TRA
PROTOCOLLO CONTENENTE LINEE GUIDA PER L’ESERCITAZIONE PRATICA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINAZIONI
TRA
la FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00, codice fiscale 00640930582, rappresentata dal Presidente, On. Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx,
E
la FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE, con sede
legale in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx 70, codice fiscale 80186470581, rappresentata dal Presidente, Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx,
VISTO il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS- CoV-2 che si compone di due documenti: il documento Elementi di preparazione della strategia vaccinale, presentato dal Ministro della salute al Parlamento il 2 dicembre 2020 (Decreto 2 gennaio 2021) e le Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS- CoV-2/COVID-19 del 10 marzo 2021, con le quali sono state aggiornate le categorie di popolazione da vaccinare e le priorità;
CONSIDERATO, altresì, che il Piano, elaborato da Ministero della salute, Commissario Straordinario per l’Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa, è stato adottato con Decreto del 12 marzo 2021 e diffuso il 13 marzo 2021;
VISTO l’art. 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio), come
sostituito dall’articolo 20, comma 2, lett. h) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (D.L. “Sostegni”), che prevede che “In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere
b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire
direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria”;
VISTO l’Accordo siglato il 29 marzo 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, la Federazione Nazionale Unitaria dei titolari di farmacia italiani (Federfarma) e l’Associazione delle aziende e servi socio – farmaceutici (ASSOFARM), che definisce la cornice nazionale e le modalità pe il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di vaccinazione nazionale anti SARS- COV-2;
RILEVATA l’indicazione all’Allegato 3 del citato Accordo del rilascio da parte di Medici o Infermieri iscritti al relativo Albo professionale di uno specifico Attestato di compiuta esercitazione pratica per inoculazione;
CONSIDERATA la necessità di individuare indicazioni univoche per i professionisti infermieri in merito al rilascio della sopra citata attestazione di compiuta esercitazione pratica per inoculazione;
si forniscono le seguenti
LINEE GUIDA
LUOGO ESERCITAZIONE PRATICA: al fine dell’effettuazione dell’attività pratica vanno identificati spazi idonei con disponibilità dei materiali necessari per l’effettuazione dell’esercitazione pratica alla presenza dell’infermiere di riferimento come ad es. spazi di farmacia, Centro vaccinale, altro ente sanitario ove sono praticate le vaccinazioni;
OBIETTIVO: il farmacista sarà in grado autonomamente di effettuare la tecnica di inoculazione e riconoscere eventuali segni e sintomi di effetti avversi;
MODALITÀ:
- il farmacista concorda con l’infermiere il giorno e l’orario per l’esercitazione;
- il farmacista dichiara di aver letto l’Accordo di cui sopra stipulato dal Governo, dalle Regioni e le Province autonome, dalla Federazione Nazionale Unitaria dei titolari di farmacia italiani (Federfarma) e dall’Associazione delle aziende e servi socio – farmaceutici (ASSOFARM);
- l’infermiere inizialmente fornisce ed espone i principi teorici per una corretta vaccinazione e la tecnica per inoculare il vaccino sulla base delle più aggiornate evidenze;
- l’infermiere, nell’effettuazione dell’attività vaccinale prevista, esegue la tecnica della inoculazione a titolo dimostrativo per un numero di volte congruo ai fini dell’apprendimento della stessa;
- il farmacista procede a fare la vaccinazione per un minimo di 5 volte a un massimo di 15 sotto controllo diretto dell’infermiere e, comunque, per il numero di volte necessario a
garantire l’autonomia del farmacista nell’inoculazione del vaccino presso farmacie, centri vaccinali altro ente sanitario ove sono praticate le vaccinazioni;
- l’infermiere, rilevata la raggiunta corretta manualità di inoculazione da parte del farmacista, rilascia l’attestato di compiuta esercitazione pratica di cui all’Allegato 3 del citato Accordo, che dimostri l’acquisizione delle conoscenze necessarie alla gestione dei vaccini e alla loro somministrazione.
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