CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Comune di L’Aquila
SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO ORDINARIO E POST SISMA, IMPIANTI
SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE ZONA CENTRO DELL’AQUILA -ACCORDO QUADRO- | |
CUP: X00X0000000000000 | CIG:93583567AC |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI
Lavori a misura
Importi in euro | ||
1 | Importo esecuzione lavori a corpo, soggetto a ribasso | 708.282,66 |
2 | Oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso | 53.311,60 |
B | IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO (1 + 2 ) | 761.594,26 |
Il R.U.P. Xxx. Xxxxxx XXXXXXXX | Supporto al R.U.P. Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Geom. Xxxxx Xxxxxx Geom. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Sig. Xxxxxxx Xx Xxx |
TITOLO I – NORME RELATIVE ALL’ACCORDO QUADRO CAPO I – CONTENUTI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro
Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016 in base al quale saranno affidati a seguito di stipula di specifici contratti applicativi gli Interventi previsti nell’ACCORDO QUADRO PER LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ZONA CENTRO DELL’AQUILA.
Il presente accordo quadro stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili elencate negli elenchi prezzi;
- la durata dell’accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente
capitolato;
La tipologia delle prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro è contenuta negli elenchi prezzi e nel presente capitolato.
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti applicativi del presente accordo.
Con la conclusione dell’accordo quadro, l’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso. La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare lavori nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso.
Le prestazioni derivanti dall’accordo quadro saranno commissionate attraverso contratti applicativi nella forma disciplinata nel seguito del presente capitolato.
La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte della ditta equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’accordo quadro.
Zone d’intervento
Le zone d’intervento saranno tutte di proprietà comunale o comunque ricomprese in aree di competenza di quest’Amministrazione Comunale e interesseranno viabilità esistenti nella zona centro.
Gli interventi di cui trattasi possono essere riassunti come segue:
• risanamento, riqualificazione e manutenzione delle condizioni di sicurezza, sia veicolare che pedonale,
delle pavimentazioni delle sedi stradali;
• ripristino delle condizioni di decoro urbano attraverso il mantenimento dei manufatti deteriorati e/o
rovinati;
• risanamento, riqualificazione e manutenzione dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque
meteoriche;
• ripristino dello stato dei luoghi con messa in sicurezza delle aree interessate da movimenti franosi che
possono presentarsi lungo lo sviluppo delle strade;
• interventi si somma urgenza attinenti la viabilità pubblica che possono presentarsi con modalità imprevista e imprevedibile.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 - Durata dell'accordo quadro
L'accordo quadro avrà durata di 2 (DUE) a decorrere dalla firma dell’accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo 4. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi.
Art. 3 - Proroga dell’Accordo.
L’Ente si riserva la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a interventi manutentivi che si rendessero necessari. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale. L’impresa è obbligata ad accettare la proroga.
Art. 4 - Ammontare dell'accordo
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
Tabella n. 1
N. | OGGETTO | IMPORTI IN EURO | RIBASSABILE/ NON RIBASSABILE |
1 | IMPORTO DEI LAVORI | 708.282,66 | RIBASSABILE |
2 | ONERI DELLA SICUREZZA | 53.311,60 | NON RIBASSABILE |
B | IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO | 761.594,26 |
2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto dei ribassi percentuali offerti dall’appaltatore in sede di gara sugli importi:
- di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione dei lavori;
Non è soggetto a ribasso l’importo degli oneri di sicurezza, come determinato nella tabella di cui al comma 1, al rigo 2.
3. Ai sensi dell’articolo 32, co. 2, del Regolamento, l’incidenza delle spese generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1 è stato stimato dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:
a) incidenza delle spese generali (SG): 15 %;
b) incidenza dell’utile di impresa (UT): 10 %.
4. Ai sensi dell’articolo 23, co. 16, del Codice dei contratti, l’importo relativo ai costi della manodopera, pari a € 175.166,68 , è compreso nell’importo dei lavori di cui al rigo 1 della Tabella
n. 1.
In merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza ed al costo della manodopera, gli stessi saranno quantificati e redatti dalla Stazione Appaltante in base alla tipologia dell’intervento da eseguire.
Trattandosi di accordo che riguarda lavori, l’importo sopra indicato è complessivo e la ripartizione tra le due fattispecie dipenderà dalle concrete esigenze dell’Ente pur rimanendo nell’importo massimo suddetto.
Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate dall’Amministrazione nel corso dell’accordo quadro.
I contratti applicativi sono stipulati “a misura” ed il prezzo dei singoli contratti applicativi comprenderà tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d’arte.
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni, forniture e provviste risultano dall’applicazione dell’offerto ribasso percentuale all’Elenco prezzi unitari allegato al presente capitolato e comprendono:
a) materiali: tutte le spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli
pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori
compresi nell’opera;
d) altri adempimenti: ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizzazione dell’opera e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità
Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l’Elenco prezzi unitari, al netto dell’offerto ribasso percentuale, al computo metrico predisposto per ciascun affidamento aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza. Il singolo contratto applicativo potrebbe inoltre prevedere eventuali lavori di difficile valutazione da contabilizzarsi in economia. Il presente Capitolato stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti applicativi.
Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili
1. Le categorie di lavorazioni sono indicate nella seguente tabella:
categoria | descrizione | % | Importo lavori |
OG3 | Strade , autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari | 100,00% | 761.594,26 € |
0,00% | 0,00 € | ||
Totale | 100,00% | 761.594,26 € |
2. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento e in conformità all’allegato «A» al medesimo Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG3 per un importo pari a € 761.594,26, classe III°
Art. 6 – Criterio di aggiudicazione dell’accordo
Il presente accordo quadro di durata di anni due sarà affidato, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, mediante applicazione del criterio del prezzo più basso per contratti da stipulare a misura, secondo i disposti dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D. L. 16 luglio 2020 n. 76, “Decreto Semplificazione” convertito in Legge n. 120/2020 e s.m.i. apportate dalla legge 108/2021 art 5. La ditta partecipante alla gara di accordo quadro dovrà formulare una percentuale di sconto che sarà applicata sulle voci dell’elenco prezzi contenute nel Prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Abruzzo aggiornamento 2022 approvato con D.G.R. n. 344 del 27.06.2022, pubblicato sul B.U.R.A.T. Speciale n. 91 del 06.07.2022, che si considera facente parte integrante del presente capitolato.
Il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato agli importi dei lavori oggetto di successivi contratti applicativi.
Art. 7 - Descrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro
Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro possono riassumersi, in modo indicativo non esaustivo, come appresso, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
Le prestazioni saranno dislocate sul territorio comunale e potranno svolgersi con attivazione parallela di singoli cantieri, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.
Gli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro hanno ad oggetto “SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE ZONA CENTRO DELL’AQUILA”.
Gli interventi di manutenzione riguardano a titolo ESPLICATIVO E NON ESAUSTIVO le seguenti lavorazioni:
• Realizzazione di risanamenti e ripristini delle pavimentazioni stradali;
• Fresatura di pavimentazione stradale;
• Fornitura e stesa di conglomerati bituminosi di varie pezzature;
• Fornitura della pavimentazione in materiale lapideo e betonelle;
• Eliminazione di pavimentazione in materiale lapideo e riutilizzo del materiale integro rimosso;
• Ripristino segnaletica stradale;
• Realizzazione di nuova segnaletica verticale e orizzontale;
• Realizzazione di barriere stradali;
• Realizzazione di muretti di recinzione;
• Interventi di riqualificazione di aree pertinenziali.
Art. 8 – Forma dell’accordo quadro e dei contratti applicativi.
Il contratto di accordo quadro sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario dopo che l’aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.lgs. 50/2015 e dopo che siano trascorsi i termini di cui all’art. 32, c. 9 salvo il caso previsto dal successivo comma 10 lett. a) del medesimo decreto.
La ditta aggiudicataria dell’accordo quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.
Qualora l’Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere all’incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 9 - Documenti contrattuali
Xxxxx parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:
1) il presente Capitolato Speciale;
2) l’elenco prezzi unitari del prezzario regionale della Regione Abruzzo;
Art. 10 - Modalità e Tempi di stipula dei contratti applicativi
Come previsto all’art. 1, all’interno dell’accordo quadro, i singoli lavori sono affidati mediante contratti di appalto applicativi che rappresentano a tutti gli effetti appendice all’accordo quadro. I singoli contratti conterranno tutti i termini dei lavori da eseguire, l’importo complessivo, i tempi di consegna dei lavori, la durata dell’esecuzione, il computo metrico, ed i luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori.
A tal fine durante la vigenza del presente accordo quadro l’Amministrazione potrà procedere all’approvazione di progetti esecutivi o definitivi per l’appalto, anche sotto forma di perizia tecnica da porre alla base dei contratti applicativi. Sarà sua esclusiva facoltà, senza che l’Aggiudicatario possa
vantare diritti alcuno, affidare l’esecuzione delle opere all’Aggiudicatario stesso con la modalità del contratto applicativo del presente accordo quadro.
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell’Aggiudicatario di una pluralità di contratti applicativi, resta in capo all’Aggiudicatario l’onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato d’Oneri e di quanto offerto per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall’Aggiudicatario/appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.
Nel caso il progetto predisposto dall’Amministrazione sia ricondotto al presente accordo quadro i prezzi unitari utilizzati saranno quelli già risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’Aggiudicatario. Per ciascun progetto sarà individuato il relativo Responsabile del Procedimento nonché nominato il Direttore Lavori ed eventualmente il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione qualora necessario ai sensi del D.lgs. 81/2008 e smi.
Il Dirigente competente avrà cura di comunicare all’Aggiudicatario il progetto approvato per l’appalto, inviandone contestualmente copia, ed indicando il nominativo del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori. Entro 10 gg dall’intervenuta comunicazione l’Aggiudicatario dovrà fornire al RUP le informazioni necessarie al successivo perfezionamento del contratto applicativo (comunicazione degli eventuali consorziati esecutori, richieste di subappalto qualora si tratti di attività necessarie all’avvio del cantiere, nonché le eventuali dichiarazioni relative al permanere del possesso dei requisiti, …).
L’Amministrazione procederà, entro un termine non inferiore a gg 15, previa verifica del permanere del possesso dei requisiti, ad affidare i lavori. A seguito dell’intervenuto affidamento il Dirigente competente inviterà l’Appaltatore alla stipula del relativo contratto applicativo, prima della data fissata per la stipula l’Appaltatore dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza, la polizza assicurativa di cui all’art 19. L’esecuzione dei lavori deve avere inizio dopo la sottoscrizione da parte della Ditta appaltatrice del contratto di appalto applicativo, fatte salve le consegna dei lavori di manutenzione ordinaria o le ipotesi di lavori d’urgenza di cui all’art. 22, in attesa della firma del contratto; dalla data di tale sottoscrizione decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il contratto la Direzione dei Lavori gli assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio (non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15), trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto di appalto e di disporre la risoluzione anche del contratto di accordo quadro e di procedere alla esecuzione d'ufficio disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.
Qualora sia indetta una nuova procedura per la conclusione di nuovo Accordo Quadro, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile; il DURC è altresì acquisito direttamente dalla stazione appaltante in ogni fase in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
I singoli contratti applicativi dell’accordo quadro saranno stipulati secondo le modalità previste dalla legge.
Ai sensi dell’art. 32, c.10 lett.b) del X.Xxx. 50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l’affidamento delle singole lavorazioni e pertanto i singoli lavori potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto stesso.
Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti di appalto sono a carico dell’Impresa appaltatrice.
Art. 11 – Documentazione
La ditta aggiudicataria dell’accordo quadro dovrà rimettere, prima dell'inizio delle singole prestazioni la seguente documentazione:
a) Documento di analisi e valutazione dei rischi; (DVR)
b) Procedura di lavoro relativa alle attività manutentive descritte nel computo metrico;
c) Istruzione di lavoro in sicurezza relativa alle attività manutentive descritte nel computo metrico;
d) Dichiarazione su carta intestata, aziendale con dettaglio dei dipendenti incaricati e riepilogo dell'attività formativa ed informativa in ambito sicurezza e salute sui luoghi di lavoro già eseguita.
e) P.O.S. redatto ai sensi della vigente normativa.
Art. 12 - Cessione del contratto
E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’accordo quadro e dei contratti da esso derivanti.
Art. 13 - Imposte e oneri fiscali.
Il corrispettivo offerto dalla Ditta è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l’eccezione dell’IVA che è a carico della stazione appaltante.
Art. 14 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere
L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del DM n. 145/00, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del DM n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del DM n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio dei rappresentanti legali così come previsti del medesimo articolo deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.
Art. 15 - Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D. Lgs. 50/2016. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18 e 19 dell’articolo 48 del D. Lgs. 50/2016.
TITOLO II – NORME COMUNI RELATIVE AI CONTRATTI APPLICATIVI CAPO I – GARANZIE
Art. 16 – Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria con le modalità e alle condizioni di cui al bando e al disciplinare di gara, o alla lettera di invito.
2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, in conformità all’articolo 93 del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione, ad eccezione del caso in cui l’offerente sia una microimpresa, una piccola o una media impresa o un raggruppamento o un consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, da piccole o da medie imprese, ai sensi dell’articolo 93, co. 8, del Codice dei contratti.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.
Art. 17 – Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva", a scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del succitato decreto, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è costituita a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. La garanzia fideiussoria è prestata, a scelta dell'appaltatore, dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3 del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario o dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
7. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
8. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il restante 20% cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
9. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 18 – Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, ultimo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9000. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è inoltre ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto dell’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 (lavori di importo non superiore a
150.000 euro, aggiungere) o da separata certificazione ai sensi del comma 1.
6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.
Art. 19 - Assicurazioni a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 103, co. 7, del Codice dei contratti, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 15, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, eventualmente verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
La polizza deve inoltre assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Ministro Attività Produttive n. 123/2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata, così distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% (cento percento) dell’importo contrattuale;
partita 2) per le opere preesistenti: 100% (cento percento) dell’importo contrattuale;
partita 3) per demolizioni e sgomberi: 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.
4. Ai sensi dell’articolo 103, co. 7, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T./R.C.O.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e un massimo di euro 5.000.000 (cinque milioni/00).
5. La polizza R.C.T./R.C.O. dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori ed alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore e chiunque e a qualsiasi titolo si trovi all’interno del cantiere, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
o la Direzione Lavori, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti della Stazione Appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
o tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all'obbligo di assicurazione, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;
o i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle Ditte fornitrici;
o il personale dipendente delle ditte appaltatrici, il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante.
6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni in relazione sia all’assicurazione «Contractors All Risks» sia alla garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
7. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
8. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo; a tale scopo:
a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata
al D.M. Ministro Attività Produttive n. 123/2004;
b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;
c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 6 e 7.
9. Le polizze di cui ai precedenti commi devono essere estese oltre che all’ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell’Appaltatore stesso, e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante. L’Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l’operatività in ogni circostanza.
CAPO II - SUBAPPALTO
Art. 20 - Sub appalto.
1. Per quanto attiene alla progettazione esecutiva non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
2. In materia di subappalto e subcontratti per la realizzazione dei lavori si applicherà l’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e come in ultimo modificato dall'articolo 49, comma 2, della legge n. 108 del 2021 e dalla L. 238/2021.
3. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle condizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
4. Il contratto di subappalto deve essere corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto applicativo affidato e deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici; non saranno autorizzati subappalti qualora nel relativo contratto:
• non si rilevino chiaramente le lavorazioni affidate, sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo, o ogni singolo prezzo praticato al sub-appaltatore non sia espressamente riferito ad una voce degli EPU;
• in caso di fornitura del materiale a cura dell’Appaltatore ovvero in caso di prestazione parziale rispetto al singolo prezzo dell’EPU, non sia specificata l’incidenza della prestazione parziale rispetto al prezzo dell’EPU; in questo caso il RUP/DL verificheranno l’attendibilità dello scorporo riportato nel contratto del prezzo di EPU di riferimento.
5. L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni della L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
6. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il DL e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; a tal fine, l’appaltatore è obbligato a fornire al DL tutte le informazioni e documenti, anche contabili, che lo stesso reputi necessari, in relazione ai rapporti intercorrenti con i subappaltatori.
b Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le impre se subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo sta bilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzi- dette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d nei contratti di subappalto - così come in qualsiasi subcontratto riconducibile alle fattispecie previste dal comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti - dovrà essere inserita, pena nullità del contrat to stesso, una apposita clausola con la quale entrambi i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3 della legge 136/2010; al riguardo, l’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale competente per territo- rio, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
e nei contratti di subappalto dovrà obbligatoriamente essere inserita una clausola con la quale il subappaltatore si impegna a consegnare direttamente alla stazione appaltante tutte le certificazioni e la documentazione di legge relative ai materiali, apparecchiature e impianti utilizzati nell’ambito delle lavorazioni subappaltate;
f le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante:
▪ contestualmente alla richiesta di subappalto, il Piano Operativo di Sicurezza per l’approvazione, prima dell’inizio dei lavori, come specificato all’Art. 53. Tale Piano Operativo andrà trasmesso anche al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In caso di sub affidamenti, il Piano Operativo di Sicurezza andrà trasmesso solo al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per l’approvazione, mentre alla Stazione appaltante andrà semplicemente comunicata tale trasmissione, così come indicato sempre all’Art. 53;
▪ prima dell’inizio dei lavori in subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia allo sportello
unico previdenziale;
▪ ad ogni stato di avanzamento lavori e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, il prospetto dei subappalti e delle forniture affidati, riportante l’oggetto e l’importo delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, cottimista o fornitore, alla data di maturazione del SAL;
g i lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
h Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
▪ di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
▪ di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
▪ che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti.
7. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
8. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
9. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della SA per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stessa SA da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni, da chiunque avanzate, in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
00.Xx subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
00.Xx sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti, s’intende equiparato al subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forni- ture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub- affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi, l’importo e l’oggetto del subcontratto.
Art. 21 - Distacco di manodopera
Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
Nel caso in cui il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. In tutti gli altri casi provvede l’appaltatore al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti ed è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. La Stazione appaltante provvede altresì al pagamento dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
Art. 22 - Responsabilità in materia di subappalto
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del D.lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 51 del presente Capitolato, ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con tempistiche sufficienti a consentire adempimenti amministrativi minimi (verifiche in materia di antimafia, denuncia di nuovo lavoro, acquisizione DURC, notifica preliminare, approvazione del POS, ecc.) nonché per le finalità di cui al Protocollo di Legalità.
5. Ai sensi dell’articolo 105, co. 3, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 51 del presente Capitolato non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
6. I progettisti dell’Appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione se non nei limiti di cui all’articolo 31, co. 8, del Codice dei contratti; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, in quanto compatibili; in caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione il comma 3.
Art. 23 - Pagamento dei subappaltatori
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice di contratti, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, al fornitore, l’importo dovuto per le prestazioni, nei seguenti casi:
8. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa (così come definite
all’art. 3, lettera aa) del Codice;
9. in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
00.xx richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente.
00.Xx di fuori dei casi previsti dal precedente comma 1, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, con le eccezioni di cui al presente articolo.
00.Xx tutti i casi, per ogni Stato di Avanzamento Lavori, alla fattura dovrà essere allegato un prospetto dal quale risulti l’elenco dei subappaltatori che hanno effettuato lavorazioni nel SAL di riferimento, con l’importo delle lavorazioni eseguite da ciascuno. Il prospetto dovrà essere controfirmato dal DL e da tutti i subappaltatori presenti nell’elenco.
13.Quando la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto al comma 2, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, l’appaltatore è tenuto a far pervenire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dal ricevimento di ciascun pagamento, le fatture quietanziate dei subappaltatori che hanno eseguito lavori nel SAL di riferimento. In caso di inadempimento, a prescindere dai termini di pagamento eventualmente pattuiti tra appaltatore e subappaltatore, la Stazione Appaltante procederà a pagare direttamente il subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 13, lettera b) del Codice.
14.Nel caso di DURC non regolare relativo al subappaltatore, si procederà secondo le modalità di cui all’Art. 57 in quanto compatibile.
00.Xx sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, come introdotto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
00.Xx sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice Civile, in quanto applicabili, tra la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
17.all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento
dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto;
18.all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltato- re, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
19.alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
20.all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all’appaltatore.
CAPO III – TERMINI DI ESECUZIONE
Art. 24 - Consegna e inizio dei lavori
Per quanto attiene ai lavori previsti nel presente capitolato di accordo quadro l’esecuzione degli stessi potrà avere inizio dopo la sottoscrizione del contratto applicativo derivante dal presente accordo, che rappresenta appendice all’accordo quadro e che riporterà i tempi per la consegna dei singoli lavori, da effettuarsi previa convocazione dell’esecutore.
É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
La stazione appaltante si riserva il diritto di consegnare i singoli lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
La Stazione Appaltante, in relazione alla peculiarità delle opere oggetto del presente appalto, e delle specifiche necessità legate al funzionamento dei singoli immobili e impianti, potrà modificare l’ordine dei lavori indicando le priorità nell’esecuzione delle opere per i singoli immobili o impianti, senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione appaltante.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. Tutti i lavori affidati dovranno essere condotti in modo che le opere siano complete e pronte all'uso a cui servono entro i termini che saranno di volta in volta fissati dal contratto di appalto specifico. In caso di mancato rispetto per colpa dell'Impresa appaltatrice dei termini di ultimazione e di consegna dei singoli interventi, la stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.
Non costituiscono motivo di mancata o continuativa conduzione dei lavori appaltati a seguito del presente accordo quadro secondo il relativo programma o ritardata ultimazione degli stessi:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che
siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
e) previsti dal presente capitolato;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui al presente Capitolato, né per l’eventuale risoluzione dell’accordo quadro.
Per quanto attiene ai lavori, i singoli interventi verranno richiesti mediante comunicazione scritta, a mezzo fax o e-mail sottoforma di ORDINE DI SERVIZIO
All’atto della richiesta gli interventi saranno indicati con il relativo grado di urgenza:
- lavori programmati: l’esecuzione dei lavori dovrà avere inizio entro 3 giorni naturali e consecutivi
dalla data di comunicazione
- lavori urgenti: l’esecuzione dei lavori dovrà avere inizio entro 24 ore dalla data di comunicazione
- lavori di massima urgenza/emergenza: l’esecuzione dei lavori dovrà avere inizio entro 2 ore dalla data di comunicazione
Art. 25 – Lavoro notturno e festivo
Ferme restando le disposizioni previste dall’art. 27 del DM 145/2000, ove l’esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dell’appalto nel tempo prefisso per cause non ascrivibili all’appaltatore o in caso di interventi di particolare ed eccezionale urgenza, la stazione appaltante potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l’appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni.
Art. 26 - Sospensioni e proroghe
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante
in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, D. Lgs. 50/2016; nessun indennizzo spetta
all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. 207/2010.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.
Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del presente articolo in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
Per quanto attiene le operazioni di manutenzione ordinaria delle strade non potranno avere luogo sospensioni dei cantieri, se non espressamente autorizzate dalla direzione lavori, e gli stessi dovranno essere portati a termine operando continuativamente al fine di limitare nel tempo i disagi alla circolazione stradale.
Art. 27 - Penali
Per quanto attiene gli interventi previsti nel presente capitolato nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere nei singoli lavori attivati con le modalità indicate nel presente Capitolato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale nella misura dell’uno per mille dell’ammontare relativo al singolo contratto.
Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.
La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
Per quanto attiene gli interventi indicati nel presente capitolato le penali di cui ai commi precedenti si applicano in caso di mancato rispetto delle tempistiche per l’inizio dei lavori previste all’art. 22 del presente capitolato e sono riferite all’importo complessivo dell’appalto.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il DLgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.
Nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro l’amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare casi specifici di applicazione delle penali derivanti da peculiarità dei lavori o servizi in affidamento.
L’applicazione delle penali avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o
raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie
controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti
entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dal primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell’evento da cui scaturisce la penale, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.
Art. 28 - Risoluzione dell’accordo quadro
Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.
Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso.
L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi:
a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro;
b. in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di
sequestro, pignoramento, ecc. a carico della ditta aggiudicataria;
c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro;
d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta firmataria l’accordo, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
e. quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
f. sospensione o rallentamento delle prestazioni negli appalti derivanti dal presente accordo quadro;
g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte ed in conformità del contratto di appalto di tutto
o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto nella stessa;
h. ottenimento per due volte consecutive di un DURC che segnali una inadempienza contributiva;
i. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i. nei diversi cantieri attivati in forza degli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro.
Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.
La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R e in tale caso la Stazione Appaltante, potrà concludere l’accordo con il concorrente che avrà formulato la migliore offerta in graduatoria dopo le ditte con le quali è già siglato l’accordo.
La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento i lavori ordinati ed in essere alla data in cui è dichiarata.
Art. 29 - Recesso dall’accordo quadro e dai contratti derivanti
La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’accordo quadro e dai contratti da esso derivanti previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
Art. 30 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma
Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del DPR 207/2010, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali indicati nel contratto di appalto, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del Dlgs. n. 81/2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
Durante l’esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei avori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.
CAPO IV - ACCORDI BONARI E CONTROVERSIE
Art. 31 – Accordo bonario e transazioni
Ai sensi dell’articolo 205, del Codice, se, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni:
a) Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo precedentemente indicato, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
b) Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
c) Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore precedentemente indicato.
d) Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al punto b, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale istituita presso l’ANAC l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto.
Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al punto b.
e) L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo
xxxxxxx è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
Art. 32 – Definizione delle controversie.
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 comma 6 bis del D.lgs 50/2016, l’impresa può istaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
CAPO V – NORME TECNICHE E PREZZI
Art. 33 - Norme per la misurazione e valutazione delle opere.
I lavori saranno valutati a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio.
Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere e, comunque, di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.
Pertanto l’Appaltatore nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente capitolato, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.
Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisionale necessaria (ponteggi, piani di servizio, trabattelli, puntellazioni, ecc.), ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l’utile per l’Appaltatore.
Le misure dei lavori ed altri rilievi dovranno essere presi da un incaricato della stazione appaltante in contraddittorio con un rappresentante dell’impresa ed i dati relativi dovranno essere riportati su apposito libro delle misure.
L'Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione dei Lavori di provvedere, in contraddittorio con essa, a quelle misure d'opere e somministrazioni che successivamente, con il procedere dei lavori, non si potessero più accertare, come pure alla pesatura e misurazione di tutto ciò che dovesse essere posato e misurato prima del collocamento in opera.
La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto e precisato nel computo metrico dei lavori da eseguire.
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione delle manutenzioni, delle forniture e posa in opera, e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.
Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla stazione appaltante.
I noleggi non saranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva dalla stazione appaltante. I prezzi per i materiali a piè d’opera servono per la
formazione di nuovi prezzi; in detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i
materiali a piè d’opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell’Impresa.
Le manutenzioni devono essere effettuate a perfetta regola d’arte secondo i dettami ultimi della tecnica ed i materiali forniti devono essere rispondenti a quanto determinato nel capitolato speciale e nel contratto; tutte le opere e tutte le forniture che a giudizio della stazione appaltante non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell’Impresa. La consuetudine o preventivi accordi detteranno le norme per tutti gli altri eventuali casi non contemplati.
Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Per quanto attiene la manutenzione ordinaria delle strade l’appaltatore è tenuto a provvedere settimanalmente a trasmettere al committente la rendicontazione puntuale dei lavori e servizi eseguiti, provvedendo a dettagliare la descrizione dell’intervento, le date di esecuzione, l’elenco delle lavorazioni con riferimento alle voci di elenco prezzi, i prezzi unitari ed i totali complessivi.
La Direzione lavori e dell’esecuzione provvederà alla valutazione puntuale della congruità della rendicontazione sulla base delle verifiche effettuate e della tipologia di interventi eseguiti. La successiva emissione delle fatturazioni potrà avere luogo solamente a seguito di approvazione della rendicontazione da parte della Direzione Lavori e dell’esecuzione come indicato nel presente capitolato.
Art. 34 - Elenco dei prezzi unitari.
Nel Prezzario delle Opere Pubbliche Regione Abruzzo facente parte integrante e sostanziale del presente capitolato sono riportati i prezzi unitari in base ai quali, al netto del ribasso offerto, saranno pagati i lavori, le somministrazioni ed i servizi oggetto dei singoli appalti specifici. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli si intendono compresi:
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per dotare gli stessi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso, accessori
ecc., tutto come sopra;
d) per i lavori a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. I vari titoli dell’elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie opere, possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie opere si intendono finite completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto “chiavi in mano”, e secondo la perfetta regola d’arte, secondo il migliore uso del luogo, secondo le modalità di esecuzione descritte nel presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.
Art. 35 - Forniture a piè d’opera
Il prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre la fornitura degli stessi, ogni altro onere per il trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti alla ditta nel luogo stabilito dalla Direzione dei Lavori. I materiali in provvista verranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di elenco prezzi.
Art. 36 - Lavori eventuali non previsti – nuovi prezzi
Resta stabilito che qualora la Direzione dei Lavori disponga l’esecuzione di manutenzioni o forniture non comprese nell’elenco prezzi contrattuale, queste verranno compensate come disposto dalle vigenti disposizioni di legge. I nuovi prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso di gara contrattuale. I nuovi prezzi si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, al momento della stipula del contratto, ed a tutto suo rischio; essi rimarranno pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi eventualità, per il periodo di vigenza del presente accordo quadro.
Art. 37– Invariabilità dei prezzi
Nel corso del presente appalto non si procederà alla revisione dei prezzi e non si applicherà il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile.
CAPO VI – DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 38 - Anticipazione e relativa fideiussione
Ai sensi dell’art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori di ciascun contratto applicativo viene corrisposto all’appaltatore un’anticipazione del prezzo calcolata nella misura del 20 per cento del valore stimato dell’appalto. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art. 39 - Pagamenti in acconto
Per quanto attiene i lavori di manutenzione straordinaria, le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunga un importo non inferiore ad € 80.000,00 comprensivo delle opere e lavorazioni per sicurezza:
a) al netto del ribasso d’asta contrattuale;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
c) al netto della ritenuta di cui al paragrafo successivo;
d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui sopra:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del D.P.R. 207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
……………………» con l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. 207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e conformemente alle disposizioni di cui alla L. 244/2007 e del D.M. 55/2013.
Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al presente articolo.
Se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 3,00 % (tre per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 31. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore;
b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di
subappalto o subcontratti;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) ai sensi dell’articolo 48‐bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al
D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del Codice.
In caso di opere in appalto riguardanti interventi di manutenzione ordinaria non predeterminati nel tempo e nella quantità la contabilizzazione avrà luogo su base mensile indipendentemente dall’importo raggiunto.
Art. 40 - Conto finale e pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, costituita ai sensi del precedente art. 37.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
Il certificato di pagamento è rilasciato entro 90 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 46 e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Il pagamento della rata di saldo avverrà previa:
a) Presentazione di polizza fidejussoria di cui all’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l’assunzione di definitività della medesima;
b) Presentazione, da parte dell’appaltatore, entro max 20 gg. dalla data dell’ultimo intervento delle fatture quietanzate di eventuali subappaltatori e/o sub fornitori operanti in cantiere (art. 118 comma 3 del Codice);
c) Presentazione di regolare fattura fiscale Si precisa che, ai fini di fornire data certa al ricevimento della fattura, la stessa dovrà pervenire alla casella di posta elettronica certificata del Comune dalla casella di posta certificata del creditore con chiara indicazione del servizio comunale competente alla liquidazione. In caso di spedizione dall’indirizzo di posta NON certificata del creditore o con altri mezzi (posta ordinaria, fax, …..), farà fede la data di acquisizione al protocollo generale dell’Ente.
L’Appaltatore è consapevole ed accetta che il termine per il pagamento della rata di saldo decorrerà solo ad intervenuta presentazione della documentazione indicata alle precedenti lett. a), b) e c) da parte sua in forma completa.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 41 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e saldo
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi degli artt. 39 e 40 del presente Capitolato Speciale d’Appalto e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita per legge. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita per legge.
Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 38 del presente Capitolato Speciale d’Appalto per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 42 – Clausole di revisione dei prezzi
1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 che precede ed in deroga all’art. 106, comma 1 , lettera a), quarto periodo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 5 % (cinque per cento) rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con il decreto di cui all’art. 29, comma 2, secondo periodo del D.L. 4/2022, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nella misura del 80 % (ottanta per cento) della percentuale eccedente il 5% (cinque per cento), alle seguenti condizioni:
a. le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b. all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), la stazione appaltante non può procedere a compensazione in aumento assumendo o utilizzando impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante medesima, salvo quanto previsto al comma 8 dell’art. 29 del D.L. 4/2022 limitatamente alle tipologie di opere previste in tale richiamata disposizione;
c. la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto ministeriale di cui al comma 2, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d. le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del
R.U.P. in ogni altro caso;
e. sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta; f. la compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del relativo decreto ministeriale di cui al comma 2, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in ordine alle modalità di revisione prezzi si rinvia al disposto dell’art. 29 del D.L. 4 /2022.
Art. 43 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 27, commi 1 e 2, e 28, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 27, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
CAPO VII – ESECUZIONE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Art. 44 - Direzione dei lavori e ordini di servizio
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il compito fra l’altro di emanare le opportune disposizioni, alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione dei lavori avvenga a regola d'arte ed in conformità al progetto.
Il Direttore dei Lavori potrà incaricare altre persone che potranno accedere in ogni momento al cantiere al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.
I controlli e le verifiche effettuate nel corso dei lavori dalla Direzione dei Lavori non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla conduzione del cantiere, alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelle ad esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori.
La Direzione Lavori avrà la facoltà di rifiutare materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suo fornitori.
Avrà pure la facoltà di vietare la presenza dei fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione Lavori stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture od all'assolvimento delle mansioni loro affidate.
L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere.
Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito.
E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato.
L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la stazione appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune
in merito all'ordine impartitogli. L'Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi dal Direttore dei Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per la firma dei libretti contabili e per eventualmente collaborare alla compilazione dei conti cauzionali e di liquidazione.
Per quanto attiene la manutenzione ordinaria delle strade l’appaltatore è tenuto a tenere costantemente informata la Direzione Lavori dei programmi di intervento e delle tempistiche previste, richiedendo tempestivamente indicazioni tecniche eventualmente necessarie per l’esecuzione dei lavori. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.
Art. 45 – Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore e Responsabilità tecnica
L’Appaltatore, dovrà dare mandato della conduzione dei lavori a persona (Direttore di cantiere o Capo cantiere) di dimostrabile qualifica professionale, di riconosciuta competenza, anche e soprattutto sotto il profilo tecnico, di dimostrabile esperienza nel settore specifico dei lavori oggetto dell’accordo quadro, il quale abbia doti di responsabile autonomia e si dimostri disponibile ed adeguato a colloquiare con la Direzione Lavori ed il Personale della stazione appaltante. L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, deve dare comunicazione scritta del nominativo alla stazione appaltante.
Il Direttore di cantiere o Capo cantiere deve, per tutta la durata degli appalti affidati, garantire la presenza continua sul luogo dei lavori. Tale persona assume, nei confronti della stazione appaltante, della
Direzione Lavori, degli eventuali subappaltatori e di ogni competente Autorità, la responsabilità dell’esecuzione dell’appalto ed il rispetto di ogni relativo obbligo contrattuale.
La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del Direttore di cantiere o Capo cantiere, previa motivata comunicazione all’Appaltatore.
Analogamente, il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere o Capo cantiere, così anche come del personale dell’appaltatore, per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore, tramite il Direttore di cantiere o il Capo cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere relativo ai singoli appalti aggiudicati derivanti dall’accordo quadro.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. Il personale che l’Appaltatore destinerà ai lavori dovrà essere costantemente, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti dal contratto.
Art. 46 – Prove e verifiche nel corso dell’esecuzione
L'impresa nel corso degli appalti aggiudicati in forza del presente accordo quadro, sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare. I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate della stazione appaltante, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità. I risultati ottenuti nei laboratori incaricati delle verifiche saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti del presente Capitolato. La direzione dei lavori o l’organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali o componenti; in tal caso le relative spese sono poste a carico dell’appaltatore.
L'Impresa non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.
Art. 47 - Ultimazione dei lavori
Per quanto attiene ai lavori di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 199 del DPR 207/2010, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
Per quanto attiene i lavori di manutenzione ordinaria delle strade l’appaltatore è tenuto a dare specifica e tempestiva comunicazione scritta, mediante fax o e-mail, alla direzione lavori in merito all’ultimazione di ogni singolo intervento richiesto, al fine di consentire alla Direzione Lavori di essere sempre costantemente informata sullo stato di completamento degli interventi.
Art. 48 - Presa in consegna dei lavori ultimati
Nei soli casi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 230 del DPR 207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.
Per quanto attiene gli interventi eseguiti, la presa in consegna da parte della stazione appaltante avviene in forma automatica decorso il termine di 30 gg. dalla data di comunicazione di ultimazione del singolo intervento posto che non si verifichino situazioni od inconvenienti tali da richiedere ulteriori interventi per garantire la perfetta e completa esecuzione a regola d’arte.
Nel periodo intercorrente tra l’ultimazione lavori e la presa in consegna automatica l’appaltatore rimane responsabile del cantiere sia in termini di sorveglianza che di eventuale ulteriore manutenzione.
Art. 49 – Certificato di regolare esecuzione
Per quanto attiene i lavori oggetto del presente accordo Quadro, in ragione dell’importo complessivo dei lavori, il collaudo finale è costituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, verrà emesso al termine del periodo di riferimento del singolo contratto applicativo.
Art. 50 – Sicurezza nei cantieri
La Ditta appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti. L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i. Inoltre, prima della stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà fornire dimostrazione del possesso, da parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di idoneità tecnica e di formazione per il primo soccorso. I corsi dovranno essere ripetuti periodicamente come da previsioni di legge. Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento ai rischi concernenti l’attività lavorativa in oggetto.
Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri. Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata al Responsabile della stazione Appaltante primo dell’attivazione dei singoli cantieri.
Dovrà altresì essere indicato, a questa Amministrazione, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.
Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata a questa Amministrazione che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato. In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo l’appaltatore ha i seguenti obblighi:
- disporre ed esigere che i propri dipendenti:
a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle
lavorazioni ed operazioni effettuate;
b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo ecc) siano
efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l’incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.
Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell’avvenuta formazione relativamente al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l’approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell’uso.
Questa Amministrazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia dell'Amministrazione che delle autorità competenti.
Prima dell’inizio dell’appalto l’impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare un incontro con il RSPP dell’Amministrazione in data da concordare fra le parti.
Prima dell’inizio del lavoro, l’Impresa appaltatrice dovrà presentare alla stazione appaltante il proprio piano di lavoro e sicurezza oltre che il proprio documento di analisi e valutazione dei rischi, ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008
precisando che non si prevedono interferenze relative alle previsioni dell’art. 26 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi.
A tal fine l’Impresa dovrà procedere, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, in collaborazione con la stazione appaltante, ad un’attenta visita delle aree di intervento, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza del lavoratori, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e all'opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito al lavoro.
Costituisce compito precipuo della Ditta appaltatrice, la elaborazione e l’aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.
Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 e smi questa stazione appaltante provvederà all’immediata revoca dell’appalto.
Art. 51 – Xxxxx a cose e persone.
La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei all’amministrazione. L’impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
L’Amministrazione sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente. L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla Amministrazione Appaltante alla presenza di delegati dell’Impresa.
A tale scopo l’Amministrazione comunicherà con sufficiente anticipo all’Impresa il giorno e l’orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Impresa di intervenire nella stima.
Qualora l’Impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, l’Amministrazione provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Impresa.
Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso l’Ente.
CAPO VIII - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 52 - Obblighi e oneri a carico dell’impresa.
1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento al presente Capitolato, al Capitolato Speciale d’appalto parte seconda – qualità e provenienza dei materiali e modalità di esecuzione dei lavori nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal Capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
mate xxxxx di rifiuto lasciati da altre ditte;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore dei Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati e illuminati;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche, in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
t) provvedere agli adempimenti della L. n. 1086/1971, al deposito della documentazione presso
l’ufficio competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
u) il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo delle opere;
x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
aa)effettuare la manutenzione mensile delle attrezzature impiegate nel cantiere (per tali “attrezzature” intendendosi quelle elencate nell’Accordo sancito il 22 febbraio 2012 in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativo all’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione dei lavoratori incaricati dell’uso di tali attrezzature), ed in particolare dei dumper (autoribaltabili a cingoli) ivi impiegati, e di certificarne l’assolvimento mediante attestazione del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza, anche ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.lgs. 81/2008;
bb)l’eventuale svolgimento di analisi dovrà essere eseguito presso laboratori autorizzati all’esecuzione e certificazione delle stesse.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dall’Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, co. 2, lett. c), del Regolamento.
5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell’importo contrattuale, trova applicazione l’articolo 161, co. 13, del Regolamento. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 166 del Regolamento.
6. Ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento, sono a carico dell’Appaltatore le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altra spesa accessoria.
Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'Appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato, non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al Direttore dei Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori;
e) a informare preventivamente la stazione appaltante in merito a qualsiasi acquisto di forniture servizi e lavori connessi con l’appalto, nonché a trasmettere alla Stazione Appaltante i dati relativi ai predetti fornitori.
2. L’Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico- informatico. L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.
3. L’Appaltatore deve produrre alla Direzione Lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Direzione Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art.54 - Pari opportunità, inclusione persone con disabilità, contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.
1. Ai sensi dell´art. 47, comma 2 del DL n. 77/2021 l’appaltatore, se occupa oltre cinquanta dipendenti deve produrre, a pena di esclusione dalla gara, al momento di presentazione della domanda di partecipazione dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale che esso è tenuto a redigere ai sensi dell’articolo 46 del codice dele pari opportunità di cui al decreto 11/04/2006 n.198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.
2. Ai sensi dell´art. 47, comma 3 del DL n. 77/2021, l´appaltatore, diverso da quelli indicati all´art. 49, comma 1 D.lgs. 198/2006, che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, è tenuto a consegnare all´Amministrazione committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita´, dell´intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La mancata produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’art 47, comma 6 del DL n.77/2021. La violazione dell’obbligo di cui sopra determina, altresì, l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell´Unione europea (art. 47, comma 6, del DL n. 77/2021).
3. Ai sensi dell´art. 47, comma 3 bis del DL n. 77/2021 l’appaltatore che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n.68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell’impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione dell’offerta. La mancata produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali di cui
all’art 47, comma 6 del DL n.77/2021 2021 pari allo 1 ‰ (1 per mille) dell’importo netto contrattuale.
4. Ai sensi dell´art. 47, comma 4, l’appaltatore ha l’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e femminile. In caso di inadempimento, l’Amministrazione committente applica la penale pari allo 1 ‰ (1 per mille) dell’importo netto contrattuale.
5. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nel cantiere, nella realizzazione di opere edili ed affini, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edilizia stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (nonché la derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale, regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attività non riconducibile al settore delle costruzioni; b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
6. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti di cui al presente Capitolato.
7. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della L. n. 133/2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
8. Ai sensi degli articoli 18, co. 1, lett. u), 20, co. 3 e 26, co. 8, del D.lgs. n. 81/2008 nonché dell’articolo 5, co. 1, primo periodo, della L. n. 136/2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
9. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori.
10. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
TITOLO III – DISPOSIZIONI TECNICHE QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI IN GENERALE
CAPO I - MATERIALI
Art. 51 – Qualità e provenienza dei materiali
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità della specie, e rispondano ai requisiti appresso indicati. Quando la Direzione dei Lavori avràrifiutata qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile, non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere allontanati dalla sededel lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.
a) ACQUA
L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri e da solfati.
b) LEGANTI IDRAULICI
Sono considerati leganti idraulici:
· cementi normali e ad alta resistenza
· cemento alluminoso
· cementi per sbarramenti di ritenuta
· agglomerati cementizi
· calci idrauliche.
Le caratteristiche, le modalità di fornitura, il prelievo dei campioni, la conservazione e tutte le operazioni relative ai materiali sopracitati, dovranno essere in accordo alla normativa vigente. I cementi pozzolanici verranno impiegati per opere in contatto con terreni gessosi, acque saline o solfatate; i cementi d'alto forno dovranno essere impiegati per pavimentazioni stradali, per opere in contatto con terreni gessosi, per manufattidove è richiesto un basso ritiro e non dovranno, invece, essere impiegati per strutture a vista. I cementi bianchidovranno corrispondere alle prescrizioni della normativa indicata, avere caratteristiche di alta resistenza e verranno impiegati, mescolandoli a pigmenti colorati, per ottenere cementi colorati. I cementi alluminosi verranno impiegati per getti subacquei, per getti a bassa temperatura e per opere a contatto con terreni ed acque chimicamente o fisicamente aggressive. I sacchi di materiale dovranno essere conservati in magazzini copertisu tavolati in legno.
c) CEMENTI
Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualità, provenienza e dovranno essere in perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i materiali andranno stoccati in luoghi idonei.
Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dalla Direzione lavori.
I cementi saranno del tipo:
-cementi normali e ad alta resistenza;
-cementi alluminosi;
-cementi per sbarramenti di ritenuta.
I cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45'dall'impasto, termine presa dopo12 ore e
resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento usato e delle quantità e rapportidi impasto.
I cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30'dall'impasto, termine presa dopo 10 ore e resistenze analoghe ai cementi normali.
I cementi per sbarramenti di ritenuta avranno un inizio presa dopo 45'dall'impasto, termine presa dopo 12 oree resistenze massime (dopo 90 giorni) di 34 N/mmq. (350 Kg./cmq.).
d) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato, di cui alle norme vigenti.
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escludono quelle contenenti elementi di scarsa resistenza
meccanica, facilmente
sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive. La sabbia naturale o di frantumazione da impiegarsi per i calcestruzzi ed i conglomerati bituminosi, dovrà essere di natura prevalentemente silicea, dura, viva, ruvida al tatto, pulita ed esente da polvere o altro materiale estraneo, e dovrà avere, inoltre, una perdita, per decantazione,in acqua inferiore al 2 %. Dovrà
avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm. 1 a mm. 5.
La granulometria degli aggregati litici peri i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro. Per i lavori di notevoleimportanza l'Impresa dovrà disporre della serie di vagli normali atti a consentire alla Direzione dei Lavori i normali controlli.
In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie queste dovranno essere da mm. 40 a mm. 71 (trattenuti da crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.I. n. 2334) per i lavori correnti di fondazione, elevazione, muri di sostegno; da mm. 40 a mm. 60 (trattenuti dal crivello 40
U.N.I. e passanti da quello 60 U.N.I. numero 2334) se si tratti di volti di getti di un certo spessore; da mm.25 a mm. 40 (trattenuti dal crivello U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore. Il pietrischettoe la graniglia per conglomerati bituminosi dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo, dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose. Xxxxxxx rifiutati i pietrischetti e graniglie contenenti una percentuale elevata di elementi piatti allungati. Qualora la roccia provenga da cavenuove o non accreditate da esperienze specifiche di Enti Pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività. Gli additivi da impiegarsi per i conglomerati bituminosi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce, preferibilmente calcaree che potranno essere sostituite da cemento, ed anche da aggreganti bituminosi, purché questi ultimi, primadell'impiego, siano completamente disgregati. I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi, dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n.4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che si intendono qui trascritte: Per il conglomerato bituminoso di base, si dovranno usare i pietrischetti e graniglia con i requisiti richiesti per la categoria V^; per il tappeto di usura si dovranno usare materiali litoidi con i requisiti richiesti per la categoria II^. Il coefficiente volumetrico minimo per l'accettazione sarà di 0,20 per i pietrischetti e le graniglie di mm. 10-15. Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura, sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5 % di elementi aventi dimensionimaggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta pezzatura, purché per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10 % inferiori al limite della pezzatura fissata.
Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata od appiattita (lamellare).
e) PIETRAME
Il pietrame da impiegarsi per l'esecuzione dei fognoli e drenaggi dovrà essere di cava e corrispondente ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovrà essere a grana compatta, esente da cappellaccio, da piani di sfaldamento, screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovrà avere spigoli vivi e dimensioni adatte al suo particolare impiego ed offrire una resistenza proporzionale alla entità delle sollecitazioni di cui devono essere assoggettate. Saranno escluse le pietre alterabili alla azione degli agenti atmosferici e all'acqua corrente.
f) STABILIZZATO DI CAVA
Il misto granulometrico di cava (stabilizzato) da impiegare sempre per la formazione di strati di fondazione, dovrà avere le caratteristiche di cui alla classificazione U.N.I. del Consiglio Nazionale delle Ricerche Tabella 10006, edita nel maggio 1963, Gruppo A1 del Prospetto 1 relativo alla classificazione delle terre, che si intendono qui integralmente trascritte. A titolo di base per lo studio della curva granulometrica dello stabilizzato di cava, si prescrivono formula e caratteristiche di cui all’Errore. L'origine riferimento non è statatrovata. del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
g) MATERIALI FERROSI
I materiali ferrosi da impiegarsi nei lavori, dovranno essere esenti di scorie, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura, e simili.
Essi dovranno corrispondere a tutte le condizioni previste dalle norme vigenti, presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:
FERRO
Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna privo di screpolature, senza saldature apertee senza altre soluzioni di continuità.
ACCIAIO
L'acciaio dovrà avere le caratteristiche previste dalla Legge 05.11.1917, dal D.M. 27.7.1986, dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 01.01.1987, n. 29010, che si intendono integralmente trascritti.
i) BITUMI
I bitumi dovranno soddisfare alle " Norme per la accettazione dei bitumi per usi stradali", di cui al fascicolo n.2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione, che si intendono qui trascritte. Per il manto di usuraverrà adoperato il tipo B 80/100.
l) EMULSIONI BITUMINOSE
Debbono soddisfare alle "Norme per la accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali", di cui al fascicolo n. 3 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione, che si intendono qui trascritte, alla osservanza dei quali, l'Impresa è tenuta ad ogni effetto.
art.52- Prove dei materiali
In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, nonchéa quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto sperimentale debitamente riconosciuto. Dovranno essere eseguite d'obbligo, salvodiversa disposizione della Direzione dei Lavori.
-La verifica della percentuale di bitume riferita agli inerti;
-Il peso specifico del binder o del tappeto e le relative verifiche delle curve granulometriche;
-La prova Xxxxxxxxx e percentuale dei vuoti;
-La verifica della curva granulometrica nei materiali da cava di prestito e per fondazione stradale;
-La resistenza dell'acciaio;
-la prova di resistenza su xxxxxxxxxxxx impiegati nelle opere in c.a. da effettuarsi ogni 100 mc., in ogni caso in numero non
inferiore a tre per ogni tipo di calcestruzzo.
L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti, senza possibilità di rivalsa.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne la autenticità.
CAPO II - MODALITA'DI ESECUZIONE DEI MOVIMENTI TERRA
Art. 53 -.Tracciamenti
Prima di porre mano ai lavori di sterro e di riporto, nonché quelli di bitumatura, l'Impresa è obbligata ad eseguire a sua cura e spese e secondo i dati progettuali ovvero attenendosi a tutte le direttive impartite dalla Direzione dei Lavori, la picchettazione completa del lavoro in modo da risultare indicati i limiti degli scavi e dei riporti e delle aree da bitumare in base alla larghezza
del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate e alla formazione delle cunette.
A suo tempo dovrà pure stabilire nei tratti indicati dalla Direzione dei Lavori, le xxxxxx x xxxxx necessarie e determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante l'esecuzione dei lavori. Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Appaltatore dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti ed, eventualmente, delle xxxxxx, come per i lavori in terra.
Art. 54 - Scavi e rilevati in genere
Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, rampe e simili, saranno eseguiti conformemente alle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che fossero disposte dalla Direzione dei Lavori; dovrà essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi e le banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada che dovranno perciò risultare paralleli all'asse stradale. L'Appaltatore dovrà consegnare le trincee ed i rilevati nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano prescritto con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e l'espurgo dei fossi. Si dispone che non potranno essere occupate che le zone strettamente necessarie per la costruzione dell'opera, mentre i materiali pietrosi di grossapezzatura dovranno essere appositamente sistemati su aree idonee, da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, enon rotolati a valle per
evitare di procurare danni alla vegetazione arborea ed ai terreni sottostanti. Il risarcimento di danni provocati per l'inosservanza a quanto sopra farà carico alla Ditta Appaltatrice.
In particolare si prescrive:
a) SCAVI
Nell'esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria e prescritta con ordinedi Servizio dalla Direzione dei Lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitegli. L'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette
occorrenti e, comunque, mantenere, efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorre, con canali fugatori.
Le materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale o altro, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede dei lavori depositandole su aree che l'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese.
Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori, od alle proprietà pubbliche e private nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e xxxxxxx.Xx Direzione dei Lavori potrà far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzionealle precedenti disposizioni.
b) RILEVATI
Per la formazione dei rilevati si impiegheranno, in genere, e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, dopo aver provveduto alla cernita e separato accatastamentodei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., iquali resteranno di proprietà della Amministrazione come per legge. Potranno essere, altresì utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie proveniente da scavi di
opere d'arte, di cui al presente titolo b), e sempreché disponibili ed ugualmente ritenute idonee e previa cernitae eparazione dei materiali utilizzabili di cui sopra.
Qualora venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra ed infine per le strade da eseguire totalmente in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti scavandole, o come si suol dire prelevandole, da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei Lavori; le quali cave potranno essere aperte dovunque l'Impresa riterrà di sua convenienza subordinatamente soltanto alla accennata idoneità delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di Polizia Mineraria e Forestale, nonché Stradale, nei riguardi di eventuali distanze di escavazione lateralmente alla costruenda strada. Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'Appaltatore, al quale sarà corrisposto il solo prezzo unitario di elenco per le materie escavate di tale provenienza,
debbono essere coltivate in modo che, tanto durante l'esecuzione degli scavi, quanto ad escavoultimato, sia provveduto al loro completo e regolare scolo e restino impediti ristagni d'acqua ed impaludamenti. A tale scopo l'Appaltatore, quando occorra, dovrà aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza. Le cave di prestito, che siano scavate lateralmente alla strada, dovranno avere una profondità tale da non pregiudicare la stabilità di alcuna parte dell'opera appaltata, né, comunque, danneggiare opere pubblicheo private.
Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo od opere consimili, dovrà essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e soprattutto portando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto. Tale scotico non verrà computato come scavo fino alla profondità dal piano di campagna di 50 cm. La base dei suddetti rilevati, se ricadenti sul terreno pianeggiante, dovrà essere inoltre arata e, se cadente sulla scarpata di un altro rilevato esistente o su un terreno a declivio trasversale superiore al 15 % dovrà essere preparata a gradoni alti fino a m.1, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno e di larghezza stabilita dalla Direzione dei Lavori.
Tale gradonatura, come per lo scotico fino a 50 cm., sarà un onere dell'Impresa e quindi non sarà computata come scavo. Sarà obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché, all'epoca del collaudo,i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte. Non si potrà sospendere la costruzione di
un rilevato, qualunque sia causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevato già eseguito dovrà essere spurgato delle erbe e cespugli che vi fossero nati nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.
Qualora l'escavazione ed il trasporto avvenga meccanicamente, si avrà cura che il costipamento sia realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti 50 cm. -. Comunque dovrà farsi in modo che, durante la costruzione, si conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di formare rilevati con terreni la cui densità ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore e si eseguano i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura comunque di assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione. Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti od ordinati dalla Direzione dei Lavori; l'Impresa è altresì tenuta a procedere a sua cura e spese, alla seminagionedelle scarpate con erba medica. I rilevati dovranno essere costituiti da terre appartenenti ai gruppi A1 -A2 -A3
della classificazione di cui alle norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche UNI -tabella 10006 edita nel maggio 1963, che si intendono qui trascritte.
Dette terre saranno cioè del tipo ghiaioso-sabbioso caratterizzate dall'avere un passante allo staccio 0075 UNI 2332 non maggiore del 35 %.
Art. 55 - Rilevati compattati
I rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti da mettersi in opera in strati non eccedenti i 50 cm., costipati meccanicamente mediante rulli vibranti o preferibilmente con rulli compattatori con ruote gommate del peso variabile da 12 a 25 ton. e regolando il numero dei passaggi e l'aggiunta dell'acqua (innaffiamento) inmodo da ottenere
ancor più una densità pari al 90 % di quelle Xxxxxxx. Ogni strato sarà costipato nel modo richiestoprima di procedere a ricoprirlo con un altro strato ed avrà superiormente la sagoma della monta richiesta per l'opera finita, così da evitare ristagni di acqua e danneggiamenti. Qualora nel materiale che costituisce il rilevato sianoincluse pietre, queste dovranno essere ben distribuite nell'insieme dello strato; comunque nello strato superioresul quale appoggia l'impianto della sovrastruttura, tali pietre non dovranno avere diametro di dimensioni superiori a cm. 20.
Particolare cura dovrà aversi nei riempimenti e costipazioni a ridosso dei piedritti, muri d'ala, muri andatori ed opere d'arte in genere. Fa parte della formazione del rilevato, oltre alla profilatura delle scarpate o delle banchine o dei cigli, e la costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel corso della sistemazione, eventuale formazione di cassonetto di dimensione idonea, a ricevereeventuali ossature di sottofondo o massicciate, il cui volume verrà computato nel rilevato così come le terre stese per il riempimento dello scotico e dei gradoni. In corso di lavoro l'Appaltatore dovrà curare l'apertura fossi guardia a monte scolanti, anche provvisori, affinché le acque piovane non si addossino alla base del rilevato in costruzione. L'intero corpo del rilevato dovrà in ogni caso essere protetto, sulle scarpate e sulle banchine dall'azione diretta degli agenti atmosferici, mediante inerbimento e piantagioni e, se necessario, conl'apporto di uno strato di terreno vegetale dello
spessore di almeno cm. 20.
Art. 56 - Rilevati addossati alle murature -riempimenti con pietrame
Per i rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, silicee o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose edin generale di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscano e si gonfiano, generando spinte. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamentele materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. Le materie trasportate in rilevato o rinterro non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate con mezzi idonei o a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi per quella larghezza a seconda le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori. E' vietato addossare terrapieni alle murature di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o costruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a tutto carico dell'Appaltatore. I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili, dovranno essere con pietrame calcareo di cava spaccato a spigoli vivi da collocarsi in opera a mano e ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. Per i drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmentea forma di lastroni per impiegarle nella copertura dei sottostanti pozzetti e cunicoli, ed usare negli strati inferiori il pietrame di maggiori dimensioni, impiegando, nell'ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaiao anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando, così, gli interstizi fra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione delle fognature e drenaggi.
Art. 57 - Scavi di sbancamento
Per gli scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o splateamenti, considerata la base della cunetta già approfondita per lo sgrondo delle acque della fondazione. Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga ordinato loscavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale. Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamentocosì generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi per l'apertura di sede stradale, per l'ampliamento delle trincee,per cassonetti, per formazione e ampliamento di cunette, fossi di guardia, canali e simili per tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassature di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.,) e il disfacimento di massicciate ed ossature per accessi, raccordi e scoprimento di visibilità. Pergli scavi per l'impianto di opere d'arte si considerano di sbancamento quelli eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo di torrenti e fiumi.
Art. 58 - Scavi di fondazione ed a sezione obbligata
Per gli scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. Le profondità che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo
alcuno di fare eccezioni e domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
E'vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzionedei Lavori abbia verificato ed accettato i piani di fondazione.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadano sopra falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Impresa dovrà, occorrendo, sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che dovesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno, però, ove speciali ragioni lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpate. In questo caso non sarà compensato il maggiore scavoeseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera, e l'impresa dovrà provvedere a suacura e spesa al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo. Analogamente dovrà procedere l'Impresa, senza ulteriore compenso, a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguitiscavi a pareti verticali, in conseguenza dell'esecuzione delle murature con riseghe in fondazione. Per aumentare la superficie di appoggio la Direzione dei Lavori potrà ordinare per il tratto terminale di fondazionee per un'altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando fermo quanto sopra è detto circa l'obbligo dell'Impresa, ove occorra di armare convenientemente, durante i lavori, la parete verticale sovrastante. Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi l'Appaltatore dovrà provvedere, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa con mezzi che saranno ritenuti più opportuni. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, allesuddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nella qualità e robustezza che per la qualità delle materie da scavare siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione, resteranno di proprietà dell'impresa, che potrà perciò recuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'Impresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo. L'Impresa sarà, però, tenuta ad evitare il recapito entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel caso che ciò si verificasse, resterà a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti.
CAPO III - OPERE D'ARTE
Art. 59 - Conglomerati e malte
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
1) Malta cementizia per murature:
Cemento a lenta presa x.xx 3,00
Sabbia ................................................. mc. 1,00
I conglomerati dovranno rispondere ai seguenti requisiti di cui al D.L. 16.6.1976 e al D.M. 14.02.92, e in particolare:
1) Per fondazioni non armate Rck 150
2) Per tombini tubolari e platee non armate Rck 200-250
3) Per opere in elevazione semplici o armate Rck 250 -300
Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni per le malte e la classe dei conglomerati l'Appaltatore sarà
obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni o classi previste. I materiali impiegati per la formazione delle malte e dei conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno, ad ogni impasto, essere misurati con apposite casse della capacità prescritta dalla Direzione dei Lavori e che l'Appaltatore sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.
L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppurea mezzo di macchine impastatrici e mescolatrici.
Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolate a secco fino ad ottenere un miscugliodi tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.
I getti debbono essere convenientemente vibrati.
Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza dei conglomerati deve essere ancora comprovata da frequenti prove di compressione sui cubetti prima e durante i getti. Gli impasti, sia di
malta che di conglomerato dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e quanto è possibile in vicinanza del lavoro. I residuidi impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto.
Art. 60 - Murature e xxxxxxxxxxxx
Il calcestruzzo sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dell'altezza da 20 a 30 cm. su tutta l'estensione della parte in opera che si esegue da un tempo, ben battuto e xxxxxxxxx, per modo chenon resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa.
Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovrà essere calato nel cavo mediate secchi a ribaltamento. Solo in cavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura, per ogni strato di cm. 30 di altezza dovrà essere ripreso dal fondo del cavo e
rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.
Quando il calcestruzzo sia gettato sotto acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili, o quegli altri mezzi di immersione che la Direzione dei Lavori prescriverà ed usare la diligenza necessaria ad impedire che,nel passare attraverso l'acqua il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pure minimamente, della sua energia. Finitoil getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere lasciato assodare pertutto il tempo che la Direzione dei Lavori riterrà necessario per reggere la pressione che il calcestruzzo dovràsopportare. Quando il calcestruzzo sarà impiegato in rivestimento di scarpate, si dovrà avere cura di coprirlo con uno strato di sabbia di
almeno 10 cm. e di bagnarlo frequentemente ed abbondantemente per impedire il troppo rapido prosciugamento. E'vietato assolutamente l'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente dopo la loro preparazione: quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego immediato dopo la loro preparazione, debbono senz'altro essere gettati a rifiuto.
Art. 61 - Opere in conglomerato cementizio
Tutte le opere in cemento armato normale o precompresso dovranno rispondere a tutte le prescrizioni vigenti in materia. Nell'esecuzione delle opere in cemento armato o cemento armato precompresso l'Impresa dovrà attenersi strettamente a tutte le norme vigenti o che possano essere emanate durante l'appalto, comprese quelle inerenti le zone sismiche, per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato o cemento armato precompresso.
Nella formazione dei conglomerati di cemento, si deve avere la massima cura affinché i componenti riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa.
Gli impasti debbono essere preparati nella quantità necessaria per l'impiego immediato e cioè debbono essere preparati di volta in volta e, per quanto possibile, in vicinanza del lavoro. Per ogni impasto si devono misurare prima le qualità dei vari componenti, in modo da assicurare che le proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia poi questa con la ghiaia od il pietrisco ed in seguito aggiungere l'acqua con ripetute aspersioni, continuando così a rimescolare l'impasto finché assuma l'aspetto di terra appena umida.
Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dell'impasto cementizio che deve essere battuto fortemente a strati di piccola altezza affinché l'acqua affiori in superficie, Il getto sarà eseguito a strati dello spessore non superiore a 15 cm.
Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista si deve disporre della malta in modo da evitare, per quanto possibile la formazione di vani e di ammanchi.
I casseri occorrenti per le opere in getto, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura; inoltre devono essere eseguiti con legname nuovo, umettati con olio o pannelli metallici in modo che dopo il disarmo i getti rimangano in vista senza ulteriore lavorazione. I conglomerati dovranno essere vibrati con mezzi meccanici adatti. Di mano in mano che una parte di lavoro è finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata affinché la presa avvenga in modouniforme e, quando ancora anche coperta di sabbia o tela mantenuta umida per proteggere l'opera da variazionitroppo rapide di temperatura.
In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dei quali la massa muraria di calcestruzzo è sollecitata.
Quando l'opera venga costruita per tratti e segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere formato e disposto in guisa che le superfici di contatto siano normali alla direzione degli sforzi a cui la massa muraria costruita da tratti o segmenti stessi è assoggettata.
Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il conglomerato abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione atto a garantire che la solidità dell'opera nonabbia per tale operazione a soffrire neanche minimamente.
La resistenza a 28 giorni di stagionatura deve risultare entro i limiti stabiliti dalle norme in vigore.
Per il modulo di elasticità in mancanza di diretta sperimentazione si può assumere in sede di progetto il valoreE
= 350.000
Kg./cmq. Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato o in cemento armato precompresso, all'Appaltatore spetta sempre il compito e l'onere della redazione dei calcoli e dei grafici in base alle normative vigenti nonché la relativa presentazione all'Ufficio del Genio Civile. L'Appaltatore rimane inoltre sempre unico responsabile per la esatta e regolare esecuzione di dette opere. L'Appaltatore dovrà perciòavere sempre a disposizione per la condotta effettiva dei lavori, un Ingegnere competente per lavori in cementoarmato e cemento armato precompresso, il quale risederà sul posto per tutta la durata degli stessi. Detto Ingegnere qualora non sia lo stesso assuntore, dovrà, però al pari di questo, essere munito di certificato di idoneità a norma di quanto prescritto nel Capitolato Generale e nella parte II^ titolo I°n. 3 del Decreto del CapoProvvisorio dello stato, in data 20.12.1947, n. 1516 e successive integrazioni e modificazioni.
Entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, l'Impresa è tenuta a presentare i calcoli di stabilità ed i disegni esecutivi delle strutture in cemento armato o cemento armato precompresso. Detti calcoli dovranno essere firmati da un Ingegnere iscritto al relativo Albo Professionale. L'Approvazione di detti elaborati non esonera l'Impresa dalla piena e completa responsabilità per ciò che riguarda la forma, le dimensioni, le risultanze dei calcoli e la resistenza ai carichi delle opere. Nel calcolo delle strutture dei ponti, i carichi da tenere presenti sono quelli indicati nella Circolare del Ministero dei lavori Pubblici, Direzione Generale della Viabilità Ordinaria, in data 14.2.1962, n. 384 e D.M. 2.2.1980 (supplemento della G.U. n. 308, del 10.11.1980) e successive integrazioni e modificazioni.
Solo dopo intervenuta l'approvazione da parte della Direzione dei Lavori l'Impresa potrà dare inizio al lavoro, nel corso del quale si dovrà scrupolosamente attenere a quanto prescritto dalla Direzione dei Lavori. Spetta in
ogni caso all'Impresa la completa ed unica responsabilità della regolare esecuzione delle opere in cemento armato o in cemento armato precompresso.
Tutte le prove verranno eseguite a cura e spese dell'Impresa e le modalità di esse saranno fissate dalla Direzionedei Lavori, tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare e carichi fissati dalle norme vigenti. Le prove di carico non si potranno effettuare prima di 50 (cinquanta) giorni dall'ultimazione del getto.
Art. 62 - Acciaio per opere in cemento armato
L’acciaio per opere in c.a. dovrà rispondere a tutte le prescrizioni vigenti in materia.
Per armare le strutture in calcestruzzo di cemento si userà di norma acciaio FeB44K ad aderenza migliorata, del tipo controllato. Le piegature dei ferri saranno fatte a freddo con pressione continua, essendo tassativamente proibito l'uso del martello. Le giunzioni saranno fatte secondo le modalità previste dal citato Decreto Ministeriale. La saldatura potrà essere impiegata solo se autorizzata ed ordinata dalla Direzione dei lavori. La lavorazione del ferro dovrà essere fatta in modo che l'armatura risulti esattamente corrispondente, per dimensioni ed ubicazione, alle indicazioni dei disegni esecutivi delle strutture in cemento armato.
Art. 63 - Demolizioni
Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che, invece, dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo. Nelle demolizioni l'Appaltatore dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che possono ancora, a giudizio della Direzione impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso l'Amministrazione, alla quale spetta ai sensi dell'art. 52 del Capitolato Generale, la proprietà di detti materiali, l'Appaltatore dovrà procedere per la loro cernita, trasporto in deposito, ecc., in conformità e con gli oneri previsti nel citato art. 52. La Direzione dei lavori si riserva di disporre, con sua facoltà insindacabile, l'impiego dei suddetti materiali utili per l'esecuzione dei lavori appaltati. I materiali nonutilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre ed al più presto, venire trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori della sede dei lavori, con le norme e cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto delle materie di cui agli articoli precedenti.
Art. 64 - Tombini tubolari in cls e in lamiera di acciaio
I tombini tubolari per accessi o fognature dovranno essere costruiti in conformità delle prescrizioni di cui alle norme del Consiglio Nazionale delle ricerche U.N.I., tabella 10007 (edizione luglio 1963) che si intendono qui trascritte. E'facoltà dell'Appaltatore, per facilitare il getto di detti tombini di adottare, solo a scopo di casseforme, tubi di cemento del diametro prescritto. In tal caso non verrà corrisposto alcun compenso per fornitura e posa in opera di tubazione, intendendosi detti tubi come facenti parte del volume complessivo del tombino tubolare. Quanto sopra vale anche per accessi poderali o comunque secondari e per fognature del diametro interno inferiore a 60 centimetri rivestiti di calcestruzzo classe 250, dello spessore indicato dalla Direzione dei Lavori.
Art. 65 - Drenaggi e fognature
I drenaggi e le fognature che si rendessero necessari, saranno sempre eseguiti dallo sbocco a valle del cunicolodi scolo verso il centro della fognatura propriamente detta e lungo la medesima, procedente da valle verso monte, per il deflusso regolare delle acque. Prima di stabilire definitivamente il piano di fondo del drenaggio,onde assicurarsi di raggiungere in ogni punto lo strato impermeabile la Direzione dei Lavori disporrà all'atto esecutivo quanti pozzi riterrà necessario praticare ed in relazione al saggio ove risulti il punto più depresso dello strato impermeabile lungo l'asse di drenaggio, sarà stabilita la Profondità di questo e la pendenza del cunicolo. Detti pozzi saranno scavati della lunghezza da m 2 a 3, della larghezza uguale a quella del drenaggioin corrispondenza del suo asse, detti scavi saranno valutati agli stessi prezzi stabiliti nell'annesso elenco per gliscavi di fondazione e l'Appaltatore non potrà avanzare pretese di maggiori compensi quali che siano il numerodi questi pozzi. Le pareti dei drenaggi e dei cunicoli di scolo ed anche quelle dei pozzi, saranno ove occorra, sostituiti da appositi rivestimenti di tavole e tavoloni con robuste armature in legname, in relazione alla naturadei terreni attraversati. Il fondo dei drenaggi dovrà essere di norma rivestito in calcestruzzo che nella parte centrale sarà sagomato a cunetta e su tale rivestimento si costruirà dal lato a valle e da quello a monte pareti in
calcestruzzo Rck 200, per l'altezza da 20 a 40 cm., secondo l'importanza del drenaggio, così da costruire un cunicolo di scolo, da coprire con lastroni e successivamente col riempimento di cui all'art. 18.
Art. 66 - Gabbioni e loro riempimento
I gabbioni metallici per l'esecuzione di opere di consolidamento o sbancamento saranno di forma prismatica e costituiti da maglie esagonali a doppia torsione della dimensione di cm 8 x 10. Il filo dovrà essere, dello spessore non inferiore a mm. 3, mentre il peso e la capacità dei gabbioni verrà precisata di volta in volta dallaDirezione dei Lavori. I fili metallici costituenti la rete saranno zincati, ben galvanizzati ed atti, a prova di analisi, a resistere per lunghissimo tempo, ( circa 25 anni) all'effetto dell'ossidazione. Nel prezzo unitario sonocompresi tutti gli oneri per la fornitura della rete, del filo zincato di conveniente spessore per la rilegatura degli spigolo, la formazione dei tiranti e quanto altro occorresse per il montaggio e il riempimento dei gabbioni. Il collocamento dei gabbioni verrà effettuato con pietrame spaccato ( di dimensioni tali che non possa passare inalcun senso le maglie della rete) collocato a mano e le fronti in vista saranno lavorate a filarotto. Quando si impiegheranno gabbioni di lunghezza superiore a m. 1,50, una testata di ciascuno di essi verrà impiegata per la formazione di un diaframma intermedio di collocamento, che dovrà essere ben cucito alle pareti.
CAPO IV - CARREGGIATA
Art. 67 - Materiali per fondazione stradale
Le fondazioni stradali dovranno essere realizzate in stabilizzato di cava e dovranno essere formate da uno strato di materiale dello spessore definito dal progetto che potrà essere variato di volta in volta dalla Direzionedei Lavori a seconda della natura delle terre di sottofondo. Il piano di posa del misto dovrà corrispondere allelivellette esecutive e dovrà essere accuratamente sagomato prima del suo stendimento. Lo strato dovrà essereassestato mediante cilindratura meccanica fino al raggiungimento di un indice di costipamento non inferiore a0,95 di quello massimo ottenuto con la prova Xxxxxxx modificata. Se il materiale lo richiede per scarsità di potere legante, è necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che l'acqua non arrivi al sottofondo. Le cilindrature dovranno essere condotte procedendodai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la superficie dovrà risultare parallela a quella prevista per il piano viabile. La superficie di fondazione, prima dello stendimento del conglomerato, dovrà essere perfettamente regolare. All'uopo andrà risagomata con l'aggiunta di materiale più fine, bagnato e rullato fino a completo assestamento. Il materiale occorrente per la risagomatura resta a carico dell'Impresa. Il misto granulometrico di cava (stabilizzato) da impiegare per la formazione di strati di fondazione, dovrà avere le caratteristiche di cui alla classificazione U.N.I. del Consiglio Nazionale delle Ricerche Tabella 10006, edita nel maggio 1963, Gruppo A1 del Prospetto 1 relativo alla classificazione delle terre, che si intendono qui integralmente trascritte;a titolo di base per lo studio della curva granulometrica dello stabilizzato di cava, si prescrive la seguente formula:
Crivello o setaccio U.N.I. % in peso del passante Crivello UNI 2334 71 100
Crivello UNI 2334 40 75 -100
Crivello UNI 2334 25 60 -87
Crivello UNI 2334 10 35 -67
Crivello UNI 2334 5 25 -55
Setaccio UNI 2332 2 15 -40
Setaccio UNI 2332 0,4 7 -22
Setaccio UNI 2332 0,075 2 -10
• Il rapporto fra il passante al setaccio 0,075 UNI 2332 e il passante al setaccio 0,4 UNI 2332 deve essere inferiore a
2/3 (cioè < 0,667).
• L'indice di plasticità della xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx X.X.X. 0000 0,4 deve essere minore o uguale a 6.
• Il coefficiente di frantumazione dell'aggregato dovrà essere inferiore a 160.
Art. 68 - Cilindratura della fondazione stradale
Quando si tratti di cilindrare a fondo la fondazione stradale in misto granulometrico di fiume o stabilizzato di cava per prepararla a ricevere la sovrastruttura, si provvederà all'uopo ed in generale con idonei compattatori
a ruote gommate. Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterrà la velocità oraria uniforme non superiorea Km. 3. Per la chiusura e finitura della cilindratura si impiegheranno i rulli di peso non superiore a 14 tonnellate e la loro velocità potrà anche essere superiore a quella suddetta, nei limiti delle buone norme della tecnica stradale. I compressori saranno forniti a piè d'opera dall'Impresa con i relativi macchinisti e conduttoriabilitati e con tutto quanto è necessario al loro perfetto funzionamento. Verificandosi eventualmente guasti aicompressori in esercizio, l'Impresa dovrà provvedere prontamente alla riparazione ed anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro siano ridotte al minimo possibile. Il lavoro di compressione o cilindraturadovrà essere iniziato ai margini della strada e gradualmente proseguito verso la zona centrale. Il rullo dovrà essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi una striscia di almeno 20 centimetri dalla zona precedentemente cilindrata e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a comprimere anche una zona di banchina di almeno 20 cm. di larghezza. Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di misto superiori a cm. 30 -35 di altezza misurati sul misto soffice sparso, e quindiprima della cilindratura. Pertanto, ed ogni qualvolta la fondazione debba essere formata con misto di altezza superiore a cm. 30 -35, misurata sempre come sopra, la cilindratura dovrà essere eseguita separatamente e successivamente per ciascun strato di centimetri 30- 35 o frazione, a partire da quello inferiore. La cilindratura,dovrà essere eseguita con le seguenti modalità:
a) l'impiego dell'acqua dovrà essere pressoché completamente eliminato durante la cilindratura, limitandone l'uso ad un preliminare innaffiamento moderato del misto prima dello spandimento e configurazione, in modo da facilitare l'assestamento dei materiali di fondazione durante le prime passate del compressore, ed a qualche leggerissimo innaffiamento in sede di cilindratura e limitatamente nello strato inferiore da cilindrare per primo (tenuto conto che normalmente la cilindratura della fondazione per strade di nuova costruzione interessa uno strato di materiale di spessore superiore a cm. 30-35) e ciò laddove si verificasse qualche difficoltà per ottenere l'assestamento suddetto. Le ultime passate di compressore e comunque
la cilindratura della zona di misto che si dovesse successivamente cilindrare al di sopra della zona suddetta di cm. 30-35 dovranno eseguirsi totalmente a secco.
b) Il materiale minuto da impiegare per la risagomatura della fondazione prima dello stendimento della sovrastruttura dovrà essere della stessa natura del misto impiegato per costruire la fondazione stessa. La cilindratura sarà eseguita col numero di passate che risulterà necessario per ottenere il più perfetto costipamento in relazione alla qualità e durezza del materiale impiegato ed in ogni caso con un numero non inferiore di 80 passate.
CAPO V - SOVRASTRUTTURA
Art. 69 - Conglomerato bituminoso per pavimentazioni
a) DESCRIZIONE.
La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà costituita in via generale e salvo quanto specificatamente stabilito dal progetto e/o dalla Direzione dei Lavori all’atto esecutivo, da uno strato di conglomerato bituminoso steso a caldo e precisamente:
• n. 1 STRATO: strato di base costituito da “tout-venant bitumato”, intermedio di collegamento “binder semichiuso”
Il conglomerato per tutti gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi vergini (non provenienti da riciclaggio), (secondo le definizioni riportate nell’Art. 1 delle “Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo, e verrà steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli vibranti o vibranti gommati lisci semoventi.
b) MATERIALI INERTI.
Il prelievo di campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà effettuato secondo le Norme C.N.R. Capitolo II del Fascicolo IV/1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così come perle modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel Fascicolo IV delle Norme
C.N.R. 1953, con l’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta con il metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. C.N.R.
n°34 28 marzo 1973) anziché con il metodo Deval.
L’aggregato grosso, pietrischetti e graniglie, dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed
esenti da polvere o da materiali estranei. L’aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.
1. Per strati di base e di collegamento:
· perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le Norme ASTM C131 - XXXXX
T 96, inferiore od uguale al 25%;
• indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., Fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;
• coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
• materiale non idrofilo (C.N.R., Fascicolo IV/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%.
1. Per strati di usura perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le Norme ASTM C131 -AASHO
T 96, inferiore od uguale al 20%;
• almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mmq., nonché resistenza alla usura minima 0,6;
• indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., Fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85;
•coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
· materiale non idrofilo (C.N.R., Fascicolo IV/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%. L’aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell’Art. 5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in particolare:
-equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 55%;
-materiale non idrofilo (C.N.R., Fascicolo IV/1953) con le limitazioni indicate per l’aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 25 mm. necessario per la prova, la stessa dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova Xxxxxx-Xxxxx con concentrazione non inferiore a 6. Il passante al vaglio
n. 40 della serie ASTM (mm.
0,42) non deve avere indice di plasticità superiore a 6. Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polveredi rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce
idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x. 00 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM. Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potrà essere costituito da polvere di roccia asfaltica contenente il 68 di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25°C. inferiore a 150 dmm. Per i fillers diversi da quelli sopraindicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in base a prove e ricerche di Laboratorio.
c) LEGANTE.
Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di penetrazione 60-70 salvo diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali.
Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle “Norme per l’accettazione dei bitumi” del C.N.R. -Fasc.II/1951, per il bitume 6080, salvo il valore di penetrazione a 25°, che dovrà essere compreso fra 60 e 70, ed il punto di rammollimento, che dovrà essere compreso fra 47°C e 56°C. Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura Xxxxx, duttilità e volatilità, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U.CNR n.24 (29-12-1971); B.U. CNR n.35 (22-11-1973); B.U. CNR n.43 (6-6-1974); B.U. CNR n.44 (29-10-1974); B.U. CNR n.50 (17-3-1976).
d) MISCELE
1 -STRATO DI BASE (TOUT-VENANT BITUMATO).
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di base dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel
seguente fuso:
Serie xxxxxxxx e setacci Passante % totale in peso U.N.I.
Crivello 40 100
Crivello 30 80 -100
Crivello 25 70 -95
Crivello 15 45 -70
Crivello 10 35 -60
Crivello 5 25 -50
Setaccio 2 20 -40
Setaccio 0,4 6 -20
Setaccio 0,18 4 -14
Setaccio 0,075 4 – 8
• l tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 3,5% ed il 4,5% riferito al peso totale degli aggregati. Esso dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori stabilità Xxxxxxxx e compattezza di seguito
riportati.
• La stabilità Xxxxxxxx (prova B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà risultare in ogni caso superiore o uguale a 700 Kg.; inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm. dovrà essere in ogni caso superiore a
250 corrimento Xxxxxxxx quindi minore di 2,5 mm.).
• La percentuale dei vuoti dei xxxxxxx Xxxxxxxx, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa
fra 4% e 7%.
• Elevata resistenza all’usura superficiale; sufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso. 2 -STRATO DI BASE O COLLEGAMENTO (BINDER SEMICHIUSO).
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie xxxxxxxx e setacci Passante % totale in peso U.N.I.
Crivello25 100
Crivello15 65 -100
Crivello 10 50 -80
Crivello 5 30 -60
Setaccio 2 20 -45
Setaccio 0,4 7 -25
Setaccio 0,18 5 -15
Setaccio 0,075 4 -8
• Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso totale degli aggregati. Esso dovrà
comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori stabilità Xxxxxxxx e compattezza di seguito
riportati.
• La stabilità Xxxxxxxx (prova B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà risultare in ogni caso superiore o uguale a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm. dovrà essere in ogni caso superiore a
42 300 (scorrimento Xxxxxxxx quindi minore di 3,00 mm.).
• La percentuale dei vuoti dei xxxxxxx Xxxxxxxx, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa
fra 3% e 7%.
•Elevata resistenza all’usura superficiale.
• Sufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso;
• Grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso tra 4% e 10%. 3 -STRATO DI COLLEGAMENTO O DI USURA (BINDER CHIUSO 0/20).
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento o di usura “binder chiuso” dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie xxxxxxxx e setacci Passante % totale in peso U.N.I.
Crivello20 100
Crivello15 75 -100
Crivello 10 55 -85
Crivello 5 35 -62
Setaccio 2 23 -45
40
Setaccio 0,4 10 -25
Setaccio 0,18 7 -15
Setaccio 0,075 6 -10
• Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
• Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà superare l’80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Xxxxxxxx e compattezza di seguito riportata.
• Resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Xxxxxxxx (prova B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 1000 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm. dovrà essere in ogni caso
superiore a 300 (scorrimento Xxxxxxxx quindi minore di 3,33 mm.).
• La percentuale dei vuoti dei xxxxxxx Xxxxxxxx, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa
fra 3% e 6%.
• La prova Xxxxxxxx eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;
• Elevatissima resistenza all’usura superficiale;
• Sufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso;
• Grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso tra 4% e 8%.
• Ad un anno dall’apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di impermeabilità misurato su uno dei xxxxxxx Xxxxxxxx, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d’acqua, non dovrà risultare
inferiore a 10-6 cm/sec.
4 -STRATO DI USURA (TAPPETO).
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie xxxxxxxx e setacci Passante % totale in peso U.N.I.
Crivello15 100
Crivello10 70 -100
Crivello 5 43 -67
Crivello 2 25 -60
Setaccio 0,4 12 -25
Setaccio 0,18 7 -15
Setaccio 0,075 6 -11
• Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
• Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà superare l’80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Xxxxxxxx e compattezza di seguito riportata.
• Resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo 43 anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Xxxxxxxx (prova B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 1000 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm. dovrà essere in ogni caso superiore a 300 (scorrimento Xxxxxxxx quindi minore di 3,33 mm.).
• La percentuale dei vuoti dei xxxxxxx Xxxxxxxx, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e 6%.
•La prova Xxxxxxxx eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni
dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;
• Elevatissima resistenza all’usura superficiale;
• Sufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso;
• Grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso tra 4% e 8%.
• Ad un anno dall’apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e Impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di impermeabilità misurato su uno dei xxxxxxx Xxxxxxxx, riferentesi lle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d’acqua, non dovrà risultare inferiore a 10-6 cm/sec.
E) CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE.
L’Impresa ha obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione. L’Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni e per ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovrà essere corredata da una completa
documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali l’impresa ha ricavato la ricetta xxxxxxxx.Xx Direzione dei Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di far eseguire nuove ricerche. L’approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell’Impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera. Una volta accettata dalla Direzione dei Lavori la composizione proposta, l’Impresa dovrà ad essa attenersi rigorosamente comprovandone l’osservanza con esami giornalieri. Non saràammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a ± 5% e di sabbia superiore a ± 3% sullapercentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di ± 1,5% sulla percentuale di additivo. Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di ± 0,35%. Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate all’impianto come pure dall’esame delle caroteprelevate in sito. In ogni cantiere di lavoro dovrà essere installato a cura e spese dell’Impresa un laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione condotto da personale appositamenteaddestrato. In quest’ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con frequenza giornaliera: -la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregatistessi all’uscita dei vagli di
riclassificazione; -la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all’uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di stoccaggio; -la verifica delle caratteristiche Xxxxxxxx del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U.
C.N.R. n°40 del 30.03.1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n° 39 del 23.03.1973), media di due prove, stabilità e
rigidezza Xxxxxxxx.Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei termometri dell’impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell’umidità residua degli aggregati all’uscita dall’essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno. In cantiere dovràessere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione Lavori sul quale l’Impresa dovràgiornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati. In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazionila Direzione Lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accettare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali, con particolare riferimento alla categoria delle graniglie e pietrischetti di cui alle Norme C.N.R..
f) FORMAZIONE E CONFEZIONE DEGLI IMPASTI.
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il perfetto essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l’uso dell’impianto a scarico diretto. L’impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto. Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell’additivo. La zona destinata all’ammanimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltrei cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l’operazione di rifornimento nei
predosatori eseguita con la massima cura. Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.
Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto e dell’effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 25 secondi. La temperatura degli aggregati all’atto della mescolazione dovrà essere tra i 150°C. 170°C. e quella del legante tra 150°e 180°C. salvo diverse disposizioni della Direzione dei Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato.Per la verifica della suddetta temperatura, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge, degli impianti dovranno essere muniti di
termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati. L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%. g) POSA IN OPERA DEGLI IMPASTI. Si procederà ad una accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio ventilazione ed alla spalmaturadi un velo continuo di emulsione bituminosa al 60% in ragione di Kg. 0,600 a mq. di ancoraggio. Immediatamente farà seguito la stesa del conglomerato bituminoso in maniera che, a lavoro ultimato, la carreggiata risulti perfettamente sagomata con profili e le pendenze prescritte dalla Direzione dei Lavori.
L'applicazione dei conglomerati bituminosi verrà fatta a mezzo di macchine spanditrici-finitrici del tipo approvato dalla Direzione dei Lavori, in perfetto stato di uso. Le macchine per la stesa dei conglomerati, analogamente a quelle per la loro confezione, dovranno possedere caratteristiche di automazione di precisionedi lavoro tali che il controllo umano sia ridotto al minimo. Il materiale verrà disteso a temperatura non inferiorea 130° C. di preferenza nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
La stesa del conglomerato non può e non deve essere eseguita, specie per il manto di usura e salvo diversa prescrizione della Direzione dei Lavori, nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio; può essere eseguita nei mesi di ottobre, marzo ed aprile a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori. Il tempo massimo di trasporto del conglomerato, dal momento della produzione al momento della stesa, non deve superare ore una e dovranno essere usati per il trasporto automezzi con cassone coperto. Il conglomerato bituminoso sarà compresso con rullomeccanico a rapida inversione di marcia, del peso di 6-8 tonnellate. La rullatura comincerà ad essere condotta a manto non eccessivamente caldo, iniziando il primopassaggio con leruote motrici proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente all'altro; si procederà pure con passaggi in diagonale. In corrispondenza dei tratti di interruzione del lavoro e dei margini della pavimentazione, si procederà alla spalmatura con uno strato di bitume a caldo allo scopo di assicurare impermeabilità di adesione alla superficie di contatto. Ogni giunzione sarà battuta e rifinita con appositi pestellia base rettangolare opportunamente riscaldati, la linea di giunzione
longitudinale dovrà ricadere lungo l'asse stradale. Al termine della compattazione il conglomerato bituminoso dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 97% di quella Xxxxxxxx dello stesso giorno, rivelata all’impianto o alla scesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla
produzione giornaliera secondo Norma B.U. C.N.R. n°40 (30 marzo 1973), su carote di 15 cm. Di diametro; il valore risulterà dalla media di due prove. La superficie sarà priva di ondulazioni, un'asta rettilinea lunga 4 metri posta su di essa avrà la faccia di contatto distante al massimo 5 millimetri, e solo in qualche punto singolare dello strato. La rullatura dovrà iniziare sulbordo procedendo verso il centro della carreggiata. I singolipassaggi devono essere di lunghezza leggermente diversa in modo da non finire sempre alla medesima sezionetrasversale. Il rullo tandem da 6-8 tonnellate deve seguire da presso la finitrice e dovrà essere abbinato ad un rullo a tre ruote da 14 a 18 tonn. o ad un rullo gommato dello stesso peso tale da assicurare la compattazione uniforme e una sostanziale impermeabilizzazione del manto stesso.
Infine su tutta la superficie della pavimentazione dovrà essere eseguito un trattamento superficiale di sigillo con emulsione bituminosa al 60% in ragione di kg. 0,600 per metro quadrato saturata con sabbia calcarea compreso e compensato con il prezzo del conglomerato bituminoso.
h) ATTIVANTI L'ADESIONE BITUME -AGGREGATO
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati devono essere impiegate speciali sostanzechimiche attivanti l'adesione tra bitume e aggregato (DOPES di adesività).
Esse saranno impiegate obbligatoriamente negli strati di base e di collegamento mentre per quello di usura lo saranno ad esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori. Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quelle che sulla base di prove comparative effettuate presso i laboratori
autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate. Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume. dei Lavori. L'immissione delle sostanze attivanti del bitume dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantire
la perfetta dispersione e l'esatto dosaggio. i) NORME DA RISPETTARE PER LA STESA DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO
Durante la stesa del conglomerato bituminoso a caldo l’Impresa dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza, fluidità e regolazione della circolazione stradale e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.
La segnaletica da apporre dovrà essere conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n°285 (Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada). In caso di restringimento della carreggiata il traffico dovrà essere regolato in base allo Art. 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992
n°495 sopracitato. Rimane chiaro che l'Impresa si assume, ora per allora, tutta le responsabilità, sia civili che penali, per eventuali danni a persone o cose in genere, che potrebbero accadere in conseguenza dei lavori o per mancanza di segnali o per l'inefficienza di questi o per tutte le altre cause possibili, ed esonera completamente l’Amministrazione Provinciale di Siena ed il personale
ad essa dipendente incaricato esclusivamente di verificare il buon andamento dei lavori stessi nell'interesse dell'Amministrazione. L’impresa dovrà dichiarare nell’offerta di partecipazione alla gara di appalto di obbligarsi, pena la risoluzione dell’eventuale contratto ad approvvigionarsi, del materiale presso impianti ubicati ad una distanza non superiore a 120 Km. dal cantiere.
Art. 70 - Delineatori stradali e barriera metallica guard-rail
Barriera metallica Guard-rail La barriera metallica del tipo "guard-rail" secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 2004 dovrà essere in acciaio a doppia ondulazione e dovrà essere, al fine di garantire una migliore sicurezza al pubblico transito, le seguenti caratteristiche dei suoi componenti: H2bp L
nastro: deve essere formato con acciaio di qualità FE430 con resistenza allo snervamento minima di 28 Kg/mm² ed una resistenza minima a rottura a trazione di 45 Kg/mm². Lunghezza utile mt. 3,60 (totale 3,92) omt. 3,00, sovrapposizione cm. 32 sviluppo in piano mm. 475; profilato a doppia onda profondità 80 mm. circa,altezza della fascia dopo la lavorazione 31 cm., spessore della lamiera 3 mm. -. Zincatura a caldo con 300 gr. di zinco minimo per facciata. Oltre agli otto fori per ciascuna estremità destinati al collegamento dei nastri e ifori centrali per l'aggancio del nastro al distanziatore, dovrà avere un foro centrale aggiuntivo in mezzeria (1,80) per il montaggio dell'eventuale palo aggiuntivo. palo: saranno costruiti in lamiera di acciaio FE 360 conspessore della lamiera di mm. 6, profilato o stampato a C delle dimensioni di 80x120x80 mm., altezza di mt.2,00 e zincato a caldo con 300 gr. di zinco minimo per facciata. distanziatore: del tipo a C con altezza di cm.32, sezione di mm. 50x65x50, spessore minimo della lamiera di acciaio FE 360
di mm. 2,5. bulloneria: n.8 bulloni con dado 16 MA x 27, con testa ovale e n.1 bullone 16 MA x 115 centrale, tutti di resistenza classe 4,9 zincati a caldo, rondelle da 40 mm., piastrina copriasola antisfilamento e bullone centrale delle dimensioni di mm. 100x45x4.
Delineatori stradali
I delineatori stradali per la segnalazione del limite del piano viabile dovranno rispondere a tutte le caratteristiche previste dall'Art. 173 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Stradadi cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive integrazioni e modificazioni.
Dovranno essere installati ad una distanza costante in rettilineo, al massimo 50 m., ed infittiti in curva con criterio differenziale in relazione al raggio di curvatura. Gli intervalli di posa devono comunque essere il piu'possibile uniformi sullo stesso tratto di strada, in modo da costituire una guida ottica omogenea. Indicativamente va adottata la spaziatura risultante dalla seguente tabella:
Raggio della curva distanza tra i delineatori (ml.) (ml.)
Fino a 30 6
da 30 a 50 8
da 50 a 100 12
da 100 a 200 20
da 200 a 400 30
Oltre 400 intervallo adottato in rettilineo
La spaziatura dovrà essere adeguatamente ridotta anche in rettilineo in zone abitualmente nebbiose.
Devono essere collocati al limite esterno della banchina e comunque non a meno di 50 cm. dal bordo esterno della carreggiata. l'altezza fuori terra del delineatore deve essere compresa tra 70 e 110 cm. (quindi, complessivamente, deve avere una altezza di 90 -130 cm. considerando di interrarne 20 cm.); la sezione
triangolare con spigoli arrotondati, deve potersi inscrivere in un rettangolo di cm. 10x12 con lato minore parallelo all'asse stradale. Dovranno essere di colore bianco con fascia nera alta 25 cm. posta nella parte superiore, nella quale devono essere inseriti elementi rifrangenti volti verso le correnti di traffico interessate, e cioè sul lato destro deve apparire un elemento rifrangente di colore rosso, sul lato sinistro deve apparire un elemento rifrangente di colore bianco; entrambi gli elementi rifrangenti devono avere una superficie minima di 60 cmq. -
.
Il materiale e le caratteristiche devono essere tali da non costituire pericolo in caso di collisione da parte dei veicoli. Le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali da usare per la costruzione dei delineatori, le dimensioni e le forme degli stessi, nonchè i requisiti fotometrici e colorimetrici degli elementi rifrangenti sono stabiliti con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministero dei LL.PP., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In mancanza del suddetto disciplinare, i delineatori dovranno avere le seguenti caratteristiche secondo le indicazioni impartite dalla circolazione del Ministro LL.PP. n.1520, del 28.09.1981,e cioè dovrà essere costruito in materiale plastico "polietilene" ad alta densità, di colore bianco con un tenore di pigmento (biossido di titanio) di almeno il 2% ed avere spessore delle pareti non inferiore ai 2 mm. -. I valoridi rifrangenza minimi dei due dispositivi rifrangenti dovranno essere: bianco 50 e rosso 12 mca/lux per cmq., ed essere omologati dal Ministero LL.PP. a norma dell'art. 607 del Regolamento di esecuzione del (vecchio) Codice della Strada e quindi portare impresso il marchio "Approvazione Ministero LL.PP."; incassati in apposito alloggiamento e opportunamente orientati e fissati stabilmente in modo da evitare infiltrazione di polvere e umidità. Il delineatore dovrà essere costruito esclusivamente mediante soffiaggio, in appositi stampi, di una candela continua di polietilene ad alta densità e della migliore qualità, arricchito di additivi antinvecchiamento. Il delineatore dovrà avere il peso non inferiore a Kg. 1,100. Il materiale impiegato dovrà essere sufficientemente elastico ed avere una elevata resistenza strutturale con stabilità alle escursioni termiche garantita per una temperatura minima di -60° C. e massima di +80° C., resistere agli agenti chimici dei sali antigelo , solventi e gas di scarico dei veicoli, e stabilita'dei colori ai raggi ultravioletti. Prima della fornitura eposa in opera dei delimitatori l'Impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori, il campione del segnalimiteper le prove di laboratorio da effettuare presso l'Istituto Sperimentale riconosciuto a cura e spese dell'Appaltatore.
Art. 71 - Lavori eventuali non previsti
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti o si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Impresa a norma dell'Art. 19 dello stesso Regolamento, oppure saranno fatte dall'Appaltatore a richiesta della Direzione apposite anticipazioni in denaro sull'importo delle quali sarà corrisposto l'interesse di cui alle disposizioni dell'art. 28 del Capitolato Generale.
Il tutto in ottemperanza alle nuove disposizioni di cui alla Legge-quadro sui LL.PP. (L.109/94 e
succ. integr. e modif.). Gli operai dei lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi Le macchine ed attrezzi dati a noleggio, dovranno essere in perfetto stato di sensibilità e provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare
funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni perché siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
LEGANTI
Nelle opere in oggetto dovranno essere impiegati esclusivamente i leganti idraulici definiti come cementi dalle disposizioni vigenti in materia.
INERTI
Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione e saranno costituiti da elementi non friabili, non gelivi e privi di sostanze organiche, argillose o di gesso; saranno classificati in base alle dimensioni massime dell'elemento più grosso. Tutte le caratteristiche, la provenienza e la granulometria saranno soggette alla preventiva approvazione della Direzione
lavori. La curva granulometrica dovrà essere studiata in modo tale da ottenere la lavorabilità richiesta alle miscele, in relazione al tipo di impiego e la massima compattezza necessaria all'ottenimento delle resistenze indicate.
ACQUA
L'acqua per gli impasti dovrà essere limpida, priva di sali (in particolare cloruri e solfati), non aggressiva e rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa.
ARMATURA
Oltre ad essere conformi alle norme vigenti, le armature non dovranno essere ossidate o soggette a difetti e fenomeni di deterioramento di qualsiasi natura.
IMPASTI
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dovranno essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. L'impiego di additivi dovrà essere effettuato sulla base di controlli sulla loro qualità, aggressività ed effettiva rispondenza ai requisiti richiesti.
Il quantitativo dovrà essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto acqua-cemento e considerando anche le quantità d'acqua presenti negli inerti; la miscela ottenuta dovrà quindi rispondere alla necessaria lavorabilità ed alle caratteristiche di resistenza finali previste dalle prescrizioni. L'impasto verrà effettuato con impianti di betonaggio idonei e tali da garantire l'effettivo controllo sul dosaggio dei vari materiali; l'impianto dovrà, inoltre, essere sottoposto a periodici controlli degli strumenti di misura che potranno anche essere verificati, su richiesta della Direzione lavori, dai relativi uffici abilitati.
CAMPIONATURE
Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo, normale o armato, previsti per l'opera, la Direzione lavori farà prelevare, nel luogo di esecuzione, campioni provenienti dagli impasti usati nelle quantità e con le modalità previste dalla normativa vigente, disponendo le relative procedure per l'effettuazione delle prove da eseguire ed il laboratorio ufficiale a cui affidare
tale incarico.
POSA IN OPERA DEL CONGLOMERATO -TRASPORTO
Il trasporto degli impasti dal luogo di preparazione a quello d'uso dovrà essere effettuato con contenitori idonei sollevati meccanicamente (per limitatissime distanze) o su betoniere dotate di contenitori rotanti. Il tempo necessario per il trasporto e l'eventuale sosta prima del getto non deve superare il tempo massimo consentito per garantire un getto omogeneo e di qualità; nel calcestruzzo ordinario questo tempo massimo sarà di 45/60 minuti e, nel caso di calcestruzzo preriscaldato, di 15/30 minuti. Il tempo minimo di mescolamento dovrà essere di 5 minuti ca. oppure 30 giri del contenitore rotante.
CONTROLLO DEI CASSERI
Prima dell'effettuazione del getto i casseri, le armature e gli eventuali inserti verranno accuratamente controllatie saranno verificati gli allineamenti, le posizioni, la pulizia interna e del fondo.
GETTO DEL CONGLOMERATO
Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni effettive di lavorabilità che dovranno essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto.
Durante lo scarico dovranno essere adottati accorgimenti per evitare fenomeni di segregazione negli impasti. Il getto verrà eseguito riducendo il più possibile l'altezza di caduta del conglomerato ed evitando ogni impatto contro le pareti delle casseforme od altri ostacoli; si dovrà, quindi, procedere gettando, in modo uniforme, per strati orizzontali non superiori a 40 cm. vibrando, contemporaneamente al procedere del getto, le parti già eseguite. Il getto dovrà essere effettuato con temperature di impasto comprese tra i 5 ed i 30 gradi C e con tuttigli accorgimenti richiesti dalla Direzione lavori in funzione delle condizioni climatiche.
RIPRESA DEL GETTO
Il getto andrà eseguito in modo uniforme e continuo; nel caso di interruzione e successiva ripresa, questa non potrà avvenire dopo un tempo superiore (in funzione della temperatura esterna) alle 2 ore a 35 gradi C oppure alle 6 ore a 5 gradi C. Qualora i tempi di ripresa superassero tali limiti si dovranno trattare le zone di ripresa con malte speciali ed accorgimenti
indicati dalla Direzione lavori. VIBRAZIONE
La vibrazione avrà come scopo la costipazione del materiale e potrà essere:
-interna (immersione)
-esterna (sulle casseforme)
-su tavolo
-di superficie.
La vibrazione per immersione verrà eseguita con vibratori a tubo o lama secondo le dimensioni ed il tipo di casseforme usate
per il getto.
Il numero ed il diametro dei vibratori sarà stabilito in funzione della seguente tabella: diametro ago (mm) capacità (mc/h)
25 1/3
35/50 5/10
50/75 10/20
100/150 25/50
Si dovranno, inoltre, usare vibratori con ampiezza di vibrazione maggiore di 1 mm. e frequenza compresa tra
10.000 e 12.000 cicli per minuto.
La frequenza di vibrazione dovrà essere scelta in rapporto al tipo di granulometria impiegato secondo la seguente tabella indicativa:
diametro inerte (cm) frequenza (c.p.m.)
6 1500
1.5 3000
0.6 6000
0.2 12000
fino e cemento 20000
Nell'esecuzione della vibrazione dovranno essere osservate anche le prescrizioni riportate di seguito:
· il getto sarà eseguito in strati uniformi di spessore non superiore a 30/40 cm.;
· il vibratore sarà inserito nel getto verticalmente ad intervalli stabiliti dalla Direzione lavori;
· la vibrazione dovrà interessare per almeno 10/15 cm. lo strato precedente;
· i vibratori dovranno essere immersi e ritirati dal getto a velocità media di 10 cm./sec.;
· il tempo di vibrazione sarà compreso tra 5/15 secondi;
· la vibrazione sarà sospesa all'apparire, in superficie, di uno strato di malta ricca d'acqua;
· è vietato l'uso di vibratori per rimuovere il calcestruzzo;
· si dovrà avere la massima cura per evitare di toccare con l'ago vibrante le armature predisposte nella cassaforma.
La vibrazione esterna sarà realizzata mediante l'applicazione, all'esterno delle casseforme, di vibratori con frequenze
comprese tra i 3.000 ed i 14.000 cicli per minuto e distribuiti in modo opportuno.
La vibrazione su tavolo sarà realizzata per la produzione di manufatti prefabbricati mediante tavoli vibranti con frequenze comprese tra i 3.000 ed i 4.500 c.p.m.
I vibratori di superficie saranno impiegati, conformemente alle prescrizioni della Direzione lavori, su strati di conglomerato non superiori a 15 cm.. Salvo altre prescrizioni, non è consentita la vibrazione di calcestruzzi con inerti leggeri.
MATURAZIONE
La normale maturazione a temperatura ambiente sarà effettuata nel rispetto delle ordinarie precauzioni e delle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dalla Direzione lavori.
DISARMO
Per i tempi e le modalità di disarmo si dovranno osservare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigentee le eventuali
specifiche fornite dalla Direzione lavori; in ogni caso il disarmo dovrà avvenire per gradi evitando di introdurre, nel
xxxxxxxxxxxx, azioni dinamiche e verrà eseguito dopo che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore richiesto.
ACCIAIO
Tutti i materiali in acciaio usati per la realizzazione di opere in cemento armato dovranno avere caratteristiche conformi alle prescrizioni della normativa vigente, certificate da idonei documenti di accompagnamento e confermate dalle prove fatte eventualmente eseguire dalla Direzione lavori presso laboratori riconosciuti.
H)DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI I LAVORI STRADALI art. 79 -.XXXXX, PONTICELLI E TOMBINI
Quando si renderà necessario, sarà provveduto al restauro ed alla costruzione di ponti, ponticelli e tombini, conformi ai tipi riportati nei disegni delle opere d'arte, salvo la facoltà della Direzione dei Lavori, di apportare,in corso d'opera, qualora lo ritenesse necessario, modifiche oltre che alla ubicazione, al numero delle opere stesse ed ai medesimi tipi.
Art. 72 - Muri di sostegno e di controripa -gabbionate
Nei tratti della strada sviluppati in terreni a forte pendio trasversale, sui quali le scarpate dei rilevati non trovassero sicuro appoggio o risultassero soverchiamente prolungate, le terre dovranno essere sostenute con muri in calcestruzzo o gabbionate, secondo quanto sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori. Muri in calcestruzzo o gabbionate saranno pure costruiti a sostegno dalle scarpate dei tagli, ogni qualvolta questi dovessero, per notevole altezza, essere praticati in terreni soggetti a scoscendimenti. Salvo le modifiche che volta per volta sarà per indicare la Direzione dei Lavori, i muri e le gabbionate avranno le forme e dimensionirisultanti dai tipi riportati nei disegni
allegati al progetto. Salvo diverse indicazioni della Direzione dei Lavori, è compito dell'Impresa, nei casi di opere d'arte di particolare rilievo, provvedere al calcolo e al dimensionamento delle opere, inoltrare le richiestedi particolari permessi che si rendessero necessari nonché il deposito degli elaborati presso il Genio Civile Regione Toscana o altro Ente interessato.
Art. 73 - Delineatori stradali e barriera metallica guard-rail
Delineatori stradali Quando i lavori riguardano tratti di strada esistente, i delineatori stradali interessati dai lavori medesimi saranno opportunamente rimossi con la massima cura al fine di non danneggiarli, a spese dell'Appaltatore e accantonati, sempre a sua cura e spese, in appositi luoghi indicati dalla Direzione dei Lavoriper il successivo riutilizzo; potranno altresì essere adoperati dall'Impresa per la segnalazione del cantiere soloprevia esplicita autorizzazione da parte della Direzione dei Lavori e sempre a condizione che ultimati i lavori,vengano recuperati, ripuliti ed eventualmente ripristinati degli elementi mancanti o non più idonei (dispositivirifrangenti, asta di ancoraggio), affinché possano risultare di nuovo perfettamente idonei per essere riposizionati sulla strada. Nel caso di costruzione di tratti di strada ex-novo, i delineatori dovranno essere apposti dall'Appaltatore secondo quanto prescritto dal relativo prezzo di elenco, attenendosi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nonché a quanto prescritto nelle prescrizioni normative riguardo le caratteristiche fisiche, chimiche, colorimetriche, fotometriche e dimensionali dei delineatori stessi. Barriera metallica guard-rail Qualora i lavori riguardino tratti di strada esistente, le eventuali barriere metalliche già installate, interessate dai lavori medesimi, saranno opportunamente smontate e rimosse con cura dall'Appaltatore a sue spese e accantonate, sempre a sua cura e spese, in appositi luoghi indicati dalla Direzionedei Lavori per il successivo riutilizzo. Nel caso in cui alcuni elementi, durante lo smontaggio vengano danneggiati in modo tale da comprometterne il recupero, saranno integrati e/o sostituiti con altri, di idonee dimensioni e caratteristiche, e pagati con il relativo prezzo di elenco, o eventualmente forniti direttamente dall'Amministrazione. Qualora la Direzione dei Lavori ritenga a suo giudizio l'Appaltatore responsabile del danneggiamento ai materiali per aver condotto negligentemente il lavoro di recupero, o senza le necessarie attrezzature, l'Appaltatore è tenuto a fornire a sue spese i materiali danneggiati. Nel caso di fornitura e posa inopera di tratte di barriera ex-novo, queste dovranno essere apposte dall'Appaltatore secondo quanto prescrittodal relativo prezzo di elenco, attenendosi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dalla Direzione deiLavori nonché a quanto prescritto nelle disposizioni di legge riguardo le caratteristiche fisiche, chimiche e dimensionali
che deve avere la barriera.
Art. 74 - Variazioni delle opere progettate
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al progetto debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da costruire. L'Amministrazione si riserverà perciò la insindacabile facoltà di ntrodurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti ai tracciati planimetrici ed alla ubicazione delle opere, che riterrà opportuno, nell'interesse della buona riuscita e nella economia dei lavori,senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, ai sensi dell'Art. 25 della Legge 11.02.94, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO IV - NORME SPECIFICHE PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OPERE STRADALI
Art. 75 - Norme generali
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell'elenco dei prezzi.
I lavori saranno liquidati in base alle misure prese in contraddittorio che saranno rilevate mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori medesimi e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricatidei Lavori e dall'Impresa. Resta sempre salva ad ogni caso, la possibilità di verifica in occasione delle operazioni di collaudo.
Art. 76 - Lavori in economia
Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari. In ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della Direzione dei Lavori.
Art. 77 - Materiali a pie'd'opera
I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:
a)-alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori, come ad esempio, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature, ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente l'Amministrazione appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'Impresa non debba effettuarne
lo spandimento; b)-la valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di Ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento del contratto;
c)-alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nelle situazioni provvisorie;
d)-alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dall'Amministrazione quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.
I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi, ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale.
In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo dell'impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.
Art. 78 - Demolizioni di murature
Il prezzo fissato in tariffa per le demolizioni delle murature si applicherà al volume effettivo delle murature demolite. Tale prezzo comprende i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nell'art. 26 precedente ed in particolare la scelta, l'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.
Art. 79 - Acciaio tondo per calcestruzzo
Il peso dell'acciaio tondo di armatura del calcestruzzo, verrà determinato mediate il peso corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le qualità superiori alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per le giunte non
ordinate. Il peso dell'acciaio verrà in ogni caso determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendo le sagomature ed uncinature) e moltiplicando per il peso unitario dati delle tabelle Ufficiali U.N.I.. Col prezzo fissato l'acciaio sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature o legature ordinate dalla Direzione dei Lavori, curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quelli dei disegni esecutivi.
Art. 80 - Disposizioni generali relative ai prezzi -revisione
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori, a seconda del metodo di gara adottato, saranno:
1) per i contratti stipulati a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posti a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
2) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
3) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante predetta offerta a prezzi unitari.
Per ogni S.A.L. emesso verrà corrisposto all’Impresa appaltatrice l’importo relativo agli oneri per la sicurezzadei lavoratori percentualmente all’entità dell’importo dello S.A.L. stesso.
Comunque sia, i prezzi comprendono:
a)-per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del cantiere, anche se fuori strada e il guadagno dell'Impresa;
b)-per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi, utensili, indumenti e accessoridel mestiere nonché le quote per le assicurazioni speciali, per gli infortuni ed altre di ogni specie, nessuna esclusa, beneficio, ecc., nonché -nel caso di lavoro notturno -anche le spese per l'illuminazione dei cantieri dilavoro e il guadagno dell'Impresa;
c)-per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti all'uso, accessori, ecc., eil guadagno dell'Impresa tutto come sopra;
d)-per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazionitemporanee e definitive; mezzi
d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneritutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo e il guadagno dell'Impresa stessa. Per quanto riguarda il divietodi revisione dei prezzi si richiama la normativa contenuta nell'Art. 26, commi 2 e 3 e 4 , della Legge 109/94 esue successive modifiche e integrazioni, che stabilisce di non applicare il primo comma dell'articolo 1664 delcodice civile.
Per i lavori oggetto del presente appalto, si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale fissata con decreto del Ministro dei LL.PP. da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso diinflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
Art. 81 - Strato di collegamento o primo strato di pavimentazione in conglomerato bituminoso Composizione e caratteristiche della miscela
Lo strato di collegamento o primo strato di pavimentazione è costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie,
sabbie, additivi (secondo le definizioni riportatedall’art.1 delle norme C.N.R. sui materiali stradali fasc. 4/1953) mescolati con bitume a caldo e stesi in opera mediante macchina vibrofinitrice.
Lo spessore sarà di norma quello indicato in progetto o nella perizia. Comunque si dovranno stendere strati ilcui spessore finito risulti non superiore a cm.6 e non inferiore a cm. 4. Il prelevamento degli inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione indicati, verrà effettuato secondo le norme C.N.R. CAP.II fasc. 4/1953.
L’aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie, che rispondano ai seguenti requisiti:
- Coefficiente di frantumazione, secondo C.N.R. fasc. 4/1953, inferiore a 140;
- Indici dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R. fasc. 4/1953, inferiore a 0,80;
- Coefficiente di imbizione, secondo C.N.R. fasc. 4/1953, inferiore a 0,015.
In ogni caso i pietrischetti e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, durevoli, approssimativamente poliedrici con singoli vivi, a superficie ruvida, e, dovranno risultare puliti e scevri da materiali estranei terrosi e polverulenti.
L’aggregato fino sarà costituito da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno avere equivalente in sabbia
, prova AASHO/176, compreso tra 50 e 80, nonché risultare non idrofilo, secondo le norme C.N.R. 4/1953. Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da cemento, calce idrata, polvere di rocce preferibilmente calcareee dovranno risultare alla setacciatura per via secca, interamente passanti al setaccio n.40 ASTM, per almeno il90% al n. 80 ASTM e per almeno il 70% al setaccio n. 200 ASTM.
La quantità di additivo passante per via umida (lavaggio del materiale setacciato) al setaccio n. 200 ASTM, dovrà essere compresa tra 100 e 200% della quantità passante a tale setaccio per via secca.
Il bitume dovrà essere del tipo di penetrazione 80+100 salvo diversa prescrizione scritta della Direzione Lavorie che potrebbe essere data in ordine alla temperatura ed alle condizioni atmosferiche stagionali.
Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle norme C.N.R. fasc. 2/1951; inoltre dovrà avere un indice di
penetrazione calcolato con la formula che segue tra -0,7 e +0,7.
Indice di penetrazione a = 20W-300v dove v=0,602 (T1-T2)
V + 30v dove v=log. 800-Log.p.
T1 = temperatura di rammollimento (palla e anello) in gradi centigradi; T2
= temperatura alla quale si effettua la prova di penetrazione in C° = 25;p = penetrazione del bitume a 25° (in dmm.)
Per la composizione granulometrica della miscela degli aggregati si indica il fuso definitivo dalle curve granulometriche che seguono:
- XXXXXXXX E SETACCI UNI Passante totale in peso %
Crivello | 30 | 100 | |
“ | 20 | 60 – 100 | |
“ | 15 | 65 – 85 | |
“ | 10 | 45 – 70 | |
“ | 5 | 30 – 55 | |
Xxxxxxxx | 0 | 20 – 45 | |
“ | 0,4 | 7 – 25 | |
“ | 0,18 | 5 – 15 | |
“ | 0,075 | 3 – 7 |
La quantità in peso del bitume, riferito al peso totale degli aggregati, dovrà essere compresa tra il 4% ed il 6%. Essa dovrà essere comunque la minima che consente il raggiungimento dei valori di stabilità e rigidezza XXXXXXXX nonché di compattezza citati nei paragrafi seguenti:
- Stabilità XXXXXXXX (ASTM d. 15799 ESEGUITA A 60°, SU PROVINO COSTIPATI CON 50 COLPI DI
MAGLIO PER OGNI FACCIA, SUPERIORE E 700 Kg.; il valore della rigidezza XXXXXXXX, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg. E lo scorrimento misurato in mm., dovrà essere superiore in ogni caso a 200.
- I provini sui quali viene determinata la stabilità XXXXXXXX dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3% e 8%.
- Il volume dei vuoti residui a rullatura ultimata, calcolati sui campioni prelevati dallo strato, dovrà essere inferiore al 10%.
Le percentuali corrispondenti al contenuto di sabbia e di aggregato grosso non dovranno variare di = 5 rispettoa quelle corrispondenti alla curva granulometrica prescelta; la percentuale di additivo non dovrà presentare variazioni superiori a = 1,5 rispetto alla percentuale prescelta. Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno spostamento sulla percentuale stabilità superiore a = 0,3.
Art. 82 - Strato di usura o secondo strato di pavimentazione in conglomerato bituminoso
Composizione e caratteristiche della miscela
Lo strato di usura è costituito da una miscela di pietrischetti, graniglia, sabbia, additivi (secondo le definizioni riportate nell’art.1 delle norme C.N.R. sui materiali stradali, fasc. 4/1953) mescolati con bitume a caldo e stesoin opera mediante macchina vibrofinitrice.
Lo spessore sarà di norma quello indicato nella corrispondente voce dell’elenco prezzi allegato.
L’aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglia ( della pezzatura da mm.20 a mm.25; da mm.10 a mm.15 e da mm.5 a mm.10) che potranno anche essere di provenienza e natura petrografica diversa, purchèalle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, esso risponde ai seguenti requisiti:
- Coefficiente di frantumazione secondo C.N.R. fasc. 4/1953, inferiore a 120;
- Almeno un 30% in peso del materiale dell’intera miscela deve avere un coefficiente di frantumazione inferiore a 110 e deve ( C.N.R. fasc. 4/1953) provenire da frantumazione di rocce che presentino al minimo
1.400 Kg/cmq. di resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture e resistenza all’usura minima di 0,6. In ogni caso il materiale basaltico non dovrà mai risultare inferiore al 60% di tutto l’inerte (passante al crivello 15 e trattenuto al setaccio 2).
- Indice dei vuoti delle singole pezzature secondo C.N.R. fasc. 4/1953, inferiore a 0,80;
- Coefficiente di inibizione secondo C.N.R. fasc. 4/1953 inferiore a 0,015. Inoltre:
- La miscela che si intende formare dovrà risultare nel suo complesso non idrofila secondo le norme C.N.R. fasc. 4/1953;
- Il coefficiente di resistenza all’usura misurato secondo C.N.R. fasc. 4/1953, non dovrà essere inferiore a 0,8 se l’aggregato è costituito da pietrischetti o graniglie aventi la stessa natura petrografica; lo stesso coefficiente di resistenza alla usura non dovrà essere inferiore a 0,6 se misurato su la roccia da cui proviene la componenete più usurabile dell’eventuale miscela che si intende formare con pietrischetti e graniglie di natura petrografica diversa.
In ogni caso i pietrischetti e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, durevoli, approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, a superficie ruvida, pulita ed esenti da polvere e da materiali estranei.
L’aggregato fino sarà costitutito da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno avere equivalente in sabbia determinato secondo la prova AASHO T/176, compreso fra 50 e 80.
Gli additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, dovranno soddisfare i seguenti requisiti granulometrici:
- passante in peso ( a secco) al setaccio ASTM n° 30 100%
- “ | “ “ | “ | “ “ | “ | “ | 100 | 90% |
- “ | “ “ | “ | “ “ | “ | “ | 200 | 65% |
La quantità di additivo passante per via umida ( lavaggio del materiale setacciato) al setaccio n°200 ASTM, dovrà essere compresa tra il 100 e il 200% della quantità passante a tale setaccio per via secca;
- inoltre gli additivi dovranno essere tali che l’equivalente in sabbia della frazione di aggregato passante al crivello UNI da mm.5 subisca una riduzione compresa tra un minimo di 30 e un massimo di 50. Tali valori della riduzione dovranno verificarsi quanto il contenuto dell’additivo in esame, calcolato sul totale della miscela di aggregato, sia compreso tra il 5 e il 10% in peso.
Il bitume dovrà essere del tipo di penetrazione 30 – 100 salvo diversa prescrizione della Direzione lavori che potrebbe essere data in ordine alla temperatura ed alle condizioni atmosferiche stagionali.
Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle norme C.N.R. fasc. 2/1951; inoltre dovrà avere un indice di penetrazione calcolato con la stessa formula riportata nell’art.47, compreso tra –0,7 e +0,7.
Per la composizione granulometrica della miscela degli aggregati si indica a titolo orientativo il fuso definitivo dalle curve granulometriche che seguono:
XXXXXXXX E SETACCI UNI Passante totale in peso %
- Crivello | 15 | 100 | |
- “ | 10 | 70 – 100 | |
- “ | 5 | 45 - 75 | |
- Setaccio | 2 | 30 - 75 | |
- “ | 0,4 | 12 - 30 | |
- “ | 0,18 | 7 - 20 | |
- “ | 0,075 | 5 - 10 |
La quantità in peso di bitume, riferita al peso totale degli aggregati, dovrà essere compresa tra il 4,5% e il 7%. Essa dovrà essere comunque la minima che consenta nil raggiungimento dei valori di stabilità e rigidezza XXXXXXXX nonché i valori di compattezza citati nei paragrafi seguenti.
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti integranulari della miscela addensata, non dovrà superare l’80%.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di usura dovrà avere i seguenti requisiti:
- Stabilità XXXXXXXX (ASTM D 1559) eseguita a 60° C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, superiore a 900 Kg.; il valore della rigidezza XXXXXXXX cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg. e lo scorrimento misurato in mm., dovrà essere in ogni caso superiore a 250.
- I provini sui quali viene determinata la stabilità XXXXXXXX dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 4 e 8%.
- Elevatissima resistenza all’usura superficiale;
- Sufficiente ruvidezza da mantenersi nel tempo in modo da non rendere la superficie scivolosa;
- Il volume dei vuoti residui a costipamento ultimato, calcolato su campioni prelevati dallo strato, dovrà essere compreso tra il 4 e l’8%; nel calcolo di tali percentuali si dovrà fare uso del peso specifico dei grani di tutta la miscela degli inerti.
Le percentuali corrispondenti al contenuto di sabbia e di aggregato grosso non dovranno variare di = 5 rispetto
a quelle corrispondenti alla curva granulometrica prescelta; la percentuale di additivo non dovrà presentare variazioni superiori a + 1,5 rispetto alla percentuale prescelta.
Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno spostamento sulla percentuale stabilita, superiore a + 0,3.
Art. 83 - Confezione e posa in opera dei conglomerati bituminosi per strati di pavimentazione
Gli impasti saranno eseguiti in idonei impianti fissi. In particolare tali impianti dovranno assicurare:
- Il perfetto essiccamento, la separazione della polvere e il riscaldamento uniforme dell’aggregato grosso e fino;
- La classificazione dei singoli aggregati mediante vagliatura e controllo della granulometria;
- La perfetta dosatura degli aggregati mediante idonei apparecchi che consentono il dosaggio delle categorie di aggregati prima dell’invio al mescolatore;
- Il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta e viscosità uniforme fino al momento dell’impasto;
- Il perfetto dosaggio del bitume e dell’additivo. Nel caso in cui si impieghi bitume di penetrazione 80 – 100, la temperatura degli aggregati all’atto del mescolamento dovrà essere compresa tra 150 e 170°C.
La temperatura del conglomerato all’uscita del mescolatore non dovrà essere inferiore a 140°C.
Nel caso in cui si impieghi bitume di penetrazione 60 – 80, la temperatura degli aggregati all’atto del mescolamento dovrà essere compresa tra 155 e 180°C, mentre quella del legante dovrà essere compresa tra 145 e 165+ C. La temperatura del conglomerato all’uscita del mescolatore non dovrà essere inferiore a 150°X.Xx apposito laboratorio dovrà essere effettuata a cura e spese dell’Impresa, la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi all’uscita dai vagli di riclassificazione.
Su specifica richiesta della Direzione lavori saranno effettuati,a spesa dell’Amministrazione e con fondi indicati nel “quadro economico” del Computo Metrico, i seguenti controlli:
- verifica della composizione del conglomerato (inerti, additivo, bitume);
- verifica della stabilità XXXXXXXX effettuata prelevando la miscela all’uscita del mescolatore e confezionando i provini senza alcun ulteriore riscaldamento, per avare in tal modo un ulteriore controllo sulla temperatura di produzione;
- verifica delle caratteristiche del conglomerato steso e costipato (peso di volume e percentuale dei vuoti residui).
Sempre a discrezione della Direzione lavori dovranno essere frequentemente controllate le caratteristiche del legante impiegato.
Saranno effettuati direttamente tutti i controlli necessari delle temperature di lavorazione. A tal fine gli essicatori, le caldaie e le tremoggie degli impianti saranno muniti di termometri fissi.
Prima di procedere alla stesa degli strati di pavimentazione, si procederà ad una accurata pulizia della superficie preesistente mediante lavaggio e preferibilmente, mediante energica ventilazione.
Sulla superficie stessa sarà steso un velo continuo di emulsione tipo ER 55 o ER 60 in ragione di 0,5+0,8 Kg/mq. in modo da ottenere un buon ancoraggio dello strato che verrà steso subito dopo.
L’applicazione dei conglomerati bituminosi verrà fatta a mezzo di macchine spanditrici finitrici, di tipo approvato dalla Direzione dei lavori.
Il materiale verrà steso a temperatura non inferiore a 120°C.
Le operazioni di stesa dovranno essere interrotte qualora le condizioni metereologiche non siano tali da garantire la perfetta riuscita del lavoro e in particolare quando il piano di posa si presenti comunque bagnato ose la sua temperatura sia inferiore a 5°C.
Se tale temperatura è compresa tra i 5 e 10°C. la Direzione lavori potrà prescrivere alcuni accorgimenti che consentano di ottenere nel modo migliore, la compattazione dello strato messo in opera (innalzamento della temperatura di confezionamento e di stesa, trasporto con autocarri coperti, etc.).
Xxxxxx eventualmente compromessi dalle condizioni metereologiche o da altre cause, dovranno essere rimossi o sostituiti a totale cura e spese dell’Impresa.
Nella stessa si dovrà porre particolare attenzione alla formazione del giunto longitudinale, tagliando verticalmente il bordo della striscia già eseguita, riscaldandolo e spalmandolo con legante bituminoso.
Tali operazioni potranno essere evitate qualora la stesa avvenga ad opera di macchina vibrofinitrici xxxxxxxxxx.Xx sovrapposizione degli strati dovrà avvenire in modo che i giunti longitudinali suddetti risultino sfaltati di almeno 30 cm.
La rullatura dovrà essere eseguita alla temperatura più elevata possibile, con rulli meccanici, a rapida inversionedi marcia del peso di 4-8 tonnellate, proseguirà poi con passaggi longitudinali ed anche trasversali. Infine il costipamento sarà ultimato con rullo statico da 10-14 tonnellate o con rullo gommato da 10-12 tonnellate.
Al termine di tali operazioni si dovranno effettuare i controlli di compattezza previsti ai precedenti articoli 3 e4, operando su campioni prelevati dallo strato fino (tasselli o carote).
La superficie dovrà presentarsi assolutamente priva di ondulazioni: un’asta rettilinea lunga metri 4 posta sulla superficie dovrà aderirvi con uniformità, sarà tollerato solo qualche spostamento saltuario non superiore a 4 mm. Non sarà ammessa alcuna tolleranza in meno sugli spessori di progetto di ciascuno degli strati di pavimentazione. In ogni caso lo strato ultimato dovrà risultare di spessore uniforme e precisamente dello spessore indicato nell’elenco prezzi.
Art. 84 - Osservanza norme generali – Prove di laboratorio
L’Impresa è obbligata alla osservanza di tutto quanto è disposto dal Capitolato Generale a stampa innanzi citato delle Leggi e Regolamenti in vigore, nonché alla osservanza ed adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e contributivi (nessuno escluso) a carico dei datori di lavoro in atto al momento della gara o che venissero eventualmente disposti durante il corso dei lavori stessi.
E’ obbligata altresì alla osservanza e condizioni tutte (tipo e pezzature delle graniglie; tipo dei leganti; rispondenza delle caratteristiche del bitume ed alle prescrizioni vigenti per l’accettazione dei leganti bituminosi secondo le Norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui al Capitolato Speciale a stampa per lavori stradali della cassa per il Mezzogiorno (Edizione 1983) e che non siano in contraddizione con quelle riportatenel presente contratto che fa riferimento al predetto Capitolato.
L’Amministrazione si riserva le più ampie facoltà di fare effettuare in qualsiasi momento, presso Istituti Sperimentali – debitamente riconosciuti – prove di laboratorio per l’accertamento della perfetta rispondenza dei materiali impiegati e dei lavori eseguiti, alle qualità, caratteristiche e norme fissate.
In particolare si precisa che qualora il coefficiente di frantumazione e l’indice dei vuoti dello strato di usura e dello strato di collegamento risultanti dalle analisi di laboratorio non fossero rispondenti alle norme di capitolato, verrà effettuata sul relativo importo, contabilizzato dei lavori una detrazione percentuale non inferiore a quella riportata nelle sotto indicate Tabelle A1, A2, A3, salvo le determinazioni finali di collaudo. Per i lavori intermedi si procederà alla determinazione della percentuale di detrazione con interpolazionelineare tra i due valori estremi.
Tabella – A1 – TAPPETO | |
Valore del coefficiente di frantumazione | Detrazione |
121 | 0,12 |
122 | 0,50 |
123 | 1,08 |
124 | 1,97 |
125 | 3,15 |
126 | 4,70 |
127 | 6,73 |
128 | 9,41 |
129 | 13,29 |
130 | 23,53 |
Tabella – A2 – BYNDER | |
Valore del coefficiente di frantumazione | Detrazione |
142 | 0,12 |
144 | 0,52 |
146 | 1,15 |
148 | 2,10 |
150 | 3,35 |
152 | 5,00 |
154 | 7,15 |
156
158
160
Tabella – A3 – VUOTI
Espressi
10,00
14,10
25,00
in
e9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
percentuali Detrazion 0,03
0,11
0,25
0,44
0,58
0,98
1,34
1,75
2,21
2,73
3,31
3,39
Per eventuali altre carenze sulla composizione e caratteristiche della miscela si valuterà di volta in volta la relativa detrazione da effettuare.
Art. 85 - Demolizioni
Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.
Nelle demolizioni l'Impresa dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano ancora, a giudizio della Direzione dei lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso l'Amministrazione; alla quale spetta la proprietà di tali materiali, alla pari di quelli provenienti dagli scavi in genere; e l'Impresa dovrà provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito, ecc., in conformità e con tutti gli oneri previsti nel citato art. 36.
La Direzione dei lavori si riserva di disporre con sua facoltà insindacabile l'impiego dei suddetti materiali utili per l'esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, I materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati, a cura e spese dell'Impresa, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme o cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto.
Art. 86 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte e secondo le disposizioni che la Direzione dei lavori crederà opportuno di impartire verbalmente o con ordini di servizio, in tempo utile.
L’ordine delle esecuzioni dei lavori verrà stabilito all’atto pratico e di volta in volta, dalla direzione dei lavori, ad insindacabile giudizio della stessa.
Art. 87 – Segnaletica stradale prevista dal CdS
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori e nel pieno rispetto del Codice della strada.
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