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I contratti di rete
Xxxxxxxx Xxxxxxx
1.- L’incontro odierno offre la possibilità di riflettere sul feno- meno “contratto di rete” in un contesto particolare giacché il tema del Convegno, nel richiamare il Mercato, ed anzi un determinato settore del Mercato, aiuta a mettere a fuoco le idee che si sono andate confusamente formando intorno ad una nuova figura contrattuale emersa nell’ordinamento tra il 2009 ed il 2012.
Di una nuova figura contrattuale occorre infatti parlare, qual è quella individuata sul piano normativo prima ancora che sul piano dell’esperienza degli affari.
A tale riguardo, una precisazione preliminare è necessaria: non è certo la prima volta che viene dettata la disciplina di un contratto nuovo rispetto a quelli presenti nel disegno del codice, anzi negli anni più recenti il fenomeno è divenuto quasi ricorrente, ma rispetto al contratto di rete l’intervento legislativo assume un ruolo affatto particolare, in quanto il legislatore detta la minuziosa disciplina di un contratto senza che, in precedenza, l’operazione economica per suo tramite realizzata avesse acquistato quei tratti di tipicità sociale come era invece avvenuto, ad esempio, per la sub- fornitura. Per cogliere meglio i requisiti ed i caratteri del con- tratto di rete non è allora forse inutile una breve considera- zione sul contesto normativo rispetto al quale si colloca la regolamentazione del nuovo contratto, ricordando almeno due episodi legislativi. La emanazione, con legge del 18 giugno 1998, n. 192, di una disciplina del contratto di sub- fornitura; l’emanazione, con legge 6 maggio 2004, n. 129, di regole attinenti al contratto di affiliazione commerciale. Rispetto ed entrambi gli episodi normativi, possiamo rileva- re una costante nella disciplina delle figure contrattuali, segnate dai medesimi caratteri. In entrambe si muove dalla definizione del contratto; in entrambe il contratto ha quale parte necessaria soggetti che rivestono la qualità di impren- ditore; in entrambe la disciplina esprime un’esigenza di tutela affidata a regole sulla forma necessaria, sui contenu- ti imperativi, sulla prescrizione di nullità delle clausole diffor- mi dal precetto legale. Tecnica legislativa, questa, mutuata dalla disciplina dei contratti del consumatore, tale da indur- re molti a prospettare la configurabilità di un “terzo contrat- to” che si aggiungerebbe al contratto disciplinato nel Codice civile ed al contratto del consumatore, ora ospitato nel Codice ad hoc, condividendo con quest’ultima figura il con- notato del contratto “asimmetrico”.
Non mette conto in questa sede ripercorrere nel dettaglio i
singoli contenuti normativi dei contratti ora brevemente richiamati, ma è certo rispetto a questo quadro che si collo- ca la vicenda legislativa del contratto di rete, caratterizzata, tuttavia, da alcune, significative differenziazioni.
2.- Occorre procedere con ordine, muovendo innanzi tutto dalla definizione del contratto di rete. Definizione certamen- te utile in quanto consente all’interprete di mettere a fuoco l’operazione economica che il contratto è diretto a realizza- re ma che, nella specie, è resa meno agevole dal susse- guirsi convulso di interventi normativi che hanno influito anche sulla nozione del contratto, rendendola mutevole.
Nell’art. 3, comma 4–ter del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, con- vertito nella Legge n. 33/2009, veniva per la prima volta fatta menzione del contratto di rete del quale era offerta una nozione generica, che lasciava il campo a diverse e non univoche interpretazioni. La disposizione di legge recava sul piano definitorio l’espressione «con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità inno- vativa e la competitività sul mercato». In tal modo, chiarita la funzione non traslativa del contratto, in quanto contratto a soli effetti obbligatori, restava in ombra il profilo causale che, da un lato, nella proposizione sopra riportata era indi- cato con il riferimento allo «scopo», dall’altro, trovava poi una precisazione nel periodo successivo della medesima disposizione, là dove era prescritto che il contratto doveva, tra l’altro, recare «c)l’indicazione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun con- traente di un patrimonio destinato all’affare, ai sensi dell’ar- ticolo 2447 bis, primo comma, lettera a), del codice civile». Una prima modifica alla definizione del contratto di rete è stata apportata dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, (c.d. decre- to competitività), convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122. All’esito di tale intervento, la nozione del contratto è affatto diversa: «con il contratto di rete più imprenditori perseguo- no lo scopo di accrescere, individualmente o collettivamen- te, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un pro- gramma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa».
La nozione che poteva dunque ricavarsi dal nuovo testo
normativo era dunque diversa dalla precedente in quanto nella stessa, per un verso, viene diversamente definito lo scopo, e quindi la causa del contratto, dall’altro, viene spe- cificato il novero degli obblighi che con il contratto le parti possono reciprocamente assumere; obblighi di collabora- zione, di scambio di informazioni o prestazioni ed ancora obblighi di esercizio in comune di attività.
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Una chiarificazione certo utile, anche se non definitiva, in quanto ancora di recente è stato emanato il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, che, nell’art. 45, per la terza volta1 interviene in materia.
All’esito di tale intervento che lascia fermo l’impianto del contratto quanto agli scopi ed ai contenuti, vengono preci- sati alcuni profili che attengono alla forma («il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente»), ed alla pubblicità, realizzata tramite il deposito del contratto nel registro delle imprese, ma sono anche aggiunte ulteriori precisazioni circa il contenuto necessario del contratto. L’uso dell’aggettivo ‘necessario’ («il contratto ... deve indi- care») merita di essere sottolineato perché già prima la relazione della collega Xxxxxxxxx ha opportunamente messo l’accento sulla rilevanza della prescrizione normativa, con riferimento agli effetti derivanti dal mancato rispetto della stessa.
All’esito della riformulazione dell’enunciato normativo, viene delineata all’interno della figura del contratto di rete una suddivisione, in precedenza ignota, tra tipologie negoziali, a seconda che sia o meno previsto il fondo comune e l’orga- no di rappresentanza, e ciò impone di esprimere un primo novero di, necessariamente sintetiche, riflessioni.
3.- Una prima notazione attiene alla fisionomia del contrat- to.
Il contratto di rete, qual è uscito dall’ultimo alambicco legi- slativo, ha oggi assunto una duplice fisionomia.
Nel testo originario, quello del 2009, l’elenco degli elementi necessari del contratto indicava il fondo patrimoniale e l’or- gano comune. Da tale impianto l’interprete poteva supporre che il legislatore avesse adottato la tecnica del trompe l’oeil, disciplinando un contratto per individuare un soggetto. Poiché si faceva riferimento ad una associazione tra impre- se, ad un fondo comune, ad un organismo di rappresentan- za che agiva su mandato di tutti i contraenti, sembrava che, in definitiva, il legislatore avesse pensato ad un soggetto: il contratto di rete crea un soggetto distinto dai singoli contra- enti.
Tale possibile lettura era stata tuttavia successivamente smentita dallo stesso legislatore che, nella ulteriore formu- lazione del testo dell’articolo, quella emanata nel 2010, aveva invece chiarito come nel contratto di rete fosse solo eventuale («il contratto può anche prevedere ...») la costitu- zione del fondo comune e dell’organismo rappresentativo. In tal modo, venuta meno l’immagine della creazione di un organismo comune di rappresentanza di tutti i soggetti del contratto, come necessario ed utile interlocutore nelle attivi- tà all’esterno, veniva meno l’idea stessa della soggettività
quale connotato ed esito necessario del contratto.
Il legislatore più recente, nel 2012, accentua la distinzione, nel senso di prevedere come eventuale la possibilità della costituzione di un fondo patrimoniale e di un organo di rap- presentanza, ma con una prescrizione nel senso che ove le parti abbiano optato per la costituzione del fondo e la indi- viduazione dell’organo comune è consentita (e forse neces- saria) l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese ed una certo non secondaria precisazione: «con l’iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista sog- gettività giuridica».
La formula da ultimo riferita suona, come ha detto Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, quasi abominevole, non tanto perché il legislato- re non sia libero di enunciare regole giuridiche quanto per- ché il testo normativo sembra quasi voler espropriare il ruolo dell’interprete. La soggettività è nozione che l’interpre- te ricava dalla lettura del sistema, di un sistema che cono- sce testualmente le persone fisiche e le persone giuridiche e rispetto al quale una lunga esperienza di studi ha messo a fuoco la nozione di soggettività rispetto a fattispecie, quali sono quelle delle associazioni non riconosciute, nelle quali non è possibile identificare la persona giuridica.
La legge determina quando si acquista la personalità giuri- dica: non ha senso che prescriva quando si determina la soggettività.
In disparte la riflessione critica sulla coerenza del metodo legislativo, il risultato cui si perviene sul piano della messa a fuoco della disciplina è quello, cui prima è fatto riferimen- to, di una distinzione tra reti forti aventi la personalità, par- don la soggettività giuridica e reti deboli prive di soggettivi- tà.
Reti forti in cui più imprenditori si accordano, stabiliscono, un programma di rete, costituiscono un fondo comune, indi- viduano un soggetto rappresentativo e creano un soggetto distinto; il soggetto in capo al quale sorgeranno i nuovi obblighi e che sarà responsabile nel caso di inadempimen- to degli obblighi stessi.
Reti deboli in cui manca la creazione del soggetto e, nelle quali, quindi, tutti gli imprenditori contraenti agiscono per uno scopo unitario, ma senza che i partecipanti possano beneficiare della limitazione della responsabilità.
La seconda notazione riguarda il tratto caratterizzante la disciplina del contratto di rete.
Il contratto di rete, uscito dalla travagliata gestazione legi- slativa del quale si è dato conto sommario, è un contratto che non ha, all’apparenza, alcuna funzione di tutela. Non nasce per un’esigenza di tutelare una delle parti contraenti, non ha cioè quel carattere che l’interprete era in qualche modo abituato a conoscere rispetto alle esperienze norma- tive cui prima si è fatto cenno: il contratto di subfornitura, il contratto di franchising.
(1) Successivamente allo svolgimento del Convegno è stato emanato il d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 22, ove, nell’art. 36, co. 2-ter, co. 4, co. 4-bis e co. 5, viene disposta una quarta modifica al testo normativo. Di tale ulteriore intervento normativo la relazione non dà, quindi, conto.
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In quelle discipline normative, nate dalla necessità di bilan- ciare la situazione di asimmetria tra i contraenti, hanno giu- stificazione e risultano coerenti le prescrizioni in tema di nullità di protezione e di regolamentazione imperativa del rapporto contrattuale: esigenze invece assenti nella discipli- na del contratto di rete.
4.- Xxxxx scorta di queste notazioni iniziali è allora possibile passare all’esame del dato normativo, rispetto al quale spetta all’interprete stabilire ed individuare i caratteri e quin- di la disciplina del nuovo contratto.
Un primo ed elementare semplice rilievo: il contratto di rete è sicuramente un contratto tra imprese, nel senso che è un contratto che appartiene solo ed esclusivamente al settore imprenditoriale e presuppone necessariamente che le parti abbiano la qualità di imprenditore. Come tutte le qualifica- zioni giuridiche anche la qualificazione del contratto come contratto di impresa ha come corollari una serie di proble- mi. Ad esempio: è immaginabile che rispetto ad una fatti- specie negoziale necessariamente plurilaterale possano essere parti contraenti soggetti che imprese non sono? Rispetto a contratti che hanno, fra l’altro, una finalità di svi- luppo, di promozione delle attività, sarebbe pensabile che nel contratto entri qualche amministrazione o qualche set- tore dell’amministrazione pubblica in quanto interessate a realizzare lo sviluppo e l’incremento di attività economica ? In secondo luogo, il contratto di rete è certamente un con- tratto ad effetti obbligatori. Nel disegno del contenuto con- trattuale tracciato dal legislatore manca qualsiasi profilo tra- slativo e, dunque, qualsiasi effetto reale.
In terzo luogo il contratto di rete è un contratto formale. Anche rispetto alla nuova figura contrattuale l’interprete con- stata l’uso e, verrebbe fatto di dire, l’abuso delle prescrizio- ni di forma. Il contratto deve essere fatto per iscritto ed è soggetto ad una pubblicità necessaria nel senso che, come già ricordato, deve essere iscritto nel registro delle imprese. L’iscrizione può avvenire sia individualmente che collettiva- mente e ciò comporta un complesso di questioni di dettaglio. Ancora, il contratto di rete è certamente contratto a conte- nuto predeterminato. La formula originaria del 2009 era, al riguardo, sufficientemente generica: con il contratto più imprenditori si accordano per esercitare in comune uno o più attività economiche. Nel testo ora vigente il contenuto contrattuale è meglio precisato in quanto la norma prescri- ve che dal contratto devono risultare: gli obiettivi strategici che le imprese intendono realizzare; devono risultare le modalità concordate tra i contraenti per misurare il raggiun- gimento di tali obiettivi; deve risultare il programma di rete, con la specifica enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti dai partecipanti in vista della realizzazione dello scopo comune; devono risultare le modalità con le quali il programma deve essere realizzato. Anche a questo riguar- do, sovviene una domanda: se il contratto deve avere que- sti contenuti, cosa accade se questi contenuti mancano? Chi valuta se i contenuti previsti sono stati rispettati?
In quarto luogo il contratto di rete è un contratto plurilatera- le con comunione di scopo. E’ un contratto plurilaterale aperto, nel senso che l’intesa tra gli imprenditori originari può poi essere arricchita dalla partecipazione di altri imprenditori che ne condividono gli scopi, il programma, le finalità. Ciò significa che, dal punto di vista di contenuti con- trattuali, il contratto deve indicare i criteri in forza dei quali possono partecipare altri imprenditori, così come può pre- vedere il recesso di uno dei contraenti e le modalità di eser- cizio di tale facoltà.
La considerazione del carattere plurilaterale del contratto apre la strada alla valutazione in termini problematici dell’ap- plicabilità di quelle regole che sovraintendono i contratti plu- rilaterali a comunione di scopo. Quindi, le regole che riguar- dano la sorte dell’invalidità di uno dei rapporti contrattuali rispetto all’intera operazione economica; le norme in mate- ria di nullità e annullabilità che consentono di mantenere in vigore l’impianto contrattuale anche in caso di invalidità del singolo accordo o, meglio, della singola partecipazione, a meno che questa non sia da considerare essenziale.
Se si mette a confronto il dato normativo del codice civile, quale risulta dal dettato degli artt. 1420, 1446, 1459, 1460, con la recente figura del contratto di rete, è agevole allora comprendere la difficoltà di un’applicazione immediata e lineare delle regole. Secondo quali criteri si stabilisce se la partecipazione del singolo aderente al contratto di rete è essenziale? Soprattutto, rispetto al contratto di rete, nel quale la partecipazione di ciascun imprenditore dovrebbe essere comunque funzionale alla realizzazione dello scopo, c’é da chiedersi se la constatata non essenzialità della par- tecipazione invalida possa pregiudicare l’obiettivo finale programmato.
A tale riguardo, merita sottolineare che uno dei vantaggi connessi al contratto di rete si svolge sul piano economico, con la possibilità di conseguire finanziamenti e aiuti. La invalidità di un singolo rapporto contrattuale, nella misura in cui si riflette sull’intera vicenda negoziale, potrebbe quindi lasciare spazio, a profili di responsabilità di colui che col proprio comportamento abbia determinato quella invalidità. Una riflessione di segno analogo potrebbe essere ripetuta, ma va omessa ma non appesantire l’esposizione, rispetto alle regole sulla risoluzione per inadempimento ed a quelle dell’impossibilità sopravvenuta giacché anche in questi casi occorre far riferimento alla essenzialità del singolo rapporto rispetto al contratto riguardato nel suo complesso.
Il contratto di rete è poi un contratto di durata in quanto il programma negoziale è fisiologicamente destinato a svol- gersi nel tempo, ed è contratto ad esecuzione continuata. Il richiamo alla qualificazione come contratto ad esecuzione continuata non può essere inteso in termini assoluti. Se è vero che tutte le imprese rimangono legate dal contratto, non può escludersi che il contributo della singola impresa si collochi e si esaurisca cronologicamente nel momento ini- ziale, ad esempio con la messa a disposizione del know how per un certo processo. Ma la nozione di contratto di durata richiama la disciplina generale che a tale carattere fa
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riferimento, imponendo ad esempio di saggiare la possibili- tà di mettere in discussione il contenuto contrattuale dive- nuto, per ipotesi, eccessivamente oneroso per alcuno dei contraenti col progredire del tempo.
Infine, poiché la possibilità di applicare la norma sull’ecces- siva onerosità sopravvenuta nel contratto di durata è esclu- sa tutte le volte in cui i mutamenti economici rientrano nel- l’alea normale del contratto, per questa strada si giunge a quello che è il problema particolare, forse il problema cen- trale del contratto di rete, cioè il problema della sua causa.
5.- Qual è la causa del contratto di rete?
L’attenzione al momento causale del contratto non è secon- daria, soprattutto perché si svolge in un contesto tempora- le, qual è quello attuale, in cui la nozione di causa, abban- donata l’idea risalente della funzione economico-sociale, ormai è diffusamente accolta con riferimento a quella che è la causa concreta del contratto; la realizzazione dello scopo concretamente divisato dai contraenti nel porre in essere il negozio.
Riflettendo sul dato testuale può osservarsi che la funzione del contratto di rete non può ricondursi esclusivamente allo scopo associativo, allo svolgere insieme una attività economi- ca, in quanto proprio la minuziosa descrizione legislativa del contenuto contrattuale vale a mettere in risalto che lo scopo del contratto di rete è anche e soprattutto quello di accresce- re individualmente e collettivamente la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese contraenti.
Questo profilo varrebbe forse a differenziare la fattispecie del contratto di rete dalla fattispecie certamente contigua, e del resto ben nota, del consorzio. Nel consorzio, pure fina- lizzato a creare l’organizzazione comune dei consorziati in vista dell’attività di ciascuna impresa, sembra infatti manca- re questa specifica e peculiare valenza di valorizzazione dell’attività, invece caratteristica del contratto di rete.
L’attenzione al momento causale non è, del resto, fine a se stessa perché ha rilievo sia nel momento genetico che nel momento funzionale, di svolgimento del rapporto contrat- tuale.
Nel momento genetico, perché anche il legislatore si è posto la domanda che era stata in precedenza formulata in termini problematici ed ha dunque previsto, con un apposi- to provvedimento (D.M. 25.2.2011) l’istituzione di organismi preordinati alla funzione di verificare, di asseverare la sus- sistenza, la credibilità del programma di rete. Ciò perché dalla stipulazione del contratto di rete possono derivare vantaggi di natura economica, in termini di aiuti per le sin- gole imprese contraenti.
Nel momento funzionale, giacché, come prima è stato osservato, l’applicazione dei rimedi contrattuali e la discipli- na specifica del recesso trovano quale necessario punto di riferimento e debbono confrontarsi con il requisito causale del contratto.
Volendo cercare di offrire una risposta alla non semplice domanda sul requisito della causa del contratto di rete e
volendo in qualche modo giocare con le parole, potremmo dire che il contratto di rete è caratterizzato non tanto da una causa transtipica (formula forse giustificata prima che sopravvenisse la testuale regolamentazione normativa) quanto da una causa proattiva, intendendo con questa espressione la funzione peculiare del contratto destinato (ontologicamente destinato) a gestire i cambiamenti ed a pianificare lo sviluppo tanto individuale di ciascun imprendi- tore aderente quanto collettivo della rete, quindi di tutti i par- tecipanti del contratto.
6.- Questa della gestione dello sviluppo è, d’altra parte la tendenza non solo legislatore nazionale ma anche, ed il contesto di questo interessante Convegno giustifica una particolare attenzione al profilo, del legislatore comunitario. Nella proposta di Regolamento comunitario del 12 ottobre 2011 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – ed è una proposta di Regolamento che riguarda specificatamente il finanziamento e quindi gli aiuti alle imprese – è ricorrente nei vari ‘considerando’ il riferimento alle reti come strumen- to per condividere esperienze, sviluppare capacità, servizi e prodotti nuovi.
In questa prospettiva, sembra che proprio nel settore dello sviluppo rurale il contratto di rete possa allora assumere il ruolo di specifico strumento non solo utilizzato ma addirittu- ra valorizzato e promosso perché funzionale ad ottenere finanziamenti ai singoli imprenditori che ad esso fanno ricorso.
D’altra parte, le possibili interferenze tra la disciplina del contratto di rete tra imprenditori e la peculiare disciplina in materia di rapporti agrari, possono forse spiegare l’ultima particolarità dell’intervento normativo del 2012 in tema di contratto di rete, là dove è previsto che «al contratto di rete
.... non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 mag- gio 1982, n. 203», non si applica cioè la legge sui contratti agrari.
Il cerchio, verrebbe fatto di dire, si chiude.
Questa, apparentemente superflua, preoccupazione nor- mativa vale sostanzialmente a significare che la disciplina del 1982 – disciplina che leggeremmo oggi come disciplina di un contratto asimmetrico, con la quale è apprestata tute- la al coltivatore, quale contraente debole nei confronti del- l’altro contraente – non ha motivo di essere applicata, anzi ne è addirittura testualmente esclusa l’applicazione, perché il contratto di rete non è un contratto che risponde ad una esigenza di tutela di uno dei contraenti rispetto all’altro.
Ciò dovrebbe consentire di chiarire, ma il condizionale è d’obbligo, che la funzione, l’esigenza di una così articolata disciplina sul contratto di rete è solo quella di incentivare questa forma di aggregazione tra imprenditori, ritenuta oggettivamente più idonea allo sviluppo delle imprese, anche delle imprese agricole.
Certo, se questa può essere l’idea che ha mosso anche il nostro legislatore, resta la domanda se al contratto di rete,
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una volta stipulato, possa poi applicarsi quello strumentario di rimedi e di tutele che possono essere utilizzati rispetto ad un contratto plurilaterale al quale partecipino contraenti caratterizzati da una non identica forza economica. Un con- tratto dal contenuto particolarmente variegato, quale è quel- lo ricavabile, ad esempio, dal progetto di Regolamento comunitario, là dove richiama, quale possibile campo di applicazione della rete di imprese, le interrelazioni tra le atti- vità di produzione, di gestione del terreno, di sviluppo del turismo e di utilizzazione urbanistica, così delineando con- tenuti per la cui realizzazione possono essere cointeressa- te realtà imprenditoriali aventi diverso peso specifico sul medesimo piano economico. In tal senso, può allora profi- larsi la questione se non possa trovare applicazione al con- tratto di rete la disciplina sull’abuso di dipendenza economi- ca ovvero se non possa essere immaginato, in un contesto ancora più delicato, un abuso del contratto di rete per rag- giungere intese limitative della concorrenza.
La sommarietà di tali spunti, così come la frammentarietà delle notazioni sin qui svolte, trovano quale parziale giusti- ficazione il rilievo che, costretti come siamo a studiare il pre- sente, l’unico strumento di lettura del quale disponiamo è la congettura.
ABSTRACT
The essay analyses the “the network contract” whose defi- nition and main legal characteristics have been recently dis- ciplined by the Italian Legislator aiming to endow the enter- prises (especially the small ones) with a new regulatory tool
for vertical and horizontal coordination.
The first part of the work focuses on the examination of the legal framework within which this new contract should be settled down. As it has been recognized, the discipline is the result of a tricky legislative process. In this respect, the author points out two critical issues.
First of all, there is no provision directed to discipline the asymmetries of power among members within the business network. Thus, the discipline differs from other previous leg- islation such as franchising or sub-supplying remarkably inspired by protective intents in support of the weaker part- ner. Moreover the author criticizes the provision according to which the members have the right to opt for a network subjectivity. This provision is rather weird because the sub- jectivity is an interpretive task traditionally assigned to the judge.
The following part of the essay examines the main charac- teristics of the network contract. It is a long term contract between enterprises, based on bilateral contract or a part- nership agreement. Undoubtedly, the most peculiar feature of this contract concerns the function. In this regard, the author underlines that the agreement should be reached on a predefined program whose goal is to establish a coordina- tion among the other members’ activities in the aim of boosting their competitive and innovative skills.
The last part of the essay ends with a particular mention on the role that this new typical agreement can have for pro- moting business relationships in the agricultural and rural field. Such a result is particularly sponsored under the EU Legislation, remarkably by the new proposal of Regulation of 12/10/2011 concerning the rural development.