo, che procederà all'installazione di un impianto ascensore in edificio preesistente, in cui non è possibile ricavare gli spazi liberi oltre le posizioni estreme della cabina nel vano di corsa secondo quanto prescritto nelle norme armonizzate LINI EN 81-1e 2 quando l'ascensore viene a trovarsi in
Fossa Testata Testata e Fossa
(barrare una sola delle voci)
adottando soluzioni tecniche alternative secondo la procedura:
1 senza l'utilizzo della Norma UNI EN 81-21 2 con l'utilizzo della Norma UNI EN 81-21.
(barrare una sola delle voci)
A tal fine allega la prescritta certificazione rilasciata da un organismo notificato.
Il/La sottoscritt/a dichiara altresì che, una volta terminata l'installazione dell'ascensore ed espletate le necessarie procedure di conformità previste dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, trasmetterà al Ministero dello Svi- luppo Economico copia della dichiarazione CE di conformità dell'ascensore secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 5 del DPR n. 162199 con chiari riferimenti all'impianto, al luogo dell'installazione ed eventualmente all'attestato o certificato rilasciato dall'organismo Notificato secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 2 del citato DPR. I dati riportati devono permettere, nel loro insieme, di documentare la rispondenza tra la concessione dell'accordo preventivo e l'installazione reale.
Xxxxx, data ............... Firma
Allegare copia fotostatica non autenticata, ma con firma del sottoscrittore della comunicazione, del documento di identità del- lo stesso, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 44512000).
Allegato 3
(art. 1, comrna 5)
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DGMCCVNT - DIV. XIII
dginccvnt. divl3apec. xxxx.xxx. it
OGGETTO: Richiesta di accordo preventivo, in conformità al punto 2.2 del1’Allegato I della direttiva 95/16/CE recepita con DPR 162199, per l'installazione di un ascensore presso lo stabile di nuova costruzione sito in
Via PROPRIETARIO: DATA DI COSTRUZIONE DELL'MMOBILE: INSTALLATORE DELL'ASCENSORE: MARCA/TIPO :
Il/La sottoscritto/a in qualità di nato a il e residente in per la carica a in tel.
con riferimento al punto 2.2 dell'allegato I ed all'articolo 17-bis, cornma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repub- blica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, con la presente
chiede
il rilascio dell'accordo preventivo per l'installazione di un impianto ascensore in edificio nuovo, in cui non è possibile per im- pedimenti di carattere geologico ricavare gli spazi liberi oltre le posizioni estreme della cabina nel vano di corsa secondo quanto prescritto nelle norme armonizzate UNI EN 8 1-112 quando l'ascensore viene a trovarsi in fossa adottando soluzioni tecniche alternative secondo la procedura:
1 senza l'utilizzo della Norma UNI EN 81-21 2 con l'utilizzo della Norma UNI EN 81-21.
(barrare uno sola delle voci)
A tal fine si allegano:
Certificazione rilasciata da un organismo notificato;
Documentazione attestante Impedimenti oggettivi che motivano la richiesta dell'installazione dell'impianto; Relazione tecnica da parte dell'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata
ecc.
I1/La sottoscritto/a dichiara altresì che, una volta ottenuto l'accordo preventivo e terminata l'installazione dell'ascensore ed espletate le necessarie procedure di conformità previste dal D.P.R. 30 aprile 1999,
n. 162, trasmetterà al Ministero dello Sviluppo Economico copia della dichiarazione CE di conformità dell'ascensore secondo quanto previsto dall'articolo 6, cornrna 5, del DPR n. 162/99 con chiari riferimenti all'impianto, al luogo dell'installazione ed eventualmente all'attestato o certificato~rilasciato dall'organismo Notificato secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del citato DPR. I dati riportati devono permettere, nel loro insieme, di documentare la rispondenza tra la concessione dell'autorizzazione e l'installazione reale.
Xxxxx, data ............... Firma
Allegare copia fotostatica non autenticata, ma con firma del sottoscrittore dell'istanza, del documento di identità del xxxxxx- xxxxx, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000).
LISTA di DISTRIBUZIONE
Da distribuire a: | Indirizzo | Copia X.xx |
Ente Autorizzativo : Ministero dello Sviluppo Economico DGSPC Ispettorato Tecnico dell’Industria | Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 00000 XXXX | 1 |
Ente di accreditamento : ACCREDIA | Xxxxxx Xxxxxx, 0 00000 XXXX | 2 |
Amministratore Unico (Direzione) | SEDE LEGALE | 3 |
Responsabile Assicurazione Qualità | SEDE LEGALE | 3 |
Resp. Amministrativo Acquisti e Commerciale | SEDE LEGALE | 3 |
Direttore Tecnico | SEDE LEGALE | 3 |
CSI | c/o sedi componenti | 4 |
Lista di distribuzione