CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO
CONSORZIO DI BONIFICA DEL XXXXXX XXXXXXX
Piedimonte Matese (CE)
Regolamento
per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia
approvato con deliberazione commissariale n° 230/08 del 10/12/2008
SOMMARIO
ART. 1 - OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE E FONTI NORMATIVE. 3
ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESEGUIBILI IN ECONOMIA. 4
A. Forniture in “economia” 4
B. Servizi in “economia” 5
C. Lavori in “economia” 7
ART. 3 - LIMITI ECONOMICI AGLI INTERVENTI IN ECONOMIA. 9
ART. 4 - RESPONSABILITÀ E COMPETENZE. 11
ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE IN ECONOMIA. 12
ART. 6 - ATTI DELLA PROCEDURA. 13
ART. 7 - SCELTA DEL CONTRAENTE. 15
ART. 8 - CONTRATTI APERTI. 17
ART. 9 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI LEGALI. 18
ART. 10 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI. 18
ART. 11 - VERIFICA E COLLAUDO. 21
ART. 12 - ORDINAZIONE E LIQUIDAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA. 21
ART. 13 - RENDICONTO DEGLI INTERVENTI. 22
ART.14 - DISPOSIZIONI FINALI. 22
ART.15 - ENTRATA IN VIGORE. 23
ART. 1 - Oggetto di regolamentazione e fonti normative.
Il presente regolamento disciplina il ricorso al sistema delle spese in economia per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi da parte del Consorzio.
Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all’ordinamento giuridico vigente.
Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
Le norme in esso contenute si armonizzano al “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato, da ultimo dal D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 (di seguito denominato semplicemente Codice), e alla “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” di cui alla Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007.
In presenza di contratti misti che comprendano servizi, lavori e/o forniture si applicherà il principio della prevalenza economica (art. 14 D.Lgs. n. 163/2006).
Non sono disciplinati con il presente regolamento i lavori di manutenzione ordinaria delle OO. PP. di bonifica integrale e irrigazione, come stabilito con delibera di Giunta Regionale n. 3004 del 15.06.01 e facenti parte dell’allegato “A” e cioè quelli attinenti la salvaguardia funzionale delle opere di bonifica e irrigazione eseguiti in amministrazione diretta e riguardanti la pulizia degli argini e delle sponde dei corsi d’acqua e dei canali di bonifica e irrigazione nonché delle opere idrauliche e irrigue con le relative pertinenze. Tanto, precisato anche nella determinazione n. 9/2001 dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.
ART. 2 - Individuazione dei lavori, servizi e forniture eseguibili in economia.
Ai sensi dell’art. 125, commi 6 e 10 del D.Lgs. 163/2006, i lavori, le forniture e i servizi per i quali, in ragione della natura, della limitata entità o dell’urgenza di provvedere, è possibile l’esecuzione in economia sono i seguenti:
A. Forniture in “economia”:
a) materiali, utensili e altri oggetti necessari per l’esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica e di irrigazione;
b) mobili, arredi e attrezzature d’ufficio;
c) macchine d’ufficio, supporti meccanografici, apparecchiature informatiche (hardware) e relativo software di base e applicativo, compresi accessori e parti di ricambio;
d) apparecchi di proiezione, registrazione e diffusione acustica e visiva;
e) apparecchiature e materiali di sistemi di telecontrollo e relativo materiale di consumo e accessorio;
f) riproduzioni cartografiche e di copisteria, rilegature e materiali per la conservazione d’archivio;
g) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere;
h) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
i) servizi di stampa, tipografia e litografia;
j) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
k) farmaci, xxxxxxx, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento delle attività istituzionali, svolte in qualsiasi forma;
l) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
m) macchine operatrici e mezzi d’opera, compresi gli apprestamenti speciali di tali mezzi, autoveicoli di servizio e altri mezzi di trasporto, compresi costi accessori per materiale di consumo e pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti, tasse di circolazione e assicurazioni etc.;
n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
o) pubblicità dei bandi di concorso, degli avvisi di gara e di aggiudicazione, di procedure espropriative etc., a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione;
p) spese per illuminazione e climatizzazione, fornitura d’acqua, gas ed energia elettrica per gli immobili consortili;
q) spese postali, telefoniche telematiche e telegrafiche, spedizioni, imballaggi. magazzinaggio e facchinaggio;
r) libri, riviste, giornali e pubblicazioni, abbonamenti a periodici di aggiornamento professionale del personale, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
s) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
t) acquisto di contrassegni legali, xxxxxxx, bolli, francobolli, altri valori bollati;
u) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati etc.);
v) spese per il rilascio concessioni e relativi canoni da parte degli Enti (A.N.A.S. - Provincia - XX.XX. - ecc.);
w) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
x) spese minute di ordine corrente non previste nel presente comma fino all’importo di 3.000,00 Euro, IVA esclusa, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 11, ultimo comma.
Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all’esecuzione di lavori eseguiti in economia, ai sensi del comma “C”, o alla prestazione di servizi in economia, ai sensi del comma “B”.
B. Servizi in “economia”:
a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti;
d) servizi di telecomunicazione;
e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
f) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
g) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti;
i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica;
j) servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
k) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi;
l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
m) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
o) servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi, per ragioni di studio e aggiornamento;
p) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
q) servizi relativi all’istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
r) servizi sanitari, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
s) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l’organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all’esecuzione di lavori eseguiti in economia, ai sensi del comma “C”, o alla fornitura di beni in economia ai sensi del comma “A”, oltre le prestazioni dei seguenti servizi:
a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;
b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
c) servizi pubblici per l’erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
e) servizi legali di cui all’articolo 9, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
f) servizi tecnici di cui all’articolo 10, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
C. Lavori in “economia”:
a) gli interventi di manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarli con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l’appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
2) riparazioni alle strade consortili e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di provvedimenti emanati dall’amministrazione;
4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell’incolumità pubblica;
b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Consorzio;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale.
Possono altresì essere eseguiti in economia, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti consortili; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
h) gli interventi di manutenzione delle reti idrauliche, stradali e irrigue in gestione al Consorzio;
i) gli interventi e le opere per la difesa dalle inondazioni e lo scolo delle acque dai territori inondati per le piene dei canali e dei corsi d’acqua consorziali; la pulizia degli argini e canali di bonifica e l’estirpamento delle erbe acquatiche lungo gli alvei; manutenzione e riparazioni dei manufatti; manutenzioni e riparazioni dei meccanismi, macchinari e fabbricati delle traverse di derivazione e degli impianti di sollevamento, di produzione energia etc.; la chiusura di piccole rotte negli argini; la ripresa di frane nelle sponde dei canali e la rimozione degli interrimenti nel fondo dei canali stessi; la manutenzione delle vasche di compenso per l’irrigazione; lo sgombro delle foci dei canali di scolo etc.;
j) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni consortili (compresi officine e magazzini), demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
k) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Consorzio o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
l) lavori di manutenzione e riparazione di impianti di protezione catodica, sistemi di telecontrollo e affini.
Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all’installazione di beni forniti in economia ai sensi del comma “A” o alla prestazione di servizi in economia ai sensi del comma “B”.
L'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentita nei casi normativamente previsti di:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
Rientrano, comunque, nelle spese da poter effettuare in economia anche tutte quelle non espressamente previste nel presente articolo che possono eseguirsi in economia secondo le leggi e i regolamenti regionali.
ART. 3 - Limiti economici agli interventi in economia.
In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell’impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l’affidamento di interventi in economia non può superare l’importo di Euro 200.000,00.
L’importo di cui al comma precedente non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell’impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
Nessun esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al primo comma o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
Non sono considerati artificiosamente frazionati:
a) l’esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa si imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l’una dall’altra;
b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all’articolo 1, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro e fino a 200.000,00 Euro, l’affidamento avviene mediante cottimo fiduciario previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero
tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Consorzio. Per servizi e forniture inferiori a 20.000,00 Euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
In merito al punto C. Lavori in “economia” del precedente articolo:
I. il limite massimo di spesa per ogni singolo lavoro eseguito in economia non potrà eccedere la cifra di 100.000,00 Euro, qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all’articolo 2, lettere da a) a g);
II. ove la manutenzione di opere ed impianti consortili, di cui alle tipologie di lavori individuate alle lettere da h) a l) dell’art. 2, sia di importo superiore a 100.000,00 Euro, l’esigenza dell’intervento deve essere rapportata ad eventi imprevedibili tali da non consentire di eseguire i lavori con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121 e 122 del D.L. n. 163/2006;
III. eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell’articolo
131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
IV. i lavori assunti in amministrazione diretta non possono, comunque, comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro;
V. nel cottimo, quando l’importo dei lavori è pari o superiore a 40.000,00 Euro, l’affidamento è preceduto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, da consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
VI. nei casi di lavori di somma urgenza, secondo la disciplina dell’art. 147 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999, il limite di spesa è elevato a 200.000,00 Euro.
Le soglie economiche sopra indicate, tutte da intendersi IVA esclusa, sono automaticamente adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28 del D.L. n. 163/2006, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 dello stesso D.L. n. 163/2006.
ART. 4 - Responsabilità e competenze.
Le spese in economia, nei limiti dei valori sopra indicati e dei fondi stanziati nei pertinenti capitoli del bilancio e nei casi previsti dal precedente art. 2, sono disposte con provvedimento del Direttore Generale.
Le spese saranno, comunque, liquidate con le modalità di cui allo Statuto e regolamenti consortili.
Per i lavori, forniture e servizi in economia il Direttore Generale nomina un responsabile del procedimento.
Al responsabile così individuato sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento, l'esecuzione, le verifiche di regolarità e di collaudo, se previsto.
Per l'acquisizione dei beni e dei servizi il Responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazione od Enti a ciò preposti ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.
Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti disponibili, spetterà sempre al Responsabile del procedimento formulare, nei confronti del Direttore Generale, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dal presente Regolamento.
Ove durante l’esecuzione dei lavori ovvero durante l'acquisizione delle forniture e dei servizi in economia, si renda necessario eseguire interventi complementari e la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento redigerà una relazione/preventivo suppletiva, per chiedere al Direttore Generale l'autorizzazione per la maggiore spesa.
In nessun caso, comunque, l'ulteriore spesa potrà superare il limite del 50% dell'importo relativo all'intervento disposto in amministrazione diretta o, per il cottimo, dell’importo del contratto iniziale.
L'impresa affidataria della prestazione resterà, sempre, obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un ulteriore valore non superiore, comunque, al 20% del contratto originario.
ART. 5 - Modalità di esecuzione in economia.
I lavori, forniture e servizi in economia possono essere eseguiti:
1) in amministrazione diretta, senza l’intervento di alcun imprenditore, con materiali, utensili e mezzi d’opera di proprietà o appositamente acquistati o noleggiati dal Consorzio, con proprio personale dipendente, eventualmente integrato da altro assunto per l’occasione secondo le disposizioni legislative in vigore, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
2) a cottimo, mediante affidamento a ditte o aziende in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, previa richiesta di offerte e/o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, dei relativi prezzi, delle modalità di pagamento ed ogni altra condizione ritenuta utile dal Consorzio;
3) con sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
Il Consorzio può istituire degli elenchi di prestatori di lavori, servizi e forniture a cui possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2). Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. L’elenco degli operatori economici di fiducia viene costituito mediante avviso pubblicato all’Albo dell’Ente nonché sul suo sito Internet, suddiviso tra prestatori di lavori, di servizi e di forniture, indicando i requisiti minimi che ogni soggetto deve possedere per l’iscrizione ed ogni altro dato ritenuto necessario. I soggetti interessati presentano apposita richiesta secondo le modalità e la procedura stabilita nell’avviso. Con successiva determinazione l’Ente compilerà l’elenco degli operatori economici di fiducia, comunicando le motivazioni della eventuale esclusione ai soggetti ritenuti non idonei. A tale elenco e/o a specifiche indagini di mercato, occorre far riferimento per ogni spesa in economia di natura negoziata.
Le procedure di affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi dovranno includere quelle inerenti l’antimafia, secondo quanto previsto dalle leggi in materia.
Le spese in economia, comunque effettuate (cottimo fiduciario previa consultazione di almeno cinque operatori economici, procedura negoziata sulla scorta di almeno tre
preventivi, affidamento diretto), possono essere regolate da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera d’ordine, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento e vistata dal Direttore Generale, con la quale viene disposta l'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi.
ART. 6 - Atti della procedura.
Per valori economici degli affidamenti di importo inferiore a 20.000.00 Euro, per forniture e servizi, e a 40.000,00 Euro, per lavori, fatte salve le esclusioni di seguito precisate, devono essere preliminarmente richiesti preventivi di spesa ad almeno a tre soggetti o imprese di nota capacità ed idoneità.
Per rispetto del principio della segretezza la presentazione del preventivo deve avvenire in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.
I preventivi devono contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l’obbligo dell’assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l’Amministrazione di provvedere all’esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in danno dell’assuntore e/o di rescindere l’obbligazione mediante semplice comunicazione all’interessato, nei casi in cui l’assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti. Per l’esecuzione di lavori possono essere richiesti preventivi anche sulla base di progetti esecutivi.
Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all’anno contabile, possono richiedersi a non meno di tre soggetti o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e può procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, al soggetto o all’impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, nel rispetto della spesa disponibile.
Si può prescindere dalla formalità della richiesta di più preventivi nei seguenti casi:
1) per servizi, forniture e lavori di importo pari o inferiore a 5.000,00 Euro;
2) qualora vi sia motivata urgenza, specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso
territoriale, di fiduciarietà motivata, tale da rendere impossibile o inopportuno, inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito di più soggetti.
Per valori economici degli affidamenti di importo pari o superiore a 20.000.00 Euro, per forniture e servizi, e a 40.000,00 Euro, per lavori, si procederà all’aggiudicazione previa gara ufficiosa (cottimo fiduciario) tra almeno cinque ditte - visto il disposto dell’art. 125 del D.L. n. 163/2006 e le disposizioni di cui al precedente articolo 3 - prescelte tra quelle ritenute idonee per settore merceologico o ramo di attività.
In tale fascia d'importo si dovrà sempre procedere ad estendere in modo formale la lettera d'invito alle imprese interpellate alle quali dovrà essere concesso un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 19 giorni. In casi di urgenza, tale termine potrà essere ridotto, motivatamente, a 10 giorni.
Contemporaneamente la stessa lettera d'invito dovrà essere pure pubblicata all'albo pretorio e nell'apposito sito Internet del Consorzio per tutto il tempo utile stabilito per la presentazione delle offerte.
Nel tempo della pubblicazione tutte le imprese, che ne siano venute a conoscenza, potranno partecipare direttamente alla gara, senza bisogno di espresso invito, purché in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e nel rispetto delle regole e condizioni contenute nella lettera di invito pubblicata.
Questa procedura dovrà essere improntata al rispetto del principio di segretezza tanto che, per la presentazione della proposta/offerta, dovrà essere richiesta la forma in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazione, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.
Per i lavori, forniture e servizi previsti nel precedente art. 2, i prezzi indicati nei preventivi richiesti devono essere sottoposti al visto di congruità dell’Ufficio Tecnico consortile.
La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.
L'atto di cottimo deve fare riferimento, possibilmente, ad un capitolato d'oneri in rapporto alla natura ed alle caratteristiche del lavoro, della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera di invito le condizioni d'oneri.
L’atto di cottimo deve, comunque, indicare:
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni, delle forniture e dei servizi;
b) i prezzi unitari per i lavori, forniture e servizi e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
c) le specifiche tecnico-prestazionali o le condizioni di esecuzione;
d) il termine di inizio e durata dei lavori e delle prestazioni o di consegna dei beni oggetto della fornitura;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto del Consorzio di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
1) qualora vi sia, specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito di più soggetti, e l’importo non sia superiore a euro 100.000,00;
2) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l’esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l’importo non sia superiore a euro 100.000,00;
3) quando si tratti di provvedere con somma urgenza (es. di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità o circostanze similari), e l’importo non sia superiore a euro 200.000,00.
ART. 7 - Scelta del contraente.
Ogni lavoro, fornitura o servizio da eseguirsi in economia, in base ai preventivi e alle offerte pervenute, corredata da una relazione predisposta dall’Ufficio competente e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, dovrà essere sottoposto all’esame del
Direttore Generale che, in base alle competenze di cui al precedente art. 4, darà corso alla aggiudicazione definitiva e agli atti conseguenziali.
I provvedimenti che approvano l’offerta o il preventivo di spesa, devono in ogni caso, indicare particolarmente:
- la causa per la quale i lavori, le forniture ed i servizi devono aver luogo;
- l’ammontare presunto della spesa e i mezzi di bilancio per farvi fronte.
Per l'aggiudicazione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia potrà essere applicata, secondo i casi, sia il criterio "del prezzo più basso" che quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa".
In questo secondo caso devono essere motivate per iscritto le ragioni tecnico- economiche che hanno indotto a tale scelta e, di norma, devono essere predeterminati nella lettera d'invito o nel capitolato/condizioni d'oneri gli elementi variabili e possibilmente anche i punteggi attribuiti a ciascuno di essi.
Di norma, tale criterio verrà applicato per gli interventi per i quali vi sia un’elevata fungibilità dell’oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.); in questi casi, la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell’intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Consorzio (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell’iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l’affidamento.
Nello stesso caso, nell’esame delle offerte il responsabile del procedimento deve farsi assistere da due dipendenti dell’amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell’affidamento.
Il conseguente affidamento e la gestione dei lavori, delle forniture e dei servizi è effettuato mediante lettera o altra comunicazione scritta del Committente (es. ordinativi di spesa, buoni d’ordine etc.), a firma del Responsabile del Procedimento e vistata dal Direttore Generale. Con cadenza semestrale verrà sottoposta al Presidente del Consorzio tutta la documentazione relativa ai lavori, forniture e servizi eseguiti in economia, nonché un rendiconto riepilogativo, redatto a termini del successivo art. 13, che, vistato dal Presidente, sarà conservato agli atti.
Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.
Gli affidamenti dei lavori tramite cottimo sono soggetti alle comunicazioni e pubblicazioni previste per legge e per regolamento.
ART. 8 - Contratti aperti.
Per contratti aperti si intendono gli interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell’ambito del predetto arco di tempo.
Per detti contratti aperti, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare: a) l'oggetto della singola ordinazione, nell’ambito del contratto aperto; b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell’oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura; c) il termine assegnato per l’attuazione della singola ordinazione; d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi, forniture o servizi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il Direttore Generale, sulla scorta di apposita relazione del Responsabile del Procedimento, può autorizzare l’ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al 50% dell’importo contrattuale dell’affidamento iniziale.
Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
Delle condizioni di cui al presente articolo, con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all’affidamento.
Art. 9 - Disposizioni speciali per i servizi legali.
I servizi legali di cui all’allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 100.000,00; per importi superiori si applica l’articolo 20 del Codice.
In deroga alla competenza di cui all’articolo 4, qualora i servizi di cui al comma primo riguardino atti o comportamenti di organi dell’amministrazione, l’incarico è affidato con provvedimento della Deputazione Amministrativa.
I commi primo e secondo si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
c) prestazioni notarili;
d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico - amministrativa;
e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d’istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall’atto di affidamento che devono recare l’importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi primo e terzo, lettere a),
b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento.
Art. 10 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici.
Per servizi tecnici si intendono:
a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all’articolo 91 del Codice;
b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 7, del Codice;
d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, le problematiche di impatto ambientale e paesaggistico, la documentazione catastale, sopralluoghi e misurazioni di campagna, rilievi topografici, disegni con programmi CAD, elaborazioni automatiche al computer di dati di gestione del territorio, cartografia, elaborati specialistici e di dettaglio, computi metrici, etc.);
f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
Ai sensi dell’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma primo di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di cui all’articolo 4.
I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a
20.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previa invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
a) possesso di requisiti minimi necessari all’ammissione alla procedura, costituiti dall’abilitazione all’esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
b) uno o più d’uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
1) condizioni favorevoli per il Consorzio desumibili dalla metodologia di svolgimento dell’incarico;
2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell’incarico, imputabili all’affidatario;
3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell’ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
5) conoscenza della materia oggetto;
6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Consorzio o ad altre risorse messe a disposizione dal Consorzio;
7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma quinto.
Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma terzo, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi secondo e terzo qualora:
a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;
c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Consorzio, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi secondo e terzo sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l’affidamento, mediante affissione all’Albo del Consorzio e pubblicazione sul sito Internet dell’Ente per 15 giorni consecutivi.
I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall’articolo 91 del Codice.
I servizi di cui al comma 1, lettera e):
a) di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a 211.000,00 euro sono disciplinati dall’articolo 124 del Codice;
b) di importo pari o superiore a 211.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall’atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento.
Art. 11 - Verifica e collaudo.
Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 20.000,00, per forniture e servizi, e fino a euro 40.000,00, per lavori, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione, a valore di nulla osta.
Il collaudo è eseguito da soggetti nominati Direttore Generale, competenti in ragione dell’intervento da collaudare.
Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.
ART. 12 - Ordinazione e liquidazione di interventi in economia.
Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all’articolo 4, mediante ordine scritto, vistato anche dal Direttore Generale individuato con doppia numerazione progressiva: una relativa all’ufficio ordinante e una relativa al contratto di riferimento.
L’ordinazione deve contenere:
a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di xxxxx, classificazione intervento ecc.);
e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
Il responsabile di cui all’articolo 4, in uno al Capo Settore responsabile dell’unità organizzativa che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla qualità ed ai prezzi applicati nonché alle condizioni e patti prestabiliti,apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
a) i riferimenti all’atto di ordinazione;
b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all’intervento.
La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l’acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall’ordinamento, entro trenta giorni dall’accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.
I pagamenti relativi saranno effettuati con mandati di pagamento emessi presso il Tesoriere del Consorzio.
ART. 13 - Rendiconto degli interventi.
Le fatture e le note di spesa relative a lavori, forniture e servizi eseguiti in economia, munite del provvedimento di aggiudicazione, del visto di regolarità e/o del certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dal presente Regolamento, e corredate del buono di ordinazione di cui al precedente articolo 7 e dell’atto di liquidazione, sono periodicamente incluse in appositi rendiconti per essere sottoposti al controllo della Deputazione Amministrativa.
I rendiconti, in generale, dovranno essere corredati dai seguenti documenti giustificativi:
1) provvedimento di aggiudicazione;
2) buoni di ordinazione di cui al precedente art. 7;
3) fatture o note di spesa, debitamente vistate ovvero munite del certificato di regolare esecuzione dei lavori o di attestazione di regolarità della fornitura, di cui al precedente articolo 11;
4) atto di liquidazione;
5) quietanza dei percipienti, in regola agli effetti dell’imposta di bollo.
ART.14 - Disposizioni finali.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, ed in quanto compatibile con lo stesso, alle spese per lavori, servizi e forniture in economia si applica la vigente legislazione in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, da ultimo il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni.
Alle spese per lavori in economia si applicano, inoltre, tutte le disposizioni, anche se non espressamente riportate nel presente Regolamento, dettate, per i “Lavori in economia“, dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/99 non abrogate dal D.Lgs. 163/2006, specie con riguardo alla disciplina dei lavori in amministrazione diretta e di quelli per cottimo, alle autorizzazioni di spesa, ai lavori d’urgenza ed a quelli in casi di somma urgenza ed alle perizie suppletive per maggiori spese.
Sono fatte salve e, pertanto, si applicano le norme disposte dal Regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio, ivi comprese quelle per il Servizio di Economato.
ART.15 - Entrata in vigore.
Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera consortile di approvazione, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti di questo Ente e tenuto a disposizione del pubblico affinché chiunque vi abbia interesse ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
G:\2008\regolamenti\regolamento_lavori, servizi e forniture in economia\2008\Reg_economia_natalizio_23_06_08.doc