ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI TUTTE LE SEDI AZIENDALI SITUATE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE, SUDDIVISA IN 4 (QUATTRO) LOTTI, PER UN PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI
CIG LOTTO IV 7591757410
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 6
Articolo 2 Oggetto 8
Articolo 3 Durata 10
Articolo 4 Adempimenti nel corso della durata dell’Accordo Quadro 10
Articolo 5 Condizioni dei Lavori ed obbligazioni specifiche del Fornitore 11
Articolo 6 Responsabile del Fornitore e Direttore dell’Esecuzione 14
Articolo 7Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 15
Articolo 8 Verifiche e controlli 17
Articolo 9Corrispettivi dei Lavori 17
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti 19
Articolo 11 Penali 23
Articolo 12 Cauzione 26
Articolo 13 Riservatezza 27
Articolo 14 Risoluzione 29
Articolo 15 Recesso 30
Articolo 16 Sicurezza, danni e responsabilità civile 32
Articolo 17 Brevetti industriali e diritti d’autore 34
Articolo 18 Rischi da interferenze 35
Articolo 19 Divieto di cessione dell’Accordo Quadro – Cessione del credito 35
Articolo 20 Subappalto 35
Articolo 21 Accordo Bonario 37
Articolo 22Foro competente 37
Articolo 23 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 38
Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali 39
Articolo 25Trasparenza 39
Articolo 26 Tracciabilità dei flussi finanziari 40
Articolo 27 Condizioni risolutive espresse 42
Articolo 28 Obblighi legati al Protocollo di Legalità e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale 43
Articolo 29 Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 44
Articolo 30 Protocollo Anticontagio COVID-19 45
Articolo 31 Clausola finale 45
ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI TUTTE LE SEDI AZIENDALI SITUATE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE, SUDDIVISA IN 4 (QUATTRO) LOTTI, PER UN PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI - LOTTO IV
TRA
AMA S.p.A., con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Xxx Xxxxxxxx xx xx Xxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxx, C.F. e P.I. 05445891004, in persona dell’Amministratore Unico, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, giusti poteri allo stesso conferiti con Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale, n. 183 del 3 ottobre (di seguito, per brevità, anche “AMA”)
E
INSEL S.p.A., con sede legale e amministrativa in Xxxx (XX), Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 0, capitale sociale € 400.000,00 (quattrocentomila), iscritta al Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di Bari, C.F. 03225460488 e P.I. 05759941006, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale suindicata, in persona del Consigliere Delegato e Direttore tecnico, Xxx. Xxxxx Xxxx (di seguito, per brevità, anche “Appaltatore”);
PREMESSO CHE
a) AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) AMA, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32/2018, ha ravvisato la necessità di procedere alla conclusione di un Accordo Quadro, con un solo operatore
economico per ciascun lotto, per l’affidamento dei “lavori di manutenzione di tutte le sedi aziendali situate nel territorio del Comune di Roma, suddivisa in 4 (quattro) Lotti, per un periodo di 36 (trentasei) mesi (di seguito “Lavori”), attraverso una Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs.50/2016, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2018/S 151-346308 dell’8/08/2018 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. 94 del 13/08/2018 (di seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”);
c) l’Appaltatore è stato selezionato all’esito della Procedura relativamente al Lotto IV e, per l’effetto, il medesimo Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i lavori oggetto dal presente Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini stabiliti (di seguito, per brevità, anche “Lavori”);
d) l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d’Appalto, nonché dalla documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica e per la formulazione dell’offerta;
e) l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della conclusione del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di € 1.048.320,00 (unmilionequarantottomilatrecentoventi/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, forma parte integrante e sostanziale del medesimo a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
f) il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti dell’Appaltatore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Accordo Quadro e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro:
a) la documentazione della procedura di cui alle premesse e, comunque, l’Allegato “A” (Capitolato d’Appalto), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica), l’Allegato “C” (Offerta Economica), l’Allegato “D” (Protocollo di Legalità), l’Allegato “E” (Patto di Integrità), l’Allegato “F” (DUVRI), l’Allegato “G” (Dichiarazione relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010) e l’Allegato “H” (Protocollo Anticontagio COVID-19;
b) la dichiarazione del legale rappresentante dell’Appaltatore posta in calce al presente atto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.
3. L’esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle disposizioni anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Norme e disposizioni queste di cui l’Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Accordo Quadro;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa, prevarranno sui documenti tutti prodotti dall’Appaltatore, ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dall’Appaltatore ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Accordo Quadro sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Accordo Quadro.
6. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Capitolato d’Appalto: il documento di cui all’Allegato “A”;
c) Accordo Quadro: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti e i documenti nello stesso richiamati, che contiene e stabilisce i termini, le modalità e le condizioni relative all’affidamento per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
d) Appaltatore: l’impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente conclude l’Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
e) Lavori: i lavori di manutenzione delle sedi aziendali situate nel territorio del Comune di Roma, per un periodo di 36 (trentasei) mesi;
f) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
g) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
h) Parte: AMA o l’Appaltatore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
i) Protocollo di Legalità: il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura - U.T.G. di Roma e Roma Capitale; “ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’Allegato “D”;
j) Patto di Integrità: il Patto di Integrità di Roma Capitale degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, approvato dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 40 del giorno 27/02/2015 di cui all’Allegato “E”;
k) DUVRI: il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all’Allegato “F”;
l) Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari: la dichiarazione sottoscritta dall’Appaltatore relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 di cui all’Allegato “G”;
m) Protocollo Anticontagio COVID-19: il documento adottato da AMA per contrastare la diffusione del COVID-19, di cui all’Allegato “H”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. Il presente Accordo Quadro e il Capitolato d’Appalto (Allegato “A”) definiscono e
prescrivono le condizioni, le modalità e i termini di esecuzione dei lavori che saranno commissionati all’Appaltatore e da svolgere presso le sedi situate nell’Area Est (Municipi
IV, V, VI, VII), che comprendono Sedi di Zona (SdZ), Centri di Raccolta (CdR), Officine, Stabilimenti e Impianti.
2. Con la conclusione del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore si obbliga nei confronti di AMA a eseguire i Lavori nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di servizio prescritti nel presente atto, nel Capitolato d’Appalto (Allegato “A”), nell’Offerta Tecnica (Allegato “B”) e, comunque, nel rispetto di ogni modalità di esecuzione determinata nel presente atto e relativi Allegati.
3. L’importo complessivo massimo di spesa dell’Accordo Quadro è pari ad € 4.095.000,00 (quattromilioninovantacinquemila/00) IVA esclusa, di cui € 325.000,00 (trecentoventicinquemila/00) IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da Ordine n. 200072226 del 15/01/2021.
4. I Lavori non sono affidati all’Appaltatore in via esclusiva; pertanto AMA si riserva la facoltà di affidare analoghi Lavori anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Appaltatore.
5. AMA si riserva di esercitare, nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.
6. AMA si riserva di richiedere, nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di proroga di cui all’articolo 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di chiederne di più favorevoli.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale AMA potrà richiedere l’esecuzione dei Lavori mediante Ordini di Servizio relativi ai singoli interventi.
3. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non sia stato esaurito l’importo complessivo massimo di spesa, AMA si riserva di prorogare la durata del presente Accordo Quadro fino a concorrenza del menzionato importo complessivo massimo di spesa, eventualmente aumentato ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5.
4. È vietato il rinnovo tacito dell’Accordo Quadro.
Articolo 4
Adempimenti nel corso della durata dell’Accordo Quadro
1. L’Appaltatore deve mantenere il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 nonché al paragrafo 7.1.1 del Disciplinare di Gara, ovverosia i requisiti che hanno consentito all’Appaltatore medesimo di partecipare alla Procedura e di sottoscrivere il presente Accordo Quadro, per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
2. L’Appaltatore dovrà tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 1.
3. In particolare, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto ad AMA, a mezzo PEC:
a) entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei suddetti requisiti;
b) entro e non oltre 20 (venti) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive, ivi compresa quella relativa al Direttore Tecnico. Si precisa, altresì, che la sostituzione del Direttore Tecnico dovrà essere sottoposta ad approvazione da parte di AMA e dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti professionali dichiarati in Offerta Tecnica (Allegato “B”).
4.. Qualora l’Appaltatore non adempia anche ad uno soltanto degli obblighi di comunicazione di cui al precedente comma 3 ovvero adempia in ritardo rispetto al termine ivi previsto, AMA potrà procedere all’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 5
Condizioni dei Lavori ed obbligazioni specifiche dell’Appaltatore
1. L’esecuzione dei Lavori e di tutte le attività oggetto del presente Accordo Quadro deve essere effettuata nel rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, livelli di servizio e termini di cui al Capitolato d’Appalto (Allegato “A”), da intendersi quali obbligazioni minime essenziali dell’Appaltatore ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo Quadro. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
2. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi all’esecuzione di quanto oggetto dell’Accordo Quadro, nonché di ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
3. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato d’Appalto, nonché nell’Accordo Quadro e nell’Offerta Tecnica migliorativa, pena la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro.
4. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla conclusione dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, e l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
6. L’Appaltatore si impegna, espressamente, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessari per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Accordo Quadro, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nell’Accordo Quadro, nel Capitolato d’appalto;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
e) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione dell’Accordo Quadro, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute e i nominativi dei sostituti, ciò anche con riferimento al Responsabile dell’Accordo Quadro.
7. L’Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
8. L’Appaltatore si impegna a fornire tutte le attrezzature e i prodotti necessari per l’espletamento delle attività contrattuali.
9. L’Appaltatore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Accordo Quadro e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
11. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro.
12. L’Appaltatore si impegna inoltre ad eseguire i Lavori in tutti i luoghi indicati da AMA, nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d’Appalto, fermo restando che i Lavori dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di
eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di AMA, ivi compresa l’ipotesi di nuove sedi.
13. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
Articolo 6
Responsabile dell’Appaltatore e Direttore dell’Esecuzione
1. L’Appaltatore nomina quale “Responsabile dell’Accordo Quadro” l’Xxx. Xxxxx Xxxx, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale dell’Appaltatore verso AMA per la gestione dell’Accordo Quadro. Al Responsabile dell’Accordo Quadro verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Responsabile dell’Accordo Quadro è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Accordo Quadro.
• telefono fisso 06/0000000;
• telefono cellulare 348/0000000;
2. I recapiti del Responsabile dell’Accordo Quadro sono i seguenti:
L’Appaltatore indica per l’invio degli Ordini di Servizio per l’esecuzione dei singoli
interventi la seguente PEC xxxx@xxx-xxxxxxxx.xx.
L’Appaltatore nomina, inoltre, il medesimo Xxx. Xxxxx Xxxx quale Direttore Tecnico.
3. Nel caso in cui l’Appaltatore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, di sostituire il Responsabile dell’Accordo Quadro, dovrà inoltrare ad AMA, a mezzo PEC e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita
comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.
•telefono fisso 06/00000000;
•telefono cellulare 335/0000000;
• e- mail xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
4. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dei Lavori - in ordine alla gestione del presente Accordo Quadro, l’Ing Xxxxxx Xx Xxxxxx, i cui recapiti sono quelli di seguito riportati:
Articolo 7
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Accordo Quadro dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Accordo Quadro.
2. L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Appaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro, tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di conclusione del presente
Accordo Quadro, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.
6. L’Appaltatore dovrà provvedere, altresì, a:
- formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell’attività svolta, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;
- fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi all’attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
- vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure concordate da AMA;
- vigilare che tutte le attrezzature da lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.
7. È vietato l’utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all’uso
8. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione all’Appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo)
all’Appaltatore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita all’Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola.
Articolo 8 Verifiche e controlli
1. I Lavori oggetto dell’Accordo Quadro e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposte a verifica e controllo da parte di AMA.
2. Tali verifiche e controlli saranno tesi, tra l’altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, termini e livelli di servizio prescritti per l’esecuzione dei Lavori nel Capitolato d’Appalto (Allegato “A”) e nell’Offerta Tecnica, oltre che ad accertare l’eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 9 Corrispettivi dei Lavori
1. I corrispettivi dovuti da AMA all’Appaltatore, a fronte della corretta esecuzione dei Lavori oggetto dell’Accordo Quadro, sono determinati a misura tenuto conto delle lavorazioni effettivamente eseguite e del corrispettivo dovuto per le stesse in funzione del ribasso offerto in sede di gara, da applicare ai prezzi unitari desunti dalla Tariffa dei prezzi della Regione Lazio ed. 2012, come riportato nell’Offerta Economica (Allegato “C”), che deve intendersi qui integralmente trascritta.
2. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’espletamento dei Lavori
oggetto di Accordo Quadro e, comunque, di ogni attività prevista dal presente atto e dal Capitolato d’Appalto come eventualmente precisato negli Ordini di Servizio.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono ai Lavori prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di condizioni, modalità, requisiti, termini, specifiche e prescrizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato d’Appalto e all’Offerta Tecnica; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Lo sconto offerto e, conseguentemente, i corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi e invariabili, per tutta la durata dell’Accordo Quadro, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. AMA riconoscerà annualmente all’Appaltatore l’aggiornamento dei corrispettivi in misura pari al 100% (cento per cento) della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente.
7. Qualora vi siano contestazioni è possibile l’iscrizione delle riserve sui documenti contabili, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 205, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
8. Ai sensi dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, devono
trasmettere ad AMA entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla scadenza di ogni versamento delle ritenute fiscali di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997:
- le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
- l’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del su richiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente. Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l’elenco anche al Fornitore.
9. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997.
10. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino ad AMA, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, allegando la relativa certificazione.
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 9 sarà effettuato da AMA in
favore dell’Appaltatore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d’Appalto.
2. L’Appaltatore, pertanto, a fronte degli stati di avanzamento approvati dal Direttore dei Lavori, provvederà ad emettere la fattura relativa ai Lavori effettivamente e correttamente eseguiti, sulla base delle risultanze e delle contabilizzazioni di cui al paragrafo 13.5 del Capitolato d’Appalto. Resta fermo che ciascun SAL sarà pagato all’Appaltatore solo al raggiungimento di un importo non inferiore a € 100.000,00 (centomila/00) valutato sulla base delle quantità di opere realizzate e dei prezzi, al netto del ribasso offerto.
3. Si applica altresì quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 in tema di anticipazione; l’anticipazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, come prescritto nel richiamato articolo.
4. In ciascuna fattura emessa l’Appaltatore, ai sensi del Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, dovrà esporre l’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all’Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”.
5. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs. n. 127/2015 e secondo le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018, la fattura dovrà essere emessa in modalità elettronica. L’indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9.
6. Nell’ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente Accordo Quadro, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di
Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell’avvenuta prestazione (operazione “Acquisizione Prestazione - A.P.”) che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati:
• al numero 2.2.1.16.1 <WE>;
• al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>.
Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Acquisizione Prestazioni”.
7. L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e nei tempi e nei modi previsti dal Capitolato d’Appalto, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’Appaltatore attraverso la compilazione della dichiarazione afferente alla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “F”). L’Appaltatore in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall’importo a favore dell’Appaltatore oggetto del bonifico.
8. AMA opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata unitamente alla rata di saldo, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo finale, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
9. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle
soglie menzionate nel richiamato Decreto, procederà a verificare se l’Appaltatore è adempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico dell’Appaltatore, AMA applicherà quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora l’Appaltatore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il c.d. “intervento sostitutivo”.
10. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dall’Appaltatore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d’Appalto sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 2 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
11. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in
difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, l’Appaltatore potrà sospendere la prestazione delle attività previste nell’Accordo Quadro. Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l’Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC inviata all’Appaltatore.
13. Sulle somme dovute da AMA all’Appaltatore potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 11 Penali
1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato d’Appalto, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate:
a) in caso di mancato rispetto dei termini di inizio lavori di cui all’art. 7 del Capitolato d’Appalto, AMA potrà applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,3‰ (zero/3permille) dell’importo netto contrattuale di ciascun Ordine di Servizio;
b) in caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione lavori di cui all’art. 8 del Capitolato d’Appalto, AMA potrà applicare all’Appaltatore una penale giornaliera di importo pari allo 0,3‰ (zero/trepermille) del corrispettivo lordo giornaliero medio (= importo dell’appalto a base d’asta/giorni complessivi di durata dei lavori);
c) in caso di inadempimento agli obblighi di controllo del personale di cantiere di cui all’art. 10 del Capitolato d’Appalto, AMA potrà applicare all’Appaltatore una penale pari allo 0,1‰ (zero/unopermille) dell’importo contrattuale (di ciascun Ordine di Servizio): la penale non potrà, comunque, essere inferiore ad € 250,00 (duecentocinquanta/00).
2. Riguardo l’inosservanza del valore tecnico del servizio migliorativo, indicato nei criteri di aggiudicazione riferiti ai quattro lotti, espresso in sede di gara, AMA potrà applicare, per ciascun evento, nei casi di seguito indicati, le penali secondo i massimali di seguito previsti:
a) in caso di mancata messa a disposizione del “presidio fisso” verrà applicata una penale di 1.000,00 (mille/00) €/giorno per ogni presidio fisso, fino ad un massimo di n. 3 (tre) giorni/sanzioni giornaliere. In caso di reiterate inadempienze con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro;
b) qualora l’Appaltatore non rispetti gli standard offerti relativamente alle tempistiche relative al “pronto intervento” sarà applicata una penale pari a 100,00 (cento/00) €/ora per ogni ora di ritardo, fino ad un massimo di 12 (dodici) ore. In caso di reiterate inadempienze con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro;
c) qualora l’Appaltatore non effettui le lavorazioni nei giorni sabato o festivi e/o notturni, con il preavviso di cui alla propria offerta tecnica, sarà applicata una penale di € 20.000,00 (ventimila/00). In caso di reiterate inadempienze con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro;
d) in caso di sostituzione del Direttore Tecnico, con figura professionale non equivalente e/o senza il consenso di AMA, si provvederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro;
e) per il mancato rispetto dei livelli di Ecosostenibilità di cui all’Offerta Tecnica, verrà applicata una penale pari allo 0,5% (zero/5 percento) riferito all’importo a misura della lavorazione. In caso di reiterate inadempienze con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro.
3. In caso di mancato rispetto degli oneri ed obblighi diversi dell’Appaltatore, indicati ai paragrafi 14.2 e 14.3 del Capitolato d’Appalto saranno applicate le seguenti penali:
a) qualora l’Appaltatore non comunichi ad AMA le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto già comunicato, che dovesse intervenire nel corso dei lavori in appalto, sarà applicata una penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00), fatta salva la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro, a proprio insindacabile giudizio;
b) qualora l’Appaltatore non trasmetta ad AMA le eventuali denunce di infortunio sarà applicata una penale pari ad € 2.600,00 (duemilaseicento/00).
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA all’Appaltatore; a fronte delle menzionate contestazioni, l’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate.
5. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all’Appaltatore medesimo, ovvero avvalersi della cauzione di cui alle premesse e al successivo articolo o alle eventuali altre garanzie rilasciate dall’Appaltatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ed agire per il risarcimento del maggior danno.
8. L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere l’Accordo Quadro ai sensi del successivo articolo 14.
Articolo 12 Cauzione
1. A garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore di AMA per un importo di € 1.048.320,00 (unmilionequarantottomilatrecentoventi/0), mediante la stipula di una fidejussione assicurativa con primario Istituto assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara e al Disciplinare di Gara.
2. Tale cauzione sarà rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile,
con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Accordo Quadro.
3. In particolare, la cauzione costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla conclusione del presente Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e, comunque, fino alla data in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo.
5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
6. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo.
Articolo 13 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto l’Appaltatore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente
Accordo Quadro, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contatto, tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che l’Appaltatore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che l’Appaltatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato l’Appaltatore a divulgare a specifici soggetti.
3. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l’Appaltatore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro o all’eventuale risoluzione anticipata del medesimo.
4. È fatto espresso divieto all’Appaltatore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA. Sarà altresì necessaria la preventiva autorizzazione di AMA per
l’utilizzo dei dati relativi al presente Accordo Quadro i fini della partecipazione a gare e appalti da parte dell’Appaltatore.
5. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i. e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
Articolo 14 Risoluzione
1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall’art. 108 del D.Lgs.
50/2016, in caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da parte di AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro anche ai sensi dell’articolo 1456 c.c., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., nei casi di cui agli articoli 4 (Adempimenti nel corso della durata dell’Accordo Quadro), 5 (Condizioni dei Lavori ed obbligazioni specifiche dell’Appaltatore), 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 8 (Verifiche e Controlli),
10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 19 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro - Cessione del credito), 20 (Subappalto), 25 (Trasparenza), 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 28 (Obblighi legati al Protocollo di Intesa e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 29 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza), 30 (Protocollo Anticontagio COVID-19).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, AMA ha diritto di escutere la cauzione prestata ovvero, ove non sia possibile escutere la cauzione, di applicare una penale di equivalente importo, nonché di agire nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Accordo Quadro tramite soggetto terzo diverso dall’Appaltatore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.
Articolo 15 Recesso
1. AMA ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata all’Appaltatore con PEC, nei casi di:
a) giusta causa;
b) mancato rinnovo da parte del Comune dell’affidamento del servizio ad AMA;
c) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi;
d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, dell’Appaltatore.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore ;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
2. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 1, l’Appaltatore ha diritto al pagamento da parte di AMA delle prestazioni effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
3. Dalla data di efficacia del recesso di cui al precedente comma 1, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi l’Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di AMA.
4. Fuori dai casi stabiliti nel precedente comma 1, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Accordo Quadro in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata all’Appaltatore con PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
5. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 4, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Accordo Quadro, nonché a quant’altro previsto dall’articolo 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 16
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. L’Appaltatore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Accordo Quadro, che durante la permanenza nei locali di AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni subiti da persone o beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, l’Appaltatore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Accordo Quadro, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le
attività oggetto dei medesimi Contratti. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l’Appaltatore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Accordo Quadro, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del Servizio, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Accordo Quadro. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad € 6.000.000,00 (seimilioni/00). La polizza dovrà inoltre assicurare AMA contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica inclusa AMA) con un massimale, per ogni sinistro, di € 6.000.000,00. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 c.c. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.
4. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’Appaltatore, coprirà senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subfornitrici.
5. In aggiunta alla garanzia di cui ai punti precedenti, l’Appaltatore si impegna a stipulare adeguata polizza indennitaria decennale nelle modalità e nei termini indicati nell’art. 103, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a copertura dei rischi di rovina totale o parziale delle opere, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Il limite di indennizzo di tale polizza sarà determinato nella misura massima consentita nel medesimo comma del citato articolo, considerata la natura delle opere interessate.
6. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per AMA e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Accordo Quadro si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
7. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 17
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e, in genere, di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente l’Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
Articolo 18 Rischi da interferenze
1. AMA ha provveduto alla redazione del “Documento Unico di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DUVRI) allegato alla documentazione di Xxxx, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Accordo Quadro.
2. L’Appaltatore ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
3. In accordo con la normativa vigente verrà redatto, qualora ne ricorrano i presupposti, il PSC relativo ai singoli interventi previsti con Ordini di Servizio.
Articolo 19
Divieto di cessione dell’Accordo Quadro - Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza del divieto di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016.
Articolo 20 Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 3, l’esecuzione delle seguenti
attività: opere edili (cat. OG1 prev.) e impianti tecnologici (cat. OG11 equiv cat. OS28 scorp.). A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
2. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di AMA della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente alla non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
7. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3, lettera c-bis), dell’art. 105
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 21 Accordo Bonario
1. AMA, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all’Accordo Bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
2. Il procedimento di Accordo Bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento e può essere reiterato qualora vi siano riserve iscritte ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, secondo quanto previsto dall’art. 205, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 22 Foro competente
1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo Quadro ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali Fori alternativi o concorrenti.
Articolo 23
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro l’Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati personali conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale e il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati
devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure di sicurezza adeguate da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Qualora, preventivamente all’esecuzione dell’Accordo Quadro, AMA consideri che l’esecuzione comporti un trattamento di dati personali per conto del Titolare AMA,
l’Appaltatore verrà nominato, Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, attraverso un atto giuridico separato dall’Accordo Quadro.
6. Per quanto riguarda l’informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati personali per la finalità del presente documento, si rimanda al paragrafo 13 del Disciplinare di Gara della presente Procedura. Qualora AMA intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, AMA provvederà a fornire all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.
Articolo 24
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
Articolo 25 Trasparenza
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro e gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il medesimo Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Appaltatore, con facoltà di AMA di incamerare la cauzione prestata e di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 26 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, AMA
- in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010
- risolverà di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 c.c.,
previa semplice dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010.
3. L’Appaltatore si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove l’Appaltatore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. L’Appaltatore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Accordo Quadro.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Accordo Quadro, un’apposita clausola
con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di sub Servizio, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’articolo 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Accordo Quadro .
Articolo 27 Condizioni risolutive espresse
1. L’Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la conclusione dell’Accordo Quadro per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica
Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n.
231/2001, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Accordo Quadro si intende risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di AMA al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 28
Obblighi legati al Protocollo di Legalità e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale
1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo d’Intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale e nel Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d. “sensibili”.
2. In riferimento all’esecuzione del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l’elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni
eventuale successiva variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. L’Appaltatore prende atto, fin da ora, dell’obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese coinvolte dall’Appaltatore a vario titolo nell’esecuzione di attività e prestazioni attinenti all’esecuzione del presente Accordo Quadro. L’Appaltatore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998.
4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive ai sensi del Protocollo di Legalità, potrà negare ovvero revocare l’autorizzazione alla stipula da parte dell’Appaltatore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.
5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell’autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà all’Appaltatore una penale di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4.
6. L’Appaltatore accetta tutte le clausole contenute nel Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati (Allegato “D”).
Articolo 29
Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
1. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Codice di Comportamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza pubblicati sul sito istituzionale di AMA. L’Appaltatore si impegna a rispettare l’insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. L’Appaltatore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Accordo Quadro.
2. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
Articolo 30
Protocollo Anticontagio COVID-19
1. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione del Protocollo Anticontagio COVID-19 predisposto da AMA al fine di adottare tutte le misure occorrenti per contrastare il rischio di diffusione del contagio e tutelare la salute dei dipendenti AMA e dei propri dipendenti.
2. L’Appaltatore accetta e si impegna a rispettare l’insieme delle regole e delle procedure riportate nel Protocollo Anticontagio COVID-19 nonché delle disposizioni aziendali emanate in merito ai comportamenti da tenere sui luoghi di lavoro per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Articolo 31 Clausola finale
1. Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, dell’Accordo Quadro da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Accordo Quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
AMA S.P.A. L’APPALTATORE
L’Amministratore Unico Il Legale Rappresentante Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx
firma digitale firma digitale
Il sottoscritto Xxxxx Xxxx, nella qualità di Consigliere Delegato e Direttore tecnico e legale rappresentante dell’Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; l’Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, l’Appaltatore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Adempimenti nel corso della durata dell’Accordo Quadro); Articolo 5 (Condizioni dei Lavori ed obbligazioni specifiche dell’Appaltatore); Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 9 (Corrispettivi dei Lavori); Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Riservatezza); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Sicurezza danni e responsabilità civile); Articolo 19 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro - Cessione del credito); Articolo 20 (Subappalto); Articolo 21 (Accordo Bonario); Articolo 22 (Foro competente); Articolo 23 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 24 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 25 (Trasparenza); Articolo 27 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 28 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale); Articolo 29 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza); Articolo 30 (Protocollo Anticontagio COVID- 19); Articolo 31 (Clausola finale).
L’APPALTATORE
Il Legale Rappresentante Xxxxx Xxxx
Allegati
ALLEGATO “A” - Capitolato d’Appalto; ALLEGATO “B” - Offerta Tecnica; ALLEGATO “C” - Offerta Economica; ALLEGATO “D” - Protocollo di Legalità; ALLEGATO “E” - Patto di Integrità; ALLEGATO “F” - DUVRI;
ALLEGATO “G” - Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari;
ALLEGATO “H” - Protocollo Anticontagio COVID-19.
firma digitale