COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA Presidente
(RM) SIRENA Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXX XXXXXXX
Nella seduta del 26/02/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso la resistente, lamenta l’omessa comunicazione ex art. 118 TUB di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, con la quale sono state introdotte la commissione di scoperto di conto e la commissione di istruttoria veloce, nonché, con particolare riferimento alla commissione di istruttoria veloce, la mancata indicazione degli addebiti che determinano l’applicazione di tale commissione. Chiede, quindi, la restituzione di euro 1.918,46 a titolo di commissioni illegittimamente percepite dall’intermediario, oltre le spese di spedizione raccomandate per euro 25.
L’intermediario chiede il rigetto del ricorso, asserendo che dal 2009, previo invio della proposta di modifica unilaterale, è stata introdotta la CSC senza esercizio del recesso della controparte, con precisazione che tale commissione veniva regolarmente riportata ed annotata negli estratti conto oltre che nei documenti di sintesi. In data 17/07/12 la ricorrente veniva preavvisata dell’introduzione della CIV senza alcuna contestazione della controparte. Peraltro il 02/09/13 le parti pattuivano consensualmente alcune modifiche delle condizioni economiche e in tale ambito la ricorrente dava atto dell’applicazione sin dal 01/10/12 della predetta commissione. Ciò posto in punto di fatto, la banca eccepisce la
tardività delle contestazioni mosse da controparte, avvenute, rispettivamente, dopo 6 e 4 anni dall’introduzione delle stesse commissioni, ed invoca un precedente del Collegio di coordinamento, decisine n. 8226/2015, che si è pronunciato nel senso di ritenere che l’assenza di contestazioni consente di considerare accetta la modifica del precedente assetto negoziale. Inoltre con specifico riferimento alla CIV sostiene di aver adeguato le proprie procedure ed i propri processi operativi alle modifiche normative intervenute in materia.
DIRITTO
La ricorrente lamenta la mancata ricezione della documentazione di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, contestando l’applicazione della Commissione di scoperto di conto (CSC) e la Commissione di istruttoria veloce (CIV).
Come noto, ai sensi dell’art. 118 TUB, qualunque modifica “unilaterale” delle condizioni contrattuali oltre ad essere sorretta da un giustificato motivo, deve essere comunicata espressamente al cliente con forme e tempi specificamente disciplinati dalla norma.
Tanto premesso, il Collegio ritiene, in considerazione dei fatti esposti dalle parti e dalla documentazione prodotta, necessario esaminare separatamente la legittima applicazione delle commissioni in esame da parte dell’intermediario.
Con specifico riferimento all’applicazione della CSC, nel caso di specie non vi è prova che la banca abbia provveduto a comunicare le modificazioni aventi ad oggetto tale commissione. Xxxxxx, infatti, all’intermediario dimostrare di aver provveduto alla prescritta comunicazione stante la dichiarazione di controparte di non averla ricevuta.
Non vale in proposito rilevare che nel periodo oggetto di contestazione la società ricorrente abbia ricevuto tutti gli estratti conto e che le contestazione mosse sono state sollevate trascorsi 6 anni dall’addebito delle commissioni. Infatti, la semplice asserzione di non contestazione da parte del ricorrente delle condizioni applicate è insufficiente a dimostrare l’accettazione delle medesime, non operando sul punto alcun meccanismo di silenzio assenso (in termini analoghi Collegio di Milano, decisione n. 8494/2015).
A conferma di questa lettura, si rileva che il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 8226/2015, citata dalla resistente, non esamina l’ipotesi di assenza di un’informativa sulle modifiche unilaterali del contratto ma prende in considerazione la diversa ipotesi dell’introduzione di una nuova commissione (nella specie la Commissione di disponibilità fondi) al posto della precedente commissione di massimo scoperto attraverso il meccanismo di cui all’art. 118 TUB. In tale pronuncia, pertanto, viene valorizzato il ruolo della comunicazione in esame che, quindi, non può mancare, quale proposta di modifica delle condizioni contrattuali, ancorché incapace di innovare ex se l’assetto contrattuale preesistente, considerata accettata dalla controparte per il decorso del tempo.
In conclusione si considera fondata la richiesta di restituzione di euro 1.806.
Diversamente deve concludersi per quanto riguarda la somma di euro 112,46 per la CIV addebitate dal 31/03/2013 al 31/03/2014. Infatti l’intermediario allega un accordo datato 2 settembre 2013, con cui le parti hanno pattuito consensualmente la modifica di talune condizioni economiche tra cui la CIV.
La domanda in questo caso non può trovare accoglimento.
Tuttavia, sempre con riferimento alla CIV, se ne contesta l’applicazione in senso non conforme all’art. 117 bis TUB. In particolare, si lamenta la mancata indicazione nell’estratto conto degli addebiti che determino il superamento dell’importo affidato.
In verità, dall’esame della documentazione in atti e in particolare dalla lettura delle varie parti che compongono l’estratto conto, risultano a disposizione del correntista tutte le informazioni necessarie ad individuare il numero di volte in cui la CIV ha trovato applicazione.
Ad ogni buon conto nello svolgimento di un generale esame di compatibilità con la normativa di riferimento dell’applicazione della commissione in esame da parte dell’intermediario, si precisa che, come già osservato da questo Collegio, è onere della banca dimostrare di aver compiuto l’istruttoria veloce, per ogni singola applicazione della relativa commissione, nonché di aver commisurato il relativo addebito ai costi medi a tale titolo sostenuti (Collegio di Roma, decisione nn. 592/15 e 3197/2014), onere che nella controversia in esame non è stato assolto.
In assenza della predetta prova da parte della resistente, si ritiene di dover riconoscere alla ricorrente il diritto alla restituzione di euro 112,46, somma corrispondente alle CIV percepite nel periodo in riferimento in contrasto con quanto prescritto dalla legge.
Non si ravvisano, invece, gli estremi per concedere la restituzione delle spese di spedizione delle raccomandate inviate dalla ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 1.918,46 a titolo di restituzione delle commissioni non dovute, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1