CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,
tra
🟃 la Società / Ente , con sede legale in , CAP , prov. di , via , N. , Partita IVA , Codice Fiscale , iscritta al Registro delle Imprese di al N. , nella persona del suo Rappresentante Legale Sig. , nato il , a , CAP , prov. di , residente in , CAP , prov. di , via , N. , Carta d’Identità N. , Codice Fiscale (denominata di seguito come “Sponsor”)
e
ASSOCIAZIONE TELE NBC XXX XXXX 00
00000 XXXXXXX (XX)
C.F. 02829170964
P.Iva 08243400960
premesso che:
🟃 One TV è un canale del bouquet di TELE NBC e trasmette sul canale 112 del Digitale Terrestre, di seguito sarà chiamato “ONE TV”.
🟃 lo Sponsor svolge attività di e, nell’ambito delle proprie iniziative promozionali, è interessato ad instaurare con One TV un rapporto di collaborazione a carattere promo-pubblicitario per promuovere la diffusione del proprio marchio così meglio descritto
🟃 lo Sponsor dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell’ambito dell’attività di One TV, altri marchi pubblicitari anche appartenenti allo stesso settore merceologico;
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Oggetto del Contratto ed Obblighi delle Parti
1) Il One TV concede all'azienda la qualifica di “Sponsor” nell'ambito della propria attività.
2) Lo Sponsor si impegna a fornire il marchio su file, il materiale aziendale e lo spot televisivo se necessario.
3) L'apposizione del marchio ai fini della sponsorizzazione e la distribuzione dell'eventuale materiale pubblicitario necessario per adempiere il contratto in oggetto saranno a cura e a spese dello Sponsor.
4) ONE TV si impegna a far apparire il marchio dello Sponsor:
- Nelle quintature dello studio
- Attraverso N. passaggi di banner in sovraimpressione dalla durata di 15 secondi (N.8 nel caso di trasmissione sponsorizzata).
- Attraverso N. passaggi di spot pubblicitario di 30 secondi. (N.4 nel caso di trasmissione sponsorizzata).
Nei seguenti programmi:
1-
2-
3-
Art. 3 – Durata del Contratto
Il contratto avrà decorrenza dalla data per n. puntate, scadendo pertanto il . Nel caso in cui le parti intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione si dovrà redigere un nuovo contratto di sponsorizzazione; è quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo.
Art. 4 – Facoltà dello Sponsor
È facoltà dello Sponsor effettuare ulteriori iniziative promo-pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con One TV.
Art. 5 – Compenso
A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dal One TV e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, lo Sponsor corrisponderà al Sodalizio la somma di € (in lettere) + IVA, che sarà versata con le seguenti modalità:
€ (in lettere) entro gg. dalla sottoscrizione del presente contratto;
€ (in lettere) entro il
mediante bonifico su c/c bancario su:
Banca Poste Italiane SpA – Banco Posta
Codice IBAN : XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
Conto intestato a:
ASSOCIAZIONE TELE N.B.C.
Xxx Xxxx , 00
00000 Xxxxxxx (XX)
A fronte dei pagamenti di cui sopra, il One TV rilascerà regolari fatture fiscali, ai sensi delle normative attualmente in vigore, con quietanza a saldo.
Art. 6 – Esonero da Responsabilità
Le decisioni tecniche inerenti la conduzione dei programmi e le scelte dei contenuti restano completamente estranee allo Sponsor.
Art. 7 – Dichiarazioni Lesive
Le parti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti rappresentanti di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni che possano ledere l'immagine delle parti stesse.
Art. 8 – Modifiche Contrattuali
Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.
Art. 9 – Risoluzione del Contratto
Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c.:
🟃 l’inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente contratto;
🟃 il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del contratto;
🟃 atti e/o fatti lesivi dell’immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.
Pertanto il mancato o l’inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta la risoluzione ipso iure del contratto. In tale caso si fa obbligo per il One TV di restituire (oppure per lo Sponsor di versare) una somma di denaro direttamente proporzionale al tempo in cui la prestazione non è stata o non potrà essere eseguita.
Art. 10 – Clausola Compromissoria
Le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, per le quali la legge non richieda l’intervento obbligatorio del P.M., verranno risolte da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato da Associazione Tele NBC, uno designato dallo Sponsor, e il terzo con funzioni di Presidente, designato di comune accordo dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata con indicazione del proprio arbitro; la controparte dovrà nominare il proprio arbitro entro gg. 30 dal ricevimento della predetta raccomandata. In caso di mancata tempestiva nomina del secondo arbitro, la parte istante potrà chiederne la nomina al Presidente del Tribunale di Milano.
Il collegio Arbitrale, giudicherà anche in merito all’entità ed all’accollo delle spese di giudizio. La sede dell’arbitrato sarà la città di Milano.
Art. 11 – Cessione del Contratto
E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in altra azienda e nei casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
Art. 12 – Elezione di Xxxxxxxxx
Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come indicata in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo di raccomandata a.r. o equipollente per la prova dell’avvenuta ricezione.
Art. 13 – Trattamento dei Dati Personali
In ottemperanza di quanto sancito dal Testo Unico Privacy D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 le parti forniscono il loro consenso al trattamento di dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per l’esecuzione del presente contratto e per ottemperare ad obblighi previsti da leggi e/o regolamenti in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto.
Xxxxx, xx
Associazione Tele NBC L’Azienda sponsor